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Document 52020PC0798R(01)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

COM/2020/798 final/2

Strasburgo, 20.1.2021

COM(2020) 798 final/2

2020/0353(COD)

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Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Lo sviluppo e la produzione di batterie rappresentano imperativi strategici per l'Europa nel contesto della transizione verso l'energia pulita. Sono inoltre una componente fondamentale del settore automobilistico europeo. Nell'UE i trasporti sono responsabili di circa un quarto delle emissioni di gas a effetto serra e sono la causa principale dell'inquinamento atmosferico nelle città.

Una più ampia diffusione dei veicoli elettrici ridurrebbe le emissioni di gas a effetto serra e le emissioni nocive prodotte dal trasporto su strada. Tra il 2020 e il 2030 nell'UE è previsto un forte aumento dell'elettrificazione di autovetture, furgoni, autobus e, in misura minore, di autocarri. Ciò è dovuto principalmente alla legislazione dell'UE che stabilisce norme sulle emissioni di CO2 per i costruttori di veicoli, ma anche alla legislazione dell'UE che stabilisce gli obiettivi minimi degli Stati membri per gli appalti pubblici di veicoli puliti 1 . L'elettrificazione di alcuni servizi residenziali, come lo stoccaggio di energia o il riscaldamento, proseguirà su questa scia contribuendo a ridurre ulteriormente le emissioni.

Secondo le stime del Forum economico mondiale, vi è la necessità di incrementare la produzione globale di batterie fino a 19 volte per accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio 2 .

La presente iniziativa mira a modernizzare il quadro legislativo dell'UE per le batterie. Essa è parte integrante del Green Deal europeo 3 , la nuova strategia di crescita dell'UE, che mira a trasformare l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva in cui: i) non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050; ii) la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse; iii) nessuna persona e nessun luogo siano esclusi da questo processo. Si basa sugli impegni assunti e sulle relazioni adottate dalla Commissione europea, tra cui il piano d'azione strategico sulle batterie 4 , il nuovo piano d'azione per l'economia circolare 5 , la nuova strategia industriale per l'Europa 6  e l'imminente strategia per una mobilità sostenibile e intelligente 7 , il cui obiettivo è ridurre del 90 % le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti, entro il 2050.

Oltre al lavoro della Commissione, sia il Consiglio che il Parlamento hanno sollecitato un'azione a sostegno della transizione verso la mobilità elettrica, lo stoccaggio di energia a zero emissioni di carbonio e una catena del valore sostenibile per le batterie. La Banca europea per gli investimenti ha inoltre annunciato che prevede di incrementare il sostegno ai progetti relativi alle batterie a più di 1 miliardo di EUR di finanziamenti nel 2020 8 .

La presente iniziativa affronta tre gruppi di problemi strettamente interconnessi relativi alle batterie.

·Il primo gruppo riguarda la mancanza di condizioni generali che incentivino ad investire nella capacità di produzione di batterie sostenibili. Tali problemi sono collegati al funzionamento inefficiente del mercato unico e alla mancanza di sufficiente parità di condizioni 9 dovuta alla divergenza dei quadri normativi nel mercato interno. Tra le cause di fondo figurano l'attuazione non omogenea della direttiva sulle pile e la mancanza di informazioni affidabili e comparabili a livello UE.

·Il secondo gruppo di problemi riguarda il funzionamento non ottimale del mercato del riciclaggio e l'esistenza di un cerchio dei materiali non sufficientemente chiuso, che limitano il potenziale dell'UE di mitigare il rischio connesso all'approvvigionamento di materie prime. Il quadro normativo attuale presenta una serie di carenze. Tra queste, la mancanza di norme chiare e sufficientemente armonizzate, e la presenza, nella direttiva sulle pile, di disposizioni che non tengono conto dei recenti sviluppi tecnologici e di mercato. Tali carenze riducono la redditività delle attività di riciclaggio e frenano gli investimenti nelle nuove tecnologie e nella capacità supplementare di riciclare le batterie del futuro.

·Il terzo gruppo di problemi riguarda i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono disciplinati dalla normativa ambientale dell'UE. Tali problemi comprendono: i) una mancanza di trasparenza in merito all'approvvigionamento di materie prime, ii) le sostanze pericolose e iii) il potenziale non sfruttato per compensare l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie.

Alla base di questi problemi vi sono mancanze del mercato e carenze dell'informazione. Entrambi questi aspetti sono connessi al funzionamento del mercato unico. Gli stessi sono inoltre esacerbati da un terzo fattore: la complessità delle catene del valore delle batterie.

La proposta ha un triplice obiettivo: 1) rafforzare il funzionamento del mercato interno (compresi prodotti, processi, rifiuti di batterie e materiali riciclati), garantendo la parità di condizioni attraverso un insieme comune di norme, 2) promuovere un'economia circolare e 3) ridurre gli impatti sociali e ambientali in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie. Questi tre obiettivi sono strettamente interconnessi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attraverso la direttiva sulle pile il quadro normativo vigente disciplina solo la fase finale del ciclo di vita delle batterie. Attualmente nell'UE non esistono disposizioni di legge che disciplinano altri aspetti delle fasi di produzione e di utilizzo delle batterie come le prestazioni elettrochimiche, la durabilità, le emissioni di gas a effetto serra o l'approvvigionamento responsabile.

In linea con il principio "one in, one out" 10 , il regolamento proposto dovrebbe sostituire l'attuale direttiva sulle pile.

La proposta è pienamente in linea con la vigente legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti. Essa integra tale legislazione, tra cui: la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso 11 ; la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 12 ; la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 13 ; la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 14 ; la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) 15 ; il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 16 .

La presente proposta introduce prescrizioni progressive per ridurre al minimo l'impronta di carbonio durante il ciclo di vita delle batterie. In tale contesto, gli sforzi volti a ridurre l'impronta di carbonio nel processo di fabbricazione condurranno indirettamente alla promozione della produzione di energia rinnovabile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa è coerente con gli obblighi internazionali dell'UE in materia di politica commerciale, in particolare poiché garantisce la non discriminazione tra i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati.

L'iniziativa aderisce pienamente al principio dell'innovazione e alle relative azioni di sostegno nell'ambito dei finanziamenti UE per la ricerca e l'innovazione previsti da Orizzonte 2020.

La proposta mira inoltre a garantire un monitoraggio e obblighi di comunicazione agevoli e semplificati, limitando in tal modo gli oneri amministrativi degli Stati membri, in linea con l'approccio Legiferare meglio dell'UE 17  e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio 18 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che deve essere applicato alle misure destinate a instaurare il mercato unico o a garantirne il funzionamento. Si tratta di un cambiamento rispetto all'attuale base giuridica in quanto la direttiva 2006/66/CE sulle pile si basava sull'articolo 175 del TCE (ora articolo 191 TFUE) e sull'articolo 95 del TCE (ora articolo 114 TFUE) per le disposizioni relative ai prodotti identificati.

La proposta affronta una serie di problemi chiave connessi al mercato unico. Tra questi figurano: i) la disparità di condizioni per le batterie immesse sul mercato, in quanto le norme applicabili sono soggette a interpretazione; ii) gli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio; iii) l'attuazione disomogenea della direttiva sulle pile; iv) l'urgente necessità di investimenti su vasta scala per rispondere all'evoluzione del mercato; v) la necessità di economie di scala; e vi) la necessità di un quadro normativo stabile e pienamente armonizzato.

Allo stesso tempo vi è anche una serie di problemi ambientali legati alla produzione, all'uso e alla gestione del fine vita delle batterie. I problemi ambientali che non rientrano direttamente nell'acquis ambientale dell'UE, e che richiedono quindi un intervento normativo, possono essere tutti collegati al funzionamento del mercato unico. Uno di questi è l'impatto negativo sull'ambiente delle sostanze pericolose contenute nelle batterie quando queste non vengono smaltite correttamente, un problema che può essere risolto con una raccolta e un riciclaggio corretti delle batterie portatili. Uno dei motivi per cui i livelli di raccolta delle batterie portatili sono così bassi è che la creazione di sistemi di raccolta ha un costo e il mercato unico non applica il principio "chi inquina paga" in modo adeguato e armonizzato. I livelli di raccolta non ottimali sono problematici anche dal punto di vista della redditività aziendale. Ciò è dovuto al fatto che le tecnologie di riciclaggio sono a intensità di capitale elevata e richiedono quindi notevoli economie di scala, in alcuni casi superiori a quelle dei mercati nazionali dell'UE. Un altro problema è la mancata riduzione dell'impatto ambientale totale delle batterie mediante l'aumento della circolarità della loro catena del valore. Anche in questo caso, la causa principale del problema è ancora una volta attribuibile a mancanze del mercato. Non esiste un allineamento degli incentivi (e delle informazioni) tra i diversi attori della catena del valore. Mentre, nel mercato delle batterie per veicoli elettrici di seconda vita, non vi è certezza giuridica sullo stato dei rifiuti delle batterie usate e anche le informazioni non sono sufficienti per prevedere il comportamento delle batterie.

L'obiettivo della proposta è dunque di garantire l'attuazione di norme comuni per gli attori economici del mercato unico ed evitare distorsioni della concorrenza. Le misure porteranno a un'ulteriore armonizzazione dei seguenti elementi: i) i requisiti di prodotto per le batterie immesse sul mercato dell'Unione e ii) il livello dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dalle imprese. La proposta fisserà inoltre i requisiti per garantire il buon funzionamento del mercato delle materie prime secondarie, prevenendo e riducendo al tempo stesso gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dall'uso delle batterie nonché dal loro trattamento, compreso il riciclaggio, al termine del loro ciclo di vita. Ciò promuoverà un'industria delle batterie circolare in tutta Europa ed eviterà la frammentazione derivante da eventuali approcci nazionali divergenti.

La fabbricazione e l'utilizzo delle batterie, la catena del valore sottostante e la gestione delle batterie a fine vita rappresentano questioni trasversali, pertinenti a molti settori di intervento. Pertanto, oltre a perseguire gli obiettivi del mercato interno, la proposta contribuirà anche agli obiettivi relativi all'ambiente, ai trasporti, all'azione per il clima, all'energia e al commercio internazionale. L'analisi dell'impatto delle misure proposte dimostra che nella maggior parte dei casi gli obiettivi del mercato interno sono predominanti e che i benefici ambientali sono complementari. È opportuno pertanto ricorrere come base giuridica esclusivamente all'articolo 114 TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La definizione di prescrizioni comuni a livello dell'UE che disciplinino l'intero ciclo di vita delle batterie presenta un chiaro valore aggiunto. È essenziale garantire che i fabbricanti, gli importatori e gli operatori economici più in generale siano soggetti a prescrizioni armonizzate che devono essere rispettate al momento di i) immettere una batteria sul mercato dell'Unione e ii) fornire informazioni ai clienti in tutto il mercato unico. Gli addetti al riciclaggio devono inoltre essere in grado di operare con prescrizioni uniformi che si applichino allo stesso modo alle imprese di riciclaggio di tutta l'UE. In assenza di un intervento a livello UE che definisca norme armonizzate, un intervento a livello nazionale porterebbe ad una divergenza delle prescrizioni per gli operatori economici.

Lo sviluppo di una catena del valore sostenibile delle batterie è un processo a intensità di capitale elevata e richiede economie di scala superiori a quelle che le economie nazionali possono fornire. A tal fine è necessario un mercato unico armonizzato e ben funzionante in tutti gli Stati membri, in cui tutti gli operatori economici della catena del valore delle batterie siano soggetti alle stesse norme.

Sono inoltre necessarie norme comuni per la transizione verso un'economia circolare, che contribuiranno a promuovere in Europa modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. Tali obiettivi non possono essere fissati dagli Stati membri isolatamente: la portata dell'azione richiesta implica che tale risultato si realizza meglio a livello dell'Unione. Un'azione uniforme a livello dell'UE è dunque giustificata e necessaria.

Proporzionalità

Le misure proposte non vanno oltre quanto è necessario per garantire la certezza del diritto indispensabile per incentivare investimenti su vasta scala nell'economia circolare, assicurando allo stesso tempo un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.

Nel complesso l'opzione strategica proposta rappresenta un cambiamento graduale rispetto al quadro normativo e istituzionale esistente (ossia l'attuale direttiva sulle pile). Per le prime fasi della catena del valore per le quali non esiste attualmente una normativa UE, le modifiche proposte sono per lo più a livello di prescrizioni fondamentali e in materia di informazione per le batterie che devono essere immesse sul mercato UE.

Per alcune delle opzioni strategiche proposte, la valutazione d'impatto ha evidenziato che un approccio graduale consentirebbe di rispettare al meglio il principio di proporzionalità. La proposta prevede pertanto un graduale incremento del livello di ambizione e dei requisiti in una serie di ambiti. È il caso, ad esempio, della disposizione relativa ai requisiti in termini di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili. Tale disposizione prevede, come primo passo, obblighi di informazione, ma non imporrà la fissazione di valori minimi pertinenti fino a quando non saranno disponibili ulteriori informazioni.

Scelta dello strumento

La valutazione della direttiva sulle pile e l'analisi che ha preceduto la valutazione d'impatto hanno dimostrato che è possibile raggiungere una migliore armonizzazione mediante un regolamento piuttosto che mediante una direttiva, secondo l'approccio precedente più limitato. L'adozione di misure nazionali divergenti sulla raccolta e il recupero dei rifiuti ha portato a un quadro normativo incoerente per gli operatori economici e i produttori. Le barriere esistenti, rappresentate da quadri normativi nazionali divergenti, possono essere rimosse solo con norme più dettagliate e armonizzate in materia di organizzazione dei processi di raccolta e di recupero e delle relative responsabilità. Tali norme dettagliate e armonizzate dovrebbero includere prescrizioni direttamente applicabili alle imprese.

Attraverso un regolamento sarà possibile stabilire prescrizioni dirette per tutti gli operatori, garantendo così la necessaria certezza del diritto e la possibilità di realizzare un mercato pienamente integrato in tutta l'UE. Un regolamento assicura inoltre che gli obblighi siano attuati contemporaneamente e nello stesso modo in tutti i 27 Stati membri.

Lo strumento stabilirà inoltre una serie di mandati per consentire alla Commissione di elaborare misure di esecuzione. Tali misure di esecuzione consentiranno alla Commissione di approfondire ulteriormente il regolamento, se necessario, consentendo una definizione più tempestiva di norme comuni. Il regolamento inoltre ridurrà le incertezze relative ai tempi durante il processo di recepimento, tipicamente associate a una direttiva, in un settore in cui il tempo e la certezza del diritto sono di fondamentale importanza a causa dell'aumento previsto delle dimensioni del mercato e, più in generale, delle variazioni della dinamica del mercato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nell'aprile 2019 la Commissione ha pubblicato una valutazione della direttiva sulle pile 19 , in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e tenendo conto delle specifiche dell'articolo 23 della direttiva stessa. I principali risultati della valutazione sono sintetizzati nell'allegato 6 della valutazione d'impatto e integrati nell'analisi (in particolare nella sezione relativa alla definizione dei problemi).

La presente proposta politica include misure rivolte alle aree identificate nella valutazione della direttiva sulle pile in cui la mancanza di armonizzazione o di disposizioni sufficientemente dettagliate ha portato a risultati frammentati nel mercato unico. Questi distorcono la parità di condizioni in quanto non offrono chiarezza ed efficienza in termini di costi (come nel caso delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore). La proposta comprende inoltre una serie di misure atte a garantire che il contesto normativo sia aggiornato e adatto ad affrontare le novità tecnologiche come le batterie per i veicoli elettrici, le biciclette elettriche e gli scooter elettrici, o la possibilità di una "seconda vita" per le batterie industriali.

Consultazioni dei portatori di interessi

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, sono state condotte varie attività di consultazione. Una breve descrizione di queste attività di consultazione è riportata di seguito.

·Nell'ambito della preparazione di un'iniziativa di regolamentazione sui requisiti di sostenibilità per le batterie, tra giugno e novembre 2019 la DG GROW ha organizzato un primo ciclo di consultazioni. Si è trattato di una consultazione pubblica aperta per la quale sono pervenuti 180 contributi e di tre riunioni pubbliche di portatori di interessi sui risultati di due studi di fattibilità.

·A seguito della decisione politica secondo la quale un unico strumento giuridico sostituirà la direttiva sulle pile e integrerà i requisiti di sostenibilità per le batterie ricaricabili su cui la DG GROW ha lavorato dalla metà del 2018, tra febbraio e maggio 2020 è stata intrapresa una seconda serie di attività di consultazione. Questo secondo ciclo comprendeva:

interviste mirate con i rappresentanti della catena del valore delle batterie, i consumatori e le associazioni ambientaliste;

un'indagine rivolta alle imprese (fabbricanti, gestori dei rifiuti e addetti al riciclaggio);

un'indagine rivolta ai rappresentanti dei progetti di ricerca e innovazione (finanziati nell'ambito dei programmi Orizzonte 2020 e LIFE);

incontri settoriali con i portatori di interessi;

una riunione con il gruppo di esperti degli Stati membri.

·La valutazione d'impatto iniziale relativa alla proposta di regolamento è stata pubblicata il 28 maggio 2020 e il periodo per fornire un riscontro è terminato il 9 luglio 2020. In totale sono pervenute 103 risposte, ampiamente a sostegno delle posizioni espresse dai portatori di interessi nelle fasi iniziali del processo (ad esempio durante le consultazioni mirate dei portatori di interessi).

Nel complesso le attività di consultazione hanno mostrato che esiste un consenso generale tra l'opinione pubblica sulla necessità di un'iniziativa di regolamentazione che disciplini in modo integrato l'intera catena del valore delle batterie. I portatori di interessi che hanno partecipato alle consultazioni pubbliche hanno generalmente riconosciuto che i cambiamenti tecnologici, economici e sociali giustificano la creazione di un nuovo quadro normativo per le batterie. I portatori di interessi hanno inoltre convenuto sulla necessità di una migliore armonizzazione delle norme esistenti e di un quadro dell'UE che disciplini l'intero ciclo di vita delle batterie. Gli stessi hanno affermato che tale quadro dovrebbe comprendere norme di sostenibilità comuni e più rigorose per le batterie, i componenti, i rifiuti di batterie e i materiali riciclati, al fine di stabilire norme chiare e comuni per garantire il funzionamento del mercato unico dell'UE.

Le principali esigenze espresse dai rappresentanti dell'industria sono state le seguenti: i) un quadro normativo stabile che garantisca la certezza degli investimenti, ii) la parità di condizioni che consenta la produzione sostenibile delle batterie e iii) l'efficiente funzionamento dei mercati del riciclaggio per aumentare la disponibilità di materie prime secondarie di qualità. Le principali preoccupazioni espresse dai rappresentanti della società civile riguardavano la necessità di un approvvigionamento sostenibile e di un'attuazione dei principi dell'economia circolare alla catena del valore delle batterie.

Le conclusioni dettagliate delle consultazioni con i portatori di interessi sono contenute nell'allegato 2 e nell'allegato 9 della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

A sostegno dell'analisi delle diverse opzioni, la Commissione ha aggiudicato ad esperti esterni diversi contratti di sostegno anche per:

·uno studio di valutazione della fattibilità delle misure volte ad affrontare le carenze dell'attuale quadro dell'UE sulle batterie;

·uno studio su argomenti specifici (seconda vita, restrizioni, sistemi di cauzione-rimborso, ecc.);

·uno studio preparatorio sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica delle batterie elettrochimiche ricaricabili con stoccaggio interno;

·uno studio di fattibilità di follow-up sulle batterie sostenibili;

·una valutazione d'impatto sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica delle batterie elettrochimiche ricaricabili con stoccaggio interno.

Questi esperti hanno lavorato in stretta collaborazione con la Commissione durante le diverse fasi dello studio.

Oltre a questi studi di sostegno, sono state identificate ulteriori competenze attraverso la ricerca in letteratura e le risposte ottenute dalla consultazione dei portatori di interessi.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver affrontato le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo del 24 giugno 2020, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserve il 18 settembre 2020. Nel suo parere definitivo il comitato ha chiesto ulteriori dettagli soprattutto sullo scenario di base e sulla composizione delle opzioni strategiche.

La valutazione d'impatto comprende 13 misure per affrontare i problemi connessi ai seguenti aspetti: i) la mancanza di condizioni generali che incentivino gli investimenti nella capacità di produzione di batterie sostenibili, ii) il funzionamento non ottimale dei mercati del riciclaggio e iii) i rischi sociali e ambientali che attualmente non sono contemplati dall'acquis ambientale dell'UE. Queste 13 misure si basano su: i) l'analisi della valutazione della direttiva sulle pile; ii) le consultazioni pubbliche per questa iniziativa; iii) i vari studi di supporto; e iv) gli impegni politici come il Green Deal. Esse riflettono la necessità di risposte lungo una complessa catena del valore.

Nell'ambito di ciascuna delle 13 misure politiche generali sono state prese in considerazione diverse sottomisure. In molti casi si tratta di sottomisure alternative l'una all'altra (ad es. per la misura 3, gli obiettivi relativi al tasso di raccolta delle batterie portatili possono essere del 65 % o del 75 %, ma non entrambi). In altri casi, le sottomisure sono concepite in modo da poter essere cumulative e/o complementari (ad es. per la misura 13, il "passaporto" delle batterie industriali si applica in aggiunta agli obblighi di informazione). Tutte queste sottomisure sono analizzate in modo adeguatamente dettagliato nell'allegato 9 della valutazione d'impatto, tenendo conto del loro impatto rispetto allo scenario di status quo.

Per facilitare l'analisi, le sottomisure sono raggruppate in quattro principali opzioni strategiche, che vengono messe a confronto con lo scenario di status quo. Queste quattro opzioni sono illustrate di seguito.

·Opzione 1, status quo, è un'opzione che mantiene invariata la direttiva sulle pile, che riguarda soprattutto la fase finale del loro ciclo di vita. Per le prime fasi della catena del valore non esiste attualmente alcuna normativa UE e quindi la situazione rimarrà invariata. Ulteriori dettagli su questa opzione sono forniti nella sezione 5 sullo scenario di base e nell'allegato 9.

·Opzione 2, opzione del livello di ambizione medio, è un'opzione che si basa sulla direttiva sulle pile ma ne rafforza e ne aumenta gradualmente il livello di ambizione. Per le prime fasi della catena del valore per le quali non esiste attualmente una normativa UE, la modifica proposta è quella di introdurre prescrizioni fondamentali e in materia di informazioni come condizione per l'immissione delle batterie sul mercato UE.

·Opzione 3, l'opzione del livello di ambizione elevato, rappresenta un approccio leggermente più dirompente, ma sempre nei limiti di quanto tecnicamente fattibile. Essa comporta, ad esempio, la fissazione di valori limite e soglie da rispettare entro un termine prestabilito.

·Opzione 4, l'opzione del livello di ambizione molto elevato, comprende misure che andrebbero ben al di là del quadro normativo vigente e delle attuali pratiche commerciali.

La tabella 1 presenta una panoramica delle diverse sottomisure previste dalle opzioni strategiche, con l'opzione che, sulla base della valutazione d'impatto, risulta essere quella preferita evidenziata in verde.

L'opzione preferita dalla Commissione consiste in una combinazione dell'opzione 2 e dell'opzione 3. La combinazione scelta offre un approccio equilibrato in termini di efficacia (conseguimento degli obiettivi) ed efficienza (in termini di costi). L'opzione preferita faciliterà la risposta dell'UE alle condizioni di mercato in rapida evoluzione e sosterrà in modo ambizioso il passaggio a un'economia a più basse emissioni di carbonio, senza rischiare costi eccessivi o perturbazioni.

Tabella 1: opzione preferita

Misure

Opzione 2 - Livello di ambizione medio

Opzione 3 - Livello di ambizione elevato

Opzione 4 - Livello di ambizione molto elevato

1. Classificazione e definizione    

Nuova categoria per le batterie per veicoli elettrici

Limite di peso di 5 kg per distinguere le batterie portatili da quelle industriali.

 Nuova metodologia di calcolo dei tassi di raccolta delle batterie portatili basata sulle batterie disponibili per la raccolta

/

2. Seconda vita delle batterie industriali

Alla fine del primo ciclo di vita, le batterie usate sono considerate rifiuti (tranne che per il riutilizzo). Il cambio di destinazione è considerato un'operazione di trattamento dei rifiuti. Le batterie sottoposte a un cambio di destinazione (seconda vita) sono considerate nuovi prodotti che devono soddisfare i requisiti di prodotto al momento della loro immissione sul mercato.

Alla fine del primo ciclo di vita, le batterie usate non sono rifiuti. Le batterie sottoposte a un cambio di destinazione (seconda vita) sono considerate nuovi prodotti che devono soddisfare i requisiti di prodotto al momento della loro immissione sul mercato.

Capacità obbligatoria di seconda vita

3. Tasso di raccolta delle batterie portatili

Obiettivo di raccolta del 65 % nel 2025.

Obiettivo di raccolta del 70 % nel 2030.

Obiettivo di raccolta del 75 % nel 2025.

4. Tasso di raccolta delle batterie industriali e delle batterie per autoveicoli

Nuovo sistema di comunicazione per le batterie industriali e per le batterie per autoveicoli e per veicoli elettrici.

Obiettivo di raccolta per le batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri.

Obiettivo esplicito di raccolta per le batterie industriali e le batterie per autoveicoli e per veicoli elettrici.

5. Efficienze di riciclaggio e recupero dei materiali

Batterie agli ioni di litio e Co, Ni, Li, Cu:

Efficienza di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio: 65 % entro il 2025.

Tassi di recupero dei materiali per Co, Ni, Li, Cu: risp. 90 %, 90 %, 35 % e 90 % nel 2025.

Batterie al piombo-acido e piombo: 

Efficienza di riciclaggio delle batterie al piombo-acido: 75 % entro il 2025.

Recupero dei materiali per il piombo: 90 % nel 2025.

Batterie agli ioni di litio e Co, Ni, Li, Cu:

Efficienza di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio: 70 % entro il 2030.

Tassi di recupero dei materiali per Co, Ni, Li, Cu: risp. 95 %, 95 %, 70 % e 95 % nel 2030.

Batterie al piombo-acido e piombo: 

Efficienza di riciclaggio delle batterie al piombo-acido: 80 % entro il 2030.

Recupero dei materiali per il piombo: 95 % entro il 2030.

/

6. Impronta di carbonio per le batterie industriali e per le batterie per veicoli elettrici

Dichiarazione obbligatoria dell'impronta di carbonio.

Classi di prestazione relative all'impronta di carbonio e soglie massime di carbonio per le batterie come condizione per l'immissione sul mercato.

/

7. Prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici.

Prescrizioni in materia di informazioni sulle prestazioni e la durabilità.

Requisiti minimi in termini di prestazioni e durabilità per le batterie industriali come condizione per l'immissione sul mercato.

/

8. Batterie portatili non ricaricabili

Parametri tecnici per le prestazioni e la durabilità delle batterie primarie portatili.

Eliminazione graduale delle batterie primarie portatili di uso generale.

Eliminazione totale graduale delle batterie primarie.

9. Contenuto riciclato nelle batterie industriali e nelle batterie per autoveicoli e veicoli elettrici

Dichiarazione obbligatoria dei livelli di contenuto riciclato nel 2025.

Livelli obbligatori di contenuto riciclato, nel 2030 e nel 2035.

/

10. Responsabilità estesa del produttore

Specifiche chiare per gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per le batterie industriali.

Norme minime per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

/

/

11. Specifiche di progettazione per le batterie portatili

Obbligo rafforzato di rimovibilità.

Nuovo obbligo di sostituibilità.

Requisito di interoperabilità.

12. Comunicazione di informazioni

Comunicazione di informazioni di base (sotto forma di etichette, documentazione tecnica o online).

Comunicazione di informazioni più specifiche agli utilizzatori finali e agli operatori economici (con accesso selettivo).

Istituzione di un sistema di scambio elettronico di informazioni per le batterie e di un regime di passaporto (solo per le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici).

/

13. Dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per le materie prime delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici

Dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria.

Dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base obbligatoria.

/

Legenda: verde = opzione preferita; verde chiaro = opzione preferita in attesa di una clausola di revisione.

L'obiettivo della misura 1 sulla classificazione e la definizione è di chiarire le attuali disposizioni sulle categorie di batterie e di aggiornarle in linea con gli ultimi sviluppi tecnologici (opzione 2). Le modifiche amministrative apportate ad alcune disposizioni dell'attuale direttiva sulle pile migliorerebbero l'efficacia di diverse altre disposizioni, senza generare costi economici o oneri amministrativi significativi. I portatori di interessi hanno affermato di accettare pienamente questa misura. La possibilità di definire una nuova metodologia per i tassi di raccolta basata sulle batterie "disponibili per la raccolta" (opzione 3) viene proposta per essere rivalutata attraverso una clausola di revisione.

Per la misura 2 relativa alle batterie industriali e alle batterie per veicoli elettrici di seconda vita, i benefici economici e ambientali stimati per le opzioni 2 e 3 sarebbero equivalenti (a parità di penetrazione del mercato), riconoscendo l'esistenza di compromessi tra la promozione dello sviluppo delle batterie di seconda vita da un lato e il riciclaggio dall'altro. I costi amministrativi dell'opzione 3, in base alla quale le batterie usate non sarebbero necessariamente considerate rifiuti alla fine della prima vita ma solo quando il detentore della batteria decide di disfarsene, sono notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'opzione 2. L'opzione 3 è stata considerata l'opzione preferita nella valutazione d'impatto, in quanto favorisce al meglio lo sviluppo di un mercato delle batterie di seconda vita ed è stata sostenuta dai portatori di interessi. L'opzione 2, in base alla quale le batterie diventano rifiuti, comporterebbe costi aggiuntivi per le autorizzazioni necessarie per trattare i rifiuti pericolosi, una questione che ha suscitato particolare preoccupazione tra i portatori di interessi. Tale opzione potrebbe pertanto limitare lo sviluppo del mercato di seconda vita delle batterie, essendo i costi superiori. La Commissione ha concluso che una combinazione dell'opzione 2 e dell'opzione 3, in base alla quale vengono stabiliti specifici criteri secondo cui i rifiuti cessano di essere tali, tra cui un controllo dello stato di salute, che le batterie devono soddisfare per poter essere sottoposte a un cambio di destinazione o rifabbricazione, costituirà il modo più appropriato di procedere. Tale approccio, avvalorato dalle prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore, mira a incoraggiare il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, garantendo al tempo stesso che i rifiuti di batterie siano sottoposti a un trattamento adeguato, in linea con la legislazione UE sui rifiuti e con gli accordi internazionali.

Per la misura 3 relativa a un obiettivo di raccolta per le batterie portatili, l'opzione 2, con un obiettivo di raccolta del 65 % nel 2025, e l'opzione 3, con un obiettivo del 70 % nel 2030, sono le opzioni preferite. Si stima che il costo di tali opzioni sia rispettivamente di circa 1,09 e 1,43 EUR pro capite all'anno, da finanziare attraverso il meccanismo della responsabilità estesa del produttore. La ragione per aumentare significativamente gli obiettivi di raccolta rispetto al valore di riferimento è duplice. In primo luogo perché i benefici ambientali aumentano in modo non lineare a causa della maggiore raccolta di batterie agli ioni di litio. In secondo luogo, i dati dimostrano che vi sono economie di scala e miglioramenti in termini di efficienza da realizzare. Come principio generalmente accettato, i portatori di interessi sono disposti ad accettare obiettivi di raccolta più ambiziosi, a condizione che siano realistici e che il tempo a disposizione per raggiungerli sia sufficiente. Non è questo il caso dell'opzione 4, che prevede un obiettivo di raccolta del 75 % entro il 2025.

L'opzione preferita per la misura 4 è l'opzione 2, un nuovo sistema di comunicazione per le batterie industriali e le batterie per autoveicoli. Tale misura non dovrebbe comportare costi economici o oneri amministrativi significativi, ma determinerebbe un aumento dei tassi di raccolta. L'opzione 3, un obiettivo di raccolta specifico per le batterie utilizzate nei mezzi di trasporto leggeri, dovrebbe comportare un aumento significativo dei tassi di raccolta. Tuttavia, data la necessità di sviluppare in primo luogo la metodologia del "disponibile per la raccolta", si propone di riesaminare questa opzione mediante una clausola di revisione.

