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Document 32014L0065R(12)
Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014)
Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014)
OJ L 281, 31.10.2017, p. 36–36
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/corrigendum/2017-10-31/oj
31.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/36 |
Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )
Pagina 362, considerando (80):
anziché:
«(80) |
Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.» |
leggasi:
«(80) |
Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.» |
Pagina 363, considerando (82), ultima linea:
anziché:
«(82) |
…. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è idonea per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.» |
leggasi:
«(82) |
…. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.» |
Pagina 408, articolo 25, titolo:
anziché:
«Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti»
leggasi:
«Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti».