3.7.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 219/12


GĦAJNUNA MILL-ISTAT – L-ITALJA

Għajnuna mill-Istat SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN)

Il-kumpens PSO addizzjonali għal Arfea

Stedina biex ikunu ppreżentati kummenti skont l-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2015/C 219/03)

Permezz tal-ittra bid-data tat-23 ta’ Frar 2015, li qiegħda tiġi riprodotta fil-lingwa awtentika fil-paġni ta’ wara dan is-sommarju, il-Kummissjoni avżat lill-Italja bid-deċiżjoni tagħha biex jingħata bidu għall-proċedura msemmija fl-Artikolu 108(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-miżura msemmija aktar ‘il fuq.

Il-partijiet interessati jistgħu jibagħtu l-kummenti tagħhom dwar il-miżura li dwarha l-Kummisjoni se tibda l-proċedura, fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan is-sommarju u tal-ittra li ssegwi, lil:

European Commission

Directorate-General for.Competition

State Aid Greffe

1049 Brussels

Belgium

Fax + 32 2 296 1242

Dawn il-kummenti jiġu kkomunikati lill-Italja. Il-parti interessata li tibgħat il-kummenti tista’ titlob bil-miktub biex l-identità tagħha tibqa’ kunfidenzjali, filwaqt li tagħti r-raġunijiet għat-talba.

IT-TEST TAS-SOMMARJU

Arfea SpA hija kumpanija privata li kienet tipprovdi servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri bix-xarabank ibbażati fuq konċessjonijiet. B’mod partikolari, kienet topera netwerks prinċipalment reġjonali ta’ konnessjonijiet tax-xarabank fir-rigward tar-reġjun ta’ Piemonte.

Fl-2007, il-kumpanija ppruvat tikseb kumpens ta’ servizz pubbliku addizzjonali (barra minn dak li kienet diġà tħallset) għas-servizzi tagħha. Minħabba li r-Reġjun ta’ Piemonte ċaħad din it-talba, hija ppreżentat azzjoni legali quddiem il-qrati amministrattivi Taljani.

Fl-2010, il-Qorti Amministrattiva Reġjonali laqgħet it-talba ppreżentata mill-kumpanija u ordnat lir-Reġjun ta’ Piemonte biex iħallas kumpens addizzjonali lil Arfea għall-forniment ta’ servizzi pubbliċi fl-1997 u fl-1998. Fi Frar 2014 ir-Reġjun tal-Piemonte ħallas EUR 1 1 96  780 għall-1997 u 1 02  814 għall-1998 lill-kumpanija. Madankollu, il-Gvern Taljan ikkunsidra li l-kundizzjonijiet tar-regoli applikabbli tal-UE ma ġewx issodisfati u avża dwar il-miżura.

F’dan l-istadju, il-Kummissjoni tiddubita humiex issodisfati l-kundizzjonijiet biex il-kumpensi pubbliċi addizzjonali lil Arfea jiġu ddikjarati kompatibbli għar-raġunijiet li ġejjin:

1)

Mhuwiex ċert jekk Arfea ġietx fdata b’obbligi ta’ servizz pubbliku (PSO) fit-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għalkemm hemm xi evidenza dwar dan;

2)

Anki jekk jista’ jiġi identifikat l-għoti ta’ inkarigu, il-preżenza ta’ kumpens żejjed diffiċli ħafna li tiġi eskluża billi l-kalkolu ta’ kumpens addizzjonali ġie magħmul ex post;

3)

Il-Kummissjoni għandha wkoll dubji dwar rekwiżiti formali oħrajn tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, b’mod partikolari fir-rigward tad-determinazzjoni tal-profitt li l-kumpanija rċeviet.

Skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999, kull għajnuna illegali tista’ tkun soġġetta għal irkupru mingħand il-benefiċjarju.

IT-TEST TAL-ITTRA

«Con la presente la Commissione si pregia informare l’Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura menzionata in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”).

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con notifica elettronica del 9 gennaio 2014, le autorità italiane hanno comunicato, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la compensazione integrativa concessa ad Arfea — Aziende Riunite Filovie ed Autolinee (“Arfea”) — per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri tramite autobus in virtù di concessioni rilasciate dalla Regione Piemonte (“la Regione”) nel periodo 1997-1998 (“il periodo in esame”) in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano.

(2)

La notifica è stata protocollata con il numero SA.38132. A seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 7 febbraio 2014 al fine di chiarire se la compensazione integrativa fosse stata pagata, in data 11 marzo 2014 la Regione ha confermato di avere corrisposto la compensazione integrativa ad Arfea il 7 febbraio 2014, vale a dire dopo che il governo italiano aveva notificato la misura alla Commissione. La misura, pertanto, è trattata come una misura non notificata.

(3)

Le autorità italiane hanno trasmesso ulteriori informazioni il 7 aprile 2014 e il 21 maggio 2014 e ancora il 20 agosto 2014, a seguito di una richiesta di informazioni inviata dalla Commissione il 24 luglio 2014.

2.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1.   Beneficiario della misura

(4)

Arfea è una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d’impresa. Più specificamente, secondo le autorità italiane, per l’intero periodo in esame (1997 e 1998) Arfea ha gestito una rete di collegamenti mediante autobus come concessionaria nelle province di Alessandria e di Asti (“le Province”). La società ha fornito anche altri servizi privati, quali servizi turistici e noleggio di autobus.

(5)

In base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, per il succitato servizio relativo al periodo 1997-1998 la Regione ha già corrisposto ad Arfea contributi pubblici a norma della delibera della Giunta Regionale o D.G.R. del 16 febbraio 1984 n. 658-2041 (“la delibera del 1984”) che dà attuazione alla legge n. 151/1981 (1) e alla legge regionale n. 16/1982 (2). Dette leggi stabilivano le norme concernenti la concessione di contributi pubblici per investimenti e disavanzi d’esercizio di enti o imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 16/82, tali servizi sono quelli “adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con tariffe, orari, frequenze e itinerari prestabiliti e offerta indifferenziata”. Nel 1997 Arfea ha anche chiesto e ottenuto dalla Regione ulteriori contributi pubblici ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 472/1999 per il 1997. Poiché risulta che tali contributi pubblici sono stati concessi ad Arfea più di dieci anni prima che la Commissione inviasse la sua prima richiesta di informazioni allo Stato italiano, detti contributi non saranno soggetti ad una valutazione nell’ambito della presente decisione (3).

(6)

Nel 2007, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato (il supremo organo giurisdizionale amministrativo italiano) che concedeva una compensazione di servizio pubblico retroattiva a un fornitore di servizi di trasporti direttamente sulla base del regolamento (CEE) n. 1191/69 (4) in aggiunta alla compensazione che aveva già ricevuto in base alla legge nazionale (5), Arfea ha chiesto alla Regione una compensazione di servizio pubblico integrativa sulla base di detto regolamento per gli svantaggi economici subiti a causa dell’asserita imposizione di obblighi di servizio pubblico (“OSP”) rispettivamente nel 1997 e nel 1998. Secondo Arfea, l’importo della compensazione ricevuta, calcolata sulla base della legislazione nazionale, non era sufficiente a compensare pienamente i disavanzi di gestione degli OSP. Tale richiesta è stata respinta dalla Regione con note del 14 maggio 2007 e 25 gennaio 2008. Con ricorsi nn. 913/2007 e 438/2008, Arfea e altri fornitori di servizi hanno contestato le suddette note con cui erano state respinte le loro richieste di compensazione integrativa.

2.2.   Le sentenze del tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR Piemonte)

(7)

Con sentenze del 18 febbraio 2010 (nn. 976 e 977/2010), il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (“TAR Piemonte”) ha accolto i ricorsi di Arfea concludendo che quest’ultima aveva diritto di ricevere la compensazione integrativa per il servizio pubblico assolto a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69. In dette sentenze il TAR Piemonte ha dichiarato che ad un’impresa che gestisce un servizio pubblico non può negarsi il ripianamento dei costi effettivamente sostenuti per l’espletamento di quel servizio. L’inadeguato livello della contribuzione concessa dall’Italia avrebbe rappresentato uno svantaggio ingiustificato per la società concessionaria. Il TAR Piemonte ha inoltre considerato che Arfea aveva diritto di ricevere la compensazione per il servizio pubblico anche in assenza di una preventiva richiesta di soppressione degli OSP. Secondo il TAR Piemonte, l’ammontare esatto della compensazione integrativa dovuta ad Arfea doveva essere determinato dalla Regione sulla base di dati attendibili desunti dai conti della società, attestanti la differenza fra i costi imputabili alla parte dell’attività di Arfea interessata dall’obbligo di servizio pubblico e i ricavi corrispondenti. Tuttavia, la Regione non ha agito in tal senso e le sentenze sono diventate definitive.

(8)

Con ordinanze istruttorie nn. 198 e 199 del 14 febbraio 2013, il TAR Piemonte ha nominato un esperto (“l’esperto”) per svolgere il compito di verificare se gli importi richiesti da Arfea (1 4 46  526 EUR per il 1997 e 4 21  884 EUR per il 1998) fossero stati calcolati in conformità del regolamento (CEE) n. 1191/1969 e dei punti da 87 a 95 della sentenza Altmark  (6). Dalle sentenze del TAR (giudizio per l’ottemperanza) nn. 1070 e 1071/2013 del 10 ottobre 2013 risulta che l’esperto aveva verificato che lo svantaggio economico sotto forma di sottocompensazione subito da Arfea era di 1 1 96  780 EUR per il 1997 e di 1 02  814 EUR per il 1998. Il TAR ha quantificato gli importi della compensazione integrativa che la Regione era quindi obbligata a versare ad Arfea e ha ordinato il pagamento di detti importi entro il 7 febbraio 2014. Le autorità italiane hanno confermato che il pagamento di detti importi è stato effettuato dalla Regione in favore di Arfea il 7 febbraio 2014.

(9)

La corresponsione ad Arfea di tali compensazioni integrative da parte della Regione in forza delle sentenze nn. 1070 e 1071/2013 costituisce la misura non notificata oggetto della presente decisione.

2.3.   Importo della compensazione integrativa

(10)

Come illustrato nella precedente sezione, il TAR ha nominato un esperto per determinare i contributi pubblici integrativi dovuti dalla Regione ad Arfea. Il 17 giugno 2013, l’esperto ha presentato due relazioni, una per il 1997 e una per il 1998, confermando che la metodologia seguita dai consulenti di Arfea per il calcolo della compensazione integrativa era conforme agli articoli 10 e segg. del regolamento (CEE) n. 1191/69 e ai punti da 87 a 95 della sentenza Altmark. La metodologia impiegata dall’esperto era la seguente:

a)

calcolare la differenza fra i costi netti e i ricavi derivanti dalla fornitura di OSP;

b)

dall’importo calcolato al punto (a) dedurre i contributi pubblici già concessi ad Arfea (il “disavanzo verificato”);

c)

il disavanzo verificato è stato poi comparato all’effetto finanziario netto “equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico” (7). A tal fine, l’esperto ha calcolato l’effetto finanziario netto secondo la metodologia indicata nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1370/2007 (8).

(11)

Nelle sue relazioni, l’esperto spiega che i dati impiegati ai fini della verifica erano stati certificati dalla Regione. Contrariamente all’asserzione delle autorità italiane, l’esperto osserva che Arfea aveva mantenuto conti separati per le attività di trasporto pubblico e privato. Tuttavia, erano stati sostenuti costi comuni che avrebbero potuto essere separati soltanto attraverso un’imputazione diretta di tali costi alle attività pubbliche e private di Arfea sulla base di parametri indicati nel cosiddetto “modello di base” predisposto da Arfea in ossequio alle istruzioni fornite dalla Regione (cosiddette “Istruzioni 97”). Tali parametri indicavano la percentuale di attività relative al servizio pubblico urbano e interurbano erogato nella Regione e la percentuale di altre attività di carattere privato (ad esempio noleggio di autobus). L’esperto ha applicato tali percentuali ai costi comuni per i quali non era possibile tenere conti separati.

(12)

Per quanto riguarda la conformità alla sentenza Altmark, l’esperto non si esprime in merito alla questione se ad Arfea fossero effettivamente stati affidati OSP chiaramente definiti poiché ciò non rientrava nel suo mandato. Egli conferma che i parametri per il calcolo dei contributi pubblici erano stati stabiliti dalla deliberazione quadro del 1984 e che la compensazione integrativa verificata nelle sue relazioni non superava l’importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi sostenuti per l’assolvimento degli OSP, tenendo conto dei relativi ricavi e di un ragionevole utile per l’espletamento di tali obblighi.

(13)

L’esperto concorda con i calcoli effettuati dai consulenti di Arfea sul ragionevole utile, definito come remunerazione media del capitale, sulla base delle ipotesi seguenti:

a)

il capitale investito è stato calcolato come l’attivo netto di Arfea risultante dai conti (7,98 miliardi di ITL nel 1997) meno i contributi regionali per gli investimenti. L’importo era stato quindi ridotto per riflettere la parte di attivi utilizzati per la fornitura dei soli servizi pubblici, usando la percentuale rilevante delle attività di Arfea. L’importo risultante per il 1997 era di 1,6 miliardi di ITL;

b)

sulla base della formula scelta dal consulente per il calcolo del rendimento richiesto del capitale investito, il tasso di rendimento era del 12,39 % per il 1997 e del 10,81 % per il 1998 (9).

(14)

Infine, l’esperto sostiene che i costi unitari di Arfea nel 1997 e nel 1998 sono coerenti con quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente che fornisce servizi simili sul mercato (10).

(15)

Di conseguenza, le compensazioni integrative per il 1997 e il 1998 (1 1 96  780 EUR per il 1997 e 1 02  814 EUR per il 1998) corrisponderebbero alla differenza fra il disavanzo verificato e l’effetto finanziario netto, meno i contributi pubblici già versati dalla Regione.

2.4.   Informazioni/osservazioni aggiuntive fornite dalle autorità italiane

(16)

Stando alle autorità italiane, Arfea esercitava in virtù di licenze provvisorie (concessioni) che dovevano essere rinnovate di anno in anno, previa domanda dell’impresa esercente. Tali concessioni conferivano alla società il diritto esclusivo di prestare i servizi in questione, ma non individuavano specifici OSP ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69. Similmente, secondo le autorità italiane, quelle concessioni non indicavano parametri stabiliti in anticipo con riferimento a specifici OSP. La concessione di una compensazione ex post mediante sentenza di un tribunale italiano sarebbe incompatibile con tale requisito.

