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Document 62015TJ0560

Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 6 July 2016.
LM v European Commission.
Appeal — Civil service — Officials — Pension for surviving spouse — Articles 18 and 27 of Annex VIII to the Staff Regulations — Article 25 of the Charter of Fundamental Rights — Right of the divorced spouse of a deceased official — Maintenance paid by the deceased official.
Case T-560/15 P.

Court reports – Reports of Staff Cases

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2016:392

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 luglio 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Pensione di reversibilità — Articoli 18 e 27 dell’allegato VIII dello Statuto — Articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali — Diritto del coniuge divorziato del funzionario deceduto — Pensione alimentare a carico del funzionario deceduto»

Nella causa T‑560/15 P,

avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [riservato] ( 1 ) e intesa all’annullamento di tale ordinanza,

LM, residente in Ispra (Italia), rappresentata da L. Ribolzi, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e F. Simonetti, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. E. Martins Ribeiro e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Mediante la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la ricorrente, LM, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [riservato] (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata») [riservato], mediante la quale tale giudice ha respinto il ricorso proposto da detta interessata inteso ad ottenere la condanna della Commissione europea a versarle, a titolo della pensione di reversibilità di cui essa era beneficiaria, il 35% dell’importo della pensione di anzianità che il suo ex coniuge percepiva al momento del suo decesso, e ciò a partire dalla data di tale decesso, oltre agli interessi sugli arretrati.

Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

Fatti all’origine della controversia

2

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 5 a 11 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«5

La ricorrente ha sposato il sig. M., agente temporaneo della Commissione, il 1o dicembre 1969 e ha divorziato dallo stesso il 9 maggio 2007.

6

Il sig. M. è deceduto il 21 luglio 2010. A tale data il sig. M. percepiva una pensione d’invalidità.

7

Con decisione della Commissione del 2 settembre 2010, la ricorrente è stata ammessa al beneficio di una pensione di reversibilità, il cui importo, in applicazione dell’articolo 27, secondo comma, dell’allegato VIII dello statuto, è stato fissato in EUR 415, ossia l’importo attualizzato dell’assegno alimentare che la ricorrente percepiva alla data del decesso dell’ex coniuge in applicazione della sentenza di divorzio emanata dal Tribunale di Varese il 9 maggio 2007. L’importo della pensione di reversibilità, nel novembre 2014, era pari a EUR 426,34 lordi, ossia EUR 380,86 netti.

8

Con lettera del 10 aprile 2014, pervenuta alla Commissione il 23 aprile seguente, la ricorrente ha chiesto un aumento dell’importo della sua pensione di reversibilità[,] stante il peggioramento delle sue condizioni di salute. Al riguardo ella chiedeva, sostanzialmente, che al suo caso fosse applicato l’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto, affinché le fosse versata, pur se vedova divorziata, una pensione di reversibilità di un importo minimo pari al 35% dell’ultimo stipendio base dell’ex coniuge deceduto.

9

Con lettera del 7 maggio 2014 la Commissione ha respinto la domanda di aumento della pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente, ponendo in evidenza che il suo caso ricadeva nell’ambito dell’articolo 27 dell’allegato VIII dello statuto e che l’importo attribuitole era conforme a quanto previsto dalla suddetta disposizione. Per contro, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello statuto non era applicabile, secondo la Commissione, alla situazione della ricorrente, giacché la menzionata disposizione concerne esclusivamente la persona che sia coniuge del funzionario al momento del decesso di quest’ultimo. Quanto all’applicazione dell’articolo 76 dello statuto, la Commissione ha precisato che, qualora la ricorrente ritenesse di trovarsi in una situazione difficile a seguito di una malattia grave, il competente servizio sociale della Commissione era a sua disposizione.

10

Il 27 maggio 2014 la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione del 7 maggio 2014 che aveva respinto la sua domanda di revisione della pensione di reversibilità.

11

Il 24 settembre 2014 la Commissione ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente il 27 maggio 2014».

Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata

3

Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 ottobre 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso, registrato con il numero di ruolo [riservato], inteso ad ottenere la condanna della Commissione a versarle, a titolo della pensione di reversibilità di cui essa era beneficiaria, il 35% dell’importo della pensione di anzianità che il suo ex coniuge percepiva al momento del suo decesso, e ciò a partire dalla data di tale decesso, oltre agli interessi sugli arretrati.

4

Ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto mediante ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 81 del suo regolamento di procedura.

5

A questo proposito, dopo aver operato una nuova qualificazione dell’oggetto del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il caso della ricorrente, in quanto riguardante l’importo della pensione di reversibilità di cui quest’ultima era titolare, ricadeva esclusivamente sotto le disposizioni degli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e che, ai fini del calcolo di tale importo e della sua attualizzazione, era irrilevante il fatto che l’importo della pensione alimentare contemplata dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto non potesse più, in forza del diritto nazionale e a motivo del decesso dell’ex coniuge, essere modificato.

