SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 marzo 2009 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Finanziamento di France Télévisions mediante canoni radiotelevisivi — Esame permanente degli aiuti esistenti — Raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure — Impegni dello Stato membro accettati dalla Commissione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Natura dell’atto impugnato — Interesse ad agire — Ricevibilità — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Sentenza Altmark»

Nella causa T-354/05,

Télévision française 1 SA (TF1), con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. C. Giolito, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. Vendrolini, in qualità di agenti,

e da

France Télévisions SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-P. Gunther e D. Tayar,

intervenienti

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 aprile 2005, C (2005) 1166 def., relativa all’aiuto concesso a France Télévisions [aiuto E 10/2005 (ex C 60/1999) - Francia, Canone d’abbonamento radiodiffusione],

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2008,

ha emesso la seguente

Sentenza

Quadro giuridico

1

L’art. 86, n. 2, CE, così dispone:

«Le imprese incaricate dalla gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

2

L’art. 87, n. 1, CE, così recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

3

L’art. 88 CE stabilisce quanto segue:

«1.   La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2.   Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(…)

3.   Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

4

L’art. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 88 CE (GU L 83, pag. 1) recita:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

b)

“aiuti esistenti”:

i)

(…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del Trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del Trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore (…)».

5

L’art. 17 del regolamento n. 659/1999, così dispone:

«1.   La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell’articolo [88], paragrafo 1, [CE].

2.   Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

6

L’art. 18 del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

«Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell’articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

a)

modificazioni sostanziali del regime di aiuti,

b)

l’introduzione di obblighi procedurali o

c)

l’abolizione del regime di aiuti».

7

L’art. 19 del regolamento n. 659/1999, così recita:

«1.   Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest’ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2.   Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9».

8

L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, così dispone:

«La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un’informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede».

Fatti all’origine della controversia

9

Con lettera 10 marzo 1993, la ricorrente, Télévision française 1 SA, proprietaria della rete privata di televisione commerciale TF1, ha presentato un reclamo presso la Commissione circa le modalità di finanziamento e di gestione di France 2 e France 3, due reti pubbliche di televisione francesi. Tale reclamo, che ha costituito oggetto di un complemento di reclamo il , menzionava violazioni dell’art. 81 CE, dell’art. 86, n. 1, CE e dell’art. 87 CE. La ricorrente sosteneva in tale reclamo che, tra altre misure, il trasferimento da parte della Repubblica francese del canone d’abbonamento radiotelevisivo a France 2 e France 3 costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

10

Con decisione 27 settembre 1999, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del (GU C 340, pag. 57), la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale, previsto all’art. 88, n. 2, CE, per quanto riguarda le sovvenzioni all’investimento percepite da France 2 e France 3 nonché le dotazioni di capitale ricevute da France 2 tra il 1988 e il 1994. Tale procedimento non verteva sul canone d’abbonamento, poiché quest’ultima misura è stata, in limine, considerata come un aiuto esistente che deve costituire oggetto di un procedimento di esame separato ai sensi degli artt. 17 e segg. del regolamento n. 659/1999.

11

Nel 2000, France 2 e France 3 sono state conferite dalla Repubblica francese alla società holding pubblica France Télévisions SA, creata con la legge francese 1o agosto 2000, n. 2000/719, che modifica la legge , n. 86/1067, relativa alla libertà di comunicazione (GURF n. 177 del , pag. 11903) e incaricata di coordinare l’attività delle reti pubbliche francesi.

12

Con decisione 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore di France 2 e France 3 (GU 2004, L 361, pag. 21; in prosieguo: la «decisione »), la Commissione ha deciso che le sovvenzioni d’investimento percepite da France 2 e France 3 nonché le dotazioni in capitale effettuate a favore di France 2 tra il 1988 e il 1994 costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune in forza dell’art. 86, n. 2, CE. La decisione ha costituito l’oggetto di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente, registrato presso la cancelleria del Tribunale sotto il numero T-144/04 e respinto con ordinanza del Tribunale , causa T-144/04, TF1/Commissione (Racc. pag. II-761).

13

Con lettera 10 dicembre 2003, indirizzata alla Repubblica francese sulla base dell’art. 17 del regolamento n. 659/1999 (in prosieguo: la «lettera »), la Commissione ha peraltro, nell’ambito dell’esame permanente degli aiuti di Stato, illustrato alla Repubblica francese la sua analisi circa il sistema francese del canone d’abbonamento radiotelevisivo.

14

Con lettere 20 febbraio e , le autorità francesi hanno risposto alla lettera . Hanno incontrato i rappresentanti della Commissione il . Con lettere e , e hanno formulato impegni in risposta all’analisi della Commissione contenuta nella lettera .

15

Con decisione 20 aprile 2005, C (2005) 1166 def., relativa all’aiuto concesso alla France Télévisions [aiuto E 10/2005 (ex C 60/1999) — Francia, canoni radiodiffusione] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata il alla Repubblica francese, la Commissione ha informato tale Stato membro che sulla base degli impegni assunti dalle autorità francesi nell’ambito del procedimento di esame permanente del regime del canone d’abbonamento a favore della France Télévisions, considerava tale regime compatibile con il mercato comune ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE e decideva pertanto di chiudere il procedimento relativo a tale regime vertente su un aiuto esistente (paragrafi 1 e 72 della decisione impugnata).

16

Il 29 giugno 2005 la decisione impugnata è stata comunicata dalla Commissione alla ricorrente mediante telefax.

17

Il 30 settembre 2005 la decisione impugnata ha costituito oggetto di una pubblicazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 240, pag. 20), contenente un rinvio al sito Internet della Commissione che consente l’accesso al testo integrale di tale decisione.

Procedimento e conclusioni delle parti

18

Con atto introduttivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 5 e , la Repubblica francese e la France Télévisions hanno chiesto di intervenire a sostegno della Commissione. Tali domande venivano accolte con ordinanza della Quinta Sezione del Tribunale .

20

Rispondendo ad una domanda del Tribunale di produzione di documenti del 25 gennaio 2006, la Commissione, con lettera , ha prodotto la decisione , ma ha risposto di non poter produrre le lettere scambiate con la Repubblica francese nell’ambito dell’esame permanente del canone d’abbonamento. Con lettere , il Tribunale ha informato le parti che la produzione di tali documenti avrebbe potuto essere disposta nel caso in cui quest’ultimo lo avesse ritenuto necessario.

21

Rispondendo ad un quesito del Tribunale del 23 maggio 2008, la Commissione, con lettera , ha informato il Tribunale delle misure adottate dalla Repubblica francese in esecuzione della decisione impugnata.

22

Con lettera 9 ottobre 2008, indirizzata alla cancelleria del Tribunale e versata agli atti, la ricorrente ha fatto presente che avrebbe fatto menzione, nel corso dell’udienza, di fatti giuridici nuovi, e cioè la sentenza del Tribunale , causa T-442/03, SIC/Commissione (Racc. pag. II-1161) e la decisione della Commissione , C (2008) 3506 def., relativa all’aiuto concesso alla France Télévisions (aiuto n. 279/2008 - Francia, dotazione di capitale per la France Télévisions).

23

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese e statuire come di legge, su tale punto, nei confronti delle intervenienti.

24

La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla France Télévisions, conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile;

in subordine, dichiarare il ricorso manifestamente infondato in diritto;

condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Sul rispetto del termine di ricorso

Argomenti delle parti

25

La Commissione, sostenuta dalla France Télévisions, s’interroga sulla ricevibilità del ricorso con riferimento alla data della sua presentazione.

26

La decisione impugnata sarebbe stata indirizzata alla ricorrente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il 20 giugno 2005 e da lei ricevuta il . La ricorrente ne avrebbe pertanto avuto piena conoscenza per tale data e, comunque, al più tardi il , data alla quale avrebbe chiesto alla Commissione di inviarle per telefax nuovamente la decisione impugnata in quanto la lettera raccomandata sarebbe andata smarrita.

27

Il ricorso sarebbe pertanto tardivo.

28

La Commissione dichiara di non ignorare la giurisprudenza secondo la quale, in caso di atti che, secondo una prassi costante e, a fortiori, in esecuzione di un obbligo di legge, sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il termine di ricorso inizia a decorrere a partire dalla data di pubblicazione, ma rileva che la decisione impugnata non corrisponde esattamente agli atti contemplati dall’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999. Infatti, la decisione impugnata conterrebbe contemporaneamente la raccomandazione che propone l’adozione di misure opportune, contemplata dall’art. 18 di tale regolamento, e l’accettazione dello Stato membro, contemplata dall’art. 19, n. 1, del medesimo regolamento. La Commissione si chiede pertanto se la decisione impugnata avesse dovuto essere stata pubblicata a norma dell’art. 26, n. 1, di tale regolamento e si rimette alla prudente valutazione del Tribunale su tale punto.

29

La Commissione tuttavia s’interroga sulla pertinenza di tale giurisprudenza nel caso in cui l’atto sia stato notificato alla ricorrente. Applicare tale giurisprudenza nel caso di specie equivarrebbe a privare di ogni significato la comunicazione prevista dall’art. 20 del regolamento n. 659/1999 e ad estendere in modo ingiustificato i termini di ricorso dei principali interessati, nella specie i concorrenti delle imprese beneficiarie dell’aiuto.

30

La ricorrente considera che la decisione impugnata le è stata comunicata nella sua integralità non già il 23 giugno 2005, bensì solo il . Siccome il deposito del ricorso è avvenuto il , esso sarebbe pertanto ricevibile. Inoltre, il ricorso sarebbe a maggior ragione ancora ricevibile qualora il termine fosse iniziato a decorrere solo a partire dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

31

Si deve in primo luogo rilevare che la decisione impugnata di cui lo Stato membro interessato, nella specie la Repubblica francese, è il solo destinatario (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 13 maggio 2008, causa T-327/04, SNIV/Commissione, punto 33), non è stata notificata ma è stata unicamente comunicata alla ricorrente.

32

In forza dell’art. 230, quinto comma, CE, il ricorso di annullamento, deve essere proposto entro un termine di due mesi a partire, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notifica al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza.

33

Risulta dal dettato stesso di tale disposizione che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è sussidiario rispetto a quelli della pubblicazione o della notifica dell’atto stesso (ordinanze del Tribunale 21 novembre 2005, causa T-426/04, Tramarin/Commissione, Racc. pag. II-4765, punto 48; SNIV/Commissione, punto 31 supra, punto 21 e TF1/Commissione, punto 12 supra, punto 19).

34

Inoltre, relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, costituiscono oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, la Corte e il Tribunale hanno ammesso che il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile e che è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso. In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l’atto in questione sarà pubblicato (ordinanze Tramarin/Commissione, punto 33 supra, punto 49; SNIV/Commissione, punto 31 supra, punto 22, e TF1/Commissione, punto 12 supra, punto 20). Tale soluzione, che attiene alla certezza del diritto e si applica a tutti i terzi interessati, vale in particolare qualora, come nella specie, il terzo interessato, autore del ricorso, abbia avuto conoscenza dell’atto prima della sua pubblicazione.

35

Infine, il fatto che la Commissione dia ai terzi accesso integrale al testo di una decisione inserita nel suo sito Internet, unitamente alla pubblicazione di una comunicazione sintetica sulla Gazzetta ufficiale che consente agli interessati di identificare la decisione di cui trattasi e che li avvisa di tale possibilità di accesso via Internet, deve considerarsi come una pubblicazione ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 80; ordinanze del Tribunale , causa T-321/04, Air Bourbon/Commissione, Racc. pag. II-3469, punto 34, e Tramarin/Commissione, punto 33 supra, punto 53).

36

L’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dispone che la Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un’informazione sintetica delle «decisioni da essa adottate a norma del combinato disposto degli artt. 18 e 19, n. 1».

37

Per stabilire se la decisione impugnata, la quale non è basata su alcun espresso fondamento normativo, corrisponda a quanto l’art. 26, n. 1 del regolamento n. 659/1999 vuole intendere con l’espressione ricordata al punto precedente, si deve in primo luogo passare in rassegna le tappe del procedimento seguito nella specie dalla Commissione e in secondo luogo precisare il senso della detta espressione.

38

In primo luogo, dal punto 64 della decisione impugnata risulta che con la lettera del 10 dicembre 2003, qualificata dalla Commissione «lettera articolo 17» (punto 15 della decisione impugnata), tale istituzione non si è limitata ad informare la Repubblica francese della conclusione preliminare secondo la quale il regime del canone d’abbonamento non era o non era più compatibile con il mercato comune e ad invitare tale Stato membro a presentare le sue osservazioni.

39

In tale lettera, la Commissione ha fatto presente che «in limine dovevano essere apportate modifiche al sistema esistente al fine di garantire la compatibilità del sistema francese di canone d’abbonamento con le norme comunitarie applicabili agli aiuti di Stato» (punto 64 della decisione impugnata). La Commissione «ha ritenuto che le autorità francesi dovessero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto [di taluni] principi» riguardanti, in sostanza, la proporzionalità della compensazione statale rispetto ai costi del servizio pubblico (punto 64, primo trattino della decisione impugnata) e la gestione da parte degli operatori di radiodiffusione di servizio pubblico delle loro attività commerciali alle condizioni del mercato (punto 64, secondo e terzo trattino della decisione impugnata).

40

Così operando, la Commissione, già dalla lettera del 10 dicembre 2003, ha deciso di indirizzare allo Stato membro interessato una «raccomandazione in cui propone opportune misure» che interviene pertanto, in linea di principio, solo allo stadio previsto dall’art. 18 del regolamento n. 659/1999, cioè «alla luce delle informazioni fornite[le] dallo Stato membro».

41

Nella decisione impugnata la Commissione, dopo aver ricordato i termini di tale raccomandazione (punto 64 della decisione impugnata) e esaminato gli impegni adottati dalla Repubblica francese in risposta a detta raccomandazione (punto 65 e seguenti della decisione impugnata) ha «considerato che gli impegni delle autorità francesi riguardanti il principio dell’assenza di sovracompensazione [erano] soddisfacenti» (punto 68 della decisione impugnata) e che quelli «riguardanti il comportamento commerciale delle reti pubbliche [rispondevano] soddisfacentemente alle raccomandazioni da lei [formulate]» (punto 70 della decisione impugnata). Ha altresì preso atto dall’impegno delle autorità francesi a procedere «nei due anni a partire dalla presente lettera» alle modifiche legislative e di regolamento necessarie per l’esecuzione di tali impegni e a fornirle, entro lo stesso termine, un rapporto a tale riguardo (punto 71 della decisione impugnata).

42

Sulla base di tali differenti impegni delle autorità francesi e della constatazione che essi soddisfacevano alla sua raccomandazione, la Commissione ha deciso di chiudere il presente procedimento (punti 1 e 72 della decisione impugnata) rammentando tuttavia che la decisione impugnata non pregiudicava sotto nessun aspetto il suo potere di procedere all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti, previsto dall’art. 88, n. 1, CE (punto 73, primo comma della decisione impugnata).

43

Dalla descrizione che precede risulta che nella specie la Commissione, fin dallo stadio della procedura previsto dall’art. 17, n. 2 del regolamento n. 659/1999, ha deciso di indirizzare alla Repubblica francese la «raccomandazione in cui propone opportune misure» prevista dall’art. 18 di tale regolamento. Successivamente, ricevuti gli impegni della Repubblica francese, la Commissione li ha esaminati, li ha considerati rispondenti a tale raccomandazione e, di conseguenza, li ha accettati. Tale accettazione, che si basa su un previo esame degli impegni e va, pertanto, oltre il semplice fatto di prenderne atto, può tuttavia essere assimilata, quanto meno in prima analisi e al fine di corrispondere, fin che possibile, alle fasi processuali letteralmente previste a termini del regolamento n. 659/1999, al fatto di «[prenderne] atto», ai sensi dell’art. 19, n. 1 di tale regolamento.

44

In secondo luogo, si deve stabilire il significato dell’espressione «decisioni (…) adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1», contenuta all’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

45

Tale espressione sta a significare che l’obbligo di pubblicazione sancito da tale disposizione non verte direttamente e soltanto sulla «decisione [adottata] ai sensi dell’articolo 18» del regolamento n. 659/1999 di rivolgere allo Stato membro una raccomandazione che propone l’adozione di opportune misure, ma che tale obbligo di pubblicazione sorge solo nell’ipotesi in cui la raccomandazione della Commissione sia accettata dallo Stato membro, il che corrisponde al caso di cui all’art. 19, n. 1 dello stesso regolamento.

46

Pertanto, in definitiva, l’art. 26, n. 1 del regolamento n. 659/1999 fa obbligo alla Commissione, se e qualora la sua raccomandazione che propone l’adozione di misure opportune sia accettata dallo Stato membro, di procedere alla pubblicazione del contenuto di tale raccomandazione che detta istituzione aveva deciso di rivolgere allo Stato membro e del fatto che tale raccomandazione è stata accettata dallo Stato membro. I terzi sono così informati non di una fase soltanto intermedia del procedimento di esame, ma del suo stato finale.

47

Nella specie, la decisione impugnata, anche se interviene a seguito di un procedimento in cui la raccomandazione prevista all’art. 18 del regolamento n. 659/1999 è stata presentata fin dallo stadio della lettera rivolta ai sensi dell’art. 17 (v. punti 38-40 supra), corrisponde in realtà a quanto tale regolamento designa, all’art. 26, n. 1, con l’espressione «decisioni (…) adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1».

48

Essendo la decisione impugnata senz’altro corrispondente ad uno degli atti contemplati dall’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, ed essendo pertanto soggetta a pubblicazione, conformemente al disposto dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, è «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea», cioè a partire dalla mezzanotte del 14 ottobre 2005, che ha cominciato a decorrere il termine di ricorso. Così operando, e in applicazione del combinato disposto dell’art. 230, quinto comma, CE, e degli artt. 101 e 102, n. 2 del regolamento di procedura, il termine di ricorso è scaduto il martedì a mezzanotte.

49

Il presente ricorso, essendo stato proposto il 9 settembre 2005, è ricevibile.

Sulla natura della decisione impugnata

Argomenti delle parti

50

La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, afferma che la decisione impugnata, contenendo una raccomandazione accettata dalle autorità francesi, non produce effetti obbligatori e non è pertanto un atto impugnabile.

51

Si tratterebbe di una lettera indirizzata alla Repubblica francese nel corso della fase di esame permanente di un aiuto esistente. Orbene, secondo la formulazione stessa dell’art. 88, n. 1, CE, le misure opportune sarebbero soltanto delle proposte. Solo nell’ipotesi in cui lo Stato membro dovesse decidere di non adottare tali proposte, la Commissione dovrebbe, se lo ritiene opportuno, adottare una decisione a norma dell’art. 88, n. 2, CE al fine di esigere la modifica del regime di aiuto di cui trattasi, e soltanto tale decisione avrebbe carattere obbligatorio. La Commissione non disporrebbe di un potere coercitivo nei confronti dello Stato membro nell’ambito dell’esame preliminare di una misura statale. La Commissione invoca, a sostegno della sua posizione, la sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-330/94, Salt Union/Commissione (Racc. pag. II-1475, punto 35) e l’ordinanza Tramarin/Commissione (punto 33 supra).

52

Il cosiddetto procedimento delle «misure opportune» si apparenterebbe pertanto ad un procedimento quasi contrattuale. In caso di accettazione da parte dello Stato membro delle proposte di misure opportune della Commissione, questi sarebbe tenuto a darvi attuazione. In caso di rifiuto la Commissione avvierebbe il procedimento di indagine formale.

53

Tuttavia, a questo stadio del procedimento delle misure opportune, che del resto non avrebbe alcun effetto sospensivo, la Repubblica francese potrebbe continuare a versare gli aiuti sulla base del regime esistente per ancora due anni a partire dalla notifica della decisione impugnata. Le uniche coercizioni consisterebbero nella minaccia dell’avvio di un procedimento di indagine formale in caso di mancato rispetto degli impegni e nel fatto che, a partire dai due anni e in mancanza di rispetto degli impegni, l’aiuto controverso non sarebbe più esistente ma nuovo. Solo una decisione di avvio del procedimento di indagine formale potrebbe eventualmente comportare un carattere obbligatorio.

54

Inoltre, il solo obbligo che graverebbe sullo Stato membro sarebbe quello di rispettare i suoi impegni e tale obbligo risulterebbe dalla sua accettazione unilaterale delle proposte della Commissione e non dalla decisione impugnata, che si limiterebbe a prendere atto di tali impegni.

55

Del resto, la Commissione non avrebbe la possibilità, sul solo fondamento del mancato rispetto degli impegni, di avviare un procedimento per inadempimento sulla base dell’art. 88, n. 2, CE o dell’art. 226 CE.

56

L’argomento della ricorrente relativo all’incitamento fatto agli Stati membri a non cooperare lealmente con la Commissione sarebbe specioso. È vero che lo Stato membro potrebbe decidere di non cooperare e di rifiutare tutte le proposte di misure opportune. Ma ciò si tradurrebbe in un immediato avvio del procedimento di indagine formale, seguito da una decisione unilaterale della Commissione che esige la modifica immediata del regime di aiuti. Il procedimento di cooperazione seguito nella specie consentirebbe di evitare l’apertura del procedimento di indagine formale pur lasciando il tempo allo Stato membro di dare attuazione ai suoi impegni a un ritmo convenuto ma non entro termini più lunghi. Il sistema incentiverebbe pertanto la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri senza incitare questi ultimi a comportarsi in modo sleale.

