Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2007 – Sison / Consiglio

(causa T‑47/03)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei fondi – Competenza della Comunità – Ricorso d’annullamento – Diritti della difesa – Motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Ricorso per risarcimento»

1.                     Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza di giudizio la decisione impugnata (v. punti 37‑40)

2.                     Atti delle istituzioni – Scelta del fondamento giuridico – Regolamento che istituisce sanzioni nei confronti di determinate persone ed entità prive di collegamento con un paese terzo (Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 98‑102)

3.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Art. 249 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3; decisione del Consiglio 2006/379) (v. punti 143‑146)

4.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che impone l’adozione di misure restrittive nei confronti di persone ed entità non determinate sospettate di attività terroristiche – Attuazione da parte della Comunità nell’esercizio di un potere proprio (Artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001) (v. punti 149‑155)

5.                     Diritto comunitario – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v. punti 157‑158)

6.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 161‑169)

7.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie (Art. 10 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, n. 4) (v. punti 170‑172)

8.                     Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 173‑184)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 163, 172‑173, 193‑198)

10.                     Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni (Art. 230, secondo comma, CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001, art. 2, n. 3, posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 200‑202, 206)

11.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma preordinata a conferire diritti ai singoli (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 232‑235)

12.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 237‑242)

13.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Onere della prova (v. punto 250)

Oggetto

Per un verso, una domanda di parziale annullamento della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337, pag. 85) e, per altro verso, una domanda di risarcimento

Dispositivo

1)

La decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE è annullata per la parte riguardante il ricorrente.

2)

La domanda di risarcimento è respinta.

3)

Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche le spese del ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento d’urgenza, nonché le spese del Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines, dei sigg. Luis G. Jalandoni e Fidel V. Agcaoili e della sig.ra Maria Consuelo K. Ledesma.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.