Cause riunite T-314/03 e T-378/03
Musée Grévin SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Programma PHARE/JOP — Progetto di joint venture in Polonia — Finanziamento comunitario — Domanda di rimborso di tutti i fondi versati — Clausola compromissoria — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 10 maggio 2004
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Incompetenza del giudice
comunitario — Irricevibilità
(Artt. 225 CE, 230 CE, 238 CE, 240 CE e 249 CE)
2. Ricorso di annullamento — Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale — Riqualificazione del ricorso
— Esclusione
[Artt. 230 CE e 238 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, c)]
1. È irricevibile un ricorso d’annullamento diretto contro talune lettere della Commissione vertenti sul recupero dei fondi versati
in base alle sovvenzioni concesse nell’ambito del programma JOP, esso stesso attuato nell’ambito del programma PHARE, dal
momento che queste lettere si inseriscono in un ambito puramente contrattuale da cui sono inscindibili e che, per la loro
stessa natura, esse non risultano essere tra gli atti contemplati dall’art. 249 CE, il cui annullamento può essere richiesto
al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230 CE.
(v. punti 85, 87)
2. Il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento, sebbene la controversia fosse in realtà di natura contrattuale, non
può riqualificare il ricorso poiché, da un lato, la ricorrente stessa ha precisato esplicitamente nei suoi atti che il ricorso
non si basa sull’art. 238 CE e, dall’altro, contrariamente a quanto previsto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura, la detta ricorrente non espone, neppure sommariamente, alcun motivo, argomento o censura basati sulla violazione
del diritto dello Stato membro che si applica all’accordo in questione in forza della clausola compromissoria contenuta in
tale accordo.
(v. punto 88)
-
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 maggio 2004(1)
«Programma PHARE/JOP – Progetto di joint venture in Polonia – Finanziamento comunitario – Domanda di rimborso di tutti i fondi versati – Clausola compromissoria – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Nei procedimenti riuniti T-314/03 e T-378/03,
Musée Grévin SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti B. Geneste e O. Davidson,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack e dalla sig.ra G. Boudot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto una domanda di annullamento delle lettere della Commissione 8 luglio e 30 settembre 2003, indirizzate al
Crédit Lyonnais, vertenti sul recupero dei fondi versati alla ricorrente in base alle sovvenzioni concesse nell'ambito del
programma JOP – Agevolazione 2,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
-
- Ambito normativo
- 1
Il programma comunitario PHARE, basato sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3906, relativo all’aiuto economico
a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375, pag. 11), come modificato in vista
dell’estensione dell’aiuto economico ad altri paesi dell’Europa centrale e orientale, rappresenta il quadro in cui la Comunità
europea canalizza l’aiuto economico ai paesi dell’Europa centrale e orientale (in prosieguo: i «PECO»), per lo svolgimento
di azioni destinate a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in tali paesi.
- 2
Con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 22 febbraio 1991, dal titolo «Programma di stimolo alla costituzione di joint venture nei [PECO] – Manifestazione
di interesse da parte di istituzioni finanziarie» (GU C 46, pag. 11; in prosieguo: la «comunicazione 22 febbraio 1991»), la
Commissione ha annunciato di aver deciso, nell’ambito del programma PHARE, di attuare un programma di promozione degli investimenti
privati nei PECO attraverso la costituzione e lo sviluppo di joint ventures tra imprese della Comunità europea, prioritariamente
piccole e medie imprese, e partners locali (in prosieguo: il «programma JOP»).
- 3
Ai sensi di tale comunicazione, il programma JOP è gestito grazie ad una rete di intermediari finanziari selezionati dalla
Commissione in base a criteri indicati nell’ambito della comunicazione citata (punto 1). Questa rete ha segnatamente la funzione
di promuovere tale programma, di individuare gli investitori potenziali, di valutare i progetti presentati e di gestire i
fondi concessi dalla Comunità ai beneficiari (punto 3). A tal fine, è firmata una convenzione tra la Commissione e ciascun
intermediario finanziario selezionato, per precisare le modalità relative al mandato di tale intermediario (punto 4).
Gli accordi in esame
- 4
Il 1° febbraio 1996 la Commissione e il Crédit Lyonnais (in prosieguo: il «CL») hanno sottoscritto un accordo quadro, nell’ambito
del programma JOP, che stabilisce le modalità della loro cooperazione al fine di promuovere gli investimenti nei PECO, segnatamente
mediante la creazione di joint ventures.
- 5
Il finanziamento di un progetto specifico in applicazione dell’accordo quadro richiede, secondo l’art. 1.1 di quest’ultimo,
il previo invio, da parte dell’intermediario finanziario, nella fattispecie il CL, di una «domanda» alla Commissione, al fine
di ottenere l’approvazione da parte di quest’ultima, e quindi la conclusione, rispettivamente, di un accordo specifico tra
la Commissione e l’intermediario finanziario che definisca le modalità del finanziamento del progetto e di un «accordo di
finanziamento» tra l’intermediario finanziario e il beneficiario, che definisca le modalità secondo cui l’intermediario finanziario,
in veste di mandatario della Commissione, mette a disposizione i fondi comunitari relativi al progetto di cui trattasi.
- 6
Ai sensi dell’art. 3.2 dell’accordo citato, la cooperazione nell’ambito dell’«Agevolazione 2» del programma consiste nel finanziamento
di studi di prefattibilità e di fattibilità sino alla fase dei lavori preparatori relativi all’esecuzione del progetto di
joint venture.
- 7
Gli artt. 6.3.1 e 6.3.2 dell’accordo quadro prevedono il rimborso, nel rispetto di taluni massimali, del 50% delle spese sovvenzionabili
relative agli studi di fattibilità e il pagamento di un anticipo senza interessi pari al 50% delle spese sovvenzionabili relative
agli studi di fattibilità. Ai sensi dell’art. 6.3.3 dell’accordo quadro, se il progetto viene effettivamente realizzato, tutte
le spese sovvenzionabili relative allo studio di fattibilità sono sostenute dalla Commissione, nel rispetto di taluni massimali.
Le spese sovvenzionabili sono definite dall’art. 10.2 dell’accordo quadro.
- 8
Ai sensi dell’art. 7.1 dell’accordo quadro, il CL, in veste di intermediario finanziario, è incaricato di gestire i fondi
di cui trattasi a nome della Comunità. In tal senso, il CL è responsabile in particolare, nei rapporti con i beneficiari,
di qualsiasi pagamento indirizzato a questi ultimi ovvero proveniente dagli stessi.
- 9
L’art. 18.3 dell’accordo quadro dispone che, qualora il beneficiario non fornisca alcun documento giustificativo sufficiente
riguardo all’utilizzo dei fondi per la realizzazione degli obiettivi sovvenzionabili, l’intermediario finanziario proceda
al recupero dei fondi anticipati dalla Commissione presso il beneficiario.
- 10
L’art. 20.1 dell’accordo quadro prevede che al citato accordo e alle altre disposizioni comunque vigenti tra la Commissione
e il CL è applicabile il diritto lussemburghese. In conformità all’art. 20.2 dell’accordo citato, le parti s’impegnano, ai
sensi dell’art. 238 CE, a sottoporre qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione ovvero all’esecuzione
dell’accordo quadro alla competenza esclusiva, secondo i casi, della Corte di giustizia ovvero del Tribunale.
- 11
Il 25 giugno 1996 il CL ha trasmesso alla Commissione la richiesta della ricorrente volta ad ottenere un finanziamento comunitario
nell’ambito dell’«Agevolazione 2» del programma JOP per la creazione di una joint venture in Polonia nell’ambito del turismo
culturale. La ricorrente è indicata, in tale domanda, come il soggetto beneficiario del progetto.
- 12
Dopo aver approvato detta domanda, il 12 novembre 1996 la Commissione ha inviato al CL un progetto di accordo specifico inteso
a precisare i diritti e gli obblighi delle parti, conformemente alle disposizioni di cui all’accordo quadro. Il 19 novembre
1996 l’accordo specifico è stato sottoscritto dal CL.
- 13
L’art. 8 dell’accordo specifico prevede che può essere previsto, in capo al beneficiario, un obbligo di rimborso dei fondi
comunitari, in conformità, segnatamente, all’art. 18.3 dell’accordo quadro.
- 14
Ai sensi dell’art. 11 dell’accordo specifico, all’accordo stesso è applicabile il diritto lussemburghese e le parti si impegnano,
ai sensi dell’art. 238 CE, a sottoporre qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione ovvero all’esecuzione
di tale accordo alla competenza esclusiva, secondo i casi, della Corte di giustizia ovvero del Tribunale.
- 15
Il 26 novembre 1996 il CL e la ricorrente hanno stipulato un accordo di finanziamento.
- 16
Mediante tale accordo di finanziamento il CL, quale mandatario della Commissione, concede alla ricorrente, ai sensi dell’art. 2
dell’accordo stesso, un anticipo senza interessi per un importo massimo di EUR 53 362, pari al 50% delle spese sovvenzionabili
sostenute per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di cui trattasi. L’art. 3.1 di tale accordo
precisa che detto anticipo sarebbe stato messo a disposizione della ricorrente in due quote successive, pari a un massimo
di EUR 32 017 e di EUR 21 345, nei limiti dei termini e delle condizioni dell’accordo citato.
- 17
Ai sensi dell’art. 4 dell’accordo di finanziamento, le spese sovvenzionabili sono le spese per perizie esterne ed interne
assunte o sostenute dalla ricorrente per la realizzazione dello studio di fattibilità.
- 18
L’art. 6.2.3 dell’accordo di finanziamento prevede che, qualora i documenti giustificativi inviati al CL non siano approvati
da quest’ultimo e dalla Commissione, ovvero se una qualsiasi spesa sovvenzionabile si rivela manifestamente eccessiva rispetto
alla qualità e all’estensione dello studio di fattibilità, il CL può pretendere, per conto della Commissione, il rimborso
totale o parziale dei fondi messi a disposizione della ricorrente.
