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Document 52016PC0686R(01)

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană

COM/2016/0686 final/2 - 2016/0338 (CNS)

Bruxelles, 10.11.2016

COM(2016) 686 final/2

2016/0338(CNS)

CORRIGENDUM
This document corrects document COM(2016) 686 final of 25.10.2016.
Concerns the Italian language version.
The Financial statement was left in English.
The text shall read as follows:

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’Unione europea

{SWD(2016) 343 final}
{SWD(2016) 344 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Dal primo giorno di mandato, questa Commissione ha posto in cima alla sua agenda politica la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti. Per realizzare tali priorità generali, la Commissione ha, tra l’altro, portato avanti un ambizioso programma di riforma per un mercato interno più profondo e più equo, in quanto fondamento essenziale per la costruzione di un’economia europea più forte e competitiva.

Questi obiettivi si traducono, per quanto riguarda la fiscalità, nella necessità di creare un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente nell’UE.

Al fine di garantire l’equità dei sistemi fiscali, la Commissione ha fatto della lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva una priorità essenziale e ha promosso un programma di riforme molto attivo. In tale contesto la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno del Parlamento europeo, sta creando una robusta struttura di difesa contro l’evasione e l’elusione fiscale in Europa, un sistema di risposta solido contro le minacce esterne alle basi imponibili degli Stati membri e un percorso chiaro verso una tassazione più equa per tutti i cittadini e le imprese dell’UE. Al tempo stesso, è necessario garantire che i sistemi fiscali siano anche efficienti, in modo che possano sostenere un’economia più forte e più competitiva. A tal fine sarebbe opportuno creare un ambiente fiscale più favorevole alle imprese, che riduca i costi di conformità e gli oneri amministrativi, e assicurare la certezza del diritto. In particolare, i leader del G20 hanno recentemente riconosciuto l’importanza della certezza dell'imposizione nel promuovere gli investimenti e nello stimolare la crescita ed è questo il nuovo approccio generale nel settore della fiscalità.

La lotta contro l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, a livello sia dell’UE sia mondiale, deve quindi andare di pari passo con la creazione di un contesto fiscale competitivo per le imprese, poiché si tratta di due facce della stessa medaglia. Per essere equo un sistema fiscale deve non solo garantire che gli utili siano effettivamente tassati nel luogo in cui sono generati, ma anche assicurare che non siano tassati due volte.

Uno dei problemi principali che incontrano oggi le imprese che operano a livello transfrontaliero è la doppia imposizione. I meccanismi che disciplinano la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione esistono già. Si tratta delle procedure amichevoli (PA) previste dalle convenzioni in materia di doppia imposizione (DTC) concluse dagli Stati membri nonché dalla convenzione sull'arbitrato dell'Unione 1 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. La Commissione monitora il numero di casi trattati dagli Stati membri e i rispettivi risultati su base annua. Dall’analisi emerge che esistono casi cui è impedito l’accesso ai meccanismi esistenti, che non rientrano nel campo di applicazione della convenzione sull’arbitrato dell’Unione o delle DTC, che sono bloccati senza che i contribuenti siano informati dei motivi o che non sono affatto risolti.

Sebbene i meccanismi esistenti funzionino bene in molti casi, è necessario migliorarli in aree come l’accesso ai meccanismi stessi per i contribuenti, la copertura, la tempestività e la qualità. Inoltre, i metodi tradizionali di risoluzione delle controversie non sono più del tutto compatibili con la complessità e i rischi dell’attuale contesto fiscale globale.

Bisogna quindi migliorare gli attuali meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’UE in vista dell'elaborazione di un sistema fiscale equo ed efficiente che aumenti la certezza giuridica. Si tratta di un contributo essenziale alla creazione di un sistema fiscale equo, nonché per garantire che il mercato interno dell’UE resti un polo d’attrazione per gli investimenti.

La direttiva proposta si concentra su imprese e società, le più colpite dalle situazioni di doppia imposizione. Prende le mosse dalla convenzione sull’arbitrato dell’Unione esistente, che già prevede un meccanismo di arbitrato vincolante e obbligatorio, ma estende il suo campo di applicazione ad ambiti che non sono attualmente contemplati e aggiunge elementi di applicazione mirati per affrontare le principali lacune individuate relative all’esecuzione e all’efficacia di tale meccanismo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La comunicazione della Commissione su un piano d’azione per un regime equo ed efficace per l’imposta societaria nell’UE, adottata il 17 giugno 2015 2 , ha individuato cinque settori principali di intervento. Uno di questi era legato alla creazione di un contesto fiscale migliore per le imprese nell’UE allo scopo di stimolare crescita e occupazione nel mercato unico. La comunicazione ha identificato nella proposta per una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), che sarà adottata contemporaneamente alla presente proposta, un importante passo avanti verso il miglioramento del contesto fiscale per le imprese, ma ha riconosciuto che, nel frattempo, altre iniziative dovrebbero migliorare il contesto fiscale dell’UE per le imprese.

La presente proposta integra quella sulla CCCTB. Poiché il consolidamento fa parte solo della seconda fase del nuovo approccio alla CCCTB, si confermerebbe comunque la necessità di meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie. Inoltre, anche se una CCCTB pienamente adottata è intesa a garantire che gli utili siano tassati nel luogo in cui sono realizzati, non tutte le imprese rientreranno nel suo ambito di applicazione. Si può quindi prevedere che anche in seguito continueranno a emergere controversie in materia di doppia imposizione per le quali devono essere predisposti meccanismi adeguati.

Inoltre, la presente proposta sviluppa le disposizioni vigenti nel settore, in particolare la convenzione sull’arbitrato dell’Unione, ed è volta ad ampliare l’ambito di applicazione e a migliorare le procedure e i meccanismi esistenti senza sostituirli. In questo modo si garantisce che gli Stati membri, da un lato, dispongano di disposizioni procedurali più dettagliate per l’eliminazione delle controversie in materia di doppia imposizione, e, dall'altro lato, godano della flessibilità necessaria per accordarsi su un meccanismo di loro scelta. Per il contribuente la situazione risulta migliorata da diversi punti di vista. Secondo la direttiva proposta, i contribuenti europei potranno beneficiare di maggiori diritti al fine di far rispettare, a determinate condizioni, l’obbligo di istituire meccanismi di risoluzione, saranno meglio informati in merito alla procedura e potranno fare affidamento sull'obbligo degli Stati di conseguire risultati vincolanti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta rientra nell’ambito delle iniziative della Commissione per una tassazione più equa ed efficace e contribuisce all’eliminazione degli ostacoli fiscali che creano distorsioni che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno. Essa costituisce pertanto un elemento a favore di un mercato interno più profondo e più equo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La normativa in materia di imposte dirette rientra nell’ambito dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A norma di tale articolo, le misure legislative di ravvicinamento assumono la forma giuridica di una direttiva.

Sussidiarietà

La presente proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà. La natura del tema richiede un’iniziativa comune a tutto il mercato interno. Le norme della presente direttiva hanno lo scopo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione in quanto queste creano gravi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Tali meccanismi sono, per loro stessa natura, procedure bilaterali o multilaterali che richiedono un’azione coordinata tra gli Stati membri. Quando si tratta di applicare i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione, gli Stati membri sono interdipendenti: anche se sono disponibili meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione appropriati, le carenze individuate, quali il rifiuto di accesso o la durata della procedura, saranno efficacemente risolte solo se gli Stati membri le affronteranno e risolveranno insieme.

La certezza del diritto e la prevedibilità per i contribuenti sono due elementi che possono essere affrontati soltanto attraverso un insieme comune di norme che stabiliscano un preciso obbligo di risultato, le modalità e le condizioni dell’effettiva eliminazione della doppia imposizione e che assicurino l’attuazione coerente in tutta l’UE delle decisioni dei meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione. Inoltre un’iniziativa dell’Unione apporterebbe un valore aggiunto rispetto alle vigenti norme nazionali o alle convenzioni bilaterali, offrendo un quadro flessibile e coordinato.

Tale approccio è pertanto conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Proporzionalità

La misura auspicata non va al di là di quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi. Si fonda sui meccanismi già esistenti e aggiunge un numero limitato di norme volte a migliorarli. Tali disposizioni sono concepite per rimediare alle carenze identificate. La direttiva fa inoltre riferimento ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e alle procedure di ricorso già esistenti in altri settori e garantisce infine il livello di coordinamento essenziale nell’Unione.

Gli obiettivi della presente proposta possono essere raggiunti con costi minimi per le imprese e gli Stati membri, evitando al tempo stesso i costi fiscali e di adeguamento per le imprese e i costi amministrativi superflui per le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, la proposta non va al di là di quanto è necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi e pertanto è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta è basata su una direttiva, lo strumento disponibile ai sensi dell’articolo 115 del TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Dal 17 febbraio al 10 maggio 2016 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica nella quale è stato chiesto di esprimere un parere in merito alla situazione attuale, agli obiettivi, ai possibili tipi di azione e alle opzioni auspicate. È stato ricevuto un totale di 87 contributi.

L’iniziativa è stata ampiamente sostenuta dai gruppi delle imprese interessate e da un certo numero di Stati membri che sono principalmente preoccupati per l’impatto negativo dell’inazione a livello dell'UE. Le ONG, i privati cittadini e altri partecipanti alla consultazione non hanno espresso una posizione negativa, ma hanno al contrario sottolineato l’impatto piuttosto positivo di altre iniziative quali la CCCTB.

La grande maggioranza dei partecipanti riteneva che sarebbe opportuno predisporre misure efficaci volte a garantire l'eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’UE e che i meccanismi esistenti non siano sufficienti per quanto riguarda l’ambito di applicazione dell’obbligo di una risoluzione delle controversie vincolante, l’esecutività e l’efficienza. I partecipanti ritengono che la situazione attuale abbia ripercussioni negative sulla crescita, crei ostacoli e impedisca agli investitori esteri di investire nel mercato interno dell’UE. In generale, gli intervistati hanno confermato la necessità di un’azione nell’UE, che dovrebbe partire dai meccanismi esistenti. Per quanto riguarda gli obiettivi, essi dovrebbero garantire l’eliminazione della doppia imposizione, essere compatibili con gli sviluppi internazionali e permettere di rafforzare il ruolo del contribuente.

Ricorso al parere di esperti

I servizi della Commissione hanno tenuto una riunione del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (JTPF) dell’UE e una della piattaforma per la buona governance fiscale (Piattaforma dell’UE), rispettivamente il 18 febbraio 2016 e il 15 marzo 2016 3 , per discutere l’argomento con i pertinenti portatori di interessi e gli Stati membri. Sul sito web della Commissione europea è disponibile una relazione di sintesi di tutte le attività di consultazione svolte dalla Commissione europea per sostenere tale iniziativa. L’iniziativa è stata inoltre discussa ulteriormente con i rappresentanti degli Stati membri il 26 luglio 2016.

Valutazione d'impatto

La proposta è corredata di una valutazione d’impatto esaminata il 7 settembre 2016 dal comitato per il controllo normativo, che ha emesso un parere positivo.

La proposta si basa sull’opzione privilegiata individuata nella valutazione d’impatto, ovvero l’istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace, vincolante e obbligatorio, come ad esempio una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri. La proposta si applica a tutti i contribuenti soggetti a una delle imposte sul reddito da impresa elencate.

In termini di impatto economico, la proposta permetterà di ridurre gli oneri legati all'adempimento e alle controversie per le imprese che operano nell’UE per quanto riguarda le loro attività transfrontaliere. Allevierà inoltre i costi amministrativi esterni e interni connessi alla gestione di tali controversie. Renderà più facili le decisioni di investimento all’interno dell’UE offrendo maggiore certezza e prevedibilità agli investitori circa la neutralizzazione di costi aggiuntivi derivanti dalla doppia imposizione. A livello delle amministrazioni fiscali, la proposta dovrebbe ridurre i ritardi e i costi di procedura, ma anche costituire un forte incentivo ad adeguare la capacità amministrativa e le procedure interne in modo ottimale. Contribuirà dunque a migliorare l’efficienza. La proposta dovrebbe avere un effetto positivo sulla riscossione delle imposte a medio e lungo termine in quanto dovrebbe stimolare la crescita e gli investimenti nell’Unione europea, ma, al tempo stesso, rafforzare la fiducia dei contribuenti nel sistema fiscale nel suo complesso, promuovendo così il rispetto volontario della normativa.

In termini di benefici per la società, la presente iniziativa risponde alla crescente aspettativa generalizzata di un sistema fiscale equo ed efficace. Garantirà che le controversie in materia di doppia imposizione per le operazioni transfrontaliere a livello UE siano trattate in modo coerente, creando inoltre le condizioni per una maggiore trasparenza sul modo in cui i casi controversi sono risolti.

Diritti fondamentali

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un processo equo, permettendo ai contribuenti di accedere al tribunale nazionale competente in fase di risoluzione delle controversie in caso di rifiuto di accesso o quando gli Stati membri non provvedono a istituire una commissione consultiva. La direttiva salvaguarda inoltre la libertà d’impresa.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’impatto della proposta sul bilancio dell’UE, presentato nella scheda finanziaria che la accompagna, sarà coperto dalle risorse disponibili.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettuerà un attento monitoraggio dell'attuazione della direttiva e le informazioni pertinenti saranno raccolte in primo luogo dagli Stati membri.

Si propone di estendere l’attuale monitoraggio della convenzione sull’arbitrato dell’Unione a livello del Forum congiunto sui prezzi di trasferimento dell'UE a tutti i casi di controversie in materia di doppia imposizione in situazioni transfrontaliere contemplati dal nuovo strumento giuridico e raccolti su base annua. Le seguenti informazioni raccolte consentiranno alla Commissione di valutare il raggiungimento degli obiettivi:

numero di casi avviati/chiusi/pendenti in tutta l’UE;

durata dei meccanismi di risoluzione delle controversie e motivi del mancato rispetto dei termini previsti;

numero dei casi in cui l’accesso è stato negato da uno Stato membro;

importo delle imposte di cui trattasi (in generale e per i casi che arrivano all’arbitrato);

numero di casi per i quali è richiesto l'arbitrato.

Poiché i dati statistici vengono già raccolti e dovrebbero continuare a essere rilevati su base annua, è prevedibile che i costi di tale attività per gli Stati membri e per la Commissione rimangano invariati.

A cinque anni dall'entrata in vigore dello strumento, la Commissione procederà alla valutazione della situazione per quanto riguarda la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione in situazioni transfrontaliere per le imprese nell’UE prendendo in considerazione gli obiettivi e l’impatto complessivo sulle imprese e sul mercato interno.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La direttiva si basa in larga misura sui termini della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE) 4 (la "convenzione sull’arbitrato dell’Unione") che è parte dell’acquis dell’Unione europea. Una volta attuata, la direttiva rafforzerà la risoluzione vincolante e obbligatoria delle controversie nell’UE.

Essa amplierebbe il campo di applicazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie a tutte le situazioni transfrontaliere soggette a doppia imposizione del reddito da impresa (articolo 1). L’obiettivo di eliminare la doppia imposizione e le situazioni specifiche contemplate sono ridefiniti in termini identici a quelli della convenzione sull’arbitrato dell’Unione. La direttiva proposta aggiunge tuttavia un esplicito obbligo di risultato per gli Stati membri nonché termini chiaramente definiti. Sono d’altro canto escluse le situazioni che caratterizzano la doppia non imposizione e i casi di frode, dolo o colpa grave (articolo 15).

In linea con la convenzione sull’arbitrato dell'Unione, la direttiva prevede una procedura amichevole (PA), avviata con la denuncia del contribuente, in virtù della quale gli Stati membri cooperano liberamente e devono raggiungere un accordo sulla doppia imposizione oggetto della controversia entro due anni (articolo 4). In caso di fallimento della PA, si passa automaticamente ad una procedura di risoluzione delle controversie con l’emissione di una decisione finale vincolante e obbligatoria da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Il diagramma di seguito riportato riassume le tre fasi procedurali principali, vale a dire la denuncia, la PA e la procedura di risoluzione delle controversie:

Gli articoli da 3 a 5 prevedono norme formali per chiarire a quali condizioni una denuncia può accedere alla procedura amichevole, come il termine per la denuncia, la spiegazione della situazione di doppia imposizione da parte del contribuente e la fornitura di informazioni al fine di consentire alle autorità competenti di esaminare il caso e di valutarne l'ammissibilità. Essi rafforzano inoltre le informazioni fornite al contribuente e stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di inviare una notifica se un caso è respinto o considerato non ammissibile.

I diagrammi di seguito riportati sintetizzano le diverse fasi seguite al momento della denuncia e il nesso con le due fasi successive, ovvero la PA o la risoluzione delle controversie:

Gli articoli 6 e 7 completano la fase iniziale della procedura amichevole con il sistema automatico di procedura di arbitrato che prevede la risoluzione della controversia mediante arbitrato entro un termine di quindici mesi nel caso in cui gli Stati membri non siano riusciti a raggiungere un accordo nel corso della fase amichevole iniziale. Le situazioni in cui entrambi gli Stati membri non concordano sull’ammissibilità del caso del contribuente alla PA possono essere sottoposte ad arbitrato anche in una fase precedente in modo da risolvere il conflitto sull'ammissibilità del caso (potenziale rifiuto di accesso), a condizione che il contribuente lo richieda e dimostri di aver rinunciato alle vie di ricorso interno o che i termini per ricorrere a tali soluzioni siano scaduti. Nell’ambito di tale procedura di arbitrato supplementare ed ai sensi dell’articolo 8 della direttiva, devono essere nominati: un collegio di tre, quattro o cinque personalità indipendenti (arbitri) (uno o due per ciascuno Stato membro più un presidente indipendente), nonché due rappresentanti di ciascuno Stato membro. La "commissione consultiva" così costituita emette un parere definitivo sull’eliminazione della doppia imposizione nel caso oggetto della controversia che sarà vincolante per gli Stati membri, a meno che questi non raggiungano un accordo su una soluzione alternativa al fine di eliminare la doppia imposizione (articolo 13).

Se la commissione consultiva non è istituita entro un determinato periodo di tempo subentra un meccanismo di attuazione automatico e accelerato controllato dai tribunali nazionali competenti di ciascuno Stato membro interessato (articolo 7). In tal caso, il contribuente avrebbe la possibilità di adire il tribunale nazionale affinché nomini le personalità indipendenti che sceglieranno poi il presidente. Tali personalità indipendenti e il presidente sono scelti da un elenco prestabilito, gestito dalla Commissione europea.

I diagrammi che seguono illustrano la fase di risoluzione delle controversie, nonché la nuova procedura di risoluzione istituita in caso di rifiuto di accesso nella fase iniziale nel caso in cui un solo Stato membro nega l’accettazione o la ricevibilità del ricorso mentre l’altro Stato membro la accetta:

Questo meccanismo di attuazione e di nomina automatica per l'organismo di arbitrato è stato creato prendendo a modello altri meccanismi vigenti negli Stati membri dell'UE secondo i quali i tribunali nazionali nominano degli arbitri quando le parti coinvolte in una convenzione arbitrale non lo fanno. Il tribunale nazionale competente designato dagli Stati membri affronterà specificamente i casi corrispondenti alle carenze individuate nella valutazione d’impatto, cioè il rifiuto di accesso nei casi in cui gli Stati membri non concordano sull’ammissibilità delle controversie in materia di doppia imposizione o in caso di procedure bloccate e prolungate di oltre due anni.

L'articolo 8 segue le prescrizioni concordate nella convenzione sull’arbitrato dell'Unione per quanto riguarda l’istituzione di una commissione consultiva e i termini e le condizioni a cui è stilato, e poi gestito dalla Commissione europea, l’elenco di personalità indipendenti che possono far parte della commissione consultiva. L’articolo 6 prevede la possibilità per le autorità competenti degli Stati membri interessati di trovare un accordo e istituire una forma alternativa di organismo di risoluzione delle controversie che può risolvere il caso ricorrendo ad altre tecniche come la mediazione, la conciliazione, la consulenza o qualsiasi altra tecnica adeguata ed efficace.

L’articolo 10 fornisce un quadro di funzionamento per la commissione consultiva, le norme di funzionamento (ROF). Si tratta di aspetti importanti quali la descrizione del caso, la definizione della base giuridica sottostante, le questioni che la commissione consultiva deve affrontare e alcuni importanti aspetti organizzativi e logistici tra cui il calendario, l'organizzazione di riunioni e udienze, lo scambio di documenti, la lingua di lavoro e i costi amministrativi.

L'articolo 12 rispecchia la convenzione sull’arbitrato dell'Unione e tratta gli obblighi di informazione e gli aspetti procedurali relativi alla commissione consultiva.

Gli articoli 13 e 14 sono modellati sulla convenzione sull’arbitrato dell’Unione per quanto riguarda i termini e le condizioni, ivi compresi gli obblighi relativi alle scadenze, in base ai quali la commissione consultiva dovrebbe emettere il proprio parere che dovrebbe essere il riferimento per la successiva decisione definitiva e vincolante delle autorità competenti. Gli obblighi specifici degli Stati membri in materia di costi sono trattati all’articolo 11 e rispecchiano le disposizioni della convenzione sull’arbitrato dell’Unione su tali aspetti.

L’interazione con procedimenti giudiziari e appelli a livello nazionale è trattata all’articolo 15 in modo analogo alla convenzione sull’arbitrato dell’Unione. Sono incluse le disposizioni per i casi eccezionali che non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della procedura (restano esclusi i casi di frode, dolo o colpa grave).

Una maggiore trasparenza è uno degli obiettivi della direttiva proposta. L’articolo 16 contiene le disposizioni della convenzione sull’arbitrato dell’Unione al riguardo in base a cui le autorità competenti possono pubblicare la decisione arbitrale definitiva e informazioni più dettagliate, previo accordo con il contribuente.

L’articolo 17 definisce il ruolo della Commissione europea nella procedura, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’elenco di personalità indipendenti a norma dell’articolo 8, paragrafo 4.

L’articolo 18 stabilisce che la Commissione europea adotta le modalità pratiche necessarie al corretto funzionamento delle procedure introdotte dalla presente direttiva con l’assistenza di un comitato per la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione.

L’articolo 19 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti normativi ai sensi dell’articolo 20 al fine di adeguare gli allegati I e II per tenere conto delle nuove circostanze.

2016/0338 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 5 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Le situazioni in cui diversi Stati membri tassano lo stesso reddito o capitale due volte possono creare seri ostacoli fiscali per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Creano un onere fiscale eccessivo per le imprese e possono provocare distorsioni economiche e inefficienze, nonché avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e la crescita.

(2)Per questo è necessario che i meccanismi disponibili nell’Unione garantiscano la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione e l’effettiva eliminazione delle doppie imposizioni in questione.

(3)I meccanismi attualmente esistenti e previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali non consentono sempre una completa eliminazione della doppia imposizione in maniera tempestiva. La vigente convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifiche degli utili di imprese associate (90/436/CEE) (la "convenzione sull'arbitrato dell'Unione") 7 ha un campo di applicazione limitato, in quanto si applica solo alle controversie in materia di prezzi di trasferimento e all’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni. L’esercizio di controllo condotto nel quadro dell’attuazione della convenzione sull’arbitrato dell'Unione ha evidenziato alcune importanti lacune, in particolare per quanto riguarda l’accesso alla procedura, nonché la durata e l’effettiva conclusione della procedura.

(4)Al fine di creare un contesto fiscale più equo, è opportuno potenziare le norme in materia di trasparenza e rafforzare le misure anti-elusione. Allo stesso tempo, nello spirito di un sistema fiscale equo, è necessario assicurare che i contribuenti non siano tassati due volte sullo stesso reddito e che i meccanismi di risoluzione delle controversie siano completi, efficaci e sostenibili. È necessario migliorare i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione anche per far fronte al rischio di aumento del numero di controversie in materia di doppia o multipla imposizione concernenti importi potenzialmente elevati dovuto a pratiche di revisione contabile più regolari e mirate stabilite dalle amministrazioni fiscali.

(5)L’introduzione di un quadro efficace ed efficiente per la risoluzione delle controversie in materia fiscale che garantisca la certezza del diritto e un ambiente favorevole alle imprese per gli investimenti è quindi fondamentale per realizzare un regime fiscale per le imprese equo ed efficiente all'interno dell’Unione. I meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione dovrebbero inoltre creare un quadro armonizzato e trasparente per risolvere i problemi di doppia imposizione e, in quanto tali, offrire vantaggi a tutti i contribuenti.

(6)L’eliminazione della doppia imposizione fiscale dovrebbe essere conseguita attraverso una procedura che preveda, come primo passo, la presentazione del caso alle autorità fiscali degli Stati membri interessati al fine di risolvere la controversia mediante procedura amichevole. Se entro un determinato periodo di tempo non viene raggiunto alcun accordo, il caso va sottoposto a una commissione consultiva o a una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, composta sia da rappresentanti delle autorità fiscali interessate, sia da personalità indipendenti. Le autorità fiscali dovrebbero adottare una decisione finale vincolante in riferimento al parere di una commissione consultiva o di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

(7)Il meccanismo migliorato di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione dovrebbe basarsi sui sistemi esistenti nell’Unione, compresa la convenzione sull’arbitrato dell’Unione. Tuttavia, il campo di applicazione della presente direttiva dovrebbe essere più ampio rispetto a quello della convenzione sull’arbitrato dell’Unione, che si limita alle controversie in materia di prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili solo alle stabili organizzazioni. La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti a imposte sul reddito da impresa in relazione alle operazioni transfrontaliere nell’Unione. Oltre a quanto precede, occorre rafforzare la fase arbitrale. In particolare, è necessario prevedere un limite di tempo per la durata della procedura di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione e stabilire i termini e le condizioni della procedura per i contribuenti.

(8)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 .

(9)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa è volta in particolare a garantire il pieno rispetto del diritto a un giusto processo e la libertà d'impresa.

(10)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di una procedura efficace ed efficiente per risolvere le controversie in materia di doppia imposizione nel contesto del corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può invece, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)È opportuno che la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva dopo un periodo di cinque anni e che gli Stati membri sostengano la Commissione fornendo il contributo necessario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce le norme sui meccanismi per risolvere le controversie tra Stati membri in merito alle modalità per eliminare la doppia imposizione del reddito da impresa e sui diritti dei contribuenti in questo contesto.

La presente direttiva si applica a tutti i contribuenti assoggettati a una delle imposte sul reddito da impresa elencati nell’allegato I, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri, con sede in uno Stato membro o in una giurisdizione al di fuori dell’Unione.

