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Document 32004R0802

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 133 del 30/04/2004, p. 1–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2023; abrogato da 32023R0914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/802/oj

32004R0802

Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 30/04/2004 pag. 0001 - 0039


Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione

del 7 aprile 2004

di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(1) ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni"), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(3), in particolare l'articolo 23,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4069/89 del Consiglio, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, è stato rifuso, apportando sostanziali modifiche a diverse delle sue disposizioni

(2) Il regolamento (CE) n. 447/98(4) della Commissione del 1o marzo 1998 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 deve essere a sua volta modificato per tenere conto di dette modifiche. È quindi opportuno, per ragioni di chiarezza, abrogarlo e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3) La Commissione ha già adottato disposizioni relative al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza.

(4) Il regolamento (CE) n. 139/2004 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione. La notificazione ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti della concentrazione proposta, mentre l'inosservanza di tale obbligo costituisce un atto passibile di ammenda e può altresì comportare, per le parti notificanti, conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile. Occorre perciò, nell'interesse della certezza del diritto, definire esattamente l'oggetto e il contenuto delle informazioni da comunicare all'atto della notificazione.

(5) Spetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata.

(6) Il regolamento (CE) n. 139/2004 dà anche alle imprese interessate la possibilità di chiedere, presentando una richiesta motivata prima di procedere alla sua notificazione, che una concentrazione che soddisfi le condizioni stabilite nel regolamento stesso sia rinviata alla Commissione da uno o più Stati membri o rinviata dalla Commissione a uno o più Stati membri, secondo il caso. È importante che la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati possano disporre di informazioni sufficienti per consentire loro di valutare, in tempi brevi, se un rinvio sia o meno opportuno. A tal fine occorre che la richiesta motivata di rinvio contenga determinate informazioni ben specificate.

(7) Per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni e delle richieste motivate, è opportuno prescrivere l'utilizzazione di appositi formulari.

(8) Poiché dalla notificazione decorrono i termini legali di cui al regolamento (CE) n. 139/2004 è altresì necessario stabilirne le condizioni e la data di efficacia.

(9) A fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati dal regolamento (CE) n. 139/2004. Occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione, tenendo debitamente conto delle esigenze derivanti dall'eccezionale brevità dei termini prescritti per il procedimento.

(10) Le disposizioni riguardanti il procedimento della Commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati ad essere sentiti e i diritti della difesa. A tal fine è opportuno che la Commissione distingua tra parti notificanti, altre parti interessate dalla concentrazione proposta, terzi e parti nei confronti delle quali intende adottare una decisione che infligge un'ammenda o una penalità di mora.

(11) È opportuno che la Commissione dia alle parti notificanti e alle altre parti interessate, su richiesta delle stesse, la possibilità di discutere prima della notificazione, a titolo informale e con la massima riservatezza, della concentrazione proposta. Inoltre, dopo la notificazione, essa deve mantenere stretti contatti con tali parti nella misura necessaria per analizzare con loro e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione di un primo esame del caso.

(12) In ossequio al principio del diritto di difesa, le parti notificanti devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la Commissione si propone di tener conto nelle sue decisioni. Le altre parti interessate devono anch'esse essere informate delle obiezioni della Commissione e avere l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista.

(13) Occorre concedere anche ai terzi che dimostrino di avervi un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne facciano richiesta scritta.

(14) Tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente un'integrazione del procedimento scritto con un'audizione ufficiale. In caso di urgenza la Commissione deve tuttavia avere la possibilità di procedere immediatamente all'audizione formale delle parti notificanti, delle altre parti interessate o dei terzi.

(15) Occorre precisare i diritti dei soggetti che devono essere sentiti e le modalità secondo le quali essi possono prendere conoscenza del fascicolo della Commissione e farsi rappresentare ed assistere.

(16) Nel concedere l'accesso al fascicolo, la Commissione deve garantire la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La Commissione deve poter chiedere alle imprese che presentano documenti o dichiarazioni di indicare chiaramente le informazioni che considerano riservate.

(17) Al fine di consentire alla Commissione di valutare adeguatamente gli impegni proposti dalle parti notificanti al fine di rendere la concentrazione compatibile con il mercato comune e di provvedere alle debite consultazioni con le altre parti interessate, coi terzi e con le autorità degli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 139/2004, in particolare all'articolo 18, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 5, devono essere stabiliti la procedura ed i termini per la presentazione di siffatti impegni, di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2 dello stesso regolamento (CE) n. 139/2004.

(18) È inoltre necessario stabilire le norme applicabili a taluni termini impartiti dalla Commissione.

(19) Il comitato consultivo in materia di concentrazioni deve esprimere il proprio parere sulla base di un progetto preliminare di decisione. Detto comitato deve quindi essere consultato a conclusione dell'istruzione del caso. Tuttavia, questa consultazione non deve ostare ad ulteriori eventuali accertamenti da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica al controllo delle concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO II NOTIFICAZIONI E ALTRE COMUNICAZIONI

Articolo 2

Soggetti legittimati a effettuare la notificazione

1. Le notificazioni sono effettuate dalle persone o dalle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 139/2004.

2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti delle persone o delle imprese, questi provano per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazioni congiunte sono effettuate da un rappresentante comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

Articolo 3

Presentazione delle notificazioni

1. Le notificazioni sono effettuate nella forma prescritta dal formulario CO di cui all'allegato I. Alle condizioni definite nell'allegato II, le notificazioni possono essere effettuate in forma abbreviata, secondo il modello ivi contenuto. In caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. Il formulario CO e la documentazione sono presentati alla Commissione in un originale e 35 copie. Le notificazioni sono effettuate all'indirizzo indicato all'articolo 23, paragrafo 1, nel formato stabilito dalla Commissione.

3. I documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale; in quest'ultimo caso le parti che eseguono la notificazione sono tenute a certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. Le notificazioni sono redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità. La lingua della notifica, per le parti notificanti, è in seguito la lingua del procedimento, nonché di tutti gli eventuali procedimenti successivi relativi alla medesima concentrazione. La documentazione è presentata nella lingua originale; se la lingua originale non è una delle lingue ufficiali della Comunità, è allegata una traduzione nella lingua del procedimento.

5. Le notificazioni effettuate a norma dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere presentate anche in una delle lingue ufficiali dei paesi EFTA o nella lingua di lavoro dell'autorità di vigilanza EFTA. Se la lingua scelta per le notificazioni non è una lingua ufficiale della Comunità, le parti notificanti presentano la documentazione accompagnata dalla traduzione in una lingua ufficiale della Comunità. La lingua scelta per la traduzione determina la lingua usata dalla Commissione come lingua del procedimento per le parti notificanti.

Articolo 4

Informazioni e documenti da comunicare

1. Le notificazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari applicabili di cui agli allegati. Le informazioni devono essere corrette e complete.

2. La Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notificazione un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o al loro rappresentante l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché delle loro risposte ad una comunicazione scritta di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Efficacia delle notificazioni

1. Salvo il disposto dei paragrafi 2, 3 e 4, le notificazioni sono efficaci dalla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

2. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto qualunque profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o ai loro rappresentanti. In tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi.

3. Eventuali cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione venuti alla luce successivamente alla notificazione e che sono noti o dovrebbero essere noti alle parti notificanti o nuove informazioni venute alla luce successivamente alla notificazione e che sono note o dovrebbero essere note alle parti notificanti e che avrebbero dovuto essere incluse nella notificazione se fossero state note al momento della notificazione stessa sono comunicati alla Commissione senza indugio. Se tali cambiamenti sostanziali o nuovi elementi d'informazione possono incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare la notificazione efficace dalla data in cui riceve le informazioni al riguardo; in tal caso essa lo comunica per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti.

4. Le informazioni inesatte e fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.

5. La Commissione, quando rende pubblica l'avvenuta notificazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data in cui la stessa le è pervenuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data da cui decorre l'efficacia della notificazione sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.

Articolo 6

Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notificazioni integrative e alle dichiarazioni

1. Le richieste motivate di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento.

2. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, paragrafo 2, prima frase e paragrafi 3 e 4, l'articolo 21 e l'articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l'articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi da 1 a 4, l'articolo 21 e l'articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notificazioni integrative e alle dichiarazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

CAPO III TERMINI

Articolo 7

Decorrenza dei termini

I termini decorrono dal giorno lavorativo, secondo la definizione contenuta nell'articolo 24 del presente regolamento, successivo all'evento indicato nella pertinente disposizione del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 8

Scadenza dei termini

Un termine calcolato in giorni lavorativi scade allo spirare dell'ultimo giorno lavorativo in esso compreso.

Un termine fissato dalla Commissione indicando una data di calendario scade allo spirare del giorno indicato.

Articolo 9

Sospensione dei termini

1. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 o dell'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento, per uno dei motivi seguenti:

a) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

b) le informazioni richieste dalla Commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 a terzi, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, non sono fornite o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione stessa a causa di circostanze imputabili ad una delle parti notificanti o ad un'altra parte interessata ai sensi di detto articolo 11;

c) una delle parti notificanti o un'altra parte interessata, ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, rifiuta di sottoporsi ad un'ispezione ritenuta necessaria dalla Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004 oppure rifiuta nel corso dell'ispezione stessa di prestare la sua collaborazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2 di detto regolamento;

d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione cambiamenti sostanziali dei fatti oggetto della notificazione o nuove informazioni del tipo descritto all'articolo 5, paragrafo 3 del presente regolamento.

2. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi quando la Commissione deve prendere una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 dello stesso regolamento, senza inviare prima una semplice domanda di informazioni, per circostanze delle quali è responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione.

3. I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 4 e all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono sospesi:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un'ispezione e la conclusione dell'ispezione ordinata mediante decisione;

c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste;

d) nei casi di cui al paragrafo 2, durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella decisione e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione.

4. La sospensione del decorso del termine inizia il giorno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che causa la sospensione e cessa allo spirare del giorno in cui è venuta meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo spirare del giorno lavorativo successivo.

Articolo 10

Rispetto dei termini

1. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati se la Commissione ha adottato la decisione di cui trattasi prima della loro scadenza.

2. I termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 139/2004 sono rispettati dallo Stato membro interessato se questo informa la Commissione per iscritto o presenta o allega una richiesta, secondo il caso, prima della loro scadenza.

3. Il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 139/2004 è rispettato se l'autorità competente dello Stato membro interessato informa le imprese interessate con le modalità ivi precisate prima della sua scadenza.

CAPO IV ESERCIZIO DEL DIRITTO AD ESSERE SENTITI E AUDIZIONI

Articolo 11

Soggetti che hanno diritto di essere sentiti

Ai fini del diritto ad essere sentiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 139/2004, occorre distinguere tra:

a) parti notificanti, ossia le persone o le imprese che eseguono la notificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004;

b) altre parti interessate, ossia le parti della concentrazione proposta che non sono parti notificanti, quali ad esempio il venditore o l'impresa oggetto della concentrazione;

c) terzi, ossia le persone fisiche o giuridiche, tra cui i clienti, i fornitori e i concorrenti, che dimostrino di avervi interesse ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CE) n. 139/2004, ossia in particolare:

- membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate nonché rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime;

- associazioni di consumatori, se la concentrazione proposta riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali;

d) parti nei confronti delle quali la Commissione intende adottare una decisione a norma degli articoli 14 o 15 del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 12

Decisioni sulla sospensione dell'operazione di concentrazione

1. La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 di detto regolamento e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. La Commissione, qualora abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano fatto conoscere il loro punto di vista, la Commissione adotta una decisione definitiva che revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. Qualora le parti non comunichino il loro punto di vista per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.

Articolo 13

Decisioni nel merito

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente le parti a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 dello stesso regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento si applica, per analogia, quando la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, ha adottato una decisione a titolo provvisorio, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5 di detto regolamento.

2. La Commissione comunica le sue obiezioni per iscritto alle parti notificanti.

Nel comunicare le sue obiezioni la Commissione impartisce alle parti notificanti un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione informa per iscritto le altre parti interessate di tali obiezioni.

La Commissione impartisce altresì alle altre parti interessate un termine per la presentazione di osservazioni scritte.

La Commissione non è tenuta a tenere conto di osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine impartito.

3. Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate presentano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni sulle obiezioni stesse. Nelle osservazioni scritte possono esporre tutti i fatti e le circostanze a loro noti pertinenti ai fini della propria difesa ed allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione, in un originale e 10 copie, all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza. È inoltre fatta pervenire allo stesso indirizzo una copia elettronica, nel formato indicato dalla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.

4. Qualora intenda adottare una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione, prima di consultare il comitato consultivo in materia di concentrazioni, sente, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 3 di detto regolamento, le parti nei confronti delle quali intende adottare la decisione stessa.

Si applicano, per analogia la procedura di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3.

Articolo 14

Audizioni

1. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti notificanti che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle parti notificanti, nonché alle altre parti interessate, la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

2. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CEE) n. 139/2004, la Commissione dà anche alle altre parti interessate che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di sviluppare i propri argomenti in un'audizione ufficiale. Essa può dare alle altre parti interessate la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

3. Quando intende prendere una decisione a norma dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 139/2004, la Commissione dà alle parti alle quali intende infliggere un'ammenda o una penalità di mora che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte, la possibilità di presentare osservazioni orali in un'audizione ufficiale. Essa può dare a tali parti la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altre fasi del procedimento.

Articolo 15

Svolgimento delle audizioni ufficiali

1. Le audizioni ufficiali sono condotte dal consigliere-auditore in piena indipendenza.

2. La Commissione invita le persone che devono essere sentite a presentarsi per l'audizione ufficiale alla data da essa fissata.

3. La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a ciascuna audizione.

4. Le persone invitate compaiono personalmente oppure nella persona dei propri rappresentanti legali o statutari. Le imprese e le associazioni di imprese possono essere rappresentante anche da un membro del loro personale permanente, debitamente autorizzato.

5. Le persone sentite dalla Commissione possono farsi assistere dai loro legali o da altre persone qualificate e debitamente autorizzate ammesse dal consigliere-auditore.

6. Le audizioni ufficiali non sono pubbliche. Ogni persona è sentita separatamente o in presenza di altre persone invitate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali e di altre informazioni riservate.

7. Il consigliere-auditore può consentire a tutte le parti ai sensi dell'articolo 11, ai servizi della Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri di porre domande nel corso dell'audizione ufficiale.

Il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti e con i servizi della Commissione per facilitare l'efficiente organizzazione dell'audizione ufficiale.

8. Le dichiarazioni di ciascuna delle persone sentite sono verbalizzate. Su richiesta il verbale dell'audizione ufficiale viene comunicato alle persone che vi hanno partecipato. Si tiene conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti aziendali e altre informazioni riservate.

Articolo 16

Audizione di terzi

1. La Commissione informa per iscritto della natura e dell'oggetto del procedimento i terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2. I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine assegnato. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare ad un'audizione ufficiale. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altri casi.

3. La Commissione può allo stesso modo invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, anche in una audizione ufficiale.

CAPO V ACCESSO AL FASCICOLO E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Articolo 17

Accesso al fascicolo ed utilizzazione dei documenti

1. Su richiesta, la Commissione concede alle parti alle quali ha indirizzato una comunicazione delle obiezioni di accedere al fascicolo al fine di consentire l'esercizio dei loro diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo l'invio della comunicazione delle obiezioni.

2. La Commissione, su loro richiesta, concede anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni di accedere al fascicolo, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni.

3. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende neppure alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri o tra queste ultime.

4. I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.

Articolo 18

Informazioni riservate

1. Non vengono comunicati o resi accessibili informazioni, e in particolare documenti, che contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate la cui divulgazione non sia considerata dalla Commissione necessaria ai fini del procedimento.

2. Chiunque comunichi il suo punto di vista o le sue osservazioni a norma degli articoli 12, 13 e 16 del presente regolamento o fornisca informazioni in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 139/2004 o comunichi successivamente ulteriori informazioni alla Commissione nel corso del medesimo procedimento deve indicare chiaramente le informazioni che considera riservate, specificandone i motivi, e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, e alle imprese e associazioni di imprese, ogniqualvolta producano o abbiano prodotto documenti o dichiarazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004, di indicare i documenti o le parti di documenti che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate a loro appartenenti e di indicare le imprese nei confronti delle quali detti documenti devono essere considerati riservati.

La Commissione può inoltre chiedere alle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, e alle imprese e associazioni di imprese di indicare qualsiasi parte di una comunicazione delle obiezioni, della sintesi di un caso o di una decisione adottata dalla Commissione che a loro giudizio contiene segreti aziendali.

Qualora ritengano che talune informazioni costituiscano segreti aziendali o siano comunque riservate, le persone, le imprese e le associazioni di imprese devono specificarne i motivi e presentare separatamente una versione non riservata entro il termine impartito dalla Commissione.

CAPO VI IMPEGNI PROPOSTI DALLE IMPRESE INTERESSATE

Articolo 19

Termini per la presentazione di impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.

2. Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento.

Qualora a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 139/2004 il termine per l'adozione di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3 sia prorogato, il termine di 65 giorni lavorativi per la presentazione di impegni è prorogato dello stesso numero di giorni lavorativi.

In circostanze eccezionali la Commissione può accettare impegni proposti dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione ai sensi del presente paragrafo a condizione che sia rispettata la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.

3. Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano per analogia.

Articolo 20

Modalità di presentazione degli impegni

1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione in un originale e 10 copie all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza. È inoltre fatta pervenire allo stesso indirizzo una copia elettronica, nel formato indicato dalla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio copia di detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.

2. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.

CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21

Trasmissione di documenti

1. La Commissione può effettuare la trasmissione di documenti e inviti ai destinatari in uno qualsiasi dei seguenti modi:

a) consegna a mano dietro ricevuta;

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

c) fax con domanda di conferma del ricevimento;

d) telex;

e) posta elettronica con domanda di conferma del ricevimento.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla trasmissione di documenti alla Commissione da parte delle parti notificanti, delle altre parti interessate e dei terzi.

3. In caso di trasmissione mediante telex, fax o posta elettronica i documenti si presumono pervenuti al destinatario il giorno del loro invio.

Articolo 22

Fissazione di termini

Nel fissare i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione tiene conto del tempo necessario per preparare le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. Tiene inoltre conto dei giorni lavorativi come pure dei giorni festivi legali del paese di ricevimento della comunicazione della Commissione.

I termini sono fissati indicando una data precisa del calendario.

Articolo 23

Ricevimento di documenti da parte della Commissione

1. A norma delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ulteriori informazioni richieste per completare una notifica devono pervenire alla Commissione all'indirizzo di cui al paragrafo 1.

3. Le osservazioni scritte relative a comunicazioni della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 e dell'articolo 16, paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione all'indirizzo di cui al paragrafo 1 prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.

Articolo 24

Definizione di giorni lavorativi

Ai fini del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente regolamento per "giorno lavorativo" si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima dell'inizio dell'anno.

Articolo 25

Abrogazione e disposizione transitoria

1. Fatto salvi i paragrafi 2 e 3, il regolamento (CE) n. 447/98 è abrogato con effetto dal 1o maggio 2004.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 447/98 continua ad applicarsi a tutte le concentrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89.

3. Ai fini del paragrafo 2, le sezioni da 1 a 12 dell'allegato del regolamento (CE) n. 447/98 sono sostituite dalle sezioni da 1 a 11 dell'allegato I del presente regolamento. A tale fine i rinvii al regolamento comunitario sulle concentrazioni e al regolamento di applicazione si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni rispettivamente del regolamento (CEE) n. 4064/89 e del regolamento (CE) n. 447/98.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1.

(3) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1.

(4) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione 2003.

ALLEGATO I:

FORMULARIO CO RELATIVO ALLA NOTIFICAZIONE DI UNA CONCENTRAZIONEA NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del presente formulario

Il presente formulario specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o un'altra concentrazione proposta. Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (nel prosieguo: "regolamento sulle concentrazioni") e sul regolamento (CE) n. xx/2004 della Commissione (nel prosieguo: "regolamento di applicazione") al quale è allegato il presente formulario(1). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione.

Per limitare il tempo e le spese necessarie per sottoporsi alle diverse formalità di controllo delle concentrazioni in più paesi, l'Unione europea ha instaurato un sistema di controllo delle concentrazioni nel quale le concentrazioni aventi dimensione comunitaria (normalmente, quando le parti della concentrazione superano determinate soglie di fatturato)(2) sono valutate dalla Commissione europea in un unico procedimento (principio dello "sportello unico"). Le concentrazioni che non superano le soglie di fatturato possono essere di competenza delle autorità degli Stati membri preposte al controllo delle concentrazioni.

Il regolamento sulle concentrazioni impone alla Commissione di prendere una decisione entro un termine vincolante. Nella fase iniziale la Commissione dispone normalmente di 25 giorni lavorativi per decidere se autorizzare la concentrazione o "avviare il procedimento", ossia intraprendere un'indagine approfondita(3). Se la Commissione decide di avviare il procedimento, deve normalmente pronunciarsi in via definitiva sull'operazione entro 90 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento(4).

Data la ristrettezza di questi termini, e perché si applichi con successo il principio dello "sportello unico", è fondamentale che la Commissione riceva tempestivamente le informazioni necessarie per effettuare gli accertamenti necessari e per valutare l'impatto della concentrazione sui mercati interessati. Occorre quindi che determinate informazioni siano comunicate già all'atto della notificazione.

Si riconosce che le informazioni richieste nel presente formulario sono voluminose. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che, a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascun caso, non tutte le informazioni sono sempre necessarie per un'adeguata valutazione della concentrazione proposta. Di conseguenza, se ritenete che determinate informazioni richieste nel presente formulario possano non essere necessarie per l'esame del caso da parte della Commissione, siete invitati a chiedere alla Commissione stessa di essere dispensati dall'obbligo di comunicarle ("dispensa"). Per maggiori particolari v. sezione 1, punto 3, lettera g).

Tanto per le parti che si accingono a presentare una notifica, quanto per la Commissione, sono estremamente utili contatti preliminari alla notificazione che consentono di determinare quali siano precisamente le informazioni da fornire nel caso concreto e, nella maggioranza dei casi, di limitare in misura significativa la quantità delle informazioni richieste. Le parti notificanti sono invitate a consultare le "Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni" preparate dalla Commissione, che danno indicazioni sui contatti preliminari alla notificazione e sulla compilazione delle notificazioni.

Si noti inoltre che determinate concentrazioni che non sono probabilmente atte a determinare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza possono essere notificate utilizzando un formulario semplificato, che si trova all'allegato II del regolamento di applicazione.

1.2. Soggetti tenuti alla notifica

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni o di acquisizione del controllo congiunto di un'impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, la notifica deve essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o da quelli che acquisiscono il controllo congiunto, secondo il caso(5).

In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, è tenuto ad effettuare la notifica chi effettua l'acquisizione.

In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la notifica incombe a chi presenta l'offerta.

Ciascuna parte che compila la notifica è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi fornite.

1.3. Necessità che la notificazione sia corretta e completa

Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere corrette e complete. Le informazioni richieste devono essere inserite nelle relative sezioni del presente formulario.

Si noti in particolare quanto segue.

a) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di applicazione, i termini prescritti nel regolamento sulle concentrazioni con riferimento alla notificazione iniziano a decorrere solo dal momento in cui tutte le informazioni che devono essere fornite con la notifica sono state ricevute dalla Commissione. Ciò affinché la Commissione sia in grado di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni.

b) Le parti notificanti sono invitate a verificare, nel preparare la notifica, che tutti i nominativi e i numeri da contattare indicati, e in particolare i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica, siano esatti, pertinenti e aggiornati.

c) Le notifiche contenenti informazioni inesatte e fuorvianti sono considerate incomplete (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

d) Qualora riscontri che la notifica è incompleta, la Commissione ne informa, per iscritto e senza indugio, le parti che hanno effettuato la notifica o i loro rappresentanti. La notifica è in tal caso efficace solo dalla data in cui le informazioni complete, vale a dire esaurienti ed esatte, sono pervenute alla Commissione (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di applicazione).

e) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), di detto regolamento, la Commissione ha facoltà di revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora essa risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate.

f) Le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione di considerare la notifica completa anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario se dette informazioni non possono ragionevolmente essere disponibili, in tutto o in parte (ad esempio perché si tratta di informazioni relative ad un'impresa oggetto di un'offerta d'acquistoostile).

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché l'indisponibilità delle informazioni in questione sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, indicandone la fonte. Se possibile, va inoltre indicata la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono.

g) Le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione di considerare completa la notifica, anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario, qualora ritengano che determinate informazioni richieste nel presente formulario, nella sua versione integrale o abbreviata, possano essere superflue ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione.

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché vengano fornite adeguate motivazioni in base alle quali le informazioni in questione non sono pertinenti e necessarie per il suo esame dell'operazione notificata. Tali spiegazioni dovrebbero essere date nell'ambito dei contatti presi con la Commissione prima della notifica, presentando una richiesta scritta di dispensa dall'obbligo di fornire le informazioni in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

1.4. Modalità di notifica

La notifica dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. La lingua della notifica sarà in seguito la lingua del procedimento per tutte le parti notificanti. Se la notifica è presentata, a norma dell'articolo 12 del protocollo 24 dell'accordo SEE, in una lingua ufficiale di uno Stato EFTA che non è lingua ufficiale della Comunità, deve essere corredata di una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

Le informazioni richieste nel presente formulario vanno presentate indicando per ogni voce la numerazione delle sezioni e dei punti del formulario stesso; esse devono essere corredate della dichiarazione, debitamente firmata, di cui alla sezione 11 e della documentazione richiesta. Nella compilazione delle sezioni 7, 8 e 9 del presente formulario, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, è opportuno presentare le informazioni in ordine numerico oppure raggruppate per ogni singolo mercato interessato (o gruppo di mercati interessati).

Per ragioni di chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegati. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali, e in particolare quelle relative alle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario CO. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

Le informazioni necessarie per contattare le persone di riferimento devono essere comunicate nel formato stabilito dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione (DG Concorrenza). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. In caso di varie inesattezze nelle informazioni è possibile che la notificazione sia dichiarata incompleta.

