SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1o marzo 2012 ( *1 )

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto d’autore — Calendari degli incontri dei campionati di calcio»

Nella causa C-604/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione del 10 dicembre 2010, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2010, nel procedimento

Football Dataco Ltd,

Football Association Premier League Ltd,

Football League Ltd,

Scottish Premier League Ltd,

Scottish Football League,

PA Sport UK Ltd

contro

Yahoo! UK Ltd,

Stan James (Abingdon) Ltd,

Stan James plc,

Enetpulse ApS,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per la Football Dataco Ltd, la Football Association Premier League Ltd, la Football League Ltd, la Scottish Premier League Ltd, la Scottish Football League e la PA Sport UK Ltd, da J. Mellor, QC, e da S. Levine, L. Lane e R. Hoy, barristers,

per la Yahoo! UK Ltd, la Stan James (Abingdon) Ltd, la Stan James plc e la Enetpulse ApS, da D. Alexander e R. Meade, QC, e da P. Roberts e P. Nagpal, barristers,

per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth, in qualità di agente, assistito da S. Malynicz, barrister,

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

per il governo maltese, da A. Buhagiar e G. Kimberley, in qualità di agenti,

per il governo portoghese, da A. P. Barros nonché da L. Inez Fernandes e P. Mateus Calado, in qualità di agenti,

per il governo finlandese, da J. Heliskoski, in qualità di agente,

per la Commissione europea, da J. Samnadda e T. van Rijn, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia insorta tra la Football Dataco Ltd, la Football Association Premier League Ltd, la Football League Ltd, la Scottish Premier League Ltd, la Scottish Football League e la PA Sport UK Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Football Dataco e a.»), da un lato, e la Yahoo! UK Ltd, la Stan James (Abingdon) Ltd, la Stan James plc e la Enetpulse ApS (in prosieguo, congiuntamente: la «Yahoo e a.»), dall’altro, avente ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale che le prime vantano sui calendari degli incontri dei campionati di calcio inglese e scozzese.

Contesto normativo

Il diritto internazionale

3

Collocato nella sezione dedicata al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli Accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così dispone:

«Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale».

4

L’articolo 5 del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, relativo alla «[c]ompilazione di dati (banche dati)», prevede quanto segue:

«Le compilazioni di dati o altro materiale, in qualsiasi forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette in quanto tali. La protezione non copre i dati o il materiale stesso e non pregiudica i diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale contenuti nella compilazione».

Il diritto dell’Unione

5

I considerando 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 26, 27, 39 e 60 della direttiva 96/9 così recitano:

«(1)

considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

(2)

considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le banche di dati, ed in particolare sulla libertà per le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche di dati in linea in base ad un regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità; che tali differenze rischiano di aggravarsi con l’introduzione da parte degli Stati membri di nuove disposizioni legislative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre più internazionale;

(3)

considerando che è opportuno eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano quelle differenze che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità;

(4)

considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del diritto d’autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla legislazione o alla giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale può avere per effetto di ostacolare la libera circolazione di beni o servizi all’interno della Comunità fintantoché esistano differenze tra le varie legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la portata e le condizioni della tutela dei diritti;

(…)

(9)

considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;

(10)

considerando che la crescita esponenziale, all’interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell’informazione in tutti gli Stati membri;

(…)

(12)

considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

(…)

(15)

considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia protetta dal diritto d’autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell’autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati;

(16)

considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d’autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati;

(…)

(18)

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli autori di decidere se, o in quale maniera, essi consentano l’inserimento di loro opere in una banca di dati, in particolare se l’autorizzazione concessa è esclusiva e non esclusiva; (…)

(…)

(26)

considerando che le opere tutelate dal diritto d’autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l’autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;

(27)

considerando che l’esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e prestazioni in una banca di dati lascia impregiudicati i diritti d’autore su tali opere e i diritti connessi sulle prestazioni inserite in una banca di dati;

(…)

(39)

considerando che, oltre alla tutela del diritto d’autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall’indebita appropriazione dei risultati dell’investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall’utente o da un concorrente;

(…)

