Causa T-413/03
Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd
contro
Consiglio dell'Unione europea
«Dumping — Importazioni di para‑cresolo originario della Cina — Calcolo del valore normale costruito — Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti — Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio»
Massime della sentenza
1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 3, 6, n. 8, e 18)
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 6, nn. 2 e 8, 16 e 18)
4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Rispetto dei diritti della difesa
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20)
5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Potere discrezionale della Commissione
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 2)
1. Nell’ambito delle misure di protezione commerciale le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare.
Ne risulta che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere.
(v. punti 61-62)
2. Il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario è tanto più di fondamentale importanza quanto più le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale. Tra le dette garanzie si annoverano, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell’interessato di far conoscere il proprio punto di vista e il suo diritto a una decisione sufficientemente motivata.
In tale contesto, se è vero che, nel settore delle misure di protezione commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping, il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, spetta nondimeno al detto giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole. A questo proposito, dalla formulazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96 emerge chiaramente che ciascuno dei metodi di calcolo del valore normale costruito ivi enumerati va applicato in modo da garantire la ragionevolezza del calcolo medesimo, assunto peraltro esplicitamente formulato nel detto n. 3.
Da tali obblighi di diligenza e di esame accurato ed imparziale di tutte le circostanze pertinenti discende che – fatto salvo un difetto di cooperazione ai sensi dell’art. 18 del regolamento di base – le istituzioni, qualora non possano ragionevolmente ritenersi in possesso di informazioni sufficienti su una questione nondimeno direttamente rilevante per la determinazione del valore normale, sono tenute a segnalarlo chiaramente all’operatore interessato. Tale obbligo trova riscontro nell’obbligo, previsto dall’art. 6, n. 8, del regolamento di base, di verificare, per quanto possibile, l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali si fondano le conclusioni delle istituzioni.
Ne consegue che la Commissione e il Consiglio hanno violato l’obbligo ad essi incombente di procedere ad un esame diligente nonché quello di determinare il valore normale in modo ragionevole, dal momento che, in primo luogo, la Commissione ha commesso, nella fase iniziale della procedura antidumping, un manifesto errore di valutazione dei termini di una risposta fornita dall’impresa coinvolta nel procedimento antidumping, ritenendo che i costi di produzione dei sottoprodotti del prodotto di cui trattavasi non dovessero essere detratti dai costi di produzione di quest’ultimo in quanto sarebbero stati direttamente imputati ai detti sottoprodotti; che, in secondo luogo, la Commissione non ha segnalato la contraddizione tra i dati numerici forniti dall’impresa ed il trattamento che essa intendeva applicare ai costi dei sottoprodotti; e che, in terzo luogo, la Commissione e il Consiglio hanno mantenuto, nella proposta di regolamento definitivo e nel regolamento definitivo, questo stesso trattamento per i detti costi, rifiutando di riesaminare accuratamente tale questione controversa.
(v. punti 63-64, 77-78, 85, 94, 96, 101, 108, 128, 130)
3. Benché, nel contesto del regolamento antidumping di base n. 384/96, spetti alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, stabilire se il prodotto considerato nel procedimento antidumping costituisca oggetto di dumping e dia luogo a un pregiudizio quando viene immesso in libera pratica nella Comunità, e dunque la detta istituzione non possa, in tale contesto, liberarsi dell’onere della prova che le incombe al riguardo addossandolo a una parte, ciò non toglie che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere di indagine che le consenta di costringere i produttori o esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni. Stanti tali premesse, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti. In tale contesto, le risposte delle parti suddette al questionario previsto dall’art. 6, n. 2, del regolamento di base, nonché la successiva verifica cui la Commissione può procedere in loco, ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento, sono essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping. Il rischio che, in caso di mancata cooperazione delle imprese oggetto dell’inchiesta, le istituzioni prendano in considerazione dati diversi da quelli forniti in risposta al questionario è inerente alla procedura antidumping e mira ad incoraggiare la cooperazione leale e diligente di tali imprese.
Pertanto, sebbene la Commissione sia tenuta a verificare, per quanto possibile, l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali si basano le sue conclusioni, tale obbligo presuppone che le parti suddette cooperino con la detta istituzione, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di base. Infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal regolamento di base oppure ostacoli in modo significativo l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili. Lo stesso vale qualora si constati che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti.
(v. punti 65, 87)
4. Per interpretare le disposizioni del regolamento antidumping di base n. 384/96 relative all’informazione delle parti interessate, deve tenersi conto, in particolare, dei vincoli derivanti dal rispetto dei diritti della difesa. Infatti, tali vincoli si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di sanzioni, ma anche nei procedimenti d’inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping, i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli.
(v. punto 66)
5. Benché la fissazione di termini per la trasmissione alle istituzioni, da parte delle imprese interessate da un procedimento antidumping, di risposte e di informazioni sia giustificata dalle esigenze di buon svolgimento della procedura stessa entro i termini previsti nel regolamento antidumping di base n. 384/96, le istituzioni godono di un potere discrezionale assai ampio quanto all’opportunità di prendere in considerazione risposte ed informazioni che siano state loro trasmesse tardivamente. Tale presa in considerazione di informazioni tardive non può essere considerata irregolare, nella misura in cui non comporti un rischio di lesione dei diritti procedurali delle altre parti e non abbia come effetto di prolungare indebitamente la procedura.
(v. punto 67)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
13 luglio 2006 (*)
«Dumping – Importazioni di para‑cresolo originario della Cina – Calcolo del valore normale costruito – Presa in considerazione dei costi di sottoprodotti – Obbligo di esame da parte della Commissione e del Consiglio»
Nella causa T‑413/03,
Shandong Reipu Biochemicals Co. Ltd, con sede in Shandong (Cina), rappresentata dai sigg. O. Prost, V. Avgoustidi e E. Berthelot, avocats,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avocat,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra K. Talabér‑Ricz, in qualità di agenti,
e da
Degussa Knottingley Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. F. Renard, avocat,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 234, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, nonché dalle sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2000, n. 2238 (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento di base»), dispone quanto segue:
«Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».
2 L’art. 2, n. 3, del regolamento di base stabilisce quanto segue:
«Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti (...), il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un [ragionevole] importo per le spese generali, amministrative e di vendita e [di un ragionevole margine di profitto] (...)».
3 L’art. 2, n. 5, del regolamento di base è così formulato:
«I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.
Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d’affari (...)».
4 L’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento di base prevede quanto segue:
«Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza (...) dalla Repubblica popolare cinese (...), il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora (...) sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile (...)».
Fatti all’origine della controversia
5 La ricorrente è una società cinese che produce ed esporta para‑cresolo.
6 Il para‑cresolo è un prodotto chimico organico tossico, disponibile in vari gradi di purezza aventi tutti le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché le stesse possibilità di impiego. Esso viene utilizzato nell’industria come prodotto intermedio per la fabbricazione di altri prodotti. La sua produzione, effettuata sulla base di diversi prodotti chimici, dà origine, a seconda del procedimento di fabbricazione impiegato, ad uno o più sottoprodotti. Tra tali sottoprodotti figurano il solfito di sodio ed un composto fenolico, anch’essi utilizzati nell’industria.
7 A seguito di una denuncia depositata il 13 maggio 2002 dalla società Degussa Knottingley Ltd (in prosieguo: la «DKL»), unico produttore di para‑cresolo della Comunità, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di base, in merito alle importazioni di para‑cresolo originario della Repubblica popolare cinese.
8 L’avviso di apertura di tale procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27 giugno 2002 (GU C 153, pag. 7; in prosieguo: l’«avviso di procedimento»).
9 Con telecopia in data 12 luglio 2002, la ricorrente si è manifestata presso la Commissione, al fine di essere inclusa nel campione di produttori idoneo ad essere prescelto, a norma dell’art. 17 del regolamento di base.
10 Con telecopia datata 16 luglio 2002, la Commissione, avendo rilevato che la ricorrente era in possesso di un questionario antidumping completo destinato ai produttori ed agli esportatori nella Comunità (in prosieguo: il «questionario antidumping»), ha comunicato che tale questionario, debitamente compilato, avrebbe dovuto esserle trasmesso entro il 26 agosto 2002.
11 Con telecopia in data 24 luglio 2002, la Commissione ha informato la ricorrente del fatto che soltanto le sezioni A (Informazioni generali), B (Prodotto in questione), C (Statistiche operative), D (Vendite all’esportazione del prodotto in questione verso la Comunità) e le parti pertinenti (Vendite all’esportazione) delle sezioni G (Adeguamenti – Equo confronto) ed H (Dati informatici) del questionario antidumping dovevano pervenirle entro il 26 agosto 2002. La Commissione ha aggiunto che, se, a seguito di esame, il trattamento applicato alle società operanti nelle condizioni di un’economia di mercato, richiesto dalla ricorrente, fosse stato a questa concesso, la ricorrente avrebbe dovuto compilare anche, entro un termine in quel caso impartitole, le sezioni E ed F e le parti pertinenti (Vendite interne) delle sezioni G ed H del detto questionario.
