SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

11 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2000/31/CE — Ambito di applicazione — Causa per diffamazione»

Nella causa C‑291/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cipro), con decisione del 27 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2013, nel procedimento

Sotiris Papasavvas

contro

O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd,

Takis Kounnafi,

Giorgos Sertis,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per S. Papasavvas, da C. Christaki, dikigoros ;

per O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, da L. Paschalidis, dikigoros;

per il governo cipriota, da K. Lykourgos, in qualità di agente;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Papasavvas da una parte e, dall’altra, la società O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd nonché i signori Kounnafi e Sertis riguardo a un’azione di risarcimento presentata dal sig. Papasavvas in ragione del preteso danno subito a causa di atti considerati costitutivi di diffamazione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 17 della direttiva 2000/31 è del seguente tenore:

«La definizione di “servizi della società dell’informazione” già esiste nel diritto comunitario (…). Tale definizione ricopre qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) (…)».

4

Il considerando 18 di detta direttiva così recita:

«(…) I servizi della società dell’informazione [ricomprendono anche] servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati. I servizi della società dell’informazione comprendono anche la trasmissione di informazioni mediante una rete di comunicazione, la fornitura di accesso a una rete di comunicazione o lo stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi.(…)».

5

Ai sensi del considerando 22 della medesima direttiva:

«Il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato all’origine dell’attività, al fine di assicurare una protezione efficace degli obiettivi di interesse pubblico. (…) Inoltre, per garantire efficacemente la libera circolazione dei servizi e la certezza del diritto per i prestatori e i loro destinatari, questi servizi devono in linea di principio essere sottoposti alla normativa dello Stato membro nel quale il prestatore è stabilito».

6

Il considerando 42 della medesima direttiva così recita:

«Le deroghe alla responsabilità stabilita nella presente direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate».

7

Il considerando 43 della direttiva 2000/31 recita quanto segue:

«Un prestatore può beneficiare delle deroghe previste per il semplice trasporto (“mere conduit”) e per la memorizzazione temporanea detta “caching” se non è in alcun modo coinvolto nell’informazione trasmessa. A tal fine è, tra l’altro, necessario che egli non modifichi l’informazione che trasmette. Tale requisito non pregiudica le manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione in quanto esse non alterano l’integrità dell’informazione contenuta nella trasmissione».

8

L’articolo 2 della direttiva in parola così recita:

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“servizi della società dell’informazione”: i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (JO L 204, p. 37)], come modificata dalla direttiva 98/48/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18, in prosieguo: la «direttiva 98/34»)];

b)

“prestatore”: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;

c)

“prestatore stabilito”: il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

(…)

h)

“ambito regolamentato”: le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinati.

i)

l’ambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

(…)

l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;

(…)».

9

A termini dell’articolo 3 di detta direttiva 2000/31, intitolato «Mercato interno»:

«1.   Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.

2.   Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.

4.   Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a)

i provvedimenti sono:

i)

necessari per una delle seguenti ragioni:

ordine pubblico (…)

(…)

tutela dei consumatori (…)

ii)

relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii)

proporzionati a tali obiettivi;

(…)».

10

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva medesima ricadono nella sua Sezione 4, intitolata «Responsabilità dei prestatori intermediari».

11

L’articolo 12 della direttiva 2000/31, rubricato «Semplice trasporto (“mere conduit”)», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli:

a)

non dia origine alla trasmissione;

b)

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.   Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione».

12

L’articolo 13 della direttiva 2000/31, rubricato «Memorizzazione temporanea detta “caching”», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni, e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell’accesso.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione».

13

A termini dell’articolo 14 di detta direttiva, rubricato «Hosting»:

«1.   Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illegalità dell’attività o dell’informazione, o

b)

non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa, in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime».

14

Il paragrafo 1 dell’articolo 18 della stessa direttiva, rubricato «Ricorsi giurisdizionali», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività dei servizi della società dell’informazione consentano di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in causa».

15

L’articolo 1 della direttiva 98/34 così recita:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

(…)

2)

“servizio”: qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende:

“a distanza”: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

“per via elettronica”: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici;

“a richiesta individuale di un destinatario di servizi”: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Nell’allegato V figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione.

(…)».

Il diritto cipriota

16

L’illecito di diffamazione è disciplinato agli articoli da 17 a 25, collocati nel capo 148 della legge sull’illecito civile.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

17

L’11 novembre 2010 il sig. Papasavvas proponeva un’azione di risarcimento danni dinanzi all’Eparchiako Dikastirio Lefkosias contro la O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, una società editrice, nonché contro i signori Kounnafi, redattore capo e giornalista del giornale O Fileleftheros, e il sig. Sertis, giornalista del medesimo giornale, in ragione di atti costitutivi, a suo avviso, di diffamazione.

