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Document 32019R1155
Regulation (EU) 2019/1155 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
PE/29/2019/REV/1
OJ L 188, 12.7.2019, p. 25–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | allegato IX | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | allegato VII | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | allegato VIII | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 10 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 16 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 17 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 22 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 23 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 23 paragrafo 4 lettera (d) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 24 paragrafo 1 comma 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 31 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 32 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 36 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 41 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 43 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 48 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 48 paragrafo 5 comma 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 50 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | abrogazione | articolo 8 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 1 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 11 paragrafo 1a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 11 paragrafo 1b | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 14 paragrafo 5a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 16 paragrafo 2a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 16 paragrafo 9 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 17 paragrafo 4a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 17 paragrafo 4b | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 2 punto 12 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 2 punto 13 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 23 paragrafo 2a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 23 paragrafo 4 lettera (ba) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 24 paragrafo 2a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 24 paragrafo 2b | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 24 paragrafo 2c | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 24 paragrafo 2d | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 25a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 29 paragrafo 1a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 32 paragrafo 1 lettera (a) PT (iia) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 36 paragrafo 2a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 38 paragrafo 1a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 38 paragrafo 3a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 38 paragrafo 3b | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 38 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 4 paragrafo 1a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 43 paragrafo 11a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 47 paragrafo 1 lettera (aa) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 47 paragrafo 1 lettera (ab) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 47 paragrafo 1 lettera (j) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 48 paragrafo 1a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 48 paragrafo 7 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 51a | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 10 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 11 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | aggiunta | articolo 9 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | allegato I | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | allegato V | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | allegato VI | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | allegato X | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 10 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 1 frase 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 11 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 14 paragrafo 6 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 15 paragrafo 2 comma 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 4 lettera (c) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 6 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 16 paragrafo 7 comma 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 17 paragrafo 1 frase 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 17 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 19 paragrafo 1 testo | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 19 paragrafo 2 comma 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 19 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 19 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 2 punto 2 lettera (a) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 2 punto 7 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 3 lettera (e) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 3 testo | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 6 testo | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 21 paragrafo 8 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 22 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 22 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 22 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 23 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 23 paragrafo 4 lettera (c) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 1 comma 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 24 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 27 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 29 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 5 lettera (b) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 5 lettera (c) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 31 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 31 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 32 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 37 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 37 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 38 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 38 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 38 titolo | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 39 paragrafo 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 39 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 40 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 11 comma 1 PT (a) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 11 comma 1 PT (b) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 11 comma 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 5 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 6 lettera (a) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 6 lettera (c) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 6 lettera (e) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 6 lettera (f) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 7 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 43 paragrafo 9 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 44 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 45 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 45 paragrafo 5 comma 2 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 47 paragrafo 1 lettera (c) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 48 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 48 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 1 lettera (b) | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 51 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 52 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 3 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 4 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 7 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 8 paragrafo 8 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 1 | 02/02/2020 | |
Modifies | 32009R0810 | sostituzione | articolo 9 paragrafo 4 | 02/02/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019R1155R(01) | ||||
Corrected by | 32019R1155R(02) | (FI) | |||
Corrected by | 32019R1155R(03) | (FI) |
12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/25 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, per esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo. |
(2) |
L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. |
(4) |
Le domande di visti dovrebbero essere esaminate dai consolati o, in deroga, dalle autorità centrali, i quali decidono in merito. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consolati e le autorità centrali abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali per garantire l'integrità della procedura di rilascio del visto. |
(5) |
La procedura di presentazione della domanda dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente a esaminare una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitare numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbe inoltre essere possibile per i richiedenti firmare elettronicamente il modulo di domanda, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati. |
(6) |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 2. |
(7) |
I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande, ivi compresi strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande nonché il rispetto dei termini. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni tre anni sulla base di criteri di valutazione obiettivi. |
(8) |
