Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 settembre 2012 –
Ungheria / Commissione
(causa T-407/10)
«Fondi strutturali – Contributo finanziario – Linea ferroviaria Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba – IVA – Spesa non ammissibile»
1. Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Fondo di coesione – Spese ammissibili – Imposta sul valore aggiunto non recuperabile – Nozione da determinare in base ai regolamenti specifici per ciascun fondo e non secondo il diritto nazionale – Regolamento n. 1084/2006 – Nozione che fa riferimento alla facoltà del beneficiario dell’intervento di dedurre la predetta imposta [Regolamenti del Consiglio n. 1083/2006, art. 56, § 4 e n. 1084/2006, art. 3, e)] (v. punti 32-35, 53)
2. Diritto dell’Unione europea – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenza tra le versioni linguistiche – Sistema e finalità della regolamentazione controversa come base di riferimento (v. punti 39-40)
Oggetto
Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione dell’8 luglio 2010, relativa al grande progetto denominato «Ricostruzione della linea ferroviaria Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba, primo troncone, prima fase», e che prevede un sostegno strutturale dell’Unione europea, nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza», per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR015). |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |