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Document 32019R1155

Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

PE/29/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 25–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1155/oj

12.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/25


REGOLAMENTO (UE) 2019/1155 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La politica comune dell'Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La politica dei visti dovrebbe rimanere uno strumento essenziale per facilitare il turismo e gli affari, contribuendo nel contempo a far fronte ai rischi per la sicurezza e al rischio di migrazione irregolare nell'Unione. La politica comune dei visti dovrebbe contribuire a generare crescita ed essere coerente con altre politiche dell'Unione, per esempio quelle in materia di relazioni esterne, scambi commerciali, istruzione, cultura e turismo.

(2)

L'Unione dovrebbe usare la politica dei visti nella cooperazione con i paesi terzi e per garantire un migliore equilibrio tra le preoccupazioni in materia di migrazione e di sicurezza, le considerazioni economiche e le relazioni esterne in generale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(4)

Le domande di visti dovrebbero essere esaminate dai consolati o, in deroga, dalle autorità centrali, i quali decidono in merito. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i consolati e le autorità centrali abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali per garantire l'integrità della procedura di rilascio del visto.

(5)

La procedura di presentazione della domanda dovrebbe essere il più semplice possibile per i richiedenti. È opportuno stabilire con precisione quale sia lo Stato membro competente a esaminare una domanda, in particolare quando il richiedente intende visitare numerosi Stati membri. Se possibile, gli Stati membri dovrebbero autorizzare la compilazione e la presentazione per via elettronica dei moduli di domanda. Dovrebbe inoltre essere possibile per i richiedenti firmare elettronicamente il modulo di domanda, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente. Dovrebbero essere stabilite le scadenze delle varie fasi della procedura, in particolare per consentire ai viaggiatori di programmare il viaggio in anticipo e di evitare i periodi di punta nei consolati.

(6)

Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a mantenere la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato nei luoghi in cui un fornitore esterno di servizi è stato incaricato di raccogliere le domande per conto del consolato stesso, fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare dal suo articolo 5, paragrafo 2.

(7)

I diritti per i visti dovrebbero garantire che siano disponibili risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese per il trattamento delle domande, ivi compresi strutture adeguate e personale sufficiente ad assicurare la qualità e l'integrità dell'esame delle domande nonché il rispetto dei termini. L'importo dei diritti per i visti dovrebbe essere riesaminato ogni tre anni sulla base di criteri di valutazione obiettivi.

(8)

I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto dovrebbero poter presentare la domanda nel loro luogo di residenza anche se lo Stato membro competente non ha un consolato ai fini della raccolta delle domande e non è rappresentato da un altro Stato membro in tale paese terzo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per cooperare con i fornitori esterni di servizi, che dovrebbero essere in grado di sostenere i diritti per i servizi. Tali diritti per servizi prestati non dovrebbero essere superiori all'importo dei diritti per i visti. Qualora tale importo non sia sufficiente per fornire un servizio completo, il fornitore esterno di servizi dovrebbe tuttavia essere in grado di riscuotere i diritti per servizi più elevati, fatto salvo il limite previsto dal presente regolamento.

(9)

È opportuno semplificare e agevolare gli accordi di rappresentanza ed evitare ostacoli alla loro conclusione tra Stati membri. Lo Stato membro rappresentante dovrebbe essere competente per l'intera procedura di rilascio del visto, senza alcuna partecipazione dello Stato membro rappresentato.

(10)

Qualora la competenza del consolato dello Stato membro rappresentante si estenda al di là del paese ospitante, dovrebbe essere possibile per l'accordo di rappresentanza comprendere i paesi terzi in questione.

(11)

Per attenuare gli oneri amministrativi a carico dei consolati e agevolare chi viaggia di frequente o con regolarità, è opportuno che siano rilasciati ai richiedenti che soddisfano le condizioni d'ingresso durante l'intero periodo di validità del visto rilasciato, in base a criteri comuni determinati obiettivamente, visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità non limitati a specifiche finalità di viaggio o categorie di richiedenti. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle persone che si spostano ai fini dell'esercizio della loro professione, come la gente d'affari, i marittimi, gli artisti e gli atleti. Dovrebbe essere possibile rilasciare visti per ingressi multipli con un periodo di validità più breve qualora vi siano ragionevoli motivi per farlo.

(12)

Date le differenze tra le situazioni locali, specialmente per quanto riguarda i rischi migratori e per la sicurezza, e considerate le relazioni che l'Unione intrattiene con determinati paesi, i consolati nei singoli luoghi dovrebbero valutare l'esigenza di adeguare le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli per consentire un'applicazione più favorevole o più restrittiva. Nell'adottare approcci più favorevoli al rilascio dei visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità è opportuno tenere conto, in particolare, dell'esistenza di accordi commerciali che contemplino la mobilità della gente d'affari. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, adottare norme sulle condizioni per il rilascio di tali visti che siano applicate in ogni ordinamento giuridico.

(13)

Qualora vi sia mancanza di cooperazione da parte di un paese terzo alla riammissione di quei loro cittadini che sono stati fermati in situazione irregolare e non collabori efficacemente al processo di rimpatrio, è opportuno adottare un'applicazione restrittiva e temporanea di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 tramite un meccanismo trasparente basato su criteri obiettivi, al fine di rafforzare la cooperazione di tale paese terzo alla riammissione dei migranti irregolari. È opportuno che la Commissione valuti regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione ed esamini le notifiche degli Stati membri concernenti la cooperazione con un paese terzo nella riammissione dei migranti irregolari. Nella valutazione se un paese terzo coopera a sufficienza e se occorre intervenire, la Commissione dovrebbe tenere conto della cooperazione generale di tale paese terzo nel campo della migrazione, in particolare nei settori della gestione delle frontiere, della prevenzione e del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione del transito di migranti irregolari nel suo territorio. Qualora ritenga che vi sia una insufficiente cooperazione da parte del paese terzo o le sia notificato da di una maggioranza semplice di Stati membri che un paese terzo non coopera sufficientemente, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato. Inoltre, qualora, in relazione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, ritenga che un paese terzo cooperi a sufficienza, dovrebbe essere possibile per la Commissione presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti che siano cittadini di tale paese terzo e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più misure di facilitazione del rilascio del visto.

(14)

È opportuno attribuire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, competenze di esecuzione al fine di garantire che si tenga adeguatamente conto di tutti i fattori pertinenti e delle eventuali implicazioni dell'applicazione di misure volte a rafforzare la cooperazione di un determinato paese terzo in materia di riammissione, con riguardo alla natura politica particolarmente sensibile di tali misure e alle loro implicazioni orizzontali per gli Stati membri e per la stessa Unione, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. L'attribuzione di tali competenze di esecuzione al Consiglio tiene adeguatamente conto della potenziale natura politicamente sensibile dell'attuazione delle misure volte a rafforzare la cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, anche in considerazione degli accordi di facilitazione esistenti tra Stati membri e paesi terzi.

(15)

I richiedenti cui sia stato rifiutato il visto dovrebbero avere il diritto di presentare ricorso. La notifica del rifiuto dovrebbe contenere informazioni dettagliate sui motivi del rifiuto e sulle procedure di ricorso. Durante la procedura di ricorso i richiedenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni pertinenti al loro caso in conformità del diritto nazionale.

(16)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso mira, in particolare, a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili.

(17)

La cooperazione locale Schengen è fondamentale per l'applicazione armonizzata della politica comune dei visti e per una corretta valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l'applicazione operativa di determinate disposizioni alla luce delle circostanze locali e dei rischi migratori. La cooperazione e gli scambi tra i consolati nei singoli luoghi dovrebbero essere coordinati dalle delegazioni dell'Unione.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente e regolarmente le operazioni dei fornitori esterni di servizi per verificarne la conformità allo strumento giuridico che disciplina le competenze loro conferite. Gli Stati membri dovrebbero riferire annualmente alla Commissione in merito alla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e al loro monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'intera procedura di trattamento delle domande e la cooperazione con i fornitori esterni di servizi siano controllate da personale espatriato.

(19)

Dovrebbero essere definite norme flessibili per consentire agli Stati membri di ottimizzare la condivisione delle risorse e aumentare la copertura consolare. La cooperazione tra gli Stati membri («centri di visto Schengen») potrebbe assumere qualsiasi forma adatta alle circostanze locali al fine di migliorare la copertura geografica consolare, ridurre i costi a carico degli Stati membri, aumentare la visibilità dell'Unione e migliorare il servizio offerto ai richiedenti.

(20)

I sistemi elettronici per la presentazione della domanda sono uno strumento importante per agevolare le procedure di domanda di visto. È opportuno in futuro sviluppare una soluzione comune volta alla digitalizzazione, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche, al fine di consentire la presentazione delle domande di visto online per rispondere alle esigenze dei richiedenti e attrarre più visitatori nello spazio Schengen. È opportuno rafforzare garanzie procedurali semplici e snelle e applicarle in modo uniforme. Inoltre, ove possibile, i colloqui potrebbero essere condotti utilizzando strumenti digitali moderni e mezzi di comunicazione a distanza, quali le chiamate vocali o video via Internet. Durante la procedura dovrebbero essere garantiti i diritti fondamentali dei richiedenti.

(21)

Al fine di prevedere la possibilità di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui al presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 810/2009, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(24)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (7); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(25)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (8); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(26)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(27)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen (11) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12).

(28)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis (13) di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(29)

Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(30)

Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(31)

Per quanto riguarda la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.

(32)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 810/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni sulle domande ai sensi del presente regolamento sono adottate su base individuale.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; o»;

b)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   “documento di viaggio riconosciuto”: documento di viaggio riconosciuto da uno o più Stati membri ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e dell'apposizione del visto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;"

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«12.   “marittimo”: ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave in navigazione marittima o di una nave che opera in acque interne internazionali;

13.   “firma elettronica”: una firma elettronica quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

3)

all'articolo 3, paragrafo 5, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i cittadini di paesi terzi titolari di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento o da uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen e i cittadini di paesi terzi titolari di uno dei titoli di soggiorno validi menzionati nell'allegato V, rilasciati da Andorra, dal Canada, dal Giappone, da San Marino o dagli Stati Uniti d'America, che garantisca il ritorno incondizionato del titolare, o titolari di un permesso di soggiorno valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba);

c)

i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro che non partecipa all'adozione del presente regolamento, per uno Stato membro che non applica ancora pienamente le disposizioni dell'acquis di Schengen, per un paese aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, o per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America, o i titolari di un visto valido per uno o più paesi e territori d'oltremare del Regno dei Paesi Bassi (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius e Saba), quando si recano nel paese di rilascio o in un altro paese terzo, o quando, dopo aver utilizzato tale visto, ritornano dal paese di rilascio;»;

4)

all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere che le domande sono esaminate dalle autorità centrali, le quali decidono in merito. Gli Stati membri provvedono affinché tali autorità abbiano una conoscenza sufficiente delle circostanze locali del paese in cui è presentata la domanda al fine di valutare i rischi migratori e per la sicurezza e una conoscenza sufficiente della lingua ai fini dell'analisi dei documenti, e provvedono inoltre affinché i consolati siano coinvolti, ove necessario, al fine di procedere a esami e colloqui aggiuntivi.»;

5)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se il viaggio comprende più di una destinazione, o se devono essere effettuati più viaggi separati nell'arco di due mesi, lo Stato membro il cui territorio costituisce la destinazione principale del o dei viaggi in termini di durata, calcolata in giorni, o di finalità del soggiorno; oppure»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Uno Stato membro può accettare di rappresentare un altro Stato membro che sia competente ai sensi dell'articolo 5 ai fini dell'esame e delle decisioni riguardo alle domande per conto di tale Stato membro. Uno Stato membro può anche rappresentare un altro Stato membro in modo limitato soltanto per la raccolta delle domande e il rilevamento degli identificatori biometrici.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Se la rappresentanza si limita conformemente al paragrafo 1, seconda frase, alla raccolta e alla trasmissione dei dati allo Stato membro rappresentato si effettuano nel rispetto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

4.   Tra lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato è stabilito un accordo bilaterale. Tale accordo:

a)

specifica la durata della rappresentanza, se temporanea, e le modalità di cessazione della stessa;

b)

può, in particolare qualora lo Stato membro rappresentato abbia un consolato nel paese terzo interessato, prevedere la messa a disposizione di locali e personale e il versamento di un corrispettivo da parte dello Stato membro rappresentato»;

d)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Lo Stato membro rappresentato notifica alla Commissione gli accordi di rappresentanza o la loro cessazione almeno 20 giorni di calendario prima della loro entrata in vigore o cessazione, tranne in caso di forza maggiore.

8.   Contemporaneamente alla notifica di cui al paragrafo 7, il consolato dello Stato membro rappresentante informa sia i consolati degli altri Stati membri sia la delegazione dell'Unione nella giurisdizione interessata degli accordi di rappresentanza o della loro cessazione.»;

e)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«10.   Se uno Stato membro non è né presente né rappresentato nel paese terzo in cui il richiedente intende presentare la domanda, detto Stato membro si adopera per cooperare con un fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, in tale paese terzo.

11.   Qualora un consolato di uno Stato membro in un dato luogo subisca una prolungata forza maggiore per problemi di natura tecnica, tale Stato membro chiede di essere temporaneamente rappresentato da un altro Stato membro in detto luogo per alcune o tutte le categorie di richiedenti.»;

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande sono presentate non più di sei mesi o, per i marittimi nell'espletamento delle loro mansioni, non più di nove mesi prima dell'inizio del viaggio previsto e, di norma, al più tardi 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto. In singoli casi d'urgenza giustificati, il consolato o le autorità centrali possono permettere che le domande siano presentate meno di 15 giorni di calendario prima dell'inizio del viaggio previsto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13, le domande possono essere presentate:

a)

dal richiedente;

b)

da un intermediario commerciale accreditato;

c)

da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Il richiedente non può essere obbligato a presentarsi di persona in più di una sede per presentare una domanda.».

