Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
15 novembre 2018 (*)
«Dumping – Importazioni di ferrosilicio originario della Russia – Dazio antidumping definitivo – Riesame in previsione della scadenza delle misure – Determinazione del prezzo all’esportazione – Entità economica unica – Traslazione del dazio antidumping nei prezzi di rivendita nell’Unione – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato in un’inchiesta precedente – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 [divenuti articolo 2, paragrafo 9, articolo 3 e articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2016/1036]»
Nella causa T‑487/14,
Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), con sede in Chelyabinsk (Russia),
Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF), con sede in Novokouznetsk (Russia),
rappresentate da B. Evtimov e M. Krestiyanova, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da M. França, J.-F. Brakeland, A. Stobiecka-Kuik e A. Demeneix, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da O. Prost e M.‑S. Dibling, avvocati,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia, nella parte in cui riguarda le ricorrenti (GU 2014, L 107, pag. 13),
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise (relatore) e R. da Silva Passos, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 dicembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Fatti
1 Le ricorrenti, la Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie Ferrosplavy OAO (KF), sono società stabilite in Russia e attive nella produzione di ferrosilicio, una lega utilizzata nella fabbricazione dell’acciaio e del ferro. La RFA International, LP (in prosieguo: «RFAI») è una società collegata alle ricorrenti. È stabilita in Canada e possiede una filiale in Svizzera, incaricata delle vendite all’esportazione delle ricorrenti, in particolare nell’Unione europea.
[omissis]
In diritto
31 Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso. In sostanza, in primo luogo, la Commissione avrebbe violato le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per determinare il prezzo all’esportazione del loro prodotto, rifiutando di tener conto del fatto che esse costituissero un’entità economica unica con la RFAI. In secondo luogo, la Commissione, sempre allo scopo di determinare il prezzo all’esportazione del loro prodotto, avrebbe violato anche le disposizioni dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento 2016/1036), detraendo i dazi antidumping versati durante il periodo dell’inchiesta sul dumping corrispondente all’anno 2012 dal prezzo della prima rivendita a un acquirente indipendente nell’Unione per calcolare il prezzo all’esportazione costruito. A tal riguardo la Commissione avrebbe utilizzato un metodo diverso da quello utilizzato nel riesame intermedio per confutare l’esistenza, dedotta dalle ricorrenti, di una traslazione integrale dei dazi antidumping sui prezzi di rivendita applicati a un acquirente indipendente nell’Unione. L’applicazione dello stesso metodo avrebbe dovuto portare a non dedurli da tale prezzo per calcolare il prezzo all’esportazione costruito. In terzo luogo, la Commissione avrebbe commesso più errori manifesti di valutazione nella sua analisi della probabilità di reiterazione di un pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping per quanto riguarda i prodotti russi.
32 Prima di analizzare i motivi sopra riassunti, bisogna ricordare che, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che deve esaminare (sentenza del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 40). Ne risulta che il sindacato del giudice dell’Unione sulla valutazione di tali situazioni deve limitarsi, oltre a quello inerente all’assenza di errori di diritto, alla verifica: del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di un errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di uno sviamento di potere (v., in tal senso, sentenze del 7 maggio 1987, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, 240/84, EU:C:1987:202, punto 19; del 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, C‑156/87, EU:C:1990:116, punto 63, e del 17 marzo 2015, RFA International/Commissione, T‑466/12, EU:T:2015:151, punto 37).
Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nella costruzione del prezzo all’esportazione
33 Le ricorrenti sostengono, denunciando un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione, che la Commissione non ha tratto le debite conseguenze dal fatto che costituirebbero un’entità economica unica con la RFAI. Esse si riferiscono ai considerando da 61 a 69 del regolamento impugnato dai quali risulta che la Commissione ha tenuto conto del fatto che la RFAI era un importatore collegato alle ricorrenti applicando di conseguenza le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. È opportuno ricordare che tali disposizioni consentono, in un caso del genere, di costruire un prezzo all’esportazione attendibile, al livello frontiera dell’Unione, a partire dal prezzo al quale i prodotti importati sono rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente nell’Unione, apportandone i necessari adeguamenti.
34 Le ricorrenti affermano che la Commissione ha tuttavia dedotto dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nell’Unione tutti i relativi costi e il margine di profitto a esso connesso della RFAI, quando invece avrebbe dovuto limitarsi a dedurli nella parte in cui riguardavano la fase successiva all’importazione nell’Unione. La RFAI, infatti, svolgerebbe per le ricorrenti tutte le operazioni commerciali connesse all’esportazione del loro prodotto, comprese quelle relative all’uscita dalla Russia e al trasporto fino alla frontiera dell’Unione, di cui non si sarebbe dovuto tener conto.
[omissis]
42 Si deve preliminarmente sottolineare che l’esistenza di un’entità economica unica tra un produttore-esportatore di un paese terzo e l’entità che è incaricata delle operazioni di importazione e di prima vendita nell’Unione dei suoi prodotti non osta all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione, ma si tratta piuttosto del contrario. Una situazione del genere, infatti, corrisponde il più possibile al caso di associazione tra l’esportatore e l’importatore, associazione che giustifica, ai sensi di tale disposizione, la costruzione di un prezzo all’esportazione al livello frontiera dell’Unione a partire dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, applicando gli opportuni adeguamenti di cui al secondo e al terzo comma di detta disposizione. È pertanto irrilevante, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che la Commissione non abbia preso posizione, nel regolamento impugnato, sull’esistenza di un’entità economica unica formata dalla RFAI e dalle ricorrenti, poiché essa ha ivi constatato, al considerando 61, che esse erano associate, ai sensi della medesima disposizione. Le ricorrenti non contestano nemmeno l’applicabilità di essa alla loro situazione, ma sono critiche quanto al modo in cui gli adeguamenti sono stati applicati dalla Commissione, la quale non avrebbe tenuto conto in maniera appropriata del fatto che esse costituissero un’entità economica unica con la RFAI e delle funzioni che quest’ultima svolgeva al di fuori del suo ruolo di importatore dei prodotti delle ricorrenti per la fase successiva al loro arrivo alla frontiera dell’Unione.
43 Tuttavia, le ricorrenti non hanno fornito elementi atti a dar seguito alle distinzioni da loro richieste.
44 Per quanto riguarda gli adeguamenti per le spese di vendita, amministrative e generali, l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base implica, invero, per sua natura, e come confermato in modo molto esplicito dal suo secondo comma, di prendere in considerazione solo le operazioni intercorse tra il passaggio della frontiera dell’Unione e la prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, poiché tale disposizione si prefigge di determinare mediante un calcolo a ritroso un prezzo all’esportazione attendibile al livello frontiera dell’Unione. Devono pertanto essere escluse dalle basi degli adeguamenti le spese legate a operazioni avvenute prima dell’attraversamento della suddetta frontiera o che concernono esportazioni o importazioni in paesi terzi.
45 Tuttavia, sebbene gli elementi del conto economico relativi al periodo dell’inchiesta sul dumping corrispondente all’anno 2012 forniti dalle ricorrenti o dalla RFAI in risposta al questionario della Commissione, o quelli più dettagliati forniti in seguito durante l’inchiesta, sopra menzionati [omissis], siano effettivamente dettagliati nel senso che identificano un certo numero di voci (ad esempio fatturato, prezzi dei prodotti, trasporto per l’esportazione, assicurazione per l’esportazione, stipendi e bonus) a seconda del tipo di prodotto (ferrosilicio oggetto dell’inchiesta e altri prodotti) e della destinazione di tali prodotti (acquirenti indipendenti nell’Unione, acquirenti collegati nell’Unione, acquirenti indipendenti rispetto alle esportazioni al di fuori dell’Unione, clienti collegati alle esportazioni al di fuori dell’Unione), essi non sono idonei, per quanto concerne il ferrosilicio oggetto dell’inchiesta venduto ad acquirenti indipendenti nell’Unione, a escludere con certezza talune spese che non rientrerebbero nelle operazioni avvenute tra il passaggio della frontiera dell’Unione e la prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri. In particolare, per una serie di voci di spesa indicate nella memoria di replica, nulla indica in quale misura esse riguarderebbero anche le operazioni avvenute prima di attraversare la frontiera (ad esempio, commissioni, stipendi e bonus, spese o entrate finanziarie). Come precedentemente indicato [omissis], le ricorrenti ammettono inoltre che la ripartizione tra i costi di tali diverse operazioni non risulta alla luce degli elementi forniti durante l’inchiesta, pur sostenendo che la stessa Commissione avrebbe dovuto chiedere loro degli elementi su tale ripartizione che esse non erano tenute a fornire spontaneamente. Orbene, com’è stato stabilito in sostanza nelle sentenze del 4 maggio 2017, RFA International/Commissione (C‑239/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:337, punti da 34 a 44), e del 17 marzo 2015, RFA International/Commissione (T‑466/12, EU:T:2015:151, punti 44 e da 57 a 64 e giurisprudenza ivi citata), nella situazione di un’associazione tra l’esportatore e l’importatore, come nel caso di specie, spetta alla parte interessata che intenda contestare la portata degli adeguamenti applicati sulla base dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base - adducendo il fatto che gli adeguamenti determinati per le spese di vendita, amministrative e generali di importazione nell’Unione sarebbero eccessivi - fornire essa stessa elementi di prova e calcoli specifici che giustifichino le proprie affermazioni e, in particolare, la percentuale alternativa riguardante il fatturato che essa propone per rappresentare la quota di tali spese che essa ritiene adeguata. Ciò è particolarmente pertinente quando la parte interessata sostiene che la Commissione è in possesso solo di dati complessivi che possono coprire non solo le operazioni avvenute tra l’attraversamento della frontiera dell’Unione e la prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, ma anche le operazioni avvenute prima dell’attraversamento di detta frontiera.
46 In tali circostanze, le ricorrenti non possono contestare alla Commissione il fatto di aver preso in considerazione i dati forniti nel corso dell’inchiesta riguardanti il periodo dell’inchiesta sul dumping corrispondente all’anno 2012, in particolare quelli sul conto profitti e perdite, al fine di determinare gli adeguamenti da applicare a titolo delle spese di vendita, amministrative e generali di importazione nell’Unione per costruire il prezzo all’esportazione a partire dal prezzo della prima rivendita a un acquirente indipendente, senza averne dedotto una parte che si riferirebbe a operazioni effettuate dopo l’attraversamento della frontiera dell’Unione. A tal riguardo, come sottolineato dalla Commissione nella sua risposta scritta ad un quesito scritto del Tribunale, senza essere contestata dalle ricorrenti, nel documento di informazione finale, che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato, figurava la percentuale del fatturato che rappresentava tali spese di vendita, amministrative e generali che la Commissione aveva intenzione di prendere in considerazione. Anche se talune delle osservazioni delle ricorrenti in risposta a tale documento riguardavano degli elementi costitutivi di tali spese e hanno dato luogo ad alcuni adeguamenti di cui ai considerando da 84 a 87 del regolamento impugnato, riguardanti in particolare gli interessi dei prestiti o delle imposte versate in Svizzera (che hanno essi stessi portato ad abbassare la percentuale del fatturato netto della RFAI considerato per rappresentare tali spese) è giocoforza constatare che queste osservazioni non contenevano informazioni precise sulla loro ripartizione tra le operazioni avvenute prima dell’attraversamento della frontiera dell’Unione e quelle avvenute tra quest’ultima e la prima rivendita ad un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri, quando invece le ricorrenti avrebbero potuto fornire tali indicazioni. Del resto, si deve rilevare che, sebbene la nuova percentuale del fatturato rappresentativa delle spese di vendita, amministrative e generali considerata in seguito alle osservazioni delle ricorrenti non figuri nel medesimo regolamento impugnato per motivi di riservatezza, la stessa è stata comunicata ed esposta alle ricorrenti nei due giorni successivi all’adozione del regolamento impugnato, come dichiarato dalla Commissione nella sua risposta al quesito del Tribunale. Inoltre, per quanto riguarda la ripartizione delle spese rivendicata dalle ricorrenti, l’argomentazione fatta valere nella replica secondo cui più della metà del valore delle voci di spesa considerate dalla Commissione dovrebbe essere imputata alle operazioni avvenute prima dell’attraversamento della frontiera dell’Unione, anche supponendo che sia stata presentata in tempo utile, è troppo vaga e non provata per essere accolta. I pochi esempi dei tipi di spesa indicati dalle ricorrenti che riguarderebbero i due tipi di operazioni, sia precedenti sia successive al passaggio della frontiera dell’Unione, sono infatti insufficienti per determinare la ripartizione di tali spese tra le operazioni di cui trattasi.
