ISSN 1725-521X

doi:10.3000/1725521X.C_2009.196.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 196

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Komisija

2009/C 196/01

Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 )

1

2009/C 196/02

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5528 – Mubadala/UTC/JV) ( 1 )

3

2009/C 196/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5464 – Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux) ( 1 )

3

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2009/C 196/04

Euro kursas

4

2009/C 196/05

Komisijos pranešimas dėl 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos 4 straipsnio įgyvendinimo(Bendrijos specifikacijų pavadinimų ir nuorodų skelbimas pagal reglamentą)  ( 1 )

5

2009/C 196/06

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

6

2009/C 196/07

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

7

2009/C 196/08

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

8

 

V   Skelbimai

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2009/C 196/09

Valstybės pagalba – Italija – Valstybės pagalba C 25/09 (ex N 673/08) – Italijos kino sektoriui taikomos mokestinės paskatos – Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį ( 1 )

9

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


II Komunikatai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Komisija

20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/1


Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis EB sutarties 87 ir 88 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 196/01

Sprendimo priėmimo data

2009 6 17

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 449/08

Valstybė narė

Italija

Regionas

Campania

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Interporto campano S.p.A. — Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i container terminal del porto di Napoli e il distretto di Nola.

Teisinis pagrindas

Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania n. 1609 del 14 settembre 2007 — «Servizio di trasporto combinato strada-rotaia tra i terminal conteiner del porto di Napoli ed il distretto di Nola. Concessione di contributi in regime di aiuto». Pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 14 ottobre 2007.

Pagalbos priemonės rūšis

Individuali pagalba

Tikslas

Suteikti pagalbą veiklos pradžiai, trejus metus kuriant mišriojo bėginio transporto paslaugą tarp Neapolio uosto ir Nola Interport.

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

1 322 000 EUR

Pagalbos intensyvumas

Vidutiniškai 18 % (31 % pirmaisiais metais, 23 % – antraisiais, 8 % – trečiaisiais).

Trukmė

3 metai

Ekonomikos sektorius

Mišrusis transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Regione Campania Centro Direzionale

Isola C3

80143 Napoli NA

ITALIA

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Sprendimo priėmimo data

2009 6 25

Valstybės pagalbos nuorodos numeris

N 219/09

Valstybė narė

Italija

Regionas

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Proroga del regime di aiuto di Stato relativo ad aliquote ridotte dei contributi di previdenza sociale per i marittimi impiegati a bordo di navi che prestano servizi di cabotaggio marittimo

Teisinis pagrindas

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 art. 29, comma 1 decies

Pagalbos priemonės rūšis

Pagalbos schema

Tikslas

Užimtumas

Pagalbos forma

Socialinio draudimo įmokų sumažinimas

Biudžetas

20 mln. EUR

Pagalbos intensyvumas

Iki 45 %

Trukmė

2009 1 1–2009 12 31

Ekonomikos sektorius

Jūrų transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministero dei Trasporti

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/3


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5528 – Mubadala/UTC/JV)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 196/02

2009 m. rugpjūčio 13 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik anglų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32009M5528. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/3


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla COMP/M.5464 – Veolia Eau/Societe des Eaux de Marseille/Societe des Eaux d'Arles/Societe Stephanoise des Eaux)

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 196/03

2009 m. liepos 30 d. Komisija nusprendė neprieštarauti pirmiau nurodytai koncentracijai, apie kurią pranešta, ir pripažinti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimtas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas sprendimo tekstas pateikiamas tik prancūzų kalba ir bus viešai paskelbtas iš jo pašalinus visą konfidencialią su verslu susijusią informaciją. Sprendimo tekstą bus galima rasti:

Komisijos konkurencijos svetainės susijungimų skiltyje (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šioje svetainėje konkrečius sprendimus dėl susijungimo galima rasti įvairiais būdais, pavyzdžiui, pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, sprendimo priėmimo datą ir sektorių,

elektroniniu formatu EUR-Lex svetainėje (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). Dokumento numeris 32009M5464. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairių Bendrijos teisės aktų.


IV Pranešimai

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

Komisija

20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/4


Euro kursas (1)

2009 m. rugpjūčio 19 d.

2009/C 196/04

1 euro =


 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,4112

JPY

Japonijos jena

132,55

DKK

Danijos krona

7,4433

GBP

Svaras sterlingas

0,86080

SEK

Švedijos krona

10,2585

CHF

Šveicarijos frankas

1,5152

ISK

Islandijos krona

 

NOK

Norvegijos krona

8,6700

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CZK

Čekijos krona

25,711

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

274,41

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,7003

PLN

Lenkijos zlotas

4,1935

RON

Rumunijos lėja

4,2288

TRY

Turkijos lira

2,1285

AUD

Australijos doleris

1,7239

CAD

Kanados doleris

1,5657

HKD

Honkongo doleris

10,9397

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

2,1108

SGD

Singapūro doleris

2,0494

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 775,37

ZAR

Pietų Afrikos randas

11,4240

CNY

Kinijos ženminbi juanis

9,6443

HRK

Kroatijos kuna

7,3185

IDR

Indonezijos rupija

14 296,39

MYR

Malaizijos ringitas

5,0048

PHP

Filipinų pesas

68,442

RUB

Rusijos rublis

45,0560

THB

Tailando batas

48,058

BRL

Brazilijos realas

2,6237

MXN

Meksikos pesas

18,3202

INR

Indijos rupija

68,8600


(1)  Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/5


Komisijos pranešimas dėl 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos 4 straipsnio įgyvendinimo (1)

(Tekstas svarbus EEE)

(Bendrijos specifikacijų pavadinimų ir nuorodų skelbimas pagal reglamentą)

2009/C 196/05

Organizacija

Nuoroda

Leidinio numeris

Bendrijos specifikacijų pavadinimas

Leidinio data

Eurokontrolė (2)

Spec-0112

1.1

Eurokontrolės lankstaus oro erdvės naudojimo taikymo specifikacija (3)

2009 1 10


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  Europos saugios oro navigacijos organizacija: Rue de la Fusée 96, 1130 Brussels, BELGIUM, tel. +32 27299011, fax +32 27295190.

(3)  http://www.eurocontrol.int/ses/public/standard_page/fua_spec.html


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/6


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2009/C 196/06

Image

Naujos Belgijos išleistos 2 eurų proginės apyvartinės monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas institucijas, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujus eurų monetų dizaino variantus (1). Pagal 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadas (2) valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms Pinigų susitarimą, kuriuo numatoma išleisti apyvartines eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių su sąlyga, kad tai būtų tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės savybės yra tokios pat, kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis gilią simbolinę prasmę nacionaliniu ar Europos mastu.

Monetą leidžianti valstybė: Belgija

Proga: Luji Brailio 200-osios gimimo metinės (1809–1852)

Faktinis dizaino aprašymas: Centrinėje monetos dalyje matyti Luji Brailio portretas, o iš abiejų pusių – jo paties sukurtu raštu parašyti inicialai L ir B. Virš portreto yra užrašas „LOUIS BRAILLE“; po portretu, tarp datų 1809 ir 2009, monetą leidžiančios valstybės kodas „BE“. Monetos kairėje ir dešinėje – atitinkamai kalyklos ir kalyklos vadovo ženklai.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas: 5 mln. monetų

Išleidimo data: 2009 m. rugsėjo mėnuo


(1)  OL C 373, 2001 12 28, p. 1–30, kuriame pavaizduotos visos 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 2009 m. vasario 10 d. išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52–55).


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/7


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2009/C 196/07

Image

Naujos Slovakijos išleistos 2 eurų proginės apyvartinės monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas institucijas, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujus eurų monetų dizaino variantus (1). Pagal 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadas (2) valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms Pinigų susitarimą, kuriuo numatoma išleisti apyvartines eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių su sąlyga, kad tai būtų tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės savybės yra tokios pat, kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis gilią simbolinę prasmę nacionaliniu ar Europos mastu.

Monetą leidžianti valstybė: Slovakija

Proga: Laisvės ir demokratijos dienos 20-osios metinės

Faktinis dizaino aprašymas: Centrinėje monetos dalyje pavaizduotas iš raktų suformuotas stilizuotas varpas 1989 m. lapkričio 17 dienai, kai piliečiai ėjo žvangindami raktais – aksominės revoliucijos pradžiai – atminti. Dešinėje po piešiniu matyti dizainerio ir Slovakijos pinigų kalyklos (Mincovna Kremnica) ženklai. Virš piešinio matyti įrašas „17 NOVEMBER SLOBODA – DEMOKRACIA“ (laisvė ir demokratija) ir datos „1989–2009“, po piešiniu – monetą leidžiančios valstybės nuoroda „SLOVENSKO“.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas: 1 mln. monetų

Išleidimo data: 2009 m. lapkričio mėn


(1)  OL C 373, 2001 12 28, p. 1–30, kuriame pavaizduotos visos 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 2009 m. vasario 10 d. išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52–55).


20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/8


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2009/C 196/08

Image

Naujos Italijos Respublikos išleistos 2 eurų proginės apyvartinės monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas institucijas, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujus eurų monetų dizaino variantus (1). Pagal 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadas (2) valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms Pinigų susitarimą, kuriuo numatoma išleisti apyvartines eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių su sąlyga, kad tai būtų tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės savybės yra tokios pat, kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis gilią simbolinę prasmę nacionaliniu ar Europos mastu.

Monetą leidžianti valstybė: Italijos Respublika

Proga: Luji Brailio 200-osios gimimo metinės (1809–1852 m.)

Faktinis dizaino aprašymas: Centrinėje monetos dalyje pavaizduota ranka, liečianti atverstos knygos puslapį. Virš rodomojo piršto, nukreipto į vertikalų užrašą „LOUIS BRAILLE 1809–2009“, du skrendantys paukščiai simbolizuoja pažinimo laisvę. Viršuje, dešinėje pusėje, yra monetą leidžiančios valstybės kodas „RI“; apačioje, dešinėje, – kalyklos ženklas „R“. Po knyga užrašyta Brailio pavardė jo paties sukurtu raštu. Pačioje monetos apačioje matyti dizainerės Maria Carmela Colanéri inicialai „MCC“.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas: 2 mln. monetų

Išleidimo data: 2009 m. rugsėjo–spalio mėn


(1)  OL C 373, 2001 12 28, p. 1–30, kuriame pavaizduotos visos 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos 2009 m. vasario 10 d. išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52–55).


V Skelbimai

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

Komisija

20.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 196/9


VALSTYBĖS PAGALBA – ITALIJA

Valstybės pagalba C 25/09 (ex N 673/08) – Italijos kino sektoriui taikomos mokestinės paskatos

Kvietimas teikti pastabas pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

(Tekstas svarbus EEE)

2009/C 196/09

2009 m. liepos 22 d. raštu, pateiktu originalo kalba po šios santraukos, Komisija pranešė Italijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl pirmiau minėtos pagalbos schemos dalies.

Komisija nusprendė neprieštarauti tam tikroms kitoms priemonėms, kaip aprašyta po šios santraukos pateiktame rašte.

Iki spalio 31 d. suinteresuotosios šalys gali pateikti pastabas apie pagalbą ir (arba) priemonę, dėl kurios Komisija pradeda procedūrą. Šis konsultacijos laikotarpis sutampa su Italijos valstybės institucijoms pratęstu terminu, kadangi dalyvauja nemažai suinteresuotųjų šalių ir klausimas yra sudėtingas. Pastabas galima siųsti adresu:

Commission européenne/Europese Commissie

Direction générale de la concurrence/Directoraat-general Concurrentie

Greffe des aides d'État/Griffie Staatsteun

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22961282

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Šios pastabos bus perduotos Italijai. Pastabas teikianti suinteresuotoji šalis gali pateikti pagrįstą rašytinį prašymą neatskleisti jos tapatybės.

SANTRAUKA

1.   APIBŪDINIMAS

Italijos valstybės institucijos pranešime apie kino sektoriui taikomų mokestinių paskatų paketą informavo Komisiją apie siūlomą 30 % mokesčio kredito paramą skaitmeninės projekcijos aparatūrai kino teatruose įrengti. Komisija abejoja dėl šios priemonės būtinumo, proporcingumo ir adekvatumo.

Italijos valstybės institucijų tikslas – paskatinti kino teatrus pereiti nuo 35 mm projekcijos į skaitmeninę projekciją, kad kino teatrai galėtų siūlyti lankstesnę programą, pagal kurią būtų galima rodyti daugiau kultūrinių kino filmų. Turėdami tokį formatą jie taip pat galėtų toliau rodyti kino filmus, kurie, kaip tikimasi, ateityje bus platinami tik skaitmeniniu formatu dėl mažesnių skaitmeninio platinimo išlaidų.

Teisinis šios priemonės pagrindas yra 2007 m. gruodžio 24 d. Italijos įstatymo Nr. 244 (1) 327 straipsnio c dalies 1 punktas (2008 m. finansinis įstatymas). Siūlomas mokesčio kreditas būtų nustatytas ministro dekretu, kurį turėtų patvirtinti Komisija, ir jį būtų galima gauti iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Demonstruotojai (2), turintys mokestinių įsipareigojimų Italijoje, gali naudotis siūlomu 30 % mokesčių kreditu skaitmeninės projekcijos aparatūros įdiegimo išlaidoms, kuriuo galima pasinaudoti nepaisant visų rūšių mokestinių įsipareigojimų. Kino teatrams, kuriuose yra 1–4 ekranai, ir daugiaekraniams kino teatrams, kuriuose yra 5–10 ekranų, įsikūrusiems miestuose, kuriuose gyventojų skaičius ne daugiau kaip 50 000, parama būtų teikiama besąlygiškai. Norint gauti pagalbą kitiems daugiaekraniams kino teatrams, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 ekranai, reikėtų įsipareigoti, kad 50 % rodomų kino filmų būtų kultūriniai ir bent 50 % ekranų pertvarkyti į skaitmeninę projekciją.

Bendras priemonės biudžetas – 16,8 mln. EUR. Mokesčio kreditas vienam ekranui negali viršyti 50 000 EUR.

2.   ĮVERTINIMAS

Kadangi Italijos valstybė negautų tam tikrų mokestinių pajamų, į priemonę įtrauktos valstybės lėšos. Priemone demonstruotojams suteikiamas ekonominis pranašumas valstybės suteiktos mokestinės paskatos, kurios įprastomis rinkos sąlygomis jie negautų, forma. Ši priemonė yra atrankinio pobūdžio, kadangi ja gali naudotis tik verslo subjektai, valdantys kino teatrus. Tokie verslo subjektai konkuruoja su kitomis įmonėmis, kurios galbūt negali pasinaudoti priemone, todėl šia priemone iškreipiama arba gali būti iškreipta konkurencija. Kadangi demonstruotojai, projekcijos aparatūros tiekėjai, skaitmeninių kino filmų platintojai ir skaitmeninių kino filmų gamintojai gali veikti už Italijos ribų, schema gali būti daroma įtaka Bendrijos vidaus prekybai. Todėl schema yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

Siekdama įvertinti, ar priemonė yra suderinama su EB sutartimi, Komisija turi apsvarstyti priemonės būtinumą, proporcingumą ir adekvatumą.

Italijos valstybės institucijos pažymėjo, kad kino teatrų lankytojai nepastebėtų skirtumo tarp 35 mm projekcijos ir skaitmeninės projekcijos. Jos apytikriai paskaičiavo, kad skaitmeninės projekcijos aparatūros kaina vienam ekranui – 100 000 EUR ir pateikė duomenis, iš kurių matyti, kad Italijoje yra 3 957 ekranai, o 91 % iš 1 997 kino teatrų Italijoje – kino teatrai, kuriuose įrengti 1–4 ekranai. Jos taip pat pastebėjo, kad šie kino teatrai, ypač kino teatrai, kuriuose yra tik vienas ekranas, sudarantys 74 % Italijos kino teatrų, dabartinės ekonomikos krizės sąlygomis patiria sunkumų.

Priemonės pobūdis – mokesčio kreditas, ir jei į vieną ekraną reikia investuoti reikalingų 100 000 EUR, šie mažesni kino teatrai gali neturėti pakankamai mokestinių įsipareigojimų arba kapitalo, kad pagalba jiems būtų naudinga. Kita vertus, didesni daugiaekraniai kino teatrai, kuriems pagalba tikriausiai bus naudinga, gali gauti komercinį skaitmeninė projekcijos finansavimą, įskaitant išlaidų pasidalijimo susitarimus su platintojais ir kitus verslo modelius.

Italijos valstybės institucijos taip pat pateikė duomenis apie Italijoje esantį 67 ekranų 1,3 k Microcinema skaitmeninio kino tinklą, per kurį rodoma didžioji dalis kultūrinių kino filmų. Kai kurie mažesni daugiaekraniai kino teatrai taip pat jau skyrė savo lėšų skaitmeninės projekcijos aparatūros įsirengimui.

