61989A0133

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 20 GIUGNO 1990. - JEAN-LOUIS BURBAN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTI - ASSUNZIONE - BANDO DI CONCORSO - ATTO DI CANDIDATURA. - CAUSA T-133/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00245


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendenti - Ricorso - Decisione di una commissione giudicatrice - Reclamo amministrativo previo - Natura facoltativa - Presentazione - Conseguenze - Conservazione del diritto ad adire direttamente il giudice comunitario - Presupposti - Osservanza del termine per il ricorso

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

2 . Dipendenti - Dovere di sollecitudine dell' amministrazione - Portata - Osservanza da parte della commissione giudicatrice - Principio di buona amministrazione

3 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti per l' ammissione - Selezione e produzione dei titoli per l' ammissione alle prove - Obblighi che gravano soltanto sul dipendente candidato al concorso

( Statuto del personale, allegato III, art . 2 )

4 . Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti per l' ammissione - Documenti giustificativi - Domanda di informazioni complementari da parte della commissione giudicatrice - Semplice facoltà - Obbligo di esigere la produzione di tutti i documenti richiesti - Insussistenza

( Statuto del personale, allegato III, art . 2, secondo comma )

5 . Dipendenti - Atto che arreca pregiudizio - Obbligo di motivazione - Oggetto - Rifiuto di ammissione ad un concorso - Domanda di riesame della decisione - Integrazione della motivazione iniziale - Obbligo - Insussistenza

( Statuto del personale, art . 25 )

6 . Dipendenti - Ricorso - Ricorso avverso il rifiuto di ammissione al concorso - Motivi fondati sull' irregolarità del bando di concorso non contestato tempestivamente - Irricevibilità

( Statuto del personale, art . 91 )

Massima


1 . Il gravame consentito nei confronti di una decisione di una commissione giudicatrice di un concorso consiste di norma nell' adire direttamente il giudice comunitario . Infatti, un reclamo diretto contro una siffatta decisione appare privo di significato, poiché l' istituzione interessata non ha il potere di annullare o di modificare le decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso . Di conseguenza, un' interpretazione eccessivamente restrittiva dell' art . 91, n . 2, dello Statuto, avrebbe il solo effetto di prolungare, del tutto inutilmente, il procedimento .

Se cionondimeno, l' interessato si rivolge, sotto la forma di un reclamo amministrativo, all' autorità investita del potere di nomina, un siffatto modo di procedere, quale che ne sia il significato giuridico, non può avere la conseguenza di privarlo del diritto di adire direttamente il giudice comunitario, dato che si tratta di un diritto al quale l' interessato non può rinunciare e sul quale, pertanto, non può influire il suo comportamento individuale .

Tuttavia, qualora, dopo aver presentato un previo reclamo amministrativo, l' interessato scelga, in definitiva, di adire direttamente il giudice comunitario, senza attendere che gli venga comunicata la risposta al suo reclamo o che sia spirato il termine statutario per tale risposta, è allora necessario determinare se il ricorso sia stato senz' altro introdotto entro il termine statutario di tre mesi .

2 . Pur non essendo menzionato nello Statuto, il dovere di sollecitudine dell' amministrazione nei confronti dei suoi agenti, che si impone anche ad una commissione giudicatrice di un concorso, riflette l' equilibrio dei reciproci diritti e doveri creati nei rapporti tra la pubblica autorità e gli agenti del pubblico servizio . Detto dovere, come pure il principio di buona amministrazione, implica in particolare che quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l' autorità competente prende in considerazione l' insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e che, così facendo, tiene conto non solo dell' interesse del servizio ma anche di quello del dipendente interessato .

3 . Quando un candidato ad un concorso generale per titoli ed esami è già dipendente, spetta a lui soltanto stabilire i diplomi, i titoli e gli attestati dell' esperienza professionale che intende allegare al suo atto di candidatura e non al servizio che gestisce il personale provvedere esso stesso ad una tale incombenza, tenuto conto del rischio di errore così incorso . Non spetta neanche a detto servizio trasmettere alla commissione giudicatrice l' insieme del fascicolo personale dell' interessato composto da un gran numero di documenti diversi da quelli di cui il bando di concorso richiede la produzione . Ciò farebbe ricadere sulla commissione giudicatrice pesanti oneri materiali, incompatibili con il rispetto del principio di buona amministrazione .

Parimenti, spetta, in linea di principio, al candidato fornire alla commissione giudicatrice tutte le informazioni e i documenti che consentano a quest' ultima di verificare che egli è in possesso dei requisiti contemplati dal bando di concorso . Infatti, una commissione giudicatrice non potrebbe essere obbligata a procedere essa stessa a delle ricerche al fine di verificare se i candidati siano in possesso dell' insieme di detti requisiti .

4 . Emerge chiaramente dalle disposizioni dell' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto che esse attribuiscono alla commissione giudicatrice una mera facoltà di chiedere ai candidati informazioni complementari, qualora nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto . Esse non possono in alcun caso essere interpretate nel senso che impongono alla commissione giudicatrice l' obbligo di esigere dai candidati al concorso la produzione dell' insieme dei documenti richiesti dal bando di concorso .

5 . La motivazione degli atti idonei a recare pregiudizio deve consentire al dipendente interessato di conoscere le ragioni di una decisione adottata nei suoi confronti affinché egli possa eventualmente sperimentare i mezzi di ricorso necessari per la difesa dei suoi diritti e dei suoi interessi .

Quando delle domande di candidati esclusi da un concorso non sono dirette ad ottenere delle spiegazioni individuali supplementari, ma ad indurre la commissione giudicatrice a riesaminare la sua decisione di non ammertterli al concorso, tali domande non obbligano detta commissione a motivare più ampiamente le sue iniziali decisioni .

6 . Un dipendente non può, a sostegno di un ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo al concorso, invocare motivi che deducono l' asserita irregolarità del bando di concorso se non ha impugnato in tempo utile le disposizioni del bando che ritiene che gli rechino pregiudizio .

Parti


Nella causa T-133/89,

Jean-Louis Burban, dipendente del Parlamento europeo, residente in Parigi, con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sarl Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg . Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv . Hugo Vandenberghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nell' ufficio del sig . Manfred Peter, presso il segretariato generale del Parlamento europeo,

convenuto,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione PE/44/A con la quale la commissione giudicatrice ha negato l' ammissione del ricorrente al concorso,

IL TRIBUNALE ( Quinta Sezione ),

composto dai signori H . Kirschner, presidente di sezione, C.P . Briët e J . Biancarelli, giudici,

cancelliere : sig . H . Jung

vista la fase scritta e quella orale del 5 aprile 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


I fatti all' origine del ricorso

1Il 28 dicembre 1988 il Parlamento europeo pubblicava il bando di concorso generale PE/44/A ( GU C 333, pag . 16 ), per titoli ed esami, per un posto di capodivisione di lingua francese, di grado A3, per dirigere l' ufficio informazioni di Parigi . Nel bando di concorso figuravano in particolare i seguenti due punti :

a)alla voce "Concorso : Natura e requisiti di ammissione", al punto III, B . 1 . c ):

"Per la costituzione dei loro fascicoli, i candidati, compresi i dipendenti di ruolo e gli altri dipendenti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni della Comunità europea non potranno, in nessun caso, fare riferimento a documenti, atti di candidatura, schede informative ecc ., depositate in occasione di precedenti candidature";

b)alla voce "Deposito delle candidature", al punto VII :

"I candidati sono pregati di presentare la domanda servendosi dell' atto di candidatura inserito nella presente Gazzetta ufficiale, al' Parlamento europeo, servizio assunzioni, L-2929 Lussemburgo' . L' atto di candidatura, accompagnato dai documenti giustificativi relativi agli studi e all' esperienza professionale dovrà essere spedito, in plico raccomandato, al più tardi il 13 febbraio 1989 a mezzanotte; il timbro postale fa fede ".

Una nota in calce, redatta in carattere corsivo, precisava che :

"I candidati che non hanno presentato gli atti di candidatura nonché tutti i documenti giustificativi entro il termine stabilito, non saranno ammessi al concorso . Altrettanto vale per i dipendenti di ruolo e gli altri dipendenti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni della Comunità europea ".

Il modulo contenente l' avviso di ricevimento dell' atto di candidatura e che dev' essere compilato dal candidato precisava che "saranno presi in considerazione unicamente i documenti giustificativi relativi ai diplomi o ai titoli di studio e all' esperienza professionale spediti entro i termini stabiliti nel bando di concorso o nell' avviso di assunzione alla voce 'Deposito delle candidature' ".

2 Il ricorrente, in servizio presso il Parlamento dal 1968, espletava dal 1982 le mansioni di vicedirettore dell' ufficio informazioni del Parlamento europeo a Parigi quando presentava la sua candidatura a questo concorso, inviando l' atto di candidatura entro i termini, senza però allegarvi né i titoli di studio né i diplomi che giustificano la sua esperienza professionale . Infatti egli sostiene di aver avuto, nel corso del mese di gennaio 1989, una conversazione telefonica con il capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale" del Parlamento europeo, nel corso della quale quest' ultimo gli avrebbe detto che a suo parere, per i dipendenti delle istituzioni, candidati a questo concorso, questi documenti erano direttamente comunicati alla commissione giudicatrice da parte dell' amministrazione . Il capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale" in data 28 giugno 1989 inviava al presidente della commissione una lettera nella quale confermava che siffatta conversazione telefonica aveva senz' altro avuto luogo . Il ricorrente ha pertanto soltanto indicato sulla ricevuta che accompagna il suo atto di candidatura : "I miei diplomi si trovano nel mio fascicolo presso la direzione generale del Parlamento ".

3 Il 24 maggio 1989, il presidente della commissione giudicatrice trasmetteva al ricorrente una lettera con la quale lo informava del rigetto della sua candidatura, deciso dalla commissione giudicatrice durante la riunione del 17 maggio 1989, per due motivi : "deposito di documenti giustificativi fuori termine" e "mancanza di documenti giustificativi ".

4 Il 13 giugno 1989, il ricorrente presentava alla presidenza del Parlamento un reclamo nel quale chiedeva il rinvio delle prove fissate dal 3 al 6 luglio 1989, al fine di rimediare, a suo parere, all' ingiustizia commessa nei suoi confronti . Sosteneva, in primo luogo, che era l' amministrazione del Parlamento, nella persona del capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale", ad averlo tratto in errore; in secondo luogo, che essendo egli in servizio a Parigi si trovava distante dall' amministrazione centrale del Parlamento; in terzo luogo, che in base al dovere di sollecitudine l' autorità che ha il potere di nomina aveva "il diritto e finanche il dovere di correggere le decisioni della commissione giudicatrice, quando un candidato è vittima di un errore commesso dall' amministrazione ".

5 Alla stessa data del 13 giugno 1989, il ricorrente inviava anche una lettera al presidente della commissione giudicatrice nella quale, da un lato, gli chiedeva di riconsiderare la decisione con la quale negava l' ammissione al concorso e, dall' altro, sviluppava gli stessi argomenti esposti nella lettera inviata al presidente del Parlamento aggiungendo, tuttavia, che poiché aveva precisato nel modulo dell' atto di candidatura che i suoi titoli sarebbero stati trasmessi dall' amministrazione alla commissione giudicatrice con tutto il suo fascicolo, quest' ultima gli avrebbe dovuto indicare il suo errore .

6 Il 30 giugno 1989, il presidente della commissione giudicatrice chiedeva al ricorrente di fornirgli la prova scritta della sua affermazione secondo la quale egli avrebbe precisato, nel modulo dell' atto di candidatura, che i suoi diplomi sarebbero stati trasmessi dall' amministrazione, con il suo fascicolo, alla commissione giudicatrice .

7 Lo stesso giorno, il ricorrente rispondeva al presidente della commissione giudicatrice, trasmettendogli l' avviso di ricevimento del suo atto di candidatura e riconoscendo che la formula da lui ivi apposta era in realtà diversa da quella che aveva citato nella sua lettera 13 giugno 1989, ma che ad ogni modo tale documento dimostrava la sua buona fede .

8 Il 5 luglio 1989, il presidente della commissione giudicatrice trasmetteva al ricorrente una lettera nella quale lo informava che con decisione 3 luglio 1989, la commissione giudicatrice confermava la sua precedente decisione con la quale gli veniva negata l' ammissione al concorso .

9 Ciò considerato, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 agosto 1989, il sig . Burban ha proposto il presente ricorso contro il Parlamento .

Il procedimento

10 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

"dichiarare il presente ricorso ricevibile e accoglierlo;

di conseguenza, annullare :

-la decisione 3 luglio 1989, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale PE/44/A non lo ha ammesso al concorso;

-tutte le decisioni successivamente adottate dalla commissione giudicatrice di detto concorso, e in particolare la decisione con la quale viene redatto l' elenco dei candidati dichiarati idonei nonché tutte le decisioni della parte avversa fondate su dette decisioni;

-in via del tutto subordinata la decisione 15 maggio 1989, con la quale la commissione giudicatrice gli ha negato per la prima volta l' ammissione al concorso;

condannare la convenuta alle spese, sia in applicazione dell' art . 69, n . 2, sia dell' art . 69, n . 3, secondo comma, del regolamento di procedura, nonché alle spese indispensabili sostenute per la causa, ed in particolare le spese di domiciliazione, di viaggio e di soggiorno, ed il compenso all' avvocato, a norma dell' art . 73, lett . b ), del medesimo regolamento ".

11 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia :

"-riconoscere che si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso;

-respingerlo nel merito;

-decidere sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti . "

12 Quando la fase scritta del procedimento non era terminata, la Corte, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale, ai sensi dell' art . 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee .

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ( Quinta Sezione ) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

14 La fase orale si è svolta il 5 aprile 1990 . Per questa causa non è stato designato un avvocato generale, e il presidente ne ha dichiarato la chiusura al termine dell' udienza .

Sulla ricevibilità

15 Il Parlamento, nel rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale, sostiene che il reclamo del ricorrente 13 giugno 1989 era inutile poiché in base alla costante giurisprudenza della Corte l' autorità che ha il potere di nomina non può annullare una decisione di una commissione giudicatrice .