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I richiedenti si presentano di persona per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 7, lettera b). Fatto salvo quanto disposto alla prima frase del presente paragrafo e all'articolo 45, i richiedenti hanno la facoltà di presentare le loro domande elettronicamente, ove possibile.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Ogni richiedente presenta un modulo di domanda di cui all'allegato I compilato manualmente o elettronicamente. Il modulo di domanda deve essere firmato. Può essere firmato manualmente o, qualora la firma elettronica sia riconosciuta dallo Stato membro competente per l'esame della domanda e per la decisione in merito, elettronicamente.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«1 bis.   Qualora il richiedente firmi un modulo di domanda elettronicamente, la firma elettronica deve essere una firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

1 ter.   Il contenuto della versione elettronica del modulo di domanda, ove applicabile, è conforme al modello di cui all'allegato I.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I moduli sono disponibili come minimo:

a)

nelle lingue ufficiali dello Stato membro per il quale è richiesto il visto o dello Stato membro rappresentante; e

b)

nelle lingue ufficiali del paese ospitante.

Oltre che nelle lingue di cui alla lettera a), il modulo può essere reso disponibile in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se le lingue ufficiali del paese ospitante non figurano nel modulo, è resa disponibile separatamente ai richiedenti una traduzione in tali lingue.»;

10)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

i paragrafi da 3 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Un elenco non esaustivo di documenti giustificativi che possono essere chiesti al richiedente per verificare che soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 figura nell'allegato II.

4.   Gli Stati membri possono chiedere al richiedente di presentare una dichiarazione di garanzia o una dichiarazione di alloggio da parte di un privato, o entrambe, compilando un modulo elaborato da ciascuno Stato membro. Tale modulo indica in particolare:

a)

se è inteso come dichiarazione di garanzia o dichiarazione di alloggio privato, o entrambe;

b)

se il garante o la persona che invita è una persona fisica, una società o un'organizzazione;

c)

l'identità e gli estremi del garante o della persona che invita;

d)

i dati relativi all'identità (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza) del richiedente o dei richiedenti;

e)

l'indirizzo dell'alloggio;

f)

la durata e la finalità del soggiorno;

g)

gli eventuali legami di parentela con il garante o la persona che invita;

h)

le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento VIS.

Il modulo è redatto nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in almeno un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Un facsimile del modulo è inviato alla Commissione.

5.   I consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza.;»

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.   Se necessario per tenere conto delle circostanze locali conformemente all'articolo 48, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un elenco armonizzato di documenti giustificativi da usare in ciascuna giurisdizione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   È possibile derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso di un richiedente noto al consolato o alle autorità centrali per integrità e affidabilità, in particolare per quanto riguarda la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).»;"

11)

all'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   I richiedenti i visti per ingressi multipli devono dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio che copra il periodo del primo viaggio previsto.»;

12)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   I richiedenti pagano diritti pari a 80 EUR.

2.   Per i minori di età uguale o superiore a sei anni e inferiore a dodici anni i diritti per i visti ammontano a 40 EUR.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Se una decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), si applicano diritti per i visti pari a 120 EUR o 160 EUR. La presente disposizione non si applica ai minori di età inferiore a dodici anni.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ricercatori, quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), che si spostano a fini di ricerca scientifica o che partecipano a seminari o conferenze scientifici;

(*4)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).»;"

e)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Possono essere esentati dal pagamento di diritti per il visto:

a)

i minori tra i sei e i diciotto anni;

b)

i titolari di passaporti diplomatici e di servizio;

c)

i partecipanti a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai 25 anni.»;

f)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico, o per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali.»;

g)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se riscosso in una valuta diversa dall'euro, l'importo dei diritti per i visti riscosso in tale valuta è determinato e riveduto periodicamente applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro fissato dalla Banca centrale europea. L'importo riscosso può essere arrotondato e deve essere assicurato, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, che siano riscossi diritti simili.»;

h)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«9.   Ogni tre anni la Commissione valuta l'esigenza di rivedere l'importo dei diritti per i visti di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, tenendo conto di criteri obiettivi quali il tasso d'inflazione generale a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione adotta, se opportuno e conformemente all'articolo 51 bis, atti relativi alla modifica del presente regolamento per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti.»;

13)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«1.   Il fornitore esterno di servizi di cui all'articolo 43 può chiedere il pagamento di diritti per servizi prestati.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«4 bis.   In deroga al paragrafo 4, i diritti per servizi prestati non superano, in linea di principio, 80 EUR nei paesi terzi in cui lo Stato membro competente non abbia un consolato ai fini della raccolta delle domande e non sia rappresentato da un altro Stato membro.

4 ter.   In circostanze eccezionali in cui l'importo di cui al paragrafo 4 bis non è sufficiente per fornire un servizio completo, è possibile imporre diritti per servizi prestati più elevati fino a un massimo di 120 EUR. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la sua intenzione di consentire l'imposizione di diritti per servizi prestati più elevati al più tardi tre mesi prima dell'inizio della loro applicazione. La notifica precisa i motivi alla base della determinazione del livello dei diritti per servizi prestati, in particolare i costi dettagliati che hanno portato alla determinazione di un importo più elevato.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato può mantenere la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la loro domanda direttamente ai rispettivi consolati o al consolato di uno Stato membro con cui ha un accordo di rappresentanza conformemente all'articolo 8.»;

14)

l'articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente verificano:»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, la domanda è ricevibile e il consolato o le autorità centrali:

segue le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento VIS, e

esamina ulteriormente la domanda.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente constatano che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la domanda è irricevibile e il consolato o le autorità centrali, senza indugio:

restituisce il modulo di domanda e tutti i documenti presentati dal richiedente,

distrugge i dati biometrici raccolti,

rimborsa i diritti per i visti, e

non esamina la domanda.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   A titolo di deroga del paragrafo 3, una domanda che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 può essere considerata ricevibile per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali.»;

15)

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Nel determinare se il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso, il consolato o le autorità centrali verificano:»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

che il richiedente disponga di un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile, che copra il periodo del soggiorno previsto, oppure, se è chiesto un visto per ingressi multipli, il periodo del primo viaggio previsto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se del caso, il consolato o le autorità centrali verificano la durata dei soggiorni precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un titolo di soggiorno.»;

c)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   In sede di esame di una domanda di visto di transito aeroportuale, il consolato o le autorità centrali verificano in particolare:»;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Nel corso dell'esame di una domanda, i consolati o le autorità centrali possono, in casi giustificati, procedere a un colloquio con il richiedente e richiedere documenti supplementari.»;

16)

l'articolo 22 è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per motivi legati a una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, le relazioni internazionali o la salute pubblica, uno Stato membro può chiedere alle autorità centrali di altri Stati membri di consultare le proprie autorità centrali nel corso dell'esame delle domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. Tale consultazione non si applica alle domande di visto di transito aeroportuale.

2.   Le autorità centrali consultate danno una risposta definitiva appena possibile e non oltre sette giorni di calendario dopo la consultazione. La mancanza di risposta entro tale termine implica che esse non hanno motivo di opporsi al rilascio del visto.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta di consultazione preliminare, di norma, almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;

b)

il paragrafo 5 è soppresso;

17)

l'articolo 23 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Detto termine può essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni di calendario in singoli casi, segnatamente quando si rende necessario un ulteriore esame della domanda.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   La decisione sulla domanda è presa senza indugio in singoli casi d'urgenza giustificati.»;

c)

il paragrafo 3 è soppresso;

d)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

è inserito il punto seguente:

«b bis)

rilasciare un visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 26; o»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

rifiutare un visto in conformità dell'articolo 32.»;

iii)

la lettera d) è soppressa;

18)

l'articolo 24 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il terzo comma è soppresso;

ii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'articolo 12, lettera a), il periodo di validità del visto per ingresso singolo comprende una “franchigia” di 15 giorni di calendario.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A condizione che il richiedente soddisfi le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), del regolamento (UE) 2016/399, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità sono rilasciati per i seguenti periodi di validità, a meno che la validità del visto superi quella del documento di viaggio:

a)

un anno, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente tre visti nei due anni precedenti;

b)

due anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di un anno nei due anni precedenti;

c)

cinque anni, purché il richiedente abbia ottenuto e usato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli della validità di due anni nei tre anni precedenti.

Per il rilascio dei visti per ingressi multipli non si tiene conto dei visti di transito aeroportuale e dei visti con validità territoriale limitata rilasciati in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1.»;

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, il periodo di validità del visto rilasciato può essere ridotto in singoli casi qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo.

2 ter.   In deroga al paragrafo 2, i consolati, nell'ambito della cooperazione locale Schengen, valutano se le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 debbano essere adattate per tenere conto delle circostanze locali e dei rischi migratori e per la sicurezza, ai fini dell'adozione di norme più favorevoli o più restrittive in conformità del paragrafo 2 quinquies.

2 quater.   Fatto salvo il paragrafo 2, può essere rilasciato un visto per ingressi multipli valido fino a cinque anni ai richiedenti che ne dimostrano la necessità o giustificano l'intenzione di viaggiare frequentemente o con regolarità, purché dimostrino la propria integrità e affidabilità, in particolare l'uso legittimo di precedenti visti, la situazione economica nel paese di origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto che hanno richiesto.

2 quinquies.   Ove necessario, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per ingressi multipli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da applicare in ciascuna giurisdizione per tenere conto delle circostanze locali, dei rischi migratori e per la sicurezza e delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

19)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 bis

Cooperazione in materia di riammissione

1.   In funzione del livello di cooperazione di un paese terzo con gli Stati membri in materia di riammissione dei migranti irregolari valutato sulla base di dati pertinenti e obiettivi, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, non si applicano ai richiedenti o alle categorie di richiedenti che sono cittadini di un paese terzo che si ritiene non cooperi a sufficienza in conformità del presente articolo.

2.   La Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti indicatori:

a)

il numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di persone provenienti dal paese terzo in questione il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

b)

il numero di rimpatri forzati effettivi di persone destinatarie di decisioni di rimpatrio in rapporto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini del paese terzo in questione, compreso, se del caso, sulla base di accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, il numero di cittadini di paesi terzi che hanno transitato sul territorio del paese terzo in questione;

c)

il numero di richieste di riammissione per Stato membro accettate dal paese terzo in rapporto al numero di tali richieste presentate a tale paese;

d)

il grado di cooperazione pratica in materia di rimpatrio nelle diverse fasi della procedura di rimpatrio, quali:

i)

l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio;

ii)

l'accettazione del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o del lasciapassare europeo;

iii)

l'accettazione della riammissione di persone che per legge devono essere rimpatriate nel loro paese;

iv)

l'accettazione di voli e operazioni di rimpatrio.

Tale valutazione è basata sull'uso di dati affidabili forniti da Stati membri, nonché da istituzioni, organi e organismi dell'Unione. La Commissione riferisce periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio in merito a tale valutazione.

3.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione di incontrare problemi pratici sostanziali e persistenti nella cooperazione con un paese terzo in materia di riammissione di migranti in situazione irregolare, sulla base degli indicatori elencati al paragrafo 2. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di tale notifica.

4.   La Commissione esamina entro un mese le eventuali notifiche di cui al paragrafo 3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

5.   Qualora, in base all'analisi di cui ai paragrafi 2 e 4 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e le relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, anche in materia di migrazione, la Commissione ritenga che un paese non cooperi a sufficienza e che pertanto occorra intervenire, o qualora, entro dodici mesi, la maggioranza semplice di Stati membri abbia effettuato una notifica alla Commissione a norma del paragrafo 3, la Commissione, continuando nel contempo ad adoperarsi per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato, presenta al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di:

a)

una decisione di esecuzione che sospenda temporaneamente l'applicazione di uno o più dei seguenti articoli, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 16, paragrafo 5, lettera b), l'articolo 23, paragrafo 1, o l'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini;

b)

una decisione di esecuzione che applichi, in maniera graduale, uno dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a tutti i cittadini del paese terzo in questione o ad alcune categorie di tali cittadini, laddove, in seguito a una valutazione della Commissione, le misure applicate conformemente alla decisione di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano ritenute inefficaci.

6.   La Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione dei migranti irregolari e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5.

7.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.

8.   Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 e tenuto conto delle relazioni generali dell'Unione con il paese terzo in questione, segnatamente nella cooperazione in materia di riammissione, ritenga che il paese terzo interessato cooperi a sufficienza, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta ai fini dell'adozione di una decisione di esecuzione concernente i richiedenti o le categorie di richiedenti cittadini del paese terzo in questione e che chiedono un visto nel territorio di detto paese terzo e recante una o più delle seguenti misure:

a)

la riduzione a 60 EUR dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

b)

la riduzione a 10 giorni del termine entro il quale vanno prese le decisioni su una domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1;

c)

l'allungamento del periodo di validità dei visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Tale decisione di esecuzione si applica per massimo un anno. Essa può essere rinnovata.»;

20)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole dettagliate di compilazione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona “annotazioni” del visto adesivo. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il visto adesivo per ingresso singolo può essere compilato manualmente solo in caso di forza maggiore per problemi di natura tecnica. Il visto adesivo compilato manualmente non può recare correzioni o cancellature.»;

21)

l'articolo 29 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il visto adesivo è apposto sul documento di viaggio.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate di apposizione del visto adesivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

22)

l'articolo 31 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'introduzione o il ritiro della richiesta relativa a tale informazione almeno 25 giorni di calendario prima che detta misura diventi applicabile. Tale informazione è comunicata anche nell'ambito della cooperazione locale Schengen all'interno della giurisdizione interessata.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

23)

l'articolo 32 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto:

«ii bis)

non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all'allegato VI nella lingua dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

24)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, istruzioni operative per il rilascio alla frontiera di visti ai marittimi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

25)

all'articolo 37, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La conservazione e l'uso dei visti adesivi sono soggetti ad adeguate misure di sicurezza per evitare frodi o perdite. Ogni consolato tiene una contabilità della sua scorta di visti adesivi e registra come è stato utilizzato ciascun visto adesivo. Eventuali perdite significative di visti adesivi in bianco sono comunicate alla Commissione.

