SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 gennaio 2013 ( *1 )

«Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno — Normativa di uno Stato membro che prevede una previa autorizzazione per l’annuncio delle vendite di liquidazione»

Nella causa C-206/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 12 aprile 2011, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2011, nel procedimento

Georg Köck

contro

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, J.-J. Kasel e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per G. Köck, da E. Kroker, Rechtsanwalt;

per lo Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, da M. Prunbauer, Rechtsanwältin;

per il governo austriaco, da A. Posch e G. Kunnert, in qualità di agenti;

per il governo belga, da T. Materne e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Owsiany-Hornung e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22; in prosieguo: la «direttiva»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Köck e lo Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb (Unione per la tutela contro gli atti di concorrenza sleale) in merito all’annuncio, da parte del ricorrente del procedimento principale, di una «svendita totale» dei suoi prodotti nonché delle vendite di liquidazione ad essa connesse, effettuato senza la necessaria previa autorizzazione amministrativa.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 8 e 17 della direttiva sono redatti nei seguenti termini:

«(8)

La presente direttiva tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Essa, quindi, tutela indirettamente le attività legittime da quelle dei rispettivi concorrenti che non rispettano le regole previste dalla presente direttiva e, pertanto, garantisce nel settore da essa coordinato una concorrenza leale (…)

(…)

(17)

È auspicabile che le pratiche commerciali che sono in ogni caso sleali siano individuate per garantire una maggiore certezza del diritto. L’allegato I riporta pertanto l’elenco completo di tali pratiche. Si tratta delle uniche pratiche commerciali che si possono considerare sleali senza una valutazione caso per caso in deroga alle disposizioni degli articoli da 5 a 9. L’elenco può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

4

L’articolo 1 della direttiva prevede quanto segue:

«La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori».

5

L’articolo 2 della direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

d)

“pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori” (in seguito denominate “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

e)

“falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

(…)

k)

“decisione di natura commerciale”: una decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto. Tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla;

(…)».

6

L’articolo 3 della direttiva prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

2.   La presente direttiva non pregiudica l’applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità o efficacia di un contratto.

(…)».

7

L’articolo 5 della direttiva così dispone:

«1.   Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

2.   Una pratica commerciale è sleale se:

a)

è contraria alle norme di diligenza professionale,

e

b)

falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

3.   Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

4.   In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a)

ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7,

o

b)

aggressive di cui agli articoli 8 e 9.

5.   L’allegato I riporta l’elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva».

8

L’articolo 11 della direttiva prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

Tali mezzi includono disposizioni giuridiche ai sensi delle quali le persone o le organizzazioni che secondo la legislazione nazionale hanno un legittimo interesse a contrastare le pratiche commerciali sleali, inclusi i concorrenti, possono:

a)

promuovere un’azione giudiziaria contro tali pratiche commerciali sleali,

e/o

b)

sottoporre tali pratiche commerciali sleali al giudizio di un’autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.

Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali di questi mezzi si debba ricorrere e se sia opportuno che l’organo giurisdizionale o amministrativo possa esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie (…). Il ricorso a tali mezzi è indipendente dal fatto che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

(…)

2.   Nel contesto delle disposizioni giuridiche di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conferiscono all’organo giurisdizionale o amministrativo il potere, qualora ritengano necessari detti provvedimenti tenuto conto di tutti gli interessi in causa e, in particolare, dell’interesse generale:

a)

di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione,

o

b)

qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla,

anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

con effetto provvisorio,

oppure

con effetto definitivo,

fermo restando che compete ad ogni Stato membro scegliere una delle due opzioni.

Inoltre, al fine di impedire che le pratiche commerciali sleali la cui sospensione sia stata ordinata da una decisione definitiva continuino a produrre effetti, gli Stati membri possono conferire all’organo giurisdizionale o all’autorità amministrativa il potere:

a)

di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna,

b)

far pubblicare inoltre una dichiarazione rettificativa.

3.   L’autorità amministrativa di cui al paragrafo 1 deve:

a)

essere composta in modo che la sua imparzialità non possa essere messa in dubbio;

b)

avere, quando decide in merito ai ricorsi, i poteri necessari per vigilare e assicurare l’effettiva esecuzione delle sue decisioni;

c)

motivare, in linea di massima, le sue decisioni.