Todėl Komisijai susirūpinimą kelia tai, kad:

didžiausios galimos skaitmeninės projekcijos aparatūros įrengimo išlaidos (166 667 EUR) gali būti neproporcingos atsižvelgiant į apytikres standartines įrengimo išlaidas vienam ekranui, kurios yra 100 000 EUR,

vienam ekranui įrengti numatyta standartinė 100 000 EUR išlaidų suma, reikalinga skaitmeninės projekcijos aparatūros įrengimo visuose Italijos ekranuose išlaidoms padengti, gali būti apskaičiuota netiksliai,

gali būti, kad ne visi Italijos kino teatrai galės investuoti numatytą standartinę 100 000 EUR išlaidų sumą, reikalingą vienam ekranui įrengti po to, kai bus išskaičiuotas 30 % mokesčio kreditas,

siūlomos pagalbos priemone valstybės pagalba gali būti pasiūlyta įmonėms, kurios galbūt pačios būtų investavusios visas reikiamas lėšas be valstybės pagalbos, arba kurios pačios būtų galėjusios įsigyti skaitmeninės projekcijos aparatūrą pasinaudodamos alternatyviais komerciniais verslo modeliais,

Italijos valstybės institucijos negalėtų užtikrinti, kad demonstruotojai, kurie pasinaudoja pagalba, vykdytų lanksčią programą, kuriai sudaromos sąlygos įdiegus skaitmeninę projekciją, ir Italijos kino žiūrovai turėtų didesnį kultūrinių kino filmų pasirinkimą,

siūloma pagalba nėra skirta mažesniems Italijos kino teatrams, kuriems gresia uždarymas, kai platintojai pereis nuo analoginės produkcijos prie skaitmeninės,

siūloma vienkartinė investicija nebūtų darni ir visiems Italijos kino teatrams tinkanti išeitis juos pertvarkyti į skaitmeninius,

demonstruotojai galėtų būti priversti investuoti į vieną pasirinktą skaitmeninį standartą,

taip pat susirūpinimą kelia, kad demonstruotojams kaip paramos gavimo sąlygos nekeliama reikalavimo užtikrinti, kad kino filmai, pagaminti bet kokiu atvirais standartais pagrįstu skaitmeniniu formatu, taip pat galėtų būti rodomi skaitmenine aparatūra, kurios įsigijimui skiriama parama,

dėl siūlomos pagalbos galėtų dirbtinai padidėti projekcijos aparatūros, skirtos konkrečiai kino teatrams, kaina,

dėl siūlomos pagalbos galėtų paspartėti mažiausiai pelningų kino teatrų uždarymas, ir

konkurencijos iškraipymo ir galimo poveikio vidaus ES prekybai, kuris kiltų dėl siūlomos priemonės, nebūtų galima kompensuoti socialine ir kultūrine schemos nauda.

Remiantis Italijos valstybės institucijų prašymu, atsižvelgiant į dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių skaičių ir skaitmeninio kino klausimo sudėtingumą, į šias abejones prašoma atsakyti iki 2009 m. spalio 31 d.

RAŠTO TEKSTAS

„1.   COMPENDIO

1)

Sono lieto d'informarvi che la Commissione europea ha deciso di autorizzare fino al 31 dicembre 2010 l'aiuto di Stato dell'Italia consistente in incentivi fiscali per gli investimenti e per la distribuzione nel settore cinematografico. Quest'autorizzazione è subordinata al seguente impegno da parte delle autorità italiane:

le autorità italiane apporteranno ogni modifica eventualmente necessaria dopo la scadere della validità degli attuali criteri relativi agli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione della Commissione sul settore cinematografico (3).

2)

Al tempo stesso, la Commissione ha qualche dubbio riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto per gli investimenti nella proiezione digitale e ha deciso quindi d'iniziare il procedimento formale di esame riguardo a tale misura.

3)

La presente decisione integra l'autorizzazione, del dicembre 2008 (4), della prima parte dell'ampio pacchetto d'incentivi fiscali previsti dall'Italia a favore del settore cinematografico. Gli elementi già autorizzati non sono inclusi nel regime notificato e quindi non vengono esaminati nella presente decisione.

2.   PROCEDIMENTO

4)

Il 30 dicembre 2008 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea il regime da esse proposto. Il 19 febbraio 2009 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità italiane hanno inviato il 2 aprile 2009. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha sollecitato altre informazioni, che le autorità italiane hanno trasmesso il 23 giugno 2009.

3.   DESCRIZIONE

5)

Il regime notificato comprende varie misure fiscali a favore di diverse attività relative al settore cinematografico:

a)

credito d'imposta a favore d'imprese esterne al settore cinematografico che investono nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

b)

detassazione degli utili reinvestiti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” da imprese esterne al settore cinematografico,

c)

credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di esercizio (5) che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale,

d)

credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

e)

detassazione degli utili reinvestiti da imprese di distribuzione nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”,

f)

credito d'imposta a favore d'imprese di esercizio che installano impianti di proiezione digitale.

6)

Questo pacchetto d'incentivi fiscali mira, secondo le autorità italiane, a stimolare dinamiche di mercato intese a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” in un contesto favorevole alla concorrenza e a promuovere tali film in Italia e in Europa. Per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale si applicano i medesimi criteri nazionali verificabili esaminati dalla Commissione nella decisione del dicembre 2008 recante autorizzazione degli incentivi fiscali alla produzione di film italiani.

7)

Le autorità italiane ritengono che gli incentivi a) e b) contribuiranno a rendere più indipendenti dalle reti televisive i piccoli produttori, attirando investitori privati esterni al settore cinematografico. Lo scopo è affrancare i produttori dalle esigenze commerciali di tali reti e consentire loro d'incentrarsi sulla qualità e sulla natura culturale dei film.

8)

Le autorità italiane ritengono che gli incentivi c)-f) contribuiranno a sostenere i film a carattere culturale “di nazionalità italiana”, ai fini della loro promozione e proiezione nelle sale cinematografiche, anche quando si tratta di film non prodotti da grandi società internazionali o nazionali. Lo scopo di questi incentivi è stimolare la creazione di una “rete/partenariato di progetto” tra produttori, distributori ed esercenti.

9)

Le autorità italiane hanno presentato dati intesi a comprovare la necessità di questo tipo d'intervento. La quota di mercato dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” indipendenti è bassa (11 %-15 % nel 2005-2007), quella dei film di particolare interesse culturale molto bassa (2 %-6 % nel 2005-2007).

10)

Secondo le autorità italiane, negli ultimi anni le distorsioni sul mercato cinematografico italiano sono divenute una crescente minaccia per l'identità culturale del cinema italiano, soffocandone l'impeto creativo, impoverendone la capacità produttiva e limitandone la diffusione all'interno dell'Italia e in Europa. L'estrema frammentazione del settore cinematografico italiano — caratterizzato da piccole imprese dotate di capitale esiguo, molte delle quali scompaiono in tempi brevi — alla quale si aggiunge la forte presenza delle grandi società USA sul mercato della distribuzione e da qualche anno anche della produzione, ha portato alla massiccia presenza di film commerciali prevalentemente americani, realizzati con ingenti mezzi.

11)

Nel corso degli anni in Italia si è sempre più configurato un mercato cinematografico incapace di sostenere prodotti a matrice culturale, che hanno scarso richiamo per il pubblico e richiedono crescenti costi di produzione. Secondo le autorità italiane, sul mercato italiano sta delineandosi una posizione pressoché dominante di poche grandi realtà societarie orientate al prodotto cinematografico commerciale.

12)

Le basi giuridiche del regime sono le seguenti:

Legge 24.12.2007, n. 244 (6) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria per il 2008): articolo 1, commi da 325 a 343, con specifico riferimento alle misure previste nei seguenti commi: comma 325 — comma 327, lettere b) e c) — comma 338 (limitatamente a imprese di distribuzione cinematografica). Nota: il comma 325 e il comma 327, lettere b), e), c) dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, abrogati dall'articolo 5, comma 9, lett. a) del decreto-legge 27.5.2008, n. 93, sono stati ripristinati dall'articolo 63, comma 13-ter del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133, Disposizioni di applicazione: schemi di decreti interministeriali di attuazione Ministero beni e attività culturali — Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, commi 333 e 340, legge n. 244 del 2007) con allegate tabelle.

13)

La Commissione osserva che il testo della legge finanziaria 244/2007 menziona in realtà soltanto i criteri di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, mentre i decreti presidenziali o ministeriali (subdecreti) impongono altre condizioni, in particolare per quanto riguarda i criteri culturali. Le autorità italiane hanno fatto notare che, secondo quanto era già previsto nella legge italiana n. 100 del 1926 e successivamente dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, relativo all'emanazione di regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di legge, è consentita l'emanazione di decreti presidenziali o ministeriali. Tali decreti sono l'espressione della potestà regolamentare attribuita al governo e sono in subordine rispetto alle disposizioni della legge primaria alla quale essi si riferiscono, completando i regolamenti. Secondo le autorità italiane tali decreti in realtà disciplinano in astratto tipi di relazioni giuridiche, regolamentando con norme generali e astratte l'attuazione e l'integrazione delle leggi primarie, parimenti innovative rispetto al sistema giuridico vigente.

