61993A0528

Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) dell'11 luglio 1996. - Metropole télévision SA e Reti Televisive Italiane SpA e Gestevisión Telecinco SA e Antena 3 de Televisión contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Decisioni di associazioni di imprese - Accordi tra imprese - Decisione di esenzione. - Cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00649


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione che esenta ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato le norme statutarie di un' associazione professionale di enti radiotelevisivi ° Ricorso di un' emittente televisiva concorrente esclusa dai vantaggi derivanti dall' appartenenza all' associazione ° Ricevibilità

(Trattato CEE, art. 173; regolamento n. 17, art. 19, n. 3)

2. Concorrenza ° Intese ° Divieto ° Esenzione ° Presupposti ° Carattere indispensabile delle restrizioni della concorrenza ° Presupposti per l' adesione ad un' associazione professionale di enti radiotelevisivi ° Esame preventivo del carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un' applicazione uniforme e non discriminatoria per tutti i candidati ° Dovere della Commissione ° Esenzione fondata soltanto sull' assolvimento di una missione particolare d' interesse pubblico ° Inammissibilità

[Trattato CEE, artt. 85, n. 3, lett. a), e 90, n. 2]

Massima


1. Una decisione della Commissione che esenti, ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, le norme statutarie di un' associazione professionale di enti radiotelevisivi, nella parte in cui essa permette di escludere una società televisiva concorrente di siffatta associazione e del complesso dei suoi membri all' interno del mercato comune dai vantaggi concorrenziali derivanti dall' appartenenza all' associazione, pregiudica la detta società nella sua posizione concorrenziale. Quest' ultima deve perciò essere qualificata come terzo interessato ai sensi dell' art. 19, n. 3, prima frase, del regolamento n. 17 e avere il diritto di essere ammessa dalla Commissione a partecipare al procedimento d' adozione della decisione. Con questo stesso status, essa deve essere considerata come individualmente interessata dalla decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

A tal riguardo, poco importa che la società si sia limitata ad assistere allo svolgimento dell' audizione organizzata dalla Commissione senza prendere una posizione specifica o anche che non si sia avvalsa dei diritti procedurali accordatile dall' art. 19, n. 3. Da un lato, infatti, il diritto procedurale previsto dal detto articolo non è soggetto ad alcuna condizione inerente alle modalità di esercizio. Dall' altro, subordinare l' interesse ad agire dei terzi qualificati che beneficiano di diritti procedurali nel corso di un procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento equivarrebbe ad introdurre un elemento di ricevibilità aggiuntivo, in forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio, che non è previsto dall' art. 173 del Trattato.

La decisione controversa riguarda del resto direttamente la società di cui trattasi poiché esiste un nesso di causalità diretta tra la decisione, che non richiede nessun atto di applicazione, e la lesione della posizione concorrenziale della società.

2. L' emanazione da parte della Commissione di una decisione individuale d' esenzione, ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato presuppone che l' accordo o la decisione di associazione di imprese soddisfi cumulativamente le quattro condizioni enunciate da tale disposizione. E' sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché l' esenzione debba essere negata. Per valutare, più in particolare, se le restrizioni della concorrenza che risultano dalle norme d' adesione ad un' organizzazione professionale di enti radiotelevisivi che offrono vantaggi concorrenziali ai suoi membri siano indispensabili ai sensi della disposizione citata, la Commissione deve anzitutto esaminare se tali norme abbiano un carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un' applicazione uniforme e non discriminatoria riguardo a tutti i membri attivi potenziali. Infatti, la valutazione corretta dell' indispensabilità delle restrizioni di cui trattasi può effettuarsi solo se ricorra tale presupposto.

Nello stesso contesto, la Commissione non può ammettere come criterio per la concessione dell' esenzione, senza altra motivazione, la sola attuazione di una specifica missione d' interesse pubblico definita, in sostanza, con riferimento alla missione di gestione di servizi d' interesse economico generale prevista dall' art. 90, n. 2, del Trattato, in quanto tale disposizione non è applicabile. Infatti, la Commissione può certamente basarsi, nell' ambito di una valutazione globale, su considerazioni inerenti al perseguimento dell' interesse pubblico al fine di concedere un' esenzione in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, tuttavia essa deve dimostrare che tali considerazioni rendono necessaria l' esistenza delle restrizioni della concorrenza che le norme dell' associazione comportano.

Parti


Nelle cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93,

Métropole télévision SA, società di diritto francese, avente sede in Parigi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierre Deprez, Philippe Dian e, nel corso della fase orale del procedimento, dall' avv. Didier Théophile, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente

Reti Televisive Italiane SpA, società di diritto italiano, avente sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Mezzanotte e Giovanni Motzo, del foro di Roma, Aurelio Pappalardo e, nel corso della fase orale del procedimento, Massimo Merola, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert Ier,

ricorrente,

sostenuta da

Sociedade Independente de Comunicação SA (SIC), società di diritto portoghese, avente sede in Linda-a-Velha (Portogallo), rappresentata e difesa dall' avv. Carlos Botelho Moniz, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Carole Kerschen, 31, Grand-rue,

interveniente,

Gestevisión Telecinco SA, società di diritto spagnolo, avente sede in Madrid, rappresentata e difesa dall' avv. Santiago Muñoz Machado, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Carlos Amo Quiñones, 2, rue Gabriel Lippmann,

e

Antena 3 de Televisión, società di diritto spagnolo, avente sede in Madrid, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente, Emiliano Garayar Gutiérrez e Maria Luisa Tierno Centella, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Claude Wassenich, 6, rue Dicks,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa:

° nella causa T-528/93, inizialmente dai signori Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in seguito soltanto dal signor Drijber;

° nella causa T-542/93, dal signor Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, assistito dall' avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza;

° nelle cause T-543/93 e T-546/93, dai signori Berend Jan Drijber e Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico,

nonché, nel corso della fase orale del procedimento, dal signor Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta

nella causa T-528/93, da

Union européenne de radio-télévision, associazione di enti radiotelevisivi di diritto svizzero, avente sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata e difesa dal prof. Hanns Ullrich, dell' Università di Monaco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jean Welter, 100, boulevard de la Pétrusse,

nella causa T-542/93, da

Radiotelevisione italiana SpA (RAI), società di diritto italiano, avente sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Patrizia Ferrara Ginsburg, del foro di Lussemburgo, Alessandro Pace e Gian Luigi Tosato, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ferrara Ginsburg, 31, avenue Guillaume,

e,

nelle cause T-543/93 e T-546/93, da

Radiotelevisión española (RTVE), ente pubblico di diritto spagnolo, avente sede in Madrid, inizialmente rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Sánchez-Bella Carswell, Rafael Aldama Caso e José Rivas Andrés, del foro di Madrid, successivamente dagli avv.ti Aldama Caso e Rivas Andrés, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jean Welter, 100, boulevard de la Pétrusse,

intervenienti,

aventi ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 1993, 93/403/CEE (IV/32.150 ° UER/Sistema eurovisione; GU L 179, pag. 23), relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dal signor A. Saggio, presidente, dai signori H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 e del 17 gennaio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Oggetto della controversia

1 La Métropole Télévision SA (in prosieguo: la "M6"), ricorrente nella causa T-528/93, è un' emittente televisiva privata di carattere generale che è stata autorizzata, dall' autorità competente, con decisione 26 febbraio 1987, a gestire per un periodo di dieci anni un servizio di televisione a diffusione nazionale trasmesso in chiaro via etere con frequenze terrestri.

2 La Reti Televisive Italiane SpA (in prosieguo: la "RTI"), ricorrente nella causa T-542/93, è una società di diritto italiano che ha ottenuto dalle competenti autorità italiane, il 13 agosto 1992, tre distinte concessioni per la diffusione, su scala nazionale, dei programmi televisivi prodotti da tre emittenti (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), trasmessi da un' unica azienda e diffusi da impianti interconnessi.

3 La Gestevisión Telecinco SA (in prosieguo: la "Telecinco"), ricorrente nella causa T-543/93, è una società di diritto spagnolo costituita nel marzo del 1989 e che ha ottenuto l' autorizzazione dalle competenti autorità spagnole a gestire in Spagna per un periodo di dieci anni, prorogabile, un servizio di televisione privata.

4 L' Antena 3 de Televisión (in prosieguo: l' "Antena 3"), ricorrente nella causa T-546/93, è una società di diritto spagnolo costituita il 7 giugno 1988, che ha ottenuto dalle competenti autorità spagnole una concessione per la gestione indiretta del servizio pubblico statale televisivo per un periodo iniziale di dieci anni.

5 Con i loro ricorsi, le ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della Commissione 11 giugno 1993, 93/403/CEE, relativa a un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.150 ° UER/Sistema eurovisione, GU L 179, pag. 23; in prosieguo: la "decisione"), il cui destinatario è l' Unione europea di radiodiffusione, divenuta nel frattempo l' Unione europea di radiotelevisione (in prosieguo: l' "UER").

6 La decisione, adottata in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato, dichiara che le disposizioni dell' art. 85, n. 1, sono inapplicabili, per il periodo dal 26 febbraio 1993 al 25 febbraio 1998:

° alle disposizioni statutarie e altre norme dell' UER relative all' acquisizione di diritti televisivi su manifestazioni sportive;

° allo scambio di programmi sportivi nell' ambito dell' Eurovisione;

° alla conclusione di contratti con terzi per l' accesso a tali programmi.

L' UER e il sistema dell' Eurovisione

7 L' UER è un' associazione di categoria senza scopo di lucro tra enti radiotelevisivi, costituita nel 1950, con sede in Ginevra (Svizzera). A termini dell' art. 2 del suo statuto, come da ultimo modificato il 3 luglio 1992, i suoi obiettivi sono: rappresentare gli interessi dei soci nell' ambito dei programmi e nel settore giuridico e tecnico, nonché in altri settori, e segnatamente promuovere gli scambi dei programmi radiofonici e televisivi con tutti i mezzi possibili ° quali, ad esempio, l' Eurovisione e l' Euroradio ° ed ogni altra forma di cooperazione tra i soci ed altri enti o gruppi di enti di radiodiffusione, assistere i soci attivi in occasione di trattative di qualsiasi genere o condurre trattative a loro nome su loro richiesta. Al momento dell' emanazione della decisione facevano parte dell' UER, dopo la sua fusione con l' organizzazione omologa dell' Europa orientale, 67 membri attivi in 47 paesi situati nella zona di radiodiffusione europea, la maggior parte dei quali sono enti pubblici.

8 All' epoca dell' istituzione dell' UER, le prestazioni di servizi di radiodiffusione e televisione in Europa erano espletate quasi esclusivamente da enti pubblici o incaricati di un servizio pubblico, spesso in situazione di monopolio. Nel 1984, alla vigilia dello sviluppo delle imprese di radiodiffusione e televisive a prevalenza commerciale che ha caratterizzato la seconda metà degli anni 80, l' UER, per la prima volta, ha ammesso al suo interno un' emittente televisiva privata, la società francese Canal Plus. Peraltro, nel 1986, l' UER ha permesso all' emittente televisiva francese TF1 di mantenere la propria qualità di membro attivo dopo la sua privatizzazione. Durante lo stesso periodo, in conseguenza di rilevanti innovazioni tecniche, il settore audiovisivo ha perduto la sua relativa omogeneità iniziale. Nuove tipologie di operatori, nazionali, regionali o transfrontalieri, in alcuni casi specializzati in un certo genere di programmi (culturali, sportivi, musicali) o finanziati tramite abbonamento (cosiddetto "pay-tv"), sono apparsi sul mercato, al fine di gestire la distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite.

9 Lo statuto dell' UER è stato modificato il 9 febbraio 1988, al fine, secondo la stessa UER, di "limitare il numero di membri del sistema Eurovisione, conformemente ai suoi obiettivi e alle sue modalità operative", questi ultimi qualificando i membri stessi come un gruppo particolare di radiodiffusori.

10 L' art. 3 dello statuto, nella sua stesura del 3 luglio 1992, così recita:

"§1 Esistono due categorie di membri dell' UER:

° membri attivi;

° membri associati.

[...]

§3 Possono essere membri attivi dell' UER gli organismi di radiodiffusione o gruppi di enti di un paese membro dell' Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) situato nella zona europea di radiodiffusione, così come definita nel regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, che assicurino in questo paese, con l' autorizzazione delle autorità competenti, un servizio di radiodiffusione a rilevanza e carattere nazionale, e che inoltre diano prova di adempiere tutte le condizioni di seguito elencate:

a) essi sono tenuti ad offrire un servizio rivolto a tutto il pubblico nazionale, e di fatto vi provvedono già almeno in misura sostanziale impegnandosi al massimo per raggiungere tutto il pubblico a tempo debito;

b) sono parimenti tenuti ad offrire, e di fatto offrono, a tutti i settori della popolazione una programmazione variata ed equilibrata, comprendente una giusta quota di trasmissioni intese a soddisfare gli interessi particolari o minoritari di vari settori del pubblico indipendentemente dal rapporto costi-quota d' ascolto dei programmi;

c) devono produrre essi stessi e/o commissionare sotto il loro controllo editoriale una parte notevole dei programmi trasmessi".

11 Per tener conto dei diritti acquisiti dai membri originari, l' art. 21, secondo comma, dello statuto dell' UER, così come modificato il 9 febbraio 1988, precisava che l' art. 3, nella sua nuova redazione, non avrebbe pregiudicato lo status degli enti che al 1 marzo 1988, data di entrata in vigore del nuovo statuto, erano già membri attivi, ma non adempivano tutte le condizioni in esso stabilite. Nella versione dello statuto dell' UER del 3 luglio 1992, questa disposizione figura all' art. 6, n. 1, secondo comma.

12 L' Eurovisione costituisce l' ambito principale degli scambi di programmi tra i membri attivi dell' UER. Essa esiste dal 1954 e corrisponde a una parte essenziale degli obiettivi dell' UER. Ai sensi dell' art. 3, n. 6, dello statuto nella sua stesura del 3 luglio 1992: "L' 'Eurovisione' è un sistema di scambi di programmi televisivi, organizzato e coordinato dall' UER, basato sull' impegno dei membri di offrirsi mutualmente, a condizione di reciprocità, le notizie importanti, nonché i servizi d' attualità e la trasmissione degli avvenimenti sportivi e culturali che si svolgono nel territorio nazionale, in quanto possono interessare gli altri membri dell' Eurovisione, consentendo così la fornitura reciproca di un servizio di alta qualità in questi campi al pubblico nazionale rispettivo". Sono soci dell' Eurovisione i membri attivi dell' UER, nonché i gruppi di membri attivi di questo. Tutti i membri attivi dell' UER possono partecipare a un sistema di acquisizione in comune e di ripartizione dei diritti televisivi (e dei costi relativi) per le manifestazioni sportive internazionali, denominati "diritti di Eurovisione".

13 Fino al 1 marzo 1988, i servizi dell' UER e dell' Eurovisione erano riservati esclusivamente ai soci. La revisione del 1988 ha nel frattempo aggiunto all' art. 3 un nuovo paragrafo (n. 6), che prevede un accesso contrattuale all' Eurovisione di cui potrebbero fruire i membri associati nonché i non membri dell' UER.

14 Risulta dagli atti di causa che, successivamente alla sua costituzione, la M6 ha presentato per cinque volte (nel 1987, 1988, 1989, 1990 e 1993) domande di adesione all' UER, come membro attivo. L' ultima domanda, depositata l' 8 febbraio 1993, è stata respinta con lettera 6 luglio 1993. Tale lettera del segretario generale dell' UER sosteneva in particolare che "in conformità alle direttive interne relative all' interpretazione dei criteri da seguire per essere membri, la M6, in quanto organismo di radiodiffusione commerciale, deve essere considerata prima facie (salvo prova contraria) come non in grado di soddisfare i presupposti per essere membro attivo dell' UER. [...] E' certamente apparso evidente al Consiglio [d' amministrazione dell' UER] che, dal 1990, la M6 si è sviluppata positivamente per quanto riguarda sia la diffusione sia il palinsesto, ma il Consiglio non ha riscontrato la prova necessaria per giungere ad una conclusione contraria".

15 Con lettera 27 marzo 1990, l' Antena 3 ha presentato all' UER una domanda di adesione come membro attivo. Il 4 aprile 1990, l' UER l' ha informata che, vista la necessità di adeguare alcune norme dell' UER, l' ammissione di nuovi membri non sarebbe avvenuta prima dell' inizio del 1991. La domanda di ammissione è stata infine respinta con decisione del consiglio d' amministrazione dell' UER, comunicata alla ricorrente con lettera 3 giugno 1991. Da quest' ultima risultava in particolare che "tale decisione si basa sul fatto che il vostro organismo non soddisfa l' obbligo di rendere il servizio alla totalità degli abitanti del paese dell' organismo candidato, condizione che è specificata in primo luogo nell' art. 3, n. 3, lett. a), dello statuto dell' UER per essere ammessi come membri attivi".

16 Per contro, la RTI e la Telecinco non hanno mai presentato domanda di adesione all' UER.

Fatti all' origine della controversia

17 A seguito di una denuncia dell' emittente televisiva Screensport, concernente il rifiuto dell' UER e dei suoi membri di concederle sublicenze per manifestazioni sportive, la Commissione ha inviato all' UER, il 12 dicembre 1988, una prima comunicazione degli addebiti in cui ha affermato che poteva essere presa in considerazione la concessione di un' esenzione per le norme disciplinanti l' acquisizione e l' uso dei diritti televisivi relativi a manifestazioni sportive nell' ambito del sistema dell' Eurovisione, purché l' UER e i suoi membri accettassero l' obbligo di concedere sublicenze a terzi, a condizioni ragionevoli, per una parte sostanziale dei diritti di cui trattasi.

18 Il 3 aprile 1989, l' UER ha notificato alla Commissione le sue disposizioni in materia di diritti televisivi su manifestazioni sportive, scambio di programmi sportivi nell' ambito dell' Eurovisione e accesso contrattuale dei terzi a tali programmi e ha sollecitato, al contempo, un' attestazione negativa o, in mancanza, un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. In forza di tali norme, l' accesso contrattuale dei terzi ai diritti televisivi su manifestazioni sportive acquisite dai membri dell' UER grazie ad accordi conclusi nell' ambito dell' Eurovisione avveniva tramite un sistema di concessione, da parte dell' UER o dei suoi membri, di sublicenze che permettessero ai non membri di completare i propri programmi sportivi e informativi, nei limiti in cui non avessero acquisito essi stessi i diritti di ritrasmissione sul mercato. Conformemente al principio detto "dell' embargo", i non membri hanno ottenuto, in genere, soltanto il diritto di trasmettere in differita.