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; nei casi in cui questa non è una lingua ufficiale della Comunità, è richiesta la traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

La documentazione può essere presentata in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte che effettua la notifica è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

Il formulario CO e la documentazione vanno presentati alla Direzione generale Concorrenza della Commissione in un originale e 35 copie.

Le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo indicato all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, nel formato di volta in volta indicato dalla Commissione. L'indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica deve essere fatta pervenire alla Commissione in un giorno lavorativo, secondo la definizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione. Perché possa essere registrata il giorno stesso, la notifica deve essere recapitata entro le ore 17:00, dal lunedì al giovedì, o entro le ore 16:00 il venerdì e i giorni lavorativi precedenti i giorni festivi legali e gli altri giorni festivi determinati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Vanno rispettate le indicazioni in materia di sicurezza riportate nel sito web della DG Concorrenza.

1.5. Riservatezza

L'articolo 287 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni nonché le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE(6) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

Chi tema di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a fornire, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "segreto aziendale/Business Secrets". Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

Nel caso di fusioni o acquisizioni comuni, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Perché la notifica sia considerata completa tutti gli allegati in questione devono essere uniti al fascicolo presentato.

1.6. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario

Parti notificanti: quando una notifica è presentata da una sola delle imprese che partecipano all'operazione, il termine "parti notificanti" è usato per indicare solo l'impresa che provvede effettivamente alla notifica.

Partecipanti alla concentrazione o parti: questo termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Salvo diversa indicazione, i termini "parti notificanti" e "partecipanti alla concentrazione" comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette "parti".

Mercati interessati: nella sezione 6 del presente formulario si chiede alle parti che effettuano la notifica di definire i mercati del prodotto rilevanti e di indicare poi quali di detti mercati rilevanti saranno probabilmente interessati dall'operazione notificata. Questa definizione di mercati interessati è usata come base per la richiesta di informazioni in una serie di altre questioni contemplate nel presente formulario. I mercati così designati dalle parti che effettuano la notifica sono quelli ai quali ci si riferisce, nel presente formulario, con il termine "mercati interessati". Esso può denotare mercati rilevanti costituiti da prodotti oppure da servizi.

Anno: ogniqualvolta nel presente formulario compare il termine "anno" si deve intendere un anno civile, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni chieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.

I dati di carattere finanziario richiesti ai punti da 3.3 a 3.5 devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

I riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ad articoli e paragrafi del regolamento sulle concentrazioni, salvo indicazione contraria.

1.7. Comunicazione di informazioni ai dipendenti e ai loro rappresentanti

La Commissione desidera richiamare l'attenzione sugli obblighi ai quali i partecipanti ad una concentrazione possono essere soggetti, ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale sulle informazioni e la consultazione sulle transazioni relative a concentrazioni, nei confronti dei dipendenti e/o dei loro rappresentanti.

SEZIONE 1

Informazioni sull'operazione di concentrazione

1.1. Descrivere in breve l'operazione di concentrazione, specificando i partecipanti alla concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti notificanti, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati(7)) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.2. Fornire una sintesi (fino a 500 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della Commissione alla data della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

SEZIONE 2

Informazioni sulle parti

2.1. Informazioni relative alle parti notificanti

Fornire i dati indicati di seguito.

2.1.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa;

2.1.2. natura dell'attività dell'impresa.

2.1.3. nominativo, indirizzo, numeri di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi e sue funzioni; e

2.1.4. recapito della parte notificante (o di ciascuna delle parti notificanti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

2.2. Informazioni relative agli altri partecipanti alla concentrazione(8).

Per ciascun partecipante alla concentrazione (ad eccezione delle parti notificanti) fornire i dati indicati di seguito.

2.2.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa.

2.2.2. Natura dell'attività dell'impresa.

2.2.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo e-mail della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

2.2.4. Recapito della parte (o di ciascuna delle parti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

2.3. Rappresentanti

Quando le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. Tale prova scritta deve contenere il nominativo e la funzione delle persone che attribuiscono tale potere.

Indicare le seguenti informazioni necessarie per contattare i rappresentanti designati da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione, specificando chi rappresentano.

2.3.1. Nome del rappresentante.

2.3.2. Indirizzo del rappresentante.

2.3.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi.

2.3.4. Recapito del rappresentante (a Bruxelles, se disponibile) al quale si possa indirizzare tutta la corrispondenza e consegnare i documenti.

SEZIONE 3

Informazioni sull'operazione di concentrazione

3.1. Descrivere la natura dell'operazione di concentrazione notificata. Precisare in particolare:

a) se l'operazione di concentrazione proposta costituisce una fusione nel pieno senso giuridico del termine, un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto, un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni o un contratto o altro mezzo volto a conferire un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento;

b) se l'operazione di concentrazione riguarda la totalità o solo una parte dei partecipanti;

c) in forma sommaria, il modo in cui si configura la concentrazione sotto il profilo economico e finanziario;

d) se eventuali offerte pubbliche di acquisto fatte da un partecipante per le azioni o quote di un altro partecipante siano state approvate dagli organi di vigilanza o di amministrazione di quest'ultima, o da altri organismi che per legge rappresentano detta parte;

e) la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

f) l'assetto proprietario e di controllo proposto a concentrazione avvenuta;

g) eventuali aiuti finanziari o d'altro genere, di qualsiasi origine (comprese le pubbliche autorità) ricevuti da uno qualsiasi dei partecipanti e, se del caso, natura e importo degli aiuti suddetti;

h) i settori economici interessati dalla concentrazione.

3.2. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso).

3.3. Per ognuna delle imprese interessate dalla concentrazione(9), fornire i seguenti dati(10) per l'ultimo esercizio:

3.3.1. fatturato mondiale;

3.3.2. fatturato realizzato nella Comunità;

3.3.3. fatturato realizzato nel territorio EFTA;

3.3.4. fatturato realizzato in ciascuno Stato membro;

3.3.5. fatturato realizzato in ciascuno Stato EFTA;

3.3.6. Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato comunitario; e

3.3.7. Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato totale EFTA.

3.4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, se l'operazione non raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, fornire le seguenti informazioni relative all'ultimo esercizio:

3.4.1. in quali Stati membri, eventualmente, il fatturato aggregato congiunto di tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; e

3.4.2. in quali Stati membri, eventualmente, il fatturato aggregato di ciascuna di almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR.

3.5. Onde determinare se la concentrazione è un caso soggetto a cooperazione con l'EFTA(11), fornire i seguenti dati per l'ultimo esercizio:

3.5.1. precisare se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE;

3.5.2. precisare se almeno due delle imprese interessate realizzino ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA.

3.6. Descrivere la motivazione economica della concentrazione.

SEZIONE 4

Assetto proprietario e controllo(12)

4.1. Per ognuno dei partecipanti alla concentrazione, fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Indicare nell'elenco:

4.1.1. tutte le imprese o persone che controllano i partecipanti, direttamente o indirettamente;

4.1.2. tutte le imprese operanti su un mercato interessato(13) controllate, direttamente o indirettamente,

a) dai partecipanti stessi,

b) da qualsiasi altra impresa indicata al punto 3.1.

Per ciascuna impresa elencata precisare la natura e i mezzi del controllo.

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e di controllo delle imprese.

4.2. Per i partecipanti alla concentrazione e per ognuna delle imprese o persone indicate nella sezione 4.1, trasmettere:

4.2.1. un elenco di tutte le altre imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (i mercati interessati sono definiti alla sezione 6), in cui le imprese o le persone del gruppo detengono, a titolo individuale o collettivo, il 10 % o più dei diritti di voto, del capitale azionario emesso o di altri titoli;

specificare per ogni caso il detentore e la percentuale detenuta;

4.2.2. per ogni impresa, l'elenco dei membri dei rispettivi organi di amministrazione che sono anche membri degli organi di amministrazione o di vigilanza di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione nonché, se del caso, per ogni impresa, l'elenco dei membri dei rispettivi organi di vigilanza che sono anche membri degli organi di amministrazione di ciascuna altra impresa operante sui mercati interessati dalla concentrazione;

specificare caso per caso la denominazione dell'altra impresa e l'incarico ricoperto;

4.2.3. un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione (secondo la definizione di cui alla sezione 6) effettuate durante gli ultimi tre anni da parte dei gruppi indicati sopra (al punto 4.1).

Le informazioni di cui sopra potranno essere corredate da grafici o diagrammi utili ad una migliore comprensione.

SEZIONE 5

Documentazione richiesta

Le parti che effettuano la notifica devono trasmettere i seguenti documenti:

5.1. copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra i partecipanti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica d'acquisto;

5.2. in caso di offerta pubblica d'acquisto, copia del prospetto di offerta; qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentato non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti;

5.3. copia delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti di tutti i partecipanti alla concentrazione; e

5.4. copia di tutte le analisi, le relazioni, gli studi, le indagini e di qualsiasi documento analogo redatto da o per uno o più membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza o altre persone che esercitano funzioni simili (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite) o l'assemblea degli azionisti al fine di valutare o analizzare la concentrazione per quanto riguarda le quote di mercato, le condizioni di concorrenza, i concorrenti (effettivi o potenziali), la motivazione della concentrazione, il potenziale di incremento delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici e/o le condizioni generali del mercato(14).

Per ciascuno di questi documenti va indicata (se non risulta nel documento stesso) la data di redazione e il nome e le funzioni di ciascuna delle persone che ha partecipato alla sua stesura.

SEZIONE 6

Definizioni dei mercati

I mercati rilevanti del prodotto e geografico costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione(15).

Le parti che effettuano la notifica devono fornire i dati richiesti tenendo conto delle definizioni indicate in appresso.

I. Mercati del prodotto rilevanti

Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Un mercato del prodotto rilevante può in alcuni casi essere composto di una serie di prodotti e/o servizi distinti che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono pienamente intercambiabili.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati prodotti o servizi vi sono inclusi ed altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità, delle condizioni di concorrenza, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi).

II. Mercati geografici rilevanti

Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue, in particolare, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico pertinente rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, l'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

III. Mercati interessati

Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto rilevanti nel territorio SEE, nella Comunità, nel territorio degli Stati EFTA, in uno qualsiasi degli Stati membri o degli Stati EFTA nei quali:

a) due o più partecipanti alla concentrazione operano sullo stesso mercato del prodotto e la concentrazione determinerà una quota di mercato congiunta pari o superiore al 15 %. Si parla in questo caso di rapporti orizzontali;

b) uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante e la loro quota di mercato individuale o congiunta su uno dei due mercati è pari o superiore al 25 %, a prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra i partecipanti alla concentrazione(16). Si parla in questo caso di rapporti verticali;

Sulla base delle definizioni e delle soglie basate sulle quote di mercato di cui sopra, fornire le seguenti informazioni(17):

- Indicare i singoli mercati interessati dalla concentrazione, secondo la definizione di cui alla sezione III,

- nel SEE, nella Comunità o nell'EFTA;

- nei singoli Stati membri o Stati EFTA.

6.2. Inoltre, indicare e motivare il punto di vista delle parti per quanto riguarda l'estensione del mercato geografico rilevante ai sensi della sezione II in relazione a ciascuno dei mercati interessati indicati sopra.

IV. Altri mercati sui quali la concentrazione notificata potrebbe avere un impatto significativo

6.3. Sulla base delle definizioni di cui sopra, descrivere, sotto il profilo del prodotto e dell'ambito geografico, i mercati diversi dai mercati interessati indicati nella sezione 6.1 sui quali la concentrazione notificata potrebbe avere un impatto significativo, per esempio i mercati nei quali

a) uno dei partecipanti alla concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % e qualsiasi altro partecipante è un concorrente potenziale. Una parte può essere considerata un concorrente potenziale, in particolare, se ha programmato di entrare in un mercato o ha sviluppato o perseguito tali programmi negli ultimi due anni;

b) uno dei partecipanti alla concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % e qualsiasi altro partecipante detiene importanti diritti di proprietà intellettuale per quel mercato;

c) qualsiasi partecipante alla concentrazione è presente su un mercato del prodotto, che è un mercato contiguo strettamente collegato ad un mercato del prodotto in cui opera un altro partecipante alla concentrazione, e la quota di mercato individuale o congiunta dei partecipanti su uno dei due mercati è pari o superiore al 25 %. I mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari(18) o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo utilizzo finale(19);

quando tali mercati comprendono la totalità o parte del SEE.

Per consentire alla Commissione di prendere in considerazione fin dall'inizio l'impatto concorrenziale della concentrazione proposta sui mercati indicati nel presente punto 6.3, le parti notificanti sono invitate a presentare per tali mercati le informazioni di cui alle sezioni 7 e 8.