3.   I consolati o le autorità centrali tengono archivi cartacei o elettronici delle domande. Ogni fascicolo individuale contiene informazioni utili per ricostruire, se necessario, il contesto della decisione presa sulla domanda.

I fascicoli individuali sono conservati per almeno un anno a decorrere dalla data della decisione sulla domanda di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o, in caso di ricorso, fino alla conclusione della procedura di ricorso, se più lunga. Se applicabile, i fascicoli individuali elettronici sono conservati per il periodo di validità del visto rilasciato.»;

26)

l'articolo 38 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Risorse per l'esame delle domande e il controllo delle procedure di rilascio del visto»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri predispongono nei consolati personale adeguato e in numero sufficiente per svolgere le mansioni di esame delle domande, in modo tale da garantire una qualità ragionevole e armonizzata del servizio al pubblico.»;

c)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri provvedono affinché l'intera procedura di rilascio del visto nei consolati, compresi la presentazione e il trattamento delle domande, la stampa dei visti adesivi e la cooperazione pratica con i fornitori esterni di servizi, sia controllata da personale espatriato per garantire l'integrità di tutte le fasi della procedura.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità centrali degli Stati membri provvedono a una formazione adeguata sia del personale espatriato che di quello locale e a esse spetta fornire a tale personale informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.»;

e)

sono inseriti i seguenti paragrafi:

«3 bis.   Quando le domande sono esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri forniscono una formazione specifica per assicurare che il personale di tali autorità centrali sia in possesso di sufficienti e aggiornate conoscenze specifiche per paese della situazione socioeconomica locale e di informazioni complete, precise e aggiornate sul diritto dell'Unione e nazionale pertinente.

3 ter.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i consolati dispongano di personale sufficiente e adeguatamente formato per assistere le autorità centrali nell'esame e nelle decisioni sulle domande, in particolare partecipando alle riunioni di cooperazione locale Schengen, scambiando informazioni con altri consolati e autorità locali, raccogliendo a livello locale informazioni utili sui rischi migratori e sulle pratiche fraudolente e procedendo a colloqui ed esami aggiuntivi.»;

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Gli Stati membri provvedono a istituire una procedura che consenta ai richiedenti di presentare reclami per quanto concerne:

a)

la condotta del personale presso i consolati e, se del caso, dei fornitori esterni di servizi; o

b)

la procedura di domanda.

I consolati o le autorità centrali tengono un registro dei reclami e del seguito loro riservato.

Gli Stati membri rendono disponibili al pubblico le informazioni sulla procedura di cui al presente paragrafo.»;

27)

all'articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Il personale consolare e delle autorità centrali, nell'esercizio delle sue funzioni, rispetta pienamente la dignità umana. Tutti i provvedimenti adottati sono proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti.

3.   Nello svolgimento dei suoi compiti il personale consolare e delle autorità centrali non pone in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.»;

28)

l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Organizzazione e cooperazione consolare

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile dell'organizzazione delle procedure connesse alle domande.

2.   Gli Stati membri:

a)

dotano del materiale necessario per il rilevamento degli identificatori biometrici i loro consolati e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera nonché gli uffici dei loro consoli onorari, qualora ricorrano a essi, per il rilevamento degli identificatori biometrici conformemente all'articolo 42;

b)

cooperano con uno o più Stati membri nell'ambito di accordi di rappresentanza o altre forme di cooperazione consolare.

3.   Uno Stato membro può anche cooperare con un fornitore esterno di servizi in conformità dell'articolo 43.

4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro organizzazione e cooperazione consolare in ciascuna rappresentanza consolare.

5.   In caso di cessazione della cooperazione con altri Stati membri, gli Stati membri si adoperano per assicurare la continuità del servizio completo.»;

29)

l'articolo 41 è soppresso;

30)

l'articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I fornitori esterni di servizi non hanno in alcun caso accesso al VIS. L'accesso al VIS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dei consolati o delle autorità centrali.»;

c)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

fornire informazioni generali sui requisiti per presentare domanda di visto, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e sui moduli di domanda;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

raccogliere dati e domande (compresi gli identificatori biometrici) e trasmettere la domanda al consolato o alle autorità centrali;»;

iii)

le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

gestire, se del caso, gli appuntamenti dei richiedenti presso il consolato o i locali del fornitore esterno di servizi;

f)

ritirare i documenti di viaggio, compresa, se del caso, la notifica del rifiuto, presso il consolato o le autorità centrali e restituirli al richiedente.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, lo Stato membro interessato verifica l'affidabilità e la solvibilità dell'organizzazione o dell'impresa e si assicura che non intervengano conflitti di interesse. Tale valutazione comprende, ove opportuno, l'esame delle licenze necessarie, l'iscrizione al registro delle imprese, lo statuto e i contratti bancari.»;

e)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Gli Stati membri sono responsabili del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e garantiscono che il fornitore esterno di servizi sia soggetto alla sorveglianza delle autorità di controllo preposte alla protezione dei dati a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

f)

il paragrafo 11 è così modificato:

i)

al primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

le informazioni generali sui criteri, sulle condizioni e sulle procedure per presentare domanda di visto, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere da a) a c), e il contenuto dei moduli di domanda forniti dal fornitore esterno di servizi ai richiedenti;

b)

tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine, il consolato o i consolati o le autorità centrali dello Stato membro o degli Stati membri interessati effettuano periodicamente, almeno ogni nove mesi, controlli a campione nei locali del fornitore esterno di servizi. Gli Stati membri possono concordare di ripartire gli oneri di questo controllo periodico.»;

g)

è inserito il seguente paragrafo:

«11 bis.   Entro il 1o febbraio di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alla loro cooperazione con i fornitori esterni di servizi in tutto il mondo e al monitoraggio dei medesimi di cui all'allegato X, punto C).»;

31)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Cifratura e trasferimento sicuro di dati

1.   In caso di cooperazione tra Stati membri, cooperazione con un fornitore esterno di servizi e ricorso a consoli onorari, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono alla cifratura totale dei dati trasferiti per via elettronica o fisicamente su un supporto di memorizzazione elettronica.

2.   Nei paesi terzi che vietano la cifratura dei dati da trasmettere per via elettronica, lo Stato membro o gli Stati membri interessati non permettono che i dati siano trasferiti per via elettronica.

In tal caso, lo Stato membro o gli Stati membri interessati provvedono al trasferimento fisico dei dati elettronici in forma totalmente cifrata su un supporto di memorizzazione elettronica da parte di un agente consolare di uno Stato membro o, qualora questo tipo di trasferimento richieda il ricorso a misure sproporzionate o irragionevoli, in un altro modo sicuro e protetto, per esempio ricorrendo a operatori consolidati con esperienza nel trasporto di documenti e dati sensibili nel paese terzo in questione.

3.   In tutti i casi il livello di sicurezza del trasferimento è adeguato alla natura sensibile dei dati.»;

32)

l'articolo 45 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli intermediari commerciali accreditati sono monitorati regolarmente mediante controlli a campione che comprendono colloqui personali o telefonici con i richiedenti, l'accertamento dei viaggi e dei pernottamenti e, per quanto ritenuto necessario, la prova documentale del ritorno in gruppo.»;

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni consolato e le autorità centrali assicurano l'informazione dei cittadini sull'elenco degli intermediari commerciali accreditati con cui stabiliscono una cooperazione, se del caso.»;

33)

l'articolo 47, paragrafo 1, è così modificato:

a)

sono inserite le lettere seguenti:

«a bis)

i criteri in base ai quali una domanda può essere considerata ricevibile di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

a ter)

il fatto che i dati biometrici devono essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dove poter presentare domanda (al consolato competente o a un fornitore esterno di servizi);»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«j)

informazioni sulla procedura di reclamo di cui all'articolo 38, paragrafo 5.»;

34)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I consolati e le delegazioni dell'Unione cooperano in ciascuna giurisdizione per garantire un'applicazione armonizzata della politica comune dei visti tenendo conto delle circostanze locali.

A tale scopo, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (*6), la Commissione impartisce istruzioni alle delegazioni dell'Unione affinché svolgano i pertinenti compiti di coordinamento previsti dal presente articolo.

Qualora le domande presentate nella giurisdizione interessata siano esaminate e decise dalle autorità centrali di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri assicurano il coinvolgimento attivo di tali autorità centrali nella cooperazione locale Schengen. Il personale che contribuisce alla cooperazione locale Schengen riceve un'adeguata formazione ed è opportunamente coinvolto nell'esame delle domande nella giurisdizione interessata.

(*6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).»;"

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano, in particolare, al fine di:

a)

compilare un elenco armonizzato dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare, tenendo conto dell'articolo 14;

b)

preparare un'applicazione locale dell'articolo 24, paragrafo 2, relativa al rilascio di visti per ingressi multipli;

c)

provvedere a una traduzione comune del modulo di domanda, se del caso;

d)

compilare l'elenco dei documenti di viaggio rilasciati dal paese ospitante e aggiornarlo regolarmente;

e)

stilare una scheda informativa comune contenente le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1;

f)

controllare, se del caso, l'applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafi 5 e 6.»;

c)

il paragrafo 2 è soppresso;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'ambito della cooperazione locale Schengen gli Stati membri si scambiano le seguenti informazioni:

a)

statistiche trimestrali su visti uniformi, visti con validità territoriale limitata e visti di transito aeroportuale chiesti, rilasciati e rifiutati;

b)

informazioni relative alla valutazione dei rischi migratori e per la sicurezza, in particolare concernenti:

i)

la struttura socioeconomica del paese ospitante;

ii)

le fonti di informazione a livello locale, comprese quelle sulla sicurezza sociale, l'assicurazione sanitaria, i registri fiscali e la registrazione degli ingressi e delle uscite;

iii)

l'impiego di documenti falsi, contraffatti o alterati;

iv)

le rotte dell'immigrazione irregolare;

v)

le tendenze in materia di condotta fraudolenta;

vi)

le tendenze relative ai rifiuti di visto;

c)

informazioni sulla cooperazione con i fornitori esterni di servizi e con le compagnie di trasporto;

d)

informazioni sulle compagnie di assicurazione che forniscono un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, inclusa la verifica del tipo di copertura e del possibile importo in eccesso.»;

e)

al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

f)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«7.   Entro il 31 dicembre di ogni anno è redatta una relazione annuale all'interno di ciascuna giurisdizione. In base a tali relazioni la Commissione stila una relazione annuale sullo stato della cooperazione locale Schengen da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

35)

l'articolo 50 è soppresso;

36)

l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

Istruzioni relative all'applicazione pratica del presente regolamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le istruzioni operative relative all'applicazione pratica delle disposizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

37)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 51 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

38)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (“il comitato visti”). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

39)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

40)

l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

41)

l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

42)

gli allegati VII, VIII e IX sono soppressi;

43)

l'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Monitoraggio e valutazione

1.   Entro il 2 agosto 2022 la Commissione presenta una valutazione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento. Tale valutazione globale include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi e dell'attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009, modificato dal presente regolamento.

2.   La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione la Commissione presenta, se del caso, proposte opportune.

3.   Entro il 2 maggio 2020 gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati disponibili pertinenti sull'uso dell'assicurazione sanitaria di viaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009 da parte dei titolari di visti durante il loro soggiorno nel territorio degli Stati membri, nonché sulle spese sostenute dalle autorità nazionali o dai fornitori di servizi medici per i titolari di visti. Sulla base di tali dati la Commissione, entro 2 novembre 2020, elabora una relazione da trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 142.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(8)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto

DOMANDA DI VISTO PER GLI STATI SCHENGEN

Modulo gratuito

Image 1  (1)

I familiari dei cittadini UE, SEE o CH non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 [indicati con l'asterisco (*)].

I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.

1.

Cognome:

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

Data della domanda:

Numero della domanda:

2.

Cognome alla nascita (cognome/i precedente/i):

3.

Nome/i:

4.

Data di nascita (giorno-mese-anno):

5.

Luogo di nascita:

6.

Stato di nascita:

7.

Cittadinanza attuale:

Cittadinanza alla nascita, se diversa:

Altre cittadinanze:

Domanda presentata presso:

Ambasciata/Consolato

Fornitore di servizi

Intermediario commerciale

8.

Sesso:

☐ Maschile ☐ Femminile

9.

Stato civile:

☐ Non coniugato/a ☐ Coniugato/a ☐ Unione registrata ☐ Separato/a ☐ Divorziato/a ☐ Vedovo/a ☐ Altro (precisare):

Frontiera (Nome):

Altro:

10.

Titolare della responsabilità genitoriale (in caso di minori) /Tutore legale: Cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello del richiedente), numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, cittadinanza:

Responsabile del fascicolo:

11.

Numero di identità nazionale, ove applicabile:

Documenti giustificativi:

Documento di viaggio

Mezzi di sussistenza

Invito

12.

Tipo di documento di viaggio:

☐ Passaporto ordinario ☐ Passaporto diplomatico ☐ Passaporto di servizio ☐ Passaporto ufficiale ☐ Passaporto speciale

☐ Altro documento di viaggio (precisare):

13.

Numero del documento di viaggio:

14.

Data di rilascio:

15.

Valido fino al:

16.

Rilasciato da (paese):

Assicurazione sanitaria di viaggio

Mezzi di trasporto

Altro:

Decisione relativa al visto:

Rifiutato

Rilasciato:

A

C

VTL

Valido:

dal:

al:

17.

Dati personali del familiare che è cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

Cognome (nome di famiglia)

Nome/i

Data di nascita (giorno-mese-anno)

Cittadinanza

Numero del documento di viaggio o della carta d'identità

18.

Vincolo familiare con il cittadino UE, SEE o CH, ove applicabile

☐ coniuge ☐ figlio/a ☐ nipote (di nonno/a) ☐ ascendente a carico

☐ unione registrata ☐ altro

19.

Indirizzo del domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente:

Numero/i di telefono:

20.

Residenza in un paese diverso dal paese di cittadinanza attuale:

☐ No

☐ Sì. Titolo di soggiorno o equivalente … n. … Valido fino al …

*21.

Occupazione attuale:

Numero di ingressi:

☐ 1 ☐ 2 ☐ Multipli

Numero di giorni:

* 22.

Datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento:

23.

Finalità del viaggio:

☐ Turismo ☐ Affari ☐ Visita a familiari o amici ☐ Cultura ☐ Sport ☐ Visita ufficiale ☐ Motivi sanitari ☐ Studio ☐ Transito aeroportuale ☐ Altro (precisare):

24.

Informazioni supplementari sulla finalità del soggiorno:

25.

Stato membro di destinazione principale (e altri Stati membri di destinazione, ove applicabile):

26.

Stato membro del primo ingresso:

27.

Numero di ingressi richiesti:

☐ Uno ☐ Due ☐ Multipli

Data di arrivo prevista del primo soggiorno previsto nello spazio Schengen:

Data di partenza prevista dallo spazio Schengen dopo il primo soggiorno previsto:

28.

Impronte digitali rilevate in precedenza ai fini della presentazione di una domanda di visto Schengen: ☐ No ☐ Sì.

Data, se nota … Numero del visto adesivo, se noto …

29.

Autorizzazione di ingresso nel paese di destinazione finale, ove applicabile

Rilasciata da … Valida dal … al …

* 30.

Cognome e nome della o delle persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dello o degli alberghi o alloggi provvisori nello o negli Stati membri:

Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della o delle persone che invitano / dello o degli alberghi/alloggi provvisori:

Numero di telefono:

*31.

Nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita:

Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l'impresa/organizzazione:

Numero di telefono dell'impresa/organizzazione:

*32.

Le spese di viaggio e di soggiorno del richiedente sono a carico:

del richiedente stesso

Mezzi di sussistenza:

Contanti

Traveller's cheques

Carta di credito

Alloggio prepagato

Trasporto prepagato

Altro (precisare):

del garante (ospite, impresa, organizzazione), precisare:

… ☐ di cui ai campi 30 o 31

… ☐ altro (precisare):

Mezzi di sussistenza:

Contanti

Alloggio fornito

Tutte le spese coperte durante il soggiorno

Trasporto prepagato

Altro (precisare)

 

Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti.

 

Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli:

Sono a conoscenza della necessità di possedere un'adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri.

 

Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l'esame della domanda, e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell'adozione di una decisione sulla mia domanda.

Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L'autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)].

Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l'indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona vengano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente vengano cancellati. Su mia richiesta espressa, l'autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali.

Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l'annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi del diritto dello Stato membro che tratta la domanda.

Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto a indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato l'ingresso. Il rispetto delle condizioni d'ingresso sarà verificato ancora all'atto dell''ingresso nel territorio europeo degli Stati membri.

 

Luogo e data

Firma:

(firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile)

».

(1)  Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

ELENCO DEI TITOLI DI SOGGIORNO CHE ESENTANO I TITOLARI DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO AEROPORTUALE PER IL TRANSITO DAGLI AEROPORTI DEGLI STATI MEMBRI

ANDORRA:

autorització temporal (autorizzazione temporanea d'immigrazione – verde);

autorització temporal per a treballadors d'empreses estrangeres (autorizzazione temporanea d'immigrazione per lavoratori dipendenti di imprese straniere - verde);

autorització residència i treball (autorizzazione di lavoro e di residenza – verde);

autorització residència i treball del personal d'ensenyament (autorizzazione di lavoro e di residenza per il personale docente – verde);

autorització temporal per estudis o per recerca (autorizzazione temporanea d'immigrazione per studio o ricerca – verde);

autorització temporal en pràctiques formatives (autorizzazione temporanea d'immigrazione per tirocini e formazione – verde);

autorització residència (autorizzazione di residenza – verde).

CANADA:

permanent resident card (PR) (carta di residente permanente);

permanent Resident Travel Document (PRTD) (documento di viaggio per residente permanente).

GIAPPONE:

carta di soggiorno.

SAN MARINO:

permesso di soggiorno ordinario (validità un anno, rinnovabile alla scadenza);

permessi di soggiorno speciali (validità un anno, rinnovabili alla scadenza) per: frequenza di corsi universitari, sport, cure sanitarie, motivi religiosi, persone che lavorano come infermieri in ospedali pubblici, funzioni diplomatiche, convivenza, permessi per minori, motivi umanitari, permessi per genitori;

permessi di lavoro stagionali e temporanei (validità 11 mesi, rinnovabili alla scadenza).

carta d'identità rilasciata a persone in possesso della residenza ufficiale a San Marino (validità di 5 anni).

STATI UNITI D'AMERICA:

visto d'immigrazione valido, non scaduto. Può essere convalidato al porto d'ingresso per un anno come prova temporanea di residenza, nelle more del rilascio della carta I-551;

modulo I-551 valido, non scaduto (Permanent Resident Card, “carta di residente permanente”). Validità fino a 2 o 10 anni in funzione della classe di ammissione. Se non riporta una data di scadenza, la carta è un documento di viaggio valido;

modulo I-327 valido, non scaduto (Re-entry Permit, “permesso di reingresso”);

modulo I-571 valido, non scaduto (Documento di viaggio per rifugiati convalidato come “Permanent Resident Alien”, “straniero residente permanente”)

».

ALLEGATO III

«ALLEGATO VI

Image 2  (1)

MODULO UNIFORME PER LA NOTIFICAZIONE E MOTIVAZIONE DEL RIFIUTO, DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA DI UN VISTO

RIFIUTO/ANNULLAMENTO/REVOCA DEL VISTO

Sig.ra/Sig. …,

la/il … Ambasciata/Consolato generale/Consolato/[altra autorità competente] a … [a nome di (nome dello Stato membro rappresentato)];

[altra autorità competente] di …;

l'autorità responsabile dei controlli sulle persone a …

ha/hanno

esaminato la Sua domanda;

esaminato il Suo visto, numero: …, rilasciato il: …[giorno/mese/anno].

Il visto è stato rifiutato

Il visto è stato annullato

Il visto è stato revocato

La decisione si fonda sui seguenti motivi:

1.

Lei ha presentato un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato

2.

Lei non ha fornito una giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del soggiorno previsto

3.

Lei non ha dimostrato di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

4.

Lei non ha dimostrato di poter acquisire legalmente mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la Sua ammissione è garantita

5.

Lei ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, nel territorio degli Stati membri in forza di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata

6.

è stata emessa nel sistema d'informazione Schengen (SIS) una segnalazione a Suo carico ai fini del rifiuto di ingresso da … (indicazione dello Stato membro)

7.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna

8.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21, del regolamento (UE) n. 2016/399 (codice frontiere Schengen)

9.

la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per le loro relazioni internazionali

10.

le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili

11.

vi sono ragionevoli dubbi sull'attendibilità delle dichiarazioni formulate in merito a … (precisare)

12.

vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto

13.

vi sono ragionevoli dubbi sulla Sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto

14.

Lei non ha fornito prova sufficiente del fatto che non Le è stato possibile chiedere il visto anticipatamente per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera

15.

Lei non ha fornito la giustificazione riguardo alla finalità e alle condizioni del transito aeroportuale previsto

16

Lei non ha dimostrato di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio

17.

la revoca del visto è stata richiesta dal titolare stesso (2).

Ulteriori osservazioni:

Può proporre ricorso contro la decisione di rifiuto/annullamento/revoca del visto.

Le disposizioni che disciplinano i ricorsi contro le decisioni di rifiuto/annullamento/revoca di un visto sono stabilite in: (riferimenti al diritto nazionale):

Autorità competente presso la quale presentare il ricorso: (dati di contatto):

Le informazioni sulla procedura da seguire possono essere ottenute presso: (dati di contatto):

Un ricorso può essere avviato entro: (indicazione del termine):

Data e timbro dell'Ambasciata/del Consolato generale/del Consolato/dell'autorità responsabile dei controlli sulle persone/dell'altra autorità competente:

Firma dell'interessato (3): …

».

(1)  Il logo non è applicabile per la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.

(2)  La revoca del visto per tale motivo non è soggetta al diritto di ricorso.

(3)  Se previsto dalla legge nazionale.


ALLEGATO IV

«ALLEGATO X

ELENCO DEI REQUISITI MINIMI DA INCLUDERE NELLO STRUMENTO GIURIDICO IN CASO DI COOPERAZIONE CON FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

A.

Lo strumento giuridico:

a)

elenca i compiti che deve svolgere il fornitore esterno di servizi, conformemente all'articolo 43, paragrafo 6, del presente regolamento;

b)

indica i luoghi in cui deve operare il fornitore esterno di servizi e il consolato cui afferisce il singolo centro per la presentazione delle domande di visto;

c)

elenca i servizi contemplati dai diritti obbligatori per i servizi prestati;

d)

indica che il fornitore esterno di servizi deve informare chiaramente i cittadini del fatto che per i servizi opzionali vengono imputate altre spese.

B.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla protezione dei dati:

a)

impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione al consolato dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b)

conformemente alle istruzioni impartite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, trasmette i dati:

per via elettronica in forma cifrata, o

fisicamente, in modo protetto;

c)

trasmette i dati il più presto possibile:

se si tratta di dati trasmessi fisicamente, almeno una volta alla settimana,

se si tratta di dati cifrati trasferiti per via elettronica, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;

d)

garantisce mezzi adeguati di tracciamento dei fascicoli individuali nel percorso da e verso il consolato;

e)

cancella i dati al massimo sette giorni dopo la loro trasmissione. Gli unici dati conservati fino alla restituzione del passaporto al richiedente – e cancellati cinque giorni dopo tale restituzione – sono il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto;

f)

mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di fascicoli e dati al consolato dello Stato membro o degli Stati membri interessati, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;

g)

tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;

h)

applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

i)

fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

C.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi, in merito alla condotta del personale:

a)

provvede affinché il suo personale riceva un'adeguata formazione;

b)

garantisce che il suo personale, nell'espletamento delle proprie mansioni:

riceva i richiedenti con cortesia,

rispetti la dignità umana e l'integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, e

si attenga agli obblighi di riservatezza che vigono anche quando membri di detto personale cessano dalle loro funzioni o in seguito a sospensione o risoluzione dello strumento giuridico;

c)

fornisce in qualsiasi momento l'identità del proprio personale;

d)

dimostra che il personale non ha precedenti penali e ha la competenza necessaria.

D.

Per quanto riguarda la verifica dello svolgimento delle sue attività, il fornitore esterno di servizi:

a)

consente al personale autorizzato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati di accedere in qualsiasi momento agli uffici senza preavviso, in particolare a fini ispettivi;

b)

garantisce la possibilità di un accesso a distanza al suo sistema di organizzazione degli appuntamenti a fini ispettivi;

c)

garantisce l'uso di mezzi di sorveglianza pertinenti (per esempio richiedenti fittizi, webcam);

d)

garantisce la possibilità, per l'autorità nazionale per la protezione dei dati dello Stato membro o degli Stati membri interessati, di accertare l'osservanza delle norme in materia di protezione dei dati, anche attraverso relazioni obbligatorie, revisioni esterne e controlli regolari a campione;

e)

comunica per iscritto, senza indugio, allo Stato membro o agli Stati membri interessati ogni violazione della sicurezza o qualsiasi altro reclamo da parte dei richiedenti in merito a un uso illecito dei dati o a un accesso non autorizzato e si coordina con lo Stato membro o gli Stati membri interessati per trovare una soluzione e fornire prontamente risposte esplicative ai richiedenti che hanno presentato reclami.

E.

Per quanto riguarda i requisiti generali, il fornitore esterno di servizi:

a)

si attiene alle istruzioni dello Stato membro o degli Stati membri competenti per il trattamento della domanda;

b)

adotta le opportune misure anticorruzione (per esempio disposizioni riguardanti le retribuzioni del personale, cooperazione nella selezione del personale assegnato a tale compito; controllo incrociato, principio di rotazione);

c)

rispetta in pieno le disposizioni dello strumento giuridico, in cui figurano una clausola di sospensione o di risoluzione, in particolare in caso di violazione delle norme stabilite, nonché una clausola di revisione volta a garantire che lo strumento giuridico rifletta la migliore prassi.

».

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