SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 ottobre 2015 ( *1 )

«Contributo finanziario — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Recupero delle somme versate dalla Commissione nell’ambito di un contratto di ricerca in applicazione delle conclusioni di una revisione finanziaria — Compensazione di crediti — Parziale riqualificazione del ricorso — Domanda volta a far accertare l’inesistenza di un credito contrattuale — Clausola compromissoria — Costi ammissibili — Arricchimento senza causa — Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑216/12,

Technion – Israel Institute of Technology, con sede a Haifa (Israele),

Technion Research & Development Foundation Ltd, con sede a Haifa,

rappresentati da D. Grisay, avvocato,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da D. Calciu e F. Moro, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da L. Defalque e S. Woog, successivamente da L. Defalque e J. Thiry, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto, per un verso, una domanda di annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE, della decisione di compensazione della Commissione di cui alla lettera del 13 marzo 2012 indirizzata al Technion – Israel Institute of Technology e mirante al recupero della somma di EUR 97118,69, corrispondente all’importo delle somme rettificate, maggiorate degli interessi, per il contratto n. 034984 (Mosaica), a seguito delle conclusioni di una revisione finanziaria vertente, segnatamente, su tale contratto stipulato nell’ambito del sesto programma quadro d’azione comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006), e, per altro verso, una domanda volta a far accertare, sulla base dell’articolo 272 TFUE, l’inesistenza del credito vantato dalla Commissione nei confronti del Technion, in forza del contratto Mosaica, e che è stato oggetto della compensazione controversa,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relatore), giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»):

«1.   L’accertamento di un credito è l’atto dell’ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto:

a)

verifica dell’esistenza dei debiti a carico del debitore;

b)

determinazione o verifica dell’esistenza e dell’importo del debito;

c)

verifica dell’esigibilità del debito.

2.   Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente.

3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati».

2

Ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

«Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall’ordinatore competente. È tenuto ad assicurare l’afflusso delle entrate delle Comunità e a vigilare sulla conservazione dei loro diritti.

Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti delle Comunità, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti delle Comunità».

3

Ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1):

«Per accertare un credito, l’ordinatore competente verifica quanto segue:

a)

il carattere certo del credito, che non deve essere soggetto a condizioni;

b)

il carattere liquido del credito, il cui importo deve essere determinato in denaro e con esattezza;

c)

il carattere esigibile del credito, che non deve essere soggetto ad un termine;

(…)».

4

Ai sensi dell’articolo 83 del regolamento n. 2342/2002, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione, del 7 agosto 2006 (GU L 227, pag. 3):

«1.   Quando un debitore ha nei confronti della Comunità un credito accertato, quantificato ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede al recupero del credito comunitario mediante compensazione, decorso il termine di cui all’articolo 78, paragrafo 3, lettera b).

(…)

3.   La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito ed i relativi interessi eventualmente dovuti dalle Comunità».

5

I ricorrenti, il Technion – Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd (in prosieguo: la «TRDF»), sono due enti attivi nell’insegnamento e nella ricerca. Più specificamente, il Technion è un istituto di istruzione superiore in tecnologia, creato nel 1912, mentre la TRDF, creata nel 1952, è una fondazione, appartenente integralmente al Technion e interamente finanziata da quest’ultimo, che gestisce gli aspetti finanziari e amministrativi dei progetti in cui il Technion è impegnato.

6

Nel dicembre 2003 e nel luglio 2006 il Technion, quale membro di vari consorzi di contraenti, ha stipulato con la Commissione delle Comunità europee, che agiva per conto della Comunità europea, quattro contratti nell’ambito del sesto programma quadro d’azione comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002-2006), vale a dire il contratto Terregov, firmato il 3 dicembre 2003 e recante il numero 507749, il contratto Cocoon, firmato l’11 dicembre 2003 e recante il numero 507126, il contratto Qualeg, firmato il 17 dicembre 2003 e recante il numero 507767, nonché il contratto Mosaica, firmato il 24 luglio 2006 e recante il numero 034984.

7

Il contratto Mosaica aveva ad oggetto la realizzazione di un progetto dal titolo «Accesso collaborativo, semanticamente rafforzato, multidimensionale al patrimonio culturale (Mosaica)» [Semantically Enhanced, Multifaceted, Collaborative Access to Cultural Heritage (Mosaica)], consistente in un insieme di lavori descritti nell’allegato I del contratto stesso (in prosieguo: il «progetto»). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del contratto Mosaica, la durata di esecuzione del progetto era pari a 30 mesi a partire dal 1o giugno 2006.

8

Ai sensi dell’articolo 5 del contratto Mosaica, la Comunità si era impegnata a contribuire finanziariamente al progetto sotto forma di una sovvenzione al bilancio.

9

L’articolo 12 del contratto Mosaica indicava il diritto lussemburghese quale diritto applicabile. Inoltre, ai sensi del suo articolo 13, i giudici dell’Unione europea, la Corte o il Tribunale, erano esclusivamente competenti a conoscere di qualsivoglia controversia tra le parti relativamente alla validità, all’esecuzione ovvero all’interpretazione del contratto Mosaica.

10

Ai sensi dell’articolo 14 del contratto Mosaica, le condizioni generali contenute nel suo allegato II (in prosieguo: le «condizioni generali FP6») facevano parte integrante dello stesso.

11

L’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6 così disponeva:

«I costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del progetto devono soddisfare tutte le condizioni di seguito indicate:

a)

devono essere effettivi, economici e necessari per la realizzazione del progetto, e

(...)

d)

devono essere registrati nella contabilità del contraente che li ha sostenuti (...) Le procedure contabili adottate per la registrazione dei costi e dei ricavi devono rispettare le norme contabili utilizzate nello Stato di stabilimento del contraente e devono consentire la convergenza dei costi sostenuti e dei ricavi percepiti per la realizzazione del progetto nonché l’attestazione della contabilità concernente l’attività complessiva del contraente (...)».

