SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
26 febbraio 2026 ( *1 )
Indice
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I. Contesto normativo |
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A. Diritto dell’Unione |
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1. Direttiva «autorizzazioni» |
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2. Direttiva «quadro» |
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3. Direttiva «concorrenza» |
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4. Direttiva 2018/1972 |
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B. Diritto ungherese |
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II. Fatti all’origine del ricorso per inadempimento |
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III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte |
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IV. Sul ricorso |
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A. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione |
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1. Sull’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e della Carta |
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a) Argomenti delle parti |
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b) Valutazione della Corte |
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1) Sul quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche |
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2) Sulla Carta |
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2. Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2018/1972 |
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a) Argomenti delle parti |
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b) Valutazione della Corte |
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B. Sulla ricevibilità |
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1. Sulla ricevibilità delle censure sollevate nei confronti delle decisioni controverse |
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a) Argomenti delle parti |
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b) Valutazione della Corte |
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2. Sulla ricevibilità della censura relativa a una violazione del principio di leale cooperazione |
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C. Nel merito |
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1. Sulle censure relative all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e alla decisione di diniego |
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a) Sulla censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità |
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1) Argomenti delle parti |
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2) Valutazione della Corte |
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i) Sull’applicabilità dell’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni» |
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ii) Sulla portata dell’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), della legge sui media |
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iii) Sulla violazione del principio di proporzionalità da parte dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media |
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b) Sulla censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione |
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1) Argomenti delle parti |
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2) Valutazione della Corte |
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c) Sulla censura relativa alla mancata adozione in tempo utile della decisione di diniego |
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1) Argomenti delle parti |
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2) Valutazione della Corte |
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d) Conclusione |
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2. Sulle censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità |
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a) Sulle censure relative a una violazione dei principi di trasparenza e di proporzionalità |
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1) Argomenti delle parti |
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2) Valutazione della Corte |
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i) Sui motivi di nullità relativi ai programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely» |
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ii) Sul motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió |
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b) Sulla censura relativa alla mancata adozione in tempo utile della decisione di nullità |
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1) Argomenti delle parti |
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2) Valutazione della Corte |
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c) Conclusione |
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3. Sulle censure relative all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media |
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a) Argomenti delle parti |
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b) Valutazione della Corte |
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1) Sulla censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione |
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2) Sulla censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità |
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3) Sulla censura relativa a una violazione dell’obbligo di provvedere a una gestione efficace dello spettro radio |
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4) Conclusione |
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4. Sulle censure relative a una violazione dell’articolo 11 della Carta |
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a) Argomenti delle parti |
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b) Valutazione della Corte |
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Sulle spese |
«Inadempimento di uno Stato – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Spettro radio – Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/77/CE e (UE) 2018/1972 – Diritti d’uso individuali – Normativa e decisioni amministrative nazionali che privano una radio commerciale della possibilità di trasmettere i propri contenuti su una frequenza radio FM terrestre analogica – Principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e buon andamento dell’amministrazione – Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Libertà di espressione e d’informazione – Libertà dei media»
Nella causa C‑92/23,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 17 febbraio 2023,
Commissione europea, rappresentata da A. de Gregorio Merino, U. Małecka, L. Malferrari e A. Tokár, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuta da:
Regno del Belgio, rappresentato inizialmente da C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck e M. Van Regemorter, successivamente da C. Jacob, M. Jacobs, C. Pochet e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,
Regno di Danimarca, rappresentato inizialmente da D. Elkan, J. F. Kronborg e C. A.‑S. Maertens, successivamente da D. Elkan e C. A.‑S. Maertens e, infine, da C. A.‑S. Maertens e J. Sandvik Loft, in qualità di agenti,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. K. Bulterman e C. S. Schillemans, in qualità di agenti,
intervenienti,
contro
Ungheria, rappresentata da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti, assistiti da G. Trinn, ügyvéd,
resistente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M.L. Arastey Sahún (relatrice), presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, N. Piçarra, D. Gratsias, M. Gavalec, S. Gervasoni, N. Fenger e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: A. Rantos,
cancelliere: I. Illéssy, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 dicembre 2024,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
sentenza
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1 |
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che l’Ungheria:
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I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
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2 |
Il contesto normativo comune ai servizi di comunicazione elettronica, alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi correlati, in vigore fino al 21 dicembre 2020, era costituito dalla direttiva «quadro» nonché dalle quattro direttive particolari che la accompagnano, tra cui la direttiva «autorizzazioni», le quali erano integrate dalla direttiva «concorrenza». Le direttive «quadro» e «autorizzazioni» sono state abrogate dalla direttiva 2018/1972 (in prosieguo, congiuntamente alla direttiva «concorrenza», il «quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche»). |
1. Direttiva «autorizzazioni»
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3 |
L’articolo 5 della direttiva «autorizzazioni» prevedeva quanto segue: «(...) 2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale di cui all’articolo 3, nel rispetto degli articoli 6, 7 e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficace di tali risorse a norma della direttiva [2002/21]. Fatti salvi criteri [e procedure] specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della direttiva [2002/21]. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria. (...) 3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia d’uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali. (...)». |
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4 |
L’articolo 7 della direttiva «autorizzazioni» era così formulato: «(...) 3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva [2002/21] e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva. 4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi. (...)». |
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5 |
L’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni» disponeva quanto segue: «1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, conformemente all’articolo 11. (...) 3. L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza. (...) 5. Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d’uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa. (...)». |
2. Direttiva «quadro»
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6 |
Ai sensi del considerando 5 della direttiva «quadro»: «La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell’informazione implica l’esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva [2002/20], la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all’interconnessione delle stess[e] (direttiva accesso) [(GU 2002, L 108, pag. 7)], la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) [(GU 2002, L 108, pag. 7)], la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [(GU 1998, L 24, pag. 1)] (in prosieguo: “le direttive particolari”). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emissioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell’informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi d’informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive [(GU 1989, L 298, pag. 23)]. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi d’informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori». |
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7 |
L’articolo 1 della direttiva «quadro» così disponeva: «1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati e per taluni aspetti delle apparecchiature terminali onde facilitare l’accesso agli utenti disabili; definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l’applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità. 2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica. 3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva. (...)». |
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8 |
L’articolo 2 di tale direttiva disponeva quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)
(...)». |
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9 |
L’articolo 8 della direttiva «quadro» enunciava quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi. (...) Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell’ambito delle loro competenze a garantire l’attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione. 2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro:
(...)
(...)». |
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10 |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva: «Tenendo debito conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 bis. Essi garantiscono che l’attribuzione degli spettri ai fini dei servizi di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità nazionali competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. (...)». |
3. Direttiva «concorrenza»
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11 |
L’articolo 4 della direttiva «concorrenza» prevede quanto segue: «Lasciando impregiudicati i criteri e le procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere l’uso di frequenze radio a fornitori di servizi relativi al contenuto delle trasmissioni radiofoniche e televisive al fine di perseguire obiettivi di interesse generale conformemente al diritto comunitario:
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4. Direttiva 2018/1972
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12 |
Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2018/1972: «Le direttive [2002/20 e 2002/21] hanno subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla loro rifusione». |
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13 |
L’articolo 2, punto 4, della direttiva 2018/1972 è così formulato: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: (...)
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14 |
L’articolo 45 di tale direttiva prevede quanto segue: «1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l’allocazione dello spettro radio usato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, il rilascio di autorizzazioni generali ivi relative o di diritti d’uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. (...) 2. Gli Stati membri promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione [europea] in modo coerente con l’esigenza di garantirne un uso effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò gli Stati membri agiscono ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva e della decisione 676/2002/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU 2002, L 108, pag. 1)], tra l’altro: (...)
(...)
(...)». |
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15 |
L’articolo 48, paragrafo 3, di detta direttiva dispone quanto segue: «Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d’uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale stabilito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione». |
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16 |
L’articolo 124, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva è così formulato: «Entro il 21 dicembre 2020 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni». |
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17 |
Ai sensi dell’articolo 125 della direttiva 2018/1972: «Le direttive [2002/20 e 2002/21] sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all’allegato XII, parte B. (...) I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII». |
B. Diritto ungherese
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18 |
L’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media, nella sua versione applicabile alla data di adozione delle decisioni del Consiglio per i media nn. 354/2017 (IV. 19.) (in prosieguo: la «decisione n. 354/2017») e 1224/2017 (XI. 14.) (in prosieguo: la «decisione n. 1224/2017»), prevedeva quanto segue: «I fornitori di servizi di media devono comunicare ogni mese al Consiglio per i media dati che consentano di verificare il rispetto delle quote di trasmissione. (...)». |
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19 |
L’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media, nella versione attualmente in vigore, enuncia quanto segue: «Ogni mese, i fornitori di servizi di media lineari, entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in questione, ed i fornitori di servizi di media su richiesta, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di riferimento, devono fornire al Consiglio per i media dati che consentano di verificare il rispetto delle quote di trasmissione. (...)». |
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20 |
L’articolo 48 di tale legge è così formulato: «1. Salvo diversa disposizione della presente legge, un servizio di media lineare analogico che utilizza risorse limitate detenute dallo Stato può essere fornito sulla base di un contratto amministrativo aggiudicato nell’ambito di una gara d’appalto indetta e organizzata dal Consiglio per i media. (...) 5. Il diritto di fornire servizi di media lineari analogici avvalendosi di risorse limitate appartenenti allo Stato ha una durata di validità massima di dieci anni per quanto riguarda la radiodiffusione e di dieci anni per quanto riguarda i servizi di media audiovisivi; alla scadenza, può essere prorogato per una volta senza gara, su iniziativa del fornitore di servizi di media, per un periodo massimo di sette anni, fermo restando che i contratti per la fornitura di servizi di media audiovisivi giungono a scadenza alla data prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, dell’a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény [(legge n. LXXIV, del 2007, recante norme in materia di radiodiffusione e di passaggio al digitale] (Magyar Közlöny 2007/80.) (...) L’iniziativa volta alla proroga deve essere notificata al Consiglio per i media quattordici mesi prima della data di scadenza. In caso di inosservanza di tale termine, non sarà consentita alcuna proroga. Nell’ambito dell’esercizio dei diritti di proprietà a nome dello Stato, il Consiglio per i media informa il fornitore di servizi di media della proroga del diritto in questione, o del fatto che non intende prorogarlo, al più presto sei mesi e al più tardi quattro mesi prima della scadenza dei diritti. Il fornitore di servizi di media non ha diritto alla proroga del diritto di fornire servizi di media e l’iniziativa volta a tale proroga non comporta alcun obbligo a carico del Consiglio per i media di stipulare un contratto. (...) 7. Il diritto non può essere prorogato:
(...)». |
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21 |
L’articolo 55, paragrafo 1, della legge sui media dispone quanto segue: «Può partecipare alla procedura di gara qualsiasi impresa:
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22 |
L’articolo 59 di tale legge prevede che: «1. In sede di esame della validità sostanziale dell’offerta, il Consiglio per i media valuta l’offerta presentata dal candidato iscritto alla gara d’appalto nel suo complesso e in relazione a ciascuno dei suoi elementi e ne esamina la fondatezza. (...) 3. L’offerta è viziata da nullità sostanziale (...)
(...)». |
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23 |
Ai sensi dell’articolo 63 di detta legge: «1. Nel momento in cui la decisione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), è notificata al candidato dichiarato aggiudicatario, il Consiglio per i media avvia d’ufficio un procedimento amministrativo ai fini della conclusione di un contratto amministrativo con lo stesso. Il termine per l’espletamento di tale procedimento amministrativo è di quarantacinque giorni. (...) 12. Il fornitore di servizi di media ha il diritto e l’obbligo di trasmettere programmi conformemente ai termini del contratto amministrativo, utilizzando la propria rete, le proprie apparecchiature e i propri impianti o ricorrendo ai servizi (di radiodiffusione) di un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche. Non è necessaria un’autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione per le attività di radiodiffusione e distribuzione esercitate dal fornitore di servizi di media tramite le proprie apparecchiature, fatte salve le autorizzazioni che devono essere ottenute ai sensi di altre disposizioni legislative o regolamentari. (...)». |
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24 |
L’articolo 65 della legge sui media così dispone: «1. Su domanda, il Consiglio per i media può stipulare, in considerazione del mercato e della politica dei media, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 180 giorni per l’esercizio di una possibilità di fornitura di servizi di media: (...)