19 Con lettera 18 luglio 1989, la Commissione ha invitato la M6 a trasmetterle le sue osservazioni sulle norme, notificate dall' UER, che disciplinano l' accesso contrattuale dei terzi ai diritti di radiodiffusione acquisiti dalla stessa UER e dai suoi membri. Il 15 febbraio 1990 la M6 ha formulato riserve riguardo a tali norme e ha peraltro denunciato la discriminazione che avrebbe subito segnatamente in relazione ad altre emittenti private che hanno lo status di membri attivi dell' UER.

20 Con lettera 29 gennaio 1990, la Commissione ha informato la società che controlla la RTI (la Fininvest) dell' esistenza della pratica UER/Sistema dell' Eurovisione, nonché del sistema di sublicenze che l' UER si apprestava a adottare, invitandola a formulare le proprie osservazioni al riguardo entro un termine di sei settimane. Il 29 gennaio 1990 la Fininvest ha presentato osservazioni critiche. Essa ha sostenuto in particolare che le norme relative alla concessione di sublicenze avevano un carattere molto generico, che impediva una seria valutazione al riguardo.

21 Il 3 luglio 1990, l' UER adottava un primo regime di sublicenze in esito a previe discussioni con la Commissione.

22 Con comunicazione 5 ottobre 1990, 90/C 251/02 (GU C 251, pag. 2), ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), la Commissione ha manifestato l' intenzione di emanare una decisione di applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato riguardo alle disposizioni notificatele dall' UER. In seguito alle osservazioni critiche mosse da terzi, la Commissione ha disposto, il 18 e 19 dicembre 1990, un' audizione con tutti gli interessati.

23 La M6 ha presentato osservazioni scritte alla Commissione con lettera 5 novembre 1990, manifestando "le più decise riserve sul sistema di concessione delle sottolicenze a terzi per i programmi sportivi dell' UER, come descritto nel numero C 251/2 della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee". La M6 ha comunque preso parte all' audizione del 18 e del 19 dicembre 1990.

24 La RTI non ha presentato osservazioni scritte alla Commissione. Essa era tuttavia presente all' audizione del 18 e del 19 dicembre 1990.

25 Con lettera 5 novembre 1990, la Telecinco ha presentato alla Commissione le sue osservazioni sulla pratica UER/Sistema dell' eurovisione. Essa ha chiesto alla Commissione di respingere la domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato, riguardante la regolamentazione notificata. Anche la Telecinco era presente all' audizione del 18 e del 19 dicembre 1990.

26 L' Antena 3 non ha presentato osservazioni scritte alla Commissione e non ha preso parte all' audizione del 18 e del 19 dicembre 1990.

27 Il 24 giugno 1991, la Commissione ha inviato all' UER una seconda comunicazione degli addebiti, dichiarando che il regime di sublicenze "non era accettabile". Di conseguenza, l' 8 novembre 1991 l' UER presentava un nuovo regime relativo alle condizioni di accesso dei terzi, nel quale non figurava più, secondo la Commissione, la maggior parte delle clausole del precedente regime, che erano state criticate dai terzi interessati.

28 La decisione veniva adottata dalla Commissione in seguito alla presentazione, da parte dell' UER, il 26 febbraio 1993, di una nuova versione riveduta, in accordo con la Commissione, del regime relativo alla concessione di sublicenze.

La decisione

29 La decisione inizia con la constatazione che le disposizioni statutarie e le norme interne dell' UER riguardanti le trattative e l' acquisizione in comune, così come la ripartizione dei diritti televisivi attinenti a manifestazioni sportive e i relativi accordi, conclusi caso per caso tra i membri, hanno per oggetto e per effetto di restringere fortemente, e in numerosi casi di eliminare, la concorrenza tra gli stessi membri, in violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato (punti 47-49 della decisione). Inoltre, stando alla decisione, le trattative e l' acquisizione in comune dei diritti consentono ai membri dell' UER di rafforzare la propria posizione di mercato a svantaggio dei loro concorrenti indipendenti (punto 51). La decisione rileva, peraltro, che le norme di adesione all' UER (fissate segnatamente all' art. 3, n. 3, dello statuto) distorcono parzialmente la concorrenza nei confronti dei canali puramente commerciali, che non sono ammessi come membri attivi (punto 50). La decisione rileva infine che gli scambi tra gli Stati membri sono penalizzati in quanto il sistema Eurovisione riguarda l' acquisizione e lo sfruttamento transfrontalieri dei diritti televisivi; ciò vale in particolare per l' acquisizione comune e la ripartizione dei diritti tra membri di diversi paesi e per lo scambio tra di loro del corrispondente segnale televisivo (punto 53).

30 La decisione considera comunque che il sistema Eurovisione e le norme che ne sono alla base offrano una serie di vantaggi, ai sensi dell' art. 85, n. 3, relativi all' acquisizione in comune e alla suddivisione dei diritti, allo scambio del segnale e al suo trasporto sulla rete comune, nonché ai contratti di accesso accordati ai terzi (punto 58).

31 L' esenzione è subordinata a due condizioni. In primo luogo, l' UER ha l' obbligo di acquisire collettivamente i diritti televisivi su manifestazioni sportive solo nell' ambito di accordi che contengano una delle due seguenti possibilità: consentano all' UER e ai suoi membri di garantire l' accesso ai diritti televisivi a terzi, o consentano ai titolari dei diritti di garantire l' accesso a terzi conformemente al regime di accesso oppure, previa approvazione dell' UER, a condizioni più vantaggiose (art. 2, n. 1). In secondo luogo, la decisione comporta l' obbligo per l' UER di informare la Commissione di qualsiasi modifica e integrazione delle norme notificate, di tutte le procedure di arbitrato riguardanti controversie nell' ambito del regime di accesso e di tutte le decisioni relative alle domande di adesione di terzi (art. 2, n. 2).

Procedimento

32 La M6, la RTI, la Telecinco e l' Antena 3 hanno proposto i loro ricorsi con atti depositati alla cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5, il 16 e il 18 ottobre 1993.

33 Il 25 gennaio 1994, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità nella causa T-546/93.

34 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 9 febbraio, il 2 e il 10 marzo 1994, l' UER, la Radiotelevisione Italiana SpA (in prosieguo: la "RAI") e la Radiotelevisión Española (in prosieguo: la "RTVE") hanno chiesto di intervenire rispettivamente nelle cause T-528/93, T-542/93 e nelle due cause T-543/93 e T-546/93, a sostegno delle conclusioni della convenuta. Tali domande sono state accolte con ordinanze del presidente della Seconda Sezione del Tribunale emesse rispettivamente il 28 marzo, il 17 maggio e il 6 maggio 1994.

35 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1994, la Sociedade Independente de Comunicação SA (in prosieguo: la "SIC") ha chiesto di intervenire nella causa T-542/93, a sostegno delle conclusioni della RTI. La domanda è stata accolta con ordinanza 13 giugno 1994 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale.

36 Con ordinanza 29 settembre 1994, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di riunire al merito l' eccezione sollevata dalla Commissione nella causa T-546/93.

37 La fase scritta del procedimento nelle cause T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93 si è conclusa rispettivamente il 19 agosto 1994, con il deposito delle osservazioni della M6 sulla memoria dell' interveniente UER, il 2 marzo 1995, con il deposito delle osservazioni della Commissione sul documento depositato dalla interveniente SIC, il 14 agosto 1994, con il deposito delle osservazioni della Telecinco sulla memoria dell' interveniente RTVE e, il 9 marzo 1995, con il deposito delle osservazioni della Commissione e dell' interveniente RTVE sui documenti depositati dall' Antena 3 il 13 e il 20 febbraio 1995.

38 Dopo la chiusura della fase scritta in ognuna delle quattro cause e su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale ed ha invitato la Commissione, al fine di provvedere all' organizzazione del procedimento, a rispondere per iscritto a due serie di quesiti.

39 Con ordinanza 11 aprile 1995 del presidente della Prima Sezione ampliata, le cause sono state riunite ai fini della trattazione orale.

Conclusioni delle parti

40 Nella causa T-528/93, la M6 conclude che il Tribunale voglia:

° in via preliminare, ordinare alla Commissione di notificare lo statuto dell' UER e le altre norme che disciplinano il sistema dell' Eurovisione;

° annullare la decisione 11 giugno 1993;

° condannare la Commissione e l' UER alle spese.

41 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

° respingere la richiesta d' ingiunzione avanzata dalla M6;

° respingere il ricorso di quest' ultima;

° condannare la ricorrente alle spese.

42 Nella causa T-542/93, la RTI chiede che il Tribunale voglia:

° ordinare all' UER di produrre il protocollo di accordo concluso tra la RAI e il comitato olimpico nazionale italiano relativo alla trasmissione di eventi sportivi;

° annullare la decisione presa dalla Commissione l' 11 giugno 1993;

° condannare la convenuta alle spese.

43 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso della RTI irricevibile;

° in via subordinata, dichiarare irricevibile la domanda di provvedimenti istruttori e respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese;

° condannare l' interveniente SIC alle spese che la Commissione ha dovuto sostenere per il suo intervento.