12

L’articolo II.19, paragrafo 2, delle condizioni generali FP6 definiva i costi non ammissibili al finanziamento che non potevano essere imputati al progetto, tra cui figuravano, alla lettera e), i costi dichiarati, sostenuti o rimborsati in relazione a un altro progetto comunitario e, alla lettera i), tutti gli altri costi non rispondenti ai requisiti di cui all’articolo II.19, paragrafo 1.

13

L’articolo II.20, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6 definiva i costi diretti come tutti i costi rispondenti ai requisiti di cui al citato articolo II.19, che potevano essere identificati dal contraente in conformità al proprio sistema contabile e che potevano essere direttamente imputati al progetto.

14

L’articolo II.24, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6 prevedeva, segnatamente, che qualora la Comunità contribuisse al progetto mediante una sovvenzione al bilancio, il suo contributo doveva basarsi sul rimborso dei costi ammissibili dichiarati dai contraenti.

15

L’articolo II.29, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6 precisava, segnatamente, che la Commissione poteva in qualsiasi momento, nel corso del contratto e nei cinque anni successivi alla fine del progetto, disporre revisioni contabili vertenti su aspetti scientifici, finanziari o tecnologici in relazione alla corretta esecuzione del progetto e del contratto. Secondo tale clausola, gli importi dovuti alla Commissione in conseguenza dei risultati delle revisioni stesse potevano essere recuperati ai sensi dell’articolo II.31 delle condizioni generali FP6.

16

L’articolo II.31, paragrafo 3, delle condizioni generali FP6 prevedeva che il recupero potesse compiersi tramite compensazione con le somme dovute al contraente, dopo che quest’ultimo ne fosse stato informato, ovvero mediante escussione di una garanzia finanziaria. Non era richiesto il previo assenso del contraente.

17

Con lettera del 29 aprile 2009 la Commissione ha informato il Technion della propria decisione di effettuare una revisione finanziaria avente ad oggetto i costi richiesti nell’ambito dei contratti Mosaica, Cocoon e Qualeg, in applicazione dell’articolo II.29 delle condizioni generali FP6. La revisione doveva essere compiuta da una società di revisione contabile esterna alla Commissione (in prosieguo: il «revisore»), che avrebbe agito in qualità di rappresentante di quest’ultima.

18

Il 10 maggio 2010 il revisore ha trasmesso al Technion un progetto di relazione di revisione. Per ciascuno dei contratti, Terregov, Cocoon, Qualeg e Mosaica, infine sottoposti a revisione, il revisore ha proposto una correzione dei costi richiesti dal Technion alla Commissione.

19

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti Cocoon, Terregov e Mosaica, le correzioni proposte riguardavano, segnatamente, le spese per il personale richieste dal Technion con riferimento al contributo del sig. K., che sarebbe stato assunto a tempo determinato dal Technion per l’esecuzione di detti contratti. Il revisore ha osservato in sostanza che si trovava nell’impossibilità di accertare il carattere effettivo, ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6, del tempo e dei costi dichiarati dal Technion alla Commissione relativamente alle prestazioni del sig. K. ed ha espresso dubbi quanto all’effettività di dette prestazioni. Egli ha quindi concluso per il rigetto, in particolare, di tutti i costi diretti fatti valere dal Technion per le prestazioni effettuate dal sig. K. nell’ambito dei tre contratti citati. Per il contratto Mosaica, tali costi diretti erano pari ad un importo di EUR 81487,38.

20

Il 10 giugno 2010 il Technion ha inviato una lettera al revisore chiedendo un termine supplementare di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni sul progetto di revisione contabile. Il Technion ha inoltre chiesto al revisore di fornirgli tutte le informazioni relative alle prestazioni effettuate dal sig. K. per enti diversi dal Technion mentre era assunto a tempo pieno da quest’ultimo.

21

Con lettera del 19 luglio 2010 la Commissione ha concesso la proroga del termine richiesta. Essa ha altresì precisato di trovarsi nell’impossibilità di fornire le copie dei documenti finanziari o amministrativi relativi alle prestazioni effettuate dal sig. K. per enti diversi dal Technion, atteso che tali documenti avevano carattere riservato.

22

Con lettera del 13 agosto 2010 il Technion ha contestato il carattere riservato dei documenti citati e ha chiesto di ottenere, quanto meno, un accesso parziale agli stessi. Esso ha inoltre precisato, ad abundantiam, che gli elementi menzionati nel progetto di revisione e nella lettera della Commissione del 19 luglio 2010 non provavano adeguatamente i fatti contestati al sig. K.

23

La Commissione ha risposto con lettera del 4 ottobre 2010. In tale lettera essa ha dichiarato che, riguardo ai progetti finanziati dall’Unione ai quali il Technion partecipava e per i quali enti diversi dal Technion avevano chiesto importi corrispondenti a prestazioni effettuate dal sig. K., essa poteva far pervenire al Technion copia delle relazioni sulla gestione di progetto (project management reports; in prosieguo: i «PMR»), atteso che questi ultimi erano stati elaborati da consorzi di cui il Technion era membro e il contenuto degli stessi gli era pertanto noto. La Commissione ha quindi allegato alla lettera il terzo PMR del progetto Qualeg e il primo PMR del progetto Mosaica.

24

Per contro, la Commissione ha dichiarato che ai documenti ottenuti nell’ambito di revisioni effettuate presso membri di altri consorzi, relative a progetti ai quali il Technion non partecipava, nonché a quelli ottenuti nell’ambito di un’indagine, si applicava l’eccezione prevista all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

25

La Commissione ha infine concesso al Technion un termine supplementare di quimdici giorni a partire dalla data di ricevimento della lettera del 4 ottobre 2010, affinché potesse esaminare i due documenti ad essa allegati.

26

Con lettera del 18 ottobre 2010 il Technion ha presentato una domanda confermativa di accesso ai documenti controversi.

