Causa T‑66/01

Imperial Chemical Industries Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato della soda nel Regno Unito — Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE — Prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni — Termine ragionevole — Forme sostanziali — Autorità di cosa giudicata — Sussistenza di posizione dominante — Sfruttamento abusivo della posizione dominante — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Ammenda — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Prescrizione in materia di azioni — Sospensione

(Regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 3)

2.      Diritto comunitario — Principi — Osservanza di un termine ragionevole — Ambito di applicazione — Concorrenza — Procedimento amministrativo — Procedimento giurisdizionale — Distinzione ai fini della valutazione dell’osservanza di un termine ragionevole

(Regolamento del Consiglio n. 17)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Obblighi della Commissione — Osservanza di un termine ragionevole

(Regolamento del Consiglio n. 17)

4.      Procedura — Durata del procedimento dinanzi al Tribunale — Termine ragionevole — Criteri di valutazione

5.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Ambito di applicazione — Concorrenza — Procedimento amministrativo — Portata del principio dopo l’annullamento di una prima decisione della Commissione

(Artt. 81 CE, 82 CE e 233 CE; regolamento del Consiglio n. 17)

6.      Commissione — Principio di collegialità — Portata — Decisione in materia di concorrenza

7.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata — Autorità assoluta di cosa giudicata

8.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti

(Artt. 82 CE, 230 CE e 233 CE)

9.      Concorrenza — Posizione dominante — Qualificazione di una posizione come dominante a causa della detenzione di una quota di mercato molto cospicua

(Art. 82 CE)

10.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Sconti aventi effetto di preclusione sul mercato — Sconto di fedeltà

(Art. 82 CE)

11.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Sconti per quantitativo — Ammissibilità — Presupposti — Carattere abusivo del sistema di sconti

(Art. 82 CE)

12.    Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Clausole di fornitura esclusiva — Sconto di fedeltà

(Art. 82 CE)

13.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Potere discrezionale della Commissione

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 2988/74)

14.    Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione — Decisione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda — Annullamento per vizio di procedura

(Regolamento del Consiglio n. 17)

15.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Infrazioni di particolare gravità

(Art. 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

16.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Nozione di infrazioni dello stesso tipo — Infrazioni all’art. 81 CE e infrazioni all’art. 82 CE — Esclusione

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

17.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Obbligo di dedurre dall’importo dell’ammenda le spese sostenute per costituire una garanzia in base a una decisione poi annullata — Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

18.    Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Intenzionalità dell’infrazione — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

19.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

20.    Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità che l’impresa abbia tratto un vantaggio dall’infrazione — Insussistenza — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Insussistenza di un vantaggio — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

21.    Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Dissimulazione dell’intesa — Assenza di segretezza che non configura una circostanza attenuante

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

1.      Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, la prescrizione dell’azione rimane sospesa per tutto il tempo che una decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Tale riferimento dev’essere inteso, dopo la creazione del Tribunale di primo grado, come riguardante anzitutto un procedimento pendente dinanzi a quest’ultimo, dal momento che i ricorsi che vertono su sanzioni o ammende nell’ambito del diritto della concorrenza rientrano nella sua competenza.

La prescrizione è altresì sospesa per tutto il tempo di un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Siccome l’art. 60 dello Statuto della Corte di giustizia e l’art. 3 del regolamento n. 2988/74 hanno ambiti di applicazione diversi, il fatto che le impugnazioni non abbiano effetto sospensivo non priva di ogni effetto l’art. 3 di detto regolamento, che riguarda situazioni in cui la Commissione deve attendere la decisione del giudice comunitario. Inoltre, l’art. 3 del regolamento n. 2988/74 tutela la Commissione contro gli effetti della prescrizione in situazioni in cui essa deve attendere la decisione del giudice comunitario, nell’ambito di procedimenti sul cui svolgimento essa non ha il controllo, per sapere se l’atto impugnato sia viziato o no da illegittimità.

Deve essere disatteso l’argomento secondo cui, in seguito all’annullamento di una sua decisione, la Commissione non può trarre beneficio dal proprio errore infliggendo un’ammenda dopo la scadenza del termine di prescrizione. Infatti, ogni annullamento di un atto adottato dalla Commissione è necessariamente imputabile a quest’ultima, nel senso che tale annullamento riflette un errore da parte sua. Pertanto, escludere la sospensione della prescrizione delle azioni nel caso in cui il ricorso porti a riconoscere un errore imputabile alla Commissione priverebbe di qualsiasi senso l’art. 3 del regolamento n. 2988/74. La sospensione è giustificata dal fatto stesso che pende un ricorso dinanzi al Tribunale o alla Corte, e non dalle conclusioni cui giungono tali giudici nella loro sentenza.

Infine, se la Commissione dovesse adottare una nuova decisione a seguito dell’annullamento di una decisione da parte del Tribunale senza attendere la pronuncia della Corte, vi sarebbe il rischio di coesistenza di due decisioni aventi lo stesso oggetto nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza del Tribunale. Appare contrario alle esigenze di economia del procedimento amministrativo imporre alla Commissione, al solo scopo di evitare che la prescrizione maturi, di adottare una nuova decisione prima di sapere se la decisione iniziale sia o meno viziata da illegittimità.

Poiché la prescrizione prevista dall’art. 3 del regolamento n. 2988/74 rimane sospesa per tutta la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, non si può accusare la Commissione di violare il principio della ragionevolezza dei termini allorché attende che il Tribunale e la Corte statuiscano prima di adottare una nuova decisione; tale comportamento è infatti giustificato dal rispetto della procedura giudiziaria e delle future sentenze.

(v. punti 73-74, 77, 82, 85-86, 88-89, 132)

2.      Nell’esaminare una censura di violazione del principio della ragionevolezza dei termini occorre operare una distinzione tra il procedimento amministrativo espletato in materia di concorrenza a norma del regolamento n. 17 e il procedimento giurisdizionale in caso di ricorso contro la decisione della Commissione. Il periodo durante il quale il giudice comunitario esamina la legittimità della decisione e, in caso di impugnazione, la validità della sentenza resa in primo grado non può essere preso in considerazione per determinare la durata del procedimento dinanzi alla Commissione.

(v. punto 102)

3.      La violazione del principio della ragionevolezza dei termini in sede di adozione di una decisione a seguito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza giustifica l’annullamento di una decisione della Commissione solo qualora comporti anche una violazione dei diritti di difesa dell’impresa interessata. Infatti, quando non è dimostrato che un eccessivo lasso di tempo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio della ragionevolezza dei termini non incide sulla validità del procedimento amministrativo.

(v. punto 109)

4.      Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale chiunque ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un’impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.

La ragionevolezza del termine è valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

A tale riguardo, l’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza dei termini non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità della causa può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo.

In mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, un eventuale superamento del termine ragionevole da parte del giudice, anche ove fosse dimostrato, non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata. Esso potrebbe giustificare il pagamento di un indennizzo se l’impresa ne facesse domanda.

(v. punti 114, 116-117)

5.      L’annullamento di un atto comunitario non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire, in linea di principio, dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

Quando il vizio procedurale è intervenuto nell’ultima fase dell’adozione di una decisione che sanziona un’impresa per violazione delle regole comunitarie di concorrenza, l’annullamento di tale decisione non vizia la validità delle misure preparatorie precedenti la fase in cui il detto vizio è stato accertato. Ove adotti una nuova decisione dal contenuto sostanzialmente identico e fondata sulle stesse accuse, la Commissione non è dunque tenuta ad assumere nuove iniziative procedurali.

In particolare, non le si può rimproverare di non procedere, prima dell’adozione della nuova decisione, ad una nuova audizione dell’impresa in causa, di non darle l’occasione di presentare nuovamente i suoi argomenti o di non inviarle una nuova comunicazione degli addebiti.

Per quel che riguarda le questioni di diritto che possono porsi in sede di applicazione dell’art. 233 CE, come quelle riguardanti il tempo trascorso, la possibilità di una riapertura dei procedimenti sanzionatori, l’accesso al fascicolo che conseguirebbe alla riapertura del procedimento, l’intervento del consigliere auditore e del comitato consultivo, nonché eventuali implicazioni dell’art. 20 del regolamento n. 17, neppure esse impongono nuove audizioni, in quanto non modificano il contenuto degli addebiti, essendo soltanto suscettibili, se del caso, di un successivo controllo giurisdizionale.

Peraltro, poiché una nuova audizione non è necessaria, non è neppure richiesto un nuovo intervento del consigliere auditore. Risulta, infatti, dal contenuto stesso della missione affidata al consigliere auditore che il suo intervento è necessariamente connesso all’audizione delle imprese, nella prospettiva di un’eventuale decisione.

Non solo: nella misura in cui la nuova decisione non comporta modifiche sostanziali rispetto alla decisione annullata, la Commissione, che non è tenuta a sentire nuovamente l’impresa interessata, non è neppure vincolata a procedere ad una nuova consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti.

Per le stesse ragioni, il fascicolo sottoposto al collegio dei commissari non deve contenere, in particolare, una nuova relazione del consigliere auditore o un nuovo resoconto della consultazione del comitato consultivo.

(v. punti 125-126, 134-135, 151, 153-154, 161-162, 168, 174)

6.      Il principio di collegialità si fonda sull’eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all’adozione di una decisione e implica, in particolare, che le decisioni siano deliberate in comune e che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate. Il rispetto di tale principio, in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che queste producono, nel senso che essi devono poter essere certi che le decisioni siano state effettivamente adottate dal collegio e corrispondano esattamente alla sua volontà. Ciò vale, in particolare, per gli atti espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti di tali imprese e di infliggere loro sanzioni pecuniarie.

Il semplice fatto che un comunicato stampa non proveniente dalla Commissione e privo di qualunque carattere ufficiale dia atto di una dichiarazione resa da un portavoce della Commissione che precisa la data e il tenore di una prossima decisione in materia di concorrenza non può essere sufficiente a ritenere che la Commissione abbia violato il principio di collegialità. Infatti, non essendo vincolato da tale dichiarazione, il collegio dei commissari può decidere, al termine di una deliberazione collegiale, di non adottare una tale decisione.

(v. punti 175-178)

7.      Al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è necessario che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione.

L’autorità di cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha avuto lo stesso oggetto ed è stato fondato sui medesimi motivi, condizioni – queste – che hanno necessariamente carattere cumulativo. L’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale in questione.

(v. punti 196-198)

8.      L’istituzione da cui emana un atto annullato è tenuta solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento. Il procedimento diretto a sostituire un tale atto può così essere riavviato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata.

Quando una decisione della Commissione che sanziona un’impresa per abuso di posizione dominante viene annullata perché l’autenticazione della suddetta decisione è stata effettuata dopo la sua notifica, il che costituisce una violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’art. 230 CE, la Commissione può riprendere la sua analisi a partire dalla fase dell’autenticazione, senza dover esaminare se le conclusioni relative al mercato rilevante cui essa è pervenuta al momento dell’adozione della prima decisione sono ancora valide alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione della seconda decisione. La considerazione secondo cui la constatazione dell’esistenza di una posizione dominante risulta da un’analisi della struttura del mercato e della concorrenza ivi esistente al momento dell’adozione di ciascuna decisione da parte della Commissione non implica che la Commissione debba procedere in tutti i casi ad una nuova analisi del mercato rilevante al momento dell’adozione della decisione impugnata. In particolare, la Commissione non è tenuta a procedere ad una siffatta analisi, se non è necessaria per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento della decisione.

(v. punti 243-245)

9.      La posizione dominante di cui all’art. 82 CE è una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa tale da conferire a quest’ultima il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultimo, dei consumatori. Siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l’esistenza di una certa concorrenza, ma pone l’impresa che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio.

L’esistenza di una posizione dominante deriva in generale dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero necessariamente decisivi. Per stabilire l’esistenza di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, occorre esaminare anzitutto la sua struttura, indi la situazione concorrenziale su tale mercato.

Quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante. In effetti, una quota di mercato particolarmente cospicua pone l’impresa che la detiene per un certo periodo, dato il volume di produzione e di offerta che essa rappresenta, senza che i detentori di quote notevolmente inferiori siano in grado di soddisfare rapidamente la domanda che volesse orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene la quota maggiore, in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già solo per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l’indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante.

Così, una quota di mercato compresa tra il 70 e l’80% indica di per sé chiaramente l’esistenza di una posizione dominante. Allo stesso modo, una quota di mercato del 50% costituisce di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante.

(v. punti 254-257)

10.    Un sistema di sconti che ha un effetto di preclusione sul mercato sarà considerato contrario all’art. 82 CE se è applicato da un’impresa in posizione dominante. Tale è il caso di uno sconto di fedeltà che venga concesso in cambio dell’impegno del cliente a rifornirsi esclusivamente o quasi esclusivamente presso un’impresa in posizione dominante. Un tale sconto mira, infatti, a impedire, mediante la concessione di vantaggi finanziari, l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti. Sbarrando l’accesso al mercato a certi concorrenti, il comportamento di una tale impresa può avere ripercussioni sui flussi commerciali e sulla concorrenza nel mercato comune.

(v. punti 296-297, 337)

11.    In genere si ritiene che i sistemi di sconti per quantitativi, che dipendono solo dal volume degli acquisti effettuati presso un’impresa in posizione dominante, non comportino un effetto di preclusione vietato dall’art. 82 CE. Se l’aumento del quantitativo fornito si traduce in un costo inferiore per il fornitore, quest’ultimo ha in effetti il diritto di far beneficiare il suo cliente di tale riduzione tramite prezzi più vantaggiosi. Si presume dunque che gli sconti per quantitativi riflettano guadagni in termini di efficienza ed economie di scala realizzate dall’impresa in posizione dominante.

Ne consegue che un sistema di sconti nell’ambito del quale la percentuale di sconto aumenta in funzione del volume acquistato non violerà l’art. 82 CE, a meno che i criteri e le modalità di concessione dello sconto non facciano risultare che il sistema non si fonda su una contropartita economicamente giustificata, ma tende, analogamente a uno sconto di fedeltà e di obiettivo, ad impedire l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti.

Per stabilire l’eventuale carattere abusivo di un sistema di sconti per quantitativi, bisogna dunque valutare tutte le circostanze, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, e accertare se gli sconti mirino, mediante un vantaggio non basato su alcuna prestazione economica che lo giustifichi, a sopprimere o limitare la possibilità dell’acquirente di scegliere le sue fonti di rifornimento, a sbarrare l’accesso al mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

(v. punti 298-300)

12.    Per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – taluni acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, in forza di accordi stipulati con gli acquirenti o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè sconti subordinati alla condizione che il cliente si rifornisca per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in posizione dominante. In effetti, gli impegni di approvvigionamento esclusivo di questo tipo, con o senza contropartita di sconti o concessioni di sconti di fedeltà onde stimolare l’acquirente a rifornirsi unicamente presso l’impresa in posizione dominante, sono incompatibili con lo scopo che la concorrenza nel mercato comune non venga falsata, in quanto non si fondano su una prestazione economica che giustifichi questo onere o questo vantaggio, bensì mirano a togliere, o a ridurre, all’acquirente la possibilità di scegliere le sue fonti di approvvigionamento ed a precludere l’accesso al mercato agli altri produttori.

(v. punto 315)

13.    Nel determinare l’ammontare delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, la Commissione deve tener conto non solo della gravità dell’infrazione e delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui la detta infrazione è stata commessa e far sì che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di infrazioni particolarmente nocive al conseguimento degli scopi della Comunità. Peraltro, quando la Commissione adotta una decisione nel rispetto del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, nonché del principio della ragionevolezza dei termini, non la si può accusare di aver tardato nell’adottare detta decisione. Alla luce di ciò, non vi è luogo ad annullare un’ammenda, inflitta con una decisione adottata a seguito dell’annullamento di una prima decisione, a causa del tempo trascorso tra l’adozione delle due decisioni.

(v. punti 354-355)

14.    Quando una decisione della Commissione in materia di concorrenza è annullata a causa di un vizio procedurale, la Commissione ha il diritto di adottare una nuova decisione senza l’obbligo di avviare un nuovo procedimento amministrativo. Se il contenuto della nuova decisione è quasi identico a quello della precedente ed entrambe le decisioni sono fondate sugli stessi motivi, la nuova decisione soggiace, per quanto riguarda la fissazione dell’importo dell’ammenda, alle regole in vigore al momento in cui è stata adottata la precedente. Infatti, la Commissione riprende il procedimento a partire dalla fase in cui è stato commesso l’errore procedurale e adotta una nuova decisione senza effettuare una nuova valutazione del caso alla luce di regole che non esistevano all’epoca dell’adozione della prima decisione.

(v. punti 366-368)

15.    Nel valutare la gravità delle infrazioni alle norme comunitarie di concorrenza imputabili a un’impresa al fine di determinare un’ammenda proporzionata alla gravità, la Commissione può tener conto della durata particolarmente lunga di talune trasgressioni, del numero e della diversità di tali trasgressioni, che abbiano interessato la totalità o quasi dei prodotti dell’impresa considerata e talune delle quali siano state poste in essere in tutti gli Stati membri, della particolare gravità delle trasgressioni inerenti a una strategia deliberata e coerente volta, mediante una serie di pratiche eliminatorie poste in essere nei confronti dei concorrenti e una politica di fidelizzazione dei clienti, a mantenere artificiosamente o a rafforzare la posizione dominante dell’impresa su mercati nei quali la concorrenza era già ristretta, degli effetti di abusi particolarmente nefasti per la concorrenza e del vantaggio tratto dall’impresa dagli illeciti commessi.

La Commissione può a buon diritto qualificare come particolarmente gravi le pratiche di un’impresa in posizione dominante che, concedendo sconti sul tonnellaggio marginale ai propri clienti e concludendo con essi accordi di fidelizzazione, ostacola per lungo tempo le possibilità di vendita di tutti i suoi concorrenti e causa un danno permanente alla struttura del mercato a scapito dei consumatori.

(v. punti 370, 372, 374)

16.    L’analisi della gravità di un’infrazione alle regole comunitarie di concorrenza deve tenere conto di un’eventuale recidiva. La nozione di recidiva, come viene intesa in taluni ordinamenti giuridici nazionali, implica che un soggetto abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stato sanzionato per infrazioni simili. Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] vanno nello stesso senso riferendosi ad un’«infrazione del medesimo tipo». La Commissione non può quindi contestare la circostanza aggravante della recidiva ad un’impresa che abusi della propria posizione dominante su un mercato ai sensi dell’art. 82 CE facendo valere pratiche collusive anteriori riferite all’art. 81 CE, peraltro assai diverse da quelle che hanno integrato la violazione dell’art. 82 CE.

(v. punti 377-381)

17.    In materia di concorrenza, quando un’impresa sostiene spese al fine di costituire garanzie per il pagamento di un’ammenda inflitta con una decisione poi annullata dal giudice comunitario e di provare che tale decisione era illegittima, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione tali spese allorché fissa l’ammenda nella decisione adottata in seguito alla sentenza di annullamento, dal momento che l’impresa può chiederne il rimborso nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

(v. punto 383)

18.    Perché un’infrazione alle regole di concorrenza del Trattato possa essere considerata intenzionale, non è necessario che l’impresa sia stata consapevole di violare un divieto sancito da dette norme, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva come oggetto o come effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune.

(v. punto 412)

19.    Elementi relativi all’oggetto di un comportamento possono rivestire rilevanza maggiore, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, di quelli relativi ai suoi effetti.

(v. punto 435)

20.    Sebbene l’importo dell’ammenda inflitta per violazione delle regole comunitarie della concorrenza debba essere proporzionato alla durata dell’infrazione e agli altri elementi idonei ad entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione, tra i quali figura il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, il fatto che un’impresa non abbia ricavato alcun utile dall’infrazione non può impedire l’imposizione di un’ammenda, se non si vuole che quest’ultima perda il proprio carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione l’assenza di utili derivanti dall’infrazione in questione. Inoltre l’assenza di un vantaggio economico connesso all’infrazione non può essere considerata una circostanza attenuante.

(v. punto 443)

21.    La Commissione può considerare la segretezza come circostanza aggravante nel valutare la gravità di un’infrazione agli artt. 81 CE o 82 CE. Non si può, tuttavia, dedurne che la mancanza di segretezza costituisca una circostanza attenuante.

(v. punti 446-447)







SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

25 giugno 2010 (*)

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato della soda nel Regno Unito – Decisione che constata una violazione dell’art. 82 CE – Prescrizione del potere della Commissione di infliggere ammende o sanzioni – Termine ragionevole – Forme sostanziali – Autorità di cosa giudicata – Sussistenza di posizione dominante – Sfruttamento abusivo della posizione dominante – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Ammenda – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑66/01,

Imperial Chemical Industries Ltd, già Imperial Chemical Industries plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata inizialmente dai sigg. D. Vaughan e D. Anderson, QC, dalla sig.ra S. Lee, barrister, dalle sig.re S. Turner e S. Berwick nonché dal sig. R. Coles, solicitors, successivamente dal sig. Vaughan e dalle sig.re Lee, Berwick e S. Ford, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e P. Oliver, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. J. Flynn, QC, e C. West, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda diretta all’annullamento della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133‑D: Carbonato di sodio – ICI) (GU 2003, L 10, pag. 33), e, in subordine, una domanda diretta all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, l’Imperial Chemical Industries Ltd, già Imperial Chemical Industries plc, è una società britannica che opera nel settore della chimica. All’epoca dei fatti essa produceva, in particolare, carbonato di sodio.

2        Il carbonato di sodio è presente in natura sotto forma di un minerale detto trona (soda naturale) oppure è ottenuto mediante procedimento chimico (soda sintetica). La soda naturale si ottiene con la macinazione, purificazione e calcinazione del minerale trona. La soda sintetica si ottiene tramite reazione tra cloruro di sodio e calcare mediante il procedimento «ammoniaca–soda» inventato dai fratelli Solvay nel 1863.

3        Nell’aprile 1989 la Commissione delle Comunità europee ha proceduto ad effettuare accertamenti presso diversi produttori comunitari di carbonato di sodio, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), nella versione applicabile all’epoca dei fatti.

4        Il 19 giugno 1989 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alla ricorrente ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, cui la ricorrente ha risposto il 14 settembre 1989.

5        Il 19 febbraio 1990 la Commissione ha deciso di avviare d’ufficio un procedimento nei confronti della ricorrente, della Solvay e della Chemische Fabrik Kalk (in prosieguo: la «CFK»), ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.

6        Il 13 marzo 1990 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alla ricorrente, alla Solvay e alla CFK. Ciascuna società ha ricevuto unicamente la parte o le parti della comunicazione degli addebiti relative alle infrazioni che la riguardavano, con allegati gli elementi probatori a carico.

7        La Commissione ha costituito un fascicolo unico per tutte le infrazioni indicate nella comunicazione degli addebiti.

8        Per quel che riguarda la presente causa, al titolo V della comunicazione degli addebiti la Commissione ha concluso che la ricorrente aveva abusato della posizione dominante che deteneva sul mercato del carbonato di sodio nel Regno Unito.

9        Il 31 maggio 1990 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte in risposta alle accuse formulate dalla Commissione. Essa è stata sentita dalla Commissione il 26 e il 27 giugno 1990.

10      Il 19 dicembre 1990 la Commissione ha adottato la decisione 91/300/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [82 CE] (IV/33.133‑D: Carbonato di sodio – ICI) (GU 1991, L 152, pag. 40). In tale decisione, notificata alla ricorrente con lettera 1° marzo 1991, essa ha dichiarato che «[la ricorrente aveva] violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino ad oggi adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza (…) concedendo forti sconti ed altri incentivi finanziari sui quantitativi marginali affinché i clienti si rifornissero presso [di essa] per la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno (…), inducendo i clienti ad impegnarsi ad acquistare la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno presso [di essa] e/o a limitare gli acquisti di prodotti concorrenti a un quantitativo determinato [e,] almeno in un caso, subordinando la concessione di sconti ed altre agevolazioni finanziarie alla condizione che il cliente acconsentisse ad approvvigionarsi esclusivamente presso [di essa]».

11      Ai sensi dell’art. 3 della decisione 91/300, «[alla ricorrente è stata] inflitta un’ammenda dell’ammontare di [dieci] milioni di ECU per l’infrazione [accertata]».

12      Lo stesso giorno la Commissione ha adottato anche la decisione 91/297/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/33.133‑A: Carbonato di sodio – Solvay, ICI) (GU 1991, L 152, pag. 1), in cui ha dichiarato che «Solvay e [la ricorrente avevano] violato l’articolo [81 CE] partecipando dal 1° gennaio 1973 fino almeno all’apertura del presente procedimento ad un accordo e/o una pratica concordata, con cui hanno limitato le loro vendite di carbonato di sodio nella CEE ai loro rispettivi mercati interni, ossia l’Europa occidentale per Solvay e il Regno Unito e l’Irlanda per [la ricorrente]». La Solvay e la ricorrente sono state condannate ciascuna a un’ammenda di sette milioni di ECU.

13      Lo stesso giorno la Commissione ha, poi, adottato la decisione 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/33.133‑B: Carbonato di sodio – Solvay, CFK) (GU 1991, L 152, pag. 16), in cui ha dichiarato che «Solvay e CFK [avevano] violato l’articolo [81 CE] partecipando, dal 1987 circa fino ad oggi, ad un accordo di ripartizione del mercato mediante il quale Solvay garantiva a CFK un quantitativo minimo annuo di vendite di carbonato di sodio in Germania, calcolato sulla base delle vendite effettuate da CFK nel 1986, e compensava CFK dell’eventuale differenza negativa acquistando da questa impresa i quantitativi necessari per portare il volume delle sue vendite al livello minimo garantito». La Solvay e la CFK sono state condannate ad un’ammenda rispettivamente di tre milioni di ECU e di un milione di ECU.

14      Lo stesso giorno, inoltre, la Commissione ha adottato la decisione 91/299/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [82 CE] (IV/33.133‑C: Carbonato di sodio – Solvay) (GU 1991, L 152, pag. 21), in cui ha dichiarato che «Solvay [aveva] violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino ad oggi adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza (…) concludendo con i clienti accordi che obbligano questi ultimi ad approvvigionarsi presso Solvay per la totalità o per una grandissima parte del loro fabbisogno per un periodo indeterminato o eccessivamente lungo[,] (…) concedendo forti sconti ed altri incentivi finanziari sui quantitativi marginali che eccedono il tonnellaggio contrattuale di base dei clienti affinché questi si riforniscano presso Solvay per la totalità o la maggior parte del loro fabbisogno [e] subordinando la concessione di sconti alla condizione che il cliente acconsenta ad approvvigionarsi presso Solvay per la totalità del suo fabbisogno». Alla Solvay è stata inflitta un’ammenda di venti milioni di ECU.

15      Il 2 maggio 1991 la Solvay ha chiesto l’annullamento delle decisioni 91/297, 91/298 e 91/299. Il 14 maggio 1991 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni 91/297 e 91/300.

16      Con sentenza 29 giugno 1995, causa T‑37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1901; in prosieguo: la «sentenza ICI II»), il Tribunale ha dichiarato che il motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa relativamente all’accesso al fascicolo andava disatteso nel suo complesso prima di annullare la decisione 91/300, dichiarando che l’autenticazione della suddetta decisione era stata effettuata dopo la sua notifica, il che costituiva una violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’art. 230 CE.

17      Lo stesso giorno il Tribunale ha anche annullato la decisione 91/297 (sentenze nella causa T‑30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1775; in prosieguo: la «sentenza Solvay I», e nella causa T‑36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II‑1847; in prosieguo: la «sentenza ICI I»), nella parte relativa alle ricorrenti di tali due procedimenti, per violazione del diritto di accesso al fascicolo. Inoltre, il Tribunale ha annullato la decisione 91/298 (sentenza nella causa T‑31/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1821; in prosieguo: la «sentenza Solvay II»), nella parte relativa alla Solvay, nonché la decisione 91/299 (sentenza nella causa T‑32/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑1825; in prosieguo: la «sentenza Solvay III»), a causa della loro irregolare autenticazione.

18      Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1995, la Commissione ha proposto ricorso contro le sentenze ICI II, cit. supra al punto 16, Solvay II e Solvay III, cit. supra al punto 17.

19      Con sentenze 6 aprile 2000, causa C‑286/95 P, Commissione/ICI (Racc. pag. I‑2341), e cause riunite C‑287/95 P e C‑288/95 P, Commissione/Solvay (Racc. pag. I‑2391), la Corte ha respinto i ricorsi contro le sentenze ICI II, cit. supra al punto 16, Solvay II e Solvay III, cit. supra al punto 17.

20      Martedì 12 dicembre 2000 un’agenzia di stampa ha pubblicato un comunicato del seguente tenore:

«“Mercoledì la Commissione europea infliggerà alle società dell’industria chimica Solvay SA e Imperial Chemical Industries plc (…) un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea”, ha dichiarato questo martedì una portavoce.

Le ammende per il presunto abuso di posizione dominante sul mercato del carbonato di sodio erano state in origine inflitte dieci anni or sono, ma erano state annullate dalla suprema Corte europea per ragioni procedurali.

Secondo la portavoce, mercoledì la Commissione adotterà nuovamente la stessa decisione, ma in una forma corretta.

La sostanza della decisione non è mai stata contestata dalle società. La Commissione ha dichiarato: “Adotteremo di nuovo la stessa decisione”».

21      Il 13 dicembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133‑D: Carbonato di sodio – ICI) (GU 2003, L 10, pag. 33; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

22      Lo stesso giorno la Commissione ha altresì adottato le decisioni 2003/5/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 81 [CE] (COMP/33.133‑B: carbonato di sodio – Solvay, CFK) (GU 2003, L 10, pag. 1), e 2003/6/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133‑C: Carbonato di sodio – Solvay) (GU 2003, L 10, pag. 10).

23      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

[La ricorrente] ha violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino almeno alla fine del 1989 adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza:

a)       concedendo forti sconti ed altri incentivi finanziari sui quantitativi marginali  affinché i clienti si rifornissero presso [di essa] per la totalità o la maggior  parte del loro fabbisogno;

b)      inducendo i clienti ad impegnarsi ad acquistare la totalità o la maggior parte  del loro fabbisogno presso [di essa] e/o a limitare gli acquisti di prodotti  concorrenti a un quantitativo determinato;

c)      almeno in un caso, subordinando la concessione di sconti ed altre  agevolazioni finanziarie alla condizione che il cliente acconsentisse ad  approvvigionarsi esclusivamente presso [di essa].

Articolo 2

[Alla ricorrente] è inflitta un’ammenda dell’ammontare di [dieci] milioni di EUR per l’infrazione di cui all’articolo 1.

(…)».

24      La decisione impugnata è redatta praticamente negli stessi termini della decisione 91/300. La Commissione ha apportato soltanto alcune modifiche di ordine redazionale ed ha aggiunto una parte nuova intitolata «Procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia».

25      In questa nuova parte della decisione impugnata, riferendosi alla sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II‑931; in prosieguo: la «sentenza PVC II del Tribunale»), la Commissione ha considerato di poter «riadottare una decisione che [era] stata annullata per vizi meramente procedurali (…) senza un altro procedimento amministrativo» e di non essere «tenuta a procedere ad una nuova audizione se il testo della nuova decisione non cont[eneva] alcuna nuova obiezione oltre a quelle sollevate nella decisione originale» (punto 164).

26      Nella decisione impugnata la Commissione ha inoltre precisato che il termine di prescrizione doveva essere prorogato di un lasso di tempo corrispondente al periodo durante il quale la decisione 91/300 era stata oggetto di procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte, ai sensi dell’art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; punti 169 e 170). Pertanto, tenuto conto delle circostanze di specie, la Commissione ha ritenuto di poter riadottare la decisione annullata entro la fine del 2003 (punto 172). Inoltre, essa ha spiegato che i diritti della difesa non sono violati se la nuova decisione viene adottata entro un termine ragionevole (punto 164).

27      Quanto all’infrazione vera e propria, nella decisione impugnata la Commissione ha precisato che «[i]l mercato sotto il profilo del prodotto e geografico nel quale [andava] valutato il potere economico [della ricorrente era] quindi il mercato della soda nel Regno Unito» (punto 125).

28      Ai fini dell’esame del potere di mercato della ricorrente in relazione al presente procedimento, la Commissione ha considerato che la quota di mercato detenuta dalla ricorrente sul mercato rilevante era tradizionalmente superiore al 90% nel corso di tutto il periodo in esame, il che costituiva di per sé un forte elemento di prova di un notevole potere di mercato (punto 127). Poi, essa ha tenuto conto di tutti i fattori economici pertinenti e ne ha concluso, nella decisione impugnata, che per tutto il periodo in questione la ricorrente aveva detenuto una posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE (punti 128‑136).

29      Quanto all’abuso di posizione dominante, nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva adottato la «pratica (…) di vincolare» i suoi clienti mediante vari meccanismi tutti intesi al medesimo obiettivo di escludere la concorrenza (punto 138). A tale riguardo, al punto 139 della decisione impugnata, essa ha dichiarato che gli sconti «top slice» miravano a escludere una concorrenza effettiva:

–        inducendo i clienti ad acquistare dalla ricorrente il quantitativo marginale che altrimenti avrebbe potuto essere fornito da un secondo fornitore;

–        minimizzando o neutralizzando la concorrenza da parte di General Chemical, la cui presenza sul mercato veniva contenuta, in termini di prezzo, quantitativi e clienti, entro limiti che garantivano il mantenimento del monopolio di fatto della ricorrente;

–        eliminando dal mercato Brenntag o almeno minimizzando la sua influenza sulla concorrenza;

–        minimizzando il rischio che i clienti si rivolgessero a fonti di approvvigionamento alternative;

–        mantenendo e rafforzando il monopolio di fatto della ricorrente sul mercato britannico del carbonato di sodio.

30      Inoltre, al punto 147 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che «[i]n conseguenza di tali accordi i clienti principali erano vincolati [alla ricorrente] per la quasi totalità del loro fabbisogno (e, almeno in un caso, effettivamente per la totalità), mentre veniva minimizzato l’effetto concorrenziale di altri fornitori».

31      La Commissione ha altresì precisato nella decisione impugnata che altri incentivi finanziari consolidavano la posizione dominante della ricorrente in modo incompatibile con il concetto di concorrenza inerente all’art. 82 CE (punto 149).

32      Quanto all’effetto sul commercio tra Stati membri, nella decisione impugnata la Commissione ha affermato che, anche se le misure adottate dalla ricorrente per garantire il mantenimento della sua posizione dominante e del suo monopolio di fatto nel Regno Unito fossero state dirette innanzitutto contro la concorrenza proveniente dall’esterno della Comunità (USA e Polonia) piuttosto che contro altri produttori comunitari, gli sconti «top slice» e gli altri accorgimenti miranti a escludere i concorrenti dovevano essere valutati nel contesto generale del fenomeno della netta separazione dei mercati nazionali nella Comunità. A tale riguardo, essa ha sottolineato che la ricorrente teneva particolarmente a che la General Chemical rimanesse sul mercato in questione come «alternativa» e che, qualora tale società avesse abbandonato il mercato, i clienti avrebbero potuto cercare un’alternativa ed eventualmente fonti di approvvigionamento più a buon mercato nell’Europa occidentale. Essa ha inoltre rilevato che il mantenimento e il rafforzamento della posizione dominante della ricorrente sul mercato britannico pregiudicavano l’intera struttura della concorrenza nel mercato comune e garantivano il mantenimento dello status quo, basato sulla compartimentazione del mercato (punti 151‑154).

33      La Commissione ha precisato nella decisione impugnata che le infrazioni commesse erano state di particolare gravità in quanto «si inserivano in una politica deliberata intesa a consolidare il controllo [della ricorrente] sul [mercato della soda del Regno Unito] in modo fondamentalmente contrario agli obiettivi basilari del trattato» ed «erano specificamente dirette a limitare o danneggiare l’attività di determinati concorrenti» (punto 156).

34      Nella decisione impugnata la Commissione ha, inoltre, dichiarato che l’infrazione era iniziata attorno al 1983 ed era continuata almeno fino alla fine del 1989. Essa ha infine precisato di aver tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva soppresso il sistema degli sconti «top slice» a decorrere dal 1° gennaio 1990 (punti 160 e 161).

35      Con lettere 18 gennaio, 26 gennaio e 8 febbraio 2001 la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di accesso al fascicolo. Con lettera 14 febbraio 2001 la Commissione ha respinto tale domanda.

 Procedimento

36      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

37      Nell’atto introduttivo di ricorso la ricorrente ha segnatamente chiesto al Tribunale di ingiungere alla Commissione di produrre i documenti contenuti nel suo fascicolo relativo al procedimento COMP/33.133.

38      Il 4 maggio 2001 la causa è stata assegnata alla Quarta Sezione del Tribunale ed è stato nominato un giudice relatore.

39      Dopo l’autorizzazione del Tribunale, la ricorrente e la Commissione hanno presentato osservazioni, rispettivamente il 18 e il 23 dicembre 2002, riguardo alle conseguenze da trarre nella presente causa dalla sentenza della Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375; in prosieguo la «sentenza PVC II della Corte»). Nelle sue osservazioni, la ricorrente ha informato il Tribunale di desistere dalla censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem.

40      Poiché il 1° ottobre 2003 la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata e il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione, è a quest’ultima che, l’8 ottobre 2003, è stata attribuita la presente causa.

41      Poiché il 13 settembre 2004 la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata e il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione nella sua nuova composizione, è a quest’ultima che, il 19 ottobre 2004, è stata attribuita la presente causa.

42      L’11 gennaio 2005 il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre un elenco dettagliato di tutti i documenti figuranti nel fascicolo amministrativo. Nell’elenco dovevano comparire indicazioni sintetiche che permettessero di identificare l’autore, la natura e il contenuto di ciascun documento. Esso ha inoltre chiesto alla Commissione di indicare a quali di questi documenti era stato consentito alla ricorrente di accedere, precisando eventualmente i motivi che, a suo giudizio, ostavano alla loro divulgazione.

43      Con lettere 28 gennaio 2005 la Commissione ha prodotto in cancelleria l’elenco richiesto dal Tribunale e ha precisato che, durante la fase amministrativa del procedimento, la ricorrente aveva avuto accesso ai documenti che suffragavano gli addebiti e che erano pertanto allegati alla relativa comunicazione. Essa ha anche indicato di «dolersi di dover comunicare al Tribunale che al momento, a seguito certamente di vari traslochi nel corso degli ultimi dieci anni, malgrado ricerche approfondite, taluni documenti erano irreperibili» e che essa riteneva fosse suo dovere informare tempestivamente il Tribunale e la ricorrente che, «sebbene l’elenco annesso alle osservazioni (…) enumerasse tutti i documenti del fascicolo in suo possesso, i documenti mancanti non vi [figuravano]». Secondo la Commissione, il procedimento seguito nel 1990 rispettava la giurisprudenza a quel tempo applicabile al diritto di accesso al fascicolo. Essa ha aggiunto che in tale fase, nel fascicolo, non vi era nulla che indicasse che esistevano documenti che avrebbero potuto avere un’influenza reale sull’esito della decisione 91/300, anche a voler tener conto dell’evoluzione della giurisprudenza dal 1990.

44      Con lettera 13 aprile 2005 il Tribunale ha invitato la ricorrente a indicare i documenti menzionati nell’elenco di cui essa non aveva avuto comunicazione durante la fase amministrativa del procedimento e che, a suo avviso, potevano contenere elementi eventualmente utili alla sua difesa.

45      Con lettera 9 maggio 2005 la ricorrente ha fatto notare che alcuni dei documenti mancanti sarebbero stati utili alla sua difesa. Tra i documenti menzionati nell’elenco essa ha poi indicato quelli che riteneva utili alla sua difesa e che desiderava consultare. A suo avviso, tali documenti avrebbero potuto consentirle di sviluppare gli argomenti relativi alla definizione del mercato geografico rilevante, all’esistenza della posizione dominante, all’abuso di detta posizione dominante e al pregiudizio per il commercio tra Stati membri.

46      Con lettera 7 giugno 2005 il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre in cancelleria i documenti che componevano il fascicolo amministrativo contenuti nei «sottofascicoli» da 2 a 38, da 50 a 59 e da 60 a 65, fatta eccezione dei documenti interni. La Commissione veniva altresì invitata a produrre versioni non riservate o sunti non riservati al posto dei documenti recanti segreti aziendali, informazioni comunicate alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo a condizione che ne venisse rispettata la riservatezza o altre informazioni riservate. Inoltre, la Commissione veniva invitata a produrre la versione integrale, compresi gli elementi riservati, dei documenti summenzionati per verificarne il carattere riservato.

47      Il 21 giugno 2005 la Commissione ha chiesto al Tribunale di poter produrre un unico originale accompagnato da CD-ROM, tenuto conto della lunghezza dei documenti. Tale richiesta è stata accolta il 4 luglio 2005.

48      Con lettera 20 luglio 2005 la Commissione ha depositato in cancelleria i documenti chiesti dal Tribunale. La cancelleria ha poi inviato alla ricorrente i CD‑ROM depositati dalla Commissione.

49      Il 13 ottobre 2005 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni riguardo all’utilità per la sua difesa dei documenti che componevano il fascicolo amministrativo. Il 26 ottobre 2007 la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente.

50      In seguito alla cessazione dalle funzioni del giudice relatore inizialmente designato, il presidente del Tribunale, con decisione 22 giugno 2006, ha nominato un nuovo giudice relatore.

51      Poiché il 25 settembre 2007 la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata e il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, è a quest’ultima che, l’8 novembre 2007, è stata attribuita la presente causa.

52      A causa dell’impedimento del giudice Tchipev a partecipare al procedimento il 13 febbraio 2008, il presidente del Tribunale ha designato il giudice Dittrich per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

53      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto alcuni quesiti scritti alla ricorrente e alla Commissione. La ricorrente e la Commissione vi hanno risposto entro il termine impartito.

54      All’udienza del 26 e 27 giugno 2008 sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale.

55      All’udienza il Tribunale ha autorizzato la ricorrente a presentare osservazioni riguardo alle risposte scritte della Commissione del 16 giugno 2008. La ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 9 luglio 2008 e la Commissione vi ha risposto il 3 settembre 2008.

 Conclusioni delle parti

56      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        dichiarare che, in ragione del tempo decorso, la Commissione non era competente ad adottare la decisione impugnata o, in via sussidiaria, che essa non era competente ad infliggerle un’ammenda;

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare o ridurre l’ammenda inflitta all’art. 2 della decisione impugnata;

–        ingiungere alla Commissione di produrre tutti i suoi documenti interni che riguardano l’adozione della decisione impugnata, in particolare il verbale della riunione del collegio dei commissari e tutti i documenti allegati nonché tutti i documenti sottoposti al collegio dei commissari in tale occasione;

–        ingiungere alla Commissione di produrre i documenti che figurano nel fascicolo del procedimento COMP/33.133;

–        condannare la Commissione alle spese, inclusi i costi, interessi compresi, per ogni garanzia prestata dalla ricorrente relativamente all’ammenda inflitta con la decisione impugnata.

57      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        respingere la domanda di accesso al fascicolo presentata dalla ricorrente;

–        dichiarare irricevibile la domanda intesa all’ottenimento di un’ordinanza specifica che la condanni a sostenere le spese della ricorrente, compresi i costi e gli interessi causati dalla costituzione di qualsiasi garanzia prestata per l’ammenda, o, comunque, respingere tale domanda in quanto infondata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

58      Le conclusioni della ricorrente sono dirette, in via principale, all’annullamento della decisione impugnata e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda che le è stata inflitta con tale decisione.

 1. Le conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

59      La ricorrente fa valere, in sostanza, sei motivi diretti all’annullamento della decisione impugnata. Il primo attiene all’incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, il secondo alla violazione delle forme sostanziali, il terzo all’erronea valutazione del mercato rilevante, il quarto all’assenza di posizione dominante, il quinto all’assenza di abuso di posizione dominante e il sesto all’assenza di pregiudizio per il commercio tra Stati membri.

 Il primo motivo: incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata

60      Il primo motivo si articola in due capi, relativi rispettivamente all’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e alla violazione del principio della ragionevolezza dei termini.

 Il primo capo: erronea applicazione delle norme sulla prescrizione

–       Argomenti delle parti

61      La ricorrente osserva che, anche se il termine di prescrizione previsto dal regolamento n. 2988/74 vale unicamente per la parte della decisione in oggetto che infligge l’ammenda, si tratta però di una parte molto significativa della decisione.

62      Secondo la ricorrente, l’art. 3 del regolamento n. 2988/74 non comporta la proroga del termine di prescrizione relativamente ad un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto una decisione definitiva della Commissione. Infatti, la prescrizione sarebbe sospesa solamente in caso di ricorsi contro decisioni adottate nel corso del procedimento amministrativo, vale a dire le misure istruttorie, tra cui l’adozione di una comunicazione degli addebiti o l’adozione di misure in forza dei generali poteri d’indagine conferiti dal regolamento n. 17. L’interpretazione seguita dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe contraria al testo dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74. La Commissione avrebbe interpretato erroneamente l’espressione «dell’azione» contenuta negli artt. 1‑3 del regolamento n. 2988/74 e avrebbe trascurato il fatto che la sua decisione definitiva doveva essere presa prima della scadenza del termine di prescrizione. L’interpretazione della Commissione priverebbe oltretutto del suo senso l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74 e testimonierebbe un fraintendimento della struttura del detto regolamento in quanto gli effetti sulla prescrizione di una decisione verrebbero disciplinati dagli artt. 4‑6 e non dagli artt. 1‑3. Infine, siffatta interpretazione sarebbe contraria al principio secondo cui, al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione deve terminare le sue azioni entro un termine definito e adottare la sua decisione finale entro un termine perentorio di dieci anni a decorrere dalla fine dell’infrazione, salvo che sia impossibilitata a portare a termine le sue indagini e i suoi procedimenti a motivo di ricorsi giurisdizionali proposti contro le decisioni preliminari. Ebbene, nel caso di specie, la Commissione non sarebbe stata impossibilitata a portare a termine le sue azioni.

63      La ricorrente ritiene che l’approccio adottato nella sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, sia incompatibile con l’affermazione contenuta al punto 1098 della detta sentenza, secondo cui l’oggetto dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74 è di consentire la sospensione del termine di prescrizione quando la Commissione non possa intervenire per una ragione oggettiva ad essa non imputabile. Infatti, un ricorso contro una decisione definitiva che infligge un’ammenda non impedirebbe alla Commissione di agire e la detta decisione definitiva è pienamente esecutiva fino al momento in cui viene annullata o dichiarata inesistente dal Tribunale.

64      Comunque, nel caso di specie, il ragionamento secondo cui la Commissione sarebbe stata impossibilitata ad agire non sarebbe applicabile all’impugnazione proposta contro la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Infatti, la Commissione sarebbe stata perfettamente libera di adottare nuovamente la decisione 91/300 subito dopo la pronuncia della sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Il termine supplementare risultante dall’impugnazione sarebbe quindi del tutto «imputabile» alla Commissione. Inoltre, tale impugnazione sarebbe priva di oggetto alla luce della sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555), e tenuto conto dell’intenzione della Commissione di adottare nuovamente la decisione 91/300. La Commissione non potrebbe quindi trarre un beneficio dal suo «proprio errore di procedura» e dal ritardo di cinque anni che esso avrebbe provocato.

65      D’altra parte, l’interpretazione della Commissione sarebbe in contrasto con l’art. 60 dello Statuto della Corte di giustizia, ai sensi del quale l’impugnazione non ha effetto sospensivo. Secondo la ricorrente, anche se si fosse dovuto prendere in considerazione la durata del procedimento dinanzi al Tribunale, il termine di prescrizione sarebbe stato sospeso unicamente per un periodo di circa quattro anni, un mese e quindici giorni. La Commissione avrebbe dovuto, di conseguenza, adottare nuovamente la decisione 91/300 prima dell’aprile 1999.

66      Inoltre, dall’art. 3 del regolamento n. 2988/74 risulterebbe che, nel caso di un’impugnazione, a costituire l’oggetto dell’azione non è la decisione della Commissione, bensì la sentenza del Tribunale.

67      Peraltro, nella sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, non sarebbe stata specificamente affrontata la questione se l’impugnazione doveva essere presa in considerazione a proposito della sospensione del termine di prescrizione, in quanto, nel procedimento definito con tale sentenza, la Commissione doveva solamente stabilire se la durata del procedimento dinanzi al Tribunale sospendesse il termine di prescrizione. Di conseguenza, le osservazioni del Tribunale in merito all’effetto dell’impugnazione sulla sospensione della prescrizione sarebbero solo un obiter dictum.

68      La ricorrente aggiunge che una decisione adottata dalla Commissione in violazione del suo proprio regolamento interno non può comportare una proroga del termine di prescrizione. La Commissione di fatto non avrebbe autenticato correttamente la decisione 91/300. Tale decisione non potrebbe, pertanto, avere l’effetto di estendere la competenza della Commissione ad infliggere ammende oltre il regolare termine di prescrizione fissato dal regolamento n. 2988/74. Un tale risultato sarebbe invero contrario al principio secondo cui una parte non può trarre vantaggio dal proprio errore nonché al diritto naturale. Ebbene, il ritardo sarebbe interamente dovuto all’azione della Commissione e quest’ultima non potrebbe, in nessun caso, cercare di trarre vantaggio dall’art. 3 del regolamento n. 2988/74.

69      Infine, l’interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74 accolta nella sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, consentirebbe alla Commissione di adottare una serie di decisioni successive che si estendono fino alla metà del XXI secolo. Una siffatta interpretazione sarebbe perciò illegittima contrastando con il diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole.

70      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

71      In via preliminare, va ricordato che il regolamento n. 2988/74 ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere – senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto – ammende alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle norme in materia di concorrenza (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, CMA CGM e a./Commissione, Racc. pag. II‑913, punto 324, e 18 giugno 2008, causa T‑410/03, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑881, punto 223).

72      Infatti, a norma dell’art. 1, nn. 1, lett. b), e 2, e dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2988/74, si verifica la prescrizione delle azioni sanzionatorie quando la Commissione non abbia irrogato un’ammenda o una sanzione entro i cinque anni successivi al termine iniziale di decorrenza della prescrizione stessa – se durante tale periodo non è intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione – o, al massimo, entro i dieci anni successivi a detto termine iniziale se invece sono stati posti in essere atti interruttivi. Tuttavia, in virtù del medesimo art. 2, n. 3, il termine di prescrizione così fissato viene prolungato di un lasso di tempo pari al periodo durante il quale la prescrizione rimane sospesa a norma del suo art. 3 (sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 140).

73      Ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, la prescrizione dell’azione rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la decisione della Commissione.

74      Il riferimento dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74 al «tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso» dev’essere inteso, dopo la creazione del Tribunale, come riguardante anzitutto un procedimento pendente dinanzi a quest’ultimo, dal momento che i ricorsi che vertono su sanzioni o ammende nell’ambito del diritto della concorrenza rientrano nella sua competenza.

75      Nel caso di specie la ricorrente non contesta che, salva restando la questione della sospensione della prescrizione in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe maturato nel 1995.

76      Pertanto, occorre unicamente verificare se la Commissione fosse legittimata, in forza dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, ad adottare il 13 dicembre 2000 la decisione impugnata.

77      A tale riguardo, dal punto 157 della sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, emerge che, ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74, la prescrizione è sospesa per tutto il tempo in cui la decisione di cui trattasi è oggetto di un procedimento «dinanzi al Tribunale e alla Corte». Pertanto, nel caso di specie, la prescrizione è rimasta sospesa per tutto il tempo in cui pendevano il procedimento dinanzi al Tribunale nonché il procedimento dinanzi alla Corte in sede di impugnazione e non occorre pronunciarsi sul periodo compreso tra la pronuncia della sentenza del Tribunale e la sottoposizione della causa alla Corte.

78      Ebbene, in seguito al ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, il 14 maggio 1991, e alla sentenza resa il 29 giugno 1995, poi all’impugnazione dinanzi alla Corte proposta dalla Commissione il 30 agosto 1995 e alla sentenza resa il 6 aprile 2000, la prescrizione è stata sospesa per almeno otto anni, otto mesi e ventidue giorni, come giustamente rileva la Commissione al punto 171 della decisione impugnata.

79      Di conseguenza, a seguito di questa sospensione della prescrizione, nel caso di specie non sono trascorsi più di cinque anni dalla cessazione delle infrazioni di cui trattasi, o da una qualsiasi interruzione della prescrizione, fino all’adozione della decisione impugnata il 13 dicembre 2000.

80      Pertanto, la decisione impugnata è stata adottata nel rispetto delle norme sulla prescrizione sancite dal regolamento n. 2988/74.

81      Nessuno degli argomenti fatti valere dalla ricorrente può rimettere in discussione tale considerazione.

82      In primo luogo, dal testo degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2988/74 non risulta affatto che la «decisione della Commissione», di cui all’art. 3, che sia stata oggetto di un procedimento dinanzi al giudice che comporta la sospensione della prescrizione in materia di azioni, possa essere solo uno degli atti contemplati dall’art. 2 come interruttivi di tale prescrizione, il cui elenco sarebbe tassativo (sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 141). Infatti, l’art. 3 tutela la Commissione contro gli effetti della prescrizione in situazioni in cui essa deve attendere la decisione del giudice, nell’ambito di procedimenti sul cui svolgimento essa non ha il controllo, per sapere se l’atto impugnato sia viziato o no da illegittimità. L’art. 3 riguarda quindi ipotesi in cui l’inerzia dell’istituzione non è la conseguenza di un difetto di diligenza. Ebbene, siffatte ipotesi si concretizzano sia in caso di ricorso contro gli atti interruttivi elencati all’art. 2 del regolamento n. 2988/74 suscettibili d’impugnazione sia in caso di ricorsi contro una decisione che infligge un’ammenda o una sanzione. In tali circostanze il tenore letterale dell’art. 3 nonché il suo obiettivo comprendono contemporaneamente i ricorsi proposti contro gli atti di cui all’art. 2 suscettibili d’impugnazione e i ricorsi diretti contro la decisione definitiva della Commissione. Ne consegue che un ricorso diretto contro la decisione definitiva che infligge sanzioni sospende la prescrizione delle azioni fino a che il giudice non si sia definitivamente pronunciato sul detto ricorso (sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punti 144‑147).

83      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la presentazione di un ricorso contro una decisione che infligge un’ammenda non impedisce affatto alla Commissione di adottare una decisione di questo tipo. Tuttavia, accettare tale interpretazione comporterebbe che l’istituzione revochi la decisione contestata per sostituirla con un’altra decisione che tenga conto del contenuto della contestazione. Essa porterebbe a negare alla Commissione il diritto stesso di ottenere dal giudice comunitario, se del caso, l’accertamento della legittimità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 149).

84      In terzo luogo, la ricorrente non può neppure far valere il fatto che una decisione che infligge un’ammenda è pienamente esecutiva fino al suo annullamento in sede giudiziaria. Per definizione, gli atti di esecuzione di una decisione che sanziona un’infrazione non possono essere considerati come diretti ad accertare o perseguire l’infrazione. Pertanto atti di questo tipo, la cui legittimità è per giunta subordinata alla legittimità della decisione impugnata con ricorso, non possono produrre alcun effetto interruttivo della prescrizione delle azioni in caso di annullamento della decisione contestata in sede giudiziaria (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 150).

85      In quarto luogo, va osservato che l’art. 60 dello Statuto della Corte e l’art. 3 del regolamento n. 2988/74 hanno ambiti di applicazione diversi. Il fatto che un’impugnazione non abbia effetto sospensivo non priva di ogni effetto l’art. 3 del regolamento n. 2988/74, che riguarda situazioni in cui la Commissione deve attendere la decisione del giudice comunitario. La tesi della ricorrente secondo cui la Commissione non doveva tener conto della durata del procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte non può dunque essere accolta, in quanto avrebbe l’effetto di privare la sentenza che la Corte pronuncia in sede di impugnazione della sua ragion d’essere e dei suoi effetti.

86      In quinto luogo, la ricorrente non può sostenere che, in seguito all’annullamento della decisione 91/300 per difetto di autenticazione, la Commissione non può trarre beneficio dal proprio errore infliggendo un’ammenda dopo la scadenza del termine di prescrizione quinquennale fissato dal regolamento n. 2988/74. Infatti, ogni annullamento di un atto adottato dalla Commissione è necessariamente imputabile a quest’ultima, nel senso che tale annullamento riflette un errore da parte sua. Pertanto, escludere la sospensione della prescrizione delle azioni nel caso in cui il ricorso porti a riconoscere un errore imputabile alla Commissione priverebbe di qualsiasi senso l’art. 3 del regolamento. La sospensione è giustificata dal fatto stesso che un ricorso è pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte, e non dalle conclusioni cui giungono tali giudici nella loro sentenza (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 153).

87      In sesto luogo, il fine del ricorso di annullamento è che il Tribunale esamini se l’atto impugnato è viziato o no da illegittimità (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 144).

88      In settimo luogo, l’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 2988/74 proposta dalla ricorrente comporta gravi difficoltà pratiche. Infatti, se la Commissione dovesse adottare una nuova decisione a seguito dell’annullamento di una decisione da parte del Tribunale senza attendere la pronuncia della Corte, vi sarebbe il rischio di coesistenza di due decisioni aventi lo stesso oggetto nell’ipotesi in cui la Corte annullasse la sentenza del Tribunale.

89      In ottavo luogo, appare contrario alle esigenze di economia del procedimento amministrativo imporre alla Commissione, al solo scopo di evitare che la prescrizione maturi, di adottare una nuova decisione prima di sapere se la decisione iniziale sia o meno viziata da illegittimità.

90      Da tutto quanto precede discende che il primo capo del primo motivo dev’essere respinto.

 Il secondo capo: violazione del principio della ragionevolezza dei termini

–       Argomenti delle parti

91      La ricorrente afferma che, a prescindere dalle questioni di prescrizione, il tempo trascorso dopo le asserite infrazioni compromette la competenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata nel suo complesso e non solo la parte relativa alle ammende.

92      Richiamando il punto 121 della sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, e il principio della ragionevolezza dei termini, la ricorrente reputa necessario esaminare se la Commissione abbia adottato la decisione impugnata entro un termine ragionevole a conclusione dei procedimenti amministrativi in materia di concorrenza.

93      Secondo la ricorrente, è presumibile che la Commissione abbia violato il principio della ragionevolezza dei termini dato che sono passati oltre undici anni e mezzo nel procedimento tra l’apertura delle indagini e l’adozione della decisione impugnata.

94      La ricorrente osserva che, se i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte sono durati in totale 105 mesi, la Commissione ha dedicato 35 mesi all’adozione della decisione, compresi i 9 mesi tra la sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e la decisione impugnata. Inoltre, sarebbe legittimo tener conto della durata del procedimento giurisdizionale, in particolare perché tale procedimento ha avuto ad oggetto una decisione differente ed è precedente alla decisione impugnata.

95      Secondo la ricorrente, è particolarmente inaccettabile che si tenga conto della durata del procedimento dinanzi alla Corte. In seguito alle sentenze ICI II, cit. supra al punto 16, e Commissione/BASF e a., cit. supra al punto 64, la Commissione avrebbe saputo che la decisione 91/300 era viziata da un difetto di autenticazione. Se la Commissione aveva l’intenzione di adottare nuovamente tale decisione, avrebbe dovuto farlo in questa fase, anziché proporre un’impugnazione dinanzi alla Corte che ha avuto l’effetto di ritardare l’adozione di detta decisione di cinque anni e mezzo.

96      Richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Garyfallou AEBE c. Grecia del 27 settembre 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pag. 1821), la ricorrente ritiene necessario esaminare il procedimento nel suo insieme al fine di verificare se il caso sia stato deciso entro un termine ragionevole.

97      Peraltro, la ricorrente sostiene che il tempo trascorso dalle asserite infrazioni le impedisce di esercitare pienamente i suoi diritti di difesa. Anzitutto, essa sottolinea di aver venduto il 6 ottobre 1991 la sua divisione «Carbonato di sodio» ad un acquirente indipendente e di non essere più attiva sul mercato del carbonato di sodio nel Regno Unito. Sostiene, poi, che i membri del suo personale incaricati all’epoca del fascicolo hanno lasciato l’impresa e non sono più disponibili per fornirle l’assistenza necessaria. Inoltre, il tempo trascorso dalle asserite infrazioni aggraverebbe il suo danno finanziario, aumentando ad esempio i costi sostenuti per garantire le spese e/o gli effetti degli interessi moratori. Comunque, la sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale la tutela dell’art. 6, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), non è subordinata alla prova che il ritardo abbia causato un danno effettivo agli interessi di un ricorrente. La violazione di un obbligo fondamentale della CEDU non potrebbe che comportare l’annullamento della decisione impugnata e non il mero pagamento di danni e interessi.

98      La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

99      In via preliminare, occorre ricordare come il principio della ragionevolezza dei termini debba essere necessariamente rispettato, in materia di concorrenza, nei procedimenti amministrativi attivati a norma del regolamento n. 17 e atti a sfociare nell’adozione delle sanzioni previste da quest’ultimo, nonché nel procedimento giurisdizionale (sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 179).

100    In primo luogo, la ricorrente sostiene che la durata del procedimento amministrativo, considerata complessivamente, ovvero dall’avvio delle indagini all’adozione della decisione impugnata, ha ecceduto un termine ragionevole.

101    Questo argomento dev’essere respinto.

102    Infatti, nell’esaminare la censura di violazione del principio della ragionevolezza dei termini, occorre operare una distinzione tra il procedimento amministrativo e il procedimento giurisdizionale. Invero, il periodo durante il quale il giudice ha esaminato la legittimità della decisione 91/300 nonché la validità della sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, non può essere preso in considerazione per determinare la durata del procedimento dinanzi alla Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale PVC II, cit. supra al punto 25, punto 123).

103    In secondo luogo, la ricorrente critica la durata del procedimento amministrativo tra la pronuncia della sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e l’adozione della decisione impugnata.

104    Al riguardo, va ricordato che tale periodo ha avuto inizio il 6 aprile 2000, data in cui è stata pronunciata la sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e si è concluso il 13 dicembre 2000 con l’adozione della decisione impugnata. Pertanto questa fase del procedimento amministrativo è durata otto mesi e sette giorni.

105    Durante tale periodo la Commissione si è limitata ad apportare modifiche formali alla decisione 91/300, in particolare introducendo una nuova parte relativa ai «[p]rocedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia», che riguarda la valutazione del rispetto dei termini di prescrizione. Inoltre, l’adozione della decisione impugnata non è stata preceduta da atti istruttori supplementari, essendosi la Commissione basata sui risultati delle indagini condotte dieci anni prima. Malgrado ciò, va ammesso che, anche in circostanze del genere, talune verifiche e concertazioni in seno all’amministrazione possono rivelarsi indispensabili per giungere a un tale risultato.

106    In quest’ottica non vi è motivo di ritenere irragionevole il termine di otto mesi e sette giorni trascorso tra la pronuncia della sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e l’adozione della decisione impugnata.

107    In terzo luogo, la ricorrente critica, in sostanza, la durata del procedimento amministrativo che si è concluso con l’adozione della decisione 91/300 (v. supra al punto 94).

108    Tuttavia, se si prende in considerazione la durata del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione degli addebiti nonché la durata del procedimento antecedente a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, Racc. pag. I‑8725, punto 51), si deve ritenere che detta durata non è eccessiva alla luce degli accertamenti effettuati a partire dall’aprile 1989, delle richieste di informazioni successive e dell’avvio del procedimento d’ufficio il 19 febbraio 1990. Di conseguenza, non si può considerare irragionevole la durata del procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della decisione 91/300.

109    Occorre aggiungere che, in ogni caso, la violazione del principio della ragionevolezza dei termini giustificherebbe l’annullamento di una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza solo qualora comporti anche una violazione dei diritti di difesa dell’impresa interessata. Infatti, quando non è dimostrato che un eccessivo lasso di tempo abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio della ragionevolezza dei termini non incide sulla validità del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, punto 122).

110    Al riguardo, la ricorrente sostiene che le è stato difficile esercitare i suoi diritti di difesa in quanto il 6 ottobre 1991 avrebbe venduto la sua divisione «Carbonato di sodio» ad un acquirente indipendente, non sarebbe più attiva sul mercato del carbonato di sodio nel Regno Unito e non potrebbe contattare, per ottenere l’assistenza necessaria, i membri del suo personale incaricati all’epoca del fascicolo, i quali hanno lasciato l’impresa.

111    Tuttavia, va rilevato che la Commissione non ha compiuto atti istruttori tra la pronuncia della sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e l’adozione della decisione impugnata.

112    Pertanto, in relazione al primo periodo che si è concluso con la decisione 91/300 e non ha presentato alcun inconveniente sotto il profilo dell’esercizio dei diritti della difesa, la Commissione non ha preso in considerazione alcun elemento nuovo che rendesse necessario l’esercizio di un diritto della difesa.

113    Quindi, i diritti di difesa della ricorrente non sono stati violati.

114    In quarto luogo, quanto al procedimento giurisdizionale, occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale chiunque ha diritto a un processo equo, ispirato all’art. 6, n. 1, della CEDU, in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un’impresa per violazione della normativa sulla concorrenza. La ragionevolezza dei termini è valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l’interessato, della complessità del caso in esame nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti. L’elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione della ragionevolezza dei termini non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla stregua di uno solo di essi. Pertanto, la complessità della causa può essere considerata una valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo (v. sentenza della Corte 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, Racc. pag. I‑729, punti 115‑117 e la giurisprudenza ivi citata).

115    Inoltre, nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417), dopo aver dichiarato che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale aveva superato i limiti della ragionevolezza, la Corte, per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo a tale vizio procedurale, ha dichiarato che il motivo vertente sull’eccessiva durata del procedimento era fondato ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui fissava a 3 milioni di ECU l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. In mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento avesse influito sulla soluzione della controversia, la Corte ha dichiarato che tale motivo non poteva determinare l’annullamento della sentenza impugnata nel suo insieme e ha ritenuto che la somma di ECU 50 000 costituisse un risarcimento equo, in ragione dell’eccessiva durata del procedimento, riducendo pertanto l’importo dell’ammenda inflitta all’impresa interessata.

116    Pertanto, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, un eventuale superamento del termine ragionevole da parte del giudice nel caso di specie, anche ove fosse dimostrato, non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata (tale soluzione è stata accolta al punto 140 della sentenza 17 dicembre 2009, causa T‑57/01, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑4621).

117    Va aggiunto che, nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente non ha introdotto una richiesta di risarcimento danni.

118    Pertanto, occorre respingere il secondo capo del primo motivo e, di conseguenza, il primo motivo va respinto nel suo complesso.

 Il secondo motivo: violazione delle forme sostanziali

119    Il secondo motivo si articola, in sostanza, in cinque capi: illegittimità delle fasi preparatorie della decisione 91/300, eccessivo lasso di tempo tra il procedimento amministrativo e l’adozione della decisione impugnata, obbligo di assumere nuove iniziative procedurali, violazione del diritto di accesso al fascicolo e violazione dell’art. 253 CE.

 Il primo capo: illegittimità delle fasi preparatorie della decisione 91/300

–       Argomenti delle parti

120    La ricorrente afferma che le iniziative procedurali assunte dalla Commissione prima dell’adozione di una decisione rappresentano unicamente fasi preliminari e non possono, di per sé, formare l’oggetto di un ricorso di annullamento. Dal carattere accessorio delle fasi procedurali anteriori all’adozione di una tale decisione si dedurrebbe che – contrariamente a quanto enunciato al punto 189 della sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25 – l’annullamento della decisione deve comportare anche l’annullamento delle fasi procedurali anteriori. Nel caso di specie la Commissione non potrebbe quindi far valere le fasi procedurali anteriori alla decisione 91/300 come tappe procedurali necessarie per l’adozione della decisione impugnata.

121    Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione ha avviato un solo procedimento amministrativo per le presunte infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE. I due procedimenti sarebbero stati separati unicamente al momento dell’adozione delle decisioni 91/297 e 91/300. La ricorrente ricorda anche che, nella sentenza ICI I, cit. supra al punto 17, il Tribunale ha stabilito che i diritti della difesa erano stati violati in fase di procedimento amministrativo. Orbene, tale decisione avrebbe conseguenze sulla decisione 91/300, poiché il procedimento amministrativo della Commissione sarebbe stato esattamente lo stesso. Conseguentemente, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nella causa decisa con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, per l’annullamento della decisione 91/300 per violazione dei diritti della difesa.

122    Nella replica la ricorrente aggiunge che, nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, il Tribunale si è mostrato molto critico nei confronti dell’analisi del mercato rilevante svolta dalla Commissione, analisi che ha comportato la separazione degli elementi di prova relativi alle affermazioni concernenti l’art. 81 CE, da una parte, e l’art. 82 CE, dall’altra, e la conduzione di procedimenti distinti.

123    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

124    Preliminarmente occorre ricordare che la decisione 91/300 è stata annullata per un vizio di forma, nella fattispecie il difetto di autenticazione, che riguardava esclusivamente le modalità dell’adozione definitiva di tale decisione da parte della Commissione.

125    Orbene, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto comunitario non incide necessariamente sugli atti preparatori, poiché, in linea di principio, il procedimento diretto a sostituire l’atto annullato può ripartire dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (sentenza della Corte 12 novembre 1998, causa C‑415/96, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑6993, punti 31 e 32, e sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 73).

126    Nella fattispecie, poiché il vizio procedurale accertato è intervenuto nell’ultima fase dell’adozione della decisione 91/300, l’annullamento non ha viziato la validità delle misure preparatorie di tale decisione precedenti la fase in cui il detto vizio era stato accertato (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 75).

127    Peraltro, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale, nella sentenza ICI I, cit. supra al punto 17, il Tribunale ha annullato la decisione 91/297 per violazione dei diritti della difesa, occorre rammentare che, nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, all’origine del presente procedimento, il Tribunale ha del pari esaminato dettagliatamente il motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa respingendolo nella sua interezza (v. punto 73). La Corte ha poi respinto l’impugnazione proposta contro quest’ultima sentenza.

128    Inoltre, anche se il fascicolo amministrativo è comune ai procedimenti COMP/33.133, le decisioni 91/297 e 91/300 riguardano infrazioni di natura differente, su due mercati differenti. Ebbene, una violazione dei diritti della difesa dev’essere esaminata in relazione alle peculiarità del caso di specie, in quanto è sostanzialmente legata agli addebiti di cui la Commissione ha tenuto conto per dimostrare l’infrazione contestata all’impresa interessata (sentenze ICI I, cit. supra al punto 17, punto 70, e ICI II, cit. supra al punto 16, punto 50; v. anche sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 127).

129    Il primo capo del secondo motivo dev’essere pertanto respinto.

 Il secondo capo: eccessivo lasso di tempo tra il procedimento amministrativo e l’adozione della decisione impugnata

–       Argomenti delle parti

130    La ricorrente afferma che è trascorso un periodo di dieci anni tra le fasi procedurali anteriori all’adozione delle decisioni 91/297 e 91/300, da una parte, e la decisione impugnata, dall’altra, ciò che costituirebbe un diniego della tutela dei diritti della difesa. A suo giudizio, le imprese devono avere la possibilità di esprimere il loro punto di vista e di difendere in modo effettivo i loro interessi. Pertanto, sarebbe possibile adottare decisioni, in particolare se infliggono ammende, solamente entro un termine ragionevole dopo che le imprese hanno potuto presentare le loro osservazioni, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie.

131    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

132    In primo luogo, come indicato nell’esaminare il primo capo del primo motivo, la prescrizione prevista dall’art. 3 del regolamento n. 2988/74 è rimasta sospesa per tutta la durata dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, a seguito della presentazione dell’impugnazione contro la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Conseguentemente, non si può criticare la Commissione per aver atteso che il Tribunale e la Corte statuissero prima di adottare la decisione impugnata. A tale proposito, il fatto che la Commissione non abbia adottato la decisione impugnata durante i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte è giustificato dal rispetto della procedura giudiziaria e delle future sentenze.

133    In secondo luogo, come risulta dall’esame del secondo capo del primo motivo, la Commissione non ha violato il principio della ragionevolezza dei termini adottando la decisione impugnata il 13 dicembre 2000.

134    In terzo luogo, dall’esame del terzo capo del secondo motivo, condotto in prosieguo (punti 151, 153, 168), risulta che la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, ad assumere nuove iniziative procedurali in seguito all’annullamento della decisione 91/300, intervenuto per un vizio di forma concernente esclusivamente le modalità dell’adozione definitiva di detta decisione.

135    Pertanto, non si può rimproverare alla Commissione di non aver dato alla ricorrente l’occasione di presentare nuovamente i suoi argomenti in seguito all’annullamento della decisione 91/300.

136    Di conseguenza, il secondo capo del secondo motivo va respinto.

 Il terzo capo: violazione dell’obbligo di assumere nuove iniziative procedurali

–       Argomenti delle parti

137    La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto assumere nuove iniziative procedurali prima di adottare la decisione impugnata.

138    In primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto inviarle una nuova comunicazione degli addebiti. A suo giudizio, le allegazioni contenute nella comunicazione degli addebiti notificata nel 1990 sono state articolate nel contesto «dell’accusa che “la separazione dei mercati” tra il Regno Unito e l’Europa occidentale nonché il principio del “mercato nazionale” [erano] la conseguenza di un accordo o di una pratica concordata tra [di essa e] la Solvay». Orbene, la ricorrente osserva che la decisione della Commissione relativa a tale intesa è stata annullata dal Tribunale e che, a tale riguardo, non è stata più promossa alcuna azione nei suoi confronti. La ricorrente ritiene pertanto che avesse il diritto di ricevere, prima dell’adozione della decisione impugnata, una comunicazione degli addebiti che non riprendesse l’accusa di concertazione. Tale comunicazione degli addebiti avrebbe dovuto anche esporre gli addebiti mossi dalla Commissione alla luce dello sviluppo del diritto tra il 1990 e il 2000, in particolare quanto alla definizione del marcato rilevante.

139    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto sentirla ancora una volta e darle l’occasione di sviluppare i suoi argomenti. Essa reputa che, nella sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, quest’ultimo non potesse invocare la circostanza che non era stato formulato nessun nuovo addebito. Infatti, le imprese dovrebbero avere l’occasione di presentare osservazioni su tutti gli addebiti mossi contro di loro, segnatamente alla luce delle nuove questioni che potrebbero essere pertinenti per la loro difesa.

140    Secondo la ricorrente, il diritto di essere sentiti riguarda non solo gli elementi di fatto, ma anche quelli di diritto, come avrebbe riconosciuto il Tribunale nelle sentenze ICI I, cit. supra al punto 17, e PVC II, cit. supra al punto 25. Inoltre, nelle sue sentenze 3 ottobre 1991, causa C‑261/89, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑4437), e 4 febbraio 1992, causa C‑294/90, British Aerospace e Rover/Commissione (Racc. pag. I‑493), la Corte avrebbe riconosciuto che il diritto di essere sentiti trova applicazione prima dell’adozione di una seconda decisione sostanzialmente identica alla prima. Orbene, nel caso di specie, vari elementi, ovvero il fatto che essa abbia abbandonato il mercato in causa nel 1991, l’annullamento della decisione 91/297 nonché le conclusioni delle decisioni antidumping negli anni ’90, avrebbero un’influenza sul modo in cui occorre esaminare gli addebiti.

141    Peraltro, il diritto di essere sentiti di nuovo discenderebbe dalle regole di procedura del Tribunale. Infatti, nel caso in cui la Corte rinvii una causa al Tribunale, l’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura conferirebbe alle parti il diritto di depositare osservazioni scritte, per quanto – a rigore – la procedura scritta sarebbe da considerarsi chiusa. Ugualmente, l’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU disporrebbe che una nuova decisione, adottata in seguito ad una decisione definitiva anteriore, è possibile unicamente se il procedimento viene riaperto conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato.

142    La ricorrente ne deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che i suoi diritti di difesa erano stati adeguatamente tutelati grazie alla facoltà di essere sentita che le era stata concessa nel corso del procedimento amministrativo.

143    In terzo luogo, la ricorrente ricorda il ruolo fondamentale del consigliere uditore il quale garantisce che, prima dell’adozione di una decisione, le parti interessate abbiano potuto esercitare pienamente i loro diritti di difesa e che gli elementi essenziali di diritto o di fatto da esse sollevati siano stati comunicati al direttore generale della concorrenza, ai membri della Commissione e al comitato consultivo. Essa sostiene altresì che, siccome i suoi diritti di difesa comprendono la facoltà di essere sentita nuovamente prima dell’adozione della decisione impugnata, avrebbe anche dovuto fruire del diritto al coinvolgimento del consigliere uditore, di cui è stata privata.

144    In quarto luogo, la ricorrente ritiene che, tenuto conto del suo diritto di essere nuovamente sentita prima dell’adozione della decisione impugnata, la Commissione avrebbe dovuto consultare nuovamente anche il detto comitato. Nella sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, quest’ultimo avrebbe erroneamente giudicato che la consultazione del comitato era necessaria unicamente nelle situazioni in cui le imprese dovevano essere sentite. Inoltre, dal regolamento n. 17 risulterebbe che una consultazione è prescritta per ogni singola decisione, a prescindere dalla questione se anche le imprese sono state sentite e indipendentemente dal grado di somiglianza delle decisioni. Di conseguenza, anche se la decisione impugnata avesse contenuto unicamente modifiche di ordine redazionale rispetto alla decisione 91/300, la Commissione avrebbe dovuto consultare nuovamente il comitato prima della sua adozione. Inoltre, la composizione del comitato consultivo sarebbe stata con certezza sostanzialmente modificata e il suo parere nel 2000 non sarebbe necessariamente coinciso con quello espresso nel 1990.

145    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il collegio dei commissari avrebbe dovuto avere l’opportunità di esaminare tutti i fatti, tutte le circostanze e tutte le questioni giuridiche allora pertinenti. Ebbene, tale possibilità gli sarebbe stata negata perché la Commissione non ha né sentito nuovamente le imprese interessate né consultato nuovamente il comitato. La ricorrente ne deduce che, se avesse avuto conoscenza di tutti i fatti, il collegio dei commissari avrebbe potuto non pervenire alla stessa decisione.

146    In sesto luogo, la ricorrente fa osservare che la portavoce della Commissione, le cui dichiarazioni sono riprodotte nel comunicato stampa dell’agenzia Reuters del 12 dicembre 2000, ha indicato che la decisione impugnata sarebbe stata adottata nel corso della riunione del collegio dei commissari il 13 dicembre 2000. Da tali dichiarazioni apparirebbe che la decisione impugnata era già stata adottata prima di detta riunione, in violazione del regolamento interno della Commissione e del principio di collegialità.

147    Infine, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere la produzione del fascicolo sottoposto al collegio dei commissari e del verbale della riunione con tutti i documenti allegati.

148    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

149    In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente lamenta, in sostanza, che avrebbe dovuto ricevere una nuova comunicazione degli addebiti nel 2000, dato che le affermazioni contenute nella comunicazione degli addebiti notificatale nel 1990 si basavano sull’esistenza di una compartimentazione dei mercati che era la conseguenza di un accordo o di una pratica concordata, tra essa e la Solvay, constatato da una decisione poi annullata (la decisione 91/297, annullata dalla sentenza ICI I, cit. supra al punto 17).

150    Tuttavia, come risulta dal punto 126 della presente sentenza, l’annullamento della decisione 91/300 non ha pregiudicato la validità degli atti di procedura anteriori e, in particolare, della comunicazione degli addebiti.

151    La Commissione non era quindi tenuta, per il solo annullamento, ad inviare una nuova comunicazione degli addebiti alla ricorrente.

152    Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito della comunicazione degli addebiti notificata alla ricorrente nel 1990, la Commissione aveva formulato varie accuse e che gli addebiti relativi, da una parte, alla violazione dell’art. 81 CE e, dall’altra, alla violazione dell’art. 82 CE erano autonomi e si basavano su elementi di prova differenti. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale abbia annullato la decisione 91/297 per violazione del diritto di accesso al fascicolo non è atto a rimettere in discussione le accuse di abuso di posizione dominante da parte della ricorrente sul mercato rilevante.

