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Document 61997TO0235

Förstainstansrättens beslut (första avdelningen) den 12 oktober 1998.
Franco Campoli mot Europeiska kommissionen.
Tjänstemän - Förstainstansrättens dom - Begäran om omplacering i lönegrad - Rättegångshinder - Ny och väsentlig omständighet - Upptagande till sakprövning.
Mål T-235/97.

European Court Reports – Staff Cases 1998 I-A-00577; II-01731

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:239

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 ottobbre 1998 ( *1 )

«Dipendenti — Sentenza del Tribunale — Domanda di reinquadramento nel grado — Eccezione di irricevibilità — Fatto nuovo e sostanziale — Ricevibilità»

Nella causa T-235/97,

Franco Campoli, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, assistito e rappresentato dall'avv. Sergio Diana, dei fori di Cagliari e di Bruxelles, 205, rue Belliard, Bruxelles,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 16 ottobre 1996 recante rigetto della domanda di reinquadramento del ricorrente e, dall'altro, della decisione della Commissione 29 aprile 1997 che respinge il reclamo diretto contro la decisione 16 ottobre 1996,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con decisione 6 novembre 1985 dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), il ricorrente è stato nominato dipendente in prova in qualità di amministratore aggiunto nel grado A8, secondo scatto, con effetto dal 1o settembre 1985. Il ricorrente è stato assegnato alla direzione generale Agricoltura (DG VI), direzione «questioni internazionali concernenti l'agricoltura».

2

Il 5 ottobre 1995 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione (Race. PI pag. II-683; in prosieguo: la «sentenza Alexopoulou»).

3

Con decisione 7 febbraio 1996 (in prosieguo: la «decisione 7 febbraio 1996»), pubblicata nel bollettino Informazioni amministrative del 27 marzo 1996, la Commissione ha apportato una modifica alla sua decisione Io settembre 1983 relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'attribuzione dello scatto al momento dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione Io settembre 1983»). A seguito di tale modifica, l'art. 2, primo comma, di quest'ultima decisione così recita:

«[L'APN] nomina il funzionario in prova al grado di base della carriera per la quale è assunto.

In deroga a questo principio, l'APN può decidere di nominare il funzionario in prova al grado superiore della carriera quando esigenze specifiche del servizio rendano necessaria l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o quando la persona assunta sia in possesso di qualifiche eccezionali».

4

Il 26 giugno 1996 il ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), ha presentato all'APN una domanda di riesame del suo inquadramento nel grado al momento in cui ha preso servizio presso la Commissione. Egli ha chiesto di essere inquadrato nel grado A7.

5

Tale domanda è stata respinta con decisione della Commissione 16 ottobre 1996 (in prosieguo: la «decisione 16 ottobre 1996»), poiché era stata presentata oltre tre mesi dopo la decisione di inquadramento iniziale adottata nei suoi confronti.

6

Il 15 gennaio 1997 il ricorrente ha presentato reclamo contro la decisione 16 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

7

Con decisione adottata il 29 aprile 1997, notificata al ricorrente il 15 maggio 1997, la Commissione ha respinto tale reclamo (in prosieguo: la «decisione 29 aprile 1997»).

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 6 agosto 1997, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1997, la Commissione, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità.

10

II ricorrente non ha depositato osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità nel termine fissato.

11

Con lettera 14 novembre 1997 il Tribunale ha invitato le parti in giudizio, nonché le parti in molte cause pendenti che presentano una problematica simile, a partecipare ad una riunione informale dinanzi al giudice relatore. In occasione di tale riunione, che si è tenuta presso il Tribunale il 3 dicembre 1997, i ricorrenti della maggior parte di tali cause hanno dichiarato la loro intenzione di indicare una causa come causa pilota. In seguito, con fax 19 gennaio 1998, essi hanno comunicato al Tribunale che la causa Gevaert/Commissione (T-160/97) poteva essere scelta come causa pilota.

12

Tuttavia, nella presente causa, il ricorrente, in occasione della riunione informale, ha dichiarato di non voler partecipare al detto accordo e che intendeva dar seguito al proprio ricorso.