(60)

considerando che taluni Stati membri tutelano attualmente mediante un regime di diritto d’autore le banche di dati che non soddisfano i criteri per essere ammesse alla tutela basata sul diritto d’autore previsti dalla presente direttiva; che, anche se le banche di dati in questione sono tutelabili in base al diritto previsto dalla presente direttiva di impedire l’estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del loro contenuto, la durata della tutela accordata grazie a quest’ultimo diritto è sensibilmente inferiore a quella di cui godono in base ai regimi nazionali attualmente in vigore; che un’armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata in base al diritto d’autore non può avere l’effetto di ridurre la durata della tutela di cui attualmente godono i titolari dei diritti in questione; che occorre prevedere una deroga in tal senso; che gli effetti di tale deroga devono limitarsi al territorio degli Stati membri interessati».

6

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9:

«Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

7

Collocato nel capitolo II, intitolato «Diritto d’autore», l’articolo 3 della direttiva 96/9, che definisce l’«[o]ggetto della tutela», così dispone:

«1.   A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

2.   La tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto».

8

Collocato nel capitolo III, intitolato «Diritto “sui generis”», l’articolo 7 della direttiva 96/9, relativo all’«[o]ggetto della tutela», ai paragrafi 1 e 4, così dispone:

«1.   Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

(…)

4.   Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. (…)».

9

Collocato nel capitolo IV, intitolato «Disposizioni comuni», l’articolo 14 della direttiva 96/9 così dispone:

«1.   La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d’autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all’articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore.

2.   In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d’autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d’autore previsti all’articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l’effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.

(...)».

10

La data di pubblicazione della direttiva 96/9 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è il 27 marzo 1996.

11

Detta direttiva è stata trasposta nel Regno Unito mediante l’adozione del regolamento del 1997 in materia di diritto d’autore e diritti sulle banche di dati (Copyright and Rights in Databases Regulations 1997, SI 1997, n. 3032), entrato in vigore il 1o gennaio 1998. Il testo delle disposizioni di tale regolamento pertinenti ai fini della presente controversia è identico a quello delle pertinenti disposizioni della menzionata direttiva.

Causa principale e questioni pregiudiziali

L’elaborazione dei calendari degli incontri dei campionati di calcio inglese e scozzese

12

Ai termini della decisione di rinvio, in Inghilterra e in Scozia l’elaborazione dei calendari annuali degli incontri dei campionati di calcio avviene secondo regole e procedimenti nel complesso simili.

13

Essa presuppone l’osservanza di un certo numero di regole, le cosiddette «regole d’oro», di cui le più importanti sono le seguenti:

nessuna squadra può disputare tre incontri consecutivi in casa o in trasferta;

nell’ambito di cinque incontri consecutivi nessuna squadra può disputare quattro incontri in casa o quattro incontri in trasferta;

nella misura del possibile, ogni squadra dovrà aver disputato, in ogni momento della stagione, un ugual numero di partite in casa e in trasferta, e

tutte le squadre dovrebbero disputare, nella misura del possibile, un ugual numero di turni infrasettimanali in casa e in trasferta.

14

Il procedimento di elaborazione di un calendario del genere di quelli oggetto della causa principale si articola in diverse fasi. La prima fase, che ha inizio nel corso della stagione precedente, consiste nell’elaborazione, da parte dei dipendenti delle federazioni professionali interessate, del programma degli incontri dei campionati di Premier League e nel progetto del calendario degli incontri degli altri campionati. Essa consiste nella predisposizione di un elenco delle possibili date degli incontri in funzione di una serie di parametri fondamentali (date di inizio e di fine della stagione, numero di incontri da disputare, date riservate ad altri tornei nazionali, europei o internazionali).

15

La seconda fase consiste nell’invio alle squadre interessate dei questionari che precedono la fissazione del calendario e nell’analisi delle risposte a tali questionari, in particolare le richieste «di data specifica» (richiesta formulata da una squadra di disputare, in casa o in trasferta, l’incontro con un’altra squadra programmato in una data precisa), le richieste «senza data specifica» [richiesta di una squadra di disputare tale incontro tale giorno della settimana a partire da tale ora (ad esempio, il sabato a partire dalle 13:30)], e le richieste di «abbinamento» (richieste di due o più squadre di non giocare in casa nella stessa giornata). In ogni stagione vengono formulate all’incirca 200 richieste.

16

La terza fase, che, nell’ambito dei campionati di calcio inglese, è affidata al sig. Thompson, della società Atos Origin IT Services UK Ltd, consta di due compiti, la «predisposizione delle sequenze» e gli «abbinamenti».

17

Il compito di predisposizione delle sequenze è finalizzato ad ottenere la sequenza perfetta di incontri in casa e in trasferta per ogni squadra, tenendo conto delle regole d’oro, di una serie di vincoli organizzativi e, per quanto possibile, delle richieste formulate dalle squadre. Il sig. Thompson elabora poi una griglia di abbinamenti in funzione delle richieste effettuate dalle squadre. Egli inserisce progressivamente i nomi delle squadre in tale griglia e cerca di trovare una soluzione per il maggior numero di casi problematici sino ad ottenere un progetto di calendario soddisfacente. A tal fine, per ottenere una versione leggibile del calendario, egli ricorre a un programma verso cui trasferisce i dati della tabella di predisposizione delle sequenze e della griglia degli abbinamenti.

18

La seconda fase, basata sulla cooperazione tra il sig. Thompson e i dipendenti delle federazioni professionali interessate, consiste nel verificare il contenuto del calendario degli incontri. Tale verifica viene svolta manualmente, con l’aiuto di un programma per la soluzione dei problemi ancora insoluti. Hanno poi luogo due riunioni, una del gruppo di lavoro sul calendario e l’altra con i rappresentanti della polizia, volte a finalizzare il contenuto del calendario. Per quanto riguarda la stagione 2008/2009, sono state effettuate, in quest’ultima fase, 56 modifiche.

19

Secondo gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di primo grado, riportati nella decisione di rinvio, il procedimento di elaborazione dei calendari di calcio oggetto della causa principale non è meramente meccanicistico o deterministico, bensì richiede impegno e competenze molto significativi, al fine di soddisfare le varie esigenze presenti nel migliore rispetto delle regole applicabili. Il lavoro necessario a tal fine non si ridurrebbe all’applicazione di criteri fissi e sarebbe diverso, ad esempio, dall’elaborazione di un elenco telefonico, in quanto richiederebbe, in ogni fase, ponderazione e competenze, in particolare quando il programma informatico non trova alcuna soluzione rispetto alle esigenze in gioco. Quanto all’utilizzo parziale dell’elaborazione elettronica, essa non esclude affatto, secondo quanto affermato dal sig. Thompson, la necessità di ponderazione nonché un certo margine di discrezionalità.

Causa principale e questioni pregiudiziali

20

La Football Dataco e a. sostengono di disporre di un diritto «sui generis» ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 96/9, di un diritto d’autore ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, nonché di un diritto d’autore ai sensi della normativa britannica sulla proprietà intellettuale, sui calendari degli incontri dei campionati di calcio inglese e scozzese.

21

La Yahoo e a., contestando l’esistenza di una previsione legislativa di detti diritti, sostengono di essere legittimati a fare uso di tali calendari nell’ambito delle loro attività, senza l’obbligo di corrispondere alcun compenso economico.

22

Il giudice in primo grado ha ritenuto che i calendari in questione possano godere della tutela conferita dal diritto d’autore ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 96/9, sulla base del rilievo che la loro elaborazione richiede una parte sostanziale di lavoro creativo. Egli ha invece negato loro il beneficio dei due altri diritti invocati.

23

Il giudice del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado per quanto riguarda l’esclusione, per i calendari oggetto della causa principale, della tutela derivante dal diritto «sui generis» ex articolo 7 della direttiva 96/9. Per contro, egli si interroga sulla loro tutelabilità in base al diritto d’autore ai sensi dell’articolo 3 della medesima direttiva. Tale giudice nutre, inoltre, dubbi circa la possibilità che tali calendari siano tutelati dal diritto d’autore, sulla base della normativa britannica antecedente detta direttiva, a condizioni diverse rispetto a quelle di cui al citato articolo 3.