14)

Le autorità italiane ritengono che i criteri culturali enunciati nei subdecreti relativi al regime in vigore debbano essere interpretati non come una disposizione supplementare rispetto a quanto già previsto agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 28/2004, ma piuttosto come una precisazione delle condizioni enunciate nella legge primaria, ai fini della sua attuazione concreta. I criteri e condizioni enunciati nei subdecreti formano quindi parte integrante del regime e sono vincolanti per i potenziali beneficiari.

15)

Il bilancio del regime è stimato a 48 milioni di EUR nel 2009 e 50,5 milioni di EUR nel 2010: in totale ammonta quindi a 98,5 milioni di EUR.

16)

Questo bilancio generale è ripartito come segue tra le varie misure del regime:

 

Credito d'imposta/detassazione (milioni di EUR)

Credito d'imposta a favore d'imprese esterne al settore cinematografico

36

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione/di esercizio che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale

4,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film di particolare interesse culturale

15

Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione che distribuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”

7,4

Credito d'imposta a favore d'imprese di esercizio che installano impianti di proiezione digitale

16,8

Detassazione per imprese esterne al settore cinematografico e per imprese di distribuzione

18,9

3.1.   Meccanismo

17)

Le misure fiscali si applicano ad imprese che siano soggetti passivi d'imposta in Italia. I crediti sono disponibili per tutti i tipi d'imposta. Le detassazioni riducono l'importo imponibile delle imprese ammissibili che procedono ai pertinenti investimenti.

18)

Ai fini di tali misure, i cittadini SEE sono equiparati ai cittadini italiani. Analogamente, tutti i film italiani o stranieri che, in base ad accordi di coproduzione, hanno le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento della nazionalità italiana possono essere considerati film “di nazionalità italiana” ai fini delle misure in oggetto, se le rispettive imprese di produzione lo desiderano.

3.1.1.   Incentivi fiscali in campo cinematografico per imprese esterne a tale settore

19)

Per le imprese esterne al settore cinematografico che investono in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:

 

Credito d'imposta/detassazione disponibili

Massimali annuali del credito d'imposta/detassazione per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 40 % dell'importo investito nella produzione di tali film

1 milione di EUR

Detassazione

Il 30 % degli utili dichiarati reinvestiti nella produzione e distribuzione di tali film

20)

Gli investimenti ammissibili sono limitati al 49 % del bilancio di produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % degli aiuti deve essere speso in Italia.

21)

L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [40 % × 49 % =] 19,6 % del bilancio di produzione.

3.1.2   Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e di esercizio che investono in film specialistici

22)

Per le imprese di distribuzione e di esercizio che investono nella produzione di film di particolare interesse culturale sono disponibili i seguenti crediti d'imposta:

 

Credito d'imposta disponibile

Massimale annuale del credito d'imposta per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 20 % dell'importo investito nella produzione di tali film

1 milione di EUR

Credito d'imposta (soltanto per le imprese di distribuzione)

Il 15 % dell'importo investito nella distribuzione di tali film

1,5 milioni di EUR

23)

L'investimento ammissibile è limitato al 49 % del bilancio per la produzione del film e al 70 % degli utili dichiarati. L'80 % dell'aiuto deve essere speso in Italia.

24)

L'intensità massima dell'aiuto è quindi pari al [20 % × 49 % =] 9,8 % del bilancio di produzione.

3.1.3.   Incentivi fiscali per le imprese che distribuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”

25)

Per le imprese di distribuzione che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” sono disponibili il seguente credito d'imposta e la seguente detassazione:

 

Credito d'imposta/detassazione disponibili

Massimale annuale del credito d'imposta per ogni beneficiario

Credito d'imposta

Il 10 % dell'importo investito nella distribuzione di tali film

2 milioni di EUR

Detassazione

Il 100 % degli utili dichiarati reinvestiti nella produzione e distribuzione di tali film

-

26)

Ai fini del credito d'imposta e della detassazione non vi sono limiti per gli investimenti ammissibili. L'intensità massima dell'aiuto è quindi del 10 % per il credito d'imposta e del 27,5 % (l'aliquota dell'imposta sulle società applicata in Italia) per la detassazione.

3.1.4.   Credito d'imposta a favore del cinema digitale

27)

Per le imprese di esercizio che investono nell'installazione d'impianti di proiezione digitale è disponibile il seguente credito d'imposta:

 

Credito d'imposta disponibile

Massimale annuale del credito d'imposta

Credito d'imposta

Il 30 % dell'importo investito per l'installazione di tali impianti

50 000 EUR per ogni schermo

28)

Il regime notificato offre un credito d'imposta del 30 % per il costo dell'installazione d'impianti di proiezione digitale in tutti e 3 957 gli schermi attivi in Italia. Tale sussidio non sarà soggetto a condizioni per i cinema aventi da uno a quattro schermi e per i cinema multisala aventi da cinque a dieci schermi, siti in comuni con 50 000 abitanti al massimo. Per gli altri cinema multisala aventi fino a 24 schermi, l'aiuto sarà condizionato dall'obbligo di proiettare per il 50 % film a carattere culturale e di convertire almeno il 50 % degli schermi alla proiezione digitale.

3.2.   Intensità massima cumulativa degli aiuti

29)

L'intensità massima cumulativa degli aiuti disponibili nell'ambito del regime è del 50 %, tranne nei casi di film difficili o con risorse finanziarie modeste.

30)

Le autorità italiane hanno definito come difficili il primo e il secondo lungometraggio di un particolare regista, i documentari, i cortometraggi e i film a carattere culturale che hanno raggiunto un punteggio minimo di 70 su 100 nel test di accertamento del carattere culturale per i film di particolare interesse culturale e che, secondo la Commissione per la cinematografia, hanno gravi problemi per accedere al finanziamento e per raggiungere un vasto pubblico.

31)

Le autorità italiane hanno definito come film con risorse finanziarie modeste quelli il cui bilancio non supera l'importo di 1,5 milioni di EUR.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Sussistenza dell'aiuto

32)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

33)

Impiego di risorse statali: la fonte di finanziamento sono gli incentivi fiscali offerti dallo Stato italiano. Quindi, dato che lo Stato italiano non percepirebbe determinati introiti fiscali, il regime comporta l'impiego di risorse statali.

34)

Vantaggio economico per un'impresa: nell'ambito del regime, le imprese che investono nella produzione, distribuzione e/o proiezione di film beneficiano di un vantaggio finanziario in forma d'incentivi fiscali concessi dallo Stato. Tali imprese non fruirebbero di un simile vantaggio alle normali condizioni del mercato e, senza il finanziamento statale, dovrebbero sostenere integralmente i costi delle loro attività. Il regime conferisce dunque ai beneficiari un vantaggio economico.

35)

Distorsione della concorrenza e carattere selettivo: il regime ha carattere selettivo, perché ne beneficiano soltanto le imprese che investono in attività di produzione, distribuzione e/o proiezione di film. I beneficiari sono in concorrenza con altre imprese che non fruiscono necessariamente di tale regime. Di conseguenza, il regime falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

36)

Effetti sugli scambi tra gli Stati membri: in considerazione degli scambi internazionali di film, in particolare di lungometraggi, la Commissione ritiene che il vantaggio selettivo concesso dal regime in oggetto a imprese che investono nella produzione, distribuzione e proiezione di film possa incidere sugli scambi intracomunitari.

37)

Di conseguenza, il regime in oggetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE.

4.2.   Compatibilità

38)

I criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico (7) prevedono regole speciali per valutare gli aiuti a favore della produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Oltre all'applicazione del principio delle “legalità generale”, tali criteri richiedono che:

l'aiuto riguardi un prodotto culturale, valutato in base a criteri nazionali verificabili,

il produttore sia libero di spendere almeno il 20 % del bilancio del film in altri Stati membri,

l'intensità degli aiuti non superi il 50 %, tranne per i film difficili e con risorse finanziarie modeste,

il regime non eroghi aiuti supplementari a favore di specifiche attività cinematografiche.

39)

Sono questi, dunque, i criteri che si applicano alle misure previste nel regime notificato riguardante gli investimenti nella produzione di film. Tuttavia, non è possibile valutare in base a tali criteri i sussidi a favore rispettivamente della distribuzione di film e del cinema digitale. Di conseguenza, la necessità e proporzionalità di queste misure devono essere valutate a parte.

4.2.1.   Il principio della legalità generale

40)

La Commissione deve accertare che il regime non comprenda clausole contrarie alle disposizioni del trattato relative a settori diversi dagli aiuti di Stato.

41)

La natura fiscale del dispositivo comporta la necessità che i beneficiari, per beneficiare della detassazione, dispongano di un reddito imponibile in Italia. La condizione di essere soggetto passivo in un sistema tributario nazionale è una caratteristica comune degli incentivi fiscali. Tuttavia, il regime in oggetto non limita i crediti d'imposta e le detassazioni alle spese sostenute in Italia. Di conseguenza, il regime non comprende un incentivo supplementare a territorializzare la spesa.

42)

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, il regime notificato non pone particolari problemi a tale riguardo. Le condizioni territoriali relative alle spese per la produzione di film sono trattate più oltre nel presente testo, sulla scorta della comunicazione sul settore cinematografico.

4.2.2.   Incentivi fiscali per la produzione di film a favore d'imprese esterne al settore cinematografico

43)

Il credito d'imposta e la detassazione a favore d'imprese esterne al settore cinematografico sono disponibili soltanto per investimenti nella produzione e nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Scopo dell'aiuto è stimolare investimenti esterni nella produzione di film a carattere culturale.

44)

Tale sussidio alla produzione di film può quindi essere valutato in base ai criteri enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico. Dato che per le imprese esterne al settore cinematografico è disponibile un credito d'imposta fino al massimale del 40 % (rispetto al credito d'imposta del 15 % già autorizzato dalla Commissione a favore delle imprese di produzione cinematografica), la Commissione deve anche esaminare l'incidenza di tale misura sui beneficiari diretti del credito d'imposta.

45)

Nella sua decisione di autorizzare gli incentivi fiscali per la produzione di film italiani, la Commissione ha già esaminato i criteri di valutazione del carattere culturale applicati dalle autorità italiane per definire i film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e i film di particolare interesse culturale. Poiché alle misure in oggetto si applicano i medesimi criteri, gli aiuti sono previsti a favore di prodotti culturali, definiti mediante criteri nazionali verificabili.

46)

Una delle condizioni del credito d'imposta è che l' 80 % degli investimenti sia speso in Italia. Dato che il massimale degli investimenti massimi è del 49 % del bilancio di produzione di un film, questa condizione territoriale riguarda come massimo il 39,2 % del bilancio di produzione. Per la detassazione non vi sono condizioni territoriali: il produttore è quindi libero di spendere in altri Stati membri ben più del 20 % del bilancio del film, senza riduzione dell'aiuto disponibile nell'ambito delle misure in oggetto.

47)

L'intensità massima cumulativa degli aiuti a favore della produzione cinematografica resta del 50 %. Gli aiuti non sono destinati ad attività specifiche di produzione cinematografica. Risultano dunque soddisfatti tutti i criteri per gli aiuti di Stato enunciati nella comunicazione sul settore cinematografico.

48)

Dato che tali misure hanno lo scopo di attrarre dal'esterno del settore cinematografico investimenti nella produzione e nella distribuzione di film che soddisfino a specifici criteri culturali, quest'obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE, secondo il quale “la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”.

49)

Secondo le autorità italiane, il mercato cinematografico italiano è caratterizzato dalla cronica incapacità di attrarre fondi privati dall'esterno del settore, in forma di prestiti o di capitale di rischio, il che comporta che i produttori indipendenti dipendono pesantemente dal finanziamento di grandi produttori o di società televisive. Come risultato, la concentrazione delle quote di mercato va accentuandosi e i produttori indipendenti hanno difficoltà a soddisfare il restante fabbisogno dei loro bilanci di produzione.

50)

La Commissione condivide la convinzione delle autorità italiane secondo cui, in generale, un sistema di aiuti di Stato può esser ritenuto virtuoso se stimola la concorrenza e se è considerato transitorio e atto a creare dinamiche di mercato che possano perdurare nel tempo anche dopo che l'aiuto non venga più erogato. Secondo le autorità italiane, queste misure si prefiggono l'obiettivo d'introdurre una forma di sussidio atta a stabilire e consolidare i rapporti tra investitori privati e operatori cinematografici, allo scopo ultimo di offrire alle imprese, per il finanziamento, alternative diverse dal finanziamento pubblico e dalle risorse dei grandi gruppi del settore audiovisivo.

51)

Per creare un simile stimolo, le autorità italiane ritengono necessario prevedere un credito d'imposta superiore a quello disponibile per le imprese di produzione cinematografica, sebbene con un limite inferiore d'investimenti ammissibili. La ratio di questa opzione è basata su due motivi economici specifici:

l'asimmetria informativa tra le imprese interne del settore cinematografico, in particolare le imprese di produzione, e le imprese esterne al settore, che hanno minore conoscenza del mercato cinematografico, dei processi di produzione e di distribuzione e dei rischi correlati,

l'esigenza di evitare il pericoloso concentrarsi del rischio del credito su un singolo investitore.

52)

Le autorità italiane osservano che questi fattori economici determinanti caratterizzano tutti gli investimenti nella produzione cinematografica ma sono ancora più pertinenti ai film a carattere culturale, specialmente tenendo conto del rapporto tra rischio e remunerazione, che è ovviamente inferiore per tali film rispetto ai film più commerciali.

53)

Le autorità italiane ritengono dunque che la lacuna nell'informazione esponga a rischi maggiori un investitore esterno al settore cinematografico. Rispetto a un'impresa di produzione cinematografica, un simile investitore può influire in misura minore sul processo di produzione nell'intento di limitare tali rischi. Il che giustifica il maggior premio di rischio messo a disposizione degli investitori esterni al settore cinematografico che investono nella produzione di film e spiega anche perché gli investimenti ammissibili sono limitati a un milione di euro all'anno per ogni impresa.

54)

Le autorità italiane ritengono che il combinarsi di un elevato credito d'imposta e di un basso massimale annuo per gli investimenti faciliti gli investimenti privati nella produzione di film a carattere culturale, assicurando un adeguato rapporto tra rischio e remunerazione e al tempo stesso limitando l'esposizione al rischio per i singoli investitori.

55)

Le autorità italiane hanno presentato un'analisi economica basata sui dati relativi ai film a carattere culturale e ai film a carattere più commerciale usciti in Italia nel periodo 2005-2007, per dimostrare che la percentuale del 40 % costituisce la differenza tra la minore remunerazione per i film a carattere culturale rispetto ai film a carattere più commerciale. Il che spiega perché si è stabilito il tasso del 40 % per il credito d'imposta disponibile per gli investimenti in film a carattere culturale “di nazionalità italiana” effettuati da investitori esterni al settore cinematografico.

56)

Il tasso del 20 % scelto dalle autorità italiane per il credito d'imposta disponibile per le imprese di distribuzione e per le imprese di esercizio che investono in film di particolare interesse culturale è pari alla metà del tasso del 40 %. Le autorità italiane spiegano che questo minore livello del credito d'imposta è dovuto alla minore esposizione delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio all'asimmetria informativa, data l'essenza delle loro attività.

57)

Le autorità italiane osservano che questo meccanismo è una novità tra gli Stati membri dell'UE e che il tasso del 40 % è stabilito a titolo sperimentale. Le autorità italiane seguiranno da vicino gli effetti microeconomici e macroeconomici della misura durante il periodo della sua applicazione e se necessario la modificheranno, nella legge finanziaria per il 2011, per correggere potenziali distorsioni della concorrenza che possano palesarsi.

58)

Le autorità italiane si sono anche impegnate a introdurre, nei decreti per l'applicazione delle misure, un meccanismo inteso a evitare possibili loro “abusi”, quali considerare come un investimento ammissibile un accordo commerciale tra un investitore esterno al settore cinematografico e un'impresa di produzione cinematografica. Il dispositivo consiste nell'imporre, come condizione per concedere il credito d'imposta a un investitore esterno (non del settore manifatturiero) il quale fornisca anche merci destinate a quel film, una soglia minima d'investimenti pari al 10 % del bilancio di produzione (soglia ridotta al 5 % nel caso di film difficili o con risorse modeste). Per accertare il rispetto di tale soglia, saranno imposti agli investitori e ai produttori meccanismi di separazione contabile tra un investimento nella produzione di un film e un accordo commerciale (8).

59)

La Commissione ritiene quindi che il credito d'imposta e la detassazione per le imprese esterne al settore cinematografico che investono nella produzione cinematografica siano necessari e proporzionati all'obiettivo culturale delle misure in oggetto e compatibili con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

60)

La detassazione a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è esaminata al punto 0 insieme con gli incentivi fiscali per le imprese di distribuzione che distribuiscono tali film.

4.2.3.   Credito d'imposta a favore d'imprese di distribuzione e d'imprese di esercizio che investono in film specialistici

61)

Il credito d'imposta del 20 % a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio è disponibile soltanto per investimenti nella produzione di film di particolare interesse culturale. La detassazione a favore delle imprese di distribuzione è disponibile soltanto per gli utili reinvestiti nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”. Tali misure hanno lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese di distribuzione e delle imprese di esercizio nella produzione di simili film.

62)

Per i medesimi motivi indicati al punto 0, il credito d'imposta del 20 % disponibile per le imprese di distribuzione e le imprese di esercizio che investono nella produzione di film specialistici è compatibile con il trattato CE in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

63)

La detassazione a favore delle imprese di distribuzione che reinvestono gli utili nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” si applica alle medesime condizioni della detassazione, già autorizzata dalla Commissione, per le imprese di produzione che reinvestono gli utili in tali film. Di conseguenza, secondo le conclusioni di tale decisione, la Commissione ritiene che la detassazione a favore delle imprese di distribuzione che investono nella produzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana” è compatibile con il mercato comune in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) CE, poiché soddisfa alle condizioni prescritte dalla Commissione nella comunicazione sul settore cinematografico.

4.2.4.   Incentivi fiscali a favore della distribuzione di film

64)

Nell'ambito del regime, le autorità italiane hanno notificato quattro incentivi fiscali per la distribuzione di film: il credito d'imposta del 10 % a favore delle imprese di distribuzione che distibuiscono film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; il credito d'imposta del 15 % a favore delle imprese di distribuzione che distribuiscono film di particolare interesse culturale; la detassazione del 30 % a favore delle imprese esterne al settore cinematografico che investono nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”; la detassazione per le imprese di distribuzione e le imprese di produzione che reinvestono gli utili nella distribuzione di film a carattere culturale “di nazionalità italiana”.

65)

Queste misure hanno lo scopo di stimolare la distribuzione di tali film. Di conseguenza, il loro obiettivo risponde all'articolo 151 del trattato CE (9).

66)

Come già si è detto (10), le autorità italiane hanno presentato dati che confermano la quota di mercato notevolmente esigua dei film a carattere culturale “di nazionalità italiana” e la quota di mercato molto esigua dei film di particolare interesse culturale. Questi dati ribadiscono la necessità dell'aiuto di Stato come sussidio alla distribuzione di tali film.

67)

La Commissione osserva inoltre che l'esigenza di sostenere la distribuzione di film europei è stata riconosciuta nella relazione del 1994 del Think Tank della Commissione riguardante la politica audiovisiva nell'UE (11). La scarsa circolazione dei film europei è stata riconosciuta anche nella relazione del 2005 del Think Tank di Copenaghen riguardante i film europei e la politica nel settore cinematografico (12).

68)

Nel maggio 2009, nella relazione Focus 2009 l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo (13) ha indicato che la produzione cinematografica europea ha raggiunto la cifra record di 1.145 film nel 2008, anche se la quota media di mercato dei film europei era del 28,4 %. Nella medesima relazione è indicato che i film italiani hanno attirato soltanto il 3,6 % degli spettatori in tutta l'UE.

69)

I differenti livelli del credito d'imposta disponibili per le imprese di distribuzione riflettono la differenza tra le quote di mercato (e quindi tra i rischi finanziari) relative alla distribuzione di questi tipi di film all'interno dell'Italia. Le autorità italiane ritengono che il 10 % e il 15 % siano livelli d'incentivo supplementare adeguati per incoraggiare le imprese di distribuzione a distribuire tali film piuttosto che film alternativi più commerciali.

70)

La Commissione ritiene quindi che il sussidio alla distribuzione previsto nel regime in oggetto sia necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito e non falsi la concorrenza in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE.

4.2.5.   Credito d'imposta a favore del cinema digitale

71)

Nella sua Comunicazione di 28 gennaio 2009, recante proroga della validità dei criteri di valutazione degli aiuti di Stato da applicare ai regimi di sussidio alla produzione cinematografica, la Commissione ha indicato di non aver ancora definito una politica relativa al sussidio statale a favore della proiezione digitale. Dato che l'incentivo fiscale previsto dall'Italia a favore della proiezione digitale è il primo regime di questo tipo offerto principalmente a imprese di esercizio che realizzano buoni risultati commerciali, non vi è nessun esplicito precedente sul quale la Commissione possa basarsi per valutare tale regime. In una visuale più ampia, la questione del sussidio statale a favore della proiezione digitale è molto complessa e richiede potenzialmente un ingente intervento statale, riguardo al quale non vi è stata finora nessuna consultazione pubblica al livello dell'UE.

72)

In passato la Commissione ha esaminato misure di sussidio all'installazione d'impianti di proiezione digitale a specifiche condizioni:

UK Digital Screen Network (14) (rete di schermi digitali nel Regno Unito): ai cinema beneficiari dell'aiuto era chiesto di presentare un'ampia percentuale di film specialistici utilizzando gli impianti di proiezione digitale in essi installati. Nella sua decisione su questo caso la Commissione ha applicato la deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE, in quanto tale condizione assicurava che l'aiuto promovesse lo scambio e la distribuzione di beni culturali senza incidere sugli scambi commerciali e sulla concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

Sussidio finlandese a favore del cinema digitale (15): le autorità finlandesi hanno applicato le regole de minimis al sussidio accordato ai cinema siti in piccole località. I monosala e i multisala facenti parte di una più vasta catena, siti in comuni di medie dimensioni, erano esclusi dall'aiuto tranne in un numero limitati di circostanze economiche. Erano esclusi dall'aiuto anche i multisala e monosala della zona di Helsinki facenti parte di una più vasta catena. I cinema d'essai e i cinema aventi da uno a tre schermi erano ammissibili al sussidio indipendentemente da dove erano siti. Poiché lo scopo del sussidio era contribuire a finanziare attività correlate ad attività tecniche nel settore audiovisivo, nella sua decisione su questo caso la Commissione ha applicato l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE.

73)

Di conseguenza, la Commissione dovrebbe valutare la compatibilità dei crediti d'imposta accordati in Italia a favore del cinema digitale ai termini dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE oppure in base alla deroga culturale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE. Entrambe tali disposizioni prevedono che la Commissione esamini la necessità, proporzionalità e adeguatezza dell'aiuto.

Necessità

74)

Le autorità italiane hanno osservato che gli spettatori non sono in grado di accorgersi che la proiezione digitale costituisce un notevole miglioramento qualitativo rispetto alla proiezione mediante le attuali attrezzature da 35 mm. Quest'osservazione mirava a sostenere che la digitalizzazione non porterebbe a maggiori incassi, ma essa suscita anche l'interrogativo riguardo alla necessità di un sussidio a favore della proiezione digitale.

75)

In base a precedenti notifiche di altri Stati membri, la Commissione ha anche appreso che la programmazione flessibile consentita dalla proiezione digitale potrebbe migliorare di molto la scelta di film per gli spettatori e quindi gli incassi dei cinema. Di conseguenza, è nell'interesse generale installare impianti di proiezione digitale e, quando la massa critica di cinema si sarà convertita alla proiezione digitale, le normali forze del mercato implicheranno che i film siano distribuiti soltanto in formato digitale. Infatti la distribuzione digitale è meno costosa per le imprese di distribuzione (secondo le autorità italiane, per ogni schermo il costo è di 150 EUR per ogni copia digitale, più i costi di trasmissione, invece di 1 000 EUR per le copie in 35 mm).

76)

Alla Commissione consta peraltro che il ritmo della conversione digitale dei cinema in tutta l'UE sia bassissimo, a causa tra l'altro dei costi elevati degli impianti di proiezione digitale. Le autorità italiane hanno indicato che l'installazione d'impianti di proiezione digitale costerebbe per ogni schermo 100 000 EUR nella versione 2K DCI (16), che potrebbe servire anche per la proiezioni di film digitali 3D.

77)

Tuttavia, il massimale del credito d'imposta per la conversione digitale, che è di 50 000 EUR per ogni schermo, corrisponde al costo massimale ammissibile dell'installazione per ogni schermo, pari a [50 000 EUR ÷ 30 % =] 166 667 EUR per ogni schermo, dato il credito d'imposta disponibile del 30 %. Di conseguenza, la Commissione dubita che il massimale del credito d'imposta debba essere così elevato.

78)

Perfino un importo di soli 100 000 EUR implicherebbe investimenti per il totale di [3 957 × 100 000 EUR =] 395,7 milioni di EUR. Estrapolando questa somma ai 33 000 schermi cinematografici attivi in tutta l'UE ne risulterebbe che per la conversione digitale integrale sarebbe necessario un investimento, per tutta l'UE, di 3,3 miliardi di EUR. Nell'attuale contingenza economica, la Commissione dubita che un simile livello d'investimenti, provenienti da fonti pubbliche o private, possa essere disponibile per la totalità degli schermi cinematografici in tutti gli Stati membri dell'UE.