(...) 11. Qualora il diritto di fornire servizi di media radiofonici lineari scada dopo essere già stato prorogato una volta dal Consiglio per i media e sia già stata avviata la procedura di gara relativa alla possibilità di fornire servizi di media, il Consiglio per i media può stipulare, eventualmente anche più volte, con il fornitore di servizi di media precedentemente titolare del diritto, e su domanda del medesimo, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 60 giorni. Sulla base del presente paragrafo, può essere concluso un contratto amministrativo temporaneo solo dopo la conclusione della procedura di gara o, qualora il provvedimento che pone fine alla procedura di gara sia stato oggetto di ricorso amministrativo, solo dopo la definitiva conclusione del procedimento. Il contratto amministrativo temporaneo cessa alla data della stipula del contratto amministrativo con il candidato selezionato. (...)». |
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25 |
L’articolo 66, paragrafo 4, di tale legge enuncia quanto segue: «Il servizio di media comunitario lineare: (...)
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26 |
L’articolo 185 di detta legge è così formulato: «1. Il Consiglio per i media o l’Ufficio [della NMHH (in prosieguo: l’«Ufficio»)] possono applicare sanzioni giuridiche agli autori di infrazioni delle norme relative alla gestione dei media, conformemente alle disposizioni degli articoli da 186 a 189. 2. Nell’applicare le sanzioni giuridiche, il Consiglio per i media e l’Ufficio agiscono nel rispetto del principio della parità di trattamento, tenendo conto dei principi di progressività e proporzionalità; essi applicano il principio di progressività in funzione della gravità e del carattere reiterato dell’infrazione e impongono una sanzione giuridica che sia proporzionata tenuto conto dell’insieme delle circostanze particolari e dell’obiettivo perseguito da tale sanzione. (...)». |
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27 |
L’articolo 187 della stessa legge così dispone: «1. In caso di infrazione reiterata, il Consiglio per i media e l’Ufficio infliggono un’ammenda fino a 2000000 [fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 5240)] al responsabile dell’ente trasgressore, in funzione della gravità e della natura dell’infrazione nonché delle specificità del singolo caso. 2. Il Consiglio per i media e l’Ufficio stabiliscono la sanzione giuridica tenendo conto, oltre che dei criteri di valutazione previsti dall’a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény [(legge n. CXXV, del 2017, sulle sanzioni applicabili in caso di infrazioni amministrative) (Magyar Közlöny 2017/171.)], e in base alla natura dell’infrazione, della gravità e della continuità dell’infrazione, del danno arrecato agli interessi e ai diritti della persona che ne sono derivati, nonché della sua incidenza sul mercato. (...) 5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di 365 giorni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità. In caso di infrazione delle disposizioni degli articoli 20 e 21, dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 5, e dell’articolo 22, paragrafo 6, un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di tre anni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità. (...)» |
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28 |
L’articolo 187, paragrafo 4, della legge sui media, nella sua versione applicabile alla data di adozione delle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017, così disponeva: «Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di 365 giorni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità. In caso di infrazione delle disposizioni degli articoli 20 e 21, dell’articolo 22, paragrafo 2, dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 5, e dell’articolo 22, paragrafo 6, un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di tre anni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità». |
II. Fatti all’origine del ricorso per inadempimento
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29 |
Klubrádió è una radio commerciale ungherese che, a partire dal 1999, trasmetteva i suoi programmi sulla frequenza 95,3 MHz nell’area di trasmissione di Budapest (Ungheria). |
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30 |
Il 13 febbraio 2014 il Consiglio per i media e Klubrádió hanno posto fine al contratto di radiodiffusione relativo a tale frequenza e hanno stipulato un contratto relativo al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9, nell’area di trasmissione di Budapest (in prosieguo: la «frequenza MHz 92,9»), per il periodo compreso tra il 14 febbraio 2014 e il 14 febbraio 2021 (in prosieguo: il «contratto di radiodiffusione di Klubrádió»). Quest’ultimo contratto era prorogabile per una durata di cinque anni. |
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31 |
L’8 novembre 2019, Klubrádió ne ha chiesto la proroga ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 5, della legge sui media. |
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32 |
Con decisione n. 830/2020 (IX. 8), dell’8 settembre 2020, il Consiglio per i media ha respinto tale domanda (in prosieguo: la «decisione di diniego»). |
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33 |
Il Consiglio per i media si è fondato sul fatto che, nella sua decisione n. 1224/2017, esso aveva constatato che Klubrádió aveva violato l’obbligo d’informazione mensile relativo alle quote di trasmissione, previsto all’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media (in prosieguo: l’«obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione»), che tale infrazione non era di lieve entità e che, ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 4, di tale legge, nella sua versione applicabile alla data di tale decisione, detta infrazione risultava reiterata, in quanto tale emittente radiofonica aveva già violato tale obbligo entro un periodo di 365 giorni, come già constatato dal Consiglio per i media nella sua decisione n. 354/2017. Il Consiglio per i media ha quindi concluso che, in applicazione dell’articolo 48, paragrafo 7, di detta legge, il contratto di radiodiffusione di Klubrádió non poteva essere prorogato. |
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34 |
Il 4 novembre 2020, il Consiglio per i media ha pubblicato il bando di gara relativo all’esercizio della possibilità di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 (in prosieguo: il «bando di gara controverso» o la «gara d’appalto controversa»). Klubrádió e altri due fornitori di servizi di media, vale a dire Közösségi Rádiózásért Egyesület e LBK Médiaszolgáltató 2020 Kft., hanno presentato le proprie candidature per tale gara. |
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35 |
Con due decisioni del 22 dicembre 2020, il Consiglio per i media ha constatato che le candidature presentate da questi ultimi due fornitori erano viziate da nullità formale. |
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36 |
Inoltre, con decisione n. 180/2021 (III. 10.), del 10 marzo 2021, il Consiglio per i media ha constatato che la candidatura di Klubrádió era viziata da nullità sostanziale e ha, pertanto, dichiarato infruttuosa la gara d’appalto controversa (in prosieguo: la «decisione di nullità»). |
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37 |
Tale decisione si fondava su tre motivi, vale a dire, in primo luogo, l’assenza, al punto III.3 del modulo presentato da Klubrádió nella sua offerta, di una descrizione di un programma inserito nel palinsesto settimanale indicato al punto III.2 di tale modulo; in secondo luogo, l’esistenza, rispetto a un altro programma, di una differenza di cinque minuti tra la durata indicata al punto III.2 di detto modulo e quella menzionata al punto III.3 del medesimo modulo; nonché, in terzo luogo, l’esistenza di un patrimonio netto negativo nei bilanci di quest’ultima nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della sua candidatura e l’impossibilità, per tale emittente radiofonica, di coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto. |
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38 |
Secondo il Consiglio per i media, a norma della legge sui media e della lex specialis della gara d’appalto controversa, le irregolarità relative al palinsesto non potevano essere sanate dopo la data di presentazione di tale candidatura. Per quanto riguarda l’esistenza di un patrimonio netto negativo, una tale circostanza non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo di cui al punto 1.2 del bando di gara controverso, vale a dire assicurare la presenza sui mercati dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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39 |
Il 30 marzo 2021 il Consiglio per i media e il Közösségi Rádiózásért Egyesület hanno concluso, ai sensi dell’articolo 65 della legge sui media, un contratto amministrativo temporaneo ai fini dell’uso della frequenza MHz 92,9 per il periodo compreso tra il 3 maggio e il 29 ottobre 2021. |
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40 |
Sia la decisione di diniego che quella di nullità (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse») sono state impugnate in sede giurisdizionale da Klubrádió. Ciascuna di queste decisioni è stata confermata, innanzitutto, dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria) e, successivamente, dalla Kúria (Corte suprema, Ungheria). Klubrádió ha altresì presentato, dinanzi all’Alkotmánybíróság (Corte costituzionale, Ungheria), un’eccezione di incostituzionalità, che è stata respinta da quest’ultimo organo giurisdizionale. |
III. Procedimento precontenzioso e procedimento dinanzi alla Corte
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41 |
Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità ungheresi per ottenere precisazioni sui motivi alla base della decisione di diniego e sulla legislazione ungherese applicabile. |
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42 |
In risposta a tale lettera, il 12 novembre 2020 la presidente della NMHH ha dichiarato che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media non conferisce al Consiglio per i media alcun margine di discrezionalità che gli consenta di esaminare, in sede di valutazione di una domanda di proroga del diritto di fornire servizi di media, se tale diritto possa essere prorogato in caso di infrazione di lieve entità ma reiterata. Ella ha precisato che, ai sensi delle disposizioni di tale legge, qualora venga constatato, con decisione definitiva del Consiglio per i media, che il fornitore in questione ha commesso un’infrazione reiterata o un’infrazione grave, detto diritto non può essere prorogato. |
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43 |
Il 12 febbraio 2021 la Commissione ha inviato una nuova lettera alle autorità ungheresi, con la quale ha espresso le proprie preoccupazioni relativamente ai ritardi nell’assegnazione delle frequenze radio a fini di radiodiffusione e alla questione se la decisione di diniego fosse conforme al diritto dell’Unione, letto alla luce del diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dall’articolo 11 della Carta. |
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44 |
In risposta a tale lettera, il 19 febbraio 2021 la presidente della NMHH ha dichiarato che, nel caso in esame, non esisteva alcuna possibilità giuridica per Klubrádió di fornire servizi di media a titolo temporaneo. Ella ha inoltre ribadito le spiegazioni contenute nella sua risposta del 12 novembre 2020. |
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45 |
Il 9 giugno 2021 la Commissione, ritenendo che le decisioni controverse e le norme nazionali alla base della loro adozione costituissero una violazione di diverse disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e dell’articolo 11 della Carta, ha inviato una lettera di diffida all’Ungheria. |
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46 |
L’Ungheria ha risposto a tale lettera con una comunicazione del 9 agosto 2021, nella quale ha sostenuto che la normativa nazionale in questione e l’esito dei due procedimenti amministrativi avviati sulla base di tale normativa non erano contrari al diritto dell’Unione. |
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47 |
Il 21 dicembre 2021 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui, in primo luogo, ha considerato che l’Ungheria fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», dell’articolo 4, punto 2, della direttiva«concorrenza», dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 9 della direttiva «quadro», dei principi di proporzionalità, non discriminazione e leale cooperazione, nonché dell’articolo 11 della Carta. Tali violazioni deriverebbero, in primis, dall’adozione da parte del Consiglio per i media della decisione di diniego, in secundis, nell’ipotesi in cui l’interpretazione del diritto ungherese adottata dal Consiglio per i media fosse corretta, dall’adozione di una legge che, in caso di infrazione reiterata, esclude automaticamente la proroga dei diritti d’uso dello spettro radio, anche qualora l’infrazione in questione non risulti particolarmente grave e rivesta carattere meramente formale, in tertiis, dell’omessa trasmissione delle informazioni richieste dalla Commissione al fine di stabilire se il rigetto della domanda di proroga presentata da Klubrádió fosse conforme al divieto di discriminazioni e, in quartis, dalla conseguente impossibilità, in modo discriminatorio e sproporzionato, per tale emittente radiofonica di proseguire la propria attività nel settore della radiodiffusione. |
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48 |
In secondo luogo, secondo la Commissione, l’Ungheria aveva violato gli articoli 4, 8 e 9 della direttiva «quadro», l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» e il principio di buon andamento dell’amministrazione, a causa, in primis, dell’omessa adozione di una decisione, entro il termine di sei settimane previsto dalla direttiva «autorizzazioni», in merito alla domanda di Klubrádió diretta alla proroga dei suoi diritti d’uso dello spettro radio, in secondis, dell’omessa organizzazione di una procedura ai fini dell’assegnazione della radiofrequenza precedentemente utilizzata da Klubrádió entro il termine utile per consentire l’adozione di una decisione prima della scadenza dei diritti d’uso di Klubrádió e, in tertiis, della sospensione della procedura di assegnazione con il motivo che Klubrádió aveva esercitato il proprio diritto di ricorso. |
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49 |
In terzo luogo, la Commissione ha affermato che l’Ungheria aveva violato l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 45 della direttiva 2018/1972 e l’articolo 11 della Carta, a causa del fatto che il Consiglio per i media aveva subordinato la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio a requisiti sproporzionati, non aveva preliminarmente stabilito i criteri di concessione di tali diritti, non aveva previsto alcun margine di discrezionalità per valutare la gravità e la rilevanza degli errori che potessero viziare le domande presentate dai candidati e influire sull’esclusione di questi ultimi, e non aveva tenuto conto dell’importanza trascurabile degli errori da cui sarebbe stata viziata l’offerta presentata da Klubrádió. |