(17)

Le autorità italiane hanno fornito copia di 28 concessioni (disciplinari di concessione) rilasciate ad Arfea dalle Province per la fornitura di servizi su 27 tratte regionali e una tratta interregionale, con diverse date di validità. Alcune delle concessioni erano chiaramente in vigore durante il periodo in esame, mentre per altre non vi è la prova di un loro rinnovo, ma soltanto di successive modifiche:

Concessione

Validità

1.

Alessandria — Voghera (servizio interregionale)

1996

2.

Acqui — Mombaruzzo

15.09.1993 — 31.12.93 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel settembre 1996

3.

Acqui — Spinetta — stabilimenti industriali (linea operaia)

1996 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nell’ottobre 1998

4.

Oviglio — Asti fs

18.10.93 — 31.12.93 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel settembre 1996

5.

Alessandria — Mirabello — Casale

1986 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1994

6.

Alessandria — Ovada

01.06.97 — 31.12.97 (firmata nel 1999 — la concessione menziona pagamenti da Arfea sia per il 1997 sia per il 1998)

7.

Altavilla — Casale

1983 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1994

8.

Arquata — Spinetta — Alessandria — stabilimenti industriali Michelin e Montedison (linea operaia)

1997 (firmata nel 1998)

9.

Cassano Spinola — Novi — stabilimento industriale (ILVA)

15.09.1993 — 31.12.93 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel settembre 1997

10.

Avolasca — Tortona

01.03.83 — 31.12.83 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1995

11.

Moretti — Acqui Terme

15.09.1993 — 31.12.1993 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1996

12.

Novi Ligure — Tortona

1998 (è menzionata la concessione precedente del 1994)

13.

Sarizzola — Tortona

15.09.1993 — 31.12.1993 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1995

14.

Fontanile — Alessandria

15.09.93 — 31.12.93 — firmata nel 1996

15.

Isola S. Antonio — Tortona

08.11.1993 — 31.12.1993 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1996

16.

Mombaruzzo — Quattordio

1993 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel novembre 1996

17.

Altavilla — Alessandria

18.10.93 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel giugno 1996

18.

Arquata — Tortona

29.09.1997 — 31.12.1998 — firmata nel 1999

19.

Garbagna — Tortona

1997 — firmata nell’ottobre 1998

20.

Bassignana — Alessandria

18.10.93 — 31.12.93 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1997

21.

Caldirola — Alessandria

01.04.96 — 31.12.96 — firmata nel novembre 1996

22.

Masio — Alessandria

18.10.93 — 31.12.93 — ultime modifiche concordate nell’ottobre 1997 a partire da aprile 1997

23.

Quattordio — Alessandria

Richiesta del 1993 — prova del rinnovo nel 1994, 1995, 1996 e 1997

24.

S. Agata Fossili — Tortona

01.04.1992 — 31.12.1992 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1995

25.

Torre Garofoli — Tortona

1973 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1993

26.

Castelnuovo S. — Spinetta M.

1981 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1997

27.

Acqui — Alessandria

1994 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1999

28.

Alessandria — Acqui Terme

1994 — prova dell’esistenza di modifiche, l’ultima delle quali nel 1996

(18)

Tutte le concessioni prevedevano che i servizi fossero forniti a rischio dell’impresa e che l’impresa dovesse richiedere il rinnovo almeno un mese prima della scadenza della concessione. Diverse concessioni rinviano a tabelle regionali che fissano le tariffe. Cinque concessioni indicano che la fornitura del servizio non fa sorgere un diritto a sovvenzioni o compensazioni di alcun tipo. Le restanti 23 concessioni indicano che l’accesso ai contributi pubblici è subordinato al rispetto delle disposizioni delle concessioni e che i calcoli pertinenti devono essere effettuati sulla base della delibera del 1984 (11).

(19)

Le autorità italiane affermano che il regolamento (CEE) n. 1191/69 non prevede il diritto ad una piena compensazione dei costi per la fornitura di un OSP, ma stabilisce i parametri da seguire per la concessione di compensazioni compatibili con il trattato. La quantificazione ex post dei costi effettivi sostenuti sarebbe quindi incompatibile con gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 (12). Secondo le autorità italiane, Arfea non ha mai richiesto la soppressione dell’OSP, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(20)

Infine, le autorità italiane dubitano che Arfea abbia dimostrato di aver assolto agli OSP in modo efficiente e corretto a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69, e affermano che Arfea non disponeva di un adeguato sistema di separazione dei conti, come disposto dall’articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento. A tal proposito, le autorità italiane contestano la metodologia seguita dall’esperto per l’imputazione dei costi comuni alle attività del servizio pubblico e privato di Arfea sulla base dei “modelli di base” dato che gli unici parametri da usare sarebbero quelli stabiliti nella deliberazione del 1984.

3.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

3.1.   Esistenza dell’aiuto

(21)

A norma dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, “[…] sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

(22)

Di conseguenza, una misura di sostegno costituisce un aiuto se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: (i) la misura deve essere concessa dallo Stato e finanziata mediante risorse statali; (ii) deve conferire un vantaggio a un’impresa; (iii) il vantaggio deve essere selettivo; e (iv) la misura falsa o rischia di falsare la concorrenza e ha un’incidenza sugli scambi fra gli Stati membri.

3.1.1.   Imputabilità e risorse statali

(23)

La Commissione osserva che le sentenze del TAR obbligano la Regione a corrispondere ad Arfea una compensazione integrativa per la fornitura di servizi di autobus di linea nel 1997 e nel 1998 sulle tratte di competenza della Regione. L’esperto ha verificato che Arfea ha subito uno svantaggio economico sotto forma di una sottocompensazione pari a 1 1 96  780 EUR per il 1997 e a 1 02  814 EUR per il 1998, per effetto degli OSP che asseritamente le sono stati imposti. Il 7 febbraio 2013 la Regione ha effettivamente versato la somma ad Arfea al fine di ottemperare alla sentenza.

(24)

Il fatto che la Regione venga obbligata da un tribunale nazionale a versare una compensazione a un’impresa non rende la misura non imputabile allo Stato, dal momento che i tribunali nazionali di quello Stato, in quanto organi dello Stato, sono vincolati da un obbligo di leale cooperazione a norma dei trattati dell’Unione (13).

(25)

La misura è quindi imputabile allo Stato e le risorse utilizzate per il pagamento di tale compensazione, poiché sono a carico del bilancio della Regione, possono essere considerate risorse statali.

3.1.2.   Vantaggio economico selettivo

(26)

La Commissione osserva innanzitutto che Arfea svolge un’attività economica, segnatamente il trasporto di passeggeri, dietro corrispettivo. Pertanto, Arfea deve essere considerata un’“impresa” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(27)

Per quanto concerne il conferimento di un vantaggio economico selettivo, dalla sentenza Altmark discende che la compensazione concessa dallo Stato o mediante risorse statali quale compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere OSP non conferisce un vantaggio a favore di dette imprese e pertanto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, qualora soddisfi cumulativamente quattro criteri (14):

in primo luogo, l’impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro;

in secondo luogo, i parametri di calcolo della compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

in terzo luogo, la compensazione non deve superare l’importo necessario a coprire la totalità o una parte dei costi determinati dall’esecuzione degli OSP, tenendo conto sia dei relativi ricavi che di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione degli obblighi in questione;

in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa a cui affidare l’assolvimento di OSP non è effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe sopportato per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi ricavi nonché di un margine di utile ragionevole per l’assolvimento di detti obblighi.

(28)

Nell’analisi definitiva della misura, la Commissione dovrà valutare se tali criteri siano stati cumulativamente soddisfatti nel caso in oggetto.

A:   Primo criterio: “l’impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell’assolvimento di OSP e detti obblighi sono stati definiti in modo chiaro”.

(29)

Per quanto riguarda l’esistenza di un autentico OSP, deve essere dimostrato che l’operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni i servizi pubblici di trasporto di passeggeri in questione senza una ricompensa. Tali servizi devono essere di natura universale e obbligatoria e non sarebbe appropriato assegnare OSP specifici a un’attività che viene già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche di qualità oggettive, continuità e accesso al servizio, coerenti con l’interesse pubblico, come definito dallo Stato, da imprese operanti a normali condizioni di mercato (15). La ricompensa per la fornitura di tali servizi può assumere la forma di compensazione o di concessione di un diritto esclusivo.

(30)

Per quanto riguarda il requisito della chiara definizione degli OSP, ciò si riferisce in generale alla definizione delle tratte, delle tariffe e della frequenza e degli orari dei servizi da parte dell’autorità pubblica. Poiché i servizi pubblici sono, per loro stessa natura, servizi intesi a colmare lacune del mercato, la Commissione può solo accettare che al fornitore di OSP venga lasciata una limitata autonomia per la definizione di tali parametri del servizio pubblico. Per quanto riguarda le tariffe, le autorità pubbliche devono definire le tariffe massime che l’operatore può applicare o collegare tale flessibilità a criteri oggettivi, che consentano di determinare con un grado ragionevole di certezza il livello tariffario da considerarsi appropriato, o a una previa procedura di autorizzazione da parte dell’autorità affidataria (16).

(31)

Non è chiaro per la Commissione se Arfea sia stata effettivamente incaricata dell’assolvimento di un OSP e, in tal caso, a quali condizioni. Le concessioni rilasciate ad Arfea, fornite dalle autorità italiane, sembrano indicare che Arfea ha fornito servizi di trasporto pubblico tramite autobus nel periodo in esame, ma le concessioni stesse non sembrano indicare se tale servizio costituisca un OSP, né l’ampiezza di tale servizio. Inoltre, il calcolo delle compensazioni integrative effettuato dall’esperto riguarda l’obbligo di erogare tutti i servizi pubblici tramite autobus forniti da Arfea nel periodo in esame, ma non è affatto chiaro se tale obbligo sia stato effettivamente imposto alla società.

(32)

Pertanto, in questa fase la Commissione non può adottare una posizione definitiva in merito al rispetto del primo criterio indicato dalla sentenza Altmark e invita quindi le parti interessate a fornire informazioni in merito a tale questione.

B:   Secondo criterio: “i parametri di calcolo della compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente”.

(33)

Per quanto riguarda il secondo criterio, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, al fine di garantire che non conferiscano un vantaggio economico tale da favorire l’impresa beneficiaria a scapito delle imprese concorrenti. Tuttavia, la necessità di stabilire previamente i parametri di compensazione non significa che quest’ultima debba essere calcolata in base a una formula specifica. Piuttosto, l’importante è che sia chiaro fin dall’inizio il modo in cui viene determinata la compensazione.

(34)

A parte cinque concessioni che indicano che l’impresa non aveva diritto di ricevere sovvenzioni o compensazioni, le altre concessioni menzionano la delibera del 1984 quale base giuridica per i contributi pubblici versati ad Arfea in conformità della legge n. 151/1981, come attuata dalla legge regionale n. 16/1982. Per quanto riguarda la misura notificata, il TAR ha concluso che la metodologia stabilita dalla legislazione applicabile per il calcolo della compensazione annuale non consentiva una piena compensazione dei costi sostenuti per la fornitura del servizio espletato da Arfea in conformità del regolamento (CEE) n. 1191/69. Tale sottocompensazione violava pertanto asseritamente il regolamento (CEE) n. 1191/69 e comportava uno svantaggio ingiustificato per Arfea. Il TAR aveva, pertanto, incaricato un esperto di verificare l’importo della presunta sottocompensazione calcolata da Arfea.

(35)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene, in questa fase, che i parametri sulla base dei quali era stata inizialmente calcolata la compensazione annua siano stati definiti in anticipo attraverso il riferimento contenuto in alcune delle concessioni alla delibera regionale del 1984. Tuttavia, i parametri utilizzati per calcolare la compensazione integrativa verificata da un esperto non erano stati definiti in anticipo, ma risultano piuttosto da calcoli ex post basati su parametri di compensazione derivati dal regolamento (CEE) n. 1191/69. Tale calcolo è costituito dalla differenza fra il disavanzo verificato della società e l’effetto finanziario netto, meno i contributi pubblici già corrisposti. Pertanto, la Commissione ritiene, in questa fase, che i parametri sulla base dei quali doveva essere calcolata la compensazione integrativa non siano stati definiti in via preliminare e, di conseguenza, il secondo criterio della sentenza Altmark non risulta essere soddisfatto in relazione alla misura notificata.

C:   Terzo criterio: “la compensazione non supera l’importo necessario a coprire la totalità o parte dei costi determinati dall’esecuzione degli OSP, tenendo conto sia dei relativi ricavi che di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione degli obblighi in questione”.

(36)

In questa fase la Commissione ritiene che il metodo di calcolo proposto dall’esperto e i dati contabili alla base dello stesso non possano escludere il rischio di compensazione eccessiva, come disposto dal terzo criterio della sentenza Altmark per le ragioni indicate di seguito:

dalla relazione dell’esperto risulta che durante il periodo in esame è stato applicato un sistema di separazione dei conti e che i costi comuni potevano essere imputati all’attività pubblica e privata di Arfea sulla base della loro proporzione (in percentuale) rispetto alle attività totali (cfr. il precedente punto (11)]. Tuttavia, le autorità italiane sostengono che non vi era un’adeguata separazione dei conti e contestano la metodologia seguita per l’imputazione dei costi comuni basata sui “modelli di base” fornita da Arfea, poiché tale metodologia non era stata definita in via preliminare nella deliberazione quadro regionale del 1984;

la Commissione nutre dubbi anche in merito al tasso di rendimento richiesto calcolato dal consulente di Arfea e verificato dall’esperto. Detto tasso sembra elevato rispetto, ad esempio, al tasso del “porto sicuro” previsto dal nuovo pacchetto concernente i servizi di interesse economico generale adottato il 20 dicembre 2011 (17). Poiché i costi sostenuti dalla società nell’esecuzione del servizio sarebbero compensati nella loro totalità sulla base di un calcolo ex post effettuato dall’esperto, la Commissione ritiene, in questa fase, che il tasso di rendimento sul capitale che supera il punto di riferimento del relativo tasso swap + 100 punti base non possa essere considerato ragionevole.

(37)

Di conseguenza, in questa fase la Commissione dubita che il terzo criterio della sentenza Altmark sia soddisfatto nel caso in esame.

D:   Quarto criterio: al fine di scegliere l’operatore e di determinare i costi tipici di un’impresa media, si prevede una procedura di appalto pubblico.

(38)

Poiché le concessioni sono state aggiudicate senza una procedura di appalto pubblico, la Commissione dubita che il quarto criterio della sentenza Altmark sia soddisfatto nel presente caso.

(39)

Mentre la relazione dell’esperto sembra indicare che il costo medio/chilometro di Arfea nel 1997 e nel 1998 fosse inferiore alla media regionale e nazionale, le autorità italiane hanno osservato che in tal caso la società avrebbe ricevuto una compensazione completa dei costi standardizzati previsti dalla deliberazione quadro regionale del 1984. Pertanto, in questa fase, la Commissione non è in possesso di informazioni per valutare se la compensazione integrativa corrisponde al livello dei costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente, che fornisce mezzi di trasporto.

3.1.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

(40)

Come osservato nella sentenza Altmark, vari Stati membri hanno iniziato fin dal 1995 ad aprire il loro mercato ad imprese stabilite in altri Stati membri, cosicché varie imprese offrono già servizi locali o regionali di trasporto in Stati membri diversi dal loro paese d’origine.

(41)

Di conseguenza, qualsiasi compensazione concessa ad Arfea andrebbe considerata atta a falsare la concorrenza nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus e a incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui si ripercuote negativamente sulla possibilità, per le imprese di trasporto stabilite in altri Stati membri, di prestare i propri servizi in Italia e rafforza la posizione di mercato di Arfea.

(42)

La Commissione osserva inoltre che Arfea è attiva anche su altri mercati, ad esempio quello dei servizi di trasporto privato, e che pertanto è chiaramente in concorrenza con altre imprese in seno all’Unione che operano su questi mercati. Qualsiasi compensazione concessa ad Arfea inevitabilmente falserebbe la concorrenza e inciderebbe sugli scambi tra Stati membri su tali mercati.

(43)

Di conseguenza, la Commissione reputa che la misura falsi la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.

3.1.4.   Conclusione

(44)

In questa fase, la Commissione ritiene che la misura notificata possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, ma invita le parti interessate a presentare osservazioni, indicando se i criteri della sentenza Altmark siano stati soddisfatti nel caso in oggetto.

3.2.   Dispensa dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69

(45)

Per il ragionamento del TAR secondo cui Arfea aveva diritto a una compensazione integrativa per OSP a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69, Arfea avrebbe dovuto acquisire il diritto alla compensazione integrativa nel momento in cui ha erogato tali servizi, e tali pagamenti della compensazione dovevano essere dispensati dalla procedura di notifica obbligatoria in forza dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69. In caso contrario, nella misura in cui la compensazione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la mancata notifica della compensazione avrebbe reso quest’ultima illegale a norma dell’articolo 108 del TFUE. Questo perché, in base all’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, le compensazioni risultanti dall’applicazione dello stesso sono dispensate dalla procedura di informazione preventiva di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e quindi dall’obbligo di notifica.

(46)

Inoltre, come si evince dalla sentenza Combus, il concetto di “compensazione di servizio pubblico”, secondo la definizione di tale disposizione, deve essere interpretato in maniera molto restrittiva (18). La dispensa dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 riguarda unicamente la compensazione relativa a obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente a un’impresa ai sensi dell’articolo 2 dello stesso regolamento, calcolata con il metodo descritto agli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento (metodi comuni di compensazione) e non i contratti di servizio pubblico secondo la definizione di cui all’articolo 14 del citato regolamento. La compensazione corrisposta in virtù di un contratto di servizio pubblico, secondo la definizione di cui all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, che costituisca aiuto di Stato deve essere notificata alla Commissione prima di essere posta in esecuzione. La mancata notifica porterà a considerare tale compensazione un aiuto posto in esecuzione illegalmente.

(47)

Onde stabilire se, nel caso in oggetto, l’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69 dispensasse effettivamente le autorità italiane dall’obbligo di previa notifica, è quindi necessario, in primo luogo, definire se sia stato effettivamente imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico ad Arfea e, in secondo luogo, se la compensazione riconosciuta per tale obbligo sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(48)

Tuttavia, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la Commissione non può, in questa fase, stabilire in via definitiva se la compensazione ingiunta dal TAR derivi dall’imposizione unilaterale di un OSP ad Arfea da parte delle Province, oppure se esistesse un quadro contrattuale tra Arfea e le Province. In particolare, tutte le concessioni stabiliscono chiaramente che i servizi sono forniti a rischio dell’impresa e che la società deve chiedere ogni anno il rinnovo della concessione. Il fatto che Arfea abbia chiaramente chiesto il rinnovo delle concessioni ogni anno, anche nel periodo in esame, non è conciliabile con l’imposizione unilaterale di un OSP. La finalità di tali concessioni era quella di conferire ad Arfea il diritto esclusivo di prestare i servizi in questione durante il periodo in esame. Nonostante, secondo le autorità italiane, ciascuna di queste disposizioni apparentemente stabilisse che l’esercizio non era soggetto a compensazione e che si intendesse svolto interamente a rischio dell’impresa esercente, Arfea ha ripetutamente chiesto, a quanto pare, la proroga di tali concessioni.

(49)

Inoltre, anche se le concessioni sembrerebbero contemplare alcuni obblighi di servizio pubblico, fra cui il riferimento a tabelle regionali per le tariffe, l’obbligo di applicare riduzioni per studenti, lavoratori, insegnanti e dipendenti pubblici e privati e l’obbligo di trasporto per conto dell’amministrazione delle poste o di alcune categorie di passeggeri a titolo gratuito, la Commissione dubita che le modalità dei servizi da fornire fossero imposte unilateralmente dalla Regione, anziché proposte dall’operatore, come contropartita del diritto di prestare i servizi su base esclusiva, e successivamente autorizzate dalla Regione. Inoltre, la metodologia utilizzata dall’esperto per calcolare la presunta sottocompensazione sembra fare riferimento a un obbligo generale di erogare il servizio, piuttosto che ad altri obblighi più specifici.

(50)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1191/69, per obbligo di esercizio si intende esclusivamente “l’obbligo fatto alle imprese di trasporto di adottare, per le linee o gli impianti il cui esercizio sia stato loro affidato mediante concessione od autorizzazione equivalente, tutte le misure atte a garantire un servizio di trasporto conforme a determinate norme di continuità, di regolarità e di capacità. Tale nozione comprende anche l’obbligo di garantire l’esercizio di servizi complementari, nonché l’obbligo di mantenere in buono stato, dopo la soppressione dei servizi di trasporto, linee, impianti e materiale, nella misura in cui quest’ultimo sia eccedente rispetto all’insieme della rete”.

(51)

La Commissione invita quindi le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito, indicando se sia stato effettivamente imposto unilateralmente un obbligo di servizio pubblico ad Arfea durante il periodo in esame e quale fosse il suo campo di applicazione.

(52)

Ipotizzando che la compensazione ingiunta dal TAR sia frutto dell’imposizione unilaterale di un obbligo di servizio pubblico, la Commissione dubita comunque, sulla base delle informazioni in suo possesso, che la compensazione sia conforme ai metodi comuni di compensazione (sezione IV) di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69.