24

Ciò premesso, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Cosa debba essere inteso per “banche di dati che per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9 (…) e, in particolare:

a)

se debbano essere esclusi l’impegno intellettuale e le cognizioni applicate nella creazione dei dati;

b)

se la “la scelta o la disposizione del materiale” includa l’attribuzione di una significativa rilevanza ad elementi di dati preesistenti (come avviene nella fissazione della data di un incontro di calcio), e;

c)

se la “creazione dell’ingegno propria del loro autore” presupponga un quid pluris rispetto al dispiego di significativa attività e cognizioni da parte dell’autore e, in caso affermativo, in cosa consista tale quid pluris.

2)

Se la direttiva precluda la sussistenza di diritti nazionali in materia di diritto d’autore su banche dati diversi da quelli istituiti dalla direttiva [96/9]».

Sulla prima questione pregiudiziale

25

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9. In particolare, egli chiede:

in primo luogo, se, nell’ambito di applicazione di tale disposizione, debbano essere esclusi l’impegno intellettuale e le cognizioni destinati alla creazione di dati;

in secondo luogo, se la «scelta o la disposizione» del materiale, ai sensi della citata disposizione, includa l’attribuzione di una significativa rilevanza ad elementi di dati preesistenti, e

in terzo luogo, se la nozione di «creazione dell’ingegno propria dell’autore», ai sensi della medesima disposizione, presupponga un quid pluris rispetto al dispiego di significativa attività e cognizioni da parte dell’autore ed, eventualmente, in cosa consista tale requisito supplementare.

26

In limine occorre, da un lato, ricordare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che un calendario di incontri di un campionato di calcio costituisce una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9. La Corte ha ritenuto, in sostanza, che la combinazione della data, dell’orario e dell’identità delle due squadre, quella ospitante e quella ospite, relativi a un incontro di calcio, sia dotata di un valore informativo autonomo tale da renderla un «elemento indipendente», ai sensi del citato articolo 1, paragrafo 2, e che la disposizione, sotto forma di calendario, delle date, degli orari e dei nomi delle squadre relativi ai vari incontri delle giornate di un campionato di calcio soddisfa i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, attinenti alla disposizione sistematica o metodica e all’accessibilità individuale dei dati contenuti nella base (v. sentenza del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-444/02, Racc. pag. I-10549, punti 33-36).

27

Dall’altro lato, emerge, tanto dal raffronto del tenore letterale, rispettivamente, degli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9, quanto da quello di altre disposizioni o considerando della stessa, segnatamente del suo articolo 7, paragrafo 4, e del suo considerando 39, che il diritto d’autore e il diritto «sui generis» costituiscono due diritti indipendenti aventi oggetto e presupposti di applicazione differenti.

28

Di conseguenza, la circostanza che una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, non soddisfi i requisiti per poter godere della tutela in base al diritto «sui generis», ai sensi dell’articolo 7 della citata direttiva, come stabilito dalla Corte a proposito dei calendari di incontri di calcio (sentenze del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, Racc. pag. I-10365, punti 43-47; Fixtures Marketing, C-338/02, Racc. pag. I-10497, punti 32-36, e Fixtures Marketing, C-444/02, cit., punti 48-52), non significa automaticamente che questa stessa banca di dati non possa neppure godere della tutela conferita dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva.

29

Conformemente al paragrafo 1 di tale articolo 3, una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, è tutelata dal diritto d’autore se, per la scelta o la disposizione del materiale, costituisce una creazione dell’ingegno propria del suo autore.

30

In primo luogo, risulta dal combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 2, e del considerando 15 della direttiva 96/9, che destinataria della tutela conferita dal diritto d’autore prevista da tale direttiva è la «struttura» della banca di dati, e non già il suo «contenuto» né, pertanto, gli elementi costitutivi di quest’ultimo.

31

Del pari, come risulta dall’articolo 10, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e dall’articolo 5 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, la compilazione di dati che, per effetto della selezione o della disposizione del loro contenuto, costituisce una creazione intellettuale è protetta in quanto tale dal diritto d’autore. Tale protezione non si estende, invece, ai dati stessi e non pregiudica i diritti d’autore eventualmente esistenti su tali dati.