44 Nella causa T-543/93, la Telecinco chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso ricevibile;

° annullare la decisione 11 giugno 1993 della Commissione e, in generale, adottare tutti i provvedimenti che il Tribunale riterrà necessari per ripristinare il regime comunitario di concorrenza sul relativo mercato;

° condannare la convenuta alle spese;

° condannare l' interveniente RTVE a sostenere le proprie spese.

45 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso della Telecinco;

° condannare la ricorrente alle spese.

46 Nel ricorso proposto nella causa T-546/93, l' Antena 3 chiede che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione 11 giugno 1993;

° condannare la convenuta alle spese.

47 Nelle osservazioni sull' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, l' Antena 3 conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare infondata l' eccezione della Commissione e riunire al merito l' esame della ricevibilità del ricorso;

° in via subordinata, dichiarare il ricorso ricevibile;

° riservare le spese.

48 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso dell' Antena 3 irricevibile o, in subordine, respingerlo;

° condannare la ricorrente alle spese.

49 La SIC, interveniente a sostegno delle conclusioni della RTI nella causa T-542/93 chiede che il Tribunale voglia:

° accogliere il ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione 11 giugno 1993 della Commissione;

° condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

50 L' UER, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T-528/93, chiede che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso della M6;

° condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

51 La RAI, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T-542/93, chiede che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso della RTI irricevibile;

° in via subordinata, respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

52 La RTVE, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause T-543/93 e T-546/93, conclude che il Tribunale voglia:

° respingere i ricorsi della Telecinco e dell' Antena 3;

° condannare le dette ricorrenti alle spese, comprese quelle sostenute dall' interveniente.

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-546/93 (Antena 3)

Sintesi degli argomenti delle parti

53 La Commissione, alla quale sostanzialmente si associa l' interveniente RTVE, ritiene il ricorso dell' Antena 3 irricevibile, dato che la decisione non riguarda direttamente e individualmente la ricorrente ai sensi dell' art. 173 del Trattato, secondo l' interpretazione di una giurisprudenza costante successiva alla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 197, in particolare pag. 220). Oltre alla sua appartenenza a una categoria generale e astratta comprendente tutte le società radiotelevisive concorrenti dell' UER o dei suoi membri attivi per l' acquisizione dei diritti della televisione relativi a manifestazioni sportive internazionali, l' Antena 3 non dimostrerebbe di possedere alcuna qualità particolare o di essere in una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e di conseguenza porti a individuarla in un modo analogo a quello del destinatario della decisione, conformemente alla giurisprudenza citata.

54 In primo luogo, la decisione non si pronuncerebbe sulla legittimità dell' applicazione, a casi concreti, delle norme di adesione all' UER da parte dei suoi organi di gestione. Di conseguenza, il rigetto della domanda di adesione presentata dall' Antena 3 non collocherebbe quest' ultima in una situazione tale da caratterizzarla rispetto a qualsiasi altro concorrente dell' UER. In secondo luogo, neppure la gestione da parte dell' Antena 3 del servizio pubblico essenziale radiotelevisivo di cui è titolare lo Stato spagnolo le conferirebbe una qualità particolare atta a individuarla in modo analogo a quello del destinatario della decisione. Infatti, essa non è la sola emittente in Spagna che possieda tale qualità, e altre imprese europee si troverebbero nelle medesime condizioni.

55 Peraltro, la Commissione rammenta che, contrariamente alla M6, alla RTI e alla Telecinco, l' Antena 3 non ha presentato osservazioni in seguito alla pubblicazione effettuata ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e non è stata presente all' audizione disposta dalla Commissione il 18 e il 19 dicembre 1990. La Commissione ammette che, in linea di principio, nell' ambito del diritto della concorrenza, la partecipazione di un' impresa non destinataria di una decisione al procedimento amministrativo che ha portato all' adozione della decisione stessa non è il solo elemento di individuazione ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Tuttavia, essa ritiene che, nel caso di specie, il solo elemento che può individuare l' Antena 3 e legittimarla, di conseguenza, a proporre il suo ricorso sarebbe stato proprio la sua partecipazione, ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, al procedimento d' adozione della decisione. Se l' Antena 3 avesse esercitato i diritti processuali ad essa riconosciuti da tale disposizione, essa sarebbe stata ipso facto individuata in modo analogo a quello del destinatario della decisione (sentenza della Corte 22 ottobre 1986, causa 75/84, Metro/Commissione, Racc. pag. 3021, punti 20-23).

56 L' Antena 3 sostiene che, anche se la decisione non potesse essere considerata come una decisione di rigetto delle sue denunce depositate presso la Commissione ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, in data 27 febbraio e 2 marzo 1992, essa sarebbe tuttavia individualmente interessata conformemente alla giurisprudenza Plaumann, a prescindere dal fatto che non ha partecipato volontariamente al procedimento d' adozione della decisione.

57 La questione rilevante non sarebbe quella della partecipazione o meno al procedimento amministrativo di adozione di una decisione, bensì in quale misura tale partecipazione contribuisca a collocare i terzi non destinatari della decisione, secondo la giurisprudenza Plaumann, in "particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità, e quindi li identifichi alla stessa stregua dei destinatari". A tal riguardo, per dichiarare che il ricorrente è legittimato a proporre un ricorso contro una decisione della Commissione rivolta ad un' altra persona, la Corte, nella sentenza 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. pag. 1875), avrebbe tenuto conto non solo del deposito da parte del ricorrente di una denuncia ai sensi dell' art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, ma anche, in particolare, del rigetto della domanda di ammissione al sistema di distribuzione controverso. Nella sentenza 22 ottobre 1986, Metro/Commissione, già citata, la Corte avrebbe riconosciuto che la legittimazione ad agire del ricorrente non era connessa soltanto alla presentazione di osservazioni ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, ma anche, in particolare, al rigetto della sua domanda d' ammissione al sistema di distribuzione in questione.

58 Nel caso di specie, l' Antena 3 apparterrebbe ad una categoria più circoscritta di quella costituita da tutte le altre emittenti televisive che si trovano in un rapporto di concorrenza con l' UER o i suoi membri. Infatti, essa apparterrebbe alla categoria perfettamente identificabile dei soggetti che, prima dell' adozione della decisione, hanno chiesto la loro ammissione all' UER e all' Eurovisione, hanno visto la loro domanda respinta in modo discriminatorio pur possedendo obiettivamente i requisiti necessari a tal fine e, di conseguenza, sono stati esclusi da tale sistema. Lo stesso contenuto della decisione contraddirebbe la tesi della Commissione secondo la quale l' applicazione concreta delle norme per l' adesione all' UER non costituisce l' oggetto di tale decisione. Dal punto 83 della decisione risulterebbe che l' applicazione di tali norme "in forma adeguata, ragionevole e non discriminante" costituirebbe un presupposto della concessione e del mantenimento dell' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato. Peraltro, nella sua particolare qualità di gestore del "servizio pubblico essenziale della televisione, che gli deriva dallo Stato", condiviso in Spagna con il solo membro dell' UER, l' Antena 3 si distinguerebbe da qualsiasi altra emittente televisiva. Pertanto il ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile.

Giudizio del Tribunale

59 Ai sensi dell' art. 173 del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone soltanto se la detta decisione la riguarda direttamente e individualmente. Poiché la decisione è stata presa nei confronti dell' UER, occorre valutare se l' Antena 3 soddisfa i due presupposti stabiliti da tale norma.

60 Secondo una giurisprudenza costante le norme del Trattato relative al diritto d' impugnazione non possono essere interpretate restrittivamente e, nel silenzio del Trattato, la disposizione di cui trattasi non può quindi essere intesa in senso limitativo. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere interessati ai sensi dell' art. 173 del Trattato solo se detta decisione li riguarda a causa di determinate qualità loro particolari o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li distingua in modo analogo ai destinatari (v. sentenza della Corte, Plaumann/Commissione, già citata, pag. 219, e sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 34).

61 Nel caso di specie, l' Antena 3 è un' impresa concorrente dell' UER e del complesso dei suoi membri all' interno del mercato comune. Nell' ambito più ristretto del mercato spagnolo, essa è una concorrente diretta della RTVE, unico membro attivo dell' UER che opera su tale mercato. Ne consegue che la decisione, in quanto consente, per mezzo delle norme statutarie esentate, di escludere l' Antena 3 dal godimento dei vantaggi concorrenziali che derivano dall' appartenenza all' UER, la danneggia nella sua posizione concorrenziale. L' Antena 3 deve, infatti, essere qualificata come terzo interessato ai sensi dell' art. 19, n. 3, prima frase, del regolamento n. 17, come ammesso dalla stessa Commissione. In tale qualità, l' Antena 3 aveva quindi il diritto di essere ammessa dalla Commissione a partecipare al procedimento amministrativo di adozione della decisione. In questa stessa qualità, essa deve essere considerata come individualmente riguardata da quest' ultima ai sensi dell' art. 173 del Trattato (v., per analogia, sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punti 24-26, e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 18-20; v. altresì, nello stesso senso, ordinanza della Corte 30 settembre 1992, causa C-295/92, Landbouwschap/Commissione, Racc. pag. I-5003, punto 12).