I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto dovrebbero poter presentare la domanda nel loro luogo di residenza anche se lo Stato membro competente non ha un consolato ai fini della raccolta delle domande e non è rappresentato da un altro Stato membro in tale paese terzo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per cooperare con i fornitori esterni di servizi, che dovrebbero essere in grado di sostenere i diritti per i servizi. Tali diritti per servizi prestati non dovrebbero essere superiori all'importo dei diritti per i visti. Qualora tale importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, il fornitore esterno di servizi dovrebbe tuttavia essere in grado di riscuotere i diritti per servizi più elevati, fatto salvo il limite previsto dal presente regolamento. |
(9) |
È opportuno semplificare e agevolare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intera procedura di rilascio del visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato. |
(10) |
Qualora la competenza del consolato dello Stato membro rappresentante si estenda al di là del paese ospitante, dovrebbe essere possibile per l'accordo di rappresentanza comprendere i paesi terzi in questione. |
(11) |
Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati e agevolare chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati ai richiedenti che soddisfano le condizioni d'ingresso durante l'intero periodo di validità del visto rilasciato, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che si spostano ai fini dell'esercizio della loro professione, come la gente d'affari, i marittimi, gli artisti e gli atleti. Dovrebbe essere possibile rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità più breve qualora vi siano ragionevoli motivi per farlo. |
(12) |
Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, i consolati nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, adottare norme sulle condizioni per il rilascio di tali visti che siano applicate in ogni ordinamento giuridico. |
(13) |
Qualora vi sia mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo alla riammissione di quei loro cittadini che sono stati fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari. È opportuno che la Commissione valuti regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione ed esamini le notifiche degli Stati membri concernenti la cooperazione con un paese terzo nella riammissione dei migranti irregolari. Nella valutazione se un paese terzo coopera a sufficienza e se occorre intervenire, la Commissione dovrebbe tenere conto della cooperazione generale di tale paese terzo nel campo della migrazione, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, della prevenzione e del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione del transito di migranti irregolari nel suo territorio. Qualora ritenga che vi sia una insufficiente cooperazione da parte del paese terzo o le sia notificato da di una maggioranza semplice di Stati membri che un paese terzo non coopera sufficientemente, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato. Inoltre, qualora, in relazione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, ritenga che un paese terzo cooperi a sufficienza, dovrebbe essere possibile per la Commissione presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti che siano cittadini di tale paese terzo e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più misure di facilitazione del rilascio del visto. |
(14) |
È opportuno attribuire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, competenze di esecuzione al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e delle eventuali implicazioni dell'applicazione di misure volte a rafforzare la cooperazione di un determinato paese terzo in materia di riammissione, con riguardo alla natura politica particolarmente sensibile di tali misure e alle loro implicazioni orizzontali per gli Stati membri e per la stessa Unione, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della potenziale natura politicamente sensibile dell'attuazione delle misure volte a rafforzare la cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, anche in considerazione degli accordi di facilitazione esistenti tra Stati membri e paesi terzi. |
(15) |
I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso. La notifica del rifiuto dovrebbe contenere informazioni dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso. Durante la procedura di ricorso i richiedenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni pertinenti al loro caso in conformità del diritto nazionale. |
(16) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. |
(17) |
La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce delle circostanze locali e dei rischi migratori. La cooperazione e gli scambi tra i consolati nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze loro conferite. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato. |
(19) |
Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri («centri di visto Schengen») potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti. |
(20) |
I sistemi elettronici per la presentazione della domanda sono uno strumento importante per agevolare le procedure di domanda di visto. È opportuno in futuro sviluppare una soluzione comune volta alla digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche, al fine di consentire la presentazione delle domande di visto online per rispondere alle esigenze dei richiedenti e attrarre più visitatori nello spazio Schengen. È opportuno rafforzare garanzie procedurali semplici e snelle e applicarle in modo uniforme. Inoltre, ove possibile, i colloqui potrebbero essere condotti utilizzando strumenti digitali moderni e mezzi di comunicazione a distanza, quali le chiamate vocali o video via Internet. Durante la procedura dovrebbero essere garantiti i diritti fondamentali dei richiedenti. |
(21) |
Al fine di prevedere la possibilità di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(22) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 810/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(23) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. |
(24) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
(25) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(26) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10). |
(27) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12). |
(28) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis (13) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14). |
(29) |
Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003. |
(30) |
Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. |
(31) |
Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. |
(32) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 2 è così modificato:
|
3) |
all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.»; |
5) |
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
6) |
l'articolo 8 è così modificato:
|
7) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
8) |
l'articolo 10 è così modificato:
|
9) |
l'articolo 11 è così modificato:
|
10) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
11) |
all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. I richiedenti i visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.»; |
12) |
l'articolo 16 è così modificato:
|
13) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
14) |
l'articolo 19 è così modificato:
|
15) |
l'articolo 21 è così modificato:
|
16) |
l'articolo 22 è così modificato:
|
17) |
l'articolo 23 è così modificato:
|
18) |
l'articolo 24 è così modificato:
|
19) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Cooperazione in materia di riammissione 1. In funzione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza in conformità del presente articolo. 2. La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:
Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione. 3. Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica. 4. La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame. 5. Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:
6. La Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione. 8. Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:
Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.»; |
20) |
l'articolo 27 è così modificato:
|
21) |
l'articolo 29 è così modificato:
|
22) |
l'articolo 31 è così modificato:
|
23) |
l'articolo 32 è così modificato:
|
24) |
l'articolo 36 è così modificato:
|
25) |
all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione. 3. I consolati o le autorità centrali tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda. I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.»; |
26) |
l'articolo 38 è così modificato:
|
27) |
all'articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti. 3. Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.»; |
28) |
l'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Organizzazione e cooperazione consolare 1. Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande. 2. Gli Stati membri:
3. Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43. 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare. 5. In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri si adoperano per assicurare la continuità del servizio completo.»; |
29) |
l'articolo 41 è soppresso; |
30) |
l'articolo 43 è così modificato:
|
31) |
l'articolo 44 è sostituito dal seguente: «Articolo 44 Cifratura e trasferimento sicuro di dati 1. In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica. 2. Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica. In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione. 3. In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.»; |
32) |
l'articolo 45 è così modificato:
|
33) |
l'articolo 47, paragrafo 1, è così modificato:
|
34) |
l'articolo 48 è così modificato:
|
35) |
l'articolo 50 è soppresso; |
36) |
l'articolo 51 è sostituito dal seguente: «Articolo 51 Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»; |
37) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 51 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7). 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
38) |
l'articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (*8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
39) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
40) |
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; |
41) |
l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; |
42) |
gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi; |
43) |
l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Monitoraggio e valutazione
1. Entro il 2 agosto 2022 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento.
2. La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.
3. Entro il 2 maggio 2020 gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati disponibili pertinenti sull'uso dell'assicurazione sanitaria di viaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009 da parte dei titolari di visti durante il loro soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché sulle spese sostenute dalle autorità nazionali o dai fornitori di servizi medici per i titolari di visti. Sulla base di tali dati la Commissione, entro 2 novembre 2020, elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
G. CIAMBA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 142.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.
(3) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(7) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(8) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(10) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(11) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(12) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(13) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(14) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto
DOMANDA DI VISTO PER GLI STATI SCHENGEN
Modulo gratuito
I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 [indicati con l'asterisco (*)].
I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.
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SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE Data della domanda: Numero della domanda: |
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Domanda presentata presso:
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Responsabile del fascicolo: |
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Documenti giustificativi:
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Decisione relativa al visto:
dal: al: |
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Cognome (nome di famiglia) |
Nome/i |
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Data di nascita (giorno-mese-anno) |
Cittadinanza |
Numero del documento di viaggio o della carta d'identità |
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Numero/i di telefono: |
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Numero di ingressi: ☐ 1 ☐ 2 ☐ Multipli Numero di giorni: |
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Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori: |
Numero di telefono: |
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Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione: |
Numero di telefono dell'impresa/organizzazione: |
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Mezzi di sussistenza:
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… ☐ di cui ai campi 30 o 31 … ☐ altro (precisare): Mezzi di sussistenza:
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Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti. |
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Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli: Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri. |
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Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l'esame della domanda, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda. Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)]. Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi del diritto dello Stato membro che tratta la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto a indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell''ingresso nel territorio europeo degli Stati membri. |
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Luogo e data |
Firma: (firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile) |
(1) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI
ANDORRA:
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autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione – verde); |
— |
autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde); |
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autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza – verde); |
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autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente – verde); |
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autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca – verde); |
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autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione – verde); |
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autorització residència (autorizzazione di residenza – verde). |
CANADA:
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permanent resident card (PR) (carta di residente permanente); |
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permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento di viaggio per residente permanente). |
GIAPPONE:
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carta di soggiorno. |
SAN MARINO:
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permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza); |
— |
permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori; |
— |
permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza). |
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carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni). |
STATI UNITI D'AMERICA:
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visto d'immigrazione valido, non scaduto. Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551; |
— |
modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, “carta di residente permanente”). Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione. Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido; |
— |
modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, “permesso di reingresso”); |
— |
modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come “Permanent Resident Alien”, “straniero residente permanente”) |
ALLEGATO III
«ALLEGATO VI
MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO
RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO
Sig.ra/Sig. …,
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la/il … Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a … [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)]; |
☐ |
[altra autorità competente] di …; |
☐ |
l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a … |
ha/hanno
☐ |
esaminato la Sua domanda; |
☐ |
esaminato il Suo visto, numero: …, rilasciato il: …[giorno/mese/anno]. |
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La decisione si fonda sui seguenti motivi:
1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
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7. |
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8. |
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9. |
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10. |
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11. |
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17. |
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Ulteriori osservazioni:
…
…
…
…
…
Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.
Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (riferimenti al diritto nazionale):
…
Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (dati di contatto):
…
Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: (dati di contatto):
…
Un ricorso può essere avviato entro: (indicazione del termine):
…
Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:
Firma dell'interessato (3): …
(1) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.
(2) La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.
(3) Se previsto dalla legge nazionale.
ALLEGATO IV
«ALLEGATO X
ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI
A. |
Lo strumento giuridico:
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B. |
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:
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C. |
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:
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D. |
Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:
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E. |
Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:
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