SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

5 ottobre 2004

Causa T-45/01

Stephen Sanders e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Personale impiegato nella joint venture JET — Parità di trattamento — Omessa applicazione dello status di agente temporaneo — Art. 152 CEEA — Termine ragionevole — Danni materiali subiti»

Testo completo in inglese II – 0000

Testo completo in tutte le lingue: Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, parte II

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni materiali asseritamente subiti per non essere stati assunti come agenti temporanei delle Comunità per l’esercizio della loro attività all’interno della joint venture Joint European Torus (JET).

Decisione: La Commissione è condannata a risarcire il danno economico subito da ciascun ricorrente per non essere stato assunto come agente temporaneo delle Comunità per l’esercizio della sua attività in seno alla JET. Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla presenza sentenza, l’importo, stabilito di comune accordo, degli indennizzi dovuti a titolo di risarcimento di tale danno. In mancanza di accordo, esse devono far pervenire al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni corredate dei relativi importi. Le spese sono riservate.

Massime

1.     Dipendenti — Ricorso — Diritto di ricorso — Persone che chiedono di essere risarcite per la loro assunzione da parte di una joint venture CEEA al di fuori del regime normativo applicabile agli altri agenti

(Trattato CEEA, art. 152)

2.     Dipendenti — Ricorso — Termini — Persone che chiedono di essere risarcite a causa della loro assunzione da parte di una joint venture CEEA al di fuori del regime normativo applicabile agli altri agenti — Rispetto di un termine ragionevole — Durata del termine e suo dies a quo

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto del personale, art. 90)

3.     Dipendenti — Agenti temporanei — Assunzione — Personale assunto dalla joint venture CEEA Joint European Torus (JET) — Potere discrezionale delle istituzioni — Limiti

(Decisione del Consiglio 78/471)

4.     Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale dell’istituzione — Condizioni —Illiceità — Danno — Nesso di causalità — Nozione — Applicazione nell’ambito del contenzioso statutario — Criteri

1.     Il ricorso per risarcimento danni proposto da persone che abbiano lavorato per la joint venture Joint European Torus (JET), costituita, in forza di disposizioni del Trattato CEEA, nell’ambito di un distacco da imprese terze contrattualmente legate alla JET, e diretto ad ottenere un risarcimento per il danno sofferto per il fatto che, contrariamente a quanto avrebbe imposto lo statuto della JET, le dette persone non sono state assunte in qualità di agenti temporanei beneficianti del regime applicabile agli altri agenti, deve essere considerato rientrante nel novero delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti.

Infatti, in primo luogo, i problemi giuridici che questo ricorso solleva, analogamente a un ricorso in cui una persona rivendichi la qualità di dipendente o agente, sono collegati a diritti statutari. In secondo luogo, la nozione di controversia tra la Comunità e i suoi agenti è interpretata dalla giurisprudenza in senso lato, in quanto una concezione troppo restrittiva a tal riguardo potrebbe generare un’incertezza del diritto, mettendo eventuali ricorrenti in una situazione di incertezza in merito all’azione giudiziaria da esperire o proponendo loro una scelta artificiosa. In terzo luogo, e infine, la scelta dei ricorrenti a favore della procedura di cui agli artt. 90 e 91 dello Statuto non è stata oggetto di contestazione ad opera delle istituzioni parti in causa, le quali riconoscono che la controversia e l’illecito addebitato erano basati su disposizioni statutarie.

(v. punti 41, 43-45 e 49)

Riferimento: Corte 31 marzo 1965, causa 23/64, Vandevyvere/Parlamento (Racc. pag. 199, in particolare pag. 208); Corte 11 marzo 1975, causa 65/74, Porrini e a./CEEA e a. (Racc. pag. 319, punti 3-13); Corte 5 aprile 1979, causa 116/78, Bellintani e a./Commissione (Racc. pag. 1585, punto 6); Corte 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. 2523, punti 24 e 25); Corte 13 luglio 1989, causa 286/83, Alexis e a./Commissione (Racc. pag. 2445, punto 9); Corte 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione (Racc. pag. 303, punto 10); Tribunale 12 maggio 1998, causa T-184/94, O’Casey/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-183 e II-565, punti 56-62)

2.     L’art. 90, n. 1, dello Statuto del personale non fissa alcun termine per la presentazione di una domanda. Il rispetto di un termine ragionevole è tuttavia richiesto in tutti i casi in cui, nel silenzio dei testi, i principi di certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni comunitarie e le persone fisiche o giuridiche agiscano senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche consolidate. Nelle azioni di responsabilità che possono far sorgere un onere pecuniario per la Comunità, il rispetto di un termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento è dettato anche dall’intento di tutelare le finanze pubbliche, che si traduce in particolare, per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, nel termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte.