62 Non può dedursi alcun argomento in senso contrario dal fatto che l' Antena 3 non si è avvalsa nel caso di specie dei diritti procedurali che le accordava l' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e non ha presentato osservazioni scritte o orali nel corso del procedimento amministrativo di adozione della decisione. Infatti, subordinare la legittimazione attiva dei terzi qualificati che fruiscono di diritti procedurali nel corso del procedimento amministrativo alla loro effettiva partecipazione a tale procedimento porterebbe a introdurre un requisito di ricevibilità supplementare, sotto forma di un procedimento precontenzioso obbligatorio non previsto dall' art. 173 del Trattato (v. sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-96/92, Comité central d' entreprise de la Société générale des grandes sources e a./Commissione, Racc. pag. II-1213, punti 35 e 36, e causa T-12/93, Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel e a./Commissione, Racc. pag. II-1247, punti 46 e 47).

63 La legittimazione attiva dell' Antena 3 è inoltre confermata dal fatto che essa ha chiesto l' adesione all' UER e la sua domanda è stata respinta prima dell' adozione della decisione. Infatti, tale specifica circostanza è parimenti atta a individuare l' Antena 3 in modo analogo a quello del destinatario della decisione indipendentemente dalla questione se quest' ultima si pronunci o meno sulla legittimità dell' applicazione a casi concreti, da parte degli organi dell' UER, delle norme di adesione che la decisione ha esentato (v. citate sentenze 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, punto 13, e 22 ottobre 1986, Metro/Commissione, punti 18-23).

64 La decisione riguarda peraltro direttamente l' Antena 3. Su tale punto, è sufficiente osservare che esiste un nesso di causalità diretta tra la decisione, che non richiede nessun atto di applicazione, e la lesione della posizione concorrenziale dell' Antena 3.

65 Da quanto precede emerge che il ricorso proposto dall' Antena 3 deve essere dichiarato ricevibile.

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-542/93 (RTI)

Sintesi degli argomenti delle parti

66 La Commissione, alla quale si associa la parte interveniente RAI, s' interroga sulla ricevibilità del ricorso visto che la RTI si è astenuta dal presentare osservazioni scritte in seguito alla pubblicazione prevista dall' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, nonché dall' esporre le sue valutazioni sulla pratica nel corso dell' audizione disposta dalla Commissione il 18 e il 19 dicembre 1990.

67 In primo luogo, la pubblicazione prevista dall' art. 19, n. 3, avrebbe lo scopo di consentirle di avere a disposizione, prima di adottare una decisione, tutti gli elementi di fatto e di diritto per pronunciarsi in piena cognizione di causa. Ammettere il ricorso di un terzo interessato che non si sia avvalso dei diritti processuali che gli conferisce il regolamento n. 17 e, di conseguenza, di sua propria iniziativa non ha presentato osservazioni scritte nel corso del procedimento amministrativo porterebbe a snaturare l' azione del giudice comunitario. Il controllo esercitato da quest' ultimo non riguarderebbe più l' osservanza dei diritti in questione, ma costituirebbe una ripetizione del procedimento previsto dal regolamento. La sola ipotesi in cui la partecipazione attiva di un terzo interessato potrebbe non essere considerata un presupposto necessario per l' esercizio della sua legittimazione attiva sarebbe quella in cui l' interessato non ha avuto conoscenza, per motivi a lui non imputabili, dell' esistenza del procedimento.

68 In secondo luogo, la mancanza di qualsiasi contestazione da parte della RTI nel corso dell' audizione del 18 e del 19 dicembre 1990 equivarrebbe ad un' acquiescenza o, almeno, a una mancanza di interesse da parte sua riguardo al procedimento e ciò porterebbe ad escludere che la decisione la riguardi individualmente.

69 Infine, l' irricevibilità del ricorso dovrebbe essere dichiarata in considerazione, a contrario, della sentenza del Tribunale 19 marzo 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-323, punti 44-46). Nel caso di specie, non vi sarebbe nessuno dei tre elementi di fatto ai quali il Tribunale ha subordinato la ricevibilità di un ricorso, vale a dire la partecipazione attiva della ricorrente al procedimento precontenzioso, la valutazione della Commissione che tenga espressamente conto della situazione della ricorrente e il coinvolgimento attivo di quest' ultima nella situazione di fatto che costituisce oggetto di siffatta valutazione.

70 La RTI fa notare innanzi tutto che si trova in diretto rapporto di concorrenza sul mercato italiano con l' unico membro italiano dell' UER, la RAI, per quanto riguarda sia l' acquisizione dei diritti televisivi sia la vendita degli spazi pubblicitari. Tale rapporto di concorrenza non è dunque generico. Esso risulterebbe specificamente influenzato dalle norme relative all' organizzazione e al funzionamento dell' UER.

71 Il deposito di osservazioni a seguito di una comunicazione ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 così come la partecipazione attiva a un' audizione possono certamente confortare l' ipotesi che un terzo sia effettivamente interessato da un procedimento, e persino motivare una presunzione di esistenza di un interesse legittimo. Tuttavia, in nessun caso possono essere qualificati come presupposti necessari per dimostrare di avere un interesse ad agire. Al riguardo, la sentenza 22 ottobre 1986, Metro/Commissione, già citata (punto 21), deve essere interpretata nel senso che la partecipazione al procedimento precontenzioso costituisce un elemento addizionale, che concorre alla formazione della prova di un interesse legittimo ad agire in giudizio, e non una condizione sine qua non dell' esistenza di siffatto interesse.

72 Di conseguenza, poiché la RTI avrebbe provato di trovarsi in una posizione paragonabile a quella del destinatario della decisione, tenuto conto dei particolari effetti che quest' atto produce sulla sua situazione individuale, non è più necessario ricorrere alla presunzione che risulterebbe dalla partecipazione al procedimento precontenzioso.

73 In ogni caso, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la partecipazione a un procedimento amministrativo può concretarsi nel semplice fatto di assistere allo svolgimento del medesimo. Nel caso di specie, il fatto che la RTI non abbia preso posizione specificamente né formulato valutazioni critiche sarebbe stato una conseguenza dell' impossibilità nella quale si sarebbe trovata, per motivi oggettivi ad essa non imputabili, di valutare con la necessaria precisione la portata di un' eventuale decisione di esenzione al momento della pubblicazione effettuata ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. Una simile posizione non potrebbe comunque venire equiparata ad un' acquiescenza, la quale, oltre a poter essere considerata solo nei confronti di misure definitive, impugnabili in giudizio, dovrebbe risultare da un' accettazione espressa, o dal compimento di atti incompatibili con la volontà di utilizzare mezzi d' impugnazione.

Giudizio del Tribunale

74 Nel caso di specie è pacifico che la decisione riguarda individualmente la RTI ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

75 In quanto emittente televisiva concorrente dell' UER e di tutti i suoi membri all' interno del mercato comune, nonché dell' unico membro attivo dell' UER nell' ambito più ristretto del mercato italiano, la RTI è pregiudicata nella sua posizione concorrenziale dalla decisione, in quanto quest' ultima consente di escluderla, per mezzo delle norme statutarie esentate, dai vantaggi concorrenziali derivanti dall' appartenenza all' UER. Perciò essa aveva lo status di terzo interessato ai sensi dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 e aveva quindi il diritto di essere ammessa dalla Commissione a partecipare al procedimento d' adozione della decisione, situazione che l' individuerebbe in modo analogo a quella del destinatario della decisione (v. supra, punto 61).

76 Il solo fatto che la RTI si sia limitata ad assistere allo svolgimento dell' audizione organizzata dalla Commissione senza prendere una posizione specifica non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, il diritto procedurale previsto dall' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 non è soggetto ad alcuna condizione inerente alle modalità di esercizio.

77 La decisione controversa riguarda del resto direttamente la RTI allo stesso modo della ricorrente nella causa T-546/93 (v., supra, punto 64).

78 Da quanto sopra consegue che il ricorso proposto dalla RTI deve essere dichiarato ricevibile.

Nel merito

79 La M6 deduce quattro motivi d' annullamento relativi, il primo, a una violazione delle norme procedurali relative all' adozione della decisione, il secondo, a errori e insufficienze di motivazione che inficiano la decisione, il terzo, a un' applicazione errata dell' art. 85, n. 3, del Trattato e, il quarto, a una violazione dell' art. 10 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.

80 La RTI deduce quattro motivi. Il primo è relativo a una violazione delle forme prescritte ad substantiam, in quanto la Commissione non avrebbe rispettato la norma procedurale prevista dall' art. 19, n. 3, del regolamento n. 17. Il secondo è relativo a uno sviamento di potere, in quanto la Commissione avrebbe esercitato i poteri conferitile dal Trattato non nella prospettiva della salvaguardia delle regole di concorrenza, ma al fine di regolamentare il settore. Il terzo è relativo a un errore di fatto nella valutazione delle circostanze che motivano l' applicazione dell' art. 85, n. 3. Il quarto è relativo a un' erronea applicazione dell' art. 85, n. 3, che sarebbe stata determinata dall' errore di fatto dedotto in precedenza.

81 La Telecinco deduce sei motivi, il primo relativo alla violazione delle forme sostanziali, il secondo a un manifesto errore di fatto, il terzo a una violazione del regime comunitario della concorrenza, in particolare degli artt. 85, n. 3, 86 e 90 del Trattato, il quarto a una violazione del principio generale della parità tra imprese, il quinto a uno sviamento di potere e il sesto all' incompetenza della Commissione ad adottare la decisione.

