Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 gennaio 2001. - Procedimento penale a carico di Skills Motor Coaches Ltd, B.J. Farmer, C.J. Burley e B. Denman. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Nottingham Magistrates' Court - Regno Unito. - Disposizioni sociali nel settore del trasporto su strada - Fogli di registrazione dell'apparecchiatura di controllo - Obbligo di registrazione dei periodi di lavoro, delle interruzioni di guida e dei periodi di riposo. - Causa C-297/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00573
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Trasporti - Trasporti su strada - Disposizioni in materia sociale - Controlli - Tempi di lavoro diversi dal tempo di guida ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 3821/85 - Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85, art. 15]
$$L'art. 15 del regolamento n. 3821/85, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di procedere alla registrazione di tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti i periodi dedicati dal conducente agli spostamenti necessari per prendere in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione e di utilizzazione di un apparecchio di controllo che si trovi in luogo diverso dal domicilio del conducente stesso o dalla sede dell'azienda del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia impartito o meno istruzioni in merito, ovvero che spetti al conducente scegliere l'orario e le modalità di trasporto. Durante tali periodi, infatti, quest'ultimo assolve ad un obbligo nei confronti del proprio datore di lavoro e non dispone quindi liberamente del proprio tempo.
Inoltre, il detto art. 15 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di cui sopra riguarda parimenti i periodi dedicati dal conducente stesso, precedentemente alla presa in consegna di un veicolo soggetto all'applicazione del regolamento n. 3821/85, alla guida nell'ambito di un servizio di trasporto che esula dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo.
( v. punti 23, 35, 39 e dispositivo )
Nel procedimento C-297/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Nottingham Magistrates' Court (Regno Unito) nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente a carico di
Skills Motor Coaches Ltd,
B.J. Farmer,
C.J. Burley
e
B. Denman,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capodivisione
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Skills Motor Coaches Ltd, nonché per i sigg. Farmer, Burley e Denman, dall'avv. M. Laprell, barrister, mandatario dello studio Pellys, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra M. Ewing, in qualità di agente, assistita dall'avv. sig.ra S. Masters, barrister;
- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Wolfcarius e dal sig. F. Benyon, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Skills Motor Coaches Ltd, nonché dei sigg. Farmer, Burley e Denman, rappresentati dall'avv. M. Laprell, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dall'avv. S. Masters, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dalla sig.ra B. Hernqvist, in qualità di agente, nonché della Commissione, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, all'udienza del 21 giugno 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 settembre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 30 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 6 agosto seguente, la Nottingham Magistrates' Court ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico della società Skills Motor Coaches Ltd (in prosieguo: la «Skills»), nonché dei conducenti della medesima, sigg. Farmer, Burley e Denman, imputati di aver violato le disposizioni in materia di utilizzazione dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 1, punto 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), così dispone:
«Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
(...)
5) "riposo", ogni periodo ininterrotto di almeno un'ora durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo».
4 Il successivo art. 4, punto 3, così recita:
«Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
(...)
3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri».
5 Il regolamento n. 3821/85 prevede, all'art. 15, nn. 2 e 3:
«2. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il suo ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare l'apparecchio di controllo montato sul veicolo stesso, i gruppi di tempi indicati nel paragrafo 3, secondo trattino, lettere b), c) e d), sono iscritti sul foglio, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando l'insudiciamento del foglio.
Essi apportano le necessarie variazioni ai fogli di registrazione nel caso che più di un conducente si trovi a bordo del veicolo, in modo che l'informazione di cui al capitolo II, punti da 1 a 3 dell'allegato I, sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
3. I conducenti:
- devono preoccuparsi della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale nel paese di immatricolazione del veicolo;
- devono azionare i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
a) sotto il simbolo [simbolo non riprodotto]: il tempo di guida;
b) sotto il simbolo [simbolo non riprodotto]: tutti gli altri tempi di lavoro;
c) sotto il simbolo [simbolo non riprodotto]: il tempo di disponibilità, ovvero:
- il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai conducenti è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate al fine di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- il tempo trascorso a fianco di un conducente durante la marcia del veicolo;
- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo:
d) sotto il simbolo [simbolo non riprodotto]: le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero».
La normativa nazionale
6 L'art. 97 del Transport Act 1968 (legge del 1968 in materia di trasporti) prevede sanzioni in caso di mancato rispetto, segnatamente, dei requisiti previsti agli artt. 3-15 del regolamento n. 3821/85.
Fatti e svolgimento del procedimento nella causa principale
7 La Skills è un'impresa di autotrasporti di persone a mezzo autobus con sede in Nottingham. I sigg. Farmer, Burley e Denman sono suoi dipendenti in qualità di conducenti di autobus. Ai conducenti può essere richiesto, nell'ambito della loro attività lavorativa, di provvedere alla guida di un autobus a partire da un punto distante dal deposito o dal rispettivo domicilio. Ogni conducente è libero di scegliere le modalità con cui recarsi nel luogo indicato dal datore di lavoro.