27

Con lettera del 19 ottobre 2010, inviata alla Commissione, il Technion evidenziava che la posizione di quest’ultima non gli consentiva di formulare osservazioni riguardo al contenuto dei documenti in base ai quali il progetto di relazione di revisione aveva concluso per il rigetto di tutte le spese relative alle prestazioni effettuate dal sig. K. e contrastava con i principi del diritto alla difesa e al contraddittorio. Il Technion ha aggiunto che gli elementi informativi trasmessi dalla Commissione nelle lettere del 19 luglio e del 4 ottobre 2010, nonché la relazione di revisione non provavano sufficientemente i fatti contestati al sig. K. Infine, il Technion ha affermato di attendere una proposta di data per fissare la riunione di chiusura della procedura di revisione.

28

Con lettera del 26 ottobre 2010 il segretariato generale della Commissione ha confermato la ricezione della domanda del Technion confermativa di accesso ai documenti e lo ha informato che alla sua domanda sarebbe stata inviata una risposta entro il termine di quindici giorni lavorativi.

29

Con lettere del 18 novembre e del 9 dicembre 2010 il segretariato generale della Commissione ha annunciato di dover prorogare il termine previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, per rispondere a detta domanda di accesso ai documenti.

30

Con decisione del 30 giugno 2011 il segretario generale della Commissione ha confermato il diniego di accesso ai documenti opposto al Technion.

31

Con lettera del 2 agosto 2011 la Commissione ha informato il Technion che confermava le conclusioni della relazione di revisione relative alle correzioni da apportare, allegandovi copia della relazione stessa, e che considerava la revisione conclusa. Nella stessa missiva la Commissione ha precisato che il Technion aveva avuto l’occasione di presentare le proprie osservazioni, ancorché non ne avesse formulate ufficialmente, e che, tuttavia, essa comprendeva che il Technion non era completamente d’accordo con le conclusioni della relazione di revisione. La Commissione ha altresì precisato che le correzioni sarebbero state compiute successivamente con riferimento ai futuri pagamenti ovvero mediante il recupero di crediti.

32

Con lettera del 26 agosto 2011, contestando le conclusioni della relazione di revisione, i ricorrenti hanno informato la Commissione della loro intenzione di proporre un ricorso avverso la decisione datata 30 giugno 2011 e hanno chiesto la sospensione della procedura di revisione contabile in attesa di una decisione giurisdizionale.

33

Il 9 settembre 2011 i ricorrenti hanno proposto un ricorso d’annullamento avverso la decisione del 30 giugno 2011, registrato con il numero di ruolo T‑480/11. Detto ricorso è stato respinto con sentenza del 12 maggio 2015, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑480/11, Racc., EU:T:2015:272).

34

Con lettera del 22 settembre 2011 la Commissione ha risposto ai ricorrenti affermando di non poter accogliere la loro richiesta di sospensione della procedura di revisione, atteso che essa riteneva che i documenti loro trasmessi dimostrassero adeguatamente l’inaffidabilità dei tempi e dei costi dichiarati dal Technion.

35

L’11 ottobre 2011 i ricorrenti hanno proposto un ricorso d’annullamento avverso la decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 2 agosto 2011, registrato con il numero di ruolo T‑546/11. Detto ricorso è stato dichiarato irricevibile con ordinanza del 14 giugno 2012, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑546/11, EU:T:2012:303).

36

Con lettera del 19 ottobre 2011 la Commissione ha informato il Technion della propria intenzione di recuperare l’importo di EUR 97106,72, corrispondente all’importo totale corretto per il contratto Mosaica a seguito della relazione di revisione. In tale lettera si precisava che, in assenza di ulteriori osservazioni da parte del Technion entro un termine di due settimane, la Commissione gli avrebbe inviato una nota di addebito. Vi si precisava inoltre che le somme dovute alla Commissione, oltre agli interessi moratori, potevano essere oggetto di compensazione ovvero di un procedimento di esecuzione forzata.

37

Con lettera del 2 novembre 2011 i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di sospendere il procedimento esecutivo in attesa della decisione giurisdizionale nella causa T‑546/11.

38

Il 21 dicembre 2011 i ricorrenti hanno proposto un ricorso d’annullamento avverso la decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 19 ottobre 2011, registrato con il numero di ruolo T‑657/11. Detto ricorso è stato dichiarato irricevibile con ordinanza del 6 settembre 2012, Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione (T‑657/11, EU:T:2012:411).

39

In replica, segnatamente, alla lettera del 2 novembre 2011 la Commissione ha precisato, con lettera del 22 dicembre 2011, che, in assenza di elementi idonei a modificare le conclusioni della relazione di revisione, essa non poteva sospendere i provvedimenti esecutivi né poteva posticipare l’emissione dell’ordine di riscossione annunciata nella sua lettera del 19 ottobre 2011.

40

Il 19 gennaio 2012 la Commissione ha emesso nei confronti del Technion la nota di addebito n. 3241200225 per l’importo di EUR 97106,72, fissando il termine ultimo per il pagamento al 5 marzo 2012.

41

Con lettera del 13 marzo 2012 la Commissione ha annunciato al Technion la propria decisione di effettuare, entro un termine di due settimane, in applicazione dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento finanziario, una compensazione tra la somma di EUR 130000 che essa doveva al Technion in forza di tre contratti recanti i riferimenti PCIG10-GA-2011-303921-NLO, PIRG05-GA-2009-249084 AC Removal Mechanism e PCIG10-GA-2011-304020-CHAMP RNA HEL e la somma di EUR 97118,69 che il Technion le doveva in forza del contratto Mosaica, oltre agli interessi moratori (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La nota di addebito del 19 gennaio 2012 era allegata alla lettera stessa.

Procedimento e conclusioni delle parti

42

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2012 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, avente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione impugnata.

43

A seguito del deposito della controreplica da parte della Commissione i ricorrenti, con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 dicembre 2012, hanno chiesto al Tribunale stesso di essere autorizzati a rispondere alla controreplica, allo scopo di rettificare un errore materiale contenuto nella replica e di spiegare il motivo per cui tale errore non inficiava la loro argomentazione.

44

Con decisione dell’11 gennaio 2013 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a rispondere alla controreplica, limitando la loro risposta agli elementi indicati nella lettera datata 25 dicembre 2012.

45

I ricorrenti hanno depositato la loro risposta alla controreplica in data 6 febbraio 2013 e la Commissione ha formulato le proprie osservazioni sulla memoria complementare dei ricorrenti l’8 marzo 2013.

46

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha rivolto quesiti scritti alle parti, che vi hanno risposto entro i termini impartiti.

47

All’udienza del 29 aprile 2015 sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

48

Nel ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

49

Nella replica i ricorrenti hanno chiesto, a titolo aggiuntivo, che il Tribunale ingiungesse alla Commissione di versare al Technion gli importi indebitamente trattenuti in forza della decisione impugnata.

50

Nel controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile con riferimento alla TRDF;

respingere il ricorso in quanto infondato con riferimento al Technion;

condannare i ricorrenti alle spese.

51

Nella controreplica la Commissione chiede al Tribunale di dichiarare irricevibile il capo delle conclusioni formulato dai ricorrenti in sede di replica.

In diritto

Sull’oggetto del ricorso

52

Il presente ricorso è basato sull’articolo 263 TFUE e, come esplicitamente affermato nella parte introduttiva nonché nelle conclusioni del ricorso, esso ha formalmente ad oggetto una domanda d’annullamento della decisione impugnata. A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno sostanzialmente sollevato tre motivi: un «motivo basato sull’errore manifesto di valutazione della Commissione», un motivo attinente al difetto di motivazione della decisione impugnata e un motivo vertente sulla violazione del divieto di arricchimento senza causa.

53

L’esplicito fondamento del ricorso sull’articolo 263 TFUE e le designazioni dei motivi addotti a sostegno del ricorso stesso invitano il Tribunale ad esercitare le proprie competenze in materia di controllo della legittimità della decisione impugnata. Per quanto riguarda la natura di detta decisione, deve rammentarsi che un atto, come la decisione impugnata, con cui la Commissione effettua una compensazione stragiudiziale tra i debiti e i crediti risultanti da diversi rapporti giuridici con la medesima persona costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 10 luglio 2003, Commissione/CCRE, C‑87/01 P, Racc., EU:C:2003:400, punto 45; dell’8 ottobre 2008, Helkon Media/Commissione, T‑122/06, EU:T:2008:418, punto 46, e dell’8 novembre 2011, Walton/Commissione, T‑37/08, Racc., EU:T:2011:640, punto 25). È nell’ambito di un tale ricorso d’annullamento che spetta al Tribunale esaminare la legittimità di una decisione di compensazione riguardo ai suoi effetti quanto all’assenza di versamento effettivo delle somme controverse al ricorrente (v., in tal senso, sentenze Helkon Media/Commissione, cit., EU:T:2008:418, punto 46, e Walton/Commissione, cit., EU:T:2011:640, punto 25).

54

Va tuttavia osservato che, deducendo il «motivo basato sull’errore manifesto di valutazione della Commissione», a ben vedere i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, nella specie, di constatare, sulla base dell’articolo 272 TFUE, l’inesistenza del credito vantato dalla Commissione nei confronti del Technion in forza del contratto Mosaica e che è stato oggetto della compensazione controversa (in prosieguo: il «credito contrattuale controverso»). I ricorrenti contestano, in particolare, la conclusione della relazione di revisione in ordine al carattere «non effettivo», ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6, delle prestazioni del sig. K. e, al fine di avvalorare la loro argomentazione, hanno allegato al ricorso le copie dei contratti stipulati tra il Technion e la Commissione e, segnatamente, la copia del contratto Mosaica.

55

Il presente ricorso è quindi volto, in realtà, ad ottenere non solo l’annullamento della decisione impugnata, bensì anche l’accertamento da parte del Tribunale del fatto che la Commissione non detiene, nei confronti del Technion, il credito contrattuale controverso.

56

Nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale (v. precedente punto 46), i ricorrenti hanno confermato tale interpretazione di duplice oggetto del ricorso proposto, consistente, più specificamente, in una domanda d’annullamento della decisione impugnata e in un’azione di natura dichiarativa volta a far sì che il Tribunale accerti l’inesistenza del credito contrattuale controverso.

57

Poiché, per un verso, nell’ambito di un ricorso d’annullamento basato sull’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione non è competente a conoscere di azioni di natura dichiarativa (v., in tal senso, ordinanza del 9 dicembre 2003, Italia/Commissione, C‑224/03, EU:C:2003:658, punti 20 e 21) e, per altro verso, il contratto Mosaica contiene, al suo articolo 13, una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, che attribuisce al giudice dell’Unione una competenza esclusiva a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti relativa alla validità, all’esecuzione o all’interpretazione del contratto stesso, deve verificarsi se sia possibile, nella specie, riqualificare parzialmente il presente ricorso quale ricorso proposto sia sulla base dell’articolo 263 TFUE, mirante all’annullamento della decisione impugnata, sia sulla base dell’articolo 272 TFUE, volto a far accertare che la Commissione non detiene il credito contrattuale controverso. Infatti, atteso che l’articolo 272 TFUE erge il giudice dell’Unione a giudice avente piena competenza giurisdizionale, consentendogli, a differenza del giudice della legittimità adito sulla base dell’articolo 263 TFUE, di conoscere di qualsiasi tipo d’azione in forza di una clausola compromissoria (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Planet/Commissione, C‑564/13 P, Racc., EU:C:2015:124, punti da 21 a 27, e conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Planet/Commissione, C‑564/13 P, Racc., EU:C:2014:2352, paragrafi da 19 a 22), il citato articolo 272 TFUE rappresenta l’appropriato fondamento giuridico per statuire sulla domanda dei ricorrenti volta a far constatare l’inesistenza del credito contrattuale controverso.

