61993A0504

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 12 giugno 1997. - Tiercé Ladbroke SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Rigetto di una denuncia - Art. 86 - Mercato di riferimento - Posizione dominante collettiva - Rifiuto di concessione di una licenza di trasmissione - Art. 85, n. 1 - Clausola di divieto di ritrasmissione. - Causa T-504/93.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00923


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione di rigetto di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza - Riferimento a una lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63

(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3; regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 6)

2 Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Delimitazione - Criteri

(Trattato CE, art. 86)

3 Concorrenza - Posizione dominante - Mercato rilevante - Delimitazione geografica - Criteri

(Trattato CE, art. 86)

4 Concorrenza - Posizione dominante - Diritti di proprietà intellettuale sui suoni ed immagini di corse di cavalli - Mancato sfruttamento diretto o indiretto dei diritti sul mercato di uno Stato membro - Diniego di concessione a una società di scommesse di una licenza per i territori di tale Stato - Abuso - Insussistenza

(Trattato CE, art. 86)

5 Concorrenza - Intese - Diritti di proprietà intellettuale - Esercizio - Concessione di una licenza esclusiva - Restrizione della concorrenza - Presupposti

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

6 Concorrenza - Intese - Pregiudizio della concorrenza - Nozione - Rifiuto, opposto dalle parti di un accordo, di concedere ad un terzo una licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

Massima


7 La soluzione della questione se un atto comunitario soddisfi l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato. Infatti, i requisiti di motivazione di una decisione sono fortemente attenuati quando l'interessato è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione e conosce quindi le ragioni per cui l'amministrazione ha ritenuto di non dover accogliere la sua domanda.

A tal riguardo, una decisione della Commissione con cui viene respinta una denuncia per violazione delle regole di concorrenza è sufficientemente motivata quando fa riferimento, senza riprenderli esplicitamente, agli argomenti contenuti in una lettera inviata al denunciante ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e fa così risultare in maniera sufficientemente chiara i motivi per cui la denuncia è stata respinta, consentendo al ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice comunitario ed a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione.

8 Ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, il mercato del prodotto o del servizio rilevanti comprende i prodotti o i servizi che sono sostituibili o sufficientemente interscambiabili con questo, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali essi sono particolarmente atti a soddisfare i bisogni costanti dei consumatori, ma anche in riferimento alle condizioni di concorrenza ed alla struttura della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante.

9 Nel contesto dell'art. 86 del Trattato, la definizione del mercato geografico pertiene, al pari di quella del mercato dei prodotti, ad una valutazione di carattere economico. Il mercato geografico può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano esposti a condizioni oggettive di concorrenza che sono analoghe o abbastanza omogenee.

10 Qualora il mercato geografico dei suoni e delle immagini di corse ippiche sia diviso in mercati nazionali distinti e le società di corse ippiche di uno Stato membro A neghino, in mancanza di sfruttamento diretto o indiretto dei loro diritti di proprietà intellettuale sul mercato di uno Stato membro B, la concessione a una società di scommesse dello Stato membro B di una licenza sui suoni ed immagini delle corse che esse organizzano, tale diniego non costituisce una discriminazione tra gli operatori sul mercato dello Stato B e non può essere considerato nel senso che comporta una qualsiasi restrizione della concorrenza sul detto mercato. Questo diniego non può nemmeno essere considerato abusivo per il solo fatto che agenzie che operano sul mercato di un terzo Stato C dispongono di tali suoni ed immagini, in quanto non esiste concorrenza tra le agenzie ippiche negli Stati B e C.

Anche supponendo che la presenza delle società di corse ippiche sul mercato dello Stato B dei suoni ed immagini non sia un elemento determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, un diniego del genere potrebbe rientrare nel divieto previsto da questa disposizione solo se riguardasse un prodotto o un servizio che si presenta o come essenziale per l'esercizio dell'attività principale della raccolta di scommesse, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale, o come un prodotto nuovo la cui apparizione venga ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori. A tal riguardo, la trasmissione televisiva delle corse ippiche, benché costituisca un servizio aggiuntivo, o addirittura opportuno, offerto agli scommettitori, non è in sé indispensabile per l'esercizio dell'attività principale della raccolta di scommesse.

11 Il solo fatto che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale abbia concesso ad un unico licenziatario un diritto esclusivo sul territorio di uno Stato membro, vietando la concessione di sub-licenze per un periodo determinato, non è sufficiente per affermare che tale contratto si deve considerare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal Trattato. Tuttavia l'esercizio del diritto d'autore così come quello del diritto concesso che ne deriva possono, in un contesto economico o giuridico il cui effetto consiste nel restringere notevolmente l'attività di cui trattasi o nel falsare la concorrenza sul mercato, in considerazione delle particolarità di quest'ultimo, rientrare nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

12 Rientra nel divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato qualsiasi accordo, decisione di associazione d'imprese o pratica concordata avente ad oggetto o per effetto di restringere la concorrenza che si fanno o potrebbero farsi le parti interessate tra di loro, ma anche quella possibile tra di loro o tra una di esse ed i terzi.

Ne deriva che un accordo tra due o più imprese avente ad oggetto di vietare la concessione ad un terzo di una licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale non esula dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il solo motivo che nessuna delle parti contraenti ha concesso ad un terzo una tale licenza sul mercato di cui trattasi e non ne deriva nessuna restrizione della posizione concorrenziale attuale dei terzi.

Infatti, benché tale rifiuto, in mancanza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi, non possa essere considerato come discriminatorio e quindi atto a rientrare nell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, ciononostante un accordo avente ad oggetto questo rifiuto può avere l'effetto di restringere una concorrenza potenziale sul mercato di cui trattasi, qualora privi ciascuna delle parti contraenti della libertà di entrare in rapporti contrattuali direttamente con un terzo concedendogli una licenza di sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di porsi così in concorrenza con le altre parti contraenti sul mercato rilevante. Inoltre, un tale accordo potrebbe avere l'effetto di «limitare o controllare (...) gli sbocchi» e/o di «ripartire i mercati» ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b) e c), del Trattato.

Parti


Nella causa T-504/93,

Tiercé Ladbroke SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti Jeremy Lever, QC, Christopher Vajda, barrister, del foro d'Inghilterra e del paese del Galles, e Stephen Kon, solicitor a Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Winandy e Err, 60, avenue Gaston Diderich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Curall e Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Société d'encouragement et des steeple-chases de France, associazione di diritto francese, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia),

Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Société sportive d'encouragement, associazione di diritto francese, con sede in Parigi,

Société de sport de France, associazione di diritto francese, con sede in Boulogne-Billancourt,

Société des courses de la Côte d'Azur, associazione di diritto francese, con sede in Cagnes-sur-Mer (Francia),

Société des courses du pays d'Auge, associazione di diritto francese, con sede in Deauville (Francia),

Société des courses de Compiègne, associazione di diritto francese, con sede in Compiègne (Francia),

Société des courses de Dieppe, associazione di diritto francese, con sede in Rouxmesnil-Bouteilles (Francia),

Société des courses de Fontainebleau, associazione di diritto francese, con sede in Fontainebleau (Francia),

Groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, consorzio di diritto francese, con sede in Parigi,

Pari mutuel international SA, società di diritto francese, con sede in Parigi,

con gli avv.ti Bruno Chain e Jérôme Depondt, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Victor Gillen, 13, rue Aldringen,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 giugno 1993 con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Tiercé Ladbroke SA il 9 ottobre 1990 (IV/33.699) contro le principali società di corse ippiche francesi, il Paris mutuel urbain e il Paris mutuel international, per violazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, nonché una domanda di riesame immediato di questa denuncia da parte della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 maggio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 La Tiercé Ladbroke SA (in prosieguo: la «Ladbroke») è una società di diritto belga, costituita nel 1982 ed appartenente alla holding Ladbroke group plc, la cui attività consiste nel raccogliere in Belgio scommesse a quote prefissate sulle corse di cavalli che si svolgono all'estero.

2 Il Pari mutuel urbain français (in prosieguo: il «PMU») è un gruppo d'interesse economico (in prosieguo: il «GIE»), costituito dalle principali società di corse ippiche francesi (in prosieguo: le «società di corse ippiche»). Il PMU ha l'esclusiva dell'organizzazione in Francia delle scommesse raccolte al di fuori dell'ippodromo, secondo il sistema del totalizzatore, sulle corse di cavalli organizzate dalle società di corse ippiche autorizzate a tal fine. Il PMU si avvale anche di diritti esclusivi per la raccolta di scommesse all'estero sulle corse organizzate in Francia e per le scommesse raccolte in Francia sulle corse organizzate all'estero.

3 Il Pari mutuel international (in prosieguo: il «PMI») è una società per azioni di diritto francese, il cui capitale è detenuto in maggioranza dal PMU, la quale ha per oggetto la valorizzazione al di fuori della Francia delle immagini e delle informazioni televisive sulle corse di cavalli organizzate in Francia. In forza di un contratto stipulato il 9 gennaio 1990, con effetto dal 1_ agosto 1989, il PMU, al quale le società di corse ippiche avevano concesso il diritto di commercializzare le immagini televisive e i commenti sonori sulle corse che esse organizzano, ha ceduto questo diritto al PMI per la Repubblica federale di Germania e l'Austria.

4 Il 25 agosto 1989 il PMI ha concluso un accordo con il Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co (in prosieguo: il «DSV»), società di diritto tedesco specializzata nell'edizione di giornali di corse ippiche e in particolare di corse francesi. Mediante tale accordo il PMI concedeva al DSV il diritto esclusivo di sfruttare le immagini televisive e i commenti sonori delle corse francesi (in prosieguo: «suoni e immagini francesi») nella Repubblica federale di Germania, all'interno delle frontiere esistenti prima della riunificazione, ivi compresa la ex zona di Berlino ovest, e in Austria (in prosieguo: il «territorio oggetto della concessione»).

5 Nel settembre 1989 la Ladbroke ha chiesto al DSV il diritto di ritrasmettere in Belgio i suoni e le immagini francesi. Questa domanda ha incontrato nell'ottobre 1989 il rifiuto del DSV, poiché il contratto che lo legava al PMI gli impediva di ritrasmettere i suoni e le immagini francesi al di fuori del territorio oggetto della concessione.

6 In seguito ad una modifica della normativa belga che disciplina le scommesse al di fuori dell'ippodromo, che ha consentito alle agenzie ippiche di rimanere aperte il pomeriggio durante lo svolgimento delle corse ippiche, la Ladbroke ha chiesto al PMI, con lettera in data 18 giugno 1990, ragguagli sulle condizioni finanziarie e tecniche di abbonamento al servizio «Corse in diretta», gestito dal PMI, che consente di seguire in diretta, via satellite, le corse ippiche che si svolgono in Francia.

7 Con lettera 13 luglio 1990 il PMI ha risposto che non poteva dar seguito a tale domanda poiché esso non aveva «la libera disponibilità dei diritti sulle immagini delle corse francesi e sulle relative informazioni, in quanto queste erano di proprietà delle società di corse ippiche e del GIE-PMU».

8 Il 27 luglio 1990 la Ladbroke ha scritto al PMU e a ciascuna delle società di corse ippiche per chiedere ragguagli sulle condizioni finanziarie e tecniche di abbonamento al servizio «Corse in diretta».

9 Con lettera 8 agosto 1990 il PMU ha risposto alla Ladbroke nel modo seguente:

«Vi informiamo del fatto che il GIE-PMU, in conformità al contratto che lo vincola alle società di corse ippiche, dispone delle immagini ad esse appartenenti solo per la loro diffusione nella sua rete di raccolta di scommesse in tempo reale in Francia e, per quanto riguarda l'estero, unicamente per la loro ritrasmissione in Francia e in Austria. Ne consegue che non disponiamo dei diritti che presuppone la vostra richiesta. Per il resto, le società di corse ippiche appartenenti al gruppo ci hanno informato che, con una lettera in pari data e dello stesso tenore, avevate chiesto loro individualmente di farvi conoscere le loro condizioni per la fornitura del loro servizio. Tali società ci hanno incaricato in quanto gruppo di interesse economico tra di esse di comunicarvi, a loro nome e per loro conto, che non intendevano concedere lo sfruttamento commerciale dei loro diritti d'autore in Belgio».

10 Il 9 ottobre 1990 la Ladbroke ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), chiedendole di porre fine a una violazione dell'art. 85 e/o dell'art. 86 del Trattato CEE, commessa dalle principali società di corse ippiche francesi, il PMU, il PMI e il DSV. Essa chiedeva inoltre alla Commissione di adottare provvedimenti provvisori.

11 Nella sua denuncia essa poneva in contestazione il rifiuto diretto delle società di corse ippiche, del PMU e del PMI, e il rifiuto indiretto del DSV di fornirle i suoni e le immagini francesi per le sue agenzie ippiche in Belgio, sottolineando tuttavia che, in quanto il comportamento del DSV consisteva unicamente nel trasferire le restrizioni contrattuali che gli erano state imposte dalle altre parti considerate dalla denuncia, questa non mirava ad attribuire al DSV una qualsiasi responsabilità relativamente agli artt. 85 e 86 del Trattato e al regolamento n. 17.