18

Il sig. Papasavvas chiede il risarcimento del preteso danno causatogli dagli articoli pubblicati nel quotidiano a diffusione nazionale O Fileleftheros il 7 novembre 2010, ed on line su due siti internet [http://www.philenews.com e http://www.phileftheros.com]. Egli chiede parimenti al giudice del rinvio di adottare provvedimenti provvisori di inibitoria della pubblicazione degli articoli controversi.

19

Secondo l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende, in parte, dall’interpretazione della direttiva 2000/31.

20

Ciò premesso, l’Eparchiako Dikastirio Lefkosias ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Considerato che la normativa degli Stati membri in materia di diffamazione incide sulla capacità di fornire servizi d’informazione per via elettronica tanto a livello nazionale quanto all’interno dell’UE, se tale normativa possa essere considerata quale restrizione alla prestazione di servizi d’informazione ai fini dell’attuazione della direttiva [2000/31].

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva [2000/31], in materia di responsabilità, trovino applicazione in questioni di diritto civile tra privati, quali le questioni relative alla responsabilità civile nell’ipotesi di diffamazione, ovvero se si limitino alla responsabilità civile per operazioni commerciali/contratti con i consumatori.

3)

Alla luce dello scopo degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva [2000/31], concernenti la responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione, e tenuto conto del fatto che in numerosi Stati membri la previa proposizione di un’azione giudiziaria costituisce un requisito preliminare di provvedimenti provvisori inibitori, se detti articoli istituiscano diritti individuali che possono essere invocati a propria difesa nel contesto di un’azione civile per diffamazione o se costituiscano ostacoli legali all’introduzione di una tale azione.

4)

Se le nozioni di “servizi della società dell’informazione” e di “prestatore” di cui agli articoli 2 della direttiva [2000/31] e 1, paragrafo 2, della direttiva [98/34], si applichino a servizi di informazione on line remunerati non direttamente dal destinatario dei servizi, bensì indirettamente grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web.

5)

Tenuto conto della definizione di “prestatore [di servizi della società dell’informazione]” di cui agli articoli 2 della direttiva [2000/31] e 1, paragrafo 2, della direttiva [98/34], in quale misura sia possibile ritenere che integrino un “semplice trasporto” o una “memorizzazione temporanea detta ‘caching’ ” oppure uno “hosting” ai fini degli articoli 12, 13 e 14 della direttiva [2000/31] una o alcune delle seguenti fattispecie:

a)

giornale dotato di una pagina web accessibile gratuitamente sulla quale è pubblicata l’edizione elettronica della versione cartacea con tutti gli articoli e le pubblicità di quest’ultima, in formato PDF o in altro formato elettronico analogo;

b)

giornale on line liberamente accessibile il cui fornitore è remunerato grazie alle pubblicità commerciali che appaiono sulla pagina web. Le informazioni pubblicate nel giornale on line sono fornite dal personale del giornale e/o da giornalisti indipendenti;

c)

pagina web a pagamento che fornisce uno dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b)».

Sulla ricevibilità

21

Il sig. Papasavvas eccepisce l’irricevibilità della domanda di decisione pregiudiziale.

22

In particolare, sostiene che tale domanda è stata sollevata «prematuramente» dal giudice del rinvio, dato che i convenuti nel procedimento principale non hanno ancora depositato il controricorso e i fatti non sarebbero ancora acclarati. In tal senso, il giudice del rinvio non avrebbe avuto piena conoscenza delle tematiche giuridiche sollevate dalla controversia dinanzi ad esso pendente e le questioni poste sarebbero ipotetiche.

23

Del pari, l’attore ritiene che la direttiva 2000/31 non presenti un nesso con il procedimento principale, atteso che essa riguarda solo i prestatori del servizio e non i suoi destinatari e dato che le risposte ai quesiti posti dal giudice del rinvio non sono necessari per risolvere tale controversia.

24

Tuttavia, la descrizione del contesto di fatto e di diritto della controversia da parte del giudice del rinvio risulta sufficiente perché la Corte possa pronunciarsi e la quarta questione concerne proprio la questione se il procedimento principale ricada o meno nella direttiva 2000/31.

25

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla quarta questione

26

Con la sua quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprenda servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore non sia remunerato dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.

27

Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 definisce i termini «servizi della società dell’informazione» mediante rinvio all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34, che si riferisce a qualsiasi servizio prestato «normalmente dietro retribuzione», a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

28

Quanto alla questione se tale retribuzione debba essere necessariamente fornita dal destinatario stesso del servizio, occorre rilevare che tale condizione è esplicitamente esclusa dal considerando 18 della direttiva 2000/31, alla luce del quale va interpretato l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, che precisa che i servizi della società dell’informazione ricomprendono anche, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, servizi «non remunerati dal loro destinatario (…), come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea».

29

Tale interpretazione corrisponde a quella della nozione di «servizi», ai sensi dell’articolo 57 TFUE, che non prescrive nemmeno che il servizio sia pagato da coloro che ne fruiscono (v., segnatamente, sentenza Bond van Adverteerders e a., 352/85, EU:C:1988:196, punto 16).

30

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quarta questione affermando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31 va interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore non sia remunerato dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali diffuse su un sito Internet.

Sulla prima questione

31

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/31 osti all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione ai prestatori di servizi della società dell’informazione.

32

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato, ove tale ambito comprende, in particolare, come previsto dall’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, il regime di responsabilità civile del prestatore.

33

Ne consegue che la direttiva 2000/31 non osta a che uno Stato membro adotti un regime di responsabilità civile per diffamazione, applicabile ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti sul proprio territorio.

34

Di contro l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 dispone che gli Stati membri non possono, per motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.

35

Nella specie, dalla decisione di rinvio sembra risultare che i servizi oggetto del procedimento principale non provengano da uno Stato membro diverso da Cipro, ma siano forniti da un prestatore stabilito in quest’ultimo Stato. In una tale fattispecie, non potendosi applicare l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, non occorre esaminare la sua eventuale rilevanza.

36

Ne consegue che, in assenza di precisazioni complementari da parte del giudice del rinvio, occorre rispondere alla prima questione affermando che la direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.

Sulla quinta questione

37

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 siano applicabili al caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale sia pubblicata la versione on line di un giornale redatto dal personale del giornale o da giornalisti indipendenti, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse sul sito medesimo. Il giudice del rinvio chiede parimenti se la risposta a tale questione prescinda dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

38

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 riguardano fattispecie in cui un prestatore di servizi della società dell’informazione eserciti, rispettivamente, un’attività di semplice trasporto («mere conduit»), una forma di memorizzazione temporanea detta «caching» o una attività di memorizzazione («hosting»).

39

Come risulta dal titolo della sezione 4 di detta direttiva, il comportamento del prestatore di cui a tali articoli deve limitarsi a quello di un «prestatore intermediario».

40

Dal considerando 42 della direttiva 2000/31 risulta peraltro che le deroghe alla responsabilità previste da tale direttiva riguardano esclusivamente i casi in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione sia di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e che, conseguentemente, il prestatore medesimo non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate (v. sentenza Google France e Google, da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punto 113).

41

La Corte ne ha dedotto che, al fine di verificare se la responsabilità del prestatore del servizio potesse essere limitata ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2000/31, occorreva esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore fosse neutro, in quanto il suo comportamento fosse meramente tecnico, automatico e passivo, con conseguente mancanza di conoscenza o di controllo dei dati dal medesimo memorizzati (v., in tal senso, sentenze Google France e Google, EU:C:2010:159, punto 114, nonché L’Oréal e a., C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 113).

42

La Corte ha quindi affermato che la semplice circostanza che il servizio di posizionamento sia a pagamento, che il prestatore stabilisca le modalità di pagamento o, ancora, che dia informazioni di ordine generale ai suoi clienti, non può produrre l’effetto di privare il prestatore stesso delle deroghe in materia di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31 (v. sentenze Google France e Google, EU:C:2010:159, punto 116, nonché L’Oréal e a., EU:C:2011:474, punto 115).

43

È invece rilevante il ruolo svolto dal prestatore nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario o nella determinazione o selezione di tali parole chiave (v. sentenza Google France e Google, EU:C:2010:159, punto 118).

44

Del pari, ove il prestatore abbia prestato un’assistenza consistente, segnatamente, nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte, si deve ritenere che non abbia occupato una posizione neutra tra il cliente venditore considerato e i potenziali acquirenti, ma che abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte (sentenza L’Oréal e a., EU:C:2011:474, punto 116).

45

Conseguentemente, ove una casa editrice che pubblichi sul proprio sito Internet la versione elettronica di un giornale abbia, in linea di principio, conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, non può essere considerata quale «prestatore intermediario», ai sensi degli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31, indipendente dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

46

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione affermando che i limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti dalle pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

Sulla seconda questione

47

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i limiti alla responsabilità previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 siano applicabili a controversie tra privati vertenti sulla responsabilità civile per diffamazione, al fine di poter interpretare la propria normativa nazionale in maniera ad essa conforme.

48

In considerazione della risposta fornita alla quinta questione, secondo la quale non risulta che i prestatori oggetto del procedimento principale possano essere considerati quali prestatori intermediari ai sensi degli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31, potrebbe risultare superfluo rispondere alla seconda questione. Tuttavia, in quanto non risulta con certezza dalla decisione di rinvio se le condizioni menzionate nella quinta questione corrispondano a quelle oggetto del procedimento principale, la Corte ritiene utile rispondere alla seconda questione.

49

Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 2, lettera b), della direttiva 2000/31 definisce la nozione di «prestatore» come la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione.

50

Conseguentemente, si deve rispondere alla seconda questione affermando che i limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.

Sulla terza questione

51

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 vadano interpretati nel senso che consentano al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria nei propri confronti e, conseguentemente, all’adozione stessa di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. In caso contrario, detto giudice chiede se tali articoli istituiscano diritti individuali che il prestatore interessato possa invocare a propria difesa nel contesto di un procedimento giurisdizionale come quello oggetto del procedimento principale.

52

Al pari di quanto rilevato supra, potrebbe ritenersi superfluo rispondere a tale questione, dal momento che non risulta che i prestatori oggetto del procedimento principale possano essere considerati quali prestatori intermediari ai sensi degli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31.

53

La Corte intende tuttavia far presente al giudice del rinvio che, in considerazione del loro oggetto, tali articoli non vertono sulle condizioni in presenza delle quali possano essere avviate azioni giurisdizionali per responsabilità civile nei confronti di tali prestatori, le quali ricadono, in assenza di precisazioni nell’ambito del diritto dell’Unione, nella sola competenza degli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.

54

Quanto alla questione se tali articoli facciano sorgere diritti individuali tali da essere invocati dal prestatore a propria difesa nel contesto di un’azione civile per diffamazione, occorre ricordare che, nel contesto di una controversia tra privati come quella oggetto del procedimento principale, la Corte ha costantemente affermato che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v., in particolare, sentenze Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48, e Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20), ferma restando, tuttavia, l’eventuale azione di responsabilità esercitabile nei confronti dello Stato per i danni causati dalla violazione del diritto dell’Unione allo stesso imputabili (v., segnatamente, al riguardo, sentenza Francovich e a., C‑60/90 e C‑9/90,EU:C:1991:428, punto 35).

55

Tuttavia, scaduto il termine di attuazione della direttiva 2000/31, gli Stati membri devono aver istituito, nel diritto nazionale, le limitazioni alla responsabilità previste da tali articoli.

56

Nell’ipotesi in cui tali limiti non fossero stati tuttavia trasposti nel diritto nazionale, il giudice nazionale chiamato a interpretare il proprio diritto nazionale sarebbe tenuto a farlo, per quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (v., segnatamente, sentenze von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26, e Marleasing, C‑106/89, EU:C:1990:395, punto 8).

57

Conseguentemente, si deve rispondere alla terza questione affermando che gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile nei propri confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in mancanza di esse, ai fini dell’interpretazione conforme del diritto nazionale. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può, pertanto, essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.

Sulle spese

58

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che la nozione di «servizi della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione, ricomprende servizi che forniscano informazioni on line per i quali il prestatore è remunerato non dal destinatario, bensì grazie ai proventi derivanti dalle pubblicità commerciali che appaiono su un sito Internet.

 

2)

La direttiva 2000/31 non osta, in un procedimento come quello principale, all’applicazione di un regime di responsabilità civile per diffamazione.

 

3)

I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non riguardano il caso di una casa editrice che disponga di un sito Internet sul quale venga pubblicata la versione on line di un giornale, ove detta casa editrice sia peraltro retribuita con i proventi derivanti da pubblicità commerciali diffuse su tale sito, qualora sia a conoscenza delle informazioni pubblicate ed eserciti un controllo sulle stesse, a prescindere dal fatto che l’accesso a detto sito sia gratuito o a pagamento.

 

4)

I limiti alla responsabilità civile previsti agli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 sono applicabili nel contesto di una controversia tra privati vertente sulla responsabilità civile per diffamazione, ove ricorrano le condizioni previste da detti articoli.

 

5)

Gli articoli da 12 a 14 della direttiva 2000/31 non consentono al prestatore di un servizio della società dell’informazione di opporsi alla proposizione di un’azione giudiziaria di responsabilità civile nei suoi confronti e, conseguentemente, all’adozione di misure provvisorie da parte di un giudice nazionale. I limiti alla responsabilità previsti da tali articoli possono essere invocati dal prestatore conformemente alle disposizioni di diritto nazionale che ne garantiscono la trasposizione o, in loro assenza, ai fini della sua interpretazione conforme. Di contro, nel contesto di una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la direttiva 2000/31 non può, di per sé, istituire obblighi in capo a un singolo e non può pertanto essere invocata, di per sé, nei suoi confronti.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.