SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 luglio 2009 ( *1 )

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Art. 64 — Disposizioni transitorie — Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 — Art. 3, n. 1 — Competenza in materia di divorzio — Fattori di collegamento pertinenti — Residenza abituale — Cittadinanza — Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese»

Nel procedimento C-168/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione 16 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Laszlo Hadadi (Hadady)

contro

Csilla Marta Mesko in Hadadi (Hadady),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore), J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 febbraio 2009,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Hadadi (Hadady), dall’avv. C. Rouvière, avocate;

per la sig.ra Mesko, dall’avv. A. Lyon-Caen, avocat;

per il governo francese, dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re A.-L. During e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;

per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

per il governo tedesco, dal sig. J. Möller, in qualità di agente;

per il governo ungherese, dalle sig.re K. Szíjjártó e M. Kurucz, in qualità di agenti;

per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Joris e S. Saastamoinen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Hadadi (Hadady) e la sig.ra Mesko, in merito al riconoscimento da parte dei giudici francesi della decisione del Tribunale di Pest (Ungheria) con cui è stato pronunciato lo scioglimento del loro matrimonio.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

Il regolamento n. 1347/2000

3

Ai sensi del quarto e del dodicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160 pag. 19):

«(4)

Le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ostacolano la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, semplificando le formalità per un rapido ed automatico riconoscimento delle decisioni e per la loro esecuzione.

(…)

(12)

I criteri di competenza accolti nel presente regolamento si fondano sul principio secondo cui tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. (…)».

4

L’art. 2 del regolamento n. 1347/2000, contenente le disposizioni generali relative alla competenza giurisdizionale in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, è stato sostituito dall’art. 3 del regolamento n. 2201/2003, ove tali due articoli sono peraltro redatti in termini identici.

Il regolamento n. 2201/2003

5

Ai sensi del primo e dell’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2201/2003:

«(1)

La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(…)

(8)

Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali».

6

Il regolamento n. 2201/2003, conformemente al suo art. 1, n. 1, lett. a), si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio.

7

L’art. 3, n. 1, di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», enuncia quanto segue:

«Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a)

nel cui territorio si trova:

la residenza abituale dei coniugi, o

l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

la residenza abituale del convenuto, o

in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;

b)

di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi».

8

L’art. 6 dello stesso regolamento, intitolato «Carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli articoli 3, 4 e 5», così dispone:

«Il coniuge che:

a)

risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b)

ha la cittadinanza di uno Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il proprio “domicile” nel territorio di uno di questi Stati membri

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5».

9

L’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Adizione di un’autorità giurisdizionale» stabilisce quanto segue:

«1.   L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a)

alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b)

se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

10

Il successivo art. 19 così recita:

«1.   Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

(…)

3.   Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».

11

Ai sensi dell’art. 21, nn. 1 e 4, dello stesso regolamento, recante il titolo «Riconoscimento delle decisioni»:

«1.   Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)

4.   Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo».

12

L’art. 24 del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine» così prevede:

«Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

13

L’art. 64, nn. 1 e 4, del regolamento medesimo, contenuto nel relativo capo VI, recante il titolo «Disposizioni transitorie», dispone quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formati e agli accordi tra le parti conclusi posteriormente alla data in cui il presente regolamento entra in applicazione secondo l’articolo 72.

(…)

4.   Le decisioni pronunciate prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento ma dopo l’entrata in vigore del regolamento (…) n. 1347/2000, relative ad azioni proposte prima dell’entrata in vigore del regolamento (…) n. 1347/2000, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III del presente regolamento, purché siano decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, ovvero decisioni relative alla responsabilità dei genitori sui figli avuti in comune, emesse in occasione di quei procedimenti matrimoniali, e se la norma sulla competenza era fondata su regole conformi a quelle contenute nel capo II del presente regolamento, ovvero nel regolamento (…) n. 1347/2000, ovvero in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione».

14

Conformemente al successivo art. 72, il regolamento n. 2201/2003 è entrato in vigore il 1o agosto 2004 e si applica dal , ad eccezione degli artt. 67-70, i quali non rilevano ai fini della soluzione della causa principale.

La normativa francese

15

L’art. 1070, quarto comma, del codice di procedura civile dispone quanto segue:

«La competenza territoriale è determinata dalla residenza nel giorno della domanda o, in materia di scioglimento del matrimonio, nel giorno in cui l’istanza iniziale è presentata».

Causa principale e questioni pregiudiziali

16

Nel 1979 il sig. Hadadi e la sig.ra Mesko, cittadini ungheresi, contraevano matrimonio in Ungheria. Essi emigravano in Francia nel 1980, ove, secondo la decisione di rinvio, risiedono ancora. Nel 1985 essi acquisivano la cittadinanza francese per naturalizzazione, ragion per cui entrambi possiedono la cittadinanza ungherese e francese.

17

Il 23 febbraio 2002 il sig. Hadadi proponeva ricorso per divorzio dinanzi al Tribunale di Pest.

18

Il 19 febbraio 2003 una domanda di divorzio per colpa veniva proposta dalla sig.ra Mesko dinanzi al Tribunal de grande instance de Meaux (Tribunale di Meaux, Francia).

19

Il 4 maggio 2004, vale a dire successivamente all’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea avvenuta il 1° giorno dello stesso mese, il Tribunale di Pest pronunciava sentenza di divorzio tra il sig. Hadadi e la sig.ra Mesko. Dalla decisione di rinvio emerge che tale sentenza è divenuta definitiva.

20

Con ordinanza 8 novembre 2005, il giudice competente in materia familiare del Tribunal de grande instance de Meaux dichiarava irricevibile la domanda di divorzio presentata dinanzi a tale giudice dalla sig.ra Mesko.

21

Il 12 ottobre 2006, a seguito dell’appello proposto da quest’ultima contro detta ordinanza, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) statuiva che la sentenza di divorzio del Tribunale di Pest non può essere riconosciuta in Francia. La cour d’appel de Paris, di conseguenza, dichiarava ricevibile la domanda di divorzio presentata dalla sig.ra Mesko.

22

Avverso la sentenza della Cour d’appel de Paris il sig. Hadadi proponeva ricorso per cassazione, contestando a quest’ultima di aver escluso la competenza giurisdizionale del giudice ungherese sul solo fondamento dell’art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, relativo alla residenza abituale dei coniugi, senza aver accertato se tale competenza potesse risultare dalla cittadinanza ungherese dei due coniugi, come previsto allo stesso n. 1, lett. b).

23

Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’art. 3, [n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003], debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la cittadinanza dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell’Unione europea, debba prevalere la cittadinanza dello Stato del giudice adito.

2)

In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi la cittadinanza di due Stati membri, essa individui la cittadinanza prevalente tra le due in questione.

3)

In caso di soluzione negativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un’opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l’uno o l’altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedono entrambi la rispettiva cittadinanza».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

24

La controversia principale trae origine dalla domanda di scioglimento del matrimonio proposta in Francia dalla sig.ra Mesko il 19 febbraio 2003. Dagli atti di causa risulta che, nell’ambito dell’esame della ricevibilità di tale domanda, il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Pest il costituisce una questione incidentale. In forza dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali francesi possono decidere al riguardo. In tale contesto, la Cour de cassation ha sottoposto talune questioni relative all’interpretazione dell’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento.

25

Si deve osservare che il detto regolamento, conformemente al suo art. 72, è entrato in vigore il 1o agosto 2004 e si applica dal .

26

Peraltro, il regolamento n. 1347/2000 era applicabile in Ungheria solo a decorrere dal 1o maggio 2004, secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33).

27

Ne consegue che la sentenza di divorzio pronunciata il 4 maggio 2004 dal Tribunale di Pest è successiva alla data di entrata in vigore in Ungheria del regolamento n. 1347/2000, conseguente ad un’azione proposta prima di quest’ultima data. Occorre inoltre rilevare che tale sentenza è intervenuta prima del , data a decorrere dalla quale il regolamento n. 2201/2003 è divenuto applicabile.

28

In tali circostanze, come fanno valere i governi francese, tedesco, polacco e slovacco, la questione del riconoscimento di detta sentenza deve essere valutata alla luce dell’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, considerato che la proposizione dell’azione e la pronuncia della sentenza si collocano nell’intervallo di tempo definito da tale disposizione.

29

Conformemente alla menzionata disposizione, la sentenza di divorzio deve essere, di conseguenza, riconosciuta in forza del regolamento n. 2201/2003 qualora le regole sulla competenza applicate siano conformi a quelle contenute nel capo II del regolamento medesimo, ovvero del regolamento n. 1347/2000, o in una convenzione in vigore tra lo Stato membro d’origine, nella specie la Repubblica di Ungheria, e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell’azione, nella specie la Repubblica francese.

30

Le disposizioni sulle quali il Tribunale di Pest ha fondato la propria competenza giurisdizionale ed il loro tenore non risultano dagli atti di causa. Tuttavia, questa circostanza deve essere considerata irrilevante nella causa principale se dall’applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 poteva risultare una competenza giurisdizionale dei giudici ungheresi, a prescindere dalle regole sulla competenza concretamente applicate da questi ultimi. In tal modo, il presente rinvio pregiudiziale è volto, sostanzialmente, a determinare se, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, i giudici ungheresi avrebbero potuto risultare competenti, ai sensi di detta disposizione, a pronunciarsi sulla controversia relativa al divorzio tra il sig. Hadadi e la sig.ra Mesko.

31

Infine, è pur vero che quest’ultima, nelle sue osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, sostiene di aver avuto conoscenza della domanda di scioglimento del matrimonio dinanzi al Tribunale di Pest solo sei mesi dopo la proposizione dell’azione da parte del sig. Hadadi. Tuttavia, essa non deduce che quest’ultimo avrebbe omesso di prendere le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse notificato né che il giudice ungherese, di conseguenza, in applicazione dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, non sarebbe stato considerato adito in quel momento. Dagli atti di causa emerge peraltro che la sig.ra Mesko si è costituita nel procedimento dinanzi a detto tribunale. Per di più, in risposta ad un quesito della Corte posto all’udienza, il governo ungherese ha rilevato che, in base al diritto nazionale, quando è proposto ricorso dinanzi a un giudice, quest’ultimo provvede alla relativa notificazione alla controparte. Ciò considerato, si deve muovere dalla premessa secondo la quale il Tribunale di Pest deve considerarsi regolarmente adito ai sensi di detto art. 16.

Sulla prima questione

32

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la cittadinanza dello Stato membro del giudice adito e quella di un altro Stato membro, il giudice adito debba far prevalere la cittadinanza del proprio Stato membro di appartenenza.

33

In via preliminare occorre ricordare che i giudici aditi in circostanze come quelle della causa principale, disciplinate dalla normativa transitoria sul riconoscimento di cui all’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, sono chiamati a pronunciarsi sulla competenza giurisdizionale dei giudici di un altro Stato membro. Situazioni siffatte si distinguono da quelle più direttamente regolate dalle disposizioni del capo III di tale regolamento, riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giurisdizionali, per le quali l’art. 24 di detto regolamento prevede un divieto di riesame della competenza giurisdizionale del giudice d’origine.

34

Dagli atti emerge che nella sentenza contestata nella causa principale la Cour d’appel de Paris ha ritenuto che la competenza giurisdizionale del Tribunale di Pest, in quanto fondata sulla cittadinanza ungherese del sig. Hadadi, la quale costituisce un criterio di giurisdizione non contemplato dalle norme francesi sulla competenza giurisdizionale internazionale, appariva «in realtà molto fragile», laddove la competenza giurisdizionale del Tribunale della residenza coniugale, stabilita in Francia, risultava, in confronto, «particolarmente forte».

35

Secondo la Commissione delle Comunità europee, la prima questione pregiudiziale sarebbe stata posta in considerazione del fatto che, in caso di conflitto tra la cittadinanza francese e un’altra cittadinanza, il giudice francese adito considererebbe «solitamente preminente la cittadinanza del foro adito».

36

Tale tesi è suffragata dall’argomento presentato alla Corte dalla convenuta nella causa principale, la quale sostiene che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 non contiene disposizioni particolari volte a disciplinare i casi di doppia cittadinanza, di modo che ogni Stato membro applicherebbe in situazioni di tal genere il proprio diritto in materia di cittadinanza. Dalla dottrina e dalla giurisprudenza francesi deriverebbe che, in caso di conflitto di cittadinanze, quando una di queste sia la cittadinanza del foro adito, quest’ultima prevarrebbe.

37

Ciò premesso, sorge la questione se, considerato che il regolamento n. 2201/2003, come rileva la sig.ra Mesko, non disciplina espressamente casi di doppia cittadinanza comune, l’art. 3, n. 1, di quest’ultimo debba essere interpretato diversamente, qualora i due coniugi possiedano due cittadinanze comuni e qualora siano in possesso solo della medesima cittadinanza.

38

Secondo costante giurisprudenza, tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera Comunità, ad un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., riguardo al regolamento n. 2201/2003, sentenza 2 aprile 2009, causa C-523/07, A, Racc. pag. I-2805, punto 34).

39

A tale riguardo si deve rilevare che l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per determinare la portata esatta del criterio relativo alla «cittadinanza».

40

Peraltro, non sembra che il regolamento n. 2201/2003 stabilisca, quantomeno in linea di principio, una distinzione a seconda che una persona possieda una sola o, se del caso, più cittadinanze.

41

Pertanto, in caso di doppia cittadinanza comune, il giudice adito non può ignorare il fatto che gli interessati possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro, di modo che le persone aventi la doppia cittadinanza comune verrebbero trattate come se possedessero la sola cittadinanza dello Stato membro del giudice adito. Ciò, infatti, produrrebbe l’effetto di impedire a queste persone, nell’ambito della norma transitoria sul riconoscimento di cui all’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, di far valere dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto l’art. 3, n. 1, lett. b), di tale regolamento per stabilire la competenza dei giudici di un altro Stato membro, sebbene essi possiedano la cittadinanza di quest’ultimo Stato.

42

Al contrario, nel contesto di detto art. 64, n. 4, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la cittadinanza dello Stato membro del giudice adito e quella di un altro Stato membro, detto giudice deve tener conto del fatto che i giudici di questo altro Stato membro, considerato che gli interessati possiedono la cittadinanza di quest’ultimo Stato, avrebbero potuto essere aditi con piena competenza conformemente all’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003.

43

Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che, qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi aventi entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

Sulla seconda e sulla terza questione

44

Con la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio, in sostanza, chiede se l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare il giudice competente a conoscere del divorzio di persone aventi la stessa doppia cittadinanza, si debba tener conto unicamente della cittadinanza dello Stato membro con il quale tali persone presentino i legami più stretti — la cittadinanza «prevalente» –, per cui solo i giudici di questo Stato sono competenti in base alla cittadinanza (seconda questione), o se, al contrario, occorra prendere in considerazione entrambe le cittadinanze, con la conseguenza che i giudici dei due Stati membri possono essere competenti a tale titolo ove gli interessati possono adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta (terza questione).

45

La sig.ra Mesko nonché il governo polacco sostengono che, in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi, occorra tener conto del criterio della cittadinanza prevalente. A tal riguardo, la sig.ra Mesko, basandosi su vari elementi, in particolare sul fatto che essa stessa e il sig. Hadadi risiedono in Francia dal 1980, ritiene che nella causa principale la cittadinanza francese sia quella prevalente. Essa deduce che equiparare entrambe le cittadinanze scatenerebbe una «corsa al giudice», incitando abusivamente uno dei coniugi ad affrettare il ricorso ai giudici di uno Stato per evitare che l’altro adisca i giudici di un altro Stato membro. Il governo polacco afferma che non debba essere lasciata alle parti la possibilità di scelta del giudice competente, poiché una siffatta soluzione privilegerebbe eccessivamente le persone che godono della doppia cittadinanza comune e concederebbe a queste ultime la possibilità di scegliere de facto il giudice competente, mentre il regolamento n. 2201/2003 non riconosce la stessa facoltà alle altre persone. Inoltre, secondo tale governo, il fatto di mantenere la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro in cui i coniugi non abitano più da tempo potrebbe complicare l’efficacia nonché l’equità delle decisioni giurisdizionali e comportare taluni abusi, quali il «forum shopping».

46

Per contro, il sig. Hadadi, i governi francese, ceco, tedesco, ungherese, slovacco e finlandese nonché la Commissione sostengono che, in caso di doppia cittadinanza comune, ciascun coniuge abbia il diritto, in applicazione dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, di presentare una domanda di divorzio dinanzi al giudice di uno o dell’altro dei due Stati membri di cui egli e l’altro coniuge possiedono la cittadinanza.

47

A questo proposito occorre rilevare, anzitutto, che il regolamento n. 2201/2003, come risulta dal suo primo ‘considerando’, contribuisce a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tale scopo, detto regolamento, nel capo II e III, stabilisce, in particolare, norme che disciplinano la competenza nonché il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

48

In tale contesto, l’art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 prevede diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, tra i quali non è stabilita alcuna gerarchia. Tutti i criteri oggettivi enunciati in detto art. 3, n. 1, sono alternativi. Tenuto conto dell’obiettivo di tale regolamento, diretto a garantire la certezza del diritto, l’art. 6 di quest’ultimo dispone, in sostanza, che le competenze definite agli artt. 3-5 del regolamento medesimo hanno carattere esclusivo.

49

Ne consegue che il sistema di ripartizione delle competenze introdotto dal regolamento n. 2201/2003 in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia.

50

Per tale motivo, mentre i criteri elencati nell’art. 3, n. 1, lett. a), di detto regolamento si basano, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi, il criterio enunciato allo stesso numero, lett. b), è quello della «cittadinanza dei due coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi». Di conseguenza, eccezion fatta per questi due ultimi Stati membri, i giudici degli altri Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti a conoscere delle azioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

51

Tuttavia, nella formulazione di detto art. 3, n. 1, lett. b), nulla lascia intendere che solo la cittadinanza «prevalente» possa essere presa in considerazione al fine dell’attuazione di tale disposizione. Quest’ultima, infatti, facendo della cittadinanza un criterio di competenza, privilegia un elemento di collegamento certo e facile da applicare. Essa non prevede alcun altro criterio afferente alla cittadinanza, quale, in particolare, la prevalenza di quest’ultima.

52

Peraltro, un’interpretazione secondo cui solo una cittadinanza «prevalente» potrebbe essere presa in considerazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2201/2003 non può trovare un fondamento negli obiettivi di tale disposizione o nel contesto in cui essa s’inserisce.

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Da un lato, infatti, un’interpretazione siffatta comporterebbe per i singoli nella scelta dell’autorità giudiziaria competente, segnatamente nel caso dell’esercizio del diritto della libera circolazione delle persone.

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In particolare, dato che la residenza abituale costituisce una considerazione essenziale per determinare la cittadinanza prevalente, i criteri di competenza di cui all’art. 3, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2201/2003 si sovrapporrebbero frequentemente. Di fatto, nel caso di persone con più cittadinanze, ciò finirebbe col creare una gerarchia dei criteri di competenza di cui alle disposizioni di detto n. 1, gerarchia che non emerge dal tenore del medesimo. Per contro, una coppia che possieda unicamente la cittadinanza di uno Stato membro sarebbe sempre in grado di adire i giudici di quest’ultimo, sebbene la sua residenza abituale non sia più situata in tale Stato da lungo tempo ed esistano solo pochi elementi di collegamento reale con quest’ultimo.

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D’altro lato, data la scarsa precisione della nozione di «cittadinanza prevalente», dovrebbero essere prese in considerazione una serie di circostanze di fatto che non condurrebbero sempre ad un risultato univoco. Ne consegue che la necessità di un controllo degli elementi di collegamento tra i coniugi e le loro rispettive cittadinanze aggraverebbe la verifica della competenza giurisdizionale, risultando in tal modo contraria all’obiettivo di facilitare l’applicazione del regolamento n. 2201/2003 mediante l’utilizzo di un criterio di collegamento semplice e univoco.

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È pur vero che, in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003, i giudici di diversi Stati membri possono risultare competenti nel caso di persone con cittadinanza plurima. Tuttavia, come rilevato dalla Commissione nonché dai governi francese, ungherese e slovacco, qualora, in applicazione di tale disposizione, venissero aditi giudici di più Stati membri, il conflitto di competenza potrebbe essere risolto con l’attuazione della norma enunciata all’art. 19, n. 1, dello stesso regolamento.

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Infine, si deve riconoscere che il regolamento n. 2201/2003, disciplinando unicamente la competenza giurisdizionale ma non stabilendo norme di conflitto, potrebbe certamente indurre i coniugi, come fa valere la sig.ra Mesko, ad adire rapidamente uno dei giudici competenti per assicurarsi i vantaggi del diritto sostanziale in materia di divorzio applicabile secondo il diritto privato internazionale del foro. Tuttavia, contrariamente alle tesi della sig.ra Mesko, una siffatta circostanza non può di per sé comportare che il fatto di adire un giudice competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, possa essere considerato abusivo. Infatti, come esposto in particolare supra ai punti 49-52, il ricorso a giudici di uno Stato membro di cui i due coniugi possiedano la cittadinanza, anche in assenza di qualunque altro elemento di collegamento con lo Stato membro medesimo, non è contrario agli obiettivi perseguiti da detta disposizione.

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Ciò considerato, occorre risolvere la seconda e la terza questione pregiudiziale nel senso che, qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

Qualora il giudice dello Stato membro richiesto debba accertare, in applicazione dell’art. 64, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, se il giudice dello Stato membro di origine di una decisione giurisdizionale sarebbe stato competente in forza dell’art. 3, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, quest’ultima disposizione osta a che il giudice dello Stato membro richiesto consideri i coniugi che possiedono entrambi la cittadinanza sia di questo Stato sia di quello di origine unicamente come cittadini dello Stato membro richiesto. Il detto giudice, al contrario, deve tener conto del fatto che i coniugi possiedono anche la cittadinanza dello Stato membro di origine e che, pertanto, i giudici di quest’ultimo Stato avrebbero potuto essere competenti a conoscere della controversia.

 

2)

Qualora entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza di due stessi Stati membri, l’art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con questo Stato. Al contrario, i giudici degli Stati membri di cui i coniugi possiedono la cittadinanza sono competenti in forza di tale disposizione, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, il giudice dello Stato membro al quale la controversia sarà sottoposta.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.