SEZIONE 7

Informazioni sui mercati interessati

Per ciascun mercato del prodotto rilevante interessato dalla concentrazione e per ognuno dei tre ultimi esercizi, si prega di fornire, per ciascuna delle aree seguenti(20):

a) il territorio SEE;

b) la Comunità nel suo insieme;

c) il territorio degli Stati EFTA nel suo insieme;

d) ciascuno Stato membro o Stato EFTA nel quale operano i partecipanti alla concentrazione; e

e) e per qualsiasi altra area geografica, diversa dalle precedenti, che a giudizio delle parti notificanti costituisca il mercato geografico rilevante;

le seguenti informazioni:

7.1. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità)(21). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

7.2. le vendite, in valore e in volume, e una stima delle quote di mercato di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione;

7.3. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) di tutti i concorrenti (inclusi gli importatori) che detengono almeno il 5 % del mercato geografico considerato. Su questa base, fornire una stima dell'indice HHI(22) prima e dopo la concentrazione, e della differenza tra i due (delta)(23).Indicare la percentuale delle quote di mercato utilizzata come base per calcolare lo HHI. Precisare le fonti utilizzate per il calcolo di tali quote di mercato e fornire, se disponibili, i documenti che confermano tali calcoli;

7.4. nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) per i concorrenti indicati al punto 7.3;

7.5. una stima del valore e del volume totale e delle fonti delle importazioni provenienti dall'esterno del territorio del SEE, indicando:

a) la quota di dette importazioni attribuibile ai gruppi ai quali appartengono i partecipanti alla concentrazione;

b) in che misura, secondo le parti, eventuali contingenti, tariffe o ostacoli non tariffari al commercio incidono su tali importazioni; e

c) una stima della misura in cui incidono su tali importazioni i costi di trasporto e altri costi accessori;

7.6. in che misura il commercio tra Stati facenti parte del territorio del SEE è influenzato da

a) costi di trasporto e altri costi accessori e

b) altri ostacoli non tariffari al commercio;

7.7. l'organizzazione della produzione, della fissazione dei prezzi e della vendita dei prodotti e dei servizi da parte dei partecipanti alla concentrazione; per esempio, esistenza o meno di impianti di produzione e reti di distribuzione a livello locale;

7.8. confronto tra il livello dei prezzi praticati in ciascuno Stato membro e Stato EFTA da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione;confronto tra il livello dei prezzi praticati nella Comunità, negli Stati EFTA e nelle altre aree in cui i prodotti in questione sono prodotti (per esempio Russia, Stati Uniti, Giappone, Cina e altre aree rilevanti); e

7.9. la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti.

SEZIONE 8

Condizioni generali dei mercati interessati

8.1. Indicare quali sono i cinque principali fornitori indipendenti(24) dei partecipanti alla concentrazione e la quota (di materie prime o di beni utilizzati per produrre i prodotti rilevanti) che ciascuna di esse acquista da ciascuno di detti fornitori. Indicare nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) per ciascuno di tali fornitori.

Struttura dell'offerta sui mercati interessati

8.2. Spiegare quali sono i canali di distribuzione e le reti di assistenza sui mercati interessati, tenendo presenti, se del caso, i seguenti elementi:

a) i sistemi di distribuzione in uso nel mercato e la loro importanza. Specificare l'incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate nella sezione 4;

b) le reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e la loro importanza. Specificare l'incidenza dell'assistenza fornita da reti di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti individuate nella sezione 4.

8.3. Indicare una stima della capacità totale per l'insieme della Comunità e per l'insieme dell'EFTA negli ultimi tre anni. Indicare quale quota di detta capacità è da attribuire, nell'arco di tale periodo, a ciascuno dei partecipanti alla concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzazione delle capacità. Se ne esistono, indicare la localizzazione e la capacità degli impianti di produzione di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione nei mercati interessati.

8.4. Indicare se uno dei partecipanti alla concentrazione o uno dei concorrenti abbia dei prodotti in fase di sviluppo, dei prodotti che possano essere immessi nel mercato a breve termine, o programmi di espansione (o riduzione) delle capacità di vendita. In caso affermativo indicare una stima delle vendite e delle quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione nei prossimi tre-cinque anni.

8.5. Se si ritiene che siano pertinenti anche altri elementi relativi all'offerta, si prega di indicarli.

Struttura della domanda sui mercati interessati

8.6. Indicare quali sono i cinque(25) principali clienti indipendenti delle parti in ciascuno dei mercati interessati e la quota delle vendite di ciascuna di esse che viene assorbita da ciascuno di detti clienti. Indicare nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) per ciascuno di tali clienti.

8.7. Illustrare la struttura della domanda sotto i seguenti profili:

a) la fase in cui si trovano i mercati (per esempio, decollo, espansione, maturità e declino), dando una stima del tasso di crescita della domanda;

b) l'importanza delle preferenze dei clienti, per esempio in termini di fedeltà alla marca, della prestazione di servizi pre- e post-vendita, di offerta di una gamma completa di prodotti o di effetti di rete;

c) il ruolo della differenziazione dei prodotti in termini di caratteristiche o qualità, e la misura in cui i prodotti dei partecipanti alla concentrazione sono facilmente sostituibili tra loro;

d) l'incidenza dei costi di cambiamento (in termini di tempo e finanziari) che dovrebbero sostenere i clienti per cambiare fornitore;

e) il grado di concentrazione o dispersione dei clienti;

f) la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del "cliente tipo" per ogni gruppo;

g) la rilevanza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine; e

h) la misura in cui autorità, enti e imprese pubbliche ed altri soggetti analoghi sono partecipanti importanti come fonti di domanda sul mercato.

Ingresso nel mercato

8.8. Negli ultimi cinque anni si sono verificati ingressi significativi su uno dei mercati interessati? In caso affermativo, specificare il nome delle imprese entrate ed indicare nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive) e una stima dell'attuale quota di mercato per ciascuno di tali nuovi operatori. Se uno dei partecipanti alla concentrazione è entrato in un mercato interessato negli ultimi cinque anni, analizzare le barriere all'ingresso incontrate.

8.9. Precisare se a giudizio delle parti notificanti esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo all'esterno della Comunità o del SEE) di cui sia probabile l'ingresso sul mercato. In caso affermativo, specificare il nome delle imprese in questione e indicare nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive). Spiegare perché tale ingresso è probabile e indicare una stima dei tempi entro i quali è probabile che tale ingresso si verifichi.

8.10. Descrivere i vari fattori che incidono sull'ingresso nei mercati interessati, esaminando l'ingresso dal punto di vista geografico e del prodotto. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

a) i costi totali d'ingresso sul mercato (R& S, produzione, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza e così via) su scala equivalente ad un concorrente significativo in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche;

b) gli eventuali ostacoli legali o normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo, nonché gli ostacoli insiti nelle formalità di certificazione dei prodotti o la necessità di aver già dato prova delle proprie capacità;

c) le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, di diritti di know-how e di altri diritti di proprietà intellettuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;

d) i brevetti, il know-how e gli altri diritti dei quali ciascuno dei partecipanti alla concentrazione è il detentore, il licenziatario o il licenziante sui mercati rilevanti;

e) l'importanza delle economie di scala nella produzione o distribuzione dei prodotti nei mercati interessati; e

f) l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime e delle infrastrutture necessarie.

Ricerca e sviluppo

8.11. Illustrare l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati rilevanti di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. Illustrare la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati ad opera delle imprese partecipanti alla concentrazione.

In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

a) le tendenze e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo(26) nei mercati interessati e per i partecipanti alla concentrazione;

b) il corso dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (compreso lo sviluppo di prodotti e/o servizi, processi di produzione, sistemi di distribuzione, e così via);

c) le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati e le imprese che le hanno introdotte; e

d) il ciclo dell'innovazione in tali mercati e il punto di tale ciclo in cui si situano le parti.

Accordi di cooperazione

8.12. Qual è la diffusione degli accordi di cooperazione (orizzontale, verticale o di altro tipo) sui mercati interessati?

8.13. Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dai partecipanti alla concentrazione sui mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni; se lo si ritiene utile, allegare copia di tali accordi.

Associazioni di categoria

8.14. Per le associazioni di categoria nei mercati interessati

a) indicare quelle di cui i partecipanti alla concentrazione sono soci; e

b) le più importanti associazioni cui aderiscono i clienti e i fornitori dei partecipanti alla concentrazione.

Indicare per ciascuna associazione di categoria di cui sopra indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e nominativo della persona cui rivolgersi.

SEZIONE 9

Contesto di mercato generale e considerazioni di efficienza

9.1. Descrivere il contesto mondiale in cui s'inserisce l'operazione di concentrazione proposta, specificando la posizione di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione fuori del territorio SEE in termini di dimensioni e di potere competitivo.

9.2. Descrivere il modo in cui l'operazione di concentrazione proposta dovrebbe incidere sugli interessi dei consumatori intermedi e finali e sullo sviluppo del progresso tecnico ed economico.

9.3. Qualora le parti auspichino che la Commissione valuti specificamente fin dall'inizio(27) se i miglioramenti di efficienza generati dalla concentrazione accresceranno probabilmente la capacità o l'incentivo della nuova entità a comportarsi in maniera proconcorrenziale a tutto beneficio dei consumatori, sono invitate a descrivere, producendo i relativi documenti giustificativi, ciascun guadagno di efficienza (compresi i risparmi sui costi, l'introduzione di nuovi prodotti e miglioramenti dei servizi o dei prodotti) che secondo le parti deriverà dalla concentrazione proposta per qualsiasi dei prodotti rilevanti(28).

Per ciascun miglioramento di efficienza invocato, fornire le informazioni seguenti:

i) una spiegazione dettagliata del modo in cui la concentrazione proposta permetterebbe alla nuova entità di conseguire il miglioramento dell'efficienza. Specificare le misure che le parti intendono prendere per migliorare l'efficienza, i rischi che gravano su questo processo e i tempi e i costi necessari per realizzare il miglioramento;

ii) per quanto possibile, una quantificazione delle efficienze e le modalità di calcolo utilizzate per tale quantificazione. Se del caso, indicare anche una stima della rilevanza delle efficienze relative all'introduzione di nuovi prodotti o in termini di qualità. Per i miglioramenti di efficienza che comportano risparmi sui costi, indicare separatamente il risparmio una tantum sui costi fissi, i risparmi ricorrenti sui costi fissi e i risparmi sui costi variabili (in euro per unità e in euro all'anno);

iii) la misura nella quale i clienti potranno presumibilmente beneficiare del miglioramento dell'efficienza, illustrando in modo particolareggiato come si è giunti a determinarla e

iv) il motivo per il quale la o le parti non potrebbero realizzare il medesimo miglioramento dell'efficienza con mezzi diversi dalla concentrazione proposta, in una maniera che non farebbe presumibilmente sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza.

SEZIONE 10

Dimensione cooperativa di un'impresa comune

10. Ai fini della valutazione alla luce dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si prega di rispondere alle domande seguenti:

a) Una o più delle imprese fondatrici mantengono, in misura significativa, delle attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato(29)?

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

- il fatturato di ciascuna impresa fondatrice nel precedente esercizio;

- la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;

- la quota di mercato di ciascuna delle imprese fondatrici.

In caso di risposta negativa, fornire adeguate spiegazioni.

b) Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, spiegare i motivi di questa valutazione.

c) A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere ad una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Secondo il paragrafo 3, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni:

i) che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o contribuiscano a promuovere il progresso tecnico o economico,

ii) riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;

iii) non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e

iv) non diano a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

SEZIONE 11

Dichiarazione

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, se le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. In tal caso deve quindi essere allegata alla notifica copia della procura dei rappresentanti.

La notificazione si chiude con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti notificanti o in loro nome:

Le parti notificanti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni comunicate nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel formulario CO e che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

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(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, GU L 24 del 29.01.2004, pag. 1. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (nel prosieguo accordo SEE); v. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE e il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte EFTA, i protocolli 21 e 24 e l'articolo 1 dell'accordo SEE e il verbale concordato del protocollo che adegua l'accordo SEE. Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(2) La definizione di "concentrazione" si trova all'articolo 3 e quella di "dimensione comunitaria" all'articolo 1 regolamento sulle concentrazioni. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 5 dispone che in determinate circostanze, quando non sono superate le soglie riguardanti il fatturato comunitario, le parti notificanti possono chiedere che la Commissione tratti la concentrazione proposta come se avesse dimensione comunitaria.

(3) Si veda l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni.

(4) Si veda l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

(5) Si veda l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni.

(6) Si vedano, in particolare, l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 17, paragrafo 2 del capo XIII del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.

(7) Vedi la sezione 6, parte III per la definizione di mercati interessati.

(8) Compresa l'impresa oggetto di acquisizione in caso di offerta d'acquisto ostile, nel qual caso i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

(9) V. la comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate.

(10) V., in generale, la comunicazione della Commissione relativa al calcolo del fatturato. Il fatturato dei partecipanti alla concentrazione che si trovano nella posizione di acquirenti deve includere il fatturato aggregato di tutte le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. Il fatturato dei partecipanti che sono oggetto dell'acquisizione deve includere il fatturato relativo alle parti oggetto della transazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nell'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento sulle concentrazioni si trovano disposizioni specifiche per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli altri istituti finanziari e le imprese comuni.

(11) V. articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1 del Protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso va trattato come un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a creare o rafforzare una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale.

(12) Vedi articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 e articolo 5, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni.

(13) Vedi la sezione 6 per la definizione di mercati interessati.

(14) Come specificato in sede introduttiva ai punti 1.1 e 1.3(g), nel contesto della fase precedente alla notificazione, è possibile discutere con la Commissione per stabilire in che misura potrebbe essere appropriata una dispensa dal fornire i documenti richiesti. Se viene chiesta una dispensa, la Commissione potrà specificare i documenti da fornire in un determinato caso in una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulle concentrazioni.

(15) Vedi la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(16) Se, ad esempio, un partecipante alla concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % in un mercato a monte del mercato in cui opera l'altro partecipante, sia il mercato a monte, che il mercato a valle sono mercati interessati. Analogamente, se un'impresa integrata verticalmente si fonde con un'altra impresa operante al livello a valle e la concentrazione determina una quota di mercato congiunta sul mercato a valle pari o superiore al 25 %, sia il mercato a monte, che il mercato a valle sono mercati interessati.

(17) Come specificato in sede introduttiva ai punti 1.1 e 1.3(g), nel contesto della fase precedente alla notificazione, è possibile discutere con la Commissione per stabilire in che misura potrebbe essere appropriata una dispensa dal fornire le informazioni richieste per determinati mercati interessati o per taluni altri mercati di cui alla sezione IV.

(18) Si parla di prodotti o servizi complementari quando, per esempio, l'uso (o il consumo) di un prodotto implica essenzialmente l'uso (o il consumo) dell'altro prodotto, come nel caso delle cucitrici e dei punti o delle stampanti e delle cartucce di inchiostro.

(19) Esempi di prodotti appartenenti a una simile gamma possono essere il whisky e il gin venduti a bar e ristoranti e diversi materiali destinati all'imballaggio di una determinata categoria di merci venduti ai produttori di tali merci.

(20) Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

(21) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione. Se reperibili, si prega di fornire dati disaggregati sulle importazioni ed esportazioni, rispettivamente per paesi di origine e di destinazione.

(22) HHI sta per indice Herfindahl-Hirschman, un indicatore che misura il grado di concentrazione del mercato. Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Ad esempio, un mercato con cinque imprese le cui quote di mercato sono rispettivamente del 40 %, 20 %, 15 %, 15 % e 10 % ha uno HHI di 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). Lo HHI può andare da un numero vicino a zero (in caso di mercato atomistico) fino a 10000 (in caso di monopolio puro). Lo HHI a concentrazione avvenuta è calcolato ipotizzando che i due partecipanti alla concentrazione mantengano le rispettive quote di mercato. Benché sia auspicabile includere nel calcolo tutte le imprese, la mancanza di informazioni sulle imprese piccole non è problematica perché tali imprese non incidono in misura significativa sullo HHI.

(23) L'aumento della concentrazione misurato dallo HHI può essere calcolato indipendentemente dalla concentrazione complessiva del mercato, moltiplicando per due il prodotto delle quote di mercato delle imprese che partecipano alla concentrazione. Ad esempio, una concentrazione tra due imprese con quote di mercato pari rispettivamente al 30 % e al 15 % determinerebbe un aumento dello HHI pari a 900 (30 × 15 × 2 = 900). La spiegazione di questa tecnica è la seguente: prima della concentrazione, le imprese partecipanti contribuiscono allo HHI con il quadrato delle loro quote di mercato individuali: (a)2 + (b)2. Dopo la concentrazione, il contributo è pari al quadrato della somma delle loro quote di mercato: (a + b)2, vale a dire (a)2 + (b)2 + 2ab. L'aumento dello HHI è pertanto rappresentato da 2ab.

(24) Che non siano cioè controllate, agenti o imprese appartenenti allo stesso gruppo della parte in questione. Oltre a questi cinque fornitori indipendenti le parti notificanti possono, se lo considerano necessario per una corretta valutazione del caso, indicare i fornitori intragruppo. Lo stesso vale per il punto 8.6 per quanto riguarda i clienti.

(25) L'esperienza ha dimostrato che per l'esame di casi complessi è spesso necessario disporre di maggiori informazioni sui clienti da contattare. Nel corso delle consultazioni prima della notifica, i servizi della Commissione potrebbero chiedere maggiori dati sui clienti da contattare per determinati mercati interessati.

(26) Per intensità dell'attività di ricerca e sviluppo si intende l'entità delle spese di ricerca e sviluppo espresse come quota del fatturato.

(27) Si noti che la trasmissione di informazioni nell'ambito del punto 9.3 è facoltativa. Non occorre dare alcuna giustificazione in caso di mancata compilazione di questa parte del formulario. Non si considererà che la mancanza di informazioni sui miglioramenti di efficienza implichi che la concentrazione proposta non produrrà guadagni di efficienza o che la concentrazione è motivata dalla volontà di accrescere il potere di mercato. La mancata trasmissione di informazioni sull'efficienza allo stadio della notificazione non preclude la possibilità di fornire informazioni in proposito in una fase successiva. Tuttavia quanto prima saranno date le informazioni, tanto meglio la Commissione sarà in grado di verificare i miglioramenti di efficienza invocati.

(28) Per ulteriori indicazioni sulla valutazione dei miglioramenti di efficienza, si vedano gli orientamenti della Commissione relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali.

(29) Per le definizioni dei mercati, vedi sezione 6.

ALLEGATO II

FORMULARIO SEMPLIFICATO PER LA NOTIFICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004

1. INTRODUZIONE

1.1. Scopo del formulario semplificato

Il presente formulario semplificato specifica le informazioni che le parti notificanti sono tenute a comunicare per notificare alla Commissione europea un progetto di fusione, acquisizione o un'altra concentrazione proposta che, con tutta probabilità, non è atta a suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

Per la compilazione del formulario, si richiama l'attenzione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (nel prosieguo: "regolamento sulle concentrazioni") e sul regolamento (CE) n. xx/2004 della Commissione (nel prosieguo: "regolamento di applicazione")(1), al quale è allegato il presente formulario. Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione.

In regola generale, il formulario semplificato può essere utilizzato per la notificazione di concentrazioni quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

1) si tratta di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o solo un'attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE). Tale fattispecie si configura quando:

a) il fatturato dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR; e

b) il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR;

2) nessuno dei partecipanti alla concentrazione opera sullo stesso mercato geografico e del prodotto (nessuna sovrapposizione orizzontale) o su un mercato posto a monte o a valle del mercato in cui è impegnato un altro partecipante (nessuna relazione verticale);

3) due o più dei partecipanti alla concentrazione operano sullo stesso mercato del prodotto e geografico (relazioni orizzontali), a condizione che la loro quota di mercato congiunta sia inferiore al 15 %; e/o uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante (relazioni verticali), a condizione che nessuna delle loro quote di mercato individuali o congiunte su un mercato a qualsiasi livello sia pari o superiore al 25 %; o

4) una parte deve acquisire il controllo esclusivo di un'impresa di cui già detiene il controllo congiunto.

La Commissione si riserva di chiedere una notifica completa qualora l'operazione notificata non soddisfi le condizioni previste per la notifica in forma abbreviata o eccezionalmente, quand'anche esse siano soddisfatte, qualora la Commissione stabilisca comunque che è necessaria una notifica secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi per la concorrenza.

Esempi di casi nei quali è necessaria un notificazione secondo il formulario CO sono le concentrazioni per le quali sia difficile definire i mercati rilevanti (ad esempio, su mercati emergenti o qualora non esista, per determinati casi, una prassi consolidata); quando una delle parti è un operatore appena entrato nel mercato o che potrebbe entrarvi oppure detiene importanti brevetti; quando non è possibile determinare in maniera adeguata le quote di mercato delle parti; in mercati con alte barriere all'ingresso, con un elevato grado di concentrazione o in cui è noto che vi sono problemi di concorrenza; quando almeno due partecipanti alla concentrazione sono presenti in mercati contigui strettamente collegati(2); e le concentrazioni per le quali si pone un problema di coordinamento di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Analogamente, può essere richiesta una notifica secondo il formulario CO qualora una delle parti acquisisca il controllo esclusivo di un'impresa comune di cui già detiene il controllo congiunto, qualora la parte acquirente e l'impresa comune, nel loro complesso, abbiano una forte posizione di mercato oppure qualora la parte acquirente e l'impresa comune detengano forti posizioni su mercati collegati a livello verticale.

1.2. Richiesta di una notificazione completa secondo il formulario CO

Per valutare la possibilità di notificare una concentrazione mediante il formulario semplificato, la Commissione verifica che tutte le circostanze rilevanti siano assodate con sufficiente chiarezza. In questo contesto, spetta alle parti notificanti fornire informazioni corrette e complete.

Qualora ritenga, dopo la notifica della concentrazione, che il caso non si addica ad una notifica in forma abbreviata, la Commissione si riserva di chiedere una notificazione completa o, se del caso, parziale secondo il formulario CO qualora:

- l'operazione notificata non soddisfi le condizioni previste per la notifica in forma abbreviata;

- quand'anche dette condizioni siano soddisfatte, risulti comunque necessaria una notificazione secondo il formulario CO per un esame adeguato del caso sotto il profilo dei possibili problemi per la concorrenza o per stabilire se l'operazione costituisca o meno una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni;

- il formulario semplificato contenga informazioni inesatte o fuorvianti;

- uno Stato membro esprima dubbi motivati relativi alla concorrenza in merito alla concentrazione notificata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia della notifica; o

- terzi esprimano dubbi motivati relativi alla concorrenza entro il termine stabilito dalla Commissione per tali osservazioni.

In tal caso la notificazione può essere considerata incompleta sotto il profilo sostanziale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. La Commissione comunica senza indugio per iscritto tale sua conclusione alle parti notificanti o ai loro rappresentanti. La notificazione è in tal caso efficace solo alla data di ricevimento di tutte le informazioni richieste.

1.3. Importanza dei contatti presi con la Commissione prima della notificazione

L'esperienza ha dimostrato la grande utilità, tanto per le parti che si accingono a presentare una notificazione quanto per la Commissione, di contatti preliminari alla notificazione. Quindi, nei casi in cui le parti intendano presentare una notificazione in forma abbreviata, si consiglia loro di avviare contatti con la Commissione prima della notifica al fine di convenire se il caso si presta ad essere notificato utilizzando il formulario semplificato. Le parti notificanti sono invitate a consultare le "Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni" predisposte dalla Commissione, che danno indicazioni sui contatti preliminari alla notificazione e sulla compilazione delle notificazioni.

1.4. Soggetti tenuti alla notificazione

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni o di acquisizione del controllo congiunto di un'impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, la notificazione deve essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o da quelli che acquisiscono il controllo congiunto, secondo il caso(3).

In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, è tenuto ad effettuare la notificazione chi effettua l'acquisizione.

In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la notificazione incombe a chi presenta l'offerta.

Ciascuna parte che compila la notificazione è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi fornite.

1.5. Necessità che la notificazione sia corretta e completa

Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere corrette e complete. Le informazioni richieste devono essere inserite nelle relative sezioni del presente formulario.

Si noti in particolare quanto segue.

a) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di applicazione, i termini prescritti nel regolamento sulle concentrazioni con riferimento alla notificazione iniziano a decorrere solo dal momento in cui tutte le informazioni che devono essere fornite con la notifica sono state ricevute dalla Commissione. Ciò affinché la Commissione sia in grado di valutare la concentrazione notificata entro i rigorosi termini previsti dal regolamento sulle concentrazioni.

b) Le parti notificanti sono invitate a verificare, nel preparare la notifica, che tutti i nominativi e i numeri da contattare indicati, e in particolare i numeri di fax e gli indirizzi di posta elettronica, siano esatti, pertinenti e aggiornati.

c) Le notifiche contenenti informazioni inesatte e fuorvianti sono considerate incomplete (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

d) Qualora riscontri che la notifica è incompleta, la Commissione ne informa, per iscritto e senza indugio, le parti che hanno effettuato la notificazione o i loro rappresentanti. La notificazione è in tal caso efficace solo dalla data in cui le informazioni complete, vale a dire esaurienti ed esatte, sono pervenute alla Commissione (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento di applicazione).

e) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni le parti notificanti che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, informazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata. Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), di detto regolamento, la Commissione ha facoltà di revocare la dichiarazione di compatibilità di una concentrazione notificata qualora essa risulti fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate.

f) Le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione di considerare la notifica completa anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario se dette informazioni non possono ragionevolmente essere disponibili, in tutto o in parte (ad esempio perché si tratta di informazioni relative ad un'impresa oggetto di un'offerta d'acquistoostile).

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché l'indisponibilità delle informazioni in questione sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, indicandone la fonte. Se possibile, va inoltre indicata la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono.

g) Le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione di considerare completa la notifica, anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario, qualora ritengano che determinate informazioni richieste possano essere superflue ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione.

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché vengano fornite adeguate motivazioni in base alle quali le informazioni in questione non sono pertinenti e necessarie per il suo esame dell'operazione notificata. Tali spiegazioni dovrebbero essere date nell'ambito dei contatti presi con la Commissione prima della notifica, presentando una richiesta scritta di dispensa dall'obbligo di fornire le informazioni in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

1.6. Modalità di notificazione

La notifica dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità europea. La lingua della notificazione sarà in seguito la lingua del procedimento per tutte le parti notificanti. Se la notifica è presentata, a norma dell'articolo 12 del protocollo 24 dell'accordo SEE, in una lingua ufficiale di uno Stato EFTA che non è lingua ufficiale della Comunità, deve essere corredata di una traduzione in una lingua ufficiale della Comunità.

Le informazioni richieste nel presente formulario vanno presentate indicando per ogni voce la numerazione delle sezioni e dei punti del formulario stesso; esse devono essere corredate della dichiarazione, debitamente firmata, di cui alla sezione 9 e della documentazione richiesta. Nella compilazione della sezione 7 del presente formulario, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare le informazioni in ordine numerico oppure raggruppate per ogni singolo mercato da considerare (o gruppo di mercati da considerare).

Per ragioni di chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegati. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni sostanziali chiave, in particolare le informazioni sulle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

Le informazioni necessarie per contattare le persone di riferimento devono essere comunicate nel formato stabilito dalla Direzione generale Concorrenza della Commissione (DG Concorrenza). Ai fini di un procedimento di indagine corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. In caso di varie inesattezze nelle informazioni è possibile che la notificazione sia dichiarata incompleta.

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; nei casi in cui questa non è una lingua ufficiale della Comunità, è richiesta la traduzione nella lingua del procedimento (articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

La documentazione può essere presentata in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte che effettua la notificazione è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

Il formulario semplificato e la documentazione vanno presentati alla Direzione generale Concorrenza della Commissione in un originale e 35 copie.

Le notificazioni devono pervenire alla Commissione all'indirizzo indicato all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, nel formato di volta in volta indicato dalla Commissione. L'indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La notifica deve essere fatta pervenire alla Commissione in un giorno lavorativo, secondo la definizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione. Perché possa essere registrata il giorno stesso, la notifica deve essere recapitata entro le ore 17:00, dal lunedì al giovedì, o entro le ore 16:00 il venerdì e i giorni lavorativi precedenti i giorni festivi legali e gli altri giorni festivi determinati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Vanno rispettate le indicazioni in materia di sicurezza riportate nel sito web della DG Concorrenza.

1.7. Riservatezza

L'articolo 287 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni nonché le corrispondenti disposizioni dell'accordo SEE(4) fanno obbligo alla Commissione, agli Stati membri, all'Autorità di vigilanza EFTA e agli Stati EFTA, ai loro funzionari ed altri agenti di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza fra le parti che effettuano la notifica.

Chi tema di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni che è tenuto a fornire, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "segreto aziendale". Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

Nel caso di fusioni o acquisizioni di controllo congiunto, e negli altri casi in cui la notifica è compilata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, indicandolo nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Perché la notificazione sia considerata completa tutti gli allegati in questione devono essere uniti al fascicolo presentato.

1.8. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario

Parti notificanti: quando una notificazione è presentata da una sola delle imprese che partecipano all'operazione, il termine "parti notificanti" è usato per indicare solo l'impresa che provvede effettivamente alla notificazione.

Partecipanti alla concentrazione o parti: questo termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Salvo diversa indicazione, i termini "parti notificanti" e "partecipanti alla concentrazione" comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette "parti".

Anno: ogniqualvolta nel presente formulario compare il termine "anno" si deve intendere un anno civile, salvo indicazione contraria. Tutte le informazioni chieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.

I dati di carattere finanziario richiesti ai successivi punti da 3.3 a 3.5 devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

I riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ad articoli e paragrafi del regolamento sulle concentrazioni, salvo indicazione contraria.

1.9. Comunicazione di informazioni ai dipendenti e ai loro rappresentanti

La Commissione desidera richiamare l'attenzione sugli obblighi ai quali i partecipanti ad una concentrazione possono essere soggetti, ai sensi della normativa comunitaria e/o nazionale sulle informazioni e la consultazione sulle transazioni relative a concentrazioni, nei confronti dei dipendenti e/o dei loro rappresentanti.

SEZIONE 1 Descrizione della concentrazione

1.1. Descrivere in breve l'operazione di concentrazione, specificando i partecipanti alla concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti notificanti, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati da considerare(5)) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

1.2. Fornire una sintesi (fino a 500 parole) delle informazioni date nella sezione 1.1. Detta sintesi è destinata ad essere pubblicata nel sito web della Commissione alla data della notificazione. La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

SEZIONE 2 Informazioni sulle parti

2.1. Informazioni relative alle parti notificanti

Fornire i dati indicati di seguito.

2.1.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa;

2.1.2. natura dell'attività dell'impresa.

2.1.3. nominativo, indirizzo, numeri di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi e sue funzioni; e

2.1.4. recapito della parte notificante (o di ciascuna delle parti notificanti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

2.2. Informazioni relative agli altri partecipanti alla concentrazione(6).

Per ciascun partecipante alla concentrazione (ad eccezione delle parti notificanti) fornire i dati indicati di seguito.

2.2.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa;

2.2.2. Natura dell'attività dell'impresa.

2.2.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo e-mail della persona cui rivolgersi e sue funzioni. e

2.2.4. Recapito della parte (o di ciascuna delle parti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

2.3. Rappresentanti

Quando le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. Tale prova scritta deve contenere il nominativo e la funzione delle persone che conferiscono tali poteri.

Indicare le seguenti informazioni dettagliate necessarie per contattare i rappresentanti designati da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione, specificando chi rappresentano.

2.3.1. Nome del rappresentante.

2.3.2. Indirizzo del rappresentante.

2.3.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi. e

2.3.4. Recapito del rappresentante (a Bruxelles, se disponibile) al quale si possa indirizzare tutta la corrispondenza e consegnare i documenti.

SEZIONE 3 Informazioni sull'operazione di concentrazione

3.1. Descrivere la natura dell'operazione di concentrazione notificata. Precisare in particolare:

a) se l'operazione di concentrazione proposta costituisce una fusione nel pieno senso giuridico del termine, un'acquisizione del controllo esclusivo o congiunto, un'impresa comune che esercita tutte le funzioni di un'entità economica autonoma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni o un contratto o altro mezzo volto a conferire un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento;

b) se l'operazione di concentrazione riguarda la totalità o solo una parte dei partecipanti;

c) in forma sommaria, il modo in cui si configura la concentrazione sotto il profilo economico e finanziario;

d) se eventuali offerte pubbliche di acquisto fatte da un partecipante per le azioni o quote di un altro partecipante siano state approvate dagli organi di vigilanza o di amministrazione di quest'ultima, o da altri organismi che per legge rappresentano detta parte;

e) la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

f) l'assetto proprietario e di controllo proposto a concentrazione avvenuta;

g) eventuali aiuti finanziari o d'altro genere, di qualsiasi origine (comprese le pubbliche autorità) ricevuti da uno qualsiasi dei partecipanti e, se del caso, natura e importo degli aiuti suddetti. e

h) i settori economici interessati dall'operazione di concentrazione.

3.2. indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso);

3.3. Per ognuna delle imprese interessate dalla concentrazione(7), fornire i seguenti dati(8) per l'ultimo esercizio:

3.3.1. fatturato mondiale;

3.3.2. fatturato realizzato nella Comunità;

3.3.3. fatturato realizzato nel territorio EFTA;

3.3.4. fatturato realizzato in ciascuno degli Stati membri;

3.3.5. fatturato realizzato in ciascuno degli Stati dell'EFTA;

3.3.6. Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato comunitario; e

3.3.7. Stato EFTA in cui vengono eventualmente realizzati più dei due terzi del fatturato totale EFTA.

3.4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento sulle concentrazioni, se l'operazione non raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, fornire le seguenti informazioni relative all'ultimo esercizio:

3.4.1. in quali Stati membri, eventualmente, il fatturato aggregato congiunto di tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; e

3.4.2. in quali Stati membri, eventualmente, il fatturato aggregato di ciascuna di almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR.

3.5. Onde determinare se la concentrazione è un caso soggetto a cooperazione con l'EFTA(9), fornire i seguenti dati per l'ultimo esercizio:

3.5.1. precisare se il fatturato congiunto realizzato dalle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA equivalga al 25 % o più del fatturato totale da esse realizzato nel territorio SEE;

3.5.2. precisare se almeno due delle imprese interessate realizzino ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA.

3.6. Qualora la transazione riguardi l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa comune, fornire le seguenti informazioni:

3.6.1. il fatturato dell'impresa comune e/o fatturato delle attività ad essa conferite; e/o

3.6.2. il valore totale degli elementi dell'attivo trasferiti all'impresa comune.

3.7. Descrivere le motivazioni economiche della concentrazione.

SEZIONE 4 Assetto proprietario e controllo(10)

Per ognuno dei partecipanti alla concentrazione, fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Indicare nell'elenco:

4.1. tutte le imprese o persone che controllano i partecipanti, direttamente o indirettamente;

4.2. tutte le imprese operanti su un mercato da considerare(11) controllate, direttamente o indirettamente,

a) dai partecipanti stessi,

b) da qualsiasi altra impresa indicata al punto 4.1.

Per ciascuna impresa elencata precisare la natura e i mezzi del controllo.

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da grafici o diagrammi per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e di controllo delle imprese.

SEZIONE 5 Documentazione richiesta

Le parti che effettuano la notificazione devono trasmettere i seguenti documenti:

5.1. copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione, sia che essa avvenga per mezzo di accordi tra i partecipanti, di acquisizione di una partecipazione di controllo o di offerta pubblica d'acquisto; e

5.2. copia delle relazioni annuali e dei bilanci più recenti di tutti i partecipanti alla concentrazione.

SEZIONE 6 Definizioni dei mercati

I mercati rilevanti del prodotto e geografico costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione(12).

Le parti che effettuano la notificazione devono fornire i dati richiesti tenendo conto delle definizioni indicate in appresso.

I. Mercati del prodotto rilevanti

Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Un mercato del prodotto rilevante può in alcuni casi essere composto di una serie di prodotti e/o servizi distinti che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono pienamente intercambiabili.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati prodotti o servizi vi sono inclusi ed altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità, delle condizioni di concorrenza, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi).

II. Mercati geografici rilevanti

Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue, in particolare, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, l'esistenza di ostacoli all'ingresso o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

III. Mercati da considerare

Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati da considerare sono tutti i mercati rilevanti, geografici e del prodotto, nonché tutti i mercati del prodotto e geografici che possano essere definiti in modo plausibile come mercati rilevanti alternativi, sulla base dei quali risulta che

a) due o più dei partecipanti alla concentrazione operano sullo stesso mercato rilevante (relazioni orizzontali);

b) uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante, a prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra i partecipanti (relazioni verticali).

6.1. Sulla base della definizione di cui sopra, indicare tutti i mercati da considerare.

SEZIONE 7 Informazioni sui mercati

Per ognuno dei mercati da considerare di cui alla sezione 6, fornire i seguenti dati per l'anno precedente l'operazione(13):

7.1. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità)(14). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

7.2. le vendite, in valore e in volume, e una stima delle quote di mercato di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione. Specificare se vi sono stati cambiamenti significativi nelle vendite e nelle quote di mercato negli ultimi tre esercizi; e

7.3. per i rapporti orizzontali e verticali, una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) dei tre principali concorrenti (specificare su cosa si basano le stime). Indicare per detti concorrenti nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'ufficio legale (o di altra persona con funzioni analoghe o, in mancanza, del titolare delle più alte funzioni esecutive).

SEZIONE 8 Dimensione cooperativa di un'impresa comune

8. Ai fini della valutazione alla luce dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, si prega di rispondere alle domande seguenti:

a) Una o più delle imprese fondatrici mantengono, in misura significativa, delle attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato(15)?

In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

- il fatturato di ciascuna impresa fondatrice nel precedente esercizio;

- la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;

- la quota di mercato di ciascuna delle imprese fondatrici.

In caso di risposta negativa, fornire adeguate spiegazioni.

b) Se la risposta alla domanda a) è affermativa e se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, spiegare i motivi di questa valutazione.

c) A prescindere dalle risposte date alle domande a) e b) e per consentire alla Commissione di procedere ad una valutazione completa del caso, si prega di indicare comunque per quali motivi si ritiene che trovino applicazione i criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Secondo il paragrafo 3, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile alle imprese comuni:

i) che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o contribuiscano a promuovere il progresso tecnico o economico,

ii) riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;

iii) non impongano alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi e

iv) non diano a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

SEZIONE 9 Dichiarazione

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, se le notifiche sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. In tal caso deve quindi essere allegata alla notificazione copia della procura dei rappresentanti.

La notificazione si chiude con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti notificanti o in loro nome:

Le parti notificanti dichiarano che, secondo scienza e coscienza, le informazioni comunicate nella presente notificazione sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario e che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

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(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, GU L 24 del 29.01.2004, pag. 1. Si richiama l'attenzione sulle corrispondenti disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (nel prosieguo accordo SEE); v. in particolare l'articolo 57 dell'accordo SEE, il punto 1 dell'allegato XIV dell'accordo SEE e il protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte EFTA, i protocolli 21 e 24 e l'articolo 1 dell'accordo SEE e il verbale concordato del protocollo che adegua l'accordo SEE. Per Stati EFTA si intendono gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE. Al 1o maggio 2004 tali Stati sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(2) I mercati del prodotto sono mercati contigui strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo uso finale.

(3) Si veda l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni.

(4) Si vedano in particolare l'articolo 122 dell'accordo SEE, l'articolo 9 del protocollo 24 dell'accordo SEE e l'articolo 12, paragrafo 2, del capitolo XIII del protocollo 4 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte SEE.