32

In tale contesto, le nozioni di «scelta» e di «disposizione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9 riguardano, rispettivamente, la selezione e la sistematizzazione dei dati con cui l’autore della base conferisce a quest’ultima la sua struttura. Tali nozioni non comprendono, invece, la creazione dei dati contenuti in tale base.

33

Di conseguenza, come affermano la Yahoo e a., i governi italiano, portoghese e finlandese, al pari della Commissione europea, gli elementi indicati nella prima questione, lettera a), sollevata dal giudice del rinvio e relativi all’impegno intellettuale nonché al know-how destinati alla creazione di dati non possono essere presi in considerazione per valutare se la banca di dati che li contiene possa godere della tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9.

34

Tale analisi è confermata dalla finalità della citata direttiva. Come si ricava dai considerando 9, 10 e 12 della stessa, tale finalità consiste nell’incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori di attività (v. sentenze del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, cit., punto 33; The British Horseracing Board e a., C-203/02, Racc. pag. I-10415, punto 30; Fixtures Marketing, C-338/02, cit., punto 23, nonché Fixtures Marketing, C-444/02, cit., punto 39), e non nel proteggere la creazione di elementi che possano essere raccolti in una banca di dati.

35

Nella causa principale, occorre rilevare che i mezzi, in particolare intellettuali, descritti dal giudice del rinvio, così come sono riportati ai punti 14-18 supra, mirano, nell’ambito dell’organizzazione dei campionati in questione, a determinare la data, l’orario e l’identità delle squadre relativi a ciascun incontro di tali campionati, in funzione di un insieme di regole, di parametri e di vincoli organizzativi, nonché delle specifiche richieste formulate dalle squadre interessate (v. citate sentenze del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punto 41; Fixtures Marketing, C-338/02, punto 31, e Fixtures Marketing, C-444/02, punto 47).

36

Come hanno sottolineato la Yahoo e a. e il governo portoghese, tali mezzi riguardano la creazione dei dati stessi contenuti nella banca di dati de qua, come ricordato al punto 26 supra (v. citate sentenze del 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46/02, punto 42; Fixtures Marketing, C-338/02, punto 31, e Fixtures Marketing, C-444/02, punto 47). Pertanto, alla luce di quanto esposto al punto 32 supra, essi non presentano comunque alcuna rilevanza ai fini della valutazione della questione se i calendari degli incontri di calcio oggetto della causa principale possano godere della tutela conferita dal diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9.

37

In secondo luogo, come risulta dal considerando 16 della direttiva 96/9, la nozione di creazione dell’ingegno propria del suo autore rinvia al criterio di originalità (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, Racc. pag. I-6569, punti 35, 37 e 38; del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Racc. pag. I-13971, punto 45; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punto 97, nonché del 1o dicembre 2011, Painer, C-145/10, Racc. pag. I-12533, punto 87).

38

Per quanto concerne la costituzione di una banca di dati, tale criterio di originalità è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative (v., per analogia, citate sentenze Infopaq International, punto 45; Bezpečnostní softwarová asociace, punto 50, e Painer, punto 89) ed imprime quindi il suo «tocco personale» (sentenza Painer, cit., punto 92).

39

Al contrario, il criterio de quo non è soddisfatto quando la costituzione della banca di dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa (v., per analogia, citate sentenze Bezpečnostní softwarová asociace, punti 48 e 49, nonché Football Association Premier League e a., punto 98).

40

Come risulta sia dall’articolo 3, paragrafo 1, sia dal considerando 16 della direttiva 96/9, per valutare se una banca di dati possa godere della tutela in base al diritto d’autore prevista da tale direttiva non sono applicabili criteri diversi da quello di originalità.

41

Ne deriva, da un lato, che, purché la scelta o la disposizione dei dati – vale a dire, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, quelli riguardanti la data, l’orario e l’identità delle squadre relativi ai vari incontri del campionato in questione (v. punto 26 supra) – sia espressione originale dello spirito creativo dell’autore della banca di dati, ai fini della valutazione della questione se detta banca di dati possa godere della tutela conferita dal diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9 è indifferente che tale scelta o tale disposizione includa, o meno, l’attribuzione di una «significativa rilevanza» a detti dati, così come indicato nella prima questione, lettera b), sollevata dal giudice del rinvio.