8 Il Vehicle Inspectorate, organo del Ministero dei Trasporti, procedeva ad un controllo dei fogli di registrazione su tachigrafo relativi ai conducenti impiegati della Skills con riguardo al mese di dicembre 1997. In tale occasione esaminava parimenti il registro, tenuto dalla Skills, in cui devono essere indicati gli impieghi dei conducenti nonché il luogo e l'ora in cui questi devono prendere servizio ai fini dell'effettuazione di un tragitto o di un compito determinato. Dall'esame comparativo dei fogli di registrazione e del registro sono emerse talune discordanze quanto all'ora in cui i sigg. Farmer, Burley e Denman avevano preso servizio.
9 Il primo gruppo di imputazioni, detto «gruppo A», riguarda i sigg. Farmer e Burley. In svariate occasioni questi avrebbero condotto un'autovettura partendo dal proprio domicilio ovvero dalla sede dell'azienda della Skills al fine di recarsi nel luogo dove prendevano in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione e di utilizzazione di tachigrafo. Il tempo impiegato per il compimento di tale tragitto faceva parte, secondo il registro, del periodo di lavoro ma non era riportato manualmente sui fogli di registrazione ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 3821/85.
10 Il secondo gruppo di imputazioni, detto «gruppo B», riguarda il sig. Denman, il quale, il 18 dicembre 1997, iniziava la propria giornata lavorativa svolgendo un servizio qualificato come servizio regolare nazionale e che, ai sensi dell'art. 4, punto 3, del regolamento n. 3820/85 nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3821/85, esulava dalla sfera di applicazione dei detti regolamenti. Successivamente il sig. Denman prendeva in consegna a Nottingham un veicolo soggetto ad obbligo di utilizzazione di tachigrafo, ma i fogli di registrazione prodotti non indicavano il periodo compreso tra l'inizio del periodo di guida nell'ambito del servizio regolare, come risultante dal registro, ed il momento in cui aveva preso in consegna il veicolo munito di tachigrafo.
11 Alla Skills nonché ai sigg. Farmer, Burley e Denman (indicati in prosieguo, complessivamente, quali «imputati nella causa principale») veniva quindi contestato di aver utilizzato veicoli ai sensi dell'art. 97 del Transport Act del 1968 in cui i supporti di registrazione non erano stati impiegati conformemente ai requisiti dettati dagli artt. 13-15 del regolamento n. 3821/85.
12 Il giudice di rinvio richiama, in primo luogo, la sentenza 2 giugno 1994, causa C-313/92, Van Swieten (Racc. pag. I-2177), a termini della quale l'espressione «un periodo di 24 ore», di cui all'art. 8, n. 1, del regolamento (CEE) n. 3820/85, deve essere intesa come riferentesi a qualsiasi arco di tempo di tale durata avente inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Nel caso in cui il riposo giornaliero venga preso in due o tre periodi separati, il calcolo deve iniziare alla fine del periodo di durata non inferiore alle otto ore.
13 Il giudice di rinvio si richiama, in secondo luogo, alla sentenza 9 giugno 1994, causa C-394/92, Michielsen e GTS (Racc. pag. I-2497), in cui la Corte ha affermato che il «periodo di lavoro giornaliero» ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85 include il tempo di guida, tutti gli altri tempi di lavoro, il tempo di disponibilità, le interruzioni di guida e il periodo di riposo giornaliero, purché esso non superi la durata di un'ora, nel caso in cui il conducente suddivida detto tempo di riposo in due o tre periodi. La Corte ha aggiunto che tale periodo ha inizio nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo o, nel caso di frazionamento del riposo giornaliero, alla fine del periodo di riposo la cui durata non sia inferiore a otto ore.
14 Basandosi su tale giurisprudenza, gli imputati nella causa principale sostengono che i periodi anteriori al momento in cui viene preso in consegna un veicolo equipaggiato di tachigrafo non devono costituire oggetto di trascrizione sui fogli di registrazione.
15 A fronte di dubbi quanto all'interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, il Nottingham Magistrates' Court decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli obblighi imposti al conducente dall'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3821/85 di registrare "tutti gli altri tempi di lavoro" e "le interruzioni di guida e i periodi di riposo giornaliero" debbano essere interpretati nel senso che tali termini includono:
a) il periodo di tempo impiegato nel compimento del tragitto sino al luogo in cui viene preso in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione e di uso dell'apparecchio di controllo, nelle suesposte circostanze relative ai reati del gruppo A, vale a dire:
i) la durata del tragitto compiuto secondo le istruzioni del datore di lavoro, ovvero
ii) il tempo (facente parte del periodo di riposo giornaliero o settimanale successivo all'ultimo periodo lavorativo) impiegato dal dipendente nel compimento del tragitto secondo orari e modalità di sua scelta;
b) il periodo di tempo impiegato alla guida o in altri servizi esenti dall'obbligo di installazione e di uso dell'apparecchio di controllo, nelle suesposte circostanze relative ai reati del gruppo B».