Allorché i poteri di cui al paragrafo 2 sono esercitati esclusivamente da un’autorità amministrativa, le sue decisioni sono sempre motivate. In questo caso, devono essere inoltre previste procedure in base alle quali l’esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell’autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell’esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale».

9

L’articolo 13 della direttiva è redatto come segue:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».

10

L’allegato I della direttiva elenca le pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, menzionando, in particolare, le pratiche seguenti:

«(…)

4)

Asserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell’approvazione, dell’accettazione o dell’autorizzazione ricevuta.

(…)

7)

Dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.

(…)

15)

Affermare che il professionista sta per cessare l’attività o traslocare, ove non stia per farlo.

(…)».

Il diritto austriaco

11

Ai sensi dell’articolo 33a della legge contro la concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UWG»):

«(1)   Per annuncio di una vendita di liquidazione ai sensi della presente legge federale si intendono tutti i pubblici avvisi e le comunicazioni rivolte ad un’ampia cerchia di persone, dai quali sia desumibile l’intenzione di procedere alla vendita al dettaglio, in tempi accelerati, di merci in grande quantità, e che siano al contempo idonei a generare l’impressione che il professionista sia costretto, in virtù di particolari circostanze, a vendere in tempi ristretti ed offra pertanto la propria merce a condizioni o prezzi straordinariamente vantaggiosi. (…)

(2)   Non rientrano tuttavia nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 33a-33e gli avvisi e le comunicazioni concernenti vendite di fine stagione, vendite stagionali per smaltimento rimanenze, vendite preinventario e simili, nonché le vendite speciali generalmente in uso nel ramo commerciale di cui trattasi e in determinati periodi dell’anno (ad es. “settimana bianca” o “settimana del cappotto”).

(3)   Queste disposizioni lasciano impregiudicato il punto 7 dell’allegato».

12

Il punto 7 dell’allegato di tale legge riprende, senza modifica alcuna, il punto 7 dell’allegato I della direttiva.

13

L’articolo 33b dell’UWG prevede quanto segue:

«L’annuncio di una vendita di liquidazione è consentito solo dietro autorizzazione dell’autorità amministrativa del distretto competente in base al luogo della vendita. La richiesta di autorizzazione deve essere formulata per iscritto e deve contenere le seguenti informazioni:

1.   la merce oggetto di vendita, classificata per quantità, natura e valore commerciale;

2.   il luogo esatto della vendita;

3.   il periodo in cui deve avere luogo la vendita;

4.   i motivi alla base della vendita di liquidazione, quali il decesso del titolare, la cessazione dell’attività o la cessazione della vendita di un determinato tipo di merce, il trasferimento del negozio, una catastrofe naturale e simili;

(…)».

14

L’articolo 33c dell’UWG così prevede:

«(1)   L’autorità amministrativa del distretto, prima di decidere sulla richiesta di autorizzazione, deve invitare la Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft [Camera di commercio del Land] competente in base al luogo della vendita di liquidazione a presentare una perizia entro un termine di due settimane.

(2)   L’autorità amministrativa del distretto deve pronunciarsi sulla richiesta entro un mese dal suo ricevimento.

(3)   L’autorizzazione deve essere negata qualora non ricorra alcuno dei motivi di cui all’articolo 33b, punto 4, oppure qualora la vendita non sia destinata a protrarsi per un periodo di tempo ininterrotto. L’autorizzazione deve inoltre essere negata qualora la vendita ricada nel periodo fra l’inizio della penultima settimana prima di Pasqua e Pentecoste, fra il 15 novembre e Natale, oppure debba prolungarsi per un periodo superiore a sei mesi, fatti salvi i casi di decesso del titolare, di catastrofe naturale o altri casi parimenti degni di essere presi in considerazione. Qualora l’attività commerciale esista da meno di tre anni, l’autorizzazione deve essere rilasciata solo nei casi di decesso del titolare, di catastrofe naturale o in altri casi parimenti degni di essere presi in considerazione.

(…)».

15

L’articolo 33d dell’UWG così dispone:

«(1)   Ciascun annuncio di vendita di liquidazione deve contenere i motivi della vendita accelerata, il periodo in cui deve avere luogo la vendita e una descrizione generale delle merci destinate a tale vendita. Queste informazioni devono corrispondere a quelle contenute nella decisione di autorizzazione.