58

Per quanto riguarda la possibilità di riqualificare parzialmente il presente ricorso quale ricorso promosso sulla base dell’articolo 272 TFUE, va rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, se adito con un ricorso di annullamento o con un ricorso per risarcimento danni, sebbene la controversia sia in realtà di natura contrattuale, il Tribunale riqualifica il ricorso, allorché ricorrano le condizioni per una tale riqualificazione (sentenza del 19 settembre 2001, Lecureur/Commissione, T‑26/00, Racc., EU:T:2001:222, punto 38; ordinanza del 10 maggio 2004, Musée Grévin/Commissione, T‑314/03 e T‑378/03, Racc., EU:T:2004:139, punto 88, e sentenza del 17 giugno 2010, CEVA/Commissione, T‑428/07 e T‑455/07, Racc., EU:T:2010:240, punto 57).

59

Per contro, di fronte ad una controversia di natura contrattuale, il Tribunale ritiene di non poter riqualificare un ricorso d’annullamento sia quando l’esplicita volontà della parte ricorrente di non basare la propria domanda sull’articolo 272 TFUE osta a tale riqualificazione, sia quando il ricorso non si basa su alcun motivo attinente alla violazione delle norme che regolano il rapporto contrattuale di cui trattasi, che si tratti delle clausole contrattuali o delle disposizioni della legislazione nazionale indicata nel contratto (v. sentenza CEVA/Commissione, punto 58 supra, EU:T:2010:240, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

60

Ne consegue che la riqualificazione del ricorso è possibile, senza che risultino compromessi i diritti della difesa dell’istituzione convenuta, nel caso in cui, per un verso, l’esplicita volontà della parte ricorrente non vi si opponga e, per altro verso, almeno un motivo relativo alla violazione delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale di cui trattasi sia dedotto nel ricorso conformemente alle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Queste due condizioni sono cumulative (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione, T‑29/11, Racc., EU:T:2014:912, punto 44).

61

Nella fattispecie, per un verso, nella loro risposta ad un quesito scritto posto dal Tribunale (v. precedente punto 46), i ricorrenti hanno espresso il loro consenso alla parziale riqualificazione del ricorso.

62

Per altro verso, come già rilevato al precedente punto 54, i ricorrenti hanno contestato l’esistenza del credito contrattuale controverso, riferendosi esplicitamente all’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6.

63

Va inoltre osservato che nel controricorso la Commissione ha compiuto una presentazione dettagliata del contratto Mosaica, sottolineando le clausole che risulterebbero pertinenti ai fini della soluzione della controversia. Essa ha peraltro sviluppato l’argomento secondo cui il Technion sarebbe venuto meno agli obblighi che gli incombevano ai sensi dell’articolo II.19 delle condizioni generali FP6, il quale, secondo la Commissione, limita la partecipazione finanziaria dell’Unione ai costi ammissibili, vale a dire ai costi effettivi e giustificati. Tale argomento dimostra che la Commissione aveva compreso che i ricorrenti contestavano, in sostanza, l’esistenza del credito contrattuale controverso e aveva quindi potuto svolgere efficacemente la propria difesa nell’ambito del controricorso. Inoltre, all’udienza la Commissione ha sostenuto che, nell’ipotesi di una parziale riqualificazione del ricorso, i suoi diritti della difesa non sarebbero stati compromessi.

64

Per contro, all’udienza la Commissione ha espresso il proprio dissenso rispetto alla parziale riqualificazione del ricorso.

65

In particolare, la Commissione ha sostenuto in primis che, come emerge dalle sentenze Commissione/CCRE, punto 53 supra (EU:C:2003:400), e Helkon Media/Commissione, punto 53 supra (EU:T:2008:418), la validità di una decisione di compensazione può essere messa in discussione solo nell’ambito dell’articolo 263 TFUE.

66

Tale argomento non mette in discussione la riqualificazione parziale nella fattispecie, atteso che l’obiettivo di tale riqualificazione non è di consentire l’esame, ad opera del Tribunale, della validità della decisione impugnata. Tale esame può essere effettuato, senza riqualificazione, sulla base dell’articolo 263 TFUE, che rappresenta il fondamento giuridico esplicito del ricorso proposto. Per contro, la parziale riqualificazione operata nella fattispecie mira a consentire al Tribunale di pronunciarsi sull’azione dichiarativa dei ricorrenti volta a far accertare l’inesistenza del credito contrattuale controverso. Detta possibilità di riqualificazione parziale non è in alcun modo messa in discussione dalle sentenze Commissione/CCRE, punto 53 supra (EU:C:2003:400), e Helkon Media/Commissione, punto 53 supra (EU:T:2008:418), richiamate dalla Commissione.

67

In secondo luogo la Commissione ha fatto valere la circostanza che, nelle ordinanze Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, punto 35 supra (EU:T:2012:303), e Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, punto 38 supra (EU:T:2012:411), il Tribunale aveva rifiutato di riqualificare i rispettivi ricorsi d’annullamento in ricorsi fondati sull’articolo 272 TFUE, nonostante il fatto che i motivi dedotti a sostegno dei citati ricorsi d’annullamento corrispondessero a quelli invocati nella fattispecie.

68

Va osservato a tal proposito che non può essere tracciato alcun parallelo tra le cause che hanno dato origine alle ordinanze sopra citate e la presente causa. Nelle ordinanze sopra citate il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non avevano dedotto, neppure sommariamente, alcun motivo, argomento o censura basati sulla violazione delle disposizioni dei contratti in questione o di quelle del diritto nazionale applicabile (ordinanze Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, punto 35 supra, EU:T:2012:303, punti da 62 a 65, e Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, punto 38 supra, EU:T:2012:411, punti da 58 a 60). Orbene, nella presente causa, come osservato ai precedenti punti 54 e 62, i ricorrenti hanno lamentato una siffatta violazione delle disposizioni contrattuali. Ne consegue che le circostanze giuridiche e fattuali che hanno portato il Tribunale a non operare la riqualificazione dei ricorsi nelle cause che hanno dato luogo alle ordinanze sopra citate sono diverse dalle circostanze da cui trae origine la presente causa.

69

Infine, in terzo luogo, la Commissione ha affermato che la riqualificazione non era, nella specie, necessaria, atteso che il controllo di legittimità del Tribunale avrebbe potuto estendersi sino all’interpretazione e all’applicazione del contratto Mosaica. Per avvalorare detta tesi, per un verso la Commissione ha tracciato il parallelo tra il controllo di legittimità della decisione impugnata e il controllo di legittimità di una decisione di aggiudicazione di appalti pubblici ed ha sostenuto che, poiché nell’ambito di quest’ultimo controllo il giudice poteva verificare il capitolato d’oneri, per analogia, nell’ambito del controllo di legittimità della decisione impugnata, il giudice poteva verificare il contratto Mosaica. Per altro verso, la Commissione ha invocato le sentenze del 21 settembre 2011, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (T‑34/08, EU:T:2011:504), del 28 marzo 2012, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (T‑296/08, EU:T:2012:162), del 13 settembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (T‑73/08, EU:T:2013:433), e del 12 dicembre 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commissione (T‑171/08, EU:T:2013:639), per affermare che, in tali sentenze, il Tribunale aveva esaminato i contratti in questione nell’ambito del controllo di legittimità degli atti impugnati.

70

A tal proposito, anzitutto, va smentito il parallelismo tracciato dalla Commissione tra la presente causa e il contenzioso in materia di appalti pubblici, posto che il capitolato d’oneri non rappresenta un contratto nell’ambito di una procedura di gara d’appalto. Per quanto riguarda poi il riferimento della Commissione, in termini generali e astratti, alla giurisprudenza citata al precedente punto 69, esso non dimostra che la parziale riqualificazione del ricorso sia nella fattispecie impossibile o inopportuna, laddove tale riqualificazione soddisfi i requisiti cumulativi posti a tal proposito dalla consolidata giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 58 a 60.

71

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve procedere a riqualificare parzialmente il presente ricorso in ricorso proposto sia sulla base dell’articolo 263 TFUE, volto all’annullamento della decisione impugnata, sia sulla base dell’articolo 272 TFUE, volto a far accertare che la Commissione non detiene il credito contrattuale controverso.

72

Va anzitutto esaminata la parte del ricorso che si basa sull’articolo 272 TFUE.

Sulla domanda di accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale controverso

73

In limine va precisato che, per quanto riguarda la domanda di accertamento dell’inesistenza del credito contrattuale controverso, il ricorso è ricevibile unicamente per quanto riguarda il Technion. Poiché la TRDF non è parte del contratto Mosaica contenente la clausola compromissoria, il ricorso, nella parte in cui riguarda la domanda sopra citata, non è ricevibile nei limiti in cui è stato proposto da detto ente (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09, EU:T:2010:536, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). I ricorrenti hanno peraltro ammesso, nel corso dell’udienza, l’irricevibilità del ricorso nella sua parte basata sull’articolo 272 TFUE, per quanto riguarda la TRDF.

74

Quanto al merito, il Technion contesta dinanzi al Tribunale la conclusione del revisore, approvata dalla Commissione, relativa al carattere «non effettivo», ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6, dei costi richiesti alla Commissione a titolo delle prestazioni del sig. K. A tal proposito, il Technion deduce che i documenti a sua disposizione e, in particolare il primo PMR del progetto Mosaica, trasmessogli con lettera del 4 ottobre 2010, non dimostrano che il sig. K. abbia lavorato simultaneamente per vari enti nell’ambito del progetto Mosaica. In tale contesto il Technion afferma inoltre che, nell’ambito della procedura di revisione, sono stati violati i suoi diritti della difesa, posto che la Commissione ha rifiutato di consentirgli l’accesso ai documenti sui quali il revisore aveva asseritamente basato le proprie conclusioni. Pertanto, il Technion non avrebbe avuto la possibilità di far valere utilmente il proprio punto di vista.

75

La Commissione si oppone a questi argomenti.

76

Va rilevato che il revisore ha concluso nel senso dell’inammissibilità di tutti i costi diretti richiesti alla Commissione dal Technion in relazione alle prestazioni del sig. K., in quanto si trovava nell’impossibilità di accertare l’effettività, ai sensi dell’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6, dei costi summenzionati e in quanto nutriva dubbi relativamente alla loro veridicità.

77

In primis il revisore ha individuato una serie di carenze riguardanti le schede di presenza al lavoro (timesheets) del sig. K. che mettevano in dubbio la veridicità del loro contenuto. Anzitutto, dette schede di presenza erano tutte sottoscritte in un’unica volta, alla stessa data e retroattivamente per l’anno precedente. In secondo luogo, talune schede non erano sottoscritte dal responsabile del progetto (project manager). In terzo luogo, le ore lavorative registrate dal sig. K. apparivano essere ore programmate a bilancio (budgeted hours) e non effettive (actual hours), atteso che erano le stesse ogni giorno per tutto il periodo considerato nella revisione.

78

In secondo luogo, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione e sulla base della sua revisione, il revisore ha accertato che il sig. K. lavorava simultaneamente per enti diversi dal Technion. Orbene, secondo quanto accertato dal revisore, i contratti stipulati tra il sig. K. e il Technion dimostravano che il sig. K. era assunto a tempo pieno da tale ente. Peraltro, il revisore è stato informato nel corso della revisione che i contratti stipulati tra il Technion e il sig. K. non consentivano a quest’ultimo di lavorare simultaneamente per altri enti senza notificare tale circostanza al Technion. Orbene, secondo le informazioni a disposizione del revisore, il sig. K. non aveva effettuato una siffatta notifica al Technion.

79

In base a tali elementi il revisore ha espresso dubbi quanto all’effettività del tempo e dei costi dichiarati dal Technion alla Commissione con riferimento alle prestazioni del sig. K. e ha concluso dichiarando che si trovava nell’impossibilità di accertare detto carattere effettivo. Egli ha altresì constatato che neppure il Technion era in grado di dimostrare tale effettività. Egli ha quindi proposto di escludere tutti i costi diretti richiesti in relazione al lavoro del sig. K.