153    In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto sentirla nuovamente, va ricordato che, qualora la Commissione, dopo l’annullamento di una decisione che infligge sanzioni ad imprese che hanno violato l’art. 82 CE, a causa di un vizio procedurale concernente esclusivamente le modalità della sua adozione definitiva da parte del collegio dei commissari, adotti una nuova decisione dal contenuto sostanzialmente identico e fondata sulle stesse accuse, essa non è obbligata a procedere ad una nuova audizione delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, punti 246‑253, confermata dalla sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punti 83‑111).

154    Per quel che riguarda le questioni di diritto che possono porsi in sede di applicazione dell’art. 233 CE, come quelle riguardanti il tempo trascorso, la possibilità di una riapertura dei procedimenti sanzionatori, l’accesso al fascicolo che conseguirebbe alla riapertura del procedimento, l’intervento del consigliere auditore e del comitato consultivo, nonché eventuali implicazioni dell’art. 20 del regolamento n. 17, neppure esse impongono nuove audizioni, in quanto non modificano il contenuto degli addebiti, essendo soltanto suscettibili, se del caso, di un successivo controllo giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 93).

155    Nel caso di specie, la Commissione ha ripetuto quasi integralmente il contenuto della decisione 91/300. Essa si è limitata a completare la decisione impugnata con una parte riguardante i procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

156    Pertanto, si deve dichiarare che la decisione impugnata e la decisione 91/300 hanno un contenuto sostanzialmente identico e sono basate sugli stessi motivi.

157    Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 153 e 154 della presente sentenza, la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, a sentire nuovamente la ricorrente prima di adottare la decisione impugnata.

158    In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe dovuto beneficiare dell’intervento del consigliere auditore prima dell’adozione della decisione impugnata, occorre ricordare che la Commissione ha creato la figura del consigliere auditore, con effetto dal 1° settembre 1982, ai sensi della comunicazione intitolata «Informazione relativa alle procedure d’applicazione delle regole di concorrenza dei trattati CEE e CECA (articoli [81 CE] e [82 CE]; articoli 65 [CA] e 66 [CA])» (GU 1982, C 251, pag. 2).

159    Nella comunicazione menzionata al punto 158 della presente sentenza la Commissione ha definito la funzione di consigliere auditore come segue:

«Compito del consigliere-auditore è di assicurare il corretto svolgimento dell’audizione e di contribuire in tal modo all’obiettività tanto dell’audizione stessa quanto dell’eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano debitamente presi in considerazione nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza.

Nell’esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un’efficace applicazione delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore ed i principi seguiti dalla Corte di giustizia».

160    Le funzioni del consigliere auditore sono state precisate in una decisione del 24 novembre 1990, il cui art. 2 era redatto in termini identici a quelli della definizione iniziale, e poi nella decisione della Commissione 12 dicembre 1994, 94/810/CECA, CE, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per le procedure in materia di concorrenza dinanzi alla Commissione (GU L 330, pag. 67). Tale decisione, che era in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata, ha sostituito e annullato le due decisioni precedenti. Il suo art. 2 era formulato in termini simili a quelli della definizione iniziale.

161    Conseguentemente, risulta dal contenuto stesso della missione affidata al consigliere auditore intervenuto nel procedimento prima dell’adozione della decisione impugnata che tale intervento era necessariamente connesso all’audizione delle imprese, nella prospettiva di un’eventuale decisione.

162    Alla luce di ciò si deve dichiarare che, nel caso di specie, dato che una nuova audizione non era necessaria dopo l’annullamento della decisione 91/300, non era neppure richiesto un nuovo intervento del consigliere auditore alle condizioni previste dalla decisione 24 novembre 1990, nel frattempo entrata in vigore (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 127).

163    In quarto luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui prima dell’adozione della decisione impugnata avrebbe dovuto essere sentito il comitato consultivo, occorre ricordare che l’art. 10 del regolamento n. 17, nella versione applicabile al momento dei fatti, prevede quanto segue:

«3. Un Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti deve essere sentito prima di ogni decisione da prendere in seguito a una delle procedure di cui al paragrafo 1, e prima di ogni decisione relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca di una dichiarazione ai sensi dell’articolo [81], paragrafo 3, [CE].

(…)

5. La consultazione viene effettuata nel corso di una riunione comune, su invito della Commissione, e comunque non prima di quattordici giorni dall’invio della convocazione. A quest’ultima saranno allegati un’esposizione della questione, con l’indicazione dei documenti più importanti della pratica, e un progetto preliminare di decisione per ogni caso da esaminare».

164    Inoltre, l’art. 1 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268), così dispone:

«Prima di sentire il Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, la Commissione procede all’audizione prevista dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17».

165    Secondo una consolidata giurisprudenza, in forza dell’art. 1 del regolamento n. 99/63 l’audizione delle imprese interessate e la consultazione del comitato sono necessarie in situazioni identiche (sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 2859, punto 54, e sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 115).

166    Il regolamento n. 99/63 è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18), in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata, il cui art. 2, n. 1, è redatto in termini simili a quelli dell’art. 1 del regolamento n. 99/63.

167    Nel caso di specie va rilevato che, secondo la decisione impugnata, il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti è stato interpellato prima della decisione 91/300. La ricorrente non nega né l’esistenza né la regolarità di tale consultazione.

168    Pertanto, posto che la decisione impugnata non comporta modifiche sostanziali rispetto alla decisione 91/300, la Commissione, che non era tenuta ad una nuova audizione della ricorrente prima di adottare la decisione impugnata, non era neppure vincolata a procedere ad una nuova consultazione del comitato (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 38, punto 118).

169    Peraltro, l’art. 10, n. 4, del regolamento n. 17, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, così recita:

«Il Comitato consultivo è composto di funzionari competenti in materia di intese e posizioni dominanti. Ogni Stato membro designa un funzionario che lo rappresenta e che, in caso d’impedimento, può essere sostituito da un altro funzionario».

170    Secondo la giurisprudenza, il cambiamento della composizione di un’istituzione non intacca la continuità dell’istituzione stessa, i cui atti definitivi o preparatori conservano, in linea di principio, tutti i loro effetti (sentenza della Corte 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 36).

171    Inoltre, non esiste alcun principio generale di diritto che imponga la continuità nella composizione dell’organo amministrativo investito di un procedimento che può dar luogo all’irrogazione di un’ammenda (sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, punti 322 e 323).

172    In quinto luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il collegio dei commissari avrebbe dovuto avere l’opportunità di esaminare tutti i fatti, tutte le circostanze e tutte le questioni giuridiche allora pertinenti, va ricordato che la Commissione non è affatto incorsa in un errore di diritto non procedendo, dopo l’annullamento della decisione 91/300, ad una nuova audizione delle imprese interessate prima di adottare la decisione impugnata.

173    Inoltre, come è stato osservato ai punti 162 e 167 della presente sentenza, un nuovo intervento del consigliere uditore e una nuova consultazione del comitato nel caso di specie non erano necessari.

174    Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fascicolo sottoposto al collegio dei commissari non doveva contenere, in particolare, una nuova relazione del consigliere uditore ed un nuovo resoconto della consultazione del comitato. Pertanto, la premessa del ragionamento della ricorrente relativo alla composizione di tale fascicolo è erronea e detto ragionamento è giocoforza infondato (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punti 130‑133).

175    In sesto luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata prima della riunione del collegio dei commissari, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di collegialità si fonda sull’eguaglianza dei membri della Commissione nella partecipazione all’adozione di una decisione e implica, in particolare, che le decisioni siano deliberate in comune e che tutti i membri del collegio siano collettivamente responsabili, sul piano politico, del complesso delle decisioni adottate (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C‑191/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑5449, punto 39, e 13 dicembre 2001, causa C‑1/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑9989, punto 79).

176    Il rispetto del principio di collegialità, in particolare la necessità che le decisioni siano deliberate in comune, interessa necessariamente i soggetti di diritto toccati dagli effetti giuridici che queste producono, nel senso che essi devono poter essere certi che le decisioni siano state effettivamente adottate dal collegio e corrispondano esattamente alla sua volontà. Ciò vale, in particolare, per gli atti espressamente qualificati come decisioni, che la Commissione deve adottare nei confronti delle imprese o delle associazioni di imprese per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza e che hanno per oggetto di constatare una violazione delle predette norme, di emettere ingiunzioni nei confronti di tali imprese e di infliggere loro sanzioni pecuniarie (sentenza Commissione/BASF e a., cit. supra al punto 64, punti 64 e 65).

177    Nel caso di specie la ricorrente fa valere che, secondo un comunicato stampa dell’agenzia Reuters del 12 dicembre 2000, la portavoce della Commissione ha annunciato che l’istituzione avrebbe adottato nuovamente la stessa decisione il 13 dicembre 2000.

178    Tuttavia, anche supponendo che la Commissione abbia mantenuto i propositi cui la ricorrente si riferisce, il semplice fatto che un comunicato stampa di una società privata dia atto di una dichiarazione priva di carattere ufficiale non può essere sufficiente a ritenere che la Commissione abbia violato il principio di collegialità. Infatti, il collegio dei commissari non era affatto vincolato da tale dichiarazione e durante la sua riunione del 13 dicembre 2000 avrebbe quindi anche potuto decidere, al termine di una deliberazione collegiale, di non adottare la decisione impugnata.

179    Di conseguenza, non si deve ingiungere alla Commissione di produrre tutti i suoi documenti interni che riguardano l’adozione della decisione impugnata, in particolare il verbale della riunione del collegio dei commissari e tutti i documenti allegati, nonché tutti i documenti sottoposti al collegio dei commissari in tale occasione.

180    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il terzo capo del secondo motivo va respinto.

 Il quarto capo: violazione del diritto di accesso al fascicolo

–       Argomenti delle parti

181    La ricorrente afferma di aver chiesto l’accesso al fascicolo, una volta ricevuta la decisione impugnata, all’inizio del 2001, richiesta cui la Commissione ha opposto un rifiuto. Tale accesso le sarebbe stato negato anche nel 1990.

182    La ricorrente sottolinea che per vari motivi la Commissione avrebbe dovuto concederle l’accesso al fascicolo malgrado la decisione impugnata fosse già stata adottata. In primo luogo, la Commissione l’avrebbe privata di una nuova occasione di chiedere l’accesso al fascicolo adottando la decisione impugnata senza riaprire il procedimento amministrativo e senza nemmeno manifestarle la sua intenzione. In secondo luogo, la Commissione, che non aveva concesso l’accesso al fascicolo nel 1990, avrebbe potuto sanare tale errore al momento dell’adozione della decisione impugnata. In terzo luogo, la comunicazione della Commissione relativa alle regole procedurali interne per l’esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE], degli articoli 65 [CA] e 66 [CA] e del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (GU 1997, C 23, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sull’accesso al fascicolo»), avrebbe stabilito regole più favorevoli per le imprese in relazione all’accesso al fascicolo. La ricorrente ritiene quindi che, come ogni altro destinatario di una decisione adottata nel 2000, essa avrebbe dovuto beneficiare di queste nuove regole.

183    La ricorrente ammette che i suoi argomenti riguardo all’accesso al fascicolo sono stati respinti nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Afferma, tuttavia, che tale circostanza non impedisce al Tribunale di formulare una valutazione ad essa favorevole nel presente procedimento.

184    Secondo la ricorrente, il fascicolo conteneva senz’altro corrispondenza e documenti provenienti da suoi clienti britannici, segnatamente fabbricanti di vetro, da suoi concorrenti britannici nonché da importatori americani. Le risposte scritte e i documenti provenienti dai produttori di vetro e dai clienti britannici avrebbero potuto aiutarla nella sua difesa contro le accuse di sussistenza e di abuso di posizione dominante. Del pari, informazioni provenienti dai suoi concorrenti avrebbero potuto fornirle un chiarimento circa gli elementi della decisione impugnata. Inoltre, i documenti provenienti da produttori dell’Europa occidentale avrebbero potuto aiutarla nell’analisi del mercato rilevante, segnatamente in merito alla questione della significatività degli effetti sulla concorrenza o sul commercio tra gli Stati membri. Ne risulterebbe che il Tribunale è incorso in errore nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, giudicando che i suoi diritti di difesa non erano stati violati.

185    La ricorrente sostiene, poi, di essere legittimata a sollevare nuovamente la questione dell’accesso al fascicolo. Da una parte, allorché il Tribunale ha esaminato la questione dell’accesso al fascicolo nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, lo avrebbe fatto sulla base dell’elenco tassativo prodotto dalla Commissione. Ebbene, tale elenco non avrebbe identificato completamente i documenti contenuti nel fascicolo. Dall’altra, in seguito all’annullamento della decisione 91/300, essa non avrebbe avuto motivo di dedicare tempo e risorse finanziarie alla proposizione di un’impugnazione incidentale sulla questione dell’accesso al fascicolo, tanto più che all’epoca essa riteneva che la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, sarebbe stata probabilmente confermata in caso d’impugnazione. La ricorrente reputa che, «se la Commissione avesse prevalso, [essa] avrebbe allora potuto introdurre un’impugnazione riguardo a [tale questione], dopo essere stata nuovamente sentita nel merito [dal Tribunale]».

186    Nella replica la ricorrente aggiunge che la pronuncia sull’accesso al fascicolo non ha autorità di cosa giudicata. A suo giudizio, la questione non è stata effettivamente o necessariamente risolta nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Essa afferma che, anche se aveva la possibilità di proporre un’impugnazione incidentale su tale questione, non la si può criticare per non averlo fatto, dal momento che un’impugnazione incidentale non era necessaria alla luce della sentenza Commissione/BASF e a., cit. supra al punto 64. Inoltre, richiamando le conclusioni dell’avvocato generale Jacob pronunciate nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I‑833), la ricorrente sostiene che non era certo oltre ogni dubbio né evidente che un’impugnazione incidentale fosse necessaria o che sarebbe stata in qualche modo utile. A tale riguardo essa precisa che, se si dovesse accogliere la tesi della Commissione sulla questione dell’autorità di cosa giudicata, sarebbe incoraggiata l’introduzione di numerose impugnazioni incidentali e aggravato inutilmente il carico di lavoro della Corte.

187    Peraltro, la valutazione del Tribunale nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, per quanto concerne l’accesso al fascicolo sarebbe errata. Secondo la ricorrente, è sufficiente stabilire che documenti non divulgati potevano avere una rilevanza non trascurabile, come il Tribunale ha dichiarato nella sentenza ICI I, cit. supra al punto 17. Del resto, se il Tribunale si pronunciasse oggi sulla questione dell’accesso al fascicolo sottopostagli nella causa decisa con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, non è detto che perverrebbe alla stessa conclusione cui era pervenuto in detta sentenza a motivo dell’evoluzione del diritto. A tale riguardo la ricorrente menziona, in particolare, la comunicazione sull’accesso al fascicolo.

188    La ricorrente afferma parimenti che, in seguito alla misura di istruzione disposta dal Tribunale che le ha concesso l’accesso al fascicolo, ha potuto constatare gravi vizi nella gestione dei documenti da parte della Commissione, che hanno avuto varie conseguenze.

189    In primo luogo, la ricorrente reputa impossibile che la Commissione abbia adottato la sua decisione dopo un esame completo e fedele di tutti gli elementi di prova a sua disposizione.

190    In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la Commissione ha perduto almeno cinque sottofascicoli. Orbene, a suo giudizio, un sottofascicolo e mezzo dovevano contenere corrispondenza scambiata ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 tra essa e la Commissione e tre sottofascicoli e mezzo dovevano contenere corrispondenza tra suoi clienti e suoi concorrenti nel Regno Unito e la Commissione. La perdita di tali fascicoli avrebbe avuto l’effetto di svantaggiarla molto seriamente nella sua difesa dinanzi al Tribunale. Se avesse avuto accesso a informazioni indipendenti provenienti dai suoi clienti nel Regno Unito, essa avrebbe avuto a disposizione elementi probatori supplementari per avvalorare la sua tesi, di modo che la Commissione sarebbe probabilmente pervenuta ad una conclusione diversa, segnatamente per quanto riguarda la questione dell’esistenza e dell’abuso di una posizione dominante, dell’effetto sul commercio tra Stati membri e dell’ammenda.

191    In terzo luogo, la ricorrente osserva che taluni documenti da essa consultati le avrebbero permesso di avvalorare la sua tesi e di rimettere in discussione varie conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella decisione impugnata.

192    La Commissione ribatte che «il diritto di accesso al fascicolo è un punto che ha autorità di cosa giudicata a discapito [della ricorrente]». A suo giudizio, ogni domanda di accesso al fascicolo successiva all’adozione di una decisione è priva di oggetto.

193    Quanto alle osservazioni della ricorrente formulate a seguito della misura di istruzione disposta dal Tribunale, la Commissione sottolinea che tale misura ha consentito di confermare che le affermazioni rese dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo e nei suoi atti procedurali in merito a violazioni dei suoi diritti di difesa erano del tutto prive di fondamento. Dopo aver preso visione di un fascicolo che contava quasi 25 000 documenti, la ricorrente avrebbe trovato solo 60 documenti che avvaloravano la sua argomentazione. Tuttavia, secondo la Commissione, nessuno di essi le sarebbe stato della minima utilità.

194    Quanto alla perdita dei sottofascicoli, constatata a seguito della misura di istruzione disposta dal Tribunale, la Commissione ritiene che essa non pregiudichi la legittimità della decisione impugnata e che non vada sopravvalutata l’importanza del fatto che 5 sottofascicoli su 71 siano andati perduti. A suo giudizio, la ricorrente non adduce alcun motivo che consenta di pensare che tali sottofascicoli contenessero elementi di prova a suo favore, che non le sono stati mostrati, ma che l’avrebbero aiutata a respingere le affermazioni formulate nella comunicazione degli addebiti. La Commissione aggiunge che, quand’anche i sottofascicoli perduti contenessero corrispondenza con i clienti e i concorrenti della ricorrente, come sostiene quest’ultima, detta corrispondenza non sarebbe stata utile alla ricorrente, poiché si sarebbe potuto eventualmente trattare solo di elementi che o non presentavano alcun interesse e non potevano dunque essere utilizzati o, nella migliore delle ipotesi, erano simili a quelli che essa aveva visionato e dai quali non aveva potuto trarre alcun argomento.

195    Per quel che riguarda l’incoerenza nella numerazione e la cattiva gestione dei documenti lamentata dalla ricorrente, la Commissione sostiene che il criterio per determinare se i diritti della difesa sono stati rispettati è se una parte ha visionato il documento e, in caso contrario, se il documento le avrebbe consentito di dedurre un argomento che non ha potuto invocare al momento. Questo dipenderebbe esclusivamente dalla consultazione del documento e non dal fascicolo in cui la Commissione lo ha inserito né dal modo in cui ha numerato i suoi fascicoli.

–       Giudizio del Tribunale

196    Anzitutto, occorre ricordare che la Corte ha riconosciuto l’importanza attribuita al principio dell’autorità di cosa definitivamente giudicata sia nell’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è necessario che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze della Corte 30 settembre 2003, causa C‑224/01, Köbler, Racc. pag. I‑10239, punto 38, e 16 marzo 2006, causa C‑234/04, Kapferer, Racc. pag. I‑2585, punto 20).

197    Secondo una giurisprudenza costante, l’autorità di cosa giudicata insita in una sentenza può precludere la ricevibilità di un ricorso se quello che ha dato origine alla sentenza in questione ha opposto le stesse parti, ha avuto lo stesso oggetto ed è stato fondato sui medesimi motivi (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9, e 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12; sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T‑28/89, Maindiaux e a./CES, Racc. pag. II‑59, punto 23), con la precisazione che queste condizioni hanno necessariamente carattere cumulativo (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T‑162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II‑427, punto 37).

198    L’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale in questione (sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C‑281/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑347, punto 14, e ordinanza della Corte 28 novembre 1996, causa C‑277/95 P, Lenz/Commissione, Racc. pag. I‑6109, punto 50).

199    Nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, il Tribunale ha esaminato il motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa risultante dal rifiuto della Commissione di concedere alla ricorrente l’accesso al fascicolo.

200    Al fine di determinare se il motivo fosse fondato, nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, il Tribunale ha svolto un esame sommario delle accuse nel merito mosse dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti e nella decisione 91/300.

201    Il primo capo del motivo, nella causa decisa con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, riguardava la mancata divulgazione alla ricorrente di documenti eventualmente a favore. In primo luogo, per quanto concerne l’argomento secondo cui il rifiuto della Commissione di concederle l’accesso ai documenti dei produttori aveva potuto pregiudicare la sua difesa, il Tribunale ha giudicato che le constatazioni fatte nella decisone 91/300 quanto alla posizione dominante, all’abuso di posizione dominante e al pregiudizio del commercio tra Stati membri non potevano essere messe in discussione dai documenti non trasmessi. In secondo luogo, per quanto concerne il rifiuto dell’accesso ai fascicoli provenienti dalla ricorrente stessa, il Tribunale ha rilevato che essa poteva avvalersi dei documenti provenienti dalla sua propria sfera. Il Tribunale ne ha concluso che, nelle circostanze di specie, la Commissione aveva giustamente negato alla ricorrente l’accesso a tali fascicoli e un elenco dei documenti ivi compresi.

202    Il secondo capo del motivo, nella causa decisa con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, riguardava la mancata divulgazione alla ricorrente di taluni documenti a sfavore. Il Tribunale ha giudicato che, con riferimento alle constatazioni fatte dalla Commissione in merito agli sconti speciali che una società avrebbe offerto nel Regno Unito, il modo di procedere della Commissione si conciliava difficilmente con i diritti della difesa, ma che, nella fattispecie, il vizio accertato non aveva pregiudicato l’esercizio da parte della ricorrente dei suoi diritti di difesa. Gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente rientravano, invece, nell’esame del merito della causa ed erano estranei al motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa.

203    Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il motivo attinente alla violazione dei diritti della difesa nella sua interezza.

204    Il Tribunale ha, poi, esaminato il motivo attinente all’autenticazione irregolare della decisione 91/300 e ha concluso per l’annullamento di detta decisione.

205    Con il rigetto dell’impugnazione mediante la sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, è divenuta definitiva.

206    Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 197 della presente sentenza, per determinare se la questione dell’accesso al fascicolo abbia autorità di cosa giudicata, va quindi esaminato se il ricorso deciso con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, e il presente ricorso oppongano le stesse parti, abbiano lo stesso oggetto e siano fondati sui medesimi motivi.

207    Per quel che riguarda la condizione relativa all’identità delle parti in causa nell’ambito dei due ricorsi, va constatato che essa è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, al pari del ricorso deciso con la sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, il ricorso proposto nella presente causa oppone la ricorrente alla Commissione. Per quanto concerne le condizioni relative all’identità dell’oggetto e dei motivi, occorre rilevare anzitutto che, formalmente, la Commissione ha adottato due decisioni, vale a dire la decisione 91/300 e la decisione impugnata. Tuttavia, dalle considerazioni che precedono (v., in particolare, i punti 24, 111, 112 e 156 della presente sentenza) risulta che, da una parte, il contenuto della decisione impugnata è identico a quello della decisione 91/300, fatta eccezione per una nuova parte intitolata «Procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia», e, dall’altra, che la decisione impugnata si fonda sugli stessi motivi della decisione 91/300. La Commissione era, infatti, legittimata ad adottare la decisione impugnata negli stessi termini della decisione 91/300 senza dover assumere nuove iniziative procedurali in seguito all’annullamento della decisione 91/300, dato che il vizio di forma riguardava esclusivamente le modalità dell’adozione definitiva di detta decisione e che l’annullamento non ha pregiudicato la validità delle misure preparatorie di tale decisione.

208    Dal momento che la Commissione non ha adottato atti istruttori tra la pronuncia della sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, e l’adozione della decisione impugnata, che il contenuto della decisione impugnata è identico a quello della decisione 91/300, ad eccezione della parte corrispondente ai procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, e che la ricorrente chiede nuovamente l’accesso al fascicolo, si deve dichiarare che la controversia ha lo stesso oggetto e si fonda sugli stessi motivi.

209    Dato che, nel caso di specie, le condizioni di identità di parti, oggetto e motivi sono tutte soddisfatte, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 197 della presente sentenza, occorre considerare che il punto di diritto relativo all’accesso al fascicolo nel procedimento COMP/33.133‑D: Carbonato di sodio – ICI è stato definitivamente deciso dal giudice e ha, pertanto, autorità di cosa giudicata.

210    L’autorità di cosa giudicata osta a che tale punto di diritto venga nuovamente sottoposto al Tribunale e da esso esaminato.

211    Ne risulta che il quarto capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

212    Tuttavia, ad abundantiam, va rilevato che, quand’anche il punto di diritto relativo all’accesso al fascicolo non abbia l’autorità di cosa giudicata, le osservazioni presentate dalla ricorrente in data 13 ottobre 2005, in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, non sono atte a rimettere in discussione le conclusioni del Tribunale nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16.

213    Per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo il quale taluni documenti le avrebbero consentito di avvalorare la sua tesi e di rimettere in discussione varie conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella decisione impugnata, va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la mancata divulgazione di tali documenti e informazioni abbia potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento amministrativo e il contenuto della decisione della Commissione, come invece richiesto dalla giurisprudenza quanto agli elementi a sfavore (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, cit. supra al punto 71, punto 146 e la giurisprudenza ivi citata).

214    Invero, la ricorrente non ha dimostrato che, se avesse potuto avvalersi durante il procedimento amministrativo dei documenti contenuti nel fascicolo, avrebbe potuto far valere elementi che non concordavano con le deduzioni avanzate in quella fase dalla Commissione e avrebbe potuto quindi influenzare in qualche maniera le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda la gravità e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’importo dell’ammenda.

215    Per quanto concerne l’esistenza di una posizione dominante, la ricorrente sostiene che, se avesse avuto accesso nel corso del procedimento amministrativo a taluni documenti di cui ha avuto conoscenza in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, avrebbe potuto confutare l’affermazione della Commissione secondo la quale essa deteneva una posizione dominante sul mercato rilevante. La ricorrente ritiene che avrebbe potuto invocare, in particolare, alcuni documenti provenienti dalla Solvay, da produttori tedeschi e da suoi clienti nel Regno Unito per dimostrare l’importanza di prodotti sostitutivi quali la soda caustica, il vetro triturato o la dolomite e illustrare la pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni provenienti dagli Stati Uniti.

