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Document 32013R0854R(01)

    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione ( GU L 237 del 5.9.2013 )

    ĠU L 305, 15.11.2013, p. 23–24 (IT)
    ĠU L 305, 15.11.2013, p. 23–23 (HU)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/854/corrigendum/2013-11-15/oj

    15.11.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 305/23


    Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 237 del 5 settembre 2013 )

    Alle pagine 5 e 6 dell’allegato, punto II.2.8.1:

    anziché:

    «(2)

    [II.2.8.1

    sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

    (2)

    [II.2.8.1

    sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

    (2)

    [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (2) oppure

    si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

    (2)

    [II.2.8.1

    sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

    (2)

    [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (2) oppure

    sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]»

    leggi:

    «(2)

    [II.2.8.1

    sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]

    (2) oppure

    [II.2.8.1

    sono animali destinati all’allevamento e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

    (2)

    [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (2) oppure

    si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

    (2) oppure

    [II.2.8.1

    sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:

    (2)

    [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

    (2) oppure

    sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]».


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