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50 |
In quarto luogo, la Commissione ha sostenuto che, escludendo la possibilità, per i fornitori di servizi di media i cui diritti d’uso delle radiofrequenze non siano stati prorogati, di stipulare un contratto amministrativo temporaneo ai fini dell’utilizzo di una radiofrequenza, conferendo invece tale possibilità ai fornitori di servizi i cui diritti d’uso delle radiofrequenze siano già stati prorogati una volta, e non giustificando tale disparità di trattamento, l’Ungheria aveva violato l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 nonché i principi di proporzionalità e non discriminazione. |
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51 |
La Commissione ha invitato l’Ungheria a conformarsi al parere motivato entro un termine di due mesi dalla data di ricezione dello stesso. |
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52 |
Il 2 febbraio 2022 l’Ungheria ha risposto a tale parere motivato, da un lato, contestando l’applicazione nel caso di specie delle disposizioni e dei principi del diritto dell’Unione invocati dalla Commissione e, dall’altro, sostenendo che né le norme di diritto ungherese applicabili né le decisioni controverse violavano il diritto dell’Unione. |
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53 |
Non essendo rimasta soddisfatta della risposta ricevuta dall’Ungheria, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso. |
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54 |
Con decisioni del presidente della Corte del 17 agosto 2023, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. |
IV. Sul ricorso
A. Sull’applicabilità del diritto dell’Unione
1. Sull’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e della Carta
a) Argomenti delle parti
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55 |
L’Ungheria sostiene, in primo luogo, che il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche non si applica né alle decisioni controverse né alle procedure che hanno dato luogo all’adozione di tali decisioni, per il motivo che tali procedure e tali decisioni non riguarderebbero la concessione di diritti d’uso di radiofrequenze, ma il diritto di fornire servizi di media. |
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56 |
Al riguardo, innanzitutto, tale Stato membro invoca il considerando 5, l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché l’articolo 2, lettere a) e c), della direttiva «quadro», che rifletterebbero la distinzione tra, da un lato, il diritto di fornire servizi di media, che riguarderebbe la fornitura di contenuti e a cui si applicherebbe il diritto dei media, e, dall’altro, il diritto di usare le radiofrequenze, che riguarderebbe l’assegnazione delle radiofrequenze in relazione al diritto di fornire servizi di media e a cui si applicherebbero le norme relative alle comunicazioni elettroniche. Da tali disposizioni deriverebbe che la fornitura di servizi di media e, di conseguenza, le autorizzazioni nonché le relative procedure sono escluse dall’ambito di applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. |
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57 |
In tale contesto l’Ungheria sottolinea che, nel diritto ungherese, le autorizzazioni a fornire servizi di media rientrano nella competenza del Consiglio per i media e sono disciplinate dalla legge sui media, mentre le autorizzazioni all’uso delle radiofrequenze rientrano nella competenza della NMHH e sono disciplinate dall’a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet [regolamento 7/2015. (XI. 13.) dell’Autorità nazionale per i media e le telecomunicazioni, recante norme relative all’assegnazione delle frequenze nazionali e all’uso delle frequenze], nonché dall’a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet [regolamento 7/2012. (I. 26.) dell’Autorità nazionale per i media e le telecomunicazioni, relativo a determinate procedure di gestione delle frequenze civili]. |
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58 |
Le procedure che portano a queste due categorie di autorizzazione sarebbero, inoltre, diverse e autonome. |
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59 |
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, la procedura diretta al rilascio di un’autorizzazione a fornire servizi di media, conformemente alla legge sui media, il Consiglio per i media avvierebbe una procedura di gara nell’ambito della quale si pronuncerebbe esclusivamente sulle offerte presentate al fine di ottenere la possibilità di fornire tali servizi. Al termine di tale gara il Consiglio per i media avvierebbe una procedura in vista della conclusione di un contratto amministrativo con l’aggiudicatario, il quale otterrebbe il diritto di fornire servizi di media qualora tale contratto venisse infine concluso (in prosieguo: il «contratto di radiodiffusione»). Detto contratto non conterrebbe disposizioni relative all’uso delle frequenze radio o alle comunicazioni elettroniche, poiché nel suo ambito di applicazione rientrerebbero solo i diritti e gli obblighi connessi al diritto di fornire servizi di media. |
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Per quanto riguarda, dall’altro lato, la procedura per il rilascio di un’autorizzazione all’uso delle radiofrequenze in relazione alla possibilità di fornire servizi di media, conformemente ai regolamenti menzionati al punto 57 della presente sentenza, i diritti d’uso delle frequenze nelle bande di frequenza assegnate alla radiodiffusione potrebbero essere ottenuti solo da un fornitore di servizi di media che abbia vinto una gara d’appalto indetta dal Consiglio per i media e al quale sia stata rilasciata, mediante la conclusione di un contratto di radiodiffusione, un’autorizzazione a fornire servizi di media, oppure da un’emittente che abbia stipulato un contratto con un tale fornitore di servizi. Su domanda, la NMHH rilascerebbe autorizzazioni individuali di radiodiffusione, esaminando a tal fine solo il rispetto dei requisiti tecnici. |
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61 |
Inoltre, l’Ungheria sostiene che i requisiti per le autorizzazioni a fornire servizi di media radiofonici e le norme sulle relative procedure sono stati definiti in modo da conseguire obiettivi di interesse generale, quali la promozione del diritto all’informazione e alle informazioni sugli affari pubblici, nonché la promozione della cultura. |
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62 |
Orbene, dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza» risulterebbe che siffatte procedure siano escluse dall’applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. |
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63 |
Infine, l’Ungheria sottolinea che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le condizioni e le procedure relative alla concessione di diritti di fornitura di contenuti radiofonici rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. |
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64 |
Pertanto, secondo l’Ungheria, con il suo ricorso la Commissione tenterebbe di estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche a questioni relative alla configurazione del sistema dei media negli Stati membri, che rientrerebbero nella competenza di questi ultimi. |
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65 |
In secondo luogo, l’Ungheria sostiene che, poiché le decisioni controverse e la procedura che hanno condotto all’adozione di tali decisioni non costituiscono un’attuazione del diritto dell’Unione, la Carta non è applicabile a tali decisioni e a tali procedure. Nella sua controreplica essa precisa che, come risulterebbe dall’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, la questione se quest’ultima possa essere invocata in una determinata causa non dipende dalle circostanze e dal contesto specifici in cui sono state adottate le misure nazionali in questione ma dalla questione se il diritto dell’Unione, nella fattispecie il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, trovi applicazione. |
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66 |
La Commissione, in primo luogo, pur riconoscendo che occorre operare una distinzione tra la normativa relativa al contenuto dei servizi di media e quella relativa alla trasmissione, sostiene tuttavia che le decisioni controverse e le norme nazionali alla base della loro adozione si riferiscono alle procedure relative all’utilizzo, da parte di Klubrádió, della frequenza MHz 92,9 e rientrano, pertanto, nel quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. |
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Tale quadro sarebbe infatti applicabile a tutte le procedure con le quali gli Stati membri garantiscono diritti d’uso delle radiofrequenze ad emittenti di contenuti sonori e televisivi. Le sentenze del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7 (C‑380/05, EU:C:2008:59), e del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597), dimostrerebbero che detto quadro è applicabile a fornitori di servizi di comunicazione elettronica che siano contemporaneamente fornitori di servizi di media. |
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68 |
Orbene, da un lato, dall’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media deriverebbe che il diritto di fornire servizi di media include il diritto di usare lo spettro radio, vale a dire radiofrequenze. Dall’altro lato, sebbene, secondo l’Ungheria, nel diritto ungherese l’assegnazione delle radiofrequenze avvenga all’esito di una procedura diversa da quella relativa alla concessione del diritto di fornire servizi di media e in base a una normativa nazionale diversa dalla legge sui media, nulla indicherebbe che, nel caso di specie, sia stata avviata una procedura diversa rispetto alla gara d’appalto controversa al fine di selezionare l’operatore autorizzato a usare la frequenza MHz 92,9. |
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69 |
Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni», così come l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2018/1972, prevederebbe solo una deroga, relativa al perseguimento di un obiettivo di interesse generale, al principio della concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze mediante procedure aperte. Di conseguenza, la procedura di attribuzione dei diritti individuali d’uso delle radiofrequenze dovrebbe, in ogni caso, essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata, come confermato dalla sentenza del 26 luglio 2017, Persidera (C‑112/16, EU:C:2017:597). |
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70 |
Inoltre, la Commissione contesta l’argomento dell’Ungheria secondo cui, allo stato attuale, il diritto dell’Unione non sarebbe applicabile alle decisioni controverse e alle norme nazionali alla base della loro adozione. Infatti, da un lato, l’assegnazione delle radiofrequenze non rientrerebbe nella competenza esclusiva degli Stati membri. Dall’altro, il fatto che nell’ambito della gara d’appalto controversa siano stati valutati anche criteri relativi al contenuto dei servizi di media, quali il palinsesto, non renderebbe inapplicabile il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. In tale contesto la Commissione, basandosi sulla sentenza del 3 settembre 2020, Vivendi (C‑719/18, EU:C:2020:627), sottolinea che le competenze nazionali in materia di regolamentazione dei media devono essere esercitate nel rispetto del diritto dell’Unione. |
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71 |
Infine, l’argomento dell’Ungheria secondo cui la Commissione tenterebbe di estendere l’ambito di applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche sarebbe infondato, poiché tale istituzione contesterebbe le decisioni controverse e le norme nazionali alla base della loro adozione solo nella misura in cui esse riguardino le reti di comunicazioni elettroniche e i diritti d’uso delle radiofrequenze. |
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72 |
In secondo luogo, secondo la Commissione, poiché, adottando le decisioni controverse, il Consiglio per i media ha dato attuazione alle disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, esso era tenuto a rispettare la Carta e, in particolare, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dall’articolo 11 della stessa. |
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73 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
b) Valutazione della Corte
1) Sul quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche
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74 |
Come già risultava dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva «quadro», il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche istituisce un regime armonizzato nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica allo scopo di garantire la realizzazione di un mercato interno in tale settore. A tal fine tale quadro definisce, in particolare, le norme relative alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze. |
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Al riguardo, gli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 9 della direttiva «quadro», l’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e l’articolo 45 della direttiva 2018/1972, la cui violazione è lamentata dalla Commissione, prevedono che tali diritti debbano essere concessi sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Come già precisato dalla Corte, tali criteri devono essere rispettati non soltanto al momento dell’assegnazione iniziale delle radiofrequenze, ma anche in occasione di qualsiasi assegnazione successiva (sentenza 26 luglio 2017, Persidera,C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 40). Detti criteri devono essere quindi rispettati anche in occasione della proroga di tali diritti. |
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76 |
Nel caso di specie, sebbene le decisioni controverse, le procedure che hanno portato all’adozione di tali decisioni e le norme nazionali controverse (in prosieguo: le «misure nazionali controverse») riguardino la fornitura di servizi di media, gli elementi del fascicolo trasmesso alla Corte consentono tuttavia di constatare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, che le misure nazionali controverse riguardano anche la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio. |
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Infatti, in primo luogo, risulta innanzitutto dal testo della parte introduttiva e dalla motivazione della decisione di diniego, allegata al ricorso della Commissione, che l’oggetto di tale decisione è la mancata proroga del diritto di fornire servizi di media «sulla frequenza MHz 92,9». Inoltre, dal titolo del bando di gara controverso, anch’esso allegato al ricorso della Commissione, risulta che tale bando riguardava l’esercizio della possibilità di fornire servizi di media radiofonici nell’area di copertura di «Budapest MHz 92,9». Anche la tabella informativa contenuta nel bando di gara controverso menziona tale radiofrequenza. Peraltro, ai sensi del punto 1.2.1 di tale bando, il suo obiettivo è garantire «che il Consiglio per i media assicuri una gestione responsabile, adeguata ed efficiente della possibilità di fornire servizi di media per la frequenza Budapest MHz 92, in quanto proprietà dello Stato». Inoltre, l’articolo 48 della legge sui media riguarda «un servizio di media lineare analogico che utilizza risorse limitate detenute dallo Stato» e «il diritto di fornire servizi di media lineari analogici avvalendosi di risorse limitate appartenenti allo Stato». Infine, l’articolo 65 di tale legge fa riferimento alla conclusione di un contratto amministrativo temporaneo per l’esercizio di una possibilità di fornitura di servizi di media per la quale la NMHH dimostri che è possibile fornire i servizi di media in particolare «senza causare interferenze a terzi». |
