Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 30 aprile 1998. - Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga) contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso d'annullamento - Trasporti aerei - Aiuti concessi dagli Stati - Importo di scarsa entità - Distorsione della concorrenza - Pregiudizio degli scambi fra Stati membri - Motivazione. - Causa T-214/95.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00717
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Ricorso di un'autorità regionale che ha concesso tale aiuto - Ricevibilità
(Trattato CE, art. 173, secondo e quarto comma)
2 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio della concorrenza - Aiuti al funzionamento - Prestito senza interessi concesso da un'autorità regionale ad una compagnia aerea privata per facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti aerei europei caratterizzati da un'intensa concorrenza
(Trattato CE, art. 92, n. 1)
3 Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio nei confronti degli scambi fra Stati membri - Criteri di valutazione - Aiuto a beneficio di una compagnia aerea orientata verso il commercio internazionale
(Trattato CE, art. 92, n. 1)
4 Stati membri - Obblighi - Violazione - Inadempimenti di altri Stati membri - Giustificazione - Insussistenza
5 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata
(Trattato CE, artt. 92, 93, n. 3, e 190)
6 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti concessi a compagnie aeree - Criteri di valutazione - Importo - Esclusione
[Trattato CE, artt. 3, lett. g), e 92, n. 3, lett. c)]
7 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Potere discrezionale della Commissione - Aiuti concessi a compagnie aeree - Esame dei progetti di aiuto caso per caso
[Trattato CE, artt. 92, n. 3, lett. c), e 93]
8 Qualora la Commissione constati, in una decisione, che un prestito concesso ad un'impresa da un'autorità regionale di uno Stato membro comporta un aiuto incompatibile con il mercato comune, tale autorità è legittimata ad impugnare la decisione della Commissione, nonostante il fatto che essa sia diretta allo Stato membro interessato.
Infatti, anche se le autorità regionali non rientrano nella nozione di Stato membro ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, esse per contro, essendo dotate di personalità giuridica in forza del diritto nazionale, devono essere considerate come persone giuridiche ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
D'altro canto, la decisione di cui trattasi incide direttamente e individualmente sulla posizione giuridica di una tale autorità regionale in quanto le impedisce direttamente di esercitare come essa intende le sue competenze, consistenti in particolare nella concessione di aiuti ad imprese, e l'obbliga a modificare il contratto di prestito concluso con l'impresa beneficiaria dell'aiuto.
L'autorità regionale ha un interesse proprio ad impugnare una tale decisione, distinto da quello dello Stato membro, in quanto non risulta che quest'ultimo disponga del potere di determinare l'esercizio da parte dell'autorità regionale delle sue competenze.
9 Un prestito senza interessi concesso da un'autorità regionale a una compagnia aerea privata per facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti aerei europei, sui quali l'impresa beneficiaria è in concorrenza con altre compagnie aeree, in particolare compagnie stabilite in altri Stati membri, il quale non deve essere destinato al finanziamento di una spesa specifica, falsa o minaccia di falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 92 del Trattato, in quanto sgrava l'impresa dagli oneri normali inerenti alla sua attività corrente.
Infatti, gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti diretti ad alleviare un'impresa dalle spese che essa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza.
Inoltre, nel momento in cui un'autorità pubblica favorisce un'impresa che opera in un settore caratterizzato da un'intensa concorrenza concedendole un'agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Se il vantaggio è ridotto, la concorrenza è falsata in maniera ridotta, ma essa è nondimeno falsata. Ora, il divieto ex art. 92, n. 1, del Trattato si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall'importo, qualora incida sugli scambi fra Stati membri.
10 L'entità relativamente esigua di un aiuto statale o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri qualora il settore nel quale opera l'impresa che ne fruisce sia caratterizzato da una forte concorrenza.
Infatti, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Ciò avviene, in particolare, quando un aiuto va a beneficio di una compagnia aerea orientata verso il commercio internazionale, poiché essa effettua collegamenti tra città situate in Stati membri diversi ed è in concorrenza con compagnie aeree stabilite in altri Stati membri, e tale aiuto mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio dei collegamenti europei con la conseguenza che la sua capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri ne risulta accresciuta.
11 L'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo.
12 La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto tuttavia che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
La Commissione, nel motivare le decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.
Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, tale principio impone che siano indicate le ragioni per cui la Commissione ritiene che il provvedimento di aiuto in esame rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato. A tal riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione.
Per contro, la Commissione non è tenuta a procedere ad un'analisi economica numerica estremamente dettagliata, qualora essa illustri i punti in cui è manifesto il pregiudizio nei confronti degli scambi fra Stati membri.
Inoltre, trattandosi di un aiuto che non è stato notificato alla Commissione, la decisione con cui si constata l'incompatibilità di questo aiuto con il mercato comune non deve essere motivata con la dimostrazione dell'effetto reale di questo aiuto sulla concorrenza o sugli scambi fra Stati membri. Infatti, decidendo diversamente verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato a danno di quelli che notificano il progetto di aiuti.
13 Nell'esaminare un aiuto concesso ad una compagnia aerea, la Commissione non è affatto tenuta ad esaminare specificamente se l'aiuto, in considerazione del suo importo, possa fruire di una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, in quanto l'importo dell'aiuto non costituisce un criterio di valutazione imposto da questa disposizione o dalle linee guida che si applicano agli aiuti nel settore del trasporto aereo.
Nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la Commissione è legittimata ad adottare i criteri che ritiene più opportuni per accertare se un aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, sempreché questi criteri siano pertinenti relativamente agli artt. 3, lett. g), e 92 del Trattato. A tal riguardo, essa può precisare i criteri che intende applicare in linee guida conformi al Trattato. L'adozione da parte della Commissione di tali linee guida deriva dall'esercizio del suo potere discrezionale e comporta solo un'autolimitazione di questo potere nell'esame degli aiuti considerati da queste linee guida, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Non si può ritenere che la Commissione, nell'esaminare un aiuto individuale alla luce di tali linee guida, superi i limiti del suo potere discrezionale o vi rinunci.
14 L'autorizzazione di aiuti statali concessi a talune compagnie aeree non comporta ipso facto un diritto per le altre compagnie aeree di fruire di una deroga al principio del divieto degli aiuti. Spetta alla Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale in materia di aiuti di Stato, esaminare ogni progetto di aiuto singolarmente. Essa deve farlo alla luce, da un lato, delle circostanze particolari che lo caratterizzano e, dall'altro, dei principi generali del diritto comunitario e delle linee guida. Anche se talune compagnie stabilite in altri Stati membri hanno ottenuto aiuti illegittimi, questa circostanza non incide sulla valutazione dell'aiuto di cui trattasi.
Il potere discrezionale della Commissione non può in ogni caso venir meno per il solo fatto che essa abbia autorizzato un aiuto destinato ad un concorrente dell'impresa beneficiaria dell'aiuto, salvo privare di utilità le disposizioni del Trattato che le conferiscono questo potere.
Nella causa T-214/95,
Het Vlaamse Gewest (Regione fiamminga), con l'avv. Alfred L. Merckx, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Duro e Lorang, 4, Boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Pieter Van Nuffel e Anders Christian Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 26 luglio 1995, 95/466/CE concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla compagnia aerea belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (GU L 267, pag. 49),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione ampliata),
composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili, dai signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: A. Mair, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 settembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
1 L'art. 92, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «Trattato») così recita:
«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
2 L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato consente alla Commissione, in via di deroga, di dichiarare compatibili con il mercato comune:
«gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».
3 Il 20 maggio 1992 la Commissione ha adottato una disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese (GU C 213, pag. 2). Il punto 3.2. esonera dall'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato gli aiuti il cui importo assoluto, per una categoria di spese, è inferiore a 50 000 ECU nell'arco di un periodo di tre anni. Il punto 1.6. esclude tuttavia dal campo di applicazione della disciplina gli aiuti concessi ad imprese appartenenti a settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti statali, in particolare al settore dei trasporti.
4 La Commissione ha stabilito le disposizioni che si applicano agli aiuti di Stato ad imprese del settore aereo nella comunicazione 94/C 350/07 intitolata «Applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo [sullo Spazio economico europeo agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione» (GU 1994, C 350, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il punto 50 (capitolo IX), di questi orientamenti conferma che la procedura di approvazione accelerata prevista per i regimi di aiuto alle piccole e medie imprese non si applica agli aiuti nel settore dei trasporti.
5 Gli orientamenti riguardano gli aiuti concessi dagli Stati membri ai vettori aerei della Comunità (punto 10, capitolo II). Il punto 51 (capitolo X) precisa che la Commissione li applicherà a decorrere dalla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che deciderà, al momento opportuno, sul loro aggiornamento.
6 Al punto 8 (sezione I.4.) si può leggere che la Commissione «intende creare condizioni simili per tutti, in base alle quali i vettori comunitari possono operare in una situazione di effettiva concorrenza».
7 Al punto 14 (capitolo III), si precisa che «[gli] aiuti diretti volti a coprire le perdite di esercizio non sono di regola compatibili con il mercato comune e non possono beneficiare di esenzioni».
8 Al capitolo V, relativo in particolare alle esenzioni per lo sviluppo di talune attività economiche che possono essere concesse ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c) del Trattato e dell'art. 61, n. 3, lett. c), dell'accordo sullo Spazio economico (in prosieguo: l'«accordo SEE»), gli orientamenti prevedono che gli aiuti alla ristrutturazione possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune solo a talune condizioni. Una di queste condizioni richiede che l'aiuto deve rientrare in un programma globale di ristrutturazione, approvato dalla Commissione (punto 38, n. 1, degli orientamenti). Il programma oggetto del finanziamento dello Stato può essere considerato «non contrario al comune interesse» soltanto se esclude l'obiettivo di incrementare la capacità e l'offerta della compagnia aerea in causa a danno dei suoi diretti concorrenti europei (punto 38, n. 4, degli orientamenti).
9 Infine, al punto 50 (capitolo IX), gli orientamenti introducono, a fini di semplificazione amministrativa, una procedura di approvazione accelerata per gli aiuti di importanza minore nel settore dell'aviazione. Si precisa che la Commissione applicherà una più rapida procedura di approvazione nei riguardi di regimi di aiuti nuovi o di modificazioni di regimi esistenti notificati a norma dell'art. 93, n. 3, del Trattato se
- l'importo dell'aiuto concesso allo stesso beneficiario non supera un milione di ECU su un periodo di tre anni,
- l'aiuto è connesso a obiettivi specifici d'investimento, ad esclusione degli aiuti al funzionamento.
Fatti all'origine del ricorso
10 La Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «VLM») è una compagnia aerea privata con sede in Anversa. Essa è stata costituita il 21 febbraio 1992 con un capitale iniziale di 10 milioni di BFR. Il capitale è stato aumentato successivamente più volte, raggiungendo 75 milioni di BFR alla fine del 1993 per essere portato a 100 milioni di BFR nel corso del 1994. Dal 1993 essa offre voli regolari in particolare tra Anversa e Londra (London City Airport) e tra Rotterdam e Londra (London City Airport).
11 Al collegamento Anversa-Londra provvedono anche altre compagnie, in particolare, l'impresa britannica Cityflyer Express Ltd (in prosieguo: la «Cityflyer»), con partenza ed arrivo all'aeroporto di Gatwick.
12 Il 17 dicembre 1993 la Regione fiamminga ha concesso alla VLM, senza previa notifica alla Commissione, un prestito senza interessi di 20 milioni di BFR, da rimborsare con ratei annui di 4 milioni di BFR a decorrere dal secondo anno dopo il versamento.
13 Il contratto con cui si concede il prestito prevede quanto segue:
«[...]
Artikel 1 : Voorwerp
De begunstigde verbindt zich tot de verdere uitbouw en exploitatie van meerdere Europese vliegroutes.
Ter ondersteuning van deze activiteit verleent het Gewest de begunstigde een terugbetaalbaar renteloos voorschot.
[...]
Artikel 3 : Voorwaarden
Voor de duur van het contract is voor de vervreemding of hypothekering van onroerend en roerend patrimonium en het handelsfonds van de zaak alsook voor de vervreemding van bepaalde activa van de begunstigde vooraf instemming nodig van het Gewest.
Bij wijziging van de aandeelhoudersstructuur is vooraf de instemming van het Gewest vereist.
Het kapitaal van de onderneming mag tijdens de duur van het contract niet worden verlaagd zonder voorafgaande toestemming van het Gewest.
Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd, is de overeenkomst onmiddellijk opzegbaar en wordt het voorschot onmiddellijk opeisbaar.
[...]».
(«[...]
Articolo 1: oggetto
Il beneficiario s'impegna a perseguire lo sviluppo e lo sfruttamento di diverse linee aeree europee.
La Regione fiamminga concede al beneficiario un prestito rimborsabile senza interessi al fine di sostenere quest'attività.
[...]
Articolo 3: condizioni
Durante il periodo di validità del contratto, è richiesto il previo accordo della regione fiamminga per l'eventuale cessione dei beni mobili e immobili e dell'avviamento della società o l'iscrizione di ipoteca sugli stessi, nonché per la cessione di taluni attivi della Vlamse Luchttransportmaatschappij NV.
Qualsiasi modifica della struttura dell'azionariato è sottoposta alla previa autorizzazione della Regione.
Durante il periodo di validità del contratto, il capitale sociale dell'impresa non può essere ridotto senza la previa autorizzazione della Regione.
In caso di inosservanza di queste condizioni, il contratto può essere immediatamente risolto ed il prestito è immediatamente esigibile.
[...]»).
14 In seguito ad una denuncia della Cityflyer, il 16 novembre 1994 la Commissione ha avviato il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato (GU 1994, C 359, pag. 2).
15 La Cityflyer e la compagnia aerea British Airways hanno presentato osservazioni. Esse hanno chiesto alla Commissione di constatare che il prestito senza interessi costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune.
16 Il 23 gennaio 1995 il governo belga ha anch'esso presentato osservazioni.
17 A conclusione del procedimento, il 26 luglio 1995 la Commissione ha emanato la decisione 95/466/CE concernente l'aiuto accordato dalla Regione fiamminga alla compagnia belga Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Questa decisione è stata notificata al governo belga il 25 settembre 1995 ed è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 novembre 1995 (GU L 267, pag. 49).
18 Nella decisione la Commissione ha concluso che il prestito concesso dalla Regione fiamminga alla VLM conteneva elementi di aiuto statale illegittimi, essendo stato concesso all'impresa in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Essa ha anche ritenuto che questi elementi di aiuto fossero incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato e dell'art. 61 dell'accordo SEE (art. 1 della decisione impugnata). Di conseguenza, ha ingiunto al Belgio di disporre che questo prestito producesse interessi al saggio del 9,3% (art. 2) e che venisse restituito l'aiuto corrispondente all'applicazione degli interessi allo stesso tasso di interesse sul prestito a decorrere dalla data di concessione del prestito stesso (art. 3). Tale saggio del 9,3% si ottiene aggiungendo ad un tasso di base del 7,3% vigente per i titoli di Stato in Belgio nel 1994 un premio di rischio del 2% (ultimo comma del capitolo V della decisione impugnata).
Procedimento
19 L'atto introduttivo è stato depositato il 27 novembre 1995 e registrato il giorno successivo.
20 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha avviato la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 25 settembre 1997
Conclusioni
21 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese.
22 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
23 All'udienza, la convenuta ha concluso per l'irricevibilità del ricorso.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
24 Secondo la convenuta, il ricorso è irricevibile ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CE, poiché la ricorrente non è uno Stato membro. Il ricorso sarebbe irricevibile anche ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, poiché la ricorrente, che non sarebbe destinataria della decisione controversa, non sarebbe nemmeno direttamente e individualmente interessata da quest'ultima. Inoltre, essa non avrebbe alcun interesse proprio ad agire contro la decisione impugnata. Infatti, il suo interesse ad agire risulterebbe dal fatto che essa ha concesso l'aiuto controverso e, in quanto tale, si confonderebbe con quello dello Stato belga (sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469).
25 La ricorrente ritiene che, nella sua qualità di persona giuridica autonoma competente a concedere il prestito controverso, essa sia direttamente e individualmente interessata ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, allo stesso titolo del Regno del Belgio al quale è rivolta la decisione impugnata (sentenza della Corte 8 marzo 1988, cause riunite 62/87 e 72/87, Exécutif régional wallon e Glaverbel/Commissione, Racc. pag. 1573).
Giudizio del Tribunale
26 Occorre ricordare innanzi tutto che il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, solo sui ricorsi d'annullamento che rientrano nel quarto comma dell'art. 173 del Trattato [decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE recante modifica della decisione 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE che modifica la decisione 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 66, pag. 29)]. Per contro, il Tribunale non è competente a statuire su ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
27 Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
28 Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata presa nei confronti del Regno del Belgio. A tal riguardo, occorre sottolineare che emerge con chiarezza dal sistema generale dei Trattati che la nozione di Stato membro, ai sensi delle norme istituzionali e, in particolare, di quelle relative ai ricorsi giurisdizionali, comprende le sole autorità di governo degli Stati membri delle Comunità europee e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi (ordinanze della Corte 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787, punto 6, e 1_ ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I-5245, punto 6). La Regione fiamminga non è quindi legittimata ad agire ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. Per contro, essendo dotata di personalità giuridica in forza del diritto nazionale belga, essa va pertanto considerata come una persona giuridica ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (ordinanze Région wallonne/Commissione, sopra citata, punto 11, e Regione Toscana/Commissione, già citata, punto 11; v. anche le conclusioni dell'avvocato generale Lenz per la sentenza Exécutif régional wallone Glaverbel/Commissione, citata supra al punto 25, Racc. pag. 1573, in particolare pagg. 1581 e 1582).
29 La decisione impugnata incide direttamente e individualmente sulla posizione giuridica della Regione fiamminga. Infatti, essa le impedisce direttamente di esercitare come essa intende le sue competenze, consistenti nella fattispecie nella concessione dell'aiuto controverso, e l'obbliga a modificare il contratto di prestito che essa aveva concluso con la VLM.
30 Ne deriva che essa è titolare di un interesse proprio ad impugnare la decisione. La sua situazione non può essere paragonata a quella del Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza DEFI/Commissione, soprammenzionata, punto 24. In quella causa, il governo francese disponeva del potere di determinare la gestione e la politica di tale comitato e quindi di definire anche gli interessi che quest'ultimo doveva tutelare (punto 18). Nel caso di specie, invece, non risulta che il governo federale belga sia in grado di determinare l'esercizio da parte della Regione fiamminga delle sue competenze, in particolare di quelle che le conferiscono la facoltà di concedere aiuti ad imprese.
31 Da quanto precede deriva che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
32 La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del suo ricorso relativi
- alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato; - alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato;
- alla violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato.
Questo motivo si articola in tre parti:
- lacuna dei motivi della decisione controversa dedicati all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato (prima parte);
- lacune dei motivi con cui viene respinto l'argomento relativo ad un'esenzione degli aiuti di rilevanza minore nel settore dell'aviazione (seconda parte);
- lacune dei motivi inerenti all'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (terza parte).
33 Poiché le prime due parti del terzo motivo si riferiscono ad una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il Tribunale li esaminerà subito dopo il primo motivo.
Sul primo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
34 La ricorrente ritiene che, quando l'importo dell'aiuto è irrilevante al punto tale che non rafforza la posizione concorrenziale del beneficiario rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato rilevante, l'aiuto non falsi la concorrenza e non pregiudichi gli scambi fra Stati membri.
35 Nella fattispecie, l'importo dell'aiuto sarebbe a tal punto irrilevante che non avrebbe avuto alcuna incidenza né sui costi né sulla struttura tariffaria della VLM. Infatti, per ogni passeggero trasportato, l'aiuto rappresenterebbe solo pochi franchi belgi. Di conseguenza, esso non avrebbe procurato alla VLM alcun beneficio che abbia potuto rafforzare la sua posizione concorrenziale rispetto a quella delle altre compagnie aeree che sono con essa in concorrenza sul mercato del trasporto aereo intracomunitario. Ne deriverebbe che l'aiuto non può nemmeno pregiudicare gli scambi fra Stati membri.
36 Secondo la ricorrente, per poter dimostrare il pregiudizio degli scambi fra Stati membri, la convenuta avrebbe dovuto accertare che l'aiuto controverso procurava un vantaggio alla VLM che rafforzava la sua posizione concorrenziale (rispetto a quella dei suoi concorrenti). Ora, essa non avrebbe in alcun modo indicato in quale misura quest'ultima abbia tratto vantaggio dal prestito ricevuto.
37 Innanzi tutto, le considerazioni della convenuta relative alle caratteristiche del settore dei trasporti aerei e alla circostanza che quest'ultima sia stata informata dell'aiuto da una denuncia di un concorrente sarebbero prive di pertinenza al riguardo. Inoltre, il fatto che un aiuto statale sia concesso ad un'impresa la cui attività consiste per sua natura in scambi tra diversi Stati membri non indicherebbe che l'impresa beneficiaria ne tragga un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. Inoltre, la ricorrente contesta che l'esercizio da parte della VLM della linea Anversa-London City Airport dissuada altre compagnie aeree da operare anch'esse su questa rotta, poiché il mercato è stato liberalizzato e le misure di liberalizzazione prevedono una procedura speciale per concedere spazi orari ai nuovi arrivati sul mercato. Infine, essa nega che, al momento della concessione del prestito e anche due anni dopo quest'ultimo, la VLM si sia trovata in difficoltà finanziarie, poiché sarebbe del tutto normale che l'inizio dell'attività di una compagnia aerea comporti perdite per quest'ultima.
38 La ricorrente conclude che l'aiuto controverso non ha procurato alcun vantaggio alla VLM rispetto alle compagnie concorrenti, in quanto queste ultime beneficiano di diversi miliardi di franchi belgi a titolo di programmi di ristrutturazione approvati dalla Commissione o sono, come la denunciante Cityflyer, membri di una rete di franchising che consente loro di essere indirettamente sovvenzionati dal gruppo da cui dipendono. Al tal riguardo, la ricorrente non riesce a comprendere come la Commissione possa affermare che un importo, che essa ha valutato in 1 860 000 BFR annui al massimo, consentirebbe alla VLM di non modificare le sue tariffe, di mantenere la sua posizione sul mercato nei confronti dei suoi concorrenti e di evitare perdite più rilevanti e anche il fallimento.
39 Infine, la convenuta avrebbe violato l'art. 92, n. 1, del Trattato sopravvalutando l'importo dell'aiuto. Infatti, essa avrebbe calcolato l'aiuto sulla base di un premio di rischio del 2% poiché al prestito controverso non era unita alcuna garanzia direttamente collegata a beni mobili o immobili. Ora, questo premio di rischio avrebbe dovuto essere dell'1%, poiché l'art. 3 del contratto di prestito concederebbe alla ricorrente, da un lato, un diritto d'ispezione sulla costituzione di qualsiasi eventuale ipoteca e sulla cessione di attivo e, dall'altro, una mandato che le consente di costituire un'ipoteca di primo grado. Di conseguenza, l'importo dell'aiuto equivarrebbe alla somma degli interessi dovuti applicando un tasso dell'8,3% e non del 9,3%.
40 La convenuta conclude per il rigetto del motivo affermando che tutte le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato erano soddisfatte nel caso di specie. Infatti, il prestito controverso sarebbe stato concesso da un'autorità statale (la Regione fiamminga) e procurerebbe un vantaggio al suo beneficiario rispetto ai suoi concorrenti in un settore in cui la concorrenza è intensa. Esso falserebbe pertanto la concorrenza e pregiudicherebbe gli scambi fra Stati membri, in quanto il trasporto aereo europeo è, per una notevole parte, intracomunitario, in particolare in Belgio.
Giudizio del Tribunale
41 Occorre esaminare se la convenuta abbia giustamente concluso che l'aiuto di cui trattasi falsava o minacciava di falsare la concorrenza e pregiudicava gli scambi fra Stati membri.
A - Sulla distorsione della concorrenza
42 L'aiuto controverso mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio di diversi collegamenti aerei europei (art. 1 del contratto di prestito controverso; v. supra, punto 13), sui quali la beneficiaria è in concorrenza con altre compagnie aeree, in particolare compagnie stabilite in altri Stati membri. Il contratto di prestito non impone pertanto che l'aiuto sia destinato al finanziamento di una spesa specifica. L'assenza di interessi sul prestito di cui trattasi la esonera quindi dagli oneri normali inerenti alla sua attività corrente.
43 La Corte e il Tribunale hanno affermato che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti, come il sussidio controverso, diretti ad alleviare un'impresa dalle spese ch'essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell'ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-459/93, Siemens/Commissione, Racc. pag. II-1675, punti 48 e 77, e la giurisprudenza ivi citata).
44 Al quinto comma del capitolo V della decisione impugnata, la convenuta sostiene che «tenuto conto dell'intensità della concorrenza nel settore dei trasporti aerei comunitari ormai liberalizzato, il fatto che VLM sarebbe la sola compagnia ad operare il collegamento Anversa-Londra in partenza e in arrivo dal London City Airport è privo di incidenza sulla valutazione della Commissione, in quanto l'aiuto ricevuto riduce in ogni modo le possibilità dei concorrenti attuali o potenziali di penetrare sul mercato del collegamento in causa e falsa quindi la concorrenza. Nulla vieta inoltre a VLM di utilizzare l'aiuto in questione per introdursi su altri mercati». A tal riguardo, va rilevato che la ricorrente non ha contestato il fatto che il settore dei trasporti aerei era fortemente concorrenziale nella Comunità.
45 La ricorrente non nega che il prestito controverso, poiché è stato concesso alla VLM senza interessi, ha procurato a quest'ultima un vantaggio. Per contro, essa contesta che il vantaggio concesso alla VLM abbia rafforzato la sua posizione concorrenziale rispetto a quella delle compagnie aeree concorrenti.
46 Nel momento in cui un'autorità pubblica favorisce un'impresa che opera in un settore caratterizzato da un'intensa concorrenza concedendole un'agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Se il vantaggio è ridotto, la concorrenza è falsata in maniera ridotta, ma essa è nondimeno falsata. Ora, il divieto ex art. 92, n. 1, del Trattato si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall'importo, qualora incida sugli scambi fra Stati membri.
47 Ne deriva che la convenuta ha correttamente concluso che l'aiuto controverso falsava o minacciava di falsare la concorrenza.
B - Sul pregiudizio degli scambi fra Stati membri
48 Per giurisprudenza consolidata, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenze della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 43, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punti 40-42).
49 Anche un aiuto di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri qualora, come nella fattispecie, il settore nel quale opera l'impresa che ne fruisce sia altamente concorrenziale (sentenze della Corte 11 novembre 1987, causa 259/85, Francia/Commissione, Racc. pag. 4393, punto 24, e 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, punto 27).
50 Infatti, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato o con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (sentenza della Corte 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11).
51 Nella fattispecie, la convenuta ha ritenuto che «il prestito falsa la concorrenza e incide sugli scambi fra Stati membri in quanto riguarda una sola società la cui attività di trasporto aereo, per sua natura in relazione diretta con gli scambi, si estende a più Stati membri e può coprire tutto lo SEE. Ciò è particolarmente vero dopo l'entrata in vigore del terzo pacchetto aereo il 1_ gennaio 1993, che completa il processo di liberalizzazione e aumenta in notevole misura le possibilità di concorrenza. Di fatto la VLM è un vettore aereo comunitario titolare di una licenza di esercizio rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio. Ora, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, la VLM deve essere autorizzata dallo o dagli Stati membri interessati, salvo eccezioni espressamente previste dagli stessi regolamenti, ad esercitare i diritti di traffico sui collegamenti intracomunitari fissando liberamente le proprie tariffe» (quarto comma del capitolo V della decisione impugnata).
52 Queste considerazioni nonché quelle che figurano sopra al punto 44, sono del tutto fondate. L'aiuto controverso va a beneficio di un'impresa orientata verso il commercio internazionale, poiché essa effettua collegamenti tra città situate in Stati membri diversi ed è in concorrenza con compagnie aeree stabilite in altri Stati membri. Come risulta dal punto 42, esso mira a facilitare lo sviluppo e l'esercizio di collegamenti europei con la conseguenza che la sua capacità di incidere sugli scambi tra Stati membri ne risulta accresciuta.
53 Ne deriva che la convenuta ha correttamente concluso che l'aiuto controverso pregiudicava gli scambi fra Stati membri.
C - Sull'incidenza degli aiuti concessi a concorrenti della VLM
54 La circostanza che concorrenti della VLM fruiscono di aiuti statali, anche se illegittimi, non ha incidenza sulla qualificazione di aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato. Infatti, un'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo impostogli dal Trattato, in relazione al divieto di cui all'art. 92, non può essere giustificata dalla circostanza che altri Stati membri siano anch'essi venuti meno a detto obbligo (sentenza della Corte 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig, Racc. pag. 595, punto 24).
D - Sulla valutazione dell'importo dell'aiuto
55 Va respinta la tesi della ricorrente secondo cui la convenuta avrebbe violato l'art. 92, n. 1, del Trattato sopravvalutando l'importo dell'aiuto. Infatti, la ricorrente non ha dimostrato che, grazie ai diritti derivanti dall'art. 3 del contratto di prestito controverso, la VLM avrebbe potuto ottenere il prestito controverso al saggio dell'8,3%, cioè a quello che, a suo parere, avrebbe dovuto essere stabilito.
E - Conclusione
56 In considerazione di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che la convenuta aveva applicato in maniera erronea l'art. 92, n. 1, del Trattato. Occorre quindi respingere il motivo.
Sulla prima parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione relativa all'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
57 La ricorrente sottolinea che, secondo la giurisprudenza consolidata, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto considerato onde consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e alla Corte di esercitare il proprio controllo (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, e la giurisprudenza ivi citata, e del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-95/94, Sytraval e Brink's France/Commissione, Racc. pag. II-2651, punto 52).
58 Spetterebbe quindi alla Commissione, per poter stabilire che un aiuto falsa la concorrenza e pregiudica gli scambi intracomunitari, dimostrare in maniera chiara e non equivoca che l'aiuto abbia concesso al suo beneficiario un vantaggio che gli ha consentito di rafforzare la sua posizione rispetto a concorrenti negli scambi intracomunitari (sentenza Philip Morris/Commissione, soprammenzionata al punto 50).
59 La decisione impugnata dimostrerebbe certo che non è escluso di per sé che un aiuto (anche di entità relativamente esigua) possa pregiudicare gli scambi fra Stati membri. Per contro, non ne deriverebbe che l'aiuto controverso procuri effettivamente un vantaggio concorrenziale rilevante alla VLM, pregiudicando così gli scambi fra Stati membri. La convenuta avrebbe ragionato in maniera astratta, senza prendere concretamente in considerazione l'importo modesto dell'aiuto, le caratteristiche proprie del settore della navigazione aerea e il fatto che la quota di mercato della VLM sul mercato rilevante era minima.
60 Infine, dalla decisione non risulterebbe se la convenuta ha esaminato l'incidenza dell'aiuto controverso sulla struttura dei costi, sulle tariffe o su altri aspetti del funzionamento della VLM.
61 La convenuta contesta di essere soggetta ad un obbligo di motivazione così esteso e ritiene che le considerazioni esposte al quinto e al sesto comma del capitolo V della decisione impugnata contengano una motivazione che soddisfa pienamente i requisiti dell'art. 190 del Trattato. Essa conclude quindi per il rigetto di questa parte del motivo.
Giudizio del Tribunale
62 Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto di cui trattasi, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-471/93, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-2537, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata, e 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140, e la giurisprudenza ivi citata).
63 Non è richiesto tuttavia che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaeftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 230). La Commissione, nel motivare le decisioni che è portata ad adottare per garantire l'applicazione delle regole di concorrenza, non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa. E' sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell'adozione della decisione (sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 41, e la giurisprudenza ivi citata, e 8 giugno 1995, Siemens/Commissione, sopra citata al punto 43, punto 31).
64 Applicato alla qualificazione di un provvedimento di aiuto, questo principio richiede che siano indicati i motivi per cui la Commissione ritiene che il provvedimento di aiuto di cui trattasi rientri nel campo di applicazione dell'art. 92, n. 1. del Trattato. A tal riguardo, anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze stesse in cui l'aiuto è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione (sentenze della Corte 7 giugno 1988, causa 57/86, Grecia/Commissione, Racc. pag. 2855, punto 15, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).
65 Nella fattispecie, al secondo comma del capitolo V della decisione impugnata, la convenuta ha affermato che il prestito controverso costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato e dell'art. 61, n. 1, dell'accordo SEE. Come risulta dalla decisione impugnata, in particolare dalla prima frase del quarto comma e dalla terza frase del quinto comma del capitolo V, i cui brani pertinenti sono riportati supra, rispettivamente ai punti 51 e 44, la valutazione da parte della convenuta degli effetti dell'aiuto controverso sulla concorrenza e sugli scambi intracomunitari non è rimasta astratta. Infatti, per quanto riguarda la condizione relativa alla distorsione della concorrenza, la decisione impugnata precisa che l'aiuto concesso alla VLM falsa o minaccia di falsare la concorrenza poiché diminuisce le opportunità dei concorrenti di entrare nel mercato del collegamento Anversa-Londra e aumenta quelle della VLM nella conquista di altri mercati, in un settore in cui la concorrenza è intensa. Per quanto riguarda la condizione del pregiudizio degli scambi fra Stati membri, dalla decisione risulta che, dato che l'attività della VLM si estende a diversi Stati membri e può coprire l'insieme dello SEE, anche questa condizione è soddisfatta.
66 Da questa motivazione risulta che la convenuta ha esaminato se le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato fossero soddisfatte. Pertanto, la convenuta ha esposto i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un'importanza sostanziale nell'adozione della sua decisione. La motivazione consente alla ricorrente e al giudice comunitario di conoscere i motivi per cui la convenuta ha ritenuto che le condizioni di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato fossero soddisfatte nella fattispecie.
67 La ricorrente non può addebitare alla convenuta di non avere esaminato gli effetti concreti dell'aiuto controverso sugli scambi fra Stati membri. Da un lato, questo argomento è carente in fatto, come risulta dai punti 44, 51, 65 e 66 di cui sopra. Nella fattispecie, non spettava alla Commissione procedere ad un'analisi economica numerica estremamente dettagliata, in quanto essa aveva illustrato i punti in cui era manifesto il pregiudizio degli scambi fra Stati membri. D'altra parte, trattandosi di un aiuto che non è stato notificato, la Commissione non era tenuta a fornirne la dimostrazione delle effettive conseguenze. Infatti, se la Commissione dovesse dimostrare nella sua decisione le effettive conseguenze di aiuti già concessi verrebbero favoriti gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307, punto 33).
68 Da quanto precede risulta che le censure fatte valere dalla ricorrente nell'ambito della prima parte del terzo motivo devono essere respinte.
Sulla seconda parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione con cui viene respinto l'argomento relativo ad un'esenzione degli aiuti di scarsa entità nel settore dell'aviazione
Argomenti delle parti
69 Secondo la ricorrente, l'esistenza della procedura accelerata di approvazione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, prevista al punto 50 degli orientamenti, dimostrerebbe che, per la Commissione, gli aiuti inferiori a questo limite concessi nel settore dell'aviazione devono essere considerati come immediatamente compatibili con il mercato comune.
70 La decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata su tale punto, poiché non conterrebbe alcun elemento che consenta al giudice comunitario ed alla ricorrente di esaminare in quale misura la convenuta abbia accertato se l'aiuto ridotto di cui la VLM ha beneficiato potesse essere esonerato in quanto aiuto di scarsa entità nel settore dell'aviazione.
71 Inoltre, la decisione impugnata sarebbe inficiata da un'erronea presentazione delle osservazioni formulate al riguardo dalla Regione fiamminga il 23 gennaio 1995.
72 Nella replica, la ricorrente sostiene che la convenuta ha superato i limiti del suo potere discrezionale ritenendo che l'esenzione degli aiuti di rilevanza minore non potesse essere applicata nel settore dei trasporti aerei, in cui domina una forte concorrenza intracomunitaria e un numero rilevante di imprese si trova in difficoltà poiché un aiuto, anche se di importo modesto, comporterebbe serie distorsioni di concorrenza. Sarebbe infatti illogico che le nuove compagnie che hanno potuto entrare nel mercato del trasporto aereo dopo la liberalizzazione di questo settore non abbiano la possibilità, come le piccole e medie imprese in altri settori, di fruire di una somma modesta come aiuto all'investimento, mentre la maggior parte delle compagnie aeree nazionali fruisce di aiuti di importo rilevante. Al riguardo, la convenuta avrebbe poi omesso di constatare che, nel settore dei trasporti aerei, la normativa consente alla Commissione di approvare aiuti per un importo rilevante.
73 La convenuta conclude per il rigetto di questa parte del motivo sottolineando che la procedura accelerata di approvazione dimostra, con la sua stessa esistenza, che gli aiuti inferiori al limite previsto non possono essere considerati compatibili prima facie con il mercato comune.
Giudizio del Tribunale
74 Dalla procedura di approvazione accelerata per gli aiuti di importanza minore prevista al punto 50 degli orientamenti non si deduce affatto che gli aiuti di importo inferiore al limite ivi fissato siano sottratti al divieto ex art. 92, n. 1, del Trattato o debbano di norma essere considerati compatibili con il mercato comune.
75 Infatti, come la convenuta osserva giustamente, l'esistenza di questa procedura dimostra di per se stessa il contrario. Di conseguenza, la convenuta non era affatto tenuta ad esaminare se l'aiuto controverso potesse essere esonerato in quanto era di importo inferiore al limite fissato al punto 50 degli orientamenti.
76 Anche supponendo che gli aiuti d'importo inferiore a questo limite possano essere considerati compatibili con il mercato comune, risulta tuttavia dalla decisione che la convenuta ha ritenuto che, nella fattispecie, l'aiuto non potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune. (v. supra, punti 44 e 51).
77 Per quanto riguarda l'addebito secondo cui la convenuta avrebbe inesattamente riportato le osservazioni della ricorrente nella decisione impugnata, esso deve essere respinto. Infatti, era stato fatto riferimento a quest'osservazione nell'ambito di una risposta all'argomento della ricorrente secondo cui la misura statale controversa può fruire di un'esenzione ai sensi del punto 50 degli orientamenti (ottavo comma del capitolo VII della decisione impugnata). Ora, questa risposta non costituisce un elemento essenziale della motivazione della decisione impugnata. Ciò risulta del resto dalla conclusione che la valutazione della convenuta, secondo cui il provvedimento d'aiuto controverso rientra nell'art. 92, n. 1, del Trattato, è sufficientemente motivata (v. supra, punti 65-67). Pertanto, anche se le osservazioni della ricorrente sono state riportate in maniera non fedele, la censura non può essere accolta.
78 Infine, addebitando nella replica alla convenuta di avere oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale nell'applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, la ricorrente solleva in corso di causa un motivo diverso da quello di violazione dell'obbligo di motivazione. Poiché non si basa su elementi di diritto o di fatto sorti durante il procedimento, questo motivo, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, deve essere dichiarato irricevibile.
79 In ogni caso, questa censura non è fondata. Nella fattispecie, la convenuta ha applicato gli orientamenti. A tal riguardo, occorre ricordare che la Commissione può imporsi indirizzi per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali mediante atti come gli orientamenti ora discussi, se essi contengono regole indicative sulla condotta che l'istituzione deve tenere e se non derogano alle norme del Trattato (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 34 e 36; sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 57; v. poi sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 61). Ora, la ricorrente non ha dimostrato che gli orientamenti si discostassero dal Trattato. Per il resto, risulta dal punto 54 della presunta sentenza che il fatto che concorrenti della VLM fruiscano di aiuti di Stato, anche se illegali, non ha incidenza sulla qualificazione dell'aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
80 Da quanto precede risulta che le censure dedotte dalla ricorrente nell'ambito della seconda parte del terzo motivo devono essere respinte.
Sul secondo motivo inerente alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato che consente alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato comune aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche
Argomenti delle parti
81 Secondo la ricorrente, anche nel caso in cui l'aiuto controverso rientrasse nell'art. 92, n. 1, del Trattato, esso sarebbe legittimo ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Nel suo esame della possibilità di autorizzare l'aiuto sulla base di quest'ultima disposizione, la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e avrebbe manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
82 Nell'adottare gli orientamenti, la Commissione non avrebbe esaurito il suo potere discrezionale. Essa dovrebbe esaminare in ogni caso concreto in quale misura un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Gli orientamenti non potrebbero far presumere prima facie che le situazioni che non vi sono considerate siano manifestamente illegittime e non possano essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato. Se una determinata forma di aiuto non è considerata negli orientamenti, la Commissione non può, secondo la ricorrente, limitarsi a farvi riferimento puramente e semplicemente.
83 Ora, nel caso di specie, la convenuta sarebbe venuta meno a quest'obbligo non esaminando in quale misura l'aiuto concesso alla VLM, in considerazione del suo importo, potesse beneficiare di un'esenzione in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune forme di attività, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Essa avrebbe dovuto esaminare tale questione alla luce del punto 8 degli orientamenti (da cui risulta la necessità che i vettori aerei della Comunità possano operare in una situazione di effettiva concorrenza) e tenuto conto del fatto che, dopo l'entrata in vigore della terza serie di provvedimenti relativi all'aviazione, le nuove compagnie aeree come la VLM devono far fronte a concorrenti la maggior parte dei quali fruisce di un programma di sovvenzioni approvato dalla Commissione.
84 Secondo la ricorrente, la convenuta ha anche ritenuto ingiustamente e, in primo luogo, che l'aiuto controverso costituisse un aiuto al funzionamento, in secondo luogo, che ad esso non era unita alcuna condizione relativa alla destinazione della somma e, in terzo luogo, che la ricorrente non aveva ottenuto alcuna garanzia e che la VLM era in difficoltà finanziarie al momento della concessione del prestito. In realtà, l'aiuto di cui trattasi sarebbe un aiuto all'investimento, poiché doveva essere destinato allo sviluppo di varie linee europee.
85 La convenuta conclude per il rigetto del motivo sottolineando di aver applicato rigorosamente gli orientamenti da essa adottati nell'ambito del suo potere discrezionale.
Giudizio del Tribunale
86 L'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato conferisce un potere discrezionale alla Commissione prevedendo che gli aiuti che vi sono elencati «possono» essere considerati compatibili col mercato comune sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (v. sentenza Philip Morris/Commissione, già citata al punto 50 della presente sentenza, punto 17).
87 La ricorrente non può addebitare alla convenuta di aver superato i limiti del suo potere discrezionale non avendo esaminato se l'aiuto controverso potesse fruire di un'esenzione in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune forme di attività. Infatti, al settimo comma del capitolo VII della decisione impugnata, la convenuta ha esaminato esplicitamente tale questione ed ha risposto agli argomenti svolti dalle autorità belghe nel corso del procedimento amministrativo. In particolare, essa ha dichiarato che era «pronta (...) ad accordare il beneficio della deroga prevista dalle disposizioni precitate soltanto agli aiuti accordati alle imprese in ristrutturazione. (...) Nel caso di specie le autorità belghe hanno esse stesse precisato che il prestito non costituiva un aiuto alla ristrutturazione e non hanno fatto riferimento a nessun programma di risanamento della compagnia VLM. La deroga di cui all'articolo 92, n. 3, lettera c) del Trattato e quella di cui all'articolo 61 dell'accordo è quindi in ogni caso inapplicabile». Constatando che l'aiuto controverso non costituiva un aiuto alla ristrutturazione, la convenuta ha fatto riferimento esplicitamente agli orientamenti, che riservano il beneficio di un'esenzione per lo sviluppo di attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), ai soli aiuti alla ristrutturazione (punti 37 e 38 degli orientamenti).
88 Poiché l'importo dell'aiuto non costituisce un criterio di valutazione imposto dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato o dagli orientamenti che si applicano nella fattispecie, la convenuta non era affatto tenuta ad esaminare specificamente se l'aiuto, in considerazione del suo importo, potesse fruire di una deroga ai sensi di questa disposizione.
89 Nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, la convenuta è legittimata ad adottare i criteri che ritiene più opportuni per accertare se un aiuto possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, sempreché questi criteri siano pertinenti relativamente agli artt. 3, lett. g), e 92 del Trattato. A tal riguardo, essa può precisare i criteri che intende applicare in orientamenti conformi al Trattato (v. supra, punto 79). L'adozione da parte della Commissione di tali orientamenti deriva dall'esercizio del suo potere discrezionale e comporta solo un'autolimitazione di questo potere nell'esame degli aiuti considerati da questi orientamenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento. Non si può ritenere che la Commissione, nell'esaminare un aiuto individuale alla luce di tali orientamenti, che essa ha previamente adottato, superi i limiti del suo potere discrezionale o vi rinunci. Infatti, essa conserva il potere di abrogare o di modificare questi orientamenti se le circostanze lo impongano. D'altra parte, i detti orientamenti riguardano un settore delimitato e sono motivati dall'intento di seguire una politica che essa ha determinato.
90 Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dal punto 10 degli orientamenti risulta che essi si applicano all'aiuto controverso. Ora, il punto 14 degli stessi orientamenti (capitolo III) precisa che il sovvenzionamento diretto delle rotte mediante aiuti al funzionamento può essere accettato in linea di principio solo quando l'aiuto è destinato a consentire al suo beneficiario di soddisfare obblighi di servizio pubblico (punti 15-23, sezione III.2) o rivesta un carattere sociale (punto 24, sezione III.3). I punti 37-42 degli orientamenti elencano una serie di condizioni che devono essere soddisfatte dai beneficiari di aiuti che possono essere autorizzati per lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Dalla struttura dei punti pertinenti risulta che solo gli aiuti alla ristrutturazione possono essere autorizzati.
