61989A0001

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 24 OTTOBRE 1991. - RHONE-POULENC SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-1/89

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00867


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione unica che statuisce in merito a una serie di comportamenti illeciti non imputabili in modo uniforme a tutte le imprese destinatarie - Ammissibilità - Condizioni - Possibilità per ogni impresa di individuare le censure formulate nei propri confronti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

Massima


1. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

2. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

3. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

4. Nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un' unica decisione in merito a una serie di violazioni dell' art. 85 del Trattato alle quali le diverse imprese destinatarie non abbiano partecipato allo stesso modo, a condizione che la decisione permetta a ogni destinatario di isolare con precisione le censure formulate nei propri confronti.

Parti


Nella causa T-1/89,

Rhône-Poulenc SA, società di diritto francese, con sede in Courbevoie (Francia), con l' avv. R. Saint-Esteben, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale J. Loesch e Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità d' agente, assistito inizialmente dal sig. L. Gyselen, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, poi dall' avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: B. Vesterdorf

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire Montedison (diventata Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, Enichem Anic SpA in Italia, Rhône-Poulenc SA in Francia, Alcudia in Spagna, Chemische Werke Huels e BASF AG in Germania nonché Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3 al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

3 La Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc") faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un piccolo produttore che disponeva di una quota di mercato del 2,8-3%. Essa si è ritirata dal mercato alla fine del 1980, trasferendo la sua attività nel settore del polipropilene alla BP Chimie.

4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");

- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");

- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");

- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");

- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI");

- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");

- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");

- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc, né presso l' Enichem Anic SpA.

5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");

- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").

La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere auditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.

8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione 29 marzo 1985.

14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170a riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;

- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983,

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 Lit;

ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL;

v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 FB;

vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;

vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UK ;

ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 Lit;

x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 Lit;

xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 FB;

xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UK ;

xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 FB;

xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi) ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UK .

Articoli 4 e 5

(omissis)".

16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

Procedimento

17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause T-2/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89).

18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").

20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettera 19 luglio 1990 del cancelliere.

26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

Conclusioni delle parti

29 La Rhône-Poulenc SA conclude che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: polipropilene);

2) in subordine, annullare la detta decisione nella parte in cui infligge un' ammenda alla Rhône-Poulenc;

3) in ulteriore subordine, ridurre tale ammenda.

La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

30 Il Tribunale considera che occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente che si riferiscono alla determinazione dell' infrazione sotto il profilo (1) della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione e (2) della loro qualificazione giuridica; in secondo luogo, le censure della ricorrente che si riferiscono alla motivazione della decisione in quanto questa (1) è comune a più imprese, (2) è insufficientemente motivata e (3) è fornita di motivazione contraddittoria; in terzo luogo, le censure relative alla violazione del principio della parità di trattamento; e, in quarto luogo, le censure relative alla fissazione dell' ammenda, che non sarebbe adeguata né (1) alla durata né (2) alla gravità dell' asserita infrazione.

Sull' accertamento dell' infrazione

31 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nell' ambito di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.

32 Si deve pertanto accertare anzitutto se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente (A) alla riunione di un' associazione commerciale di clienti, la European Association for Textile Polyolefins (in prosieguo: l' "EATP"), del 22 novembre 1977, (B) al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, (C) all' iniziativa in materia di prezzi da luglio a dicembre 1979 e (D) alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, esaminando (a) l' atto impugnato e (b) gli argomenti delle parti prima di (c) valutarli; successivamente si deve sindacare la qualificazione giuridica di tali fatti, operata dalla Commissione.

1. La ricostruzione dei fatti

A - La riunione dell' "EATP" del 22 novembre 1977

a) Atto impugnato

33 La decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente di aver dichiarato, allo stesso modo che la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Saga e la Solvay, di sostenere il progetto annunciato dalla Monte, con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: l' "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.

34 Secondo la decisione (punto 16, primo e secondo capoverso), questa dichiarazione di sostegno si inseriva nell' ambito di discussioni avviate tra i produttori per evitare una caduta sostanziale dei prezzi del polipropilene e le conseguenti perdite; discussioni in occasione delle quali i maggiori produttori, Monte, Hoechst, ICI e Shell, sarebbero pervenuti ad un "accordo sui prezzi base", destinato a entrare in vigore il 1 agosto 1977, e i cui elementi sarebbero stati comunicati agli altri produttori e segnatamente alla Hercules.

35 La decisione (punto 16, quinto e sesto capoverso) illustra inoltre che l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Tuttavia, la Commissione riconosce che, fatta eccezione per le "quattro grandi" (Hoechst, ICI, Monte e Shell), per la Hercules e per la Solvay non le è stato possibile accertare l' identità dei produttori coinvolti in tale periodo nelle discussioni, né ottenere dettagli sul funzionamento dell' accordo sui "prezzi base".

36 La decisione (punto 17, primo capoverso) afferma ancora che è all' incirca al momento dell' annuncio della Monte della sua intenzione di aumentare i suoi prezzi che cominciarono le riunioni regolari di produttori di polipropilene. Essa nota tuttavia che, secondo quanto la stessa ICI ha ammesso, si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono, quando lo si reputò necessario.

b) Argomenti delle parti

37 La ricorrente sostiene che il resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (comunicazione generale degli addebiti, allegato 6, in prosieguo: la "com. gen., all.") non può essere preso in considerazione, in quanto non può ragionevolmente sostenersi che tale riunione abbia fatto da cornice alla conclusione di un accordo in materia di prezzi. Infatti, da un lato, sarebbe difficile credere che talune imprese arrivino al punto di sottoscrivere un' intesa illecita in presenza dei loro clienti e, dall' altro, le dichiarazioni rese dai partecipanti durante tale riunione non rivelerebbero da parte delle imprese nessun impegno riguardante i prezzi, ma semplicemente la consapevolezza che esse avevano una necessità oggettiva di aumentare i loro prezzi, in considerazione delle difficoltà che presentava il settore di cui trattasi. La Rhône-Poulenc aggiunge che se essa ha dichiarato di sostenere l' azione della Monte, finalizzata all' aumento dei suoi prezzi, ciò ha rappresentato l' annuncio di una decisione individuale, già autonomamente adottata.

38 La Commissione per parte sua afferma che la sua ricostruzione, secondo cui la Rhône-Poulenc ha cominciato a partecipare all' asserita intesa nel novembre del 1977, è fondata sul fatto che tale impresa ha sostenuto l' iniziativa, pubblicamente annunciata dalla Monte, riguardante un aumento dei prezzi a partire dal dicembre 1977. Orbene, tale iniziativa e il sostegno che essa ha trovato non sarebbero stati un comportamento parallelo dovuto al caso o alle forze del mercato, bensì un' azione realmente concordata. Infatti, il resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 dimostrerebbe che la fissazione del prezzo della rafia a 1,30 DM/kg, annunciata dalla Monte, era già stata preventivamente accettata come prezzo obiettivo comune, poiché può leggersi che la Rhône-Poulenc ha dichiarato:

"1977 saw in France and in Europe the drop in prices of polypropylene for extrusion-stretching speed up, and this drop has influenced in no small way, as one of my colleagues said previously, the price of other polypropylene applications.