80

Va notato che il Technion non ha mai contestato i rilievi del revisore relativi all’assenza di affidabilità delle schede di presenza al lavoro del sig. K. e, più in generale, relativi all’impossibilità in cui egli si trovava di stabilire il carattere effettivo delle sue prestazioni nell’ambito dei vari progetti cui il Technion partecipava e, in particolare, nell’ambito del progetto Mosaica. Il Technion si è invece limitato a contestare l’osservazione secondo cui il sig. K. aveva lavorato simultaneamente per altri enti.

81

Si deve rilevare in proposito che, come emerge in particolare dall’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e d), e dall’articolo 20, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6, le procedure di registrazione e di certificazione del tempo lavorativo impiegate dal contraente devono consentire alla Commissione di verificare che i costi dichiarati rappresentino oneri reali, corrispondano alla razionalità economica, siano necessari alla realizzazione del progetto e possano essere direttamente imputati allo stesso.

82

È pacifico che le schede di presenza al lavoro del personale impiegato nell’ambito di un progetto rappresentano uno strumento che consente alla Commissione di compiere le verifiche di cui sopra e che esse devono essere, di conseguenza, affidabili. Emerge altresì dalla giurisprudenza che il mancato rispetto dell’obbligo di presentare, in sede di revisione finanziaria, schede di presenza affidabili per giustificare i costi di personale dichiarati rappresenta un motivo sufficiente per respingere l’insieme di tali costi (v., in tal senso, sentenze del 22 maggio 2007, Commissione/IIC, T‑500/04, Racc., EU:T:2007:146, punti da 114 a 117, e CEVA/Commissione, punto 58 supra, EU:T:2010:240, punto 139 e giurisprudenza ivi citata).

83

Nella fattispecie, in assenza di contestazione a tal proposito da parte del Technion, va ratificata la conclusione del revisore secondo cui i tre elementi individuati al precedente punto 77 rendevano inaffidabili le schede di presenza al lavoro del sig. K. e pertanto privavano la Commissione di uno strumento di verifica quanto all’ammissibilità dei costi dichiarati.

84

Deve peraltro osservarsi che il Technion non ha mai fornito elementi probatori atti a dimostrare l’effettività delle prestazioni del sig. K. e tali da mettere in discussione, più in generale, il rilievo del revisore secondo cui il Technion non era in grado di garantire che i costi dichiarati in relazione alle prestazioni del sig. K. fossero effettivi. Orbene, come già ricordato dal giudice dell’Unione nell’ambito di una causa riguardante il sesto programma quadro, le controparti contrattuali della Commissione sono soggette all’obbligo di giustificare l’esistenza delle spese dichiarate come finanziabili dal bilancio dell’Unione e tale obbligo deriva dalla necessità, ad esse incombente, di provare che la condizione di finanziabilità delle spese, prevista all’articolo II.19, paragrafo 1, delle condizioni generali FP6, è soddisfatta (sentenza del 2 ottobre 2012, ELE.SI.A/Commissione, T‑312/10, EU:T:2012:512, punto 115).

85

Il Technion si è limitato a sostenere che le informazioni comunicategli, in particolare la relazione di revisione e il primo PMR del progetto Mosaica, non dimostravano che il sig. K. avesse lavorato simultaneamente per vari enti nell’ambito del progetto citato.

86

Va anzitutto notato che tale argomento non è atto a dimostrare l’affidabilità delle schede di presenza al lavoro del sig. K. né, più in generale, l’esistenza, in seno al Technion, di un sistema di controllo che consenta alla Commissione di verificare la conformità dei costi dichiarati ai requisiti indicati dall’articolo II.19, paragrafo 1, lettera a), delle condizioni generali FP6 (v. precedente punto 84). Tale argomento è pertanto inconferente.

87

In ogni caso, deve rilevarsi che i PMR comunicati al Technion, letti in combinazione con gli elementi informativi contenuti nella relazione finale di revisione contabile, dimostrano che enti diversi dal Technion dichiaravano ore e costi per prestazioni svolte dal sig. K. per periodi in cui doveva presumersi che tale persona lavorasse a tempo pieno per il Technion (v. precedente punto 78). Tale circostanza era tale da mettere in discussione l’effettività dell’insieme delle ore e dei costi dichiarati con riferimento al sig. K., tenuto conto altresì dell’inaffidabilità delle sue schede di presenza al lavoro. L’argomentazione del Technion si è limitata ad un insieme di deduzioni astratte e arbitrarie, senza risultare avvalorata da alcun elemento probatorio che dimostrasse la veridicità delle ore dichiarate con riferimento al sig. K.

88

Va inoltre disatteso l’argomento del Technion secondo cui tale ente si è conformato ai requisiti posti dal contratto Mosaica in modo soddisfacente, svolgendo le prestazioni «in termini ottimali». Occorre infatti ricordare che, secondo un principio fondamentale che disciplina i contributi finanziari dell’Unione, quest’ultima può sovvenzionare unicamente le spese effettivamente sostenute. Da tale principio consegue che non è sufficiente che il beneficiario dell’aiuto dimostri che un progetto è stato realizzato per giustificare l’attribuzione di una specifica sovvenzione. Questi deve altresì fornire la prova di aver sostenuto le spese dichiarate in conformità delle condizioni fissate per la concessione del contributo di cui trattasi, in quanto sono ammissibili al finanziamento soltanto le spese debitamente giustificate. L’obbligo di rispettare le condizioni finanziarie stabilite costituisce, esso stesso, uno dei suoi impegni essenziali e dunque rappresenta un presupposto dell’attribuzione del contributo finanziario (v. sentenza Technische Universität Dresden/Commissione, punto 60 supra, EU:T:2014:912, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).

