13.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/2


DRŽAVNA POMOČ – ITALIJA

Pomoč C-18/04 (ex NN 129/03) – Nadomestila za primer naravnih in drugih nesreč

Povabilo k predložitvi pripomb v skladu s členom 88(2) (prej 93(2)) Pogodbe ES in členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES

(2004/C 253/02)

(Besedilo velja za EGP)

S pismom z dne 7. maja 2004, objavljenim v izvirnem jeziku na straneh, ki sledijo temu povzetku, je Komisija obvestila Italijo o svojem sklepu, da bo sprožila postopek iz člena 88(2) Pogodbe ES o zgoraj omenjeni pomoči.

Zainteresirane strani imajo možnost sporočiti svoje pripombe o ukrepu v roku enega meseca po objavi tega povzetka in pisma, ki mu sledi, na naslednji naslov:

Evropska komisija

Generalni direktorat za ribištvo

Direktorat D – Pravna enota

B-1049 Bruselj

Telefaks: (32-2) 295 19 42

Te pripombe bodo sporočene Italiji. Zaupna obravnava identitete zainteresirane strani, ki predloži pripombe, se lahko zahteva pisno z utemeljitvijo razlogov za zahtevo.

POVZETEK

S pismom z dne 24. marca 2003 je Italija uradno obvestila Komisijo o programu državnih pomoči, uvedenim s členom 7 regionalnega zakona Sicilije št. 16 z dne 30. oktobra 2002. Ta člen navaja, da člen 178(1) regionalnega zakona št. 32 z dne 23. decembra 2000 nadomestijo nove določbe. Člen 178 zakona z dne 23. decembra 2000 se sam nanaša na drugi regionalni zakon, zakon št. 33 z dne 9. decembra 1998. Ta zakon je uvedel program pomoči ribiškim podjetjem in ribičem na krovu plovil v primeru naravnih ali drugih nesreč.

Člen 7 regionalnega zakona z dne 30. oktobra 2002 spreminja pogoje uporabe programa pomoči in istočasno določa njihovo izvajanje glede na novo sprejete določbe.

Ta program pomoči se mora preučiti glede na Smernice za preučitev državnih pomoči na področju ribištva in ribogojstva in zlasti glede na odstavek 2.9.3, ki se nanaša na pomoči, namenjene za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali drugi izjemni dogodki.

Komisija ima dvome glede narave dogodkov, zaradi katerih bi lahko bila dodeljena pravica do uporabe tega programa pomoči. Dejstvo je, da zahtevani pogoji iz zgoraj navedenega odstavka Smernic niso bili izpolnjeni. Poleg tega se šteje, da te pomoči niso združljive v skladu z odstavkom 2.2.2 Smernic – pomoči za začasno prenehanje ribolova, saj te pomoči niso dodeljene v okviru izvajanja načrta obnavljanja staleža ali načrta za varstvo virov.

Poleg tega program ne izključuje dodelitev nadomestil za škodo, ki je lahko predmet zavarovanja.

Sicer pa način dodelitve nadomestil Komisiji ne daje zagotovila, da ni prišlo do prevelike kompenzacije za povzročeno škodo.

Komisija bi rada opozorila na določbe člena 14 Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999, v skladu s katerimi se Komisija v primeru negativne odločitve odloči, da mora zadevna država članica sprejeti vse potrebne ukrepe za povračilo pomoči, ki je bila dodeljena upravičencem.

BESEDILO PISMA

„La Commissione si pregia informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle sue autorità sulla misura in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 88 (ex 93), paragrafo 2 del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo summenzionato (1).

1.   Procedimento

Con lettera del 23 luglio 2003 della Rappresentanza permanente, l'Italia ha notificato un regime di aiuti di Stato istituito in virtù dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 della Regione Siciliana.

Tale regime di aiuti di Stato è stato inizialmente registrato dalla Commissione come nuovo aiuto con il numero N 346/2003. Tuttavia, la Commissione ha successivamente constatato che il regime notificato costituiva una legge debitamente adottata ed entrata in vigore, ma che non esisteva alcuna disposizione che indicasse o che lasciasse supporre che la sua attuazione fosse soggetta alla decisione previa della Commissione di non sollevare obiezioni al riguardo. La Commissione ha pertanto considerato che tale regime di aiuti, istituito con legge del 30 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del 31 ottobre 2002, era già attuata nel settembre 2003 o poteva esserlo in qualsiasi momento senza che la Commissione ne fosse informata precedentemente. Per questo motivo, il regime è stato successivamente trasferito nel registro degli aiuti non notificati, ossia illegali, con il numero NN 129/2003. L'Italia è stata informata di questo trasferimento mediante lettera del 9 ottobre 2003.

