ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

30 maggio 2018 ( *1 )

«Marchio dell’Unione europea – Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dal ricorrente – Sostituzione di una parte della controversia – Trasferimento dei diritti della richiedente un marchio dell’Unione europea – Rappresentanza da parte di un avvocato privo della qualità di terzo indipendente dalla persona richiedente la sostituzione – Irricevibilità»

Nella causa T‑664/16,

PJ, rappresentato da S., avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato inizialmente da S. Hanne, successivamente da A. Söder, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Erdmann & Rossi GmbH, con sede a Berlino (Germania), rappresentata da H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 luglio 2016 (procedimento R 1670/2015-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità fra la Erdmann & Rossi e PJ,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

composto da H. Kanninen, presidente, J. Schwarcz e C. Iliopoulos (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il 19 settembre 2011, il ricorrente, PJ, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2

Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Erdmann & Rossi.

3

I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 12, 37 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna di dette classi alla seguente descrizione:

classe 12: «Autovetture, in particolare veicoli elaborati; carrozzerie per automobili»;

classe 37: «Inclusi servizi di modernizzazione di automobili e strutture per autovetture; manutenzione e riparazione di automobili»;

classe 42: «Progettazione, molatura e sviluppo tecnico di carrozzerie per automobili; pianificazione di dispositivi di fabbricazione; costruzione di strumenti e impianti per la costruzione di automobili».

4

Il marchio è stato registrato il 3 febbraio 2012 con il numero 010310481.

5

Il 26 marzo 2014 la Erdmann & Rossi GmbH, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b, del regolamento 2017/1001).

6

Con decisione del 29 giugno 2015 la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità.

7

Il 18 agosto 2015 l’interveniente ha presentato all’EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

8

Con decisione del 18 luglio 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione di annullamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

9

Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2016. L’atto di ricorso era firmato dal sig. S., nella sua qualità di avvocato.

10

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto di beneficiare dell’anonimato e del trattamento riservato di taluni dati nei confronti del pubblico, in conformità all’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale.

11

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2016, il ricorrente ha informato il Tribunale del fatto che, a seguito del deposito della sua richiesta di anonimato e di omissione di taluni dati nei confronti del pubblico del 14 settembre 2016, l’EUIPO, provvisoriamente e fino all’adozione di una decisione definitiva da parte della Corte di giustizia, aveva reso inaccessibili sul proprio sito internet la decisione impugnata, nonché tutta la corrispondenza depositata dalle parti presso la divisione di annullamento e la commissione di ricorso.

12

Con decisione del 28 ottobre 2016, il Tribunale ha accolto la domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di omettere il suo nome e il suo indirizzo nelle pubblicazioni relative alla causa di cui trattasi e di sostituire il suo nome con la serie di lettere «PJ».

13

Con decisione del 24 gennaio 2017 e a seguito della risposta del ricorrente ad un quesito scritto posto dal Tribunale, quest’ultimo ha respinto la domanda del ricorrente di trattamento riservato di taluni dati nei confronti del pubblico.

14

Il 28 marzo 2017 l’interveniente ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

15

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017 l’EUIPO ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

16

Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 aprile 2017 e inclusa negli atti di causa con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 17 maggio 2017, l’EUIPO ha informato il Tribunale del fatto che il marchio controverso era stato registrato il 28 febbraio 2017 nel registro dell’EUIPO a vantaggio di un nuovo titolare, ossia l’«[X] [GmbH & Co. KG]». Emerge dagli allegati a tale lettera che siffatta registrazione è stata oggetto di una rettifica da parte dell’EUIPO e che il marchio era stato registrato in data 1o marzo 2017 a vantaggio di un altro titolare, ossia la «[Y]‑GmbH».

17

Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2017 e inclusa negli atti di causa con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 18 maggio 2017, il ricorrente ha chiesto, segnatamente, da un lato, l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento di procedura, al fine di far luce su taluni sospetti di manipolazioni del fascicolo amministrativo e, dall’altro, la sospensione del presente procedimento fino alla chiusura delle indagini penali nei confronti di alcuni collaboratori dell’EUIPO, in conformità all’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura.

18

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2017, l’EUIPO ha presentato, a sostegno della sua eccezione di irricevibilità, nuove offerte di prova, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

19

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2017, il rappresentante del ricorrente, l’avvocato S., ha presentato, ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura, una domanda di sostituzione della [Y]-GmbH (in prosieguo: la «persona richiedente la sostituzione») al ricorrente. Il 1o giugno 2017 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni su detta domanda di sostituzione in applicazione dell’articolo 176, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

20

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2017, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO.

21

Con atto depositato presso la cancelleria il 2 giugno 2017, l’interveniente ha presentato le proprie osservazioni sulle lettere dell’EUIPO del 3 aprile 2017 e del ricorrente dell’8 maggio 2017.

22

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2017, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera dell’EUIPO del 3 aprile 2017. In particolare, il ricorrente fa valere che il proprio diritto di essere sentito, nonché il principio di un processo equo, impongono che gli venga data la possibilità di rispondere al controricorso dell’interveniente del 28 marzo 2017.

23

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 e il 15 giugno 2017, l’interveniente e l’EUIPO hanno indicato che la domanda di sostituzione doveva essere respinta in quanto irricevibile.

24

Con decisione del presidente della Quarta Sezione del Tribunale del 14 giugno 2017, le nuove offerte di prova presentate dall’EUIPO con lettera del 23 maggio 2017 (v. punto 18 supra) sono state versate agli atti ed è stato fissato un termine, in conformità all’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di procedura, affinché il ricorrente e l’interveniente potessero presentare le loro osservazioni su tali nuove offerte di prova; essi vi hanno provveduto nel termine impartito, rispettivamente il 28 e il 20 giugno 2017.

25

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 luglio 2017, il ricorrente ha reiterato la propria domanda dell’8 maggio 2017 di sospendere il procedimento ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura.

26

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 14 e il 21 agosto 2017, rispettivamente, l’interveniente e l’EUIPO hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda di sospensione, concludendo per il rigetto di detta domanda.

27

Con decisione del 9 ottobre 2017, il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento proposta dal ricorrente.

28

Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese del presente ricorso nonché del procedimento di annullamento dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento.

29

Nell’eccezione d’irricevibilità, l’EUIPO chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

dichiarare irricevibile il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

30

Nelle proprie osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità, il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

respingere l’eccezione d’irricevibilità;

dichiarare ricevibile il ricorso.

31

Nel proprio controricorso, l’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

32

Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il convenuto può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 6, del suddetto regolamento, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sull’eccezione d’irricevibilità.

33

Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa e decide di statuire senza fase orale.

34

Prima di esaminare la ricevibilità del presente ricorso e della domanda di sostituzione, occorre pronunciarsi sulle conclusioni del ricorrente dirette a chiedere al Tribunale di respingere in quanto irricevibili tanto l’eccezione d’irricevibilità del 31 marzo 2017 quanto le offerte di prova del 23 maggio 2017.

Sulla ricevibilità dell’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’EUIPO

35

Il ricorrente chiede il rigetto dell’eccezione d’irricevibilità dell’EUIPO, adducendo che essa sarebbe tardiva. Più specificamente, esso fa valere che, da un lato, l’EUIPO non ha rispettato il termine di due mesi previsto dall’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento di procedura e che, dall’altro, la concessione di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, previsto dall’articolo 60 del medesimo regolamento, non è applicabile nell’ambito di una trasmissione mediante l’applicazione e‑Curia.

36

A tale riguardo, occorre rilevare che risulta dal combinato disposto dell’articolo 81 e dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal convenuto dev’essere presentata con atto separato nei due mesi che seguono la notifica del ricorso. In conformità all’articolo 60 del medesimo regolamento, tale termine è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni (ordinanza del 23 marzo 2017, Gollnisch/Parlamento, T‑624/16, non pubblicata, EU:T:2017:243, punto 32).