The lowest prices indicated in our opinion for all producers hardly reach the level of the variable cost of polypropylene, a situation which can no longer be accepted.

On Friday we learnt in the press, as previously mentioned, that a rise had been announced by one of the main European polypropylene producers.

We think that it is impossible to return, in one go, to the economically acceptable level which is around 3.50 FF, but we, at Rhône-Poulenc, have decided to follow this announcement. We have, therefore, informed our commercial agencies of the new price level of Napryl polypropylene, our brand, which as from 28th November, 1977 next will be 3.00 FF".

(Il 1977 ha visto, in Francia come in Europa, un' accelerazione nella caduta dei prezzi del polipropilene destinato all' estrusione e, come ha già detto un mio collega, tale caduta ha influenzato in maniera non indifferente il prezzo delle altre applicazioni del polipropilene.

I prezzi minimi rilevati, secondo il nostro parere, riguardo a tutti i produttori raggiungono a stento il livello del costo variabile del polipropilene, situazione che non può più essere ulteriormente tollerata.

Venerdì abbiamo appreso dalla stampa, come già detto, che uno dei maggiori produttori europei di polipropilene ha annunciato un aumento.

Noi riteniamo impossibile ritornare in un colpo solo al livello economicamente accettabile, che è intorno ai 3,50 FF (franchi francesi), ma, come Rhône-Poulenc, abbiamo deciso di aderire a tale annuncio. Pertanto, abbiamo reso noto ai nostri agenti il nuovo livello del prezzo del polipropilene Napryl, la nostra marca, che dal prossimo 28 novembre 1977 sarà di 3,00 FF).

39 Secondo il parere della Commissione, il fatto che la dichiarazione della Rhône-Poulenc sia stata resa quattro giorni dopo la pubblicazione degli aumenti di prezzo della Monte sull' ECN (il 18 novembre 1977) non indebolirebbe tale conclusione poiché sarebbe divenuto successivamente evidente che l' ECN era utilizzata come strumento dell' intesa (come dimostrerebbe il resoconto di una riunione di produttori del 1 giugno 1983, nel quale può leggersi: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (com. gen., all. 40; Si disse che la Shell si fosse impegnata in tale iniziativa e che l' avrebbe promossa pubblicamente sull' ECN).

40 La Commissione aggiunge che, se si tien conto del fatto che nel periodo in cui tale annuncio è stato reso pubblico c' erano già stati i primi contatti tra i produttori, è semplicemente incredibile che la Rhône-Poulenc abbia aderito a tale iniziativa senza aver avuto nessun contatto preliminare.

41 Per rafforzare - indirettamente - la sua tesi, secondo la quale devono esserci stati taluni contatti tra produttori prima della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, la Commissione fa riferimento a una nota che riporta una conversazione telefonica che si sarebbe svolta tra un dirigente della Hercules e un dipendente di una delle "quattro grandi" (com. gen., all. 2), poiché essa ritiene che, se la Hercules è stata informata della conclusione di tale accordo, tutte le altre (tra cui la Rhône-Poulenc) dovrebbero esserlo state allo stesso modo.

42 In udienza la Commissione ha sottolineato che lo scopo delle dichiarazioni parallele dei vari produttori durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 era quello di presentare ai loro clienti un fronte unito e di convincere questi ultimi del carattere ineluttabile di un aumento dei prezzi pari al livello annunciato dalla Monte.

c) Giudizio del Tribunale

43 Il Tribunale constata che le dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6) costituiscono, da un lato, la manifestazione di un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte e dall' altro, un' indicazione precisa, indirizzata ai suoi concorrenti, in merito al comportamento che essa aveva deciso di adottare sul mercato. Tali constatazioni sono corroborate dal resoconto della successiva riunione dell' EATP, del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), alla quale partecipava anche la ricorrente, resoconto nel quale possono leggersi le valutazioni formulate dai vari produttori sui risultati ottenuti sul mercato in seguito alla riunione del 22 novembre 1977. Il fatto che la Commissione abbia riconosciuto in udienza che, oltre alla riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 e a un' altra, successiva, del 26 maggio 1978, essa non disponeva di nessuna prova diretta dell' esistenza di contatti tra la Rhône-Poulenc e gli altri produttori non è tale da far vacillare tali constatazioni.

44 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente, in presenza dei suoi concorrenti, ha espresso un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte (decisione, punti 17, quarto capoverso, prima frase, e 78, terzo capoverso, seconda frase) e che essa ha fornito loro un' indicazione precisa in merito al comportamento che aveva deciso di adottare sul mercato.

B - Il sistema delle riunioni periodiche

a) Atto impugnato

45 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di avere assistito regolarmente a queste riunioni sino al trasferimento alla BP della sua attività nel settore del polipropilene alla fine del 1980 (punti 18, terzo capoverso, e 19, primo capoverso).

46 Secondo la decisione (punto 21) le dette riunioni periodiche avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.

b) Argomenti delle parti

47 La ricorrente espone che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) - in cui quest' ultima afferma che la Rhône-Poulenc, l' Anic e la SIR hanno partecipato regolarmente alle riunioni tra il 1979 e il 1983, quando esse erano impegnate nel settore del polipropilene in Europa occidentale - non consente, da sola, di dimostrare la sua presenza alle riunioni. Essa aggiunge che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen. all. 12) è una nota manoscritta, di difficile interpretazione, che non riporta il nome dei partecipanti a quest' ultima e che non permette quindi di dimostrare la sua partecipazione.

48 La Commissione ritiene che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni dimostri la partecipazione della Rhône-Poulenc alle riunioni tra il 1979 e il 1980. Essa aggiunge che il valore probatorio della risposta dell' ICI è corroborato dal fatto che la Rhône-Poulenc non ha mai formalmente negato di essere stata presente alle riunioni durante tale periodo.

49 La Commissione prosegue esponendo che la presenza della Rhône-Poulenc alle riunioni implica la sua adesione allo scopo di queste ultime, che era segnatamente quello di fissare dei prezzi e delle quote obiettivo.

50 La Commissione tuttavia ammette che i resoconti in suo possesso riguardano soprattutto le riunioni svoltesi dalla metà del 1982 in poi, ma essa ritiene che sia perfettamente legittimo concludere che le riunioni del periodo precedente riguardavano gli stessi argomenti di discussione e giungevano agli stessi risultati. A tal riguardo essa sostiene che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 conferma che le riunioni svoltesi nel 1979 avevano lo stesso scopo di quelle svoltesi successivamente.

c) Giudizio del Tribunale

51 Il Tribunale constata che da una lettura combinata del punto 18, primo capoverso, prima frase, della decisione e della comunicazione degli addebiti indirizzata alla ricorrente (punto 74, ultimo capoverso) discende che non si contesta a quest' ultima di aver partecipato alle sei riunioni che si sarebbero svolte nel 1978 tra alti dirigenti responsabili della direzione del settore del polipropilene di taluni produttori. La comunicazione degli addebiti afferma in realtà che "non è provato che i rappresentanti della Rhône-Poulenc abbiano assistito a tali riunioni nel 1978". Ne consegue che si fa riferimento alla ricorrente solo dal periodo immediatamente successivo in poi (decisione, punto 18, primo capoverso, seconda frase), che inizia, secondo la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) cui si fa richiamo nella decisione, alla fine del 1978 o all' inizio del 1979, cioè il periodo durante il quale il sistema delle riunioni di "dirigenti" è stato integrato dalle riunioni di "esperti".

52 Occorre rilevare che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni inserisce la ricorrente, a differenza di due altri produttori, tra i partecipanti regolari alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" tra il 1979 e il momento della cessione alla BP delle sue attività nel settore del polipropilene. Tale risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", instaurato alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.

53 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni viene corroborata su tale punto dall' indicazione, accanto al nome della ricorrente nelle varie tabelle ritrovate presso ICI e ATO (com. gen., all. 55-61 e all. lettera 3 aprile 1985), dei suoi dati relativi alle vendite riguardanti diversi mesi e diversi anni, mentre, come è stato ammesso dalla maggior parte dei ricorrenti nella loro risposta a un quesito scritto del Tribunale, non sarebbe stato possibile redigere le tabelle scoperte presso l' ICI, la ATO e l' Hercules sulla base delle statistiche del sistema Fides di scambio di informazioni. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Inoltre, durante il procedimento dinanzi al Tribunale la ricorrente, posta a confronto con tali importanti indizi forniti dalla Commissione, non ha mai negato di essere stata presente alle riunioni, in merito alle quali essa non ha contestato che si siano svolte.

54 Inoltre, giustamente la Commissione ha ritenuto, in base alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, confermata dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), che le riunioni svoltesi nel periodo in cui la ricorrente era ancora presente sul mercato avessero segnatamente lo scopo di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si legge infatti che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ...", e che: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ((I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...); e che: Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni)).

55 Per di più, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.

56 Oltre al passo precedente, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.

57 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato con regolarità alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la fine del 1980, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che esse avevano carattere sistematico.

C - L' iniziativa in materia di prezzi da luglio a dicembre 1979

a) Atto impugnato

58 Secondo la decisione (punto 28), sarebbe stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, la prima delle quali a poter essere identificata sarebbe quella da luglio a dicembre 1979.

59 La decisione (punto 29) riconosce di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni svoltesi o ad iniziative previste nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione disporrebbe delle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori, da cui risulterebbe che essi avevano ordinato ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzi o il suo equivalente in moneta nazionale a partire dal 1 settembre. Quasi tutte le istruzioni sarebbero state impartite prima che la stampa specializzata avesse annunciato l' aumento progettato (decisione, punto 30).

60 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

61 La decisione (punto 83, terzo capoverso) ammette che non è stato possibile reperire nessuna istruzione in materia di prezzi presso la Rhône-Poulenc, ma ciò sarebbe privo di importanza, in quanto la presenza della ricorrente alle riunioni nonché la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di volumi e a progetti in materia di quote si potrebbe ricavare dai documenti ritrovati.

b) Argomenti delle parti

62 La ricorrente sostiene che la mancanza di prove in merito alla sua presenza alle riunioni smentisce la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi, tanto più che la Commissione ha riconosciuto in udienza di aver cercato inutilmente istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla Rhône-Poulenc nelle sedi di quest' ultima.

63 Da parte sua, la Commissione rileva, da un lato, che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), l' ICI ha indicato che: "generally speaking the concept of recommending 'target prices' was developed during the early meetings which took place in 1978" (in linea generale, l' idea di indicare 'prezzi obiettivo' è stata elaborata durante le prime riunioni, che si sono svolte nel 1978) e, dall' altro, che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) indica che un' iniziativa mirante al raggiungimento di 2,05 DM/kg il 1 settembre 1979 è stata rinviata al 1 dicembre 1979. A questi elementi la Commissione aggiunge l' esistenza di istruzioni concordanti in materia di prezzi provenienti da diversi produttori, che dimostrerebbero che gli obiettivi convenuti in materia di prezzi sono stati effettivamente posti in atto.

64 Conseguentemente, la Commissione sostiene che la partecipazione della Rhône-Poulenc alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi si ricava dalla sua partecipazione a riunioni che avevano tale oggetto.

c) Giudizio del Tribunale

65 Il Tribunale constata che dalle istruzioni concordanti in materia di prezzi fornite dalla ATO, dalla BASF, dalla Hoechst, dall' ICI, dalla Linz e dalla Shell (allegato A, lettera 29 marzo 1985) discende che l' iniziativa mirante al raggiungimento di 2,05 DM/kg il 1 settembre 1979 era stata decisa e annunciata alla fine di luglio. L' esistenza di tale iniziativa e il rinvio della sua realizzazione al 1 dicembre 1979 sono dimostrati dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), nel quale può leggersi: "2.05 remains the target. Clearly 2.05 not achievable in Oct., not in Nov. Plan now is 2.05 on 1/12" (2,05 rimane l' obiettivo. Chiaramente non si può raggiungere 2,05 in ottobre, né in novembre. Il progetto è adesso 2,05 il 1 dicembre).

66 Poiché è stato sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni di produttori di polipropilene dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 e che pertanto ha partecipato alla riunione del 26 e 27 settembre 1979, il cui resoconto indica che coloro che vi hanno partecipato si sono in tal sede accordati in merito alle fasi di realizzazione dell' iniziativa in materia di prezzi di cui trattasi, la ricorrente non può affermare di non aver aderito a detta iniziativa senza fornire indizi in grado di corroborare una simile affermazione. Infatti, in assenza di tali indizi non c' è motivo di pensare che la ricorrente non vi avrebbe aderito, a differenza degli altri partecipanti alla riunione. Orbene, non si può fare a meno di constatare che la ricorrente non ha fornito nessun indizio in tal senso.

67 Inoltre occorre rilevare che, malgrado la Commissione non abbia potuto ottenere istruzioni in materia di prezzi provenienti dalla ricorrente e non disponga pertanto della prova riguardante la realizzazione da parte sua dell' iniziativa in materia di prezzi di cui trattasi, ciò non inficia assolutamente la constatazione della partecipazione della ricorrente a detta iniziativa, avendo essa partecipato alla riunione del 26 e 27 settembre 1979.

68 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, in cui si legge che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..." ((I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), che tale iniziativa si inseriva in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.

69 Occorre pertanto concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali, in occasione della riunione del 26 e 27 settembre 1979, si è prodotto un concorso di volontà vertente sull' iniziativa in materia di prezzi menzionata nella decisione per il periodo da luglio a dicembre 1979 e che tale iniziativa si inseriva in un sistema.

D - Gli obiettivi in termini di quantitativi e di quote

a) Atto impugnato

70 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote ((era)) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.

71 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

72 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale. L' esistenza di un sistema di ripartizione del mercato per il 1979 sarebbe confermata da documenti trovati presso la ATO, che indicherebbero, per ciascun mercato nazionale, gli obiettivi dei quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France; decisione, punto 54).

73 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.

b) Argomenti delle parti

74 La ricorrente sostiene che la Commissione ha errato nel qualificare quote quelle che, in mancanza di qualunque prova di coinvolgimento da parte della ricorrente, potevano costituire soltanto "obiettivi di vendita" interni. A tal proposito la ricorrente illustra in particolare che il termine "target", che compare in talune tabelle, indicava il volume che ogni impresa contava di realizzare durante l' anno di cui trattasi. Ciò spiegherebbe le "revisioni" verificatesi durante l' anno, dovute al fatto che le imprese adeguavano le loro ambizioni alla realtà del mercato. Simili revisioni sarebbero state prive di significato in un sistema di quote, in quanto sarebbe essenziale per un tale sistema non di adattarsi alla realtà del mercato, bensì di adeguare i quantitativi immessi nel mercato alle quote previamente definite.

75 La ricorrente aggiunge che la menzione del suo nome in una serie di tabelle di dati espressi in cifre (com. gen., all. 56-61 e all. lettera 3 aprile 1985), reperite presso taluni concorrenti, che riguardano il 1979 e il 1980 e che riportano per ogni impresa dati relativi alle sue attività commerciali, non potrebbe bastare da sola a provare la sua partecipazione a un' intesa in materia di quote. Infatti sarebbero del tutto ignorate le condizioni in cui tali tabelle sono state elaborate.

76 Peraltro, la ricorrente ritiene che il fatto che il suo nome compaia nelle tabelle accanto a nomi di imprese alle quali la Commissione non ha contestato nessuna infrazione costituisca la prova che la convenuta stessa ha ritenuto tale elemento insufficiente a provare la partecipazione a un' intesa.

77 La Commissione sostiene, per parte sua, che la partecipazione della ricorrente alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita risulta dalla menzione del suo nome in numerose tabelle di dati espressi in cifre, che riportano per i vari produttori volumi di vendita precedenti e quote. Tra tali documenti la Commissione ne pone in particolare evidenza quattro.

78 Il primo è una tabella priva di data, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite di produttori in Europa occidentale), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati in materia di vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt) per il 1976, 1977 e 1978, nonché taluni dati menzionati sotto le rubriche "1979 actual" (dati effettivi per il 1979) e "revised target 79" (obiettivo per il 1979 modificato). Alla Rhône-Poulenc sarebbe stato lì attribuito un obiettivo ritoccato di 37,3 migliaia di tonnellate. Secondo la Commissione, tale documento prova la partecipazione della Rhône-Poulenc a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, poiché esso definirebbe per ogni produttore le quote per tale anno. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0001.1

79 Il secondo documento è costituito da una serie di tabelle reperite presso la ATO (all. lettera 3 aprile 1985), che riporta per i quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France) i dati numerici riguardanti le loro vendite, nei vari Stati dell' Europa occidentale, per ognuno degli ultimi quattro mesi del 1979. Su alcune di tali tabelle si trova un raffronto tra i risultati ottenuti, espressi in cifre, e le quote: "85% delle quote" o "84,7% delle quote". Tale documento proverebbe la partecipazione della Rhône-Poulenc non soltanto a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, ma anche al controllo dell' esecuzione di tale progetto tra i quattro produttori francesi.

80 Il terzo documento è una tabella datata 26 febbraio 1980, intitolata "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" ((Polipropilene: Obiettivi in materia di vendite 1980 (kt) )), scoperta presso la ATO (com. gen., all. 60), che raffronta per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), taluni "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), alcuni "proposed adjustments" (modifiche proposte) e taluni "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Tale documento mostrerebbe il processo di elaborazione delle quote.

81 Tali elementi sarebbero corroborati da una quarta tabella reperita al tempo stesso presso la ATO e l' ICI (com. gen., all. 59 e 61) che raffronta, per tutti i produttori, le loro vendite espresse in tonnellate e in quote di mercato, sotto le seguenti rubriche: "1979 actual", "1980 target", "(1980) actual" e "1981 aspirations". La Commissione sostiene che nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in relazione a tale documento, l' ICI ha dichiarato che: "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori).

82 Secondo la Commissione, tali documenti dimostrano che i produttori sono arrivati a mettersi d' accordo in merito ai volumi di vendita di ciascuno, utilizzando come base negoziale un certo numero di dati rispecchianti le ambizioni di ognuno. La variazione nei volumi, espressi in tonnellate, assegnati ai diversi produttori deriverebbe dal fatto che, a causa di una valutazione inizialmente troppo ottimistica dell' importanza del mercato, è stato necessario adeguare i volumi corrispondenti alle quote convenute sotto forma di quote di mercato in funzione della nuova valutazione del mercato globale.

83 Inoltre, i dati riportati nelle varie tabelle dimostrerebbero che nel 1980 la Rhône-Poulenc si è limitata quasi perfettamente alla quota di mercato inizialmente assegnatale (2,98% al posto del 2,97% convenuto).

84 La Commissione sostiene infine che l' Amoco e la BP, contrariamente alla Rhône-Poulenc, non hanno assistito alle riunioni di produttori, il che non sarebbe privo di conseguenze in merito alla loro partecipazione all' elaborazione delle suddette tabelle. Essa poi illustra che numerosi elementi di prova (com. gen., all. 8, 17, 33, 55, 59, 73-87 e 88) dimostrano che i dati richiamati nelle varie tabelle riguardanti l' Amoco costituiscono valutazioni approssimative della sua posizione. La Commissione ne deduce che l' Amoco non ha mai comunicato i propri dati alle altre imprese parti dell' intesa, il che sarebbe confermato dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni. Così, la menzione nelle varie tabelle della Rhône-Poulenc, da un lato, e dell' Amoco, dall' altro, non sarebbero della stessa natura.

c) Giudizio del Tribunale

85 Occorre ricordare che, dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali i vari produttori hanno discusso dei volumi di vendita e scambiato informazioni al riguardo.

86 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della Rhône-Poulenc alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle (com. gen., all. 55-61 e all. lettera 3 aprile 1985) che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso ICI, ATO e Hercules in base alle statistiche del sistema Fides e l' ICI ha peraltro dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle era stato fornito dalla Rhône-Poulenc nell' ambito delle riunioni cui partecipava.

87 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e 1980 ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra i produttori.

88 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79" - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.

89 Inoltre, i produttori francesi, tra i quali la ricorrente, mese per mese si sono sistematicamente scambiati i loro dati di vendita durante gli ultimi quattro mesi del 1979 e li hanno raffrontati con "quote" (all. lettera 3 aprile 1985). Se ne può dedurre che i produttori francesi hanno per lo meno tentato di verificare il rispetto degli obiettivi concordati.

90 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980", nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali dei produttori, fra cui non compare la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale 1980) e l' altra alla "Quota 1980" per i vari produttori.

91 Queste constatazioni non sono inficiate dal fatto che la Commissione non ha formulato le medesime constatazioni a carico dell' Amoco, il cui nome figura ugualmente nelle suddette tabelle. Il caso dell' Amoco si distingue da quello della ricorrente, in quanto tale impresa non ha partecipato alle riunioni di produttori che avevano ad oggetto, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita. Di conseguenza la Commissione poteva ritenere che i dati riportati nelle varie tabelle riguardanti l' Amoco fossero soltanto delle stime approssimative della sua posizione, operate dagli altri produttori in mancanza di dati specifici comunicati da quest' ultima impresa. La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni conferma peraltro tale conclusione, poiché vi si può leggere che: "However figures for Amoco/Hercules ... would have been estimated from industry figures generally available from FIDES" ((Comunque, i dati indicati per Amoco/Hercules (...) sarebbero il frutto di valutazioni compiute sulla base di dati riguardanti l' industria, a disposizione del pubblico grazie al sistema Fides)).

92 Va aggiunto che, data l' identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - vale a dire la riduzione della pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

93 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà in merito agli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979 e il 1980 menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.

2. La qualificazione giuridica

A - Atto impugnato

94 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.

95 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso). Nell' applicazione specifica del piano generale sarebbe stato raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali (decisione, punto 82, primo capoverso).

96 La Commissione ritiene nella decisione (punto 82, secondo capoverso) che già prima del 1979 le varie iniziative riferite come "condotte" da un produttore e "appoggiate" dagli altri fossero il risultato di un accordo.

97 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Rhône-Poulenc, Saga e Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.

98 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).

99 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione del cartello, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

100 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.

101 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).

102 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619).

103 Nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione (cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla giurisprudenza della Corte non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata" anche qualora le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).

104 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un cartello complesso può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continue dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).

105 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.

106 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto, durante la procedura amministrativa, che la loro condotta in relazione alle asserite "iniziative in materia di prezzi" non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.

B - Argomenti delle parti

107 La ricorrente contesta alla Commissione di non aver chiaramente qualificato l' infrazione come "accordo" o "pratica concordata" e di ritenere che la qualificazione precisa di un' intesa sia poco importante, laddove la giurisprudenza richiederebbe una qualificazione puntuale (sentenza della Corte 3 luglio 1985, Binon, punti 14-16 della motivazione, causa 243/83, Racc. pag. 2015). La qualificazione dell' intesa sarebbe essenziale in quanto gli elementi costitutivi di cui occorre provare l' esistenza sarebbero differenti nel caso dell' "accordo" e della "pratica concordata". Nel caso dell' "accordo", l' infrazione si realizzerebbe nel momento in cui le imprese si assumono l' impegno, persino se quest' ultimo sia semplicemente morale o non si sia tradotto sul mercato in un comportamento restrittivo della concorrenza. Per contro, la "pratica concordata" esigerebbe da parte delle imprese un' azione comune parallela o coordinata sul mercato. Solo un tale comportamento sul mercato potrebbe costituire, per imprese che non hanno assunto nessun obbligo, la concretizzazione della loro concertazione anticoncorrenziale e quindi la realizzazione stessa dell' intesa.

108 Secondo la ricorrente, in mancanza di un impegno anticoncorrenziale, le imprese potrebbero essere condannate per aver partecipato a una pratica concordata solo se esse hanno agito in maniera anticoncorrenziale sul mercato stesso. Infatti, sarebbe necessariamente al livello del comportamento sul mercato che si situa la pratica concordata avente lo scopo di pregiudicare la concorrenza, persino se tale pratica, contrariamente alla pratica concordata avente l' effetto di pregiudicare la concorrenza, non raggiunge il suo obiettivo anticoncorrenziale.

109 Così la ricorrente sostiene che la pratica concordata richiede necessariamente come elemento costitutivo l' adozione effettiva da parte delle imprese che vi partecipano di un comportamento coordinato sul mercato. Ridurre la nozione di pratica concordata a quella propria di un suo elemento costitutivo (la concertazione) dimenticando il secondo elemento (il comportamento), come ha fatto la Commissione, darebbe a quest' ultima la possibilità di condannare un' impresa con il pretesto che essa avrebbe avuto contatti con i suoi concorrenti, persino quando tali contatti non abbiano avuto la minima incidenza sul suo comportamento e l' impresa non abbia avuto intenzione di dare ad essi un tal seguito. Secondo la ricorrente, un' analisi corretta della giurisprudenza della Corte andrebbe nel senso della sua tesi (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, citata, punto 65 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, citata; 14 luglio 1981, Zuechner, punto 12 della motivazione, causa 172/80, Racc. pag. 2021; 21 febbraio 1984, Hasselblad/Commissione, punto 24 e seguenti della motivazione, causa 86/82, Racc. pag. 883; 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commissione, cause riunite 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679; 3 luglio 1985, causa 243/83, citata, punto 11 e seguenti della motivazione), in quanto essa esigerebbe un comportamento sul mercato. Tale sarebbe anche il caso della decisione per quanto riguarda il suo punto 88.

110 La ricorrente rileva che nella fattispecie l' interesse in merito alla questione della qualificazione e della definizione dell' infrazione consisterebbe nel fatto che la Commissione non avrebbe fornito la prova della partecipazione della Rhône-Poulenc né a un accordo né a una pratica concordata, qualora si ritenga, come fa la Rhône-Poulenc, che una pratica concordata supponga l' adozione effettiva di un comportamento coordinato sul mercato. Per la ricorrente, la definizione di "pratica concordata" si rivela quindi di particolare importanza. Accrescerebbe ancora tale importanza la circostanza che è la prima volta che una questione del genere viene posta in tali termini dinanzi al giudice comunitario. Infatti, nei casi di specie sottoposti in precedenza alla Corte, il comportamento sul mercato non era contestato nella sua materialità e si trattava unicamente di accertare se bastasse a far presumere l' esistenza di una concertazione.

111 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro, limitazioni della loro libertà d' azione sul mercato.

112 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).

113 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.

114 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.

115 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria, come fa la ricorrente, la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione; 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.

116 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verificano comportamenti sul mercato che possano essere accertati.

117 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il potere di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.

C - Giudizio del Tribunale

118 Si deve osservare, in via preliminare, che la questione se la Commissione avesse l' obbligo di qualificare ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE non è pertinente. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.

119 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di concludere che le parti avessero previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse la posizione sul mercato, ma avevano adottato, o vi avevano aderito pratiche collusive che facilitavano il coordinamento del loro comportamento commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di constatare, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avessero espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.

120 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene, che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su obiettivi in materia di prezzi per il periodo luglio-dicembre 1979 e su obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979 e il 1980.

121 Per definire la nozione di "pratica concordata" occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).

122 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita e nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei volumi di vendita che ritenevano necessarie o sulle loro cifre di vendita. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di rivelare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.

123 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza relativa al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la politica che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la politica che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva di tenere essa stessa sul mercato.

124 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE la riunione EATP del 22 novembre 1977, alla quale ha partecipato la ricorrente, e le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la stessa ha partecipato tra la fine del 1978 o l' inizio del 1979 e la fine del 1980.

125 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate verificatesi e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.

126 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.

127 Va poi rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "un accordo e una pratica concordata" poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda i fattori costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.

128 Da tutto quanto precede discende che il complesso delle censure della ricorrente riguardanti la ricostruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica operate dalla Commissione nell' atto impugnato deve essere respinto.

Sulla motivazione

1. Adozione di un' unica decisione

129 La ricorrente rimprovera alla Commissione di aver statuito mediante una decisione comune al complesso delle imprese interessate. Pur riconoscendo alla Commissione il diritto di adottare un' unica decisione, essa ritiene che ciò sia possibile a condizione che ogni impresa possa reperire nella decisione la dimostrazione della fondatezza delle censure ad essa mosse (sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 111 della motivazione; 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, citata, punto 77 della motivazione). Tale non sarebbe il caso di specie. Infatti, la cumulazione delle censure avrebbe gravemente occultato la situazione particolare della Rhône-Poulenc, che sarebbe essenzialmente il risultato del fatto che essa ha abbandonato il settore del polipropilene nel periodo in cui, secondo la decisione, si sarebbe cominciato a organizzare la presunta intesa (fine 1980). Tale cumulo avrebbe così mascherato la mancanza di prove serie contro la Rhône-Poulenc, in quanto la quasi totalità degli elementi di prova farebbe riferimento al periodo successivo all' abbandono da parte della Rhône-Poulenc.

130 La Commissione replica che la ricorrente non è riuscita a dimostrare di non essere stata in grado di isolare con precisione, nell' ambito dell' unica decisione, le censure prese in considerazione nei suoi confronti. Peraltro, sarebbe erroneo sostenere che l' intesa sarebbe stata organizzata solo dopo l' abbandono del mercato da parte della Rhône-Poulenc. In realtà la Commissione avrebbe al massimo riconosciuto che, pur risalendo l' infrazione alla metà del 1977, il suo meccanismo che l' ha resa operante sia stato completamente messo a punto solo verso l' inizio del 1979 (v. decisione, punto 105, ultimo capoverso).

131 Il Tribunale ritiene che il fatto che egli sia stato posto in grado di controllare la fondatezza delle censure prese in considerazione nella decisione contro la ricorrente dimostra che la ricorrente, così come il Tribunale, ha potuto isolare con sufficiente precisione le censure prese in considerazione nei suoi confronti. Il carattere unico della decisione non ha avuto né per scopo né per effetto il mascheramento di una mancanza di prove serie nei confronti della Rhône-Poulenc. A tal riguardo, occorre rilevare che sebbene nell' elenco, di cui al suo punto 15, dei principali elementi di prova utili a dar fondamento alla decisione solo un numero minimo di essi riguardi la Rhône-Poulenc, come indicato da quest' ultima, tali elementi hanno nondimeno permesso di corroborare sufficientemente la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente. Inoltre, il Tribunale constata che la ricorrente ha perfettamente individuato e discusso tali elementi nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. Ne consegue che la censura non può essere accolta.

2. Motivazione insufficiente

132 La ricorrente contesta alla Commissione di non aver risposto in modo sufficiente nella decisione ai suoi mezzi e argomenti. Essa sostiene che l' art. 190 del Trattato CEE avrebbe lo scopo, da un lato, di obbligare la Commissione a motivare sufficientemente le sue decisioni per consentire al giudice comunitario di compiere un controllo sulla legittimità di queste ultime e, dall' altro, di fornire alle imprese indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (sentenze della Corte 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punto 37 della motivazione; 11 luglio 1985, Remia/Commissione, causa 42/84, Racc. pag. 2545, punto 26 della motivazione; 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 22 della motivazione; 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione, causa 6/72, Racc. pag. 215, punto 6 della motivazione). Nel caso di specie, tale prescrizione sarebbe stata ignorata in quanto la Commissione, rispondendo cumulativamente ai produttori, non avrebbe tenuto in considerazione la specifica situazione nella quale si sarebbe trovata la ricorrente. Così, essa non avrebbe fornito risposte puntuali agli argomenti della ricorrente riguardanti: la mancanza di istruzioni in materia di prezzi provenienti da essa, il carattere evolutivo dell' intesa e della situazione del mercato, la mancanza di vere analisi dei prezzi del mercato prima della fine del 1980 e l' inutilizzabilità nei confronti della Rhône-Poulenc degli elementi di prova cui ha fatto ricorso la Commissione.

133 La Commissione ritiene di non essere obbligata a respingere tutti i mezzi presentati dalle imprese interessate e di avere il diritto di non rispondere a quelli che le sembrino non pertinenti (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, citata, punto 66 della motivazione).

134 Il Tribunale rileva innanzitutto che, nel suo atto introduttivo, la ricorrente contesta alla decisione il fatto d' aver risposto a una serie di mezzi e di argomenti che non la riguardavano, come quelli relativi alla veridicità dei resoconti di riunioni, allo studio del mercato tedesco e alla relazione Coopers e Lybrand sui prezzi praticati.

135 Tale censura dev' essere respinta in quanto non può contestarsi alla Commissione il fatto d' aver risposto ai differenti mezzi e argomenti formulati dalle altre imprese e che essa riteneva pertinenti, dal momento che la Commissione aveva il diritto di adottare un' unica decisione, comune a differenti imprese.

136 Il Tribunale in secondo luogo constata che occorre anche respingere la censura formulata dalla ricorrente nei confronti della Commissione di non aver motivato, nella sua decisione, il rigetto dell' argomento dedotto dalla ricorrente della mancanza di istruzioni in materia di prezzi. Infatti i punti 77, ultimo capoverso, e 83, ultimo capoverso, della decisione costituiscono una motivazione sufficiente del rigetto di tale argomento, in quanto tali punti indicano che la Commissione si è richiamata ad altri elementi di prova per dimostrare l' infrazione nei confronti della ricorrente. Inoltre, occorre a questo punto constatare che la ricorrente ha perfettamente identificato e analizzato tali elementi nelle memorie presentate al Tribunale.

137 Per quanto riguarda l' argomento secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato il carattere evolutivo dell' intesa, la cui organizzazione si sarebbe consolidata solo dopo l' abbandono del mercato da parte della Rhône-Poulenc, e sarebbe stata così costretta, per coinvolgere la ricorrente, a ricorrere a una presunzione retroattiva, ricavando da prove relative a un periodo successivo all' abbandono del mercato da parte della Rhône-Poulenc lo scopo della presunta intesa al momento della sua presenza sul mercato, occorre osservare, da un lato, che i resoconti delle riunioni posteriori al 1980 sono stati utilizzati dalla Commissione solo per corroborare gli elementi di prova riferentisi al 1979 e al 1980, come illustrato al punto 70, ultimo capoverso, della decisione, e, dall' altro, che da una lettura d' insieme dei punti 18, primo capoverso, e 105, ultimo capoverso, della decisione discende che il meccanismo che ha reso operante l' infrazione è stato completamente messo a punto intorno all' inizio del 1979, vale a dire due anni prima dell' abbandono del mercato da parte della ricorrente. Di conseguenza, tale argomento è privo di pertinenza e dev' essere respinto.

