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Documento 31985R3636

    Regolamento (CEE) n. 3636/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 219/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

    OL L 350, 1985 12 27, pagg. 10–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (ES, PT)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3636/oj

    31985R3636

    Regolamento (CEE) n. 3636/85 del Consiglio del 17 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (CEE) n. 219/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

    Gazzetta ufficiale n. L 350 del 27/12/1985 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 14 tomo 2 pag. 0016
    edizione speciale portoghese: capitolo 14 tomo 2 pag. 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3636/85 DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1985

    recante modifica del regolamento (CEE) n. 219/84 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3634/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, che istituisce, nel 1985, azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale e che modifica il regolamento (CEE) n. 1787/84 (1), in particolare l'articolo 1,

    vista la proposta della Commissione (2),

    visto il parere del Parlamento europeo (3),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

    considerando che l'articolo 48 del regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (5), stabilisce che, con riserva dell'applicazione dell'articolo 45 del medesimo, il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio (6), ivi compreso il titolo III relativo alle azioni comunitarie specifiche, è abrogato; che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3634/85, il Consiglio può ancora, fino al 31 dicembre 1985, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/85, istituire azioni comunitarie specifiche sulla base di proposte presentate dalla Commissione prima del 31 dicembre 1984;

    considerando che il suddetto articolo 13 prevede una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale connesse in particolare con le politiche della Comunità e con i provvedimenti da essa adottati, per consentire di tener conto in modo più appropriato della dimensione regionale di dette azioni o di attenuare le loro conseguenze sul piano regionale;

    considerando che, a norma di detto articolo, il Consiglio ha adottato, il 18 gennaio 1984, una seconda serie di regolamenti che istituiscono azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, in particolare il regolamento (CEE) n. 219/84 (7) che istituisce un'azione comunitaria specifica in appresso denominata « azione specifica »;

    considerando che, in applicazione di tale regolamento, in particolare dell'articolo 3, la Commissione ha approvato programmi speciali relativi a determinate zone e nel contempo ha deciso di assegnare stanziamenti a favore di tali programmi;

    considerando che l'aggravarsi dei problemi dell'industria tessile e dell'abbigliamento impone l'estensione dell'azione specifica a zone della Repubblica federale di Germania che soddisfino i criteri enunciati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 219/84;

    considerando che gli stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi regionali che possono costituire oggetto di un'azione specifica;

    considerando che l'attuazione dell'azione specifica così estesa richiede mezzi finanziari supplementari;

    considerando che è necessario che la Repubblica federale di Germania presenti alla Commissione un programma speciale conforme al regolamento (CEE) n. 219/84,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 219/84 è completato dal testo della lettera g) seguente:

    « g) nella Repubblica federale di Germania: le "Arbeitsmarktregionen" di Ahaus, Steinfurt e Fulda, nonché le zone aiutate nella "Arbeitsmarktregion" di Bayreuth ».

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 219/84 è completato dal testo del paragrafo 11 seguente:

    « 11. Gli stati membri prendono le misure necessarie per sensibilizzare i potenziali beneficiari e gli ambienti professionali alle possibilità offerte dal programma speciale e per informare l'opinione pubblica, con i mezzi più appropriati in merito al ruolo svolto dalla Comunità ».

    Articolo 3

    La durata del programma speciale che sarà presentato dalla Repubblica federale di Germania è di cinque anni a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    Possono essere prese in considerazione le spese risultanti dal programma speciale, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS

    (1) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag. 3.

    GU n. C 258 del 10. 10. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. C 229 del 9. 9. 1985, pag. 135.

    (4) Parere reso il 25/26 settembre 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

    (6) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

    (7) GU n. L 27 del 31. 1. 1984, pag. 22.

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