47 Per quanto riguarda poi il margine di profitto pari al 6% del fatturato netto della RFAI preso in considerazione dalla Commissione, corrispondente al margine di profitto di importatori indipendenti, che rappresenta il beneficio della RFAI da prendere in conto a titolo degli adeguamenti nella costruzione del prezzo all’esportazione a partire dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nell’Unione, l’argomento delle ricorrenti, secondo il quale solo una parte di tale margine è legato alle operazioni svolte dopo l’attraversamento della frontiera dell’Unione e dovrebbe quindi essere preso in considerazione, non può trovare accoglimento. Sebbene sia vero, come affermato dalle ricorrenti, che l’articolo 2, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base tratta in via generale di «un margine di profitto» riguardo agli adeguamenti da applicare per costruire un prezzo all’esportazione attendibile senza imporre a priori un particolare metodo per determinare tale margine e sebbene le ricorrenti abbiano fatto valere, in risposta al documento di informazione finale che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato, che solo circa la metà del profitto totale della RFAI doveva essere imputata alle operazioni avvenute dopo l’attraversamento della frontiera dell’Unione, tali elementi non possono portare a ridurre la percentuale del 6% applicata per valutare il profitto della RFAI connesso a tali operazioni a partire dal suo fatturato netto.
48 Da una parte, infatti, la distinzione dedotta dalle ricorrenti non è a priori giustificata in linea di principio per quanto riguarda un margine di profitto tratto, come nel caso di specie, dall’attività di importatori indipendenti che, salvo casi particolari, prendono in consegna i prodotti alla frontiera dell’Unione.
49 Dall’altra parte, anche se si partisse dal margine di profitto della stessa RFAI, il criterio da applicare, di circa la metà di tale margine, proposto dalle ricorrenti non è stato spiegato in maniera convincente dalla medesima, a partire da un’estrapolazione basata sulla constatazione che il costo dei loro prodotti esportati rappresenterebbe il 90% del loro fatturato all’esportazione, e si presume che tale costo e tale fatturato rappresentino, rispettivamente, la quota di operazioni relative all’esportazione nell’Unione e la quota delle operazioni effettuate dopo l’attraversamento della frontiera dell’Unione. Tale metodo, infatti, porta a considerare gli stessi elementi per le due categorie di operazioni, poiché il fatturato, realizzato dalla rivendita agli acquirenti indipendenti nell’Unione, deve includere il costo del prodotto esportato, che esso dovrebbe in linea di principio coprire.
50 In tali circostanze, la Commissione poteva validamente concludere, al considerando 69 del regolamento impugnato, che essa non disponeva degli elementi di prova che le avrebbero consentito, se del caso, di considerare un margine di profitto inferiore per la RFAI. La Commissione era dunque pienamente giustificata nel considerare come margine di profitto, a titolo degli adeguamenti per costruire il prezzo all’esportazione, il margine degli importatori indipendenti, come riconosciuto nella sentenza del 5 ottobre 1988, Canon e a./Consiglio (277/85 e 300/85, EU:C:1988:467, punto 32), nella misura in cui i dati forniti da soggetti collegati con il produttore, che assicurano in particolare la funzione d’importazione nell’Unione, possono essere influenzati da tale associazione, come sottolineato in particolare nella sentenza del 17 marzo 2015, RFA International/Commissione (T‑466/12, EU:T:2015:151, punto 68 e giurisprudenza ivi citata). La Commissione ha quindi potuto legittimamente considerare il margine di profitto del 6% utilizzato nell’inchiesta iniziale, data la mancanza di collaborazione da parte di tali importatori nell’inchiesta di riesame, come spiegato nei considerando 15 e 62 del regolamento impugnato.
51 Le sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP (C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78), e del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio (T‑249/06, EU:T:2009:62), invocate dalle ricorrenti a sostegno del loro primo motivo, non mettono in alcun modo in discussione l’approccio scelto dalla Commissione sia per la valutazione delle spese di vendita, spese amministrative e generali, sia per quella del margine di profitto. In tali sentenze, la Corte e il Tribunale hanno affermato, in sostanza, rispettivamente ai punti da 51 a 56 e ai punti 177 e 178 di dette sentenze, che, in presenza di un’entità economica unica comprendente il produttore, ma anche un’entità giuridicamente distinta controllata da quella responsabile delle attività di vendita agli acquirenti indipendenti, si doveva, per stabilire sia il valore normale sia il prezzo all’esportazione, tener conto del prezzo pagato dal primo acquirente indipendente, ma anche dei costi normalmente a carico del servizio vendite interno del produttore, qualora quest’ultimo non avesse fatto ricorso per le sue vendite a un’entità giuridicamente distinta, per evitare che tali costi fossero omessi nella determinazione di tali prezzi differenti. Queste considerazioni di merito sono altrettanto valide, per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, sia nell’ambito di una costruzione di esso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sia nell’ambito degli adeguamenti che possono essere applicati per conseguire un confronto equo con il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del medesimo regolamento, contesto in cui sono state enunciate tali considerazioni nelle sentenze di cui sopra. Non è pertanto in contrasto con tali sentenze eliminare le spese di vendita, amministrative e generali, nonché un margine di profitto corrispondente all’attività di importatore dei prodotti in questione all’interno dell’Unione, dal prezzo della prima rivendita a un acquirente indipendente nel territorio dei suoi Stati membri per calcolare un prezzo all’esportazione attendibile quando l’importazione è garantita, come nel caso di specie, da un’entità giuridicamente distinta dal produttore, ma che costituisce, come sostengono le ricorrenti, un’entità economica unica con lo stesso. Tale valutazione non pregiudica la questione della ripartizione dell’onere della prova riguardante la pertinenza degli adeguamenti da effettuare nell’ambito dell’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 9, e dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, questione oggetto di considerazioni nella sentenza del 4 maggio 2017, RFA International/Commissione (C‑239/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:337, punti da 40 a 44).
[omissis]
Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base nella costruzione del prezzo all’esportazione
53 Le ricorrenti sostengono che nel calcolo del prezzo all’esportazione costruito la Commissione non avrebbe dovuto detrarre l’importo dei dazi antidumping versati dalla RFAI durante il periodo dell’inchiesta sul dumping corrispondente all’anno 2012, nella misura in cui sarebbero stati integralmente traslati nei prezzi di rivendita nell’Unione. La Commissione avrebbe così violato le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, ai sensi delle quali, quando si decide, nell’ambito di un’inchiesta di riesame, di costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento stesso, la Commissione deve calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. Inoltre, nella propria valutazione dell’effettiva traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita, la Commissione non avrebbe esaminato tale traslazione con riferimento ai prezzi di rivendita individuati in occasione dell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale, ma con riferimento ai costi correnti di produzione in Russia. Così facendo, la Commissione avrebbe applicato un metodo diverso rispetto a quello utilizzato per l’inchiesta di riesame che ha portato al regolamento provvisorio, senza fornire una motivazione. In tal modo, la Commissione avrebbe inoltre violato le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, secondo cui, in tutte le inchieste relative a riesami svolte a norma del summenzionato articolo, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 del regolamento stesso.
54 Le ricorrenti fanno osservare che, nel [regolamento di esecuzione (UE) n. 60/2012 del Consiglio, del 16 gennaio 2012, che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del [regolamento di base] relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario, fra l’altro, della Russia (GU 2012, L 22, pag. 1)], la Commissione ha precisato, al considerando 25:
«[D]all’inchiesta risulta che la media ponderata dei prezzi di rivendita del ferrosilicio nell’Unione è aumentata rispetto ai prezzi dell’inchiesta iniziale e che i prezzi di rivendita all’esportazione attuali sono superiori di oltre il 22,7% [aliquota del dazio antidumping] ai prezzi dell’inchiesta iniziale. Si può quindi concludere che il dazio antidumping è rispecchiato correttamente nei prezzi di rivendita del richiedente. (...) [Q]uindi (...) nel calcolo dei prezzi all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, non sono stati detratti i dazi antidumping».
55 Nel caso di specie, nelle loro osservazioni sul documento di informazione finale che ha preceduto l’adozione del regolamento impugnato, le ricorrenti avrebbero fornito alla Commissione prove inoppugnabili che indicano che i prezzi di rivendita dei loro prodotti nell’Unione erano aumentati con una proporzione superiore al livello del dazio antidumping del 22,7% tra il periodo dell’inchiesta conclusasi con il regolamento iniziale e quello dell’inchiesta relativa al dumping corrispondente all’anno 2012 conclusasi con il regolamento impugnato. Essi sarebbero aumentati di oltre il 100% tra i due periodi.
56 In risposta agli argomenti della Commissione nel controricorso, le ricorrenti sostengono inoltre, in sostanza, che le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base richiedono soltanto che i prezzi di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione comprendano anche i dazi antidumping affinché essi non siano detratti dal calcolo del prezzo all’esportazione costruito, il che sarebbe necessario, in assenza di un accordo di compensazione con tale acquirente, laddove il prezzo di rivendita applicato superi il prezzo di rivendita utilizzato al momento dell’inchiesta conclusasi con il regolamento iniziale in misura superiore al livello dei dazi antidumping. Le ricorrenti ribattono inoltre, per quanto concerne la questione del cambiamento del metodo per la costruzione di un prezzo all’esportazione, che la variazione dei costi di produzione non costituisce un cambiamento di circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base che giustifica l’utilizzo di un nuovo metodo per il calcolo di tale prezzo.
[omissis]
59 Va osservato che il regolamento impugnato è il risultato di un riesame delle misure in scadenza effettuato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (divenuto articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036). Il paragrafo 10 dello stesso articolo precisa che, quando la Commissione decide, in tale contesto, di costruire il prezzo all’esportazione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, non è detratto l’importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione (il che si sarebbe invece avverato secondo le ricorrenti). Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base dispone in particolare che, in tutte le inchieste relative a riesami svolte a norma del suddetto articolo 11, la Commissione applica, se le circostanze non sono cambiate, gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2. Inoltre, le ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, le circostanze non sono cambiate.
60 A questo proposito, si è ritenuto che l’eccezione all’uso dello stesso metodo per l’inchiesta di riesame e per l’inchiesta iniziale debba costituire oggetto di un’interpretazione restrittiva, che sia compatibile con la formulazione e la finalità della disposizione che autorizza tale eccezione (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti da 40 a 43 e giurisprudenza ivi citata).