- 19
L’art. 6.3 dell’accordo di finanziamento precisa che, se la ricorrente risulta incapace di realizzare effettivamente il progetto
entro il termine per la realizzazione di quest’ultimo, essa può comunque beneficiare di una conversione dell’anticipo senza
interessi in sovvenzione, purché metta a disposizione della Commissione lo studio di fattibilità, e quest’ultima potrà in
tal caso disporne discrezionalmente.
- 20
L’art. 9.1.1 dell’accordo di finanziamento prevede che la ricorrente s’impegni a utilizzare i fondi messi a sua disposizione
esclusivamente per il pagamento delle spese sovvenzionabili. L’art. 9.1.5 dell’accordo citato prevede che la ricorrente si
impegni a permettere e a facilitare ai servizi della Commissione tutte le verifiche, i controlli nonché le attività di valutazione
ritenuti necessari, e a mettere a loro disposizione tutti i documenti e le informazioni che le siano richiesti.
- 21
Ai sensi dell’art. 14 dell’accordo di finanziamento, la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dell’accordo in oggetto
sono sottoposti al diritto lussemburghese.
- 22
Ai sensi dell’art. 15 dell’accordo citato, «ogni controversia che potrà sorgere con riferimento [all’accordo] di finanziamento
ovvero alle sue conseguenze sarà di competenza esclusiva della Corte di giustizia».
Fatti all’origine della controversia
- 23
In conformità all’accordo di finanziamento, la Commissione ha versato al CL, in data 20 gennaio 1997, la somma di EUR 8 710,
quale rimborso delle spese sovvenzionabili relative allo studio di prefattibilità del progetto. Inoltre, in pari data, la
Commissione ha effettuato un versamento a favore del CL di una somma pari a EUR 32 017, in forma di anticipo senza interessi,
corrispondente al 60% della quota delle spese sovvenzionabili a suo carico relative allo studio di fattibilità.
- 24
Il 16 marzo 1998 lo studio di fattibilità relativo al progetto di cui trattasi è stato trasmesso alla Commissione.
- 25
Il 15 dicembre 1998 la Commissione, in conformità all’accordo di finanziamento, ha versato in favore del CL la somma di EUR
16 871, che rappresentava il saldo, in forma di anticipo senza interessi, pari al 40% della quota delle spese sovvenzionabili
a suo carico relative allo studio di fattibilità.
- 26
Con lettera 14 gennaio 2000, indirizzata al CL il 7 aprile successivo, la Commissione, dopo aver preso atto della mancata
realizzazione della joint venture oggetto dell’accordo di finanziamento, ha comunicato che accettava di trasformare gli anticipi
senza interessi relativi al finanziamento dello studio di fattibilità in una sovvenzione per un importo di EUR 48 888.
- 27
Con telefax 13 settembre 2002 la Commissione ha informato il CL che intendeva svolgere una verifica nei locali della ricorrente
per controllare, in particolare, se le spese dichiarate con riferimento allo studio di fattibilità fossero state effettivamente
sostenute dalla ricorrente. A tal fine, la Commissione ha chiesto al CL di assicurarsi che la ricorrente le permettesse di
accedere, in particolare, agli originali dei documenti giustificativi rilevanti. La Commissione ha precisato peraltro che,
qualora tali richieste non fossero soddisfatte, essa si riservava il diritto di chiedere il rimborso dei fondi già versati.
- 28
L’8 novembre 2002 la Commissione ha compiuto tale verifica nei locali della ricorrente.
- 29
Con telefax 13 novembre 2002 la Commissione ha fatto pervenire al CL l’elenco dei documenti giustificativi originali che non
erano stati forniti nel corso della verifica, chiedendo la produzione degli stessi prima del 15 dicembre 2002. La Commissione
precisava che, in caso di mancata produzione dei documenti indicati nel termine previsto, si riservava il diritto di chiedere
il rimborso integrale dei fondi percepiti dalla ricorrente nell’ambito del progetto in questione.
- 30
Con lettere 19 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, la ricorrente ha fornito alla Commissione taluni dei documenti richiesti da
quest’ultima.
