Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2006 – Gagliardi/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU)
(causa T-392/04)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MANŪ MANU MANU – Marchio nazionale denominativo anteriore MANOU – Rifiuto di registrazione – Portata e rettifica della decisione della commissione di ricorso – Limitazione della domanda di registrazione – Ritiro parziale dell’opposizione – Interesse ad agire in opposizione – Prova dell’utilizzo del marchio anteriore – Portata della prova dell’utilizzo –Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43, n. 5, 62, n. 1, e 74, n. 1) (v. punti 43-51)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3) (v. punti 81-94)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 110-127)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG e Salvatore Gagliardi |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Salvatore Gagliardi |
Marchio comunitario in oggetto: |
marchio figurativo MANŪ MANU MANU per prodotti delle classi 18, 24 e 25 – domanda n. 1021690 |
Titolare del marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione: |
Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG |
Marchio o segno opposto: |
marchio denominativo tedesco MANOU per prodotti della classe 25 |
Decisione della divisione di opposizione: |
rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: |
accoglimento del ricorso e rigetto della domanda di registrazione |
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 giugno 2004 (procedimento R 154/2002-4) è annullata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio MANŪ MANU MANU, da un lato, per i prodotti «calzature» e «cappellerie», rientranti nella classe 25, e, dall’altro, per quelli rientranti nelle classi 18 e 24. |
2) |
Il ricorso per il resto è respinto. |
3) |
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle esposte dal ricorrente. |
4) |
Il ricorrente, Salvatore Gagliardi, sopporterà i due terzi delle proprie spese. |
5) |
L’interveniente, Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG, sopporterà le proprie spese. |