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78 |
Pertanto, dai termini stessi della decisione di diniego, del bando di gara controverso e dell’articolo 48 della legge sui media consegue che tale decisione, tale bando di gara e tale articolo riguardano non solo la fornitura di servizi di media ma anche la concessione del diritto d’uso di una radiofrequenza, nella fattispecie la frequenza MHz 92,9. Anche i termini dell’articolo 65 della legge sui media dimostrano che il contratto amministrativo temporaneo che può essere concluso sulla base di quest’ultimo articolo riguarda non solo la fornitura di servizi di media, ma anche l’uso delle frequenze radio. |
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79 |
In secondo luogo, dal testo della decisione della NMHH del 13 febbraio 2014, relativa al rilascio a Klubrádió dell’autorizzazione all’uso della frequenza MHz 92,9, allegata alla controreplica dell’Ungheria, risulta che il periodo di validità di tale autorizzazione era lo stesso di quello del contratto di radiodiffusione di Klubrádió, vale a dire il periodo compreso tra il 14 febbraio 2014 e il 14 febbraio 2021. Peraltro, in tale decisione si precisa che detta autorizzazione veniva meno alla data di scadenza del termine fissato in tale contratto o, in caso di scioglimento di quest’ultimo, di comune accordo oppure su iniziativa del Consiglio per i media, alla data di tale scioglimento, senza alcuna specifica procedura amministrativa di revoca materiale né una decisione amministrativa. |
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I termini di detta decisione rivelano quindi che la validità dell’autorizzazione in questione dipendeva dalla validità del diritto di fornire servizi di media, cosicché la perdita di tale diritto comportava automaticamente la perdita del diritto di usare la frequenza MHz 92,9. |
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In terzo luogo, le spiegazioni fornite dall’Ungheria sia durante la fase scritta del procedimento sia in udienza, relativamente alle modalità di applicazione delle procedure di concessione di diritti di fornire servizi di media e di diritti d’uso delle radiofrequenze indicano anch’esse l’esistenza di un collegamento diretto, in Ungheria, tra il diritto di fornire servizi di media e il diritto d’uso di una frequenza radio. |
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82 |
Da tali spiegazioni risulta infatti che, ai fini dell’assegnazione delle frequenze radio, il Consiglio per i media deve previamente indire una gara d’appalto per la fornitura di servizi di media su una determinata radiofrequenza. All’aggiudicatario di tale gara d’appalto viene riconosciuto il diritto di fornire tali servizi, in forza di un contratto amministrativo concluso con il Consiglio per i media, vale a dire il contratto di radiodiffusione. Successivamente, su domanda, la NMHH, previa verifica dei requisiti tecnici, autorizza l’uso di detta radiofrequenza da parte di tale aggiudicatario o dell’emittente con cui detto aggiudicatario stipula un contratto ai fini della trasmissione dei propri contenuti radiofonici. |
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83 |
Ne consegue che, in Ungheria, l’accesso alle frequenze radio ai fini della trasmissione di contenuti radiofonici è, in pratica, esclusivamente limitato ai titolari del diritto di fornire servizi di media, a prescindere dal fatto che questi trasmettano essi stessi i propri contenuti sulla radiofrequenza in questione o che una tale trasmissione sia effettuata da un’emittente che abbia concluso a tal fine un contratto con detti titolari. |
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84 |
Pertanto, in tale Stato membro le decisioni che, come la decisione di nullità, sono emesse nell’ambito di una gara d’appalto quale la gara d’appalto controversa, riguardano, in definitiva, l’attribuzione di diritti d’uso delle radiofrequenze. |
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85 |
Alla luce di tutti questi elementi, il sistema ungherese di concessione di diritti relativi alla fornitura di servizi di media radiofonici e all’uso delle frequenze radio pare concepito e configurato in modo tale che tali diritti siano direttamente collegati. Ne consegue che qualsiasi misura nazionale relativa alla concessione di diritti di fornire servizi del genere, quali le misure nazionali controverse, produce necessariamente effetti sui diritti d’uso delle radiofrequenze e rientra, quindi, nell’ambito di applicazione materiale del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. |
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86 |
Di conseguenza, le misure nazionali controverse rientrano nell’ambito di applicazione materiale del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. |
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87 |
Tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che tali misure nazionali riguardano anche la fornitura di servizi di media radiofonici e che, come sostenuto dall’Ungheria, la normativa relativa a tale fornitura sia esclusa dall’ambito di applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, come risulta in particolare dall’articolo 2, lettera c), della direttiva «quadro» e dall’articolo 2, punto 4, della direttiva 2018/1972. |
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88 |
Infatti, basti constatare che, qualora uno Stato membro, quale l’Ungheria, nell’esercizio del margine di discrezionalità di cui dispone per quanto riguarda la natura e le modalità delle procedure di assegnazione delle radiofrequenze da esso predisposte, decida che la selezione degli utenti di queste ultime avvenga tenendo conto di criteri relativi alla fornitura di servizi di contenuti radiofonici, tale Stato membro non può sottrarsi agli obblighi previsti dal quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche ai fini dell’assegnazione dello spettro radio e, in particolare, al principio della concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v., per analogia, sentenza del 20 aprile 2023, DIGI Communications,C‑329/21, EU:C:2023:303, punto 31). |
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Come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, nel caso contrario gli Stati membri potrebbero facilmente eludere le norme di tale quadro relative alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze e compromettere pertanto gli obiettivi perseguiti da detto quadro, quali definiti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, della direttiva «quadro», e in particolare quello relativo alla promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, nonché un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze. Tali norme sarebbero quindi private di effetti pratici. |
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Peraltro, poiché il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche è applicabile alle misure nazionali controverse solo nella misura in cui queste ultime riguardino la concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze, non si può sostenere che esso abbia comportato un’ingerenza nelle competenze degli Stati membri in materia di regolamentazione dei media. |
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Infine, non può essere nemmeno accolto l’argomento dell’Ungheria secondo cui le procedure che hanno condotto all’adozione delle decisioni controverse rientrerebbero nella deroga all’applicazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni». |
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92 |
Infatti, come sostiene la Commissione, tale disposizione, così come l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2018/1972, prevede solo la possibilità di derogare al principio dell’attribuzione di diritti d’uso delle radiofrequenze mediante procedure aperte, quando la concessione di diritti individuali d’uso dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione. |
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93 |
Orbene, nel caso di specie, come risulta in particolare dal punto 34 della presente sentenza, non si può ritenere che la procedura relativa alla gara d’appalto controversa non fosse «aperta» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e dell’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2018/1972. |
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94 |
In ogni caso, la deroga prevista da tali disposizioni non comporta la disapplicazione dell’intero quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. In particolare, anche in caso di applicazione di tale deroga, i diritti d’uso delle radiofrequenze devono essere concessi, conformemente all’articolo 9 della direttiva «quadro», sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (v., in tal senso, sentenza 31 gennaio 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 125). |
2) Sulla Carta
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95 |
Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri «nell’attuazione del diritto dell’Unione»; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78, nonché giurisprudenza citata]. |
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96 |
Nel caso di specie, poiché le misure nazionali controverse costituiscono un’attuazione del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, è giocoforza constatare che, adottando tali misure, l’Ungheria era tenuta a rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, il diritto alla libertà di espressione e d’informazione sancito dal suo articolo 11, invocato dalla Commissione. |
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97 |
Ne consegue che le misure nazionali controverse possono essere oggetto di un controllo alla luce sia del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche che della Carta. |
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98 |
Di conseguenza, l’argomentazione dell’Ungheria relativa all’inapplicabilità di tale quadro e della Carta a tali misure deve essere respinta. |
2. Sull’applicabilità ratione temporis della direttiva 2018/1972
a) Argomenti delle parti
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99 |
La Commissione, basandosi sul principio tempus regit actum, ritiene che le direttive «autorizzazioni» e «quadro» siano applicabili alla decisione di diniego e alla gara d’appalto controverse, mentre la direttiva 2018/1972 sarebbe applicabile alla decisione di nullità. |
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100 |
L’Ungheria sostiene, invece, che tale principio non è applicabile a una procedura amministrativa già in corso. Secondo tale Stato membro, una procedura del genere è disciplinata dalle norme vigenti alla data in cui è stata avviata. Pertanto, nel caso di specie, poiché la gara d’appalto controversa è stata indetta prima della data di entrata in vigore della direttiva 2018/1972, sia tale gara d’appalto che la decisione di nullità sarebbero disciplinate dalle direttive «autorizzazioni» e «quadro», nonostante tale decisione sia stata adottata dopo la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2018/1972. Di conseguenza, per quanto riguarda detta decisione la Commissione non potrebbe fondare il proprio ricorso su una violazione della direttiva 2018/1972. |
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101 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
b) Valutazione della Corte
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102 |
Occorre precisare che la divergenza di opinioni tra la Commissione e l’Ungheria in merito all’applicabilità ratione temporis della direttiva 2018/1972 riguarda solo le censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità. A tal proposito la Commissione ha, in particolare, invocato una violazione, da parte dell’Ungheria, dell’obbligo incombente agli Stati membri di garantire che la concessione dei diritti individuali d’uso dello spettro radio sia fondata, in particolare, su criteri trasparenti e proporzionati, obbligo che deriva dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni» e, a decorrere dalla data di applicabilità della direttiva 2018/1972, dall’articolo 45, paragrafo 1, di quest’ultima. |
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103 |
Peraltro, occorre tenere conto del fatto che, come risulta dal considerando 1 della direttiva 2018/1972, quest’ultima procede alla rifusione di diverse direttive tra cui, in particolare, le direttive «autorizzazioni» e «quadro». Al riguardo l’articolo 125 della direttiva 2018/1972 precisa, da un lato, che tali direttive sono abrogate a decorrere dal 21 dicembre 2020 e, dall’altro, che i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla direttiva 2018/1972. Orbene l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 corrisponde all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro» che prevede, in particolare, l’obbligo, per gli Stati membri, di garantire che l’attribuzione dello spettro radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica sia fondata su criteri trasparenti e proporzionati. |
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104 |
Tale obbligo, ribadito all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», equivale all’obbligo di rispettare i principi di trasparenza e proporzionalità, in sede di assegnazione delle frequenze radio, che l’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 impone agli Stati membri. |
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105 |
In tali circostanze, l’argomentazione dell’Ungheria relativa all’applicabilità ratione temporis della direttiva 2018/1972 deve, in ogni caso, essere respinta. |
B. Sulla ricevibilità
1. Sulla ricevibilità delle censure sollevate nei confronti delle decisioni controverse
a) Argomenti delle parti
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106 |
L’Ungheria contesta la ricevibilità del ricorso nella misura in cui esso riguarda le decisioni controverse. |
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107 |
In primo luogo, secondo tale Stato membro, sebbene, formalmente, la Commissione lamenti una violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, in realtà essa metterebbe in discussione la conformità di tali decisioni riguardo alle disposizioni della legge sui media o della lex specialis della gara d’appalto controversa. |
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108 |
Orbene, la questione se una decisione del Consiglio per i media sia conforme a determinate disposizioni della legge sui media o al bando di gara controverso andrebbe ben oltre l’oggetto del ricorso per inadempimento, il cui unico scopo è consentire alla Corte di accertare che uno Stato membro è venuto meno a un obbligo ad esso incombente in forza del diritto dell’Unione e di porre fine a tale inadempimento. |