61 Nel caso di specie, tuttavia, le ricorrenti non richiedono, per l’inchiesta di riesame delle misure in scadenza, l’applicazione dello stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale, ma l’applicazione dello stesso metodo utilizzato nell’inchiesta di riesame che ha portato al regolamento provvisorio. La questione di cui trattasi, infatti, è la traslazione dei dazi antidumping che, per definizione, non erano in vigore durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
62 Senza che sia necessario pronunciarsi sull’applicabilità, in quanto tale, dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base al caso di specie, si deve constatare che, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento stesso, in particolare per sapere se i dazi antidumping debbano essere detratti dal prezzo di prima rivendita a un acquirente indipendente nell’Unione al fine di calcolare il prezzo all’esportazione costruito, possono essere applicati gli stessi principi rispetto a quelli sanciti nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 9. Infatti, in tali casi, si tratta di garantire la solidità dell’analisi nella comparazione di situazioni economiche complesse al fine non solo di giustificare la fondatezza delle misure adottate ai sensi della normativa antidumping, ma anche di assicurare, tra gli operatori che possono essere oggetto di tali misure, il rispetto del principio generale di diritto dell’Unione della parità di trattamento.
63 A tal proposito, un cambiamento significativo dei costi di produzione dei prodotti oggetto di un riesame di misure antidumping in scadenza, tra il periodo dell’inchiesta iniziale o di un periodo di riesame intermedio e il periodo di inchiesta di riesame delle misure in scadenza, costituisce un cambiamento di circostanze che giustifica, in particolare, un cambiamento di metodo per costruire un prezzo all’esportazione dopo l’applicazione di dazi antidumping sul prodotto in esame, che soddisfa la finalità di cui al precedente punto 62. Infatti, garantire la solidità, nell’analisi economica, del confronto tra la situazione tra i due periodi giustifica, in linea di principio, l’applicazione dello stesso metodo, salvo che i pertinenti parametri siano cambiati in misura sufficiente da rendere l’applicazione del metodo utilizzato in precedenza non idoneo a dare un risultato affidabile, nel caso di specie per valutare se i dazi antidumping erano stati, o non erano stati, debitamente traslati nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punti 50 e 59). Orbene, come sostiene la Commissione, sebbene i costi di produzione siano aumentati significativamente tra i due periodi raffrontati, un aumento dei prezzi di rivendita nell’Unione, pur se considerevole, non garantisce necessariamente che i dazi antidumping siano stati debitamente traslati, vale a dire pienamente traslati, nello stabilire tali prezzi. I costi di produzione possono essere aumentati in misura maggiore rispetto ai prezzi. In tal caso, sebbene i nuovi prezzi siano superiori al livello dei vecchi prezzi maggiorati con dazi antidumping, le parti interessate non hanno debitamente traslato i dazi antidumping tenuto conto dell’evoluzione dei loro costi di produzione.
64 L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base, infatti, non implica affatto, nei limiti in cui esso riguarda la questione se «il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita», che per poter beneficiare di una risposta positiva soltanto l’equivalente del dazio antidumping deve essere integrato nel nuovo prezzo di rivendita oltre al prezzo di rivendita praticato in precedenza. Un dazio aggiuntivo rispetto ai costi normalmente sostenuti è «debitamente traslato» solo se si aggiunge a questi altri costi. Orbene, se tali altri costi aumentano, ma il prezzo di rivendita aumenta meno, in realtà il dazio è solo parzialmente o per nulla aggiunto a questi altri costi, anche se l’equivalente del dazio è stato aggiunto al prezzo di rivendita praticato in precedenza. Il parere della Commissione relativo alla restituzione dei dazi antidumping (GU 2014, C 164, pag. 9), invocato dalle ricorrenti in udienza, non è affatto in contraddizione con tale analisi. Lo stesso vale per la sentenza del 18 novembre 2015, Einhell Germany e a./Commissione (T‑73/12, EU:T:2015:865), parimenti invocata dalle ricorrenti in udienza. In particolare, il punto 155 di tale sentenza indica, letto nel suo contesto, che un metodo diverso dal confronto dei prezzi di rivendita praticati nell’Unione prima e dopo l’imposizione dei dazi antidumping può essere opportuno per determinare se tali diritti vengano traslati sui nuovi prezzi di rivendita nell’Unione.
65 Va osservato che il fatto di tener conto dell’evoluzione dei costi di produzione per stabilire se il dazio antidumping sia debitamente traslato nei prezzi di rivendita può, se del caso, avvenire nell’ambito di un’inchiesta di riesame intermedio, di un’inchiesta di riesame delle misure in scadenza o di un’inchiesta di restituzione, e non solo in occasione di un’«inchiesta di assorbimento» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base (divenuto articolo 12 del regolamento 2016/1036), come suggerito dalle ricorrenti in udienza. Questi diversi tipi di inchiesta corrispondono sicuramente a contesti procedurali diversi e possono sicuramente portare a misure distinte, ma, per quanto riguarda la questione di fondo relativa a se i dazi antidumping siano o meno traslati, i parametri di analisi sono identici.
66 Nel caso di specie, ai sensi del regolamento provvisorio, la Commissione non ha riscontrato alcun cambiamento dei costi di produzione tra il periodo dell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale e quello che è stato utilizzato ai fini del riesame intermedio. Essa poteva quindi, in considerazione del suo potere discrezionale, limitarsi a verificare che i nuovi prezzi di rivendita praticati nell’Unione dalla RFAI per conto delle ricorrenti fossero significativamente più elevati rispetto al valore dei dazi antidumping nella misura del 22,7% rispetto a quelli individuati nel corso del primo dei suddetti periodi, per concludere che tali dazi erano debitamente traslati in tali nuovi prezzi e per non detrarli nella costruzione del prezzo all’esportazione.
67 Al contrario, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al regolamento impugnato e in quest’ultimo, nel considerando 83, la Commissione ha osservato un aumento sostanziale dei costi di produzione senza essere contraddetta nel merito dalle ricorrenti, in particolare nel ricorso di cui trattasi. In tali circostanze, al fine di stabilire se i dazi antidumping fossero stati debitamente traslati nei prezzi di rivendita praticati nell’Unione dalla RFAI per conto delle ricorrenti durante il periodo dell’inchiesta antidumping corrispondente all’anno 2012, era legittimo che la Commissione non considerasse, come base per l’analisi, i prezzi di rivendita registrati nel corso dell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale, ma applicasse i costi di produzione registrati nel 2012, anche se ciò costituiva un cambiamento di metodo, come risulta dal considerando 83 del regolamento impugnato.
68 Orbene, in una situazione in cui, come rivelato dalla Commissione al considerando 83 del regolamento impugnato, i prezzi di rivendita nell’Unione coprono solo l’1% del costo dei beni, compreso il dazio antidumping, non si è affatto stabilito che tali diritti siano stati debitamente traslati.
69 Anche l’aumento del 100% dei prezzi di rivendita nell’Unione tra il periodo dell’inchiesta che ha portato al regolamento iniziale e il periodo dell’inchiesta antidumping corrispondente all’anno 2012, invocato dalle ricorrenti, non è sufficiente in tale contesto per dimostrare che i dazi antidumping siano stati interamente traslati durante il secondo di questi periodi. È sufficiente, infatti, com’è in sostanza affermato al precedente punto 63, che i costi di produzione siano aumentati di oltre il 100%, vale a dire più del doppio, per far sì che i prezzi non riflettano correttamente i dazi antidumping, tenendo conto dell’evoluzione dei costi di produzione. Orbene, ciò è a priori provato dal fatto, rilevato dalla Commissione, che nel 99% dei casi il costo dei beni, compreso il dazio antidumping, non era coperto dai prezzi di rivendita nell’Unione nel 2012.
70 Pertanto, la Commissione ha correttamente detratto il dazio antidumping dal prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione per calcolare il prezzo all’esportazione costruito per il periodo dell’inchiesta antidumping corrispondente all’anno 2012, poiché non è stato dimostrato che il dazio antidumping fosse stato debitamente traslato nel primo di tali prezzi.
[omissis]
Sulle spese
100 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda in tal senso di quest’ultima.
101 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo sopporti le proprie spese. Nella specie, occorre disporre che la Euroalliages sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e la Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) La Euroalliages sopporterà le proprie spese.
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Gervasoni |
Madise |
da Silva Passos |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 novembre 2018.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
1 Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.