82 L' Antena 3 deduce quattro motivi. In primo luogo, la decisione sarebbe inficiata da un errore manifesto nella valutazione delle circostanze di fatto. In secondo luogo, essa conterrebbe un' interpretazione manifestamente erronea e un' applicazione non corretta dell' art. 90, n. 2, del Trattato. In terzo luogo, essa conterrebbe un' interpretazione manifestamente erronea e un' applicazione non corretta dell' art. 85, n. 3. In quarto luogo, essa sarebbe inficiata da uno sviamento di potere.

83 Il Tribunale considera che occorre esaminare il motivo comune ai quattro ricorsi, relativo in sostanza a un' interpretazione erronea e a un' applicazione non corretta dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Occorrerà esaminare successivamente le due parti di tale motivo relative al carattere discriminatorio delle norme di adesione all' UER, il quale avrebbe dovuto ostacolare un' esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, lett. a), nonché alla considerazione, ai fini dell' applicazione di tale disposizione, della nozione di specifica missione d' interesse pubblico che, secondo la decisione, è affidata ai membri dell' UER.

Sul motivo di violazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato

1. Le norme di adesione all' UER alla luce dell' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato

° Sintesi degli argomenti delle parti

84 Tutte le ricorrenti affermano in sostanza che l' esame svolto dalla Commissione per esentare le norme che stabiliscono le condizioni di adesione, come membro attivo, all' UER, quali figurano nell' art. 3, n. 3, dello statuto di tale associazione, ha comportato nel contempo errori di fatto e di diritto nonché omissioni.

85 In primo luogo, la decisione avrebbe constatato a torto che tali norme rispecchiano una distinzione essenziale tra emittenti televisive cui è stata affidata una specifica missione d' interesse pubblico, come i membri dell' UER, e le nuove emittenti televisive commerciali che non risponderebbero in generale alle condizioni previste da tali norme. Orbene, secondo la M6 e l' Antena 3, non emergerebbe dallo statuto dell' UER che ai membri di quest' ultima deve essere affidata una specifica missione di interesse pubblico. Si tratterebbe quindi di una nuova condizione, aggiunta in modo ingiustificato dalla decisione. Insieme alle norme sull' adesione di nuovi membri previste dall' art. 3, n. 3, dello statuto, tale presupposto rinforzerebbe il carattere discriminante dell' UER e del sistema dell' Eurovisione, in quanto consentirebbe di privare a priori le nuove emittenti dello status di membro attivo dell' UER, a causa del loro carattere commerciale, benché soddisfino effettivamente i presupposti stabiliti da tale disposizione per diventarlo. Tale carattere discriminatorio sarebbe confermato dall' art. 6, n. 1, dello statuto dell' UER, il quale riconosce apertamente che non tutti i membri di tale associazione rispondono ai presupposti d' adesione. L' esempio concreto sarebbe costituito da Canal Plus.

86 In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso un esame oggettivo sia della situazione delle emittenti non membri dell' UER sia di quella dei suoi membri alla luce delle norme di adesione esentate. Se avesse compiuto questo esame essa avrebbe inevitabilmente constatato che molte emittenti non membri hanno caratteristiche identiche a quelle di taluni membri dell' UER, senza tuttavia essere state ammesse a tale associazione, e che d' altra parte taluni membri dell' UER non possiedono in realtà i requisiti di cui all' art. 3, n. 3, dello statuto. A tal riguardo la RTI e la Telecinco fanno osservare che la legislazione italiana e la legislazione spagnola impongono ai concessionari privati obblighi particolarmente onerosi per quanto concerne la programmazione diversificata nonché la produzione propria. Peraltro, i limiti alla diffusione dei messaggi pubblicitari sarebbero gli stessi per i membri e per i non membri dell' UER. Ciò sarebbe sufficiente per rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo la quale vi sarebbero in tali settori differenze sostanziali tra emittenti commerciali ed emittenti appartenenti all' UER.

87 Secondo l' Antena 3, l' omissione di tale esame sarebbe in contraddizione con il punto 83 della decisione che impone alla Commissione di controllare, durante il periodo di esenzione, se le norme di adesione all' UER siano applicate in forma adeguata, ragionevole e non discriminante. Concedendo l' esenzione, la Commissione avrebbe necessariamente considerato tale presupposto come soddisfatto senza alcun controllo preventivo.

88 La Commissione replica che la nozione di specifica missione d' interesse pubblico mira soltanto, nell' ambito della decisione, a sintetizzare le norme di adesione di cui allo statuto dell' UER e, di conseguenza, essa costituirebbe soltanto un presupposto supplementare per essere membro attivo di tale associazione. Siffatta nozione definirebbe gli obblighi o gli oneri ai quali è subordinata l' appartenenza all' UER in forza dell' art. 3, n. 3, dello statuto e non si confonderebbe in nessun caso con la nozione d' impresa pubblica o con la nozione d' impresa incaricata della gestione di servizi d' interesse economico generale di cui all' art. 90, n. 2, del Trattato.

89 Per quanto riguarda le critiche relative al contenuto e all' ampiezza del suo esame delle norme di adesione all' UER, la Commissione sostiene anzitutto che, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 3, essa non aveva l' obbligo di procedere ad un' analisi sistematica dell' attuazione di tali norme da parte dell' UER stessa. Di conseguenza, essa avrebbe potuto legittimamente adottare la decisione senza controllare l' applicazione dell' art. 3, n. 3, dello statuto dell' UER caso per caso.

90 Più concretamente, la Commissione non sarebbe stata tenuta a dimostrare che ciascuno dei membri dell' UER rispondesse alle condizioni previste dalle regole statutarie in questione. Il fatto che, per ragioni storiche, un membro dell' UER ° come Canal Plus ° non soddisfi tutte le condizioni previste all' art. 3, n. 3, dello statuto non inficerebbe globalmente la sua analisi. La Commissione riconosce tuttavia senza riserve che, attualmente, è possibile che esistano emittenti televisive private che rispondano parimenti ai presupposti di cui trattasi. Essa osserva infine di non essersi mai pronunciata sulla questione se esista una discriminazione in favore di taluni membri dell' UER che non risponderebbero in tutto e per tutto ai criteri di adesione attualmente in vigore.

91 Peraltro, la Commissione riconosce che le spetta vigilare nel senso che le norme di adesione all' UER esentate dalla decisione siano rispettate da parte di tutti gli interessati. A tal proposito essa sottolinea che la decisione ha imposto all' UER l' obbligo di informare la Commissione di qualsiasi decisione relativa a domande di adesione dei terzi. Nell' ipotesi in cui una domanda di adesione all' UER fosse oggetto di un rifiuto ingiustificato, non ne conseguirebbe l' annullamento della decisione. Quest' ultima sarebbe in realtà trasgredita dall' UER, suo destinatario.

92 L' interveniente UER ritiene che le decisioni di ammissione o di rigetto da essa adottate in forza delle norme di adesione controverse sono state giustamente controllate dalla Commissione non per verificare la loro fondatezza caso per caso, bensì per limitare il gruppo di cooperazione al necessario, anzi indispensabile per garantire una coesione e un funzionamento tale da consentirgli di raggiungere i suoi scopi. Il buon funzionamento del sistema esentato nonché il mantenimento di una concorrenza sostanziale dipenderebbero dal denominatore comune ai membri dell' UER, vale a dire la realizzazione di una specifica missione d' interesse pubblico.

° Giudizio del Tribunale

93 Occorre preliminarmente rammentare due circostanze. In primo luogo, l' emanazione da parte della Commissione di una decisione individuale di esenzione presuppone che l' accordo o la decisione di associazione di imprese soddisfi cumulativamente le quattro condizioni enunciate dall' art. 85, n. 3, del Trattato. E' sufficiente che manchi una delle quattro condizioni perché l' esenzione debba essere negata (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 61; ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 34; sentenze del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra Hachette/Commissione, Racc. pag. II-595, punto 104, e 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punti 267 e 286). In secondo luogo, nei casi come quello di specie in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale nell' esercizio delle loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall' ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un' importanza ancora più fondamentale; tra queste garanzie, vi è in particolare l' obbligo dell' istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso (v. sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen, Racc. pag. I-5469, punti 14 e 26, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 86).

94 Occorre ricordare poi che, secondo il punto 50 della decisione, le norme di adesione all' UER comportano come conseguenza che "la concorrenza nei confronti dei canali puramente commerciali, che non sono ammessi come membri, è distorta in una certa misura" e che, di conseguenza, questi non possono partecipare alla razionalizzazione ed alle economie che il sistema eurovisione consente. Alla luce dei punti 72 e seguenti, le restrizioni della concorrenza risultanti da tali norme d' adesione sono tuttavia indispensabili ai sensi dell' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato.

95 Per giudicare la legittimità della decisione a tal riguardo, il Tribunale deve innanzi tutto esaminare, come la Commissione avrebbe dovuto fare, se le dette norme di adesione (citate supra, punto 10) abbiano un carattere oggettivo e sufficientemente determinato che permetta un' applicazione uniforme e non discriminante riguardo a tutti i membri attivi potenziali, conformemente a una giurisprudenza consolidata (v., ad esempio, sentenza 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, già citata, punto 20). Infatti, la valutazione corretta dell' indispensabilità delle restrizioni della concorrenza che risultano da tali norme può effettuarsi solo se ricorra tale presupposto.

96 Ad una prima lettura della decisione, il Tribunale constata anzitutto che la Commissione si è astenuta dal procedere a tale esame.

97 Esso rileva poi che i tre presupposti previsti dall' art. 3, n. 3, dello statuto dell' UER, che riguardano il carattere di servizio pubblico nazionale, la programmazione e la produzione dei programmi trasmessi, non hanno un contenuto sufficientemente determinato. Infatti, poiché fanno riferimento in sostanza a criteri quantitativi non indicati mediante cifre, essi sono vaghi e imprecisi. Pertanto, in mancanza di altre precisazioni, non sono in grado di garantire un' applicazione uniforme e non discriminatoria.

98 Il fatto che l' UER, così come essa ha affermato in udienza, si sia trovata nella necessità di pubblicare successivamente una nota interpretativa della prima condizione d' adesione ("linea direttrice interna" che fissa al 90% l' obbligo di servizio pubblico nazionale) conferma tale valutazione.

99 Ciò premesso, la Commissione avrebbe dovuto concludere di non essere nemmeno in grado di valutare se le corrispondenti restrizioni erano indispensabili ai sensi dell' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato. Di conseguenza, essa non poteva esentarle per tale motivo.

100 Per le stesse ragioni, la Commissione non è in condizione di controllare durante il periodo di esenzione, conformemente al punto 83 della decisione, "se le condizioni di esenzione continuino a essere soddisfatte e, in particolare, le condizioni d' adesione [...] siano applicate in forma adeguata, ragionevole e non discriminante". D' altra parte, essa ha riconosciuto in udienza di non aver dato alcun seguito alle informazioni che le sono pervenute in forza dell' art. 2, punto 2), della decisione, riguardanti le decisioni adottate dall' UER nei confronti delle domande d' adesione di terzi.

101 Inoltre, il punto 83 della decisione evidenzia che la Commissione si è ingiustamente ritenuta dispensata dall' esaminare l' attuazione da parte dell' UER delle norme di adesione controverse riguardo alle candidature di nuove emittenti televisive, prima di concedere l' esenzione. Infatti l' obbligo, che essa si è imposto, di controllare se, come presupposto del mantenimento dell' esenzione controversa, le condizioni d' adesione siano applicate in forma adeguata, ragionevole e non discriminante l' avrebbe dovuta indurre a ritenersi ugualmente tenuta a procedere a siffatto controllo prima della concessione dell' esenzione. Siffatto intervento era necessario, tanto più che l' attribuzione della qualità di membro attivo dell' UER avviene "con decisione dell' assemblea generale che si pronuncia su proposta del consiglio d' amministrazione" (art. 3, n. 12, dello statuto dell' UER), situazione la quale comporta che i candidati all' adesione all' UER vengono a dipendere dalle decisioni prese al riguardo da un organo composto d' amministratori rappresentanti dei membri attivi di tale associazione (v., in tal senso, sentenza La Cinq/Commissione, già citata, punto 89).

102 Emerge da quanto precede che, non avendo accertato anzitutto che le norme d' adesione fossero oggettive e sufficientemente determinate per consentire un' applicazione uniforme e non discriminante, al fine di poter poi stabilire se fossero indispensabili ai sensi dell' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato, la Commissione ha fondato la sua decisione su un' interpretazione erronea di tale disposizione.

103 La prima parte del motivo di violazione di quest' ultima deve essere di conseguenza accolta.

2. La nozione di specifica missione d' interesse pubblico ai sensi dell' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato

° Sintesi degli argomenti delle parti

104 Le ricorrenti affermano in sostanza che la nozione di "specifica missione d' interesse pubblico" che caratterizzerebbe i membri dell' UER, oltre ad essere discriminante, è estranea all' analisi di competenza della Commissione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato. La decisione si sarebbe basata su siffatta nozione per favorire le imprese, in maggioranza pubbliche, che sono membri dell' UER, sottraendole all' ambito d' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato, in spregio del principio di uguaglianza. La Commissione non avrebbe concesso l' esenzione se non avesse riconosciuto alle società membri dell' UER, e soltanto ad esse, tale caratteristica comune.

105 Per mezzo di tale nozione, la Commissione avrebbe inoltre applicato erroneamente nel caso di specie l' art. 85, n. 3, per concedere una deroga ai sensi dell' art. 90, n. 2, del Trattato, mentre i membri dell' UER non sarebbero imprese incaricate della missione particolare di gestire servizi d' interesse economico generale ai sensi di tale ultima disposizione.

106 A tal riguardo, la Telecinco sostiene che non può ritenersi che un' impresa assolva una specifica missione d' interesse pubblico se non nel caso in cui un' autorità pubblica le imponga come dovere giuridico missioni o compiti che altrimenti essa non avrebbe assunto volontariamente. Le decisioni volontariamente prese o gli obblighi volontariamente assunti dalle emittenti televisive riguardo alla copertura territoriale, alla programmazione o alla produzione propria non possono quindi essere considerate come aspetti di una specifica missione d' interesse pubblico affidata a tali emittenti. Ciò premesso, un esame dei regimi giuridici nazionali ai quali sono sottoposte le diverse emittenti televisive membri dell' UER sarebbe sufficiente a concludere che l' assolvimento di una specifica missione d' interesse pubblico non può essere considerato come caratteristica comune a tutti i membri dell' UER e a loro soli.

107 In tale contesto, si muove altresì censura alla decisione di avere omesso di esaminare il finanziamento pubblico privilegiato (aiuti pubblici, sovvenzioni, autorizzazioni al disavanzo ecc.) del quale fruirebbe la maggior parte dei membri dell' UER. Secondo l' interveniente SIC, se è vero che alcuni oneri specifici sono eventualmente imposti ai membri dell' UER da parte dell' autorità pubblica, è anche vero che quest' ultima accorda loro compensazioni molto ben definite. Tali compensazioni costituirebbero un aspetto rilevante del caso di specie che la Commissione avrebbe dovuto esaminare con cura ed imparzialità.

108 La Commissione rileva che sebbene le regole di concorrenza del Trattato vadano applicate nella stessa maniera alle imprese pubbliche e a quelle private, ciò non significa tuttavia che essa non possa prendere in considerazione, nell' ambito di un procedimento di esenzione ex art. 85, n. 3, le specificità del settore economico nel quale operano le imprese, pubbliche o private, e gli oneri ed obblighi che esse sopportano, fatte salve le disposizioni specifiche dell' art. 90, n. 2. Più precisamente, essa ritiene di poter prendere in considerazione, ai sensi dell' art. 85, n. 3, nell' ambito di un settore concreto, la posizione di un gruppo di imprese nell' ambito delle relazioni reciproche e con i terzi, senza tuttavia contravvenire al principio di uguaglianza. Siffatta valutazione delle specificità di un settore economico non implicherebbe tuttavia che, in un altro settore economico, un accordo o una pratica restrittiva che ha lo stesso obiettivo debba necessariamente fruire di un' esenzione.

109 Peraltro, la decisione non pregiudicherebbe la questione se i membri dell' UER possano o meno essere considerati come imprese incaricate della gestione di servizi d' interesse economico generale, ai sensi dell' art. 90, n. 2, del Trattato.

110 In ogni caso, la decisione sarebbe fondata soltanto in subordine sulla "missione d' interesse pubblico", espressione che, nel suo contesto, non sarebbe altro che un modo di sintetizzare i presupposti previsti dall' art. 3, n. 3, dello statuto dell' UER per essere membro attivo di tale associazione. Nel caso di specie, la Commissione si sarebbe limitata a valutare gli effetti positivi delle decisioni e degli accordi controversi e, in subordine, a tener conto, valutandone l' indispensabilità, degli obblighi ai quali è subordinata l' appartenenza all' UER.

111 Infine, la Commissione non avrebbe proceduto a un' analisi dettagliata dell' asserito sistema di finanziamento privilegiato dei membri dell' UER nel contesto dell' art. 85, n. 3, poiché l' ambito adeguato per un' analisi del genere sarebbe quello degli artt. 92 e 93 del Trattato. In ogni caso, la prova del carattere privilegiato di tale sistema non sarebbe stata prodotta dalle ricorrenti.

112 L' interveniente RAI ricorda che, in forza di una prassi costante della Commissione, avallata in particolare dalla sentenza 25 ottobre 1977, Metro/Commissione, già citata (punto 43), le valutazioni alle quali essa si riporta per l' applicazione dell' art. 85, n. 3, tengono allo stesso modo conto degli aspetti extraconcorrenziali della situazione, in particolare di natura socioeconomica. Orbene, proprio la tutela del pluralismo, missione considerata essenziale nell' ambito della politica audiovisiva comunitaria, renderebbe inevitabile la valutazione delle differenze tra emittenti televisive che perseguano una missione d' interesse pubblico ed emittenti meramente commerciali. In ogni caso, la decisione si baserebbe soprattutto sui benefici strettamente economici che derivano dalle decisioni e dagli accordi esentati.

