SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
«Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Elementi da prendere in considerazione – Normativa nazionale – Mancata presa in considerazione di tali elementi – Diniego di riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo a causa dei precedenti penali dell’interessato»
Nelle cause riunite C‑503/19 e C‑592/19,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo no 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna) (C‑503/19) e dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna) (C‑592/19), con decisioni del 7 giugno 2019 e del 15 luglio 2019, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 2 luglio 2019 e il 2 agosto 2019, nei procedimenti
UQ (C‑503/19),
SI (C‑592/19)
contro
Subdelegación del Gobierno en Barcelona,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e C. Cattabriga, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). |
2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che vedono opposti UQ (causa C‑503/19) e SI (causa C‑592/19) alla Subdelegación del Gobierno en Barcelona (organo di rappresentanza del governo a Barcellona, Spagna) in merito al rigetto delle domande di riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo presentate dai primi. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
La direttiva 2003/109 contiene un capo II, intitolato «Status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro», nel quale figurano gli articoli da 4 a 13 di tale direttiva. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva: «Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda». |
4 |
L’articolo 5 della medesima direttiva dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i familiari a carico:
2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale». |
5 |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 è così formulato: «Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Nell’adottare la pertinente decisione, gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di soggiorno». |
6 |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva stessa e non costituisca una minaccia ai sensi dell’articolo 6 della medesima. |
7 |
A norma dell’articolo 12, paragrafi 1 e 3, della stessa direttiva: «1. Gli Stati membri possono decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. (...) 3. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:
|
8 |
Il capo III della direttiva 2003/109 è intitolato «Soggiorno negli altri Stati membri». Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, che rientra in tale capo, il soggiornante di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da detto capo. |
9 |
L’articolo 17, paragrafo 1, della stessa direttiva, che rientra nel medesimo capo, dispone quanto segue: «Gli Stati membri possono negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove l’interessato costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro prende in esame la gravità o il tipo di reato contro l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona». |
Diritto spagnolo
La legge organica 4/2000
10 |
La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica 4/2000, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale), dell’11 gennaio 2000 (BOE n. 10, del 12 gennaio 2000, pag. 1139), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge organica 4/2000»), contiene un articolo 31 intitolato «Situazione di soggiorno temporaneo». L’articolo 31, paragrafo 7, di tale legge recita come segue: «Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo, saranno eventualmente valutati: a) i precedenti penali, tenuto conto dell’esistenza di provvedimenti di clemenza o delle situazioni di remissione condizionale della pena o di sospensione della pena privativa della libertà. (...) Ai fini di tale rinnovo si terrà conto in particolare dello sforzo di integrazione manifestato dal cittadino straniero e che depone a favore di detto rinnovo, che dovrà essere dimostrato mediante rapporto favorevole della comunità autonoma (...)». |
11 |
L’articolo 32 della legge organica 4/2000 riguarda il soggiorno di lungo periodo. Esso dispone quanto segue: «1. Il soggiorno di lungo periodo è la situazione che permette di soggiornare e lavorare in Spagna a tempo indeterminato, alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli. 2. Il diritto di soggiorno di lungo periodo è riconosciuto a coloro che hanno soggiornato in Spagna per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni e che soddisfano le condizioni stabilite con regolamento. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno di lungo periodo, si tiene conto dei periodi di soggiorno precedente e ininterrotto dell’interessato, in qualità di titolare di carta blu europea, in altri Stati membri. Il soggiorno è considerato ininterrotto anche se lo straniero ha lasciato temporaneamente il territorio nazionale, per periodi di vacanza o per altri motivi stabiliti con regolamento. 3. Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione europea possono chiedere, per se stessi, e ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo in Spagna quando vi si rechino per l’esercizio di un’attività lavorativa autonoma o subordinata, o per altri scopi, alle condizioni stabilite con regolamento. Tuttavia, nel caso in cui gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro dell’Unione europea desiderino mantenere lo status di soggiornante di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro, possono chiedere e ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Spagna. (...)». |
Il regolamento di applicazione della legge organica 4/2000
12 |
L’articolo 148 del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000, approvato dal Real Decreto 557/2011 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009 (regio decreto 557/2011, recante approvazione del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000, a seguito della riforma di quest’ultima con la legge organica 2/2009), del 20 aprile 2011 (BOE n. 103, del 30 aprile 2011, pag. 43821), prevede quanto segue: «1. Hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo gli stranieri che abbiano soggiornato nel territorio spagnolo legalmente e ininterrottamente per cinque anni. Hanno diritto al rilascio di tale permesso anche gli stranieri che dimostrano di avere soggiornato ininterrottamente nell’Unione europea durante tale periodo, in qualità di titolari di una carta blu europea, a condizione che abbiano soggiornato nel territorio spagnolo nei due anni immediatamente precedenti la loro richiesta. (...)». |
13 |
L’articolo 149 del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000 disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. L’articolo 149, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento prevede che la domanda di rilascio di detto permesso dev’essere accompagnata, se del caso, da un estratto del casellario giudiziale o da un documento equivalente rilasciato dalle autorità del paese di origine o dalle autorità del paese o dei paesi in cui il richiedente ha soggiornato negli ultimi cinque anni, dal quale non devono risultare condanne per reati previsti dall’ordinamento giuridico spagnolo. |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑503/19
14 |
UQ è un cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso di soggiorno temporaneo in Spagna. |
15 |
Il 10 novembre 2014 è stato condannato alla pena di 40 giorni di servizio civile, con sospensione della patente di guida per otto mesi e due giorni, per aver guidato in stato di ebbrezza il 2 novembre 2014. |
16 |
Il 2 febbraio 2018, UQ, che a tale data soggiornava legalmente in Spagna già da almeno cinque anni sulla base del suo permesso di soggiorno, ha presentato all’Oficina de Extranjeros de Barcelona (Ufficio per gli stranieri di Barcellona, Spagna) una domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di soggiorno di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 32 della legge organica 4/2000. |
17 |
Con decisione del 27 marzo 2018, l’Ufficio per gli stranieri di Barcellona ha respinto tale domanda, a causa dei precedenti penali di UQ, menzionati al punto 15 della presente sentenza. UQ ha proposto un ricorso amministrativo contro tale decisione, anch’esso respinto con decisione del 6 luglio 2018. |
18 |
UQ ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio nella causa C‑503/19 contro la decisione del 6 luglio 2018. |
19 |
Tale giudice afferma che la giurisprudenza dei diversi organi giurisdizionali spagnoli è confusa e contraddittoria riguardo alla questione se l’esistenza di precedenti penali dell’interessato sia di per sé sufficiente per negargli lo status di soggiornante di lungo periodo o se, al contrario, tale diniego richieda una valutazione dei fatti in ogni singolo caso di specie, al fine di accertare se l’interessato rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. |
20 |
Orbene, secondo il giudice del rinvio nella causa C‑503/19, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con sentenza del 5 luglio 2018, ha dissipato i dubbi sollevati dalla confusa giurisprudenza dei giudici di grado inferiore. In tale sentenza, il Tribunal Supremo (Corte suprema) si sarebbe basato, tra l’altro, sull’articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000 per considerare, in sostanza, che l’esistenza di precedenti penali dell’interessato costituiva di per sé un ostacolo per il riconoscimento a quest’ultimo dello status di soggiornante di lungo periodo. Il Tribunal Supremo (Corte suprema), inoltre, avrebbe considerato che tale interpretazione non era in contrasto né con lo spirito né con la finalità delle disposizioni della direttiva 2003/109. |
21 |
In primo luogo, il giudice del rinvio nella causa C‑503/19 dubita della conformità con la direttiva 2003/109 della posizione adottata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sentenza menzionata al punto precedente. |
22 |
In secondo luogo, esso esprime altresì dubbi sulla conformità della normativa spagnola con tale direttiva, per quanto riguarda la possibilità di diniego dello status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. Questa disposizione prevederebbe la facoltà, ma non l’obbligo, per uno Stato membro, di negare lo status di soggiornante di lungo periodo per detti motivi. Secondo il giudice del rinvio nella causa C‑503/19, per essere conforme alla direttiva 2003/109, la normativa di uno Stato membro dev’essere trasparente e comprensibile. Orbene, il Regno di Spagna non avrebbe esercitato tale facoltà. L’articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento di applicazione della legge organica 4/2000 non potrebbe essere interpretato nel senso che prevede un tale motivo di diniego. |
23 |
In terzo luogo, il giudice del rinvio nella causa C‑503/19 sottolinea che la posizione adottata dal Tribunal Supremo (Corte suprema) nella sua sentenza menzionata al punto 20 della presente sentenza comporta che è più facile per un cittadino di un paese terzo ottenere il rinnovo del suo permesso di soggiorno temporaneo in Spagna che il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Infatti, i precedenti penali non costituirebbero un ostacolo assoluto al rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo, poiché l’articolo 31, paragrafo 7, lettera a), della legge organica 4/2000 prevede soltanto che essi «saranno esaminati» ai fini di un siffatto rinnovo. Tale giudice si chiede se una situazione simile sia compatibile con il diritto dell’Unione, dal momento che un cittadino di un paese terzo che abbia un qualsiasi precedente penale sarebbe dissuaso dal chiedere il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo e sarebbe mantenuto a tempo indeterminato in una situazione di soggiorno temporaneo. |
24 |
In tale contesto, il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 17 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio nella causa C‑503/19, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
Causa C‑592/19
25 |
SI è cittadino di un paese terzo. Egli è titolare di un permesso di soggiorno temporaneo in Spagna, dove ha un impiego con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è iscritto alla previdenza sociale. |
26 |
Con sentenza del 17 ottobre 2016 dello Juzgado de lo Penal no 18 de Barcelona (Tribunale Penale Provinciale n. 18 di Barcellona, Spagna), SI è stato condannato, come autore del reato di falso e uso di falso in atto pubblico, a una pena privativa della libertà di undici mesi, con sospensione della pena e collocamento in libertà vigilata per due anni a partire dal 17 ottobre 2016, per fatti commessi il 30 novembre 2011. |
27 |
SI ha presentato domanda presso la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (organo governativo provinciale in Barcellona) per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tale domanda è stata respinta con decisione della Subdelegación del Gobierno en Barcelona del 30 ottobre 2017, con la motivazione, segnatamente, dell’esistenza di precedenti penali di SI. Quest’ultimo ha proposto un ricorso amministrativo contro tale decisione, anch’esso respinto con decisione del 13 marzo 2018. |
28 |
SI ha pertanto proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, nella causa C‑592/19, contro la decisione del 13 marzo 2018. |
29 |
Tale giudice ribadisce, in sostanza, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio nella causa C‑503/19 e riassunte ai punti 19 e 20 della presente sentenza. Esso afferma che, se dovesse applicare la normativa spagnola così come interpretata dalla sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) menzionata al punto 20 della presente sentenza, non potrebbe effettuare alcuna valutazione della situazione personale e dell’integrazione di SI in Spagna, dello stato di esecuzione della pena inflittagli con sentenza dello Juzgado de lo Penal no 18 de Barcelona (Tribunale penale provinciale n. 18 di Barcellona), menzionata al punto 26 della presente sentenza, del reato commesso o di altre circostanze, poiché si troverebbe in presenza di un precedente penale non cancellato dal casellario giudiziale dell’interessato. Tale giudice nutre quindi dubbi sulla conformità di tale approccio al diritto dell’Unione e, in particolare, alla direttiva 2003/109. |
30 |
Ciò premesso, il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Tribunale amministrativo n. 5 di Barcellona, Spagna), giudice del rinvio nella causa C‑592/19, ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 4 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 debbano essere interpretati nel senso che un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, senza dover valutare la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di residenza». |
Sulle questioni pregiudiziali
31 |
In via preliminare, poiché il giudice del rinvio nella causa C‑503/19, nelle questioni prima, terza e quarta, ha richiamato l’articolo 17 della direttiva 2003/109, occorre precisare che tale articolo, che rientra nel capo III di tale direttiva, intitolato «Soggiorno negli altri Stati membri», riguarda la situazione di un cittadino di un paese terzo che ha ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro e che intende soggiornare in un secondo Stato membro. |
32 |
Detto articolo è quindi privo di pertinenza in una situazione come quella all’origine dei procedimenti principali, in cui è controverso il diniego, da parte di uno Stato membro, dello status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo che ha soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro per i cinque anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda da parte dell’interessato. |
33 |
Ciò precisato, si deve considerare che con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come interpretata da una parte dei giudici di quest’ultimo, ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che egli ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato da questi commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo. |
34 |
A tale riguardo, occorre anzitutto ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/109 prevede la facoltà, e non l’obbligo, per gli Stati membri di negare lo status di soggiornante di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. |
35 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto (sentenza dell’11 settembre 2014, Commissione/Portogallo, C‑277/13, EU:C:2014:2208, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). |
36 |
Ne consegue che uno Stato membro, per attuare correttamente l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/109, deve prevedere nel proprio diritto interno la possibilità di negare lo status di soggiornante di lungo periodo ad un cittadino di un paese terzo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per soddisfare il requisito della certezza del diritto. |
37 |
Spetta di conseguenza ai giudici del rinvio, esclusivamente competenti per l’interpretazione del diritto nazionale nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, Gauweiler e a., C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 28, e del 21 novembre 2018, De Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, punto 80), verificare che il diritto spagnolo contenga una disposizione che presenti le caratteristiche menzionate al precedente punto della presente sentenza. |
38 |
Per quanto riguarda la questione se una siffatta disposizione possa prevedere che la mera esistenza di precedenti penali dell’interessato sia sufficiente per negargli lo status di soggiornante di lungo periodo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dal tenore letterale stesso dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2003/109 risulta che un diniego del genere comporta la presa in considerazione e il bilanciamento di una serie di fattori, vale a dire, da un lato, la gravità o la natura del reato commesso dall’interessato, il pericolo che l’interessato rappresenta per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e, dall’altro, la durata del suo soggiorno nello Stato membro ospitante e gli eventuali legami con tale Stato membro. |
39 |
La presa in considerazione di tutti questi fattori implica una valutazione caso per caso, che esclude la possibilità di negare all’interessato lo status di soggiornante di lungo periodo per il solo motivo che questi ha precedenti penali di qualsiasi tipo. |
40 |
Tale interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 è confermata dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale le misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possono essere adottate solo se, dopo una valutazione caso per caso da parte delle autorità nazionali competenti, si stabilisce che il comportamento individuale dell’interessato rappresenta attualmente un pericolo reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società [sentenza del 2 maggio 2018, K. e H.F. (Diritto di soggiorno e accuse di crimini di guerra), C‑331/16 e C‑366/16, EU:C:2018:296, punto 52 e giurisprudenza citata]. |
41 |
Pertanto, è stato dichiarato, con riferimento all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/109, la cui formulazione è molto simile a quella dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, che non può essere adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino di un paese terzo, soggiornante di lungo periodo, per il solo motivo che quest’ultimo è stato condannato ad una pena privativa della libertà superiore a un anno (sentenza del 7 dicembre 2017, López Pastuzano, C‑636/16, EU:C:2017:949, punto 28). |
42 |
Ne consegue che le autorità competenti di uno Stato membro non possono considerare, in maniera automatica, che a un cittadino di un paese terzo debba essere negato lo status di soggiornante di lungo periodo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109, per il solo fatto che il medesimo ha subito una qualsiasi condanna penale [v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. (Minaccia per l’ordine pubblico), C‑381/18 e C‑382/18, EU:C:2019:1072, punto 65]. |
43 |
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro – come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato – ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo. |
Sulle spese
44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro – come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato – ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
( i ) Il punto 43 e il dispositivo del presente testo sono stati oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.