La presente direttiva non si applica ai redditi o ai capitali che rientrano nell'ambito di applicazione di un’esenzione fiscale o a cui si applica un’aliquota zero ai sensi della legislazione nazionale.

La presente direttiva non impedisce l’applicazione della legislazione nazionale o delle disposizioni degli accordi internazionali, qualora ciò sia necessario a evitare l’evasione fiscale, la frode fiscale o l’abuso.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1."autorità competente", l’autorità di uno Stato membro designata come tale dallo Stato membro interessato;

2."tribunale competente", il tribunale di uno Stato membro designato dallo Stato membro interessato;

3."doppia imposizione", la riscossione delle imposte elencate all’allegato I della presente direttiva da parte di due (o più) giurisdizioni fiscali sullo stesso reddito o capitale imponibile dalle loro autorità nazionali o giudiziarie, qualora comporti i) imposte aggiuntive, ii) l'aumento delle imposte dovute oppure iii) l’annullamento o la riduzione delle perdite, che potrebbero essere utilizzati per compensare i redditi imponibili;

4."contribuente", qualsiasi persona o stabile organizzazione soggetta alle imposte sul reddito elencate nell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

Denuncia

1.I contribuenti soggetti a doppia imposizione hanno il diritto di presentare una denuncia chiedendo la risoluzione della doppia imposizione a ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri interessati entro tre anni dal ricevimento della prima notifica dell'azione che ha comportato la doppia imposizione, indipendentemente dal fatto che utilizzino le vie di ricorso previste dalla legislazione nazionale di uno degli Stati membri interessati. Nella denuncia il contribuente indica a ciascuna autorità competente gli altri Stati membri interessati.

2.Le autorità competenti confermano il ricevimento della denuncia entro un mese dal suo ricevimento e lo comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

3.La denuncia è ricevibile se il contribuente fornisce alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le seguenti informazioni.

a)nome, indirizzo, numero di identificazione fiscale e altre informazioni necessarie all’identificazione del contribuente che ha presentato la denuncia alle autorità competenti e di qualsiasi altro contribuente direttamente coinvolto;

b)periodi d'imposta interessati;

c)le informazioni dettagliate sui fatti e le circostanze del caso (compresi i dettagli della struttura dell’operazione e delle relazioni tra il contribuente e le altre parti delle operazioni in questione) e, più in generale, la natura e la data delle azioni che hanno dato luogo alla doppia imposizione nonché i relativi importi nelle valute degli Stati membri interessati, con una copia di eventuali documenti giustificativi;

d)le norme nazionali applicabili e le convenzioni in materia di doppia imposizione;

e)le seguenti informazioni fornite dal contribuente che ha presentato la denuncia alle autorità competenti con una copia degli eventuali documenti giustificativi:

i)    una spiegazione del motivo per cui il contribuente ritiene che vi sia una doppia imposizione;

ii)    i dettagli di eventuali ricorsi e controversie avviati dai contribuenti in merito alle operazioni in questione ed eventuali sentenze del tribunale relative al caso;

iii) un impegno da parte del contribuente a rispondere nel modo più completo e rapido possibile a tutte le richieste formulate da un’autorità competente e a fornire i documenti su richiesta delle autorità competenti;

iv)    una copia degli avvisi di accertamento fiscale, del rapporto di accertamento fiscale o del documento equivalente cda cui risulti una presunta doppia imposizione e di qualsiasi altro documento rilasciato dalle autorità fiscali in merito alla doppia imposizione contestata;

f)eventuali informazioni supplementari specifiche richieste dalle autorità competenti.

4.Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono chiedere le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera f), entro un termine di due mesi dal ricevimento della denuncia.

5.Le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano una decisione in merito all’accettazione e all'ammissibilità della denuncia di un contribuente entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. Le autorità competenti informano i contribuenti e le autorità competenti degli altri Stati membri della loro decisione.

Articolo 4

Decisione di accettare una denuncia — Procedura amichevole

1.Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati decidano di accettare la denuncia a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, si adoperano per eliminare la doppia imposizione mediante procedura amichevole entro due anni a partire dall’ultima notifica della decisione di uno degli Stati membri in merito all’accettazione della denuncia.

Il periodo di due anni di cui al primo comma può essere esteso fino a un massimo di sei mesi, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro interessato, se l’autorità competente richiedente fornisce una giustificazione per iscritto. La proroga è subordinata all’accettazione da parte dei contribuenti e delle altre autorità competenti.

2.La doppia imposizione si considera eliminata in uno dei seguenti casi:

a)i redditi soggetti a doppia imposizione sono inclusi nel calcolo del reddito imponibile in un solo Stato membro;

b)l’imposta gravante su tale reddito in uno Stato membro è ridotta di un importo pari all’imposta gravante su di esso in qualsiasi altro Stato membro interessato.

3.Una volta che le autorità competenti degli Stati membri hanno raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati trasmette l’accordo al contribuente in una decisione vincolante per l'autorità e applicabile dal contribuente, a condizione che il contribuente rinunci al diritto alle vie di ricorso interne. La decisione è attuata a prescindere da eventuali termini previsti dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati.

4.Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano raggiunto un accordo per eliminare la doppia imposizione entro il periodo di cui al paragrafo 1, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa i contribuenti indicando i motivi del mancato raggiungimento di un accordo.

Articolo 5

Decisione di rigettare la denuncia

1.Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di rigettare la denuncia se essa è inammissibile o se non vi è una doppia imposizione o se il periodo di tre anni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, non è rispettato.

2.Qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano adottato una decisione in merito alla denuncia entro sei mesi dalla data di ricevimento della denuncia di un contribuente, la denuncia si considera rigettata.

3.In caso di rigetto della denuncia, il contribuente ha il diritto di fare ricorso contro la decisione delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alle normative nazionali.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie da parte della commissione consultiva

1.Le autorità competenti degli Stati membri interessati istituiscono una commissione consultiva in conformità all’articolo 8 qualora la denuncia sia rigettata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, soltanto da una delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.La commissione consultiva adotta una decisione sull’ammissibilità e sull’accettazione della denuncia entro sei mesi dalla data di notifica dell’ultima decisione di rigetto della denuncia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati. In mancanza di una decisione notificata nel periodo di sei mesi, la denuncia si considera rigettata.

Se la commissione consultiva conferma l’esistenza di una doppia imposizione e l’ammissibilità della denuncia, su richiesta di una delle autorità competenti viene avviata la procedura amichevole di cui all’articolo 4. L'autorità competente interessata comunica detta richiesta alla commissione consultiva, alle altre autorità competenti interessate e ai contribuenti. Il periodo di due anni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, decorre dalla data della decisione adottata dalla commissione consultiva sull’accettazione e sull'ammissibilità della denuncia.

Se nessuna delle autorità competenti chiede l’avvio della procedura amichevole reciproca entro trenta giorni di calendario, la commissione consultiva fornisce un parere sull’eliminazione della doppia imposizione conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.

3.La commissione consultiva è istituita dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, qualora non siano riusciti a raggiungere un accordo per eliminare la doppia imposizione a norma della procedura amichevole entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

La commissione consultiva è istituita in conformità all’articolo 8 e formula un parere in merito all’eliminazione della doppia imposizione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1.

4.La commissione consultiva è istituita entro cinquanta giorni di calendario dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 1.

La commissione consultiva è istituita entro cinquanta giorni di calendario dopo la fine del periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, qualora la commissione consultiva sia stata istituita in conformità al paragrafo 2.

Articolo 7

Nomine da parte dei tribunali nazionali

1.Se la commissione consultiva non è istituita entro il termine di cui all’articolo 6, paragrafo 4, gli Stati membri dispongono che i contribuenti possano rivolgersi a un tribunale nazionale competente.

Se l’autorità competente di uno Stato membro non ha nominato almeno una personalità indipendente e il suo sostituto, il contribuente può chiedere al tribunale competente in detto Stato membro di nominare una personalità indipendente e il relativo sostituto dall’elenco di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

Se le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati hanno omesso di farlo, il contribuente può chiedere ai tribunali competenti di ciascuno Stato membro di nominare le due personalità indipendenti a norma del secondo e del terzo comma. Le personalità indipendenti così selezionate nominano il presidente mediante sorteggio dall’elenco delle personalità indipendenti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

I contribuenti presentano la propria richiesta di nomina delle personalità indipendenti e dei loro sostituti a ciascuno dei rispettivi Stati di residenza o di stabilimento, se sono coinvolti due contribuenti, o agli Stati membri le cui autorità competenti hanno omesso di nominare una personalità indipendente e il suo sostituto, se è coinvolto un solo contribuente.

2.La nomina di personalità indipendenti e dei loro sostituti a norma del paragrafo 1 è comunicata a un tribunale competente di uno Stato membro solo dopo la fine del periodo di cinquanta giorni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ed entro due settimane dalla la fine di tale periodo.

3.Il tribunale competente adotta una decisione a norma del paragrafo 1 e la trasmette al richiedente. La procedura applicata dal tribunale competente per nominare le personalità indipendenti quando gli Stati membri hanno omesso di farlo è uguale a quella applicabile, ai sensi delle disposizioni nazionali in materia di arbitrato civile e commerciale, quando i tribunali nominano gli arbitri nei casi in cui le parti non riescono a trovare un accordo al riguardo. Il tribunale competente informa altresì le autorità competenti che hanno inizialmente omesso di istituire la commissione consultiva. Lo Stato membro interessato può presentare ricorso contro una decisione del tribunale, purché sia autorizzato a farlo a norma della legislazione nazionale. In caso di rigetto, il richiedente può presentare ricorso contro la decisione del tribunale in conformità alle norme procedurali nazionali.

Articolo 8

La commissione consultiva

1.La commissione consultiva di cui all’articolo 6 è così composta:

a)un presidente;

b)due rappresentanti di ciascuna autorità competente interessata;

c)una o due personalità indipendenti, nominate da ciascuna autorità competente dall’elenco delle personalità di cui al paragrafo 4.

Il numero di rappresentanti di cui alla lettera b) del primo comma può essere ridotto a uno, previo accordo tra le autorità competenti.

Le personalità indipendenti di cui alla lettera c) del primo comma sono nominate da ciascuna autorità competente dall’elenco delle personalità di cui al paragrafo 4.

2.Per ciascuna delle personalità indipendenti nominate viene nominato un sostituto, conformemente alle regole per la nomina delle personalità indipendenti, nel caso in cui le personalità indipendenti non possano esercitare le proprie funzioni.

3.Al momento del sorteggio le autorità competenti possono opporsi alla nomina di una particolare personalità indipendente in qualsiasi circostanza preventivamente concordata tra le autorità competenti interessate o in una delle seguenti situazioni:

a)se detta personalità appartiene a o lavora per conto di una delle amministrazioni fiscali interessate;

b)se detta personalità detiene o ha detenuto una grande azienda oppure è o è stata un dipendente o consulente di uno o ciascuno dei contribuenti;

c)se tale personalità non offre una sufficiente garanzia di obiettività per la risoluzione della controversia o delle controversie in questione.

4.L’elenco delle personalità indipendenti si compone di tutte le personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. A tal fine, ogni Stato membro nomina cinque persone.

Le personalità indipendenti devono essere cittadini di uno Stato membro e residenti nell’Unione. Devono essere competenti e indipendenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi delle personalità indipendenti che hanno nominato. Gli Stati membri possono specificare nella comunicazione quale delle cinque persone che hanno nominato può essere nominata presidente. Forniscono inoltre alla Commissione informazioni complete e aggiornate sui loro titoli accademici e professionali, le loro competenze, l'esperienza e i conflitti di interesse. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco delle personalità indipendenti.

5.I rappresentanti di ciascuna autorità competente e le personalità indipendenti nominate a norma del paragrafo 1 nominano un presidente dall’elenco delle personalità di cui al paragrafo 4.

Articolo 9

Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1.Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie al posto della commissione consultiva per emettere un parere sull’eliminazione della doppia imposizione a norma dell’articolo 13.

2.La commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma e applica la conciliazione, la mediazione, la consulenza, la delibera o altre procedure o tecniche di risoluzione delle controversie per risolvere la controversia.

3.Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono le norme di funzionamento conformemente all’articolo 10.

4.Gli articoli da 11 a 15 si applicano alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, fatta eccezione per le norme sulla maggioranza di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare norme diverse in materia di maggioranza nelle norme di funzionamento della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 10

Norme di funzionamento

1.Gli Stati membri dispongono che, entro il periodo di cinquanta giorni di calendario di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ciascuna autorità competente degli Stati membri interessati informa i contribuenti in merito ai seguenti aspetti:

a)le norme di funzionamento della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

b)la data in cui sarà adottato il parere sull’eliminazione della doppia imposizione;

c)il riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e le convenzioni in materia di doppia imposizione.

La data di cui alla lettera b) del primo comma è fissata entro 6 mesi dall’istituzione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

2.Le norme di funzionamento sono concordate tra le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nella controversia.

Le norme di funzionamento includono in particolare:

a)la descrizione e le caratteristiche del caso di doppia imposizione contestato;

b)il mandato concordato dalle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda le questioni da risolvere;

c)la forma, cioè una commissione consultiva o una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

d)il calendario della procedura di risoluzione delle controversie;

e)la composizione della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie;

f)i termini e le condizioni di partecipazione dei contribuenti e di terzi, gli scambi di memorie, informazioni e prove, le spese, il tipo di procedura di risoluzione e altri pertinenti aspetti procedurali od organizzativi.

Se la commissione consultiva è istituita per esprimere un parere sul rigetto o sull'ammissibilità della denuncia contestata conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, nelle norme di funzionamento devono essere riportate solo le informazioni di cui al secondo comma, lettere a), d), e) e f).

3.In caso di mancanza o incompletezza della notifica delle norme di funzionamento ai contribuenti, gli Stati membri provvedono affinché le personalità indipendenti e il presidente completino le norme di funzionamento conformemente all’allegato II e le trasmettano al contribuente entro due settimane dalla data di scadenza dei cinquanta giorni di calendario previsti dall’articolo 6, paragrafo 4. Qualora le personalità indipendenti e il presidente non siano d'accordo sulle norme di funzionamento o non le trasmettano ai contribuenti, i contribuenti possono adire il tribunale competente del loro Stato di residenza o di stabilimento al fine di trarre tutte le conseguenze giuridiche e applicare le norme di funzionamento.

Articolo 11

Costo della procedura

I costi della procedura della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, diversi da quelli sostenuti dai contribuenti, sono ripartiti equamente tra gli Stati membri.

Articolo 12

Informazioni, prove e udienze

1.Ai fini della procedura di cui all’articolo 6, il contribuente o i contribuenti interessati possono fornire alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione. Il contribuente/i contribuenti e le autorità competenti degli Stati membri interessati forniscono le informazioni, le prove e i documenti su richiesta della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutare di fornire informazioni alla commissione consultiva nei seguenti casi:

a)per ottenere le informazioni è necessario applicare misure amministrative contrarie alla legislazione nazionale;

b)le informazioni non possono essere ottenute nel rispetto della legislazione nazionale;

c)le informazioni riguardano segreti commerciali, aziendali, industriali o professionali o procedure commerciali;

d) la divulgazione delle informazioni è contraria all’ordine pubblico.

2.Ciascuno dei contribuenti può, dietro sua richiesta, comparire o essere rappresentato dinanzi alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. I contribuenti compaiono o sono rappresentati, dietro loro richiesta, dinanzi alla commissione consultiva o alla commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

3.In qualità di membri della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, le personalità indipendenti o qualsiasi altro membro sono soggetti all’obbligo del segreto professionale alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati. Gli Stati membri adottano le misure opportune per sanzionare le violazioni degli obblighi di riservatezza.

Articolo 13

Parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie

1.Entro sei mesi dalla data di istituzione, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie esprimono il proprio parere alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2.Nell'elaborare il proprio parere, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie tengono conto delle norme nazionali applicabili e delle convenzioni in materia di doppia imposizione. In assenza di una convenzione o di un accordo in materia di doppia imposizione tra gli Stati membri interessati, la commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie possono fare riferimento, nell’elaborazione del proprio parere, alla prassi internazionale in materia di tassazione, ad esempio al più recente modello di convenzione fiscale dell’OCSE.

3.La commissione consultiva o la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie adottano il parere a maggioranza semplice dei propri membri. Se non può essere raggiunta la maggioranza, il voto del presidente determina il parere definitivo. Il presidente comunica alle autorità competenti il parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Articolo 14

Decisione finale

1.Le autorità competenti danno il loro accordo entro sei mesi dalla notifica del parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie in merito all’eliminazione della doppia imposizione.

2.Le autorità competenti possono adottare una decisione che si discosta dal parere della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Se non raggiungono un accordo per eliminare la doppia imposizione, esse sono vincolate da tale parere.

3.Gli Stati membri provvedono affinché la decisione finale di eliminare la doppia imposizione sia trasmessa da ciascuna autorità competente ai contribuenti entro trenta giorni di calendario dalla sua adozione. Se non viene informato della decisione entro trenta giorni di calendario, il contribuente può presentare ricorso nel suo Stato membro di residenza o di stabilimento in conformità alle norme nazionali.

4.La decisione finale è vincolante per l’autorità e applicabile dal contribuente, a condizione che il contribuente rinunci al diritto alle vie di ricorso interne. La decisione è attuata a norma della legislazione nazionale degli Stati membri che, a seguito della decisione finale, dovranno modificare la loro imposizione iniziale, a prescindere da eventuali termini previsti dalla legislazione nazionale. Qualora la decisione finale non sia stata attuata, i contribuenti possono adire il tribunale nazionale dello Stato membro che non ha provveduto all'attuazione.

Articolo 15

Interazione con procedimenti e deroghe nazionali

1.Il fatto che una decisione adottata da uno Stato membro che determina la doppia imposizione diventi definitiva a norma della legislazione nazionale non impedisce ai contribuenti di ricorrere alle procedure descritte nella presente direttiva.

2.Il deferimento della controversia alla procedura amichevole o alla procedura di risoluzione delle controversie non impedisce a uno Stato membro di avviare o di continuare procedimenti giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle stesse materie.

3.I contribuenti possono ricorrere alle soluzioni disponibili previste dalla legislazione nazionale degli Stati membri interessati. Tuttavia, se il caso è stato sottoposto a un tribunale, le date seguenti sono aggiunte alla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva del tribunale:

a)sei mesi come stabilito all'articolo 3, paragrafo 5;

b)due anni come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1.

4.Se la legislazione nazionale di uno Stato membro non consente che una decisione di risoluzione delle controversie deroghi alle decisioni dei suoi organi giudiziari, la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, non è a disposizione del contribuente nel caso in cui siano stati avviati procedimenti giudiziari relativi alla doppia imposizione. Se tuttavia il contribuente ha avviato tali procedimenti giudiziari, la procedura sarà ancora disponibile qualora non vi sia stata alcuna decisione finale e il contribuente ritiri la sua azione relativa alla doppia imposizione.

5.Il deferimento del caso alla procedura di risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 6 pone fine a qualsiasi altra procedura di accordo reciproco in corso o procedura di risoluzione delle controversie sulla medesima controversia nel caso in cui siano coinvolti gli stessi Stati membri, a decorrere dalla data della nomina della commissione consultiva o della commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

6.In deroga all’articolo 6, gli Stati membri interessati possono rifiutare l’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie in caso di frode fiscale, inadempimento intenzionale e grave negligenza.

Articolo 16

Pubblicità

1.La commissione consultiva e la commissione per la risoluzione alternativa delle controversie emettono il proprio parere per iscritto.

2.Le autorità competenti pubblicano la decisione finale di cui all’articolo 14, previo il consenso di ciascuno dei contribuenti interessati.

3.Qualora un contribuente interessato non dia il consenso alla pubblicazione della decisione finale nella sua interezza, le autorità competenti pubblicano una sintesi della decisione finale con la descrizione del problema e l’oggetto, la data, i periodi d’imposta in questione, la base giuridica, il settore industriale e una breve descrizione del risultato finale.

Le autorità competenti trasmettono ai contribuenti le informazioni da pubblicare a norma del primo comma prima della pubblicazione. Su richiesta del contribuente, le autorità competenti non pubblicano informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale oppure contrarie all’ordine pubblico.

