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Documento 62000CJ0320

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Parole chiave
Massima

Parole chiave

Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 141, n. 1, CE - Portata - Limiti - Lavoratori di sesso diverso che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di valore uguale - Differenze osservate nelle condizioni di retribuzione che non possono essere ricondotte ad un'unica fonte

(Art. 141, n. 1, CE)

Massima

$$Nella formulazione dell'art. 141, n. 1, CE nulla lascia intendere che l'applicabilità di tale disposizione sia limitata a situazioni in cui uomini e donne svolgano la propria attività lavorativa per un medesimo datore di lavoro. Infatti, il principio sancito da questo articolo può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali, in particolare nel caso di discriminazioni che traggono direttamente origine da norme di legge o da contratti collettivi di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoro venga svolto nella stessa azienda o nello stesso ufficio, privati o pubblici.

Qualora, tuttavia, le differenze rilevate nelle condizioni retributive di lavoratori che svolgono uno stesso lavoro ovvero un lavoro di identico valore non possano essere ricondotte ad un'unica fonte, manca un soggetto che sia responsabile della diseguaglianza e che possa ristabilire la parità di trattamento. Una situazione di tal genere non rientra nell'ambito d'applicazione dell'art. 141, n. 1, CE. Il lavoro e la retribuzione di tali lavoratori non possono in tal caso essere raffrontati sulla base di tale disposizione.

( v. punti 17-19 e dispositivo )

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