12 Con lettera del 26 agosto 2002, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione la sua risposta ai quesiti delle sezioni A‑D del questionario antidumping. Essa ha comunicato che, a motivo delle vacanze estive, non aveva potuto raccogliere tutti gli elementi relativi alla sezione G del detto questionario, ed ha aggiunto che avrebbe fatto del proprio meglio per fornire tali informazioni alla Commissione quanto più celermente possibile.
13 Con lettera in data 30 settembre 2002, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che le era stato concesso il trattamento applicato alle società operanti nelle condizioni di un’economia di mercato. La detta istituzione ha segnalato di aver ricevuto le risposte della ricorrente ai quesiti delle sezioni A‑D del questionario antidumping ed ha chiesto alla detta società di trasmetterle le proprie risposte ai quesiti delle sezioni E‑H del questionario medesimo entro l’8 novembre 2002. La Commissione ha chiarito che il rigoroso rispetto dei termini valeva non soltanto per la trasmissione delle risposte al questionario antidumping, ma anche per tutte le altre richieste ed informazioni che la ricorrente avesse voluto inoltrarle. La Commissione ha informato la ricorrente che la sua risposta al questionario avrebbe costituito la base principale su cui essa istituzione si sarebbe fondata per accertare l’esistenza di un eventuale dumping, ed ha comunicato che alcuni suoi funzionari avrebbero effettuato una visita in loco per la verifica delle informazioni fornite.
14 Con lettera in data 1° ottobre 2002, la ricorrente ha informato la Commissione che era costretta ad apportare alcune correzioni alle informazioni fornite nella sua risposta del 26 agosto 2002 al questionario antidumping ed ha accluso alla propria lettera vari documenti contenenti tali rettifiche.
15 Con telecopia in data 2 ottobre 2002, la Commissione ha informato la ricorrente che le risposte fornite in alcune parti delle sezioni A, C e D del questionario antidumping erano incomplete, ed ha chiesto dunque alla detta società di trasmetterle le informazioni mancanti entro il 16 ottobre successivo.
16 Con telecopia datata 16 ottobre 2002, la ricorrente ha risposto a tale richiesta.
17 L’8 novembre 2002, la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione le sue risposte ai quesiti delle sezioni E, F, G e H del questionario antidumping.
18 Con telecopia in data 15 novembre 2002, la Commissione ha confermato che sarebbe stata effettuata una verifica in loco ed ha chiesto alla ricorrente che in occasione di tale verifica fossero messi a disposizione tutti gli elementi di informazione utilizzati per preparare la risposta al questionario antidumping, e che fossero altresì disponibili tutti i membri del personale della ricorrente che avevano partecipato a tale preparazione o che erano informati in merito alla produzione del prodotto in questione, alle vendite del medesimo o alla contabilità. La Commissione ha aggiunto che la ricorrente, qualora avesse scoperto, durante la preparazione di tale visita, errori nelle sue risposte al questionario antidumping, avrebbe dovuto fornire alla detta istituzione l’informazione corretta, segnalando chiaramente l’errore e la causa del medesimo.
19 Con telecopia in data 18 novembre 2002, la ricorrente ha informato la Commissione che talune delle risposte fornite in alcune parti delle sezioni E, F e G del questionario antidumping, trasmesse alla detta istituzione l’8 novembre 2002, erano errate o incomplete, ed ha fornito informazioni a rettifica. In particolare, la ricorrente ha comunicato gli importi totali dei costi di fabbricazione (total manufacturing costs) e dei costi di produzione (total costs of production) del para‑cresolo, informazioni per le quali non erano state riempite le pertinenti caselle del formulario antidumping nelle risposte trasmesse l’8 novembre 2002. La ricorrente ha fatto presente che i detti importi includevano la detrazione dei costi di fabbricazione e di produzione dei sottoprodotti, ed ha fornito gli ammontari di tali costi.
20 Il 25 ed il 26 novembre 2002, alcuni funzionari della Commissione hanno proceduto alla visita di verifica in loco.
21 Il 20 marzo 2003, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 510/2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 75, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Il venticinquesimo ‘considerando’ di tale regolamento, riguardante la determinazione del valore normale applicabile ai produttori‑esportatori che abbiano cooperato e beneficino dello status di società operante nelle condizioni di un’economia di mercato, affermava che «(...) si è dovuto costruire [tale] valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base».
22 Con lettera in data 21 marzo 2003, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente, a norma dell’art. 14, n. 2, del regolamento di base, una copia del regolamento provvisorio, nonché, a norma dell’art. 20, n. 1, del medesimo regolamento di base, un documento intitolato «Parte II – Illustrazione del dumping» (Part II – Explanation of dumping), contenente informazioni sui dettagli sottesi ai fatti e alle considerazioni essenziali sulla base dei quali erano stati imposti dazi antidumping provvisori (in prosieguo: il «documento informativo intermedio»). La Commissione ha invitato la ricorrente a trasmetterle le proprie eventuali osservazioni in ordine a tali documenti entro il 22 aprile 2003.
23 Il punto 1.1.1, ultimo comma, del documento informativo intermedio faceva rinvio ad un allegato I contenente una tabella rettificata degli importi totali dei costi di fabbricazione (total manufacturing costs) del para‑cresolo. Fatta eccezione per modifiche derivanti da una diversa ripartizione dei costi per energia e dall’imputazione di costi di locazione, gli importi indicati erano quelli forniti dalla ricorrente l’8 novembre 2002.
24 Con telecopia in data 22 aprile 2003, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in merito al regolamento provvisorio ed al documento informativo intermedio. Nella prima parte di tali osservazioni, la ricorrente ha menzionato i sottoprodotti di fabbricazione del para‑cresolo, il fatto che la Commissione non aveva portato i costi di produzione di tali sottoprodotti in detrazione dal costo totale di produzione del para‑cresolo, nonché la necessità, a suo avviso, di procedere a tale detrazione. La ricorrente ha chiesto alla Commissione di tener conto di tali osservazioni e di separare i costi di produzione dei sottoprodotti da quelli del para‑cresolo.
25 Il 19 maggio 2003, si è tenuta presso la sede della Commissione una riunione tra quest’ultima e la ricorrente.
26 Con telecopia in data 26 maggio 2003, la ricorrente, facendo seguito a tale riunione, ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari riguardanti la detrazione dei costi dei sottoprodotti.
27 Con lettera dell’11 luglio 2003, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente, a norma dell’art. 20, nn. 2‑4, del regolamento di base, un documento informativo finale (general disclosure document) in merito ai fatti ed alle considerazioni essenziali posti a base della proposta di imporre dazi antidumping definitivi (in prosieguo: il «documento informativo finale»), contenente una parte, intitolata «Parte II – Illustrazione del dumping» (Part II – Explanation of dumping), riguardante le osservazioni ricevute dalle parti a seguito dell’adozione del regolamento provvisorio. La Commissione ha invitato la ricorrente a trasmetterle le proprie osservazioni in merito al documento informativo finale entro il 23 luglio 2003.
28 Al punto 3.1, quinto comma, del documento informativo finale e al punto 1.1 della parte del detto documento relativa alle osservazioni ricevute dalle parti, la Commissione ha menzionato la richiesta della ricorrente intesa ad ottenere la detrazione dei costi di produzione dei sottoprodotti. La Commissione ha fatto presente di avere respinto tale richiesta per il fatto che non era sostenuta da prove documentate e che i documenti ottenuti al momento della verifica in loco indicavano come i costi diretti fossero già imputati ai diversi prodotti, ciò che corrispondeva alla risposta iniziale al questionario antidumping.
29 La tabella con gli importi totali dei costi di fabbricazione (total manufacturing costs) del para‑cresolo, contenuta nell’allegato I della parte del documento informativo finale relativa alle osservazioni ricevute dalle parti, riprendeva, nella colonna intitolata «TOTAL PC», le stesse cifre esposte dalla Commissione nella tabella allegata al documento informativo intermedio e menzionata sopra al punto 23.
30 Il 22 luglio 2003, si è svolta presso la sede della Commissione una riunione tra quest’ultima e la ricorrente.
31 Con telecopia in data 23 luglio 2003, integrata da una telecopia del 25 luglio successivo, la ricorrente ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni in merito al documento informativo finale, nonché alcuni documenti.
32 Nella prima parte delle sue osservazioni formulate nella telecopia del 23 luglio 2003, la ricorrente è ritornata sulla questione della mancata detrazione da parte della Commissione, nel documento informativo finale, dei costi dei sottoprodotti, nonché sulla necessità di procedere a tale detrazione.
33 Il 18 agosto 2003, la Commissione ha adottato e reso pubblica la propria proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese [COM(2003) 505 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento definitivo»].
34 Con telecopia in data 25 agosto 2003, la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente del 23 e 25 luglio 2003 relative al documento informativo finale. Quanto alla questione della detrazione dei costi dei sottoprodotti, la Commissione ha risposto che l’informazione fornita dalla ricorrente il 18 novembre 2002 aveva superato la data limite fissata per la trasmissione ad essa istituzione delle risposte al questionario antidumping ed era pervenuta soltanto un giorno prima della partenza del gruppo di lavoro della Commissione per la visita di verifica, e che tale informazione era insufficientemente documentata ed era per giunta contraddetta da informazioni fornite dalla ricorrente al momento della verifica in loco. Infine, la Commissione ha comunicato che la richiesta di detrazione dei costi di produzione dei sottoprodotti era stata presentata dopo il documento informativo intermedio del 21 marzo 2003, e dunque dopo la visita di verifica, che pertanto le informazioni fornite nell’allegato II dell’ultima comunicazione della ricorrente, in data 25 luglio 2003, non potevano più essere verificate, e che i proventi delle vendite dei sottoprodotti non potevano essere portati in detrazione dai costi di produzione del prodotto in questione.
35 Con telecopia in data 29 agosto 2003, la ricorrente ha risposto alla telecopia della Commissione del 25 agosto precedente.
36 L’11 settembre 2003, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1656/2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese (GU L 234, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, identico al dodicesimo ‘considerando’ della proposta di regolamento definitivo, è formulato come segue:
«[La ricorrente] ha chiesto che il costo di produzione [di altri due] prodotti venga detratto dal costo di produzione totale, visto che sono ottenuti mediante lo stesso processo di produzione ma venduti separatamente, ma non è stat[a] in grado di presentare elementi di prova documentati a sostegno della sua argomentazione. Dai documenti ottenuti in loco risulta [infatti] che i costi diretti sono già stati ripartiti in funzione dei diversi prodotti corrispondenti all[a risposta iniziale] al questionario (...). Di conseguenza, [la richiesta] è stata respinta».
Procedimento e conclusioni delle parti
37 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2003, la ricorrente ha proposto l’odierno ricorso.
38 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2004, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza in data 16 giugno 2004, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Con lettera del 24 agosto 2004, la Commissione ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che avrebbe preso parte all’udienza.
39 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2004, la DKL ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
40 Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2004, la ricorrente si è opposta alla domanda di intervento della DKL e ha chiesto, in subordine, il trattamento in forma riservata nei confronti della DKL di alcune parti del ricorso introduttivo, del controricorso e della replica. Con atto in pari data, il Consiglio ha chiesto il trattamento in forma riservata di taluni elementi del fascicolo nei confronti della DKL, precisando che tale richiesta veniva presentata in accordo con la ricorrente e corrispondeva essenzialmente alla domanda di trattamento riservato depositata da quest’ultima.
41 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a far data dal 13 settembre 2004, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, alla Quinta Sezione, alla quale la presente causa è stata dunque attribuita.
42 Con ordinanza 11 novembre 2004, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della DKL. Posto che tale intervento è stato ammesso a norma dell’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, che disciplina gli interventi tardivi, il presidente della Quinta Sezione non ha statuito sulle richieste di trattamento riservato, bensì ha comunicato che tali richieste sarebbero state prese in considerazione, laddove necessario, ai fini della stesura della relazione d’udienza e dell’emananda sentenza.
43 La ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, la produzione dei calcoli sui quali la detta istituzione ha fondato la propria valutazione del danno subito dall’industria comunitaria.
44 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare il Consiglio alle spese.
45 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla DKL, conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
46 La ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento. Il primo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di determinare il valore normale in modo appropriato e ragionevole, nonché la violazione dell’obbligo di diligenza. Il secondo motivo attiene alla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa. Il terzo motivo si riferisce al fatto che, in violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base, il valore normale calcolato non è soltanto quello del prodotto simile.
47 Occorre esaminare, anzitutto, il primo motivo.
Argomenti delle parti
48 La ricorrente afferma di aver fornito tempestivamente tutte le informazioni richieste e nega che l’informazione relativa alla detrazione del costo di produzione dei sottoprodotti sia stata fornita dopo la verifica in loco. Essa sostiene, in subordine, che secondo la giurisprudenza comunitaria e degli organi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Commissione può tenere conto di risposte tardive purché non vengano pregiudicati i diritti procedurali delle altre parti e non venga indebitamente prolungata la procedura.
49 Inoltre, il Consiglio sarebbe venuto meno al proprio dovere di sollecitudine o di diligenza. Risulterebbe dalla giurisprudenza, da un lato, che, allorché un fatto relativo alla determinazione del valore normale, comunicato agli organi competenti nel corso dell’inchiesta, è sufficiente per far dubitare del carattere appropriato della metodologia adottata dall’autorità, quest’ultima deve esaminare in modo approfondito la proposta presentata dalla parte interessata, e, dall’altro, che, sebbene una parte debba conformarsi, per le risposte ai quesiti, alla forma stabilita dalla Commissione e fornire le spiegazioni adeguate nel caso contrario, spetta nondimeno alla Commissione rispettare l’obbligo di sollecitudine o di diligenza ad essa incombente, interpretando correttamente i dati forniti dalla parte suddetta. La ricorrente richiama, in particolare, le sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2589), 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commissione (Racc. pag. II‑3331), e 8 luglio 2003, causa T‑132/01, Euroalliages e a./Commissione (Racc. pag. II‑2359).
50 Dalle circostanze sopra esposte risulterebbe che la Commissione non avrebbe dovuto ignorare la regola antidumping secondo cui i costi dei sottoprodotti non dovrebbero essere presi in conto, bensì detratti. Orbene, la Commissione non avrebbe in alcun modo reagito ai numerosi sforzi compiuti dalla ricorrente per correggere l’errore commesso al riguardo dalla detta istituzione.
51 Nella sua replica, la ricorrente menziona l’art. 6, n. 8, del regolamento di base. Tale disposizione imporrebbe alla Commissione un importante obbligo di prudenza, il quale deriverebbe dalla giurisprudenza della Corte in materia di tutela dei diritti della difesa. Secondo la ricorrente, la Commissione, non essendosi trovata dinanzi un esportatore che rifiutava di cooperare, non doveva applicare la regola dei dati disponibili (enunciata all’art. 18, n. 1, del regolamento di base), bensì doveva adottare le misure necessarie, per tutta la durata dell’inchiesta, al fine di esaminare nel modo migliore possibile tutte le prove presentate, e doveva altresì modificare il formato del questionario e la verifica che questo impone, al fine di adattarlo al prodotto specifico costituente l’oggetto dell’inchiesta. La ricorrente invoca altresì l’art. 18, n. 3, del regolamento di base, facendo valere inoltre che, in ogni caso, le informazioni fornite nel caso di specie alla Commissione non erano carenti.
52 La ricorrente fornisce dettagli in merito a tali informazioni, nega che queste fossero erronee o insufficienti e sostiene che è stata la Commissione a non saperle valutare correttamente. In particolare, essa fa valere che la propria richiesta dell’8 novembre 2002, come rettificata il 18 novembre successivo, era chiaramente intesa ad ottenere la detrazione dei costi dei sottoprodotti. Essa sostiene che, in occasione della visita di verifica, ha affrontato tale questione e presentato alla Commissione vari documenti probatori, in particolare fatture di vendita dei sottoprodotti. Dopo il regolamento provvisorio, essa avrebbe tentato, invano, di chiarire nuovamente alla Commissione la questione dei sottoprodotti ed avrebbe trasmesso alla detta istituzione dei documenti supplementari.
53 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla DKL, afferma che la ricorrente non ha presentato nel termine richiesto tutte le informazioni relative ai due sottoprodotti di fabbricazione del para-cresolo. La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a questo proposito avrebbe soltanto affrontato la questione se la Commissione possa accettare informazioni fornite fuori termine. Quanto ai riferimenti a talune decisioni dell’OMC, la ricorrente non chiarirebbe né le conclusioni che occorrerebbe trarne, né la loro rilevanza. Decisioni siffatte – che peraltro non vincolerebbero il giudice comunitario – confermerebbero in ogni caso la posizione del Consiglio.
54 Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di diligenza, le sentenze richiamate dalla ricorrente non suffragherebbero la sua tesi, in quanto la Commissione e il Consiglio avrebbero rispettato tutti gli obblighi procedurali imposti dalle dette sentenze.
55 Infatti, in primo luogo, nel presente caso non si tratterebbe di stabilire se le istituzioni non abbiano tenuto conto della regola antidumping secondo cui i costi dei sottoprodotti non debbono essere presi in considerazione, bensì di accertare se la ricorrente avesse chiarito in modo appropriato che i costi di produzione del para‑cresolo indicati nella risposta dell’8 novembre 2002 comprendevano i costi dei sottoprodotti.
56 In secondo luogo, la Commissione avrebbe tenuto conto delle informazioni relative ai sottoprodotti fornite dalla ricorrente nelle sue missive dell’8 e del 18 novembre 2002 nonché nel corso della visita di verifica. Secondo il Consiglio, posto che la ricorrente avrebbe confermato, in occasione di tale visita, che i costi dei sottoprodotti erano imputati separatamente, e dato che ciò risultava dai documenti ottenuti in loco, la Commissione ha concluso che tali costi non potevano essere compresi nei costi di produzione del para‑cresolo. Il risultato avrebbe potuto essere diverso se la ricorrente avesse chiarito in quel momento che i costi di produzione dei sottoprodotti non venivano imputati separatamente e direttamente e che l’importo di [confidenziale] (1) yuan cinesi (CNY) era il valore delle vendite (come la ricorrente avrebbe affermato molto dopo l’informazione provvisoria).
57 In terzo luogo, le informazioni fornite dopo la visita di verifica non sarebbero state accettate in quanto non avrebbero potuto essere verificate. Nulla nella giurisprudenza richiamata dalla ricorrente farebbe desumere che le istituzioni debbano accettare informazioni non verificabili fornite dopo la scadenza dei termini, e in particolare dopo la visita di verifica.
58 Nella sua controreplica, il Consiglio precisa che le ragioni per le quali la Commissione non ha accettato la detrazione dei costi dei sottoprodotti sono costituite dal fatto che, in primo luogo, la risposta della ricorrente al questionario antidumping era incompleta, in secondo luogo, che durante la visita di verifica la ricorrente ancora una volta non aveva chiarito il problema né mostrato le fatture e, in terzo luogo, che le altre informazioni presentate durante le audizioni dopo la visita di verifica erano in contrasto con le informazioni precedentemente fornite e non potevano essere verificate nei termini regolamentari fissati dal regolamento di base. Oltre a ciò, nessuna delle lingue parlate in Cina sarebbe una lingua ufficiale comunitaria, e non spetterebbe alla Commissione tradurre dal cinese in una lingua comunitaria i documenti presentati da un esportatore a sostegno di una domanda di riduzione dei suoi costi di produzione.
59 La ricorrente, contrariamente a quanto da essa asserito, non avrebbe cooperato in maniera ineccepibile con la Commissione. Determinante sarebbe la qualità delle informazioni fornite, e non la loro quantità. Il Consiglio aggiunge che la Commissione ha verificato, nei limiti del possibile, l’esattezza degli elementi di prova, e ciò con la diligenza richiesta. Non sarebbe stato possibile, senza una seconda visita di verifica, esaminare gli elementi da ultimo presentati, che erano in contraddizione con le informazioni precedenti.
60 Quanto al riferimento operato dalla ricorrente ai diritti della difesa, il Consiglio ritiene che la Commissione non abbia in alcun modo violato tali diritti. La Commissione avrebbe concesso alla ricorrente numerose occasioni per far conoscere il proprio punto di vista. È piuttosto la ricorrente che, fornendo informazioni tardive, contraddittorie e incomplete, avrebbe mal esercitato i propri diritti.
Giudizio del Tribunale
61 Risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito delle misure di protezione commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 19; sentenze del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑85, punto 51; 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle Industry/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punto 32; 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II‑2905, punto 53, e 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 48).
62 Ne consegue che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere (sentenze della Corte NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, cit. supra al punto 61, punto 19, e 22 ottobre 1991, causa C‑16/90, Nölle, Racc. pag. I‑5163, punto 12; sentenze del Tribunale 28 settembre 1995, causa T‑164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II‑2681, punto 67; Thai Bicycle Industry/Consiglio, cit. supra al punto 61, punto 33; Arne Mathisen/Consiglio, cit. supra al punto 61, punto 54, e Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, cit. supra al punto 61, punto 49).
63 Tuttavia, occorre ricordare che il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario è tanto più di fondamentale importanza quanto più le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale, e che tra le dette garanzie si annoverano, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell’interessato di far conoscere il proprio punto di vista e il suo diritto a una decisione sufficientemente motivata (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza Nölle/Consiglio e Commissione, cit. supra al punto 49, punto 73).
64 In tale contesto, se è vero che, nel settore delle misure di protezione commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping, il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, spetta nondimeno al detto giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole (sentenza Nölle, cit. supra al punto 62, punto 13; sentenze del Tribunale Ferchimex/Consiglio, cit. supra al punto 62, punto 67; 12 ottobre 1999, causa T‑48/96, Acme/Consiglio, Racc. pag. II‑3089, punto 39, e Fresh Marine/Commissione, cit. supra al punto 49, punti 73‑82). A questo proposito, dalla formulazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento di base emerge chiaramente che ciascuno dei metodi di calcolo del valore normale costruito ivi enumerati va applicato in modo da garantire la ragionevolezza del calcolo medesimo, assunto peraltro esplicitamente formulato nel detto paragrafo 3 (sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I‑2069, punto 35, e sentenza Acme/Consiglio, cit., punto 37).
65 Il Tribunale rileva inoltre che indubbiamente, nel contesto del regolamento di base, spetta alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, stabilire se il prodotto considerato nel procedimento antidumping costituisca oggetto di dumping e dia luogo a un pregiudizio qualora venga immesso in libera pratica nella Comunità, e dunque la detta istituzione non può, in tale contesto, liberarsi dell’onere della prova che le incombe al riguardo addossandolo a una parte (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II‑2391, punto 74, e Acme/Consiglio, cit. supra al punto 64, punto 40); tuttavia, ciò non toglie che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere di indagine che le consenta di costringere i produttori o esportatori oggetto di una denuncia a partecipare all’inchiesta o a fornire informazioni. Stanti tali premesse, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti. In tale contesto, le risposte delle parti suddette al questionario previsto dall’art. 6, n. 2, del regolamento di base, nonché la successiva verifica cui la Commissione può procedere in loco, ai sensi dell’art. 16 del medesimo regolamento, sono essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping. Il rischio che, in caso di mancata cooperazione delle imprese oggetto dell’inchiesta, le istituzioni prendano in considerazione dati diversi da quelli forniti in risposta al questionario è inerente alla procedura antidumping e mira ad incoraggiare la cooperazione leale e diligente di tali imprese (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Acme/Consiglio, cit. supra al punto 64, punti 42‑44, e 28 ottobre 1999, causa T‑210/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II‑3291, punto 71).
66 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, per interpretare le disposizioni del regolamento di base relative all’informazione delle parti interessate, deve tenersi conto, in particolare, dei vincoli derivanti dal rispetto dei diritti della difesa. Infatti, tali vincoli si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di sanzioni, ma anche nei procedimenti d’inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping, i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C‑49/88, Al‑Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I‑3187, punto 15).
67 Infine, risulta dalla giurisprudenza che, se certo la fissazione di termini per la trasmissione alle istituzioni, da parte delle imprese interessate da un procedimento antidumping, di risposte e di informazioni è giustificata dalle esigenze di buon svolgimento della procedura stessa entro i termini previsti nel regolamento di base, le istituzioni godono di un potere discrezionale assai ampio quanto all’opportunità di prendere in considerazione risposte ed informazioni che siano state loro trasmesse tardivamente. Tale presa in considerazione di informazioni tardive non può essere considerata irregolare, nella misura in cui non comporti un rischio di lesione dei diritti procedurali delle altre parti e non abbia come effetto di prolungare indebitamente la procedura (sentenza Euroalliages e a./Commissione, cit. supra al punto 49, punto 81).
68 Tale è il contesto in cui occorre verificare se, come asserisce la ricorrente, il Consiglio abbia violato l’obbligo ad esso incombente di procedere ad un esame diligente, nonché quello di determinare il valore normale in modo ragionevole.
69 L’art. 2, n. 3, del regolamento di base definisce due modalità alternative di calcolo del valore normale costruito di un prodotto. Secondo la prima modalità, rilevante nel caso di specie, il valore normale viene calcolato sulla base del costo di produzione, maggiorato di un importo ragionevole per le spese di vendita, le spese amministrative ed altre spese generali nonché di un margine di profitto ragionevole.
70 Nel caso di specie, la questione che si pone è se la Commissione e il Consiglio fossero legittimati, tenuto conto delle informazioni di cui disponevano, a ritenere che i costi di produzione dei sottoprodotti del para‑cresolo non dovessero essere detratti dai costi di produzione di quest’ultimo in quanto erano stati direttamente imputati ai detti sottoprodotti.
Quanto alla risposta della ricorrente dell’8 novembre 2002 al questionario antidumping, nonché alla sua telecopia del 18 novembre 2002
71 Nel caso di specie, la ricorrente ha informato la Commissione, prima della visita di verifica, che la produzione del para‑cresolo comportava quella di due sottoprodotti, ossia un composto fenolico e il solfito d’alluminio – in realtà, solfito di sodio, come rettificato dalla ricorrente in occasione della visita di verifica –, e che tali sottoprodotti avevano propri sbocchi di mercato. La ricorrente ha altresì comunicato alla Commissione che i costi di produzione di questi due sottoprodotti ammontavano, per il periodo dell’inchiesta, a [confidenziale] CNY. Tali informazioni erano contenute nelle sezioni E‑G della risposta della ricorrente dell’8 novembre 2002 al questionario antidumping e in particolare, quanto a quest’ultimo importo, nelle tabelle «ECCOP (F‑4,6)» e «DMCOP (F‑4,7)» allegate ai punti 6 e 7 della sezione F‑4, intitolata «Costo di produzione», del detto questionario, nonché nella telecopia della ricorrente del 18 novembre 2002 che apportava rettifiche alla detta risposta con specifico riferimento alla presa in considerazione dei costi dei sottoprodotti.
72 Più in particolare, la telecopia del 18 novembre 2002 mirava, da un lato, a completare gli spazi vuoti lasciati, in occasione della risposta dell’8 novembre 2002, in alcune caselle della tabella dei costi contenuta al punto 1 della sezione F‑4 intitolata «Costo di produzione» del questionario antidumping (in prosieguo: la «tabella F‑4.1») e, dall’altro, a informare la Commissione del fatto che gli importi ora forniti in tale tabella includevano la detrazione dei costi di produzione dei sottoprodotti. Per tale motivo, mentre il costo totale di produzione del para‑cresolo per il periodo dell’inchiesta ammontava, secondo le cifre fornite nella tabella F‑4.1, nella versione dell’8 novembre 2002, a un importo di [confidenziale] CNY, tale costo totale veniva ridotto, nella versione di tale tabella trasmessa alla Commissione il 18 novembre 2002, ad un importo di [confidenziale] CNY.
73 Risulta da quanto precede che, con la telecopia del 18 novembre 2002, la ricorrente ha chiesto che il costo di produzione del para‑cresolo per il periodo dell’inchiesta venisse fissato a [confidenziale] CNY e non a [confidenziale] CNY, con conseguente riduzione per un ammontare di [confidenziale] CNY, corrispondente, ad avviso della ricorrente, ai costi di produzione dei sottoprodotti per il detto periodo.
74 Il Tribunale rileva inoltre che, al pari dell’importo di [confidenziale] CNY, l’importo di [confidenziale] CNY figurava già nella risposta dell’8 novembre 2002. Infatti, quest’ultimo importo era indicato nella casella «Periodo di inchiesta/Costo totale di produzione» (IP/Total Production Cost) della tabella riepilogativa dei costi inserita nella sezione F‑4, punto 2, del questionario antidumping trasmesso alla Commissione l’8 novembre 2002 (in prosieguo: la «tabella F‑4.2»).
75 Tuttavia, il Tribunale constata come tanto il regolamento provvisorio quanto il documento informativo intermedio siano fondati unicamente sui dati presentati nella tabella F‑4.1 nella versione dell’8 novembre 2002 e non facciano riferimento – neppure per disattenderle – alla telecopia del 18 novembre 2002 e alle rettifiche che questa apportava.
76 Il Tribunale ritiene che tale omesso riferimento, nel regolamento provvisorio e nel documento informativo intermedio, alla telecopia del 18 novembre 2002 si spieghi con l’interpretazione di tale documento compiuta dalla Commissione e con la posizione di quest’ultima in occasione della visita di verifica dei giorni 25 e 26 novembre 2002.
Sull’interpretazione della telecopia del 18 novembre 2002 operata dalla Commissione
77 Risulta dagli scritti difensivi del Consiglio dinanzi al Tribunale, nonché dalle sue risposte ai quesiti di quest’ultimo all’udienza, che la Commissione ha ritenuto, alla lettura della telecopia del 18 novembre 2002, che la ricorrente imputasse direttamente i costi di produzione dei propri sottoprodotti ai sottoprodotti stessi in base ad un metodo di contabilità analitica cosiddetta «dei rendimenti».
78 Tale metodo consiste, secondo il Consiglio, in un’imputazione diretta dei costi di produzione, operata sulla base dei rendimenti, tra i diversi prodotti scaturenti dal processo di produzione. Dall’impiego di tale metodo risulterebbe che i costi di produzione del prodotto di cui trattasi non includono alcun costo di produzione dei sottoprodotti. Tale metodo si distingue, secondo il Consiglio, da un altro metodo, quello cosiddetto «del valore commerciale», fondato sul valore commerciale ovvero sul prezzo di vendita dei sottoprodotti. Tale metodo non comporterebbe alcuna imputazione diretta dei costi dei detti sottoprodotti, bensì implicherebbe una detrazione di tali costi dai costi di produzione del prodotto di cui trattasi.
79 La ragione per cui la Commissione ha ritenuto, ad una prima valutazione e alla lettura della telecopia del 18 novembre 2002, che la ricorrente utilizzasse il metodo dei rendimenti consiste nel fatto che, nelle due note a fondo pagina inserite dalla ricorrente nella detta telecopia e nelle quali quest’ultima chiariva i motivi delle rettifiche apportate alle proprie risposte al questionario antidumping, la ricorrente si esprimeva in termini di costi di produzione dei propri sottoprodotti e non in termini di valore commerciale o di prezzo di vendita.
Sulla visita di verifica e sul regolamento provvisorio
80 Il Tribunale constata che le parti sono in disaccordo quanto al contenuto dei loro colloqui in merito ai sottoprodotti in occasione della visita di verifica. Infatti, mentre la ricorrente fa valere che essa, in occasione di tale visita, ha chiaramente ribadito la propria richiesta di detrazione già presentata per iscritto il 18 novembre 2002, ricevendo rassicurazioni sul fatto che la Commissione aveva compreso tale richiesta, il Consiglio sostiene invece che la ricorrente ha confermato alla Commissione che i costi di produzione dei sottoprodotti erano stati imputati direttamente ai sottoprodotti stessi, ciò che avrebbe consentito alla Commissione di ritenere che i detti costi non dovessero essere detratti.
81 Quanto alla questione di come tale malinteso avrebbe potuto o dovuto essere risolto, occorre ricordare che è certo vero che la Commissione aveva necessariamente presente, allorché ha affrontato la questione dei sottoprodotti durante la visita di verifica, la propria interpretazione della telecopia del 18 novembre 2002, interpretazione fondata sulla formulazione delle note a fondo pagina di tale documento e che escludeva qualsiasi detrazione; nondimeno, la detta istituzione non poteva ignorare i termini delle rettifiche numeriche apportate da tale telecopia alla risposta dell’8 novembre 2002. Di conseguenza, la Commissione doveva, o avrebbe dovuto, essere consapevole della contraddizione tra la propria lettura preconcetta della telecopia del 18 novembre 2002, richiamata sopra al punto 77, e la richiesta in cifre di riduzione dell’importo del costo di produzione del para‑cresolo, contenuta nella detta telecopia e menzionata sopra al punto 73.
82 Orbene, è giocoforza constatare come la Commissione non abbia cercato di risolvere la contraddizione sopra evidenziata.
83 Risulta infatti dagli scritti difensivi del Consiglio che la Commissione avrebbe posto «una precisa domanda» alla ricorrente, vale a dire se essa imputasse direttamente i costi connessi in funzione dei rendimenti ottenuti nella produzione del para‑cresolo. La ricorrente avrebbe risposto in senso affermativo. Tale risposta avrebbe «confermato» la Commissione nella sua tesi secondo cui non bisognava detrarre i costi dei sottoprodotti. Pertanto, la Commissione avrebbe reputato inutile indagare oltre sui costi dei sottoprodotti. Gli scritti difensivi della ricorrente fanno anch’essi riferimento al disinteresse della Commissione per la questione dei sottoprodotti sin dalla risposta della ricorrente stessa al quesito della Commissione relativo a tale punto. Anche il tenore del verbale della visita di verifica, redatto dalla Commissione il 3 dicembre 2002 e presentato dal Consiglio in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, nonché le dichiarazioni all’udienza, corroborano tale descrizione dei colloqui intervenuti tra le parti in merito ai sottoprodotti nel corso della visita di verifica.
84 Risulta da quanto precede che la Commissione, dopo la risposta della ricorrente al quesito posto in merito alla presa in considerazione dei sottoprodotti, non ha indicato alla ricorrente medesima le conseguenze che essa istituzione traeva da tale risposta, vale a dire la non detrazione dei costi dei sottoprodotti, e ciò malgrado che tali conseguenze fossero in contraddizione con i dati numerici indicati nella telecopia del 18 novembre 2002, i quali riguardavano la fissazione del costo di produzione del para‑cresolo in misura pari a [confidenziale] CNY e non a [confidenziale] CNY, ciò che equivaleva ad una riduzione di [confidenziale] CNY, corrispondente, secondo la ricorrente, ai costi di produzione dei sottoprodotti, e contenevano dunque, in sostanza, una richiesta di detrazione dei costi di tali sottoprodotti.
85 Il Tribunale rileva che, non avendo la Commissione segnalato in alcun modo tale difficoltà, la ricorrente si trovava impossibilitata a sapere, in tale momento dell’inchiesta, che la Commissione aveva concluso che non si poteva procedere alla detrazione dei costi dei sottoprodotti. Infatti, soltanto la Commissione poteva essere consapevole – e dunque far menzione – della contraddizione tra le richieste in cifre contenute nella telecopia del 18 novembre 2002 ed il trattamento che essa intendeva applicare ai costi dei sottoprodotti. Il silenzio della Commissione in occasione della visita di verifica autorizzava la ricorrente, in tale contesto, a pensare che la propria richiesta di detrazione fosse stata ben compresa e non comportasse, allo stato dei fatti, alcuna difficoltà.
86 Tuttavia, il Consiglio e la Commissione hanno fatto valere all’udienza che la ragione per la quale la Commissione non ha proceduto, nel regolamento provvisorio, alla detrazione dei costi dei sottoprodotti consiste nel fatto che la ricorrente non ha fornito, nella sua risposta al questionario antidumping, elementi sufficienti per giustificare tale detrazione. Orbene, non spetterebbe alle istituzioni sostituirsi alle parti nelle risposte da fornire al questionario antidumping, né procedere ad un’«inchiesta a tutto campo». Il Consiglio e la Commissione hanno altresì fatto valere che la Commissione era legittimata, in occasione della visita di verifica e tenuto conto del breve tempo a sua disposizione, a limitarsi a registrare le risposte della ricorrente, senza dover reagire a queste ultime.