57

L’argomento che deduce la mancanza di un sindacato giurisdizionale dell’azione della Commissione in caso di assenza, allo scadere del termine impartito allo Stato membro, della decisione di aprire il procedimento d’indagine formale, sarebbe scorretto. Il mancato rispetto dei suoi impegni da parte della Repubblica francese consentirebbe alla ricorrente di chiedere, dinanzi al giudice nazionale, la sospensione del versamento del nuovo aiuto che diventerebbe allora il canone d’abbonamento. Inoltre, la ricorrente potrebbe rivolgere un invito ad agire, poi introdurre un ricorso per carenza nei confronti della Commissione qualora quest’ultima istituzione non avviasse immediatamente il procedimento d’indagine formale. Infine, il procedimento formale si concluderebbe con una decisione definitiva della Commissione, impugnabile dalla ricorrente.

58

La Commissione non sarebbe infine incorsa, nella formulazione del punto 73 della decisione impugnata, in confusione circa la natura della decisione impugnata, la quale natura dipenderebbe dalla sostanza di tale documento.

59

La ricorrente contesta la posizione della Commissione.

Giudizio del Tribunale

60

Secondo la costante giurisprudenza, solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale , causa T-87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II-203, punto 37; , cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione, Racc. pag. II-1733, punto 77; e , causa T-112/99, M6 e a./Commissione, Racc. pag. II-2459, punto 35; ordinanza del Tribunale , causa T-130/02, Kronoply/Commissione, Racc. pag. II-4857, punto 43).

61

Per stabilire se un atto o una decisione producano siffatti effetti, occorre tener conto della loro sostanza (sentenza IBM/Commissione, punto 60 supra, punto 9, e ordinanza della Corte 13 giugno 1991, causa C-50/90, Sunzest/Commissione, Racc. pag. I-2917, punto 12; sentenza Coca-Cola/Commissione, punto 60 supra, punto 78, e ordinanza Kronoply/Commissione, punto 60 supra, punto 44).

62

Nel settore degli aiuti di Stato, le norme procedurali stabilite dal Trattato variano a seconda che si tratti di misure già esistenti oppure di nuovi aiuti. Mentre le prime sono soggette all'art. 88, nn. 1 e 2, CE, i secondi sono disciplinati dai nn. 2 e 3 dello stesso articolo (sentenza della Corte 30 giugno 1992, causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punto 22).

63

Per quanto riguarda gli aiuti già esistenti, nel citato art. 88, n. 1 si attribuisce alla Commissione la competenza a procedere, con gli Stati membri, al loro esame permanente. Nell'ambito di tale esame, la Commissione propone agli Stati le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Il n. 2 di detto articolo dispone poi che qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87 CE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, essa decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato (sentenza Italia/Commissione, punto 62 supra, punto 23; sentenza della Corte 9 agosto 1994, causa C-44/93, Namur-Les assurances du crédit, Racc. pag. I-3829, punto 11).

64

Secondo l’art. 17, n. 2, del regolamento n. 659/1999, se la Commissione considera che un regime di aiuti esistenti non è, o non è più compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare dandogli l’opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese.

65

Secondo l’art. 18 del regolamento n. 659/1999, se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell’art. 17 di cui sopra, conclude che il regime di aiuti esistenti non è, ovvero non è più compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone misure opportune allo Stato membro interessato. Non può essere contestato che siffatta raccomandazione, la quale costituisce solo una proposta, non è, presa isolatamente, un atto impugnabile (v. in questo senso sentenza Salt Union/Commissione, punto 51 supra, punto 35, prima frase).

66

Secondo l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 659/1999, se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti presentati dallo Stato membro, continua a ritenere che tali misure siano necessarie, la Commissione avvia il procedimento di cui all’art. 4, n. 4, di tale regolamento.

67

Secondo l’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999, se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest’ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro.

68

Per quanto riguarda quest’ultima ipotesi, nella specie pertinente, va respinto l’approccio sostenuto in sostanza dalla Commissione e che consiste, sulla base di una lettura isolata e letterale dell’art. 19, n. 1 di cui sopra, nel ritenere che essa non adotti alcuna decisione nel caso di una procedura di esame di un aiuto esistente che si conclude con l’accettazione da parte dello Stato membro delle misure opportune proposte, o ancora, nel ridurre il procedimento di cui agli artt. 17, 18 e 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999 a un procedimento quasi contrattuale.

69

Infatti, un tale approccio viola i termini e l’oggetto del detto procedimento, che costituisce, per sua stessa natura, un procedimento decisionale, come del resto precisato all’art. 26, n. 1 del regolamento n. 659/1999, tramite l’espressione «decisioni (…) adottate a norma (…) del combinato disposto degli articoli 18 e 19 paragrafo 1».

70

Certamente, la Commissione e lo Stato membro possono discutere circa le misure opportune proposte, ma, in definitiva, il procedimento di esame si conclude con la decisione menzionata al punto precedente solo allorché la Commissione, nell’esercizio della sua competenza esclusiva a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, decide di accettare gli impegni dello Stato come rispondenti alle sue preoccupazioni.

71

Nella specie, la Commissione ha esaminato gli impegni della Repubblica francese, ha considerato che essi rispondevano alla sua raccomandazione e consentivano pertanto di assicurare la compatibilità del regime del canone d’abbonamento con il mercato comune e ha quindi deciso di chiudere il presente procedimento (punti 1 e 72 della decisione impugnata), rammentando che la decisione impugnata non pregiudicava assolutamente il suo potere di procedere all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti previsti dall’art. 88, n. 1, CE (paragrafo 73, primo comma della decisione impugnata).

72

Così operando, la Commissione, lungi dal prendere passivamente atto degli impegni della Repubblica francese, ha adottato una decisione nei loro confronti, senza la quale il procedimento di esame del canone d’abbonamento non si sarebbe concluso, ma avrebbe proseguito il suo corso, con il proseguimento degli scambi allo scopo di ottenere impegni soddisfacenti per la Commissione o con l’avvio del procedimento d’indagine formale in applicazione dell’art. 19, n. 2 del regolamento n. 659/1999.

73

Per quanto riguarda gli effetti giuridici obbligatori della decisione impugnata, è sufficiente rilevare che, conformemente all’art. 19, n. 1, in fine, del regolamento n. 659/1999, lo Stato membro interessato che, all’atto della pubblicazione prevista dall’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, ha necessariamente accettato le misure opportune «è tenuto a dare applicazione» a tali misure (v., per il riconoscimento da parte della Corte di un siffatto effetto giuridico obbligatorio, nelle cause precedenti all’entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 36; , causa C-311/94, Ijssel-Vliet, Racc. pag. I-5023, punti 42 e 43, e , causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punto 65, in fine).

74

Tali considerazioni non vengono rimesse in discussione con il riferimento, operato dalla Commissione, all’ordinanza Tramarin/Commissione, punto 33 supra, e alla sentenza Salt Union/Commissione, punto 51 supra.

75

Per quanto riguarda la causa che ha dato luogo all’ordinanza Tramarin/Commissione, punto 33 supra, essa verte su un caso di esame preliminare di un nuovo aiuto. Tale esame preliminare deve sfociare, conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 659/1999, nell’adozione di una decisione ai sensi dei nn. 2, 3 o 4 di tale articolo, la quale decisione è idonea, se del caso, a costituire oggetto di un ricorso di annullamento. È in questo contesto che il Tribunale ha considerato che la lettera con la quale la Commissione, nell’ambito dell’esame preliminare, aveva invitato la Repubblica italiana a rinunciare ad una proposta di regola transitoria tra il regime di aiuti in vigore e il regime di aiuti notificato, costituiva un atto preparatorio della decisone definitiva e non poteva pertanto costituire oggetto di un ricorso.

76

Nell’ambito dell’esame permanente degli aiuti esistenti e nell’ipotesi di un’attuazione conforme da parte dello Stato membro dei suoi impegni, la Commissione, dopo la decisione contemplata dall’art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, non deve più adottare altra decisione. Il solo atto di cui dispongono pertanto i terzi interessati — e nella specie la ricorrente — non è, come nella causa Tramarin/Commissione, un atto preparatorio di una decisione definitiva che si adotterà in seguito, bensì la decisione contemplata nella disposizione sopra considerata del regolamento n. 659/1999, la quale decisione produce l’effetto giuridico obbligatorio menzionato al punto 73 supra.

77

Neanche il riferimento alla sentenza Salt Union/Commissione, punto 51 supra, è tale da giustificare la posizione della Commissione. Infatti, l’ipotesi espressamente considerata dal Tribunale al punto 35 di tale sentenza era quella di un rifiuto da parte dello Stato membro di accettare una proposta della Commissione di misure opportune, la quale proposta isolatamente considerata e come rilevato sopra al punto 65, non costituisce effettivamente un atto impugnabile. Tuttavia, la situazione nella specie è diversa, poiché corrisponde ad un’accettazione delle misure opportune da parte dello Stato membro.

78

Dalle considerazioni che precedono risulta che né l’ordinanza Tramarin/Commissione, punto 33 supra, né la sentenza Salt Union/Commissione, punto 51 supra, suffragano la posizione della Commissione.

79

Quanto infine alla questione di chiarire se gli effetti giuridici obbligatori prodotti dalla decisione impugnata siano tali da incidere sugli interessi della ricorrente, si deve rilevare che tale decisione interina, in un quadro giuridico e temporale vincolante proprio del meccanismo di esame permanente degli aiuti esistenti, impegni della Repubblica francese che potevano essere considerati inidonei ad assicurare la compatibilità del regime del canone d’abbonamento con il mercato comune. La decisione impugnata consente pertanto alla Repubblica francese di continuare, per due anni, a dare attuazione al regime di aiuti di cui trattasi.

80

La decisione impugnata consente, inoltre e soprattutto, il mantenimento del detto regime di aiuto al di là di tale termine di due anni e tramite taluni adattamenti.

81

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la decisione impugnata produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente e costituisce pertanto un atto idoneo a costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

Sull’interesse ad agire della ricorrente

Argomenti delle parti

82

La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, non contesta assolutamente la legittimazione ad agire della ricorrente ma sostiene che la ricorrente, nella sua qualità di concorrente di un’impresa beneficiaria di un aiuto reso volontariamente conforme con il diritto comunitario, avrebbe ottenuto soddisfazione e non avrebbe pertanto alcun interesse ad agire per l’annullamento della decisione impugnata. In caso di annullamento, la situazione della ricorrente sarebbe meno soddisfacente di quella risultante dalla decisione impugnata, la quale tenderebbe a modificare il regime di aiuti in un senso più favorevole all’interesse comune.

83

La ricorrente contesta la posizione della Commissione.

Giudizio del Tribunale

84

Secondo la costante giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di annullamento è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse all’annullamento dell’atto impugnato. Tale interesse dev’essere esistente ed effettivo e va valutato al giorno in cui il ricorso viene proposto (sentenze del Tribunale 14 aprile 2005, causa T-141/03, Sniace/Commissione, Racc. pag. II-1197, punto 25, e , causa T-136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II-4063, punto 34).

85

Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche, o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 2004, causa T-310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II-3253, punto 44, e giurisprudenza ivi citata). Una decisione che dia interamente soddisfazione al richiedente non è, per definizione, idonea a recargli pregiudizio (v., in tal senso, sentenza della Corte , causa C-242/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5603, punto 46; sentenza del Tribunale , causa T-138/89, NBV e NBV/Commissione, Racc. pag. II-2181, punto 32) e tale richiedente non ha interesse a chiederne l’annullamento.

