Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 7 luglio 2010 – Commissione / Hellenic Ventures e altri
(causa T‑44/06)
«Clausola compromissoria – Azione per la creazione e lo sviluppo di fondi di capitale di avviamento – Risoluzione del contratto – Ricorso diretto contro i soci di una società – Irricevibilità – Rimborso degli anticipi versati – Interessi»
1. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE) (v. punti 47‑49, 54‑55)
2. Bilancio delle Comunità europee – Contributo finanziario comunitario – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo (Artt. 238 CE e 274 CE) (v. punti 85‑89, 91, 94‑96, 107‑108, 113, 116)
Oggetto
Ricorso proposto ai sensi dell’art. 238 CE, con cui la Commissione chiede la condanna delle convenute al rimborso di un anticipo versato in esecuzione del contratto «Seed Fund 601», stipulato tra la Commissione e la società convenuta. |
Dispositivo
1) |
La Hellenic Ventures – Elliniki Etaireia Epicheirimatikis Protovoulias AE è condannata a pagare alla Commissione europea l’importo di EUR 70 000, maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale belga, a decorrere dal 25 aprile 1999 e fino al saldo completo del debito. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
La Hellenic Ventures è condannata a sopportare le spese, ad eccezione di quelle sostenute dai sigg. Kostantinos Katsigiannis, Panagiotis Chronopoulos e Nikolaos Poulakos. |
4) |
La Commissione è condannata a sopportare le spese dei sigg. Katsigiannis, Chronopoulos e Poulakos. |