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Documento 12006E172

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
    Parte terza - Politiche della Comunità
    TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico
    Articolo 172

    JO C 321E, 29.12.2006, pagg. 123–123 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_172/oj

    12006E172

    Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 172

    Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0123 - 0123
    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0107 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0254 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0052 - versione consolidata


    Articolo 172

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171.

    Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.

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