42

Dall’altro lato, il fatto che la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e know-how significativi da parte del suo autore, così come indicato nella lettera c) della questione medesima, non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale know-how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi.

43

Nella specie, spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi di analisi suesposti, se i calendari degli incontri di calcio oggetto della causa principale costituiscano banche di dati che soddisfino i requisiti necessari per poter godere della tutela conferita dal diritto d’autore, fissati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9.

44

A tal riguardo, le modalità con cui vengono elaborati tali calendari, quali descritte dal giudice del rinvio, se non sono associate ad elementi che rappresentino originalità nella scelta o nella disposizione dei dati racchiusi in tali calendari, non sono sufficienti affinché la banca di dati in questione possa essere protetta attraverso il diritto d’autore previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9.

45

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale.

46

Di conseguenza:

l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;

a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e

il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.

Sulla seconda questione pregiudiziale

47

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 96/9 debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale che accordi a banche di dati rientranti nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.

48

A tal proposito, occorre sottolineare che la direttiva 96/9, ai sensi dei suoi primi quattro considerando, è volta ad eliminare le differenze esistenti tra i diritti nazionali in materia di tutela giuridica delle banche di dati, in particolare per quanto riguarda la portata e le condizioni della tutela conferita dal diritto d’autore, e pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno, la libera circolazione di beni o servizi all’interno dell’Unione europea nonché lo sviluppo di un mercato dell’informazione nell’ambito della stessa.

49

In tale contesto, l’articolo 3 della direttiva 96/9 procede, come si evince dal considerando 60 di detta direttiva, a «un’armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata in base al diritto d’autore».

50

È pur vero, per quanto riguarda le banche di dati protette, alla data del 27 marzo 1996, da un regime nazionale di diritto d’autore che riconosce tutela in base a criteri diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della menzionata direttiva, che l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 96/9 garantisce, nello Stato membro interessato, la durata della tutela riconosciuta da detto regime. Tuttavia, fatta unicamente salva questa disposizione transitoria, il citato articolo 3, paragrafo 1, osta a che una normativa nazionale accordi a banche di dati rientranti nella definizione contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della citata direttiva, la tutela in base al diritto d’autore a condizioni che si discostino dal requisito di originalità previsto dal citato articolo 3, paragrafo 1.

51

Quanto ai considerando 18, 26 e 27 della direttiva 96/9, cui si richiamano la Football Dataco e a., essi sottolineano la libertà di cui godono gli autori di opere di decidere in merito all’inserimento delle stesse in una banca di dati, nonché l’irrilevanza dell’inserimento di un’opera tutelata in una banca di dati eventualmente protetta sui diritti che tutelano l’opera così inserita. Essi non offrono, per contro, alcun sostegno ad un’interpretazione contraria a quella esposta supra al punto precedente.

52

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione sollevata dichiarando che la direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.

Sulle spese

53

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che una «banca di dati», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, è protetta dal diritto d’autore previsto dalla direttiva medesima a condizione che la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti costituisca un’espressione originale della libertà creativa del suo autore, valutazione, questa, che spetta al giudice nazionale.

Di conseguenza:

l’impegno intellettuale e il know-how destinati alla creazione di detti dati non sono rilevanti per stabilire se la relativa banca di dati possa godere della tutela conferita da tale diritto;

a tal fine, è indifferente che la scelta o la disposizione di tali dati includa, o meno, l’attribuzione agli stessi di una significativa rilevanza, e

il dispiego di attività e know-how significativi necessario ai fini della costituzione di tale banca di dati non può, di per sé, giustificare una siffatta tutela se non esprime alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati ivi contenuti.

 

2)

La direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che, fatta salva la disposizione transitoria contenuta nel suo articolo 14, paragrafo 2, essa osta a una normativa nazionale che accordi a banche di dati ricomprese nella definizione contenuta nel suo articolo 1, paragrafo 2, una tutela in base al diritto d’autore a condizioni diverse da quelle previste dal suo articolo 3, paragrafo 1.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.