86

Per contro, quando il richiedente sostiene che l’atto di cui trattasi, anche se gli è eventualmente in parte favorevole, non tutela tuttavia in modo adeguato la sua situazione giuridica, gli deve essere riconosciuto un interesse ad agire al fine di far verificare, dal giudice comunitario, la legittimità di tale decisione. La valutazione del carattere favorevole o meno dell’atto impugnato rientra quindi nel merito e non nella ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tesauro relative alla sentenza della Corte 9 novembre 1989, causa 55/88, Katsoufros/Corte di giustizia, Racc. pag. 3579, in particolare pagg. 3585-3587).

87

Nella decisione impugnata, la Commissione, presso la quale la ricorrente aveva depositato un reclamo riguardante, in particolare, il regime del canone d’abbonamento radiotelevisivo, ha ritenuto che un certo numero di impegni della Repubblica francese fossero tali da assicurare la compatibilità di tale regime con il mercato comune. La ricorrente, dal canto suo, considera tali impegni inadatti a quel fine e censura la decisione impugnata proprio in quanto essa li interina, e, così facendo, violerebbe, a suo discapito, le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato.

88

È giocoforza constatare che l’argomento della Commissione secondo cui la ricorrente non ha interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata in quanto quest’ultima costituirebbe una decisione favorevole nei suoi confronti riposa sulla premessa che le contestazioni della ricorrente circa il merito, ossia, in particolare, circa il carattere manifestamente inadeguato di tali impegni, sono errate.

89

Orbene, la ricorrente, nella sua qualità di operatore televisivo concorrente di France 2 e France 3, aveva chiaramente interesse a sottoporre al giudice comunitario la questione se tale istituzione avesse considerato legittimamente, nella decisione impugnata, che gli impegni sottoscritti dalla Repubblica francese consentivano di assicurare la compatibilità del regime francese del canone d’abbonamento con il mercato comune.

90

Inoltre, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, un annullamento della decisione impugnata motivato da un errore manifesto di tale istituzione nella determinazione delle misure opportune da mettere in atto o da una motivazione insufficiente dell’adeguatezza di tale misura ai problemi identificati, non collocherebbe la ricorrente in una situazione meno favorevole di quella risultante dalla decisione impugnata.

91

Infatti, un annullamento per l’uno o l’altro di questi motivi starebbe a significare che la decisione impugnata era o caratterizzata o idonea ad essere caratterizzata da impegni inadeguati e pertanto sfavorevole alla ricorrente. A seguito di tale annullamento, spetterebbe alla Commissione, alla luce delle condizioni presenti del finanziamento di France 2 e France 3, valutare, nell’ambito dell’esame permanente degli aiuti esistenti, l’opportunità di proporre altre misure opportune per il futuro.

92

Da ciò consegue che contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la ricorrente ha un interesse ad agire per l’annullamento della decisione impugnata.

93

Da tutto quanto sopra considerato consegue che il ricorso è ricevibile.

Nel merito

94

Il presente ricorso contiene cinque motivi. Il primo motivo deduce la violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo motivo deduce la violazione dei diritti della difesa, il terzo motivo deduce l’insufficienza della portata degli impegni della Repubblica francese, il quarto motivo deduce lo sviamento di procedura, il quinto motivo deduce l’erronea interpretazione della sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I-7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark»).

95

Occorre esaminare dapprima i motivi che deducono violazione dei diritti della difesa e sviamento di procedura. Saranno in seguito esaminati i motivi che deducono l’erronea interpretazione della sentenza Altmark, punto 94 sopra, e quindi i due motivi che deducono la violazione dell’obbligo di motivazione e, rispettivamente, l’insufficienza della portata degli impegni.

Sul secondo motivo, che deduce violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

96

La ricorrente, pur riconoscendo che il procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato è aperto soltanto nei confronti degli Stati membri, sostiene che, nel corso della fase di esame prevista dall’art. 88, n. 2, CE, la Commissione deve intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni. La ricorrente si stupisce per il fatto di non aver potuto discutere con la Commissione circa l’opportunità e la portata degli impegni della Repubblica francese, dal momento che, sulla loro base, la Commissione ha convalidato il mantenimento di un sistema costitutivo di un aiuto di Stato in contrasto con l’art. 87 CE. Il dibattito si sarebbe imposto a maggior ragione dal momento che il dialogo tra la ricorrente e la Commissione, che sarebbe approdata alla conclusione che il sistema del canone d’abbonamento era un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE, si sarebbe bruscamente interrotto quando si trattava di valutare la compatibilità di tale sistema con il mercato comune.

97

La ricorrente ritiene che il posto che le è stato riservato nel procedimento nella specie è poco compatibile con la giurisprudenza secondo la quale, anche in assenza di una disposizione scritta, la Comunità non può ledere la situazione di una persona, se questa non è stata posta in grado di esprimere il suo punto di vista. Tenuto conto del potere di valutazione della Commissione qualora essa adotti una decisione di applicazione dell’art. 88, n. 1, CE, il rispetto del diritto di esser sentiti avrebbe dovuto essere stato a maggior ragione garantito. L’interruzione del dialogo tra la Commissione e la ricorrente costituirebbe una violazione dei diritti della difesa di quest’ultima.

98

La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, contesta la posizione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

99

Si deve ricordare che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato, tenuto conto della sua struttura, è un procedimento nei confronti dello Stato membro responsabile, alla luce dei suoi obblighi comunitari, della concessione dell’aiuto (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, Racc. pag. II-2717, punto 61, e , cause riunite T-111/01 e T-133/01, Saxonia Edelmetalle/Commissione, Racc. pag. II-1579, punto 47).

100

Questa considerazione, sviluppata dalla giurisprudenza nel contesto del controllo da parte della Commissione dei nuovi aiuti, è altresì valida in quello dell’esame permanente degli aiuti esistenti.

101

Da ciò deriva che se nulla vieta ad una parte di trasmettere alla Commissione informazioni che denunciano l’incompatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato, che si tratti di un nuovo aiuto o di un aiuto esistente, questa facoltà non conferisce a tale parte alcun diritto di difesa. La Commissione non è assolutamente tenuta a intrattenere con tali parti un dibattito contraddittorio.

102

È vero che, nell’ambito del procedimento di indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, primo comma, CE e dall’art. 6 del regolamento n. 659/1999, procedimento che può essere avviato, per quanto riguarda il controllo di aiuti nuovi, con una decisione adottata in applicazione dell’art. 4, n. 4, del regolamento n. 659/1999 e, per quanto concerne l’esame permanente di aiuti esistenti, mediante una decisione adottata in applicazione dell’art. 19, n. 2 del medesimo regolamento, la Commissione «invita (…) gli altri interessati a formulare le loro osservazioni» (art. 6, n. 1, seconda frase del regolamento n. 659/1999). Tuttavia è giocoforza constatare che nella specie la decisione impugnata non è stata adottata in esito ad un siffatto procedimento d’indagine formale, bensì in esito ad una proposta di misure opportune accettata dallo Stato membro interessato, cioè nell’ambito dell’art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

103

In tale fase del procedimento di esame permanente degli aiuti esistenti la Commissione non doveva invitare la ricorrente a trasmetterle le sue osservazioni. Pertanto, la ricorrente non ha titolo per rivendicare il beneficio dei diritti della difesa avvalendosi della loro violazione da parte della Commissione.

104

Ciò considerato, tale motivo va respinto.

Sul quarto motivo, che deduce sviamento di procedura

Argomenti delle parti

105

Secondo la ricorrente, la Commissione sembra rimettere alle autorità nazionali l’onere, purtuttavia rientrante nella sua esclusiva competenza, del rilevamento di un aiuto di Stato. La ricorrente non vede come la Commissione possa in tal modo delegare detta competenza e pertanto riconoscere un effetto diretto all’art. 87 CE mediante una semplice decisione con la quale accoglie degli impegni, mentre è stato necessario un regolamento per prevedere l’effetto diretto dell’art. 88, n. 3, CE.

106

La Commissione contesta la posizione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

107

Si deve in primo luogo constatare che, contrariamente a quanto sembra denunciare il presente motivo, la decisione impugnata non ha assolutamente lo scopo di rimettere alle autorità nazionali l’onere, assertivamente incombente solo alla Commissione, del rilevamento di un eventuale aiuto di Stato, fermo restando, peraltro, che come rilevato dalla Corte, il giudice nazionale è ad ogni modo competente a constatare, se del caso, l’esistenza di un aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 14).

108

In secondo luogo, e nei limiti in cui, con il presente motivo, la ricorrente tende a denunciare un asserito trasferimento da parte della Commissione alle autorità nazionali della sua competenza esclusiva a valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, è giocoforza constatare che la decisione impugnata non procede in alcun modo a un siffatto trasferimento di competenza.

109

Al contrario, è nell’esercizio della sua competenza esclusiva a valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune che la Commissione, mediante la decisione impugnata, ha ottenuto dalla Repubblica francese taluni impegni, intesi ad assicurare la compatibilità del regime del canone d’abbonamento con il mercato comune. Inoltre la decisione impugnata, come ricordato al paragrafo 73, non pregiudica assolutamente il potere della Commissione, sulla base dell’art. 88, n. 1, CE, di procedere all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e di proporre le misure opportune richieste dallo sviluppo progressivo o dal funzionamento del mercato comune.

110

Ciò considerato, il presente motivo va respinto.

Sul quinto motivo, che deduce erronea interpretazione della sentenza Altmark

Argomenti delle parti

111

La ricorrente considera che la Commissione è incorsa in errore di diritto circa l’applicabilità dell’art. 86, n. 2, CE, in caso di aiuto derivante da una sovracompensazione del costo degli obblighi di servizio pubblico.

112

Nella sentenza Altmark, punto 94 supra, la Corte avrebbe optato per l’approccio detto «compensativo». La scelta di tale approccio compensativo sarebbe stata ancora confermata dalla successiva giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale.

113

La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la Corte, nella sentenza Altmark, punto 94 supra, non conferma implicitamente che un aiuto che compensa, o piuttosto sovracompensa, i costi sostenuti da un’impresa per la fornitura di un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») può essere dichiarato compatibile con il mercato comune se le condizioni dell’art. 86, n. 2, CE sono soddisfatte.

114

Infatti, non spetta alla Corte rispondere, anche implicitamente, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, ad una questione che non le è stata sottoposta.

115

Inoltre, la Corte avrebbe fatto riferimento alla sua sentenza 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring (Racc. pag. I-9067; in prosieguo: la «sentenza Ferring»). Orbene, in questa sentenza la Corte avrebbe espressamente escluso l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, dichiarando che un vantaggio che eccede i costi aggiuntivi risultanti dal servizio di interesse generale «non può, comunque, essere considerato necessario per consentire a tali operatori di adempiere la loro specifica missione».