(5) V. sezione 6, parte III per la definizione di mercati da considerare.

(6) Compresa l'impresa oggetto di acquisizione in caso di offerta d'acquisto contrastata, nel qual caso i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

(7) V. la comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate.

(8) V., in generale, la comunicazione della Commissione relativa al calcolo del fatturato. Il fatturato dei partecipanti alla concentrazione che si trovano nella posizione di acquirenti deve includere il fatturato aggregato di tutte le imprese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. Il fatturato dei partecipanti che sono oggetto dell'acquisizione deve includere il fatturato relativo alle parti oggetto della transazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nell'articolo 5, paragrafi da 3 a 5, del regolamento sulle concentrazioni si trovano disposizioni specifiche per gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli altri istituti finanziari e le imprese comuni.

(9) V. articolo 57 dell'accordo SEE e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1 del Protocollo 24 dell'accordo SEE. Un caso può essere considerato un caso di cooperazione se il fatturato combinato delle imprese interessate nel territorio degli Stati EFTA è pari o superiore al 25 % del loro fatturato totale nel territorio a cui si applica l'accordo SEE; o se almeno due delle imprese interessate realizzano ciascuna un fatturato superiore a 250 milioni di EUR nel territorio degli Stati EFTA; o se la concentrazione è atta a creare o rafforzare una posizione dominante a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel territorio degli Stati EFTA o in una sua parte sostanziale.

(10) Vedi articolo 3, paragrafi da 3 a 5 e articolo 5, paragrafo 4 del regolamento sulle concentrazioni.

(11) V. sezione 6.III per la definizione di mercati da considerare.

(12) Vedi la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(13) Nell'ambito della fase precedente alla notificazione, è possibile convenire con la Commissione in quale misura potrebbe essere giustificata una dispensa dal fornire le informazioni richieste per determinati mercati da considerare.

(14) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

(15) Per le definizioni dei mercati, vedi sezione 6.

ALLEGATO III

FORMULARIO RM

(RM = richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio)

FORMULARIO RM RELATIVO ALLE RICHIESTE MOTIVATE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004

INTRODUZIONE

A. Scopo del presente formulario

Il presente formulario specifica le informazioni che le parti richiedenti sono tenute a fornire quando presentano una richiesta motivata di rinvio prima della notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (in appresso "regolamento sulle concentrazioni").

Si richiama l'attenzione sul regolamento sulle concentrazioni e sul regolamento (CE) n. xx/2004 della Commissione (nel prosieguo: "regolamento di applicazione"). Il testo di detti regolamenti e di altri documenti pertinenti è disponibile nelle pagine della DG Concorrenza del sito Europa della Commissione.

L'esperienza ha dimostrato la grande utilità, tanto per le parti quanto per le autorità competenti, di contatti preliminari per determinare con precisione la quantità e il tipo di informazioni da fornire. Le parti sono quindi incoraggiate a consultare la Commissione e gli Stati membri interessati per quanto concerne l'adeguatezza della portata e del tipo di informazioni sulle quali intendono basare la loro richiesta motivata.

B. Necessità che la richiesta motivata sia corretta e completa

Tutte le informazioni richieste nel presente formulario devono essere corrette e complete. Le informazioni richieste devono essere inserite nelle relative sezioni del presente formulario.

Le richieste motivate contenenti informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate incomplete (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di applicazione).

Se le parti trasmettono indicazioni inesatte, la Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, può revocare una decisione adottata ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 8 a seguito di un rinvio a norma dell'articolo 4, paragrafo 5. In caso di revoca della decisione si applicano nuovamente le disposizioni dei diritti della concorrenza nazionali. Qualora un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, si basi su informazioni inesatte, la Commissione può esigere una notificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. Inoltre, qualora vengano fornite informazioni inesatte o fuorvianti, la Commissione può imporre ammende ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni. (V. infra, lettera d). Infine, le parti dovrebbero anche tenere presente che se un rinvio si basa su informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete fornite nel formulario RM, la Commissione e/o gli Stati membri possono contemplare la possibilità di un rinvio successivo alla notificazione, che rettifichi l'eventuale rinvio deciso nella fase precedente la notificazione.

Si noti in particolare quanto segue.

a) A norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione è tenuta a trasmettere senza ritardo le richieste motivate agli Stati membri. I termini per l'esame di una richiesta motivata decorrono a partire dal ricevimento della richiesta da parte dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione di accogliere o no una richiesta motivata si basa di norma sulle informazioni contenute nella richiesta, senza il ricorso ad ulteriori indagini da parte delle autorità interessate.

b) Le parti richiedenti sono pertanto invitate a verificare, nel preparare la loro richiesta motivata, che tutte le informazioni e gli argomenti su cui essa si basa siano sufficientemente comprovati da fonti indipendenti.

c) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni, le parti che presentano una richiesta motivata che comunichino, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte o fuorvianti sono passibili di ammende il cui importo può giungere fino all'1 % del fatturato totale dell'impresa interessata.

d) Le parti possono chiedere per iscritto alla Commissione di considerare la richiesta motivata completa anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario se dette informazioni non possono ragionevolmente essere disponibili, in tutto o in parte (ad esempio perché si tratta di informazioni relative ad un'impresa oggetto di un'offerta d'acquisto contestata).

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché l'indisponibilità delle informazioni in questione sia giustificata e, al posto dei dati mancanti, sia fornita una stima il più possibile attendibile, indicandone la fonte. Se possibile, va inoltre indicata la fonte presso la quale la Commissione o gli Stati membri interessati potrebbero procurarsi le informazioni di cui le parti non dispongono.

e) Le parti possono chiedere alla Commissione di considerare completa la richiesta motivata anche in mancanza di una parte delle informazioni richieste nel presente formulario, qualora ritengano che determinate informazioni richieste possano essere superflue ai fini della valutazione del caso da parte della Commissione o degli Stati membri interessati.

La Commissione prenderà in considerazione tale richiesta purché venga adeguatamente motivato il fatto che le informazioni in questione non sono pertinenti e necessarie per l'esame della richiesta di rinvio prima della notificazione. Le parti dovrebbero fornire tali motivazioni nell'ambito dei contatti preliminari presi con la Commissione e con gli Stati membri interessati, presentando quindi una richiesta scritta di dispensa dall'obbligo di fornire le informazioni in questione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. La Commissione può consultarsi con le autorità competenti degli Stati membri interessati prima di decidere se accogliere tale richiesta.

C. Soggetti legittimati a presentare una richiesta motivata

In caso di fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento comunitario sulle concentrazioni o di acquisizione del controllo congiunto di un'impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, la richiesta motivata deve essere formulata congiuntamente dalle parti dell'operazione di fusione o dalle parti che acquisiscono il controllo in comune.

In caso di acquisizione di una partecipazione di controllo in un'impresa da parte di un'altra, la richiesta motivata deve essere presentata dalla parte acquirente.

In caso di offerta pubblica d'acquisto di un'impresa, la richiesta motivata deve essere presentata da chi presenta l'offerta.

Ciascuna delle parti che formulano la richiesta motivata è responsabile dell'esattezza delle informazioni ivi contenute.

D. Modalità di presentazione di una richiesta motivata

La richiesta motivata deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. La lingua utilizzata sarà in seguito la lingua del procedimento per tutte le parti che presentano la richiesta motivata.

Al fine di agevolare il trattamento del formulario RM da parte delle autorità degli Stati membri, si raccomanda alle parti di fornire alla Commissione una traduzione della loro richiesta motivata in una o più lingue comprensibili a tutti i destinatari delle informazioni. In caso di richiesta di rinvio ad uno o più Stati membri, si raccomanda alle parti che presentano la richiesta a trasmettere una copia della richiesta nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati membri a cui si chiede di rinviare il caso.

Le informazioni richieste nel presente formulario vanno presentate indicando per ogni voce la numerazione delle sezioni e dei punti del formulario stesso; esse devono essere corredate della dichiarazione, debitamente firmata, e della documentazione richiesta. Per ragioni di chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegati. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali vengano presentate nel corpo del formulario RM. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; qualora questa non sia una lingua ufficiale dell'Unione europea, la documentazione deve essere tradotta nella lingua del procedimento.

La documentazione può essere presentata in originale o in copia dell'originale. In quest'ultimo caso la parte richiedente è tenuta a certificarne l'autenticità e la completezza.

Il formulario RM e la documentazione vanno presentati alla Commissione in un originale e 35 copie. Le richieste motivate devono pervenire alla Commissione all'indirizzo indicato all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento di applicazione, nel formato indicato dalla Commissione.

La richiesta motivata va consegnata all'indirizzo della Direzione generale Concorrenza (DG Concorrenza) della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La richiesta deve essere fatta pervenire alla Commissione in un giorno lavorativo, secondo la definizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione. Perché possa essere registrata il giorno stesso, la notifica deve essere recapitata entro le ore 17:00, dal lunedì al giovedì, o entro le ore 16:00 il venerdì e i giorni lavorativi precedenti i giorni festivi legali e gli altri giorni festivi determinati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Vanno rispettate le indicazioni in materia di sicurezza riportate nel sito web della DG Concorrenza.

E. Riservatezza

L'articolo 287 del trattato e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni fanno obbligo alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, ai loro funzionari ed altri agenti e alle altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, così come ai funzionari e agli agenti di altre autorità degli Stati membri, di non divulgare le informazioni raccolte a norma del regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Lo stesso principio deve valere anche a tutela della riservatezza fra le parti richiedenti.

Chi temesse di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti di una qualsiasi delle informazioni fornite, è pregato di presentare tale informazione in forma separata e di apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "segreto aziendale"//"Business Secrets". Egli dovrà inoltre specificare perché a suo parere tale informazione non dovrebbe essere divulgata o pubblicata.

Nel caso di fusioni o acquisizioni di controllo congiunto, o negli altri casi in cui la richiesta motivata è formulata da più di una parte, è consentito presentare separatamente in allegato, previa menzione nella richiesta, i documenti coperti dal segreto aziendale. Tutti gli allegati in questione devono essere inclusi nella richiesta motivata.

F. Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente formulario

Parti richiedenti: nei casi in cui una richiesta motivata può essere presentata anche da una sola delle imprese partecipanti all'operazione, il termine "parti richiedenti" è usato per indicare solo l'impresa che provvede effettivamente alla presentazione della richiesta.

Partecipanti alla concentrazione o parti: questo termine indica sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo o che sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Salvo diversa indicazione, i termini "parti richiedenti" e "partecipanti alla concentrazione" comprendono tutte le imprese che appartengono allo stesso gruppo di dette "parti".

Mercati interessati: nella sezione 4 del presente formulario si chiede alle parti richiedenti di definire i mercati del prodotto rilevanti e di indicare quindi quali di detti mercati rilevanti saranno probabilmente interessati dall'operazione. Questa definizione di mercati interessati è usata come base per la richiesta di informazioni in una serie di altre questioni contemplate nel presente formulario. I mercati in tal modo definiti dalle parti richiedenti sono designati, nel presente formulario, con il termine "mercati interessati". Esso può denotare mercati rilevanti costituiti da prodotti oppure da servizi.

Anno: salvo indicazione contraria, ogniqualvolta nel presente formulario compare il termine "anno" si deve intendere un anno civile. Tutte le informazioni richieste nel presente formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è presentata la richiesta motivata.

Le informazioni di carattere finanziario richieste nel presente formulario devono essere espresse in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o nel periodo in questione.

I riferimenti contenuti nel presente formulario rinviano ad articoli e paragrafi del regolamento sulle concentrazioni, salvo indicazione contraria.

SEZIONE 1 Informazioni generali

1.0. Indicare se la richiesta motivata è presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.

- Rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4

- Rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5

1.1. Informazioni relative alle parti richiedenti

Fornire i dati indicati di seguito.

1.1.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa.

1.1.2. Natura dell'attività dell'impresa.

1.1.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.1.4. Recapito della parte richiedente (o di ciascuna delle parti richiedenti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

1.2. Informazioni relative agli altri partecipanti alla concentrazione(1).

Per ciascun partecipante alla concentrazione (ad eccezione delle parti richiedenti) fornire i dati indicati di seguito.

1.2.1. Denominazione e indirizzo dell'impresa;

1.2.2. Natura dell'attività dell'impresa.

1.2.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi e sue funzioni.

1.2.4. Recapito della parte (o di ciascuna delle parti) al quale si possano consegnare i documenti e, in particolare, le decisioni della Commissione. Vanno obbligatoriamente forniti nominativo, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono di una persona autorizzata a ricevere i documenti presso detto indirizzo.

1.3. Rappresentanti

Quando le richieste motivate sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. Tale prova scritta deve contenere il nominativo e la funzione delle persone che conferiscono tali poteri.

Indicare le seguenti informazioni necessarie per contattare i rappresentanti designati da ciascuno dei partecipanti alla concentrazione, specificando chi rappresentano.

1.3.1. Nome del rappresentante.

1.3.2. Indirizzo del rappresentante.

1.3.3. Nominativo, indirizzo, telefono, telefax e indirizzo di posta elettronica della persona cui rivolgersi. e

1.3.4. Recapito del rappresentante (a Bruxelles, se disponibile) al quale si possa indirizzare tutta la corrispondenza e consegnare i documenti.