16 Secondo il ricorrente, l' oggetto del reclamo consiste nel ricercare una soluzione amichevole tra l' amministrazione e il dipendente prima di ogni ricorso contenzioso . Peraltro nella presente causa la commissione giudicatrice ha riconsiderato la sua posizione nel corso della riunione del 3 luglio 1989 . Sostiene pertanto che la decisione 3 luglio 1989 è una decisione nuova e che, pertanto, la ricevibilità di questo ricorso non può essere contestata .

17 Si deve ricordare che, come più volte affermato dalla Corte, il rimedio giuridico consentito nei confronti di una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, consiste di norma nell' adire direttamente il giudice comunitario ( vedasi, tra altri, sentenza 14 giugno 1972, Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc . pag . 427; sentenza 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc . pag . 2421; sentenza 7 maggio 1986, Rihoux e a . / Commissione, causa 52/85, Racc . pag . 1567; ordinanza 8 novembre 1988, cause 264/88 e 264/88 R, Valle Fernandez / Commissione, Racc . pag . 6341 ). Infatti un reclamo rivolto contro una decisione di una commissione giudicatrice appare privo di senso, poiché l' istituzione interessata non ha il potere di annullare o di modificare le decisioni di una commissione giudicatrice . Di conseguenza, un' interpretazione eccessivamente restrittiva dell' art . 91, n . 2, dello Statuto, perverebbe soltanto a prorogare senza alcuna utilità il procedimento ( in particolare la sentenza della Corte 16 marzo 1978, von Wuellerstorff / Commissione, causa 7/77, Racc . pag . 769 ). D' altra parte se cionondimeno l' interessato si rivolge all' APN, con un reclamo amministrativo, quale che sia il suo significato giuridico, ciò può avere solo la conseguenza di privarlo del diritto di adire direttamente il giudice comunitario, poiché si tratta di un diritto irrinunciabile sul quale quindi non può influire il comportamento individuale ( sentenza della Corte 30 novembre 1978, Salerno e a . / Commissione, cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, Racc . pag . 2403 ).

18 Alla luce di questi principi, fondati allo stesso tempo sulla ricerca dell' economia procedurale e sull' intento di garantire il rispetto dei diritti dei dipendenti, occorre accertare se il ricorso diretto contro le decisioni della commissione giudicatrice 17 maggio e 3 luglio 1989 sia stato effettivamente presentato entro il termine di tre mesi previsto dallo Statuto, dal momento che, anche se il ricorrente ha presentato un previo reclamo, egli ha scelto in definitiva di adire direttamente il giudice comunitario . A proposito delle conclusioni rivolte contro la decisione della commissione giudicatrice 17 maggio 1989, relativa al primo diniego di ammissione del ricorrente al concorso, dai documenti versati agli atti non emerge e non è stato sostenuto dal Parlamento europeo che il ricorrente abbia ricevuto la notifica di detta decisione prima del 13 giugno 1989, data del suo reclamo all' APN e della sua lettera inviata al presidente della commissione giudicatrice . Ciò considerato, era ricevibile il ricorso del 28 agosto 1989, con il quale il ricorrente ha adito direttamente la Corte, senza attendere che gli venisse data risposta al reclamo o che fosse venuto a scadenza il termine previsto dallo Statuto per la risposta . Per quanto riguarda le conclusioni dirette contro la seconda decisione della commissione giudicatrice 3 luglio 1989, con la quale quest' ultima, dopo uno scambio di corrispondenza con il ricorrente, ha deciso di non modificare la propria decisione iniziale con la quale gli negava l' ammissione al concorso, si deve rilevare che esse non sono state precedute da un previo reclamo, come il ricorrente aveva senz' altro diritto di fare in presenza di una decisione della commissione giudicatrice .

19 Pertanto, i dubbi formulati dal Parlamento europeo sulla ricevibilità del presente ricorso sono infondati .

Nel merito

20 La ricorrente ha dedotto tre mezzi a sostegno delle sue conclusioni : in primo luogo, il Parlamento europeo avrebbe violato il dovere di sollecitudine e il principio della buona amministrazione, in secondo luogo, avrebbe violato l' art . 25 dello Statuto, relativo all' obbligo di motivazione; in terzo luogo, le disposizioni del bando di concorso sarebbero in contrasto con l' art . 2 dell' allegato III dello Statuto e con il dovere di sollecitudine .

Sul primo mezzo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione .

21 Il ricorrente sostiene in primo luogo che le disposizioni del bando di concorso relativo al deposito dei documenti giustificativi dei titoli di studio e dell' esperienza professionale erano soggette ad interpretazione; in secondo luogo, che è stato indotto in errore dagli stessi uffici del Parlamento; in terzo luogo, che l' amministrazione era senz' altro a conoscenza del suo errore; in quarto luogo che, tenuto conto delle sue mansioni e del fatto che il capo dell' Ufficio informazioni di Parigi, suo superiore gerarchico, era membro della commissione giudicatrice del concorso, questa non poteva ignorare che egli era in possesso dei requisiti richiesti .