87 Come risulta dalla giurisprudenza citata sopra al punto 65, è esatto che non spetta in alcun modo alla Commissione sostituirsi alle parti interessate nel reperimento delle informazioni che incombe a queste ultime fornire alla detta istituzione nell’ambito dell’inchiesta antidumping. In particolare, sebbene la Commissione sia tenuta a verificare, per quanto possibile, l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali si basano le sue conclusioni (v. art. 6, n. 8, del regolamento di base), tale obbligo presuppone che le parti suddette cooperino con la detta istituzione, ai sensi dell’art. 18 di tale regolamento. Infatti, ai sensi di quest’ultima disposizione, qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal regolamento di base oppure ostacoli in modo significativo l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili. Lo stesso vale qualora si constati che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti.
88 Tuttavia, il Tribunale rileva, anzitutto, come sia pacifico che la ricorrente non si è resa responsabile, in alcun momento della procedura antidumping, di un difetto di cooperazione ai sensi dell’art. 18 del regolamento di base.
89 Il Tribunale reputa poi, e soprattutto, che non risponda alla realtà dei fatti l’argomento del Consiglio e della Commissione secondo cui la mancata detrazione da parte di quest’ultima istituzione, nel regolamento provvisorio, dei costi dei sottoprodotti sarebbe dovuta al fatto che la ricorrente non avrebbe presentato, nella sua risposta al questionario antidumping o in occasione della visita di verifica, elementi sufficienti per giustificare la detta detrazione.
90 Infatti, la Commissione ha omesso di detrarre i costi dei sottoprodotti non a motivo di una siffatta presunta insufficienza degli elementi presentati dalla ricorrente, bensì perché aveva capito dalle informazioni e dalle risposte fornite da quest’ultima che essa non desiderava tale detrazione. Come chiarito sopra al punto 83, la Commissione, in occasione della visita di verifica, si è ritenuta «confermata» nella propria valutazione – operata in via preconcetta in sede di lettura della telecopia del 18 novembre 2002 – secondo cui non bisognava detrarre i costi dei sottoprodotti.
91 Se fosse esatta la tesi difesa dal Consiglio e dalla Commissione, fondata sull’assunto secondo cui la mancata detrazione è stata giustificata dall’insufficienza delle informazioni fornite a sostegno della relativa richiesta, allora la Commissione sarebbe stata indotta, in occasione della visita di verifica, a segnalare immediatamente alla ricorrente che tale richiesta di detrazione, identificata come tale, non era accompagnata, allo stato dei fatti, da giustificazioni sufficienti per poter essere utilmente presa in considerazione. Inoltre, quand’anche avesse omesso di avvisare la ricorrente di tale insufficienza in occasione della visita di verifica, la Commissione sarebbe stata quanto meno tenuta – in esecuzione dei suoi obblighi di informazione dettagliata e di motivazione, espressamente previsti, rispettivamente, dagli artt. 20, n. 1, e 14, n. 2, del regolamento di base, e ricordati dalla giurisprudenza citata sopra rispettivamente ai punti 66 e 63 – ad indicare, nel documento informativo intermedio e nel regolamento provvisorio, che la richiesta di detrazione dei costi dei sottoprodotti era respinta per mancanza di prove sufficienti. Orbene, il Tribunale constata che tanto l’informazione intermedia quanto il regolamento provvisorio tacciono completamente sulla questione della detrazione dei costi dei sottoprodotti.
92 I termini nei quali la Commissione ha interpretato la telecopia del 18 novembre 2002, ed il fatto che la detta istituzione non abbia segnalato alla ricorrente la contraddizione esistente fra il trattamento che essa si preparava ad applicare ai costi dei sottoprodotti e gli importi numerici indicati nella telecopia di cui sopra, hanno avuto come conseguenza che la Commissione non si è messa in condizione di procedere, in occasione della visita di verifica, ad alcuno degli accertamenti che si sarebbero invece imposti qualora, una volta evidenziata la contraddizione suddetta, fosse insorto un contraddittorio tra le parti, tale da dissipare il malinteso e da indurre la Commissione a constatare che la ricorrente chiedeva una detrazione dei costi dei propri sottoprodotti.
93 A questo proposito, non possono essere accolti gli argomenti addotti all’udienza, secondo cui la Commissione, tenuto conto del tempo limitato previsto per la visita di verifica e del volume delle informazioni da verificare, non era tenuta, nell’ambito della visita stessa, ad osservare altri obblighi oltre a quello di prendere nota passivamente delle risposte della ricorrente, in vista di un’analisi successiva.
94 Infatti, se è pur vero che la Commissione non può essere tenuta, nell’ambito dell’inchiesta antidumping, e in particolare in sede di visita di verifica, a sostituirsi alle parti, le quali devono cooperare lealmente ed efficacemente con la detta istituzione fornendole le necessarie precise informazioni, ciò non toglie che, nelle particolari circostanze del caso di specie, la Commissione non poteva omettere, senza venir meno al proprio obbligo di esame diligente, di segnalare alla ricorrente la contraddizione che essa aveva rilevato o avrebbe dovuto rilevare tra, da un lato, i dati numerici della telecopia del 18 novembre 2002 e, dall’altro, il fatto che dalla risposta della ricorrente essa desumeva che quest’ultima non chiedeva la detrazione dei costi dei sottoprodotti.
95 Inoltre, nei limiti in cui gli argomenti suddetti suggerirebbero che la Commissione avesse bisogno di procedere in un momento successivo ad un’analisi delle risposte della ricorrente per decidere definitivamente la propria posizione quanto al trattamento da riservare ai costi dei sottoprodotti, il Tribunale rileva come ciò sia contraddetto dal fatto che, in occasione della visita di verifica, la Commissione si è reputata confermata nella propria tesi quanto al trattamento da applicare ai costi suddetti e non ha dunque più ritenuto necessario indagare al riguardo.
96 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, la Commissione è incorsa in un errore manifesto nella propria valutazione del tenore della telecopia del 18 novembre 2002, nonché in una violazione dell’obbligo ad essa incombente – ricordato dalla giurisprudenza citata sopra al punto 64 – di tener conto di tutte le circostanze pertinenti e di valutare gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria per potersi affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole.
97 Occorre pertanto verificare se tali illegittimità, intervenute nella fase del regolamento provvisorio, abbiano determinato come conseguenza l’illegittimità del regolamento impugnato. Infatti, la circostanza che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione e sia venuta meno al proprio obbligo di esame diligente nella fase iniziale della procedura antidumping non determina necessariamente l’illegittimità del regolamento definitivo adottato dal Consiglio.
Sul regolamento impugnato
98 Al dodicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato, il Consiglio, riprendendo esattamente la formulazione della proposta di regolamento definitivo preparata dalla Commissione, ha trattato la questione dei sottoprodotti nei seguenti termini:
«[La ricorrente] ha chiesto che il costo di produzione [di altri due] prodotti venga detratto dal costo di produzione totale, visto che sono ottenuti mediante lo stesso processo di produzione ma venduti separatamente, ma non è stat[a] in grado di presentare elementi di prova documentati a sostegno della sua argomentazione. Dai documenti ottenuti in loco risulta [infatti] che i costi diretti sono già stati ripartiti in funzione dei diversi prodotti corrispondenti all[a risposta iniziale] al questionario (...). Di conseguenza, [la richiesta] è stata respinta».
99 Il Tribunale constata che la Commissione e il Consiglio hanno mantenuto, nella proposta di regolamento definitivo e nel regolamento impugnato, il trattamento applicato ai costi dei sottoprodotti in sede di regolamento provvisorio.
100 Infatti, la Commissione e il Consiglio hanno conservato l’importo di [confidenziale] CNY, adottato in sede di regolamento provvisorio come costo di fabbricazione del para‑cresolo, ed hanno confermato la scelta di non detrarre i costi dei sottoprodotti, l’esistenza e la commercializzazione dei quali non sono contestate dalle dette istituzioni, così come da esse confermato in risposta ad un quesito del Tribunale all’udienza, circostanza questa di cui si è preso atto nel verbale di udienza.
101 Occorre pertanto verificare se la scelta di non detrarre i costi dei sottoprodotti sia o no derivata – allorché è stata reiterata in sede di proposta di regolamento definitivo e, soprattutto, nell’ambito del regolamento impugnato – da una violazione dell’obbligo di tener conto di tutte le circostanze pertinenti e di valutare gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria per potersi affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole, ai sensi della giurisprudenza citata sopra al punto 64.
102 In sostanza, il Consiglio fa valere quattro argomenti dinanzi al Tribunale, al fine di giustificare il mantenimento, nel regolamento impugnato, della soluzione adottata in sede di regolamento provvisorio.
103 Il primo argomento del Consiglio consiste nel sottolineare l’incompletezza della risposta fornita dalla ricorrente al questionario antidumping.
104 Il Tribunale rileva tuttavia come tale argomento riguardi fatti antecedenti al regolamento provvisorio e fosse dunque preesistente a quest’ultimo. Orbene, indipendentemente dalla sua fondatezza, tale argomento non ha impedito alla Commissione di ammettere, implicitamente ma necessariamente, nell’ambito del regolamento provvisorio, l’esistenza e la commercializzazione dei sottoprodotti e di riservare ai costi di questi ultimi un trattamento particolare, consistente nella loro non detrazione per il fatto di essere stati imputati direttamente ai sottoprodotti stessi. Pertanto, tale argomento non chiarisce in alcun modo i motivi per i quali la Commissione e il Consiglio hanno tenuto ferma, nella proposta di regolamento definitivo e nel regolamento impugnato, la soluzione adottata, sulla base di un manifesto errore di valutazione e di una violazione dell’obbligo di diligenza, in sede di regolamento provvisorio.