(53)

In primo luogo, la Commissione osserva che a partire dal 1o luglio 1992 il regolamento (CEE) n. 1191/69, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), impone alle imprese di trasporto che svolgono contemporaneamente servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ed altre attività, che i servizi pubblici formino oggetto di sezioni distinte che rispondano ai seguenti requisiti: i) separazione di conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio e ripartizione delle relative quote di patrimonio in base alle norme contabili vigenti e ii) spese bilanciate dalle entrate di esercizio e dai versamenti dei poteri pubblici, senza possibilità di trasferimento da o verso altri settori d’attività dell’impresa.

(54)

Inoltre, la Commissione osserva che i metodi comuni di compensazione (sezione IV) di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 stabiliscono un metodo per calcolare l’importo della compensazione da concedere per gli oneri economici derivanti dall’imposizione di un obbligo di servizio pubblico. La Commissione osserva altresì che, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Antrop, i requisiti indicati in tale procedimento non sono soddisfatti ove “non sia possibile accertare, basandosi su dati certi della contabilità [della società], la differenza tra i costi imputabili alla parte della sua attività nell’area soggetta alla rispettiva concessione e le entrate corrispondenti e non sia, di conseguenza, possibile calcolare il costo aggiuntivo derivante a tale impresa dall’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico”  (19).

(55)

La Commissione ha ricevuto informazioni contraddittorie circa il fatto che Arfea abbia o non abbia adottato un’efficace separazione dei conti per i diversi servizi da essa forniti durante il periodo in esame e pertanto invita le parti interessate a presentare osservazioni su questo punto.

(56)

In secondo luogo, la Commissione dispone di informazioni contraddittorie circa il fatto che i costi effettivi di Arfea siano stati o non siano stati calcolati sulla base di un’efficiente gestione dell’impresa e della fornitura di servizi di qualità adeguata. La Commissione dubita pertanto che il calcolo sia conforme all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1191/69.

(57)

In terzo luogo, la Commissione osserva che l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1191/69 impone che l’amministrazione stabilisca in anticipo l’importo della compensazione. Il calcolo della compensazione integrativa sulla base di una valutazione a posteriori, come ordinato dal TAR, sembra contrastare con tale disposizione.

(58)

Al fine di poter assumere una posizione definitiva sui dubbi di cui sopra circa la conformità della compensazione integrativa ai metodi comuni di compensazione (sezione IV) di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69, la Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

3.3.   Compatibilità dell’aiuto

(59)

Qualora la Commissione constati che la compensazione integrativa costituisce un aiuto di Stato e non sia dispensata dall’obbligo di notifica preventiva ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69, essa deve valutare se tale aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

(60)

L’articolo 93 del TFUE contiene norme in materia di compatibilità degli aiuti di Stato nell’ambito del coordinamento dei trasporti e degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti e costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 107, paragrafo 3, nonché all’articolo 106, paragrafo 2, in quanto contiene norme specifiche in materia di compatibilità degli aiuti di Stato (20). La Corte di giustizia ha statuito che tale articolo “ammette la compatibilità con il mercato interno di aiuti ai trasporti soltanto in casi ben determinati e che non recano pregiudizio agli interessi generali [dell’Unione]”  (21).

(61)

Il 3 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 1370/2007 che ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 si applica alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (22).

(62)

La Commissione ritiene che l’esame della compatibilità della misura notificata debba essere effettuato ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, che costituisce la normativa in vigore al momento dell’adozione della presente decisione (23). Essa osserva inoltre che la compensazione integrativa concessa ad Arfea dal TAR è stata versata il 7 febbraio 2014. Ciò significa che, alla data in cui ha avuto effetto l’aiuto erogato, il regolamento (CE) n. 1370/2007 era già in vigore da più di quattro anni (24).

(63)

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 dispone che “le compensazioni di servizio pubblico per l’esercizio di servizi di trasporto pubblico di passeggeri o per rispettare gli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, erogate a norma del presente regolamento, sono compatibili con il mercato [interno]. Tali compensazioni sono dispensate dall’obbligo di notifica preventiva di cui all’articolo [108, paragrafo 3], del TFUE”.

(64)

Per le ragioni esposte in appresso, la Commissione dubita che la compensazione integrativa rispetti le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.

(65)

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, l’autorità competente che decide di concedere all’operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione a fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, a meno che l’OSP non sia finalizzato a stabilire tariffe massime e non sia imposto mediante una misura che si applica senza discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica determinata (norme generali).

(66)

Nel caso in esame, diverse concessioni regolavano il rapporto tra Arfea e le Province, che rinviavano a tabelle regionali che fissavano le tariffe. Pertanto, non è chiaro se tali tabelle regionali possano rappresentare norme generali che fissano le tariffe massime per tutti i passeggeri o per alcune categorie di passeggeri o se il rapporto intercorrente tra le Province e Arfea debba essere considerato come disciplinato da un regime contrattuale. In base alle limitate informazioni disponibili, la Commissione reputa, in via preliminare, che Arfea possa aver concluso “contratti di servizio pubblico” sotto forma di concessioni per la fornitura dei servizi di trasporto pubblico in questione. Tuttavia, la Commissione invita le parti interessate a fornire informazioni supplementari sulla questione se l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007 sia stato rispettato nel presente caso.

(67)

In secondo luogo, la Commissione osserva che, a prescindere dal fatto che Arfea abbia o non abbia concluso un contratto di servizio pubblico o fosse o non fosse soggetta a obblighi tariffari tramite l’applicazione di norme generali, non sembrano rispettate tutte le disposizioni dell’articolo 4 del suddetto regolamento, che definisce il contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e le norme generali.

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) — Chiara definizione degli OSP: come spiegato nella precedente sezione 3.1.2.A la Commissione non è in grado di concludere in questa fase se Arfea fosse soggetta ad assolvere un OSP definito in modo chiaro. La Commissione ripete quindi il suo invito alle parti interessate a fornire informazioni supplementari sulla questione se Arfea fosse tenuta a eseguire OSP per le Province e, se sì, l’ambito di applicazione e il contenuto preciso di tali obblighi.

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) — I parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione devono essere stabiliti in anticipo, in modo obiettivo e trasparente onde evitare una compensazione eccessiva. Come osservato in relazione all’esame del secondo criterio della sentenza Altmark effettuato dalla Commissione, sembra che i parametri sulla base dei quali era stata inizialmente calcolata la compensazione annua siano stati definiti in anticipo attraverso il riferimento contenuto in alcune delle concessioni alla delibera regionale del 1984. Tuttavia, i parametri utilizzati per calcolare la compensazione integrativa verificati da un esperto non sembrano essere stati definiti in anticipo, ma piuttosto utilizzati ex post per colmare le lacune della compensazione ricevuta.

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e articolo 4, paragrafo 2 — Modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi. La Commissione non ha ancora ricevuto prove atte a dimostrare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che “le modalità di ripartizione dei costi connessi alla fornitura di servizi” sono state determinate in anticipo. A questo proposito, la Commissione osserva che non è chiaro se l’impresa avesse predisposto un sistema di separazione dei conti. Quanto al requisito per cui le norme generali definiscono “le modalità di ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio” (articolo 4, paragrafo 2), la Commissione presume, in questa fase, che le concessioni rilasciate ad Arfea consentissero implicitamente di riconoscere che l’impresa avrebbe trattenuto tutti i ricavi.

Articolo 4, paragrafo 3 — I contratti di servizio pubblico sono conclusi per una durata determinata non superiore a 10 anni per i servizi di trasporto con autobus e a 15 anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o altri modi di trasporto su rotaia. Come indicato in precedenza, le concessioni di servizio erano rilasciate con cadenza annuale. Sembra pertanto che il pertinente requisito sia stato rispettato.

Articolo 4, paragrafo 5 — Conformità a taluni standard sociali. La Commissione non ha ricevuto informazioni in merito a questo requisito.

Articolo 4, paragrafo 6 — Conformità a taluni standard qualitativi. La Commissione osserva che le concessioni comprendevano informazioni sull’itinerario, sulle fermate da servire e sulla frequenza del servizio, ma non dispone di alcuna informazione sul rispetto di standard qualitativi.

Alla luce di queste osservazioni, la Commissione non è in grado di stabilire, in questa fase, se nel caso in esame siano state rispettate tutte le disposizioni obbligatorie di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1370/2007.

(68)

In terzo luogo, l’articolo 6, paragrafo 1, stabilisce che, in caso di contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente, la compensazione debba essere conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 e dell’allegato, al fine di garantire che essa non ecceda quanto necessario per assolvere l’OSP. L’allegato al regolamento (CE) n. 1370/2007 stabilisce che la compensazione non può eccedere l’importo corrispondente all’effetto finanziario equivalente alla somma dei seguenti fattori: i costi sostenuti in relazione a un OSP, meno i ricavi delle tariffe, meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all’interno della rete gestita in base all’OSP, più un ragionevole utile. Tale allegato stabilisce inoltre che il calcolo delle spese e delle entrate deve essere effettuato in conformità dei principi contabili e fiscali in vigore. La contabilità, inoltre, deve essere tenuta separata per motivi di trasparenza (punto 5 dell’allegato).

(69)

Per quanto riguarda i principi per evitare la compensazione eccessiva, in questa fase la Commissione non può escludere in via definitiva la possibilità che sussista una compensazione eccessiva. Come osservato in relazione all’esame del secondo criterio della sentenza Altmark effettuato dalla Commissione, la Commissione dubita che Arfea abbia applicato un’efficace separazione dei conti durante il periodo in esame e sul calcolo del ragionevole utile, aspetto che rende difficile dimostrare che, qualunque compensazione venga accordata in ultima analisi, essa non eccede l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto (punto 2 dell’allegato).

(70)

In quarto luogo, l’allegato dispone che il metodo di compensazione promuova il mantenimento o lo sviluppo di una gestione efficace da parte dell’operatore di servizio pubblico, che possa essere oggetto di valutazione obiettiva, e che promuova una fornitura di servizi di trasporto di passeggeri di livello sufficientemente elevato. Non vi è alcuna indicazione, nelle informazioni trasmesse finora dalle autorità italiane, che tale obbligo sia stato rispettato.

(71)

Alla luce dei dubbi sopra esposti circa il rispetto dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché dell’allegato del regolamento (CE) n. 1370/2007, la Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni in proposito.

3.4.   Natura delle sentenze del TAR

(72)

Infine, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni onde stabilire se le sentenze del TAR riguardino la concessione di un risarcimento danni per presunta violazione del diritto, piuttosto che una concessione di compensazione di servizio pubblico a norma dei regolamenti del Consiglio applicabili.

(73)

La Commissione osserva a tal proposito che, in determinate circostanze, il risarcimento dei danni dovuti ad illeciti, quale un illecito civile, o a comportamenti propri imputabili alle autorità nazionali, quale un ingiustificato arricchimento, non conferisce un vantaggio e non viene pertanto considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (25). Lo scopo del risarcimento dei danni subiti è diverso dallo scopo degli aiuti di Stato in quanto il risarcimento mira a riportare la parte danneggiata nella situazione in cui si trovava prima dell’azione che ha provocato i danni, come se quest’ultima non avesse avuto luogo (restitutio in integrum). La Commissione osserva inoltre che, per non ricadere nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, il risarcimento dei danni deve basarsi su una norma generale in materia di risarcimento. La Commissione ricorda infine che nella sentenza Lucchini, la Corte di giustizia ha stabilito che un giudice nazionale non può applicare il diritto nazionale qualora tale applicazione abbia l’effetto di impedire “l’applicazione del diritto comunitario, in quanto renderebbe impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione del diritto comunitario”  (26). Il principio che sottende tale sentenza è che una norma di diritto nazionale non può essere applicata se tale applicazione impedisce l’applicazione corretta del diritto dell’Unione.

(74)

Tuttavia, la Commissione osserva altresì che la sentenza del TAR fa riferimento al diritto di Arfea di percepire gli importi a titolo di compensazione ai sensi degli articoli 6, 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1191/69, il cui ammontare deve essere determinato dall’amministrazione sulla base di dati certi. Tale riferimento sembrerebbe implicare che non si tratta di un risarcimento danni per violazione del diritto, ma di una concessione di compensazione di servizio pubblico e quindi di un aiuto di Stato, se i criteri della sentenza Altmark non sono soddisfatti nel presente caso. In tal caso, se le conclusioni della Commissione stabiliscono che le disposizioni della concessione che regolamentavano i servizi in questione non erano dispensate dall’obbligo di notifica preventiva, né rispettavano i requisiti sostanziali del regolamento (CEE) n. 1191/69 o del regolamento (CE) n. 1370/2007, la concessione di una compensazione a favore di Arfea, calcolata sulla base dei metodi comuni di compensazione disposti dal regolamento (CEE) n. 1191/69, sarebbe in contrasto con gli articoli 107 e 108 del TFUE, poiché tale concessione avrebbe per Arfea esattamente lo stesso effetto di una compensazione di servizio pubblico per il periodo in esame, malgrado il fatto che, come dimostrato sopra, non siano stati rispettati i requisiti obbligatori per l’ottenimento di tale compensazione. La disponibilità di una tale concessione consentirebbe quindi effettivamente di aggirare le norme sugli aiuti di Stato e le condizioni, stabilite dal legislatore dell’Unione, alle quali le autorità competenti, nell’imporre o contrattare OSP, compensano i relativi operatori per i costi sostenuti come contropartita per l’assolvimento degli OSP.

4.   CONCLUSIONE

(75)

Per i motivi esposti nei paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 supra, in questa fase la Commissione nutre diversi dubbi in merito all’esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, all’applicabilità o meno nel presente caso della dispensa dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (CEE) n. 1191/69, alla possibilità di dichiarare la misura notificata compatibile con il mercato interno a norma del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché alla questione se la misura notificata riguardi la concessione di un risarcimento danni per presunta violazione del diritto.

Alla luce di quanto precede, la Commissione invita l’Italia a presentare, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura entro un mese dalla data di ricezione della presente. Nel caso in cui le osservazioni presentate contengano informazioni riservate, la Commissione invita l’Italia a trasmettere anche una versione non riservata delle osservazioni. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a inviare copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell’aiuto.

La Commissione richiama l’attenzione della Repubblica italiana sul fatto che l’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ha effetto sospensivo, ricordando alle autorità italiane che l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

La Commissione comunica alla Repubblica Italiana che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa provvederà, inoltre, a notificare la presente alle parti interessate nei paesi EFTA firmatari dell’accordo SEE mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oltre a informare l’Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente lettera. Le parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data della suddetta pubblicazione.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. In tal caso, onde definire una versione non riservata della decisione, l’Italia è invitata a consultare la società menzionata nella presente decisione per garantire che quest’ultima non contenga informazioni coperte da segreto d’ufficio ai sensi della comunicazione della Commissione C(2003) 4582, del 1o dicembre 2003, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato.»


(1)  Legge 10 aprile 1981, n. 151. Legge quadro per l’ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore (GU 113 del 24.4.1981), disponibile all’indirizzo: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151

(2)  Legge regionale 23 luglio 1982, n. 16. Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone (B.U. 28 luglio 1982, n. 30), disponibile all’indirizzo: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html

(3)  La Commissione rammenta che, a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni a decorrere dal giorno in cui l’aiuto illegale è concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto facente parte di un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite.

(4)  Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato, GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1.

(5)  Sentenza n. 5043 del 28 agosto 2006.

(6)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg (EU:C:2003:415).

(7)  Cfr. l’allegato I del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(8)  Secondo il punto 2 dell’allegato: “le incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l’effetto finanziario netto, l’autorità competente segue il seguente schema:

costi sostenuti in relazione a un obbligo di servizio pubblico o a un insieme di obblighi di servizio pubblico imposti dall’autorità o dalle autorità competenti e contenuti in un contratto di servizio pubblico e/o in una norma generale,

meno gli eventuali effetti finanziari positivi generati all’interno della rete gestita in base all’obbligo o agli obblighi di servizio pubblico in questione,

meno i ricavi delle tariffe o qualsiasi altro ricavo generato nell’assolvimento dell’obbligo o degli obblighi di servizio pubblico in questione,

più un ragionevole utile,

uguale all’effetto finanziario netto”.

(9)  Il consulente di Arfea ha seguito il modello di determinazione del prezzo sul mercato dei capitali (CAPM) per stabilire la corretta remunerazione del capitale. Il consulente ha considerato il valore di buoni del tesoro pluriennali o BTP decennali — 6,88 % nel 1997 — ed ha aggiunto un premio per il rischio medio sulla base di studi quantitativi (4,3 % nel 1997). Infine, è stato usato il beta “unlevered” (in assenza di debito) delle imprese e delle aziende di trasporto per determinare il beta settoriale applicabile ad Arfea (0,5 nel 1997) — il risultato ottenuto è stato rivisto verso l’alto (1,28 nel 1997), sulla base dell’aliquota del 41,25 % dell’imposta sul reddito delle società (IRES e IRAP). Il consulente di Arfea aveva concluso che mentre il settore era caratterizzato da un livello di rischio inferiore alla media del mercato, la struttura finanziaria di Arfea poggiava massicciamente su contributi pubblici e su un’elevata percentuale di debito rispetto al capitale.

(10)  La relazione per il 1997 spiega che il costo medio per chilometro per la fornitura del servizio interurbano è inferiore dell’8 % rispetto al costo medio della Regione, inferiore del 9 % rispetto a quello dell’Italia settentrionale e inferiore del 13 % rispetto a quello italiano. Inoltre, anche il costo unitario per impiegato era in linea con la media regionale. Similmente, la relazione per il 1998 spiega che il costo medio per chilometro per la fornitura del servizio interurbano è inferiore del 22 % rispetto al costo medio della Regione, inferiore del 23 % rispetto a quello dell’Italia settentrionale e inferiore del 26 % rispetto a quello italiano. Anche il costo unitario per impiegato nel 1998 era inferiore alla media regionale.

(11)  La delibera del 1984 stabiliva i livelli dei “costi standardizzati” per i servizi degli autobus e dei tram per la città di Torino e per altri comuni del Piemonte, e distingueva poi fra linee di pianura e linee di montagna. L’articolo 1 specifica che i costi standardizzati erano stabiliti sulla base di criteri di gestione prudenti e rigorosi, tenendo conto anche della qualità del servizio offerto e delle condizioni geografiche. Secondo l’articolo 4, l’importo derivante dall’applicazione dei costi standardizzati ai chilometri percorsi dal fornitore del servizio rappresentava il livello massimo ammissibile di contributi pubblici per l’anno di competenza, a meno che i costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio fossero inferiori a quelli standardizzati. In tal caso, i contributi pubblici dovevano essere concessi sulla base dei costi effettivi sostenuti dal fornitore del servizio.

(12)  L’articolo 4, paragrafo 1, dispone che “Spetta alle imprese di trasporto di presentare alle autorità competenti degli Stati membri domanda per la soppressione totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico, qualora tale obbligo comporti per esse svantaggi economici”. L’articolo 6, paragrafo 1, specifica che “Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, le imprese di trasporto presentano alle autorità competenti degli Stati membri la domanda di cui all’articolo 4”.

(13)  Causa C-527/12, Commissione/Germania (EU:C:2014:2193, punto 56 e giurisprudenza citata). Cfr. inoltre causa C-119/05, Lucchini (EU:C:2007:434, punto 59).

(14)  Causa C-280/00, Altmark Trans/Regierungsprasidium Magdeburg (EU:C:2003:415, punti 87 e 88).

(15)  Causa C-205/99, Analir (EU:C:2001:107, punto 71).

(16)  Cfr., per analogia, la decisione della Commissione del 22 gennaio 2014 su alcune misure attuate dalla Regione Sardegna in favore di Saremar (casi SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C)], non ancora pubblicata, punti 214 e 215.

(17)  Cfr. l’articolo 5 della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GU L 7 dell’11.1.2012, pagg. 3-10.

(18)  Causa T-157/01, Danske Busvognmænd (EU:T:2004:76, punti da 77 a 79).

(19)  Causa C-504/07, Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) e a./Conselho de Ministros, Companhia Carris de Ferro de Lisboa SA (Carris) e Sociedade de Transportes Colectivos do Porto SA (STCP) (EU:C:2009:290).

(20)  Cfr., tra l’altro, il punto 23 della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

(21)  Causa 156/77, Commissione/Belgio (EU:C:1978:180, punto 10).

(22)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(23)  La Commissione rimanda a tale riguardo al ragionamento esposto nei punti da 307 a 313 della propria decisione del 24 febbraio 2010 nel caso C 41/08 (ex NN 35/08) concernente i contratti di servizio di trasporto pubblico fra il ministero dei Trasporti danese e Danske Statsbaner (GU L 7 dell’11.1.2011, pag. 1). Tale decisione è stata annullata dal Tribunale nella causa T-92/11, Jørgen Andersen/Commissione europea (EU:T:2013:143), la cui sentenza è attualmente impugnata dinanzi alla Corte di giustizia nella causa C-303/13 P. L’esito di tale ricorso non è pertinente per gli esiti del caso in esame, poiché il Tribunale ha confermato, nella sentenza impugnata, che è la data in cui ha effetto l’aiuto erogato che determina le norme da applicare. In questo caso, l’aiuto è stato versato il 21 dicembre 2012, pertanto si dovrebbero applicare le regole, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione (cfr. punto 39 della sentenza).

(24)  Causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen (EU:C:2008:709, punti da 50 a 53); causa T-3/09, Italia/Commissione (EU:T:2011:27, punto 60).

(25)  Cause riunite da 106 a 120/87, Asteris e a./Grecia e CEE (EU:C:1988:457).

(26)  Causa C-119/05, Lucchini (EU:C:2007:434, punto 59).