89

Infine, neppure la censura del Technion riguardante la violazione dei suoi diritti della difesa può essere accolta, atteso che gli elementi informativi di cui disponeva erano sufficienti a supportare le conclusioni della relazione di revisione. In ogni caso, con la sua sentenza Technion e Technion Research & Development Foundation/Commissione, punto 33 supra (EU:T:2015:272), il Tribunale ha convalidato il diniego di accesso a taluni documenti opposto dalla Commissione al Technion in base al regolamento n. 1049/2001.

90

Alla luce di quanto precede deve concludersi che giustamente la Commissione ha ritenuto che tutti i costi riferiti alle prestazioni del sig. K. fossero inammissibili e di essere perciò titolare del credito contrattuale controverso. Di conseguenza, la domanda del Technion formulata in base all’articolo 272 TFUE deve essere respinta.

91

Ne consegue altresì che il capo di conclusioni formulato in sede di replica dev’essere anch’esso respinto. In ogni caso, tale capo di conclusioni è irricevibile in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, poiché, essendo stato dedotto per la prima volta nell’ambito della replica, risulta essere tardivo [v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2001, Sunrider/UAMI (VITALITE), T‑24/00, Racc., EU:T:2001:34, punto 12].

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

Sulla ricevibilità con riferimento alla TRDF

92

Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, la Commissione sostiene che il ricorso di annullamento è irricevibile con riferimento alla TRDF in quanto quest’ultima non è direttamente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

93

A tal proposito occorre ricordare che spetta al Tribunale valutare cosa la corretta amministrazione della giustizia imponga nelle circostanze del caso di specie (sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, Racc., EU:C:2002:118, punti da 50 a 52). Nella specie, il Tribunale ritiene che occorra pronunciarsi anzitutto sul merito del ricorso.

Nel merito

94

A sostegno del ricorso d’annullamento della decisione impugnata i ricorrenti deducono un motivo basato sulla carenza di motivazione della decisione impugnata e un motivo basato sulla violazione del principio del divieto di arricchimento senza causa.

– Sul motivo relativo all’insufficienza di motivazione

95

Come giustamente rilevato dalla Commissione, i ricorrenti non sviluppano alcun argomento a sostegno del motivo secondo cui la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata. In ogni caso, va rilevato che la Commissione ha adempiuto all’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE.

96

In proposito occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale esso è stato adottato. La motivazione deve fare apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell’istituzione da cui l’atto promana, in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata, per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, Racc., EU:T:2012:164, punto 177 e giurisprudenza ivi citata).

97

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto si deve accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 15 aprile 2011, Repubblica ceca/Commissione, T‑465/08, Racc., EU:T:2011:186, punto 163 e giurisprudenza ivi citata).

98

Nel caso di una decisione di compensazione, la motivazione deve consentire d’identificare con precisione i crediti che sono compensati, senza che si possa pretendere che la motivazione accolta inizialmente a sostegno dell’accertamento di ognuno di tali crediti sia ripetuta nella decisione di compensazione (sentenza Repubblica ceca/Commissione, punto 97 supra, EU:T:2011:186, punto 164).

99

Nella fattispecie va osservato che la decisione impugnata individua chiaramente i crediti che sono oggetto della compensazione controversa, nonché i rapporti giuridici da cui sorgono detti crediti, vale a dire il contratto Mosaica, per un verso, e i tre contratti menzionati al precedente punto 41, per altro verso. La decisione impugnata contiene altresì, in allegato, una copia della nota di addebito che, riferendosi ai risultati della revisione finanziaria, spiega in termini concisi, ma sufficienti, la genesi del credito della Commissione nei confronti del Technion. La nota di addebito si riferisce inoltre alla lettera pre-informativa della Commissione del 19 ottobre 2011 (v. precedente punto 36), chiarendo in tal modo, ove necessario, il contesto in cui tale nota è stata emanata. Infine, va osservato che la decisione impugnata individua chiaramente il proprio fondamento giuridico facendo riferimento all’articolo 73 del regolamento finanziario.

100

Si deve osservare pertanto che la decisione impugnata è intervenuta in un contesto noto ai ricorrenti, che consentiva loro di comprenderne la portata. Occorre quindi concludere che tale decisione è adeguatamente motivata. Il motivo in esame deve essere pertanto respinto.

– Sul motivo attinente alla violazione del divieto di arricchimento senza causa

101

I ricorrenti affermano che nell’operare la compensazione controversa la Commissione ha violato il divieto di arricchimento senza causa, atteso che, a seguito della compensazione controversa, il suo patrimonio risulta essere accresciuto a danno del patrimonio del Technion, senza causa né giustificazione.

102

La Commissione si oppone a questo argomento.

103

Come già rilevato dal giudice dell’Unione, dalla maggior parte dei sistemi giuridici nazionali emerge che le azioni fondate sull’arricchimento senza causa sono concepite per costituire, in particolari circostanze in diritto civile, una fonte di obbligazione extracontrattuale in capo a colui che si trova nella posizione di arricchito che consiste, di norma, nel restituire ciò che egli aveva indebitamente percepito [sentenza del 16 novembre 2006, Masdar (UK)/Commissione, T‑333/03, Racc., EU:T:2006:348, punto 91].

104

Ai fini dell’accoglimento dell’azione basata sull’arricchimento senza causa, è essenziale che l’arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali [sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, Racc., EU:C:2008:726, punto 46].

105

Nella specie, si deve osservare che il presunto arricchimento della Commissione è fondato sul contratto Mosaica, che la vincola al Technion. In simili circostanze l’arricchimento di cui trattasi non può essere qualificato come «senza causa». Il presente motivo, pertanto, deve essere respinto.

106

La domanda d’annullamento della decisione impugnata deve essere di conseguenza respinta senza che sia necessario procedere all’esame dell’eccezione di irricevibilità sollevata nel controricorso dalla Commissione.

107

Con riguardo alle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

Sulle spese

108

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Il Technion – Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannati alle spese.

 

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2015.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.