Causa C‑151/09

Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT‑FSP)

contro

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

Juzgado de lo Social Único de Algeciras)

«Trasferimento di imprese — Direttiva 2001/23/CE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Rappresentanti dei lavoratori — Autonomia dell’entità trasferita»

Massime della sentenza

Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Autonomia dell’entità trasferita — Nozione

(Direttiva del Consiglio 2001/23, art. 6, n. 1)

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, nell’ambito delle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro nel contesto della citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.

(v. punto 56 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 luglio 2010 (*)

«Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Rappresentanti dei lavoratori – Autonomia dell’entità trasferita»

Nel procedimento C‑151/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Spagna), con decisione 26 marzo 2009, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2009, nella causa

Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT‑FSP)

contro

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción,

María del Rosario Vecino Uribe,

Ministerio Fiscal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Ministerio Fiscal, dal sig. J.L.M. Retamino, in qualità di agente;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra B. Plaza Cruz, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Enegren e R. Vidal Puig, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT‑FSP) e l’Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (in prosieguo: l’«Ayuntamiento de La Línea»), la sig.ra del Rosario Vecino Uribe e diciannove altri convenuti nonché il Ministerio Fiscal relativamente al rifiuto da parte dell’Ayuntamiento de La Línea di riconoscere la qualità di rappresentanti legali dei lavoratori alle persone elette per assumere tale funzione in diverse imprese concessionarie di servizi pubblici trasferite a tale comune.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

3        La direttiva 2001/23 ha proceduto alla codificazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201; pag. 88).

4        Il terzo ‘considerando’ della direttiva 2001/23 enuncia che «[o]ccorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».

5        L’art. 1, n. 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

c)      La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».

6        L’art. 2, n. 1, della suddetta direttiva prevede:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

(…)

c)      per “rappresentanti dei lavoratori” ed espressioni connesse, i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri;

(…)».

7        Ai sensi dell’art. 6 della medesima direttiva:

«1.Qualora l’impresa, lo stabilimento o parte di un’impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da accordi, a patto che siano soddisfatte le condizioni necessarie per la costituzione della rappresentanza dei lavoratori. 

Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o della prassi degli Stati membri o [ai] termini di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori, esistono le condizioni necessarie per la nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o la nuova costituzione della rappresentanza dei lavoratori.

Nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolge sotto il controllo di un’autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un’autorità pubblica competente), gli Stati membri possono adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire che i lavoratori trasferiti siano adeguatamente rappresentati fino alla nuova elezione o designazione di rappresentanti dei lavoratori.

Qualora l’impresa, lo stabilimento o la parte di un’impresa o di uno stabilimento non conservi la propria autonomia, gli Stati membri adotteranno i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori trasferiti, che erano rappresentati prima del trasferimento, continuino ad essere adeguatamente rappresentati per il periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale.

2.      Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento scada a causa del trasferimento, questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri».

 La normativa nazionale

8        La direttiva 2001/23 è stata trasposta nel diritto spagnolo con il regio decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1, relativo all’approvazione del testo consolidato della legge sullo Statuto dei lavoratori [(BOE n. 75 del 29 marzo 1995, pag. 9654), nella versione risultante dalla legge 9 luglio 2001, n. 12 (BOE n. 164 del 10 luglio 2001, pag. 24890); in prosieguo: lo «Statuto dei lavoratori»].

9        In forza dell’art. 44 dello Statuto dei lavoratori:

«1.      Il cambio di proprietà di un’impresa, di uno stabilimento o di un’unità produttiva autonoma della stessa impresa non comporta di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro e il nuovo imprenditore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente datore di lavoro per quanto concerne il contratto di lavoro e la previdenza sociale, compresi gli obblighi relativi alle pensioni, alle condizioni stabilite dalla normativa specifica applicabile e, in generale, per quanto concerne ogni obbligo in materia di protezione sociale complementare sottoscritto dal cedente.

(…)

5.      Qualora l’impresa, lo stabilimento o l’unità produttiva soggetto a cambio di proprietà conservi la sua autonomia, il passaggio di proprietà non estingue di per sé il mandato dei rappresentanti dei lavoratori, che continuano ad esercitare le proprie funzioni negli stessi termini ed alle stesse condizioni applicabili anteriormente al trasferimento».

10      L’art. 67, n. 1, in fine, dello Statuto dei lavoratori prevede la possibilità di organizzare elezioni parziali in un’impresa per far fronte ad un aumento del personale nei seguenti termini:

«A seguito di dimissioni o revoche o al fine di procedere ad un adeguamento della rappresentanza dei dipendenti in conseguenza di un aumento del personale, possono essere organizzate elezioni parziali. I contratti collettivi prevedono le misure necessarie per adattare la rappresentanza dei dipendenti in caso di rilevante riduzione del personale che si verifichi in un’impresa. In caso contrario, tale adeguamento sarà oggetto di un accordo tra l’impresa e i rappresentanti dei dipendenti».

11      Ai sensi dell’art. 67, n. 3, dello Statuto dei lavoratori:

«La durata del mandato dei rappresentanti del personale e dei membri del comitato aziendale è fissata a quattro anni, atteso che essi mantengano le loro funzioni nell’esercizio delle loro competenze e delle relative garanzie, fino alla convocazione e all’organizzazione di nuove elezioni.

Le cariche di rappresentanti del personale e di membri del comitato aziendale possono essere revocate unicamente con decisione dei dipendenti che li hanno eletti, adottata durante un’assemblea convocata a tal fine, cui partecipi almeno un terzo degli elettori, qualora si raggiunga la maggioranza assoluta dei partecipanti a suffragio universale individuale, libero, diretto e segreto. Tuttavia non si può procedere ad alcuna revoca durante la negoziazione di un nuovo contratto collettivo né essa può essere contemplata prima che sia trascorso un termine di almeno sei mesi».

 Causa principale e questione pregiudiziale

12      Il 25 agosto 2008 il sindaco dell’Ayuntamiento de La Línea ha adottato un decreto con il quale decideva il riscatto di una serie di concessioni di servizi pubblici la cui prestazione era stata fino ad allora affidata a quattro imprese concessionarie private. I servizi oggetto delle concessioni riscattate riguardavano la custodia e la pulizia di edifici scolastici pubblici, la pulizia delle strade e la manutenzione di parchi e giardini.

13      Emerge dalla decisione di rinvio che, dopo il riscatto delle diverse concessioni di servizi pubblici da parte dell’Ayuntamiento de La Línea, i dipendenti rientranti nell’organico delle imprese fino ad allora concessionarie sono stati trasferiti all’amministrazione comunale e integrati nel suo organico, ma i medesimi dipendenti continuano, senza eccezioni, ad occupare gli stessi posti di lavoro e a svolgere le stesse funzioni che occupavano e svolgevano prima di tale riscatto, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi responsabili diretti, senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, essendo l’unica differenza che i loro superiori gerarchici di livello più elevato, collocati al di sopra di tali responsabili, sono oramai i mandatari pubblici corrispondenti, vale a dire i consiglieri comunali o il sindaco.

14      I rappresentanti legali dei dipendenti di ciascuna di tali imprese concessionarie, successivamente al riscatto delle concessioni, hanno presentato domanda presso l’Ayuntamiento de La Línea al fine di beneficiare di crediti orari riservati alla rappresentanza del personale. Tali domande sono state respinte con decisione 10 settembre 2008, in ragione del fatto che i dipendenti interessati non assumevano più le loro funzioni di rappresentanti legali a seguito della loro integrazione nell’organico comunale.

15      In tale contesto, dopo aver preso conoscenza di tale decisione, il 28 ottobre 2008 l’UGT‑FSP la ricorrente nella causa principale, ha chiesto all’Ayuntamiento de La Línea di fornire chiarimenti e, infine, il 13 novembre 2008, ha presentato allo Juzgado de lo Social Único de Algeciras un ricorso avverso la suddetta decisione.