In ordine alla questione pregiudiziale
16 Si deve rilevare, in limine, che il regolamento n. 3821/85, come emerge dal suo terzo considerando, è diretto a garantire un efficace controllo del rispetto delle disposizioni del regolamento n. 3820/85.
17 Come risulta dal suo primo considerando, quest'ultimo regolamento mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
18 Il regolamento n. 3820/85 contiene, agli artt. 6-9, disposizioni in materia di periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, disposizioni che, come emerge dal quattordicesimo considerando del regolamento medesimo, rispondono a considerazioni di sicurezza stradale.
19 Tali disposizioni intendono infatti assicurare al conducente un'alternanza di periodi di guida e di periodi di riposo in modo da garantire che questi non si trovi alla guida del mezzo per un arco di tempo tanto lungo da causargli uno stato di fatica tale da mettere a repentaglio la sicurezza stradale (v. sentenza Van Swieten, citata supra, punto 23).
20 Alla luce di tali considerazioni occorre quindi esaminare, separatamente, le due distinte ipotesi sottoposte all'esame della Corte.
Sulla prima parte della questione pregiudiziale
21 Con la prima parte della questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 15 del regolamento n. 3821/85 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di registrare tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti il tempo necessario al conducente per spostarsi al fine di poter prendere in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione e di utilizzazione di un'apparecchiatura di controllo che si trova in un luogo diverso dal domicilio del conducente o dall'azienda del datore di lavoro. Il giudice a quo chiede, inoltre, se la soluzione della questione differisca a seconda che il datore di lavoro abbia impartito o meno istruzioni quanto all'orario e alle modalità di tale spostamento.
22 Gli imputati nella causa principale sostengono al riguardo che un conducente che si sposta dal proprio domicilio per recarsi nel luogo in cui prendere in consegna un veicolo scegliendo liberamente le modalità di effettuazione di tale percorso, può disporre liberamente del proprio tempo, ragion per cui tale periodo dev'essere considerato incluso nel periodo di riposo ai sensi della definizione di cui all'art. 1, punto 5, del regolamento n. 3820/85.
23 Tale interpretazione non può essere accolta. Infatti, un conducente che si rechi in un luogo preciso indicatogli dal datore di lavoro e diverso dalla sede dell'azienda dell'impresa, al fine di prendere in consegna e condurre un veicolo, assolve ad un obbligo nei confronti del proprio datore di lavoro. Nel compiere tale tragitto non dispone quindi liberamente del proprio tempo.
24 La Corte ha inoltre già affermato che la nozione di tempi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 3821/85 comprende i momenti di effettiva attività del conducente che possono influenzarne la guida, ivi compreso il tempo di guida (sentenza Michielsen e GTS, citata supra, punto 14).
25 Orbene, il tempo impiegato da un conducente per recarsi nel luogo in cui prendere in consegna un veicolo munito di tachigrafo può influenzare la guida laddove produca effetti sullo stato di affaticamento del conducente medesimo.
26 Alla luce delle finalità del regolamento n. 3820/85 consistenti nel migliorare la sicurezza stradale, tali tempi devono essere conseguentemente considerati parte integrante di tutti gli altri tempi di lavoro ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 3821/85.
27 Tale interpretazione appare parimenti conforme all'obiettivo consistente nel migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, in quanto evita che periodi di attività svolta a favore del datore di lavoro vengano considerati quali periodi di riposo.
28 E' irrilevante al riguardo la questione se al conducente siano state impartite o meno istruzioni precise quanto alle modalità di compimento di tale tragitto. Nel recarsi presso un luogo preciso più o meno distante dalla sede dell'azienda del datore di lavoro, il conducente assolve un compito incombentegli in base al rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro stesso. Durante tale periodo non dispone quindi liberamente del proprio tempo.