La Commissione predispone moduli standard per la comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

4.Le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni da pubblicare a norma del paragrafo 3 prima della pubblicazione.

Articolo 17

Ruolo della Commissione e assistenza amministrativa

1.La Commissione mette a disposizione online e tiene aggiornato l’elenco delle personalità indipendenti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, precisando quali di queste persone possono essere nominate presidente. Nell'elenco figurano solo i nomi di tali persone.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate al fine di sanzionare qualsiasi violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

3.La Commissione tiene un registro centrale in cui le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, sono archiviate e rese disponibili online.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19

Elenco delle imposte e norme di funzionamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco delle imposte in conformità all’allegato I e le norme di funzionamento in conformità all’allegato II per modificarli e tener conto di nuove circostanze.

Articolo 20

Esercizio dei poteri delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 22.

3.La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2017. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio sul miglioramento dei meccanismi di composizione delle controversie in materia di doppia imposizione nell’Unione europea

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 9  

14

14.03

1.3.Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 10  

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo in materia di imposizione fiscale. Di conseguenza uno degli ambiti di azione collegato nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 è il miglioramento del meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema del meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione nel mercato interno, al fine di assicurare una risoluzione efficace delle controversie in materia di doppia imposizione (cfr. valutazione d’impatto preparata dai servizi della Commissione in merito alla proposta).

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3


1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione migliorerà complessivamente il contesto imprenditoriale dell'UE, stimolando gli investimenti, la crescita e l’occupazione. Infatti, ne deriveranno maggiore certezza e prevedibilità per le imprese e le società e quindi una base più stabile e sicura per gli scambi e l’adozione di decisioni in materia di investimenti.

Nel lungo periodo le entrate fiscali degli Stati membri aumenteranno per effetto di un aumento dell’attività economica e della riscossione delle imposte L’effettiva eliminazione della doppia imposizione attraverso un’efficace risoluzione delle controversie consentirà anche di aumentare il livello di conformità degli Stati membri ai loro obblighi internazionali e di ridurre i loro costi amministrativi.

La fiducia dell’opinione pubblica, dei cittadini e dei contribuenti in generale nell’equità e nell'affidabilità dei sistemi fiscali sarà rafforzata.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Gli indicatori di controllo dell’attuazione sono riportati in dettaglio nella valutazione d’impatto (punto 7).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Proteggere le imprese, nelle operazioni transfrontaliere, contro le conseguenze negative della mancata risoluzione della doppia e multipla imposizione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Garantire la coerenza ed evitare disallineamenti mediante norme e procedure comuni in tutti gli Stati membri. Le incoerenze e le lacune nell’attuazione da parte degli Stati membri potrebbero compromettere la riuscita dell’intero progetto.

Il valore aggiunto dell’UE è motivato dal fatto che un’attuazione coordinata e uniforme è necessaria per migliorare efficacemente la risoluzione delle controversie. È inoltre necessario affrontare le controversie in modo coerente nell’attuale contesto di lotta globale contro l’elusione e l’evasione fiscale. Se combinato con la soluzione proposta, il quadro dell’UE sui prezzi di trasferimento sarà migliorato in termini di efficacia e di applicabilità.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Già nel 1976 il Consiglio aveva presentato una proposta relativa all’eliminazione della doppia imposizione in collegamento con l'adeguamento del trasferimento degli utili tra imprese associate (procedura di arbitrato). Ciò ha portato alla firma, nel 1990, della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436/CEE).

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta fa parte di un pacchetto che comprende diverse iniziative. Effetti di sinergia positivi possono derivare dall’interazione tra le misure contemplate dal presente pacchetto e le proposte contemplate dal pacchetto sulla trasparenza del marzo 2015 e dal piano d’azione del giugno 2015.


1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

◻ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

☒ Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 11  

 Gestione diretta a opera della Commissione

☒ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La proposta è di natura legislativa. Alcune modalità di gestione e alcuni compiti di esecuzione del bilancio per la Commissione si riferiscono alle seguenti funzioni amministrative:

- amministrazione, compilazione e gestione dell’elenco delle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri

- funzioni amministrative relative agli aspetti di trasparenza della proposta e all’agevolazione dello scambio di informazioni tra gli Stati membri

- attività di monitoraggio

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

-

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

-

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

-

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

n.p.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo dispesa

Contributo

Numero Rubrica

1A Competitività per la crescita e l’occupazione

Diss./Non diss. 12

di paesi EFTA 13

di paesi candidati 14

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

14.0301

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Nessuna

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo dispesa

Contributo

Numero
-

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

-

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 1A Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: <TAXUD>

Anno

N 15

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1)

n.p.

Pagamenti

(2)

n.p.

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1 bis)

Pagamenti

(2 bis)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 16  

n.p.

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG <TAXUD>

Impegni

=1+1bis +3

n.p.

Pagamenti

=2+2bis

+3

n.p.






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

n.p.

Pagamenti

(5)

n.p.

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

n.p.

TOTALE degli stanziamenti
della RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

n.p.

Pagamenti

=5+ 6

n.p.

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

•TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

n.p.

Pagamenti

(5)

n.p.

•TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

n.p.

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

n.p.

Pagamenti

=5+ 6

n.p.





Rubrica del quadro finanziario pluriennale
 

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

N

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <TAXUD>

•Risorse umane

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

•Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

N 17

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

Pagamenti

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

◻ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno

N

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 18

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 19

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

N 20

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

0,067

Altre spese amministrative

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

Totale parziale per la RUBRICA 5del quadro finanziario pluriennale

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

Esclusa la RUBRICA 5 21 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale

esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

0,097

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

◻ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno

N

Anno

N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

XX 01 01 02 (delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 22

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  23

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

funzionari e agenti temporanei

coordinamento e collaborazione con gli Stati membri per l’attuazione della proposta legislativa. Compiti di sorveglianza

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

☒ La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

◻ La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

◻ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno

N

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

n.p.

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

n.p.




3.3.Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

◻ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

◻ sulle risorse proprie

◻ sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 24

Anno

N

Anno

N+1

Anno

N+2

Anno

N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

n.p.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

n.p.

(1) Convenzione 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10).
(2) COM(2015)302 final.
(3) Commissione europea, Forum congiunto sui prezzi di trasferimento https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en#meetings Commissione europea, Piattaforma per la buona governance fiscale https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_en#meeting
(4) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(5) GU C […], […], pag. […].
(6) GU C […], […], pag. […].
(7) GU L 225 del 20.8.1990, pag. 10.
(8) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(9) ABM: activity-based management (gestione per attività) ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(12) Diss. = stanziamenti dissociati/ Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(13) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(14) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(15) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(16) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(17) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(18) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(19) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici ...".
(20) L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(21) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(23) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(24) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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