Le opzioni preferite per la misura 5 sulle efficienze di riciclaggio e sul recupero dei materiali sono l'opzione 2, che aumenta gli obiettivi per le batterie al piombo-acido e l'opzione 3, che introduce nuovi obiettivi per le batterie agli ioni di litio e per cobalto, nichel, litio e rame. L'opzione 2 fissa obiettivi per il 2025 sulla base di quanto attualmente tecnicamente fattibile, mentre l'opzione 3 fissa obiettivi per il 2030 sulla base di quanto sarà tecnicamente fattibile in futuro. A causa dell'elevato grado di incertezza su una serie di variabili, quantificare l'impatto economico e ambientale di tali opzioni si è rivelato difficile. Le stime di modellizzazione indicano che, anche secondo le ipotesi più prudenti, l'impatto sarebbe positivo.

Per la misura 6 sull'impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, l'opzione preferita è l'opzione 2, una dichiarazione obbligatoria, integrata, nel tempo, con l'opzione 3, che stabilisce le classi di prestazione relative all'impronta di carbonio e soglie massime di carbonio per le batterie come condizione per l'immissione sul mercato dell'UE. L'introduzione anticipata dell'opzione 3 sarebbe più efficace dell'opzione 2, ma occorre più tempo per completare il quadro informativo e metodologico necessario. L'opzione 2 consentirà tuttavia di introdurre gradualmente le misure previste dall'opzione 3. Tali misure intendono contribuire all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di lottare contro il cambiamento climatico, come indicato nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare, per un'Europa più pulita e più competitiva 20 . L'atto delegato che stabilisce i valori delle soglie di carbonio sarà corredato di un'apposita valutazione d'impatto.

Per la misura 7 sulle prestazioni e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici, l'opzione preferita è l'opzione 2, che introduce prescrizioni in materia di informazioni a breve termine. In questo modo si contribuirebbe ad armonizzare il calcolo e la disponibilità delle caratteristiche relative alle prestazioni e alla durabilità delle batterie, consentendo così ai consumatori e alle aziende di prendere decisioni informate. Una volta disponibili le informazioni necessarie e completato il lavoro di normazione, sarà possibile introdurre requisiti minimi di prestazione (opzione 3) in una fase successiva. La Commissione ha concluso che questa opzione è più efficace a lungo termine per favorire la transizione del mercato verso batterie caratterizzate da prestazioni migliori, e quindi innescare un processo che condurrebbe a un impatto ambientale minore.

Per la misura 8 relativa alle batterie portatili non ricaricabili, l'opzione preferita è l'opzione 2, che fissa parametri per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità per ridurre al minimo l'uso inefficiente di risorse ed energia. Questi parametri saranno ripresi anche dalle prescrizioni relative all'etichettatura che sono contemplate dalla misura 12 per informare il consumatore sulle prestazioni delle batterie. Per quanto riguarda le opzioni 3 e 4, la conclusione è che al momento non vi sono prove sufficienti a dimostrare l'efficacia e la fattibilità di un'eliminazione graduale, parziale o totale, delle batterie non ricaricabili. I produttori e gli addetti al riciclaggio delle batterie non ricaricabili sono contrari a queste due opzioni più ambiziose.

L'opzione preferita per la misura 9 è sia l'opzione 2, che introduce una dichiarazione obbligatoria sul contenuto riciclato, a breve termine, sia l'opzione 3, che fissa obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di litio, cobalto, nichel e piombo nel 2030 e nel 2035. Le due opzioni sono complementari e contribuirebbero a fornire un quadro giuridico prevedibile che stimolerebbe gli attori del mercato a investire in tecnologie di riciclaggio che altrimenti non verrebbero sviluppate in quanto non competitive in termini di costi rispetto alla produzione di materie prime primarie.

Per la misura 10 relativa alla responsabilità estesa del produttore e alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non è stata proposta alcuna opzione ambiziosa, poiché si tratta per lo più di una messa a punto delle disposizioni esistenti nell'ambito della direttiva sulle pile. La misura proposta assicurerebbe parità di condizioni per i regimi di responsabilità estesa del produttore per le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali attualmente classificate come batterie industriali e per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per le batterie portatili. Si prevede che i costi economici di questa misura saranno trascurabili e ampiamente compensati dai benefici ambientali derivanti dall'aumento dei tassi di raccolta.

Per la misura 11 relativa alle specifiche di progettazione per le batterie portatili, l'opzione preferita è un obbligo rafforzato di rimovibilità delle batterie (opzione 2) e un nuovo obbligo di sostituibilità delle batterie (opzione 3). Tali opzioni comportano costi economici trascurabili, producendo invece benefici ambientali e risparmi in termini di risorse. Ciò avviene facilitando il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio delle batterie e degli apparecchi in cui sono integrate.

Per la misura 12 relativa alla comunicazione di informazioni affidabili, l'opzione preferita è una combinazione dell'opzione 2 e dell'opzione 3. L'opzione 2, che prevede l'introduzione di un sistema di etichettatura a stampa e online che fornisca informazioni di base e più specifiche, è preferibile perché contribuirebbe a fornire migliori informazioni ai consumatori e agli utilizzatori finali e stimolerebbe una transizione del mercato verso batterie più rispettose dell'ambiente. Il principio dell'opzione 3, un sistema di scambio elettronico e un passaporto delle batterie, come proposto dalla Global Batteries Alliance, è accettato da diverse organizzazioni globali. La realizzazione del sistema di scambio elettronico avrà un costo amministrativo una tantum ma, a lungo termine, porterà a una semplificazione amministrativa e a una riduzione dei costi di attuazione. Il passaporto delle batterie dovrebbe inoltre consentire agli operatori della seconda vita di prendere decisioni aziendali informate e permettere agli addetti al riciclaggio di pianificare meglio le loro operazioni e migliorare le efficienze di riciclaggio.

Per la misura 13 relativa al dovere di diligenza per le materie prime, l'opzione preferita è l'opzione 3, un approccio obbligatorio. Vi è un ragionevole grado di consenso tra i portatori di interessi sul fatto che questa opzione sarebbe più efficace nell'affrontare i rischi sociali e ambientali connessi all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di talune materie prime utilizzate per la fabbricazione delle batterie. Tale opzione dovrebbe essere considerata alla luce dei lavori in corso su una proposta di normativa trasversale sul governo societario sostenibile che la Commissione prevede di presentare nel 2021.

L'allegato 3 della valutazione d'impatto fornisce una panoramica sintetica dei costi e dei benefici, e in particolare la loro quantificazione.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure proposte hanno un impatto trascurabile in termini di oneri amministrativi.

La presente proposta politica sfrutta al massimo il potenziale della digitalizzazione per ridurre i costi amministrativi. Ad esempio, la misura 12 propone di istituire un sistema di scambio elettronico delle informazioni per le batterie che contenga informazioni su ogni modello di batteria portatile e industriale immesso sul mercato. La misura 12 prevede inoltre la creazione di un passaporto della batteria per ogni singola batteria industriale e per ogni singola batteria per veicoli elettrici immessa sul mercato. Lo sviluppo sia del sistema di scambio delle informazioni che di quello dei passaporti comporterà costi considerevoli sia per la Commissione che per le imprese. Fornirà tuttavia alle autorità degli Stati membri e alla Commissione un potente strumento per far rispettare gli obblighi del regolamento proposto, nonché uno strumento di intelligence del mercato per la revisione e il perfezionamento degli obblighi in futuro.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta implica il ricorso a personale e denaro per l'acquisto di dati e servizi. Una parte del fabbisogno di personale dovrebbe essere soddisfatta nell'ambito degli stanziamenti esistenti per la Commissione, il Centro comune di ricerca (JRC) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Il fabbisogno di personale della Commissione è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o reimpiegato all'interno della stessa DG. A tali dipendenti si aggiungerà un'ulteriore assegnazione di personale da concedere alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale e alla luce dei vincoli di bilancio.

La proposta comprende diversi articoli che specificano ulteriori interventi che dovranno essere effettuati per integrare il regolamento e che dovrebbero essere adottati mediante atti delegati/di esecuzione in un orizzonte temporale di 3-8 anni. Esse riguarderanno: la verifica della conformità ai requisiti di sostenibilità; il sistema di controllo della conformità; la gestione dei rifiuti; le informazioni e l'etichettatura. Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste:

·seguire il lavoro di normazione del CEN/CENELEC;

·elaborare specifiche comuni su: i) prestazioni e durabilità delle batterie portatili non ricaricabili, ii) prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e iii) sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria;

·sostenere lo sviluppo di norme di calcolo armonizzate per: i) la dichiarazione dell'impronta di carbonio (compresa la revisione delle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto per le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili) e ii) il calcolo delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili;

·sostenere lo sviluppo di norme di calcolo armonizzate per: i) il contenuto riciclato nelle batterie per veicoli elettrici e nelle batterie industriali ricaricabili, ii) le efficienze di riciclaggio, iii) i materiali recuperati e iv) la classificazione dei rifiuti;

·elaborare orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili;

·istituire un sistema per lo scambio elettronico di informazioni per la trasmissione di informazioni relative alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili;

·sviluppare criteri in materia di appalti pubblici verdi per le batterie;

·modificare l'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione 21 ;

·condurre una valutazione del rischio sulle sostanze utilizzate nelle batterie e gestire il rischio ad esse collegato;

·modificare gli obblighi di comunicazione.

Il JRC svolgerà un ruolo chiave nel sostenere la Commissione per una parte del lavoro tecnico necessario. Circa 6,2 milioni di EUR saranno destinati a finanziare gli studi necessari e un accordo amministrativo con il JRC per sostenere la Commissione in una serie di interventi illustrati di seguito.

·Elaborazione di specifiche comuni in materia di: i) prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale, ii) prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici e iii) sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria.

·Elaborazione di norme armonizzate per: i) la raccolta differenziata delle batterie portatili, ii) la dichiarazione delle impronte di carbonio, iii) il calcolo dell'impronta di carbonio, del contenuto riciclato e delle efficienze di riciclaggio e iv) il calcolo delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili.

·Analisi dei criteri in materia di appalti pubblici verdi (compresa la consultazione dei portatori di interessi nel settore degli appalti pubblici e i controlli giuridici sulle norme proposte in materia di appalti pubblici).

·Sostegno agli orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili.

·Sostegno alla messa a punto di modifiche mirate delle voci dell'elenco europeo dei rifiuti pertinenti alle batterie.

·Sostegno all'eliminazione graduale delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale.

·Sostegno alle prescrizioni in materia di etichettatura.

·Sviluppo di criteri in materia di appalti pubblici verdi.

L'ECHA sosterrà inoltre la Commissione nella gestione delle sostanze utilizzate per le batterie e delle relative restrizioni normative nell'ambito delle attività REACH esistenti. Ciò richiederà due nuovi agenti temporanei (AD 5-7) equivalenti a tempo pieno (ETP) presso l'ECHA (costo medio di 144 000 EUR all'anno, per almeno sette anni). Un agente contrattuale ETP (CA FG III, costo medio di 69 000 EUR/anno per tre anni) sarà necessario per ampliare la base di conoscenze e facilitare la definizione informata delle priorità e del piano di lavoro. Il piano di lavoro dovrebbe essere basato su uno studio inteso a consolidare le attuali conoscenze dell'ECHA su come l'industria delle batterie gestisce le sostanze chimiche pericolose per identificare le sostanze pertinenti per la gestione del rischio normativo in futuro. Si stima che lo studio costerà 400 000 EUR (nell'arco di 3 anni) per esternalizzare parte delle esigenze di ricerca.

La DG GROW ha stimato che lo sviluppo del sistema proposto per lo scambio elettronico di informazioni sulle batterie avrà un costo di circa 10 milioni di EUR. Uno studio di fattibilità, che sarà avviato nel 2021, valuterà anche quale sia la migliore architettura per il sistema proposto per lo scambio elettronico di informazioni e quali servizi dovrebbe fornire.

La Commissione europea sarà responsabile della negoziazione del regolamento, della sua attuazione generale e dell'adozione di tutti gli atti di esecuzione/delegati previsti dal regolamento. A tal fine sarà necessario seguire: i) il lavoro svolto presso il JRC e l'ECHA e ii) i normali processi decisionali, comprese le procedure di consultazione dei portatori di interesse e le procedure di comitato. Le simulazioni finanziarie attuali si basano su due posti ETP AD solo per svolgere i compiti di gestione, vale a dire i) la negoziazione e l'attuazione generale del regolamento e ii) i diversi lavori preparatori e di redazione del diritto derivato secondo le scadenze proposte nel regolamento sulle batterie. I compiti tecnici possono essere svolti da un esperto nazionale distaccato ETP (tenuto conto del calendario previsto) e da agenti contrattuali. Dei due posti AD, uno è stato riassegnato all'interno della DG ENV. I costi del personale della Commissione ammontano a un totale di 3 075 000 EUR sulla base dell'ultimo aggiornamento del costo del personale COM riportato sul sito web della DG BUDG:  https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/pre/legalbasis/Pages/pre-040-020_preparation.aspx .

Le informazioni fornite nella scheda finanziaria dell'atto normativo sono compatibili con la proposta del QFP post 2020.

Nel periodo 2021-2029 saranno necessarie alcune risorse supplementari per portare avanti i lavori di: i) elaborazione di standard e specifiche comuni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie; ii) sviluppo di norme di calcolo armonizzate per la raccolta differenziata delle batterie portatili, la dichiarazione dell'impronta di carbonio, il calcolo delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio nonché per il calcolo del contenuto riciclato e delle efficienze di riciclaggio; iii) stesura di orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili; iv) decisione in merito ai formati e sviluppo di sistemi per ricevere le comunicazioni connesse allo scambio elettronico di informazioni e v) sviluppo di criteri in materia di appalti pubblici verdi. Le risorse per gli studi e le disposizioni amministrative in questo contesto saranno coperte dal programma LIFE per un importo totale di circa 4,7 milioni di EUR e 10,7 milioni di EUR nell'ambito della linea di bilancio Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi.

Il bilancio della proposta è presentato a prezzi correnti, ad eccezione della componente ECHA, dove le retribuzioni sono state indicizzate al 2 % di crescita annua. Per l'ECHA saranno necessarie risorse aggiuntive per incrementare le sovvenzioni ricevute.

La scheda finanziaria dell'atto normativo allegata alla presente proposta stabilisce le implicazioni per le risorse di bilancio, umane e amministrative.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Lo scopo della modifica proposta alla classificazione delle batterie è di aggiornare le norme esistenti per garantire che contemplino tutte le batterie, compresi eventuali nuovi tipi. Le modalità di monitoraggio dovrebbero garantire che le nuove misure siano attuate e applicate come previsto.

Per fissare un nuovo obiettivo di raccolta delle batterie portatili è necessario monitorare il tasso di raccolta negli Stati membri. Tale misura è stata istituita per l'attuale obiettivo del 45 % e ha coinvolto Eurostat nella raccolta di informazioni dagli Stati membri su base annuale. La fissazione di un nuovo obiettivo non comporterebbe quindi ulteriori obblighi di comunicazione.

La creazione di un sistema di comunicazione per le batterie industriali e le batterie per autoveicoli richiede la raccolta di informazioni già generate a livello nazionale. Inoltre, per le batterie per autoveicoli e veicoli elettrici, il sistema di comunicazione potrebbe essere creato in aggiunta al sistema istituito dalla direttiva sui veicoli fuori uso.

L'obiettivo relativo all'efficienza di riciclaggio per le batterie al litio è fissato al 65 % a partire dal 2025. Dal 2014 Eurostat raccoglie dati sulle efficienze di riciclaggio delle batterie al piombo, al cadmio e di altre batterie su base annuale. Sarebbe quindi di secondaria importanza includere l'efficienza di riciclaggio delle batterie al litio nella procedura di raccolta delle informazioni esistente.

L'obbligo di comunicare l'impronta di carbonio associata al ciclo di vita complessivo (esclusa la fase di utilizzo) delle batterie immesse sul mercato richiede lo sviluppo di uno strumento informatico che consenta ai fabbricanti di inserire direttamente le informazioni. La Commissione intende offrire uno strumento basato sul web e l'accesso gratuito alle biblioteche di set di dati secondari per facilitare il processo di calcolo dell'impronta di carbonio sulla base delle norme adottate. I dati presentati potrebbero essere utilizzati per stabilire parametri di riferimento delle emissioni di gas a effetto serra, per valutare se l'introduzione di classi di prestazione in termini di intensità di gas a effetto serra sarebbe utile per migliorare l'impronta di carbonio e l'efficienza ambientale delle batterie e per valutare la necessità di ulteriori incentivi e/o misure di condizionalità del mercato.

Analogamente, l'obbligo di fornire informazioni su prestazioni e durabilità dovrebbe valere anche per la documentazione tecnica. A seconda del tipo di batteria, tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione online anche in una banca dati delle batterie e/o nel passaporto delle batterie.

L'obbligo per i produttori di fornire informazioni sul contenuto riciclato seguirebbe una metodologia armonizzata.

Per quanto riguarda la rimovibilità, gli obblighi attuali dovrebbero essere rafforzati mentre, per quanto riguarda la sostituibilità, si propongono nuove disposizioni.

Le disposizioni per le dichiarazioni sull'impronta di carbonio e il contenuto riciclato, nonché quelle riguardanti la strategia relativa al dovere di diligenza per l'approvvigionamento responsabile di materie prime richiederebbero, in linea di principio, la verifica da parte di terzi, tramite organismi notificati.

Le autorità nazionali di mercato avrebbero la responsabilità di verificare la validità delle informazioni fornite per adempiere tutti gli obblighi previsti dal regolamento.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Poiché lo strumento giuridico è un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri, non è necessario un documento esplicativo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali.

L'articolo 1 afferma che il presente regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie, nonché le prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie. Il regolamento si applica a tutti i tipi di batterie e ne elenca le quattro categorie, vale a dire: batterie portatili, batterie per autoveicoli, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 sancisce il principio della libera circolazione nel mercato unico per le batterie conformi alle prescrizioni del regolamento.

L'articolo 4 riassume le disposizioni che stabiliscono e contengono precisazioni sulle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura e rimanda di conseguenza ai capi II e III. Per il resto, le batterie non presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo per gli Stati membri di designare una o più autorità competenti per occuparsi della fase finale del ciclo di vita delle batterie.

Il capo II del regolamento contiene prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza.

L'articolo 6, unitamente all'allegato I, stabilisce restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie, in particolare mercurio e cadmio.

L'articolo 7, unitamente all'allegato II, stabilisce le norme sull'impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili. Le prescrizioni sono scaglionate in modo tale che vi sia innanzitutto un obbligo di informazione sotto forma di dichiarazione dell'impronta di carbonio. Successivamente, le batterie sono classificate in classi di prestazione relative all'impronta di carbonio. Infine, e sulla base dei risultati di una valutazione d'impatto specifica, le batterie dovranno rispettare le soglie massime relative all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita. La tempistica per le tre prescrizioni è il 1º luglio 2024 per la dichiarazione dell'impronta di carbonio, il 1º gennaio 2026 per le classi di prestazione e il 1º luglio 2027 per le soglie massime relative all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita.

L'articolo 8 stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2027, la documentazione tecnica per le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno che contengono cobalto, piombo, litio o nichel nei materiali attivi includa informazioni sulla quantità dei suddetti materiali che sono stati recuperati, contenuta in ogni modello e lotto per impianto di fabbricazione. A decorrere dal 1º gennaio 2030 tali batterie contengono nei materiali attivi la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti di cobalto, piombo, litio o nichel: 12 % di cobalto, 85 % di piombo, 4 % di litio e 4 % di nichel. A decorrere dal 1º gennaio 2035 la percentuale minima di cobalto, litio o nichel recuperato aumenta fino al 20 % per il cobalto, al 10 % per il litio e al 12 % per il nichel. Per il piombo, la percentuale minima rimane all'85 %. Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità, o della mancanza, di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare gli obiettivi. 

L'articolo 9, unitamente all'allegato III, stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2026, le batterie portatili di uso generale possono essere immesse sul mercato solo se sono soddisfatti i parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire i requisiti minimi di tali parametri e di modificarli alla luce del progresso tecnico e scientifico. Entro il 31 dicembre 2030, la Commissione valuta la fattibilità di misure volte a eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale e, a tal fine, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di adottare le misure appropriate, compresa l'adozione di proposte legislative.

L'articolo 10, unitamente all'allegato IV, stabilisce un obbligo di informazione sui parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno. A decorrere dal 1º gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili sono conformi ai valori minimi che la Commissione ha il potere di adottare mediante atto delegato.

L'articolo 11 prevede che i fabbricanti progettino apparecchi, nei quali siano incorporate batterie portatili, in modo che i rifiuti di batterie possano essere facilmente rimossi e sostituiti dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti.

L'articolo 12, unitamente all'allegato V, prevede che i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria siano sicuri durante il normale funzionamento e uso, e stabilisce che sia fornita la prova che sono stati testati con successo rispetto ai parametri di sicurezza di cui all'allegato V, utilizzando metodologie di prova all'avanguardia. Alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atto delegato, i requisiti di sicurezza da prendere in considerazione per verificare la sicurezza delle batterie, di cui all'allegato V.

Il capo III del regolamento stabilisce le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione.

L'articolo 13 e l'allegato VI prevedono che, a decorrere dal 1º gennaio 2027, le batterie siano etichettate in modo visibile, leggibile e indelebile, così da fornire le informazioni necessarie per l'identificazione delle stesse e delle loro caratteristiche principali. Varie etichette sulla batteria o sull'imballaggio della batteria recano inoltre informazioni riguardanti la durata di vita, la capacità di carica, l'obbligo di raccolta differenziata, la presenza di sostanze pericolose e i rischi per la sicurezza. Il codice QR da stampare o incidere sulla batteria fornisce, a seconda del tipo di batteria, l'accesso alle informazioni pertinenti alla batteria in questione. Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante un atto di esecuzione, specifiche armonizzate per determinati requisiti di etichettatura.

L'articolo 14 stabilisce che le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici contengano un sistema di gestione che memorizzi le informazioni e i dati necessari per determinarne lo stato di salute e la durata prevista, conformemente ai parametri di cui all'allegato VII. L'accesso ai dati relativi a tali parametri nel sistema di gestione delle batterie è fornito, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di valutare il valore residuo della batteria, facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria e mettere la batteria a disposizione degli aggregatori indipendenti che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche.

Il capo IV contiene norme sulla valutazione della conformità delle batterie ed è costituito per lo più da disposizioni standard. È utile citare l'articolo 17 e l'articolo 18.

L'articolo 17 riguarda le procedure di valutazione della conformità e stabilisce due procedure di valutazione diverse a seconda del requisito del prodotto da valutare. L'allegato VIII descrive in dettaglio le procedure applicabili. La Commissione può, sulla base di un atto delegato, modificare le procedure di valutazione della conformità, sia per aggiungere fasi di verifica alla procedura che per modificare il modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi del mercato o della catena del valore delle batterie.

L'articolo 18 riguarda la dichiarazione di conformità UE che afferma che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni del regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura. L'allegato IX del regolamento stabilisce in dettaglio la struttura tipo della dichiarazione di conformità UE.

Il capo V riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità ed è costituito per lo più da disposizioni standard. Alcune disposizioni sono modificate per rafforzare l'indipendenza degli organismi notificati. A tal fine è utile citare l'articolo 23, l'articolo 25, l'articolo 27, l'articolo 28 e l'articolo 33.

L'articolo 23 stabilisce le prescrizioni relative alle autorità di notifica. Le autorità di notifica sono obiettive e imparziali nello svolgimento della loro attività e salvaguardano la riservatezza delle informazioni ottenute. Ciononostante, esse possono scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica di altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

L'articolo 25 contiene prescrizioni relative agli organismi notificati. L'organismo notificato e il personale da esso impiegato devono poter mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali di fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie nonché da altri organismi notificati e dalle associazioni di categoria e dalle società controllanti e controllate degli organismi notificati.

L'articolo 27 riguarda le società controllate e i subappaltatori degli organismi notificati. Sebbene si accetti che gli organismi notificati subappaltino parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o facciano ricorso a una società affiliata, è opportuno verificare che determinate attività e processi decisionali siano svolti esclusivamente dal singolo organismo notificato che effettua la valutazione della conformità.

L'articolo 28 riguarda la domanda di notifica. Conformemente all'articolo 25, l'organismo notificato deve essere in grado di documentare la propria indipendenza e di fornirne la prova all'autorità di notifica.

L'articolo 33 riguarda gli obblighi operativi degli organismi notificati. In caso di esito negativo della certificazione, l'operatore economico può integrare la documentazione relativa alla batteria prima della seconda e definitiva decisione dell'organismo di valutazione della conformità in merito alla certificazione.

Il capo VI stabilisce gli obblighi degli operatori economici. Le disposizioni sono standard, ma è opportuno menzionare l'articolo 39.

L'articolo 39, unitamente all'allegato X, prevede che siano stabilite strategie relative al dovere di diligenza per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici immesse nel mercato unico. Alla Commissione è conferito il potere di rivedere l'elenco delle sostanze e delle categorie di rischio soggette a tale obbligo.

Il capo VII contiene gli obblighi relativi alla gestione del fine vita delle batterie. Appare pertinente fare riferimento in particolare alle disposizioni relative all'iscrizione nel registro, alla responsabilità estesa del produttore, alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio, incluse le efficienze di riciclaggio, le informazioni sul fine vita, il cambio di destinazione delle batterie e la comunicazione. Le norme contenute in questo capo sostituiscono le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/66/CE, abrogata con effetto dal 1º luglio 2023.

L'articolo 46 prevede che gli Stati membri istituiscano un registro finalizzato a controllare il rispetto da parte dei produttori delle prescrizioni relative alla gestione del fine vita delle batterie. Il registro è gestito dall'autorità competente dello Stato membro. I produttori sono tenuti a registrarsi; tale registrazione è accordata dietro presentazione di una domanda contenente tutte le informazioni elencate nell'articolo.

L'articolo 47 stabilisce la responsabilità estesa del produttore per le batterie fornite per la prima volta in uno Stato membro. Esso prevede che i produttori di batterie garantiscano il rispetto degli obblighi di gestione dei rifiuti. Per adempiere i loro obblighi, i produttori possono anche organizzarsi collettivamente, in un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Tale responsabilità comprende in particolare l'obbligo di finanziare e organizzare la raccolta differenziata e il trattamento dei rifiuti di batterie, di riferire all'autorità competente, di promuovere la raccolta differenziata delle batterie e di fornire informazioni, comprese quelle sugli aspetti relativi al fine vita delle batterie.

L'articolo 48 stabilisce che i produttori, individualmente o tramite un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, provvedano alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, marca od origine. A tal fine essi istituiscono, a titolo gratuito per l'utilizzatore finale, una rete di punti di raccolta in collaborazione con gli altri operatori coinvolti, compresi i distributori, gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche e di veicoli fuori uso, le autorità pubbliche e i punti di raccolta volontari. I produttori sono inoltre tenuti a prevedere le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie dai punti di raccolta per garantire che i rifiuti di batterie portatili siano successivamente sottoposti a trattamento e riciclaggio. I produttori di rifiuti di batterie portatili sono tenuti a raggiungere gli obiettivi di raccolta previsti dall'articolo. Le modalità di raccolta sono soggette all'autorizzazione dell'autorità competente che deve verificare che i produttori rispettino gli obblighi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, compreso il rispetto degli obiettivi.

L'articolo 49 prevede che i produttori di batterie industriali e di batterie per autoveicoli e veicoli elettrici, individualmente o tramite un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, organizzino la raccolta di tutti i rifiuti di batterie per autoveicoli, batterie industriali e batterie per veicoli elettrici. La raccolta è gratuita e non comporta l'obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria. Il produttore ritira i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di raccolta accessibili, in cooperazione con i distributori di tali tipi di batterie, gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso, le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto.

L'articolo 55 fissa i tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, esclusi i rifiuti di batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, che gli Stati membri devono ottenere. I tassi di raccolta aumentano gradualmente in modo da garantire che entro la fine del 2025 sia raccolto il 65 % dei rifiuti di batterie portatili ed entro la fine del 2030 ne sia raccolto il 70 %.

L'articolo 56 stabilisce le prescrizioni che gli impianti di trattamento devono rispettare affinché tutti i rifiuti di batterie raccolti siano sottoposti a un trattamento e a un riciclaggio adeguati. Ove gli impianti e i processi di trattamento siano disciplinati dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, si applicherà tale direttiva. In ogni caso, il trattamento è effettuato secondo le migliori tecniche disponibili e le prescrizioni ulteriormente specificate nell'allegato XII, parte A. In considerazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, le batterie non sono conferite in discarica o incenerite.

L'articolo 57 riguarda le efficienze di riciclaggio e gli obiettivi di recupero dei materiali e stabilisce che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano sottoposti a un'operazione di riciclaggio. I processi di riciclaggio raggiungono efficienze minime di riciclaggio, di cui all'allegato XII, che aumenteranno nel tempo. Tali prescrizioni si riferiscono alle batterie al piombo‑acido, alle batterie al nichel-cadmio, a quelle al litio e ad altre batterie.

L'articolo 59 contiene prescrizioni relative alle operazioni di cambio di destinazione e rifabbricazione per una seconda vita delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici. Esso contiene prescrizioni per facilitare tale operazione, incluso l'obbligo per i produttori delle rispettive batterie di fornire agli operatori addetti al cambio di destinazione l'accesso al sistema di gestione delle batterie per determinarne lo stato di salute. Esso stabilisce inoltre gli obblighi per i soggetti che eseguono il cambio di destinazione o la rifabbricazione delle batterie, al fine di garantire che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza. I soggetti che eseguono le operazioni di cambio di destinazione e rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento e ad altre prescrizioni legislative e tecniche pertinenti relative alla destinazione d'uso specifica al momento dell'immissione sul mercato. Tuttavia, qualora sia dimostrato che una batteria soggetta a cambio di destinazione o rifabbricazione è stata immessa sul mercato prima dell'introduzione di determinate prescrizioni relative all'impronta di carbonio, al contenuto riciclato, alle prestazioni e alla durabilità nonché al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (contenute negli articoli 7, 8, 10 e 39 del regolamento), gli obblighi previsti da tali disposizioni non si applicano a tale batteria al momento del cambio di destinazione o rifabbricazione. Per dimostrare che una batteria non è più classificabile come rifiuto, l'operatore che effettua l'operazione pertinente fornisce, su richiesta di un'autorità competente, quanto segue: 1) prove della valutazione dello stato di salute o delle prove effettuate, 2) certezza dell'ulteriore utilizzo (a mezzo fattura o contratto di vendita) e 3) adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico. Tali informazioni sono rese disponibili agli utilizzatori finali e ai terzi che agiscono per loro conto, in condizioni di parità, nell'ambito della documentazione tecnica che accompagna la batteria sottoposta a un cambio di destinazione quando è immessa sul mercato o messa in servizio.

L'articolo 60 contiene le prescrizioni per la fornitura di informazioni sui rifiuti di batterie. Ciò comprende l'obbligo per i produttori, o per le relative organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di fornire agli utilizzatori finali e ai distributori informazioni relative al loro contributo al trattamento di fine vita. L'articolo stabilisce inoltre l'obbligo di fornire ai distributori e agli operatori coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti informazioni relative alla sicurezza durante la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti di batterie, nonché di fornire a tali operatori informazioni per facilitare la rimozione dei rifiuti di batterie e il successivo trattamento.

L'articolo 61 riguarda la comunicazione all'autorità competente delle informazioni sulla gestione dei rifiuti di batterie da parte dei relativi operatori coinvolti in tale gestione. Ciò comprende in particolare l'obbligo per i produttori, o per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, di comunicare la quantità di batterie immesse sul mercato e di rifiuti di batterie raccolti e conferiti per il trattamento e il riciclaggio, mentre, per gli operatori del riciclaggio, di comunicare la quantità di rifiuti di batterie immessa nel processo di riciclaggio, le efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie e la quantità di batterie che sono state trattate e riciclate.

L'articolo 62 riguarda le comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile e per tipo di batteria e composizione chimica, la quantità di batterie fornite per la prima volta per essere distribuite o utilizzate nel territorio di uno Stato membro, il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti conformemente, i dati relativi ai livelli di riciclaggio raggiunti e se le efficienze di riciclaggio e i livelli di recupero dei materiali stabiliti dal regolamento sono stati raggiunti. La Commissione stabilirà il formato della comunicazione tramite atti di esecuzione.

Il capo VIII riguarda lo scambio elettronico di informazioni.

L'articolo 64 riguarda il sistema di scambio elettronico che la Commissione istituisce entro il 1º gennaio 2026. Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie industriali ricaricabili e sulle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Gli operatori economici interessati sono in grado di alimentare il sistema con informazioni in un formato a lettura ottica. La Commissione pubblica tramite il sistema talune informazioni di cui all'articolo 62 e stabilisce, mediante atto di esecuzione, i dettagli relativi all'architettura del sistema, il formato in cui devono essere presentate le informazioni e le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nel sistema.

L'articolo 65 riguarda il passaporto della batteria e prevede che, entro il 1º gennaio 2026, tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato siano registrate in formato elettronico. Le registrazioni sono uniche per ciascuna batteria, da identificare mediante un identificatore univoco. Il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito ai sensi dell'articolo 64 ed è accessibile online.

Il capo IX stabilisce le disposizioni standard in materia di vigilanza del mercato.

L'articolo 69 consente alle autorità di vigilanza del mercato di imporre agli operatori economici l'adozione di misure correttive sulla base di constatazioni che evidenziano la non conformità della batteria o la violazione, da parte dell'operatore economico, di un obbligo derivante dalle norme sul mercato unico o sulla sostenibilità, sulla sicurezza, sull'etichettatura e sul dovere di diligenza.

Il capo X riguarda gli appalti pubblici verdi, la procedura per l'introduzione di nuove restrizioni delle sostanze pericolose e la modifica di quelle esistenti, e il riconoscimento da parte della Commissione dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

L'articolo 70 riguarda gli appalti pubblici verdi e impone alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tenere conto, negli appalti pubblici per batterie o prodotti contenenti batterie, dell'impatto ambientale durante il loro ciclo di vita, nell'ottica di garantire che tale impatto sia ridotto al minimo. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono invitati a includere le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione basati sugli articoli da 7 a 10 per garantire che la scelta ricada su un prodotto tra quelli con un impatto ambientale durante il ciclo di vita significativamente inferiore. La Commissione può stabilire, mediante atti delegati, criteri minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi.

L'articolo 71 contiene la procedura per la modifica delle restrizioni delle sostanze pericolose, dando seguito all'articolo 6 e all'allegato I.

L'articolo 72 riguarda i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e il loro riconoscimento da parte della Commissione. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che hanno elaborato e controllano i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Qualora stabilisca che il regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se effettivamente attuato da un operatore economico, consente a tale operatore economico di rispettare l'obbligo di istituire una strategia relativa al dovere di diligenza, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza con le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Il capo XI definisce la delega di potere e la procedura di comitato.

Il capo XII contiene le modifiche al regolamento (UE) 2019/1020.

Il capo XIII contiene le disposizioni finali.

2020/0353 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 22 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 23 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il Green Deal europeo 24 è la strategia di crescita dell'Europa e mira a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che a partire dal 2050 non genererà più emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il passaggio dall'uso di combustibili fossili nei veicoli all'elettromobilità è una delle condizioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Affinché le politiche di prodotto dell'Unione contribuiscano a ridurre le emissioni di carbonio a livello mondiale, è necessario garantire che i prodotti commercializzati e venduti nell'Unione siano di origine e fabbricazione sostenibili.

(2)Le batterie sono un'importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l'energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada con trazione a batteria, rendendo questo mercato sempre più strategico a livello mondiale. Il progresso scientifico e tecnico nel settore della tecnologia delle batterie continuerà a essere significativo. In considerazione dell'importanza strategica delle batterie e per fornire certezza giuridica a tutti gli operatori coinvolti ed evitare discriminazioni, ostacoli al commercio e distorsioni sul mercato delle batterie, è necessario stabilire norme sui parametri di sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni relative alle stesse. È necessario creare un quadro normativo armonizzato per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie immesse sul mercato dell'Unione.

(3)La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ha determinato un miglioramento dell'efficienza ambientale delle batterie e istituito una serie di norme e obblighi comuni per gli operatori economici, in particolare attraverso norme armonizzate relative al tenore di metalli pesanti e all'etichettatura delle pile e norme e obiettivi per la gestione di tutti i rifiuti di pile, sulla base di una responsabilità estesa del produttore.

(4)Le relazioni della Commissione sull'attuazione, l'impatto e la valutazione della direttiva 2006/66/CE 26 hanno evidenziato non solo i risultati, ma anche i limiti di tale direttiva, in particolare in un contesto profondamente mutato e caratterizzato dall'importanza strategica delle batterie e dal loro maggiore utilizzo.

(5)Il piano d'azione strategico della Commissione sulle batterie 27 definisce misure a sostegno degli sforzi tesi a costruire una catena del valore delle batterie in Europa che comprenda l'estrazione delle materie prime, l'approvvigionamento e la lavorazione sostenibili, la sostenibilità dei materiali, la produzione degli elementi nonché il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie.

(6)Nel Green Deal europeo la Commissione ha ribadito l'impegno ad attuare il piano d'azione strategico sulle batterie e ha dichiarato l'intenzione di proporre norme che garantiscano una catena del valore sicura, circolare e sostenibile per tutte le batterie, anche per rifornire il mercato in crescita dei veicoli elettrici.

(7)Nelle conclusioni del 4 ottobre 2019 dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile", il Consiglio ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di politiche coerenti a sostegno dello sviluppo di tecnologie volte a migliorare la sostenibilità e la circolarità delle batterie per accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica. Il Consiglio ha inoltre auspicato una revisione urgente della direttiva 2006/66/CE, che dovrebbe includere tutte le batterie e i materiali pertinenti e prendere in considerazione, in particolare, requisiti specifici per il litio e il cobalto nonché un meccanismo che consenta l'adeguamento della direttiva ai futuri cambiamenti delle tecnologie per le batterie.

(8)Il nuovo piano d'azione per l'economia circolare adottato l'11 marzo 2020 28 afferma che la proposta relativa al nuovo quadro normativo per le batterie contemplerà regole sul contenuto riciclato e misure per migliorare i tassi di raccolta e riciclaggio di tutte le batterie, al fine di garantire il recupero dei materiali di valore ed elaborare orientamenti destinati ai consumatori, e valuterà la possibilità di eliminare progressivamente le pile non ricaricabili laddove esistono alternative. Nello stesso documento si legge inoltre che saranno presi in considerazione requisiti di sostenibilità e trasparenza, tenendo conto dell'impronta di carbonio del processo di produzione delle batterie, dell'approvvigionamento etico di materie prime e della sicurezza dell'approvvigionamento, al fine di agevolare il riutilizzo, il cambio di destinazione e il riciclaggio delle batterie.

(9)Per affrontare l'intero ciclo di vita di tutte le batterie immesse sul mercato dell'Unione è necessario stabilire prescrizioni armonizzate di produzione e commercializzazione, comprese procedure di valutazione della conformità, nonché prescrizioni che tengano pienamente conto della fase finale del ciclo di vita delle batterie. Le prescrizioni relative alla fase finale del ciclo di vita sono necessarie per far fronte alle implicazioni ambientali delle batterie e in particolare per sostenere la creazione di mercati del riciclaggio e di mercati delle materie prime secondarie provenienti dalle batterie, al fine di chiudere il cerchio dei materiali. Per raggiungere l'obiettivo previsto di affrontare l'intero ciclo di vita delle batterie in un unico strumento giuridico, evitando nel contempo ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza e salvaguardando l'integrità del mercato interno, le norme che stabiliscono le prescrizioni relative alle batterie dovrebbero essere applicate in modo uniforme da tutti gli operatori dell'Unione e non lasciare spazio a divergenze nell'attuazione da parte degli Stati membri. È pertanto auspicabile sostituire la direttiva 2006/66/CE con un regolamento.

(10)Tale regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i tipi di batterie e accumulatori immessi sul mercato o messi in servizio all'interno dell'Unione, sia da soli che incorporati in apparecchi o altrimenti forniti con apparecchi elettrici ed elettronici e veicoli. Il regolamento dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che una batteria sia specificamente progettata per un prodotto o sia di uso generale, e a prescindere dal fatto che sia incorporata in un prodotto o sia fornita insieme al prodotto in cui deve essere usata o separatamente da esso.

(11)È opportuno assoggettare alle prescrizioni applicabili alle batterie i prodotti immessi sul mercato come pacchi batterie, che sono batterie o gruppi di elementi collegati e/o racchiusi in un involucro esterno in modo da formare un'unità completa pronta all'uso non destinata ad essere scissa o aperta dall'utilizzatore finale e che rispondono alla definizione di batteria. I prodotti immessi sul mercato come moduli di batteria, che rispondono alla definizione di pacco batterie, dovrebbero essere assoggettati alle prescrizioni applicabili ai pacchi batterie.

(12)Nel quadro dell'ampio ambito di applicazione del regolamento è opportuno distinguere tra diverse categorie di batterie in base alla loro progettazione e al loro uso, indipendentemente dalla composizione chimica. La distinzione ai sensi della direttiva 2006/66/CE tra pile portatili, da un lato, e pile industriali e batterie per autoveicoli, dall'altro, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata per rispecchiare meglio i nuovi sviluppi nell'uso delle batterie. Le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici e che, ai sensi della direttiva 2006/66/CE, rientrano nella categoria delle pile industriali, rappresentano una parte significativa del mercato, attualmente in crescita per via della rapida diffusione dei veicoli elettrici per il trasporto su strada. È pertanto opportuno classificare le batterie usate per la trazione dei veicoli elettrici in una nuova categoria di batterie per veicoli elettrici. Le batterie usate per la trazione di altri veicoli adibiti al trasporto, compreso il trasporto ferroviario, aereo e per vie navigabili, continuano a rientrare nella categoria delle batterie industriali ai sensi del presente regolamento. La categoria delle batterie industriali comprende un ampio gruppo di batterie destinate all'uso in attività industriali, infrastrutture di comunicazione, attività agricole o nella produzione e distribuzione di energia elettrica. In aggiunta a questo elenco non esaustivo di esempi, qualsiasi batteria che non sia né una batteria portatile, né una batteria per autoveicoli, né una batteria per veicoli elettrici dovrebbe essere considerata una batteria industriale. Ai fini del presente regolamento le batterie usate per lo stoccaggio di energia in contesti privati o domestici sono considerate batterie industriali. Inoltre, per far sì che tutte le batterie usate nei mezzi di trasporto leggeri, come le biciclette elettriche e i monopattini, siano classificate come batterie portatili, è necessario chiarire la definizione di batteria portatile e introdurre un limite di peso per tali batterie.

(13)Le batterie dovrebbero essere progettate e fabbricate in modo da ottimizzarne le prestazioni, la durabilità e la sicurezza e ridurne al minimo l'impronta ambientale. È opportuno stabilire prescrizioni specifiche per la sostenibilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh, in quanto tali batterie rappresentano il segmento di mercato che si prospetta in maggior espansione nei prossimi anni.

(14)Per garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento e per controllare e verificare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.

(15)L'uso di sostanze pericolose nelle batterie deve essere soggetto a restrizioni al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente e ridurre la presenza di tali sostanze nei rifiuti. Pertanto, oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , è opportuno stabilire restrizioni per il mercurio e il cadmio in alcuni tipi di batterie. Le batterie usate nei veicoli che beneficiano di un'esenzione a norma dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 dovrebbero essere escluse dal divieto di contenere cadmio.

(16)Affinché possa essere debitamente affrontata la questione delle sostanze pericolose che, se usate nelle batterie, presentano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle restrizioni delle sostanze pericolose nelle batterie.

(17)È opportuno che la procedura per l'adozione di nuove restrizioni e la modifica delle restrizioni esistenti delle sostanze pericolose nelle batterie sia completamente allineata al regolamento (CE) n. 1907/2006. Per garantire l'efficacia del processo decisionale, del coordinamento e della gestione degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del presente regolamento, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("l'Agenzia") dovrebbe svolgere compiti specifici inerenti alla valutazione dei rischi posti dalle sostanze in fase di fabbricazione e uso delle batterie e dei rischi che potrebbero insorgere al termine del ciclo di vita delle batterie, nonché alla valutazione degli elementi socioeconomici e analisi delle alternative, conformemente agli orientamenti pertinenti dell'Agenzia stessa. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'Agenzia dovrebbero agevolare lo svolgimento di taluni compiti affidati all'Agenzia dal presente regolamento.

(18)Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio, ma per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un'impronta di carbonio contenuta. Secondo le regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) per le batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili 31 , i cambiamenti climatici sono la seconda categoria di impatto connessa alle batterie in ordine di importanza dopo l'uso di minerali e metalli. La documentazione tecnica per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione dovrebbe pertanto essere corredata di una dichiarazione di impronta di carbonio, che dovrebbe essere specifica, se necessario, al lotto di fabbricazione. Le batterie sono fabbricate in lotti, in quantità specifiche ed entro determinati limiti temporali. L'armonizzazione delle norme tecniche per il calcolo dell'impronta di carbonio di tutte le batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh immesse sul mercato dell'Unione costituisce un presupposto per introdurre l'obbligo di inserire nella relativa documentazione tecnica una dichiarazione di impronta di carbonio e per stabilire in un secondo momento classi di prestazione per l'impronta di carbonio, che consentiranno l'individuazione delle batterie che presentano un'impronta di carbonio complessiva più contenuta. Le sole prescrizioni di informazione ed etichettatura sull'impronta di carbonio delle batterie non produrranno presumibilmente il cambiamento comportamentale necessario a garantire il raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione di decarbonizzare i settori della mobilità e dello stoccaggio dell'energia, in linea con gli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici 32 . Saranno pertanto introdotte soglie massime di carbonio dopo un'apposita valutazione d'impatto volta a determinarne i valori. Nel proporre il livello della soglia massima dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050. Per favorire la trasparenza riguardo all'impronta di carbonio delle batterie e riorientare il mercato dell'Unione verso batterie a minori emissioni di carbonio, indipendentemente dal luogo in cui sono prodotte, è giustificato un aumento graduale e cumulativo delle prescrizioni relative all'impronta di carbonio. Per effetto di tali prescrizioni le emissioni di carbonio evitate durante il ciclo di vita delle batterie contribuiranno all'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò potrebbe inoltre consentire l'adozione di altre politiche a livello nazionale e dell'Unione, ad esempio incentivi o criteri in materia di appalti pubblici verdi, che promuovano la produzione di batterie con un minore impatto ambientale.

(19)Varie sostanze contenute nelle batterie, come il cobalto, il piombo, il litio o il nichel, sono ottenute da risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione, e alcune sono considerate materie prime critiche dalla Commissione. Si tratta di un settore in cui l'Europa deve rafforzare la propria autonomia strategica e aumentare la propria resilienza nell'eventualità di interruzioni dell'approvvigionamento dovute a crisi sanitarie o di altro tipo. Il miglioramento della circolarità e dell'efficienza delle risorse, con un aumento del riciclaggio e del recupero di queste materie prime, contribuirà a raggiungere tale obiettivo.

(20)Un maggiore uso di materiali di recupero sosterrebbe lo sviluppo dell'economia circolare e consentirebbe di migliorare l'efficienza delle risorse, riducendo allo stesso tempo la dipendenza dell'Unione dai materiali provenienti da paesi terzi. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il cobalto, il piombo, il litio e il nichel. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti imponendo un obbligo relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie che usano cobalto, piombo, litio e nichel nei materiali attivi. Il presente regolamento stabilisce obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030. Per cobalto, litio e nichel sono fissati obiettivi più elevati per il 2035. Tutti gli obiettivi dovrebbero tenere conto della disponibilità dei rifiuti da cui tali materiali possono essere recuperati, della fattibilità tecnica dei processi di recupero e di fabbricazione coinvolti, nonché del tempo necessario affinché gli operatori economici adattino i loro processi di approvvigionamento e fabbricazione. Pertanto, prima che tali obiettivi obbligatori diventino applicabili, la prescrizione relativa al contenuto riciclato dovrebbe essere limitata alla divulgazione di informazioni sul contenuto riciclato.

(21)Al fine di tener conto del rischio connesso all'approvvigionamento di cobalto, piombo, litio e nichel e per valutare la disponibilità di questi materiali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli obiettivi relativi alla quota minima di cobalto, piombo, litio o nichel riciclato presente nei materiali attivi delle batterie.

(22)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle norme relative al calcolo e alla verifica, per modello e lotto di batterie per stabilimento di fabbricazione, della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie e degli obblighi di informazione per la documentazione tecnica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(23)Le batterie immesse sul mercato dell'Unione dovrebbero essere durevoli e altamente efficienti. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili e per le batterie per veicoli elettrici. Per quanto concerne le batterie per veicoli elettrici, il gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente sta sviluppando requisiti di durabilità, motivo per cui il presente regolamento non fissa ulteriori prescrizioni al riguardo. D'altro canto, nel settore delle batterie per lo stoccaggio dell'energia, i metodi di misurazione esistenti per la prova delle prestazioni e della durabilità non sono considerati sufficientemente precisi e rappresentativi da consentire l'introduzione di prescrizioni minime. L'introduzione di prescrizioni minime relative alle prestazioni e alla durabilità di tali batterie dovrebbe essere accompagnata dalla pubblicazione di norme armonizzate o specifiche comuni adeguate.

(24)Al fine di ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei parametri di prestazione e durabilità e alla fissazione dei valori minimi di tali parametri per le batterie portatili di uso generale e per le batterie industriali ricaricabili.

(25)Alcune batterie non ricaricabili di uso generale possono implicare un uso inefficiente di risorse ed energia. È opportuno stabilire prescrizioni oggettive sulle prestazioni e la durabilità di tali batterie al fine di garantire che sul mercato siano immesse meno batterie portatili non ricaricabili di uso generale a basse prestazioni, in particolare se una valutazione del ciclo di vita indica che l'uso alternativo di batterie ricaricabili comporterebbe nel complesso benefici ambientali.

(26)Al fine di garantire che le batterie portatili incorporate negli apparecchi, una volta divenute rifiuti, siano oggetto di una raccolta differenziata, di un trattamento e di un riciclaggio di alta qualità adeguati, è necessario stabilire disposizioni che ne assicurino la rimovibilità e la sostituibilità in tali apparecchi. Le batterie usate dovrebbero essere sostituibili in modo da prolungare la durata di vita prevista degli apparecchi di cui fanno parte. Le disposizioni generali del presente regolamento possono essere integrate da prescrizioni per determinati prodotti alimentati a batterie a norma delle misure di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 . Qualora altre norme dell'Unione impongano, per motivi di sicurezza, prescrizioni più specifiche riguardanti la rimozione delle batterie dai prodotti (ad esempio dai giocattoli), è opportuno che si applichino tali norme specifiche.

(27)L'affidabilità delle batterie è fondamentale per il funzionamento e la sicurezza di molti prodotti, apparecchi e servizi. Le batterie dovrebbero pertanto essere progettate e fabbricate in modo da garantire sicurezza di funzionamento e d'uso. Si tratta di un aspetto particolarmente importante per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, che attualmente non sono disciplinati da altre norme dell'Unione. È pertanto opportuno stabilire i parametri da considerare nelle prove di sicurezza di tali sistemi.

(28)È opportuno che le batterie siano etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse, sulle loro principali caratteristiche e sui relativi rifiuti, per consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui le acquistano e le smaltiscono e per permettere ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente i rifiuti di batterie. Le batterie dovrebbero essere dotate di un'etichetta recante tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, tra cui la capacità e il contenuto di alcune sostanze pericolose. Per garantirne la disponibilità nel tempo tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR.

(29)Le informazioni sulle prestazioni delle batterie sono essenziali per garantire che gli utilizzatori finali, in quanto consumatori, siano informati in modo corretto e tempestivo e in particolare che dispongano di una base comune per confrontare diverse batterie prima dell'acquisto. È opportuno pertanto che le batterie portatili di uso generale e le batterie per autoveicoli siano dotate di un'etichetta recante le informazioni sulla durata media minima durante l'uso in applicazioni specifiche. Ciò è importante anche per fornire all'utilizzatore finale orientamenti per uno smaltimento appropriato dei rifiuti di batterie.

(30)Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno di capacità superiore a 2 kWh dovrebbero contenere un sistema di gestione in grado di memorizzare dati, così che l'utilizzatore finale o i terzi che agiscono per suo conto possano determinare in qualsiasi momento lo stato di salute e la durata di vita prevista della batteria. Ai fini del cambio di destinazione o della rifabbricazione delle batterie, l'accesso al sistema di gestione della batteria dovrebbe essere fornito in qualsiasi momento alla persona che ha acquistato la batteria o ai terzi che agiscono per suo conto, così che possano valutare il valore residuo della batteria, facilitarne il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione e mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti, definiti dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , che gestiscono centrali elettriche virtuali nelle reti elettriche. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi unitamente alla normativa dell'Unione sull'omologazione dei veicoli, comprese le specifiche tecniche sull'accesso ai dati nei veicoli elettrici che potrebbero scaturire dal lavoro del gruppo di lavoro informale dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.

(31)Diverse prescrizioni specifiche per prodotto di cui al presente regolamento, tra cui quelle relative a prestazioni, durabilità, cambio di destinazione e sicurezza, dovrebbero essere misurate utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Al fine di garantire che non vi siano ostacoli agli scambi nel mercato interno, le norme dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione. Tali metodi e norme dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, dell'uso reale delle batterie e della gamma di comportamenti del consumatore medio, ed essere solidi per scoraggiare l'elusione intenzionale e non intenzionale. Una volta che il riferimento alla norma è stato adottato conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è stabilita la presunzione di conformità alle prescrizioni specifiche per prodotto adottate sulla base del presente regolamento, a condizione che i risultati dei metodi in questione dimostrino il raggiungimento dei valori minimi stabiliti per tali prescrizioni sostanziali. In assenza di norme pubblicate al momento dell'applicazione delle prescrizioni specifiche per prodotto, la Commissione dovrebbe adottare specifiche comuni mediante atti di esecuzione e la conformità a tali specifiche dovrebbe dar luogo anche alla presunzione di conformità. Qualora, in una fase successiva, si rilevino lacune nelle specifiche comuni, la Commissione dovrebbe modificarle o abrogarle mediante un atto di esecuzione.

(32)Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, per adattarsi alle nuove tecnologie e per garantire la resilienza in caso di crisi globali, come la pandemia di COVID-19, dovrebbe essere possibile fornire online, sotto forma di un'unica dichiarazione di conformità UE, informazioni sulla conformità a tutti gli atti dell'Unione applicabili alle batterie.

(33)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile alle batterie oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente.

(34)Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità delle batterie messe a disposizione sul mercato alle prescrizioni del presente regolamento, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 stabilisce una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla meno severa alla più severa a seconda del livello di rischio effettivo e del livello di sicurezza richiesto. Ai sensi dell'articolo 4 di detta decisione, qualora sia richiesta una valutazione della conformità le procedure da utilizzare sono scelte fra tali moduli.

(35)I moduli scelti non prendono tuttavia in considerazione alcuni aspetti specifici delle batterie ed è pertanto necessario adeguarli per la procedura di valutazione della conformità. Al fine di tenere conto della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura stabilite nel presente regolamento e al fine di garantire la conformità delle batterie immesse sul mercato agli obblighi di legge, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle procedure di valutazione della conformità mediante l'aggiunta di fasi di verifica o la modifica del modulo di valutazione, sulla base degli sviluppi sul mercato o nella catena del valore delle batterie.

(36)La marcatura CE apposta su una batteria ne indica la conformità al presente regolamento. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e la relazione con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008. Tali principi dovrebbero applicarsi alla marcatura CE sulle batterie. Al fine di garantire che le batterie siano conservate, utilizzate e smaltite in modo sicuro dal punto di vista della tutela della salute umana e dell'ambiente, è opportuno stabilire norme specifiche per l'apposizione della marcatura CE ad esse.

(37)Le procedure di valutazione della conformità di cui al presente regolamento richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità. Al fine di garantire un'attuazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento, tali organismi dovrebbero essere notificati alla Commissione dalle autorità degli Stati membri.

(38)Data la novità e la complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie e al fine di garantire un livello di qualità uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità delle batterie, è necessario stabilire prescrizioni per le autorità di notifica coinvolte nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati. In particolare è opportuno garantire che l'autorità di notifica sia obiettiva e imparziale rispetto alla sua attività. Alle autorità di notifica dovrebbe inoltre essere imposto di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, pur consentendo loro di scambiare informazioni sugli organismi notificati con le autorità nazionali, le autorità di notifica degli altri Stati membri e la Commissione per garantire la coerenza nella valutazione della conformità.

(39)È indispensabile che tutti gli organismi notificati espletino le proprie funzioni allo stesso livello e alle stesse condizioni di concorrenza leale e autonomia. Pertanto è opportuno stabilire prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per svolgere attività di valutazione della conformità. Tali prescrizioni dovrebbero continuare ad applicarsi come presupposto per il mantenimento della competenza dell'organismo notificato. Per garantire la propria autonomia, l'organismo notificato e il personale da esso impiegato dovrebbero essere tenuti a mantenere l'indipendenza dagli operatori economici della catena del valore delle batterie e da altre società, comprese le associazioni di categoria e le società controllanti e affiliate. L'organismo notificato dovrebbe essere tenuto a documentare la propria indipendenza e a fornire la documentazione all'autorità di notifica.

(40)Se un organismo di valutazione della conformità dimostra di ottemperare ai criteri fissati nelle norme armonizzate, si dovrebbe presumere che sia conforme alle corrispondenti prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(41)Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse a tale valutazione o fanno ricorso a una società affiliata. Alcune attività e processi decisionali, relativi sia alla valutazione della conformità delle batterie sia ad altre attività interne all'organismo notificato, dovrebbero tuttavia essere svolti esclusivamente dall'organismo notificato al fine di garantirne l'indipendenza e l'autonomia. Inoltre, al fine di assicurare il livello di tutela richiesto per le batterie da immettere sul mercato dell'Unione, è opportuno che i subappaltatori e le società affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento.

(42)Poiché i servizi offerti dagli organismi notificati in uno Stato membro potrebbero riguardare batterie messe a disposizione sul mercato in tutta l'Unione, è opportuno dare agli altri Stati membri e alla Commissione la possibilità di sollevare obiezioni in merito a un organismo notificato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per richiedere all'autorità di notifica l'adozione di misure correttive qualora un organismo notificato non rispetti o non rispetti più le prescrizioni del presente regolamento.

(43)Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione della conformità, la certificazione e, in ultima analisi, l'accesso al mercato e in considerazione della novità e della complessità delle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura delle batterie, è fondamentale che gli organismi notificati abbiano accesso continuo a tutte le apparecchiature e a tutti gli impianti di prova necessari e che applichino le procedure senza creare oneri inutili per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, è necessario che gli organismi notificati applichino in modo coerente le procedure di valutazione della conformità.

(44)Prima dell'adozione di una decisione definitiva sul rilascio del certificato di conformità per una batteria, l'operatore economico che desidera immettere la batteria sul mercato dovrebbe essere autorizzato a integrare una volta la relativa documentazione.

(45)La Commissione dovrebbe consentire un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati.

(46)È opportuno che gli obblighi connessi all'immissione sul mercato o alla messa in servizio delle batterie siano posti in capo agli operatori economici, tra cui il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, i fornitori di servizi di logistica o qualsiasi altra persona giuridica che si assume la responsabilità legale in relazione alla fabbricazione, messa a disposizione, immissione sul mercato o messa in servizio di batterie.

(47)Gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità delle batterie alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di approvvigionamento, in modo da garantire un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente.

(48)Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che sul mercato siano messe a disposizione solo batterie conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di approvvigionamento e distribuzione.

(49)Il fabbricante, conoscendo nel dettaglio il processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per espletare la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(50)Il fabbricante dovrebbe fornire informazioni sufficientemente dettagliate sull'uso previsto della batteria in modo che l'immissione sul mercato, la messa in servizio, l'uso e la gestione del fine vita, compreso il possibile cambio di destinazione, possano avvenire correttamente e in sicurezza.

(51)Per facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, l'indirizzo di un sito web.

(52)È necessario garantire che le batterie provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, siano esse importate come batterie a sé stanti o incorporate in prodotti, rispettino le prescrizioni del presente regolamento e in particolare che i fabbricanti abbiano espletato adeguate procedure di valutazione della conformità con riferimento a tali batterie. È pertanto opportuno prevedere disposizioni che impongano agli importatori di accertarsi che le batterie da essi immesse sul mercato e messe in servizio siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e che la marcatura CE sulle batterie e la documentazione redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali a fini di ispezione.

(53)All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una batteria, l'importatore dovrebbe indicare sulla stessa il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l'indirizzo postale. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni della batteria non lo permettano. Queste comprendono i casi in cui l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il nome e l'indirizzo sulla batteria o in cui la batteria è troppo piccola per potervi apporre tali informazioni.

(54)Il distributore che mette a disposizione sul mercato una batteria dopo l'immissione sul mercato o la messa in servizio a opera del fabbricante o dell'importatore dovrebbe agire con la dovuta attenzione per assicurarsi che, manipolando la batteria, non ne comprometta la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

(55)Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato o metta in servizio una batteria con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi una batteria in un modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento, o modifichi la destinazione di una batteria già immessa sul mercato, dovrebbe esserne considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.

(56)I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulla batteria in questione.

(57)Garantire la rintracciabilità di una batteria in tutta la catena di approvvigionamento contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che ha immesso sul mercato, messo a disposizione sul mercato o messo in servizio batterie non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate aventi per oggetto batterie.

(58)L'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali sono fondamentali per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie a produrre batterie. I fabbricanti di batterie, indipendentemente dalla loro posizione o dall'influenza esercitata sui fornitori e dalla loro ubicazione geografica, non sono al riparo dal rischio di contribuire ad impatti negativi lungo la catena di approvvigionamento dei minerali. Oltre la metà della produzione mondiale di alcune materie prime è destinata all'uso in applicazioni di batterie. Ad esempio, oltre il 50 % della domanda mondiale di cobalto e oltre il 60 % di quella di litio confluiscono nella produzione di batterie. Circa l'8 % della produzione mondiale di grafite naturale e il 6 % della produzione mondiale di nichel sono impiegati nella fabbricazione di batterie.

(59)Solo pochi paesi forniscono tali materiali e, in alcuni casi, i bassi standard di governance possono aggravare le criticità ambientali e sociali. L'estrazione e la raffinazione del cobalto e del nichel sono legate a una vasta gamma di problematiche sociali e ambientali, tra cui i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. Benché gli impatti sociali e ambientali della grafite naturale siano meno rilevanti, la sua estrazione è caratterizzata da un'elevata percentuale di operazioni artigianali e su piccola scala che si svolgono per lo più in contesti informali e che possono avere conseguenze gravi per la salute e l'ambiente, ad esempio la mancata chiusura regolare e il mancato risanamento delle miniere, con la conseguente distruzione degli ecosistemi e dei suoli. Per quanto riguarda il litio è previsto un aumento dell'uso nella fabbricazione di batterie, che eserciterà probabilmente un'ulteriore pressione sulle operazioni di estrazione e di raffinazione; sarebbe pertanto opportuno includere questo materiale nell'ambito di applicazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Il forte incremento previsto della domanda di batterie nell'Unione non dovrebbe contribuire a un aumento dei rischi ambientali e sociali.

(60)Alcune delle materie prime in questione, come cobalto, litio e grafite naturale, sono considerate materie prime critiche per l'Unione 38 e il loro approvvigionamento sostenibile è necessario affinché l'ecosistema delle batterie nell'UE funzioni in modo adeguato.

(61)Gli attori della catena di approvvigionamento delle batterie hanno già avviato una serie di iniziative su base volontaria per incoraggiare l'adesione a pratiche di approvvigionamento sostenibile, tra cui l'Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), la Responsible Minerals Initiative (RMI) e il Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF). Tuttavia è possibile che le iniziative volontarie volte a istituire regimi per l'esercizio del dovere di diligenza non garantiscano il rispetto della stessa serie di norme minime da parte di tutti gli operatori economici che immettono batterie sul mercato dell'Unione.