116

Inoltre, l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE presupporrebbe la presenza di condizioni connesse con la definizione, il mandato, e il controllo dei compiti di servizio pubblico nonché con il carattere proporzionale della compensazione finanziaria concessa in contropartita di tale servizio. Orbene, la Corte, nella sentenza Altmark, punto 94 supra, avrebbe fatto di queste stesse condizioni criteri di valutazione cumulativi non già della compatibilità, bensì dell’esistenza stessa dell’aiuto, mediante la prima, la seconda, e la terza delle quattro condizioni stabilite al punto 95 e nel dispositivo di tale sentenza (in prosieguo: insieme considerate, le «condizioni Altmark»). In altri termini, il controllo della proporzionalità secondo la Corte si eserciterebbe allo stadio della qualifica dell’aiuto, cioè in uno stadio anteriore a quello a cui la Corte intenderebbe applicarlo.

117

Infine, nella sua prassi, la Commissione avrebbe applicato l’art. 86, n. 2, CE, a situazioni nelle quali la seconda e la quarta condizione Altmark non erano soddisfatte, con la implicita conseguenza che, allorché la prima e la terza delle condizioni Altmark non sono soddisfatte, il salvataggio della misura mediante il suo esame ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE sarebbe escluso. Orbene, nella specie, la Commissione, dal momento che avrebbe essa stessa constatato che la terza condizione Altmark non era soddisfatta, avrebbe dovuto necessariamente arrivare alla conclusione che si trattava senz’altro di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, senza che fosse necessario interrogarsi sulla sua eventuale compatibilità.

118

La Commissione sarebbe pertanto incorsa in errore di diritto nell’indagare se una misura statale di compensazione dei costi del servizio pubblico potesse essere giustificata ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, sebbene essa stessa avesse constatato che la detta misura non soddisfaceva le condizioni Altmark che consentono di eludere la qualifica di aiuti di Stato.

119

Nella replica la ricorrente nega di mettere in discussione la competenza esclusiva della Commissione a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, come sarebbe del resto confermato dal ricorso depositato. Contesterebbe piuttosto le condizioni nelle quali la Commissione procede a un siffatto esame.

120

Infatti, la ricorrente ricorda che la Corte, nella sentenza Ferring, punto 115 supra, non fa riferimento all’art. [86], n. 2, [CE], a giustificazione della soluzione adottata. Anzi, dopo aver posto il principio che una compensazione che rispetta la condizione di equivalenza non è un aiuto, la Corte aggiungerebbe che «se risulta che i grossisti distributori traggono dal non assoggettamento al contributo sulle vendite dirette di medicinali un vantaggio che eccede i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico imposti loro dalla normativa nazionale, tale vantaggio, per la parte che eccede tali costi aggiuntivi, non può, comunque, essere considerato necessario per consentire a tali operatori di adempiere la loro specifica missione». Di conseguenza, secondo la Corte, occorre rispondere «che l’art. [86, n. 2, CE] dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un vantaggio fiscale di cui beneficiano le imprese incaricate della gestione di un servizio pubblico quali quelle di cui trattasi nella causa principale, in quanto tale vantaggio eccede i costi aggiuntivi del servizio pubblico».

121

Sarebbe pertanto chiaro che la Corte escluderebbe ogni applicazione della deroga dell’art. 86, n. 2, CE, a favore di una compensazione che ecceda i costi aggiuntivi connessi all’assolvimento di obblighi di servizio pubblico, di modo che siffatti aiuti dovrebbero essere valutati unicamente sulla base dell’art. 87 CE. In questo caso l’esame della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune continuerebbe a rientrare sotto la competenza della Commissione ma, non potendo fare applicazione della deroga dell’art. 86, n. 2, CE, tale esame potrebbe portare in pratica solo ad una conclusione negativa.

122

Del resto, la Corte, nella sentenza Altmark, punto 94 supra, non inficerebbe tale analisi. Infatti, la Corte non escluderebbe espressamente un’applicazione dell’art. 86, n. 2, ma non la confermerebbe neppure.

123

La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla France Télévisions, contesta gli argomenti esposti dalla ricorrente. Sostiene, in sostanza, che con tale motivo la ricorrente confonde due questioni invece ben distinte e che la sentenza Altmark, punto 94 supra, ha contribuito a chiarire. La prima sarebbe quella di sapere quando si sia in presenza di un aiuto di Stato, ai sensi del Trattato, e la seconda quando un siffatto aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

Giudizio del Tribunale

124

Con il presente motivo, la ricorrente sostiene in sostanza che la Commissione sarebbe incorsa in errore di diritto concludendo per la compatibilità del sistema del canone d’abbonamento radiotelevisivo con il mercato comune, pur avendo considerato che talune condizioni Altmark non erano rispettate.

125

Tale tesi non può essere accolta in quanto è conseguenza di una errata interpretazione della sentenza Altmark, punto 94 supra.

126

Nella sentenza Altmark, punto 94 supra, la Corte ha ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la qualifica di aiuto richiede che tutte le condizioni contemplate all’art. 87, n. 1, CE, siano soddisfatte (punto 74 della sentenza) e che tale disposizione enuncia le seguenti condizioni: in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; in secondo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario; in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (punto 75 della sentenza).

127

Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio concesso al suo beneficiario, la Corte ha rilevato che dalla giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza Ferring, punto 115 supra, risulta che nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggano, in realtà, un vantaggio finanziario, e il suddetto intervento non produca quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE (sentenza Altmark, cit. supra punto 94, punto 87).

128

La Corte ha tuttavia aggiunto che, affinché in un caso concreto una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato, devono ricorrere taluni presupposti (sentenza Altmark, punto 94 supra, punto 88):

in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente stata incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere stati definiti in modo chiaro, (prima condizione Altmark);

in secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere stati previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, (seconda condizione Altmark);

in terzo luogo, la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’esecuzione di tali obblighi (terza condizione Altmark);

in quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (quarta condizione Altmark).

129

La Corte ha concluso che un intervento statale, che non risponde a una o a più delle dette condizioni, dovrà considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

130

Dalla inequivocabile formulazione della sentenza Altmark, punto 94 supra, risulta che le quattro condizioni sopra menzionate hanno pertanto come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato e più precisamente la determinazione dell’esistenza di un siffatto vantaggio.

131

La Corte, così operando, ha ripreso e ha precisato la soluzione accolta nella sentenza Ferring, punto 115 supra, più volte invocata dalla ricorrente nelle sue memorie, al fine di consentire agli Stati membri di meglio valutare se il loro intervento a favore di un ente incaricato dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico costituisca un aiuto di Stato, che comporta un obbligo di notifica della misura alla Commissione nell’ipotesi di un nuovo aiuto, o di cooperazione con tale istituzione nel caso di un aiuto esistente.

132

Si deve sottolineare che la tesi della ricorrente è altresì contraddetta dai punti 104 e 105 della sentenza Altmark, punto 94 supra, nei quali la Corte risponde alla seconda parte della questione pregiudiziale con la quale il giudice del rinvio chiede, in particolare, se l’art. 73 CE possa essere applicato a sovvenzioni pubbliche che compensano i costi aggiuntivi sostenuti per l’assolvimento di obblighi di servizio pubblico.

133

Nei punti precitati la Corte fa presente che, nella misura in cui le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale sono da considerarsi una compensazione che costituisce la contropartita delle prestazioni di trasporto effettuate per eseguire obblighi di servizio pubblico e che rispondono alle quattro condizioni Altmark, tali sovvenzioni non ricadrebbero sotto l’art. 87 CE, con la conseguenza che la deroga a tale disposizione, prevista dall’art. 73 CE, non va invocata. Da ciò consegue, secondo la Corte, che le disposizioni di diritto primario concernenti gli aiuti di Stato, nella specie quelle dell’art. 73 CE, sarebbero applicabili alle dette sovvenzioni solo nella misura in cui tutte le condizioni sopra citate non siano riunite o le dette sovvenzioni non rientrino nelle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1) come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio , n. 1893 (GU L 169, pag. 1).

134

Risulta così chiaramente che la Corte opera una distinzione tra la questione della qualifica di una misura come aiuto di Stato, che nella specie deriverebbe dal fatto che non sono riunite le quattro condizioni Altmark, e quella della sua compatibilità con il mercato comune. Tale ragionamento della Corte relativo all’applicazione dell’art. 73 CE è nella specie interamente trasponibile per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 86, n. 2 CE.

135

Le decisioni della Corte e del Tribunale che, a partire dalla sentenza Altmark, punto 94 supra, hanno fatto riferimento alle condizioni enunciate in tale sentenza, non rimettono in discussione il fatto che tali condizioni riguardano la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ed esse non stanno ad indicare che la Corte abbia voluto, enunciando tali condizioni, porre termine all’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, per la valutazione della compatibilità con il mercato comune delle misure statali di finanziamento dei SIEG (v., in tal senso, sentenze della Corte 27 novembre 2003, cause riunite da C-34/01 a C-38/01, Enirisorse, Racc. pag. I-14243, punti 31-40; , causa C-451/03, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, Racc. pag. I-2941, punti 61-72; , causa C-526/04, Laboratoires Boiron, Racc. pag. I-7529, punti 50-57, e , causa C-206/06, Essent Netwerk Noord e a., Racc. pag. I-5497, punti 79-88; sentenze del Tribunale , causa T-157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, Racc. pag. II-917, punti 97 e 98; , causa T-274/01, Valmont/Commissione, Racc. pag. II-3145, punti 130 e 131; , causa T-349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II-2197, punto 310, e , causa T-289/03, BUPA e a./Commissione, Racc. pag. II-81, punto 258).

136

In particolare, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 135 supra, la Corte ha risposto ad una questione pregiudiziale con la quale il giudice del rinvio voleva sapere se il compenso percepito dai centri di assistenza fiscale per l’elaborazione e la trasmissione di una dichiarazione fiscale, conformemente alla normativa nazionale, costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

137

Nella sentenza la Corte ha ricordato le quattro condizioni Altmark, sottolineando che la loro presenza consente ad un intervento statale, considerato una compensazione rappresentante la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per eseguire obblighi di servizio pubblico, di sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato.

138

Dopo aver osservato che l’esame delle due ultime condizioni relative al livello del compenso di cui trattasi richiedeva una valutazione dei fatti di cui alla causa principale e ricordato che non era competente a tale riguardo, la Corte ha affermato che spettava pertanto al giudice nazionale valutare, alla luce dei detti fatti, se il compenso in oggetto costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

139

Si deve sottolineare che la Corte si è presa cura di aggiungere, in tale contesto, che il giudice nazionale non è competente a valutare la compatibilità delle misure di aiuto di un regime di aiuti con il mercato comune, poiché tale valutazione rientra nella esclusiva competenza della Commissione, operante sotto il controllo del giudice comunitario (sentenza Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, punto 135 supra, punto 71).

140

Quest’ultima considerazione della Corte sta chiaramente a dimostrare che il presente motivo riposa su una confusione della ricorrente tra il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e il criterio dell’art. 86, n. 2, CE, che consente di stabilire se una misura costitutiva di un aiuto di Stato possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

141

Ciò considerato, si deve constatare che la Commissione nella specie non è incorsa in alcun errore di diritto.