22 Inoltre il ricorrente sostiene di aver adottato tutte le precauzioni necessarie sollecitando il parere del capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale" e prendendosi cura di precisare, nel modulo di dichiarazione di ricevimento, che i suoi diplomi si trovavano nel suo fascicolo presso la direzione del personale del Parlamento . Egli conclude, da una parte, che l' amministrazione aveva l' obbligo, nell' interesse del ricorrente, in forza del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione - come interpretati dalla Corte nelle sentenze 23 ottobre 1986, Schwiering / Corte dei conti ( causa 321/85, Racc . pag . 3177 ) e 4 febbraio 1987, Maurissen / Corte dei conti ( causa 417/85, Racc . pag . 551 ) - di avvisarlo del suo errore e, d' altra parte, che la commissione giudicatrice doveva far uso delle disposizioni dell' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto, mentre si trovava ancora nei termini ed il numero dei candidati era limitato . Tanto più che, secondo il ricorrente, il principio di uguaglianza non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che i candidati dipendenti e i candidati esterni verrebbero a trovarsi in una situazione giuridica differente .

23 Il Parlamento osserva in primo luogo che nel bando di concorso e nell' avviso di ricevimento dell' atto di candidatura è chiaramente indicato tre volte che tutti i candidati, compresi i dipendenti, in particolare quelli del Parlamento europeo che sono espressamente citati, debbono allegare i documenti richiesti e che questo requisito non è pertanto soggetto ad interpretazione . La valutazione portata dal ricorrente sulla sua rilevanza è priva di influenza sulla sua validità . Non spetterebbe pertanto alla commissione giudicatrice modificare i chiari requisiti del bando di concorso; decidendo altrimenti perverrebbe a concedere un privilegio al ricorrente, in contrasto con i principi di uguaglianza e di non discriminazione . Infatti la commissione giudicatrice è a questo riguardo vincolata dall' art . 5 dell' allegato III dello Statuto .

24 Il Parlamento deduce in secondo luogo che l' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto offre alla commissione giudicatrice la facoltà di richiedere documenti o informazioni complementari soltanto quando ha un dubbio sulla completezza del fascicolo o quando auspica di avere chiarimenti sul contenuto di uno o di più documenti forniti dal candidato . Orbene, nel caso di specie non vi erano documenti complementari da richiedere, dal momento che non era stato presentato nessun documento di base .

25 Il Parlamento sottolinea in terzo luogo che il requisito della produzione dei documenti richiesti, in allegato all' atto di candidatura, ha lo scopo di porre tutti i candidati, dipendenti o meno, su un piano di parità e non può essere considerato irragionevole . Inoltre, in quanto candidati al medesimo concorso generale esterno, i candidati dipendenti e i candidati esterni si trovano in una situazione giuridica identica . La circostanza che, dopo la loro assunzione, essi siano effettivamente trattati in modo diverso per quanto riguarda la nomina e la retribuzione, non avrebbe alcuna incidenza sul principio di uguaglianza che vige al momento della presentazione delle candidature . Esisterebbe da questo punto di vista una differenza tra le norme che disciplinano i concorsi esterni, come nel caso di specie, e quelli che disciplinano i concorsi interni .

26 Il Parlamento europeo sostiene in quarto luogo che il fatto, per il ricorrente, di aver chiesto consiglio al capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale", ammesso che sia provato, non lo esime dal rispetto dei requisiti fissati dal bando di concorso e che l' interpretazione di quest' ultimo non può vincolare giuridicamente il Parlamento . Inoltre il Parlamento fa notare che le indicazioni apposte dal ricorrente sull' avviso di ricevimento non si trovano nel fascicolo di cui dispone la commissione . Conclude che questo fatto non può rimettere in discussione la prima decisione della commissione giudicatrice, adottata in conformità ai requisiti posti nel bando di concorso, e che non era tale da obbligare la commissione ad avvalersi delle disposizioni dell' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto .

27 Si deve anzitutto ricordare, come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze 28 maggio 1980, Kuhner / Commissione ( cause riunite 33/79 e 75/79, Racc . pag . 1677 ), 9 dicembre 1982, Plug / Commissione ( causa 191/81, Racc . pag . 4229 ), 23 ottobre 1986, Schwiering ( causa 321/85, già citata ), che, pur non essendo menzionato nello Statuto del personale, il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, che vale anche per una commissione giudicatrice di concorso, rispecchia l' equilibrio dei diritti e dei doveri reciproci che lo Statuto ha istituito nei rapporti fra l' amministrazione e i suoi dipendenti . Questo obbligo come pure il principio di sana amministrazione implicano in particolare che, quando si pronuncia sulla situazione di un dipendente, l' autorità deve prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e in tal contesto deve tener conto non solo dell' interesse del servizio ma anche di quello del dipendente interessato .

28 Occorre pertanto esaminare se, come sostiene il ricorrente, l' amministrazione del Parlamento europeo o la commissione giudicatrice sia venuto meno, nel caso di specie, al dovere di sollecitudine così definito .

29 Si deve in primo luogo rilevare che il bando di concorso PE/44/A prescrive, inequivocabilmente, due volte, di cui la prima in carattere corsivo al fine di attirare l' attenzione, e a tutti i candidati, compresi i dipendenti del Parlamento europeo, l' obbligo di allegare all' atto di candidatura tutti i documenti giustificativi relativi ai diplomi e all' esperienza professionale, a pena di non essere ammessi al concorso . Questo obbligo viene ricordato una terza volta nel modulo di dichiarazione di ricevimento dell' atto di candidatura che deve essere compilato dal candidato stesso quando presenta la sua candidatura all' ufficio assunzioni e che gli viene successivamente ritrasmesso .

30 Questo obbligo così formulato tre volte era inoltre privo di ogni ambiguità contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in particolare durante la fase orale del procedimento . Se, alla voce III, B . 1 . c ), già citata, il bando di concorso vieta a tutti i candidati, ivi compresi i dipendenti del Parlamento europeo, di fare riferimento per la costituzione del fascicolo ai documenti depositati in occasione di precedenti candidature, questo divieto riguarda nel caso di specie inequivocabilmente i diplomi o altri documenti allegati dal ricorrente all' atto di candidatura inizialmente presentato al Parlamento europeo quando nel 1968 era divenuto dipendente al servizio di detta istituzione . Di conseguenza, la distinzione operata dal ricorrente tra i documenti depositati in occasione delle precedenti candidature e i documenti costitutivi del fascicolo personale del dipendente nel suo complesso, il quale comprende peraltro necessariamente i primi, è inconferente . Anzi, le altre disposizioni sopra citate del bando di concorso dimostrano, se ve ne fosse bisogno, che l' interpretazione del ricorrente non può essere accolta .

31 E' necessario aggiungere che, nel contesto di un concorso per titoli ed esami, spetta solo al candidato determinare i diplomi, i titoli e le attestazioni di esperienza professionale che intende allegare all' atto di candidatura e non all' ufficio che si occupa della gestione del personale, tenuto conto del rischio di errore al quale si andrebbe così incontro . Non spetta neppure a detto ufficio trasmettere alla commissione giudicatrice il fascicolo personale completo dell' interessato, che comprende molti altri documenti diversi da quelli di cui viene richiesta la produzione mediante il bando di concorso, il che imporrebbe alla commissione giudicatrice onerosi compiti materiali, incompatibili con il rispetto del principio di buona amministrazione .

32 Infine, e in ogni caso, né dai documenti versati agli atti né dal dibattimento condotto dinanzi al Tribunale è emerso che la menzione apposta dal ricorrente sulla dichiarazione di ricevimento del proprio atto di candidatura, la quale peraltro riguardava soltanto i diplomi e non i documenti giustificativi delle esperienze professionali, fosse atta ad informare in modo sicuro l' amministrazione o la commissione giudicatrice dell' errore da lui commesso, poiché l' avviso di ricevimento viene rispedito al candidato e non figura nel suo fascicolo .

33 Da quanto precede emerge che il Parlamento europeo non è venuto meno sotto nessun aspetto al dovere di sollecitudine cui era tenuto nei confronti del ricorrente né tantomeno al rispetto del principio di buona amministrazione, dal momento che l' equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci tra l' istituzione e il ricorrente richiedeva che quest' ultimo procedesse ad un' attenta e seria lettura delle disposizioni di un bando di concorso del tutto chiaro, preciso e tassativo .

34 Per quanto riguarda il rispetto dell' obbligo di sollecitudine e del principio di buona amministrazione da parte della commissione giudicatrice, si deve rilevare in primo luogo che secondo la costante giurisprudenza della Corte spetta, in linea di principio, al candidato di un concorso fornire alla commissione tutte le informazioni e i documenti che consentano a quest' ultima di accertare che il candidato soddisfi i requisiti richiesti dal bando di concorso . Infatti, una commissione non può essere tenuta a procedere essa stessa a ricerche per controllare se i candidati soddisfano a tutte le condizioni fissate dal bando di concorso . A questi ultimi spetta fornire alla commissione tutte le informazioni che ritengono utili per l' esame della loro candidatura, a maggior ragione se vi sono stati espressamente e formalmente invitati ( v . in particolare la sentenza 12 luglio 1989, Belardinelli / Corte di giustizia, causa 225/87, Racc . pag . 2353 ).

35 Si deve in secondo luogo rilevare che il ricorrente non può utilmente avvalersi delle disposizioni dell' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto al fine di sottrarsi ad un obbligo chiaro, preciso e tassativo prescritto dal bando di concorso . Infatti, ai sensi di queste disposizioni, ai candidati "può essere chiesto di fornire tutti i documenti o le informazioni supplementari" nel contesto dei concorsi banditi dalle istituzioni . Ne emerge chiaramente che esse offrono una semplice facoltà alla commissione giudicatrice di chiedere ai candidati informazioni complementari, qualora nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto, ma non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che impongono alla commissione l' obbligo di farsi produrre il complesso dei documenti richiesti nel bando di concorso da parte dei candidati dipendenti . Per di più, nel caso di specie, è particolarmente legittimo che la commissione non facesse ricorso a questa disposizione nei confronti del ricorrente, dato che il numero dei candidati era di 385, numero che non può essere considerato ristretto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente .

36 Occorre in terzo luogo sottolineare che le informazioni erronee che sarebbero state date al ricorrente da parte del capo dell' ufficio "Statuto e gestione del personale" durante una comunicazione telefonica, ammesso che siano provate e per quanto possano essere censurabili, non erano atte ad esonerare il ricorrente da un' attenta lettura delle disposizioni di cui è causa nel bando di concorso, enunciate in modo chiaro, preciso e tassativo . Siffatta erronea interpretazione, ammesso che sia stata effettivamente fornita come riportato dal ricorrente e dal dipendente del Parlamento europeo, non può vincolare questa istituzione, in presenza di un bando di concorso privo di ogni ambiguità, visto soprattutto che il dipendente del Parlamento europeo che avrebbe dato una simile interpretazione ha riconosciuto, nella sua lettera 8 giugno 1989, che egli aveva "esteso ai candidati interni a un concorso esterno ciò che era valido solo per un concorso interno", e che il ricorrente stesso, nella lettera 13 giugno 1989 al presidente della commissione giudicatrice, sostiene che i suoi colleghi candidati interni al medesimo concorso hanno ottenuto per quanto li riguarda informazioni esatte dall' ufficio competente del Parlamento .

37 In quarto luogo, il ricorrente non può ulteriormente invocare disparità di trattamento, sul piano della retribuzione e della nomina, tra i candidati dipendenti e i candidati esterni, in conseguenza della loro entrata in servizio, per tentare di giustificare una differenza di trattamento in occasione delle modalità di selezione dei candidati nel contesto di uno stesso procedimento di concorso generale . Una siffatta discriminazione nelle modalità di selezione dei candidati dipendenti e dei candidati esterni violerebbe, infatti, il principio di uguaglianza di tutti i candidati ad un medesimo concorso .

38 Dal complesso di quanto precede emerge che né l' amministrazione del Parlamento europeo né la commissione giudicatrice del concorso hanno trasgredito il dovere di sollecitudine e il rispetto del principio di buona amministrazione al quale essi erano tenuti nei confronti del ricorrente e che la commissione giudicatrice, con decisione 17 maggio 1989, confermata con decisione 3 luglio 1989, ha legittimamente negato l' ammissione del ricorrente a questo concorso per il motivo che non aveva allegato all' atto di candidatura alcun documento giustificativo .

39 Ciò considerato, le altre allegazioni del ricorrente, cioè il fatto di essere a contatto degli uffici del Parlamento europeo in conseguenza del posto da lui occupato a Parigi, il fatto che il suo superiore gerarchico fosse membro della commissione giudicatrice del concorso e che l' amministrazione non poteva ignorare che egli soddisfaceva le condizioni richieste, sono inconferenti e non possono giustificare la violazione da lui stesso commessa delle chiare disposizioni contenute nel bando di concorso PE/44/A .

40Il primo mezzo deve pertanto essere respinto .

Sul secondo mezzo che deduce la violazione dell' art . 25 dello Statuto, relativo all' obbligo di motivazione

41 Secondo il ricorrente, la decisione della commissione giudicatrice 3 luglio 1989, che segue alla sua domanda 13 giugno 1989, è insufficientemente motivata e viola di conseguenza l' art . 25 dello Statuto perché non consente né al ricorrente né alla Corte di valutare i motivi della non ammissione del ricorrente al concorso e del rifiuto di autorizzarlo a depositare i documenti richiesti . A questo riguardo, fa riferimento alla sentenza 12 luglio 1989, Belardinelli ( causa 225/87, già citata ), secondo la quale una commissione giudicatrice di un concorso con numerosi partecipanti può, in una prima fase, comunicare ai candidati solo i criteri e il risultato della selezione, salvo fornire successivamente charimenti individuali a quei candidati che lo richiedessero esplicitamente . Inoltre, nessuna delle due lettere che lo informano del rigetto della sua candidatura gli avrebbe permesso di identificare i motivi precisi che gli sono stati opposti, e solo nel controricorso del Parlamento il ricorrente avrebbe potuto prendere conoscenza della motivazione delle due decisioni .