105 Il secondo argomento del Consiglio consiste nel far valere che, durante la visita di verifica, la ricorrente non aveva nuovamente chiarito il problema dei sottoprodotti, né mostrato le fatture di questi ultimi.
106 Il Tribunale rileva come neppure tale secondo argomento possa essere accolto, in quanto, anche in questo caso, riguarda fatti antecedenti al regolamento provvisorio e dunque anch’esso preesisteva a tale regolamento. L’allegazione di fatto secondo cui la ricorrente nuovamente non avrebbe chiarito il problema durante la visita di verifica e non avrebbe mostrato le fatture di vendita dei sottoprodotti, anche a supporla fondata – ciò che peraltro la ricorrente contesta formalmente –, non ha impedito alla Commissione di riconoscere, anche in questo caso, l’esistenza e la commercializzazione dei sottoprodotti in sede di regolamento provvisorio e non spiega in alcun modo per quale motivo il trattamento riservato ai costi dei sottoprodotti in tale fase è stato mantenuto nel regolamento impugnato.
107 Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, anche supponendo – come sostiene il Consiglio – che la ricorrente non abbia fornito elementi supplementari nell’ambito della visita di verifica, ciò è avvenuto unicamente per il fatto che il comportamento della Commissione in occasione di tale visita consentiva alla detta ricorrente di ritenere che la propria richiesta di detrazione fosse stata ben compresa e non comportasse alcuna difficoltà allo stato dei fatti (v. supra, punto 85). Il Tribunale ritiene – senza che le parti abbiano sollevato all’udienza alcuna obiezione al riguardo – che, se la Commissione avesse fatto riferimento alla contraddizione esistente tra i dati numerici contenuti nella telecopia del 18 novembre 2002 ed il significato da essa attribuito alle risposte della ricorrente, tra le parti si sarebbe instaurato il contraddittorio e la questione dei sottoprodotti sarebbe stata chiarita.
108 Il Tribunale precisa che con tali considerazioni non si intende assolutamente affermare che la Commissione avrebbe dovuto condurre un’«inchiesta a tutto campo». Si tratta unicamente di trarre le conseguenze dagli obblighi – ricordati sopra ai punti 63 e 64 e incombenti all’istituzione titolare, come nel caso di specie, di un ampio potere discrezionale – di esaminare con cura ed imparzialità tutte le circostanze pertinenti del caso di specie e di valutare gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria per potersi affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole. Da tali obblighi consegue che – fatto salvo un difetto di cooperazione ai sensi dell’art. 18 del regolamento di base, non sussistente nel caso di specie – le istituzioni, qualora non possano ragionevolmente ritenersi in possesso di informazioni sufficienti su una questione nondimeno direttamente rilevante per la determinazione del valore normale, sono tenute a segnalarlo chiaramente all’operatore interessato. Tale obbligo trova riscontro nell’obbligo, previsto dall’art. 6, n. 8, del regolamento di base, di verificare, per quanto possibile, l’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali si fondano le conclusioni delle istituzioni.
109 Il terzo argomento addotto dal Consiglio consta di due parti. Da un lato, le informazioni fornite dalla ricorrente sarebbero state in contraddizione con quelle precedentemente presentate, dall’altro, le dette informazioni sarebbero state trasmesse tardivamente oppure in una lingua inutilizzabile.
110 Quanto all’allegazione relativa alla suddetta contraddittorietà, il Tribunale ritiene che essa non possa essere accolta, per i motivi qui di seguito esposti.
111 Anzitutto, tale allegazione viene fatta valere dal Consiglio unicamente allo scopo di criticare gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Essa non costituisce in alcun modo l’occasione per tale istituzione di fornire una giustificazione della soluzione da essa infine adottata quanto al trattamento dei sottoprodotti. Orbene, una soluzione fondata, nell’ambito del regolamento provvisorio, su un manifesto errore di valutazione e su un’omissione di esame diligente del fascicolo non può essere ribadita, in sede di regolamento definitivo, per il fatto che gli elementi successivamente fatti valere dalla ricorrente contenevano delle contraddizioni. Un argomento siffatto non costituisce una giustificazione del trattamento infine deciso dal Consiglio, così come non la costituiscono i primi due argomenti sopra esaminati.
112 Inoltre, ad abundantiam, non è stata dimostrata l’effettiva esistenza di alcune delle contraddizioni asserite dal Consiglio, alle quali quest’ultimo fa riferimento nel suo controricorso.
113 Infatti, la circostanza che la ricorrente affermi ora «che i costi di produzione dei sottoprodotti non sono stati separati dai costi di produzione del para‑cresolo» e chieda «che i costi specifici connessi alla produzione dei sottoprodotti vengano detratti dai costi di produzione del para‑cresolo», oppure il fatto che la ricorrente abbia esitato tra il metodo dei rendimenti e quello del valore commerciale, non costituiscono delle reali contraddizioni nelle successive affermazioni della ricorrente. La contraddizione, quand’anche esista, sussiste in realtà tra le richieste della ricorrente e il significato a queste attribuito dalla Commissione nell’ambito del regolamento provvisorio. La detta contraddizione sembra altresì derivare dal fatto che la Commissione e il Consiglio si attengono, in modo rigoroso, alla tipologia dei metodi di valutazione dei costi dei sottoprodotti richiamata sopra ai punti 77 e 78. Tuttavia, il Tribunale rileva come l’art. 2, n. 5, del regolamento di base, fatto salvo il rispetto dei principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato, non preveda alcuna restrizione particolare quanto ai metodi utilizzabili per la valutazione ed il trattamento contabile dei costi.
114 Quanto all’allegazione del Consiglio secondo cui le informazioni fornite dalla ricorrente sarebbero state tardive e non verificabili, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto a ragioni di rispetto dei termini o a motivi linguistici, neppure essa è idonea a giustificare il mantenimento, nell’ambito del regolamento impugnato, di una soluzione iniziale fondata su un manifesto errore di valutazione e su un’omissione di esame diligente del fascicolo.
115 Inoltre, il Tribunale giudica tale allegazione non fondata.
116 Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, la tardività – asserita dalla Commissione nella sua telecopia del 25 agosto 2003 – dell’informazione fornita dalla ricorrente il 18 novembre 2002 in merito ai sottoprodotti, il Tribunale rileva che all’udienza il Consiglio ha rinunciato a far valere tale presunto vizio.
117 Resta però fermo il fatto che la posizione adottata dalla Commissione nella sua proposta di regolamento definitivo e quella adottata dal Consiglio nel regolamento impugnato sono state fondate, in particolare, su tale presunto carattere tardivo.
118 Orbene, è pacifico, da un lato, che la telecopia del 18 novembre 2002, sicuramente successiva di qualche giorno soltanto alla data limite per il deposito della risposta al questionario antidumping, è comunque pervenuta alla Commissione sette giorni prima della visita di verifica. Dall’altro lato, tale telecopia rispondeva ad una telecopia della Commissione del 15 novembre 2002, che invitava espressamente la ricorrente a segnalare tutti gli errori che fossero emersi in occasione della preparazione della visita di verifica. Infine, è pacifico che la telecopia del 18 novembre 2002 è stata presa in considerazione a suo tempo dalla Commissione. D’altro canto, così facendo, la Commissione non ha fatto altro che sfruttare la facoltà, riconosciuta dalla giurisprudenza citata sopra al punto 67, di tener conto di informazioni ricevute dopo la scadenza dei termini impartiti. Stanti tali premesse, la Commissione non poteva ragionevolmente sostenere – come invece ha fatto nella sua telecopia del 25 agosto 2003, nonché per giustificare il suo rifiuto di riesaminare la questione dei sottoprodotti – che la telecopia del 18 novembre 2002 fosse tardiva.
119 Quanto, in secondo luogo, alla tardività – asserita dalla Commissione nella sua telecopia del 25 agosto 2003 – della richiesta di detrazione del valore di vendita dei sottoprodotti – richiesta che, secondo la Commissione, sarebbe stata formulata soltanto il 22 aprile 2003, ossia dopo il regolamento provvisorio –, il Tribunale giudica che, sebbene la ricorrente avrebbe potuto esprimersi in modo più dettagliato nelle proprie risposte al questionario antidumping, la richiesta di detrazione dei costi dei sottoprodotti risultava tuttavia chiaramente dalla telecopia del 18 novembre 2002, la quale, come indicato sopra al punto 73, conteneva una richiesta intesa ad ottenere che il costo di produzione del para‑cresolo per il periodo dell’inchiesta venisse fissato in misura pari a [confidenziale] CNY e non a [confidenziale] CNY, ciò che equivaleva ad una riduzione di [confidenziale] CNY, corrispondente, ad avviso della ricorrente, ai costi di produzione dei sottoprodotti per il periodo dell’inchiesta. Il Tribunale ritiene dunque che, nelle particolari circostanze del caso di specie, la Commissione e il Consiglio non possano censurare la ricorrente per l’invio di elementi informativi supplementari dopo che quest’ultima era stata informata, soltanto nella fase del regolamento provvisorio, del fatto che la Commissione non aveva compreso la detta richiesta di detrazione. Ne consegue che la ricorrente poteva produrre tali elementi informativi successivamente al detto regolamento, in modo da sostenere la propria richiesta di detrazione dei costi dei sottoprodotti, in particolare nella sua lettera del 22 aprile 2003, spettando alla Commissione procedere ad un riesame diligente, comprensivo, se del caso, di verifiche supplementari. Accogliere, nelle particolari circostanze del caso di specie, una tesi contraria finirebbe col privare di senso e di effetto utile la parte della procedura antidumping successiva al regolamento provvisorio.
120 Quanto al rilievo del Consiglio secondo cui taluni documenti – essenzialmente documenti contabili trasmessi dalla ricorrente il 23 e il 25 luglio 2003 – sarebbero stati presentati soltanto in lingua cinese, anch’esso va respinto, per le ragioni qui di seguito indicate. Anche senza stabilire a chi incombesse l’eventuale traduzione dei detti documenti, il rilievo di cui sopra non può cancellare il fatto che, nel particolare contesto della presente controversia, spettava alla Commissione, nella sua veste di autorità investigatrice e alla luce delle osservazioni della ricorrente del 22 aprile 2003 riguardanti il regolamento provvisorio, avviare senza indugio un riesame completo e diligente della posizione adottata in tale regolamento in merito ai sottoprodotti. È in quel momento che la Commissione avrebbe potuto, supponendo che un tale obbligo incombesse alla ricorrente, esigere che quest’ultima accludesse ai documenti prodotti una traduzione. Orbene, la Commissione non ha preso alcuna iniziativa diretta ad un riesame siffatto. È stata la ricorrente ad inviare alla Commissione documenti che quest’ultima non reclamava. Pertanto, il Consiglio e la Commissione non possono far valere dinanzi al Tribunale la mancanza di una traduzione per giustificare il rifiuto di esaminare i documenti prodotti dalla ricorrente successivamente al regolamento provvisorio, tanto più che tale motivo non era quello addotto dalla Commissione nella sua telecopia del 25 agosto 2003.
121 Il quarto argomento addotto dal Consiglio consiste nel fatto che i documenti ottenuti in loco avrebbero mostrato che i costi dei sottoprodotti venivano direttamente imputati ai sottoprodotti stessi. I documenti consegnati alla Commissione durante la visita di verifica e che possono essere l’oggetto del detto argomento sono quattro. Si tratta, in primo luogo, di un documento intitolato «Tabella di calcolo dei costi di produzione della Shandong Reipu Bio‑chemicals Ltd» (Product cost calculation table of Shandong Reipu Bio‑chemicals Ltd), contenuto nell’allegato A19 del ricorso introduttivo (in prosieguo: il «documento A19»), in secondo luogo, di un documento intitolato «Costo di produzione – Periodo di inchiesta» (Cost of production IP), contenuto nell’allegato A20 del ricorso introduttivo (in prosieguo: il «documento A20»), in terzo luogo, di un documento intitolato «Registro dei prodotti finiti per il para‑cresolo» (Ledger of finished products for paracresol), contenuto nell’allegato A21 del ricorso introduttivo (in prosieguo: il «documento A21»), e, in quarto luogo, di un documento intitolato «Statistiche di costo dei prodotti in questione durante il periodo di inchiesta» (Cost statistics of products concerned during the investigation period), contenuto nell’allegato A22 del ricorso introduttivo (in prosieguo: il «documento A22»). Tutti tali documenti sono tabelle di cifre.
122 Quanto al documento A19, è giocoforza constatare che le censure sollevate dalla Commissione riguardo ad esso e riprese dal Consiglio nel proprio controricorso non chiariscono minimamente per quale motivo la Commissione ha ritenuto che tale documento mostrasse che i costi dei sottoprodotti venivano direttamente imputati a questi ultimi. Al riguardo si osserva che, subito dopo tali censure nel suo controricorso, il Consiglio aggiunge che, «per chiarire la questione dei sottoprodotti e stabilire come procedere, i funzionari della Commissione incaricati dell’inchiesta hanno chiesto alla ricorrente (...) se essa imputasse direttamente i costi connessi in base ai rendimenti». È soltanto «in considerazione della risposta [della ricorrente che] la Commissione ha ritenuto che tutti i costi indicati nel (...) documento A19 riguardassero unicamente il prodotto in questione e ne ha concluso che non vi era alcun motivo di detrarre alcunché dagli importi indicati come costi di produzione del para‑cresolo».
123 Risulta dunque che a indurre la Commissione a ritenere che i costi dei sottoprodotti venissero direttamente imputati a questi ultimi è stato non il contenuto del documento A19, bensì soltanto il significato da essa attribuito alla risposta della ricorrente al quesito posto a questo riguardo.
124 Quanto ai documenti A20 e A21, risulta chiaramente dal controricorso del Consiglio che essi non sono stati né richiesti né esaminati dalla Commissione ai fini della risposta da fornire alla questione dei sottoprodotti.
125 Quanto al documento A22, il Consiglio stesso rileva, nel suo controricorso, che la Commissione «non si è richiamata a tale documento specificamente preparato allorché ha concluso che i costi connessi ai sottoprodotti venivano già imputati a questi ultimi».
126 Più in generale, e come già indicato sopra al punto 83, la descrizione fatta dal Consiglio dello svolgimento della visita di verifica rivela che la Commissione, una volta creduto di aver ricevuto dalla ricorrente la conferma dell’imputazione diretta dei costi dei sottoprodotti, si è disinteressata dei quattro documenti suddetti.
127 Risulta da quanto precede che è priva di fondamento l’affermazione della Commissione – resa in particolare in occasione dell’audizione del 19 maggio 2003, e ripresa tale e quale nel dodicesimo ‘considerando’ del regolamento impugnato – secondo cui i documenti prodotti in occasione della visita di verifica mostravano che i costi dei sottoprodotti non dovevano essere detratti.
128 In definitiva, dall’esame dei suddetti quattro argomenti del Consiglio emerge che la Commissione prima e il Consiglio poi hanno rifiutato, erroneamente, di riesaminare seriamente, dopo il regolamento provvisorio, la congruità del trattamento dei costi dei sottoprodotti deciso in tale fase, ciò che ha perpetuato, in sede di regolamento impugnato, gli effetti del manifesto errore di valutazione e della violazione dell’obbligo di esame diligente commessi nell’ambito del regolamento provvisorio.
129 Il Tribunale precisa che ciò non significa in alcun modo affermare che il Consiglio avrebbe dovuto procedere, nella presente fattispecie, alla detrazione richiesta dalla ricorrente sulla base delle sole informazioni fornite da quest’ultima tanto prima quanto dopo il regolamento provvisorio. Il Tribunale non può esprimere un giudizio congetturale sulla soluzione alla quale avrebbe portato un siffatto riesame diligente. Neppure si vuole affermare che tali informazioni fossero di qualità ineccepibile e potessero essere accettate senza verifica, bensì si intende unicamente statuire che, nelle particolari circostanze del caso di specie e alla luce delle dette informazioni, la Commissione e il Consiglio avrebbero dovuto ritenere che la posizione adottata in sede di regolamento provvisorio fosse frutto di una scelta frettolosa e fosse per loro necessario, tenuto conto del loro obbligo di esame diligente e al fine di pervenire ad un calcolo ragionevole del valore normale, riesaminare accuratamente la questione dei sottoprodotti.
130 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie, la Commissione ed il Consiglio sono venuti meno, tanto prima quanto dopo il regolamento provvisorio, agli obblighi loro incombenti, sanciti dalla giurisprudenza citata sopra al punto 64, di tener conto di tutte le circostanze pertinenti e di valutare gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria per potersi affermare che il valore normale costruito è stato determinato in modo ragionevole.
131 Ne consegue che il regolamento impugnato va annullato nella parte relativa alla ricorrente, senza che il Tribunale debba pronunciarsi sul secondo e sul terzo motivo di annullamento o anche accogliere la domanda della ricorrente intesa ad ottenere la presentazione da parte della Commissione dei calcoli da questa assunti a fondamento per la valutazione del danno subito dall’industria comunitaria.
Sulle spese
132 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, essendo rimasto soccombente, va condannato a risarcire le spese della ricorrente, in conformità delle conclusioni di quest’ultima.
133 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del detto regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Inoltre, ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del medesimo regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da quelle indicate nel secondo comma di tale disposizione sopporti le proprie spese. Pertanto, la Commissione e la DKL, intervenute a sostegno del Consiglio, sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il regolamento (CE) del Consiglio 11 settembre 2003, n. 1656, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di para-cresolo originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte relativa alla ricorrente.
2) Il Consiglio è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.
3) La Commissione e la Degussa Knottingley Ltd sopporteranno le proprie spese.
Vilaras |
Martins Ribeiro |
Jürimäe |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2006.
Il cancelliere |
Il presidente |
E. Coulon |
M. Vilaras |
* Lingua processuale: l’inglese.
1 – Dati confidenziali occultati.