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109 |
In secondo luogo, sostenendo che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, solo una prassi amministrativa consolidata, costante e generale può essere oggetto di un ricorso per inadempimento, l’Ungheria contesta la ricevibilità del presente ricorso nella misura in cui esso ha ad oggetto due decisioni amministrative individuali, peraltro confermate, a seguito di ricorsi proposti dinanzi ai giudici nazionali, con decisioni giudiziarie aventi autorità di cosa giudicata. |
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110 |
Nella sua controreplica, l’Ungheria precisa che, a differenza delle decisioni interessate dalle sentenze a cui fa riferimento la Commissione, le decisioni controverse non sono decisioni generali riguardanti un gruppo di operatori non precisamente definiti, che rivelerebbero una prassi coerente e uniforme, ma decisioni rivolte a un operatore ben preciso. |
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111 |
La Commissione sostiene, in primo luogo, di denunciare, nel suo ricorso, esclusivamente una violazione del diritto dell’Unione. A tal proposito essa precisa che, nell’ambito del procedimento precontenzioso, sono state prese in considerazione due opzioni. La prima opzione si baserebbe sulle affermazioni dell’Ungheria secondo le quali, in virtù della legge sui media, il Consiglio per i media non disponeva di alcun margine di discrezionalità quando ha adottato le decisioni controverse. In un caso del genere, la legge sui media sarebbe contraria al diritto dell’Unione in quanto imporrebbe al Consiglio per i media di adottare decisioni incompatibili con tale diritto. La seconda opzione si baserebbe sull’interpretazione che, secondo la Commissione, risulterebbe dal testo della legge sui media, ai sensi della quale il Consiglio per i media disponeva di un margine di discrezionalità quando ha adottato le decisioni controverse. In un caso del genere, adottandole, il Consiglio per i media avrebbe esercitato tale margine di discrezionalità in modo incompatibile con il diritto dell’Unione. |
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112 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che, secondo una costante giurisprudenza, essa può avviare un procedimento per inadempimento non solo in relazione a una prassi amministrativa, ma anche in casi individuali di applicazione scorretta del diritto dell’Unione. |
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113 |
Peraltro, il fatto che una decisione sia stata oggetto di ricorso a livello nazionale non osterebbe a che la Commissione possa lamentare, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, la non conformità di una tale decisione al diritto dell’Unione, in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici nazionali interessati non hanno adito la Corte con una domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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114 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
b) Valutazione della Corte
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115 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo di irricevibilità di cui ai punti 107 e 108 della presente sentenza, sebbene sia vero che, in alcune parti del suo ricorso, la Commissione evochi la possibilità di un contrasto tra le decisioni controverse e le norme nazionali alla base della loro adozione, in particolare per quanto riguarda la decisione di diniego, da tale ricorso risulta tuttavia chiaramente che la Commissione mira unicamente alla dichiarazione della non conformità delle decisioni controverse o di tali norme a diverse disposizioni del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e all’articolo 11 della Carta. |
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116 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il motivo di irricevibilità basato sul fatto che le decisioni individuali non possono essere oggetto di un ricorso per inadempimento, occorre innanzitutto rilevare che gli articoli 258 e 259 TFUE non limitano il controllo che la Corte è chiamata a effettuare nell’ambito di un ricorso per inadempimento alle sole disposizioni o atti di portata generale adottati dagli Stati membri. Se ne può quindi dedurre che decisioni e atti individuali adottati da questi ultimi possano, anch’essi, essere oggetto di un ricorso per inadempimento, qualora la Commissione ritenga che la loro adozione sia avvenuta in violazione del diritto dell’Unione. |
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117 |
Inoltre la Corte ha dichiarato che la Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode dei Trattati, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, e per quale comportamento od omissione imputabile allo Stato membro in questione tale procedimento debba essere avviato. In tale contesto la Corte ha precisato che la Commissione può, in particolare, chiederle di dichiarare un inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il risultato previsto una direttiva (sentenza 10 aprile 2003, Commissione/Germania, C‑20/01 e C‑28/01, EU:C:2003:220, punto 30, nonché giurisprudenza citata). |
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118 |
Orbene, a tal proposito occorre rilevare che, in particolare, dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro» risulta che gli Stati membri hanno l’obbligo di provvedere affinché l’attribuzione dello spettro radio da parte delle autorità competenti si fondi su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Detta disposizione precisa che tale obbligo si applica sia al rilascio delle autorizzazioni generali che all’attribuzione dei diritti individuali d’uso di tali radiofrequenze. |
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119 |
Pertanto, fatto salvo l’obbligo per la Commissione di soddisfare l’onere della prova gravante su di essa, la Corte ha già riconosciuto che un ricorso per inadempimento può avere per oggetto un atto o una decisione individuali. |
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120 |
D’altra parte, nella sua giurisprudenza relativa alla possibilità di proporre un ricorso per inadempimento in relazione a una prassi amministrativa, la Corte si è limitata a enunciare i requisiti che una tale prassi deve soddisfare per poter essere oggetto di un ricorso per inadempimento, senza pronunciarsi sulla possibilità o meno di proporre un siffatto ricorso nei confronti di un atto o di una decisione individuali. |
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121 |
Infine, nulla negli articoli 258 e 259 TFUE né nella giurisprudenza della Corte consente di ritenere che il rigetto dei ricorsi nazionali proposti contro una decisione individuale, da parte di decisioni giudiziarie nazionali aventi autorità di cosa giudicata, osti a che una tale decisione individuale possa dar luogo a un ricorso per inadempimento. |
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122 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere i motivi di irricevibilità dedotti dall’Ungheria in relazione alle censure sollevate relativamente alle decisioni controverse. |
2. Sulla ricevibilità della censura relativa a una violazione del principio di leale cooperazione
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123 |
Nel primo capo delle conclusioni del suo ricorso, la Commissione deduce una violazione, da parte dell’Ungheria, del principio di leale cooperazione. |
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124 |
Orbene, tale istituzione non menziona tale principio né quando enuncia le censure su cui si fonda il presente ricorso né quando sviluppa l’argomentazione invocata a sostegno di tali censure. |
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125 |
Di conseguenza, tale ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto a far constatare una violazione, da parte dell’Ungheria, del principio di leale cooperazione. |
C. Nel merito
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126 |
A sostegno del suo ricorso, la Commissione solleva quattro serie di censure. |
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127 |
La prima serie di censure, relativa all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e alla decisione di diniego, riguarda una violazione degli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», dell’articolo 4 della direttiva «concorrenza», dell’articolo 9 della direttiva «quadro», nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e buon andamento dell’amministrazione. La seconda, relativa alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità, riguarda una violazione dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva «autorizzazioni», degli articoli 8 e 9 della direttiva «quadro» e dell’articolo 45 della direttiva 2018/1972. La terza, relativa all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, riguarda una violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 nonché dei principi di proporzionalità e non discriminazione. La quarta serie di censure riguarda una violazione dell’articolo 11 della Carta. |
1. Sulle censure relative all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e alla decisione di diniego
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128 |
La Commissione afferma, in sostanza, che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», dell’articolo 4 della direttiva «concorrenza», dell’articolo 9 della direttiva «quadro», nonché dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali violazioni deriverebbero, in primo luogo, dall’adozione, da parte del Consiglio per i media, della decisione di diniego, in secondo luogo, dall’adozione dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, che esclude automaticamente la proroga dei diritti d’uso dello spettro radio relativo alla radiodiffusione FM qualora il titolare abbia ripetutamente violato il proprio obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione, anche quando le infrazioni commesse siano di lieve entità, meramente formali e siano già state sanzionate con ammende che abbiano portato in seguito a una piena conformità, nonché, in terzo luogo, dall’impossibilità che ne deriva, in modo discriminatorio e sproporzionato, per Klubrádió di proseguire la propria attività nel settore della radiodiffusione. |
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129 |
Inoltre, la Commissione contesta all’Ungheria di aver violato gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» e del principio di buon andamento dell’amministrazione a causa dell’omessa adozione della decisione, entro il termine di sei settimane previsto da tale disposizione, in merito alla domanda di Klubrádió diretta alla proroga dei suoi diritti d’uso dello spettro radio. |
a) Sulla censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità
1) Argomenti delle parti
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130 |
La Commissione sostiene che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media o, quantomeno, il modo in cui il Consiglio per i media ha applicato tale disposizione nei confronti di Klubrádió non rispetta gli articoli 5, 7 e 10 della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e l’articolo 9 della direttiva «quadro» e, in particolare, il principio di proporzionalità enunciato da tali articoli. |
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131 |
In primo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di diniego è contraria al principio di proporzionalità per il motivo che il rifiuto di prorogare il diritto di Klubrádió di fornire servizi di media si basa esclusivamente sul fatto che, durante i sette anni di validità del contratto di radiodiffusione di Klubrádió, tale emittente radiofonica ha violato in due occasioni il proprio obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione. |
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132 |
La Commissione ritiene che il rifiuto di prorogare il diritto di fornire servizi di media sia equiparabile a una sanzione. A tal proposito essa fa riferimento alla gravità delle conseguenze che, ai sensi della legislazione ungherese, derivano per un fornitore di servizi di media da un tale diniego, vale a dire, da un lato, l’impossibilità di continuare a fornire i propri contenuti su una frequenza radio, salvo che non si aggiudichi una nuova gara d’appalto, e, dall’altro, nel caso in cui tale gara d’appalto sia infruttuosa, l’impossibilità di stipulare un contratto amministrativo temporaneo per continuare a fornire tali contenuti sulla frequenza radio in questione fino alla conclusione di un’altra nuova gara d’appalto. |
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133 |
In tale contesto la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte dalla quale risulterebbe, da un lato, che, ai fini della valutazione della proporzionalità di una sanzione, occorre tenere conto della natura e della gravità dell’infrazione che tale sanzione mira a penalizzare e, dall’altro, che la sanzione dev’essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione. |
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134 |
Peraltro, la Commissione ritiene che il rifiuto di prorogare il diritto di fornire servizi di media sia paragonabile alla revoca o alla sospensione di tale diritto. Orbene, una revoca o una sospensione del genere costituirebbe una delle sanzioni più gravi che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva «autorizzazioni», possono essere inflitte solo a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità e qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute, in particolare, delle condizioni relative ai diritti d’uso delle radiofrequenze. |
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135 |
In tale contesto, la Commissione sottolinea che il diniego di proroga del diritto di Klubrádió di fornire servizi di media non costituisce una conseguenza giuridica proporzionata rispetto alla gravità delle infrazioni commesse da tale emittente radiofonica. |
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136 |
Infatti, in primo luogo, alla data dei fatti che costituiscono le infrazioni in questione, l’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media non avrebbe fissato alcun termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione. In secondo luogo, in entrambi i casi previsti dalle decisioni n. 354/2017 e n. 1224/2017, Klubrádió si sarebbe conformata a tale obbligo nel corso del procedimento sanzionatorio. In terzo luogo, il Consiglio per i media non avrebbe constatato, sulla base dei dati forniti da Klubrádió per adempiere a tale obbligo, che i programmi da essa trasmessi non fossero conformi agli obblighi in materia di quote di trasmissione a carico di tale emittente radiofonica. In quarto luogo, il Consiglio per i media avrebbe sanzionato ciascuna delle due infrazioni constatate da tali decisioni con un’ammenda di importo compreso tra HUF 30000 (circa EUR 75) e HUF 36000 (circa EUR 90), mentre, ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 1, della legge sui media, l’ammenda massima prevista in caso di infrazione reiterata ammonterebbe a una somma di HUF 2000000 (EUR 5420 euro), il che dimostrerebbe che dette infrazioni costituiscono infrazioni di lieve entità. In quinto luogo, Klubrádió avrebbe pagato le ammende inflitte e la sanzione imposta avrebbe raggiunto il suo scopo poiché, successivamente a dette decisioni, il Consiglio per i media non avrebbe più constatato altre infrazioni da parte di Klubrádió. |
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137 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che, qualora si interpretasse l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media nel senso che esso esclude automaticamente la proroga del diritto di fornire servizi di media in tutti i casi in cui il fornitore interessato abbia commesso un’infrazione reiterata, ivi compreso il caso in cui abbia più volte tardato ad adempiere al proprio obbligo di comunicare dati relativi alle quote di trasmissione, tale disposizione sarebbe contraria al principio di proporzionalità. |
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138 |
Infatti, una tale interpretazione di detta disposizione non lascerebbe al Consiglio per i media alcun margine per valutare il carattere trascurabile o non sufficientemente grave dell’infrazione in questione e la conformità al principio di proporzionalità delle decisioni relative alla proroga del diritto di fornire servizi di media, e avrebbe quindi l’effetto di costringere il Consiglio per i media ad adottare decisioni incompatibili con tale principio. |
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139 |
Per contro, qualora l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, letto in combinato disposto con l’articolo 185, paragrafo 2, di tale legge, dovesse essere interpretato nel senso che il Consiglio per i media dispone di un margine di discrezionalità nell’adozione delle decisioni relative alla proroga del diritto di fornire servizi di media, tenuto conto degli elementi esposti al punto 136 della presente sentenza, il Consiglio per i media avrebbe esercitato il proprio margine di discrezionalità in modo incompatibile con il principio di proporzionalità quando ha adottato la decisione di diniego. In una tale ipotesi, solo tale decisione sarebbe contraria a tale principio. |
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140 |
A sua difesa, in primo luogo, l’Ungheria sostiene che il rifiuto di prorogare il diritto di fornire servizi di media non mira a sanzionare il comportamento di un fornitore che abbia chiesto la proroga di tale diritto, ma è la conseguenza dell’inosservanza, da parte di tale fornitore, di un requisito prestabilito per avere diritto a una tale proroga. Un siffatto rifiuto non può, in particolare, essere equiparato alla sanzione di revoca, prevista dall’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva «autorizzazioni», in quanto tale sanzione porrebbe fine al contratto di radiodiffusione in questione, prima della scadenza di tale contratto. Il diniego di proroga del diritto di fornire servizi di media avrebbe, quanto ad esso, effetto solo per un periodo successivo alla data di scadenza di detto contratto. |
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141 |
Pertanto, né le prescrizioni derivanti dall’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva «autorizzazioni» né la giurisprudenza relativa al principio di proporzionalità in materia di sanzioni sarebbero rilevanti nel caso di specie. |
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142 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità da parte dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, l’Ungheria sostiene che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che stabilisca condizioni per l’esclusione della possibilità di proroga del diritto di fornire servizi di media senza che si possa esercitare alcun potere discrezionale, in quanto condizioni oggettive prestabilite per legge escludono la possibilità di un’applicazione arbitraria e discriminatoria del diritto. |
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143 |
Orbene, i criteri per il diniego della proroga del diritto di fornire servizi di media definiti nella legge sui media sarebbero obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, in quanto una tale proroga sarebbe esclusa solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, accertate con decisioni definitive. |
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144 |
La proporzionalità sarebbe garantita dal fatto che, come risulterebbe dall’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media, le infrazioni di lieve entità non possono consistere in infrazioni reiterate. Allo stesso modo, la definizione legale delle condizioni cumulative che consentono di qualificare un’infrazione come «infrazione reiterata» garantirebbe, attraverso il principio di progressività, che il rifiuto di prorogare il diritto di fornire servizi di media possa intervenire solo nei casi di infrazioni più gravi e più flagranti. |
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145 |
Peraltro, l’Ungheria precisa che la gravità dell’infrazione in questione non è oggetto di valutazione nell’ambito della procedura di proroga del diritto di fornire servizi di media, in quanto tale procedura non è un procedimento sanzionatorio. La gravità di una determinata infrazione verrebbe valutata in occasione di quest’ultimo procedimento dal Consiglio per i media il quale deve segnatamente stabilire se tale infrazione sia grave o reiterata, il che gli imporrebbe di esaminare, in particolare, se detta infrazione non sia di minor gravità. |
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146 |
Infine, l’Ungheria aggiunge che conferire un margine di discrezionalità al Consiglio per i media implicherebbe a capo di quest’ultimo un nuovo esame della natura grave o reiterata delle infrazioni, constatata con una decisione definitiva, quando si pronuncia sulla proroga del diritto di fornire servizi di media, il che sarebbe contrario ai principi dello Stato di diritto, di certezza del diritto e di parità di trattamento. |
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147 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità da parte della decisione di diniego, l’Ungheria rileva che il rifiuto di prorogare il diritto di Klubrádió di fornire servizi di media non deriva dall’applicazione di disposizioni sproporzionate della normativa ungherese o da una decisione arbitraria del Consiglio per i media, ma esclusivamente dalla constatazione da parte di quest’ultimo, mediante decisioni definitive, di una serie di infrazioni reiterate commesse da Klubrádió. |
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148 |
Al riguardo, l’Ungheria contesta l’argomento della Commissione secondo cui le infrazioni constatate nelle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017 costituiscono infrazioni di lieve entità. |
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149 |
Infatti, in primo luogo, il fatto che le ammende inflitte siano di importo modesto non dimostrerebbe che si tratti di infrazioni di lieve entità. Da un lato, l’importo di tali ammende non fornirebbe alcuna indicazione sulla gravità delle infrazioni in questione, soprattutto in assenza di dati comparativi. Dall’altro, nel determinare tale importo il Consiglio per i media avrebbe tenuto conto della situazione finanziaria di Klubrádió, al fine di non applicare una sanzione che rendesse impossibile o difficile l’esercizio di tale emittente radiofonica, in conformità non solo ai principi di proporzionalità e progressività ma anche al codice di procedura applicabile alla data di adozione delle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017. |
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150 |
In secondo luogo, sarebbe errata l’affermazione della Commissione secondo cui, alla data dei fatti costitutivi delle infrazioni in questione, l’articolo 22, paragrafo 8, della legge sui media non fissava alcun termine per il rispetto dell’obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione. Infatti, il legislatore nazionale avrebbe modificato tale disposizione con effetto dal 3 agosto 2011, prevedendo che «[i] fornitori di servizi di media devono comunicare ogni mese al Consiglio per i media dati che consentano di verificare il rispetto delle quote di trasmissione». Il fatto che, nell’ambito dei procedimenti che hanno portato all’adozione delle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017, Klubrádió non abbia formulato alcuna dichiarazione od obiezione in merito all’asserita assenza di un termine fissato ai fini del rispetto di tale obbligo, e non abbia presentato ricorso contro tali decisioni dimostrerebbe che essa era a conoscenza degli obblighi che le incombevano, in materia di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione, nonché della prassi decisionale del Consiglio per i media al riguardo. |
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151 |
In terzo luogo, l’importanza dell’obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione giustificherebbe la conclusione che le infrazioni commesse da Klubrádió non siano di lieve entità. A tal proposito l’Ungheria rileva che la mancata comunicazione o la comunicazione tardiva di tali dati ostacola il controllo, da parte del Consiglio per i media, del rispetto degli obblighi che incombono al fornitore interessato in materia di quote di trasmissione, consentendo così a tale fornitore di eludere più agevolmente l’accertamento di un’eventuale ulteriore infrazione. |
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152 |
In quarto luogo, il fatto che Klubrádió si sia conformata, nell’ambito dei procedimenti che hanno portato all’adozione delle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017, al proprio obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione, così come il fatto di aver successivamente pagato le ammende inflitte, non inciderebbe sulla circostanza che tale emittente radiofonica abbia violato detto obbligo. |
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153 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
2) Valutazione della Corte
i) Sull’applicabilità dell’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni»
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154 |
Con la sua censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che la decisione di diniego e, eventualmente, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media non sono conformi al principio di proporzionalità, quale risulta non solo dagli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», dall’articolo 9 della direttiva «quadro» e dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza», ma anche dall’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni». |
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155 |
Come esposto ai punti 74 e 75 della presente sentenza, gli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 9 della direttiva «quadro» e l’articolo 4 della direttiva «concorrenza» definiscono le norme relative alla concessione di diritti d’uso delle frequenze radio. |
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156 |
Da parte sua, l’articolo 10 della direttiva «autorizzazioni» stabilisce le norme relative all’obbligo che incombe agli Stati membri di sorvegliare e controllare il rispetto delle condizioni alle quali possono essere subordinati i diritti d’uso delle radiofrequenze e, in particolare, le misure che essi possono adottare per garantire il rispetto di tali condizioni. |
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157 |
Orbene, dall’analisi effettuata nell’ambito dell’esame dell’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche alle misure nazionali controverse e, in particolare, dal punto 76 della presente sentenza risulta che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e la decisione di diniego costituiscono attuazione delle disposizioni di tale quadro relative alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze. |
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158 |
Di conseguenza, la conformità della decisione di diniego e dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media dev’essere valutata solo alla luce del principio di proporzionalità, quale risulta dagli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», dall’articolo 9 della direttiva «quadro» e dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza». |
ii) Sulla portata dell’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), della legge sui media
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159 |
Come risulta dai punti da 137 a 139 della presente sentenza, la censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità da parte dell’Ungheria si basa su un’argomentazione della Commissione fondata su due ipotesi alternative. Nella prima ipotesi, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media conferisce al Consiglio per i media, in sede di adozione delle decisioni relative alle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media, un margine di discrezionalità per valutare la gravità e il carattere reiterato delle infrazioni commesse dal fornitore interessato, cosicché solo la decisione di diniego sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto, tenuto conto degli elementi esposti al punto 136 della presente sentenza, il Consiglio per i media avrebbe violato tale principio nell’esercizio del proprio margine di discrezionalità. Nella seconda ipotesi, tale disposizione non conferisce un tale margine di discrezionalità al Consiglio per i media, cosicché tale disposizione violerebbe essa stessa detto principio, in quanto porterebbe all’adozione di decisioni in contrasto con quest’ultimo. |
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160 |
Occorre quindi determinare in via preliminare, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo sottoposto alla Corte, la portata riconosciuta, nel diritto ungherese, all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media. |
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161 |
Tale disposizione prevede che il diritto di fornire servizi di media non possa essere prorogato, in particolare, se, con decisione definitiva del Consiglio per i media, il fornitore interessato è stato riconosciuto colpevole di violazioni ripetute o gravi del contratto in questione o delle disposizioni della legge sulla libertà di stampa o della legge sui media. |
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162 |
Ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media, un’infrazione è considerata reiterata se il trasgressore reitera, entro un periodo di 365 giorni, il medesimo comportamento illecito – rientrante nella medesima base giuridica, nella medesima disposizione giuridica e nel medesimo settore – accertato dalla decisione amministrativa definitiva, fatta eccezione per le infrazioni di lieve entità. |
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163 |
Dalle spiegazioni fornite dall’Ungheria nella fase scritta del procedimento risulta che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media è interpretato nel senso che, in sede di adozione delle decisioni relative alle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media, quali la decisione di diniego, il Consiglio per i media non dispone di alcun margine di discrezionalità per valutare la gravità delle infrazioni commesse dal fornitore interessato e il carattere reiterato di tali infrazioni. Il Consiglio per i media si limita a verificare se, durante il periodo di validità del diritto di cui si chiede la proroga, esso abbia adottato, nei confronti di tale fornitore, una decisione definitiva che constati la commissione di un’infrazione grave o reiterata. In caso affermativo esso sarebbe tenuto, in applicazione di tale disposizione, a rifiutare la proroga di tale diritto. Da tali spiegazioni risulta inoltre che è al momento dell’adozione delle decisioni relative ai procedimenti sanzionatori, quali le decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017, che il Consiglio per i media valuta e, se del caso, constata il carattere grave o reiterato delle infrazioni commesse dal fornitore interessato. |