91 In subordine, la ricorrente ritiene che la convenuta abbia commesso un errore manifesto di valutazione, non avendo esaminato la questione alla luce del punto 8 degli orientamenti da cui risulta l'intento della Commissione che i vettori aerei possano operare in una situazione di effettiva concorrenza. Con tale censura, la ricorrente sottintende che, poiché altre compagnie aeree hanno ottenuto aiuti statali, occorre che l'aiuto controverso sia autorizzato affinché la VLM sia in grado di concorrere ad armi pari con queste compagnie che hanno fruito di aiuti statali.
92 A tal riguardo, occorre osservare che l'autorizzazione di aiuti statali concessi a talune compagnie aeree non comporta ipso facto un diritto per le altre compagnie aeree di fruire di una deroga al principio del divieto degli aiuti. Spetta alla Commissione, nell'ambito del suo potere discrezionale, esaminare ogni progetto di aiuto singolarmente. Essa deve farlo alla luce, da un lato, delle circostanze particolari che lo caratterizzano e, dall'altro, dei principi generali del diritto comunitario e degli orientamenti. Anche se talune compagnie stabilite in altri Stati membri hanno ottenuto aiuti illegittimi, questa circostanza non incide sulla valutazione dell'aiuto di cui trattasi (v. supra, punto 54).
93 Il potere discrezionale della Commissione non può in ogni caso venir meno per il solo fatto di aver autorizzato un aiuto destinato ad un concorrente, salvo privare di utilità le disposizioni del Trattato che le conferiscono questo potere.
94 La ricorrente non può addebitare alla convenuta di aver ritenuto che l'aiuto controverso costituisse un aiuto al funzionamento, che non fosse subordinato ad alcuna condizione relativa alla destinazione della somma, che la ricorrente non avesse ottenuto alcuna garanzia e che la VLM si trovasse in una situazione di difficoltà finanziarie al momento della concessione del prestito. Infatti, il contratto di prestito non impone che l'aiuto sia destinato al finanziamento di una spesa specifica (v. supra, punto 42), di modo che esso esonera la VLM dagli oneri inerenti alla sua attività corrente. Di conseguenza, l'aiuto di cui trattasi costituisce un aiuto al funzionamento o al mantenimento in attività (al riguardo, v. sentenza 8 giugno 1995, Siemens/Commissione, soprammenzionata al punto 63, punto 77) e non un aiuto alla ristrutturazione o all'investimento.
95 Nella decisione impugnata, la convenuta non ha affermato che la ricorrente non aveva ottenuto alcuna garanzia in contropartita del prestito. Essa ha affermato, al settimo e ottavo comma della parte V, che «il prestatore dispone di una certa garanzia» e che «la garanzia non si materializza in un pegno su beni mobili o immobili come, per esempio, nel caso di un'ipoteca» come è confermato dalla lettura dell'art. 3 del contratto di prestito controverso.
96 Infine, la convenuta non ha affermato che la VLM si trovava in difficoltà finanziarie a meno di due anni dalla sua costituzione (sesto comma del capitolo V) valutando l'aiuto controverso in relazione all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, ma applicando il criterio dell'investitore privato in economia di mercato per esaminare se il prestito di cui trattasi costituisse un aiuto ai sensi del Trattato. A tal riguardo, la ricorrente non ha dimostrato che la convenuta aveva dato un'applicazione inesatta di questo principio, di modo che anche se l'affermazione contestata manca forse di sfumature, questa circostanza non può di per sé sola comportare l'annullamento della decisione impugnata.
97 Da quanto precede deriva che la convenuta ha correttamente negato una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
Sulla terza parte del terzo motivo inerente a lacune della motivazione per l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato
Argomenti delle parti
98 Secondo la ricorrente, la Commissione non può, in una decisione individuale, limitarsi a stabilire orientamenti che traducono la sua politica nel settore considerato o a constatare che le condizioni che vi sono fissate non sono soddisfatte. Essa dovrebbe esaminare concretamente se l'aiuto di cui trattasi non possa rientrare nella deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
99 Nella fattispecie, i motivi dedotti nella decisione non consentirebbero di verificare se la convenuta abbia preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto che avrebbero potuto giustificare la concessione di una deroga al divieto degli aiuti statali. Il vizio di motivazione sarebbe tanto più evidente in quanto gli orientamenti ai quali ha fatto riferimento la convenuta nella sua decisione non limitano obbligatoriamente il beneficio dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato agli aiuti alla ristrutturazione.
100 In particolare, la motivazione della decisione non consentirebbe di valutare in quale misura la convenuta abbia concretamente accertato se l'aiuto controverso non soddisfacesse al criterio indicato al terzo comma del capitolo VII della decisione impugnata. In base a questo criterio, le deroghe previste agli artt. 92, n. 3, del Trattato e 61, n. 3, dell'accordo SEE si applicano unicamente nel caso in cui la Commissione possa dimostrare che senza l'aiuto in questione le forze di mercato non sarebbero state sufficienti ad indurre il futuro beneficiario dell'aiuto ad agire in modo da concorrere al raggiungimento di uno degli obiettivi cui le deroghe stesse sono finalizzate.
101 La convenuta ritiene di avere sufficientemente chiarito nella sua decisione perché non ha autorizzato l'aiuto controverso, rilevando in particolare che l'aiuto controverso non si inseriva nell'ambito di un programma di ristrutturazione previamente approvato dalla Commissione. Di conseguenza, essa conclude per il rigetto della terza parte del motivo.
Giudizio del Tribunale
102 Ricordando i criteri definiti negli orientamenti e constatando che nel caso di specie tali criteri non erano soddisfatti (settimo comma del capitolo VII della decisione impugnata), la convenuta ha motivato sufficientemente la sua decisione. Il beneficiario dell'aiuto, i terzi interessati e il giudice comunitario sono, infatti, perfettamente in grado di identificare i motivi per cui la convenuta ha negato una deroga ai sensi dell'art. 92, n. 3, del Trattato.
103 La ricorrente non può addebitare alla convenuta di non avere esaminato se, senza l'aiuto controverso, le forze del mercato sarebbero state o meno sufficienti per indurre il futuro beneficiario dell'aiuto ad agire in modo da concorrere al raggiungimento di uno degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e dall'art. 61, n. 3, dell'accordo SEE (v. il terzo comma del capitolo VII della decisione impugnata). Infatti, alla Commissione era sufficiente constatare che una soltanto delle condizioni fissate negli orientamenti affinché l'aiuto potesse essere autorizzato ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (nel caso di specie, la mancanza di un obiettivo di ristrutturazione) non era soddisfatta per concludere in maniera sufficientemente motivata che l'aiuto non poteva essere autorizzato in base a questa disposizione.
104 Di conseguenza, la terza parte del terzo motivo è anch'essa infondata.
105 Ne deriva che il ricorso dev'essere respinto nella sua totalità.
Sulle spese
106 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la convenuta ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannare la ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.