6

Secondo il Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto disciplina esclusivamente la situazione del coniuge superstite del funzionario deceduto e, segnatamente per quanto riguarda l’importo minimo della pensione di reversibilità pari al 35% dell’ultimo stipendio base, non è suscettibile di applicazione in via analogica alla situazione degli ex coniugi del funzionario deceduto. Avendo inoltre ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che l’importo della pensione di reversibilità attribuitale, nel novembre 2014, fosse il risultato di un’erronea applicazione degli articoli 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso.

Sull’impugnazione

Procedimento e conclusioni delle parti

7

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2015, la ricorrente ha proposto l’odierna impugnazione, sul fondamento dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

8

La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

9

La Commissione conclude che il Tribunale voglia respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata, e condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai sensi del quale «[l]’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale». In tale contesto, da un lato, l’argomentazione della ricorrente consiste nel sostenere che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale della funzione pubblica, l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, letto alla luce dell’articolo 25 della Carta, deve essere interpretato nel senso che consente la revisione in aumento della sua pensione di reversibilità. Dall’altro lato, tale aumento dovrebbe, secondo la ricorrente, aver luogo in virtù di analogia con l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, di modo che l’importo della pensione di reversibilità che la ricorrente percepisce venga fissato in misura pari al 35% dell’ultimo stipendio base del suo ex coniuge deceduto. Il grave peggioramento del suo stato di salute giustificherebbe tale aumento.

11

Nella misura in cui la ricorrente fa valere che, rigettando, ai punti da 19 a 21 dell’ordinanza impugnata, la sua argomentazione relativa all’aumento della sua pensione di reversibilità, il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto, interpretato alla luce dell’articolo 25 della Carta, l’impugnazione soddisfa le condizioni fissate dall’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza, va respinta la tesi della Commissione secondo cui la presente impugnazione sarebbe irricevibile per il fatto che la ricorrente non deduce alcun motivo contro l’ordinanza impugnata.

12

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore dichiarando che la situazione del coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ricadeva esclusivamente sotto l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto.

13

Ai sensi di tale disposizione, il coniuge divorziato di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel capitolo 4 del medesimo allegato VIII dello Statuto, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del proprio ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico di quest’ultimo e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi, ufficialmente registrata ed eseguita. In virtù della medesima disposizione, la pensione di reversibilità non può essere superiore alla pensione alimentare quale versata al momento del decesso dell’ex coniuge, che viene attualizzata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello Statuto.

14

Per contro, l’articolo 18 dell’allegato VIII dello Statuto, il quale prevede, in sostanza, il versamento di una pensione di reversibilità di importo minimo pari al 35% dell’ultimo stipendio base dell’ex funzionario deceduto, riguarda esclusivamente il coniuge superstite non divorziato. Di conseguenza, quest’ultima disposizione non è applicabile alla situazione della ricorrente.

15

A questo proposito, come evidenziato dalla Commissione, è proprio mediante l’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto che l’Unione europea manifesta il proprio rispetto per la norma enunciata all’articolo 25 della Carta in riferimento al caso specifico del coniuge divorziato di un funzionario deceduto. Infatti, da un lato, in virtù del citato articolo 27, l’Unione si impegna ad adempiere, nei confronti del coniuge superstite divorziato, un obbligo di pensione alimentare gravante sull’ex funzionario per effetto di una decisione giudiziaria o in esecuzione di una convenzione stipulata fra le parti. Dall’altro lato, se è pur vero che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione (sentenza del 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C‑176/12, EU:C:2014:2, punto 42), ciò non toglie che l’articolo 25 della Carta non contiene alcuna norma che conferisca ai singoli un diritto soggettivo riguardante un importo minimo di pensione di reversibilità a vantaggio delle persone contemplate dall’articolo 27 dell’allegato VIII dello Statuto. Di conseguenza, l’applicazione combinata di queste due disposizioni non è idonea a sostenere la domanda della ricorrente.

16

In tale contesto, il solo adeguamento attuariale previsto è quello descritto all’articolo 82 dello Statuto, ossia quello effettuato nell’ambito dell’attualizzazione annuale delle retribuzioni in base alle norme stabilite nell’allegato XI dello Statuto.

17

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’impugnazione deve essere respinta.

Sulle spese

18

A norma dell’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

19

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 211, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

20

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni e la Commissione ha formulato domanda in tal senso, la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

LM è condannata alle spese.

 

Jaeger

Martins Ribeiro

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2016.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

( 1 ) Dati riservati occultati.

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