79)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, gli impianti di proiezione digitale che si dovrebbero installare comprendono, sostanzialmente, un proiettore digitale, il supporto informatico e i cavi. La componente più costosa di simili impianti sembra il proiettore digitale. Quindi, anche ammesso che in Italia sia necessario il sussidio statale al cinema digitale, la Commissione deve valutare se 100 000 EUR per ogni schermo sia una stima equa dei costi necessari per passare alla proiezione digitale.

80)

Alla Commissione consta (17) inoltre che l'installazione di un impianto di proiezione digitale consente ai cinema di proiettare non soltanto film digitali ma anche altri tipi di contenuti digitali, quali opere liriche e teatrali dal vivo, partite di calcio, giochi di massa e annunci pubblicitari digitali. Le imprese di distribuzione che forniscono anche simili “contenuti digitali alternativi” non sembrano necessitare d'impianti di proiezione digitale rispondenti alle specifiche DCI (18).

81)

Le autorità italiane hanno indicato dati relativi alla proiezione digitale 1.3K sui 67 schermi del circuito Microcinema, che tra l'aprile 2007 e il novembre 2008 hanno presentato 75 film e 18 opere. Il 71 % dei film proiettati erano italiani o europei. A titolo di raffronto, nessuna delle 46 produzioni digitali 2K distribuite tra il 2007 e il 2008 erano italiane (19). Soltanto quattro delle produzioni digitali 2K avevano una versione 3D.

82)

In base a questi dati, sembra che un impianto di proiezione 2K rispondente alle specifiche DCI non sia necessario per i film a carattere culturale italiani o europei. Inoltre la Commissione osserva che la maggior parte dei film, in particolare quelli italiani ed europei, non sono stati distribuiti con la versione 3D.

83)

Anche nell'ipotesi che il supporto informatico possa costare circa 5 000 EUR secondo le attuali offerte commerciali (20), un impianto dotato di un proiettore digitale 2K di alta qualità a 3 chip, adatto per impiego intensivo, costerebbe oggi 30 000 EUR o meno. Un impianto 1.3K equivalente sarebbe presumibilmente molto meno costoso e potrebbe forse essere finanziato secondo un modello commerciale.

84)

Di conseguenza, rammentando che il pacchetto di misure notificato dalle autorità italiane ha lo scopo di stimolare la distribuzione e la proiezione di film italiani/europei, la Commissione dubita che 100 000 EUR per ogni schermo sia un'equa stima dei costi necessari per installare un impianto di proiezione digitale. Il che pone quindi in dubbio la necessità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale.

Proporzionalità

85)

A sostegno della loro affermazione secondo cui l'aiuto è proporzionato alle caratteristiche specifiche del mercato italiano, le autorità italiane hanno presentato dati relativi agli incassi dei cinema, i quali confermano che in Italia i cinema multisala registrano per ogni schermo ricavi medi superiori rispetto ai cinema monosala. Tuttavia, di norma i multisala beneficiano anche di economie di scala, in termini di costi medi inferiori per ogni schermo.

86)

Il che implica inoltre che, probabilmente, i cinema aventi un più grande numero di schermi sono maggiormente in grado di permettersi d'installare impianti di proiezione digitale senza il sussidio statale. In effetti, secondo le autorità italiane, alcuni cinema multisala hanno già installato impianti di proiezione digitale senza ricevere sussidi statali.

87)

Al tempo stesso, alla Commissione consta che per le imprese di esercizio sono disponibili modelli di finanziamento commerciale consistenti in canoni per le copie virtuali (“virtual print fee”), il cui scopo è ripartire i costi della proiezione digitale con le imprese di distribuzione, le quali ogni volta che un film digitale viene proiettato mediante l'apposito impianto versano una “virtual print fee” alla parte che ha finanziato l'installazione di tale impianto.

88)

La Commissione è anche al corrente dell'esistenza di altri modelli di finanziamento commerciale per il cinema digitale, come quello applicato con successo anche a cinema di remote zone rurali in India (21).

89)

In tale contesto c'è tuttavia da chiedersi se un sussidio statale dell'entità proposta per ogni schermo non comporti la scomparsa di alternative commerciali, quali la ripartizione dei costi tra imprese di distribuzione ed imprese di esercizio. Di conseguenza, la Commissione ha dubbi riguardo alla proporzionalità del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale.

Adeguatezza

90)

Secondo le stime, il bilancio di tale misura è di 16,8 milioni di EUR, a fronte di costi d'installazione di 56 milioni di EUR. Tuttavia, come si è osservato al punto 78, questo importo sarebbe considerevolmente inferiore agli investimenti per il totale di 395,7 milioni di EUR necessari per convertire tutti gli schermi in Italia, in base al costo stimato a 100 000 EUR per ogni schermo. Quindi, se la stima di 100 000 EUR per ogni schermo indicata dalle autorità italiane è ragionevole, ne risulta che il bilancio coprirebbe i costi per la conversione soltanto del 14 % degli schermi cinematografici italiani. Di conseguenza, la Commissione dubita che il finanziamento disponibile per tale misura sia adeguato.

91)

Sebbene le autorità italiane indichino che il loro obiettivo è estendere l'impiego della proiezione digitale per incrementare la circolazione dei film a carattere culturale italiani ed europei, non è evidente in qual modo la misura proposta sia sufficientemente mirata a conseguire un simile obiettivo. In particolare, i principali vantaggi in termini di introiti che i cinema otterrebbero dalla conversione digitale sembra derivare dalla programmazione in funzione della domanda, resa possibile dalla proiezione digitale (22).

92)

Tuttavia, le condizioni in materia culturale imposte ai più grandi cinema multisala per ottenere l'aiuto potrebbero avere come risultato che mediante l'impianto digitale di nuova installazione sarebbero proiettati film commerciali, mentre i film a carattere culturale sarebbero presentati soltanto in formato 35 mm e in orari di scarso afflusso. Il che farebbe gravare un onere finanziario supplementare sulle imprese di distribuzione di tali film, in particolare nel periodo di transizione, dato che le copie a 35 mm sono più costose delle copie digitali. La Commissione dubita quindi che le autorità italiane siano in grado di assicurare che le imprese di esercizio beneficiarie dell'aiuto introdurranno i modelli commerciali alternativi resi possibili dalla proiezione digitale, che offrirebbero agli spettatori italiani una più ampia scelta di film a carattere culturale.

93)

Dato che l'aiuto ha la forma di credito d'imposta, perché questo aiuto abbia un effetto incentivante i beneficiari devono realizzare utili sufficienti (o avere almeno una sufficiente capacità contributiva) per avvalersi del credito. Le autorità italiane hanno osservato che i cinema aventi da uno a quattro schermi sono in difficoltà finanziarie nell'attuale contingenza e che i cinema monosala sono quelli più colpiti. Inoltre le autorità italiane hanno presentato dati secondo i quali il 74 % dei cinema italiani sono monosala e il 17 % hanno da due a quattro schermi.

94)

Di conseguenza, la Commissione dubita che il 91 % dei cinema italiani (2 390 schermi in 1 816 cinema) i quali, secondo le autorità italiane, avrebbero maggior bisogno dell'aiuto, siano in grado di avvalersi di un credito d'imposta. Anche nel caso che cinema aventi da uno a quattro schermi abbiano sufficiente capacità retributiva per essere in grado di utilizzare il credito d'imposta del 30 %, se sono in difficoltà finanziarie non è chiaro come potranno finanziare il rimanente 70 % degli investimenti richiesti. Quindi la Commissione nutre dubbi riguardo alla probabilità che i cinema italiani aventi da uno a quattro schermi siano in grado di stanziare un investimento iniziale netto di [70 % × 100 000 EUR =] 70 000 EUR senza un incremento considerevole degli introiti derivanti dall'investimento o la possibilità di ricorrere ad altre fonti di finanziamento.

95)

La misura notificata riguarda la prima installazione di un impianto di proiezione digitale ed è proposta come misura pilota per un periodo biennale. Alla Commissione consta che, come per altri apparecchi elettronici, la durata utile degli impianti di proiezione digitale è stimata a 5-10 anni, dopo di che è probabile che le singole componenti divengano obsolete. Si tratta di una durata utile molto più breve di quella delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm, che la misura vorrebbe incoraggiare a sostituire.

96)

Alla Commissione consta inoltre che i costi di utilizzo degli impianti di proiezione digitale sono superiori a quelli delle attrezzature meccaniche di proiezione a 35 mm. Le autorità italiane ritengono che i costi d'installazione degli impianti di proiezione digitale eccedano il normale bilancio dei cinema italiani, in particolare di quelli aventi da uno a quattro schermi. Dunque, poiché la misura giunge a termine dopo due anni, la Commissione dubita che questo sussidio una tantum costituisca una soluzione sostenibile del problema per tutti e 1 816 i cinema in questione.