12 Secondo la Ladbroke il mercato del prodotto rilevante, in relazione al quale dovevano essere esaminate le violazioni denunciate, era il mercato della trasmissione dei suoni e delle immagini francesi. Per quanto riguarda il mercato geografico rilevante, la Ladbroke sosteneva che si trattava di un mercato di dimensioni comunitarie o di un mercato costituito almeno dalla Francia, dalla Germania e dal Belgio.

13 Per quanto riguarda anzitutto l'asserita violazione dell'art. 86, essa sostiene che le principali società di corse ippiche, da sole o con il PMU/PMI, detenevano una posizione collettiva dominante per la trasmissione dei suoni e delle immagini francesi nel mercato comune e in ogni Stato membro. Il loro rifiuto diretto di fornirle i suoni e le immagini francesi avrebbe costituito un abuso di posizione dominante collettiva, privo di giustificazioni obiettive poiché i) era tecnicamente possibile per il PMU e il PMI fornirle questi suoni e immagini contro il pagamento di una commissione ragionevole, ii) il PMU e il PMI erano disposti a fornirli ai suoi concorrenti in Belgio, cioè il Paris mutuel unifié belge, il Tiercé franco-belge e la société Dumoulin, iii) le principali società di corse ippiche avevano già autorizzato la trasmissione dei suoni e delle immagini francesi in Francia e in Germania, iv) il rifiuto di fornirle alla Ladbroke impediva l'introduzione di un nuovo prodotto, a danno delle agenzie ippiche belghe e dei loro clienti, e v) in quanto titolari di diritti sui suoni e sulle immagini francesi, le società di corse ippiche non erano autorizzate a servirsene abusivamente. Per quanto riguardava i punti iv) e v), la ricorrente faceva valere, a sostegno delle sue argomentazioni, la decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/205/CEE, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 86 del Trattato (IV/31.851 - Magill TV Guide/ITP, BBC e RTE; GU 1989, L 78, pag. 43; in prosieguo: la «decisione 89/205» o la «decisione Magill»).

14 Per quanto riguarda il rifiuto indiretto del DSV di trasmetterle i suoni e le immagini francesi a causa delle restrizioni che gli erano state contrattualmente imposte al riguardo dal PMU e/o dal PMI e/o dalle società di corse ippiche, anche questo avrebbe costituito un abuso di posizione dominante privo di qualsiasi giustificazione obiettiva.

15 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'asserita violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Ladbroke sosteneva nella sua denuncia che l'obbligo imposto dal PMU/PMI al DSV di vietare, nei contratti che essa stipulava con gli allibratori tedeschi, la ritrasmissione dei suoni e delle immagini francesi al di fuori del territorio concesso costituiva una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

16 In seguito alla presentazione della denuncia, la Commissione ha inviato al PMU e al PMI una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17. Una versione depurata delle informazioni di natura riservata contenute nelle risposte del PMU e del PMI a questa richiesta è stata successivamente comunicata alla denunciante.

17 Con lettera 19 marzo 1991 la Ladbroke ha segnalato alla Commissione che il PMU, in considerazione della sua risposta a tale domanda, intendeva commercializzare i suoni e le immagini francesi in Belgio in collaborazione con terzi, ad esclusione della Ladbroke. Di conseguenza, essa ha invitato la Commissione a proseguire la sua inchiesta nei confronti delle pratiche abusive evidenziate nella sua denuncia o, in caso contrario, ad inviarle una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), al fine di esporle i motivi per i quali non occorreva dare seguito favorevole alla sua denuncia.

18 Con lettera 26 giugno 1992 la Ladbroke ha intimato alla Commissione, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, di adottare una decisione sulla sua denuncia.

19 Con atto introduttivo depositato il 12 ottobre 1992 la Ladbroke ha presentato dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 175, terzo comma, del Trattato, un ricorso per carenza inteso a far dichiarare che la Commissione aveva commesso una violazione del Trattato astenendosi dal prendere una decisione definitiva in seguito alla presentazione della sua denuncia. Questa causa è stata iscritta al ruolo con il numero T-86/92.

20 Con lettera in data 11 novembre 1992, inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, la Commissione ha comunicato alla Ladbroke che non intendeva dare seguito favorevole alla sua denuncia.

21 In base a questa lettera, il mercato del prodotto rilevante da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato era nella fattispecie il mercato della trasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche in generale. Per quanto riguarda l'ampiezza geografica di questo mercato, la Commissione riteneva che quest'ultimo fosse limitato al solo territorio del Belgio.

22 Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 86 del Trattato, la Commissione riteneva che la Ladbroke non avesse dimostrato che le società di corse ippiche detenevano una posizione dominante collettiva, ai sensi della sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione, dette «Vetro piano» (Racc. pag. II-1403). Essa ha inoltre sottolineato che non vi era alcuna analogia tra il caso di specie e la sentenza del Tribunale 10 luglio 1991, causa T-69/89, RTE/Commissione (Racc. pag. II-485; in prosieguo: la «sentenza Magill»), pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento rivolto contro la decisione 89/205 (in prosieguo: la «causa Magill»). Infatti, secondo la Commissione, la Ladbroke si trovava già in posizione dominante nel mercato nell'ambito del quale i suoni e le immagini francesi vengono offerti ai consumatori, vale a dire il mercato della raccolta di scommesse sulle corse ippiche, mentre le società di corse ippiche non erano nemmeno presenti su tale mercato. Inoltre, l'elemento decisivo nella causa Magill sarebbe stato il fatto che il comportamento abusivo delle reti televisive interessate consisteva nell'impedire la commercializzazione di un nuovo prodotto a danno degli interessi dei consumatori, mentre nella presente causa la diffusione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche non avrebbe costituito un servizio realmente diverso da quello che era già fornito agli scommettitori, cioè il servizio della raccolta di scommesse.

23 Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Commissione ha ritenuto che, allo stato attuale del diritto comunitario, il divieto imposto dalle principali società di corse ippiche al DSV di ritrasmettere i suoni e le immagini francesi al di fuori del territorio oggetto della concessione costituisse parte integrante dei diritti di chi concedeva la licenza e che, di conseguenza, non rientrasse nelle previsioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

24 Con lettera 13 gennaio 1993 la Ladbroke ha presentato le sue osservazioni in risposta alla lettera della Commissione 11 novembre 1992. Essa ha sostenuto che il rifiuto diretto delle società di corse ippiche di concederle una licenza di trasmissione dei suoni e delle immagini delle loro corse, così come il loro rifiuto indiretto opposto per il tramite del DSV, costituivano oggetto di un accordo e/o di una pratica concordata tra le società di corse ippiche e/o di una decisione di un'associazione d'imprese, incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

25 Con ordinanza 19 marzo 1993 il presidente della Seconda Sezione, su domanda della Ladbroke, ha ordinato la cancellazione dal ruolo del ricorso per carenza che costituisce oggetto della causa T-86/92, in considerazione della lettera inviata dalla Commissione in data 11 novembre 1992 (v. supra, punti 19 e 20).

26 Con una decisione contenuta in una lettera del 24 giugno 1993, la Commissione, limitandosi ad affrontare i principali argomenti addotti dalla Ladbroke nelle sue osservazioni del 13 gennaio 1993, ha respinto definitivamente la denuncia della Ladbroke per i motivi contenuti in tale decisione e per quelli indicati nella sua lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 [«For the reasons set out in its letter of 11 November 1992, (...) there are insufficient grounds for granting your application for a finding of infringement. The comments you submitted on 13 January 1993 do not contain any new points of fact or law which could alter the views taken and conclusions reached by the Commission in its letter of 11 November 1992. This letter therefore does not repeat what was said in that letter but deals only with the main arguments contained in your comments»] [«Per i motivi esposti nella sua lettera dell'11 novembre 1992 (...) non vi sono motivi sufficienti per accogliere la vostra domanda di accertamento di una violazione. Le osservazioni da voi presentate il 13 gennaio 1993 non contengono alcun nuovo elemento di fatto o di diritto che possa modificare le posizioni adottate e le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione nella sua lettera 11 novembre 1992. Questa lettera pertanto non ripete quanto è stato detto in quella lettera, ma si limita a prendere in esame solo i principali argomenti contenuti nelle vostre osservazioni»].

27 Per quanto riguarda la definizione del mercato dei prodotti rilevante, definito come quello dei suoni e delle immagini in generale e non come quello dei suoni e delle immagini francesi, la Commissione, nella sua decisione, ha ritenuto che questi ultimi fossero sostituibili ai suoni e immagini delle altre corse in quanto, come risultava dall'analisi del mercato principale delle scommesse in Germania, benché il 40% delle scommesse raccolte dagli allibratori riguardassero le corse tedesche, il 40% le corse francesi e il 20% le corse britanniche, il 67% degli allibratori aveva scelto di ricevere i suoni e le immagini francesi, il 23% i suoni e le immagini britanniche e il 10% sia i suoni e le immagini delle corse francesi sia quelli delle corse britanniche. Essa ha inoltre respinto l'argomento della Ladbroke secondo cui la Commissione stessa avrebbe ammesso che il mercato del prodotto rilevante era quello dei suoni e delle immagini francesi quando, in una decisione precedente relativa a provvedimenti provvisori, ossia la decisione della Commissione 11 giugno 1991, 92/35/CEE, con cui si chiedeva al governo francese di sospendere gli aiuti che aveva concesso al PMU e ai quali aveva dato attuazione in violazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato (GU L 14, pag. 35; in prosieguo: la «decisione PMU»), essa ha fatto riferimento a una sentenza pronunciata il 21 dicembre 1990 dal Landgericht Saarbrücken in una causa Buchmacher Herbert Hellmund/Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co. KG (allegato 9 del ricorso) (in prosieguo: la «causa Hellmund/Deutscher Sportverlag»).

28 La Commissione ha sottolineato come la definizione del mercato geografico rilevante dipendesse non dal criterio della fattibilità tecnica della ritrasmissione dei suoni e delle immagini francesi nell'intera Comunità, ma da diversi altri fattori quali le abitudini degli scommettitori, il tipo delle scommesse offerte (totalizzatore, bookmaking) e i paesi in cui le corse sono organizzate, cioè dalla struttura dell'offerta e della domanda, determinata dai mercati delle scommesse stesse, nonché dalle differenze tra le normative nazionali in materia.

29 Per quanto riguarda in particolare le abitudini dei consumatori belgi e tedeschi, la Commissione ha constatato che, benché i suoni e le immagini delle corse britanniche fossero diffusi sui mercati tedesco e belga, queste corse rappresentavano in Germania solo meno del 10% delle scommesse, mentre le corse nazionali, delle quali veniva trasmesso solo il commento e non le immagini, rappresentavano il 90% di tutte le scommesse. Per contro, per quanto riguarda il mercato belga, le corse nazionali rappresentavano solo il 31,5% delle scommesse, e il resto era preso sulle corse estere, cioè il 63% sulle corse francesi e il 5% sulle corse britanniche.

30 Adducendo quindi la differenza che caratterizza il comportamento degli scommettitori belgi e tedeschi, operatori economici ai quali è destinata l'offerta sul mercato delle scommesse e sul mercato della ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse, la Commissione ha concluso che il mercato dei suoni e delle immagini delle corse ippiche era suddiviso in mercati nazionali.

31 Per quanto riguarda la violazione dell'art. 86 del Trattato e della posizione dominante collettiva asserita, la Commissione ha respinto l'argomento della Ladbroke secondo cui il contratto del 9 gennaio 1990, stipulato tra le società di corse ippiche e la PMU (v. supra, punto 3), sarebbe all'origine dei legami economici allacciati tra di loro e conferirebbe loro una posizione dominante collettiva ai sensi della sentenza «Vetro piano». Essa ha sottolineato come il diritto del PMU di gestire i diritti delle società di corse ippiche relativi all'organizzazione delle loro corse derivasse non dal contratto sopra indicato, il quale non concedeva del resto alcuna esclusività al PMU, ma dalla normativa francese relativa all'organizzazione delle scommesse con totalizzatore al di fuori dell'ippodromo. Essa ha rilevato peraltro che, benché la normativa in questione avesse affidato al PMU la gestione esclusiva delle scommesse fuori ippodromo, le società di corse ippiche rimanevano titolari dei diritti di proprietà intellettuale sulle corse che esse organizzavano, in considerazione di talune clausole del detto contratto, e in particolare degli artt. 2 e 4, primo e secondo comma. Infine, la circostanza che le società di corse ippiche avessero tutte risposto ad una richiesta d'informazioni della Commissione con un'unica lettera inviata a loro nome dal PMU non poteva, secondo la Commissione, costituire una prova del fatto che le società di corse ippiche avessero rinunciato a un comportamento autonomo sul mercato rilevante.

32 Per quanto riguarda l'esistenza di un abuso, la Commissione ha ritenuto che, trattandosi nella fattispecie di mercati geografici nazionali, il comportamento addebitato alle società di corse ippiche non potesse essere esaminato alla luce della loro politica di concessione di licenze nei diversi mercati geografici e che, rifiutandosi di concedere alla Ladbroke le licenze richieste per il mercato belga, queste società non l'avessero discriminata rispetto ad altri operatori.

33 Essa ha inoltre ritenuto che la Ladbroke non potesse far valere, come aveva fatto nelle sue osservazioni sulla lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, la sua decisione 4 novembre 1988, 88/589/CEE, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 86 del Trattato (IV/32.318, London European - Sabena; GU L 317, pag. 47; in prosieguo: la «decisione London European/Sabena»), secondo la quale la Sabena aveva violato l'art. 86 del Trattato a causa di un comportamento inteso a dissuadere la London European dall'impiantarsi sulla linea Bruxelles-Luton, rifiutandole l'accesso al sistema di prenotazione informatizzata dei posti aerei in Belgio. Secondo la Commissione, nella presente causa, a differenza di quella che ha dato luogo alla decisione London European/Sabena, né le società di corse ippiche né il PMU erano presenti sul mercato rilevante, cioè il mercato belga della trasmissione delle corse ippiche in generale. Lo stesso varrebbe per le sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, ICI e Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223), e 3 ottobre 1985, causa 311/84, CBEM (Racc. pag. 3261), richiamate anch'esse dalla ricorrente nelle sue osservazioni.

34 Per quanto riguarda infine la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Commissione ha sottolineato che sia il divieto imposto dalle società di corse ippiche al DSV di ritrasmettere i suoni e le immagini francesi al di fuori del territorio oggetto della concessione sia il loro rifiuto di concedere alla Ladbroke una licenza dei suoni e delle immagini francesi costituivano parte dei loro diritti di proprietà intellettuale garantiti dal diritto comunitario, così che essi non costituivano una violazione di questo articolo del Trattato.

35 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1993, la Ladbroke ha proposto il presente ricorso.

36 L'11 gennaio 1994 la Société d'encouragement et des steeple-chases de France, la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, la Société sportive d'encouragement, la Société de sport de France, la Société des courses de la Côte d'Azur, la Société des courses du pays d'Auge, la Société des courses de Compiègne, la Société des courses de Dieppe, la Société des courses de Fontainebleau, il PMU e il PMI (in prosieguo: gli «intervenienti») hanno chiesto d'intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

37 Con ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 giugno 1994, questa domanda d'intervento è stata accolta. Il 19 luglio 1994 gli intervenienti hanno depositato la loro memoria d'intervento, sulla quale la Commissione ha presentato le sue osservazioni il 13 settembre 1994 e la ricorrente il 14 ottobre 1994.

38 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995, il giudice relatore è stato assegnato alla nuova Seconda Sezione ampliata, alla quale la causa è stata di conseguenza attribuita. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti scritti. Le parti hanno dato seguito all'invito del Tribunale nei termini loro assegnati.

39 All'udienza dell'8 maggio 1996 le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale, composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki.

40 In seguito al decesso del giudice H. Kirschner il 6 febbraio 1997, la deliberazione della presente sentenza è stata adottata dai tre giudici di cui porta la firma, ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.

Conclusioni delle parti

41 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 24 giugno 1993;

- ordinare alla Commissione di riesaminare immediatamente la denuncia belga (IV/33.699) ai sensi dell'art. 176 del Trattato;

- condannare la Commissione alle spese.

42 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

43 Gli intervenienti concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso della ricorrente nel merito;

- condannare la ricorrente alle spese dell'intervento.

Sulle conclusioni dirette ad ottenere che sia rivolto un ordine alla Commissione

44 Nelle sue conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di riesaminare immediatamente la sua denuncia ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE.

45 Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, non spetta al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v. sentenza del Tribunale 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615, punto 30) nell'ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. Spetta infatti all'amministrazione interessata adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell'ambito di un ricorso di annullamento (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 23, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, causa T-109/94, Windpark/Commissione, Racc. pag. II-3007, punto 61).

46 Di conseguenza le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere che sia rivolto un ordine alla Commissione sono irricevibili.

Sulle conclusioni dirette all'annullamento

47 La ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione non può far valere gli argomenti contenuti nella sua lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 in quanto non li ha riportati nella decisione impugnata. Essa deduce poi due motivi, relativi a un'applicazione erronea degli artt. 86 e, rispettivamente, 85 del Trattato.

1. Sulla possibilità per la Commissione di motivare la decisione di rigetto della denuncia facendo riferimento alla sua lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63

Sintesi degli argomenti delle parti

48 La ricorrente sostiene che la Commissione non poteva motivare validamente la decisione impugnata facendo riferimento, senza richiamarli espressamente, agli argomenti contenuti nella sua lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Essa ritiene che su tale punto la soluzione dovrebbe essere la stessa che per le decisioni che constatano una violazione dell'art. 85, n. 1, e che, adottate in seguito alla comunicazione degli addebiti e delle risposte date a questi ultimi, contengono tutte le obiezioni e le osservazioni delle imprese interessate. I principi fondamentali del diritto amministrativo vieterebbero alla Commissione di limitarsi, nelle sue decisioni, a un rinvio puro e semplice a motivi esposti in un atto preparatorio, quale una comunicazione degli addebiti o una lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Questo divieto renderebbe possibile accertare che il destinatario della decisione è stato «sentito» ai sensi dei regolamenti nn. 17/63 e 99/63, vale a dire che i suoi argomenti sono stati effettivamente presi in considerazione dalla Commissione.

49 La ricorrente sostiene che, dalla lettura delle sue osservazioni sulla lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, non è possibile ricavare che tali osservazioni non abbiano aggiunto nulla a quanto era già stato esposto nella denuncia.

50 La Commissione ritiene che la possibilità di motivare una decisione di rigetto di una denuncia facendo riferimento a una lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 dipenda dal ruolo assegnato a tale lettera nell'ambito dell'esame delle denunce. A tale riguardo, essa sottolinea che, dopo che il denunciante ha presentato nuove osservazioni sulla lettera inviata si sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, essa può respingere la denuncia menzionando i motivi contenuti in questa lettera o indicare questi motivi e affrontare anche i nuovi argomenti del denunciante, o, infine, riportare parola per parola il ragionamento esposto nella sua lettera, con o senza discussione degli argomenti del denunciante. Essa ritiene che, quale che sia la sua scelta, il denunciante non possa sostenere di ignorare i motivi del rigetto della sua denuncia e chiedere che il sindacato giurisdizionale di legittimità si limiti ai soli motivi esposti nella decisione finale.

51 Essa aggiunge che, in ogni caso, la Ladbroke non ha sollevato alcun elemento nuovo di fatto o di diritto nelle sue osservazioni sulla lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63.

Giudizio del Tribunale

52 La soluzione della questione se un atto comunitario soddisfi l'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenza 11 gennaio 1973, causa 13/72, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 27, punto 11). Pertanto, quando l'interessato è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e conosce quindi la ragione per cui l'amministrazione ha ritenuto di non dover accogliere la sua domanda, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dal contesto così creato da una tale partecipazione (sentenza della Corte 14 gennaio 1981, causa 819/79, Germania/Commissione, Racc. pag. 21, punti 19-21, e 14 novembre 1989, causa 14/88, Italia/Commissione, Racc. pag. 3677, punto 11). In una tale ipotesi, i requisiti della giurisprudenza in materia sono fortemente attenuati (sentenza 11 dicembre 1980, causa 1252/79, Lucchini/Commissione, Racc. pag. 3753, punto 14, e 28 ottobre 1981, cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp/Commissione, Racc. pag. 2489, punti 10-13).

53 Per quanto riguarda più in particolare il diritto della concorrenza, settore nel quale svolge un ruolo determinante la partecipazione di coloro che sono interessati dai procedimenti che portano all'adozione di una delle decisioni previste dal regolamento n. 17, il giudice comunitario deve considerare ad esso sottoposti tutti gli elementi di fatto o di diritto che erano contenuti nella domanda o nelle osservazioni del denunciante e sono stati presi in considerazione dalla Commissione per giungere alla decisione di archiviazione di una denuncia (sentenza della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, punto 19). Di conseguenza, in caso di ricorso contro una tale decisione, si deve ritenere che al giudice comunitario siano stati sottoposti anche tutti gli elementi di fatto o di diritto che la Commissione ha portato a conoscenza del denunciante in risposta alla sua denuncia (v., al riguardo, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-114/92, BEMIM/Commissione, Racc. pag. II-147, punto 45).

54 Nella fattispecie, la Commissione era quindi legittimata a respingere la denuncia della ricorrente per i motivi contenuti sia nella lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, sia nella decisione impugnata, indicando che essa avrebbe affrontato in tale decisione solo quegli argomenti della ricorrente che necessitavano una risposta aggiuntiva da parte sua (v. supra, punto 26).

55 Facendo riferimento alla lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, dalla decisione impugnata sono risultati in maniera sufficientemente chiara i motivi per cui la denuncia è stata respinta, consentendo così alla ricorrente di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice comunitario ed a quest'ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di questa decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I-23, punto 39; sentenze del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-85/94, Branco/Commissione, Racc. pag. II-45, punto 32, e BEMIM/Commissione, citata, punto 41).

56 Da quanto precede risulta che il motivo non è fondato e dev'essere quindi respinto.

2. Sull'erronea applicazione dell'art. 86 del Trattato

57 Questo motivo si divide in quattro parti. Nelle prime due la ricorrente sostiene che la Commissione ha mal definito, rispettivamente, il mercato del prodotto e il mercato geografico rilevante. Nella terza parte essa sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, le società di corse ippiche si trovano in posizione dominante collettiva. Nella quarta parte, essa sostiene che il rifiuto diretto delle società di corse ippiche e il rifiuto indiretto dei loro «associati» costituiscono un abuso di posizione dominante collettiva ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

Prima parte: sulla definizione del mercato del prodotto di cui trattasi

Sintesi degli argomenti delle parti

58 La ricorrente sostiene che la decisione è viziata in quanto la Commissione non chiarisce quale sia il mercato del prodotto rilevante e non fornisce alcuna motivazione che consenta di comprendere i motivi per cui essa ha respinto la definizione del mercato proposta nella denuncia, cioè il mercato dei suoni e delle immagini francesi.

59 Sarebbe anzitutto impossibile comprendere il significato del secondo comma del punto 8 della decisione impugnata nel quale, per far ammettere che il mercato del prodotto rilevante è quello dei suoni e delle immagini in generale, la Commissione afferma che le corse francesi e britanniche sono concorrenziali dal punto di vista degli scommettitori, in quanto sul mercato tedesco, benché il 40% delle scommesse raccolte dagli allibratori tedeschi riguardino le corse tedesche, il 40% le corse francesi e il 20% le corse britanniche, il 67% degli allibratori hanno scelto di ricevere i suoni e le immagini francesi, il 23% i suoni e le immagini britanniche e il 10% entrambi.

60 Del resto, il fatto che esistano in Francia, in Germania e in Belgio mercati di scommesse diverse non dovrebbe pregiudicare la definizione del mercato dei suoni e delle immagini, il quale è un mercato del tutto diverso. L'eventuale sostituibilità tra le varie corse sul mercato delle scommesse non significherebbe che le trasmissioni delle varie corse sarebbero anch'esse sostituibili sul mercato dei suoni e delle immagini. Infatti né l'allibratore, che desidera aumentare il suo giro d'affari sulle corse francesi, né lo scommettitore, che scommette su queste stesse corse, avrebbero un interesse a ricevere suoni ed immagini di altre corse. Pertanto, facendo valere nella decisione impugnata le caratteristiche proprie dei mercati delle scommesse nei vari paesi, la Commissione avrebbe introdotto un elemento irrilevante, che avrebbe offuscato la definizione del mercato del prodotto rilevante.

61 I difetti e le insufficienze della decisione impugnata concernente la definizione del mercato del prodotto di cui trattasi sarebbero tanto più incomprensibili in quanto la Commissione, nella decisione PMU (v. supra, punto 27), aveva fatto riferimento alla sentenza del Landgericht di Saarbrücken nella causa Hellmund/Deutscher Sportverlag, sentenza che avrebbe accertato l'esistenza in Germania di un mercato distinto dei suoni e delle immagini francesi. Pertanto, se la Commissione avesse nella fattispecie inteso discostarsi dalle proprie constatazioni relativamente a questa sentenza, avrebbe dovuto procedere ad una motivazione minuziosa e completa della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, l'affermazione che la Commissione non era vincolata dalle constatazioni sopra menzionate del giudice tedesco concernenti il mercato del prodotto di cui trattasi è difficile da conciliare non solo con le constatazioni contrarie contenute nella decisione PMU, ma anche con i principi di «cooperazione permanente e leale» che vincolano reciprocamente la Commissione e i giudici nazionali.

62 La Commissione sostiene che la decisione impugnata è sufficientemente motivata, poiché reca la definizione del mercato del prodotto rilevante, come esposta nella lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, che la ricorrente non può ignorare, per i motivi sopra esposti (v. supra, punti 50 e 51).

63 Essa sostiene peraltro che gli argomenti della ricorrente intesi a contestare la definizione stessa del mercato del prodotto sono privi di qualsiasi fondamento.

64 A tal riguardo essa fa presente che, se ha definito il mercato rilevante non come quello delle scommesse sulle corse, bensì come quello della ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche in generale, è perché gli acquirenti dei suoni e delle immagini sul mercato della «ritrasmissione» delle corse sono gli allibratori, mentre i clienti del mercato «delle scommesse» sono i consumatori finali, cioè gli scommettitori.

65 Essa ritiene poi che non si possa rispondere astrattamente, senza tener conto dei dati di fatto variabili da un paese all'altro, alla questione se il mercato della ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche francesi debba essere definito come un mercato diverso dal mercato della ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle altre corse e, in particolare, delle corse britanniche. Per studiare il grado di sostituibilità tra la ritrasmissione dei suoni e delle immagini francesi e la ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle altre corse, sarebbe stato necessario che essa procedesse ad un'analisi dettagliata e circostanziata dell'effetto che possono avere, sulla scelta degli scommettitori, le differenze di copertura oraria e giornaliera delle corse ippiche. Dato che, al momento dei fatti, non vi era alcuna ritrasmissione dei suoni e delle immagini francesi in Belgio, un tale studio sarebbe stato impossibile, di modo che, secondo la Commissione, il mercato di cui trattasi doveva essere definito come quello della ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche in generale.

66 La Commissione contesta la tesi della ricorrente secondo cui i suoni e le immagini francesi e i suoni e le immagini delle altre corse non sarebbero sostituibili poiché lo scommettitore avrebbe bisogno di vedere le immagini delle corse sulle quali scommette. A tal riguardo, anche se la scelta delle scommesse da raccogliere sulle varie corse, ad esempio britanniche o francesi, non è senza relazione con le preferenze e le conoscenze ippiche degli scommettitori, è altrettanto vero che, agli occhi di questi ultimi, queste corse sarebbero in concorrenza per quanto concerne le scommesse da raccogliere su di esse. Lo stesso varrebbe per la scelta effettuata dagli allibratori sui suoni e le immagini delle varie corse trasmesse, i quali devono essere considerati come prodotti concorrenti, in quanto la scelta degli allibratori non dipende solo dal volume delle scommesse raccolte sulle varie corse, ma anche da altri fattori, quali le condizioni dei contratti di licenza e/o l'esistenza di altre agenzie ippiche che propongono altri suoni ed immagini. La fondatezza di questa analisi sarebbe dimostrata da informazioni raccolte all'atto dell'istruzione di un'altra denuncia della ricorrente concernente il mercato tedesco delle scommesse (denuncia IV/33.375, allegato 8 al ricorso, in prosieguo: la «denuncia tedesca»), sul quale vengono ritrasmesse diverse corse. Infatti, benché il 40% delle scommesse effettuate su quest'ultimo mercato presso allibratori tedeschi riguardi le corse francesi, il 40% le corse tedesche e il 20% le corse britanniche, il 67% degli allibratori avrebbe scelto di ricevere i suoni e le immagini francesi, mentre il 23% avrebbe optato per la ritrasmissione delle corse britanniche e il 10% avrebbe scelto entrambe le reti.

67 Infine, per quanto riguarda il riferimento fatto nella decisione PMU alla sentenza del Landgericht di Saarbrücken del 21 dicembre 1990, citata, la Commissione sottolinea che, con questo riferimento, essa non ripete in alcun caso l'affermazione del tribunale tedesco concernente l'esistenza di un mercato diverso dei suoni e delle immagini francesi, ma cercava solamente di dimostrare che la Ladbroke aveva attività commerciali in Germania e che la ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse in un paese influenza considerevolmente la scelta delle scommesse raccolte sulle corse.

68 Nella replica, la ricorrente fa presente che il fatto che un prodotto non sia mai stato venduto su un determinato mercato e che non esistano dati statistici che riguardano il prodotto di cui trattasi non deve impedire di accertare l'esistenza di un abuso di posizione dominante. Essa afferma che sia la Commissione sia la Corte hanno definito nel passato il mercato del prodotto di cui trattasi senza aver bisogno di uno studio statistico dettagliato [decisione della Commissione 27 ottobre 1992, 92/521/CEE, relativa a una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/33.384 e 33.378 - Distribuzione di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo di calcio 1990, GU L 326, pag. 31); decisione Magill, sentenze della Corte 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors/Commissione, Racc. pag. 1367, e 11 novembre 1986, causa 226/84, British Leyland/Commissione, Racc. pag. 3263].

69 Gli intervenienti concordano con gli argomenti della Commissione. La fondatezza dell'analisi di quest'ultima relativamente alla definizione del mercato del prodotto di cui trattasi sarebbe inoltre dimostrata dalle considerazioni seguenti. Da un lato, la possibilità di seguire la diffusione televisiva di una corsa sarebbe senza alcuna relazione con la possibilità di effettuare scommesse prima dell'inizio della corsa. Dall'altro, l'interesse degli scommettitori per le immagini trasmesse nei luoghi in cui essi effettuano le loro scommesse sarebbe in realtà determinato dall'ampiezza delle loro conoscenze e della loro esperienza in materia. A tal riguardo, gli intervenienti, distinguendo tra scommettitori occasionali e scommettitori regolari, osservano che i primi, che entrano di tanto in tanto in un'agenzia, effettuerebbero scommesse sulle corse proposte senza avere una qualsiasi preferenza per l'una o l'altra categoria di corse né, di conseguenza, per le immagini dell'una o dell'altra corsa. Per contro, per gli scommettitori regolari, le scommesse dipenderebbero dalle loro conoscenze approfondite dello sport ippico e, in particolare, delle qualità e prestazioni dei fantini e dei cavalli, senza dipendere dal luogo in cui la corsa si svolge o dalla sua eventuale ritrasmissione.

70 Per quanto riguarda la questione se esista tra la trasmissione delle varie corse ippiche una sostituibilità che dipenderebbe da quella delle scommesse raccolte su queste ultime, gli intervenienti osservano che, nel suo ricorso, in data 28 agosto 1993, la ricorrente ha indicato che le corse tedesche rappresentavano il 40% delle scommesse effettuate in Germania, le corse francesi il 30% e le corse britanniche il 30%, mentre nella sua denuncia tedesca, presentata nel novembre 1989, nella quale essa addebitava al PMU di aver rifiutato di fornirle i suoni e le immagini francesi per le sue agenzie in Germania, essa indicava che le corse francesi rappresentavano approssimativamente il 40% delle scommesse sulle corse. Ciò dimostrerebbe che, nonostante la ritrasmissione delle corse francesi in Germania, la quota di mercato delle scommesse sulle corse francesi sarebbe diminuita di circa il 25% in tre anni. Gli intervenienti aggiungono che, inoltre, secondo la decisione impugnata, la quota del mercato delle corse britanniche in Germania era del 20%, mentre, in base ai dati numerici indicati dalla ricorrente nel ricorso, questa quota è passata oggi al 30%. Essi ne concludono che questi dati dimostrano sia la variabilità permanente del mercato dei suoni e delle immagini sia la sostituibilità delle varie trasmissioni di corse.

71 Infine, secondo gli intervenienti, l'assenza di un legame tra la trasmissione dei suoni e delle immagini di corse e la raccolta delle scommesse su queste stesse corse deriva dal fatto che i) la disponibilità delle immagini non condiziona l'accesso alla raccolta di scommesse, ii) gli operatori interessati sul mercato delle scommesse (agenzie ippiche, scommettitori) e quelli del mercato della ritrasmissione delle immagini (agenzie ippiche, produttori delle immagini) sono diversi, iii) non è la disponibilità dei suoni e delle immagini che condiziona la preferenza degli scommettitori, ma l'importo della posta in gioco su una corsa, iv) la trasmissione di una corsa è tanto più indipendente dalla raccolta di scommesse per il fatto che l'una e l'altra non si sovrappongono nel tempo e v) un'impresa può detenere una posizione dominante sul mercato delle ritrasmissioni dei suoni e delle immagini senza essere presente sul mercato della raccolta delle scommesse, come risulterebbe dalla decisione impugnata relativa ai fatti del caso di specie.

Giudizio del Tribunale

- Sull'assenza o insufficienza di motivazione

72 Il Tribunale rileva anzitutto che, come risulta dalla lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 (v. supra, punto 21), la Commissione ha chiaramente definito il mercato del prodotto di cui trattasi come quello della trasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche in generale piuttosto che quello delle scommesse su queste corse (v. punto II 1 a della lettera, pag. 11).

73 Essa ha poi motivato la definizione accolta con la considerazione che gli operatori economici sul mercato delle scommesse sono diversi da quelli che operano sul mercato delle ritrasmissione dei suoni e delle immagini delle corse ippiche, di modo che la definizione del mercato del prodotto rilevante può ricomprendere i soli servizi di diffusione dei suoni e delle immagini televisive delle corse (v. punto II 1 a, secondo comma, della lettera sopra menzionata, pag. 12). D'altra parte la Commissione ha ritenuto che non si può risolvere astrattamente la questione se questo mercato sia limitato esclusivamente alle corse francesi, come sostiene la ricorrente, o se si estenda per contro ad altre corse, in quanto tale questione dipende da dati di fatto che variano da uno Stato membro all'altro. A tal riguardo la Commissione si è dichiarata impossibilitata ad effettuare un'analisi dettagliata degli effetti delle differenze di copertura oraria o giornaliera delle diverse corse sulla scelta degli scommettitori in Belgio, a causa del fatto che non vi era alcuna ritrasmissione dei suoni e delle immagini francesi in Belgio durante il periodo dell'esame della denuncia. Tuttavia, facendo riferimento alle condizioni della concorrenza tra le varie corse prevalenti sul mercato delle scommesse in Germania, essa ha concluso che il mercato di cui trattasi era quello della ritrasmissione dei suoni e delle immagini sulle corse ippiche in generale (v. punto II 1 a, quinto comma, della lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, pag. 12, e punto 8 della lettera 24 giugno 1993).

74 Pertanto, la decisione impugnata enuncia, in maniera sufficientemente chiara, i motivi essenziali che hanno portato alla definizione del mercato del prodotto di cui trattasi accolta dalla Commissione. Di conseguenza la censura della ricorrente relativa a un'assenza o insufficienza di motivazione non può essere accolta.

75 Tale conclusione non viene infirmata dall'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto motivare «in maniera particolarmente minuziosa» la definizione del mercato del prodotto, poiché questa definizione sarebbe stata in contraddizione con il riferimento precedente fatto dalla Commissione, nella decisione PMU, alla sentenza pronunciata nella causa Hellmund Deutscher Sportverlag dal Landgericht di Saarbrücken (v. supra, punto 27), la quale avrebbe definito il mercato del prodotto unicamente come quello dei suoni e delle immagini francesi.

76 In primo luogo, la decisione PMU era una decisione recante misure provvisorie. Ora, a differenza di una decisione definitiva, una tale decisione non può vincolare la Commissione, in quanto quest'ultima ha sempre la possibilità, in seguito a un esame approfondito di una denuncia, di mantenere o modificare la sua posizione iniziale.

77 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione PMU non risulta che la Commissione abbia fatto proprie le conclusioni del giudice tedesco concernenti il mercato del prodotto di cui trattasi.

78 Infatti, al punto 8 di questa decisione, sotto il titolo «Mercato comunitario delle scommesse sulle corse e dei servizi connessi», la Commissione fa presente che le informazioni a sua disposizione sono sufficienti «a dimostrare che nel settore delle scommesse sulle corse e dei servizi connessi esistono scambi internazionali e concorrenza, che il PMU e un numero ristretto di concorrenti partecipano a tali scambi», per concludere, sotto il titolo «PMU», che «il PMU partecipa direttamente o indirettamente agli scambi intracomunitari, conduce una politica attiva volta all'espansione delle proprie esportazioni ed è, attualmente, una delle più importanti imprese di scommesse esistenti sul mercato», e «che esistono nella Comunità scambi internazionali e concorrenza nelle prestazioni di servizi relativi alle scommesse».

79 Risulta chiaramente da questi passi, come pure dalla decisione PMU nel suo complesso, che la Commissione si è riferita alla sentenza del Landgericht di Saarbrücken per dimostrare l'esistenza di scambi tra la Francia e la Germania nel settore delle scommesse e della prestazione di servizi connessi, che possono giustificare, unitamente alle altre considerazioni contenute nella decisione PMU (v., in particolare, pagg. 36, 37 e 38 di quest'ultima), l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato agli aiuti concessi dallo Stato francese al PMU e non per definire il mercato del prodotto rilevante.

80 Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che la definizione del mercato del prodotto rilevante fosse incompatibile con la prassi decisionale anteriore della Commissione e necessitasse, per tale ragione, di una motivazione più minuziosa.

- Sulla fondatezza della definizione del mercato del prodotto

81 Secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, il mercato del prodotto o del servizio rilevanti comprende i prodotti o i servizi che sono sostituibili o sufficientemente interscambiabili con questo, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, grazie alle quali essi sono particolarmente atti a soddisfare bisogni costanti dei consumatori, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante (sentenze della Corte 11 dicembre 1980, causa 31/80, L'Oréal, Racc. pag. 3775, punto 25; 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 37; 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 51; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 64, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 63).

82 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non poteva dimostrare la propria affermazione secondo la quale esisterebbe una concorrenza tra i suoni e le immagini delle varie corse facendo riferimento al mercato tedesco della raccolta delle scommesse mentre quest'ultimo sarebbe un mercato distinto, il Tribunale ritiene che, in mancanza di qualsiasi trasmissione televisiva dei suoni e delle immagini francesi sul mercato belga, in cui solo i suoni e le immagini delle corse britanniche erano trasmessi, la Commissione abbia giustamente fatto riferimento, al fine di esaminare se esistesse o meno un rapporto di concorrenza tra i suoni e le immagini francesi e i suoni e le immagini delle altre corse ippiche, al mercato tedesco, in cui sono effettivamente trasmesse le corse francesi, parallelamente ad altre corse. Inoltre, la ricorrente non può addebitarle di aver preso in considerazione le condizioni di concorrenza esistenti sul mercato tedesco delle scommesse. Infatti, sostenendo nella sua denuncia che il mercato dei suoni e delle immagini francesi aveva in effetti un'estensione geografica comunitaria o che comprendeva quantomeno i territori della Germania, della Francia e del Belgio, essa aveva invitato la Commissione ad esaminare la sostituibilità dei suoni e delle immagini francesi e dei suoni e delle immagini delle altre corse, tenendo conto precisamente delle condizioni di concorrenza esistenti su diversi mercati comunitari, tra cui il mercato tedesco.

83 La Commissione poteva peraltro far riferimento alle condizioni di concorrenza esistenti sul mercato principale della raccolta delle scommesse al fine di esaminare le condizioni di concorrenza esistenti a valle sul mercato dei suoni e delle immagini. Procedendo al confronto delle quote di mercato delle scommesse raccolte sulle varie corse ippiche e delle quote di mercato dei suoni e delle immagini di queste corse, essa è stata in grado di pronunciarsi sulla questione se la scelta degli allibratori relativa alle corse trasmesse nelle loro agenzie dipendesse unicamente, come sostiene la ricorrente, dal presunto desiderio degli scommettitori di vedere solo la ritrasmissione delle corse sulle quali essi scommettono.

84 A tal riguardo, risulta chiaramente dal punto 8 della decisione impugnata che esiste, per quanto riguarda la domanda sul mercato tedesco dei suoni e delle immagini, una certa variabilità rispetto alla domanda sul mercato della raccolta delle scommesse. Ciò dimostra che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la scelta fatta dagli allibratori tedeschi tra i vari suoni ed immagini non dipende unicamente dal desiderio degli scommettitori di vedere solo le corse sulle quali hanno scommesso, ma anche da altri elementi, quali le condizioni in cui la trasmissione delle corse è loro proposta e/o il perseguimento di una politica di promozione di talune corse rispetto ad altre, che costituiscono, come la Commissione ha giustamente sottolineato, anch'essi elementi di concorrenza tra i vari suoni ed immagini offerti. Infatti, in base a dati numerici non contestati dalla ricorrente, benché il 40% delle scommesse effettuate presso allibratori tedeschi riguardi corse francesi, il 40% le corse tedesche e il 20% le corse britanniche, il 67% degli allibratori ha scelto di ricevere e di ritrasmettere i suoni e le immagini francesi, mentre il 23% ha optato per la trasmissione delle corse britanniche e il 10% ha scelto entrambe le reti.

85 Inoltre, occorre rilevare che, in Belgio, agenzie ippiche possono raccogliere scommesse a quote prefissate solo sulle corse di cavalli effettuate all'estero e, all'epoca dei fatti, i suoni e le immagini delle corse britanniche erano le sole ad essere ritrasmesse nelle agenzie ippiche belghe. Ne deriva che, in Belgio, vi era almeno un prodotto diverso dalla trasmissione dei suoni e delle immagini francesi che era comparabile dal punto di vista delle sue caratteristiche tecniche e del suo utilizzo.

86 In tale situazione, nemmeno l'affermazione della ricorrente secondo cui gli scommettitori sulle corse francesi non sarebbero soddisfatti da immagini di altre corse è sufficiente per dimostrare che, nel caso di specie, la definizione del mercato del prodotto debba essere limitata ai suoni e alle immagini delle corse francesi, ad esclusione in particolare dei suoni e delle immagini delle corse britanniche, attualmente disponibili in Belgio. Come è stato appena constatato (v. supra, punto 84), non si può presumere, senza alcun elemento concreto di prova, che la decisione di acquisire trasmissioni di suoni ed immagini di corse, presa dall'agenzia ippica e non dallo scommettitore, sia adottata solamente in funzione delle abitudini esistenti degli scommettitori, senza tener conto di altri fattori quali le condizioni dei contratti di licenza offerti dai vari concedenti di licenze.

87 Infatti, dal fascicolo, e in particolare dalle informazioni fornite dalla ricorrente stessa (v. punti 6.14 e 6.15 del ricorso e punto 94 qui di seguito), risulta che le scommesse raccolte dalle agenzie della ricorrente in Belgio, prima della modifica della normativa belga che ha reso possibile la ritrasmissione delle immagini delle corse britanniche, riguardavano al 100% le corse francesi contro lo 0% delle corse britanniche e che, dopo la modifica di cui trattasi, le scommesse raccolte sulle corse francesi, che non sono sempre ritrasmesse in Belgio, ammontano al 60% contro il 40% per le corse britanniche, le cui immagini sono attualmente ritrasmesse. In considerazione di questi elementi dedotti dalla ricorrente stessa, occorre concludere che l'assenza di trasmissione di suoni e di immagini francesi e la trasmissione di suoni e di immagini britannici non hanno impedito e non impediscono tuttora agli scommettitori belgi di continuare a scommettere sulle corse francesi. Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che la domanda sul mercato dei suoni e delle immagini e la scelta susseguente degli allibratori dei vari suoni ed immagini dipendono unicamente dal desiderio degli scommettitori di vedere solo le corse sulle quali hanno scommesso e che, pertanto, i suoni e le immagini delle varie corse non sono sostituibili tra di loro.

88 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la definizione del mercato dei prodotti.

89 Da tutto quanto precede risulta che l'argomento della ricorrente relativo ad un'assenza o a un'insufficienza di motivazione e a una definizione erronea del mercato del prodotto rilevante dev'essere respinta nel suo complesso.

Seconda parte: sulla definizione del mercato geografico rilevante

Sintesi degli argomenti delle parti

90 La ricorrente sostiene che la distinzione di diversi mercati geografici nazionali deriva da una confusione tra il mercato dei suoni e delle immagini ed il mercato delle scommesse, mentre si tratterebbe di mercati di prodotti distinti, la cui delimitazione geografica potrebbe anch'essa essere diversa. A tal fine occorrerebbe tener conto del fatto che esiste in Belgio, come in Francia e in Germania, una domanda rilevante per i suoni e le immagini francesi, come dimostrerebbe il fatto che essa realizza il 95% del suo giro d'affari sulle scommesse raccolte sulle corse francesi e che questa domanda non può essere soddisfatta in un altro modo. Inoltre, gli scommettitori belgi potrebbero effettuare mediante telefono o minitel scommesse nelle agenzie francesi, o anche attraversare la frontiera franco-belga per effettuare una scommessa in Francia. Infine, non vi sarebbe alcun ostacolo tecnico alla trasmissione dei suoni e delle immagini francesi in Belgio.

91 La ricorrente sostiene poi che i dati numerici menzionati nella decisione impugnata, concernente la domanda di raccolta di scommesse in Germania e in Belgio sulle corse tedesche, francesi, belghe e britanniche, non figuravano nella lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 e che la decisione impugnata non fa alcun riferimento alla loro fonte.

92 Inoltre, i dati numerici menzionati dalla Commissione relativi alla struttura della domanda in Germania e in Belgio sarebbero inesatti, ingannevoli e non pertinenti, in quanto riflettono scommesse raccolte sugli ippodromi e dagli allibratori invece di limitarsi alle scommesse raccolte unicamente da questi ultimi, il che consentirebbe di constatare che la struttura della domanda sui mercati belga e tedesco è fortemente influenzata dalla possibilità di trasmettere i suoni e le immagini.

93 La ricorrente sottolinea che i dati relativi al mercato tedesco menzionati dalla Commissione (punto 10 della decisione impugnata) dimostrano che il 90% delle scommesse sono raccolte sulle corse tedesche (senza immagini) e il 10% sulle corse britanniche (con immagini), mentre le varie quote di mercato delle scommesse raccolte unicamente dagli allibratori tedeschi rappresenterebbero il 40% delle scommesse raccolte sulle corse tedesche, il 30% sulle corse francesi e il 30% sulle corse britanniche, come risulterebbe dalle informazioni ricevute dagli allibratori in Germania. Le informazioni provenienti dalla sola agenzia della ricorrente a Berlino, alla quale le immagini francesi sono state rifiutate, dimostrerebbero che le quote del mercato delle corse sarebbero le seguenti: corse tedesche 35%, corse francesi 2%, corse britanniche 63%.

94 Per quanto riguarda i dati concernenti il mercato belga (v. supra, punto 29), in base ai quali la quota di mercato delle scommesse sulle corse francesi (senza immagini) sarebbe del 63%, quella della raccolta di scommesse sulle corse belghe (anch'esse senza immagini) del 31,5% e quella della raccolta di scommesse sulle corse britanniche (con immagini) del 5%, la ricorrente sostiene che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, la ripartizione delle scommesse concernenti le sue agenzie ippiche in Belgio avviene come segue: corse francesi (senza immagini) 60%, corse britanniche (con immagini) 40%. Essa aggiunge che, prima della modifica della normativa belga relativa alla raccolta di scommesse sulle corse ippiche, quando non era possibile trasmettere immagini sulle corse britanniche, la ripartizione delle scommesse era la seguente: corse francesi 100%, corse britanniche 0%, di modo che la domanda di corse britanniche sarebbe accresciuta in funzione della trasmissione in diretta di queste ultime.

95 La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata è viziata poiché la Commissione, contrariamente alla giurisprudenza derivante dalla sentenza della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione (Racc. pag. 207), avrebbe escluso l'aspetto costituito dall'offerta, caratterizzato dalla mancanza di un qualsiasi ostacolo di ordine tecnico alla diffusione dei suoni e delle immagini in Belgio.

96 Infine, la definizione del mercato geografico sarebbe erronea poiché la decisione impugnata non fornisce alcun chiarimento sul contenuto e l'importanza delle differenze tra i vari ambiti normativi nazionali nonché sulla portata dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle corse ippiche nell'ambito della Comunità.

97 La Commissione ritiene che le preferenze divergenti dei consumatori, che creano condizioni differenti di concorrenza nelle diverse zone geografiche interessate, giustifichino la delimitazione del mercato di cui trattasi a un livello nazionale. Il requisito di una certa domanda per lo stesso prodotto in tutte queste zone non significherebbe che queste ultime facciano parte di un territorio unico, poiché questa domanda sarebbe trascurabile [decisione della Commissione 22 luglio 1992, 92/553/CEE, relativa a una procedura ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (Caso n. IV/M.190 - Nestlé/Perrier), GU L 356, pag. 1], in quanto le scommesse effettuate per telefono o quelle fatte in paesi vicini rappresentano solo una parte minima della domanda globale.

98 Lo stretto legame tra scommettitori e raccoglitori di scommesse, dovuto alla relativa assenza di mobilità degli scommettitori, comporterebbe che la concorrenza tra le agenzie ippiche avrebbe una portata limitata che si colloca a un livello locale o regionale, di modo che il mercato aggiuntivo dei suoni e delle immagini sarebbe anch'esso limitato al solo territorio nazionale. La possibilità tecnica della trasmissione dei suoni e delle immagini in Belgio o in ogni altro Stato membro non potrebbe mettere in discussione questa divisione nazionale del mercato di cui trattasi, poiché la sua estensione dipenderebbe unicamente dalle condizioni di concorrenza determinate dalla struttura della domanda e dalle differenze tra i contesti normativi degli Stati membri. Su quest'ultimo punto la normativa belga avrebbe istituito un ambito normativo che crea condizioni di concorrenza diverse da quelle esistenti negli altri Stati membri, come dimostrerebbe il fatto che, prima della modifica della normativa relativa alle ore di apertura delle agenzie ippiche, la disponibilità tecnica dei suoni e delle immagini britanniche non aveva alcuna influenza sull'interesse delle agenzie belghe a diffonderle.

99 La Commissione chiarisce che i dati relativi alla domanda sul mercato tedesco provengono dalla «denuncia tedesca» della ricorrente [punti 2.5.2., sub c) e d) dell'allegato 8 al ricorso]. Le divergenze tra questi ultimi e quelli che attualmente presenta la ricorrente sarebbero probabilmente dovute al fatto che i dati forniti a quest'ultima dagli allibratori tedeschi riguardano solo le scommesse da essi raccolte, il che rappresenterebbe il 20% di tutte le scommesse, mentre il rimanente 80% sarebbe raccolto dalle società di corse ippiche tedesche sulle corse che esse organizzano.

100 Per quanto riguarda i dati della domanda sul mercato belga, la Commissione ritiene che le informazioni della ricorrente relative alle scommesse raccolte sulle corse francesi e britanniche nelle agenzie ippiche, che figurano per la prima volta nel ricorso, non rimettono in discussione l'immagine generale del mercato belga come è stata descritta nella lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 e nella decisione impugnata.