216    A tale riguardo, va anzitutto rilevato che la Commissione si è basata essenzialmente sulla quota di mercato del 90% tradizionalmente detenuta dalla ricorrente per stabilire che quest’ultima aveva una posizione dominante sul mercato rilevante. Ebbene, non vi sono indizi che permettano di presumere che la ricorrente avrebbe potuto scoprire nei «sottofascicoli» mancanti documenti che confutassero l’affermazione che essa deteneva una posizione dominante sul mercato del carbonato di sodio (v., in tal senso, sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, punto 61). Inoltre, secondo la giurisprudenza, quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 41, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2003, causa T‑65/98, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II‑4653, punto 154). Ora, la ricorrente non invoca alcun fatto che possa costituire una circostanza eccezionale. Infine, anche supponendo che fatti di questo tipo siano avvenuti e che fossero menzionati nei documenti contenuti nei «sottofascicoli» mancanti, la ricorrente non poteva ignorarli, tenuto conto delle circostanze di specie, sicché i suoi diritti di difesa a tale riguardo non sono stati pregiudicati.

217    Quanto, poi, all’argomento relativo ai succedanei, occorre rilevare che la Commissione non ha mai contestato che la soda caustica e il vetro triturato siano in una certa misura sostituibili al carbonato di sodio, come risulta dai punti 129‑134 della decisione impugnata. Tuttavia, essa ha considerato che tale limitata sostituibilità non escludesse la posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante. Inoltre, dato che la ricorrente all’epoca dei fatti era il solo produttore di carbonato di sodio nel Regno Unito, essa era nella posizione migliore per conoscere la situazione del mercato rilevante e per fornire alla Commissione gli elementi necessari per valutare la sostituibilità del carbonato di sodio con la soda caustica o con il vetro triturato. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, essa non aveva alcun bisogno dei documenti dei produttori continentali che riguardavano altri mercati né dei documenti provenienti da suoi clienti nel Regno Unito per dimostrare che, a motivo della parziale sostituibilità del carbonato di sodio con la soda caustica e con il vetro triturato, la sua posizione sul mercato rilevante non era dominante. Quanto alla sostituibilità del carbonato di sodio con la dolomite, occorre rilevare che la ricorrente si basa su un documento proveniente da un concorrente che riguarda una visita effettuata nella sua propria fabbrica. Di conseguenza, la ricorrente non poteva ignorare l’esistenza di un tale documento o, quantomeno, le informazioni che poteva contenere. Ad ogni modo, essa non dimostra che certi elementi relativi alla sostituibilità con la dolomite avrebbero potuto influenzare le valutazioni della Commissione in merito alla sua posizione dominante sul mercato rilevante.

218    Infine, quanto all’argomento secondo il quale documenti provenienti da suoi clienti nel Regno Unito o da produttori continentali illustrerebbero la pressione concorrenziale esercitata dai produttori americani sul mercato rilevante, va rilevato che l’impatto esercitato dai concorrenti americani viene analizzato dalla Commissione in dettaglio nella decisione impugnata, la quale tiene conto di tali importazioni e spiega che la concorrenza americana era contenuta da misure antidumping (punti 51‑54 e 128). Comunque, tenuto conto del fatto che la ricorrente all’epoca dei fatti era il solo produttore di soda nel Regno Unito, essa disponeva necessariamente di informazioni circa il mercato rilevante e l’effetto delle importazioni provenienti dagli Stati Uniti su tale mercato per difendersi nel corso del procedimento amministrativo.

219    Occorre quindi considerare che, nelle osservazioni del 13 ottobre 2005, la ricorrente non apporta alcun elemento che consenta di dimostrare che la mancata divulgazione nel corso del procedimento amministrativo dei documenti consultati e dei documenti asseritamente contenuti nei «sottofascicoli» mancanti ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del detto procedimento e il contenuto della decisione impugnata quanto all’esistenza di una sua posizione dominante sul mercato rilevante.

220    Per quanto concerne l’abuso di posizione dominante, la ricorrente sostiene che, se avesse avuto accesso durante il procedimento amministrativo a taluni documenti di cui ha avuto conoscenza in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, nonché alle informazioni indipendenti provenienti da clienti e concorrenti nel Regno Unito asseritamente contenute nei «sottofascicoli» mancanti, le sarebbe stato possibile dimostrare che i suoi sconti non erano di per sé intesi a escludere alcuni concorrenti ed erano essenzialmente un modo legittimo di concorrenza. A suo giudizio, vari documenti illustrerebbero che la concessione di sconti rappresentava una prassi consueta presso i produttori continentali, il che sarebbe stato un elemento importante per mostrare che tali sconti erano perfettamente compatibili con le prassi accettate nell’industria. Inoltre, essa afferma che certi documenti, provenienti in particolare dall’Akzo, che si riferivano alla politica della doppia fonte di approvvigionamento o del secondo fornitore, le sarebbero stati utili per analizzare la questione se tali sconti avessero avuto l’effetto di escludere taluni concorrenti come asserito dalla Commissione.

221    Al riguardo, va anzitutto rilevato che l’argomento della ricorrente secondo il quale gli sconti «top slice» costituiscono una prassi consueta non è atto a dimostrare che tali sconti, qualora siano concessi da un’impresa in posizione dominante, sono conformi all’art. 82 CE. Pertanto, la consultazione di documenti che illustrano l’esistenza di una simile prassi non sarebbe stata di alcuna utilità per la ricorrente.

222    Occorre, poi, sottolineare che il carattere fidelizzante del sistema di sconti applicato dalla ricorrente risulta da prove documentali dirette. Nella parte della decisione impugnata dedicata ai «fatti», la Commissione ha menzionato, ai punti 61‑82, numerosi documenti relativi agli sconti «top slice» da cui risulta che essi non riflettevano guadagni in termini di efficienza ed economie di scala e che, contrariamente ad uno sconto per quantitativo legato unicamente al volume degli acquisti, erano finalizzati ad escludere i concorrenti dal mercato. Orbene, in un caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, soltanto su prove documentali dirette ad accertare le diverse infrazioni, spetta alla ricorrente indicare in quale misura altri elementi probatori avrebbero potuto mettere in discussione il carattere fidelizzante del sistema di sconti applicato o, quantomeno, quale diverso significato si sarebbe potuto attribuire alle prove documentali dirette che non sono state contestate.

223    Infine, quanto all’argomento relativo alla politica del secondo fornitore, occorre osservare che la Commissione ne era al corrente e non l’ha mai contestata, come risulta dal punto 23 della decisione impugnata. Pertanto, quand’anche la ricorrente avesse preso visione di documenti che illustravano tale politica, non per questo le conclusioni della Commissione sull’abuso di posizione dominante sarebbero state differenti.

224    Conseguentemente, va considerato che nelle osservazioni del 13 ottobre 2005 la ricorrente non adduce alcun elemento che consenta di dimostrare che la mancata divulgazione durante il procedimento amministrativo dei documenti consultati e dei documenti asseritamente contenuti nei «sottofascicoli» mancanti ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del detto procedimento e il contenuto della decisione impugnata quanto al suo abuso di posizione dominante.

225    Quanto all’effetto sul commercio tra Stati membri, la ricorrente sostiene che, se avesse avuto accesso durante il procedimento amministrativo a taluni documenti di cui ha avuto conoscenza in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, nonché alle informazioni provenienti da clienti nel Regno Unito asseritamente contenute nei «sottofascicoli» mancanti, avrebbe potuto confutare la tesi della Commissione quanto al pregiudizio del commercio tra Stati membri. Essa reputa che vari documenti avrebbero confortato la sua tesi secondo la quale la compartimentazione dei mercati nazionali non era dovuta al suo asserito comportamento anticoncorrenziale, ma ad elementi quali l’importanza dei costi di trasporto, la fluttuazione dei tassi di cambio e le decisioni unilaterali dei produttori di non approvvigionare certi mercati per evitare il rischio di vendite per rappresaglia.

226    A tale riguardo, occorre rilevare che l’analisi della Commissione quanto al pregiudizio del commercio tra Stati membri si basa segnatamente su documenti provenienti dalla ricorrente stessa e, in particolare, su una sua nota di strategia del 28 giugno 1985, citata al punto 66 della decisione impugnata, da cui risulta che quest’ultima intendeva prevenire o eliminare tutte le importazioni di soda densa nel Regno Unito ad eccezione di quelle della General Chemical (punti 66‑70 della decisione impugnata). Ora, in un caso in cui, come nella fattispecie, la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, solamente su prove documentali dirette ad accertare l’infrazione, spetta alla ricorrente indicare in quale misura altri elementi probatori avrebbero potuto mettere in discussione il pregiudizio del commercio tra Stati membri o, quanto meno, quale diverso significato si sarebbe potuto attribuire alle prove documentali dirette che non sono state contestate.

227    Inoltre, per quel che riguarda la compartimentazione dei mercati nazionali, occorre rilevare che la ricorrente poteva sviluppare argomenti attinenti all’importanza dei costi di trasporto, alla fluttuazione dei tassi di cambio e alle vendite per rappresaglia al momento del procedimento amministrativo, alla luce della sua esperienza sul mercato, senza doversi basare su documenti provenienti da altri produttori.

228    Pertanto, occorre considerare che nelle osservazioni del 13 ottobre 2005 la ricorrente non adduce alcun argomento che consenta di stabilire che la mancata divulgazione al momento del procedimento amministrativo dei documenti consultati e dei documenti asseritamente contenuti nei «sottofascicoli» mancanti ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento e il contenuto della decisione quanto all’effetto del suo comportamento sul commercio tra Stati membri.

229    Per quel che riguarda l’importo dell’ammenda, la ricorrente afferma che, ammesso pure che gli elementi dedotti nelle sue osservazioni non potevano influenzare la valutazione della Commissione quanto alla violazione dell’art. 82 CE, essi avrebbero potuto incidere sulla valutazione della Commissione relativa all’ammenda. Essa sostiene che, se avesse avuto accesso durante il procedimento amministrativo a taluni documenti di cui ha avuto conoscenza in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, nonché ad informazioni provenienti da clienti nel Regno Unito contenuti nei «sottofascicoli» mancanti, avrebbe potuto in particolare dedurre elementi «atti a mostrare che, nella prassi, nessun concorrente è stato privato, in modo significativo, di opportunità di vendita e non ci sono stati effetti negativi sul commercio infrastatale».

230    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la ricorrente fa riferimento ad argomenti già dedotti in relazione alle valutazioni svolte dalla Commissione nella decisione impugnata quanto al suo abuso di posizione dominante e al pregiudizio del commercio tra Stati membri, argomenti per i quali è stato indicato ai punti 218‑226 della presente sentenza che l’accesso al fascicolo non avrebbe consentito alla ricorrente di acquisire elementi idonei a rimettere in discussione le dette valutazioni.

231    Si deve quindi dichiarare che nelle osservazioni del 13 ottobre 2005 la ricorrente non adduce alcun elemento che consenta di stabilire che la mancata divulgazione al momento del procedimento amministrativo dei documenti consultati e dei documenti asseritamente contenuti nei «sottofascicoli» mancanti ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del detto procedimento e il contenuto della decisione impugnata quanto all’importo dell’ammenda.

 Il quinto capo: violazione dell’art. 253 CE

–       Argomenti delle parti

232    La ricorrente afferma che la Commissione non era obbligata ad adottare una nuova decisione in seguito all’annullamento della decisione 91/300. Il procedimento seguito sarebbe estremamente inconsueto, in quanto la Commissione non le avrebbe inviato una nuova comunicazione degli addebiti né avrebbe organizzato una nuova audizione e una nuova consultazione del comitato. In tali condizioni, la mancanza di spiegazioni da parte della Commissione circa il modo di procedere costituirebbe una violazione dell’art. 253 CE.

233    La Commissione avrebbe anche violato il proprio regolamento interno (GU 2000, L 308, pag. 26) nonché il principio di buona amministrazione non motivando la decisione impugnata e «non adottando nuovamente altre decisioni che erano state annullate per motivi [simili a quelli del] procedimento nel 1990». A tale riguardo, il codice di buona condotta amministrativa per il personale della Commissione nelle sue relazioni con il pubblico, allegato al regolamento interno della Commissione, prevederebbe che il diverso trattamento di fattispecie analoghe sia espressamente giustificato dalla natura particolare del caso in oggetto e che ogni eccezione a tale principio sia debitamente giustificata. Oltretutto, la mancanza di motivazione della decisione su questioni importanti, in particolare quanto alla valutazione giuridica e all’ammenda, dimostrerebbe che la Commissione ha violato l’art. 253 CE.

234    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

235    Occorre constatare che la censura mossa dalla ricorrente è erronea in fatto. Invero, ai punti 162‑172 della decisione impugnata, la Commissione ha motivato la scelta di adottare una nuova decisione in seguito all’annullamento della decisione 91/300.

236    Il fatto che la Commissione non abbia indirizzato una nuova comunicazione degli addebiti alla ricorrente, che non l’abbia nuovamente sentita né abbia consultato nuovamente il comitato non può costituire una carenza di motivazione della decisione impugnata. Gli argomenti invocati dalla ricorrente intendono, sostanzialmente, solo contestare la fondatezza della valutazione della Commissione riguardo alle varie questioni di cui trattasi e devono dunque essere respinti (v., in tal senso, sentenza PVC II del Tribunale, cit. supra al punto 25, punto 389).

237    Del pari, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Commissione, decidendo di constatare in una nuova decisione, dopo l’annullamento della decisione 91/300, le infrazioni accertate da quest’ultima, non si è discostata da una prassi decisionale costante. Essa ha semplicemente confermato la propria scelta iniziale di sanzionare tali infrazioni, senza che a ciò ostasse l’art. 233 CE, il quale le imponeva soltanto di adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza Commissione/ICI, cit. supra al punto 19, ossia sanare l’unica illegittimità constatata da tale pronuncia (v., in tal senso, sentenza PVC II della Corte, cit. supra al punto 39, punto 451). Peraltro, la ricorrente non indica nessun’altra causa analoga alla presente trattata differentemente dalla Commissione.

238    Pertanto, occorre respingere il quinto capo del secondo motivo e, di conseguenza, il secondo motivo dev’essere respinto nel suo complesso.

 Il terzo motivo: erronea valutazione del mercato rilevante

 Argomenti delle parti

239    Richiamando la sentenza del Tribunale 22 marzo 2000, cause riunite T‑125/97 e T‑127/97, Coca‑Cola/Commissione (Racc. pag. II‑1733), la ricorrente ammette di non aver contestato, nell’ambito del ricorso di annullamento della decisione 91/300, la conclusione della Commissione secondo cui il «mercato geografico» in questione era quello del Regno Unito, né che il «mercato del prodotto» in questione era quello del carbonato di sodio, denso e leggero. Tuttavia, a suo avviso, la Commissione non poteva limitarsi a riprodurre nella decisione impugnata conclusioni relative ai prodotti e ai mercati geografici in questione basate su un’analisi effettuata dieci anni prima. La Commissione avrebbe dovuto esaminare se tali conclusioni erano ancora valide alla luce dell’evoluzione del diritto e della prassi nel corso del periodo compreso tra le due decisioni. La decisione impugnata sarebbe quindi viziata da un errore di fatto e da una carenza di motivazione. Peraltro, la decisione impugnata non indicherebbe affatto che, nel 2000, la Commissione abbia svolto una delle indagini menzionate nella sua comunicazione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5).

240    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

241    In primo luogo, la ricorrente non contesta che, nell’adottare la decisione 91/300, la Commissione abbia analizzato la struttura del mercato e la concorrenza. Non sostiene nemmeno che, nella detta decisione, la Commissione sia incorsa in errore nella definizione del mercato geografico e del mercato dei prodotti.

242    La ricorrente afferma solamente che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se le sue conclusioni erano ancora valide alla luce dell’evoluzione del diritto e della prassi nel periodo trascorso tra l’adozione della decisione 91/300 e quella della decisione impugnata. Essa richiama la sentenza Coca‑Cola/Commissione, cit. supra al punto 239, in cui il Tribunale avrebbe segnatamente dichiarato che la constatazione, da parte della Commissione, dell’esistenza di una posizione dominante risulta dall’analisi della struttura del mercato rilevante e della concorrenza che in esso domina al momento dell’adozione di ciascuna decisione (punto 81).

243    Tuttavia, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta solo nei limiti di quanto è necessario per assicurare l’esecuzione della sentenza di annullamento; il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere riavviato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (v. sentenza della Corte 29 novembre 2007, causa C‑417/06 P, Italia/Commissione, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata). Ebbene, nel caso di specie, la decisione 91/300 è stata annullata dal Tribunale perché l’autenticazione della suddetta decisione era stata effettuata dopo la sua notifica, il che costituiva una violazione di una forma sostanziale ai sensi dell’art. 230 CE.

244    La Commissione poteva dunque riprendere la sua analisi a partire dalla fase dell’autenticazione, senza dover esaminare se le conclusioni relative al mercato rilevante cui essa era pervenuta al momento dell’adozione della decisione 91/300 erano ancora valide alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione della decisione impugnata.

245    L’argomento della ricorrente che fa riferimento al punto 81 della sentenza Coca‑Cola/Commissione, cit. supra al punto 239, non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, la considerazione secondo cui la constatazione dell’esistenza di una posizione dominante risulta da un’analisi della struttura del mercato e della concorrenza ivi esistente al momento dell’adozione di ciascuna decisione da parte della Commissione non implica che quest’ultima debba procedere in tutti i casi ad una nuova analisi del mercato rilevante al momento dell’adozione della seconda decisione. Nel caso di specie, si deve considerare che la Commissione non era tenuta a procedere ad una siffatta analisi, dato che non era necessaria per assicurare l’esecuzione della sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi ad un errore di fatto e ad una carenza di motivazione, che sono stati presentati al punto 239 della presente sentenza, si fondano su una premessa inesatta e devono del pari essere respinti.

246    Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto.

 Il quarto motivo: assenza di posizione dominante

 Argomenti delle parti

247    Secondo la ricorrente, è pacifico che un’impresa che detiene oltre il 90% del mercato del prodotto viene considerata, di regola, dominante ai sensi dell’art. 82 CE. Tuttavia, una quota di mercato elevata non sarebbe sufficiente a provare la posizione dominante. Ebbene, nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe valutato correttamente alcuni fattori che hanno impedito alla ricorrente di comportarsi in modo alquanto indipendente nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori, ai sensi della sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216. Infatti, per molti anni, i suoi clienti sarebbero stati in grado di determinare la quantità di carbonato di sodio che avrebbero acquistato da essa e da vari importatori nonché l’ammontare dei succedanei. I suoi clienti avrebbero stabilito relazioni con fornitori nell’Europa dell’Est e negli Stati Uniti al fine di disporre di fonti alternative e di assicurarsi che essa restasse competitiva in termini di prezzi e qualità, malgrado la sua rilevante quota di mercato. A tale riguardo, i suoi clienti, in particolare i fabbricanti di vetro, avrebbero disposto di un notevole potere contrattuale, con la conseguenza che essa non deteneva una posizione dominante. La ricorrente sottolinea che la Commissione ha applicato il principio del contropotere contrattuale nella sua decisione 25 novembre 1998, 1999/641/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell’accordo SEE (Caso IV.M.1225 – Enso/Stora) (GU L 254, pag. 9). Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe riconosciuto che il contropotere contrattuale degli acquirenti costituiva una limitazione al potere di mercato della ricorrente né avrebbe tenuto conto della disponibilità di succedanei e del fatto che essi sono all’origine del limitato volume delle sue vendite dal 1979.

248    La Commissione non avrebbe tenuto, poi, in considerazione il fatto che almeno un produttore di vetro dell’Europa occidentale ha sostituito il carbonato di sodio con la soda caustica. La ricorrente sostiene altresì che la Commissione non ha valutato l’importanza del vetro triturato quale fattore limitativo del suo potere di mercato né quella di altri succedanei come la dolomite, che la Commissione nemmeno menziona nella decisione impugnata.

249    La ricorrente ammette che i suoi clienti percepivano la General Chemical e la Brenntag come fornitori secondari, ma esclude che tale percezione possa costituire un indice del suo potere di mercato. A suo giudizio, sarebbe stato sufficiente che un grosso cliente trasformasse un fornitore secondario in un fornitore principale o che più clienti aumentassero i loro acquisti presso un fornitore secondario per annullare il suo margine di profitto.

250    Peraltro, l’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente ha mantenuto un livello di prezzi superiore a quello praticato in altri Stati membri sarebbe erronea e non avvalorata dal minimo elemento di prova. Il fatto che i suoi prezzi fossero tendenzialmente appena superiori rifletterebbe, in particolare, l’effetto sui suoi costi del crollo della domanda di carbonato di sodio, che non si è prodotto nella stessa misura in altri mercati. Rifletterebbe anche l’influenza di fattori quali i tassi di cambio e i costi del carburante.

251    La ricorrente ammette che la sua strategia per preservare l’efficacia delle sue due unità di produzione di carbonato di sodio era mantenere un volume sufficiente di vendite, il che implicava che essa cercasse di incrementare le vendite e di controbattere le offerte dei fornitori alternativi. Per contro, essa nega di aver cercato di ridurre al minimo la presenza o l’efficacia della General Chemical o della Brenntag quali concorrenti.

252    Infine, i vari regolamenti e decisioni antidumping adottati dalla Commissione nel corso del periodo di cui trattasi avrebbero concluso che esisteva dumping e un pregiudizio sostanziale, sull’esempio del regolamento (CEE) 31 luglio 1984, n. 2253, che istituisce un dazio antidumping provvisorio su certe importazioni di alcuni tipi di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d’America e che accetta gli impegni relativi ad altre importazioni dello stesso prodotto (GU L 206, pag. 15). Una situazione di questo tipo sarebbe incompatibile con l’esistenza di una posizione dominante. Secondo la ricorrente, procedendo all’imposizione di misure antidumping, la Commissione riteneva evidentemente che esse non potessero ridurre in modo significativo la concorrenza o creare un monopolio e che fossero nell’interesse comunitario.

253    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

254    Secondo una giurisprudenza consolidata, la posizione dominante di cui all’art. 82 CE è una posizione di potenza economica detenuta da un’impresa tale da conferire a quest’ultima il potere di impedire la sussistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante fornendole la possibilità di comportamenti notevolmente indipendenti nei confronti dei propri concorrenti, dei propri clienti e, in ultimo, dei consumatori (sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, Racc. pag. 207, punto 65, e sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II‑3601, punto 229). Siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o di quasi monopolio, non esclude l’esistenza di una certa concorrenza, ma pone l’impresa che la detiene in grado, se non di decidere, almeno di influire notevolmente sul modo in cui si svolgerà detta concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tener conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 39).

255    L’esistenza di una posizione dominante deriva in generale dalla concomitanza di più fattori che, presi isolatamente, non sarebbero necessariamente decisivi (sentenza United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit. supra al punto 254, punto 66). Per stabilire l’esistenza di una posizione dominante sul mercato di cui trattasi, occorre esaminare anzitutto la sua struttura, indi la situazione concorrenziale su tale mercato (v., in tal senso, sentenza United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit. supra al punto 254, punto 67).

256    Quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante. In effetti, una quota di mercato particolarmente cospicua pone l’impresa che la detiene per un certo periodo, dato il volume di produzione e di offerta che essa rappresenta – senza che i detentori di quote notevolmente inferiori siano in grado di soddisfare rapidamente la domanda che volesse orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene la quota maggiore –, in una posizione di forza che la rende controparte obbligatoria e che, già solo per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi, l’indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 41, e Van den Bergh Foods/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 154). Per esempio, secondo la giurisprudenza della Corte, una quota di mercato del 50% costituisce di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (v., in tal senso, sentenza della Corte 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I‑3359, punto 60).

257    A maggior ragione, una quota di mercato compresa tra il 70 e l’80% indica di per sé chiaramente l’esistenza di una posizione dominante (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T‑30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑1439, punto 92, e 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II‑3275, punto 907).

258    Nel caso di specie, al punto 127 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che la ricorrente aveva detenuto una quota di mercato «tradizionalmente superiore al 90%», e questo «nel corso di tutto il periodo in esame». Nell’atto introduttivo di ricorso la ricorrente non nega di aver detenuto tale quota di mercato estremamente rilevante.

259    Dal possesso di simili quote di mercato deriva che, salvo specifiche circostanze eccezionali, la ricorrente deteneva una posizione dominante sul mercato rilevante.

260    Al punto 128 della decisione impugnata la Commissione adduce diversi elementi che completano il suo esame delle quote di mercato della ricorrente e depongono nel senso di una posizione dominante di quest’ultima.

261    Per definizione, tali elementi non si possono collegare a circostanze eccezionali che permettono di escludere che la ricorrente avesse una posizione dominante.

262    La ricorrente fa tuttavia valere sei argomenti che è necessario analizzare per stabilire se, nel caso di specie, esistevano simili circostanze eccezionali nel senso della giurisprudenza della Corte.

263    In primo luogo, la ricorrente invoca una notevole pressione concorrenziale esercitata da altri produttori di carbonato di sodio.

264    Ebbene, va anzitutto ricordato che l’esistenza di un certo grado di concorrenza non è incompatibile con l’esistenza di una posizione dominante sul mercato rilevante.

265    Inoltre, occorre osservare che la ricorrente non fornisce alcun elemento fattuale di prova diretto a rimettere in discussione «l’assenza di qualsivoglia concorrenza da parte di Solvay e degli altri produttori dell’Europa occidentale» constatata dalla Commissione. Proprio all’opposto, la ricorrente ammette che non c’è stata una vendita significativa di carbonato di sodio nel Regno Unito da parte di questi produttori continentali. Essa ammette altresì «l’improbabilità che “un nuovo produttore di soda sintetica” potesse penetrare nel mercato e installare impianti di produzione nella Comunità» (punto 128 della decisione impugnata).

266    Peraltro, al punto 128 della decisione impugnata la Commissione ha rilevato che «i clienti [consideravano] General Chemical e Brenntag solo come fonti secondarie di approvvigionamento», come ammette la stessa ricorrente. Quest’ultima reputa nondimeno che sarebbe stato sufficiente che un grosso cliente trasformasse un fornitore secondario in un fornitore principale o che più clienti aumentassero i loro acquisti presso un fornitore secondario per annullare interamente il suo margine di profitto. Un’affermazione del genere risulta però meramente ipotetica, poiché la ricorrente non fornisce alcun elemento che la suffraghi. Comunque, anche supponendo che tale affermazione sia fondata, l’argomento della ricorrente è inconferente, dal momento che la mera circostanza che i clienti utilizzino una simile minaccia non può configurare una circostanza eccezionale che esclude l’esistenza di una posizione dominante sul mercato rilevante.

267    Allo stesso modo, anche se la ricorrente contesta il «successo della [sua strategia] intesa a minimizzare la presenza e/o l’efficacia della concorrenza da parte di General Chemical e di Brenntag e a mantenere la sua quota di mercato dominante nel Regno Unito», essa non apporta il minimo elemento concreto a sostegno della sua argomentazione.

268    Quanto ai documenti provenienti da fonti continentali e riguardanti concorrenti americani, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, essi non possono modificare la valutazione fornita dalla Commissione in relazione all’esistenza di una posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante. Infatti, la ricorrente ha menzionato le importazioni americane nel corso del procedimento amministrativo e la Commissione ha tenuto conto di tale argomentazione prima di adottare la decisione impugnata.

269    Ne consegue che l’argomento, non dimostrato, della ricorrente relativo all’esistenza di una pressione concorrenziale esercitata da altri produttori di carbonato di sodio non può configurare una circostanza eccezionale che esclude l’esistenza di una posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante.

270    In secondo luogo, la ricorrente fa valere la possibilità che il carbonato di sodio venga sostituito dalla soda caustica, dal vetro triturato e dalla dolomite, il che rappresentava a sua avviso una pressione concorrenziale nei suoi rapporti con la clientela.

271    Al riguardo va constatato che, ai punti 129‑133 della decisione impugnata, la Commissione ha svolto un’analisi dettagliata della sostituzione con la soda caustica e ha constatato che, di fatto, tale possibilità era molto limitata. Nell’atto introduttivo di ricorso la ricorrente non apporta alcun elemento che possa rimettere in discussione tale analisi.

272    Per quel che riguarda il vetro triturato, al punto 134 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che il fabbisogno di carbonato di sodio di un cliente per la produzione di vetro per contenitori poteva essere ridotto del 15% al massimo mediante l’utilizzazione di vetro triturato. Questa percentuale non viene contestata dalla ricorrente. La Commissione ha anche ammesso che era possibile che l’utilizzazione di vetro triturato riducesse la dipendenza dei clienti rispetto ai fornitori di carbonato di sodio in generale, senza tuttavia ridurre la capacità di un potente produttore di carbonato di sodio di escludere i piccoli produttori. Pertanto, occorre considerare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha tenuto conto di tale possibilità di sostituzione del carbonato di sodio con il vetro triturato. L’argomento della ricorrente è quindi infondato.

273    Per quel che riguarda la dolomite, la ricorrente si limita a menzionarne l’esistenza; non deduce alcun argomento né apporta alcun elemento di prova che consenta di misurare il suo impiego quale succedaneo del carbonato di sodio.

274    Infatti, i documenti citati dalla ricorrente nelle osservazioni presentate in seguito alla consultazione del fascicolo nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento consentono solo di dimostrare che la soda caustica e il vetro triturato sono parzialmente sostituibili al carbonato di sodio e che quest’ultimo può eventualmente essere sostituito dalla dolomite. Per contro, tali documenti non consentono in alcun modo di rimettere in discussione le conclusioni della Commissione secondo cui la sostituibilità parziale del carbonato di sodio con altri prodotti non esclude la posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante. Inoltre, come la Commissione ha rilevato, la ricorrente non afferma che la dolomite viene impiegata dai produttori di vetro, i principali acquirenti di carbonato di sodio. Pertanto, non c’è alcun elemento che indichi che l’impiego della dolomite avrebbe potuto avere un’influenza sulla posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante.

275    Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione concludendo che le possibilità di sostituzione non restringevano significativamente il potere di mercato della ricorrente.

276    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto della pressione concorrenziale esercitata dai clienti.

277    Nell’atto introduttivo di ricorso la ricorrente ha affermato che i suoi quattro maggiori clienti rappresentavano circa il 50% delle sue vendite. Tuttavia, essa non precisa affatto la quota rispettiva di ciascuno di loro. Inoltre, essa si limita ad affermare che i suoi clienti, in particolare i fabbricanti di vetro, disponevano di un «notevole potere contrattuale», senza dimostrare tale affermazione. Pertanto, anche supponendo che la Commissione avesse dovuto tener conto del criterio del contropotere contrattuale dei clienti, la ricorrente non ha dimostrato che i suoi clienti fossero in grado di controbilanciare il suo potere di mercato.

278    In quarto luogo, la ricorrente contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa avrebbe mantenuto un livello di prezzo superiore a quello esistente in altri Stati membri. Al riguardo occorre rilevare che la ricorrente ammette, nondimeno, che i suoi prezzi «erano tendenzialmente appena superiori a quelli [esistenti] in altri Stati membri». Certo, essa invoca la caduta della domanda di carbonato di sodio, che non si sarebbe prodotta in ugual misura in altri mercati, i tassi di cambio e i costi del carburante. Tuttavia, la ricorrente non avvalora in alcun modo la sua argomentazione con elementi concreti che consentano al Tribunale di verificare la fondatezza delle sue affermazioni.

279    In quinto luogo, la ricorrente afferma che la sua strategia per preservare l’efficacia delle sue due unità di produzione del carbonato di sodio era mantenere un volume sufficiente di vendite, il che implicava che essa cercasse di incrementare le vendite e di controbattere le offerte dei fornitori alternativi. Tuttavia, basta rilevare che un simile argomento non è atto a rimettere in discussione l’esistenza della posizione dominante della ricorrente sul mercato rilevante.

280    In sesto luogo, la ricorrente richiama le misure antidumping adottate dalla Commissione. Al riguardo occorre rilevare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha esaminato dettagliatamente le misure antidumping prese contro i produttori americani (punti 51‑54) e ne ha concluso, quanto al potere di mercato della ricorrente, che quest’ultima era tutelata contro i produttori americani e dell’Europa dell’Est dalle misure antidumping nonché dai vincoli di prezzo imposti alla General Chemical dagli impegni antidumping (punto 128).

281    In risposta a tali constatazioni la ricorrente afferma, anzitutto, che l’esistenza, dimostrata, di dumping fino al 1984 è incompatibile con la conclusione che essa godesse di una posizione dominante a tale epoca. Tuttavia, la ricorrente non spiega perché l’esistenza di dumping da parte dei produttori americani possa far ritenere che essa non detenesse una posizione dominante. Comunque, il regolamento n. 2253/84, che è stato adottato in un contesto normativo del tutto differente da quello dell’art. 82 CE, non indica che la ricorrente non vantasse una posizione dominante nel Regno Unito.

282    La ricorrente sostiene, poi, che l’adozione di misure antidumping implicava, secondo la Commissione, che le stesse non avrebbero pregiudicato la situazione concorrenziale all’interno della Comunità. Tuttavia, la ricorrente non prova tale affermazione, che risulta meramente ipotetica dal momento che il regolamento n. 2253/84 non fa alcun riferimento alla situazione concorrenziale all’interno della Comunità.

283    Tutto ciò considerato, gli argomenti avanzati dalla ricorrente non permettono di concludere per l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificherebbero un riesame della constatazione secondo cui essa aveva una posizione dominante sul mercato rilevante.

284    Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto.

 Il quinto motivo: assenza di abuso di posizione dominante

285    Il quinto motivo si articola sostanzialmente in tre capi, relativi, rispettivamente, agli sconti sul tonnellaggio marginale, alle clausole di approvvigionamento esclusivo e alle restrizioni degli acquisti dai concorrenti e agli altri incentivi finanziari.

 Il primo capo: sconti sul tonnellaggio marginale

–       Argomenti delle parti

286    La ricorrente contesta l’affermazione che le sue pratiche in materia di fissazione dei prezzi durante il periodo pertinente costituivano un abuso. Le sue pratiche sarebbero state, in ciascun caso, normali azioni concorrenziali alla luce dei fattori economici e commerciali. Gli accordi in materia di prezzi conclusi dalla ricorrente non avrebbero mai falsato la struttura concorrenziale del mercato rilevante o causato un pregiudizio ai consumatori.

287    La ricorrente afferma che non commette un abuso un fornitore in posizione dominante che negozi un prezzo ridotto se il suo cliente è disposto ad ordinare quantità supplementari. Lo scopo o l’effetto degli sconti sul tonnellaggio marginale non sarebbe stato di escludere concorrenti dal mercato. Detti sconti sarebbero stati introdotti in risposta a richieste di clienti finalizzate ad ottenere un prezzo inferiore per ogni quantitativo supplementare ordinato. Secondo la ricorrente, lo scopo degli sconti individualmente negoziati era di mantenere un’occupazione sufficiente delle sue capacità di produzione e una certa redditività al fine di evitare ulteriori chiusure di stabilimenti. Siffatti sconti spingerebbero i clienti ad ordinare quantitativi di carbonato di sodio che prima ritenevano di non poter acquistare. In tal senso, sarebbe stato particolarmente importante rendere il carbonato di sodio conveniente rispetto a succedanei come la soda caustica, il vetro triturato e la dolomite.

288    Inoltre, la ricorrente sostiene che i suoi prezzi netti non si sono in nessun momento allontanati dalla realtà economica e che gli sconti sono stati assolutamente trasparenti, nel senso che il cliente era informato del quantitativo che dava diritto allo sconto e del suo preciso importo, per iscritto, contrariamente alla situazione in esame nella causa decisa con la sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461). Il cliente non avrebbe subito pressioni affinché acquistasse maggiori quantitativi presso di essa e non sarebbe stato scoraggiato dall’acquistare il volume addizionale presso terzi per paura di perdere uno sconto sul volume principale. Inoltre, gli sconti sul tonnellaggio marginale avrebbero riguardato solamente una piccola porzione delle vendite totali di carbonato di sodio, ovvero l’8%.

289    Ad eccezione di un solo caso, gli sconti non sarebbero stati collegati al fatto che l’acquirente acquistasse il suo intero fabbisogno o una percentuale determinata dello stesso presso di essa. Siffatti sconti sarebbero stati offerti su un quantitativo addizionale rispetto al presunto quantitativo principale che il cliente aveva intenzione di acquistare presso di essa o presso uno o vari fornitori secondari, in percentuali predeterminate. I clienti sarebbero stati liberi di acquistare in qualsiasi momento i quantitativi che desideravano presso altri fornitori. La situazione sarebbe quindi differente da quella che ha dato luogo alla decisione della Commissione 18 luglio 1988, 88/518/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo [82 CE] (IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (GU L 284, pag. 41).

290    La ricorrente osserva altresì che, nel caso di specie, gli sconti sul tonnellaggio marginale che essa accordava non erano finalizzati ad operare una discriminazione tra i suoi clienti e non pregiudicavano la situazione concorrenziale tra gli stessi. Infatti, tenuto conto della varietà dei clienti e dei prodotti di sostituzione, essa avrebbe dovuto necessariamente negoziare con ciascun cliente su base individuale. Comunque, gli sconti sul tonnellaggio marginale da essa accordati avrebbero avuto un effetto solo marginale per quanto concerne la differenziazione dei costi dei suoi clienti.

291    Peraltro, gli accordi in materia di sconto non sarebbero stati conclusi a tempo indeterminato, a differenza di quelli esaminati nella causa decisa con la sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216. Infatti, tali accordi sarebbero stati convenuti in occasione di singole negoziazioni annuali. Inoltre, secondo la ricorrente, l’importo o l’esistenza degli sconti non dipendeva dalla circostanza che il cliente avesse raggiunto un certo obiettivo o acquistato un quantitativo addizionale l’anno precedente.

292    La ricorrente aggiunge che gli sconti sono stati concessi per acquisti addizionali di carbonato di sodio e non in relazione all’acquisto da parte del cliente di una gamma di prodotti. Pertanto, essa reputa di non avere agito in modo abusivo offrendo ai suoi clienti un prezzo ridotto per volumi addizionali.

293    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

294    Secondo costante giurisprudenza, la nozione di abuso è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti dell’impresa in posizione dominante atti a influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e che hanno come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 91, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II‑5575, punto 549).

295    Sebbene l’accertamento dell’esistenza di una posizione dominante non implichi di per sé alcun addebito a carico dell’impresa considerata, a quest’ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune (sentenze Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit. supra al punto 288, punto 57, e Microsoft/Commissione, cit. supra al punto 254, punto 229). Parimenti, sebbene l’esistenza di una posizione dominante non privi l’impresa che si trovi in questa posizione del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, qualora questi siano insidiati, e la detta impresa abbia la facoltà, entro limiti ragionevoli, di compiere gli atti che ritenga opportuni per difenderli, non è però ammissibile un comportamento del genere qualora abbia lo scopo di rafforzarne la posizione dominante e di farne abuso (sentenza United Brands e United Brands Continental/Commissione, cit. supra al punto 254, punto 189, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 55).

296    Per quanto riguarda in particolare la concessione di sconti da parte di un’impresa in posizione dominante, da una giurisprudenza costante emerge che uno sconto di fedeltà, concesso in cambio di un impegno del cliente a rifornirsi esclusivamente o quasi presso un’impresa in posizione dominante, è contrario all’art. 82 CE. Un tale sconto, infatti, mira a impedire, mediante la concessione di vantaggi finanziari, l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 56; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 518).

297    Un sistema di sconti avente un effetto di preclusione sul mercato sarà considerato contrario all’art. 82 CE se è applicato da un’impresa in posizione dominante. Per tale motivo la Corte ha statuito che uno sconto connesso alla realizzazione di un obiettivo d’acquisto violava l’art. 82 CE (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 57).

298    In genere si ritiene che i sistemi di sconti per quantitativi, che dipendono solo dal volume degli acquisti effettuati presso un’impresa in posizione dominante, non comportino un effetto di preclusione vietato dall’art. 82 CE. Se l’aumento del quantitativo fornito si traduce in un costo inferiore per il fornitore, quest’ultimo ha in effetti il diritto di far beneficiare il suo cliente di tale riduzione tramite prezzi più vantaggiosi. Si presume dunque che gli sconti per quantitativi riflettano guadagni in termini di efficienza ed economie di scala realizzate dall’impresa in posizione dominante (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 58).

299    Ne consegue che un sistema di sconti nell’ambito del quale la percentuale di sconto aumenta in funzione del volume acquistato non viola l’art. 82 CE, a meno che i criteri e le modalità di concessione dello sconto non facciano risultare che il sistema non si fonda su una contropartita economicamente giustificata, ma tende, analogamente a uno sconto di fedeltà e di obiettivo, ad impedire l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti (sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 90, e Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 59).

300    Per stabilire l’eventuale carattere abusivo di un sistema di sconti per quantitativi, bisogna dunque valutare tutte le circostanze, in particolare i criteri e le modalità di concessione degli sconti, e accertare se gli sconti mirino, mediante un vantaggio non basato su alcuna prestazione economica che lo giustifichi, a sopprimere o limitare la possibilità dell’acquirente di scegliere le sue fonti di rifornimento, a sbarrare l’accesso al mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata (sentenze Hoffmann‑La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 90, e Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 60).

301    Nel caso di specie, ai punti 139‑141 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

«(139) Dalla natura del sistema stesso e dalla formulazione dei documenti interni [della ricorrente] risulta chiaramente che gli sconti “top slice” miravano a escludere una concorrenza effettiva:

–        inducendo i clienti ad acquistare [dalla ricorrente] il quantitativo marginale che altrimenti avrebbe potuto [essere] fornito da un secondo fornitore,

–        minimizzando o neutralizzando la concorrenza da parte di General Chemical, la cui presenza sul mercato veniva contenuta, in termini di prezzo, quantitativi e clienti, entro limiti che garantivano il mantenimento del monopolio di fatto [della ricorrente],

–        eliminando dal mercato Brenntag o almeno minimizzando la sua influenza sulla concorrenza,

–        minimizzando il rischio che i clienti si rivolgessero a fonti di approvvigionamento alternative, che si trattasse di produttori collegati, di commercianti o di altri produttori comunitari;

–        mantenendo e rafforzando il monopolio di fatto [della ricorrente] sul mercato [pertinente].

(140) Le notevoli variazioni dei quantitativi a partire dai quali lo sconto “top slice” veniva concesso a ciascun cliente dimostrano che il sistema ed i vantaggi finanziari ad esso connessi non dipendevano da differenze nei costi che [la ricorrente] doveva sostenere per i quantitativi forniti, bensì dal fatto che il cliente acquistasse [dalla ricorrente] il suo quantitativo marginale.

(141) Affinché queste pratiche ricadano sotto il divieto dell’articolo 82 [CE] non è necessario che sussista un obbligo giuridico o una clausola espressa in base alla quale il cliente è tenuto a rifornirsi esclusivamente presso l’impresa dominante. È sufficiente che l’obiettivo o il risultato dell’incentivo offerto sia di vincolare i clienti al produttore dominante».

302    Inoltre, ai punti 61‑82 della decisione impugnata, la Commissione ha anche menzionato numerosi documenti, relativi agli sconti sul tonnellaggio marginale, secondo i quali la ricorrente intendeva escludere i concorrenti dal mercato.

303    Va inoltre rilevato che la ricorrente non contesta l’esistenza e il contenuto dei documenti menzionati dalla Commissione nella decisione impugnata. Ora, da tali documenti risulta che gli sconti concessi dalla ricorrente non riflettevano guadagni in termini di efficienza ed economie di scala. Contrariamente ad uno sconto per quantitativo che dipende solo dal volume degli acquisti, tali sconti erano finalizzati a impedire l’approvvigionamento dei clienti da altri produttori concorrenti.

304    Peraltro, nessuno degli argomenti della ricorrente intesi a dimostrare che i suoi sconti sul tonnellaggio marginale non violavano l’art. 82 CE è tale da rimettere in discussione le conclusioni della Commissione.

305    In primo luogo, la ricorrente afferma di aver introdotto gli sconti sul tonnellaggio marginale a richiesta dei suoi clienti. Tuttavia, un siffatto argomento è inconferente. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – taluni acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 89).

306    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il suo scopo era mantenere un’occupazione sufficiente delle sue capacità di produzione al fine di evitare la chiusura di stabilimenti. A tale riguardo è sufficiente constatare che la volontà di mantenere o di accrescere le sue capacità di produzione non costituisce una giustificazione oggettiva che consente ad un’impresa di disapplicare l’art. 82 CE.

307    In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il suo sistema era trasparente, a differenza del sistema oggetto della causa decisa con la sentenza Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit. supra al punto 288. Tuttavia, occorre rilevare che la Commissione non rimprovera alla ricorrente la mancanza di trasparenza dei suoi sconti sul tonnellaggio marginale e che in ogni caso, secondo la giurisprudenza, un sistema di sconti di fedeltà viola l’art. 82 CE a prescindere che sia trasparente o meno (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 111).

308    In quarto luogo, la ricorrente sottolinea che i suoi sconti sul tonnellaggio marginale riguardavano solo l’8% delle sue vendite totali di carbonato di sodio. Ebbene, in proposito va rammentato che l’effetto menzionato dalla giurisprudenza richiamata al punto 295 della presente sentenza non è necessariamente l’effetto concreto del comportamento abusivo censurato. Per constatare una violazione dell’art. 82 CE è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante mira a restringere la concorrenza o, in altri termini, che è tale da produrre o da poter produrre un simile effetto (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 239). Occorre aggiungere che, in ogni caso, l’8% delle vendite totali di carbonato di sodio della ricorrente non può essere considerato un quantitativo trascurabile delle stesse.

309    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che i suoi sconti sul tonnellaggio marginale non erano discriminatori. Anche tale argomento va respinto. Infatti, da una parte, la Commissione non rimprovera alla ricorrente il carattere discriminatorio dei suoi sconti sul tonnellaggio marginale e, dall’altra, quand’anche i detti sconti non fossero discriminatori, ciò non toglie che la ricorrente non contesta l’esistenza e il contenuto dei documenti richiamati dalla Commissione nella decisione impugnata da cui risulta che tali sconti non si basavano su una controprestazione economicamente giustificata e miravano a impedire l’approvvigionamento dei clienti da produttori concorrenti. Ebbene, sconti siffatti, che hanno un effetto di preclusione, sono contrari all’art. 82 CE se applicati da un’impresa in posizione dominante (v. punto 297 della presente sentenza).

310    In sesto luogo, la ricorrente fa valere che i suoi accordi in materia di sconti non erano conclusi a tempo indeterminato. Tuttavia, anche supponendo che gli accordi fossero stati conclusi per una breve durata, ciò non consente di affermare che non avessero l’effetto di escludere la concorrenza.

311    In conclusione, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in errore concludendo che il sistema di sconti applicato dalla ricorrente aveva il fine di escludere la concorrenza effettiva.

312    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il primo capo del quinto motivo dev’essere respinto.

 Il secondo capo: clausole di approvvigionamento esclusivo e restrizioni degli acquisti presso concorrenti

–       Argomenti delle parti

313    La ricorrente nega che i suoi accordi in materia di prezzi equivalessero ad una clausola di esclusività. A suo parere la Commissione quasi quasi afferma che il fatto che un fornitore dominante cerchi di ottenere la totalità o una parte sostanziale degli ordini di un cliente o che gli fornisca in tutto o in parte il suo fabbisogno costituisce un comportamento abusivo. Ebbene, una tale affermazione equivarrebbe a dire che, tenuto conto della sua quota di mercato, essa non aveva il diritto di competere sul mercato per ottenere altri ordini. Non esisterebbe però alcuna giurisprudenza che vada in tal senso e tale affermazione sarebbe incompatibile con «la filosofia delle regole di concorrenza».

314    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

315    Secondo una giurisprudenza consolidata, per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – taluni acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti. Lo stesso dicasi se detta impresa, senza vincolare gli acquirenti con un obbligo formale, applica, in forza di accordi stipulati con gli acquirenti o unilateralmente, un sistema di sconti di fedeltà, cioè sconti subordinati alla condizione che il cliente – indipendentemente dal volume degli acquisti, rilevante o trascurabile – si rifornisca per la totalità o per una parte considerevole del suo fabbisogno esclusivamente presso l’impresa in posizione dominante (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 89). In effetti, gli impegni di approvvigionamento esclusivo di questo tipo, con o senza contropartita di sconti o concessioni di sconti di fedeltà onde stimolare l’acquirente a rifornirsi unicamente presso l’impresa in posizione dominante, sono incompatibili con lo scopo che la concorrenza nel mercato comune non venga falsata, in quanto non si fondano su una prestazione economica che giustifichi questo onere o questo vantaggio, bensì mirano a togliere, o a ridurre, all’acquirente la possibilità di scegliere le sue fonti di approvvigionamento ed a precludere l’accesso al mercato agli altri produttori (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, punto 90).

316    Nel caso di specie, nella decisione impugnata la Commissione ha in particolare rilevato quanto segue in merito alle clausole di approvvigionamento esclusivo:

«(144) Gli effetti anticoncorrenziali delle clausole sui quantitativi contenute negli accordi di approvvigionamento [della ricorrente] devono essere valutati alla luce della dichiarata politica [della ricorrente] nei confronti di General Chemical e di Brenntag. Come dimostrato dalla documentazione scoperta presso [la ricorrente], quest’ultima non intendeva escludere interamente tutti i concorrenti. Era nel suo interesse far sì che almeno General Chemical permanesse come “presenza” sul mercato [pertinente], strettamente controllata sia per quanto riguardava i prezzi che i quantitativi, poiché questo soddisfaceva il desiderio dei principali clienti di disporre di un secondo fornitore senza in realtà rappresentare un effettivo pericolo per la posizione di quasi monopolio detenuta [dalla ricorrente].

(145) Agendo in modo da accertare il fabbisogno totale di ciascuno dei clienti principali, [la ricorrente] era in grado di strutturare il suo sconto “top slice” in modo da escludere o minimizzare la presenza di concorrenti. In vari casi ha ottenuto dal cliente l’impegno di ridurre i suoi acquisti presso i concorrenti o di limitarli a quantitativi determinati. Nel caso di Beatson Clarke fu espressamente convenuto che il cliente avrebbe acquistato la totalità del suo fabbisogno [dalla ricorrente].

(146) Siffatti accordi limitano sostanzialmente la libertà contrattuale del cliente, precludono l’accesso al mercato ai concorrenti e equivalgono ad una clausola di esclusività.

(147) In conseguenza di tali accordi i clienti principali erano vincolati [alla ricorrente] per la quasi totalità del loro fabbisogno (e, almeno in un caso, effettivamente per la totalità), mentre veniva minimizzato l’effetto concorrenziale di altri fornitori».

317    Ai punti 83‑114 della decisione impugnata, la Commissione ha anche menzionato numerosi documenti relativi alle società Pilkington, Rockware, CWS, Redfearn e Beatson Clarke.

318    Orbene, si deve considerare che tali documenti dimostrano che la ricorrente desiderava limitare gli acquisti dei suoi clienti presso i concorrenti.

319    Infatti, quanto alla Beatson Clarke, la Commissione menziona prove dirette che consentono di stabilire che tale società aveva concluso un accordo con la ricorrente per escludere una concorrenza effettiva, un accordo in forza del quale essa era tenuta a rifornirsi ogni anno presso la ricorrente per la totalità del suo fabbisogno.

320    Nell’atto introduttivo di ricorso la ricorrente non contesta l’esistenza di tale accordo. Essa ammette addirittura che, «così come espressa nelle sue lettere, siffatta soluzione potrebbe essere qualificata forse come sconto di fedeltà». A suo giudizio, l’accordo con la Beatson Clarke era finalizzato a sostenere esportazioni non redditizie. Tuttavia, siffatto argomento non è atto a rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui esisteva un impegno di approvvigionamento esclusivo.

321    Analogamente, per quel che riguarda la Redfearn, la Commissione ha in particolare constatato che «[l’]accordo per il 1987 stabiliva che Redfearn avrebbe acquistato [dalla ricorrente] almeno 45 000 delle 47 500 t previste (ossia circa il 95% del suo fabbisogno complessivo)» e che «l’accordo conteneva anche un ulteriore incentivo ad acquistare eventuali quantitativi marginali [dalla ricorrente] sotto forma di uno sconto di 10 GBP/t». La ricorrente non contesta l’esistenza di tale impegno della Redfearn di rifornirsi esclusivamente da essa per una parte consistente del suo fabbisogno.

322    Pertanto, senza che occorra esaminare la totalità dei documenti su cui la Commissione si è basata nella decisione impugnata, si deve concludere che la Commissione ha giustamente ritenuto che la ricorrente avesse concluso accordi di approvvigionamento contrari all’art. 82 CE.

323    Di conseguenza, il secondo capo del quinto motivo dev’essere respinto.

 Il terzo capo: altri incentivi finanziari

–       Argomenti delle parti

324    La ricorrente sostiene che gli altri incentivi finanziari sono stati generalmente offerti a richiesta del cliente al fine di consentirgli di svilupparsi grazie ad esportazioni che altrimenti non sarebbero state redditizie o di mantenere la quota di mercato che deteneva o ancora di far fronte a beni importati a basso costo. Siffatti accordi non avrebbero avuto lo scopo di vincolare i clienti.

325    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

326    Ai punti 148‑150 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato quanto segue:

«(148) Nel corso delle trattative con Beatson Clarke [la ricorrente] affermò chiaramente che la concessione del “pacchetto di incentivi” (…), che andava ad aggiungersi allo sconto “top slice”, dipendeva dall’assenso di Beatson Clarce a rifornirsi esclusivamente presso [la ricorrente], condizione che fu confermata per iscritto. Questo speciale “incentivo” aveva il fine e l’effetto di rafforzare la posizione [della ricorrente] presso il cliente escludendo la concorrenza.

(149)          Tutte le misure menzionate ai punti da 139 a 147 miravano a eliminare o limitare le opportunità di altri produttori o fornitori di soda di entrare in concorrenza con [la ricorrente]. Esse vanno valutate alla luce della dichiarata strategia [della ricorrente] di conservare un monopolio di fatto (ma non al 100%) sul mercato [rilevante]. Esse consolidavano quindi la posizione dominante [della ricorrente] in modo incompatibile con il concetto di concorrenza inerente all’articolo 82 [CE].

(150)  Gli sconti non rispecchiavano eventuali differenze di costi dovute ai quantitativi forniti ma erano intesi a garantire [alla ricorrente] la totalità o comunque la maggior percentuale possibile del fabbisogno del cliente. Il sistema di sconti “top slice” comportava quindi notevoli variazioni da cliente a cliente per quanto riguardava il quantitativo a partire dal quale lo sconto veniva concesso. L’importo per tonnellata dello sconto stesso variava da 6 a 30 GBP/t o più».

327    A tale riguardo va rilevato che la ricorrente non contesta di aver offerto incentivi finanziari ai suoi clienti.

328    Il fatto che gli incentivi finanziari siano stati offerti ai clienti – come indicato al punto 305 della presente sentenza – a loro richiesta, che tali misure mirassero ad assisterli ai fini dell’esportazione, a mantenere la quota di mercato che essi detenevano o ancora a far fronte a beni importati a basso costo e che siffatte misure fossero trasparenti non sono elementi pertinenti ai fini della valutazione della loro legittimità con riferimento all’art. 82 CE. Quanto all’argomento secondo il quale gli accordi non avrebbero avuto lo scopo e l’effetto di vincolare i clienti, esso non può essere accolto, dal momento che risulta, segnatamente dai punti surriportati della decisione impugnata, che la ricorrente aveva precisato, almeno per un cliente, che il pacchetto di incentivi, che andava ad aggiungersi allo sconto «top slice», dipendeva dal suo assenso a rifornirsi esclusivamente da essa. Al pari degli sconti sul tonnellaggio marginale, almeno alcuni degli impegni di cui trattasi miravano dunque a impedire l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti.

329    Pertanto, occorre respingere il terzo capo del quinto motivo e, di conseguenza, il quinto motivo dev’essere respinto nel suo complesso.

 Il sesto motivo: assenza di pregiudizio del commercio tra Stati membri

 Argomenti delle parti

330    La ricorrente osserva che le difficoltà incontrate dalla Commissione nel dimostrare il pregiudizio del commercio tra Stati membri emergono dalla sua breve e contraddittoria analisi della questione. Essa afferma che tale analisi è già stata censurata dal Tribunale al punto 63 della sentenza ICI II, cit. supra al punto 16. Inoltre, nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe ripreso un elemento importante che figurava nella comunicazione degli addebiti, vale a dire il fatto che la politica di fissazione dei prezzi della ricorrente influisse sul commercio intracomunitario.

331    La Commissione non spiegherebbe altresì il fenomeno di «netta separazione dei mercati nazionali nella Comunità», menzionato al punto 152 della decisione impugnata, e non stabilirebbe un nesso tra la detta separazione e l’asserito abuso. Infatti, dopo aver ritenuto, al momento dell’adozione della decisione 91/300, che la separazione dei mercati fosse dovuta alle pratiche concordate tra la ricorrente e la Solvay, la Commissione non avrebbe ripreso la sua affermazione della «netta separazione» nella decisione impugnata. La ricorrente osserva, inoltre, che la Commissione non respinge la spiegazione della compartimentazione dei mercati che essa ha dato e che si basa su un’analisi dettagliata e incontestata. A suo giudizio, la spiegazione offerta è confermata dalle conclusioni della stessa Commissione nei procedimenti antidumping.

332    Peraltro, l’affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente auspicava che la General Chemical restasse sul mercato rilevante sarebbe «illogica» e «non confermata» da elementi di prova. Infatti, la Commissione non avrebbe presentato alcuna analisi economica a suo sostegno. Inoltre, tale affermazione verrebbe contraddetta dalle conclusioni della stessa Commissione nella decisione 19 dicembre 1990, 91/301/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [81, n. 1, CE] (IV/33.016 - ANSAC) (GU 1991, L 152, pag. 54; in prosieguo: la «decisione ANSAC»). La Commissione non avrebbe neppure minimamente avvalorato la sua affermazione secondo cui, in mancanza della General Chemical, i consumatori avrebbero potuto essere spinti a cercare altre fonti d’approvvigionamento, forse a prezzo inferiore, nell’Europa occidentale. Al riguardo, la ricorrente richiama il regolamento (CE) della Commissione 10 aprile 1995, n. 823, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di carbonato di sodio originario degli Stati Uniti d’America (GU L 83, pag. 8), in forza del quale, per almeno tre anni e mezzo dopo la cessazione delle pratiche asseritamente abusive, non vi è stata alcuna modifica nella configurazione degli scambi tra il Regno Unito e l’Europa continentale.

333    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

334    Secondo una giurisprudenza consolidata, l’interpretazione e l’applicazione della condizione relativa agli effetti sul commercio tra Stati membri, di cui agli artt. 81 CE e 82 CE, devono assumere come punto di partenza lo scopo di tale condizione, che è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano, infatti, nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte a incidere sulla libertà del commercio tra Stati membri in modo tale da poter nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico intracomunitario, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (sentenze della Corte 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin Kassaregister e Hugin Cash Registers/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 17, e 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 89).

335    Perché una decisione, un accordo o una prassi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi di fatto o di diritto, appaia probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in un modo tale da far temere che possano nuocere al conseguimento di un mercato unico fra Stati membri. Tale influenza inoltre non deve essere trascurabile (sentenze della Corte 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico, Racc. pag. I‑1983, punto 16; 21 gennaio 1999, cause riunite C‑215/96 e C‑216/96, Bagnasco e a., Racc. pag. I‑135, punto 47, e Dalmine/Commissione, cit. supra al punto 334, punto 90). Al riguardo, come è stato rilevato al punto 308 della presente sentenza, l’8% delle vendite totali di carbonato di sodio della ricorrente non può essere considerato come un quantitativo trascurabile delle stesse.

336    Nel caso di specie, va rilevato che la Commissione ha considerato in modo giuridicamente sufficiente che le pratiche addebitate alla ricorrente potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri.

337    Infatti, da una parte, gli sconti sul tonnellaggio marginale hanno un effetto di esclusione, poiché uno sconto di fedeltà, che venga concesso in cambio dell’impegno del cliente a rifornirsi esclusivamente o quasi esclusivamente da un’impresa in posizione dominante, mira a impedire, mediante la concessione di vantaggi finanziari, l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti (sentenza Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 56; v. anche, in tal senso, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, cit. supra al punto 296, punto 518). Ebbene, sbarrando l’accesso al mercato a certi concorrenti, il comportamento della ricorrente poteva avere ripercussioni sui flussi commerciali e sulla concorrenza nel mercato comune (v., in tal senso, sentenza Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, cit. supra al punto 288, punto 103).

338    Dall’altra, la Commissione fa riferimento ad una nota di strategia della ricorrente del 28 giugno 1985, secondo cui essa intendeva prevenire o eliminare tutte le importazioni di soda densa nel Regno Unito ad eccezione di quelle della General Chemical [già Allied] (punti 66‑70 della decisione impugnata). Infatti, tale nota della ricorrente, citata al punto 70 della decisione impugnata, così recita:

«La strategia rimane immutata: offrire prezzi competitivi franco consegna onde raggiungere il quantitativo base [della ricorrente], e offrire sconti “top slice” fino ad un massimo di 15 GBP/t per ottenere ulteriori quantitativi sottraendoli ad Allied. L’obiettivo è di mantenere la posizione di quest’ultima a meno di 30 000 t all’anno. Non intendiamo costringere Allied a ritirarsi dal mercato, poiché questo costringerebbe l’industria del vetro a cercare forniture nell’Europa dell’Ovest continentale o nell’Europa orientale».

339    Nelle sue memorie la ricorrente non contesta né l’esistenza né il contenuto di tale nota di strategia. Essa stessa ammette, quindi, che le sue pratiche hanno, almeno potenzialmente, comportato correnti di scambi differenti da quelle che sarebbero risultate da un mercato aperto alla concorrenza. Su tale punto occorre precisare che il criterio richiamato al punto 335 della presente sentenza, secondo cui l’influenza sugli scambi non deve essere trascurabile, risulta soddisfatto nel caso di specie.

340    Nessun argomento della ricorrente è tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui le pratiche addebitatele potevano pregiudicare il commercio tra Stati membri.

341    In primo luogo, la ricorrente afferma che nella sentenza ICI II, cit. supra al punto 16, il Tribunale ha censurato l’analisi della Commissione in merito al pregiudizio del commercio tra Stati membri. Tuttavia, dal punto 63 della detta sentenza emerge che l’ambiguità rilevata dal Tribunale concerneva solamente il fatto che la Commissione aveva constatato che le misure adottate dalla ricorrente pregiudicavano il commercio infrastatale, invece di constatare che potevano pregiudicarlo. Inoltre, il Tribunale non ha rimesso in discussione il fatto che, in quel procedimento, le misure attuate dalla ricorrente erano idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

342    In secondo luogo, la ricorrente afferma che nella decisione impugnata la Commissione non ha ripreso un elemento importante che figurava nella comunicazione degli addebiti, vale a dire il fatto che la sua politica di fissazione dei prezzi influisse sul commercio intracomunitario. Al riguardo, però, va rilevato che il controllo del Tribunale non verte sulle parti della comunicazione degli addebiti che non sono state riprese nella decisione impugnata. Il Tribunale deve unicamente esaminare se la decisione impugnata, nella parte dedicata al pregiudizio del commercio, rispetti l’art. 82 CE così come interpretato dalla giurisprudenza.

343    In terzo luogo, la ricorrente accusa la Commissione di non aver spiegato il fenomeno della «netta separazione dei mercati nazionali nella Comunità» e il nesso fra tale separazione e l’asserito abuso. A suo giudizio, la decisione 91/300 era basata sulla constatazione da parte della Commissione di una compartimentazione dei mercati risultante da pratiche concordate tra la ricorrente e la Solvay che sono state oggetto della decisione 91/297, poi annullata dal Tribunale. Tuttavia, a prescindere dalla questione se la Commissione fosse tenuta a indicare nella decisione impugnata le cause della compartimentazione dei mercati, occorre rilevare che, da una parte, la ricorrente non nega che tale separazione esistesse e che, dall’altra, gli elementi contenuti nella decisione impugnata giustificano che si consideri che gli sconti sul tonnellaggio marginale applicati dalla ricorrente siano considerati idonei, a causa del loro effetto escludente, a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

344    In quarto luogo, la ricorrente contesta l’affermazione della Commissione secondo cui essa auspicava che la General Chemical restasse sul mercato rilevante. Al riguardo, essa richiama la decisione ANSAC, adottata lo stesso giorno della decisione 91/300. La ricorrente non dimostra, però, che la decisione ANSAC contraddicesse la decisione 91/300. Infatti, il passaggio della decisione ANSAC citato dalla ricorrente nel ricorso fa parte delle conclusioni dell’ANSAC e non della valutazione della Commissione, che peraltro non ha accolto le dette conclusioni.

345    In quinto luogo, la ricorrente richiama il regolamento n. 823/95, il cui 45° ‘considerando’ così recita:

«Tra il 1990 e il periodo dell’inchiesta, gli scambi di carbonato di sodio di produzione comunitaria tra gli Stati membri sono aumentati moderatamente. Il rapporto tra la posizione dei diversi operatori comunitari sui mercati nazionali non è cambiata in misura sostanziale e in particolare la struttura degli scambi tra il Regno Unito e l’Europa continentale è rimasta praticamente invariata».

346    Il fatto che il commercio tra il Regno Unito e l’Europa continentale non sia stato modificato dopo la data riconosciuta della cessazione delle infrazioni non può, però, bastare per ritenere che le pratiche addebitate alla ricorrente non fossero idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri.

347    Da tutte le considerazioni che precedono discende che il sesto motivo dev’essere respinto; di conseguenza, le conclusioni intese all’annullamento della decisione impugnata devono essere respinte.

 2.     Le conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda

348    Preliminarmente, la ricorrente sottolinea che le sue conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda non vanno affatto interpretate come un’ammissione della violazione dell’art. 82 CE e che esse vengono dedotte in subordine.

349    La ricorrente fa valere, in sostanza, quattro motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda. Il primo attiene al tempo trascorso, il secondo all’erronea valutazione della gravità dell’infrazione, il terzo all’erronea valutazione della durata dell’infrazione e il quarto all’esistenza di circostanze attenuanti.

 Il primo motivo: il tempo trascorso

 Argomenti delle parti

350    La ricorrente afferma che, anche se la Commissione era competente ad infliggerle un’ammenda, nel caso di specie il Tribunale dovrebbe annullare l’ammenda nell’esercizio della sua competenza anche di merito.

351    La ricorrente richiama anzitutto il lasso di tempo trascorso tra l’adozione della decisione 91/300 e quella della decisione impugnata.

352    La ricorrente sottolinea, poi, che la Commissione non ha «articolato» correttamente la motivazione quanto all’ammenda e non ha tenuto conto dei cambiamenti di circostanze pertinenti che si sono verificati dopo l’adozione della decisione 91/300. A suo giudizio, non è evidente che il collegio dei commissari fosse consapevole di tali cambiamenti alla riunione nel corso della quale la decisione impugnata è stata asseritamente adottata.

353    La Commissione contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

354    Dall’esame degli argomenti della ricorrente relativi al primo e al secondo motivo dedotti a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento dell’intera decisione impugnata emerge che la Commissione ha adottato detta decisione nel rispetto del regolamento n. 2988/74 nonché del principio della ragionevolezza dei termini. Pertanto, non si può accusare la Commissione di aver tardato nell’adottare la decisione impugnata. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, nel determinare l’ammontare delle ammende per violazione del diritto della concorrenza, la Commissione deve tener conto non solo della gravità dell’infrazione e delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui la detta infrazione è stata commessa e far sì che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di infrazioni particolarmente nocive al conseguimento degli scopi della Comunità (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 106, e sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/Commissione, Racc. pag. II‑897, punto 272).

355    Di conseguenza, l’ammenda inflitta alla ricorrente non va annullata a causa del tempo trascorso tra l’adozione della decisione 91/300 e quella della decisione impugnata.

356    Il primo motivo dev’essere quindi respinto.

 Il secondo motivo: erronea valutazione della gravità dell’infrazione

 Argomenti delle parti

357    La ricorrente afferma che l’importo dell’ammenda inflitta dalla decisione 91/300 era manifestamente eccessivo. Inoltre, nessun sistema di fissazione dei prezzi simile al suo sarebbe stato in precedenza oggetto di un’«apposita decisione» della Commissione o dei giudici comunitari. La Commissione sarebbe quindi incorsa in un errore di principio considerando, nel 1990, che l’asserita infrazione fosse «di particolare gravità». La ricorrente sostiene altresì che, per determinare l’importo dell’ammenda, nel 1990 la Commissione avrebbe dovuto anche tener conto dell’ammenda inflitta a causa dell’asserita violazione dell’art. 81 CE. A suo giudizio, la Commissione ha trattato le infrazioni come se fossero completamente distinte, mentre vi è stata una sovrapposizione degli effetti sulla concorrenza e sul commercio all’interno della Comunità, con la conseguenza di una doppia sanzione e di ammende eccessive.

358    Peraltro, nella decisione impugnata la Commissione non richiamerebbe gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»). Orbene, nella decisione impugnata figurerebbero constatazioni incompatibili con gli orientamenti per il calcolo delle ammende, in particolare con la circostanza che solo infrazioni reiterate dello stesso tipo dovrebbero essere considerate come circostanze aggravanti.

359    Inoltre, nella decisione impugnata la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel periodo successivo all’adozione della decisione 91/300, essa non ha subito alcuna condanna ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE.

360    Infine, la ricorrente afferma di aver speso GBP 171 729,93 per prestare garanzie in relazione all’ammenda inflitta dalla decisione 91/300 e GBP 120 200 in relazione all’ammenda inflitta dalla decisione 91/297, due decisioni annullate dal Tribunale. A suo giudizio, la Commissione avrebbe dovuto tener conto di tali somme nel fissare l’importo dell’ammenda nel caso di specie. La ricorrente afferma di aver sostenuto altresì costi interni irrecuperabili per intraprendere azioni che provassero che la decisione 91/300 era illegittima e per rispondere all’impugnazione superflua e priva di oggetto proposta dalla Commissione. Comunque sia, l’ammenda dovrebbe essere ridotta conformemente alla sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. supra al punto 115, a causa dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra l’inizio dell’indagine nell’aprile 1989 e l’adozione della decisione impugnata.

361    La Commissione replica che il richiamo alla decisione 91/297 è «fuori luogo», in quanto tale decisione è stata annullata e la Commissione non ha adottato una nuova decisione al riguardo. Inoltre, anche se l’ammenda inflitta dalla decisione 91/300 corrispondeva ad una data percentuale del fatturato della ricorrente per il carbonato di sodio durante un particolare esercizio, tale circostanza sarebbe priva di rilievo dal momento che l’ammenda è stata inflitta per sanzionare un’infrazione che è stata commessa per vari anni. La Commissione ricorda che il fatturato considerato dal regolamento n. 17 è il fatturato mondiale per tutti i prodotti e che dieci milioni di ECU rappresentavano una percentuale estremamente modesta del fatturato complessivo della ricorrente.

362    Quanto, poi, all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe seguito gli orientamenti per il calcolo delle ammende, quest’ultima osserva che la ricorrente non afferma che essa avrebbe dovuto applicare detti orientamenti. Al riguardo, la Commissione precisa che, se fossero stati applicati i livelli indicativi delle ammende considerati dagli orientamenti per il calcolo delle ammende, l’ammenda per un’infrazione grave come quella commessa dalla ricorrente sarebbe stata maggiore. Comunque, non ci sarebbe alcuna incoerenza tra la decisione impugnata e gli orientamenti per il calcolo delle ammende. Infatti, risulterebbe in modo chiaro che l’elenco contenuto nella sezione 2 degli orientamenti per il calcolo delle ammende viene «dato unicamente come esempio».

363    Il fatto che dal 1990 non sia stata contestata nessuna infrazione alla ricorrente non sarebbe rilevante ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda per un’infrazione commessa prima di tale data. Del pari, le spese per la costituzione di garanzie prestate in seguito all’adozione della decisione 91/300 non potrebbero essere prese in considerazione per la determinazione dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata.

 Giudizio del Tribunale

364    In primo luogo, la ricorrente critica la valutazione della Commissione per quanto concerne l’importo dell’ammenda inflittale dalla decisione 91/300. Tuttavia, dato che la detta decisione è stata annullata dal Tribunale e che la controversia in esame verte unicamente su una domanda di annullamento della decisione impugnata e, in subordine, su una domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta dalla decisione impugnata, non occorre esaminare gli argomenti della ricorrente relativi all’ammenda inflitta dalla decisione 91/300 menzionati in particolare al punto 357 della presente sentenza.

365    In secondo luogo, va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, se è vero che la Commissione dispone di un potere discrezionale nel fissare l’importo delle ammende, senza essere tenuta ad applicare una formula matematica precisa, è altresì vero che il Tribunale, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17, si pronuncia con competenza giurisdizionale anche di merito, ai sensi dell’art. 229 CE, sui ricorsi presentati contro le decisioni con cui la Commissione stabilisce un’ammenda e può, di conseguenza, annullare, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta (sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 165, e 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./Commissione, Racc. pag. II‑4987, punto 358).

366    Per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, va ricordato che, siccome la decisione 91/300 era stata annullata a causa di un vizio procedurale, la Commissione aveva il diritto di adottare una nuova decisione senza l’obbligo di avviare un nuovo procedimento amministrativo.

367    Dal momento che il contenuto della decisione impugnata è quasi identico a quello della decisione 91/300 e che entrambe le decisioni sono fondate sugli stessi motivi, la decisione impugnata soggiace, per quanto riguarda la fissazione dell’importo dell’ammenda, alle regole in vigore al momento in cui è stata adottata la decisione 91/300.

368    Infatti, la Commissione ha ripreso il procedimento a partire dalla fase in cui è stato commesso l’errore procedurale senza effettuare una nuova valutazione del caso alla luce di regole che non esistevano all’epoca della prima adozione. Orbene, l’adozione ex novo di una decisione esclude a priori l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende successivi alla prima adozione.

369    Di conseguenza, gli orientamenti per il calcolo delle ammende non sono applicabili nel caso di specie.

370    In terzo luogo, va rilevato che la Commissione ha considerato che le infrazioni imputate alla ricorrente erano state «di particolare gravità» (punto 156 della decisione impugnata).

371    A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’importo delle ammende va graduato in relazione alle circostanze della trasgressione e alla gravità dell’infrazione e che la valutazione della gravità dell’infrazione, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, deve tener conto, in particolare, della natura delle restrizioni imposte alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T‑39/92 e T‑40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II‑49, punto 143 e la giurisprudenza ivi citata).

372    Pertanto, nel valutare la gravità delle infrazioni alle norme comunitarie di concorrenza imputabili a un’impresa al fine di determinare un’ammenda proporzionata alla gravità, la Commissione può tener conto della durata particolarmente lunga di talune trasgressioni, del numero e della diversità di tali trasgressioni, che abbiano interessato la totalità o quasi dei prodotti dell’impresa considerata e talune delle quali siano state poste in essere in tutti gli Stati membri, della particolare gravità delle trasgressioni inerenti a una strategia deliberata e coerente volta, mediante una serie di pratiche eliminatorie poste in essere nei confronti dei concorrenti e una politica di fidelizzazione dei clienti, a mantenere artificiosamente o a rafforzare la posizione dominante dell’impresa su mercati nei quali la concorrenza era già ristretta, degli effetti di abusi particolarmente nefasti per la concorrenza e del vantaggio tratto dall’impresa dagli illeciti commessi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II‑755, punti 240 e 241).

373    Nel caso di specie, occorre considerare che le pratiche contestate alla ricorrente giustificavano la qualificazione adottata dalla Commissione.

374    Infatti, concedendo sconti sul tonnellaggio marginale ai propri clienti e concludendo con essi accordi di fidelizzazione, la ricorrente ha pregiudicato gravemente la concorrenza. Come la Commissione giustamente afferma:

«[Le infrazioni commesse dalla ricorrente] si inserivano in una politica deliberata intesa a consolidare il controllo [della ricorrente] sul mercato [pertinente] in modo fondamentalmente contrario agli obiettivi basilari del trattato. Inoltre esse erano specificamente dirette a limitare o danneggiare l’attività di determinati concorrenti. Ostacolando per lungo tempo le possibilità di vendita di tutti i concorrenti, [la ricorrente] ha causato un danno permanente alla struttura del mercato [pertinente] a scapito dei consumatori».

375    A titolo meramente informativo va osservato che gli orientamenti per il calcolo delle ammende, benché non siano applicabili nel caso di specie, affermano che gli sconti accordati da un’impresa in posizione dominante per fidelizzare la clientela ed estromettere i concorrenti dal mercato costituiscono un’infrazione «grave», per la quale gli importi di partenza applicabili per il calcolo dell’ammenda vanno da 1 a 20 milioni di euro.

376    In quarto luogo, con riferimento alla recidiva, va rilevato che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha confermato che il fatto censurato al punto 159 della decisione impugnata, secondo cui alla ricorrente erano già state inflitte pesanti ammende per aver stipulato accordi collusivi nel settore dell’industria chimica (perossidi, polipropilene, PCV), costituiva una circostanza aggravante.

377    A tale proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, nell’analisi della gravità dell’infrazione commessa si deve tenere conto di un’eventuale recidiva (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. supra al punto 128, punto 91, e sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. II‑4407, punto 348).

378    La nozione di recidiva, come viene intesa in taluni ordinamenti giuridici nazionali, implica che un soggetto abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stato sanzionato per infrazioni simili (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II‑347, punto 617).

379    Gli orientamenti per il calcolo delle ammende, pur non essendo applicabili alla presente controversia, vanno nello stesso senso riferendosi ad un’«infrazione del medesimo tipo».

380    Orbene, occorre rilevare che le infrazioni per le quali alla ricorrente sono state inflitte ripetutamente pesanti ammende a titolo di accordi collusivi nel settore dell’industria chimica si ricollegano tutte all’art. 81 CE. Infatti, come precisato dalla Commissione, vengono in rilievo le sue decisioni 24 luglio 1969, 62/243/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo [81 CE] (IV/26.267 – Materie coloranti; GU L 195, pag. 11); 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.149 – Polipropilene; GU L 230, pag. 1), nonché 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865 – PVC; GU 1989, L 74, pag. 1). Inoltre, le pratiche che hanno costituito l’oggetto delle decisioni summenzionate sono molto diverse da quelle di cui si discute nel caso di specie.

381    La Commissione ha quindi erroneamente considerato una circostanza aggravante a carico della ricorrente. Occorre pertanto riformare la decisione impugnata riducendo del 5% l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

382    In quinto luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui essa non ha subito nessuna condanna per violazione degli artt. 81 CE e 82 CE successivamente all’adozione della decisione 91/300 non può essere accolto, poiché la decisione impugnata verte unicamente su fatti anteriori al 1990.

383    In sesto luogo, vanno respinti gli argomenti della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nel fissare l’importo dell’ammenda nel caso di specie, da una parte, delle spese sostenute per costituire garanzie in relazione alle ammende inflitte dalle decisioni 91/300 e 91/297 e, dall’altra, dei costi interni irrecuperabili sostenuti per provare che la decisione 91/300 era illegittima e per resistere all’impugnazione superflua e priva di oggetto proposta dalla Commissione. Risulta, infatti, dalla giurisprudenza che, nel determinare l’importo dell’ammenda, la Commissione deve tener conto della gravità dell’infrazione e delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui la detta infrazione è stata commessa e far sì che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di infrazioni particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità (sentenze Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 354, punto 106, e Degussa/Commissione, cit. supra al punto 354, punto 272). Ora, nel caso di specie, anche supponendo che la ricorrente sia incorsa in spese al fine di costituire garanzie per il pagamento delle ammende inflitte dalle decisioni poi annullate e di provare che una di tali decisioni era illegittima, non si può rimproverare alla Commissione di non aver preso in considerazione tali spese, dal momento che la ricorrente poteva chiederne il rimborso nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni.

384    In settimo luogo, nell’esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente, il Tribunale ha respinto il capo relativo ad una violazione del principio della ragionevolezza dei termini da parte della Commissione. Pertanto, la giurisprudenza derivata dalla sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. supra al punto 115, che presuppone l’accertamento di una violazione di detto principio, non può essere invocata nel caso di specie.