16      Con decisione 26 marzo 2009, lo Juzgado de lo Social Único de Algeciras ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la condizione relativa alla conservazione dell’autonomia, cui si riferisce l’art. 6, n. 1, della direttiva [2001/23/CE] (...) sussista in una fattispecie (come quella di cui al caso di specie), in cui, in seguito al riscatto di alcune concessioni di servizi pubblici da parte di un comune, i dipendenti che facevano parte dell’organico delle imprese fino a quel momento concessionarie siano trasferiti all’amministrazione comunale ed integrati nel suo organico, qualora si tratti degli stessi dipendenti (senza eccezioni) che continuano ad occupare gli stessi posti di lavoro ed a svolgere le stesse funzioni che occupavano e svolgevano prima del suddetto riscatto, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi responsabili diretti (superiori gerarchici), senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, essendo l’unica differenza che i superiori gerarchici di livello più elevato (collocati al di sopra dei summenzionati responsabili) sono oramai i mandatari pubblici corrispondenti (consiglieri comunali o sindaco)».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un’entità economica trasferita conservi la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/23, laddove i dipendenti che facevano parte del suo organico siano ripresi da un comune e integrati nel personale di quest’ultimo, e si tratti degli stessi dipendenti che continuano ad occupare gli stessi posti di lavoro ed a svolgere le stesse funzioni che occupavano e svolgevano prima del trasferimento, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi superiori gerarchici, senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, ma essendo l’unica differenza che taluni mandatari pubblici diventano i superiori gerarchici di livello più elevato dell’entità trasferita.

18      Il governo spagnolo considera che, nella causa principale, non siano soddisfatte le condizioni perché sussista un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23. Infatti esso fa valere che non vi è un trasferimento di elementi materiali significativi tra le imprese concessionarie e l’Ayuntamiento de La Línea, in quanto gli edifici scolastici pubblici, le strade nonché i parchi e giardini comunali appartengono già all’Ayuntamiento de La Línea. Solo la totalità del personale impiegato dalle imprese concessionarie sarebbe stata trasferita. Orbene, non si potrebbe ignorare, benché la manodopera ne costituisca un fattore importante, l’elemento materiale sul quale si fondano i servizi di custodia, di pulizia e di manutenzione affidati alle suddette imprese concessionarie.

19      Al fine di risolvere tale questione occorre dunque, in via preliminare, determinare se un trasferimento come quello della causa principale rientri nell’art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23. Infatti, soltanto se quest’ultima questione sia risolta in senso affermativo, si pone la questione dell’autonomia ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/23.

 Sull’esistenza di un trasferimento ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/23

20      Emerge dalla decisione di rinvio che, nella causa principale, si tratta dell’acquisizione da parte di un comune, persona giuridica di diritto pubblico, di una serie di concessioni di servizi pubblici la cui prestazione era fino ad allora affidata a diverse imprese concessionarie private. L’atto mediante il quale è stata effettuata tale acquisizione è un decreto del sindaco.

21      Ai sensi dell’art. 1, n. 1, la direttiva 2001/23 si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

22      Secondo costante giurisprudenza, la direttiva 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della suddetta direttiva consiste quindi nella circostanza che l’entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., segnatamente, sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 15 dicembre 2005, cause riunite C‑232/04 e C‑233/04, Güney‑Görres e Demir, Racc. pag. I‑11237, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

23      La Corte ha deciso, vigente la direttiva 77/187, come modificata dalla direttiva 98/50, che la semplice circostanza che il cessionario sia un ente di diritto pubblico, nella specie un comune, non consente di escludere l’esistenza di un trasferimento rientrante nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva (sentenza 26 settembre 2000, causa C‑175/99, Mayeur, Racc. pag. I‑7755, punto 33). Una siffatta conclusione è pertinente anche quando è in vigore la direttiva 2001/23.

24      La circostanza che la decisione con la quale è stato effettuato il riscatto delle concessioni di servizi pubblici sia un decreto, vale a dire una decisione adottata unilateralmente dall’Ayuntamiento de La Línea, non osta alla constatazione di un trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, tra le imprese concessionarie private e l’Ayuntamiento de La Línea.

25      Infatti, la Corte ha già deciso che il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude l’applicazione della citata direttiva (v. sentenze 19 maggio 1992, causa C‑29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I‑3189, punti 15-17, nonché 14 settembre 2000, causa C‑343/98, Collino e Chiappero, Racc. pag. I‑6659, punto 34).

26      Per l’applicabilità della direttiva 2001/23, il trasferimento deve avere ad oggetto un’entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all’esecuzione di un’opera determinata (v., in particolare, sentenza 19 settembre 1995, causa C‑48/94, Rygaard, Racc. pag. I‑2745, punto 20). La nozione di entità economica richiama così un complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (v., in particolare, sentenze 11 marzo 1997, causa C‑13/95, Süzen, Racc. pag.I‑1259, punto 13; 20 novembre 2003, causa C‑340/01, Abler e a., Racc. pag. I‑14023, punto 30, nonché Güney‑Görres e Demir, cit., punto 32).

27      Per poter determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un’entità economica organizzata in modo stabile, dev’essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un’eventuale sospensione di tali attività. Questi elementi sono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, sentenze cit. Spijkers, punto 13; Redmond Stichting, punto 24; Süzen, punto 14, e Abler e a., punti 33 e 34, nonché Güney‑Görres e Demir, punti 33 e 34).

28      Peraltro la Corte ha rilevato che un’entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, di modo che la conservazione della sua identità, al di là dell’operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (v. sentenze Süzen, cit., punto 18; 10 dicembre 1998, cause riunite C‑127/96, causa C‑229/96 e C‑74/97, Hernández Vidal e a., Racc. pag.I‑8179, punto 31, nonché cause riunite C‑173/96 e C‑247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I‑8237, punto 31).

29      La Corte ha quindi dichiarato che, quando, in determinati settori in cui l’attività si fonda essenzialmente sulla mano d’opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l’attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti l’insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell’impresa cedente in modo stabile (sentenze cit. Süzen, punto 21; Hernández Vidal e a., punto 32, e Hidalgo e a., punto 32).

30      Più in particolare, la Corte ha deciso, relativamente ad un’impresa di pulizie, che un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune può, in mancanza di altri fattori produttivi, corrispondere ad un’entità economica (sentenza cit. Hernández Vidal e a., punto 27).

31      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, non ha alcuna influenza sulla questione la circostanza che nella causa principale gli elementi che costituiscono l’oggetto dei servizi forniti dalle imprese concessionarie private, quali edifici scolastici, strade, parchi e giardini comunali, non siano stati trasferiti. Infatti gli elementi patrimoniali che dovrebbero, eventualmente, essere presi in considerazione sono gli impianti, i macchinari, e/o le attrezzature utilizzati, di fatto, per fornire i servizi di custodia, pulizia e manutenzione.

32      Spetta al giudice a quo accertare, alla luce del complesso degli elementi interpretativi che precedono, se nella causa principale si sia verificato un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23.

 Sulla nozione di «autonomia» ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2001/23

33      Il governo spagnolo sostiene che la nozione di «autonomia» di cui all’art. 6 della direttiva 2001/23, deve essere interpretata come equivalente alla nozione di «identità» di cui all’art. 1, n. 1, lett. b), di tale direttiva. Tuttavia una siffatta interpretazione non può essere accolta.

34      Infatti, come emerge dall’art. 1, n. 1, lett. b), della direttiva 2001/23, la questione relativa al mantenimento dell’identità dev’essere valutata al momento dell’operazione di cessione contrattuale o di fusione dell’entità economica interessata. Unicamente nel caso in cui l’identità di tale entità è mantenuta, una siffatta operazione può essere qualificata come un «trasferimento» ai sensi di tale direttiva.

35      Per contro occorre valutare la questione relativa al mantenimento dell’autonomia soltanto a partire dal momento in cui l’esistenza del trasferimento, ai sensi della direttiva 2001/23, è già stata constatata. Infatti tale direttiva è destinata ad essere applicata a qualsiasi trasferimento che soddisfi i presupposti di cui all’art. 1, n. 1, della medesima, che l’entità economica trasferita conservi o no la sua autonomia nella struttura del cessionario (v. sentenza 12 febbraio 2009, causa C‑466/07, Klarenberg, Racc. pag. I‑803, punto 50).

36      Se le nozioni di «identità» e di «autonomia» fossero equivalenti, la parte introduttiva dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/23 che stabilisce la condizione relativa alla conservazione della propria autonomia da parte dell’impresa, dello stabilimento o della parte di impresa o di stabilimento di cui trattasi, sarebbe priva di effetto utile, dal momento che l’art. 6, n. 1, della direttiva sarebbe applicabile automaticamente in caso di conservazione dell’identità dell’entità commerciale ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b) della direttiva. Pertanto tali nozioni non sono equivalenti e la questione se un’impresa abbia conservato la sua autonomia, ai fini dell’art. 6 della direttiva 2001/23, deve essere esaminata solo dopo che sia stato stabilito che un trasferimento abbia realmente avuto luogo ai sensi di tale direttiva.

37      Relativamente alla nozione di «autonomia», occorre constatare che il citato art. 6 non comporta alcuna definizione di quest’ultima. Tale nozione non è nemmeno definita negli altri articoli della suddetta direttiva.

38      Orbene, secondo costante giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Unione europea, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, da ultimo, sentenza 3 dicembre 2009, causa C‑433/08, Yaesu Europe, Racc. pag. I‑11487), punto 18 nonché la giurisprudenza ivi citata).

39      Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti costante, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (v., in tal senso, in particolare, sentenze 10 marzo 2005, causa C‑336/03, easyCar, Racc. pag. I‑1947, punto 21; 22 dicembre 2008, causa C‑549/07, Wallentin-Hermann, Racc. pag. I‑11061, punto 17, e 5 marzo 2009, causa C‑556/07, Commissione/Francia, punto 50).

40      Anzitutto si deve rammentare che la direttiva 2001/23 mira ad assicurare il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento d’imprenditore, permettendo loro di restare al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite con il cedente (v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, Racc. pag. 739, punto 9; 9 marzo 2006, causa C‑499/04, Werhof, Racc. pag. I‑2397, punto 25, nonché 27 novembre 2008, causa C‑396/07, Juuri, Racc. pag. I‑8883, punto 28). Il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati non vi deroga. Ne consegue che, in via generale, tale rappresentanza non può essere influenzata dal trasferimento.

41      Infatti l’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/23, che contiene la norma generale relativa alla rappresentanza dei lavoratori, dispone che, qualora l’impresa, lo stabilimento o parte di un’impresa o di uno stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento, secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento.

42      Occorre poi rilevare che, secondo il senso abituale nel linguaggio corrente, il termine «autonomia» designa la capacità di governarsi con proprie leggi.

43      Applicato ad un’entità economica, tale termine indica i poteri, riconosciuti ai responsabili di tale entità, di organizzare, in modo relativamente libero ed indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture di organizzazione del datore di lavoro (in prosieguo: i «poteri organizzativi»).

44      Pertanto l’autonomia è mantenuta, in linea di principio, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2001/23, qualora, successivamente al trasferimento, i poteri organizzativi dei responsabili dell’entità trasferita rimangono, in seno alle strutture di organizzazione del cessionario, sostanzialmente invariati rispetto alla situazione esistente prima del trasferimento.

45      Quindi, in questa fattispecie, il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati deve, in linea di principio, essere esercitato secondo le stesse modalità e alle stesse condizioni esistenti prima della data del trasferimento.

46      Per contro, in una situazione nella quale i lavoratori dipendono, a seguito del trasferimento, da responsabili i cui poteri organizzativi sono stati limitati e non possono più essere qualificati autonomi, gli interessi di tali lavoratori non sono quindi più gli stessi e, di conseguenza, le modalità e le condizioni della loro rappresentanza devono essere adattate ai cambiamenti intervenuti. Si tratta della ragione per cui, come emerge dall’art. 6, n. 1, quarto comma, della direttiva 2001/23, il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento deve, in una tale fattispecie, essere limitato al periodo necessario a provvedere ad una nuova costituzione o designazione della rappresentanza dei lavoratori.

47      Per quanto riguarda l’ipotesi di un’eventuale ridistribuzione di taluni poteri organizzativi in seno all’entità trasferita, essa non è, in linea di principio, atta ad incidere sull’autonomia di quest’ultima. Rileva piuttosto che l’insieme dei responsabili dell’entità trasferita possa esercitare i poteri organizzativi di cui già disponeva, precedentemente al trasferimento, nei confronti di altre strutture organizzative del nuovo datore di lavoro.

48      Peraltro il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato, come nella causa principale, non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita.

49      Solo i poteri che consentono a tali superiori gerarchici di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi ai precedenti nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima sarebbero atti ad incidere sull’autonomia della suddetta entità. È tuttavia pacifico che una sostituzione siffatta nella presa di decisioni in seno all’entità trasferita non può essere considerata pregiudizievole per la sua autonomia qualora abbia luogo, in via eccezionale, in circostanze di urgenza quali un grave incidente che comprometta il funzionamento di tale entità, a carattere temporaneo e in forza di disposizioni stabilite dal fine.

50      Peraltro, il semplice potere di controllo da parte dei superiori gerarchici di livello più elevato non compromette, di norma, l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che essa non comprenda anche poteri come quelli specificati al punto precedente.

51      Una siffatta interpretazione della nozione di autonomia consente, del resto, di mantenere l’effetto utile dell’art. 6 della direttiva 2001/23, atteso che, nella prassi, il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento, è quasi sempre accompagnato dalla sostituzione dei superiori gerarchici di livello più elevato.

52      Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del governo spagnolo secondo i quali essa, poiché implica la continuità, nella specie, della rappresentanza esistente dei lavoratori, da un lato, introdurrebbe una forma di «doppia rappresentanza» presso il personale del nuovo datore di lavoro e, dall’altro, si ridurrebbe a disconoscere il danno economico che sarebbe causato al nuovo datore di lavoro dall’obbligo di concedere ai rappresentanti dei lavoratori trasferiti «crediti orari». Infatti tali argomenti sono semplicemente volti a rimettere in discussione le conseguenze legali della scelta operata dal legislatore dell’Unione introducendo l’art. 6 della direttiva 2001/23.

53      Dev’essere parimenti respinto l’argomento del governo spagnolo attinente alla discriminazione e alla violazione del principio di parità di trattamento nei confronti dei rappresentanti del personale e sindacali dell’organico esistente del nuovo datore di lavoro.

54      A tale proposito, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 88 nelle sue conclusioni, anche qualora le situazioni dei lavoratori trasferiti e di quelli impiegati dal nuovo datore di lavoro fossero comparabili, qualsiasi differenza di trattamento risultante da un possibile squilibrio in seno all’organizzazione del nuovo datore di lavoro a svantaggio dei rappresentanti sindacali già presenti e dei rappresentanti del personale interessati, il cui numero resta invariato, sarebbe obiettivamente giustificata alla luce dello scopo della direttiva 2001/23 di garantire, per quanto possibile e attuabile, che i nuovi lavoratori non siano discriminati a causa del trasferimento.

55      Infine, per quanto riguarda l’argomento attinente ad una violazione della libertà sindacale del personale esistente, basti constatare che il governo spagnolo non dimostra in che modo, nelle circostanze della causa principale, l’esercizio di tale libertà fondamentale sia compromesso dal mantenimento in carica dei rappresentanti dei lavoratori dell’entità trasferita.

56      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva 2001/23, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario. Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.