142

Infatti, nella decisione impugnata, la Commissione ha innanzitutto esaminato se il sistema del canone d’abbonamento costituisse un aiuto di Stato. Dopo aver constatato che la condizione di esistenza di un aiuto di Stato relativa all’utilizzo di risorse di Stato era soddisfatta (punto 21 della decisione impugnata), la Commissione ha verificato la condizione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo (punti 22-25 della decisione impugnata) e ha considerato, in questo contesto, che la seconda e la quarta condizione Altmark non erano rispettate (punti 24 e 25 della decisione impugnata), senza pronunciarsi sulle altre condizioni Altmark. La Commissione ha infine constatato che il sistema del canone d’abbonamento radiotelevisivo incideva sugli scambi tra gli Stati membri (punto 26 della decisione impugnata).

143

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che tale sistema costituiva un aiuto di Stato (punto 27 della decisione impugnata).

144

Tale istituzione ha poi esaminato se, come considerato in limine fin dalla decisione di avvio del procedimento di indagine formale del 27 settembre 1999 (v. punto 10 supra), il sistema del canone d’abbonamento radiotelevisivo fosse proprio un aiuto di Stato esistente. Dopo aver constatato che tale sistema era stato istituito prima dell’entrata in vigore del Trattato e che non aveva costituito l’oggetto di modifiche sostanziali (punti 28-35 della decisione impugnata), la Commissione ha concluso che esso costituiva un aiuto di Stato esistente ai sensi dell’art. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 659/1999 (punto 36 della decisione impugnata).

145

La Commissione ha poi a giusto titolo esaminato la misura di cui trattasi con riferimento all’art. 86, n. 2, CE, per decidere infine di chiudere il procedimento tenuto conto degli impegni adottati dalle autorità francesi di modificare la normativa per offrire sufficienti garanzie contro un’eventuale sovracompensazione dei costi prodotti dal servizio pubblico.

146

Così operando, la Commissione non ha, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, violato i termini della sentenza Altmark, punto 94 supra.

147

Dall’insieme delle considerazioni che precedono consegue che il quinto motivo sollevato dalla ricorrente è infondato e va respinto.

Sul primo motivo, che deduce violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

148

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non fornisce alcuna indicazione che consenta di comprendere la scelta della Commissione di subordinare la compatibilità della misura denunciata agli impegni proposti dalla Repubblica francese. Contrariamente a quanto assunto dalla Commissione, la ricorrente non confonderebbe critiche sulla motivazione e critiche sulla fondatezza della decisione impugnata, ma si limiterebbe a sostenere che la decisione impugnata è, sotto l’aspetto particolare degli impegni, insufficientemente motivata. Al massimo essa insisterebbe poi sul carattere tanto più rincrescioso di tale mancanza di motivazione in quanto questa coronerebbe un procedimento avviato oltre dieci anni prima. La ricorrente fa presente di limitarsi, senza affrontare la questione della fondatezza, a constatare la lacunosità delle spiegazioni fornite nella decisione impugnata, la quale, dopo 65 punti dedicati alla constatazione che il regime del canone d’abbonamento non presenta garanzie sufficienti per assicurarne la compatibilità con il mercato comune, accetta senza altre spiegazioni, in sette punti, gli impegni assunti dalla Repubblica francese.

149

Tenuto conto del fatto che il requisito della motivazione dovrebbe essere valutato, in particolare, in funzione dell’interesse dei destinatari o di altre persone interessate a ricevere spiegazioni, a torto la Commissione tenterebbe di circoscrivere la valutazione sulla sufficienza della motivazione della decisione impugnata alle sole relazioni tra lei e la Repubblica francese. Ciò equivarrebbe a neutralizzare i diritti dei terzi interessati nel procedimento di annullamento delle decisioni in materia di aiuti di Stato.

150

L’insufficienza di motivazione sarebbe ancora più palese ed evidente alla luce dell’interesse manifestato dalla ricorrente nel caso qui in esame e riflesso dai numerosi contatti e dalla corrispondenza.

151

Una motivazione in cui la Commissione si limiterebbe ad un richiamo formale dei criteri di valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato, per constatare poi, al punto 24 della decisione impugnata che «la seconda condizione posta dalla sentenza Altmark, punto 94 supra, non è soddisfatta» per il motivo che «la legge del 1986 non identifica parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali la compensazione dei costi del pubblico servizio verrebbe calcolata», non può essere considerata sufficiente, dal momento che tale difetto di motivazione inciderebbe sulla possibilità di valutare la pertinenza degli impegni adottati dalla Repubblica francese.

152

Per le medesime ragioni, un’analisi che si limiti a constatare che la normativa francese non è idonea ad impedire una sovracompensazione degli obblighi di servizio pubblico o delle sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali senza però stabilire l’importo di queste non può essere più qualificata come sufficiente.

153

Il fatto che la Commissione abbia rivolto una lettera di proposta di misure opportune alla Repubblica francese ed abbia seguito l’approccio annunciato nella comunicazione della Commissione circa l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU 2001, C 320, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione») non modificherebbe l’analisi della ricorrente. Infatti, l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata potrebbe essere mitigata dalla motivazione contenuta nella lettera 10 dicembre 2003, di cui la ricorrente non sarebbe la destinataria. Del resto, la ricorrente non rimetterebbe in discussione l’analisi della Commissione che giunge alla constatazione che il regime del canone d’abbonamento costituisce un aiuto di Stato che non presenta sufficienti garanzie per assicurarne la compatibilità con il mercato comune. La ricorrente resta tuttavia non in grado di valutare la fondatezza degli impegni accettati dalla Commissione per mancanza di spiegazione da parte di quest’ultima circa la scelta di accettare i detti impegni.

154

La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, contesta la posizione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

155

Secondo la costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente o individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19; , causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punti 15 e 16; , causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e , causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

156

Nella decisione impugnata, la Commissione, dopo aver, in primo luogo, ricordato il procedimento all’origine di tale decisione (punti 2-16 della decisione impugnata), in secondo luogo descritto il regime del canone d’abbonamento e concluso per la sua natura di aiuto di Stato esistente (punti 17-36 della decisione impugnata), in terzo luogo constatato che la condizione di applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, relativa all’esistenza di un SIEG (punti 41-50 della decisione impugnata), nonché quella relativa al mandato e al controllo (punti 51-55 della decisione impugnata), erano soddisfatte e, in quarto luogo, intrapreso l’esame della condizione della proporzionalità della compensazione rispetto al fabbisogno del pubblico servizio (paragrafi 56 e seguenti della decisione impugnata), ha considerato, nell’ambito di tale ultimo esame, che «la normativa francese non presentava garanzie sufficienti contro un’eventuale sovracompensazione dei costi prodotti dal servizio pubblico» (punto 60 della decisione impugnata).

157

Nei punti da 61 a 63 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato sotto quale aspetto, a suo avviso, la normativa francese non presentava siffatte garanzie.

158

Nel punto 64 della decisione impugnata, la Commissione ha descritto la raccomandazione che propone l’adozione di misure opportune che aveva di conseguenza rivolto alla Repubblica francese con la lettera 10 dicembre 2003.

159

Successivamente la Commissione ha passato in rassegna gli scambi intervenuti con le autorità francesi e ha descritto e esaminato gli impegni presentati da tali autorità in risposta alla sua raccomandazione con la quale proponeva l’adozione di misure opportune. Constatando che tali impegni rispondevano a detta raccomandazione, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di esame del canone d’abbonamento (punti 65-72 della decisione impugnata).

160

Si deve innanzitutto constatare che dalla motivazione della decisione impugnata, così come riportata, risulta in modo chiaro e comprensibile il ragionamento sul quale la Commissione ha fondato la sua decisione di chiudere il procedimento di esame del canone d’abbonamento.

161

Del resto la ricorrente, laddove nel suo ricorso assume che la decisione impugnata non le fornisce alcuna indicazione che le consenta di comprendere la scelta della Commissione di subordinare infine la compatibilità della misura denunciata agli impegni proposti dalla Repubblica francese, non fornisce alcun preciso elemento a sostegno di tale affermazione. Pertanto, benché menzioni, a più riprese nelle sue memorie, l’esistenza del suo reclamo nonché quella di scambi con la Commissione, non indica assolutamente sotto quale aspetto tale istituzione, alla luce di taluni elementi precisi di tale denuncia, di tali scambi o ancora di altre informazioni che sarebbero state in possesso della Commissione, sarebbe stata tenuta a motivare la decisione impugnata più di quanto non abbia fatto.

162

La ricorrente si limita a evocare globalmente le circostanze che il procedimento dinanzi alla Commissione sarebbe durato più di dieci anni, che la Commissione avrebbe beneficiato di un complemento di denuncia nonché di numerosi contatti con la ricorrente, che tale istituzione avrebbe fatto ricorso ad uno studio esterno, che essa avrebbe pubblicato la comunicazione sulla radiodiffusione alla quale la decisione impugnata si limiterebbe a fare riferimento e infine che solo sette punti su 72 della decisione impugnata sarebbero dedicati alla giustificazione della chiusura del procedimento. Alla luce di tali genericità, la ricorrente, secondo i termini da lei usati «si limita a constatare la lacunosità delle spiegazioni fornite dalla Commissione» sull’aspetto specifico degli impegni.

163

È giocoforza constatare che la ricorrente, con tali considerazioni, non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata per quanto riguarda il detto aspetto.

164

Per quanto riguarda poi la censura relativa alla motivazione del punto 24 della decisione impugnata, vertente sulla seconda condizione Altmark, si deve ricordare che la Commissione, al detto punto, ha constatato che tale condizione non era soddisfatta, il che non è negato dalla ricorrente. La Commissione ha motivato tale constatazione con il fatto che «la legge del 1986 non identifica parametri obiettivi e trasparenti sulla base dei quali la compensazione dei costi di servizio pubblico sarebbe calcolata». Si deve considerare che tale motivazione, esposta per le esigenze della qualifica del canone d’abbonamento come aiuto di Stato, è sufficiente.

165

Nella misura in cui tale censura della motivazione riguarda la compatibilità del regime del canone d’abbonamento con il mercato comune, essa è priva di pertinenza e va pertanto disattesa dal momento che, come è già stato rilevato, il test Altmark e la motivazione contenuta nel punto 24 della decisione impugnata riguardano la qualifica della misura come aiuto di Stato e non la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

166

Per quanto riguarda infine la censura che deduce in sostanza il fatto che la Commissione avrebbe dovuto cercare, nella decisione impugnata, di determinare l’esistenza e l’importo di un’asserita sovracompensazione, censura che costituisce, alla luce della posizione della ricorrente secondo la quale il sistema del canone d’abbonamento avrebbe indotto una sovracompensazione, non tanto una censura di motivazione quanto piuttosto una censura di merito che deduce una violazione dell’obbligo di esame, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza l’esame degli aiuti esistenti può portare soltanto a misure per il futuro (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione, Racc. pag. II-2319, punti 147 e 148; , causa T-288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione, Racc. pag. II-1169, punto 91; , cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, Diputación Foral de Álava/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 172). La Commissione può essere indotta a proporre misure opportune solo in quanto considera che il sistema di finanziamento di cui trattasi presenta un rischio di sovracompensazione per il futuro.