101 Gli intervenienti sottolineano che la raccolta delle scommesse per telefono o per minitel tra il Belgio e la Francia è trascurabile, che ad oggi solo 22 persone residenti in Belgio sono titolari di un conto per telefono con PMU o di un conto per minitel. Essi aggiungono che, nel 1993, l'importo delle poste messe in gioco sull'insieme di questi conti avrebbe rappresentato 33 576 FF, ossia lo 0,0001% dell'importo delle poste raccolte lo stesso anno in Francia dal PMU. Infine, il volume di poste messe in gioco dai 22 residenti belgi titolari di un conto presso il PMU avrebbe rappresentato solo lo 0,0013% del totale delle poste in Belgio sulle corse ippiche effettuate in Belgio e all'estero.

Giudizio del Tribunale

102 Nel contesto dell'art. 86 del Trattato, la definizione del mercato geografico pertiene, al pari di quella del mercato dei prodotti, ad una valutazione di carattere economico. Il mercato geografico può essere definito come il territorio nel quale tutti gli operatori economici si trovano esposti a condizioni obiettive di concorrenza che sono analoghe o abbastanza omogenee (sentenze della Corte United Brands/Commissione, citata, punto 44, Michelin/Commissione, citata, punto 26, e 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsatel, Racc. pag. 5987, punto 15; sentenza Tetra Pak/Commissione, citata, punto 91).

103 Il Tribunale ritiene che nella fattispecie le condizioni di concorrenza esistenti sul mercato dei suoni e delle immagini debbano essere esaminate a livello delle agenzie ippiche. Queste ultime sono infatti i richiedenti di suoni ed immagini al fine della loro ritrasmissione ai consumatori finali, cioè agli scommettitori, di modo che le condizioni di funzionamento del mercato a valle dei suoni e delle immagini sono così determinate dalle condizioni di funzionamento del mercato principale delle scommesse.

104 Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il mercato dei suoni e delle immagini non costituisce un mercato autonomo ma piuttosto un mercato ausiliario creato in conseguenza del mercato principale delle scommesse, il cui funzionamento tende ad influenzare e a dirigere la scelta degli scommettitori verso le scommesse raccolte sulle corse trasmesse, in quanto gli scommettitori sono i consumatori finali sia sul mercato principale delle scommesse sia sul mercato ausiliario dei suoni e delle immagini.

105 Ad ogni modo, la ricorrente non può asserire che la Commissione abbia confuso il mercato delle scommesse con il mercato dei suoni e delle immagini. Infatti, è la ricorrente stessa che, per corroborare la sua argomentazione secondo cui la trasmissione televisiva influenza la scelta degli scommettitori, ha fatto riferimento alla struttura della domanda sul mercato delle scommesse, in particolare, alla struttura della domanda concernente le scommesse raccolte dalle agenzie ed alla variabilità che questa domanda conoscerebbe a causa della trasmissione o meno dei suoni e delle immagini delle corse ippiche (v. supra, punti 93 e 94).

106 Ciò premesso, le condizioni del funzionamento del mercato principale delle scommesse sono caratterizzate da vincoli di stretta vicinanza geografica tra gli scommettitori e le agenzie ippiche, in quanto la mobilità degli scommettitori può essere solo limitata e marginale, come è dimostrato dagli elementi presentati dagli intervenienti e non contestati dalla ricorrente, per quanto riguarda il mercato transfrontaliero della raccolta di scommesse tra il Belgio e la Francia (v. supra, punto 101). Ora, la prossimità geografica necessaria tra agenzie ippiche e scommettitori ha per effetto che la concorrenza tra le diverse agenzie ippiche si sviluppi, in sostanza, all'interno delle zone geografiche la cui estensione, considerata nel suo insieme, non potrebbe in ogni caso superare l'ambito del territorio nazionale.

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107 Poiché l'ambito geografico del mercato principale delle scommesse rimane nazionale, lo stesso deve valere per l'ambito geografico del mercato ausiliario dei suoni e delle immagini. Ne deriva che gli argomenti della ricorrente basati sul carattere inesatto e non pertinente dei dati relativi alla struttura della domanda in Belgio e in Germania devono essere esclusi in quanto inoperanti. Anche supponendo che i dati menzionati dalla Commissione a tal riguardo non riflettono correttamente la struttura della domanda in questi due paesi, il che non avviene nella fattispecie, come confermato da un'analisi circostanziata di tutti i dati presentati dalle parti nelle loro memorie scritte e in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, una tale constatazione non è sufficiente, in ogni caso, a mettere in dubbio il carattere nazionale del mercato, tenuto conto delle considerazioni che precedono (v. punti 103-106).

108 Da tutto quanto precede risulta che gli argomenti della ricorrente relativi a una definizione erronea del mercato geografico rilevante devono essere respinti.

Terza parte: sulla posizione dominante

109 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata avrebbe dovuto considerare le società di corse ippiche come detentrici di una posizione dominante collettiva sul mercato belga dei suoni e delle immagini francesi.

110 Va tuttavia rilevato che, anche se le società di corse ippiche dovessero essere considerate in posizione dominante collettiva, una tale constatazione potrebbe giustificare l'annullamento della decisione impugnata solo se il rifiuto delle dette società di concedere alla ricorrente una licenza di trasmissione presentasse effettivamente le caratteristiche di un comportamento abusivo ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

111 Occorre quindi passare direttamente all'esame della quarta parte del motivo della ricorrente, relativa al carattere abusivo del rifiuto controverso.

Quarta parte: sull'abuso asserito

Sintesi degli argomenti delle parti

112 La ricorrente, partendo dalla considerazione che il mercato geografico è di dimensioni comunitarie e non, come sostiene la Commissione, di dimensioni nazionali, sostiene che l'abuso allegato deriva dal fatto che il rifiuto delle società di corse ippiche di concederle una licenza di trasmissione dei suoni e delle immagini francesi è discriminatorio nei suoi confronti e seziona il mercato, in quanto le società di corse ippiche hanno concesso licenze di trasmissione ad altre parti, cioè il PMU, il PMI, il DSV e le agenzie di scommesse in Francia e in Germania. Questo rifiuto sarebbe inoltre arbitrario, poiché la ricorrente era disposta a pagare alle società di corse ippiche una commissione adeguata per ottenere una licenza di suoni ed immagini francesi. Esso mirerebbe infatti a limitare la crescita del gruppo Ladbroke nel settore delle scommesse sulle corse ippiche.

113 La ricorrente ritiene che, anche nel caso in cui il mercato geografico fosse il Belgio, il rifiuto delle società di corse ippiche di concederle una licenza dei suoni e delle immagini francesi sarebbe di per sé arbitrario e privo di una giustificazione obiettiva, a causa del fatto che le dette società hanno concesso tali licenze a terzi su territori vicini del mercato comune. Il carattere arbitrario del rifiuto sarebbe dimostrato anche dal fatto che non esiste alcun ostacolo di ordine tecnico alla concessione di tali licenze in Belgio e dal fatto che la ricorrente è un concorrente almeno potenziale delle società di corse ippiche, del PMU nonché del PMU belga, «alleato» stretto del PMU. A tal riguardo, la Commissione non potrebbe fondatamente richiamare le sentenze della Corte 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel (Racc. pag. 881; in prosieguo: la «sentenza Coditel I»), e 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel (Racc. pag. 3381; in prosieguo: la «sentenza Coditel II»), a sostegno della sua affermazione secondo cui le norme del Trattato non ostano, in via di principio, ai limiti geografici convenuti in un contratto di licenza, poiché queste sentenze non riguardano l'abuso di una posizione dominante, bensì la libera prestazione dei servizi e gli accordi tra imprese.

114 Le società di corse ippiche, concedendo licenze ad imprese in Francia e in Germania, avrebbero esaurito il loro diritto di esclusiva sui suoni e le immagini francesi, di modo che le azioni della ricorrente per ottenere una licenza di ritrasmissione di questi ultimi non potrebbero essere qualificate come tentativo per ottenere una licenza obbligatoria, ma piuttosto come un tentativo per porre fine a una politica di concessione di licenze che sarebbe arbitraria e discriminatoria.

115 La ricorrente ritiene che non si possa evitare di considerare come abuso il comportamento addebitato alle società di corse ippiche facendo valere le sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo (Racc. pag. 6211), e Magill. Da queste sentenze deriverebbe infatti che il rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere una licenza in forza dei suoi diritti di proprietà intellettuale non sfugge al divieto dell'art. 86 del Trattato quando è abusivo. Pertanto la tesi della Commissione secondo cui il comportamento denunciato dalle società di corse ippiche non rientrerebbe nell'elenco degli esempi di esercizio abusivo dei diritti di proprietà intellettuale indicato dalla Corte e dal Tribunale nelle loro sentenze Volvo e Magill sarebbe erronea, poiché l'elenco di cui trattasi non sarebbe esauriente. La sentenza Magill dimostrerebbe per contro che il semplice fatto che un determinato comportamento non corrisponde esattamente agli esempi di abuso di posizione dominante considerati nella sentenza Volvo non impedisce l'eventuale applicazione dell'art. 86 ad altre fattispecie.

116 Inoltre la ricorrente ritiene che la Commissione non possa correttamente operare, nella decisione impugnata, una distinzione tra la decisione London european/Sabena e le sentenze ICI e Commercial Solvents/Commissione e CBEM, citate, da un lato, e la presente causa, dall'altro, facendo valere il fatto che, a differenza di queste tre cause, le società di corse ippiche non sono, nella fattispecie, presenti sul mercato rilevante. Essa sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, le società di corse ippiche sono presenti in Belgio per il tramite del PMU e della sua filiale belga, il PMB, e hanno anche, per il tramite del PMU e del PMI, proposto ad agenzie belghe di fornire loro i suoni e le immagini francesi.

117 La Commissione fa rilevare che, in base alle sentenze sopra menzionate della Corte e del Tribunale, l'esercizio del diritto d'autore è abusivo solo se le condizioni e le modalità di esercizio di quest'ultimo perseguono uno scopo manifestamente incompatibile con gli obiettivi dell'art. 86, come nella causa Magill, in cui il rifiuto di una licenza impediva l'ingresso sul mercato di un nuovo prodotto. Queste condizioni non sarebbero soddisfatte nella fattispecie, in quanto la ricorrente opera e anche in posizione dominante sul mercato della raccolta di scommesse sul quale i suoni e le immagini sono proposti agli scommettitori, mentre i titolari dei diritti d'autore di cui trattasi, le società di corse ippiche, non sono attualmente presenti su tale mercato. Inoltre, a differenza della causa Magill, il rifiuto delle società di corse ippiche di concedere alla Ladbroke una licenza per la diffusione dei suoni e delle immagini francesi non avrebbe per effetto di privare gli scommettitori di un servizio, cioè dei suoni e delle immagini, il quale sarebbe fondamentalmente diverso dal servizio esistente, cioè la raccolta di scommesse.

118 Secondo la Commissione, il rifiuto delle società di corse ippiche di concedere licenze alla ricorrente avrebbe una giustificazione commerciale. In quanto le licenze di suoni ed immagini costituiscono un sostegno pubblicitario alle scommesse organizzate dal PMU in Francia e in Svizzera, sarebbe naturale che le società di corse ippiche rifiutino di concederle a concorrenti che operano sugli stessi mercati del loro agente commerciale comune, il PMU. Per contro, laddove il PMU non esercita alcuna attività, le dette società sarebbero libere di concedere licenze a terzi a condizione che la concessione di queste ultime non sia discriminatoria, il che non può avvenire sul mercato belga dove, a differenza del mercato tedesco, le società di corse ippiche non hanno finora concesso alcuna licenza. La Commissione contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui le società di corse ippiche sarebbero presenti in Belgio per il tramite del PMU e della sua filiale, il PMB, e i loro suoni ed immagini sarebbero stati proposti, per il tramite del PMU/PMI, ad agenzie ippiche in Belgio. Come indicato nella lettera inviata ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, il PMB non avrebbe mai svolto attività in Belgio e la situazione di un'impresa che intende accedere a un mercato, vuoi direttamente vuoi indirettamente per il tramite di una licenza, non potrebbe essere comparata con quella di una società già presente su questo mercato.

119 Per quanto riguarda la compartimentazione del mercato comune lamentata dalla ricorrente, che deriverebbe dal fatto che le società di corse ippiche hanno concesso licenze in Francia e in Germania, la Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza (sentenze Coditel I e Coditel II), le regole del Trattato non si oppongono in via di principio ai limiti geografici convenuti in un contratto di concessione di diritti di proprietà intellettuale. Il solo fatto che questi limiti coincidano nella fattispecie con frontiere nazionali non comporterebbe una soluzione differente, poiché lo sfruttamento di questi diritti avviene su base nazionale a causa del suo collegamento con il mercato principale delle scommesse. Alla luce della sentenza Volvo, citata, la posizione della Corte adottata nelle sentenze Coditel I e Coditel II si applicherebbe anche nel contesto dell'art. 86 del Trattato. Queste sentenze avrebbero esplicitamente respinto la tesi secondo cui la concessione di una licenza per un territorio specifico avrebbe come effetto di esaurire il diritto di riservare un'esclusiva per altri territori e vieterebbe ad un'impresa in posizione dominante di rifiutare la concessione di una licenza quando essa ne ha già concesse in altri Stati membri.

120 La Commissione sottolinea che, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che il mercato geografico rilevante si estenda a tutta la Comunità, il rifiuto delle società di corse ippiche di concedere una licenza alla ricorrente sarebbe abusivo solo se fosse effettivamente dimostrato che talune agenzie ippiche, non disponendo di suoni ed immagini, sono svantaggiate rispetto ad altre. Ora, la Ladbroke non avrebbe fornito una tale prova né nel corso della fase amministrativa del procedimento né dinanzi al Tribunale.

121 Gli intervenienti sostengono che, in base alla sentenza Magill, il rifiuto di un titolare di un diritto di proprietà intellettuale di concedere una licenza può essere considerato come abuso di posizione dominante solo se i) il rifiuto di concessione impedisca l'apparizione di un nuovo prodotto molto più comodo per i consumatori e che costituisca un mercato derivato, ii) il titolare del diritto di cui trattasi sia presente tanto sul mercato principale quanto sul mercato derivato, e iii) il titolare del diritto di cui trattasi impedisca, con il suo rifiuto di concessione di una licenza, l'ingresso dei concorrenti sul mercato al fine di tutelare il suo monopolio. Nella presente causa nessuna di queste condizioni sarebbe soddisfatta, in quanto, da un lato, i suoni e le immagini non costituiscono per gli scommettitori un prodotto nuovo che può influenzare la loro scelta di scommessa e, dall'altro, né le società di corse ippiche né il PMU o il PMI sono presenti sul mercato belga della raccolta di scommesse (mercato principale) e quello dello sfruttamento dei loro diritti d'autore (mercato derivato) e, infine, il rifiuto controverso delle società di corse ippiche non impedisce l'ingresso della ricorrente sul mercato della raccolta di scommesse.

122 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui le società di corse ippiche sarebbero già presenti in Belgio per il tramite del PMB, gli intervenienti ribattono che nel febbraio 1981 il PMI ha effettivamente costituito una società di diritto belga, denominata PMB, al fine di trarre profitto dalle prospettive di un'evoluzione legislativa che rendesse possibile lo sfruttamento in Belgio delle scommesse sulle corse all'estero, ma che il PMB non ha mai svolto in realtà alcuna attività in Belgio, dato che questa evoluzione non si è verificata.

Giudizio del Tribunale

123 L'argomento della ricorrente secondo cui le società di corse ippiche avrebbero abusato della loro posizione dominante collettiva si basa su una definizione del mercato geografico ricomprendente almeno il Belgio, la Francia e la Germania. Ora, per i motivi già esposti in precedenza (v. punti 103-106), il mercato rilevante, cioè il mercato belga dei suoni e delle immagini, è nazionale.

124 A tal riguardo, è pacifico che le società di corse ippiche non hanno finora concesso alcuna licenza per il territorio del Belgio. Pertanto, il loro rifiuto di concedere una licenza alla Ladbroke non costituisce una discriminazione tra gli operatori del mercato belga. Il solo fatto che le società di corse abbiano, secondo la ricorrente, proposto ad agenzie belghe di fornire loro i suoni e le immagini francesi non è sufficiente, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, perché si possa ritenere che esse abbiano già sfruttato in maniera discriminatoria in Belgio i loro diritti di proprietà intellettuale sulle corse che esse organizzano. Infine, le società di corse non possono nemmeno essere considerate presenti sul mercato belga per il tramite della loro filiale PMB, dal momento che la ricorrente non contesta che quest'ultima società, anche se è stata effettivamente costituita in base al diritto belga dal PMI, non ha mai svolto attività commerciale in Belgio (v. supra, punto 122).

125 Per il resto, in quanto il mercato geografico si suddivide in mercati nazionali distinti, in base alla sua struttura determinata dai criteri relativi alle condizioni di concorrenza e, in particolare, alla struttura della domanda sul mercato dei suoni e delle immagini delle corse in generale, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la compartimentazione del mercato comune da essa asserita sarebbe il risultato della politica di concessione delle licenze seguita dalle società di corse ippiche.

126 Per quanto riguarda infine il carattere assertivamente arbitrario del rifiuto delle società di corse ippiche di fornire alla ricorrente i suoni e le immagini francesi, il Tribunale ritiene che, in presenza di mercati di dimensione nazionale, il carattere arbitrario o meno del rifiuto delle società di corse ippiche di procedere allo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale in Belgio non può essere valutato alla luce della politica seguita dalle società di corse ippiche su altri mercati geograficamente distinti. Il fatto che la ricorrente sia disposta, come essa afferma, a pagare una commissione adeguata per una licenza di trasmissione delle corse francesi non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un abuso, in mancanza di una discriminazione nei suoi confronti da parte delle società di corse ippiche sul mercato geografico rilevante.

127 La ricorrente sostiene che, anche nell'ipotesi in cui il mercato geografico rilevante fosse il Belgio, il rifiuto delle società di corse ippiche di concederle una licenza di trasmissione sarebbe arbitrario a causa del fatto che queste ultime hanno concesso licenze ad operatori economici stabiliti in paesi vicini.

128 Tuttavia va rilevato che, anche se il rifiuto di fornire alla ricorrente i suoni e le immagini francesi in Belgio non è abusivo in quanto, come è stato appena constatato, non comporta alcuna discriminazione tra gli operatori sul mercato belga, questo rifiuto non può nemmeno essere considerato abusivo per il solo motivo che agenzie che operano sul mercato tedesco dispongono dei suoni e delle immagini francesi. Infatti non esiste concorrenza tra le agenzie ippiche che operano in Belgio e quelle che operano in Germania.

129 Occorre aggiungere che né l'assenza di ostacoli tecnici alla trasmissione dei suoni e delle immagini francesi in Belgio, né il fatto che la ricorrente possa essere considerata, in una prospettiva globale, un concorrente potenziale delle società di corse ippiche sarebbero sufficienti a far ritenere il rifiuto di fornitura di cui è causa come un abuso di posizione dominante, in quanto le società di corse ippiche sono esse stesse assenti dal mercato geografico distinto sul quale opera la ricorrente e non hanno concesso una licenza ad altri operatori su tale mercato.

130 La ricorrente non può utilmente far riferimento alla sentenza Magill per dimostrare l'esistenza dell'abuso asserito, non essendo questa giurisprudenza pertinente nella fattispecie. Contrariamente alla causa Magill, nella quale il rifiuto di concedere una licenza al ricorrente gli impediva di entrare sul mercato delle guide generali televisive, nella fattispecie la ricorrente non solo è presente, ma detiene la quota maggiore del mercato principale della raccolta di scommesse sul quale il prodotto di cui trattasi, cioè i suoni e le immagini, è proposto ai consumatori, mentre le società di corse ippiche, titolari di diritti di proprietà intellettuale, ne sono assenti. Pertanto, in mancanza di uno sfruttamento diretto o indiretto da parte delle società di corse ippiche dei loro diritti di proprietà intellettuale sul mercato belga, non si può ritenere che il rifiuto controverso di tali società comporti una qualsiasi restrizione della concorrenza sul mercato belga.

131 Anche supponendo che la presenza delle società di corse ippiche sul mercato belga dei suoni e delle immagini non sia, nella fattispecie, un elemento determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 86, questa disposizione del Trattato non si applica nella fattispecie. Infatti, il rifiuto opposto alla ricorrente potrebbe rientrare nel divieto dell'art. 86 solo se riguardasse un prodotto o un servizio che si presenta o come essenziale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nel senso che non esiste alcun sostituto reale o potenziale, o come un prodotto nuovo la cui apparizione verrebbe ostacolata, nonostante una domanda potenziale specifica costante e regolare da parte dei consumatori (v., a tal riguardo, sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punti 52, 53 e 54).

132 Nella fattispecie, come la Commissione e gli intervenienti hanno sottolineato, la trasmissione televisiva delle corse ippiche, benché costituisca un servizio aggiuntivo, o addirittura opportuno, offerto agli scommettitori, non è in sé indispensabile per l'esercizio dell'attività principale degli allibratori, cioè la raccolta di scommesse, come dimostra il fatto che la ricorrente è presente sul mercato belga della raccolta di scommesse ed occupa una posizione rilevante nel settore delle scommesse sulle corse francesi. La trasmissione non è inoltre indispensabile, in quanto avviene dopo che sono state fatte le scommesse, di modo che la sua mancanza non incide di per sé sulla scelta degli scommettitori e non può pertanto impedire agli allibratori di continuare la loro attività commerciale.

133 Per gli stessi motivi, la ricorrente non può inoltre trarre argomento dalla decisione London european/Sabena e dalle citate sentenze ICI e Commercial Solvents/Commissione e CBEM. Infatti, nella decisione London european/Sabena, il comportamento di esclusione in questione riguardava un mercato nel quale sia la Sabena sia il suo concorrente, la London european, erano presenti, mentre nella presente causa le società di corse ippiche non sono presenti sul mercato belga. Lo stesso vale per le due sentenze richiamate. Nella causa ICI e Commercial Solvents/Commissione, l'abuso consisteva nel rifiuto di una società in posizione dominante sul mercato delle materie prime di fornire queste materie a un cliente che produceva prodotti derivati al fine di riservare queste materie prime alla propria produzione di derivati, in quanto la società in posizione dominante era, così come i suoi clienti, presente sul mercato a valle, cioè il mercato dei derivati. Per contro, nella presente causa, le società di corse ippiche non sono presenti sul mercato belga dei suoni e delle immagini francesi. Nella sentenza CBEM la Corte ha dichiarato che costituisce abuso di posizione dominante il fatto che un'impresa si riservi o riservi a un'impresa appartenente allo stesso gruppo, senza una necessità obiettiva, un'attività ausiliare che potrebbe essere esercitata da una terza impresa su un mercato vicino ma distinto. Ora, nella presente causa, le società di corse ippiche non si sono riservate il mercato dei suoni e delle immagini francesi in Belgio e non hanno nemmeno dato accesso a questo mercato a un'impresa terza o a un'impresa appartenente ad esse.

134 Da tutto quanto precede discende che il motivo della ricorrente relativo a un abuso di posizione dominante da parte delle società di corse ippiche dev'essere respinto.

3. Sull'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

Sintesi degli argomenti delle parti

135 La ricorrente sostiene che tanto il rifiuto indiretto della DSV quanto il rifiuto diretto delle società di corse ippiche di concederle una licenza di trasmissione delle corse francesi in Belgio incorrono nel divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

136 Il rifiuto indiretto del DSV di concederle una tale licenza deriverebbe dal divieto imposto dalle società di corse ippiche al DSV di ritrasmettere i suoni e le immagini francesi al di fuori del territorio oggetto della concessione. Esso equivarrebbe quindi a un divieto di esportazione e comporterebbe una compartimentazione dei mercati nazionali, in violazione dell'art. 85, n. 1, dato che questo divieto costituirebbe il motivo di un'intesa avente ad oggetto o per effetto di limitare la concorrenza tra il PMU, il PMI e i loro «alleati», da un lato, e il gruppo Ladbroke, dall'altro.

137 Il ragionamento contrario seguito su tale punto dalla Commissione nella decisione impugnata si discosterebbe dalla sua prassi precedente in materia, secondo la quale la protezione dei diritti d'autore non può servire a giustificare divieti contrattuali di esportazione (pratica Stempa, Undicesimo Rapporto sulla politica della concorrenza, 1982, punto 98). La ricorrente sottolinea che, nella sentenza Coditel I, la Corte non ha escluso che le modalità di esercizio dei diritti d'autore possano rivelarsi incompatibili con le disposizioni dell'art. 85, in quanto esse costituiscano il mezzo di un'intesa che possa avere per scopo o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

138 Al riguardo la decisione impugnata sarebbe viziata da un'insufficiente motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe esaminato se il divieto imposto al DSV di ritrasmettere suoni ed immagini francesi al di fuori del territorio concesso fosse la conseguenza del lecito esercizio dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle società di corse ippiche o, per contro, il risultato di un'intesa avente per scopo o per effetto la restrizione della concorrenza nell'ambito del mercato comune, come si sosteneva nella denuncia.

139 La ricorrente sostiene che il rifiuto diretto delle società di corse ippiche, comunicato dal PMU con lettera 8 agosto 1990, costituisce oggetto di un accordo tra le dette società di corse e/o di una decisione di un'associazione d'imprese e/o di una pratica concordata incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Un tale rifiuto non potrebbe essere considerato come la «conseguenza naturale» del fatto che né il PMU né le società di corse ippiche accettino scommesse in Belgio sulle corse francesi, poiché in Germania, dove analogamente né il PMU né le società in questione accettano scommesse, le società di corse ippiche hanno trasmesso i suoni e le immagini francesi al DSV ed hanno consentito a quest'ultimo di ritrasmetterle ad agenzie stabilite sul territorio oggetto della concessione.