13

II ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 16 ottobre 1996;

annullare la decisione 29 aprile 1997;

condannare la Commissione alle spese.

14

Nella sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

statuire sulle spese secondo diritto.

Sulla ricevibilità

15

Secondo l'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, il procedimento sull'eccezione d'irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di aver avuto sufficienti chiarimenti grazie ai documenti presenti nel fascicolo e ritiene, di conseguenza, che occorra statuire sulla domanda senza impegnare la trattazione orale.

Argomenti delle parti

16

La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità relativa al fatto che il ricorrente ha omesso di presentare, nel termine previsto dallo Statuto, un reclamo avverso l'atto contro il quale muove censura, vale a dire la decisione 6 novembre 1985, che stabilisce il suo inquadramento definitivo.

17

La domanda di reinquadramento 26 giugno 1996 non può, secondo la Commissione, giustificare la riapertura di un termine per la contestazione scaduto, consentendo inoltre la presentazione di un nuovo reclamo.

18

A tal proposito, la Commissione sostiene che né la sentenza Alexopoulou né la decisione 7 febbraio 1996 costituiscono un fatto nuovo e sostanziale che possa riaprire i termini previsti dallo Statuto, già scaduti (ordinanza del Tribunale 11 luglio 1997, causa T-16/97, Chauvin/Commissione, Race. PI pag. II-681; in prosieguo: l'«ordinanza Chauvin»),

19

Il ricorrente sostiene che la sentenza Alexopoulou e la decisione 7 febbraio 1996 costituiscono fatti nuovi che consentono di presentare una domanda di riesame del suo inquadramento nel grado. A sostegno di tale tesi, si richiama in particolare alla sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei conti (Race. pag. 3301).

20

Orbene, dato che tale argomento è stato esplicitamente respinto dal Tribunale nell'ordinanza Chauvin/Commissione, il ricorrente chiede che la presente causa venga sospesa, ai sensi dell'art. 77, lett. b), del regolamento di procedura, in attesa di un'eventuale impugnazione contro l'ordinanza Chauvin o in una causa simile.

21

Riservare l'applicazione della decisione 7 febbraio 1996 ai soli dipendenti nominati dopo la sua entrata in vigore costituirebbe una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto, che dispone che i funzionari che appartengono ad una stessa categoria o ad uno stesso quadro sono soggetti a condizioni identiche di assunzione e di svolgimento di carriera.

22

La Commissione non potrebbe sottrarsi al suo obbligo giuridico di applicare gli stessi vantaggi a tutti i dipendenti. Pertanto la decisione 7 febbraio 1996, in quanto rimette in vigore l'art. 31, n. 2, dello Statuto, si sarebbe dovuta applicare a tutti i dipendenti che ne avevano diritto a partire dall'ottobre 1983, data dalla quale l'illegittimità constatata con la sentenza Alexopoulou avrebbe avuto inizio.

23

Su tale punto, il ricorrente sottolinea che non si è limitato a richiamare la sentenza Alexopoulou, che è il solo elemento di diritto preso in considerazione dalla Commissione, ma che, nel suo reclamo, ha inoltre messo l'accento, da un lato, sulla discriminazione operata dalla Commissione nella sua decisione 7 febbraio 1996 e, dall'altro, sugli aspetti nuovi che presentava la detta decisione.

Giudizio del Tribunale

24

Occorre anzitutto rammentare che l'ordinanza Chauvin non è stata impugnata. Di conseguenza, poiché la Corte non è stata adita per altra causa che sollevi una questione d'interpretazione analoga a quella sollevata nella presente causa, non occorre sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 77, lett. b), del regolamento di procedura.

25

È pacifico che il ricorrente, nel termine di tre mesi previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, non ha presentato un reclamo contro la decisione dell'APN 6 novembre 1985 che stabilisce il suo inquadramento in occasione della sua assunzione. Di conseguenza, l'inquadramento nel grado del ricorrente è divenuto definitivo a partire dalla scadenza del termine per il reclamo contro la detta decisione.

26

Il Tribunale rammenta che, come il giudice comunitario ha già rilevato, un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni del rapporto di lavoro dopo che questo è divenuto stabile (sentenza della Corte 1o dicembre 1983, causa 190/82, Blomefield/Commissione, Race. pag. 3981, punto 10; ordinanza del Tribunale 15 dicembre 1995, causa T-131/95, Progoulis/Commissione, Race. PI pag. II-907, punto 38). Infatti, solo l'esistenza di fatti nuovi e sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione che non è stata contestata nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto (v., ad esempio, ordinanza Chauvin, punto 37).

27

Orbene, la domanda 26 giugno 1996 del ricorrente è diretta proprio a rimettere in discussione le condizioni del suo rapporto di lavoro, in particolare il suo inquadramento, poiché è diretta ad ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado alla data della sua entrata in servizio.

28

Occorre quindi esaminare la questione se la sentenza Alexopoulou o la decisione 7 febbraio 1996 possa costituire un fatto nuovo e sostanziale che permetta di proporre, dopo la scadenza del termine per il reclamo, una domanda di reinquadramento.

29

Per quanto riguarda la sentenza Alexopoulou, come già rilevato dal Tribunale, essa non costituisce un simile fatto nuovo e sostanziale (ordinanza Chauvin, punti 39-45).

30

Quanto alla decisione 7 febbraio 1996, recante modifica della decisione 1o settembre 1983, il Tribunale ritiene che, per la sua stessa natura e portata giuridica, nemmeno essa può costituire un fatto nuovo. La detta decisione non ha né lo scopo né l'effetto di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore (v., nello stesso senso, sentenze della Corte 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia, Race. pag. 1619, punto 14, e 21 febbraio 1974, cause riunite 15/73-33/73, 52/73, 53/73, 57/73-109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e 135/73-137/73, Race. pag. 177, punto 39; e ordinanza Chauvin, punto 46).

31

La giurisprudenza che emerge dalla sentenza Williams/Corte dei conti, citata, non è trasponibile nella fattispecie. Su tale punto occorre rilevare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto non contiene, a differenza della disposizione esaminata nella detta causa, una norma che possa applicarsi a qualsiasi dipendente (ordinanza Chauvin, punto 49).

32

Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente secondo il quale il rigetto della sua domanda di riesame del suo inquadramento nel grado costituirebbe una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto deve essere rilevato che l'uso del potere riservato alle istituzioni dall'art. 31, n. 2, dello Statuto deve essere conciliato con il rispetto delle condizioni stabilite dalla nozione di carriera che risulta all'art. 5 e all'allegato I dello Statuto (sentenza della Corte 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti. Race. pag. 1723). È quindi ammissibile procedere ad assunzioni nel grado superiore di una carriera solo eccezionalmente, allorché i bisogni specifici del servizio esigano l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o allorché la persona assunta possieda qualifiche eccezionali e chieda di beneficiare delle disposizioni dell'art. 31, n. 2 (sentenza Alexopoulou, punto 21). Emerge, inoltre, dalla sentenza Alexopoulou che l'APN, in generale, non è tenuta ad esaminare in ogni caso se occorra applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto né a motivare una decisione di non avvalersi della detta disposizione.

33

Tenuto conto delle suddette considerazioni, in particolare del carattere derogatorio dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ritiene che il fatto che la Commissione abbia respinto una domanda di reinquadramento nel grado, proposta dopo la scadenza del termine di reclamo, non può, contrariamente al parere del ricorrente, costituire una violazione dell'art. 5, n. 3, dello Statuto.

34

Poiché il ricorrente non ha dedotto fatti nuovi che consentano di riaprire i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, occorre dichiararlo decaduto dal diritto di impugnare la decisione 6 novembre 1985, che fissa il suo inquadramento nel grado e che è divenuta definitiva prima della presentazione della domanda 26 giugno 1996.

35

Poiché il presente ricorso ha come scopo di rimettere in discussione tale decisione di inquadramento, occorre di conseguenza dichiararlo irricevibile.

Sulle spese

36

A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Nella fattispecie, ciascuna parte sosterrà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

 

1)

II ricorso è irricevibile.

 

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

 

Lussemburgo, 12 ottobre 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf


( *1 ) Lingua processuale, l'italiano.

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