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Document 32011D0232
2011/232/EU: Commission Decision of 11 April 2011 amending Decision 2000/367/EC establishing a classification system for resistance-to-fire performance for construction products, construction works and parts thereof (notified under document C(2011) 2417) Text with EEA relevance
2011/232/UE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2011) 2417] Testo rilevante ai fini del SEE
2011/232/UE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2011 , che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi [notificata con il numero C(2011) 2417] Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 97, 12.4.2011, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 243 - 244
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Amendment | 32000D0367 | modifica | allegato |
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2011
che modifica la decisione 2000/367/CE che stabilisce un sistema di classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi
[notificata con il numero C(2011) 2417]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/232/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:
(1) |
È opportuno modificare la decisione 2000/367/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (2) per tener conto dei progressi tecnici nello sviluppo dei metodi di prova pertinenti e per includere le barriere tagliafiamma interne. |
(2) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2000/367/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2000/367/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
(2) GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26.
ALLEGATO
L’allegato della decisione 2000/367/CE è così modificato:
1) |
al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco» è sostituita dalla seguente tabella:
|
2) |
al punto 3 «Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione», la tabella relativa alla classificazione dei «Rivestimenti, pannelli, intonaci, placcature e schermi ignifughi» è sostituita dalla seguente tabella:
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3) |
al punto 4 «Parti o elementi non portanti di opere di costruzione e prodotti afferenti», la tabella relativa alla classificazione delle «Divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate)» è sostituita dalla seguente tabella:
|
(1) Per le barriere tagliafiamma interne, questa norma è integrata da EOTA TR 031.»