SEZIONE 2 Contesto generale e informazioni dettagliate relative alla concentrazione

2.1. Descrivere il contesto generale della concentrazione. Fornire in particolare una panoramica delle principali ragioni dell'operazione, incluse le motivazioni economiche e strategiche.

Descrivere in breve l'operazione di concentrazione, specificando i partecipanti alla concentrazione, la natura della concentrazione (per esempio fusione, acquisizione, impresa comune), i settori di attività delle parti richiedenti, i mercati sui quali la concentrazione produrrà effetti (compresi i principali mercati interessati(2)) e le motivazioni strategiche ed economiche della concentrazione.

2.2. Descrivere la natura giuridica dell'operazione oggetto della richiesta motivata. Precisare in particolare:

a) se la concentrazione riguarda la totalità o solo una parte dei partecipanti;

b) la data proposta o prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione;

c) l'assetto proprietario e di controllo proposto a concentrazione avvenuta; e

d) se l'operazione proposta sia una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle concentrazioni.

2.3. Elencare i settori economici interessati dalla concentrazione.

2.3.1. Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso).

2.4. Fornire sufficienti informazioni finanziarie o di altro genere che dimostrino che la concentrazione raggiunge ovvero non raggiunge le soglie applicabili per l'attribuzione della competenza di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

2.4.1. Fornire una ripartizione del fatturato realizzato nella Comunità dalle imprese interessate, precisando, se del caso, lo Stato membro in cui vengono eventualmente realizzati più di due terzi del fatturato.

SEZIONE 3 Assetto proprietario e controllo(3)

Per ognuno dei partecipanti alla concentrazione, fornire un elenco di tutte le imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Indicare nell'elenco:

3.1. tutte le imprese o persone che controllano i partecipanti, direttamente o indirettamente;

3.2. tutte le imprese operanti su un mercato interessato(4) controllate, direttamente o indirettamente,

a) dai partecipanti stessi,

b) da qualsiasi altra impresa indicata al punto 3.1.

Per ciascuna impresa elencata precisare la natura e i mezzi del controllo.

Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e di controllo delle imprese.

SEZIONE 4 Definizioni dei mercati

I mercati rilevanti del prodotto e geografico costituiscono l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della nuova entità risultante dalla concentrazione(5).

Le parti richiedenti devono fornire le informazioni richieste tenendo conto delle definizioni indicate in appresso.

I. Mercati del prodotto rilevanti

Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Un mercato del prodotto rilevante può in alcuni casi essere composto di una serie di prodotti e/o servizi distinti che presentano caratteristiche fisiche o tecniche in gran parte simili e sono pienamente intercambiabili.

I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati prodotti o servizi vi sono inclusi ed altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, della sostituibilità, delle condizioni di concorrenza, dei prezzi, dell'elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto (per esempio, la sostituibilità sul versante dell'offerta in taluni casi).

II. Mercati geografici rilevanti

Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue, in particolare, perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano tra l'altro la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, l'esistenza di ostacoli all'ingresso o di preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue o sostanziali differenze di prezzo.

III. Mercati interessati

Ai fini delle informazioni richieste nel presente formulario, i mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto rilevanti nella Comunità o in uno qualsiasi degli Stati membri nei quali

a) due o più partecipanti alla concentrazione operano sullo stesso mercato del prodotto e la concentrazione determinerà una quota di mercato congiunta pari o superiore al 15 %. Si parla in questo caso di rapporti orizzontali;

b) uno o più partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto posto a monte o a valle del mercato del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante e la loro quota di mercato individuale o congiunta su uno dei due mercati è pari o superiore al 25 %, a prescindere dall'esistenza di un rapporto fornitore/cliente tra i partecipanti alla concentrazione(6). Si parla in questo caso di rapporti verticali;

Sulla base delle definizioni e delle soglie basate sulle quote di mercato di cui sopra, fornire le seguenti informazioni:

4.1. indicare i singoli mercati interessati dalla concentrazione, secondo la definizione di cui alla sezione III,

a) al livello della Comunità;

b) in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, al livello di ciascuno degli Stati membri;

c) in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, al livello di ciascuno degli Stati membri indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione.

4.2. Inoltre, illustrare il punto di vista delle parti richiedenti per quanto riguarda l'estensione del mercato geografico rilevante ai sensi della sezione II in relazione a ciascuno dei mercati interessati indicati al punto 4.1.

SEZIONE 5 Informazioni sui mercati interessati dalla concentrazione

Per ogni mercato rilevante del prodotto interessato,

a) per la Comunità nel suo insieme;

b) in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, separatamente per ciascuno degli Stati membri in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e

c) in caso di richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, separatamente per ciascuno degli Stati membri indicato al punto 6.3.1 del presente formulario come competente per l'esame della concentrazione in cui operano i partecipanti alla concentrazione; e

d) per qualsiasi altra area geografica, diversa dalle precedenti, che a giudizio delle parti richiedenti faccia parte del mercato geografico pertinente;

fornire i seguenti dati per l'ultimo esercizio:

5.1. una stima delle dimensioni complessive del mercato in termini di valore delle vendite (in euro) e di volume (numero di unità)(7). Indicare le basi e le fonti dei calcoli e allegare, se disponibili, documenti atti a confermarne l'esattezza;

5.2. le vendite, in valore e in volume, e una stima delle quote di mercato di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione:

5.3. una stima delle quote di mercato in valore (e ove opportuno in volume) di tutti i concorrenti (inclusi gli importatori) che detengono almeno il 5 % del mercato geografico considerato.

su questa base, fornire una stima dell'indice HHI(8) prima e dopo la concentrazione, e della differenza tra i due (delta)(9). Indicare la percentuale delle quote di mercato utilizzata come base per calcolare lo HHI. Precisare le fonti utilizzate per il calcolo di tali quote di mercato e fornire, se disponibili, i documenti che confermano tali calcoli;

5.4. i cinque principali clienti indipendenti delle parti in ciascuno dei mercati interessati e la quota delle vendite di ciascuna di esse che viene assorbita da ciascuno di detti clienti;

5.5. la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti;

5.6. indicare i cinque principali fornitori indipendenti(10) delle parti;

5.7. negli ultimi cinque anni si sono verificati ingressi significativi su uno dei mercati interessati? Precisare se, a giudizio delle parti richiedenti, esistono imprese (comprese quelle operanti attualmente solo su mercati extracomunitari) di cui sia probabile l'ingresso sul mercato. Si prega di specificare;

5.8. qual è la diffusione degli accordi di cooperazione (orizzontale o verticale) sui mercati interessati?

5.9. se la concentrazione consiste nella costituzione di un'impresa comune, una o più delle imprese fondatrici mantengono, in misura significativa, delle attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a valle o a monte di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato(11)?

5.10. descrivere i possibili effetti della concentrazione proposta sulla concorrenza sui mercati interessati e il modo in cui tale operazione potrebbe ripercuotersi sugli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché sull'evoluzione del progresso tecnico ed economico.

SEZIONE 6 Informazioni dettagliate relative al rinvio e ragioni per le quali il caso dovrebbe essere rinviato

6.1. Indicare se la richiesta motivata è presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, o ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, e compilare unicamente la sottosezione pertinente.

- Rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4

- Rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5

Sottosezione 6.2 RINVIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

6.2.1. Individuare lo Stato membro o gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, si ritiene debbano esaminare la concentrazione, precisando se sono già stati presi o no contatti informali con tali Stati membri.

6.2.2. Specificare se si chiede il rinvio dell'intero caso o di una sua parte.

Se si chiede il rinvio di una parte del caso, specificare chiaramente le parti di cui trattasi.

Se si chiede il rinvio per l'intero caso, confermare che non vi sono mercati interessati al di fuori del territorio degli Stati membri ai quali si chiede di rinviare il caso.

6.2.3. Spiegare in che modo ciascuno dei mercati interessati negli Stati membri ai quali si chiede di rinviare il caso presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.

6.2.4. Spiegare in che modo l'operazione possa incidere in maniera significativa sulla concorrenza in ciascuno dei mercati distinti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, di cui sopra.

6.2.5. Qualora a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, uno o più Stati membri diventino competenti per l'esame dell'insieme o di una parte della concentrazione, le parti richiedenti acconsentono a che le loro autorità competenti si servano delle informazioni contenute nel presente formulario ai fini dei rispettivi procedimenti nazionali relativo al caso o alla parte del caso in questione? SÌ o NO.

Sottosezione 6.3 RINVIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

6.3.1. Per ciascuno Stato membro, specificare se la concentrazione può o no essere esaminata sulla base del suo diritto della concorrenza. Contrassegnare una casella per ciascuno Stato membro.

La concentrazione può essere esaminata sulla base del diritto nazionale della concorrenza dei seguenti Stati membri? Dare una risposta per tutti gli Stati membri, indicando SÌ o NO per ciascuno di essi. Qualora per un paese non venga data alcuna indicazione, si riterrà che la risposta per quel paese sia SÌ.

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6.3.2. Per ciascuno Stato membro, fornire dati finanziari o di altra natura sufficienti a dimostrare che la concentrazione soddisfa o no i criteri di giurisdizione previsti dal diritto nazionale della concorrenza applicabile.

6.3.4. Spiegare per quale ragione il caso dovrebbe essere esaminato dalla Commissione. Spiegare in particolare se la concentrazione potrebbe incidere sulla concorrenza al di là del territorio di un solo Stato membro.

SEZIONE 7 Dichiarazione

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, se le richieste motivate sono firmate da rappresentanti delle imprese, essi sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri. In tal caso deve quindi essere allegata alla richiesta copia della procura dei rappresentanti.

La richiesta motivata si chiude con la seguente dichiarazione, sottoscritta da tutte le parti richiedenti o in loro nome:

Le parti richiedenti dichiarano che, a seguito di un'accurata verifica, le informazioni comunicate nella presente richiesta motivata sono veritiere, esatte e complete secondo scienza e coscienza, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel presente formulario RM e che tutte le stime, indicate come tali, sono le loro valutazioni più accurate dei fatti e che tutte le opinioni espresse sono sincere.

Dichiarano altresì di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento comunitario sulle concentrazioni.

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(1) Compresa l'impresa oggetto di acquisizione in caso di offerta d'acquisto ostile, nel qual caso i dati dovrebbero essere il più possibile completi.

(2) Vedi la sezione 4 per la definizione di mercati interessati.

(3) Vedi articolo 3, paragrafi da 3 a 5 e articolo 5, paragrafo 4.

(4) Vedi la sezione 4 per la definizione di mercati interessati.

(5) Vedi la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(6) Se, ad esempio, un partecipante alla concentrazione detiene una quota di mercato superiore al 25 % in un mercato a monte del mercato in cui opera l'altro partecipante, sia il mercato a monte, che il mercato a valle sono mercati interessati. Analogamente, se un'impresa integrata verticalmente si fonde con un'altra impresa operante al livello a valle e la concentrazione determina una quota di mercato congiunta sul mercato a valle pari o superiore al 25 %, sia il mercato a monte, che il mercato a valle sono mercati interessati.

(7) Il valore e il volume di un mercato dovrebbero corrispondere alla produzione meno le esportazioni più le importazioni nelle aree geografiche in questione.

(8) HHI sta per indice Herfindahl-Hirschman, un indicatore che misura il grado di concentrazione del mercato. Lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato. Ad esempio, un mercato con cinque imprese le cui quote di mercato sono rispettivamente del 40 %, 20 %, 15 %, 15 % e 10 % ha uno HHI di 2550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2550). Lo HHI può andare da un numero vicino a zero (in caso di mercato atomistico) fino a 10000 (in caso di monopolio puro). Lo HHI a concentrazione avvenuta è calcolato ipotizzando che i due partecipanti alla concentrazione mantengano le rispettive quote di mercato. Benché sia auspicabile includere nel calcolo tutte le imprese, la mancanza di informazioni sulle imprese piccole non è problematica perché tali imprese non incidono in misura significativa sullo HHI.

(9) L'aumento della concentrazione misurato dallo HHI può essere calcolato indipendentemente dalla concentrazione complessiva del mercato, moltiplicando per due il prodotto delle quote di mercato delle imprese che partecipano alla concentrazione. Ad esempio, una concentrazione tra due imprese con quote di mercato pari rispettivamente al 30 % e al 15 % determinerebbe un aumento dello HHI pari a 900 (30 × 15 × 2 = 900). La spiegazione di questa tecnica è la seguente: prima della concentrazione, le imprese partecipanti contribuiscono allo HHI con il quadrato delle loro quote di mercato individuali: (a)2 + (b)2. Dopo la concentrazione, il contributo è pari al quadrato della somma delle loro quote di mercato: (a + b)2, vale a dire (a)2 + (b)2 + 2ab. L'aumento dello HHI è pertanto rappresentato da 2ab.

(10) Che non siano cioè controllate, agenti o imprese appartenenti allo stesso gruppo della parte in questione. Oltre a questi cinque fornitori indipendenti le parti richiedenti possono, se lo considerano necessario per una corretta valutazione del caso, indicare i fornitori intragruppo. Lo stesso vale per quanto riguarda i clienti.

(11) Per le definizioni dei mercati, vedi sezione 4.

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