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Documento 12006E172
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE XVIII - Research and technological development#Article 172
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 172
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata)
Parte terza - Politiche della Comunità
TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 172
JO C 321E, 29.12.2006, pagg. 123–123
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In vigore
Trattato che istituisce la Comunità Europea (Versione consolidata) - Parte terza - Politiche della Comunità - TITOLO XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico - Articolo 172
Gazzetta ufficiale n. C 321 E del 29/12/2006 pag. 0123 - 0123
Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0107 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0254 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0052 - versione consolidata
Articolo 172 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 171. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati. --------------------------------------------------