Il carattere ragionevole di un termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Per quanto concerne la presentazione di una domanda di risarcimento ad opera di persone che hanno lavorato per la joint venture Joint European Torus (JET) nell’ambito di un distacco da imprese terze, contrattualmente collegate alla JET, in quanto esse dovevano essere assunte in qualità di agenti temporanei beneficianti del regime applicabile agli altri agenti, si deve ritenere, sulla base di un’analogia ricavabile dal citato art. 46, che gli interessati, dato che ritenevano di essere oggetto di un trattamento discriminatorio illecito, avrebbero dovuto presentare all’istituzione comunitaria una domanda, diretta ad ottenere l’adozione da parte sua delle misure idonee a rimediare a tale situazione e a porvi fine, entro un termine ragionevole che non può eccedere i cinque anni a decorrere dal momento in cui essi sono venuti a conoscenza delle situazioni di cui si lamentano.

Per la determinazione di tale momento, occorre prendere in considerazione, tenuto conto della condizione di precarietà che contrassegnava il rapporto di lavoro degli interessati, la scadenza di ciascun contratto annuale, iniziale o rinnovato.

(v. punti 58, 59, 67, 69, 72, 81 e 83)

Riferimento: Corte 21 maggio 1981, causa 29/80, Reinarz/Commissione (Racc. pag. 1311, punto 12); Corte 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C‑244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschaapij e a./Commissione (Racc. pag. I-8375, punto 187)

3.     Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi più idonei per far fronte alle loro esigenze di personale, in particolare riguardo all’assunzione di agenti temporanei. Ciò vale segnatamente in materia di organizzazione e di funzionamento delle joint venture.

La circostanza che lo statuto della joint venture Joint European Torus (JET) prevedesse che l’«altro personale» del gruppo di lavoro del progetto fosse assunto con contratti di agente temporaneo non obbligava la Commissione ad effettuare tali assunzioni, qualora ciò non rispondesse ad alcuna esigenza del gruppo di lavoro del progetto. La direzione della joint venture disponeva, pertanto, della massima discrezionalità per valutare, nella composizione del gruppo di lavoro del progetto, la quota che doveva rientrare in ciascuna delle due categorie di personale, di cui all’art. 8, punto 1, dello statuto (personale proveniente dai membri della joint venture e altro personale), e le sue scelte si riflettevano in una notazione nell’organigramma inserito nel bilancio annuale. Essa, inoltre, poteva avvalersi di società di manodopera o di prestazioni di servizi per svolgere vari compiti necessari al funzionamento della joint venture, ma che non rientravano nelle funzioni assegnate a quest’ultima in forza dei Trattati, funzioni che il gruppo di lavoro del progetto era incaricato di svolgere sotto l’autorità del direttore del progetto.

Per contro, la direzione della JET non poteva stipulare simili contratti con società di manodopera o di prestazioni di servizi allo scopo di eludere l’applicazione delle disposizioni statutarie. Infatti, le funzioni attribuite dai trattati alle istituzioni comunitarie non possono essere affidate ad imprese esterne, ma devono essere eseguite da personale sottoposto ad un regime statutario.

(v. punti 113-115)

Riferimento: Corte 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione (Racc. pag. 1907, punto 24); Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e a./Commissione (Racc. pag. 511, punto 11); Corte 6 dicembre 1989, causa C‑249/87, Mulfinger e a./Commissione (Racc. pag. 4127, punti 13 e 14); Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione (Racc. pag. II-2041, punto 154); Tribunale 17 novembre 1998, causa T-217/96, Fabert-Goossens/Commissione (Racc. PI pagg. I-A 607 e II‑1841, punto 29)

4.     In materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità e, in particolare, nelle controversie che riguardano i rapporti tra la Comunità e i suoi agenti, un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario solo se sono soddisfatte tre condizioni, ossia l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la presenza effettiva di un danno e l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno asserito.

Affinché sia riconosciuto un nesso di causalità, occorre in linea di principio che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato.

Tuttavia, nel contenzioso statutario, il grado di certezza del nesso di causalità è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia privato, in maniera certa, una persona non necessariamente di un’assunzione, a cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come dipendente o agente, cagionando all’interessato un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata a procedere all’assunzione dell’agente, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subito per essere stato privato del diritto a fare domanda per un posto statutario che, con ogni probabilità, avrebbe ottenuto.

(v. punti 99, 149 e 150)

Riferimento: Corte 14 maggio 1998, causa C-259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag. I-2915, punto 23); Tribunale 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I-A 171 e II-897, punto 85)