(2)   Una volta decorso il periodo di vendita indicato nella decisione di autorizzazione, è proibito qualsiasi annuncio di una vendita di liquidazione.

(3)   Durante il periodo di vendita indicato nella decisione di autorizzazione, la vendita delle merci indicate nell’annuncio è consentita solo nella quantità indicata nella decisione di autorizzazione. È proibito qualsiasi rifornimento di merci di tali categorie.

(…)».

16

Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, dell’UWG:

«Salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, contro chiunque contravvenga alle disposizioni della presente sezione può essere proposta azione per inibitoria e, in caso di dolo o colpa, azione per risarcimento danni. Tale azione può essere esercitata soltanto dinanzi ai giudici ordinari (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

Il sig. Köck, imprenditore commerciale ad Innsbruck (Austria), annunciava, in un’inserzione, la «svendita totale» della merce del proprio negozio, pubblicizzandola altresì davanti a quest’ultimo con pannelli pubblicitari e adesivi. Egli utilizzava, accanto all’espressione «svendita totale», anche formule quali «fuori tutto» e «sconti fino al 90%». Per annunciare tale vendita di liquidazione, il sig. Köck non aveva richiesto un’autorizzazione all’autorità amministrativa del distretto (Bezirksverwaltungsbehörde).

18

Ritenendo che l’avviso del sig. Köck costituisse un «annuncio di una vendita di liquidazione» ai sensi della normativa nazionale e violasse le disposizioni degli articoli 33a e seguenti dell’UWG, dal momento che non era stata oggetto di previa autorizzazione amministrativa, lo Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb adiva il Landesgericht Innsbruck per ottenere un provvedimento inibitorio e la pubblicazione della sentenza.

19

Poiché tale domanda veniva respinta, lo Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb proponeva appello avverso tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht Innsbruck. Quest’ultimo giudice accoglieva la domanda dell’appellante, emettendo un provvedimento provvisorio.

20

Il sig. Köck proponeva ricorso per cassazione («Revisionsrekurs») avverso l’ordinanza dell’Oberlandesgericht Innsbruck dinanzi al giudice del rinvio.

21

Da un lato, come risulta dalla decisione di rinvio, il procedimento giurisdizionale nella causa principale riguarda unicamente la questione se il sig. Köck disponga di un’adeguata autorizzazione rilasciata da un’autorità amministrativa. Nell’ambito di tale procedimento, la verifica del carattere sleale di una pratica commerciale sarebbe sottratta al giudice per essere trasferita in capo all’autorità amministrativa, lasciando tuttavia impregiudicato il fatto che detta pratica sia «in ogni caso» sleale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.

22

Dall’altro lato, il giudice del rinvio non esclude che, conformemente alla direttiva, un divieto giudiziario di una pratica commerciale possa essere considerato ammissibile soltanto nel caso in cui la decisione di un’autorità amministrativa in merito rispetti essa stessa i requisiti di detta direttiva.

23

L’Oberster Gerichtshof, ritenendo che la soluzione della controversia principale dipendesse dall’interpretazione delle disposizioni della direttiva, decideva di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 5, paragrafo 5, della direttiva (…) o altre disposizioni di [quest’ultima] ostino ad una normativa nazionale ai sensi della quale l’annuncio di una vendita di liquidazione non autorizzato dall’autorità amministrativa competente è illegittimo e deve pertanto essere vietato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, senza che il giudice debba in altro modo verificare, in tale procedimento, il carattere ingannevole, aggressivo o altrimenti sleale di tale pratica commerciale».

Sulla questione pregiudiziale

24

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale per il solo fatto che quest’ultima non sia stata previamente autorizzata dall’amministrazione competente, senza procedere al contempo a valutare esso stesso il carattere sleale di tale pratica.

25

Per rispondere a tale questione, si deve in limine accertare se una pratica commerciale, come l’annuncio di una vendita di liquidazione di cui all’articolo 33a, paragrafo 1, dell’UWG, costituisca una «pratica commerciale» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva e sia, pertanto, soggetta alle prescrizioni sancite da quest’ultima.

26

Al riguardo occorre rilevare che l’articolo 2, lettera d), della direttiva definisce, impiegando una formulazione particolarmente estesa, la nozione di «pratica commerciale» come «qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori» (sentenza del 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, C-540/08, Racc. pag. I-10909, punto 17).

27

Orbene, misure promozionali, come quelle oggetto del procedimento principale, che riguardano la vendita di merci ai consumatori a condizioni o a prezzi vantaggiosi, s’iscrivono chiaramente nel contesto della strategia commerciale di un operatore e sono rivolte direttamente alla promozione e alla vendita di tali merci. Ne deriva che esse costituiscono «pratiche commerciali» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva e ricadono, conseguentemente, nel suo ambito di applicazione materiale.

28

Ciò posto, occorre verificare se disposizioni nazionali, quali gli articoli 33b e 34, paragrafo 3, dell’UWG, possano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva in relazione agli obiettivi che esse perseguono.

29

A tal proposito si deve rilevare che, come già statuito dalla Corte, ai sensi del considerando 8 della direttiva, quest’ultima «tutela direttamente gli interessi economici dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori» e garantisce, come sancito in particolare all’articolo 1 della direttiva, «un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori» (ordinanza del 4 ottobre 2012, Pelckmans Turnhout, C-559/11, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

30

Dall’ambito di applicazione della direttiva restano escluse solamente, come risulta dal considerando 6 della medesima, le legislazioni nazionali sulle pratiche commerciali sleali che ledono «unicamente» gli interessi economici dei concorrenti o che sono connesse ad un’operazione tra professionisti (sentenza Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, cit., punto 21).

31

Nella causa principale, come sostiene il giudice del rinvio, «l’annuncio di una vendita di liquidazione» ai sensi dell’articolo 33a, paragrafo 1, dell’UWG, disposizione applicata nell’ambito della controversia principale, costituisce una «pratica commerciale» ai sensi della direttiva. Tale giudice ammette quindi implicitamente, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, che tale disposizione è finalizzata alla tutela dei consumatori e non esclusivamente a quella dei concorrenti e degli altri operatori del mercato.

32

Peraltro, l’articolo 33b dell’UWG prevede che l’annuncio di una vendita di liquidazione sia consentito solo se oggetto di previa autorizzazione amministrativa. Esso elenca altresì le informazioni che la richiesta di autorizzazione deve contenere. L’articolo 34, paragrafo 3, di tale legge, dispone, dal canto suo, che qualunque violazione delle disposizioni di cui agli articoli 33a-33d dell’UWG può condurre alla proposizione di un’azione per inibitoria e, in caso di colpa, di un’azione per risarcimento danni.

33

In tali condizioni, si deve necessariamente constatare che le disposizioni nazionali, come gli articoli 33b e 34, paragrafo 3, dell’UWG, in combinato disposto con l’articolo 33a, paragrafo 1, dell’UWG, che vietano, salva l’applicazione di eventuali sanzioni, una pratica commerciale che non sia stata autorizzata, costituiscono misure finalizzate a combattere le pratiche commerciali sleali nell’interesse dei consumatori e, di conseguenza, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

34

Tanto premesso, si deve verificare se la direttiva osti ad una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale.

35

Secondo consolidata giurisprudenza, possono essere considerate sleali, in forza della normativa nazionale, senza una valutazione caso per caso ai sensi delle disposizioni degli articoli 5-9 della direttiva, solo le pratiche individuate all’allegato I della direttiva. Di conseguenza, una pratica che non rientri in tale allegato può essere dichiarata sleale soltanto all’esito di un esame del suo carattere sleale conformemente ai criteri delineati nei citati articoli 5-9 (v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, Racc. pag. I-217, punti 41-45, nonché Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, cit., punti 30-34).

36

Orbene, una pratica commerciale che consiste nell’annuncio di una vendita di liquidazione, come quello indicato all’articolo 33a, paragrafo 1, dell’UWG, realizzato da un professionista che non dispone di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente per agire in tale senso, non può essere considerata rientrare, in quanto tale, fra le pratiche commerciali elencate all’allegato I della direttiva.

37

Tra le pratiche considerate sleali in ogni caso contenute in tale allegato si devono esaminare quelle che, nelle circostanze del procedimento principale, potrebbero potenzialmente essere rilevanti e alle quali le parti si sono riferite nel procedimento dinanzi alla Corte.

38

Al punto 4 di tale allegato è riportata la pratica consistente nell’«[a]sserire che un professionista (incluse le sue pratiche commerciali) o un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato o senza rispettare le condizioni dell’approvazione, dell’accettazione o dell’autorizzazione ricevuta».

39

Detto punto non prevede un divieto generale delle pratiche commerciali che non sono state autorizzate da un organo competente. Esso riguarda, al contrario, i casi specifici nei quali, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, la normativa applicabile stabilisce taluni requisiti, segnatamente, quanto alla qualità di un professionista o dei suoi prodotti e prevede a tal proposito un regime di approvazione, accettazione o autorizzazione.

40

Analogamente, l’annuncio di una vendita di liquidazione effettuato senza disporre dell’adeguata previa autorizzazione non può rientrare nemmeno nel punto 7 dell’allegato I della direttiva ed essere considerato come una dichiarazione mendace che induca i consumatori a credere che il prodotto di cui trattasi «sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole».

41

Non è del pari applicabile al procedimento principale il punto 15 di tale allegato. Tale punto riguarda una pratica che consiste nell’«[a]ffermare che il professionista sta per cessare l’attività o traslocare, ove non stia per farlo». Al contrario, nel procedimento principale, non si tratta di una pratica come descritta a detto punto 15, bensì di una pratica commerciale attuata senza la previa autorizzazione dell’amministrazione competente.

42

Risulta da quanto precede che l’annuncia di una vendita di liquidazione di cui all’articolo 33a, paragrafo 1, dell’UWG, attuata da un professionista che non dispone della previa autorizzazione a tal fine, non rientrando nel citato allegato, non può essere considerata, in quanto tale, sleale in ogni caso.

43

Si deve pertanto valutare se la normativa nazionale di cui al punto 33 della presente sentenza non sia in contrasto con il regime istituito dalla direttiva.

44

Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 44-55 delle sue conclusioni, la direttiva lascia alla discrezionalità degli Stati membri la scelta delle misure nazionali destinate a combattere, ai sensi degli articoli 11 e 13 della direttiva, le pratiche commerciali sleali, purché, segnatamente, esse siano adeguate ed efficaci e le sanzioni in tal modo previste siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

45

Dal momento che un controllo anticipato o preventivo da parte dello Stato membro potrebbe rivelarsi, in talune circostanze, più adeguato e più appropriato di una verifica ex post che ordina la cessione di una pratica commerciale già attuata o imminente, tali misure nazionali possono consistere in particolare nel prevedere un regime di previa autorizzazione, salva l’applicazione di sanzioni, di talune pratiche il cui carattere richiede, per combattere le pratiche commerciali sleali, un controllo siffatto.

46

Tuttavia, il regime previsto da dette misure nazionali, che costituiscono la trasposizione della direttiva, non può condurre a vietare una pratica commerciale per il solo fatto che detta pratica non è stata previamente autorizzata dall’amministrazione competente, senza che sia sottoposta ad una valutazione del suo carattere sleale.

47

Da un lato, la direttiva osta ad una normativa nazionale che escluda il controllo, alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di tale direttiva, di una pratica commerciale non menzionata nell’allegato I di detta direttiva.

48

Dall’altro, una normativa nazionale, in forza della quale detta pratica commerciale è assoggettata alla verifica del suo carattere sleale solo posteriormente al divieto previsto per il mancato rispetto dell’obbligo di ottenere una previa autorizzazione, è incompatibile con il regime istituito dalla direttiva, giacché tale pratica risulta quindi, a motivo della sua natura e in particolare del fattore temporale ad essa inerente, priva di qualunque significato economico per il professionista.

49

Orbene, una normativa nazionale come quella di cui al punto precedente si tradurrebbe nello stabilire un divieto generale delle pratiche commerciali attuate nell’ambito di un regime particolare, mentre il carattere eventualmente sleale delle medesime non è stato nemmeno valutato, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 35 della presente sentenza, secondo i criteri individuati dagli articoli 5-9 della direttiva.

50

Da tutto quanto precede risulta che la direttiva dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale che non rientra nell’allegato I della direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia costituito l’oggetto di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 della direttiva.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che un giudice nazionale ordini la cessazione di una pratica commerciale che non rientra nell’allegato I di tale direttiva, per il solo fatto che detta pratica non abbia costituito l’oggetto di una previa autorizzazione dell’amministrazione competente, senza tuttavia procedere a valutare esso stesso il carattere sleale della pratica di cui trattasi alla luce dei criteri individuati dagli articoli 5-9 di detta direttiva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.