385    In conclusione, avendo la Commissione erroneamente considerato una circostanza aggravante a carico della ricorrente, occorre riformare la decisione impugnata riducendo del 5% l’importo dell’ammenda ad essa inflitta, vale a dire di EUR 500 000.

 Il terzo motivo: erronea valutazione della durata dell’infrazione

 Argomenti delle parti

386    Quanto alla fine dell’infrazione, la ricorrente afferma che le conclusioni della Commissione sono contraddittorie e non avvalorate da elementi di prova.

387    Infatti, al punto 2 della decisione impugnata verrebbe affermato che l’infrazione è continuata «circa fino alla fine [dell’anno] 1990». Per contro, ai punti 160 e 161 della decisione impugnata verrebbe precisato che l’infrazione è continuata «almeno fino alla fine [dell’anno] 1989» e che la ricorrente ha soppresso gli sconti «top slice» a decorrere dal «1° gennaio 1990». Analogamente, all’art. 1 della decisione impugnata, la Commissione farebbe riferimento «almeno alla fine [dell’anno] 1989» quale momento in cui l’infrazione è cessata. La ricorrente afferma anche che la Commissione non apporta alcuna prova di un’inadempienza dopo il 1989.

388    Quanto all’inizio dell’infrazione, la ricorrente afferma che la Commissione non dispone di nessuna prova che l’infrazione sia cominciata nel 1983 o che dimostri l’identità dei clienti ai quali gli sconti «top slice» erano destinati. In particolare, nella comunicazione degli addebiti la Commissione avrebbe considerato l’anno 1984 come data d’inizio dell’infrazione. Comunque, nessuno dei documenti richiamati dalla Commissione avrebbe una data anteriore al 1° gennaio 1985.

389    Secondo la ricorrente, dal momento che risulta che l’importo dell’ammenda è stato fissato sulla base di otto anni, ossia gli anni dal 1983 al 1990, mentre la Commissione presenta prove unicamente per una durata di cinque anni, ossia gli anni dal 1985 al 1989, occorre ridurre detto importo dal 35 al 40%, ferme restando le altre considerazioni esposte.

390    Quanto alla fine dell’infrazione, la Commissione osserva che l’incoerenza rilevata dalla ricorrente è limitata al punto 2 della decisione impugnata, dove viene indicato che gli sconti «top slice» offerti dalla ricorrente erano cessati alla fine dell’anno 1990, mentre risulta chiaramente da altre disposizioni della decisione impugnata che l’infrazione è cessata alla fine dell’anno 1989. A suo giudizio, il collegio dei commissari ha adottato l’intera decisione impugnata e non può esserci confusione su questo punto.

391    Quanto alla data d’inizio dell’infrazione, la Commissione ammette di non sapere esattamente in quale giorno gli accordi relativi agli sconti «top slice» siano stati conclusi nel 1983 o nel 1984, ma, a suo giudizio, è incontestabile che tali pratiche sono durate più di cinque anni, che sono cominciate prima del 1985 e che sono cessate solo alla fine del 1989. Pertanto, l’ammenda inflitta alla ricorrente non sarebbe eccessiva per un’infrazione di una tale durata.

 Giudizio del Tribunale

392    Preliminarmente va rilevato che, benché il motivo in esame sia diretto formalmente all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda, esso dev’essere altresì inteso come una domanda di annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui indica, al suo art. 1, che la ricorrente ha violato l’art. 82 CE nel 1983.

393    Per quel che riguarda la durata dell’infrazione, la decisione impugnata così recita:

«(2) Dal 1983 circa fino alla fine [dell’anno] 1990, [la ricorrente] ha abusato della posizione dominante detenuta sul mercato del carbonato di sodio del Regno Unito applicando ai suoi principali clienti un sistema di ribassi e sconti di fedeltà per i quantitativi marginali (sconti “top slice”), clausole contrattuali miranti a garantire [alla ricorrente] l’effettiva esclusiva delle forniture ed altri accorgimenti che hanno avuto per oggetto e per effetto di vincolare detti clienti [alla ricorrente] per la totalità del loro fabbisogno e di escludere i concorrenti.

(…)

(160) L’infrazione è iniziata attorno al 1983, poco dopo le trattative con la Commissione e la chiusura della pratica, ed è continuata almeno fino alla fine [dell’anno] 1989.

(161) La Commissione tiene conto del fatto che [la ricorrente] ha soppresso il sistema degli sconti “top slice” a decorrere dal 1° gennaio 1990».

394    L’art. 1 della decisione impugnata precisa poi che:

«(…) [la ricorrente] ha violato l’articolo [82 CE] dal 1983 circa fino almeno alla fine del 1989 adottando un comportamento inteso ad escludere o a limitare in ampia misura la concorrenza».

395    Di conseguenza, quanto alla data in cui l’infrazione è cessata, esiste una contraddizione tra le disposizioni della decisione impugnata; una menziona la «fine [circa dell’anno] 1990» e le altre indicano la fine dell’anno 1989.

396    Al riguardo, va considerato che, come indica l’art. 1 della decisione impugnata, l’infrazione non è cessata «almeno» prima della «fine [dell’anno] 1989», ciò che viene menzionato anche al punto 160, relativo alla durata dell’infrazione; il riferimento a «circa [la] fine [dell’anno] 1990», che compare al punto 2 della decisione impugnata, il quale costituisce un mero sunto dell’infrazione commessa dalla ricorrente, risulta, di conseguenza, un errore tipografico.

397    Quanto alla data di inizio dell’infrazione, la ricorrente afferma che la Commissione non dispone di nessun elemento di prova relativamente agli anni 1983 e 1984, mentre la Commissione sostiene che la ricorrente ha concluso gli accordi relativi agli sconti «top slice» prima del 1985, pur ammettendo di ignorare il giorno esatto in cui tali accordi sono stati conclusi nel 1983 o nel 1984.

398    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha fatto riferimento a taluni documenti contenuti nel fascicolo che, a suo giudizio, indicano che le pratiche di cui è accusata la ricorrente erano state attuate nel 1983 e nel 1984.

399    Al riguardo, occorre rilevare, da una parte, che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente stessa si è riferita all’anno 1984 e che, al punto 60 della decisione impugnata, viene indicato che, secondo la ricorrente, a decorrere dal 1984 gli sconti sono stati per la maggior parte oggetto di negoziazioni individuali.

400    Dall’altra, occorre osservare che i documenti invocati dalla Commissione in risposta al quesito scritto del Tribunale non consentono di ritenere che l’infrazione di cui la ricorrente è accusata si fosse già realizzata nel 1983. La Commissione ammette peraltro di non sapere esattamente in quale giorno gli accordi relativi agli sconti «top slice» sono stati conclusi (v. punto 391 supra).

401    Si deve pertanto annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha violato l’art. 82 CE nel 1983.

402    Di conseguenza, si deve ridurre, per tale motivo, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 15 %, ossia di EUR 1 500 000.

 Il quarto motivo: esistenza di circostanze attenuanti

403    La ricorrente afferma che la Commissione avrebbe dovuto considerare nove circostanze attenuanti nel valutare la gravità dell’infrazione.

 Il primo capo: collaborazione della ricorrente con la Commissione

404    La ricorrente sostiene di essersi mostrata cooperativa assistendo pienamente la Commissione in tutte le fasi delle indagini e presentandosi all’audizione con i testimoni che hanno maggiormente contribuito a far luce sui fatti. Essa osserva che, nella sua sentenza del 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1021), il Tribunale ha concesso a tal titolo una riduzione supplementare di un milione di ECU dell’importo dell’ammenda.

405    L’art. 11 del regolamento n. 17, intitolato «Richiesta di informazioni», così recita:

«4. L’obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. Se un’impresa o un’associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e dall’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione».

406    Secondo una costante giurisprudenza, una collaborazione alle indagini che non oltrepassi quanto incombe alle imprese in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell’ammenda (sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II‑907, punti 341 e 342, e 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punto 218). Per contro, siffatta riduzione è giustificata quando l’impresa ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell’art. 11 del regolamento n. 17 (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑230/00, Daesang e Sewon Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2733, punto 137).

407    Nella sentenza 10 marzo 1992, ICI/Commissione, cit. supra al punto 404 (punto 393), il Tribunale aveva rilevato il carattere molto dettagliato della risposta della ricorrente alla richiesta di informazioni, che riguardava non solo la sua condotta, ma anche quella di tutte le imprese interessate, risposta senza la quale sarebbe stato molto più difficile per la Commissione constatare e far cessare l’infrazione oggetto della decisione 91/300.

408    Nel caso di specie, invece, la ricorrente si limita ad affermare, senza apportare alcun elemento, di aver assistito pienamente la Commissione in tutte le fasi delle indagini e di essersi presentata all’audizione con i testimoni che hanno maggiormente contribuito a far luce sui fatti.

409    Ebbene, il comportamento della ricorrente non può essere qualificato come una collaborazione alle indagini che oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17. Non si può nemmeno considerare che la ricorrente abbia fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che la Commissione può pretendere in forza dello stesso articolo.

410    Non potendo il comportamento della ricorrente essere considerato come una circostanza attenuante, il primo capo del quarto motivo dev’essere respinto.

 Il secondo capo: intenzionalità degli accordi sulla fissazione dei prezzi

411    Secondo la ricorrente, gli accordi sulla fissazione dei prezzi nel settore del carbonato di sodio non costituivano una politica deliberata delle parti interessate diretta a violare le regole di concorrenza. Al riguardo, essa richiama una nota interna del 29 novembre 1988, redatta dal responsabile commerciale della divisione «Carbonato di sodio», che era stata trasmessa alla Commissione in occasione del procedimento amministrativo, ai termini della quale, «alla luce degli incontri tra i produttori di carbonato di sodio e la [direzione generale della concorrenza] alcuni anni fa, egli non [credeva] che [avessero] un grave problema in relazione alla natura dei [loro] contratti». Nella detta nota viene anche affermato che esiste spesso una linea di confine molto sottile tra, ad esempio, l’ottimizzazione di una posizione sul mercato e l’abuso della propria posizione dominante sul medesimo mercato. Comunque, la ricorrente sostiene che la sua condotta non è stata ritenuta illegittima in una sentenza precedente della Corte o del Tribunale. Pertanto, se infrazione c’è stata, si dovrebbe trattarla come «infrazione tecnica».

412    È principio giurisprudenziale costante che, perché un’infrazione alle regole di concorrenza del Trattato possa essere cinsiderata intenzionale, non è necessario che l’impresa sia stata consapevole di violare un divieto sancito da dette norme, ma è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva come oggetto o come effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune (sentenze 1° aprile 1993, causa T‑65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II‑389, punto 165, e 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./Commissione, Racc. pag. II‑3033, punto 155).

413    Orbene, come rileva giustamente la Commissione al punto 137 della decisione impugnata, la Corte ha già pronunciato numerose sentenze di condanna di pratiche miranti a bloccare l’accesso di concorrenti ai propri clienti vincolando questi ultimi al fornitore dominante. Al riguardo, la sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit. supra al punto 216, ha dichiarato in particolare che, per un’impresa che si trova in posizione dominante su un mercato, il fatto di vincolare – sia pure a loro richiesta – taluni acquirenti con l’obbligo o la promessa di rifornirsi per tutto o gran parte del loro fabbisogno esclusivamente presso di essa costituisce abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE, tanto se l’obbligo in questione è imposto sic et simpliciter, quanto se ha come contropartita la concessione di sconti.

414    Inoltre, dal punto 108 della decisione impugnata risulta che la ricorrente ha redatto una «nota intitolata “Problemi e obiettivi 1989”: [in cui] si può leggere che [la ricorrente] intendeva “prendere in considerazione la legalità degli sconti ‘top slice’ ed eventuali alternative”».

415    Del resto, come rileva la Commissione al punto 158 della decisione impugnata:

«In seguito alle lunghe trattative con la Commissione che avevano avuto luogo tra il 1980 e il 1982 [la ricorrente] era perfettamente al corrente delle disposizioni dell’articolo 82 [CE]. Gli sconti “top slice” furono introdotti nel 1983 circa, non molto tempo dopo che [la ricorrente] aveva assunto nei confronti della Commissione l’impegno di non offrire incentivi speciali ai clienti perché si rifornissero presso [di essa] per la totalità o gran parte del loro fabbisogno».

416    Pertanto, la ricorrente non poteva ignorare che le pratiche contemplate dalla decisione impugnata avevano come scopo o come effetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

417    La nota interna del responsabile commerciale della divisione «Carbonato di sodio» della ricorrente del 29 novembre 1988 non è atta a rimettere in discussione tale conclusione, dal momento che la giurisprudenza ha già ben dichiarato l’illegittimità di pratiche simili a quelle di cui la ricorrente è stata accusata dalla Commissione.

418    Il secondo capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

 Il terzo capo: esistenza di misure preventive

419    La ricorrente afferma di aver adottato misure approfondite per assicurare il rispetto delle regole di concorrenza. Tali misure comprenderebbero un programma di formazione globale e continua attuato da legali interni ed esterni. Sarebbero stati impiegati una videocassetta, realizzata professionalmente, venduta ad oltre 170 imprese, nonché un opuscolo esplicativo. Secondo la ricorrente, tali misure sono state efficaci, come attesta la mancanza di qualsiasi denuncia per violazioni del diritto della concorrenza durante i dieci anni trascorsi dall’adozione della decisione 91/300.

420    Al riguardo, se è certo importante che un’impresa abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta affatto la realtà dell’infrazione rilevata. Il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale anteriore, l’attuazione di un programma di adempimento come circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l’obbligo di procedere allo stesso modo in ciascun caso (v. sentenza 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/Commissione, Racc. pag. II‑497, punto 266 e la giurisprudenza ivi citata).

421    Ne risulta che, nel procedimento in oggetto, non si può criticare la Commissione per non aver tenuto conto, nell’esaminare l’esistenza delle circostanze attenuanti, delle misure preventive che la ricorrente afferma di aver adottato.

422    Il terzo capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

 Il quarto capo: soppressione degli sconti «top slice»

423    La ricorrente asserisce che i suoi accordi sulla fissazione dei prezzi del carbonato di sodio erano stati volontariamente rinegoziati ben prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, al fine di evitare gli sconti sul tonnellaggio marginale, adottando un prezzo negoziato unico, senza il minimo sconto o il minino ribasso. Essa invoca la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4). A suo giudizio, tale comunicazione prevede che la cessazione volontaria di pratiche in una fase precoce sia un fattore che conduce ad una riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda. Anche ai sensi del punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende si tratterebbe di un fattore che giustifica una riduzione molto sostanziale dell’ammenda.

424    Al riguardo, occorre rilevare che, secondo il punto 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, costituisce una circostanza attenuante l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare allo stadio degli accertamenti)».

425    Tuttavia, come risulta dai punti 366‑369 della presente sentenza, gli orientamenti per il calcolo delle ammende non sono applicabili nel caso di specie.

426    Comunque, anche supponendo che i detti orientamenti fossero applicabili nel caso di specie, si deve constatare che le condizioni previste dal loro art. 3 non sono soddisfatte nel presente procedimento. Infatti, non si può considerare che la ricorrente non abbia più commesso infrazioni sin dai primi interventi della Commissione, come richiesto dagli orientamenti affinché l’aver posto fine alle attività illecite costituisca una circostanza attenuante. Dal punto 3 della presente sentenza risulta, infatti, che la Commissione ha svolto i primi accertamenti nell’aprile 1989, mentre la ricorrente ha soppresso il sistema di sconti sul tonnellaggio marginale a decorrere dal 1° gennaio 1990, come indicato dal punto 161 della decisione impugnata.

427    Occorre rilevare, del resto, che l’art. 3 degli orientamenti non può essere interpretato nel senso che il semplice fatto che il contravventore cessi ogni infrazione fin dai primi interventi della Commissione costituisca in modo generale e senza riserve una circostanza attenuante. Infatti, una tale interpretazione dell’art. 3 degli orientamenti sminuirebbe l’effetto utile delle disposizioni che consentono il mantenimento di una concorrenza efficace, perché affievolirebbe sia la sanzione che può essere imposta a seguito di una violazione dell’art. 82 CE sia l’effetto dissuasivo di una siffatta sanzione. Di conseguenza, si deve interpretare tale disposizione nel senso che solo le specifiche circostanze nelle quali la eventuale cessazione dell’infrazione fin dai primi interventi della Commissione viene a concretizzarsi potrebbero giustificare che questo comportamento sia preso in considerazione come circostanza attenuante (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑59/02, Archer Daniels Midland/Commissione, Racc. pag. II‑3627, punti 335 e 338).

428    Nel caso di specie, va rammentato che la Commissione accusa la ricorrente di aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della soda nel Regno Unito applicando ai principali clienti un sistema di ribassi e sconti di fedeltà sul tonnellaggio marginale, clausole contrattuali miranti a garantirle l’effettiva esclusiva delle forniture ed altri accorgimenti che hanno avuto per oggetto e per effetto di vincolare ad essa detti clienti per la totalità o la quasi totalità del loro fabbisogno e di escludere i concorrenti. In tal senso va rilevato, in particolare, che la ricorrente non contesta l’esistenza e il contenuto dei documenti invocati dalla Commissione nella decisione impugnata dai quali risulta che gli sconti «top slice» non si fondavano su una contropartita economicamente giustificata ed erano finalizzati ad impedire l’approvvigionamento dei clienti presso produttori concorrenti. Va altresì sottolineato che, come è stato constatato ai punti 370, 373 e 374 della presente sentenza, le infrazioni di cui la ricorrente è stata accusata sono di particolare gravità.

429    Pertanto, occorre considerare che, anche supponendo che gli orientamenti fossero applicabili e che la ricorrente abbia smesso di offrire sconti «top slice» ai suoi clienti a partire dai primi interventi della Commissione, detta circostanza non può essere considerata come un’attenuante nel caso di specie.

430    Si deve, di conseguenza, respingere il quarto capo del quarto motivo.

 Il quinto capo: limitata estensione degli sconti

431    Secondo la ricorrente, i quantitativi interessati dagli sconti «top slice» rappresentano solo l’8% delle sue vendite complessive di carbonato di sodio.

432    Al riguardo va rammentato che la Commissione, nel valutare la gravità di un’infrazione, deve tener conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo e delle particolari circostanze dell’infrazione medesima. Fra tali fattori possono figurare il volume e il valore delle merci oggetto dell’infrazione nonché le dimensioni e il potere economico dell’impresa e, quindi, l’influenza che essa ha potuto esercitare sul mercato (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit. supra al punto 354, punto 120).

433    Nel presente procedimento la Commissione ha dichiarato quanto segue relativamente alla gravità dell’infrazione di cui trattasi:

«(156) Nella fattispecie la Commissione considera le infrazioni alle disposizioni dell’articolo 82 [CE] di particolare gravità. Esse si inserivano in una politica deliberata intesa a consolidare il controllo [della ricorrente] sul mercato [pertinente] in modo fondamentalmente contrario agli obiettivi basilari del trattato. Inoltre esse erano specificamente dirette a limitare o danneggiare l’attività di determinati concorrenti.

(157) Ostacolando per lungo tempo le possibilità di vendita di tutti i concorrenti, [la ricorrente] ha causato un danno permanente alla struttura del mercato interessato a scapito dei consumatori».

434    Di conseguenza, va constatato che la Commissione ha ben tenuto conto dell’influenza che l’infrazione ha potuto esercitare sul mercato, la quale, nelle circostanze di specie, non può limitarsi al solo volume dei quantitativi di carbonato di sodio interessati dagli sconti sul tonnellaggio marginale.

435    Comunque, da una giurisprudenza consolidata emerge che elementi relativi all’oggetto di un comportamento possono rivestire rilevanza maggiore, ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda, di quelli relativi ai suoi effetti (sentenze Thyssen Stahl/Commissione, cit. supra al punto 378, punto 636, e Michelin/Commissione, cit. supra al punto 295, punto 259).

436    Il quinto capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

 Il sesto capo: nessuna censura riguardo agli altri elementi dei contratti di vendita

437    La ricorrente afferma che la Commissione non formula nessuna censura riguardo alla durata dei suoi contratti di vendita di carbonato di sodio, alla presenza di clausole di concorrenza, ai contratti relativi all’intero fabbisogno dei clienti o agli sconti sul volume centrale ovvero ad ogni altro sconto relativo al restante 92% della sua produzione.

438    Al riguardo,è sufficiente rilevare che siffatte pratiche non vengono prese in considerazione dalla decisione impugnata.

439    Il fatto che la Commissione non censuri gli altri elementi dei contratti di vendita non può costituire una circostanza attenuante dell’infrazione oggetto della decisione impugnata.

440    Il sesto capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

 Il settimo capo: assenza di profitto dall’infrazione

441    Secondo la ricorrente, la Commissione non apporta alcuna prova del fatto che essa avrebbe tratto profitto da una qualsiasi delle pratiche di cui è stata accusata. Essa afferma che le sue vendite erano crollate all’inizio degli anni ’80 e che doveva razionalizzare la sua capacità di produzione chiudendo l’unità di produzione a Wallerscote (Regno Unito). La situazione sarebbe poi migliorata, ma i suoi utili complessivi sarebbero stati modesti per tutti gli anni ’80.

442    La ricorrente non apporta però alcun elemento fattuale a riprova dell’asserita mancanza di profitto.

443    Inoltre, anche supponendo che la ricorrente non abbia tratto profitto dalle pratiche di cui è stata accusata, va ricordato che, sebbene l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla durata dell’infrazione e agli altri elementi idonei ad entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione, tra i quali figura il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, il fatto che un’impresa non abbia ricavato alcun utile dall’infrazione non può impedire l’imposizione di un’ammenda, se non si vuole che quest’ultima perda il proprio carattere dissuasivo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione l’assenza di utili derivanti dall’infrazione in questione. Inoltre l’assenza di un vantaggio economico connesso all’infrazione non può essere considerata una circostanza attenuante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 29 novembre 2005, causa T‑64/02, Heubach/Commissione, Racc. pag. II‑5137, punti 184‑186 e la giurisprudenza ivi citata).

444    Il settimo capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

 L’ottavo capo: mancanza di segretezza dell’infrazione

445    La ricorrente sostiene che, nel presente procedimento, non ricorre la caratteristica aggravante della segretezza per quel che riguarda gli sconti «top slice». Risulterebbe da alcune misure antidumping adottate dalla Commissione che il mercato del carbonato di sodio era trasparente e sensibile ai prezzi e che i consumatori operavano su base comunitaria o su base mondiale per i loro contratti annuali.

446    Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione può considerare la segretezza come circostanza aggravante nel valutare la gravità dell’infrazione (v. in tal senso, per un’intesa, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr‑Melnhof/Commissione, Racc. pag. II‑1751, punto 213).

447    Non si può, tuttavia, dedurne che la mancanza di segretezza costituisca una circostanza attenuante.

448    Ciò considerato, l’ottavo capo del quarto motivo dev’essere respinto.

 Il nono capo: tipo di concorrenti

449    Secondo la ricorrente, gli sconti «top slice» avrebbero pregiudicato unicamente i concorrenti al di fuori della Comunità, i quali avrebbero proceduto essi stessi per tutti gli anni ’80 a politiche di fissazione dei prezzi inique.

450    Al riguardo occorre rilevare che, anche supponendo che gli sconti «top slice» pregiudicassero solo i suoi concorrenti stabiliti al di fuori della Comunità, la ricorrente non spiega perché il fatto che si tratti di imprese aventi sede al di fuori della Comunità dovrebbe costituire una circostanza attenuante nel caso di specie.

451    Il nono capo del quarto motivo dev’essere quindi respinto.

452    In conclusione, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che le infrazioni si sono svolte tra il 1983 circa e la fine del 1989, e non tra il 1984 e la fine del 1989, e riformarla in quanto, erroneamente, addebita alla ricorrente una recidiva e la considera come circostanza aggravante.

453    Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente è fissato in EUR 8 milioni.

 Sulle spese

454    Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

455    Nel caso di specie, le conclusioni della ricorrente sono state dichiarate in parte fondate. Il Tribunale ritiene che le circostanze di specie siano equamente valutate statuendo che la ricorrente sosterrà i quattro quinti delle proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della Commissione e che quest’ultima sopporterà un quinto delle proprie spese nonché un quinto delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 della decisione della Commissione 13 dicembre 2000, 2003/7/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (COMP/33.133 – D: Carbonato di sodio – ICI), è annullato nella parte in cui dichiara che l’Imperial Chemical Industries Ltd ha violato l’art. 82 CE nel 1983.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta all’Imperial Chemical Industries all’art. 2 della decisione 2003/7 è fissato in EUR 8 milioni.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      L’Imperial Chemical Industries sopporterà quattro quinti delle proprie spese e quattro quinti delle spese della Commissione europea.

5)      La Commissione sopporterà un quinto delle proprie spese e un quinto delle spese dell’Imperial Chemical Industries.

Meij

Vadapalas

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2010.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

1. Le conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata

Il primo motivo: incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata

Il primo capo: erronea applicazione delle norme sulla prescrizione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il secondo capo: violazione del principio della ragionevolezza dei termini

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il secondo motivo: violazione delle forme sostanziali

Il primo capo: illegittimità delle fasi preparatorie della decisione 91/300

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il secondo capo: eccessivo lasso di tempo tra il procedimento amministrativo e l’adozione della decisione impugnata

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il terzo capo: violazione dell’obbligo di assumere nuove iniziative procedurali

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il quarto capo: violazione del diritto di accesso al fascicolo

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il quinto capo: violazione dell’art. 253 CE

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il terzo motivo: erronea valutazione del mercato rilevante

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il quarto motivo: assenza di posizione dominante

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il quinto motivo: assenza di abuso di posizione dominante

Il primo capo: sconti sul tonnellaggio marginale

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il secondo capo: clausole di approvvigionamento esclusivo e restrizioni degli acquisti presso concorrenti

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il terzo capo: altri incentivi finanziari

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Il sesto motivo: assenza di pregiudizio del commercio tra Stati membri

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.     Le conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda

Il primo motivo: il tempo trascorso

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il secondo motivo: erronea valutazione della gravità dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il terzo motivo: erronea valutazione della durata dell’infrazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Il quarto motivo: esistenza di circostanze attenuanti

Il primo capo: collaborazione della ricorrente con la Commissione

Il secondo capo: intenzionalità degli accordi sulla fissazione dei prezzi

Il terzo capo: esistenza di misure preventive

Il quarto capo: soppressione degli sconti «top slice»

Il quinto capo: limitata estensione degli sconti

Il sesto capo: nessuna censura riguardo agli altri elementi dei contratti di vendita

Il settimo capo: assenza di profitto dall’infrazione

L’ottavo capo: mancanza di segretezza dell’infrazione

Il nono capo: tipo di concorrenti

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.