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Document 32012R0967R(01)

    Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi ( GU L 290 del 20.10.2012 )

    PB L 321 van 7.11.2014, p. 12–12 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/967/corrigendum/2014-11-07/oj

    7.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 321/12


    Rettifica del regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9 ottobre 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290 del 20 ottobre 2012 )

    Pagina 5, articolo 60 bis, primo comma, prima frase

    Anziché:

    «Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.»;

    leggi:

    «Lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l'obbligo di presentare tale dichiarazione.».

    Pagina 6, articolo 63 bis, primo comma

    Anziché:

    «Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»

    ;

    leggi:

    «Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 364 o dell'articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione ricorda per via elettronica al soggetto passivo l'importo dell'IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all'articolo 367 o all'articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.»

    .


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