29 Quanto all'argomento dedotto dagli imputati nella causa principale secondo cui dalle menzionate sentenze Van Swieten e Michielsen e GTS si potrebbe ricavare l'insussistenza dell'obbligo di trascrivere qualsiasi periodo sui fogli di registrazione sino a quando il veicolo munito di tachigrafo non sia stato preso in consegna, si deve ricordare che, in tali sentenze, era stata chiesta alla Corte l'interpretazione delle nozioni di «periodo di 24 ore» ai sensi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 3820/85, nonché di «periodo di lavoro giornaliero» ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85. Alla luce delle finalità dei detti regolamenti, la Corte ha definito tali periodi nel senso che essi iniziano nel momento in cui, dopo un periodo di riposo settimanale o giornaliero, il conducente mette in funzione il tachigrafo. Con tale definizione la Corte si è pronunciata sull'ipotesi in cui la guida del veicolo munito di tachigrafo inizi immediatamente a seguito di un periodo di riposo. Dalle dette sentenze non può dedursi che la Corte intendesse in tal modo escludere dal tempo di lavoro periodi di attività effettiva successivi ad un periodo di riposo ma precedenti la presa in consegna di un veicolo munito di tachigrafo.
30 L'obbligo di trascrizione sui fogli di registrazione dei periodi precedenti la presa in consegna del veicolo è peraltro perfettamente in linea con l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85.
31 Se è pur vero che tale disposizione prevede che i conducenti utilizzino i fogli di registrazione per ciascun giorno di guida, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, tale utilizzazione può effettivamente estendersi alla registrazione dei periodi anteriori a tale momento, come specificamente richiesto nel caso in cui il conducente si allontani dal proprio veicolo.
32 Dalla detta disposizione emerge parimenti che tali periodi non possono essere considerati facenti parte del tempo di guida, anche se sono destinati alla guida di un veicolo non soggetto all'obbligo di osservanza dei periodi di guida e di riposo previsti dal regolamento n. 3820/85.
33 Infatti, per quanto riguarda i periodi trascorsi lontano dal veicolo equipaggiato di tachigrafo in cui rientrano, segnatamente, per definizione, i periodi destinati alla guida di un altro veicolo, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 3821/85 prevede unicamente la loro registrazione sotto una delle voci indicate all'art. 15, n. 3, secondo trattino, lett. b), c) e d), esclusa la registrazione sotto la voce prevista alla precedente lett. a) della stessa disposizione, riguardante unicamente il tempo di guida del veicolo di cui trattasi.
34 Laddove tale aspetto della normativa vigente possa produrre ripercussioni negative sulla sicurezza stradale, spetta al legislatore comunitario decidere una sua eventuale modifica.
35 La prima parte della questione pregiudiziale deve essere pertanto risolta affermando che l'art. 15 del regolamento n. 3821/85 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di registrare tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti i periodi destinati da un conducente agli spostamenti necessari per prendere in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione ed utilizzazione di un apparecchio di controllo che si trovi in luogo diverso dal domicilio del conducente o dalla sede dell'azienda del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia impartito o meno istruzioni in merito, ovvero che la scelta dell'orario e delle modalità di trasporto spetti al conducente.
Sulla seconda parte della questione
36 Con la seconda parte della questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede sostanzialmente se l'art. 15 del regolamento n. 3821/85 debba essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di registrare tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti i periodi dedicati dal conducente, precedentemente alla presa in consegna di un veicolo soggetto all'applicazione del regolamento n. 3821/85, alla guida nell'ambito di un servizio di trasporto che esula dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo.
37 A tal riguardo, è pacifico che un periodo di tal genere costituisce un periodo di attività effettivo del conducente che può produrre effetti sulla guida e durante il quale il conducente non dispone liberamente del proprio tempo.
38 Per i motivi indicati ai precedenti punti 29-31, l'obbligo di registrazione di un periodo di tal genere si applica - contrariamente alla tesi degli imputati esposta al precedente punto 14 - indipendentemente dal fatto che tale periodo si collochi in un momento precedente alla presa in consegna di un veicolo munito di tachigrafo.
39 La seconda parte della questione pregiudiziale deve essere quindi risolta affermando che l'art. 15 del regolamento n. 3821/85 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di registrare tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti i periodi dedicati dal conducente stesso, precedentemente alla presa in consegna di un veicolo soggetto all'applicazione del regolamento n. 3821/85, alla guida nell'ambito di un servizio di trasporto che esula dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo.
Sulle spese
40 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, olandese e svedese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dalla Nottingham Magistrates' Court con ordinanza 30 giugno 1999, dichiara:
L'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo per il conducente di procedere alla registrazione di tutti gli altri tempi di lavoro riguarda parimenti:
- i periodi dedicati dal conducente agli spostamenti necessari per prendere in consegna un veicolo soggetto all'obbligo di installazione e di utilizzazione di un apparecchio di controllo che si trovi in luogo diverso dal domicilio del conducente stesso o dalla sede dell'azienda del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia impartito o meno istruzioni in merito, ovvero che la scelta dell'orario e delle modalità di trasporto spetti al conducente;
- i periodi dedicati dal conducente, precedentemente alla presa in consegna di un veicolo soggetto all'applicazione del regolamento n. 3821/85, alla guida nell'ambito di un servizio di trasporto che esula dalla sfera di applicazione del regolamento medesimo.