138 Per quanto riguarda l' asserita mancata confutazione dell' argomento della ricorrente, secondo il quale il carattere evolutivo della situazione del mercato avrebbe dovuto impedire alla Commissione di contestarle lo stato attuale del mercato, occorre rilevare che la ricorrente ha torto nel censurare la Commissione per aver fatto ciò, in quanto ai punti 11-13 della decisione è stata svolta un' analisi dell' evoluzione del mercato la quale, lungi dall' amalgamare la situazione del mercato con la quale la ricorrente è stata a contatto con quella successiva al suo abbandono, le ha distinte. Orbene, occorre ritenere che la Commissione abbia trattato la ricorrente in modo identico a quello con cui ha trattato gli altri produttori per quanto riguarda detto primo periodo. Di conseguenza, tale censura è infondata.

139 Per quanto riguarda la presunta mancata confutazione dell' argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione non avrebbe compiuto nessuna vera analisi dei prezzi del mercato per il periodo che la riguarda, poiché la tabella 9 allegata alla decisione ha come oggetto solo gli anni 1981-1983, il Tribunale constata che i punti 17, ultimo capoverso, e 31, ultimo capoverso, della decisione costituiscono, per gli anni 1977-1979, un' analisi dello stesso tipo di quella che figura nella tabella 9 allegata alla decisione e che la ricorrente non ha specificamente contestato tale analisi dei prezzi praticati all' epoca. Di conseguenza, tale censura è infondata.

3. Motivazione contraddittoria

140 La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione è, in primo luogo, in sé contraddittoria in quanto, in due occasioni (da un lato, punti 74, secondo capoverso, e 90, terzo capoverso, e, dall' altro, punto 18, in fine) la decisione contiene affermazioni relative a "tutti" i produttori, mentre in altre parti della decisione (da un lato, punti 77, ultimo capoverso, e 83, ultimo capoverso, e, dall' altro, punto 14, a contrario) la Rhône-Poulenc viene espressamente esclusa dal complesso dei produttori. Essa sostiene, in secondo luogo, che la motivazione della decisione è in contraddizione con il dispositivo, in quanto essa ha ad oggetto l' esistenza di accordi tra imprese, mentre il dispositivo distingue "accordi" e "pratiche concordate", ponendoli sullo stesso piano e contestandoli alla ricorrente.

141 Secondo la Commissione, tale argomento è frutto di una lettura erronea o incompleta della decisione e di una divergente interpretazione di quest' ultima in merito alla qualificazione giuridica dell' intesa di cui trattasi.

142 Il Tribunale constata che l' argomento della ricorrente prende spunto da una lettura della decisione che isola artificiosamente parti della motivazione di quest' ultima, mentre, dato che la decisione costituisce un tutto compiuto, ogni sua parte dev' essere letta alla luce delle altre per superare le contraddizioni apparenti contenute nella decisione. Così occorre considerare che i punti 77, ultimo capoverso, e 83, ultimo capoverso, della decisione forniscono una precisazione dei punti 74, secondo capoverso, e 90, terzo capoverso, di quest' ultima. Alla stessa maniera, il punto 14 della decisione fornisce una precisazione del punto 18, in fine, della stessa.

143 Peraltro, dal giudizio del Tribunale sulla qualificazione giuridica della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che la motivazione della decisione non è in contraddizione con il dispositivo.

144 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

Sul principio della parità di trattamento

145 La ricorrente sostiene che il principio della parità di trattamento sarebbe stato ignorato dalla Commissione in quanto essa non avrebbe sanzionato le imprese Amoco e BP, mentre essa disponeva nei loro confronti di altrettanti, se non più numerosi, elementi di prova riguardanti un' infrazione, di quanti ne disponesse nei suoi confronti. Infatti, la decisione rivelerebbe che la Commissione disponeva nei confronti di tali due imprese di un numero di elementi di prova più grande che contro la ricorrente (contatti riguardanti i prezzi e le quote, sostegno fornito all' ICI e accertamento di un certo allineamento del comportamento di tali imprese a quello delle parti dell' intesa), ma che questi ultimi non sono stati ritenuti sufficienti (v. decisione, punto 78, ultimo capoverso). Peraltro, la Commissione avrebbe valutato in modo differente rispetto alla Rhône-Poulenc, da un lato, e all' Amoco e alla BP, dall' altro, il valore di un medesimo elemento di prova, cioè la menzione nelle tabelle relative alle quote, senza giustificare tale differente valutazione (decisione, tabella 8).

146 La Commissione preliminarmente espone che la ricorrente non può invocare il principio della parità di trattamento per giustificarsi in merito all' infrazione contestatale. Per quanto riguarda l' Amoco e la BP, la Commissione segnala che essa ha concesso loro il beneficio del dubbio poiché tali imprese non hanno partecipato a nessuna riunione periodica di produttori di polipropilene (decisione, punto 78, ultimo capoverso, prima frase). La sola circostanza che queste due imprese hanno avuto contatti telefonici con altri partecipanti all' intesa non è stata giudicata sufficiente poiché un qualunque "contatto" non sarebbe di per sé costitutivo di una pratica concordata. Nel caso di specie, i "contatti" costitutivi di pratiche concordate sarebbero la partecipazione alle riunioni aventi ad oggetto misure anticoncorrenziali. Orbene, mancherebbe la prova della partecipazione dell' Amoco e della BP a dette riunioni. Peraltro, le tabelle che parlano di quote per impresa non sarebbero state i soli elementi presi in considerazione come prove della partecipazione a una pratica concordata. Pertanto, il comportamento sul mercato dell' Amoco e della BP, rispecchiante in modo occasionale il rispetto delle quote e l' allineamento dei loro prezzi a quelli degli altri produttori, non potrebbe bastare, in mancanza di prove decisive in merito alla loro partecipazione alla concertazione, per assoggettare a sanzione dette imprese, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

147 Il Tribunale constata che, perché si abbia violazione del principio della parità di trattamento, occorre che situazioni tra loro comparabili siano state trattate in modo differente. Orbene, nel caso di specie si deve rilevare che le situazioni della Rhône-Poulenc, da un lato, e dell' Amoco e della BP, dall' altro, non erano comparabili, in quanto, non avendo queste ultime partecipato a nessuna riunione periodica di produttori di polipropilene, la Commissione ha potuto a buon diritto ritenere di non disporre di prove sufficienti in merito alla loro partecipazione a una concertazione avente uno scopo anticoncorrenziale, il che non era il caso della ricorrente. Orbene, l' esistenza di una simile concertazione costituisce la base del complesso di prove prese in considerazione nella decisione. Di conseguenza, il Tribunale constata che la diversità di situazioni osservata tra dette imprese e la ricorrente giustificava il trattamento differente loro riservato.

148 Peraltro, per quanto riguarda in particolare l' argomento della ricorrente in merito alla menzione dell' Amoco nelle tabelle relative agli obiettivi in materia di volumi di vendita, il Tribunale ricorda che detto argomento è già stato respinto.

149 Di conseguenza, detta censura non può essere accolta.

Sull' ammenda

150 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17 non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.

1. La durata dell' infrazione

151 La ricorrente sostiene che per determinare l' ammontare dell' ammenda inflittale la Commissione non ha valutato correttamente la durata dell' infrazione, facendola risalire al 1977, laddove la partecipazione della Rhône-Poulenc risalirebbe a non prima del 1979.