37

Inoltre, con decisione del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia (GU 2011, C 289, pag. 9), il Tribunale ha istituito una modalità di deposito e di notifica di atti di procedura per via elettronica. Ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, prima frase, di tale decisione, l’atto di procedura si considera notificato nel momento in cui il destinatario chiede di accedere a tale atto.

38

Nel caso di specie, poiché era stato inviato un messaggio all’EUIPO mediante l’applicazione e‑Curia il 24 gennaio 2017 e tale istituzione aveva chiesto di accedere al ricorso il 26 gennaio 2017, il termine per presentare l’eccezione di irricevibilità scadeva il 5 aprile 2017.

39

Ne consegue che, essendo stata depositata con atto separato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2017, l’eccezione d’irricevibilità dell’EUIPO è stata presentata nei termini.

40

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente, secondo cui il termine in ragione della distanza non è applicabile nella specie, in quanto il principio di parità di trattamento esige che l’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento di procedura – ai sensi del quale detto termine non si applica allorché il deposito dell’originale di un atto sia preceduto dal suo invio nella cancelleria del Tribunale mediante telefax – venga applicato per analogia al deposito di un atto mediante l’applicazione e‑Curia. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura si applica a tutti i termini di procedura previsti dai Trattati, dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal regolamento di procedura, e ciò indipendentemente dal mezzo di deposito dell’atto di procedura (in versione cartacea oppure mediante l’applicazione e‑Curia). In assenza di un’indicazione contraria nel regolamento di procedura concernente il deposito di un atto mediante l’applicazione e‑Curia, si deve constatare che il termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 60 del regolamento di procedura si applica al deposito di un’eccezione di irricevibilità tramite l’applicazione e‑Curia (v., in tal senso, ordinanza del 23 marzo 2017, Gollnisch/Parlamento, T‑624/16, non pubblicata, EU:T:2017:243, punti 3233).

41

Infine, dev’essere respinta in quanto infondata l’affermazione del ricorrente secondo la quale il deposito dell’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO non sarebbe stato effettuato in conformità all’articolo 5 della decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia. Infatti, si evince chiaramente dalla pagina di copertina dell’eccezione d’irricevibilità, notificata alle parti, che il deposito è stato convalidato tramite l’applicazione e‑Curia dall’agente dell’EUIPO, sig.ra A. Söder, il 31 marzo 2017. Quanto all’affermazione del ricorrente secondo la quale «non risulta dall’esame del fascicolo effettuato dal [rappresentante del ricorrente] il 26 [aprile] 2017 che, al momento del deposito del 31 marzo 2017, l’identificativo e la password della sig.ra [A. Söder] siano stati utilizzati», occorre rilevare che è tecnicamente impossibile per il rappresentante di una parte verificare personalmente se e quando il rappresentante dell’altra parte abbia utilizzato il proprio identificativo o la propria password dell’applicazione informatica e‑Curia.

42

Pertanto, l’eccezione d’irricevibilità del ricorrente dev’essere respinta.

Sulla ricevibilità delle offerte di prova presentate dall’EUIPO il 23 maggio 2017, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura

43

Il ricorrente eccepisce l’irricevibilità delle nuove offerte di prova che l’EUIPO ha presentato con lettera del 23 maggio 2017 a sostegno della propria eccezione d’irricevibilità. Si tratta di una lettera trasmessa all’EUIPO dall’interveniente l’11 maggio 2017 e contenente un estratto del gemeinsames Registerportal der Länder (portale generale di registrazione dei Länder), il quale, a titolo oneroso, offre accesso a tutti i registri delle imprese della totalità dei Länder tedeschi. Secondo l’EUIPO, tale estratto è inteso a dimostrare, da un lato, che il ricorrente è abilitato a rappresentare da solo lo studio legale [Z.] e a concludere atti giuridici con il medesimo e, dall’altro, che l’avvocato incaricato dal ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, ossia S., non è socio del summenzionato studio. Pertanto, sarebbe evidente che esiste un contratto di lavoro e, di conseguenza, un rapporto tra datore di lavoro e lavoratore fra lo studio del ricorrente e l’avvocato S.

44

Secondo il ricorrente, l’EUIPO avrebbe potuto e dovuto consultare tale registro al fine di produrlo come prova nel momento in cui ha proposto l’eccezione d’irricevibilità, poiché, da un lato, l’estratto del registro prodotto esiste dal 2013 e, dall’altro lato, l’EUIPO ha affermato a più riprese nella propria eccezione d’irricevibilità che lo studio legale in questione era una société civile professionnelle (società di professionisti per l’esercizio comune della professione).

45

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie; le parti principali possono ancora, in via eccezionale, produrre prove o offerte di prova prima della chiusura della fase orale del procedimento, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

46

Nel caso di specie, occorre rilevare che l’EUIPO ha prodotto l’estratto di cui al punto 43 supra il 23 maggio 2017, ossia circa due mesi dopo il deposito dell’eccezione d’irricevibilità del 31 marzo 2017. Tuttavia, tale produzione tardiva da parte dell’EUIPO è dovuta, in primo luogo, al fatto che la lettera contenente tale estratto gli è stata trasmessa dall’interveniente solo l’11 maggio 2017; in secondo luogo, al fatto che l’EUIPO non aveva accesso al portale di registrazione comune ai Länder tedeschi; e in terzo luogo, al fatto che l’ottenimento, a titolo oneroso, di un siffatto accesso, non è giustificato in relazione alle attività dell’EUIPO.

47

Pertanto, la produzione tardiva della nuova prova è giustificata e dunque ricevibile. In ogni caso, occorre ricordare che la questione della rappresentanza del ricorrente è una questione di ordine pubblico (v., in tal senso, ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 20) e, a tale titolo, e in forza dell’articolo 129 del regolamento di procedura, può essere esaminata d’ufficio dal Tribunale in qualsiasi momento.

Sulla ricevibilità del ricorso

48

Con la propria eccezione d’irricevibilità, l’EUIPO sostiene, in sostanza, che il ricorrente non è debitamente rappresentato da un avvocato, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in combinato disposto con l’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e che il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

49

A sostegno della propria eccezione d’irricevibilità, l’EUIPO solleva due censure. La prima è relativa al fatto che il ricorrente, conferendo allo studio legale [Z.], del quale egli è socio, un mandato di rappresentanza generale, conferisce necessariamente un mandato a sé stesso; la seconda è relativa al fatto che il rappresentante che aveva firmato e depositato il ricorso, l’avvocato S., era impiegato da suddetto studio legale, e non potrebbe soddisfare il requisito di indipendenza risultante dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dal regolamento di procedura, nei limiti in cui egli dipende di fatto dal ricorrente, il quale, in quanto socio e titolare di tale studio, dispone di un potere di direzione sul medesimo.

50

Il ricorrente contesta la linea argomentativa dell’EUIPO. Secondo il ricorrente, non sono soddisfatte né le condizioni per l’esistenza di una «autorappresentanza» da parte sua, né quelle di un difetto di indipendenza del suo rappresentante.

51

Va ricordato che, in forza dell’articolo 19, terzo e quarto comma, e dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto delle Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione europea, dall’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dagli Stati parti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte dell’Accordo SEE. Inoltre, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario. Infine, l’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte.

52

Secondo una giurisprudenza costante, si evince dalle summenzionate disposizioni, e in particolare dall’uso del termine «rappresentate» figurante all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che, per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, una «parte» ai sensi di questo articolo, indipendentemente dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire in prima persona, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo che sia abilitato ad esercitare dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’Accordo SEE (v. ordinanza del 20 luglio 2016, PITEE/Commissione, T‑674/15, non pubblicata, EU:T:2016:444, punto 8 e la giurisprudenza ivi citata).