Con lettera della Rappresentanza permanente del 24 marzo 2004, pervenuta in data 30 marzo 2004, l'Italia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di attuare il regime di aiuti in questione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999.

2.   Descrizione

2.1.   Basi giuridiche

L'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16 prevede la sostituzione con nuove disposizioni dell'articolo 178, paragrafo 1 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 32, ‚continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, riguardanti la disciplina delle calamità naturali e degli eventi eccezionali’. Le disposizioni di aiuto che figurano nella suddetta legge regionale 9 dicembre 1998, tra cui le disposizioni dell'articolo 1, riguardavano gli anni 1999 e 2000 ed erano state dichiarate compatibili con il mercato comune mediante decisione della Commissione notificata all'Italia con lettera SG(2001) D/200087 del 5 gennaio 2001 (regime di aiuto esaminato con il numero NN 6/1999). L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998 prevedeva che ‚l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in caso di comprovate emergenze derivanti da calamità naturali o collegate ad altre cause che abbiano determinato una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, è autorizzato ad erogare alle imprese di pesca indennità commisurate ai periodi per i quali risulta accertata tale riduzione e determinate secondo i parametri di cui alla tabella 2 dell'Allegato IV al Regolamento (CE) n. 3699/93 (2)’. Il medesimo articolo recitava, inoltre, ‚per i predetti eventi, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, ai componenti gli equipaggi dei natanti interessati alla riduzione dell'attività di pesca, un'indennità giornaliera rivalutabile, pari a lire sessantamila’.

Laddove l'articolo 178 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 disponeva semplicemente che continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 relative al regime in caso di calamità naturali od altri eventi eccezionali, l'articolo 7 della legge 30 ottobre 2002, n. 16, che costituisce la disposizione notificata, recita quanto segue:

‚L'articolo 178, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:

a)

alla fine del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: ‚,nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia.’;

b)

all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole ‚debitamente documentate,’, sono aggiunte le seguenti ‚per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento,’’.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24 ‚le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 si estendono anche ai casi di danneggiamento dei natanti, che comportino una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca, avvenuti a seguito di fatti dolosi come tali definitivamente accertati dalle autorità competenti’.

A norma dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, ‚Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, in alternativa alle provvidenze indicate, può essere concesso un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute, debitamente documentate, per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato’.

In forza dell'articolo 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ‚i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura’.

2.2.   Caratteristiche del regime

Alla luce di questi diversi elementi, occorre considerare che il regime di aiuti da esaminare presenta le caratteristiche seguenti:

si tratta di un aiuto alle imprese di pesca che hanno subito una riduzione, anche temporanea, dell'attività di pesca in seguito al verificarsi di calamità naturali o di altri eventi,

tale aiuto è determinato in base alle indennità definite nella tabella 2 dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 3699/93,

tale aiuto è applicabile anche ai casi di danneggiamento avvenuti a seguito di fatti dolosi non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia; per tali danni, può essere concesso alternativamente un aiuto pari al 75 % delle spese sostenute per il recupero del relitto e per i lavori necessari alla riparazione dello scafo, dei motori e dell'attrezzatura del natante oppure per la ricostruzione del natante o l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato,

le imprese di marinocoltura possono beneficiare dei medesimi vantaggi.

Inoltre, i componenti degli equipaggi dei natanti interessati beneficiano di un'indennità giornaliera rivalutabile pari a 60 000 ITL (31 euro).

3.   Valutazione

In virtù dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure concesse nell'ambito del presente regime recheranno un vantaggio finanziario ad una categoria di imprese che esercitano un'attività specifica, cioè l'attività di pesca. Le risorse necessarie per l'attuazione di tali misure sono risorse pubbliche. Dal momento che i prodotti delle imprese beneficiarie sono venduti sul mercato comunitario, dette misure rafforzano la posizione di queste imprese sia sul mercato italiano, rispetto alle imprese degli altri Stati membri che vogliono introdurvi i loro prodotti, sia sul mercato degli altri Stati membri, rispetto alle imprese che vendono i loro prodotti nei mercati in questione. Si tratta, pertanto, di misure che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che costituiscono, quindi, aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Esse possono considerarsi compatibili con il mercato comune solo nel caso in cui possano beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato. Dal momento che vanno a vantaggio di imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, devono essere analizzate alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7), di seguito denominate ‚linee direttrici’.

Il presente regime di aiuti mira a compensare le perdite subite in seguito ad una catastrofe naturale o ad altro evento eccezionale.

Il punto 2.9.3 delle linee direttrici recita:

‚ […] sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o altro evento eccezionale, è consentito un aiuto fino al 100 % per compensare i danni materiali subiti.

Il risarcimento va normalmente calcolato a livello di singolo beneficiario e dovrà essere evitata la compensazione eccessiva. Sono detratti gli importi ricevuti nel quadro di un regime assicurativo e le spese ordinarie non sostenute dal beneficiario.

Non hanno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Il risarcimento dev'essere versato entro i tre anni successivi all'evento.

Quando la Commissione autorizza un regime di aiuti di carattere generale in relazione a calamità naturali, gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione della propria intenzione di concedere tale aiuto a seguito di una calamità naturale. Nel caso di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale, gli Stati membri devono presentare una notifica ogniqualvolta intendono concedere aiuti.’

L'Italia non indica ciò che intende con l'espressione ‚calamità naturali o altre cause’ che figura all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 33. L'utilizzo di questa espressione sembra significare che eventi di portata limitata e che non possono essere qualificati come catastrofi naturali o eventi eccezionali ai sensi del diritto comunitario danno diritto all'indennità previste da detta legge. Ne deriva che gli aiuti concessi in questo caso non potrebbero essere dichiarati compatibili in virtù del punto 2.9.3 delle linee direttrici. Tali aiuti devono quindi essere esaminati in base al punto 2.2.2 delle linee direttrici, relativo agli aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca. Tuttavia, poiché per essere dichiarati compatibili con il mercato comune siffatti aiuti devono essere stati erogati nell'ambito di un piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o di un piano di protezione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6 del medesimo articolo e che, manifestatamene, detti piani di ricostruzione o di protezione non esistono, tali aiuti non possono essere considerati compatibili in base al punto 2.2.2 delle linee direttrici.

D'altra parte, questo regime di aiuti non esclude l'assegnazione di indennità nei casi in cui i danni possono essere coperti da un normale contratto assicurativo. Pertanto, è possibile che eventuali beneficiari siano indennizzati sia dal regime di aiuti che dall'assicurazione, in particolare qualora si tratti di indennizzare il recupero di un relitto oppure l'acquisto di un natante equivalente a quello danneggiato.

Oltre a ciò, dato che questo regime di aiuti potrebbe essere considerato, in parte, un regime di carattere generale in relazione a catastrofi naturali, l'Italia avrebbe dovuto impegnarsi ad informare la Commissione di volere concedere questo tipo di aiuti in seguito ad un evento di questo genere. Allo stesso modo, per le indennità concesse in seguito ad un evento eccezionale, l'Italia avrebbe dovuto comunicare alla Commissione il proprio impegno a notificare tutti i casi in cui tale aiuto sarebbe stato erogato.

Inoltre, poiché il regime in questione copre il periodo 2000-2006, è possibile che esso possa applicarsi ad eventi verificatisi più di tre anni prima della data attuale. In tal caso, non verrebbe rispettata la condizione secondo cui l'indennizzo deve essere concesso nei tre anni successivi al verificarsi dell'evento.

Infine, riguardo all'ammontare dell'indennità, la Commissione considera accettabile il riferimento agli importi relativi agli arresti temporanei di attività che figurano nella tabella allegata al regolamento (CE) n. 3699/1993. In effetti, il succitato regolamento è stato abrogato e non può costituire un riferimento per la fissazione dell'importo di indennità per il presente regime di aiuti. Ciò nonostante, dato che il suddetto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2792/1999, il quale prevede parimenti il finanziamento degli arresti temporanei di attività ma non definisce l'importo delle indennità, la Commissione può ammettere che gli importi che figurano nel regolamento (CE) n. 3699/1993 costituiscano un riferimento accettabile. Fatta questa premessa, poiché è prevista persino la concessione di un indennizzo in caso di riduzione temporanea di attività, la Commissione non ha la garanzia che non vi sia una sovracompensazione. D'altra parte, l'Italia non specifica neppure le modalità di fissazione e di indicizzazione dell'indennità giornaliera a favore degli equipaggi dei natanti e la Commissione non ha, anche in questo caso, alcuna garanzia che non si verifichi una sovracompensazione.

4.   Conclusioni

Pertanto, al presente stadio della valutazione preliminare prevista all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999, la Commissione ha delle riserve circa la compatibilità del regime di aiuto in oggetto con le linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura e quindi con il trattato CE.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88 (ex 93), paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88 (ex 93), paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati, mediante la pubblicazione delle presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed informerà infine l'autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.“


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, GU L 346 del 31.12.1993.