152 La Commissione replica che ciò che si contesta alla ricorrente è la partecipazione a un solo accordo quadro, unico e continuativo, risalente al 1977, ma che nondimeno, per determinare l' ammontare delle ammende, essa ha tenuto conto del fatto che il meccanismo che ha reso operante l' infrazione è stato completamente messo a punto solo verso l' inizio del 1979.

153 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato il periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

154 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

2. La gravità dell' infrazione

A - La mancata diversificazione fra le imprese

155 La ricorrente sostiene che, per determinare l' ammontare delle ammende, la Commissione non ha sufficientemente diversificato la gravità delle infrazioni commesse da ciascuna impresa interessata, ignorando il carattere evolutivo dell' intesa che si sarebbe manifestato mediante un acceleramento del ritmo delle riunioni (una nel 1979, sei nel 1980 e 48 dal 1981 al 1983) e mediante la sempre maggiore precisione del loro oggetto.

156 La Commissione replica di non aver mai ammesso il carattere evolutivo dell' intesa e di non aver in nessuna occasione riconosciuto che nel 1979 si sarebbe svolta una sola riunione. Infatti, il fatto che la Commissione non abbia potuto determinare date e luoghi delle riunioni svoltesi nel 1979 non significherebbe che esse non si siano svolte. Inoltre, l' oggetto delle riunioni durante il periodo iniziale non sarebbe stato assolutamente indefinito.

157 Il Tribunale rileva che, essendo dimostrato che la ricorrente ha aderito a un sistema di riunioni periodiche di produttori di polipropilene in merito al quale è provato che lo scopo fosse anticoncorrenziale, il fatto che la Commissione sia riuscita solo a stabilire il luogo e la data di un numero limitato di riunioni è privo di incidenza in relazione alla valutazione della gravità dell' infrazione. Occorre inoltre ricordare che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) si deduce che un "sistema" di riunioni di "dirigenti" ed "esperti" è stato messo a punto alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.

158 Ne consegue che tale censura non può essere accolta.

B - La considerazione insufficiente del contesto economico di crisi

159 La ricorrente contesta parimenti alla Commissione di non aver tenuto sufficientemente in conto, per determinare l' ammontare delle ammende, il contesto economico nel quale si è inserita l' infrazione, cioè la situazione di duraturo disavanzo delle attività di produzione di polipropilene, mentre nelle sue precedenti decisioni (segnatamente nella sua decisione 19 luglio 1984 (IV/30.863: BPCL/ICI, GU L 212, pag. 1, punto 36-2), essa avrebbe ammesso che l' eccedenza strutturale di capacità di un settore poteva rendere gli aumenti di prezzo al tempo stesso necessari e inevitabili.

160 La Commissione replica che il riferimento al contesto economico non è pertinente, poiché l' intesa non ha nulla in comune con un' intesa cosiddetta "di crisi".

161 Il Tribunale preliminarmente constata che il riferimento fatto dalla ricorrente alle precedenti decisioni della Commissione non è pertinente in quanto queste ultime hanno ad oggetto l' esenzione di un' intesa cosiddetta "di crisi" ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE. Orbene, nel caso di specie, l' infrazione accertata non era stata oggetto di nessuna domanda di esenzione ai sensi dell' art. 85, n. 3, del Trattato CEE.

162 Inoltre il Tribunale considera che per valutare la fondatezza di questa censura occorre prima analizzare il modo in cui la Commissione ha determinato l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente.

163 Il Tribunale rileva che la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).

164 Il Tribunale considera che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustificano ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato e segnatamente delle lett. a), b) e c), carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito deliberatamente e con la massima segretezza.

165 Il Tribunale considera del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.

166 In questo contesto si deve rilevare che la Commissione non era tenuta né ad individualizzare né a precisare il modo in cui aveva tenuto conto delle notevoli perdite che avrebbero subito i vari produttori nel settore del polipropilene, poiché si tratta di uno degli elementi, menzionati nel punto 108 della decisione, che hanno concorso alla determinazione del livello generale delle ammende, ritenuto giustificato dal Tribunale.

167 Ne consegue che la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta.

C - La totale assenza di prove riguardanti la condotta effettiva della Rhône-Poulenc

168 La ricorrente contesta alla decisione di non aver preso in considerazione, nel determinare l' ammontare dell' ammenda, la totale assenza di prove riguardanti la sua condotta effettiva, segnatamente in materia di prezzi.

169 La Commissione espone che, indicando che nel 1980 i dati in tema di vendite della ricorrente sono stati quasi perfettamente corrispondenti alle quote ad essa assegnate, essa ha già replicato a tale argomento. La Commissione ritiene che tale tipo di "comportamento" sia rivelatore del fatto che la ricorrente considerava realmente importanti gli accordi raggiunti durante le riunioni.

170 Il Tribunale ritiene che, se la Commissione non è stata in grado di fornire prove riguardanti la condotta della Rhône-Poulenc in tema di prezzi, ciò sia avvenuto in quanto quest' ultima non ha conservato nessuna traccia di tale condotta. Viceversa, la Commissione ha potuto dimostrare che, nel 1980, la condotta della ricorrente per quanto riguarda il volume delle sue vendite era stata corrispondente, in termini di quote di mercato, ai risultati delle riunioni di produttori di polipropilene alle quali essa aveva partecipato. Infatti, una tabella che riporta le vendite effettuate dai differenti produttori per il 1979 e il 1980, paragonandole agli obiettivi in materia di volumi di vendita convenuti per gli stessi anni (com. gen., all. 59), mostra che la quota di mercato della ricorrente è stata corrispondente alla quota inizialmente assegnatale, intesa in termini di quota di mercato, nonostante essa sia rimasta al di sotto di detta quota, in termini di tonnellate, a causa di una contrazione del mercato prevista dai produttori (1 207,9 kt al posto di 1 382 kt). Alla luce di quanto sopra, il Tribunale trae la conclusione che la Commissione disponeva di prove sufficienti in merito alla condotta effettiva della Rhône-Poulenc e che, pertanto, tale censura dev' essere respinta.

D - Il grado di cooperazione della ricorrente

171 La ricorrente contesta alla Commissione di aver tenuto in considerazione, nella determinazione delle ammende, del grado di cooperazione delle varie imprese alla sua inchiesta, senza avere preventivamente sollecitato la sua cooperazione.

172 Il Tribunale rileva, da un lato, che la ricorrente non aveva nessun bisogno di essere sollecitata per cooperare di propria iniziativa con la Commissione durante il procedimento amministrativo e, dall' altro, che nel corso di detto procedimento essa si è limitata a dichiarare, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, di non disporre più di nessun dipendente che avrebbe potuto essere a conoscenza dei fatti controversi e nemmeno di un documento o fascicolo riguardante il settore del polipropilene, dato che essa, nel momento in cui tale comunicazione le era stata indirizzata, aveva abbandonato detto settore da diversi anni, e che essa non ha fatto menzione di nessuna iniziativa presa al fine di interrogare i suoi ex dipendenti o di recuperare tali documenti.

173 Ne consegue che tale censura dev' essere respinta.

174 Da tutto quanto fin qui detto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità della violazione delle regole in materia di concorrenza comunitaria accertata nei suoi confronti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

175 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.