Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 12 dicembre 2006 – Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio / Commissione
(causa T‑146/03)
«Aiuti di Stato – Normativa spagnola che prevede misure a favore del settore agricolo a seguito dell’aumento del costo dei carburanti – Procedimento formale di esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE – Decisione che dichiara che taluni provvedimenti non costituiscono aiuti – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire – Obbligo di motivazione»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 40‑47, 49, 51, 54‑56)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 78‑79, 92)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/293/CE, relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all’aumento del costo del carburante (GU 2003, L 111, pag. 24) |
Dispositivo
1) |
L’art. 1 della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, 2003/293/CE, relativa alle misure adottate dalla Spagna a sostegno del settore agricolo in seguito all’aumento del costo del carburante, è annullato nella parte in cui dichiara che le misure a sostegno delle cooperative agricole previste dal Real Decreto-Ley 10/2000 de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del transporte (decreto legge relativo a misure urgenti di sostegno ai settori agricolo, della pesca e dei trasporti) non costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. |
2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dai ricorrenti. |
3) |
Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese. |