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Documento 31992R3947

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3947/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità

UL L 404, 31.12.1992, pagg. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

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Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3947/oj

31992R3947

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3947/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 404 del 31/12/1992 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0188
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0188


REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3947/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, per le materie nelle quali appare auspicabile una gestione comune delle istituzioni, è opportuno prevedere la delega ad una di esse dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina;

considerando che è auspicabile istituire un sistema di concorsi interistituzionali, organizzati da due o più istituzioni secondo criteri uniformi che portino ad un elenco comune di riserva; che bisogna quindi prevedere la creazione di una commissione paritetica comune;

considerando che bisogna permettere il superamento dei limiti dell'abbuono di anzianità di scatto di cui all'articolo 32, secondo comma dello statuto in caso d'inquadramento nello scatto di un agente temporaneo nominato funzionario in prova, affinché sia possibile tener conto degli anni di servizio prestati in qualità di agente temporaneo;

considerando che il regime del periodo di prova dev'essere modificato in modo da permettere una migliore valutazione delle capacità del funzionario in prova;

considerando che è auspicabile modificare la procedura del licenziamento alla fine del periodo di prova per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di prendere una decisione con assoluta cognizione di causa;

considerando che in caso di licenziamento bisogna salvaguardare gli interessi economici dell'ex funzionario in prova tenuto conto della durata maggiore del periodo di prova;

considerando che è auspicabile ampliare le possibilità di distaccamento dei funzionari a posti temporanei;

considerando che ogni istituzione dovrebbe avere la possibilità, ove lo ritenga opportuno in funzione delle proprie esigenze di personale, di derogare dall'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto per permettere il passaggio senza concorso di funzionari del quadro LA verso la categoria A e viceversa, tenendo conto delle qualificazioni specifiche dei funzionari di tale quadro o di tale categoria;

considerando che bisogna migliorare le modalità di assunzione e le prospettive di carriera dei referendari alla Corte di giustizia;

considerando che è opportuno procedere ad una modifica dell'articolo 81 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, allo scopo di dare alle istituzioni la possibilità di ricorrere ad un organo arbitrale in caso di controversie fra queste e l'agente locale in servizio in un paese terzo;

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (3), definisce all'articolo 2 lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Modifica dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 1

1. All'articolo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia due o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina nel settore delle assunzioni e dei regimi di sicurezza sociale e di pensione.»

2. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 91 bis

Le domande e i reclami relativi ai settori per i quali è stato applicato l'articolo 2, terzo comma sono presentati all'autorità che ha il potere di nomina delegataria. I ricorsi in questi settori vengono diretti contro l'istituzione da cui dipende l'autorità che ha il potere di nomina delegataria.»

3. Nell'allegato III, articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono aggiunti nella parentesi i termini seguenti:

«(. . ., eventualmente comune a due o più istituzioni)».

Articolo 2

All'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Per l'applicazione di talune disposizioni del presente statuto può essere istituita presso due o più istituzioni una commissione paritetica comune».

Articolo 3

Nell'allegato II il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La o le commissioni paritetiche di un'istituzione sono composte di:

- un presidente nominato ogni anno dall'autorità che ha il potere di nomina,

-membri titolari e membri supplenti designati alla medesima data in numero uguale dall'autorità che ha il potere di nomina e dal comitato del personale.

La commissione paritetica comune a due o più istituzioni è composta di:

-un presidente nominato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto,

-membri titolari e membri supplenti designati in numero uguale dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune e dai comitati del personale.

Le modalità relative alla costituzione sono stabilite, di concerto, dalle istituzioni rappresentate nella commissione paritetica comune, previa consultazione dei rispettivi comitati del personale.

Il membro supplente vota unicamente in assenza del membro titolare.»

Articolo 4

Nell'allegato II è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

La commissione paritetica comune si riunisce su convocazione dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto oppure su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina o di un comitato del personale di una delle istituzioni rappresentate in questa commissione.

La commissione paritetica comune si riunisce validamente soltanto se tutti i membri titolari, o i loro supplenti, sono presenti.

Il presidente della commissione paritetica comune non prende parte alle decisioni, salvo nei casi riguardanti questioni di procedura.

Il parere della commissione paritetica comune è comunicato per iscritto all'autorità che ha il potere di nomina ai sensi dell'articolo 2, terzo comma dello statuto, alle altre autorità che hanno il potere di nomina e ai relativi comitati del personale nei cinque giorni successivi alla deliberazione.

Ogni membro della commissione paritetica comune può esigere che vi sia menzionata la sua opinione.»

Articolo 5

Nell'allegato III, all'articolo 1, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, il bando di concorso è stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto, previa consultazione della commissione paritetica comune.».

Articolo 6

Nell'allegato III, all'articolo 3 è inserito il secondo comma seguente:

«Nei concorsi generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto e dei membri designati dall'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 2, terzo comma dello statuto, su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica dai comitati del personale delle istituzioni.»

Il secondo e terzo comma diventano rispettivamente il terzo e il quarto comma.

Articolo 7

Le modalità di attuazione degli articoli da 2 a 6 del presente regolamento formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto.

Articolo 8

All'articolo 32 dello statuto è aggiunto il terzo comma seguente:

«L'agente temporaneo il cui inquadramento è stato determinato secondo i criteri d'inquadramento stabiliti dall'istituzione conserva l'anzianità di scatto che ha acquisito come agente temporaneo quando viene nominato funzionario nello stesso grado senza che vi sia stata soluzione di continuità.».

Articolo 9

Il testo dell'articolo 34 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 34

1. Ogni funzionario, ad eccezione dei funzionari dei gradi A 1 e A 2, deve compiere un periodo di prova prima di essere nominato in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B e di 6 mesi per gli altri funzionari.

Se durante il periodo di prova il funzionario è impossibilitato, in seguito a malattia, congedo maternità ai sensi dell'articolo 58 o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità che ha il potere di nomina può prolungare il periodo di prova per una durata corrispondente.

2. In caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova, un rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova.

Questo rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro il termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova. L'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova con preavviso di un mese; la durata del servizio non può superare la durata normale del periodo di prova.

Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può eccezionalmente autorizzare il proseguimento del periodo di prova e assegnare il funzionario ad un altro servizio. In questo caso la nuova assegnazione deve avere una durata minima di sei mesi, nei limiti di cui al paragrafo 4.

3. Al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova viene compilato un rapporto sulle capacità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni nonché sul rendimento e comportamento in servizio. Il rapporto è comunicato all'interessato che può formulare osservazioni per iscritto entro il termine di otto giorni.

Se nel rapporto si conclude per il licenziamento o, a titolo eccezionale, per il prolungamento del periodo di prova, il rapporto stesso e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico del funzionario in prova all'autorità che ha il potere di nomina, la quale consulta entro un termine di tre settimane il comitato dei rapporti, costituito in modo paritetico, sul seguito da dare al periodo di prova.

Il funzionario in prova che non abbia dimostrato qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo è licenziato. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando il funzionario ad un altro servizio.

4. La durata totale del periodo di prova non può in alcun caso superare 15 mesi.

5. A meno che non abbia la possibilità di riprendere immediatamente un'attività professionale, il funzionario in prova licenziato fruisce di un'indennità pari a tre mesi del suo stipendio base se ha prestato più di un anno di servizio, a due mesi di stipendio base se ha prestato almeno sei mesi di servizio e a un mese di stipendio base se ha prestato meno di sei mesi di servizio.

6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.»

Articolo 10

All'articolo 37, primo comma, lettera a) è aggiunto il terzo trattino seguente:

«- o viene designato ad occupare temporaneamente un impiego compreso nella tabella dell'organico retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, al quale le autorità di bilancio hanno conferito carattere temporaneo.».

Articolo 11

All'articolo 45 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Tuttavia, in funzione dell'esigenza di personale di un'istituzione, è possibile derogare al paragrafo 2 per consentire il passaggio di funzionari del quadro LA alla categoria A e viceversa mediante trasferimento, conformemente al paragrafo 4.

4. Qualora decida di valersi della deroga di cui al paragrafo 3, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce, tenendo debito conto del parere della commissione paritetica, il numero di posti che possono formare oggetto di questa misura. Secondo la stessa procedura essa decide i criteri e le condizioni dei trasferimenti previsti, compresa la considerazione dei meriti, della formazione e dell'esperienza professionale dei funzionari interessati.

Per il funzionario oggetto della deroga autorizzata dal paragrafo 3, l'anzianità di cui al paragrafo 1 nel grado di trasferimento è calcolata a decorrere dalla data in cui avviene il trasferimento.

In nessun caso il funzionario riceve nel nuovo grado uno stipendio di base inferiore a quello percepito nel grado precedente.

Se necessario ogni istituzione adotta disposizioni generali di esecuzione dei paragrafi 3 e 4, conformemente all'articolo 110.»

Articolo 12

Nell'allegato I il rinvio (1) è soppresso.

CAPITOLO II

Modifiche del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

Articolo 13

Il testo dell'articolo 81 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 81

1. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in uno Stato membro sono sottoposte alla giurisdizione competente in base alla legislazione in vigore nella località in cui l'agente esercita le proprie funzioni.

2. Le controversie fra l'istituzione e l'agente locale in servizio in un paese terzo sono sottoposte ad un organo arbitrale alle condizioni definite nella clausola compromissoria che figura nel contratto dell'agente.»

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. C 55 del 2. 3. 1991, pag. 6.

(2) GU n. C 295 del 26. 11. 1990, pag. 203.

(3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 (GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

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