42 Secondo il Parlamento, la lettera inviata dal ricorrente al presidente della commissione giudicatrice il 13 giugno 1989 non era diretta ad ottenere chiarimenti supplementari sulla decisione di rigetto della candidatura ma soltanto a indurre la commissione giudicatrice a riesaminarla . La commissione, avendo ritenuto che le informazioni fornite dal ricorrente non fossero tali da consentirle di modificare la sua decisione, ha semplicemente confermato la propria lettera 24 maggio 1989, che era sufficientemente motivata ai sensi dell' art . 25 dello Statuto . Si tratterebbe pertanto di un atto puramente confermativo che non reca pregiudizio e non necessita di motivazione . Inoltre dalle lettere del ricorrente 13 e 30 giugno 1989 qui sopra esaminate emergerebbe chiaramente che quest' ultimo aveva completa conoscenza del fatto che la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterlo al concorso era motivata dalla mancanza di documenti giustificativi allegati al suo atto di candidatura . Orbene, questa motivazione emerge chiaramente dalla lettera trasmessa al ricorrente il 24 maggio 1989 in conseguenza della decisione 17 maggio 1989 della commissione giudicatrice del concorso .

43 Si deve, in primo luogo, ricordare che secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia ( sentenza 1° giugno 1983, Seton e a . / Commissione, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Racc . pag . 1789 ), la motivazione degli atti che possono arrecare pregiudizio deve consentire al dipendente interessato di conoscere i motivi del provvedimento adottato nei suoi confronti e di provvedere alla tutela dei propri diritti ed interessi . Inoltre, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza Belardinelli, quando le domande dei candidati esclusi da un concorso non sono intese ad ottenere ulteriori chiarimenti individuali, ma ad indurre la commissione giudicatrice a riesaminare la sua decisione di non ammetterli a concorrere, dette domande non obbligano la commissione giudicatrice a motivare più ampiamente le sue decisioni iniziali .

44 Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge chiaramente che la lettera inviata al ricorrente dal presidente della commissione in data 24 maggio 1989 gli consentiva di conoscere le ragioni che hanno motivato nei suoi confronti la decisione di non ammetterlo al concorso . Le lettere del ricorrente 13 e 30 giugno 1989 confermano peraltro la sua conoscenza di questi motivi poiché, in particolare, egli riconosce di non avere, per errore, allegato all' atto di candidatura i documenti giustificativi richiesti dal bando di concorso . Inoltre, queste due lettere del ricorrente costituiscono senz' altro domande intese a che la commissione giudicatrice riesamini la sua decisione di non ammissione al concorso e non richieste di chiarimenti individuali supplementari . Di conseguenza, la commissione giudicatrice non era tenuta a motivare più ampiamente la sua decisione 3 luglio 1989 e poteva pertanto limitarsi a confermare la sua precedente decisione .

45Ne consegue che anche il secondo mezzo deve essere respinto .

Sul terzo mezzo relativo alla violazione, da parte del bando di concorso, dell' art . 2 dell' allegato III dello Statuto e del dovere di sollecitudine

46 Il ricorrente sostiene che il bando di concorso esclude la facoltà, per la commissione giudicatrice, di chiedere ai candidati di fornire documenti ed informazioni supplementari e costituisce, pertanto, una violazione dell' art . 2 dell' allegato III dello Statuto nonché del dovere di sollecitudine .

47 Secondo il Parlamento l' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto ha lo scopo di consentire alla commissione giudicatrice, in caso di dubbi, di chiedere documenti supplementari ai candidati ma non può in alcun caso essere applicato allorché il candidato non ha presentato nessun documento giustificativo . Aggiunge che il potere di chiedere ai candidati la produzione dei diplomi e di altri documenti giustificativi emerge dall' art . 1 dell' allegato III dello Statuto, il quale consente all' autorità che ha il potere di nomina di esigere siffatti requisiti particolari, di cui la commissione giudicatrice deve garantire il rispetto .

48 Occorre, in primo luogo, rilevare d' ufficio che, come confermato dalla Corte nella sentenza 8 maggio 1988, Sergio e a . / Commissione ( cause riunite 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, Racc . pag . 1399 ), a sostegno del ricorso diretto contro la decisione di non ammetterlo ad un concorso il dipendente può dedurre mezzi relativi ad asseriti vizi del bando di concorso, qualora non abbia tempestivamente impugnato le disposizioni del bando che consideri lesive .

49 Ne consegue che, nel caso di specie, la parte del ricorso con cui si contesta la legittimità del bando di concorso, non impugnato entro i termini prescritti dallo Statuto, è irricevibile .

50 Inoltre, e ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna disposizione del bando di concorso PE/44/A ha l' oggetto o l' effetto di vietare alla commissione di far uso della possibilità di ricorrere all' art . 2, secondo comma, dell' allegato III dello Statuto .

51 Il terzo mezzo deve quindi essere disatteso . Il ricorso del sig . Burban deve pertanto essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, applicabile mutatis mutandis al Tribunale ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il soccombente è condannato alle spese . Tuttavia, a norma dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste .

Dispositivo


Per questi motivi,

Il Tribunale ( Quinta Sezione ),

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese .