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Documento 61991CJ0148

    Sprieduma kopsavilkums

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

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    1. Libera prestazione dei servizi ° Restrizioni riguardanti i prestatori di servizi che cercano unicamente di sottrarsi al rispetto della disciplina professionale ° Ammissibilità

    (Trattato CEE, art. 59)

    2. Libera prestazione dei servizi ° Libera circolazione dei capitali ° Restrizioni ° Normativa che vieta ad un ente di radiodiffusione stabilito sul territorio nazionale di partecipare al capitale di una stazione radiotelevisiva la quale diriga le proprie attività verso il suddetto territorio partendo da una sede situata in un altro Stato membro ° Presupposti

    (Trattato CEE, artt. 59 e 67)

    Massima

    1. Non si può negare ad uno Stato membro il diritto di adottare provvedimenti intesi ad impedire che la libertà garantita dall' art. 59 del Trattato sia utilizzata da un prestatore di servizi la cui attività sia interamente o essenzialmente rivolta verso il suo territorio, per sottrarsi alle norme la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione.

    In particolare, nell' ambito di una politica culturale che mira a realizzare un sistema di radiodiffusione e di televisione di carattere pluralistico e non commerciale, non si può ritenere incompatibile con gli artt. 59 e 67 una normativa il cui risultato consiste nell' impedire che, sfruttando le libertà garantite dai predetti articoli, taluni enti nazionali di radiodiffusione possano sottrarsi abusivamente al rispetto degli obblighi loro imposti dalla legge con riferimento al contenuto dei programmi.

    2. Le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali ed alla libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che esse non si oppongono a che la normativa di uno Stato membro vieti ad un ente di radiodiffusione stabilito in questo Stato di partecipare al capitale di una società di radiodiffusione stabilita o da stabilirsi in un altro Stato membro e di fornire a quest' ultima una garanzia bancaria o di elaborare un "businessplan" e di svolgere consulenza giuridica per una società di televisione da creare in un altro Stato membro, quando queste attività sono orientate verso la creazione di una stazione di televisione commerciale destinata a raggiungere in particolare il territorio del primo Stato membro e questi divieti sono necessari per garantire il carattere pluralistico e non commerciale del sistema audiovisivo istituito da questa normativa.

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