- 31
Con lettera 8 luglio 2003, indirizzata al CL (in prosieguo: la «lettera 8 luglio 2003»), la Commissione ha precisato, per
un verso, che la ricorrente non aveva fornito tutti i documenti giustificativi richiesti e che, per altro verso, poiché le
spese sovvenzionabili relative agli studi di prefattibilità e di fattibilità non erano state attestate da sufficienti prove
documentali, la ricorrente non aveva dimostrato che il finanziamento comunitario di cui trattasi era stato utilizzato in conformità
agli obiettivi indicati nella domanda di finanziamento. Così, la Commissione ha informato il CL che doveva essere rimborsata
la totalità delle somme versate alla ricorrente in base all’«Agevolazione 2» nell’ambito del progetto in questione, cioè EUR
57 598 e relativi interessi, quindi una somma complessiva pari a EUR 77 680,97. A tal fine, la Commissione ha chiesto al CL
di informare la ricorrente in ordine a tale provvedimento e ai motivi dello stesso, precisando peraltro che essa avrebbe comunicato
le sue istruzioni per il trasferimento degli importi da versare nei conti finanziari della Comunità quando il CL ne avesse
confermato il ricevimento. La Commissione precisava inoltre che se il rimborso non fosse stato effettuato nei due mesi successivi
a tale lettera, il CL avrebbe dovuto informarla in ordine alle misure da assumersi ai fini dell’esecuzione del pagamento.
- 32
Con lettera 11 luglio 2003 il CL ha richiesto alla ricorrente il rimborso delle somme di cui trattasi prima dell’8 settembre
2003.
- 33
Con lettera 8 settembre 2003 la ricorrente ha inviato alla Commissione taluni documenti giustificativi supplementari e, alla
luce di questi ultimi, ha chiesto alla Commissione di riesaminare la sua lettera 8 luglio 2003.
- 34
Con lettera 30 settembre 2003 (in prosieguo: la «lettera 30 settembre 2003»), la Commissione ha comunicato al CL che essa
manteneva la posizione espressa nella sua lettera 8 luglio 2003, con la quale rilevava, segnatamente, che numerosi documenti
originali importanti non erano stati forniti. Di conseguenza, la Commissione chiedeva al CL di procedere al recupero delle
somme da rimborsarsi e, in mancanza di rimborso nel termine di un mese a decorrere da tale lettera, di informarla riguardo
ai provvedimenti da assumere ai fini dell’esecuzione del pagamento.
- 35
Con lettera 6 ottobre 2003 il CL ha chiesto alla ricorrente il rimborso delle somme in questione prima del 30 ottobre 2003.
- 36
Con lettera 5 novembre 2003 il CL ha informato la Commissione che teneva a sua disposizione tutte le somme restituite dalla
ricorrente.
Procedimento e conclusioni
- 37
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso
la lettera 8 luglio 2003. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T‑314/03.
- 38
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 novembre 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso
la lettera 30 settembre 2003. Tale ricorso è stato iscritto al ruolo con il numero T‑378/03.
- 39
A sostegno dei ricorsi citati la ricorrente deduce taluni motivi comuni basati, rispettivamente, su una violazione dell’art. 1
del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea
(GU B 17, pag. 385), sull’inosservanza del termine di prescrizione previsto dall’art. 3 del regolamento (CE, Euratom) del
Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 312, pag.
1), sulla violazione del principio di collegialità e sull’incompetenza del firmatario delle lettere 8 luglio e 30 settembre
2003, sull’esistenza di errori manifesti di valutazione, sull’assenza di base giuridica, sulla violazione dell’obbligo di
motivazione di cui all’art. 253 CE e sulla violazione del principio di proporzionalità. Nel suo ricorso nella causa T‑314/03
la ricorrente solleva inoltre un motivo basato sulla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.
- 40
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003, la Commissione ha sollevato, nella causa
T-314/03, un’eccezione di irricevibilità in base all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 41
Il 19 dicembre 2003 la Commissione, con atto separato, ha sollevato, nella causa T‑378/03, un’eccezione di irricevibilità
in base all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
- 42
Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 20 gennaio 2004, le cause T‑314/03 e T‑378/03 sono state riunite
ai fini della fase scritta e della fase orale.
- 43
La ricorrente ha presentato le sue osservazioni relative alle eccezioni di irricevibilità in data 1° marzo 2004, data in cui
la fase scritta relativa alla ricevibilità si è conclusa.
- 44
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- –
- annullare gli atti contenuti nelle lettere 8 luglio e 30 settembre 2003 (in prosieguo, congiuntamente: le «lettere impugnate»);
- –
- condannare la Commissione alle spese.
- 45
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
- –
- dichiarare i ricorsi irricevibili;
- –
- condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
- 46
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla domanda incidentale
prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.
- 47
Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato, in base ai documenti del fascicolo, per statuire sulla
domanda presentata dalla Commissione senza avviare la fase orale.
Argomenti delle parti
- 48
La Commissione eccepisce l’irricevibilità dei ricorsi in oggetto in quanto, basando i suoi ricorsi sull’art. 230 CE, la ricorrente
è incorsa in uno sviamento di procedura, poiché avrebbe dovuto proporre i suoi ricorsi in base all’art. 238 CE.
- 49
In sostanza, la Commissione afferma che le lettere impugnate rientrano in un contesto contrattuale cui esse sono strettamente
connesse, e che non possono pertanto essere qualificate come decisioni amministrative rientranti tra gli atti considerati
dall’art. 249 CE, il cui annullamento è riservato al giudice comunitario in applicazione dell’art. 230, quarto comma, CE (ordinanze
del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutuel Aid Administration SZervices/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punti 50
e 51; 9 gennaio 2001, causa T‑149/00, Innova/Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 28, e 25 novembre 2003, causa T‑85/01, IAMA
Consulting/Commissione, Racc. pag. II‑4973, punto 53).
- 50
La ricorrente sostiene di essere legittimata a chiedere l’annullamento delle lettere impugnate in base all’art. 230 CE.
- 51
La ricorrente sottolinea in proposito, innanzi tutto, che, se è vero che in ciascuno dei tre accordi di cui trattasi è stata
inserita una clausola compromissoria, è altresì vero che nessun contratto la lega direttamente alla Commissione. Orbene, la
competenza della Corte di giustizia e del Tribunale, fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto
al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte 18 dicembre 1986, causa 426/85, Commissione/Zoubek,
Racc. pag. 4057, punto 11), di conseguenza le clausole compromissorie sarebbero opponibili solamente alle parti dei contratti
in cui esse sono inserite e non potrebbero pertanto essere opponibili a terzi.
- 52
Di conseguenza, poiché la Commissione e la ricorrente non sarebbero parti di uno stesso contratto, la Commissione non potrebbe
opporre a quest’ultima una delle clausole compromissorie previste nella fattispecie. La situazione nel caso in esame sarebbe
quindi diversa da quella che ha dato origine all’ordinanza IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, nella
quale la clausola compromissoria era stata inserita in un contratto concluso tra la ricorrente e la Commissione.
- 53
A tal proposito, la ricorrente ritiene altresì che l’ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente
punto 49, si riferisse a eventi totalmente diversi da quelli che ricorrono nella fattispecie, poiché si trattava in tal caso
di un ricorso presentato dalla parte di un contratto nei confronti della sua controparte, ossia la Commissione, con cui si
intendeva in realtà chiedere al Tribunale la condanna di quest’ultima all’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali. Sia in
forza della natura attrattiva del contenzioso contrattuale, sia in forza dell’eccezione cosiddetta «di ricorso parallelo»,
il ricorso di annullamento introdotto da una parte contrattuale sarebbe stato correttamente dichiarato irricevibile.
- 54
Quanto all’ordinanza Innova/Commissione, punto 49 supra, la ricorrente afferma che quest’ultima si limita a rilevare che,
in assenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto, il Tribunale non è competente a statuire sul contenzioso
relativo a una decisione di risoluzione del contratto assunta dalla Commissione nei confronti della sua controparte contrattuale,
che non può validamente sollecitare l’annullamento della decisione di cui trattasi in base all’art. 230 CE, conformemente
all’eccezione cosiddetta «di ricorso parallelo».
- 55
Di conseguenza, la ricorrente ritiene che l’assenza di rapporto contrattuale tra essa stessa e la Commissione dovrebbe condurre
ad ammettere la ricevibilità dei presenti ricorsi di annullamento. Essa osserva in proposito che la Commissione non può contestarle
allo stesso tempo di non aver proposto i presenti ricorsi in base all’art. 238 CE e rilevare la mancanza di rapporti contrattuali
tra essa stessa e la Commissione.
- 56
La ricorrente sostiene che, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorrente individuale è legittimato a proporre un
ricorso avverso una decisione che produca «effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna,
modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo» (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione,
Racc. pag. 2639). A tal proposito, la giurisprudenza ammetterebbe, in particolare, che rappresenta un atto impugnabile con
ricorso una lettera redatta in modo chiaro e preciso con la quale la Commissione respinge una domanda diretta ad ottenere
un contributo finanziario comunitario (ordinanza del Tribunale 28 aprile 1994, cause riunite T‑452/93 e T‑453/93, Pevasa e
Inpesca/Commissione, Racc. pag. II‑229). Del pari, il giudice comunitario avrebbe ammesso la ricevibilità di una domanda di
annullamento di una decisione volta a ridurre l’importo complessivo di un contributo finanziario comunitario (sentenza del
Tribunale 7 marzo 1995, cause riunite da T‑432/93 a T‑434/93, Socurte e a./Commissione, Racc. pag. II‑503).
- 57
La ricorrente rileva che le lettere impugnate mirano al recupero della totalità dei fondi comunitari che le sono stati versati
e citano esplicitamente il fatto che l’importo totale dei fondi soggetti al rimborso comprende gli interessi calcolati su
tale importo. Con le lettere citate, inoltre, la Commissione imporrebbe alla ricorrente un termine per il pagamento.
- 58
Secondo la ricorrente, da quanto sopra discende che le lettere impugnate rappresentano atti vincolanti che producono effetti
giuridici obbligatori nei suoi confronti, innanzi tutto in quanto prevedono il rimborso dei fondi; in secondo luogo, in quanto
esse la costringono a pagare interessi e, in terzo luogo, in quanto le impongono di pagare entro un determinato termine, al
di là del quale sarà avviato nei suoi confronti un procedimento di esecuzione forzata.
- 59
La ricorrente osserva inoltre che, data la piena esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, la domanda di rimborso di cui
trattasi ha ad oggetto un diritto acquisito. Infatti, detta domanda mirerebbe a sottrarre dal patrimonio della ricorrente
un anticipo concesso quale finanziamento di un progetto di sviluppo regionale, anticipo che è stato convertito, in data 14
gennaio 2000, in sovvenzione definitiva dalla Commissione.
- 60
Per tali motivi la ricorrente ritiene che la sua azione per l’annullamento delle lettere impugnate sia ammissibile.
Giudizio del Tribunale
- 61
Con la sua eccezione di irricevibilità la Commissione sostiene che i ricorsi in esame sono basati erroneamente sull’art. 230 CE.
- 62
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 230 CE, i giudici comunitari esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati
dalle istituzioni comunitarie destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
- 63
Secondo costante giurisprudenza, tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all’art. 249 CE, che le istituzioni adottano
alle condizioni previste dal Trattato (ordinanza Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 28, e ordinanza
del Tribunale 10 luglio 2002, causa T‑387/00, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, Racc. pag. II‑3031,
punto 39).
- 64
Invece, gli atti adottati dalle istituzioni che s’inscrivono in un contesto contrattuale dal quale sono inscindibili non rientrano,
per loro stessa natura, tra gli atti previsti dall’art. 249 CE, il cui annullamento è riservato all’esclusiva competenza del
giudice comunitario dall’art. 230 CE (ordinanze Mutual Aid Administration Services/Commissione, citata al precedente punto
49, punti 50 e 51; Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 28; Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione,
citata al precedente punto 63, punto 39, e IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 53).
- 65
Secondo la giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire
sulle controversie in materia contrattuale per le quali è stato adito da persone fisiche o giuridiche solo in forza di una
clausola compromissoria. In mancanza di questa, estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie
la cui cognizione gli è limitativamente riservata dall’art. 240 CE. Tale disposizione conferisce infatti ai giudici nazionali
la competenza di diritto comune per statuire sulle altre controversie in cui sia parte la Comunità (ordinanze Mutual Aid Administration
Services/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 47; Innova/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 25,
e Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, citata al precedente punto 63, punto 37).
- 66
Nella fattispecie si deve pertanto verificare se le lettere impugnate siano tra gli atti considerati dall’art. 249 CE, le
domande di annullamento dei quali rientrano nella competenza esclusiva del giudice comunitario ai sensi dell’art. 230 CE,
ovvero se, al contrario, esse rivestano natura contrattuale.
- 67
In proposito, si deve innanzi tutto rilevare che il rapporto giuridico oggetto della presente controversia si inserisce in
un contesto contrattuale.
- 68
Infatti, il regolamento n. 3906/89, come modificato, sul quale si basa il programma PHARE, si limita a definire le condizioni
generali dell’aiuto economico della Comunità in favore dei paesi interessati, e definisce in particolare i settori nei quali
tali azioni devono essere avviate, nonché la forma di tale aiuto. Viceversa, il citato regolamento non definisce alcuna delle
modalità generali o specifiche secondo cui ciascuna singola azione è finanziata dalla Comunità.
- 69
La comunicazione 22 febbraio 1991 prevede espressamente che i finanziamenti comunitari concessi in base al programma JOP siano
gestiti da una rete di intermediari finanziari che hanno concluso a tal fine una «convenzione» con la Commissione. Secondo
tale comunicazione, tale convenzione deve contenere «le modalità relative al mandato» conferito agli intermediari finanziari.
- 70
Nella fattispecie, la Commissione e il CL, in qualità di intermediario finanziario, hanno concluso in tal senso un accordo
quadro che definiva le modalità generali della loro cooperazione in vista della promozione degli investimenti nei PECO, segnatamente
mediante la creazione di joint ventures. Ai sensi delle disposizioni dell’accordo quadro, l’attuazione di tale accordo in
favore di un progetto specifico è garantita, per un verso, da un accordo specifico concluso tra la Commissione e l’intermediario
finanziario, il quale definisce le modalità specifiche del finanziamento del progetto indicato e, per altro verso, da un accordo
di finanziamento concluso tra il citato intermediario finanziario e il beneficiario, nella fattispecie la ricorrente, che
stabilisce le modalità con le quali l’intermediario finanziario mette a disposizione, in qualità di mandatario della Commissione,
fondi comunitari destinati a finanziare la quota delle spese sovvenzionabili in base al progetto in questione. Ai sensi di
tale accordo di finanziamento, la ricorrente s’impegna, in particolare, a utilizzare i fondi comunitari che le sono stati
assegnati esclusivamente per il pagamento delle spese sovvenzionabili.
- 71
Ne deriva che i rapporti intercorrenti, da un lato, tra la Commissione e il CL e, d’altro lato, tra il CL e la ricorrente
possono essere ritenuti di natura contrattuale, poiché tutte le modalità di finanziamento del progetto di cui trattasi sono
stabilite negli accordi in oggetto conclusi, da un lato, tra la Commissione e il CL e, d’altro lato, tra il CL, in veste di
mandatario della Commissione, e la ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 febbraio 1993, causa C‑142/91, Cebag/Commissione,
Racc. pag. I‑553, punti 11-13, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag.
II‑3909, punti 51-53).
- 72
La sussistenza degli indicati rapporti contrattuali è peraltro confermata dalla presenza, in ciascuno degli accordi in questione,
di una clausola secondo cui il Tribunale è esclusivamente competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia relativa alla
validità, all’interpretazione ovvero all’esecuzione dei citati accordi. Infatti, tale clausola assume significato solamente
in presenza di un rapporto contrattuale tra le parti (v., in tal senso, sentenza Hans Fuchs/Commissione, citata al precedente
punto 71, punto 54).
- 73
Orbene, deve rilevarsi che l’oggetto della presente controversia presenta un rapporto diretto con le disposizioni di cui agli
accordi in questione, in quanto questa controversia ha ad oggetto il rimborso del finanziamento comunitario previsto dalle
lettere impugnate. Come risulta, segnatamente, dall’art. 18.3 dell’accordo quadro, dall’art. 8 dell’accordo specifico e dall’art. 6.2.3
dell’accordo di finanziamento, tale rimborso rappresenta la sanzione per la mancata esecuzione, da parte della ricorrente,
dei suoi obblighi relativi all’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione per il pagamento delle spese sovvenzionabili e
alla produzione di documenti giustificativi di un tale utilizzo (v., in tal senso, ordinanze Innova/Commissione, citata al
precedente punto 49, punto 27, e IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 44).
- 74
Nonostante il contesto contrattuale in cui s’inscrive il rapporto giuridico in oggetto, si deve tuttavia rilevare che con
i presenti ricorsi il Tribunale è investito non di una domanda basata sull’art. 238 CE, bensì di una domanda di annullamento
ai sensi dell’art. 230 CE.
- 75
Tale conclusione emerge chiaramente dall’analisi dei ricorsi che hanno introdotto il presente giudizio.
- 76
La ricorrente qualifica, infatti, le sue azioni quali «ricorsi di annullamento», fonda la ricevibilità degli stessi sulle
disposizioni di cui all’art. 230 CE e formula conclusioni con cui chiede, in sostanza, che il Tribunale dichiari illegittimi
e, di conseguenza, annulli gli atti che essa afferma essere contenuti nelle lettere 8 luglio e 30 settembre 2003, con le quali
la Commissione ha informato la ricorrente, mediante il CL, dell’obbligo di rimborsare la totalità del finanziamento comunitario
che le era stato versato nell’ambito del progetto in questione.
- 77
A tale proposito si deve rilevare in particolare che, a sostegno della sua domanda, la ricorrente non invoca mai l’art. 238 CE
ovvero le clausole compromissorie contenute negli accordi di cui trattasi e non sviluppa alcun motivo, censura o argomento
basati sul diritto lussemburghese, che è tuttavia il solo diritto applicabile agli accordi di cui trattasi ai sensi delle
clausole compromissorie citate, bensì solleva, come emerge dal precedente punto 39, taluni «motivi di annullamento» basati
sulla violazione delle norme di diritto comunitario per far rilevare che gli atti che essa afferma essere contenuti nelle
lettere impugnate sono affetti da vizi tipici degli atti amministrativi, quali, segnatamente, la carenza di motivazione, l’assenza
di fondamento normativo ovvero l’errore manifesto di valutazione.
- 78
Nelle sue osservazioni concernenti l’eccezione di irricevibilità, la ricorrente ha inoltre confermato esplicitamente che i
ricorsi in esame non si basano sull’art. 238 CE, bensì unicamente sull’art. 230 CE. La ricorrente ha altresì sottolineato,
a tal proposito, che i ricorsi in esame non potrebbero, a suo parere, essere basati sull’art. 238 CE. Infatti, secondo la
ricorrente, le clausole compromissorie contenute negli accordi in oggetto sarebbero opponibili solamente alle parti degli
accordi in cui esse sono state inserite. Orbene, la ricorrente ritiene che non sussista, nella fattispecie, alcuna relazione
contrattuale tra essa e la Commissione.
- 79
Risulta in tal modo che la ricorrente chiede al Tribunale di annullare taluni atti assunti da un’istituzione comunitaria ai
sensi dell’art. 230 CE, i quali, benché s’inscrivano in un contesto contrattuale, sarebbero, a parere della ricorrente, di
natura amministrativa.
- 80
Orbene, le lettere 8 luglio e 30 settembre 2003 non rappresentano in alcun modo atti amministrativi.
- 81
Infatti, in tali lettere non vi è alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione abbia agito nella fattispecie
ricorrendo alle sue prerogative di pubblica autorità. Mediante le lettere citate, la Commissione si è in sostanza limitata,
in base all’interpretazione dei fatti e alle clausole rilevanti degli accordi in questione, a informare la ricorrente, mediante
il CL, del suo obbligo di rimborsare i fondi comunitari messi a sua disposizione nell’ambito del progetto in questione. Facendo
ciò, la Commissione ha agito unicamente nell’ambito dei diritti e degli obblighi sorti dagli accordi in oggetto, come risultanti,
in particolare, come già rilevato al precedente punto 73, dall’art. 18.3 dell’accordo quadro, dall’art. 8 dell’accordo specifico
e dall’art. 6.2.3 dell’accordo di finanziamento, che prevedono la possibilità per la Commissione di un recupero del finanziamento
comunitario presso il beneficiario, qualora quest’ultimo si astenga dal fornire i documenti giustificativi necessari a dimostrare
l’utilizzazione dei fondi indicati.
- 82
Tale rilievo non può essere messo in discussione dal fatto che gli scopi perseguiti dalla Commissione mediante la conclusione
degli accordi in esame sarebbero riconducibili alla missione di interesse generale di cui essa è investita nell’ambito del
programma JOP (v., in tal senso, ordinanza IAMA Consulting/Commissione, citata al precedente punto 49, punto 51).
- 83
A tale proposito si deve sottolineare che, contrariamente a quanto avviene nell’ambito della concessione di finanziamenti
mediante i fondi a finalità strutturale di cui all’art. 159, primo comma, CE, la domanda di rimborso presentata nella fattispecie
dalla Commissione si basa non sulle disposizioni di un regolamento comunitario, ai sensi dellタルart. 249 CE, bensì, come già
rilevato ai precedenti punti 73 e 81, sulle disposizioni contrattuali contenute negli accordi in oggetto. A torto, quindi,
la ricorrente tenta di fondare la ricevibilità dei ricorsi in esame sui principi sviluppati dal Tribunale nell’ambito dei
ricorsi di annullamento proposti avverso decisioni assunte dalla Commissione con riferimento alla concessione di fondi a finalità
strutturale.
- 84
Di conseguenza, le lettere impugnate non sono in alcun modo riconducibili all’esercizio delle prerogative di pubblica autorità
della Commissione, cosicché le lettere citate non possono avere forza esecutoria (v., in tal senso, ordinanza IAMA Consulting/Commissione,
citata al precedente punto 49, punto 52). A tale proposito si deve peraltro rilevare che, in ciascuna delle lettere in questione,
la Commissione richiede esplicitamente all’intermediario finanziario di informarla delle misure da intraprendere per procedere
all’esecuzione dei pagamenti, qualora la ricorrente non effettui il rimborso nei termini impartiti.
- 85
Da quanto precede risulta che le lettere impugnate si inseriscono in un ambito puramente contrattuale da cui sono inscindibili
e che, per la loro stessa natura, esse non risultano essere tra gli atti contemplati dall’art. 249 CE, il cui annullamento
può essere richiesto al giudice comunitario ai sensi dell’art. 230 CE.
- 86
Questa conclusione non può essere messa in discussione per il fatto, sostenuto dalla ricorrente, secondo cui, per mantenere
i buoni rapporti che intrattiene con il CL, essa ha auspicato che quest’ultimo non fosse posto in una situazione precaria
rispetto alla Commissione. Infatti, una simile circostanza, risultante da una scelta effettuata in piena libertà dalla ricorrente
per motivi di opportunità in funzione dei suoi stessi interessi, non può, all’evidenza, mettere in discussione il fatto che
gli atti impugnati sono indissociabili dall’ambito contrattuale nel quale essi s’inscrivono, né può condurre a modificare
la loro natura così da attribuire al Tribunale una competenza di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE.
- 87
Di conseguenza, i ricorsi in esame, in quanto tendenti all’annullamento in base all’art. 230 CE di atti aventi natura puramente
contrattuale, sono irricevibili.
- 88
È ben vero che il Tribunale, investito di un ricorso di annullamento, sebbene la controversia fosse in realtà di natura contrattuale,
ha già accettato di riqualificare il ricorso (sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑26/00, Lecureur/Commissione,
Racc. pag. II‑2623, punto 38). Tuttavia, nella fattispecie, il Tribunale non può effettuare una tale riqualificazione poiché,
da un lato, la ricorrente stessa ha precisato esplicitamente nei suoi atti che i presenti ricorsi non si basano sull’art. 238 CE
e, d’altro lato, contrariamente a quanto previsto dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, la ricorrente
stessa non espone, neppure sommariamente, alcun motivo, argomento o censura basati sulla violazione del diritto lussemburghese,
che è il solo diritto applicabile agli accordi in questione in forza delle clausole compromissorie contenute negli accordi
stessi.
- 89
Alla luce di quanto precede, i presenti ricorsi devono quindi essere dichiarati irricevibili.
Sulle spese
- 90
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
-
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
- 1)
- I ricorsi sono irricevibili.
- 2)
- La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 10 maggio 2004
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Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: il francese.