53

A tal riguardo, occorre ricordare che la concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, la quale emana dalle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e sulla quale si basa l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è quella di un collaboratore della giustizia chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v. ordinanza del 16 settembre 2016, Salavrakos/Parlamento, T‑396/16, non pubblicata, EU:T:2016:588, punto 9 e la giurisprudenza ivi citata). Tale assistenza è quella fornita da un avvocato che sia, strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente, terzo rispetto al soggetto che beneficia di detta assistenza (sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 168). Tale interpretazione del requisito di indipendenza dell’avvocato è pertinente nell’ambito della rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del 9 novembre 2011, Glaxo Group/UAMI – Farmodiética (ADVANCE), T‑243/11, non pubblicata, EU:T:2011:649, punto 16].

54

In tal senso, è già stato dichiarato che il requisito di indipendenza dell’avvocato implica l’assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest’ultimo ed il suo cliente. Infatti, il concetto di indipendenza dell’avvocato viene determinato non solo in positivo, ossia mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego (v. sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 24, e la giurisprudenza ivi citata).

55

Tale ragionamento si applica con la stessa forza in una situazione in cui un avvocato è dipendente di un ente legato alla parte che rappresenta (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25), oppure qualora un avvocato sia vincolato da un contratto di diritto civile al ricorrente.

56

È stato parimenti statuito che l’avvocato di una parte ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non doveva avere legami personali con la causa in questione o di dipendenza con il proprio cliente di natura tale da fargli rischiare di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata. In particolare, il Tribunale ha considerato che i rapporti economici o strutturali del rappresentante con il proprio cliente non dovevano essere tali da creare una confusione tra gli interessi propri del cliente e gli interessi personali del suo rappresentante (ordinanza del 6 settembre 2011, ClientEarth/Consiglio, T‑452/10, non pubblicata, EU:T:2011:420, punto 20).

57

Il requisito imposto dal diritto dell’Unione alle parti non privilegiate di essere rappresentate dinanzi al Tribunale da un terzo indipendente non può quindi essere inteso come volto unicamente ad escludere la rappresentanza da parte di dipendenti del mandante o di soggetti economicamente dipendenti da quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 13). Si tratta di un requisito più generale il cui rispetto dev’essere esaminato caso per caso (ordinanza del 20 novembre 2017, BikeWorld/Commissione, T‑702/15, EU:T:2017:834, punto 35).

58

È alla luce di tali principi che occorre esaminare l’eccezione d’irricevibilità sollevata dall’EUIPO.

59

In primo luogo, sulla prima censura d’irricevibilità invocata dall’EUIPO, con la quale viene addotta un’asserita «autorappresentanza», si deve constatare che il rappresentante che ha firmato e depositato tramite l’applicazione e‑Curia l’atto introduttivo del giudizio è l’avvocato S., e non il ricorrente. Ne consegue che il primo motivo d’irricevibilità dedotto dall’EUIPO dev’essere dichiarato infondato.

60

Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento dell’EUIPO secondo cui il ricorrente avrebbe conferito allo studio legale [Z.], del quale egli è uno dei due soci fondatori, un mandato di rappresentanza generale che sarebbe, in realtà, un mandato di autorappresentanza. A tale riguardo, occorre osservare che l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento di procedura stabilisce che gli avvocati, quando la parte che rappresentano è una persona giuridica di diritto privato, sono tenuti a depositare nella cancelleria del Tribunale un mandato rilasciato da quest’ultima. Orbene, tale requisito non si applica qualora il ricorrente sia una persona fisica, come nel caso di specie. Pertanto, il fatto che il ricorrente abbia incaricato lo studio legale [Z.] non incide sulla valutazione dell’asserita autorappresentanza.

61

In secondo luogo, quanto alla seconda censura di irricevibilità sollevata dall’EUIPO, che verte sulla questione se l’avvocato S. sia in grado di fornire al ricorrente un’assistenza legale «in piena indipendenza», occorre verificare se i rapporti intrattenuti dall’avvocato S. con il ricorrente siano compatibili con i requisiti applicabili alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi ai giudici dell’Unione.

62

A tale riguardo, è pacifico che il ricorrente è uno dei cofondatori dello studio legale [Z.] e uno dei due soli soci di quest’ultimo. Inoltre, si evince dal fascicolo, e segnatamente dall’intestazione utilizzata per il deposito del ricorso, nonché dal sito Internet dello studio, che S. non è socio dello studio legale [Z.] Si evince parimenti dal fascicolo che lo studio legale [Z.] è una società registrata e giuridicamente distinta dal ricorrente, sebbene quest’ultimo sia abilitato a rappresentarla (v. prova presentata dall’EUIPO il 23 maggio 2017, punti da 43 a 47 supra). Peraltro, è accertato che il ricorrente ha incaricato della sua difesa lo studio legale [Z.] e che l’avvocato S. interviene per conto di tale studio.

63

Orbene, pur concedendo che il ricorrente non è l’unico socio dello studio legale [Z.] e che, come indicato dal ricorrente nelle sue osservazioni scritte sull’eccezione di irricevibilità, poiché le decisioni di detto studio legale vengono adottate all’unanimità, il ricorrente non può, «da solo, né assumere, né licenziare, né promuovere» uno dei collaboratori di tale studio, ciò non toglie che, proprio per il fatto che le decisioni vengono prese all’unanimità dai due soci, il ricorrente esercita un controllo effettivo su tutte le decisioni dello studio legale, incluse quelle concernenti i collaboratori di detto studio, fra cui l’avvocato S. Di conseguenza, S., nonostante la propria iscrizione all’ordine forense e i vincoli professionali della professione di avvocato che ne conseguono, non gode dello stesso grado d’indipendenza nei confronti del ricorrente di cui gode un avvocato che lavora in uno studio legale diverso da quello di cui il proprio cliente è socio. In simili circostanze, è più difficile, per l’avvocato S., risolvere eventuali conflitti tra i propri doveri professionali e gli obiettivi del cliente (v., par analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione e a., C‑550/07 P, EU:C:2010:512, punto 45).

64

Peraltro, il rapporto fra l’avvocato S. e lo studio legale [Z.], anche se quest’ultimo è giuridicamente distinto dal ricorrente, può influire sull’indipendenza di S., in quanto gli interessi dello studio legale [Z.] si confondono ampiamente con quelli del ricorrente. Sussiste pertanto il rischio che il parere professionale dell’avvocato S. sia, almeno in parte, influenzato dal suo ambiente professionale (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 25, e ordinanza del 14 novembre 2016, Dimos Athinaion/Commissione, T‑360/16, non pubblicata, EU:T:2016:694, punto 10).

65

La natura del rapporto professionale intrattenuto dall’avvocato S. con il ricorrente al momento della proposizione del ricorso è pertanto tale da non mettere l’avvocato S. nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata.

66

Tale conclusione non è confutata dagli argomenti del ricorrente.

67

Sotto un primo profilo, il ricorrente fa valere che un pregiudizio all’indipendenza dell’avvocato S. non è possibile, in quanto un siffatto pregiudizio è contrario alle norme nazionali tedesche del Bundesrechtsanwaltsordnung (legge federale sulla professione di avvocato), del 1o agosto 1959 (BGBl. 1959 I, pag. 565), e del Berufsordnung für Rechtsanwälte (regolamento per la professione di avvocato). A tale riguardo, occorre rilevare che, se è vero che la concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione emana dalle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri, tale concezione diviene oggetto, nel contesto delle controversie intentate dinanzi ai giudici dell’Unione, di un’attuazione oggettiva la quale è necessariamente indipendente dagli ordinamenti nazionali. Di conseguenza, le disposizioni relative alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi ai giudici dell’Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, in maniera autonoma, senza fare riferimento al diritto nazionale (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punti 3435, e ordinanza del14 novembre 2016, Dimos Athinaion/Commissione, T‑360/16, non pubblicata, EU:T:2016:694, punto 13). Orbene, come si evince dai punti da 53 a 56 supra, la nozione di indipendenza dell’avvocato è definita, nel diritto dell’Unione europea, non solo in positivo, sul fondamento dell’appartenenza ad un ordine forense o dell’assoggettamento alle norme di disciplina e deontologia professionali, bensì anche in negativo.

68

Sotto un secondo profilo, il ricorrente sostiene che la propria attività imprenditoriale, in quanto persona fisica titolare del marchio controverso, è chiaramente distinta da quella della persona giuridica, e segnatamente dello studio legale [Z.], il quale non è parte della controversia. Orbene, se è pur vero che la persona giuridica gode di autonomia giuridica rispetto ai propri soci, risulta difficile, nel caso di specie, stabilire formalmente una delimitazione fra il comportamento della persona giuridica e quello della persona fisica. È evidente, infatti, che le attività della persona giuridica vanno a beneficio degli interessi e delle attività del socio in quanto persona fisica.

69

Sotto un terzo profilo, il ricorrente rileva che l’indipendenza dell’avvocato richiesta dalla giurisprudenza non è un criterio previsto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, né esso risulta dall’articolo 51 del regolamento di procedura, e che l’irricevibilità del ricorso è pertanto in contrasto con il principio di certezza del diritto, nei limiti in cui quest’ultimo esige che una norma di diritto, la quale imponga oneri ai singoli, sia chiara e precisa, e che la sua applicazione sia prevedibile per gli interessati.

70

A tale riguardo, occorre osservare che il principio generale di certezza del diritto esige, effettivamente, che una normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza. Tuttavia, al fine di stabilire se siano soddisfatti i requisiti promananti da tale principio, occorre tenere conto di tutti gli elementi pertinenti che risultino dal dettato, dalla finalità o dall’economia di tale normativa, eventualmente con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai tribunali.

71

Orbene, anzitutto, occorre rilevare che l’espressione «[l]e altre parti devono essere rappresentate da un avvocato», figurante all’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, esclude pertanto che una parte e il suo rappresentante possano essere la sola e medesima persona (v., in tal senso, ordinanze del 3 settembre 2015, Lambauer/Consiglio, C‑52/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:549, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 novembre 2016, García Ruiz/Parlamento, T‑628/16, non pubblicata, EU:T:2016:669, punto 8 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la concezione del ruolo dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e segnatamente del requisito di indipendenza, il cui rispetto deve essere esaminato caso per caso (v. punto 57 supra) emana dalle tradizioni giuridiche comuni agli Stati membri (v. punto 53 supra). Infine, si evince da una giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione che l’assistenza legale fornita «in piena indipendenza» è quella fornita da un avvocato che sia, strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente, terzo rispetto alla persona che beneficia di detta assistenza (v. punto 53 supra). Pertanto, il fatto che il requisito d’indipendenza non venga previsto esplicitamente dallo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o dal regolamento di procedura non può comportare una violazione del principio di certezza del diritto.

72

Risulta da quanto precede che, poiché l’atto introduttivo del giudizio non è stato firmato da un avvocato indipendente, il presente ricorso non è stato proposto in modo conforme all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

73

Di conseguenza, e senza che sia necessario disporre la misura di organizzazione del procedimento sollecitata dal ricorrente, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sulla domanda di sostituzione

74

L’EUIPO e l’interveniente eccepiscono l’irricevibilità della domanda di sostituzione del ricorrente con la persona richiedente la sostituzione, la quale, secondo il ricorrente, sarebbe divenuta titolare della domanda del marchio controverso e pertanto l’avente causa. Secondo l’EUIPO e l’interveniente, la persona richiedente la sostituzione non è rappresentata in conformità all’articolo 175, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

75

Ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 3, del regolamento di procedura, sulla domanda di sostituzione si statuisce con ordinanza motivata del presidente o nella decisione che definisce il giudizio.

76

Ai sensi dell’articolo 174 del regolamento di procedura, quando un diritto di proprietà intellettuale oggetto della controversia è stato trasferito da una parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO a un terzo, l’avente causa può chiedere di sostituirsi alla parte iniziale nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale. All’articolo 176, paragrafo 5, del regolamento di procedura, viene specificato che, in caso di accoglimento della domanda di sostituzione, l’avente causa accetta la controversia nello stato in cui si trova all’atto della sostituzione. L’avente causa è vincolato dagli atti processuali depositati dalla parte alla quale si sostituisce. Risulta, inoltre, dagli articoli 17 e 24 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli 20 e 28 del regolamento 2017/1001) che, dopo l’iscrizione del trasferimento di una domanda di marchio dell’Unione europea nel registro dell’EUIPO, l’avente causa può invocare i diritti derivanti da tale domanda.

77

Infine, a norma dell’articolo 175, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la persona che chiede la sostituzione è rappresentata secondo le disposizioni dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

78

In primo luogo, si deve rilevare che non occorre più statuire sulla domanda di sostituzione, poiché il Tribunale ha ritenuto, per le ragioni enunciate ai punti da 59 a 73 supra, che il ricorso sia irricevibile. Infatti, in una causa come quella di specie, nella quale la persona che chiede la sostituzione è strettamente legata alla parte ricorrente, la domanda di sostituzione perde qualsivoglia rilevanza una volta che il ricorso sia stato dichiarato irricevibile, per un motivo basato su un’irregolarità nella rappresentanza della parte ricorrente.

79

In secondo luogo, e in ogni caso, occorre rilevare che la domanda di sostituzione, alla luce dei fatti del caso di specie, non può essere considerata ricevibile. Più specificamente, l’avvocato S. ha informato il Tribunale del trasferimento della domanda di registrazione in questione dal ricorrente alla persona richiedente la sostituzione e ha chiesto, nella propria qualità di rappresentante di quest’ultima, la sostituzione del ricorrente nel presente procedimento con la persona richiedente la sostituzione. L’avvocato S. ha segnatamente allegato, come prova del trasferimento della domanda del marchio controverso alla persona richiedente la sostituzione, una comunicazione dell’EUIPO del 1o marzo 2017, nonché un estratto del registro dell’EUIPO. L’avvocato S. ha parimenti fornito una copia del mandato conferito allo studio legale [Z.] da parte della persona richiedente la sostituzione.

80

Orbene, come ricordato al punto 77 supra, i requisiti concernenti la rappresentanza previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicano anche nell’ambito di una domanda di sostituzione. A tale riguardo, occorre rilevare che l’avvocato che ha firmato la domanda di sostituzione, S., non è un avvocato indipendente rispetto alla persona richiedente la sostituzione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, poiché il superiore di tale richiedente, e firmatario del mandato di cui al punto 79 supra, è il ricorrente, il quale è uno dei due soli soci dello studio legale [Z.] in cui S. esercitava la professione di avvocato al momento della proposizione della domanda di sostituzione (v., a tale riguardo, punti da 63 a 65 supra).

81

In tali circostanze, non occorre più statuire sulla domanda di sostituzione presentata dalla persona richiedente la sostituzione.

Sulle spese

82

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare le spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e dell’interveniente.

83

Ai sensi dell’articolo 176, paragrafo 4, del regolamento di procedura, in caso di rigetto della domanda di sostituzione, si statuisce sulle spese relative a detta domanda, ivi comprese le spese della persona richiedente la sostituzione, in applicazione delle disposizioni degli articoli 134 e 135. Poiché la domanda di sostituzione è stata respinta, e non è stata presentata nessuna conclusione sulle spese relative alla domanda di sostituzione, occorre dichiarare, da un lato, che la persona richiedente la sostituzione sopporterà le proprie spese e, dall’altro, che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative a detta domanda di sostituzione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

Non occorre più statuire sulla domanda di sostituzione.

 

3)

PJ è condannato alla spese.

 

4)

[Y]-GmbH, e ciascuna parte, sopporterà le proprie spese relative alla domanda di sostituzione.

 

Lussemburgo, 30 maggio 2018

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

H. Kanninen


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.