167

Alla luce di tali considerazioni, se è possibile che la ricerca, nell’ambito di un esame permanente di un aiuto esistente, di un’eventuale sovracompensazione per il passato possa eventualmente, secondo le circostanze particolari del caso di specie, presentare un interesse per la valutazione della compatibilità di tale aiuto esistente con il mercato comune, resta ciò nondimeno che una siffatta ricerca non è di per sé necessariamente indispensabile per una corretta valutazione della necessità di proporre misure opportune per il futuro e per la determinazione di tali misure. Il rischio o l’assenza di rischio di sovracompensazione per il futuro dipende, in definitiva, essenzialmente dalle modalità concrete del regime di finanziamento stesso e non dalla circostanza che tale regime abbia, in pratica, prodotto una sovracompensazione nel passato.

168

Orbene, dagli atti non risulta, e la ricorrente non ha affatto dimostrato, che, nelle circostanze della specie, la Commissione avrebbe dovuto, ai fini dell’esame del sistema del canone d’abbonamento ai sensi dell’art. 88, n. 1, CE, procedere, oltre all’esame delle caratteristiche proprie di tale sistema, al confronto dell’insieme delle fonti di finanziamento del servizio pubblico con i costi di tale servizio per ricercare l’esistenza, per il passato, di un’eventuale sovracompensazione da parte della Repubblica francese dei detti costi.

169

A tale proposito, è pacifico che la Commissione aveva, del resto, già operato, nella decisione 10 dicembre 2003 e a seguito del reclamo della ricorrente, un siffatto esame per il periodo 1988-1994 e che aveva concluso per l’assenza di sovracompensazione dei costi del servizio pubblico per tale periodo.

170

Inoltre la ricorrente non assume assolutamente che avrebbe depositato un reclamo con il quale denunciava una sovracompensazione a titolo del periodo successivo al 1994.

171

Tutt’al più la ricorrente ha depositato, nel marzo 1997, un complemento al suo reclamo del 10 marzo 1993. Indipendentemente dal fatto che tale complemento di reclamo potrebbe al massimo presentare pertinenza solo per il periodo anteriore al suo deposito, si deve rilevare che la ricorrente, oltre ad una menzione breve e senza significato particolare di tale documento nel ricorso, non vi ha fatto assolutamente alcun altro riferimento o rinvio, quand’anche generale, nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale e non deduce da esso alcun particolare argomento a sostegno della sua censura secondo la quale la Commissione avrebbe dovuto esaminare, nella decisione impugnata, la questione dell’esistenza di una sovracompensazione per il passato.

172

Da ciò consegue che la ricorrente non dimostra affatto che, nelle circostanze della specie, la Commissione avrebbe dovuto, ai fini dell’esame del canone d’abbonamento sotto il profilo degli aiuti esistenti e di un’eventuale proposta di misure opportune, esaminare se tale meccanismo di finanziamento aveva indotto, unitamente alle altre fonti di finanziamento di France 2 e France 3, una sovracompensazione dei costi del servizio pubblico durante il periodo che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata. Come rilevato dalla Commissione, la ricorrente non indica, nel suo ricorso, alcun elemento di prova del fatto che tale istituzione sarebbe venuta meno al suo obbligo di esame diligente e imparziale.

173

Inoltre, e nella misura in cui si dovrebbe comprendere la censura della ricorrente nel senso che contiene un rimprovero fatto alla Commissione di non avere cercato, nella decisione impugnata, di stabilire l’importo della sovracompensazione che può presentarsi in futuro in assenza di proposte di misure opportune, è giocoforza constatare che una siffatta ricerca, oltre al suo carattere puramente speculativo, non è ad ogni modo necessaria per la constatazione dell’esistenza di un rischio di sovracompensazione e la formulazione di una proposta di misure opportune.

174

Da quanto sopra considerato consegue che il presente motivo, che deduce l’insufficienza di motivazione nonché la censura di merito, formulata in occasione di tale motivo e che deduce, in sostanza, un’asserita violazione da parte della Commissione del suo obbligo di esame, per quanto riguarda l’esistenza e l’importo di una sovracompensazione per il passato o per il futuro, va respinto.

Sul terzo motivo, che deduce l’insufficienza degli impegni della Repubblica francese

Argomenti delle parti

175

Secondo la ricorrente, gli impegni della Repubblica francese sono inidonei a garantire la compatibilità del sistema francese del canone d’abbonamento con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Infatti, l’assenza di sovracompensazione degli obblighi di servizio pubblico, la gestione delle attività commerciali della France Télévisions conformemente alle pratiche di mercato, la vendita di spazi pubblicitari al prezzo di mercato, l’istituzione di un’autorità indipendente per assicurare il rispetto di tali regole sarebbero altrettanto obiettivi che avrebbero già potuto essere raggiunti per altre vie o su altre basi giuridiche.

176

Tali impegni sarebbero puramente formali e si limiterebbero, essenzialmente, ad un ritocco legislativo che non apporta miglioramenti notevoli rispetto agli strumenti esistenti, i quali si sarebbero rivelati impotenti a evitare la sovracompensazione e la prestazione di attività commerciali in condizioni che non rispondono a quelle del mercato. La menzione espressa, nella legge francese, di principi di diritto comunitario ad ogni modo già applicabili non può avere effetti maggiori di quanti non ne abbiano avuti i detti principi stessi.

177

La ricorrente si stupisce, in particolare, del fatto che la Commissione, dopo aver constatato, al punto 24 della decisione impugnata, l’assenza di parametri obiettivi e trasparenti sulla cui base la compensazione dei costi di servizio pubblico deve essere calcolata, si astiene dal precisare quali dovrebbero essere tali parametri o, quantomeno, dall’ottenere impegni concreti della Repubblica francese a tal riguardo.

178

La Commissione avrebbe piuttosto dovuto proporre la soppressione del canone d’abbonamento in quanto sovracompenserebbe il costo degli obblighi di servizio pubblico e sarebbe costitutivo di una sovvenzione anticoncorrenziale.

179

Ciò sarebbe stato tanto più necessario in quanto gli impegni della Repubblica francese sarebbero lungi dall’essere in via di attuazione per il 2006, e questo in violazione dell’obbligo di leale cooperazione di tale Stato membro. Infatti, per il 2006, la France Télévisions Publicité si sarebbe impegnata a fissare uno dei suoi costi GRP [Gross Rating Point (indicatore di pressione dei media)] al 25% del costo GRP della ricorrente e dell’operatore commerciale di radiodiffusione M6, il che sarebbe poco compatibile con l’impegno della Repubblica francese di fare rispettare alla France Télévisions, mediante l’introduzione di una disposizione di legge, le condizioni di mercato nelle sue attività commerciali.

180

La Commissione, sostenuta dalle intervenienti, deduce dall’affermazione della ricorrente, secondo la quale il rispetto delle regole in materia di aiuti di Stato è un obiettivo che avrebbe già potuto essere raggiunto per altre vie o su altre basi giuridiche, che l’attuazione di nuove garanzie mediante misure opportune era senz’altro necessaria e rileva che tale affermazione della ricorrente non dimostra assolutamente che gli impegni della Repubblica francese abbiano avuto portata insufficiente.

181

Secondo la Commissione, non è corretto affermare che gli impegni della Repubblica francese non sono efficaci, perché assertivamente non necessari.

182

La ricorrente si limiterebbe ad affermare, senza fornire alcun indizio di prova, che tali impegni non sono idonei a soddisfare le esigenze del diritto comunitario.

183

Gli impegni non verterebbero su un semplice ritocco normativo, ma sull’inserimento nell’ordinamento giuridico francese, in modo da renderle vincolanti secondo le norme giuridiche francesi, di disposizioni che garantiscono che il finanziamento delle reti di servizio pubblico francesi rispetti i principi della comunicazione sulla radiodiffusione.

184

Per quanto riguarda la tesi secondo la quale numerosi testi comunitari già si imporrebbero nell’ordinamento giuridico nazionale, la Commissione rileva che, se si dovesse seguire tale ragionamento fino alla fine, i procedimenti di controllo degli aiuti esistenti e degli aiuti nuovi mediante decisioni individuali diventerebbero inutili, poiché sarebbero sufficienti le regole orizzontali.

185

Contrariamente a quanto sosterrebbe la ricorrente per quanto riguarda la mancanza, constatata nella decisione impugnata, di parametri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare l’assenza di sovracompensazione, le autorità francesi avrebbero adottato gli impegni necessari. La Commissione evoca, a tal riguardo, il punto 67 della decisione impugnata.

186

L’argomento relativo alle pratiche tariffarie delle reti pubbliche nel 2006, sollevato nel corso della replica, sarebbe nuovo e pertanto irricevibile. Ad ogni modo, le prassi asserite sembrerebbero pur sempre ricadere sotto il procedimento di esame degli aiuti esistenti fintantoché il termine dei due anni non sia trascorso. Pertanto non ci si potrebbe avvalere di esse per dimostrare l’asserita inefficacia degli impegni. Soprattutto, nel merito, la ricorrente non fornirebbe la prova che le asserite pratiche rientrerebbero in un dumping sui prezzi.

Giudizio del Tribunale

187

Secondo l’art. 18 del regolamento n. 659/1999, se la Commissione conclude che il regime di aiuti esistenti non è più compatibile con il mercato comune, «emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato». Secondo la stessa disposizione «[tale] raccomandazione può in particolare proporre (…) modificazioni sostanziali nel regime di aiuti di cui trattasi [o] l’introduzione di obblighi procedurali o (…) l’abolizione del regime di aiuti». Secondo l’art. 19, n. 1 del medesimo regolamento «se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest’ultima, la Commissione ne prende atto».

188

Dalla formulazione dell’art. 18 del regolamento n. 659/1999 risulta che la Commissione gode di un ampio margine di valutazione discrezionale nell’esercizio del suo potere di adottare, secondo la formulazione dell’art. 26, n. 1 del medesimo regolamento, una decisione ai sensi «del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1», di tale regolamento, e, in questo quadro, di stabilire le misure opportune in grado di rispondere alla sua conclusione secondo la quale il regime di aiuti esistenti di cui trattasi non è o non è più compatibile con il mercato comune.

189

Ciò considerato, non compete al Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, poiché il suo controllo deve limitarsi a verificare che tale istituzione non sia incorsa in errore manifesto di valutazione nel considerare che gli impegni adottati erano tali da dirimere i problemi di concorrenza che il regime di aiuti di cui trattasi poneva (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 63; , causa T-35/99, Keller e Keller Meccanica/Commissione, Racc. pag. II-261, punto 77; v., altresì per analogia, sentenze del Tribunale , causa T-119/02, Royal Philips Electronics/Commissione, Racc. pag. II-1433, punto 78; , causa T-158/00, ARD/Commissione, Racc. pag. II-3825, punto 329, e , causa T-177/04, easyJet/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 128).