(62)Nell'Unione gli obblighi generali in materia di dovere di diligenza per taluni minerali e metalli sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 . Tale regolamento non riguarda tuttavia i minerali e i materiali usati nella produzione di batterie.

(63)Pertanto, alla luce della crescita esponenziale della domanda di batterie prevista nell'UE, è opportuno che l'operatore economico che immette una batteria sul mercato dell'UE stabilisca una strategia in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. È quindi opportuno fissare prescrizioni volte ad affrontare i rischi sociali e ambientali inerenti all'estrazione, alla lavorazione e al commercio di determinate materie prime ai fini della fabbricazione di batterie.

(64)L'attuazione di una strategia relativa al dovere di diligenza basata sul rischio dovrebbe fondarsi sui principi relativi al dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale nel quadro dei dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite 40 , degli orientamenti per l'analisi sociale del ciclo di vita dei prodotti 41 , della dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL 42 e delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese 43 , che sottendono un'intesa comune tra i governi e le parti interessate, e dovrebbe essere adattata al contesto e alle circostanze specifiche di ciascun operatore economico. Per quanto riguarda l'estrazione, la lavorazione e il commercio delle risorse naturali di minerali usate nella produzione di batterie, le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio 44 (in appresso "linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza") rappresentano gli sforzi profusi a lungo dai governi e dai portatori di interessi per stabilire buone pratiche in questo ambito.

(65)Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza 45 , il dovere di diligenza è un processo costante, proattivo e reattivo attraverso il quale le aziende possono garantire il rispetto dei diritti umani e la loro estraneità ai conflitti 46 . Il dovere di diligenza basato sul rischio si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o mitigare gli impatti negativi associati alle loro attività o decisioni di approvvigionamento. Un'impresa può valutare il rischio posto dalle proprie attività e relazioni e adottare misure di mitigazione in linea con le norme pertinenti previste dalla legislazione nazionale e internazionale, le raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese formulate dalle organizzazioni internazionali, gli strumenti sostenuti dai governi, le iniziative volontarie del settore privato, le proprie strategie e i propri sistemi interni. Questo approccio aiuta anche ad adeguare l'esercizio del dovere di diligenza alla portata delle attività dell'impresa o delle sue relazioni nella catena di approvvigionamento.

(66)È opportuno adottare o modificare le strategie obbligatorie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, che dovrebbero tenere conto come minimo delle principali categorie di rischio sociale e ambientale. Queste dovrebbero riguardare gli impatti attuali e prevedibili sulla vita sociale, in particolare i diritti umani, la salute e la sicurezza delle persone, la salute e la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori, da un lato, e quelli sull'ambiente, in particolare l'uso delle risorse idriche, la protezione del suolo, l'inquinamento atmosferico e la biodiversità, compresa la vita della comunità, dall'altro.

(67)Per quanto riguarda le categorie di rischio sociale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dei diritti umani, compresa la salute umana, la tutela dei minori e la parità di genere, in linea con il diritto internazionale dei diritti umani 47 . È opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza includano informazioni su come l'operatore economico contribuisce a prevenire violazioni dei diritti umani e sugli strumenti predisposti nel suo assetto d'impresa per combattere la corruzione attiva e passiva. È inoltre opportuno che le strategie relative al dovere di diligenza garantiscano la corretta attuazione delle norme delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro 48 elencate nell'allegato I della dichiarazione tripartita dell'OIL.

(68)Per quanto riguarda le categorie di rischio ambientale, le strategie relative al dovere di diligenza dovrebbero affrontare i rischi nella catena di approvvigionamento delle batterie che interessano la protezione dell'ambiente naturale e della diversità biologica in linea con la convenzione sulla diversità biologica 49 , prendendo in considerazione anche le comunità locali e la protezione e lo sviluppo di tali comunità.

(69)Gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento relativi all'identificazione e all'attenuazione dei rischi ambientali e sociali associati alle materie prime impiegate nella fabbricazione delle batterie dovrebbero contribuire all'attuazione della risoluzione UNEP 19 sulla gestione delle risorse minerarie, che riconosce l'importante contributo del settore minerario al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(70)Altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dovrebbero applicarsi nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, la stessa natura e lo stesso effetto che possano essere adattate alla luce di future modifiche legislative.

(71)A fini di adeguamento agli sviluppi nella catena del valore delle batterie, comprese le variazioni dell'entità e della natura dei rischi ambientali e sociali, e al progresso tecnico e scientifico sul fronte delle batterie e della loro composizione chimica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di materie prime e categorie di rischio e delle prescrizioni relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(72)Sono necessarie norme armonizzate per la gestione dei rifiuti onde garantire che i produttori e gli altri operatori economici siano soggetti alle stesse norme in tutti gli Stati membri al momento di adempiere la responsabilità estesa del produttore per le batterie. Per conseguire un livello elevato di recupero dei materiali occorre potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e garantire che tutte le batterie raccolte siano riciclate attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune. Dalla valutazione della direttiva 2006/66/CE è emerso che una delle sue carenze è lo scarso livello di dettaglio delle disposizioni, che si traduce in un'attuazione non omogenea e comporta notevoli ostacoli al funzionamento dei mercati del riciclaggio e livelli di riciclaggio non ottimali. Norme più dettagliate e armonizzate dovrebbero pertanto evitare distorsioni del mercato per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie, garantire un'attuazione omogenea delle prescrizioni in tutta l'Unione, assicurare un'ulteriore armonizzazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti forniti dagli operatori economici e favorire i mercati delle materie prime secondarie.

(73)Il presente regolamento si fonda sulle norme di gestione dei rifiuti e sui principi generali stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 , che dovrebbero essere adattati per tenere conto della situazione specifica delle batterie. Affinché la raccolta dei rifiuti di batterie sia organizzata nel modo più efficace possibile, è importante che sia effettuata in stretta collaborazione con il luogo in cui le batterie sono vendute nello Stato membro e in prossimità dell'utilizzatore finale. Inoltre i rifiuti di batterie possono essere raccolti sia insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che insieme ai veicoli fuori uso, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 51 e della direttiva 2000/53/CE. Sebbene l'attuale regolamento stabilisca norme specifiche per le batterie, è necessario un approccio coerente e complementare che sfrutti le strutture di gestione dei rifiuti esistenti e le armonizzi ulteriormente. Di conseguenza, e al fine di mettere efficacemente in atto la responsabilità estesa del produttore in materia di gestione dei rifiuti, è opportuno imporre obblighi allo Stato membro in cui le batterie sono messe a disposizione sul mercato per la prima volta.

(74)Per controllare che i produttori rispettino l'obbligo di garantire il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l'autorità competente istituisca e gestisca un registro. I produttori dovrebbero essere tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l'adempimento degli obblighi da parte dei produttori. È opportuno che gli obblighi di registrazione siano semplificati in tutta l'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi in tutta l'Unione relativamente alla domanda di registrazione e alle informazioni da fornire, mediante un modello armonizzato, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(75)In considerazione del principio "chi inquina paga" è opportuno imporre obblighi di gestione del fine vita delle batterie ai produttori, vale a dire a tutti i fabbricanti, gli importatori o i distributori che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 52 , forniscono per la prima volta una batteria per la distribuzione o l'uso, anche se incorporata in apparecchi o veicoli, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale.

(76)I produttori dovrebbero assumere la responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie nella fase finale del ciclo di vita. Dovrebbero pertanto sostenere i costi legati alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio di tutte le batterie raccolte, alla comunicazione di informazioni sulle batterie e sui rifiuti di batterie e alla fornitura agli utilizzatori finali e ai gestori di rifiuti di informazioni sulle batterie e sul riutilizzo e la gestione adeguati dei rifiuti di batterie. Gli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore dovrebbero applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che si assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione e che documentino la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Ove necessario, al fine di evitare distorsioni del mercato interno e garantire condizioni uniformi per la modulazione dei contributi finanziari versati dai produttori alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(77)Il presente regolamento dovrebbe disciplinare in modo esaustivo la responsabilità estesa del produttore per le batterie e pertanto è opportuno che alle batterie non si applichino le norme sui regimi di responsabilità estesa del produttore stabilite dalla direttiva 2008/98/CE.

(78)Al fine di garantire un riciclaggio di alta qualità nelle catene di approvvigionamento delle batterie, aumentare la diffusione di materie prime secondarie di qualità e proteggere l'ambiente, un livello elevato di raccolta e riciclaggio dei rifiuti di batterie dovrebbe essere la norma. La raccolta dei rifiuti di batterie è un passo fondamentale per chiudere il cerchio dei materiali di valore contenuti nelle batterie attraverso il riciclaggio e per mantenere la catena del valore delle batterie all'interno dell'Unione, facilitando così l'accesso ai materiali recuperati che possono essere usati per la fabbricazione di nuovi prodotti.

(79)I produttori di batterie dovrebbero essere responsabili del finanziamento e dell'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie. A tal fine dovrebbero istituire una rete di raccolta che copra l'intero territorio degli Stati membri, che sia vicina all'utilizzatore finale e che non si concentri solo sulle batterie e sulle aree redditizie da questo punto di vista. La rete di raccolta dovrebbe coinvolgere tutti i distributori, gli impianti di trattamento autorizzati a trattare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli fuori uso, le discariche per i rifiuti domestici e altri soggetti che agiscono di propria iniziativa, come le autorità pubbliche e le scuole. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2 53 , dei rifiuti urbani misti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti, per determinare la quantità di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti.

(80)Le batterie possono essere raccolte insieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso regimi di raccolta nazionali istituiti sulla base della direttiva 2012/19/UE, e insieme ai veicoli fuori uso in conformità della direttiva 2000/53/CE. In questo caso un requisito minimo obbligatorio di trattamento dovrebbe essere la rimozione delle batterie dai rifiuti di apparecchiature raccolti e dai veicoli fuori uso. Una volta rimosse, le batterie dovrebbero essere soggette alle prescrizioni del presente regolamento, segnatamente dovrebbero essere conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta per il tipo di batteria in questione e soggette alle prescrizioni di trattamento e riciclaggio previste dal presente regolamento.

(81)Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, che di conseguenza non vengono trattati in modo ecocompatibile, è opportuno continuare ad applicare e incrementare progressivamente l'obiettivo di raccolta per le pile portatili stabilito dalla direttiva 2006/66/CE. Il presente regolamento dispone che tra le batterie portatili rientrino anche le batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri. Poiché l'attuale aumento delle vendite di questo tipo di batterie rende difficile calcolare la quantità immessa sul mercato e raccolta a fine vita, esse dovrebbero essere escluse dal tasso corrente di raccolta per le batterie portatili. L'esclusione sarà rivista insieme all'obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, tenendo eventualmente conto anche dei cambiamenti della metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili. La Commissione preparerà una relazione a sostegno di tali revisioni.

(82)Il tasso di raccolta delle batterie portatili dovrebbe continuare ad essere calcolato sulla base delle vendite medie annuali negli anni precedenti, in modo che gli obiettivi siano proporzionati al livello di consumo delle batterie in uno Stato membro. Al fine di tenere conto al meglio delle variazioni nella composizione della categoria delle batterie portatili, nella durata di vita e nei modelli di consumo delle batterie, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica della metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta delle batterie portatili.

(83)Tutte le batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dovrebbero essere raccolte e a tal fine è opportuno che i produttori di tali batterie siano obbligati ad accettare e a ritirare gratuitamente dagli utilizzatori finali i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici. È opportuno stabilire obblighi di comunicazione dettagliati per tutti i soggetti coinvolti nella raccolta di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici.

(84)Alla luce della gerarchia dei rifiuti istituita dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, che dà priorità alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, e in linea con l'articolo 11, paragrafo 4, della medesima direttiva e con l'articolo 5, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 1999/31/CE 54 , le batterie raccolte non dovrebbero essere incenerite o smaltite in discarica.

(85)Tutti gli impianti autorizzati che effettuano operazioni di trattamento e riciclaggio delle batterie dovrebbero rispettare prescrizioni minime per evitare impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e consentire un elevato grado di recupero dei materiali contenuti nelle batterie. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 55 disciplina una serie di attività industriali legate al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti di batterie, per le quali prevede specifiche prescrizioni di autorizzazione e controlli che riflettono le migliori tecniche disponibili. Qualora un'attività industriale legata al trattamento e al riciclaggio delle batterie non sia contemplata dalla direttiva 2010/75/UE, gli operatori dovrebbero in ogni caso essere obbligati ad applicare le migliori tecniche disponibili, definite all'articolo 3, punto 10, di tale direttiva, e ad attenersi alle prescrizioni specifiche stabilite nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe adattare le prescrizioni relative al trattamento e al riciclaggio delle batterie alla luce del progresso scientifico e tecnico e delle nuove tecnologie emergenti nel settore della gestione dei rifiuti. Pertanto è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica di tali prescrizioni.

(86)È opportuno stabilire obiettivi di efficienza dei processi di riciclaggio e obiettivi di recupero dei materiali per garantire che siano prodotti materiali recuperati di qualità per l'industria delle batterie, assicurando nel contempo norme comuni chiare per i riciclatori ed evitando distorsioni della concorrenza o altri ostacoli al buon funzionamento del mercato interno delle materie prime secondarie provenienti dai rifiuti di batterie. È opportuno definire efficienze di riciclaggio che permettano di misurare la quantità totale di materiali recuperati per le batterie al piombo-acido, al nichel-cadmio e al litio e fissare obiettivi per i livelli di cobalto, piombo, litio e nichel recuperati, al fine di raggiungere un grado elevato di recupero dei materiali in tutta l'Unione. È opportuno che continuino ad applicarsi le norme relative al calcolo e alla comunicazione delle efficienze di riciclaggio di cui al regolamento (UE) n. 493/2012 56 della Commissione. Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali nei processi di riciclaggio delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tali norme. La Commissione dovrebbe inoltre rivedere il regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione per tenere adeguatamente conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti intervenuti nei processi di recupero industriale, per estendere l'ambito di applicazione agli obiettivi esistenti e ai nuovi obiettivi e per fornire strumenti per la caratterizzazione dei prodotti intermedi. Gli impianti di trattamento e riciclaggio dovrebbero essere incoraggiati a introdurre sistemi di gestione ambientale certificati conformemente al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 57 .

(87)Dovrebbe essere possibile effettuare il trattamento e il riciclaggio al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione solo se la spedizione dei rifiuti di batterie è conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 58 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione 59 e se le attività di trattamento e riciclaggio soddisfano le prescrizioni applicabili a questo tipo di rifiuti in base alla classificazione di cui alla decisione 2000/532/CE della Commissione, come modificata 60 . Tale decisione, come modificata, dovrebbe essere rivista per tenere conto di tutte le composizioni chimiche delle batterie. Qualora il trattamento o riciclaggio avvenga al di fuori dell'Unione, l'operatore per conto del quale è effettuato dovrebbe essere tenuto a riferire all'autorità competente del proprio Stato membro e a dimostrare che il trattamento ha luogo in condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento affinché esso sia conteggiato ai fini delle efficienze e degli obiettivi di riciclaggio. Al fine di stabilire le prescrizioni in materia di equivalenza del trattamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di norme dettagliate contenenti criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

(88)Le batterie industriali e per veicoli elettrici che non sono più adatte allo scopo iniziale per il quale sono state prodotte possono essere utilizzate per uno scopo diverso come batterie fisse per lo stoccaggio di energia. Sta emergendo un mercato per la seconda vita delle batterie industriali e per veicoli elettrici usate e, al fine di sostenere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, è quindi opportuno definire norme specifiche per consentire un cambio di destinazione responsabile delle batterie usate, tenendo conto del principio di precauzione e garantendo la sicurezza d'uso per gli utilizzatori finali. Tutte le batterie usate dovrebbero essere sottoposte a una valutazione dello stato di salute e della capacità disponibile per accertarne l'idoneità all'uso per scopi diversi da quelli originali. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla valutazione dello stato di salute delle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(89)I produttori e i distributori dovrebbero contribuire attivamente a informare gli utilizzatori finali della necessità di raccolta differenziata delle batterie, della disponibilità di regimi di raccolta e del ruolo che gli utilizzatori finali stessi svolgono nel garantire una gestione ambientale ottimale dei rifiuti di batterie. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sulle batterie dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti pubblicitari e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sulle batterie che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

(90)Per consentire la verifica del rispetto e dell'efficacia degli obblighi di raccolta e trattamento delle batterie, è necessario che gli operatori interessati riferiscano in merito alle autorità competenti. I produttori di batterie e gli altri gestori di rifiuti che raccolgono batterie dovrebbero comunicare per ogni anno civile, se del caso, i dati sulle batterie vendute e sui rifiuti di batterie raccolti. Per quanto riguarda il trattamento e il riciclaggio, gli obblighi di comunicazione dovrebbero essere a carico rispettivamente dei gestori di rifiuti e dei riciclatori.

(91)Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sulla quantità di batterie fornite sul loro territorio e sulla quantità di rifiuti di batterie raccolti, per tipo e composizione chimica. Per quanto riguarda le batterie portatili, i dati relativi alle batterie e ai rifiuti di batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri dovrebbero essere comunicati separatamente in considerazione della necessità di raccogliere dati che consentano di adeguare l'obiettivo di raccolta, tenendo conto della quota di mercato di tali batterie e delle loro specifiche finalità e caratteristiche. Dette informazioni dovrebbero essere trasmesse per via elettronica e corredate di una relazione sul controllo della qualità. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione di tali dati e informazioni alla Commissione, nonché per i metodi di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(92)Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i livelli delle efficienze di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati raggiunti, tenendo conto delle singole fasi del processo di riciclaggio e delle frazioni derivate.

(93)Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un sistema elettronico che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie e fornisca informazioni sull'intensità di carbonio dei relativi processi di fabbricazione, sull'origine dei materiali utilizzati, sulla composizione delle batterie, comprese le materie prime e le sostanze chimiche pericolose, sulle operazioni e le possibilità di riparazione, cambio di destinazione e smantellamento, e sui processi di trattamento, riciclaggio e recupero cui le batterie potrebbero essere soggette a fine vita. Il sistema elettronico dovrebbe essere istituito in più fasi e un prototipo dovrebbe essere messo a disposizione degli operatori economici e delle autorità degli Stati membri interessati almeno un anno prima della messa a punto delle misure di esecuzione che stabiliscono le caratteristiche definitive e la politica di accesso ai dati del sistema, per consentirne loro di formulare osservazioni e di conformarsi tempestivamente. La politica di accesso ai dati dovrebbe tenere conto dei principi pertinenti stabiliti dalla normativa dell'UE, tra cui la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) 61 . Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del sistema di scambio elettronico delle informazioni sulle batterie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(94)È opportuno istituire un passaporto della batteria, che consenta agli operatori economici di raccogliere e riutilizzare in modo più efficiente le informazioni e i dati relativi alle singole batterie immesse sul mercato e di compiere scelte più consapevoli nelle attività di pianificazione. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del passaporto della batteria, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(95)Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio 62 stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e la protezione dei beni e dell'ambiente, è opportuno che detto regolamento si applichi alle batterie oggetto del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1020.

(96)È opportuno che le batterie siano immesse sul mercato solo se non presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente quando adeguatamente conservate e usate per gli scopi previsti, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, vale a dire quando l'uso potrebbe derivare da un comportamento umano lecito e facilmente prevedibile.

(97)È opportuno istituire una procedura in base alla quale le parti interessate sono informate delle misure di cui è prevista l'adozione nei confronti di batterie che presentano rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire in una fase precoce nei confronti di tali batterie. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare atti che determinino se le misure nazionali nei confronti di batterie non conformi siano giustificate o meno.

(98)È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di richiedere agli operatori economici di adottare misure correttive se constatano che una batteria non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento o che l'operatore economico ha violato le norme relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato della batteria, o alla sostenibilità, alla sicurezza e all'etichettatura, o al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

(99)Gli appalti pubblici costituiscono un settore importante per ridurre gli impatti delle attività umane sull'ambiente e incoraggiare la transizione del mercato verso prodotti più sostenibili. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici, definite nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 64 , e gli enti aggiudicatori, definiti nella direttiva 2014/25/UE, tengano conto degli impatti ambientali negli appalti pubblici riguardanti batterie o prodotti contenenti batterie, al fine di promuovere e stimolare il mercato per la mobilità e lo stoccaggio dell'energia puliti e a basso consumo energetico e contribuire in tal modo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.

(100)Al fine di stabilire l'equivalenza dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza sviluppati dai governi, dalle associazioni settoriali e da gruppi di organizzazioni interessate, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'elenco delle materie prime e dei relativi rischi sociali e ambientali, nonché la coerenza con il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto e con le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in termini di obblighi per gli operatori economici, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(101)Al fine di garantire condizioni uniformi per il riconoscimento da parte della Commissione dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione.

(102)Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio" 65 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(103) È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento e che non riguardano la determinazione del fondamento delle misure adottate dagli Stati membri nei confronti di batterie non conformi siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 .

(104)È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di atti di esecuzione nei casi in cui la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la notifica, al fine di richiedere all'autorità di notifica di adottare le misure correttive necessarie e all'occorrenza di ritirare la notifica.

(105)Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali o dell'ambiente, motivi di urgenza imperativi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili che determinino il fondamento delle misure nazionali adottate nei confronti di batterie che, pur essendo conformi al presente regolamento, presentano un rischio.

(106)Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(107)Vista la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale e di tenere conto dei nuovi sviluppi basati su evidenze scientifiche, è opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe includere nella relazione una valutazione delle disposizioni sulla sostenibilità, la sicurezza, l'etichettatura e i criteri informativi, delle misure relative alla gestione dei rifiuti di batterie e delle prescrizioni in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Se del caso, la relazione dovrebbe essere corredata di una proposta di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(108)È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri predispongano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

(109)Per consentire agli Stati membri di adeguare il registro dei produttori istituito dalla direttiva 2006/66/CE e di adottare le necessarie misure amministrative con riferimento all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, assicurando al tempo stesso continuità agli operatori economici, è opportuno abrogare la direttiva 2006/66/CE a decorrere dal 1º luglio 2023. Gli obblighi previsti da tale direttiva in relazione al controllo e alla comunicazione del tasso di raccolta delle pile portatili e delle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio restano in vigore fino al 31 dicembre 2023 e gli obblighi di trasmissione dei dati alla Commissione restano in vigore fino al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità fino all'adozione da parte della Commissione di nuove norme di calcolo e di nuovi formati di comunicazione ai sensi del presente regolamento.

(110)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che le batterie immesse sul mercato soddisfino prescrizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, della sicurezza, dei beni materiali e dell'ambiente, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'esigenza di armonizzazione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,



HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione per consentire l'immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie, nonché prescrizioni per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di batterie.

2.Il regolamento si applica a tutte le batterie, vale a dire quelle portatili, industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dai materiali di cui sono composte, dall'uso o dalla finalità. Esso si applica anche alle batterie incorporate in altri prodotti o ad essi aggiunte.

3.Il presente regolamento non si applica alle batterie utilizzate in:

(a)apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e

(b)apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)"batteria": la fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi di batteria non ricaricabili o ricaricabili o gruppi di essi;

(2)"elemento di batteria": l'unità funzionale di base di una batteria costituita da elettrodi, elettrolita, contenitore, morsetti e, se del caso, separatori e contenente i materiali attivi la cui reazione genera energia elettrica;

(3)"materiali attivi": i materiali che reagiscono chimicamente per produrre energia elettrica quando l'elemento di batteria si scarica;

(4)"batteria non ricaricabile": la batteria progettata per non essere ricaricata elettricamente;

(5)"batteria ricaricabile": la batteria progettata per essere ricaricata elettricamente;

(6)"batteria con stoccaggio interno": la batteria senza dispositivi esterni collegati per lo stoccaggio di energia;

(7)"batteria portatile": la batteria che:

è sigillata;

pesa meno di 5 kg;

non è progettata a fini industriali; e

non è né batteria per veicoli elettrici né batteria per autoveicoli;

(8)"batteria portatile di uso generale": la batteria portatile con i seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3);

(9)"mezzi di trasporto leggeri": i veicoli con motore elettrico inferiore a 750 watt, nei quali i viaggiatori sono seduti quando il veicolo si muove e che possono essere alimentati esclusivamente dal motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana;

(10)"batteria per autoveicoli": la batteria utilizzata solo per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione di un autoveicolo;

(11)"batteria industriale": la batteria progettata a uso industriale e qualsiasi altra batteria, escluse quelle portatili, per veicoli elettrici e per autoveicoli;

(12)"batteria per veicoli elettrici": la batteria specificamente progettata per fornire trazione ai veicoli ibridi ed elettrici per il trasporto su strada;

(13)"sistema fisso di stoccaggio dell'energia a batteria": la batteria industriale ricaricabile con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare ed erogare energia elettrica nella rete, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

(14)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di una batteria sul mercato dell'Unione;

(15)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di una batteria, a titolo oneroso o gratuito, per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale;

(16)"messa in servizio": il primo uso di una batteria nell'Unione ai fini previsti;

(17)"modello di batteria": qualsiasi batteria prodotta in serie;

(18)"impronta di carbonio": la somma delle emissioni di gas a effetto serra e degli assorbimenti di gas a effetto serra in un sistema di prodotto, espressa in equivalenti di biossido di carbonio (CO2) e basata su uno studio dell'impronta ambientale di prodotto (PEF, Product Environmental Footprint) che utilizza la categoria di impatto unica dei cambiamenti climatici;

(19)"operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica soggetto ad obblighi in relazione alla fabbricazione, messa a disposizione, immissione sul mercato o messa in servizio delle batterie conformemente al presente regolamento;

(20)"operatore indipendente": la persona fisica o giuridica, diversa dal rivenditore o riparatore autorizzato o dal rifabbricante, che è indipendente dal fabbricante e dal produttore e che partecipa direttamente o indirettamente alla riparazione, alla manutenzione o al cambio di destinazione delle batterie, e comprende gestori di rifiuti, riparatori, fabbricanti o distributori di apparecchiature di riparazione, utensili o pezzi di ricambio, nonché gli editori di informazioni tecniche, gli operatori che offrono servizi di ispezione e di prova, gli operatori che offrono formazione a installatori, fabbricanti e riparatori di apparecchiature per veicoli a carburante alternativo;

(21)"codice QR": il codice a barre a matrice che permette il collegamento alle informazioni relative al modello di batteria;

(22)"sistema di gestione delle batterie": il dispositivo elettronico che controlla o gestisce le funzioni elettriche e termiche della batteria, che gestisce e conserva i dati sui parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all'allegato VII e che comunica con il veicolo o l'apparecchio in cui è incorporata la batteria;

(23)"apparecchio": qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/19/UE alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da una batteria;

(24)"stato di carica": la capacità disponibile di una batteria espressa in percentuale della capacità nominale;

(25)"stato di salute": la misura delle condizioni generali di una batteria ricaricabile e della capacità di fornire le prestazioni specificate rispetto alle condizioni iniziali;

(26)"cambio di destinazione": qualsiasi operazione che comporti l'utilizzo della batteria o parti di essa per una finalità o applicazione diversa da quella per la quale la batteria era stata originariamente progettata;

(27)"fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

(28)"specifica tecnica": il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

(29)"norma armonizzata": la norma definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

(30)"marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che la batteria è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

(31)"accreditamento": l'accreditamento definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(32)"organismo nazionale di accreditamento": l'organismo nazionale di accreditamento definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

(33)"valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza ed etichettatura applicabili a una batteria;

(34)"organismo di valutazione della conformità": l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

(35)"organismo notificato": l'organismo di valutazione della conformità notificato conformemente all'articolo 22 del presente regolamento;

(36)"dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento": gli obblighi dell'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici, in relazione al suo sistema di gestione, alla gestione del rischio, alle verifiche da parte di terzi svolte da organismi notificati e alla divulgazione delle informazioni al fine di individuare e affrontare i rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime necessarie per la fabbricazione di batterie;

(37)"produttore": il fabbricante, importatore o distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, fornisce per la prima volta una batteria per la distribuzione o l'uso, anche se incorporata in apparecchi o veicoli, nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale;

(38)"organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore": la persona giuridica che organizza finanziariamente o operativamente l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

(39)"rifiuti di batterie": le batterie che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

(40)"riutilizzo": il riutilizzo diretto totale o parziale della batteria per la finalità originaria per la quale era stata progettata;

(41)"sostanza pericolosa": qualsiasi sostanza che corrisponde ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 :

(a)classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;

(b)classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;

(c)classe di pericolo 4.1;

(d)classe di pericolo 5.1;

(42)"trattamento": le attività eseguite sui rifiuti di batterie dopo la consegna ad un impianto per la cernita o la preparazione per il riciclaggio;

(43)"punti di raccolta volontari": qualsiasi impresa senza scopo di lucro, commerciale o di altra natura o ente pubblico che partecipa di propria iniziativa alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie portatili raccogliendo i rifiuti di batterie portatili che essa ha prodotto o che sono prodotti da altri utilizzatori finali prima che siano raccolti dai gestori di rifiuti per il successivo trattamento;

(44)"gestore di rifiuti": la persona fisica o giuridica che, a titolo professionale, si occupa della raccolta differenziata, della cernita o del trattamento dei rifiuti di batterie;

(45)"impianto autorizzato": l'impianto autorizzato a norma della direttiva 2008/98/CE a effettuare il trattamento o il riciclaggio dei rifiuti di batterie;

(46)"riciclatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che effettua processi di riciclaggio in un impianto autorizzato;

(47)"durata di vita": il periodo di tempo che inizia quando la batteria è immessa sul mercato e termina quando la batteria diventa rifiuto;

(48)"livello di riciclaggio": per un dato Stato membro in un dato anno civile, il rapporto, espresso in percentuale, fra il peso dei rifiuti di batterie sottoposti a trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56 del presente regolamento in tale anno civile e il peso dei rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 e 49 del presente regolamento;

(49)"processo di riciclaggio": l'operazione di riciclaggio di rifiuti di batterie, ad esclusione della cernita o della preparazione per il riciclaggio, che può avere luogo in uno o più impianti autorizzati;

(50)"efficienza di riciclaggio" di un processo di riciclaggio: il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di batterie;

(51)"normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

(52)"autorità nazionale": l'autorità di approvazione o altra autorità coinvolta e responsabile della vigilanza del mercato di cui al capo VI o del controllo di frontiera in uno Stato membro per quanto riguarda le batterie;

(53)"rappresentante autorizzato": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi delle prescrizioni del presente regolamento;

(54)"importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione la batteria proveniente da un paese terzo;

(55)"distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette la batteria a disposizione sul mercato;

(56)"rischio": la combinazione della probabilità che si verifichi un danno e della gravità di tale danno limitatamente alla salute umana o alla sicurezza delle persone, ai beni materiali o all'ambiente.

Si applicano le definizioni di "rifiuto", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "prevenzione", "preparazione per il riutilizzo", "recupero" e "riciclaggio" di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano le definizioni di "utilizzatore finale", "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato", "fornitore di servizi di logistica", "misura correttiva", "richiamo" e "ritiro" di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020.

Si applicano le definizioni di "aggregatore indipendente" e "partecipante al mercato" di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944.

Articolo 3
Libera circolazione

1.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di batterie conformi al presente regolamento per motivi connessi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione delle batterie alla gestione dei rifiuti di batterie oggetto del presente regolamento.

2.In occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano l'esposizione di batterie non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che esse non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messe in vendita finché non saranno state rese conformi.

Articolo 4
Prescrizioni in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie

1.Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se soddisfano: 

(a)le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II;

(b)le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III.

2.Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza, i beni materiali o l'ambiente.

Articolo 5
Autorità competente

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal capo VII e del monitoraggio e della verifica della conformità alle prescrizioni di tale capo da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.

2.Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell'autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali atte ad assicurare:

(a)la registrazione dei produttori in conformità dell'articolo 46;

(b)l'autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore conformemente all'articolo 47 e l'autorizzazione e il monitoraggio relativi alle prescrizioni dell'articolo 48;

(c)la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 47;

(d)la raccolta di dati sulle batterie in conformità dell'articolo 61;

(e)la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell'articolo 62.

3.Entro [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.

Capo II
Prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza

Articolo 6
Restrizioni delle sostanze pericolose

1.Oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, le batterie non contengono sostanze pericolose per le quali l'allegato I prevede una restrizione a meno che non soddisfino le condizioni di tale restrizione.

2.Quando esiste un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente derivante dall'uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o nelle successive fasi del loro ciclo di vita, compresa la fase dei rifiuti, che deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 73 per modificare le restrizioni di cui all'allegato I, conformemente alla procedura di cui all'articolo 71.

3.Nell'adottare l'atto delegato di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa la disponibilità di alternative alla sostanza pericolosa.

4.Le restrizioni adottate a norma del paragrafo 2 non si applicano all'uso di una sostanza nella ricerca e sviluppo scientifici (di batterie) di cui all'articolo 3, punto 23, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

5.Se la restrizione adottata a norma del paragrafo 2 non si applica all'attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi, definita all'articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale esenzione, nonché la quantità massima della sostanza esentata, sono specificate nell'allegato I.

Articolo 7
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici e delle batterie industriali ricaricabili

1.Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica che contiene, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, una dichiarazione d'impronta di carbonio redatta conformemente all'atto delegato di cui al secondo comma e contenente almeno le seguenti informazioni:

(a)informazioni amministrative sul produttore;

(b)informazioni sulla batteria cui si applica la dichiarazione;

(c)informazioni sull'ubicazione geografica dell'impianto di fabbricazione della batteria;

(d)l'impronta di carbonio totale della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente;

(e)l'impronta di carbonio della batteria differenziata per fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell'allegato II;

(f)la dichiarazione di verifica da parte di terzi indipendenti;

(g)un link a una versione pubblica dello studio a sostegno dei risultati della dichiarazione d'impronta di carbonio.

L'obbligo di dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma si applica a partire dal 1º luglio 2024 alle batterie per veicoli elettrici e alle batterie industriali ricaricabili.

Entro il 1º luglio 2023, la Commissione adotta:

(a)un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per calcolare l'impronta di carbonio totale della batteria di cui alla lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II;

(b)un atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare le prescrizioni in materia di informazione di cui al primo comma.

2.Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e con una capacità superiore a 2 kWh recano un'etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio in cui rientra la batteria.

Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la documentazione tecnica dimostra che l'impronta di carbonio dichiarata e la corrispondente attribuzione a una classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio sono state calcolate conformemente alla metodologia stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi del quarto comma.

Le prescrizioni riguardanti la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili.

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta:

(a)un atto delegato a norma dell'articolo 73 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le classi di prestazione relative all'impronta di carbonio di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato, la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II;

(b)un atto di esecuzione che stabilisce i formati per l'etichettatura di cui al primo comma e il formato per la dichiarazione della classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui al secondo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

3.Le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate, per ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione, da una documentazione tecnica che dimostri che il valore dichiarato dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita è inferiore alla soglia massima stabilita nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del terzo comma.

La prescrizione relativa alla soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal 1º luglio 2027 per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili.

Entro il 1º luglio 2026, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l'atto delegato la Commissione tiene conto degli elementi essenziali pertinenti di cui all'allegato II.

L'introduzione di una soglia massima dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all'impronta di carbonio delle batterie di cui al paragrafo 2.

Articolo 8
Contenuto riciclato nelle batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli

1.A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente informazioni sulla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione.

Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi delle batterie di cui al primo comma e che stabilisce il formato della documentazione tecnica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2.A decorrere dal 1º gennaio 2030 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto di batterie dello stabilimento di fabbricazione:

(a)12 % di cobalto;

(b)85 % di piombo;

(c)4 % di litio;

(d)4 % di nichel.

3.A decorrere dal 1º gennaio 2035 le batterie industriali, per veicoli elettrici e per autoveicoli con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh i cui materiali attivi contengono cobalto, piombo, litio o nichel sono accompagnate da una documentazione tecnica attestante che contengono la seguente percentuale minima di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti presente nei materiali attivi di ciascun modello e ciascun lotto dello stabilimento di fabbricazione:

(a)20 % di cobalto;

(b)85 % di piombo;

(c)10 % di litio;

(d)12 % di nichel.

4.Ove giustificato e opportuno a motivo della disponibilità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperato dai rifiuti o della sua mancanza, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 31 dicembre 2027, un atto delegato a norma dell'articolo 73 per modificare gli obiettivi di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 9
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie portatili di uso generale

1.A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie portatili di uso generale soddisfano i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 2.

2.Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III che le batterie portatili di uso generale devono raggiungere.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato III alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie portatili di uso generale e prende in considerazione le norme internazionali e i sistemi di etichettatura applicabili. La Commissione provvede affinché le disposizioni stabilite dall'atto delegato non abbiano un impatto negativo significativo sulla funzionalità di tali batterie o degli apparecchi in cui sono incorporate, sull'accessibilità economica, sui costi per gli utilizzatori finali e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

3.Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di misure per eliminare gradualmente l'uso delle batterie portatili non ricaricabili di uso generale per ridurne al minimo l'impatto ambientale sulla base della metodologia di valutazione del ciclo di vita. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l'opportunità di prendere le misure del caso, compresa l'adozione di proposte legislative.

Articolo 10
Prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

1.A decorrere da [12 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento], le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono accompagnate da una documentazione tecnica contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

La documentazione tecnica di cui al primo comma contiene anche una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per misurare, calcolare o stimare i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità. La spiegazione comprende almeno gli elementi di cui all'allegato IV, parte B.

2.A decorrere dal 1º gennaio 2026 le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh soddisfano i valori minimi stabiliti nell'atto delegato adottato dalla Commissione in applicazione del paragrafo 3 per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A.

3.Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 73 per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all'allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh devono raggiungere.

Nel preparare l'atto delegato di cui al primo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l'impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh e provvede affinché le prescrizioni ivi stabilite non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività dell'industria. Non sono imposti oneri amministrativi eccessivi ai fabbricanti delle batterie e degli apparecchi interessati.

Articolo 11
Rimovibilità
e sostituibilità delle batterie portatili 

1.Le batterie portatili incorporate negli apparecchi sono facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti per tutta la durata di vita dell'apparecchio, se le batterie hanno una durata di vita inferiore a quella dell'apparecchio, o al più tardi alla fine del ciclo di vita dell'apparecchio.

La batteria è facilmente sostituibile se, dopo essere stata rimossa dall'apparecchio, può essere sostituita da una batteria simile, senza compromettere il funzionamento o le prestazioni dell'apparecchio.

2.Gli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applicano nei casi in cui:

(a)è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra l'apparecchio e la batteria portatile per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati; o

(b)il funzionamento della batteria è possibile solo se questa è integrata nella struttura dell'apparecchio.

3.La Commissione adotta orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata delle deroghe di cui al paragrafo 2.

Articolo 12
Sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria

1.I sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria sono accompagnati da una documentazione tecnica attestante che non presentano pericoli nelle condizioni normali di funzionamento e uso, e comprovante che sono stati sottoposti a prove, con i metodi più avanzati, da cui sono risultati conformi parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

2.La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 per modificare i parametri di sicurezza di cui all'allegato VII alla luce dei progressi tecnici e scientifici.

Capo III
Prescrizioni in materia di etichettatura e informazione

Articolo 13
Etichettatura delle batterie

1.A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte A.

2.A decorrere dal 1º gennaio 2027 le batterie per autoveicoli e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità e le batterie portatili sono contrassegnate con un'etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche.

3.A decorrere dal 1º luglio 2023 le batterie sono etichettate con il simbolo indicante la raccolta differenziata, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte B.

Il simbolo copre almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della batteria fino ad una dimensione massima di 5 × 5 cm.

Per gli elementi cilindrici di batteria, il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della batteria e ha una dimensione massima di 5 × 5 cm.

Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 × 0,5 cm, non è richiesta la marcatura della batteria bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 × 1 cm sull'imballaggio.

4.A decorrere dal 1º luglio 2023 le batterie che contengono più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnate con il simbolo chimico del relativo metallo: Cd o Pb.

Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo illustrato nell'allegato VI, parte B, e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

5.Le batterie sono contrassegnate con un codice QR conformemente all'allegato VI, parte C, che permette di accedere alle seguenti informazioni:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2027, per tutte le batterie, le informazioni di cui al paragrafo 1;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2027, per le batterie portatili e per le batterie per autoveicoli, le informazioni di cui al paragrafo 2;

(c)a decorrere dal 1º gennaio 2023, per tutte le batterie, il simbolo di cui al paragrafo 3;

(d)a decorrere dal 1º gennaio 2023, per le batterie contenenti più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo, il simbolo di cui al paragrafo 4;

(e)a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici, la relazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;

(f)a decorrere dal 1º luglio 2024, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh, la dichiarazione d'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

(g)a decorrere dal 1º gennaio 2026, per le batterie per veicoli elettrici e per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la classe di prestazione relativa all'impronta di carbonio di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

(h)a decorrere dal 1º gennaio 2027, per le batterie industriali ricaricabili, le batterie per autoveicoli e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh, la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, in conformità dell'articolo 8;

(i)a decorrere dal 1º gennaio 2023, per tutte le batterie, la dichiarazione di cui all'articolo 18;

(j)a decorrere dal 1º luglio 2023, per tutte le batterie, le informazioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettere da a) a f).

6.Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette sono apposte sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

7.Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Articolo 14
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie

1.Le batterie industriali ricaricabili e le batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh sono dotate di un sistema di gestione contenente i dati relativi ai parametri stabiliti nell'allegato VII per determinare il loro stato di salute e la durata di vita prevista.

2.L'accesso ai dati contenuti nel sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria o a terzi che agiscono per loro conto al fine di:

(a)valutare il valore residuo della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo;

(b)facilitare il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione della batteria;

(c)mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell'energia.

3.Le disposizioni del presente articolo si applicano in aggiunta a quelle stabilite dal diritto dell'Unione in materia di omologazione dei veicoli. 

Capo IV
Conformità delle batterie

Articolo 15
Presunzione di conformità delle batterie
 

1.Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

3.Le batterie conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.

Articolo 16
Specifiche comuni

1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:

(a)tali prescrizioni o prove non siano contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; o

(b)la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme armonizzate necessarie o ritenga che le norme armonizzate applicabili non siano sufficienti; o

(c)la Commissione abbia deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012, di mantenere con limitazioni o ritirare i riferimenti alle norme armonizzate o a parti di esse che contemplano tali prescrizioni o prove.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2.Le batterie sottoposte a prova secondo specifiche comuni o parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o da parti di esse e, se del caso, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per le prescrizioni.

3.Le batterie conformi a specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 12 nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o parti di esse.

Articolo 17
Procedure di valutazione della conformità

1.Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento.

2.La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.

3.La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte B.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare l'allegato VIII introducendo nei moduli di valutazione della conformità ulteriori fasi di verifica o sostituendo i moduli con altri moduli di cui alla decisione n. 768/2008/CE, dopo averli adeguati, se necessario, alle prescrizioni specifiche riguardanti le batterie.

5.I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.

Articolo 18
Dichiarazione di conformità UE

1.La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

2.La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio.

3.Se a un modello di batteria si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, ne è compilata una unica per l'insieme di tali atti. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione.

Articolo 19
Principi generali della marcatura CE
 

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 20
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1.La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

2.La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato.

3.La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità. Il numero di identificazione è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal rappresentante autorizzato del fabbricante.

4.La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 sono seguiti, se del caso, da qualsiasi etichettatura che indichi un rischio o un uso particolare o altro pericolo connesso all'uso, allo stoccaggio, al trattamento o al trasporto della batteria.

5.Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio della marcatura.

Capo V
Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 21
Notifica
 

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

Articolo 22

Autorità di notifica

1.Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e la vigilanza degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25.

2.Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 23. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4.L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 23
Prescrizioni relative alle autorità di notifica

1.L'autorità di notifica è costituita, organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività e che non sorgano conflitti di interesse con gli organismi notificati e gli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell'articolo 28.

2.L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione degli organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di notifica a norma dell'articolo 28.

3.L'autorità di notifica non offre e non fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

4.L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute. Tuttavia scambia informazioni sugli organismi notificati con la Commissione, nonché con le autorità di notifica di altri Stati membri e altre autorità nazionali competenti.

5.L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 24
Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.

Articolo 25
Prescrizioni relative ag
li organismi notificati

1.Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11.

2.L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale dello Stato membro e ha personalità giuridica.

3.L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame commerciale e dal modello di batteria che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.

4.L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle batterie sottoposte alla loro valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle batterie valutate che sono necessarie per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali batterie per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali batterie, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

L'organismo di valutazione della conformità assicura che le attività della propria società controllante o delle consorelle, delle affiliate o dei subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle proprie attività di valutazione della conformità.

5.L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica specifica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6.L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per il quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

(a)personale interno con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire le attività di valutazione della conformità;

(b)le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, assicurando la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure;

(c)le politiche e procedure del caso necessarie per distinguere le attività svolte in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

(d)le procedure necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia delle batterie in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità ha sempre accesso a tutti gli strumenti o impianti di prova occorrenti per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni modello di batteria per i quali è stato notificato.

7.Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

(a)una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

(b)soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

(c)una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni di cui ai capi II e III, delle norme armonizzate applicabili di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché della normativa nazionale;

(d)la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni della conformità sono state eseguite.

8.È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.L'organismo di valutazione della conformità sottoscrive un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta, a norma del diritto nazionale, dallo Stato membro in cui esercita le sue attività o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.

10.Il personale dell'organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue attività di valutazione della conformità a norma dell'allegato VIII, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11.L'organismo di valutazione della conformità partecipa alle attività di normazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell'articolo 37, o fa sì che il personale addetto alle attività di valutazione della conformità ne sia informato, e applica come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 26
Presunzione di conformità degli organismi notificati

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.

Articolo 27
Affiliate e subappalt
atori degli organismi notificati

1.L'organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 25 e ne informa di conseguenza l'autorità di notifica.

2.L'organismo notificato si assume l'intera responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3.Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. L'istituzione e la supervisione di procedure interne, politiche generali, codici di condotta o altri regolamenti interni, l'assegnazione di personale a compiti specifici e la decisione riguardante la certificazione non possono essere delegati a un subappaltatore o a un'affiliata.

4.L'organismo notificato tiene a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato VIII.

Articolo 28
Domanda di notifica

1.L'organismo di valutazione della conformità presenta domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.

2.La domanda di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, dei moduli di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII e del modello di batteria per il quale l'organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 25.

3.Qualora non possa fornire il certificato di accreditamento di cui al paragrafo 2, l'organismo di valutazione della conformità fornisce all'autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 25, compresa un'adeguata documentazione che dimostri la sua indipendenza ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo.

Articolo 29
Procedura di notifica

1.L'autorità di notifica può notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 25.

2.L'autorità di notifica rende noto alla Commissione e agli altri Stati membri ciascun organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 utilizzando lo strumento elettronico di notifica sviluppato e gestito dalla Commissione.

3.La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e le batterie interessate, nonché la relativa attestazione di competenza.

4.Qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, l'autorità di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia monitorato periodicamente e continui a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 25.

5.L'organismo di valutazione della conformità interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica, qualora essa includa un certificato di accreditamento di cui all'articolo 28, paragrafo 2, o entro due mesi dalla notifica qualora essa includa le prove documentali di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

6.L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche pertinenti successive riguardanti la notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 30
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.La Commissione assegna un numero di identificazione all'organismo notificato.

La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.

2.La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede a che l'elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 31
Modifiche delle notifiche

1.Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 25 o non adempie i suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

2.Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità di notifica prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

Articolo 32
Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.

2.L'autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato.

3.La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.

4.La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede all'autorità di notifica di prendere le misure correttive necessarie incluso, all'occorrenza, il ritiro della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2.

Articolo 33
Obblighi operativi degli organismi notificati

1.L'organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato VIII.

2.L'organismo notificato svolge le proprie attività in modo proporzionato, evitando oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della struttura dell'impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione.

Nel far ciò l'organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità della batteria al presente regolamento.

3.Qualora riscontri che le prescrizioni di cui ai capi II e III, le norme armonizzate di cui all'articolo 15, le specifiche comuni di cui all'articolo 16 o altre specifiche tecniche non siano state rispettate da un fabbricante, l'organismo notificato chiede a quest'ultimo di prendere la misura correttiva appropriata in vista di una seconda e definitiva decisione in merito alla certificazione, a meno che sia impossibile sanare le carenze, nel qual caso il certificato non può essere rilasciato.

4.L'organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato di conformità o all'adozione di una decisione di approvazione, rilevi che una batteria non è più conforme, chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5.Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di conformità o le decisioni di approvazione, a seconda dei casi.

Articolo 34
Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi notificati.

Articolo 35
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.L'organismo notificato informa l'autorità di notifica:

(a)di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di conformità o di una decisione di approvazione;

(b)di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della sua notifica;

(c)di eventuali richieste di informazioni che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle sue attività di valutazione della conformità;

(d)su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della sua notifica e di qualsiasi altra attività eseguita, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2.L'organismo notificato fornisce agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità sono simili e hanno come oggetto le stesse batterie, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi della valutazione della conformità.

Articolo 36
Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 37
Coordinamento degli organismi notificati

La Commissione provvede a che sia istituito un sistema di coordinamento appropriato e di cooperazione tra organismi notificati che funzioni correttamente sotto forma di gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.

L'organismo notificato partecipa al lavoro di tale o tali gruppi, direttamente o mediante rappresentanti designati.

Capo VI
Obblighi degli operatori economici diversi

da quelli di cui al capo VII

Articolo 38
Obblighi dei fabbricanti

1.All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che:

(a)sia stata progettata e fabbricata conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 e all'articolo 14; e

(b)sia etichettata conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 13.

2.I fabbricanti preparano la documentazione tecnica della batteria prescritta all'allegato VIII ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, prima dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio.

3.Qualora la conformità della batteria alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 18 e appongono il marchio CE a norma degli articoli 19 e 20.

4.I fabbricanti assicurano che sia redatta una dichiarazione di conformità UE conformemente all'articolo 18 in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali per ogni batteria che immettono sul mercato o mettono in servizio.

Tuttavia, se più batterie sono consegnate contemporaneamente a un singolo utilizzatore, il lotto o la consegna possono essere corredati di un'unica copia della dichiarazione di conformità UE.

5.I fabbricanti tengono la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII e la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e delle autorità nazionali per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio.

6.I fabbricanti si assicurano che siano predisposte le procedure necessarie affinché la batteria fabbricata nell'ambito di una produzione in serie continui a essere conforme al presente regolamento. Le modifiche del processo di produzione, della progettazione o delle caratteristiche della batteria, nonché le modifiche delle norme armonizzate di cui all'articolo 15, delle specifiche comuni di cui all'articolo 16 o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità della batteria o mediante applicazione delle quali la conformità è verificata danno luogo a un riesame della valutazione della conformità secondo la procedura pertinente di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

7.I fabbricanti provvedono a che la batteria sia etichettata conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 8.

8.I fabbricanti indicano sull'imballaggio della batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo web al quale possono essere contattati. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato e sono chiare, comprensibili e leggibili.

9.I fabbricanti garantiscono che ogni batteria che immettono sul mercato o mettono in servizio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in conformità degli articoli da 6 a 12 e dell'articolo 14.

10.I fabbricanti forniscono l'accesso ai dati sui parametri del sistema di gestione delle batterie di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, conformemente alle prescrizioni stabilite in tali articoli.

11.I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

12.I fabbricanti forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I fabbricanti cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalla batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio.

Articolo 39
Obbligo per gli operatori economici che immettono sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh di stabilire strategie in materia di
dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1.A decorrere da [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'operatore economico che immette sul mercato batterie industriali ricaricabili e batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e capacità superiore a 2 kWh ottempera agli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui ai paragrafi da 2 a 5 e conserva la documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati della verifica da parte di terzi effettuata dagli organismi notificati.

2.È compito dell'operatore economico di cui al paragrafo 1:

(a)adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico la propria strategia aziendale in materia di catena di approvvigionamento delle materie prime di cui all'allegato X, punto 1;

(b)integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, principi coerenti con quelli stabiliti nel modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

(c)organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando agli alti dirigenti l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;

(d)istituire e gestire un sistema di controlli e trasparenza lungo la catena di approvvigionamento, anche tramite una catena di custodia, un sistema di rintracciabilità o l'identificazione dei soggetti che intervengono a monte della catena di approvvigionamento.

Tale sistema è accompagnato da una documentazione che fornisce le seguenti informazioni:

i)descrizione delle materie prime, compresi il nome commerciale e il tipo;

ii)nome e indirizzo del fornitore che ha fornito all'operatore economico che immette le batterie sul mercato le materie prime in esse contenute;

iii)paese di origine delle materie prime e operazioni di mercato dall'estrazione delle materie prime al fornitore diretto dell'operatore economico;

iv)quantità di materie prime presenti nella batteria immessa sul mercato, espressa in percentuale o in peso.

Le prescrizioni di cui alla presente lettera d) possono essere attuate mediante la partecipazione a programmi promossi dall'industria;

(e)integrare la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori, ivi comprese le misure di gestione del rischio;

(f)istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore.

3.È compito dell'operatore economico di cui al paragrafo 1:

(a)individuare e valutare gli effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2, alla luce dei principi della strategia in materia di catena di approvvigionamento;

(b)attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:

i)comunicando ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento;

ii)adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;

iii)attuando il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;

iv)realizzando valutazioni supplementari dei fatti e dei rischi per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di riduzione o quando cambiano le circostanze.

Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, sulla base delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti i fornitori della catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma. In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi concernenti i fornitori, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 comunica le risultanze della valutazione dei rischi di cui al terzo comma agli alti dirigenti designati a tal fine ed è attuata una strategia di risposta intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi.

4.L'operatore economico di cui al paragrafo 1 affida a un organismo notificato l'esecuzione di una verifica delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento ("verifica da parte di terzi").

La verifica da parte di terzi eseguita dall'organismo notificato:

(a)riguarda l'insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 5;

(b)ha lo scopo di determinare la conformità ai paragrafi 2, 3 e 5 delle pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato;

(c)include raccomandazioni agli operatori economici che immettono batterie sul mercato su come migliorare le loro pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento;

(d)rispetta i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

5.L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, su richiesta, le relazioni di eventuali verifiche effettuate da terzi a norma del paragrafo 4 o le prove della conformità a un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione a norma dell'articolo 72.

6.L'operatore economico di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate in applicazione delle strategie relative all'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

L'operatore economico di cui al paragrafo 1 elabora ogni anno una relazione sulle proprie strategie relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e ne dà la più ampia diffusione, anche sul web. Nella relazione sono illustrate, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate dall'operatore economico per conformarsi alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma del paragrafo 4 dall'organismo notificato, di cui è indicato il nome.

Qualora l'operatore economico di cui al paragrafo 1 possa ragionevolmente concludere che le materie prime elencate nell'allegato X, punto 1, presenti nella batteria sono ottenute esclusivamente da materiali riciclati, esso, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, rende pubbliche le sue conclusioni in modo ragionevolmente esauriente.

7.La Commissione elabora orientamenti per l'applicazione del dovere di diligenza di cui ai paragrafi 2 e 3 riguardo ai rischi ambientali e sociali di cui all'allegato X, punto 2, segnatamente in linea con gli strumenti internazionali di cui all'allegato X, punto 3.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di:

(a)modificare gli elenchi delle materie prime e delle categorie di rischio di cui all'allegato X alla luce dei progressi scientifici e tecnologici nella fabbricazione delle batterie e nella loro composizione chimica, e in funzione delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821;

(b)modificare gli obblighi dell'operatore economico di cui al paragrafo 1 stabiliti ai paragrafi da 2 a 4 alla luce delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/821 e apportate alle raccomandazioni in materia di dovere di diligenza di cui all'allegato I delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

Articolo 40
Obblighi dei rappresentanti autorizzati

1.Il fabbricante di una batteria che non dispone di una sede in uno Stato membro può immettere la batteria sul mercato dell'Unione solo se designa un rappresentante autorizzato unico.

2.La designazione costituisce il mandato del rappresentante autorizzato, è valida solo se accettata per iscritto dallo stesso ed è effettiva almeno per tutte le batterie dello stesso modello.

3.Gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e l'obbligo di stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

4.Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

(a)verificare che siano state elaborate la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica e, se del caso, che il fabbricante abbia espletato un'adeguata procedura di valutazione della conformità;

(b)tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica aggiornata per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato;

(c)fornire all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della batteria;

(d)cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che rientrano nel suo mandato;

(e)adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al capo V;

(f)porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

Articolo 41
Obblighi degli importatori

1.Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

2.Prima di immettere una batteria sul mercato o di metterla in servizio, gli importatori verificano che il fabbricante abbia seguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17. Essi verificano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII, che la batteria rechi la marcatura CE di cui all'articolo 19 e il codice QR di cui all'articolo 13, paragrafo 5, sia accompagnata dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafi 7, 8 e 9.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, quando la batteria presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3.Gli importatori indicano sulla batteria oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo al quale possono essere contattati. I recapiti sono in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, dai altri utilizzatori finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

4.Gli importatori garantiscono che il fabbricante abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafi 7, 9 e 10.

5.Gli importatori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

6.Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

7.Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

8.Gli importatori tengono a disposizione delle autorità nazionali e delle autorità di vigilanza del mercato la documentazione tecnica di cui all'allegato VIII e una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui la batteria è stata immessa sul mercato o messa in servizio.

9.Gli importatori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. Gli importatori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno immesso sul mercato o messo in servizio.

Articolo 42
Obblighi dei distributori
 

1.Quando mettono una batteria a disposizione sul mercato, i distributori esercitano il dovere di diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

2.Prima di mettere la batteria a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

(a)il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore o altri distributori siano registrati nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 46;

(b)la batteria rechi la marcatura CE;

(c)la batteria sia accompagnata dai documenti prescritti in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui deve essere messa a disposizione sul mercato, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza; e

(d)il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 38, paragrafi 7, 9 e 10, e all'articolo 41, paragrafi 3 e 4.

3.Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

4.I distributori provvedono a che, mentre la batteria è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

5.I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

6.I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 43
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

Articolo 44
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

L'importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 40 se: 

(a)la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio di fabbrica dell'importatore o del distributore;

(b)la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;

(c)la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall'importatore o dal distributore.

Articolo 45
Identificazione degli operatori economici

Su richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato o di un'autorità nazionale, per un periodo di 10 anni dall'immissione sul mercato della batteria gli operatori economici forniscono informazioni su quanto segue:

(a)l'identità di qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro la batteria;

(b)l'identità di qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito la batteria, nonché la quantità e i modelli esatti.

Capo VII
Gestione del fine vita delle batterie

Articolo 46
Registro dei produttori

1.Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo. Il registro è gestito dall'autorità competente.

2.I produttori sono tenuti a registrarsi. A tal fine essi presentano una domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui, per la prima volta, mettono una batteria a disposizione sul mercato. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie.

Nella domanda di registrazione il produttore fornisce all'autorità competente le seguenti informazioni:

(a)il nome e l'indirizzo del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax e, se del caso, l'indirizzo Internet e di posta elettronica;

(b)il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;

(c)nel caso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, oltre alle informazioni di cui alle lettere a) e b), fornisce:

i)il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo Internet e l'indirizzo di posta elettronica dei produttori rappresentati;

ii)il mandato del produttore rappresentato;

iii)se il rappresentante autorizzato rappresenta più di un produttore, indicazioni separate del nome e dei recapiti di ciascun produttore rappresentato.

(d)la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;

(e)il marchio con il quale il produttore intende fornire le batterie nello Stato membro;

(f)informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49:

i)per quanto riguarda le batterie portatili, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

ii)per quanto riguarda le batterie industriali, per autoveicoli per veicoli elettrici, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:

una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 49, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili;

se del caso, il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;

se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 47.

(g)una dichiarazione del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere.

3.L'autorità competente:

(a)riceve domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;

(b)autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di sei settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui al paragrafo 2;

(c)può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui al paragrafo 2;

(d)può esigere dai produttori il pagamento di tasse proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.

4.Il produttore o, se del caso, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, delle batterie oggetto della registrazione a norma del paragrafo 1, lettera d).

Articolo 47
Responsabilità estesa del produttore
 

1.Ai produttori di batterie incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di gestione dei rifiuti di cui al presente capo. Tale responsabilità comprende l'obbligo di:

(a)organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie a norma degli articoli 48 e 49 e il trasporto, la preparazione per il cambio di destinazione e la rifabbricazione, il trattamento e il riciclaggio successivi di tali rifiuti, comprese le necessarie misure di sicurezza, a norma dell'articolo 56;

(b)riferire in merito agli obblighi relativi alle batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro a norma dell'articolo 61;

(c)promuovere la raccolta differenziata delle batterie a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, anche attraverso la copertura dei costi per l'esecuzione di indagini volte a individuare le batterie di cui gli utilizzatori finali si disfano in modo improprio;

(d)fornire informazioni sulle batterie, anche riguardo al fine vita, a norma dell'articolo 60;

(e)finanziare le attività di cui alle lettere da a) a d).

2.I produttori possono incaricare un'organizzazione autorizzata a norma del paragrafo 6 di adempiere per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

3.I produttori e, se designate a norma del paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto:

(a)dispongono dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1;

(b)istituiscono un meccanismo adeguato di autosorveglianza, che si avvale di audit periodici indipendenti, per valutare regolarmente:

i)la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera e), e alla lettera a) del presente paragrafo;

ii)la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006.

4.In caso di esercizio collettivo della responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che i contributi finanziari ad essi versati dai produttori:

(a)siano modulati almeno in base alla tipologia e alla composizione chimica delle batterie e, se del caso, tenendo conto della possibilità di essere ricaricate e del livello di contenuto riciclato nella fabbricazione delle batterie;

(b)siano adeguati in modo da tenere conto di eventuali entrate realizzate dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie;

(c)assicurino un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o entità, senza imporre un onere normativo sproporzionato sui produttori, comprese le piccole e medie imprese, di piccole quantità di batterie.

5.Se, a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 56, paragrafo 1 e dell'articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3, le attività volte ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), sono svolte da un terzo diverso dal produttore o da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, i costi a carico dei produttori non superano i costi necessari per svolgere tali attività in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti in modo trasparente tra i produttori e i terzi interessati e adeguati per tenere conto delle eventuali entrate derivanti dal riutilizzo e dalla vendita di materie prime secondarie provenienti dalle batterie e dai rifiuti di batterie.

6.Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore presentano domanda di autorizzazione presso l'autorità competente. L'autorizzazione è concessa solo se è dimostrato che le misure messe in atto dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore sono sufficienti a soddisfare gli obblighi di cui al presente articolo per quanto riguarda la quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dai produttori per conto dei quali agisce. L'autorità competente verifica a intervalli regolari se le condizioni per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 continuano ad essere soddisfatte. Le autorità competenti stabiliscono i dettagli della procedura di autorizzazione e le modalità di verifica della conformità, nonché le informazioni che i produttori devono fornire a tal fine.

Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione, tutte le modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione e la cessazione definitiva delle attività. 

Qualora, nel territorio di uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere, per conto dei produttori, gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, esse assolvono tali obblighi in modo coordinato al fine di garantire una copertura, su tutto il territorio dello Stato membro, delle attività di cui al paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano l'obbligo di coordinamento conformemente alla frase precedente.

7.Al fine di dimostrare la conformità al paragrafo 3, lettera a), i produttori o, se designate a norma del paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, forniscono una garanzia che può assumere la forma di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato, oppure di una partecipazione del produttore a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

8.Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

9.Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sul loro sito web, entro la fine di ogni anno, le seguenti informazioni, nel rispetto del segreto commerciale e industriale:

(a)la titolarità dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

(b)l'elenco dei produttori che hanno incaricato l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore;

(c)il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti di batterie, il livello di riciclaggio e le efficienze di riciclaggio realizzate sulla base della quantità di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro dai produttori aderenti;

(d)i contributi finanziari versati dai produttori aderenti per batteria o in base al peso delle batterie, indicando anche le categorie di modulazione tariffaria applicate a norma del paragrafo 4, lettera a).

10.Le autorità competenti verificano che i produttori, compresi quelli che forniscono batterie mediante contratti a distanza e, se designate a norma del paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.

11.Gli Stati membri istituiscono un meccanismo per assicurare un dialogo regolare tra i portatori di interessi coinvolti nell'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore riguardanti le batterie, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, gli attori dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

12.Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca i criteri per l'applicazione del paragrafo 4, lettera a). Tale atto di esecuzione non può riguardare la determinazione precisa del livello dei contributi. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

13.L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE non si applicano alle batterie.

Articolo 48
Raccolta de
i rifiuti di batterie portatili

1.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

(a)istituiscono punti di raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

(b)offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione ("punti di raccolta collegati");

(c)prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto, mettendo tra l'altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi alle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE presso i punti di raccolta collegati;

(d)provvedono a un servizio di raccolta gratuito dei rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all'area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite tali punti di raccolta;

(e)provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati siano successivamente sottoposti a trattamento e riciclaggio da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell'articolo 56.

2.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono affinché la rete di punti di raccolta collegati:

(a)consista in punti di raccolta da essi forniti in collaborazione con:

i)i distributori a norma dell'articolo 50;

ii)gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso conformemente all'articolo 52;

iii)le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.

iv)i punti di raccolta volontari conformemente all'articolo 54.

(b)copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie.

3.Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

4.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili, escluse le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

(a)45 % entro il 31 dicembre 2023;

(b)65 % entro il 31 dicembre 2025;

(c)70 % entro il 31 dicembre 2030.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all'allegato XI.

5.I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettera a), non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.

6.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore richiedono un'autorizzazione all'autorità competente che verifica la conformità delle disposizioni adottate per garantire il rispetto delle prescrizioni del presente articolo. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, la richiesta di autorizzazione identifica chiaramente i produttori aderenti attivi che essa rappresenta.

7.L'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce la riservatezza dei dati in suo possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori. L'autorità competente può stabilire nell'autorizzazione le condizioni da rispettare a tal fine.

8.L'autorizzazione a norma del paragrafo 6 può essere concessa solo se è dimostrato, mediante prove documentali, che sono soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e che sono adottate tutte le disposizioni necessarie per conseguire e continuare a conseguire nel tempo almeno l'obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 4. Qualora sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, l'autorizzazione è ottenuta nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 6.

9.L'autorità competente stabilisce i dettagli della procedura per il rilascio dell'autorizzazione a norma del paragrafo 6 per garantire la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 56. Ciò prevede l'obbligo di una relazione redatta da esperti indipendenti per una verifica ex ante delle modalità di raccolta, a norma del presente articolo, che devono essere effettuate in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Comprende inoltre i tempi di verifica delle rispettive misure e la decisione che l'autorità competente deve adottare, non superiori alle sei settimane dalla presentazione di un fascicolo completo di domanda.

10.L'autorità competente verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se le condizioni per l'autorizzazione a norma del paragrafo 6 sono ancora soddisfatte. L'autorizzazione può essere revocata se l'obiettivo di raccolta definito al paragrafo 4 non è raggiunto o se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore viola in modo sostanziale gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

11.Il produttore o, se designata a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per suo conto, notifica immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica delle condizioni contemplate dalla domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 7, le modifiche apportate ai termini dell'autorizzazione a norma del paragrafo 8 e la cessazione definitiva delle attività.

12.Ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti per determinare la quota di rifiuti di batterie portatili in essi contenuti. La prima indagine è effettuata entro il 31 dicembre 2023. Sulla base delle informazioni ottenute le autorità competenti possono esigere, in sede di rilascio o riesame di un'autorizzazione a norma dei paragrafi 6 e 10, che i produttori di batterie portatili o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino misure correttive per accrescere la loro rete di punti di raccolta collegati e realizzino campagne di informazione in conformità dell'articolo 60, paragrafo 1, in proporzione alla quota di rifiuti di batterie portatili nei flussi di rifiuti urbani misti e di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rilevata nell'indagine.

Articolo 49
Raccolta dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici

1.I produttori di batterie industriali, di batterie per autoveicoli e di batterie per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ritirano gratuitamente e senza obbligo per l'utilizzatore finale di acquistare una nuova batteria, né di averla acquistata da loro, tutti i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici della tipologia che hanno messo a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di un dato Stato membro. A tal fine essi accettano di ritirare i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dagli utilizzatori finali o dai punti di raccolta predisposti in cooperazione con:

(a)i distributori di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;

(b)gli impianti di trattamento e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di veicoli fuori uso di cui all'articolo 52 per i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici derivanti dalle loro attività;

(c)le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.

Qualora, nel caso di rifiuti di batterie industriali, sia necessario procedere preventivamente a un'operazione di smantellamento nei locali di utilizzatori privati e non commerciali, l'obbligo del produttore di ritirare tali batterie include la copertura dei costi di smantellamento e raccolta dei rifiuti di batterie nei locali di tali utilizzatori. 

2.I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 1 interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali, senza limitarsi tuttavia alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti menzionati risultano più redditizie.

3.I produttori di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore:

(a)dotano i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 di infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici conformi ai requisiti di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro. I contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di queste batterie nel punto di raccolta sono tali da tenere conto del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici che potrebbero essere raccolti attraverso tali punti di raccolta;

(b)raccolgono i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici dai punti di raccolta di cui al paragrafo 1 con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell'infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta;

(c)provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici raccolti presso gli utilizzatori finali e i punti di raccolta di cui al paragrafo 1 presso gli impianti di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56.

4.I soggetti di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono consegnare i rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici raccolti a gestori di rifiuti autorizzati a fini di trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56. In tal caso, l'obbligo dei produttori di cui al paragrafo 3, lettera c), si considera soddisfatto.

Articolo 50
Obblig
hi dei distributori

1.I distributori ritirano i rifiuti di batterie dall'utilizzatore finale a titolo gratuito e senza l'obbligo di acquistare una nuova batteria, indipendentemente dalla loro composizione chimica od origine. Il ritiro delle batterie portatili è previsto presso il loro punto di vendita o nelle sue immediate vicinanze. Il ritiro dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici è garantito presso il loro punto di vendita o nelle sue vicinanze. Tale obbligo è limitato ai tipi di rifiuti di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore e, per le batterie portatili, alla quantità di cui normalmente si disfano gli utilizzatori finali non professionali.

2.L'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti contenenti batterie. Esso si applica in aggiunta all'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchi e dei veicoli fuori uso di cui alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE.

3.I distributori consegnano i rifiuti di batterie ritirati ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricati della raccolta di tali batterie a norma rispettivamente degli articoli 48 e 49, o a un gestore di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio a norma dell'articolo 56.

4.Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano mutatis mutandis agli operatori che forniscono batterie mediante contratti a distanza agli utilizzatori finali. Tali operatori prevedono un numero sufficiente di punti di raccolta in grado di coprire l'intero territorio di uno Stato membro e di tenere conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto dei rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici, nonché dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali perché possano restituirle. 

Articolo 51
Obblighi degli utilizzatori finali

1.Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie separandoli da altri flussi di rifiuti, tra cui i rifiuti urbani misti.

2.Gli utilizzatori finali si disfano dei rifiuti di batterie conferendoli in appositi punti per la raccolta differenziata istituiti conformemente ad accordi specifici conclusi con il produttore o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, a norma degli articoli 48 e 49.

3.Gli utilizzatori finali rimuovono e si disfano, conformemente al paragrafo 1, dei rifiuti di batterie portatili incorporate in apparecchi che possono essere facilmente rimosse senza l'uso di attrezzi professionali.

4.Ove applicabile, l'utilizzatore finale si disfa conformemente alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE dei rifiuti di batterie incorporate nei veicoli o negli apparecchi e che non possono essere facilmente rimosse dall'utilizzatore finale.

Articolo 52
Obblighi degli impianti di trattamento

Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti contemplati dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori delle batterie pertinenti o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56 del presente regolamento. Gli operatori degli impianti di trattamento dei rifiuti tengono traccia di tali transazioni.

Articolo 53
Partecipazione delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti

1.Gli utenti privati, non commerciali, possono disfarsi dei rifiuti di batterie in punti per la raccolta differenziata istituiti da autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti.

2.Le autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti consegnano i rifiuti di batterie raccolti ai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, oppure ai gestori di rifiuti ai fini del trattamento e del riciclaggio di tali rifiuti di batterie in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 56 o effettuano esse stesse il trattamento e il riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56. 

Articolo 54
Partecipazione dei punti d
i raccolta volontari

I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti ai fini del loro trattamento e riciclaggio conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 56.

Articolo 55
Tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili

1.Gli Stati membri conseguono i seguenti obiettivi minimi in materia di raccolta dei rifiuti di batterie portatili, esclusi i rifiuti di batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri:

(a)45 % entro il 31 dicembre 2023;

(b)65 % entro il 31 dicembre 2025;

(c)70 % entro il 31 dicembre 2030.

2.Gli Stati membri calcolano i tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 conformemente alla metodologia definita all'allegato XI.

3.Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione riesamina l'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), e, nell'ambito di tale riesame, valuta l'opportunità di definire un obiettivo di raccolta per le batterie che alimentano mezzi di trasporto leggeri, alla luce dell'evoluzione della quota di mercato, come obiettivo separato o nell'ambito di un riesame dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 48, paragrafo 4. Nell'ambito di tale riesame è inoltre possibile valutare l'opportunità d'introdurre una metodologia per il calcolo del tasso di raccolta differenziata che permetta di determinare la quantità di rifiuti di batterie che possono essere raccolti. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito del riesame corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all'allegato XI.

Articolo 56
Trattamento e riciclaggio

1.I rifiuti di batterie raccolti non sono collocati in discarica né inceneriti.

2.Fatta salva la direttiva 2010/75/UE, gli impianti autorizzati provvedono affinché tutti i processi di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie siano conformi, come minimo, all'allegato XII, parte A, e alle migliori tecniche disponibili definite all'articolo 3, paragrafo 10, della direttiva 2010/75/UE.

3.In aggiunta a quanto disposto all'articolo 51, paragrafo 3, se raccolte quando sono ancora incorporate in rifiuti di apparecchi, le batterie sono rimosse da tali rifiuti raccolti conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/19/UE.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare le prescrizioni in materia di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parte A, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

Articolo 57
Efficienze di riciclaggio e obiettivi nel recupero dei materiali

1.Tutti i rifiuti di batterie raccolti sono sottoposti a un processo di riciclaggio.

2.Gli addetti al riciclaggio provvedono affinché ciascun processo di riciclaggio raggiunga le efficienze minime di riciclaggio e i livelli di materiali recuperati di cui, rispettivamente, all'allegato XII, parti B e C.

3.Le efficienze di riciclaggio e il recupero dei materiali di cui all'allegato XII, parti B e C, sono calcolati conformemente alle norme definite nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4.

4.La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, un atto di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti il calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 73, per modificare i livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie di cui all'allegato XII, parti B e C, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.

Articolo 58
Spedizioni dei rifiuti di batterie

1.Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o al di fuori dell'Unione, a condizione che la spedizione dei rifiuti di batterie sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007.

2.I rifiuti di batterie esportati al di fuori dell'Unione a norma del paragrafo 1 sono conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi, delle efficienze e degli obiettivi di cui agli articoli 56 e 57 solo se il riciclatore o altro detentore di rifiuti che esporta i rifiuti di batterie a fini di trattamento e riciclaggio può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti alle prescrizioni del presente regolamento.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato, conformemente all'articolo 73, per stabilire norme dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, definendo i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Articolo 59
Prescrizioni relative al cambio di destinazione e alla rifabbricazione di batterie industriali e di batterie per
veicoli elettrici

1.Agli operatori indipendenti è consentito l'accesso al sistema di gestione delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno con una capacità superiore a 2 kWh, in condizioni di parità, ai fini della valutazione e della determinazione dello stato di salute e della durata di vita residua delle batterie, secondo i parametri di cui all'allegato VII.

2.Agli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione è consentito l'accesso, in condizioni di parità, alle informazioni pertinenti per il trattamento e il controllo di batterie industriali ricaricabili e di batterie per veicoli elettrici, o di apparecchi e veicoli in cui tali batterie sono incorporate, nonché di componenti di tali batterie, apparecchi o veicoli, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

3.Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione di batterie garantiscono che l'esame, le prove di verifica delle prestazioni, l'imballaggio e la spedizione delle batterie e dei loro componenti siano effettuati seguendo istruzioni adeguate in materia di controllo della qualità e sicurezza.

4.Gli operatori che eseguono le operazioni di cambio di destinazione o rifabbricazione garantiscono che le batterie sottoposte a rifabbricazione o cambio di destinazione siano conformi al presente regolamento, alle prescrizioni pertinenti in materia di tutela della salute umana, dell'ambiente e dei prodotti contenute in altre normative e ai requisiti tecnici relativi alla destinazione d'uso specifica delle batterie al momento dell'immissione sul mercato.

La batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 39, paragrafo 1, se l'operatore economico che la immette sul mercato può dimostrare che la batteria, prima del cambio di destinazione o della rifabbricazione, era stata immessa sul mercato anteriormente alla data in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a tali articoli.

5.Per dimostrare che un rifiuto di batteria sottoposto a cambio di destinazione o rifabbricazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un'autorità competente, quanto segue:

(a)prove della valutazione dello stato di salute o dei test condotti in uno Stato membro sotto forma di copie della documentazione attestante la capacità della batteria di fornire le prestazioni pertinenti al suo utilizzo a seguito del cambio di destinazione o della rifabbricazione;

(b)prove del riutilizzo della batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione, mediante una fattura o un contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà della batteria;

(c)prove di un'adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, attraverso, tra le altre cose, un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico.

6.Le informazioni di cui al paragrafo 4 e al paragrafo 5, lettera a), sono rese disponibili agli utilizzatori finali e ai terzi che agiscono per loro conto, in condizioni di parità, nell'ambito della documentazione tecnica che accompagna la batteria sottoposta a cambio di destinazione o rifabbricazione al momento dell'immissione sul mercato o della messa in servizio.

7.La comunicazione di informazioni a norma dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

8.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici che le batterie devono rispettare per cessare di essere rifiuti e le prescrizioni riguardanti i dati e la metodologia da impiegare per valutare lo stato di salute delle batterie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Articolo 60
Informazio
ni sul fine vita

1.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda i tipi di batterie che i produttori forniscono nel territorio di uno Stato membro:

(a)il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche relative all'uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di preparazione per il riutilizzo;

(b)il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie conformemente agli obblighi di cui all'articolo 51, in modo da consentirne il trattamento e il riciclaggio;

(c)i sistemi di raccolta differenziata, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio disponibili per i rifiuti di batterie;

(d)le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione;

(e)il significato delle etichette e dei simboli stampati sulle batterie o sul loro imballaggio;

(f)l'impatto delle sostanze contenute nelle batterie sull'ambiente e sulla salute umana, compreso l'impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati.

Tali informazioni sono comunicate:

(a)a intervalli regolari per ciascun modello, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso i mercati online;

(b)in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

2.I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli articoli 50, 52 e 53 e degli altri gestori di rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie.

3.Dal momento in cui un modello di batteria è fornito nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione, per via elettronica e su richiesta, dei gestori dei rifiuti che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le seguenti informazioni specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie:

(a)i processi atti a garantire lo smantellamento dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate;

(b)le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti di batterie.

Tali informazioni identificano i componenti e i materiali, nonché l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti in una batteria, nella misura in cui ciò sia richiesto dagli operatori che svolgono attività di riparazione, rifabbricazione, preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio per ottemperare alle prescrizioni del presente regolamento.

Tali informazioni sono rese disponibili in una lingua facilmente compresa dagli operatori di cui al primo comma, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.

4.I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano, presso i loro punti di vendita al dettaglio, in modo visibile, e attraverso i mercati online, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di un mercato online. Tale obbligo è limitato ai tipi di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell'offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore.

5.I costi a carico del produttore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), sono indicati separatamente all'utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

6.Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente agli utilizzatori finali a norma del presente articolo, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 61
Comunicazione alle autorità competenti

1.I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica delle batterie, specificando i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

(a)il quantitativo di batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, escluse le batterie portatili che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

(b)il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolti a norma dell'articolo 48, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

(c)l'obiettivo di raccolta raggiunto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che agisce per conto dei propri aderenti;

(d)il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolti conferiti per il trattamento e il riciclaggio presso gli impianti autorizzati.

I gestori di rifiuti diversi dai produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, qualora raccolgano rifiuti di batterie portatili dai distributori o da altri punti di raccolta, comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, il quantitativo di rifiuti di batterie portatili raccolte in base alla loro composizione chimica e specificano i quantitativi di batterie che alimentano i mezzi di trasporto leggeri.

Gli operatori di cui al primo e al secondo comma comunicano tali dati entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione alla Commissione conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.

Le autorità competenti stabiliscono il formato e le procedure in base alle quali i dati sono loro comunicati.

2.I produttori di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni secondo la composizione chimica e la tipologia delle batterie:

(a)il quantitativo di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

(b)il quantitativo di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici raccolti e conferiti per il trattamento e il riciclaggio presso impianti autorizzati.

3.Quando raccolgono rifiuti di batterie dai distributori o presso altri punti di raccolta di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici o da utilizzatori finali, i gestori di rifiuti comunicano all'autorità competente, per ogni anno civile, le seguenti informazioni in base alla composizione chimica e alla tipologia di batterie:

(a)il quantitativo di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici raccolti;

(b)il quantitativo di rifiuti di batterie industriali, per autoveicoli e per veicoli elettrici conferiti per il trattamento e il riciclaggio presso impianti autorizzati.

Gli operatori di cui al presente paragrafo comunicano tali dati entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.

Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare. I sistemi elettronici per la comunicazione delle informazioni istituiti dalle autorità competenti sono compatibili e interoperabili con i requisiti del sistema di scambio delle informazioni istituito a norma dell'articolo 64.

4.I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell'articolo 52.

5.I gestori di rifiuti che effettuano operazioni di trattamento e gli addetti al riciclaggio comunicano alle autorità competenti, per ogni anno civile, le seguenti informazioni:

(a)il quantitativo di rifiuti di batterie ricevuti per il trattamento e il riciclaggio;

(b)il quantitativo di rifiuti di batterie sottoposti a processi di riciclaggio;

(c)informazioni sulle efficienze di riciclaggio e sui livelli di materiali recuperati relativamente ai rifiuti di batterie.

La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti. Se il processo di riciclaggio si svolge presso più di un impianto, il primo riciclatore è responsabile della raccolta e della comunicazione delle informazioni alle autorità competenti.

Gli addetti al riciclaggio comunicano tali dati entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione alla Commissione conformemente all'articolo 62, paragrafo 5.

6.I detentori di rifiuti diversi da quelli di cui al paragrafo 4, che esportano batterie a fini di trattamento e riciclaggio, comunicano alle autorità competenti i dati riguardanti il quantitativo di rifiuti di batterie oggetto di raccolta differenziata esportati a fini di trattamento e riciclaggio e i dati di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti.

Articolo 62
Comunicazione alla Commissione

1.Gli Stati membri pubblicano in formato aggregato, per ogni anno civile, i seguenti dati sulle batterie portatili, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alla tipologia di batteria e alla composizione chimica e indicano separatamente, nel caso delle batterie portatili, quelle che alimentano i mezzi di trasporto leggeri:

(a)il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell'anno in questione prima di essere vendute agli utilizzatori finali;

(b)il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli articoli 48 e 49, calcolato in base alla metodologia di cui all'allegato XI;

(c)i valori delle efficienze di riciclaggio conseguite di cui all'allegato XII, parte B, e i valori del recupero di materiali ottenuto di cui all'allegato XII, parte C.

Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubbliche tali informazioni per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 6, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili e interoperabili con il sistema stabilito in applicazione dell'articolo 64. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili.

Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato della comunicazione, conformemente al paragrafo 6.

Oltre agli obblighi imposti dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE, i dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi, e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell'articolo 52.

2.La comunicazione relativa all'efficienza di riciclaggio e ai livelli di materiali recuperati di cui al paragrafo 1 interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.

3.I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. Tali informazioni sono presentate secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6.

4.La Commissione raccoglie ed esamina le informazioni rese disponibili in conformità del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

5.La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2023, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di verifica e le condizioni operative ai fini dei paragrafi 1 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Articolo 63
Applicazione del capo VII

Il capo VII si applica a decorrere dal 1º luglio 2023.

Capo VIII
S
cambio elettronico di informazioni

Articolo 64
Sistema di scambio elettronico

1.Entro il 1º gennaio 2026 la Commissione istituisce il sistema di scambio elettronico di informazioni sulle batterie ("sistema").

2.Il sistema contiene le informazioni e i dati sulle batterie industriali ricaricabili e sulle batterie per veicoli elettrici con stoccaggio interno e una capacità superiore a 2 kWh, come stabilito nell'allegato XIII. Tali informazioni e dati sono classificabili e consultabili, e rispettano gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.

3.Gli operatori economici che immettono sul mercato una batteria industriale ricaricabile o una batteria per veicoli elettrici con stoccaggio interno mettono a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 2 per via elettronica, in un formato a lettura ottica utilizzando servizi di trasmissione di dati interoperabili e facilmente accessibili nel formato stabilito a norma del paragrafo 5.

4.Dopo un riesame a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, la Commissione pubblica tramite il sistema le informazioni di cui all'articolo 62, paragrafo 1, nonché la valutazione di cui all'articolo 62, paragrafo 5.

5.La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2024, atti di esecuzione per stabilire:

(a)l'architettura del sistema;

(b)il formato in cui i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 sono messi a disposizione;

(c)le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati contenuti nel sistema.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Articolo 65
Passaporto della batteria

1.Entro il 1º gennaio 2026 tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio e con capacità superiore a 2 kWh sono registrate in formato elettronico ("passaporto della batteria").

2.Per ciascuna batteria di cui al paragrafo 1 esiste un passaporto unico, contraddistinto da un identificatore univoco attribuito alla batteria che l'operatore economico immette sul mercato e sulla quale sarà stampato o inciso.

3.Il passaporto della batteria è associato alle informazioni riguardanti le caratteristiche di base di ciascun tipo e modello di batteria memorizzate nelle fonti di dati del sistema istituito in applicazione dell'articolo 64. L'operatore economico che immette sul mercato una batteria industriale o una batteria per veicoli elettrici garantisce che i dati riportati nel passaporto della batteria siano esatti, completi e aggiornati.

4.Il passaporto della batteria è accessibile online mediante sistemi elettronici interoperabili con il sistema istituito in applicazione dell'articolo 64.

5.Il passaporto della batteria consente l'accesso alle informazioni sui valori dei parametri di prestazione e durabilità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, quando la batteria è immessa sul mercato ed è soggetta a variazioni di stato.

6.Se tali variazioni sono dovute ad attività di riparazione o a un cambio di destinazione, la responsabilità della registrazione della batteria nel passaporto è trasferita all'operatore economico che si ritiene debba immettere sul mercato o mettere in servizio la batteria industriale o la batteria per veicoli elettrici.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le norme per l'accesso, la condivisione, la gestione, l'esplorazione, la pubblicazione e il riutilizzo delle informazioni e dei dati accessibili attraverso il passaporto della batteria.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Capo IX
Vigilanza del mercato dell'Unione,

controlli sulle batterie che entrano nel mercato dell'Unione

e procedure di salvaguardia dell'Unione

Articolo 66
Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi

1.Le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti del presente regolamento.

Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere la batteria conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al primo comma.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l'organismo notificato competente.

2.Qualora ritengano che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di prendere.

3.L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le batterie interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4.Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle batterie sul loro mercato nazionale, per ritirarle da tale mercato o richiamarle.

Le autorità di vigilanza del mercato informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati.

5.Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una delle cause seguenti:

(a)non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III del presente regolamento;

(b)carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15;

(c)carenze nelle specifiche comuni di cui all'articolo 16.

6.Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità della batteria interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

7.Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

8.Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alla batteria in questione, quali il ritiro della batteria dal mercato.

Articolo 67
Procedura di salvaguardia dell'Unio
ne

1.Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2.La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato il prodotto non conforme e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro provvede a ritirarla.

3.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria viene attribuita a difetti nelle norme armonizzate di cui all'articolo 15 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 68
Batterie conformi che presentano rischi

1.Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2.L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti le batterie interessate da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

3.Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

4.La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione decide, con un atto di esecuzione che assume la forma di una decisione, se la misura nazionale sia giustificata o no e impone, all'occorrenza, le opportune misure.

5.Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

6.Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute o dell'incolumità delle persone o alla protezione dei beni o dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

7.La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 69
Altri casi di non conformità

1.Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione. Tra le non conformità figura quanto segue:

(a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente regolamento;

(b) la marcatura CE non è stata apposta;

(c)il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell'articolo 20, o non è stato apposto;

(d)la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;

(e)la dichiarazione di conformità UE non è accessibile tramite il codice QR sulla batteria;

(f)la documentazione tecnica non è disponibile, non è completa o contiene errori;

(g)le informazioni di cui all'articolo 38, paragrafi 7, 9 e 10, o all'articolo 41, paragrafi 3 e 4 sono assenti, false o incomplete o, nel caso delle istruzioni per l'uso, non sono tradotte in una lingua accettata dagli Stati membri in cui la batteria è immessa sul mercato o messa a disposizione;

(h)non sono rispettate altre prescrizioni amministrative di cui all'articolo 38 o all'articolo 40;

(i)non sono rispettate le prescrizioni intese a garantire la sicurezza del funzionamento e dell'uso dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria di cui all'articolo 12;

(j)non sono soddisfatte le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, articoli da 6 a 12, e quelle in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III, articoli 13 e 14;

(k)non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla strategia per il rispetto del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui all'articolo 39.

2.Qualora non ponga fine alla non conformità di cui al paragrafo 1, lettera k), l'operatore riceve una comunicazione relativa alle misure correttive da adottare.

3.Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato. In caso di non conformità ai sensi del paragrafo 1, lettera k), se la non conformità è grave e permane dopo la comunicazione relativa alle misure correttive da adottare di cui al paragrafo 2, in ultima istanza si applica il presente paragrafo.

Capo X
Appal
ti pubblici verdi, procedura di modifica delle restrizioni delle sostanze pericolose e riconoscimento da parte della Commissione dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

Articolo 70
Appalti pubblici verdi

1.Le amministrazioni aggiudicatrici definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tengono conto, negli appalti pubblici per batterie o per prodotti contenenti batterie in situazioni contemplate da tali direttive, dell'impatto ambientale delle batterie durante il loro ciclo di vita per far sì che l'impatto delle batterie oggetto dell'appalto sia ridotto al minimo.

2.L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a tutti i contratti stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori per l'acquisto di batterie o di prodotti contenenti batterie e implica che tali amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori sono tenuti a includere le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione basati sugli articoli da 7 a 10 per garantire che la scelta ricada su un prodotto tra quelli con un impatto ambientale significativamente inferiore durante il ciclo di vita.

3.La Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2026, atti delegati conformemente all'articolo 73 che integrano il presente regolamento, stabilendo criteri o obiettivi minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi sulla base delle prescrizioni di cui agli articoli da 7 a 10.

Articolo 71
Procedura per la modificazione delle restrizioni delle sostanze pericolose

1.La Commissione, se ritiene che l'uso di una sostanza nella fabbricazione di batterie, o la presenza di una sostanza nelle batterie al momento dell'immissione sul mercato, o durante le successive fasi del ciclo di vita, compresa la fase in cui diventano rifiuti, rappresenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente non adeguatamente controllato che richieda un'azione a livello dell'Unione, richiede all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") di preparare un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XV, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 ("fascicolo di restrizione"). Il fascicolo di restrizione comprende una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative.

2.L'Agenzia rende pubblico senza indugio il fatto che la Commissione intenda far avviare una procedura di restrizione per la sostanza e ne informa i portatori di interessi.

3.Entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 e se dal fascicolo di restrizione predisposto dall'Agenzia a norma di tale paragrafo risulta che è necessaria un'azione a livello dell'Unione, l'Agenzia propone restrizioni al fine di avviare la procedura di restrizione di cui ai paragrafi da 4 a 14.

4.L'Agenzia pubblica senza indugio sul suo sito web il fascicolo di restrizione e le restrizioni proposte norma del paragrafo 3, indicando chiaramente la data di pubblicazione. Essa invita tutte le parti interessate a presentare, individualmente o congiuntamente, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione, osservazioni sul fascicolo di restrizione.

5.Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, il comitato per la valutazione dei rischi, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sull'adeguatezza delle restrizioni proposte ai fini della riduzione del rischio per la salute umana e/o per l'ambiente, in base ad un esame degli elementi pertinenti del fascicolo di restrizione. Il parere tiene conto del fascicolo di restrizione predisposto dall'Agenzia su richiesta della Commissione, come pure delle osservazioni formulate dalle parti interessate di cui al paragrafo 4.

6.Entro 15 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, il comitato per l'analisi socioeconomica, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulle restrizioni proposte, in base all'esame degli elementi pertinenti del fascicolo e dell'impatto socioeconomico. Esso predispone in precedenza un progetto di parere sulle restrizioni proposte e sul loro impatto socioeconomico, tenendo conto delle analisi o delle informazioni eventualmente comunicate a norma dell'articolo 4.

7.L'Agenzia pubblica quanto prima sul suo sito web il progetto di parere del comitato per l'analisi socioeconomica e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul progetto di parere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del progetto stesso.

8.Il comitato per l'analisi socioeconomica adotta quanto prima il suo parere, tenendo conto, se del caso, delle ulteriori osservazioni pervenute entro il termine fissato di cui al paragrafo 7. Il parere tiene conto delle osservazioni presentate dalle parti interessate a norma dei paragrafi 4 e 7.

9.Quando il parere del comitato per la valutazione dei rischi diverge sensibilmente dalle restrizioni proposte, l'Agenzia differisce di novanta giorni al massimo il termine entro il quale il comitato per l'analisi socioeconomica esprime il parere.

10.L'Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l'analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte in seguito alla richiesta presentata dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Qualora i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica divergano sensibilmente dalle restrizioni proposte a norma del paragrafo 3, l'Agenzia presenta una nota esplicativa alla Commissione contenente una spiegazione dettagliata delle ragioni di tale divergenza. Se uno dei comitati o entrambi non adottano un parere entro il termine di cui ai paragrafi 5 e 6, l'Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni.

11.L'Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web.

12.L'Agenzia inoltra alla Commissione, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.

13.Se conclude che le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2. Tale atto delegato è adottato senza indebito ritardo dopo il ricevimento del parere del comitato per l'analisi socioeconomica di cui al paragrafo 8 oppure, se tale comitato non adotta un parere, dopo la scadenza del termine fissato a norma dei paragrafi 6 e 9, secondo i casi.

14.Qualora formulino un parere a norma dei paragrafi 5 e 6, il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica si avvalgono di relatori come specificato all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1907/2006. I relatori o correlatori interessati, o i loro datori di lavoro, sono retribuiti dall'Agenzia in base a una scala di onorari, che sarà inclusa nelle disposizioni finanziarie relative alle restrizioni stabilite dal consiglio di amministrazione istituito in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006. In caso di inadempienza delle persone interessate, il direttore esecutivo dell'Agenzia ha il diritto di rescindere o sospendere il contratto o di trattenere la retribuzione.

Articolo 72
Regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1.I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che hanno elaborato e si occupano di controllare i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza ("titolari dei regimi") possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento siano riconosciuti dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le prescrizioni riguardanti le informazioni contenute nella domanda alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

2.La Commissione, se sulla base delle prove e delle informazioni fornite in applicazione del paragrafo 1 stabilisce che il regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui al paragrafo 1 consente agli operatori economici di conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento, adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare i rischi.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri e la metodologia in base ai quali essa determina, a norma del paragrafo 2, se i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento garantiscono che gli operatori economici soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3. Se opportuno, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscimento dell'equivalenza adottata a norma del paragrafo 2.

4.Il titolare di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 2 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime.

5.Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 2 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 del presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime.

6.La Commissione, se individua il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento o lacune di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.

7.Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al paragrafo 6 compromettono la capacità dell'operatore economico di cui all'articolo 39, paragrafo 1, che attua un regime, di conformarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare il riconoscimento dell'equivalenza del regime. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 74, paragrafo 3.

8.La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei regimi riconosciuti per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Il registro è messo a disposizione del pubblico su internet.

Capo XI
Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 73
Esercizio della
delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 74
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Capo XII
Modifiche
 

Articolo 75
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

(1)all'articolo 4, paragrafo 5, il testo "(UE) 2016/425(35) e (UE) 2016/426(36)" è sostituito dal seguente:

"(UE) 2016/425 (*), (UE) 2016/426 (**) e [(UE) 2020/…(***)]

_____________________

* Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51 ).

** Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99 ).

*** [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Ufficio delle pubblicazioni: inserire gli estremi di pubblicazione della GU)]";

(2)nell'allegato I, all'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione è aggiunto il seguente punto 71:

"71. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (Ufficio delle pubblicazioni: inserire gli estremi di pubblicazione della GU)".

Capo XIII
Disposizioni finali

Articolo 76
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza indugio, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 77
Riesame

1.Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

2.Tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione dei seguenti aspetti del presente regolamento:

(a)le prescrizioni in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II;

(b)le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III;

(c)le prescrizioni per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di cui agli articoli 39 e 72;

(d)le misure riguardanti la gestione del fine vita delle batterie di cui al capo VII.

Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 78
Abrogazione
e disposizioni transitorie

La direttiva 2006/66/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1º luglio 2023; tuttavia:

(a)l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 5, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;

(b)l'articolo 21, paragrafo 2, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 79
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

1.2.Settore/settori interessati

Settore:    09 Ambiente

Attività:    09 02 02 Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) - Economia circolare e qualità della vita

       09 10 01 - Agenzia europea per le sostanze chimiche - Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose e in relazione all'economia circolare

       03.020101 – Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

1.3.La proposta riguarda 

una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 68  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

Rafforzare la sostenibilità delle batterie durante tutto il loro ciclo di vita, garantendo requisiti minimi di sostenibilità per le batterie immesse sul mercato interno dell'UE.

Aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento delle batterie dell'UE chiudendo il cerchio dei materiali.

Ridurre l'impatto ambientale e sociale in tutte le fasi del ciclo di vita delle batterie.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Rafforzare la sostenibilità

·Promuovere la produzione e l'immissione sul mercato dell'UE di batterie di alta qualità e ad alte prestazioni.

·Sviluppare e sfruttare il potenziale delle materie prime per batterie dell'UE, sia primarie che secondarie, garantendo una produzione efficiente e sostenibile.

·Garantire il funzionamento dei mercati delle materie prime secondarie e dei relativi processi industriali.

·Promuovere l'innovazione, nonché lo sviluppo e la concreta applicazione delle competenze tecnologiche dell'UE.

Aumentare la resilienza e chiudere il cerchio dei materiali

·Ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di materiali di importanza strategica.

·Garantire che tutti i rifiuti di batterie siano raccolti e riciclati in modo appropriato.

Ridurre l'impatto ambientale e sociale

·Contribuire a un approvvigionamento responsabile.

·Utilizzare in modo efficiente le materie prime e i materiali riciclati.

·Ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita delle batterie.

·Ridurre i rischi per la salute umana e per la qualità dell'ambiente e migliorare le condizioni sociali delle comunità locali.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il regolamento proposto garantirà un migliore allineamento con gli attuali approcci dell'UE in materia di gestione sostenibile dei materiali e dei rifiuti, incentrati sull'ottimizzazione dei prodotti e dei processi di produzione. Esso mira a elaborare un quadro dell'UE che interessi l'intero ciclo di vita delle batterie e che comprenda norme armonizzate e più ambiziose riguardanti le batterie, i componenti, i rifiuti di batterie e i materiali riciclati, al fine di stabilire un insieme comune di norme che garantiscano il buon funzionamento del mercato interno dell'UE per le batterie e le materie prime primarie e secondarie necessarie alla loro fabbricazione, promuovendo nel contempo livelli più elevati di sostenibilità nel mercato dell'UE.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

miglioramento della qualità delle batterie immesse sul mercato;

miglioramento delle efficienze di riciclaggio e del recupero dei materiali per Ni, Co, Li e Cu;

livelli più elevati di materiali riciclati nelle batterie;

raccolta e riciclaggio di un maggior numero di batterie;

conteggio, tracciatura e comunicazione delle batterie industriali e delle batterie per veicoli elettrici;

riciclaggio di tutte le batterie raccolte; processi di riciclaggio efficienti a fronte di una riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

possibilità per gli utilizzatori finali di accedere più facilmente e in modo più adeguato alle informazioni sulle batterie acquistate riguardanti i materiali in esse contenute, la durata prevista e la conformità della produzione alle norme ambientali e sociali;

calcolo dell'impronta di CO2 per tutte le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici;

comunicazione da parte dei fabbricanti di batterie industriali e di batterie per veicoli elettrici anche delle informazioni sulla conformità dell'approvvigionamento dei materiali ai criteri di responsabilità sociale;

un quadro giuridico dell'UE chiaro e prevedibile per i fabbricanti di batterie, in grado di favorire l'innovazione e la competitività in un mercato in continua crescita.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le prescrizioni specifiche dovranno essere adottate mediante atti di esecuzione/delegati nell'arco di 3-8 anni.

La presente proposta di regolamento prevede una serie di azioni intraprese mediante mandati, decisioni delegate o di esecuzione e relazioni sulla valutazione d'impatto.

Queste comprenderanno la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità, il sistema di controllo della conformità, i requisiti di sostenibilità, nonché le informazioni e l'etichettatura. Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste:

seguire il lavoro di normazione del CEN/CENELEC;

elaborare specifiche comuni relative alle prestazioni e alla durabilità delle batterie portatili di uso generale;

elaborare specifiche comuni relative alle prestazioni e alla durabilità delle batterie ricaricabili (industriali e/o per veicoli elettrici);

elaborare specifiche comuni in materia di sicurezza per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria;

elaborare norme di calcolo armonizzate per la raccolta differenziata delle batterie portatili;

elaborare norme di calcolo armonizzate per la dichiarazione dell'impronta di carbonio (compresa la revisione delle regole di categoria PEFCR per le batterie), per il calcolo delle classi di prestazione relative all'intensità di carbonio delle batterie, per il calcolo del contenuto riciclato delle batterie e per il calcolo delle efficienze di riciclaggio (includendo il litio e il piombo) e del recupero dei materiali;

elaborare orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili;

creare uno spazio dei dati aperti per la trasmissione di informazioni relative alle batterie;

elaborare criteri in materia di appalti pubblici verdi riguardo alle batterie;

atto delegato per l'impronta di carbonio (soglie obbligatorie);

modificare l'elenco dei rifiuti;

valutazione/gestione del rischio delle sostanze utilizzate nelle batterie;

modificare gli obblighi di comunicazione.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante):

È necessario adottare una legislazione a livello di UE per garantire che i fabbricanti, gli importatori e gli operatori economici più in generale siano soggetti a prescrizioni comuni quando immettono una batteria sul mercato dell'Unione e quando forniscono informazioni.

La valutazione della direttiva sulle pile evidenzia inoltre la necessità di modernizzare il quadro legislativo per promuovere ulteriormente l'economia circolare e le politiche che prevedono basse emissioni di carbonio, nonché di adeguarsi agli sviluppi tecnologici ed economici del mercato delle batterie.

La catena del valore delle batterie presenta un'intensità di capitale elevata e necessita pertanto di economie di scala. Per conseguire tale obiettivo sono necessarie prescrizioni armonizzate che riguardino l'intero ciclo di vita e che consentano il buon funzionamento del mercato interno dell'UE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La Commissione europea propone un importante piano di ripresa basato su un bilancio rafforzato a lungo termine per il prossimo quadro finanziario pluriennale e un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU.

Il Green Deal europeo costituirà la base della strategia di ripresa dell'UE, che comprende, tra gli obiettivi, quello di rendere più puliti i trasporti e la logistica, compresa la mobilità elettrica, principale motore della crescita esponenziale della domanda di batterie. In una società post-Covid, le tendenze attuali indicano che l'importanza della mobilità elettrica è destinata ad aumentare e a durare nel tempo.

Il sostegno e l'impegno della Commissione europea nella ricerca nel settore delle batterie appaiono evidenti dal numero di progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (oltre 100 progetti) e dal contributo finanziario alla loro attuazione (nell'ordine di 500 milioni di EUR). I progetti riguardano l'intera catena del valore di diversi tipi di batterie e mirano ad affrontare le sfide attuali e future: sviluppo e miglioramento dei materiali (e del loro impatto ambientale), il riciclaggio delle batterie (che promuoverà l'efficienza del recupero dei materiali in Europa), nuovi sistemi a batteria, nonché la concezione di soluzioni alternative alle batterie convenzionali. I risultati di questi progetti sosterranno e promuoveranno l'innovazione nell'ambito dell'industria europea delle batterie. Si prevede l'introduzione di materiali e di sistemi a batteria nuovi e più efficienti, oltre al miglioramento delle caratteristiche in termini di capacità di stoccaggio, durata di vita, sicurezza, sostenibilità ed efficacia in termini di costi. Questi aspetti sono contemplati e considerati pertinenti nel quadro del presente regolamento.

Tali aspetti saranno infatti essenziali per garantire la competitività sostenibile dell'Europa in questo settore e per rilanciarne l'economia, la crescita e il benessere.

Si prevede che nel prossimo QFP l'UE continuerà a promuovere la ricerca in questo e in altri settori correlati.

Il nuovo regolamento preciserà che, in futuro, le misure di restrizione per le sostanze presenti nelle batterie saranno adottate a seguito di valutazioni che saranno effettuate dall'ECHA e non saranno più considerate come singole attività nel quadro del programma di lavoro della DG ENV. Sebbene l'ECHA disponga in generale delle competenze necessarie per svolgere questo compito, tali valutazioni costituiscono un ulteriore settore di lavoro per l'Agenzia.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Le competenze dell'ECHA (valutazione dei rischi delle sostanze) e del JRC (elaborazione di metodologie e procedure) sono le più adeguate per garantire una rapida attuazione dell'approccio proposto.

La stima del fabbisogno di personale e di risorse che abbiamo ricevuto dall'ECHA per il compito riguardante l'elenco dei rifiuti rispecchia il fatto che l'ECHA deve acquisire conoscenze in materia. Pertanto la DG ENV ha esaminato opzioni alternative. Il JRC ha fornito una stima che richiede meno risorse (0,9 milioni di EUR rispetto ai 2,2 dell'ECHA). Si propone pertanto di aggiungere questo punto all'elenco dei compiti del JRC.

Per quanto riguarda lo sviluppo dello spazio di dati aperto per le batterie, il fabbisogno di personale e di risorse che abbiamo ricevuto dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ne rispecchia le ambizioni a livello strategico, con la possibilità di beneficiare delle strutture e dei processi esistenti in seno all'ECHA. L'ECHA stima il fabbisogno in termini di risorse a circa 10 milioni di EUR per lo sviluppo dello spazio di dati, oltre a quasi 10 milioni di EUR di spese per il personale. I servizi della Commissione hanno inoltre contattato le agenzie esecutive; tuttavia non è consentito loro, per legge, di occuparsi, al posto della Commissione, dello sviluppo dello spazio di dati.

La Commissione propone pertanto uno studio di fattibilità per valutare nel dettaglio le diverse opzioni disponibili per le varie funzionalità e per individuare il soggetto più adatto a sviluppare il sistema. Lo sviluppo dello spazio di dati aperto è affidato alla DG GROW in collaborazione con la DG CONNECT e si inserisce nel quadro dell'iniziativa da loro promossa riguardante lo spazio europeo dei dati.

Un'altra alternativa riguarda la possibilità di sviluppare internamente lo spazio di dati. La DG ENV e la DG GROW sono in contatto con la DG TAXUD (che ha intrapreso attività analoghe in materia di IVA) e con la DG CONNECT per valutare potenziali sinergie. Il personale della DG TAXUD incaricato di svolgere tali compiti è ripartito in tre diverse unità. L'unità IT della DG GROW ha effettuato una prima stima delle attività e dei costi necessari per l'attuazione di un passaporto delle batterie basato sui dati aperti. Uno spazio di dati aperto basato su un'architettura di banche dati centralizzate è stimato a circa 10,5 milioni di EUR. Tale importo comprende l'infrastruttura informatica e il fabbisogno di personale per lo sviluppo dei sistemi informatici. Tali costi sono previsti nell'ambito della linea di bilancio della DG GROW "Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi". Le modalità esatte dei lavori che dovranno essere svolti dai vari servizi saranno concordate nel corso dello svolgimento dello studio di fattibilità.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2028

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.



2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicheranno le disposizioni standard in materia di monitoraggio e di relazioni cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie tradizionali.

2.2.Sistema/i di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Si applicheranno le disposizioni standard in materia di monitoraggio e di relazioni cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie tradizionali.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N.d.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

N.d.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Si applicheranno le modalità standard cui sono soggette le sovvenzioni UE alle agenzie tradizionali



3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss 69 .

di paesi EFTA 70

di paesi candidati 71

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3

09.10.01 – Agenzia europea per le sostanze chimiche

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

09.02.02 – Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

NO

NO

NO

1

03.020101 Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Diss.

NO

NO

NO

NO

7

20.01.02.01 – Retribuzione e indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 01 - Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 03 -

Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N.d.

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

Agenzia europea per le sostanze chimiche

09.10.01

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Anno 
2029

Totale

Titolo 1:    Spese per il personale

Impegni

(1)

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357

Pagamenti

(2)

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357

Titolo 2:    Infrastruttura

Impegni

(1a)

0,086

0,088

0,089

0,074

0,075

0,076

0,078

0,566

Pagamenti

(2a)

0,086

0,088

0,089

0,074

0,075

0,076

0,078

0,566

Titolo 3:    Spese operative

Impegni

(3a)

0,158

0,158

0,158

0,025

0,025

0,025

0,025

0,575

Pagamenti

(3b)

0,158

0,158

0,158

0,025

0,025

0,025

0,025

0,575

TOTALE degli stanziamenti 
per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Impegni

=1+1a +3a

0,602

0,611

0,620

0,405

0,412

0,420

0,428

3,498

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,602

0,611

0,620

0,405

0,412

0,420

0,428

3,498

L'aumento richiesto del contributo dell'UE all'ECHA sarà compensato da una corrispondente riduzione della dotazione del programma LIFE.

Gestione delle sostanze delle batterie: sarà necessario assumere, in totale, due nuovi agenti temporanei equivalenti a tempo pieno (AD 5-7) presso l'ECHA (costo medio di 144 000 EUR all'anno, per almeno sette anni) per garantire che siano destinate risorse sufficienti alla regolamentazione delle sostanze necessarie per la fabbricazione delle batterie senza entrare in conflitto con le priorità del regolamento REACH. Si prevede, in media, una restrizione supplementare (o un'altra misura di gestione del rischio) all'anno. Sarà inoltre necessaria l'assunzione di un agente contrattuale equivalente a tempo pieno (CA FG III, costo medio di 69 000 EUR all'anno per due anni) per ampliare la base di conoscenze, facilitando la definizione informata delle priorità e l'elaborazione di un piano di lavoro. Quest'ultimo si fonderà su uno studio inteso a consolidare le attuali conoscenze dell'ECHA su come l'industria delle batterie gestisce le sostanze chimiche pericolose per identificare le sostanze pertinenti per la gestione del rischio normativo in futuro. Il costo dello studio è stimato a 400 000 EUR (nell'arco di due anni) per esternalizzare parte delle esigenze di ricerca. Lo studio contribuirebbe inoltre ai lavori della Commissione sull'aggiornamento delle voci relative alle batterie nell'elenco dei rifiuti.

È inoltre necessario un importo di 22 000 EUR per coprire le spese dei relatori (esperti degli Stati membri che seguono la gestione dei fascicoli nel corso del processo decisione in seno ai comitati RAC e SEAC) per ciascuna restrizione, nonché un importo di 43 000 EUR per coprire una quota proporzionale del costo totale dell'organizzazione delle riunioni del RAC e del SEAC (spese di viaggio, alloggio e indennità giornaliere: costo calcolato sulla base del tempo/dello sforzo medio necessario per un fascicolo sulle restrizioni in entrambi i comitati).

Le risorse di cui sopra sono state stimate utilizzando un modello di calcolo che tiene conto dell'esperienza acquisita dai compiti svolti dall'ECHA nell'ambito di altri quadri normativi (ad esempio, i regolamenti REACH, CLP, BPR) e, se del caso, dall'attuazione degli approcci nazionali esistenti. Tale modello stabilisce le risorse di cui l'ECHA avrà bisogno nel periodo 2021-2029 per svolgere i compiti previsti.



L'impatto finanziario della presente iniziativa non aumenterà la spesa programmata nell'ambito della rubrica 1 e della rubrica 3. Le risorse necessarie saranno detratte dalla dotazione disponibile per il programma LIFE e dallo strumento della DG GROW in base a una ripartizione dei compiti nell'accordo amministrativo: circa 4 milioni di costi per la DG Ambiente e 1,6 milioni di costi per la DG GROW. Lo strumento della DG GROW copre inoltre i costi per lo sviluppo dello spazio dei dati aperti ed entrambi gli strumenti coprono il costo di alcuni studi e dell'acquisizione di dati necessari ai servizi della Commissione per preparare adeguatamente alcuni atti delegati e di esecuzione.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

1

XXX

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE 2021-2027

DG: GROW

03.020101 Funzionamento e sviluppo del mercato interno di beni e servizi

Stanziamenti di impegno

1,026

1,774

2,075

2,083

2,150

0,928

0,688

10,723

Stanziamenti di pagamento

1,026

1,774

2,075

2,083

2,150

0,928

0,688

10,723

L'importo summenzionato riguardante la linea di bilancio 03.020101 sarà necessario per finanziare parte degli accordi amministrativi tra la DG ENV/DG GROW e il JRC e per l'acquisizione di studi e dati relativi alle disposizioni della DG GROW. Si prevede che l'accordo amministrativo rappresenterà un costo di circa 2,669 milioni di EUR per le DG GROW. L'appalto per richiedere un parere tecnico sul lavoro di normazione svolto dal CEN/CENELEC prevede un importo di 50 000 EUR nel 2023 per la DG GROW.

Comprende inoltre l'importo iscritto a bilancio per il sostegno intra-muros allo studio di fattibilità per lo sviluppo dello spazio dei dati aperti. A seguito di questa fase di sviluppo iniziale potrebbero essere necessarie risorse supplementari.

I costi per lo sviluppo informatico del sistema di scambio elettronico di informazioni sulle batterie dovrebbero essere sostenuti dalla DG GROW.



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

3

Risorse naturali e ambiente

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE 2021-2027

DG: ENV

09.02.02 Economia circolare e qualità della vita

Stanziamenti di impegno

1,053

0,982

1,835

1,286

0,948

0,622

0,530

7,256

Stanziamenti di pagamento

1,053

0,982

1,835

1,286

0,948

0,622

0,530

7,256

L'importo sopra riportato alla linea di bilancio 09.02.02 include la necessaria compensazione dell'aumento delle risorse per l'ECHA dal bilancio LIFE. Tale importo sarà necessario per incrementare le sovvenzioni per l'ECHA e per finanziare gli accordi amministrativi tra la DG ENV/DG GROW e il JRC e per l'acquisizione di studi e dati relativi alle disposizioni della DG ENV.

Il JRC svolgerà un ruolo chiave nel sostenere la Commissione per una parte del lavoro tecnico necessario. Il JRC ha fornito la migliore stima del fabbisogno di risorse sulla base delle conoscenze attuali e dell'elenco dei compiti fornito dalla DG ENV e dalla DG GROW. Tali stime potrebbero essere perfezionate, ad esempio, nel corso dei negoziati per un accordo amministrativo. In particolare per quanto riguarda le specifiche comuni relative alle batterie portatili di uso generale, l'ambito di applicazione è stato ampliato nell'ultima versione della proposta di regolamento e le risorse dovranno essere riviste di conseguenza. L'AdA dovrebbe rappresentare circa 3,935 milioni di euro per la DG ENV. Il JRC può sostenere la Commissione in diversi compiti:

·sviluppo di specifiche comuni sulle prestazioni e sulla durabilità delle batterie di uso generale e delle batterie industriali ricaricabili/batterie per veicoli elettrici;

·definizione di norme di calcolo armonizzate per la dichiarazione dell'impronta di carbonio per le batterie industriali ricaricabili/batterie per veicoli elettrici;

·definizione di norme di calcolo armonizzate per il contenuto riciclato delle batterie, le efficienze di riciclaggio e i materiali recuperati;

·analisi dei criteri in materia di appalti pubblici verdi (compresa la consultazione dei portatori di interessi nel settore degli appalti pubblici e il controllo giuridico delle norme proposte in materia di appalti pubblici);

·sostegno agli orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili.

Le attività appaltate comprendono l'acquisizione di dati riguardanti le batterie nel 2021 al fine di rivedere le PEFCR per le batterie, un subappalto per lo sviluppo dello strumento PEFCR basato sul web nel 2022, la richiesta di un parere tecnico sul lavoro di normazione svolto dal CEN/CENELEC nel 2023 e uno studio di mercato sulla disponibilità di materie prime secondarie nel 2027. Tali spese ammontano a 300 000 EUR nel 2021, 80 000 EUR nel 2022 e 100 000 EUR nel 2027.





Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

7

Pubblica amministrazione europea

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

TOTALE 2021-2027

DG: ENV, DG GROW ed EUROSTAT

• Risorse umane

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

• Altre spese amministrative

TOTALE DG ENV e DG GROW ed EUROSTAT

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,475

0,515

0,515

0,555

0,555

0,230

0,230

3,075

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Mio EUR (al terzo decimale)



Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Anno 
2029

TOTALE

2021-2029

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

2,554

3,271

4,476

3,924

3,653

1,780

1,447

0,420

0,428

21,953

Pagamenti

2,554

3,271

4,476

3,924

3,653

1,780

1,447

0,420

0,428

21,953



3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ECHA 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 72

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 73 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane 

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Fabbisogno di personale dell'ECHA (in milioni di EUR (al terzo decimale))

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Anno 
2029

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,289

0,294

0,300

0,306

0,312

0,319

0,325

2,145

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0,069

0,070

0,072

0,211

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0,358

0,365

0,372

0,306

0,312

0,319

0,325

2,357



Fabbisogno di personale dell'ECHA (ETP):

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Anno 
2028

Anno 
2029

Agenti temporanei (gradi AD)

0

0

2

2

2

2

2

2

       2

Agenti temporanei (gradi AST)

Agenti contrattuali

0

0

1

1

1

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

0

0

3

3

3

2

2

2

2



3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG ENV, la DG GROW ed EUROSTAT

La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

1

1

1

1

1

1

1

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 74

20 02 02 01/03 (AC, END e INT della dotazione globale)

4,0

4,5

4,5

5,0

5,0

1,0

1,0

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 75

- in sede 76  

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

5,0

5,5

5,5

6,0

6,0

2,0

2,0

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il personale AD si occupa dello svolgimento delle attività di negoziazione, dell'attuazione generale del regolamento, dei diversi lavori preparatori e della redazione del diritto derivato secondo le scadenze proposte nel regolamento sulle batterie.

Personale esterno

Il personale END e AC si occupa di svolgere lavori di natura tecnica, tra cui:

·seguire il lavoro di normazione del CEN/CENELEC;

·riesame continuo della disponibilità di materiali per mantenere gli obiettivi in materia di contenuto riciclato in linea con gli sviluppi del mercato;

·preparazione degli atti delegati sulle prescrizioni in materia di prestazioni e durabilità delle batterie ricaricabili e non ricaricabili, sulle condizioni equivalenti per il trattamento al di fuori dell'UE (anche in seguito ai lavori preparatori del JRC);

·preparazione di atti di esecuzione sul modulo di registrazione dei produttori e sui parametri riguardanti lo stato di salute;

·stabilire atti di esecuzione che definiscano i formati da impiegare per le comunicazioni alle autorità competenti e alla Commissione;

·sviluppare sistemi per ricevere i dati comunicati e per analizzare la correttezza e la completezza delle comunicazioni, e per permettere la diffusione dei dati da parte del personale informatico (Eurostat);

·sviluppare software e formati per le comunicazioni connesse allo spazio di dati aperto;

·revisione delle regole di categoria PEFCR per le batterie (anche in seguito ai lavori preparatori del JRC);

·elaborare orientamenti sulla rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili;

·un'eventuale revisione del regolamento per fissare obiettivi di raccolta differenziata.

La descrizione del calcolo dei costi per un ETP dovrebbe essere inclusa nell'allegato V, sezione 3.

 



3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

×La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

I compiti supplementari di cui la Commissione deve farsi carico richiedono un ulteriore fabbisogno di risorse in relazione all'importo del contributo dell'Unione e ai posti della tabella dell'organico dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 77 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

  indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 78

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

3.4.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

  indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 79

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

(1)

   Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(2)    Forum economico mondiale e Global Batteries Alliance, "A vision for a sustainable battery value chain in 2030: Unlocking the potential to power sustainable development and climate change mitigation", 2019.
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(4)    Allegato della comunicazione COM(2018) 293 final.
(5)    COM(2020) 98 final.
(6)    COM(2020) 102 final.
(7)    COM(2020)789.
(8)    https://www.eib.org/en/press/all/2020-121-eib-reaffirms-commitment-to-a-european-battery-industry-to-boost-green-recovery.
(9)    Per "parità di condizioni" si intende una serie di norme e regole comuni che impediscono alle imprese di un paese di ottenere un vantaggio competitivo rispetto a quelle che operano in altri paesi.
(10)    Ogni proposta legislativa che crea nuovi oneri deve sollevare le persone e le imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore. Comunicazione della presidente alla Commissione, "The Working Methods of the European Commission", (P(2019) 2).
(11)    GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(12)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(13)    GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
(14)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(15)    GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(16)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(17)    SWD(2015) 111 final.
(18)    COM(2017) 312 final.
(19)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 aprile 2019, relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019) 166 final) e documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (SWD(2019) 1300).
(20)    COM(2020) 98 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF.
(21)    2000/532/CE: decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(22)    GU C  del , pag. .
(23)    GU C  del , pag. .
(24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).
(25)    Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(26)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 aprile 2019, relativa all'attuazione e all'impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2019) 166 final) e documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (SWD(2019) 1300 final).
(27)    Allegato 2 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 17 maggio 2018, "L'EUROPA IN MOVIMENTO - Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita" (COM(2018) 293 final).
(28)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 marzo 2020, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).
(29)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(30)    Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(31)    "Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications" https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf .
(32)    Accordo di Parigi (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4) e convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, disponibile all'indirizzo https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf .
(33)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(34)    Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
(35)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(36)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(37)    Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(38)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità" (COM(2020) 474 final).
(39)    Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).
(40)    "Ten Principles of the United Nations Global Compact", disponibile all'indirizzo     https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles  
(41)    UNEP, "Guidelines for social life cycle assessment of products", disponibile all'indirizzo     https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42)    "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy", disponibile all'indirizzo https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
(43)    OCSE (2018), "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct", disponibile all'indirizzo http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
(44)    OCSE (2016), "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition", OECD Publishing, Parigi,     https://doi.org/10.1787/9789264252479-en  
(45)    Pagina 15 delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
(46)    OCSE (2011), "OECD Guidelines for Multinational Enterprises", OCSE, Parigi; OCSE (2006), "OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones", OCSE, Parigi; "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (relazione di John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU per le questioni riguardanti i diritti umani, le imprese transnazionali e altre imprese, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011).
(47)    Tra cui la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali , il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici , la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna , la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
(48)    Le otto convenzioni fondamentali sono le seguenti: 1. convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87); 2. convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98); 3. convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) (e relativo protocollo del 2014); 4. convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); 5. convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); 6. convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182); 7. convenzione sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100); 8. convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).
(49)    Secondo quanto stabilito dalla convenzione sulla diversità biologica, disponibile all'indirizzo https://www.cbd.int/convention/text/ e in particolare dalla decisione COP VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", disponibile all'indirizzo     https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
(50)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(51)    Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(52)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(53)    Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(54)    Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(55)    Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(56)    Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GU L 151 del 12.6.2012, pag. 9).
(57)    Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(58)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(59)    Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).
(60)    Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).
(61)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0767
(62)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(63)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(64)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(65)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(66)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(67)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(68)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(69)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(70)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(71)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(72)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(73)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(74)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(75)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(76)    Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(77)    Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(78)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(79)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 20.1.2021

COM(2020) 798 final/2

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ALLEGATI

della


Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che abroga la direttiva 2006/66/CE e modifica il regolamento (UE) 2019/1020

































{SEC(2020) 420 final} - {SWD(2020) 334 final} - {SWD(2020) 335 final}




ALLEGATO I Restrizioni sulle sostanze pericolose

ALLEGATO II Impronta di carbonio

ALLEGATO III Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili
di uso generale

ALLEGATO IV Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

ALLEGATO V Parametri di sicurezza

ALLEGATO VI Prescrizioni relative all'etichettatura

ALLEGATO VII Parametri per la determinazione dello stato di salute e della durata di vita prevista delle batterie

ALLEGATO VIII Procedure di valutazione della conformità

ALLEGATO IX Dichiarazione di conformità UE n. ...

ALLEGATO X Elenco delle materie prime e delle categorie di rischio

ALLEGATO XI Calcolo dei tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili

ALLEGATO XII Prescrizioni in materia di trattamento e di riciclaggio

ALLEGATO XIII Informazioni da memorizzare nel sistema di scambio elettronico
europeo

ALLEGATO XIV Tavola di concordanza

ALLEGATO I
Restrizioni sulle sostanze pericolose

Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze

Restrizioni

1. Mercurio

N. CAS 7439-97-6

N. CE 231-106-7 e suoi composti

1.Le batterie, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,0005 % di mercurio (espresso come metallo di mercurio) in peso.

2.Le batterie utilizzate nei veicoli ai quali si applica la direttiva 2000/53/CE non contengono più dello 0,1 % di mercurio (espresso come metallo di mercurio), in peso e per materiale omogeneo.

2. Cadmio

N. CAS 7440-43-9

N. CE 231-152-8 e suoi composti

1.Le batterie portatili, anche incorporate in apparecchi, non contengono più dello 0,002 % di cadmio (espresso come cadmio metallico) in peso.

2.La restrizione di cui al punto 1 non si applica alle batterie portatili destinate a essere utilizzate in:

(a)sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;

(b)attrezzature mediche.

3.Le batterie utilizzate nei veicoli ai quali si applica la direttiva 2000/53/CE non contengono più dello 0,01 % di cadmio (espresso come cadmio metallico), in peso e per materiale omogeneo.

4.La restrizione di cui al punto 3 non si applica ai veicoli che beneficiano di un'esenzione sulla base dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE.



