ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

20 novembre 2017 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo – Irricevibilità»

Nella causa T‑702/15,

BikeWorld GmbH, con sede a Sankt Ingbert (Germania), rappresentata da J. Jovy, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, B. Stromsky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il Nürburgring è un circuito di corse automobilistiche del Land tedesco della Renania-Palatinato che, tra il 2002 e il 2012, ha beneficiato di varie misure di aiuto consistenti, in sostanza, in conferimenti di capitale, prestiti, garanzie pubbliche, lettere d’intenti, subordinazione di debiti, un canone di affitto inferiore al canone di mercato, il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi e il versamento di sovvenzioni.

2

Tali misure vertevano su spese relative alla costruzione e alla gestione di strutture direttamente connesse al circuito automobilistico, principalmente tribune, alla costruzione e alla gestione di strutture volte a promuovere il turismo (attività ricreative, alloggi, manifestazioni, negozi, ristorazione e giochi) nonché all’organizzazione di gare di Formula 1.

3

Esse sono state concesse principalmente dal Land tedesco della Renania‑Palatinato e da enti pubblici controllati da quest’ultimo, detentori delle varie strutture del complesso del Nürburgring, vale a dire la Nürburgring GmbH (in prosieguo: la «NG»), la Motorsport Resort Nürburgring GmbH e la Congress‑und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.

4

Il 21 marzo 2012 la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania in merito agli aiuti concessi al Nürburgring, compresi alcuni prestiti concessi dalla NG alle sue controllate, tra le quali figuravano la ricorrente BikeWorld GmbH, già BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH (in prosieguo: la «BWNB»), poi BikeWorld Nürburgring GmbH (in prosieguo: la «BWN2»), o alcuni predecessori giuridici di quest’ultima, quali la Bike World Nürburgring GmbH (in prosieguo: la «BWN1»).

5

L’oggetto sociale della BWN1 consisteva nel commercio di motociclette nuove e usate nonché nella promozione del turismo motociclistico nella regione tedesca dell’Eifel. La BWN1 è stata assorbita, nell’ambito di una fusione, dalla BWNB con effetto dal 6 settembre 2005. La BWNB ha in seguito modificato la propria denominazione in BWN2.

6

La NG ha partecipato, successivamente o simultaneamente, al capitale della BWNB e della BWN1, poi della BWN2 e della ricorrente. Essa ha concesso prestiti alle proprie controllate BWN1, BWNB e BWN2 (in prosieguo: i «prestiti controversi»).

7

Il 15 maggio 2007 la NG ha ceduto la propria partecipazione del 49% nel capitale della BWN2 ai sigg. Norbert Brückner e Jörg Jovy. Nell’ambito di tale cessione, il valore dei crediti corrispondenti ai prestiti controversi sarebbe stato stimato, secondo la ricorrente, in EUR 0.

8

Nel 2008 la BWN2 ha cessato le proprie attività commerciali presso il Nürburgring.

9

La BWN2 ha successivamente modificato la propria denominazione in quella della ricorrente e la sua sede legale è stata trasferita a Sankt Ingbert (Germania).

10

A seguito della concessione di ulteriori aiuti da parte della Repubblica federale di Germania, la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine con decisione del 7 agosto 2012.

11

Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/151, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (GU 2016, L 34, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

12

Nella decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che i prestiti controversi avevano dato luogo al versamento di aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno, che dovevano essere rimborsati.

13

Al considerando 226 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la ricorrente era tenuta a rimborsare aiuti di Stato che essa, con le sue denominazioni anteriori, o i suoi predecessori giuridici avevano percepito nell’ambito dei prestiti controversi.

14

Con lettera del 5 maggio 2015 la NG ha richiesto alla ricorrente il rimborso di un importo totale di EUR 4902275,29. Dal 10 agosto 2015 essa ha chiesto al Landgericht Saarbrücken (tribunale del Land di Saarbrücken, Germania) la condanna della ricorrente al rimborso della somma di EUR 250000 percepita, il 4 aprile 2007, sotto forma di prestito, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Oltre alla somma chiesta in tale procedimento, la NG le richiede, per motivi analoghi, la somma di EUR 4652200.

Procedimento e conclusioni delle parti

15

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2015, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La causa è stata assegnata all’Ottava Sezione del Tribunale ed è stato designato un giudice relatore.

16

Il 7 aprile 2016 la Commissione ha depositato un controricorso.

17

Il 13 maggio 2016 nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente a chiarire i rapporti che intratteneva con il suo rappresentante, sig. Jörg Jovy, e a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso alla luce dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

18

Il 30 maggio 2016 la ricorrente ha risposto che il sig. Jovy era uno dei suoi due soci e che egli deteneva il 10% del suo capitale, ma che, tuttavia, il medesimo non esercitava alcun ruolo nella sua gestione amministrativa e finanziaria.

19

Il 19 luglio 2016 la ricorrente ha depositato una replica, nella quale ha informato il Tribunale dell’avvio di una procedura di liquidazione nei suoi confronti e, dopo aver reiterato le conclusioni dell’atto introduttivo volte ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, ha chiesto la sospensione del procedimento nella presente causa per un periodo di nove mesi.

20

Il 22 luglio 2016 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di sospensione, concludendo che il procedimento non doveva essere sospeso.

21

Con decisione del 29 luglio 2016 il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento.

22

Il 2 settembre 2016 la Commissione ha depositato una controreplica.

23

Il 16 settembre 2016 la Commissione ha comunicato di non voler essere ascoltata nel corso di un’udienza di discussione. La ricorrente non ha depositato domanda di essere ascoltata nel corso di un’udienza, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale, entro il termine impartito.

24

Con decisione del presidente del Tribunale, del 12 ottobre 2016, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, appartenente alla Prima Sezione.

25

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–

annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;

–

sospendere, nei suoi confronti, l’esecuzione della decisione impugnata, fino a quando il Tribunale non abbia statuito sul presente ricorso.

26

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

In diritto

27

Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire con ordinanza motivata sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico, tra i quali rientrano le condizioni di ricevibilità di un ricorso (v. ordinanza del 27 marzo 2017, Frank/Commissione, T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

28

Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento e decide, di conseguenza, di statuire senza proseguire il procedimento.

29

Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione ha invocato, nel controricorso e nella controreplica, un motivo di irricevibilità vertente, in sostanza, sul fatto che il presente ricorso non rispondesse ai requisiti di cui agli articoli 19 e 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’avvocato che rappresentava la ricorrente, il sig. Jovy, era uno dei suoi due soci e, pertanto, non era indipendente da quest’ultima.

30

La ricorrente ha potuto prendere posizione su tale motivo di irricevibilità, nella propria risposta alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale (v. supra, punto 17) e nella replica. A tale riguardo, essa ha affermato, in sostanza, che il proprio rappresentante, al momento della presentazione del ricorso, aveva un rapporto con la società soltanto per il fatto di detenere il 10% del suo capitale, ma non disponeva di alcun ruolo nella sua gestione amministrativa e finanziaria e la rappresentava soltanto in qualità di avvocato e non di socio.

31

Secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 21, primo comma, di detto Statuto, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e, in particolare, dall’uso del termine «rappresentate» all’articolo 19, terzo comma, di detto Statuto, risulta che, per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) diversi dagli Stati membri e dall’Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo non sono autorizzate ad agire in prima persona, ma devono ricorrere ai servizi di un terzo, il quale dev’essere abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’accordo SEE (v. ordinanze del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32

Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo fa riscontro alla concezione della funzione dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione sulla quale si fonda l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che è quella di un soggetto che svolge un’attività di collaborazione con l’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v. ordinanze del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 11 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 settembre 2015, Calestep/ECHA, T‑89/13, EU:T:2015:711, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, detta concezione diviene oggetto, nell’ambito delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione, di un’attuazione oggettiva, necessariamente indipendente dagli ordinamenti giuridici nazionali (v. ordinanze del 19 novembre 2009, EREF/Commissione, T‑40/08, non pubblicata, EU:T:2009:455, punto 27 e giurisprudenza ivi citata, e del 18 maggio 2015, Izsák e Dabis/Commissione, T‑529/13, non pubblicata, EU:T:2015:325, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

33

Secondo la Corte, tale requisito di rappresentanza da parte di un terzo ha lo scopo, da un lato, di impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere ad un intermediario e, dall’altro, di assicurare che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (ordinanze del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 14, e del 4 dicembre 2014, ADR Center/Commissione, C‑259/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2417, punto 25; v., inoltre, ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34

Quando ha sancito il criterio di un’assistenza legale fornita «in piena indipendenza» per definire l’ambito di applicazione personale della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 24), la Corte ha identificato una tale assistenza con quella fornita da un avvocato che sia, strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente, terzo rispetto alla persona che beneficia di detta assistenza (sentenza del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, T‑125/03 e T‑253/03, EU:T:2007:287, punto 168), ove tale identificazione è parimenti pertinente nell’ambito della rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del 9 novembre 2011, Glaxo Group/UAMI – Farmodiética (ADVANCE), T‑243/11, non pubblicata, EU:T:2011:649, punto 16]. Inoltre, è stato statuito che l’avvocato di una parte ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o parte non privilegiata, non deve avere legami personali con la causa di cui trattasi o di dipendenza con il proprio cliente di natura tale che egli rischi di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata (v., in tal senso, ordinanza del 30 ottobre 2008, Ortega Serrano/Commissione, F‑48/08, non pubblicata, EU:F:2008:131, punto 35). In particolare, il Tribunale ha considerato che i rapporti economici o strutturali che il rappresentante intrattiene con il proprio cliente non devono essere tali da creare una confusione tra gli interessi propri del cliente e gli interessi personali del suo rappresentante (ordinanza del 6 settembre 2011, ClientEarth/Consiglio, T‑452/10, non pubblicata, EU:T:2011:420, punto 20).

35

Il requisito imposto dal diritto dell’Unione alle parti non privilegiate di essere rappresentate dinanzi al Tribunale da un terzo indipendente non può essere inteso come volto unicamente ad escludere una rappresentanza da parte di dipendenti del mandante o di persone economicamente dipendenti da quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 5 settembre 2013, ClientEarth/Consiglio, C‑573/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:564, punto 13). Si tratta di un requisito più generale il cui rispetto dev’essere esaminato caso per caso.

36

Nella specie, occorre esaminare se i legami che il sig. Jovy intrattiene con la ricorrente e con la presente causa siano compatibili con i requisiti applicabili alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi ai giudici dell’Unione.

37

È pacifico che il sig. Jovy abbia acquisito, dalla NG, il 10% del capitale della ricorrente e che egli sia, a seguito di ciò, uno dei due unici soci di quest’ultima. Inoltre, dal punto 10 del ricorso risulta che, nell’ambito della transazione mediante la quale il sig. Jovy e l’altro socio della ricorrente sono entrati nel capitale di quest’ultima, «[i crediti corrispondenti ai] prestiti [controversi era]no (…) stati valutati a zero e ceduti ad uno dei nuovi soci in mancanza di un’altra destinazione», mentre detto socio si dichiarava «disposto a retroceder[li] a chiunque».

38

I legami personali che l’avvocato della ricorrente intratteneva così, al momento della proposizione del ricorso, con la ricorrente e con la presente causa erano tali da rischiare di non metterlo in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata.

39

La ricorrente e il suo avvocato non hanno fornito alcun elemento, in risposta al motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione o alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, che consentisse di escludere l’esistenza di un siffatto rischio nelle circostanze del caso di specie.

40

Per contro, dai punti 8 e 12 del ricorso risulta che, nella presente causa, detto rischio si è realizzato, poiché il sig. Jovy è stato portato a confondere la propria posizione e i propri interessi personali, in quanto investitore e socio della ricorrente, con la posizione e gli interessi propri della sua cliente. Infatti, al fine di contestare il rimborso degli aiuti di Stato che la ricorrente avrebbe illegittimamente percepito nell’ambito dei prestiti controversi, quest’ultimo ha affermato, da una parte, che «[g]li attuali soci della ricorrente non [aveva]no assolutamente nulla a che vedere con i soci o titolari di quote del periodo in cui i prestiti [era]no stati concessi». Dall’altra parte, egli ha sostenuto che non vi era motivo, all’atto della vendita da parte della NG della sua partecipazione nel capitale della ricorrente, di indagare sulla regolarità della concessione di detti prestiti né sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, in quanto, «nel contratto di cessione [concluso] con la NG, quest’ultima aveva ancora assicurato [ai cessionari] “di non aver percepito sovvenzioni pubbliche”». Le eccezioni così invocate erano puramente personali e riguardavano solo il sig. Jovy e l’altro socio della ricorrente, in qualità di cessionari delle quote detenute dalla NG in quest’ultima, e non la ricorrente, le cui quote erano state cedute.

41

Occorre constatare, pertanto, che il sig. Jovy intratteneva, al momento della proposizione del ricorso, legami personali con la ricorrente e con la presente causa, per effetto dei quali egli non era sufficientemente distaccato dalla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33, per poterla rappresentare in piena indipendenza.

42

Da quanto precede, risulta che, poiché l’atto introduttivo del giudizio è stato firmato dal sig. Jovy, in qualità di avvocato della ricorrente, il presente ricorso non è stato proposto in modo conforme all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

43

Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese

44

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La BikeWorld GmbH è condannata alle spese.

 

Lussemburgo, 20 novembre 2017

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

I. Pelikánová


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.