190

Con il presente motivo la ricorrente in sostanza sostiene che gli impegni della Repubblica francese adottati in risposta alle proposte di misure opportune della Commissione e accettati da tale istituzione non contengono miglioramenti notevoli rispetto a strumenti esistenti che si sarebbero rivelati impotenti ad evitare una sovracompensazione.

191

Si deve constatare che oltre al fatto che l’affermazione della ricorrente, secondo la quale il sistema del canone d’abbonamento avrebbe indotto una sovracompensazione, non è assolutamente suffragata, tale affermazione è comunque priva di pertinenza.

192

Infatti, ai fini del controllo da parte del Tribunale sulla legittimità della decisione impugnata, la questione pertinente non è sapere se il sistema del canone d’abbonamento abbia o meno indotto una sovracompensazione per il periodo precedente l’adozione di tale decisione, ma soltanto sapere se, nelle particolari circostanze della specie, la Commissione avrebbe dovuto, ai fini dell’esame di tale sistema di finanziamento e della proposta di misure opportune, indagare sull’esistenza di una siffatta sovracompensazione.

193

Orbene, come è già stato constatato (v. punti 172 e 173 supra), la Commissione non è venuta meno al suo obbligo di esame non procedendo, nelle circostanze della specie, a tale indagine nella decisione impugnata.

194

Gli elementi successivi alla decisione impugnata nella misura in cui la ricorrente se ne avvale nelle sue memorie (v. punto 179 supra) ma anche nella lettera 9 ottobre 2008 vanno disattesi. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario si valuta in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data alla quale l’atto è stato adottato (sentenza della Corte , cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7; sentenze del Tribunale , cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione, Racc. pag. II-2041, punto 119; e , causa T-322/01, Roquette Frères/Commissione, Racc. pag. II-3137, punto 325). Di conseguenza è esclusa la presa in considerazione, nel corso della valutazione della legittimità di tale atto, di elementi successivi alla data in cui questo è stato adottato (sentenza Roquette Frères/Commissione, già cit., punto 25, v., altresì in questo senso, sentenze del Tribunale , causa T-229/94, Deutsche Bahn/Commissione, Racc. pag. II-1689, punto 102, e , causa T-165/04, Vounakis/Commissione, Racc. PI, pagg. I-A-2-155 e II-A-2-735, punto 114).

195

Inoltre, per quanto più in particolare riguarda i documenti prodotti dalla ricorrente nella lettera 9 ottobre 2008 e da lei presentati come fatti giuridici nuovi, si deve constatare che nel corso dell’udienza la ricorrente non ha dimostrato, sulla base di tali documenti, l’esistenza di fatti anteriori alla decisione impugnata, che sarebbero stati noti alla Commissione ma ignoti alla ricorrente e di cui tali documenti avrebbero consentito la rivelazione. Del resto, per quanto concerne più nello specifico la sentenza SIC/Commissione, punto 22 supra, la ricorrente non ha dimostrato e non risulta che tale sentenza abbia chiarito o precisato il significato di una disposizione del diritto comunitario quale avrebbe dovuto essere inteso dalla sua entrata in vigore, con la conseguenza che la decisione impugnata apparirebbe, alla luce di tale disposizione e del suo significato così precisato, inficiata da illegittimità.

196

Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione che si pone non è di chiarire se le misure proposte costituissero un miglioramento notevole rispetto a strumenti esistenti che si sarebbero rivelati inidonei ad evitare la sovracompensazione, bensì di capire se tali misure e gli impegni adottati dalla Repubblica francese rispondessero adeguatamente ai problemi individuati dalla Commissione nell’ambito del suo esame della compatibilità del canone d’abbonamento con il mercato comune, fermo restando che, in assenza di qualsiasi indizio del fatto che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di esame diligente ed imparziale (v. punto 172 supra) la qualità di tale individuazione dei problemi da parte della Commissione non è in discussione.

197

Per tale esame occorre ritornare alla formulazione della decisione impugnata.

198

Al punto 56 della decisione impugnata, la Commissione inizia il suo esame della proporzionalità affermando che essa «deve assicurarsi che il meccanismo [di finanziamento] presenti garanzie contro un’eventuale sovracompensazione dei costi prodotti dal servizio pubblico».

199

Al punto 60 della decisione impugnata, la Commissione annuncia che «considera che la normativa francese non presenti garanzie sufficienti contro un’eventuale sovracompensazione», poi ai punti da 61 a 63 di tale decisione esplicita le sue preoccupazioni.

200

In sostanza, la Commissione lamenta che la normativa francese in primo luogo «non contiene alcuna disposizione che preveda esplicitamente che la compensazione da parte dello Stato del costo delle attività di servizio pubblico di una rete incaricata di compiti di servizio pubblico non deve eccedere quanto è necessario per coprire tale costo, tenendo conto dell’utile netto delle attività commerciali di tale rete» (punto 61 della decisione impugnata), in secondo luogo «non indica mai esplicitamente che tali attività commerciali debbono essere gestite conformemente alle pratiche del mercato» (punto 62 della decisione impugnata), in terzo luogo «non dispone esplicitamente che ogni sfruttamento commerciale di un programma televisivo rientrante nei compiti di servizio pubblico come pure la vendita di spazi pubblicitari da parte di una rete televisiva investita di compiti di servizio pubblico, devono essere effettuati ai prezzi del mercato» (punto 63 della decisione impugnata).

201

Da quanto precede consegue che le difficoltà individuate dalla Commissione, sulle quali si basa la sua considerazione secondo la quale la normativa francese non presenta sufficienti garanzie e che motivano pertanto la sua proposta di misure opportune, risiedono nel fatto che tale normativa non riprende esplicitamente, nel suo stesso corpo, taluni requisiti formulati nel diritto comunitario.

202

Si deve constatare che le proposte di misure opportune esposte dalla Commissione in esito alla decisione impugnata corrispondono pienamente a tali preoccupazioni.

203

Quindi, allorché, al punto 64 della decisione impugnata, la Commissione fa presente che le autorità francesi dovrebbero adottare le misure opportune per assicurare il rispetto di taluni principi, tale istituzione formula detti principi, nel numero di tre, in termini esattamente rispondenti alle tre preoccupazioni da lei espresse ai punti da 61 a 63 della decisione impugnata.

204

Inoltre, e al di là di tale richiamo al rispetto di taluni principi e all’adozione delle misure opportune in tal senso, la Commissione nella sua proposta di misure opportune afferma che un’autorità indipendente dovrà periodicamente verificare il rispetto da parte delle reti del servizio pubblico dei loro obblighi di esercitare le loro attività commerciali conformemente alle pratiche del mercato, e in particolare, di non praticare dumping sui prezzi di vendita di spazi pubblicitari (punto 64, secondo e terzo trattino in fine della decisione impugnata).

205

Per quanto riguarda gli impegni proposti dalle autorità francesi e descritti dalla Commissione ai punti 67, 69 e 71 della decisione impugnata, essi sono intesi a rispondere alle preoccupazioni e alle proposte di misure opportune di tale istituzione.

206

Il primo impegno è inteso a rispondere alla preoccupazione (v. punto 61 della decisione impugnata), e alla proposta (v. punto 64, primo trattino della decisione impugnata), relative alla sovracompensazione dei costi netti del servizio pubblico. Pertanto le autorità francesi «si sono impegnate a vigilare affinché, nell’ambito dell’elaborazione della legge finanziaria, l’importo dei mezzi finanziari di cui viene proposta la concessione al gruppo France Télévisions copra solo il costo di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico» (punto 67 della decisione impugnata). Le autorità francesi «hanno altresì fatto presente che “gli utili eventualmente constatati a fine esercizio vengono (…) integralmente reinvestiti nelle attività delle reti pubbliche, più precisamente ai fini del rinnovo o della modernizzazione del loro apparato di produzione”» e che tale eventuale utile sarà preso in considerazione nell’elaborazione del bilancio dell’esercizio successivo (punto 67 della decisione impugnata). Sempre allo stesso punto, le autorità francesi si sono impegnate a iscrivere nella normativa francese il principio dell’assenza di sovracompensazione dei costi del servizio pubblico.

207

Il secondo impegno è inteso a rispondere alle preoccupazioni (v. punti 62 e 63 della decisione impugnata) e alle proposte (v. punto 64, secondo e terzo trattino, della decisione impugnata) relative al comportamento commerciale delle reti pubbliche ed è diretto a modificare, a tale fine, la formulazione della normativa francese (punto 69 della decisione impugnata).

208

La Repubblica francese inoltre, in risposta alla proposta della Commissione di misure opportune relativa ad un controllo periodico, ha assunto l’impegno di fare annualmente controllare, da un organismo di revisione contabile indipendente la cui relazione viene trasmessa al Parlamento, l’osservanza da parte delle reti pubbliche del loro obbligo di esercitare le loro attività commerciali alle condizioni del mercato (v. punto 69, ultima frase, della decisione impugnata).

209

In considerazione di quanto precede, vi è pertanto perfetta corrispondenza tra le preoccupazioni della Commissione formulate ai punti da 61 a 63 della decisione impugnata e le sue proposte di misure utili nonché tra tali proposte e gli impegni della Repubblica francese.

210

Il motivo della ricorrente fondato sul punto 24 della decisione impugnata e presentato per la prima volta nella fase della replica sebbene non risultasse da elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento, né costituisse l’ampliamento di un motivo esposto nel ricorso, è irricevibile e va respinto in applicazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. Ad ogni modo, tale motivo è infondato in quanto si basa su un punto della decisione impugnata che riguarda unicamente la qualifica del regime del canone d’abbonamento come aiuto di Stato.

211

Pertanto, la Commissione non è incorsa in errore manifesto di valutazione, né in occasione della formulazione da parte sua delle proposte di misure opportune, né in occasione della sua accettazione degli impegni della Repubblica francese.

212

Ciò considerato, il presente motivo va respinto.

213

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente in tutti i suoi motivi, il presente ricorso è infondato e va respinto.

Sulle spese

214

A tenore dell’art. 87, n. 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese della Commissione e della France Télévisions, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

215

A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Le spese sostenute dalla Repubblica francese restano pertanto a carico di questa.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata alle sue proprie spese nonché a quelle sostenute dalla Commissione e dalla France Télévisions SA.

 

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

 

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 marzo 2009.

Firme

Indice

 

Quadro giuridico

 

Fatti all’origine della controversia

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

Sulla ricevibilità

 

Sul rispetto del termine di ricorso

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulla natura della decisione impugnata

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sull’interesse ad agire della ricorrente

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Nel merito

 

Sul secondo motivo, che deduce violazione dei diritti della difesa

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul quarto motivo, che deduce sviamento di procedura

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul quinto motivo, che deduce erronea interpretazione della sentenza Altmark

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul primo motivo, che deduce violazione dell’obbligo di motivazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sul terzo motivo, che deduce l’insufficienza degli impegni della Repubblica francese

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.