140 Infine, la Commissione non potrebbe a buon diritto sostenere che, in quanto nessuna licenza è stata concessa sul mercato belga, il rifiuto di ciascuna società di corse ippiche di concedere alla ricorrente una licenza su tale mercato non limiti in maniera discriminatoria la concorrenza. Da un lato, la Commissione avrebbe mal definito il mercato geografico rilevante e, dall'altro, il rifiuto controverso impedirebbe alla ricorrente di entrare in concorrenza con le altre agenzie di scommesse in Belgio. La ricorrente ritiene che, se le società di corse ippiche avessero concesso in maniera discriminatoria licenze a talune agenzie belghe e non ad altre, ciò avrebbe in effetti costituito una distorsione supplementare della concorrenza. Tuttavia, la mancanza di una tale discriminazione supplementare non significherebbe che il rifiuto controverso non costituisce, di per sé, una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

141 La Commissione fa presente che, allo stato attuale del diritto comunitario, la clausola che vieta al DSV di ritrasmettere al di fuori del territorio oggetto della concessione i suoni e le immagini francesi rientra nella sostanza dei diritti di proprietà intellettuale di cui dispongono le società di corse ippiche e non costituisce quindi una violazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

142 Essa afferma che il rifiuto diretto delle società di corse ippiche di concedere una licenza alla ricorrente costituisce la conseguenza normale del fatto che le società di corse ippiche e il PMU non assicurano attualmente la raccolta di scommesse sulle corse francesi in Belgio né sfruttano diritti di proprietà intellettuale in tale paese. In mancanza di prova contraria, non si potrebbe ritenere quindi che questo comportamento derivi da un accordo o una pratica concordata tra le società di corse ippiche.

143 La Commissione sostiene che la posizione che essa aveva adottato nella pratica Stempa, citata (v. supra, punto 137), è stata successivamente respinta dalla Corte nella sentenza Coditel II.

144 Infine, essa contesta la tesi della ricorrente secondo cui il rifiuto controverso delle società di corse ippiche, per il fatto che non sarebbe obiettivamente giustificato, comporterebbe di per sé una restrizione alla concorrenza, anche in mancanza di una qualsiasi discriminazione, poiché impedirebbe alla ricorrente di ricevere i suoni e le immagini francesi e di entrare così in concorrenza con le altre agenzie ippiche in Belgio. La Commissione ritiene infatti che, in mancanza di un rapporto di concorrenza tra la Ladbroke e le società di corse ippiche sul mercato belga, l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato è per definizione esclusa.

145 Gli intervenienti condividono gli argomenti dedotti dalla Commissione e sottolineano che all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione della Commissione ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, concernente il contratto tra il PMI e il DSV, la clausola che vieta al DSV la ridiffusione dei suoni e delle immagini francesi al di fuori del territorio concesso non ha costituito oggetto di alcuna riserva da parte della Commissione.

Giudizio del Tribunale

146 Occorre ricordare, in via preliminare, che non si può escludere che talune modalità di esercizio di un diritto di proprietà intellettuale possano rivelarsi incompatibili con l'art. 85 del Trattato, qualora costituiscano il mezzo di un'intesa avente lo scopo o l'effetto d'impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (v. sentenza Coditel II, punto 14). Tuttavia, il solo fatto che il titolare del diritto d'autore abbia concesso a un unico licenziatario un diritto esclusivo sul territorio di uno Stato membro, vietando la concessione di sub-licenze per un periodo determinato, non è sufficiente per affermare che tale contratto si deve considerare come l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal Trattato (stessa sentenza, punto 15).

147 Tuttavia, anche se gli aspetti caratteristici dell'industria e dei mercati di cui trattasi dimostrano che una licenza di rappresentazione esclusiva non è di per sé tale da impedire, restringere o alterare la concorrenza, ciononostante l'esercizio del diritto d'autore così come quello del diritto concesso che ne deriva possono, in un contesto economico o giuridico il cui effetto consiste nel restringere notevolmente l'attività di cui trattasi e nel falsare la concorrenza sul mercato, in considerazione delle particolarità di quest'ultimo, rientrare nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato (stessa sentenza, punti 16 e 17).

148 Alla luce di questi orientamenti della giurisprudenza devono essere esaminati gli argomenti della ricorrente relativi a una motivazione insufficiente della decisione impugnata e, per quanto riguarda i rifiuti indiretto e diretto di una licenza di trasmissione delle corse francesi in Belgio, di un'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

Sulla censura relativa a un'insufficiente motivazione dell'atto

149 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'obbligo di motivare una decisione individuale ha per fine di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per sapere se tale decisione sia fondata o se essa sia eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato [sentenze della Corte 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 31, 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 31; sentenza Branco/Commissione, citata, punto 32]. Pertanto, per quanto riguarda le decisioni della Commissione che hanno per oggetto di accertare una violazione delle regole di concorrenza, non si può pretendere dalla Commissione che discuta tutti i punti di fatto o di diritto che sono stati sollevati nel corso del procedimento amministrativo (sentenza RTE e ITP/Commissione, citata, punto 99; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-149/89, Sotralentz, Racc. pag. II-1127, punto 73).

150 Nella fattispecie la Commissione, affermando nella decisione impugnata che allo stato attuale del diritto comunitario il divieto di ritrasmissione imposto dalle società di corse ippiche al DSV non rientrava nell'art. 85, n. 1, del Trattato, ma faceva parte dei diritti di cui dispone colui che concede la licenza, ha fornito un'indicazione sufficiente che consente alla ricorrente di conoscere i principali elementi di fatto e di diritto che sono alla base del ragionamento seguito nella decisione impugnata. La questione se il rifiuto controverso potesse eventualmente essere il risultato di un'intesa vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato rientra nell'esame del merito di questa decisione e non nell'obbligo di motivazione. Di conseguenza la censura basata su un'insufficienza di motivazione dev'essere respinta.

Sul rifiuto indiretto di concedere una licenza di trasmissione

151 Per quanto riguarda la fondatezza della posizione della Commissione, secondo cui il rifiuto di ritrasmissione imposto al DSV, cioè di concedere sub-licenze al di fuori del territorio oggetto della concessione, fa parte, allo stato attuale del diritto comunitario, dei diritti di proprietà intellettuale, il Tribunale fa presente che il semplice fatto che il titolare di un diritto d'autore abbia deciso di concedere una licenza esclusiva unica sul territorio di uno Stato membro, e quindi di vietare la concessione di sub-licenze al di fuori del territorio oggetto della concessione, non è sufficiente per far constatare che un tale contratto costituisca l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa mirante a restringere la concorrenza sul mercato di cui trattasi (v. sentenza Coditel II, punto 15).

152 Ora, nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova per dimostrare che il contratto concluso tra il PMU/PMI e il DSV costituisse in realtà il mezzo di un'intesa vietata dall'art. 85, n. 1, del Trattato. In base a queste considerazioni, non si può concludere che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che l'art. 85, n. 1, non si applicasse.

153 Di conseguenza, la censura della ricorrente relativa a un'applicazione erronea dell'art. 85, n. 1, al contratto concluso tra le società di corse ippiche e il DSV nonché al rifiuto opposto da quest'ultimo alla ricorrente dev'essere respinta.

Sul rifiuto diretto di concedere una licenza di trasmissione

154 Come risulta dal fascicolo, la ricorrente, nel corso dello svolgimento del procedimento amministrativo, ha sostenuto dinanzi alla Commissione che il rifiuto diretto di ciascuna delle società di corse ippiche di concederle una licenza costituiva oggetto di un accordo concluso tra le società di corse ippiche e che questo accordo rientrava nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato. A sostegno di questa affermazione, essa aveva fatto valere la lettera dell'8 agosto 1990, sopra menzionata, con la quale il PMU le aveva comunicato il rifiuto controverso in nome delle società di corse ippiche, nonché il carattere esclusivo del contratto del 9 gennaio 1990, concluso tra le dette società di corse e il PMU e relativo allo sfruttamento da parte di quest'ultimo, al di fuori della Francia, dei loro diritti di proprietà intellettuale sulle corse che esse organizzano (v. lettera della Ladbroke del 13 gennaio 1993, punti 2.7.1-2.7.3, allegato 5.16 al ricorso e punto 24, supra).

155 La Commissione, nella decisione impugnata, ha ritenuto che questo rifiuto fosse la normale conseguenza del fatto che né il PMU né le società di corse ippiche sono attualmente presenti sul mercato della raccolta di scommesse in Belgio e che, di conseguenza, tale comportamento non limitava, in maniera discriminatoria, la concorrenza su tale mercato. Inoltre, essa ha fatto presente dinanzi al Tribunale che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un accordo tra le società di corse ippiche incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Infine, nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, essa ha chiarito che, anche se non aveva esaminato la questione se il rifiuto di una licenza costituisse oggetto di un accordo tra le società di corse ippiche destinato a limitare la concorrenza tra di loro ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, era perché la denuncia della ricorrente era, in ogni caso, priva su tale punto di un interesse legittimo ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17.

156 Occorre ricordare che rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato qualsiasi accordo, decisione di associazione d'imprese o pratica concordata avente ad oggetto o per effetto di restringere la concorrenza che si fanno o potrebbero farsi le parti interessate tra di loro, ma anche quella possibile tra di loro o tra una di esse ed i terzi (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458, e causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 296).

157 Ne deriva che un accordo tra due o più imprese avente ad oggetto di vietare la concessione ad un terzo di una licenza di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale non ricade, come sostiene la Commissione, al di fuori del campo di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il solo motivo che nessuna delle parti contraenti ha concesso ad un terzo una tale licenza sul mercato di cui trattasi e non ne deriva nessuna restrizione della posizione concorrenziale attuale dei terzi.

158 Infatti, se è vero che un tale rifiuto, in mancanza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi, non potrebbe essere considerato come discriminatorio e quindi atto a rientrare nell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, ciononostante un accordo quale quello denunciato dalla ricorrente può avere per effetto di restringere una concorrenza potenziale sul mercato di cui trattasi, qualora privi ciascuna delle parti contraenti della sua libertà di contrattare direttamente con un terzo concedendole una licenza di sfruttamento dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di entrare così in concorrenza con le altre parti contraenti sul mercato rilevante.

159 Ne deriva che un accordo orizzontale tra società di corse ippiche che impedisse a ciascuna di esse di concedere ad un terzo, quale la ricorrente, una licenza di trasmissione dei suoni e delle immagini sulle corse che essa organizza potrebbe ostacolare l'entrata di ciascuna di esse sul mercato belga dei suoni e delle immagini delle corse in generale e restringere così la concorrenza potenziale che potrebbe esistere su tale mercato, a danno degli interessi degli allibratori e dei consumatori finali. Inoltre, un tale accordo potrebbe avere per effetto di «limitare o controllare (...) gli sbocchi» e/o di «ripartire i mercati» ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. b) e c), del Trattato. La Commissione non può quindi eccepire una mancanza di interesse legittimo della ricorrente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17 per giustificare la sua omissione di esaminare questo aspetto della denuncia, come completata dalle osservazioni della ricorrente contenute nella sua lettera del 13 gennaio 1993.

160 Alla luce di queste considerazioni, ritenendo che il rifiuto di concessione di una licenza, comunicato alla ricorrente con la lettera 8 agosto 1990, non costituisse un accordo avente ad oggetto di restringere la concorrenza tra le società di corse ippiche sul mercato belga dello sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale sulle corse da esse organizzate, poiché questo rifiuto era la conseguenza normale della mancanza di concorrenza attuale su questo mercato e, in ogni caso, la ricorrente non poteva giustificare su tale punto un interesse legittimo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha esaminato con la diligenza richiesta tutti gli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dalla Ladbroke.

161 Non avendo esaminato con la diligenza richiesta questo aspetto dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la Commissione non poteva escludere la pertinenza né della lettera 8 agosto 1990, sopra menzionata, né del contratto 9 gennaio 1990, concluso tra le società di corse ippiche e il PMU (v. lettera 13 gennaio 1993 alla Commissione, sopra menzionata), fatti valere dalla ricorrente come elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui il rifiuto controverso costituiva oggetto di un accordo tra le società di corse ippiche che rientrava, anche in assenza di un trattamento discriminatorio sul mercato belga, nell'art. 85, n. 1, del Trattato.

162 Da tutto quanto precede risulta che la decisione impugnata dev'essere annullata in quanto, omettendo di esaminare se il rifiuto controverso potesse eventualmente aver costituito oggetto di un accordo tra le società di corse ippiche che impediva a ciascuna di esse di concedere alla Ladbroke una licenza di trasmissione delle corse che esse organizzavano, ed escludendo quindi la pertinenza della lettera 8 agosto 1990 in quanto elemento di prova dell'esistenza di un accordo vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato, per il motivo che il rifiuto controverso sarebbe stato la conseguenza normale del fatto che né il PMU né alcuna delle società di corse era presente sul mercato della raccolta delle scommesse in Belgio, la Commissione non ha esaminato con la diligenza richiesta questo aspetto della denuncia della ricorrente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

163 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dellart. 87, n. 3, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Essendo stato il ricorso parzialmente accolto e avendo le parti concluso ciascuna per la condanna dell'altra alle spese, occorre statuire che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

164 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione contenuta nella lettera 24 giugno 1993 con cui viene respinta la denuncia della ricorrente del 9 ottobre 1990 (IV/33.699) è annullata nella parte in cui ha ritenuto che il rifiuto delle società di corse ippiche di fornire alla ricorrente una licenza di trasmissione delle corse francesi in Belgio, come comunicato alla ricorrente con lettera del Paris mutuel urbain 8 agosto 1990, fosse la conseguenza normale del fatto che né il Paris mutuel urbain né le società di corse ippiche raccolgono scommesse sul mercato della raccolta di scommesse in Belgio e non potesse quindi costituire oggetto di un accordo tra le società di corse ippiche, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Ciascuna delle parti, ivi compresa l'interveniente, sopporterà le proprie spese.