97)

In considerazione di quanto sin qui esposto, la Commissione ha dubbi riguardo alla necessità, proporzionalità e adeguatezza del credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale in Italia.

Ripercussioni economiche, sociali e culturali

98)

Come si è detto al punto 94, il 91 % dei cinema italiani possono essere incapaci di avvalersi del credito d'imposta o di affrontare il necessario investimento iniziale del 70 % ed i successivi costi supplementari di utilizzo. Alle normali condizioni di mercato, vi sarebbe il rischio di chiusura per le imprese che si trovano in una simile situazione.

99)

Nel novembre 2008 il comitato per l'istruzione, la gioventù e la cultura del Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'urgenza di trovare una soluzione comune per finanziare la conversione digitale dei cinema. A quell'epoca la Commissione ha evidenziato il rischio che tale processo metta a repentaglio i cinema d'essai e i cinema locali in tutta l'Europa. La presidenza del Consiglio ha concluso che si tratta di una grande sfida europea, che potrebbe ripercuotersi sulla preservazione della diversità delle culture.

100)

In un simile contesto, la Commissione si rende conto che potrebbe essere nell'interesse comune che uno Stato membro come l'Italia ricorra a un aiuto di Stato per investire nel passaggio a una nuova tecnologia nei cinema in questione. Tuttavia, la Commissione vorrebbe ottenere dalle autorità italiane l'assicurazione che l'aiuto proposto sia neutrale sotto il profilo tecnologico.

101)

In particolare, la Commissione desidera ricevere dalle autorità italiane la conferma che le imprese di esercizio non sarebbero indotte a investire di preferenza in uno standard digitale invece che in un altro. Inoltre, la Commissione chiede alle autorità italiane di confermare che, come condizione del sussidio, le imprese di esercizio devono assicurare che possano essere presentati anche film distribuiti in un formato digitale basato su standard disponibili inferiori allo standard digitale dell'impianto per il quale si eroga il sussidio.

102)

Questa condizione assicurerebbe che le imprese di produzione e le imprese di distribuzione possano far circolare i loro film in tutti i cinema beneficiari del sussidio in qualsiasi standard digitale che esse ritengano il più adatto. Inoltre, tale condizione eviterebbe di falsare la concorrenza tra gli standard digitali e tra i fornitori d'impianti di proiezione digitale non soltanto all'interno dell'Italia, ma anche a più ampio livello in tutta l'Europa.

103)

La Commissione si rende conto che nel settore cinematografico europeo vi è l'impressione generale che le grandi società cinematografiche USA distribuiranno i loro film soltanto in formato digitale, per schermi rispondenti alle specifiche DCI. La Commissione non è a conoscenza di nessun elemento probante che attesti l'imposizione di un simile prerequisito alle imprese di esercizio da parte delle grandi società cinematografiche USA. Nondimeno, alla Commissione consta che, dati i risparmi potenziali consentiti dalla distribuzione digitale, attualmente le grandi società cinematografiche USA offrono di contribuire ai costi d'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI nei cinema multisala in tutta l'UE. Di conseguenza, la Commissione osserva che un aiuto di Stato per l'installazione d'impianti di proiezione rispondenti alle specifiche DCI almeno nei multisala potrebbe beneficiare indirettamente le grandi società cinematografiche USA.

104)

La Commissione osserva inoltre che probabilmente il mercato di uno standard digitale limitato esclusivamente ai cinema sarà una nicchia di mercato, dato il numero limitato di cinema in tutto il mondo, con conseguenti costi elevati e bassi livelli di produzione annuale. La Commissione dubita quindi che l'incremento della domanda risultante dall'aiuto di Stato proposto per l'installazione degli impianti di proiezione digitale potrà evitare l'aumento dei prezzi, non soltanto in Italia ma in tutta l'UE, della limitata offerta d'impianti di proiezione intesi specificamente per i cinema.

105)

Come accade per ogni cambiamento tecnologico, è probabile che le imprese di distribuzione di film passino alla distribuzione digitale quando vi sarà una massa critica di cinema digitali. Anche se l'Italia potrà raggiungere questa massa critica in tempi più brevi grazie all'aiuto proposto, la Commissione teme che tale aiuto possa anche accelerare la chiusura di quei cinema (con ogni probabilità i più piccoli) che non saranno stati in grado d'installare l'impianto di proiezione digitale quando sarà raggiunta la massa critica.

106)

La Commissione dubita quindi che il credito d'imposta proposto dall'Italia a favore del cinema digitale eviterebbe di falsare la concorrenza a un grado tale da poter essere controbilanciato dai vantaggi sociali e culturali di un simile aiuto di Stato.

5.   CONCLUSIONE

La Commissione ha dunque deciso che le misure notificate costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 CE, ma ritiene compatibili con il trattato CE tutte tali misure meno il credito d'imposta a favore del cinema digitale.

Inoltre, in base alle considerazioni sin qui esposte, la Commissione dubita che il credito d'imposta a favore del cinema digitale sia compatibile con il mercato comune. Di conseguenza, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione chiede all'Italia di presentare le sue osservazioni e d'inviare tutte le informazioni atte ad aiutare la Commissione stessa a valutare tale misura.

Secondo quanto richiesto dalle autorità italiane, in considerazione del numero di parti interessate e della complessità della questione del cinema digitale, e tenuto conto anche della pausa estiva, le autorità italiane potranno inviare entro il 31 ottobre 2009 le loro osservazioni riguardo al credito d'imposta proposto a favore del cinema digitale. La Commissione chiede alle autorità italiane di trasmettere immediatamente una copia della presente lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto in oggetto.

La Commissione avverte l'Italia che le parti interessate saranno informate mediante la pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Saranno informate anche le parti interessate degli Stati EFTA firmatari dell'accordo EFTA, mediante pubblicazione di un avviso nel supplemento EFTA della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di una copia della presente lettera. Data la proroga concessa alle autorità italiane per la presentazione formale delle osservazioni e considerati i tempi necessari per le pubblicazioni, si chiederà a tutte le parti interessate di presentare eventuali osservazioni entro il medesimo termine del 31 ottobre 2009.“


(1)  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2007 12 28, serie generale n. 300, supplemento ordinario n. 196.

(2)  Demonstruotojas – verslo subjektas, kuris valdo vieną ar daugiau kino teatrų. Kiekviename demonstruotojo valdomame kino teatre gali būti vienas ar daugiau ekranų.

(3)  Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive [COM(2001) 534 def. del 26.9.2001, GU C 43 del 16.2.2002, pp. 6-17]; prorogata nel 2004 (GU C 123 del 30.4.2004, pp. 1-7), nel 2007 (GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5,) e nel 2009 (GU C 31 del 7.2.2009, pag. 1).

(4)  Aiuto di Stato N 595/08.

(5)  Un'impresa di esercizio è quella che gestisce uno o più cinema. Ogni cinema gestito da un'impresa di esercizio può essere monosala o multisala.

(6)  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28.12.2007, Serie generale n. 300, Supplemento ordinario n. 196.

(7)  Cfr. la nota 1.

(8)  Per esempio un accordo tra un'impresa e un produttore cinematografico che preveda la fornitura di merci.

(9)  Vedere la citazione al punto 48.

(10)  Vedere il punto 9.

(11)  http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/other/think_tank_1994.pdf

(12)  http://filmthinktank.org/fileadmin/thinktank_downloads/CopenhagenReport2007.pdf

(13)  http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/focus2009.pdf

(14)  Aiuto di Stato N 477/04.

(15)  Aiuto di Stato NN 70/06.

(16)  DCI sono le specifiche definite per la prima volta nel 2005 per il mercato USA da una joint venture denominata Digital Cinema Initiatives (iniziative per il cinema digitale) formata dalle grandi società statunitensi di produzione cinematografica (Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e Warner Bros. Studios): www.dcimovies.com. La versione 2K DCI ha una risoluzione di 2 048 × 1 080 pixel.

(17)  Come indicato, per esempio, nel sito Screen International’s Digital Cinema 2008 conference.

(18)  Vedere per esempio il sito web di website of Emerging Pictures, che distribuisce opere e film indipendenti italiani agli schermi digitali in tutto il mondo.

(19)  Secondo le autorità italiane, la sola produzione digitale italiana in versione 2K dal 2001 è stata il film Pinocchio di Roberto Benigni (2002), il cui bilancio di produzione, secondo le indicazioni, era di 40 milioni di EUR. Prima della pubblicazione delle specifiche DCI nel 2005, 2K si riferiva al formato HD (1 920 × 1 080).

(20)  Vedere per esempio http://www.projectorpoint.co.uk/projectors/Panasonic_PT-D10000E.html

(21)  http://www.televisionpoint.com/news2008/newsfullstory.php?id=1211980648

(22)  Vedere per esempio http://www.dodona.co.uk/experience.htm