ALLEGATO II 
Impronta di carbonio

1.Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

(a)"dati di processo": le informazioni associate ai processi utilizzati per la modellizzazione degli inventari del ciclo di vita (LCI). Nell'LCI, ciascun risultato aggregato delle catene di trasformazione che rappresentano le attività di un processo è moltiplicato per i corrispondenti dati di processo e dalla loro combinazione si ricava l'impronta ambientale associata al processo;

(b)"distinta dei materiali": l'elenco delle materie prime, dei sottoinsiemi, degli insiemi intermedi, dei sottocomponenti, delle parti e delle rispettive quantità, necessari per fabbricare il prodotto oggetto dello studio;

(c)"dati specifici dell'impresa": dati direttamente misurati o raccolti presso uno o più impianti (dati specifici del sito) rappresentativi delle attività dell'impresa. È sinonimo di "dati primari";

(d)"unità funzionale": l'elemento che definisce gli aspetti qualitativi e quantitativi della o delle funzioni e/o dei servizi forniti dal prodotto oggetto della valutazione;

(e)"ciclo di vita": le fasi consecutive e interconnesse di un sistema di prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla generazione delle risorse naturali fino allo smaltimento finale (ISO 14040:2006);

(f)"inventario del ciclo di vita (LCI)": la combinazione dell'insieme degli scambi di flussi elementari, flussi di rifiuti e flussi di prodotti in una serie di dati LCI;

(g)"serie di dati d'inventario del ciclo di vita (LCI)": il documento o file contenente informazioni sul ciclo di vita di un determinato prodotto o altro riferimento (ad esempio, sito, processo) in cui figurano i metadati descrittivi e l'inventario del ciclo di vita quantitativo. Una serie di dati LCI potrebbe essere una serie di dati di un'unità di processo, una serie parzialmente aggregata di dati o una serie aggregata di dati;

(h)"flusso di riferimento": la misura di quanto richiesto in uscita dai processi, in un dato sistema di prodotto, per soddisfare la funzione espressa dall'unità funzionale (sulla base della norma ISO 14040:2006);

(i)"dati secondari": i dati non provenienti da un processo specifico della catena di approvvigionamento dell'impresa che effettua uno studio sull'impronta di carbonio. Si tratta di dati non direttamente raccolti, misurati o stimati dall'impresa, ma tratti da una banca dati LCI di terze parti o da altre fonti. I dati secondari comprendono i dati medi del settore (ad esempio, i dati pubblicati sulla produzione, le statistiche delle amministrazioni pubbliche e i dati forniti dalle associazioni di categoria), gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti, e possono anche essere basati su dati finanziari e contenere dati vicarianti e altri dati generici. I dati primari sottoposti ad aggregazione orizzontale sono considerati dati secondari;

(j)"confine del sistema": definizione degli aspetti inclusi o esclusi dallo studio.

Inoltre le norme armonizzate di calcolo dell'impronta di carbonio delle batterie contengono ulteriori definizioni necessarie alla loro interpretazione.

2.Ambito di applicazione

Il presente allegato fornisce gli elementi essenziali relativi alle modalità di calcolo dell'impronta di carbonio.

Le norme di calcolo armonizzate di cui all'articolo 7 si basano sugli elementi essenziali inclusi nel presente allegato, sono conformi all'ultima versione del metodo relativo all'impronta ambientale di prodotto 1 (Product Environmental Footprint, PEF) elaborato dalla Commissione nonché alle pertinenti regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules, PEFCR) 2 e riflettono gli accordi internazionali e il progresso tecnico-scientifico nel campo della valutazione del ciclo di vita 3 .

Ai fini del calcolo dell'impronta di carbonio durante il ciclo di vita si tiene conto della distinta dei materiali, dell'energia e dei materiali ausiliari utilizzati in un determinato stabilimento per produrre un determinato modello di batteria. In particolare occorre identificare con precisione i componenti elettronici (ad esempio le unità di gestione o di sicurezza delle batterie) e i materiali catodici, in quanto possono risultare il fattore determinante nel calcolo dell'impronta di carbonio di una batteria.

3.Unità funzionale e flusso di riferimento

L'unità funzionale è anche definita come un kWh (chilowattora) dell'energia totale fornita durante la vita utile dal sistema a batteria, misurata in kWh. L'energia totale si ottiene moltiplicando il numero di cicli per la quantità di energia fornita nell'arco di ciascun ciclo.

Il flusso di riferimento è la quantità di prodotto necessaria a fornire la funzione definita ed è misurato in kg di batteria per kWh del fabbisogno energetico totale dell'applicazione durante la sua vita utile. Tutti i dati quantitativi sugli elementi in ingresso e in uscita raccolti dal fabbricante per quantificare l'impronta di carbonio sono calcolati in relazione a tale flusso di riferimento.

4.Confine del sistema

Si riportano di seguito le fasi del ciclo di vita e i processi inclusi nel confine del sistema:

Fase del ciclo di vita

Breve descrizione dei processi inclusi

Acquisizione delle materie prime e prelavorazione

Comprende i processi di estrazione e prelavorazione fino alla fabbricazione degli elementi e dei componenti delle batterie (materiali attivi, separatori, elettroliti, involucri, componenti attivi e passivi di batterie) nonché dei componenti elettrici/elettronici.

Fabbricazione del prodotto principale

Assemblaggio degli elementi di batteria e assemblaggio delle batterie con gli elementi di batteria e i componenti elettrici/elettronici

Distribuzione

Trasporto al punto di vendita

Fine vita e riciclaggio

Raccolta, smantellamento e riciclaggio

Sono esclusi i seguenti processi:

·fabbricazione di apparecchiature per l'assemblaggio e il riciclaggio delle batterie, in quanto gli impatti calcolati nelle PEFCR relative alle batterie ricaricabili ad alta energia specifica per applicazioni mobili sono risultati trascurabili;

·processo di assemblaggio delle batterie con i componenti di sistema del fabbricante di apparecchiature originali (Original Equipment Manufacturer, OEM). Corrisponde in larga misura all'assemblaggio meccanico ed è svolto all'interno della linea di assemblaggio delle apparecchiature o dei veicoli dell'OEM. Il consumo specifico di energia o di materiali richiesto da questo processo è trascurabile rispetto al processo di fabbricazione dei componenti dell'OEM.

La fase di utilizzo dovrebbe essere esclusa dai calcoli relativi all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita in quanto non direttamente influenzabile dai fabbricanti, salvo dimostrazione che le scelte operate dai fabbricanti di batterie in fase di progettazione possano influire in modo non trascurabile sull'impatto di tale fase.

5.Uso di serie di dati specifici dell'impresa e serie di dati secondari

A causa dell'elevato numero di componenti delle batterie e della complessità dei processi, l'operatore economico limita, ove giustificato, l'uso dei dati specifici dell'impresa nell'analisi di processi e componenti alle parti specifiche di una batteria.

In particolare tutti i dati di processo relativi all'anodo, al catodo, all'elettrolito, al separatore e all'involucro dell'elemento si riferiscono a un modello specifico di batteria prodotto in un determinato stabilimento (ossia non possono essere utilizzati dati di processo generici). I dati di processo specifici di una batteria sono utilizzati in combinazione con le pertinenti serie di dati secondari conformi allo standard relativo all'impronta ambientale del prodotto.

Poiché la dichiarazione dell'impronta di carbonio è specifica a un modello di batteria prodotto in un sito definito, non dovrebbe essere consentito il campionamento di dati prelevati da stabilimenti diversi che producono lo stesso modello di batteria.

Una modifica della distinta dei materiali o del mix energetico utilizzati per produrre un modello di batteria richiede un nuovo calcolo dell'impronta di carbonio relativa a tale modello.

Le norme armonizzate da elaborare mediante un atto delegato comprendono una modellizzazione dettagliata delle seguenti fasi del ciclo di vita:

·Fase di acquisizione delle materie prime e prelavorazione

·Fase di produzione

·Distribuzione

·Produzione propria di energia elettrica

·Fase di fine vita

6.Valutazione d'impatto dell'impronta di carbonio

L'impronta di carbonio della batteria è calcolata con il metodo di valutazione dell'impatto lungo il ciclo di vita relativo alla categoria "cambiamenti climatici" raccomandato nella relazione del 2019 del Centro comune di ricerca (JRC), consultabile all'indirizzo https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf .

I risultati sono forniti come risultati caratterizzati (senza normalizzazione e ponderazione). L'elenco dei fattori di caratterizzazione da utilizzare è consultabile all'indirizzo https://eplca.jrc.ec.europa.eu/EnviromentalFootprint.html .

7.Compensazioni

Le compensazioni sono calcolate rispetto a una situazione di riferimento, che rappresenta uno scenario ipotetico per le emissioni che si sarebbero prodotte in assenza del progetto di mitigazione che determina le compensazioni.

Le compensazioni non sono incluse nella dichiarazione dell'impronta di carbonio, ma possono essere comunicate separatamente come informazioni ambientali aggiuntive.

8.Classi di prestazione relative all'impronta di carbonio

A seconda della distribuzione dei valori contenuti nelle dichiarazioni dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato interno dell'UE, sarà individuato un numero significativo di classi di prestazione, delle quali la categoria A costituirà la classe più efficiente e con il minore impatto in termini di impronta di carbonio lungo il ciclo di vita, al fine di consentire la differenziazione del mercato.

La definizione della soglia di ciascuna classe di prestazione, così come la portata, si baserà sulla distribuzione delle prestazioni delle batterie immesse sul mercato nei tre anni precedenti, sugli sviluppi tecnologici previsti e su altri fattori tecnici da definire.

La Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla sua possibile evoluzione.

9.Soglie massime relative all'impronta di carbonio

In base alle informazioni raccolte tramite le dichiarazioni dell'impronta di carbonio e alla distribuzione relativa delle classi di prestazione inerenti all'impronta di carbonio dei modelli di batterie immesse sul mercato, nonché tenendo conto dei progressi scientifici e tecnici del settore, la Commissione, previa una valutazione d'impatto specificamente mirata allo scopo, individuerà le soglie massime relative all'impronta di carbonio lungo il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici.

Nel proporre le soglie massime dell'impronta di carbonio la Commissione terrà conto della distribuzione relativa dei valori dell'impronta di carbonio delle batterie presenti sul mercato, dei progressi compiuti nella riduzione dell'impronta di carbonio delle batterie immesse sul mercato dell'Unione e del contributo effettivo e potenziale di questa misura agli obiettivi dell'Unione in materia di mobilità sostenibile e neutralità climatica entro il 2050.



ALLEGATO III
Parametri di prestazioni elettrochimiche e durabilità delle batterie portatili 
di uso generale

1.Capacità della batteria: la carica elettrica che una batteria può erogare a determinate condizioni.

2.Durata media minima: tempo di scarica medio minimo in caso di utilizzo in applicazioni specifiche, variabile in base al tipo di batteria.

3.Durata di conservazione (prestazioni di scarica ritardata): la diminuzione relativa della durata media minima dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni.

4.Durata in cicli (per le batterie ricaricabili): la capacità della batteria al termine di un numero predefinito di cicli di carica e scarica.

5.Resistenza alle perdite: resistenza alla fuoriuscita non prevista di elettroliti, gas o altro materiale (scadente, buona o ottima).



ALLEGATO IV 
Prescrizioni per le prestazioni elettrochimiche e la durabilità delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per veicoli elettrici

Parte A

Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durabilità

1.Capacità nominale (in Ah) e attenuazione di capacità (in %).

2.Potenza (in W) e attenuazione di potenza (in %).

3.Resistenza interna (in ꭥ) e aumento della resistenza interna (in %).

4.Efficienza di carica/scarica e relativa attenuazione (in %).

5.Indicazione della durata di vita prevista delle batterie alle condizioni per le quali sono state progettate.

"Capacità nominale": il numero totale di ampere-ora (Ah) che può essere ottenuto a determinate condizioni da una batteria completamente carica.

"Attenuazione di capacità": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'uso, della carica che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale, rispetto alla capacità nominale originaria dichiarata dal fabbricante.

"Potenza": la quantità di energia che una batteria è in grado di erogare nell'arco di un determinato periodo di tempo.

"Attenuazione di potenza": la diminuzione, in funzione del tempo e dell'utilizzo, della quantità di energia che una batteria è in grado di erogare alla tensione nominale.

"Resistenza interna": l'opposizione al flusso di corrente all'interno di un elemento o di una batteria, ossia la somma della resistenza degli elettroni e degli ioni come contributo alla resistenza effettiva totale comprese le proprietà induttive-capacitive.

"Efficienza di carica/scarica": il rapporto tra l'energia netta erogata da una batteria durante la prova di scarica e l'energia totale richiesta per ripristinare lo stato di carica iniziale mediante una carica normale.

Parte B

Elementi esplicativi delle misurazioni effettuate per i parametri elencati nella parte A

1.Tasso di scarica e tasso di carica applicati

2.Rapporto tra la potenza massima consentita della batteria (W) e l'energia della batteria (Wh)

3.Profondità di scarica rilevata durante la prova della vita in cicli

4.Capacità di potenza allo stato di carica dell'80 % e del 20 %.

5.Eventuali calcoli eseguiti con i parametri misurati, se del caso

ALLEGATO V
Parametri di sicurezza 

1.Sbalzo termico e variazione ciclica

La prova valuta le variazioni dell'integrità della batteria derivanti dall'espansione e dalla contrazione dei componenti degli elementi in seguito all'esposizione a variazioni estreme e improvvise della temperatura e le potenziali conseguenze di tali variazioni. Durante uno sbalzo termico la batteria è esposta a due limiti di temperatura e mantenuta ad ogni limite di temperatura per un determinato periodo di tempo.

2.Protezione da cortocircuiti esterni

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria quando si applica un cortocircuito esterno. La prova può valutare l'attivazione del dispositivo di protezione da sovracorrente o la capacità degli elementi di resistere alla corrente senza che si verifichi una situazione di pericolo (ad es. fuga termica, esplosione, incendio). I principali fattori di rischio sono la generazione di calore a livello di elemento e la formazione di archi che possono danneggiare i circuiti o portare ad una riduzione della resistenza di isolamento.

3.Protezione dal sovraccarico

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di sovraccarico. I principali rischi per la sicurezza durante un sovraccarico sono la decomposizione dell'elettrolita, la rottura del catodo e dell'anodo, la decomposizione esotermica dello strato interfase elettrolita-solido, la degradazione del separatore e la placcatura del litio, che possono portare all'autoriscaldamento della batteria e alla fuga termica. I fattori che influenzano l'esito della prova comprendono almeno il tasso di carica e lo stato di carica raggiunto alla fine. La protezione può essere garantita sia dal controllo della tensione (interruzione dopo il raggiungimento della tensione di carica limite) sia dal controllo della corrente (interruzione dopo il superamento della corrente di carica massima).

4.Protezione dallo scaricamento eccessivo

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di scaricamento eccessivo. I rischi per la sicurezza durante lo scaricamento eccessivo includono l'inversione di polarità che porta all'ossidazione del collettore di corrente anodica (rame) e alla placcatura sul lato catodico. Anche un piccolo scaricamento eccessivo può causare la formazione di dendriti e in ultima analisi un cortocircuito.

5.Protezione da temperature eccessive

La prova valuta l'effetto del guasto del dispositivo di controllo della temperatura o del guasto di altri dispositivi di protezione contro il surriscaldamento interno durante il funzionamento.

6.Propagazione termica

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di propagazione termica. La fuga termica in uno degli elementi può causare una reazione a cascata in tutta la batteria, che può essere composta da numerosi elementi. Ciò può comportare gravi conseguenze, tra cui un significativo rilascio di gas. La prova tiene conto delle prove in corso di sviluppo per applicazioni nel settore dei trasporti da parte dell'ISO e dell'UN-GTR.

7.Danno meccanico dovuto a forze esterne (caduta e urto)

Le prove simulano una o più situazioni in cui una batteria cade accidentalmente o è colpita da un carico pesante e rimane operativa per lo scopo per cui è stata progettata. I criteri per simulare queste situazioni dovrebbero riflettere gli usi della vita reale.

8.Cortocircuito interno

La prova valuta le prestazioni di sicurezza di una batteria in situazioni di cortocircuito interno. Il verificarsi di cortocircuiti interni, uno dei problemi principali per chi fabbrica batterie, può provocare lo sfiato, la fuga termica, la formazione di scintille che possono infiammare i vapori dell'elettrolita che fuoriescono dall'elemento. La generazione di questi cortocircuiti interni può essere innescata da imperfezioni di fabbricazione, presenza di impurità negli elementi o crescita dendritica del litio, ed è causa della maggior parte degli incidenti di sicurezza sul campo. Sono possibili vari scenari di cortocircuiti interni (ad es. contatto elettrico di catodo/anodo, collettore di corrente in alluminio/collettore di corrente in rame, collettore di corrente in alluminio/anodo), ciascuno con una diversa resistenza di contatto.

9.Abuso termico

Durante questa prova, la batteria è esposta a temperature elevate (in IEC 62619 è di 85 °C) che possono innescare reazioni di decomposizione esotermica e portare ad una fuga termica dell'elemento.

Per tutti i parametri di sicurezza elencati ai punti da 1 a 9 è opportuno tenere debitamente conto del rischio legato ai gas tossici emessi dagli elettroliti non acquosi.



ALLEGATO VI
Prescrizioni relative all'etichettatura

Parte A 
Informazioni generali sulle batterie

Informazioni da riportare sull'etichetta della batteria:

1.nome del fabbricante, denominazione commerciale registrata o marchio registrato;

2.tipo di batteria, numero di lotto o di serie della batteria o altro elemento che ne consenta l'identificazione inequivocabile;

3.identificatore del modello di batteria;

4.data di fabbricazione;

5.data di immissione sul mercato;

6.composizione chimica;

7.sostanze pericolose contenute nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;

8.materie prime critiche contenute nella batteria.

Parte B 
Simbolo indicante la raccolta differenziata delle batterie

Parte C 
Codice QR

Il codice QR è interamente nero e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile.


ALLEGATO VII
Parametri per la determinazione dello stato di salute e della durata di vita prevista
delle batterie

Parametri per la determinazione dello stato di salute delle batterie:

1.capacità residua;

2.attenuazione complessiva della capacità;

3.capacità di potenza residua e attenuazione della potenza;

4.efficienza di carica/scarica residua;

5.fabbisogno di raffreddamento effettivo;

6.evoluzione dei tassi di scarica spontanea;

7.resistenza ohmica e/o impedenza elettrochimica.

Parametri per la determinazione della durata di vita prevista delle batterie:

1.date di fabbricazione e di messa in servizio della batteria;

2.rendimento in termini di energia;

3.rendimento in termini di capacità.



ALLEGATO VIII
Procedure di valutazione della conformità

Parte A

MODULO A - CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO

1.Descrizione del modulo

Il controllo di produzione interno è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3 e 4, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni ad essa applicabili di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

2.Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità della batteria alle pertinenti prescrizioni di cui al punto 1.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'uso previsto della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

(a)una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;

(b)i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti;

(c)le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria;

(d)un elenco comprendente:

i)le norme armonizzate di cui all'articolo 15, applicate in tutto o in parte;

ii)le specifiche comuni di cui all'articolo 16, applicate in tutto o in parte;

iii)altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

iv)l'indicazione di quali parti delle norme armonizzate di cui al punto i) e delle specifiche comuni di cui al punto ii) sono state applicate;

v)se non sono state applicate le norme armonizzate di cui al punto i) e le specifiche comuni di cui al punto ii), una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le prescrizioni di cui al punto 1;

(e)le relazioni di prova.

3.Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità della batteria alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo imballaggio del modello di batteria che soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1, oppure, se il modello è fornito senza imballaggio, su un documento di accompagnamento del modello di batteria.

Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all'articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l'ultima batteria del modello in questione.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri su richiesta.

5.Rappresentante autorizzato

Gli obblighi di cui al punto 4 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Parte B

MODULO A1 - CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO UNITO A VERIFICA CON SUPERVISIONE

1.Descrizione del modulo

Il controllo di produzione interno unito a verifica con supervisione è la procedura di valutazione della conformità mediante la quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 4 e 5, e si accerta e dichiara che la batteria soddisfa le prescrizioni applicabili di cui agli articoli 7, 8 e 39.

2.Documentazione tecnica

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità della batteria alle pertinenti prescrizioni di cui al punto 1 e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

Essa precisa le prescrizioni applicabili di cui al punto 1 e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento della batteria. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

(a)una descrizione generale della batteria;

(b)i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti;

(c)le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera b) e del funzionamento della batteria; le relazioni di prova.

3.Fabbricazione

Il fabbricante o l'importatore che immette la batteria sul mercato dell'Unione adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni applicabili di cui al punto 1.

4.Controlli sul prodotto e sulle informazioni

Per ogni modello di batteria e, se del caso, per ogni lotto che il fabbricante o l'importatore immette sul mercato dell'Unione, detto operatore economico effettua una o più prove su uno o più aspetti specifici del modello di batteria o del lotto di batterie per verificarne la conformità alle relative prescrizioni di cui al punto 1. Nel caso dei lotti di grandi dimensioni, il fabbricante, il rappresentante autorizzato o l'importatore seleziona un campione di batterie statisticamente rappresentativo.

Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato dell'Unione il modello di batteria presenta le informazioni e i documenti di cui agli articoli 7, 8 e 39 del presente regolamento all'organismo notificato a fini di verifica della conformità alle prescrizioni e agli obblighi applicabili stabiliti in tali articoli e nelle misure di esecuzione applicabili.

5.Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero di identificazione di quest'ultimo su ogni singola batteria o sull'imballaggio di ogni batteria che soddisfa le prescrizioni applicabili del presente regolamento.

Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE per ciascun modello di batteria conformemente all'articolo 18 e la tiene a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui è stata immessa sul mercato l'ultima batteria del modello in questione.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri su richiesta.

6.Rappresentante autorizzato

Gli obblighi di cui ai punti 4 e 5 spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO IX
Dichiarazione di conformità UE n. ...

1.Modello di batteria (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):

2.Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:

3.La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:

4.Oggetto della dichiarazione (identificazione della batteria che ne consenta la rintracciabilità): descrizione del tipo di batteria

5.L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: … (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati)

6.Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7.L'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: … (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato)

8.Informazioni supplementari:

Firmato in vece e per conto di:

(luogo e data del rilascio)

(nome e cognome, funzione) (firma)



ALLEGATO X
Elenco delle materie prime e delle categorie di rischio 

9.Materie prime:

(a)cobalto;

(b)grafite naturale;

(c)litio;

(d)nichel;

(e)composti chimici a base delle materie prime elencate alle lettere da a) a f) necessari per la fabbricazione dei materiali attivi delle batterie.

10.Categorie di rischio sociale e ambientale:

(a)aria;

(b)risorse idriche;

(c)suolo;

(d)biodiversità;

(e)salute umana;

(f)salute e sicurezza sul posto di lavoro;

(g)diritti del lavoro, incluso il lavoro minorile;

(h)diritti umani;

(i)vita della comunità.

11.Tra gli strumenti internazionali relativi ai rischi di cui al punto 2 figurano:

(a)"Ten Principles of the United Nations Global Compact";

(b)UNEP, "Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products";

(c)decisione COP VIII/28 della convenzione sulla diversità biologica, "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment";

(d)OIL, "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy";

(e)OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct";

(f)OCSE, "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas".



ALLEGATO XI
Calcolo dei tassi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili

1.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto e gli Stati membri calcolano il tasso di raccolta, espresso in percentuale, dividendo il peso dei rifiuti di batterie portatili, esclusi i rifiuti di batterie provenienti dai mezzi di trasporto leggeri, raccolti in un dato anno civile in uno Stato membro a norma degli articoli 48 e 55, rispettivamente, per il peso medio delle batterie di questo genere vendute direttamente agli utilizzatori finali dai produttori o da essi consegnate a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nello Stato membro nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti.

2.I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, e gli Stati membri calcolano le vendite annuali di batterie portatili, escluse le batterie dei mezzi di trasporto leggeri, agli utilizzatori finali in un dato anno quale peso delle batterie di questo genere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno in questione, senza tenere conto delle batterie portatili uscite dal territorio dello Stato membro in tale anno prima di essere vendute agli utilizzatori finali.

3.Per ciascuna batteria si considera solo la prima messa a disposizione sul mercato di uno Stato membro.

4.I calcoli di cui ai punti 2 e 3 sono basati sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

ALLEGATO XII
Prescrizioni in materia di trattamento e di riciclaggio

Parte A 
Prescrizioni in materia di trattamento

1.Il trattamento comprende almeno la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.

2.Il trattamento e l'eventuale stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento hanno luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

3.I rifiuti di batterie sono stoccati negli impianti di trattamento in modo da evitare che si mescolino a rifiuti di materiali conduttori o combustibili.

4.Sono predisposte precauzioni e misure di sicurezza specifiche per il trattamento dei rifiuti di batterie al litio, che sono tenuti al riparo da calore eccessivo, acqua, compressione o danni fisici durante la manipolazione, la cernita e lo stoccaggio.

Parte B 
Efficienze di riciclaggio

1.Entro il 1º gennaio 2025 i processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

(g)riciclaggio del 75 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;

(h)riciclaggio del 65 % in peso medio delle batterie al litio;

(i)riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di batterie.

2.Entro il 1º gennaio 2030 i processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

(j)riciclaggio dell'80 % in peso medio delle batterie al piombo-acido;

(k)riciclaggio del 70 % in peso medio delle batterie al litio.

Parte C 
Livelli di materiali recuperati

1.Entro il 1º gennaio 2026 tutti i processi di riciclaggio conseguono i seguenti livelli di recupero dei materiali:

(l)90 % per il cobalto;

(m)90 % per il rame;

(n)90 % per il piombo;

(o)35 % per il litio;

(p)90 % per il nichel.

2.Entro il 1º gennaio 2030 tutti i processi di riciclaggio conseguono i seguenti livelli di recupero dei materiali:

(q)95 % per il cobalto;

(r)95 % per il rame;

(s)95 % per il piombo;

(t)70 % per il litio;

(u)95 % per il nichel.

ALLEGATO XIII 
Informazioni da memorizzare nel sistema di scambio elettronico europeo 

Le informazioni e i dati sono trattati in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione 4 . Si applicano le modalità specifiche di sicurezza informatica di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione 5 e alle relative norme di esecuzione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla divulgazione dei dati a persone non autorizzate.

1.PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE AL PUBBLICO

Informazioni da memorizzare e rendere disponibili nella parte del sistema accessibile al pubblico a cura dell'operatore economico che immette sul mercato la batteria:

(a)fabbricante della batteria;

(b)tipo di batteria;

(c)descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco, comprensiva della data di immissione sul mercato;

(d)luogo e data di fabbricazione;

(e)composizione della batteria, incluse le materie prime critiche;

(f)informazioni sull'impronta di carbonio, nelle unità indicate nelle misure di esecuzione pertinenti;

(g)informazioni sull'approvvigionamento responsabile indicate nelle misure di esecuzione pertinenti;

(h)informazioni sul contenuto riciclato indicate nelle misure di esecuzione pertinenti;

(i)capacità nominale (in Ah);

(j)tensione minima, nominale e massima, con indicazione degli intervalli di temperatura ove pertinenti;

(k)capacità di potenza originaria (in W) e limiti, con indicazione dell'intervallo di temperatura, ove pertinente;

(l)durata di vita prevista della batteria, espressa in cicli, e prova di riferimento utilizzata;

(m)soglia di capacità per l'esaurimento (solo per le batterie per veicoli elettrici);

(n)intervallo di temperatura che la batteria può sopportare quando non è in uso (prova di riferimento);

(o)periodo di applicazione della garanzia commerciale relativa alla vita di calendario;

(p)efficienza energetica di carica/scarica iniziale e al 50 % della vita in cicli;

(q)resistenza interna degli elementi di batteria e del pacco batterie;

(r)tasso C (C-rate) rilevato nella pertinente prova della vita in cicli.

2.PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE UNICAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI E ALLA COMMISSIONE

La parte del sistema accessibile unicamente a rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori accreditati contiene:

(a)composizione dettagliata, compresa l'indicazione dei materiali usati nel catodo, nell'anodo e nell'elettrolita;

(b)numeri identificativi dei componenti e recapiti dei fornitori dei ricambi;

(c)informazioni necessarie allo smantellamento, comprendenti almeno:

diagrammi esplosi del sistema a batteria/pacco batterie, con l'indicazione della posizione degli elementi di batteria;

sequenze di smontaggio;

tipo e numero di tecniche di fissaggio da sbloccare;

utensili necessari per lo smontaggio;

avvertenze circa eventuali rischi di danneggiamento delle parti;

quantità di elementi usati e loro disposizione;

(d)misure di sicurezza.

3.PRESCRIZIONI CONCERNENTI LA PARTE DEL SISTEMA ACCESSIBILE UNICAMENTE AGLI ORGANISMI NOTIFICATI, ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO E ALLA COMMISSIONE

(a)Risultati delle relazioni di prova attestanti la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e alle relative misure di esecuzione o misure delegate.



ALLEGATO XIV
Tavola di concordanza

Direttiva 2006/66/CE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, primo comma, punto 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, primo comma, punto 2

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, secondo comma

---

Articolo 2

Articolo 1, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 3, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 3, punto 2

---

Articolo 3, punto 3

Articolo 2, punto 7

Articolo 3, punto 4

---

Articolo 3, punto 5

Articolo 2, punto 10

Articolo 3, punto 6

Articolo 2, punto 11

Articolo 3, punto 7

Articolo 2, punto 39

Articolo 3, punto 8

Articolo 2, punto 49

Articolo 3, punto 9

---

Articolo 3, punto 10

Articolo 2, punto 42

Articolo 3, punto 11

Articolo 2, punto 23

Articolo 3, punto 12

Articolo 2, punto 37

Articolo 3, punto 13

Articolo 2, punto 55

Articolo 3, punto 14

Articolo 2, punto 14

Articolo 3, punto 15

Articolo 2, punto 19

Articolo 3, punto 16

---

Articolo 3, punto 17

---

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 1

Allegato I

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Allegato I, prima voce, punto 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Allegato I, seconda voce, punti da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 2

---

Articolo 4, paragrafo 3

Allegato I, seconda voce, punto 2

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

Allegato I, seconda voce, punto 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

Allegato I, seconda voce, punto 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

---

Articolo 4, paragrafo 4

---

Articolo 5

---

Articolo 6

Articolo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

---

Articolo 7

---

Articolo 8

Articolo 48; articolo 49; articolo 50; articolo 51; articolo 52; articolo 53; articolo 54

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 48

Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 50

Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 49, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

---

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 49

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 49

Articolo 9

---

Articolo 10

Articolo 55

Articolo 10, paragrafo 1

---

Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 61, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

---

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 55, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 55, paragrafo 2; articolo 62, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10, paragrafo 4

---

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 11, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 56

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 1, lettera e); articolo 49, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 57, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma

---

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma

---

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 57, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 51, paragrafo 3; articolo 56, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 57, paragrafo 2; articolo 57, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 61, paragrafo 4, lettera c); articolo 62, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 57, paragrafo 4

Articolo 13

---

Articolo 13, paragrafo 1

---

Articolo 13, paragrafo 2

Considerando 78

Articolo 14

Articolo 56, paragrafo 1

Articolo 15

Articolo 58

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 16

Articolo 47

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2

---

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 1, lettere d) ed e)

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 60, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 5

---

Articolo 16, paragrafo 6

---

Articolo 17

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 1

---

Articolo 18, paragrafo 2

---

Articolo 18, paragrafo 3

---

Articolo 19

Articolo 48, paragrafo 1; articolo 49, paragrafo 1; articoli 50-54

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 2; articolo 49, paragrafo 1; articolo 50; articoli 52-54

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 20

Articolo 60

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 60, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 20, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 60, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 60, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 60, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 60

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 60, paragrafo 4

Articolo 21

Articolo 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

Articolo 13; allegato VI, parti A, B, C

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 6

---

Articolo 21, paragrafo 7

---

Articolo 22 bis

---

Articolo 23 Riesame

Articolo 55, paragrafo 3; articolo 77

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 77, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2, lettera a)

---

Articolo 23, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 55, paragrafo 3; articolo 77, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 56, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 77, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 23 bis

Articolo 73

Articolo 23 bis, paragrafo 1

Articolo 73, paragrafo 1

Articolo 23 bis, paragrafo 2

Articolo 73, paragrafo 2

Articolo 23 bis, paragrafo 3

Articolo 73, paragrafo 3

Articolo 23 bis, paragrafo 4

Articolo 73, paragrafo 5

Articolo 23 bis, paragrafo 5

Articolo 73, paragrafo 6

Articolo 24

Articolo 74

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 3

Articolo 24, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 74, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 25

Articolo 76

Articolo 26

---

Articolo 27

---

Articolo 28

Articolo 78

Articolo 29

Articolo 79

Articolo 30

--

Allegato I

Allegato XI

Allegato II

Allegato VI, parte B

Allegato III

Allegato XII

Allegato III, parte A

Allegato XII, parte A

Allegato III, parte B

Allegato XII, parte B

Allegato IV Obblighi procedurali di registrazione

---

(1)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN.
(2)    https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.
(3)    Cfr. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
(4)    Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(5)    Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).
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