113 L' interveniente RTVE sostiene che non si possa equiparare la nozione di "servizio pubblico" alla nozione di "obbligo di servizio pubblico". Quest' ultima nozione sarebbe ripresa nella terminologia comunitaria dall' espressione "servizi[o] d' interesse economico generale" all' art. 90, n. 2, del Trattato. Orbene, la decisione non si fonderebbe mai sul principio che tutti i membri dell' UER sono radiodiffusori cui è stata affidata una missione d' interesse economico generale implicante il loro assoggettamento ad obblighi statutari in forza di un atto ufficiale. Essa constaterebbe che taluni membri dell' UER si trovano in tale situazione, ma si limiterebbe ad ammettere come elemento che distingua i membri dell' UER dalle emittenti commerciali il dovere che per primi essi stessi s' impongono di offrire programmi vari che includano necessariamente gli sport meno attraenti, indipendentemente dal rapporto tra il loro costo di produzione e la loro redditività.

° Giudizio del Tribunale

114 Nell' ambito del potere di controllo che di norma gli compete, il Tribunale rileva che occorre ancora esaminare ° ad abundantiam, considerato il fatto che esso ha accertato un' infrazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato che motiva l' annullamento della decisione ° se la nozione di specifica missione d' interesse pubblico, cui si riferisce la decisione, costituisca o meno un elemento rilevante atto ad esser preso in considerazione per l' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato, in particolare per quanto concerne la condizione prevista alla lett. a). In caso contrario, il Tribunale dovrà concluderne che la Commissione ha commesso un errore di diritto tenendo conto di siffatto elemento, in modo da falsare la sua valutazione dell' indispensabilità degli obblighi di concorrenza che essa ha esentato (v. sentenze del Tribunale La Cinq/Commissione, già citata, punto 63, e 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-1381, punti 113 e 114).

115 Ad una prima lettura della decisione risulta che, contrariamente a quanto afferma la Commissione, la nozione di specifica missione d' interesse pubblico che essa ha fatto propria si configura come un elemento fondamentale nella motivazione della detta decisione. Infatti, secondo quest' ultima (punti 5, 11, 19, 20, 45, 60, 72 e 74), la realizzazione di siffatta specifica missione d' interesse pubblico consente di ottenere lo status di membro attivo dell' UER, e gli obblighi connessi a tale missione sono atti a giustificare una posizione speciale dell' UER rispetto alle regole di concorrenza. La nozione di specifica missione d' interesse pubblico, come definita dalla Commissione, costituisce quindi la premessa alla definizione della cerchia dei destinatari dell' esenzione controversa.

116 Stando alla decisione, la specifica missione d' interesse pubblico postula in particolare "l' obbligo di fornire una programmazione varia, comprendente programmi culturali, educativi e scientifici e programmi per un pubblico minoritario, nonché l' obbligo di rivolgersi all' intera popolazione nazionale a prescindere dai costi" (punto 5). La decisione riprende inoltre in sostanza gli elementi della specifica missione di gestione di servizi d' interesse economico generale prevista dall' art. 90, n. 2, del Trattato, come interpretata dal giudice comunitario, vale a dire, in particolare, "a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato [...] indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione" (v. sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau, Racc. pag. I-2533, punto 15). Per accertare il ricorrere del presupposto di cui all' art. 85, n. 3, lett. a), del Trattato, la Commissione ha quindi preso in considerazione elementi che rientrano nell' ambito di applicazione dell' art. 90, n. 2, del Trattato.

117 Orbene, poiché secondo la decisione stessa (punto 78), l' art. 90, n. 2, non è applicabile, elementi che sostanzialmente rientrano nel campo di applicazione di tale articolo non possono costituire nel caso di specie, senza altra motivazione, un criterio di applicazione dell' art. 85, n. 3.

118 La Commissione può certamente basarsi, nell' ambito di una valutazione globale, su considerazioni inerenti al perseguimento dell' interesse pubblico al fine di concedere un' esenzione in forza dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Tuttavia, nel caso di specie, essa avrebbe dovuto dimostrare che tali considerazioni rendevano necessaria l' esclusiva dei diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive, ammessa dalla decisione a favore dei membri dell' UER, e che tale esclusiva era indispensabile per consentire a questi ultimi un giusto utile sui loro investimenti (punto 71).

119 Orbene, nella risposta a un quesito scritto del Tribunale che riguarda la necessità di siffatta esclusiva, la Commissione, riferendosi al punto 24 della decisione, si è limitata ad affermare che sotto una determinata "soglia", l' acquisto a prezzi molto elevati dei diritti televisivi su manifestazioni sportive "non è più giustificabile economicamente", e che "la nozione di giusto utile non si esprime in una somma precisa", ma riguarda piuttosto un "equilibrio finanziario globale dell' emittente".

120 Emerge da tali affermazioni che la Commissione non si è basata su un minimo di dati economici concreti che avrebbero potuto essere costituiti dalle cifre degli investimenti effettuati dai membri dell' UER nei loro contesti nazionali economicamente differenti nonché dai calcoli specifici che avrebbero illustrato il rapporto tra tali investimenti e gli utili derivanti dalla diffusione delle manifestazioni sportive. Stando così le cose, la motivazione della Commissione a tal riguardo non può neanche essere sottoposta, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza, al sindacato del giudice comunitario.

121 In ogni caso, la Commissione sarebbe legittimata a prendere in considerazione, per l' esenzione ex art. 85, n. 3, gli oneri e gli obblighi che gravano sui membri dell' UER per l' assolvimento di una missione d' interesse pubblico solo se essa esaminasse altresì, con cura e imparzialità, come richiede la giurisprudenza sopraccitata (al punto 93, in fine), gli altri elementi rilevanti della pratica, come l' eventuale esistenza di un sistema di compensazione finanziaria di tali oneri e obblighi, senza pregiudizio degli artt. 92 e 93 del Trattato. Orbene, la Commissione ha esplicitamente affermato che non era necessario esaminare l' asserito finanziamento privilegiato dei membri dell' UER nell' ambito dell' art. 85, n. 3, poiché a tal fine l' unico contesto adeguato sarebbe quello degli artt. 92 e 93 del Trattato.

122 Inoltre, esentando norme di adesione che non si prestano a un' applicazione uniforme e non discriminatoria (v. supra, punto 97), la decisione non esclude che radiodiffusori cui sia stata affidata una missione d' interesse pubblico riconosciuta da tali autorità nazionali competenti vengano privati dei vantaggi che derivano dall' appartenenza all' UER, né che altri radiodiffusori che non abbiano una siffatta qualità continuino a fruirne.

123 Ne consegue che, ammettendo nel caso di specie come criterio per la concessione di un' esenzione delle norme dall' art. 85, n. 1, del Trattato la sola attuazione di una specifica missione d' interesse pubblico definita, in sostanza, con riferimento alla missione di gestione di servizi d' interesse economico generale prevista dall' art. 90, n. 2, del Trattato, la Commissione ha fondato il suo ragionamento su un' interpretazione erronea dell' art. 85, n. 3, del Trattato. Siffatto errore di diritto è tale da falsare la valutazione da essa effettuata dell' indispensabilità delle restrizioni della concorrenza che essa ha esentato.

124 La seconda parte del motivo di violazione di tale disposizione va quindi accolta.

125 Emerge dalle considerazioni svolte per quanto riguarda le due parti del motivo esaminato che, sulla scorta di un' interpretazione erronea dell' art. 85, n. 3, del Trattato, la Commissione ha concluso che le restrizioni della concorrenza che essa ha esentato, e in particolare quelle risultanti dalle norme d' adesione all' UER, erano indispensabili ai sensi di tale disposizione.

126 Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi dedotti o disporre i provvedimenti istruttori richiesti dalle ricorrenti, la decisione dev' essere annullata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

127 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

128 Poiché la Commissione è rimasta soccombente e le ricorrenti nonché la SIC, interveniente nella causa T-542/93, ne hanno chiesto la condanna alle spese, essa va condannata alle sue spese nonché a quelle sopportate dalle ricorrenti e dalla SIC.

129 Poiché la M6 ha chiesto la condanna dell' UER alle spese per il suo intervento nella causa T-528/93, quest' ultima va condannata alle proprie spese nonché a quelle sopportate dalla M6 nell' ambito del detto intervento. Poiché la RTI non ha chiesto la condanna della RAI alle spese per il suo intervento nella causa T-542/93, tale interveniente sopporterà solo le proprie spese. Nell' ambito del suo intervento nella causa T-543/93, la RTVE sopporterà solo le proprie spese, conformemente alle conclusioni in tal senso della Telecinco. Infine, poiché l' Antena 3 non ha chiesto la condanna della RTVE alle spese per il suo intervento nella causa T-546/93, tale interveniente sopporterà altresì soltanto le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 11 giugno 1993, 93/403/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/32.150 ° UER/Sistema eurovisione), è annullata.

2) La Commissione sopporterà le proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti e quelle dell' interveniente Sociedade Independente de Comunicação SA.

3) La Reti Televisive Italiane SpA sopporterà le sue spese nell' ambito dell' intervento della Radiotelevisione italiana SpA. La Gestevisión Telecinco SA e l' Antena 3 de Televisión sopporteranno le rispettive spese nell' ambito degli interventi della Radiotelevisión española.

4) L' interveniente Union européenne de radio-télévision sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente Métropole télévision SA nell' ambito del suo intervento. Le intervenienti Radiotelevisione italiana SpA e Radiotelevisión española sopporteranno le proprie spese.