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164 |
I documenti prodotti dalle parti confermano che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media è interpretato e applicato nel senso indicato nel punto precedente. |
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165 |
Infatti, innanzitutto, nella decisione di diniego il Consiglio per i media si limita a elencare le decisioni definitive adottate nell’ambito dei procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di Klubrádió e rileva che, nella decisione n. 1224/2017, esso aveva constatato la violazione, da parte di tale emittente radiofonica, dell’obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione e il carattere reiterato di tale infrazione. |
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166 |
Inoltre, dalla tabella relativa alla motivazione delle decisioni di diniego relative alla proroga del diritto di fornire servizi di media emesse dal Consiglio per i media, presentata dall’Ungheria nel corso del procedimento precontenzioso e allegata al ricorso della Commissione (in prosieguo: la «tabella relativa ai motivi di diniego»), risulta che la valutazione del carattere grave o reiterato delle infrazioni commesse dai fornitori interessati non viene effettuata in occasione delle decisioni di diniego della proroga di tale diritto, bensì in occasione delle decisioni definitive adottate nell’ambito dei procedimenti sanzionatori. |
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167 |
Infine, la decisione n. 265/18 (III.29), del 27 marzo 2018, adottata nell’ambito di un procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell’emittente radiofonica Kun‑Média, allegata alla replica della Commissione, conferma che è in sede di adozione delle decisioni relative ai procedimenti sanzionatori che il Consiglio per i media valuta sia la gravità di un’infrazione che, qualora da tale valutazione risulti che l’infrazione non è di lieve entità, il carattere reiterato o non reiterato della stessa. |
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168 |
Di conseguenza, tenuto conto dell’assenza di margine di discrezionalità conferito al Consiglio per i media dalla legge sui media, l’esame della censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità impone di verificare la fondatezza dell’argomentazione della Commissione concernente la violazione di tale principio non da parte del Consiglio per i media, ma da parte dell’articolo 48, paragrafo 7, di tale legge. |
iii) Sulla violazione del principio di proporzionalità da parte dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media
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169 |
Come risulta dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», tenuto conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente di tali radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio, in conformità con le funzioni di regolamentazione specificate nel quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche e nella prospettiva del conseguimento degli obiettivi definiti in particolare dall’articolo 8 di tale direttiva. |
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170 |
Ai sensi dell’articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», i diritti d’uso delle radiofrequenze devono essere attribuiti sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 39 e giurisprudenza citata). Tali criteri, che, come rilevato al punto 75 della presente sentenza, sono applicabili in occasione della proroga di tali diritti, devono peraltro essere applicati tenendo conto degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva «quadro» (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 72). |
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171 |
Dai punti da 161 a 163 della presente sentenza deriva che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media ha l’effetto di privare automaticamente alcuni fornitori, vale a dire quelli per i quali il Consiglio per i media abbia constatato, con decisione definitiva, una violazione grave o reiterata del contratto di radiodiffusione in questione o delle disposizioni della legge sulla libertà di stampa o della legge sui media, della possibilità di ottenere la proroga del loro diritto di fornire servizi di media, il quale, come constatato nell’ambito dell’analisi dell’applicabilità del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche alle misure nazionali controverse, riguarda anche l’uso di una frequenza radio. |
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172 |
Pertanto occorre considerare l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media come concorrente alla definizione dei criteri applicabili, nel diritto ungherese, all’attribuzione dei diritti d’uso delle radiofrequenze, ed esso deve quindi conformarsi alle prescrizioni previste dalle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto 170 della presente sentenza e, in particolare, a quella relativa alla proporzionalità di tali criteri. |
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173 |
A tal proposito occorre rilevare che il rispetto dei requisiti connessi ai diritti d’uso delle frequenze radio è essenziale al fine di garantirne un uso efficace e una gestione efficiente. Pertanto, un motivo di diniego della proroga di tali diritti, basato sull’inosservanza, durante il loro periodo di validità, degli obblighi a carico del fornitore interessato può essere considerato costitutivo di un criterio di selezione degli utenti delle radiofrequenze in relazione all’obiettivo di promuovere la concorrenza incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «quadro». |
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174 |
Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il requisito di proporzionalità richiamato al punto 170 della presente sentenza implica che i criteri di attribuzione dei diritti d’uso delle radiofrequenze siano idonei a garantire la realizzazione dell’obiettivo che essi perseguono e non eccedano quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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175 |
Sebbene sia vero che la presa in considerazione, nell’esame di una domanda di proroga dei diritti d’uso di frequenze radio, di violazioni pregresse del contratto o della normativa applicabile all’uso delle radiofrequenze possa contribuire all’obiettivo relativo a un uso efficace e a una gestione efficiente delle stesse, resta comunque il fatto che il pregiudizio che tali violazioni possono arrecare a tale obiettivo dipende dalla loro gravità. Pertanto, al fine di garantire che la considerazione di tali violazioni non ecceda quanto necessario al raggiungimento di detto obiettivo, deve sussistere una congruità tra la gravità della violazione precedentemente commessa e la decisione adottata in merito alla proroga di tali diritti d’uso. |
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176 |
Nel caso di specie, occorre sottolineare che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media non prevede che l’esistenza di violazioni pregresse del contratto di radiodiffusione in questione, della legge sui media o della legge sulla libertà di stampa costituisca uno dei criteri da prendere in considerazione nell’ambito dell’esame di una domanda di proroga di diritti di fornire servizi di media, ma che una tale proroga sia automaticamente esclusa per gli operatori che abbiano commesso una violazione reiterata di tale contratto o di tali leggi cosicché, come rilevato dalla Commissione, l’applicazione di tale disposizione ha l’effetto di impedire a tali fornitori di continuare a trasmettere i propri contenuti su una frequenza radio. |
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177 |
Pertanto, il diniego della proroga del diritto di fornire servizi di media di un fornitore che abbia commesso un’infrazione reiterata può essere proporzionato solo qualora si accerti che, tenuto conto della gravità di tale infrazione, un tale diniego è necessario per garantire il raggiungimento dell’obiettivo consistente nell’uso efficace e nella gestione efficiente delle radiofrequenze. |
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178 |
Una verifica del genere deve, pertanto, essere effettuata caso per caso, tenendo conto, in particolare, della natura dell’infrazione reiterata commessa dal fornitore interessato e delle circostanze particolari del caso concreto che incidano sulla determinazione, in sede di esame di una domanda di proroga del diritto di fornire servizi di media, della gravità di tale infrazione e delle conseguenze che detta infrazione comporta sull’accesso, da parte del fornitore interessato, alle radiofrequenze ai fini della trasmissione di contenuti. |
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179 |
Occorre aggiungere che, come risulta dal punto precedente, la verifica cui è tenuto il Consiglio per i media in sede di esame delle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media si differenzia dall’esame che esso è chiamato a svolgere nell’ambito dei procedimenti sanzionatori, nei quali deve segnatamente verificare, ai soli fini di tali procedimenti, la congruità tra la gravità dell’infrazione in questione e la sanzione da imporre per reprimerla. |
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180 |
L’argomento dell’Ungheria secondo il quale l’attribuzione al Consiglio per i media di un margine di discrezionalità, nell’esame delle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media, violerebbe i principi dello Stato di diritto, di certezza del diritto e di parità di trattamento, in quanto il Consiglio per i media dovrebbe riesaminare il carattere grave o reiterato delle infrazioni, constatato da una decisione definitiva, è quindi infondato. |
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181 |
Pertanto, imponendo al Consiglio per i media di rifiutare, automaticamente e in ogni caso, la proroga del diritto di fornire servizi di media qualora il fornitore interessato abbia commesso un’infrazione reiterata, senza accordargli alcun margine di discrezionalità per verificare, nell’ambito dell’esame delle domande di proroga di tale diritto, se sussista una congruità tra la gravità dell’infrazione in questione e quella delle conseguenze del diniego di tale proroga per l’accesso, da parte di tale fornitore, alle frequenze radio, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media viola il requisito derivante dall’articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», in base al quale la proroga dei diritti d’uso delle radiofrequenze dev’essere fondata su criteri proporzionati. |
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182 |
Di conseguenza, senza che si renda necessario esaminare gli argomenti della Commissione esposti al punto 136 della presente sentenza, occorre dichiarare che la decisione di diniego, nella misura in cui è stata adottata ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e, pertanto, sulla base di un regime nazionale relativo alla concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze che non rispetta il requisito di proporzionalità imposto dalle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al punto precedente della presente sentenza, viola anch’essa tale requisito. |
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183 |
Pertanto, la censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità, quale risulta dagli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e dall’articolo 9 della direttiva «quadro», è fondata. |
b) Sulla censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione
1) Argomenti delle parti
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184 |
La Commissione sostiene che l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, o quantomeno, il modo in cui il Consiglio per i media ha applicato tale disposizione nei confronti di Klubrádió, viola gli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», l’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e l’articolo 9 della direttiva «quadro», e, in particolare, il principio di non discriminazione di cui a tali articoli. |
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185 |
La Commissione fa riferimento ai dati riportati nella tabella relativa ai motivi di diniego, da cui risulterebbe che il Consiglio per i media non ha mai, salvo che nel caso di Klubrádió, rifiutato la proroga del diritto di fornire servizi di media sol perché il fornitore interessato non aveva adempiuto al suo obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione. |
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186 |
Inoltre la Commissione sostiene che alcune emittenti radiofoniche, vale a dire Inforádio, Rádió Smile e Kun‑Média, hanno ottenuto la proroga del loro diritto di fornire servizi di media nonostante avessero commesso infrazioni paragonabili a quelle commesse da Klubrádió, se non addirittura più gravi. |
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187 |
L’Ungheria sostiene che le disposizioni ungheresi garantiscono la trasparenza, l’obiettività e la non discriminazione stabilendo criteri obiettivi applicabili a tutti i fornitori di servizi di media al fine di ottenere la proroga del loro diritto di fornire servizi di media. |
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188 |
In tale cornice l’Ungheria contesta, in particolare, l’affermazione della Commissione secondo la quale, ad eccezione di Klubrádió, il Consiglio per i media non avrebbe mai rifiutato di prorogare il diritto di fornire servizi di media sol perché il fornitore interessato non aveva rispettato l’obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione. Infatti, la tabella relativa ai motivi di diniego rivelerebbe che il Consiglio per i media non ha prorogato il diritto di Fehérvár Médiacentrum Kft. di fornire servizi di media poiché aveva precedentemente constatato, in una decisione definitiva, che tale fornitore aveva ripetutamente violato tale obbligo. |
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189 |
Per quanto riguarda le decisioni relative a Inforádió, Rádió Smile e Kun‑Média, l’Ungheria sostiene che i fatti all’origine di tali decisioni sono diversi da quelli riguardanti Klubrádió e che le procedure che hanno portato all’adozione di dette decisioni si sono svolti in un contesto giuridico diverso, tanto da non essere comparabili alla procedura seguita nell’ambito della proroga del diritto di Klubrádió di fornire servizi di media. Inoltre, non avendo la Commissione precisato se abbia proceduto a una valutazione di tutte le decisioni che potrebbero essere prese in considerazione al fine di accertare una discriminazione o se solo le decisioni da essa menzionate possano essere prese in considerazione a tal fine, le decisioni relative a Inforádió, Rádió Smile e Kun‑Média costituirebbero solo esempi. Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione avrebbe allegato al suo ricorso solo una di queste ultime decisioni, vale a dire quella relativa a Kun‑Média, la Corte non sarebbe in grado di verificare se le situazioni in questione siano comparabili. Pertanto, in ogni caso, la Commissione non avrebbe dimostrato che la prassi decisionale del Consiglio per i media fosse effettivamente discriminatoria. |
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190 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
2) Valutazione della Corte
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191 |
Ai sensi dell’articolo 4, punto 2, della direttiva «concorrenza», dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», i criteri di attribuzione dei diritti d’uso delle frequenze radio devono rispettare il principio di non discriminazione. |
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192 |
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento, di cui il divieto di discriminazioni costituisce una particolare espressione, impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Il requisito della comparabilità delle situazioni, al fine di determinare la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento, dev’essere valutato alla luce dell’insieme degli elementi che caratterizzano dette situazioni, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo perseguito dall’atto che istituisce la distinzione in questione, fermo restando che, a tal fine, si deve tenere conto dei principi e degli obiettivi del settore cui tale atto si riferisce (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Europa Way e Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, punto 69 nonché giurisprudenza citata). |
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193 |
Nel caso di specie, dalla tabella relativa alla motivazione del diniego risulta che, con la decisione n. 1203/2019 (X.8), il Consiglio per i media ha rifiutato la proroga del diritto di Médiacentrum di fornire servizi di media per il solo motivo che, nella sua decisione n. 1115/2016, esso aveva constatato che, tra il 23 e il 31 maggio 2016, tale fornitore non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare i dati relativi alle quote di trasmissione e che tale infrazione era reiterata. |
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194 |
Inoltre, le decisioni adottate nei confronti delle emittenti radiofoniche Inforádio, Radio Smile e Kun‑Média sono state adottate in un contesto giuridico e materiale diverso da quello che ha presieduto all’adozione della decisione di diniego. |
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195 |
Pertanto, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 65 delle sue conclusioni, gli elementi di prova forniti dalla Commissione non consentono di stabilire che la decisione di diniego abbia comportato una discriminazione a danno di Klubrádió. |
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196 |
Di conseguenza, la censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione, quale risulta dagli articoli 5 e 7 della direttiva «autorizzazioni», dall’articolo 4 della direttiva «concorrenza» e dall’articolo 9 della direttiva «quadro», dev’essere respinta. |
c) Sulla censura relativa alla mancata adozione in tempo utile della decisione di diniego
1) Argomenti delle parti
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197 |
La Commissione rileva che il procedimento che ha portato all’adozione della decisione di diniego è iniziato l’8 novembre 2019, data di presentazione della domanda di proroga da parte di Klubrádió, e si è concluso l’8 settembre 2020, data della decisione di diniego, quindi con una durata di dieci mesi. |
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198 |
Pertanto, al momento dell’adozione della decisione di diniego il Consiglio per i media avrebbe violato l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», che prevede un termine di sei settimane per l’adozione delle decisioni relative alla concessione dei diritti d’uso nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze, salvo che tali diritti siano concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il che, secondo la Commissione, non è avvenuto per quanto riguarda la decisione di diniego. |
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199 |
Peraltro, il Consiglio per i media avrebbe violato anche il principio di buon andamento dell’amministrazione, in quanto il rispetto dei termini sarebbe espressione di tale principio. |
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200 |
L’Ungheria sostiene che la procedura che ha portato all’adozione della decisione di diniego non era diretta all’assegnazione di radiofrequenze, ma alla proroga del diritto di fornire servizi di media. Orbene, nessuna disposizione del diritto dell’Unione fisserebbe un termine per la proroga di tale diritto. |
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201 |
A titolo ultroneo l’Ungheria precisa che l’articolo 48, paragrafo 5, della legge sui media stabilisce termini precisi sia per la domanda di proroga di detto diritto sia per l’adozione delle decisioni relative a una tale domanda. Tali termini consentirebbero di garantire non solo che dette decisioni siano adottate in tempo utile, ma anche che non possa verificarsi alcuna situazione in cui il Consiglio per i media accolga tale domanda prima della data di scadenza del contratto di radiodiffusione in questione e che, successivamente, si constati che il fornitore di servizi di media interessato abbia commesso un’infrazione che preclude una tale proroga. |
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202 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
2) Valutazione della Corte
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203 |
Nella misura in cui, come risulta dai punti da 74 a 94 della presente sentenza, la procedura che ha dato luogo all’adozione della decisione di diniego riguarda la concessione di diritti d’uso delle radiofrequenze, occorre constatare che tale procedura è soggetta alle disposizioni che fanno parte del quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche tra cui, in particolare, quella relativa ai termini per l’adozione delle decisioni relative alla concessione di tali diritti, vale a dire l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni». |
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204 |
Ai sensi di tale disposizione, la decisione di diniego avrebbe dovuto essere adottata entro sei settimane dalla data di ricezione della domanda completa presentata da Klubrádió per la proroga del suo diritto di fornire servizi di media. |
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205 |
Orbene dato che, come rilevato al punto 31 della presente sentenza, Klubrádió ha presentato tale domanda l’8 novembre 2019 e che la decisione di diniego è datata 8 settembre 2020, è giocoforza constatare che tale decisione è stata adottata dieci mesi dopo la presentazione di detta domanda e, pertanto, molto tempo dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni». |
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206 |
Occorre aggiungere, tenuto conto della portata dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e del modo in cui tale disposizione è applicata in Ungheria, che, al momento dell’adozione della decisione di diniego, il Consiglio per i media era chiamato esclusivamente a verificare se, per tutta la durata del contratto di radiodiffusione di Klubrádió, esso avesse adottato nei confronti di tale emittente radiofonica una decisione definitiva che accertasse la commissione di un’infrazione grave o reiterata. In tali circostanze, non vi è alcuna spiegazione ragionevole che possa giustificare un ritardo di circa otto mesi e mezzo nell’adozione della decisione di diniego. |
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207 |
In tale contesto è importante ricordare che, come già constatato dalla Corte, allorché uno Stato membro applica il diritto dell’Unione, i diritti che derivano dal principio di buon andamento dell’amministrazione, quale principio generale del diritto dell’Unione, e segnatamente il diritto di qualsiasi soggetto di vedere la propria causa trattata entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell’ambito della procedura condotta dall’autorità nazionale competente (sentenza 6 marzo 2025, Obshtina Veliko Tarnovo e Obshtina Belovo, C‑471/23 e C‑477/23, EU:C:2025:155, punto 73 nonché giurisprudenza citata). |
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208 |
Di conseguenza, avendo adottato la decisione di diniego molto tempo dopo la scadenza del termine di sei settimane dalla data di ricezione della domanda completa di Klubrádió diretta alla proroga del suo diritto di fornire servizi di media, il Consiglio per i media ha violato l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» e il principio di buon andamento dell’amministrazione. |
d) Conclusione
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209 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente le censure relative all’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media nonché alla decisione di diniego e dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
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2. Sulle censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità
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210 |
La Commissione afferma, in sostanza, che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni» e dell’articolo 45 della direttiva 2018/1972, a causa del fatto che il Consiglio per i media, nel bando di gara controverso e nella decisione di nullità, ha subordinato la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio a requisiti sproporzionati, non ha preliminarmente stabilito i criteri di concessione di tali diritti, non ha previsto alcun margine di discrezionalità che consenta di valutare la gravità e la rilevanza degli errori che possano eventualmente viziare le domande presentate dai candidati e influire sull’esclusione di questi ultimi, e non ha tenuto conto dell’importanza trascurabile degli errori da cui sarebbe viziata l’offerta presentata da Klubrádió. |
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211 |
Peraltro, la Commissione contesta all’Ungheria di aver violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 8 e 9 della direttiva «quadro» nonché del principio di buon andamento dell’amministrazione, a causa della mancata organizzazione di una procedura di concessione della frequenza MHz 92,9 entro il termine utile per consentire l’adozione di una decisione prima della data di scadenza dei diritti di Klubrádió all’uso di tale frequenza radio. |
a) Sulle censure relative a una violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità
1) Argomenti delle parti
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212 |
La Commissione sostiene che la decisione di nullità, che si fonda su tre motivi, è contraria ai principi di trasparenza e proporzionalità, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni» e all’articolo 45 della direttiva 2018/1972. |
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213 |
Infatti, per quanto riguarda il primo motivo di nullità la Commissione rileva che, conformemente al bando di gara controverso, i candidati erano tenuti ad allegare alle loro offerte il modulo contenente, al punto III.2, il palinsesto settimanale previsto, precisando la durata di ciascun programma e indicando, al punto III.3, per ciascun programma, il suo titolo, una sua breve descrizione e la sua durata. |
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214 |
Dalla decisione di nullità risulterebbe che, nel palinsesto settimanale di cui al punto III.2 del modulo presentato da Klubrádió, figuravano, da un lato, il programma «Reggeli Gyors», la cui messa in onda era prevista tutti i giorni della settimana, nell’orario compreso tra le 6:10 e le 10:00, e, dall’altro, un programma della durata di 55 minuti, intitolato «Reggeli Gyros ismétlés», la cui messa in onda era prevista nel fine settimana. Orbene, per quest’ultimo programma, che consisterebbe in una selezione di momenti rilevanti e interessanti delle puntate del programma «Reggeli Gyros» trasmesse durante la settimana, Klubrádió non avrebbe ottemperato al punto III.3 di tale modulo. |
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215 |
Nella decisione di nullità il Consiglio per i media avrebbe constatato che, quando un programma è oggetto di un intervento tecnico o quando elementi di tale programma vengono tagliati, il programma che ne risulta è un nuovo «programma», ai sensi del bando di gara controverso, e deve, pertanto, essere descritto al punto III.3 del modulo. Basandosi sul punto 1.11.10.3 del bando di gara controverso, che escluderebbe la possibilità di integrare gli elementi delle offerte da sottoporre a valutazione, quali il palinsesto, il Consiglio per i media non avrebbe richiesto le informazioni relative al programma «Reggeli Gyors ismétlés» per completare il punto III.3 del modulo presentato da Klubrádio. |
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216 |
Orbene, secondo la Commissione, poiché la nozione di «ritrasmissione» riportata nel bando di gara controverso farebbe riferimento alla ritrasmissione di «materiale sonoro registrato», Klubrádió poteva legittimamente ritenere che il programma «Reggeli Gyors ismétlés», in quanto costituiva la ritrasmissione di materiali sonori, degli estratti selezionati, di un programma già trasmesso, rientrasse in tale nozione e che, pertanto, non fosse necessario descrivere tale ritrasmissione al punto III.3 del modulo. |
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217 |
Peraltro, anche supponendo che il programma «Reggeli Gyors ismétlés» non fosse assimilabile a una ritrasmissione, il Consiglio per i media avrebbe potuto chiedere a Klubrádió di integrare la descrizione mancante. L’impossibilità di integrare i dati relativi al palinsesto, che, secondo il Consiglio per i media, risulterebbe dal punto 1.11.10.3 del bando di gara controverso, violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto una tale impossibilità non consentirebbe ai candidati di correggere imprecisioni, anche di lieve entità e di natura meramente formale, né di dissipare i dubbi del Consiglio per i media. |
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218 |
Per quanto riguarda il secondo motivo di nullità, dalla decisione di nullità risulterebbe che, nel palinsesto settimanale di cui al punto III.2 del modulo presentato da Klubrádió, figurava un programma intitolato «Kovátsműhely» della durata di 45 minuti mentre, per tale programma, il punto III.3 di detto modulo indicava una durata di 50 minuti. Il Consiglio per i media ha constatato che, conformemente al punto 1.11.10.3 del bando di gara controverso, tale discrepanza non poteva essere corretta. |
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219 |
Ad avviso della Commissione, l’indicazione di queste due diverse durate equivale a un semplice errore amministrativo la cui correzione non avrebbe avuto alcuna incidenza sugli elementi sostanziali della candidatura di Klubrádió. Orbene, il fatto di invalidare una candidatura sulla base di un tale errore, anziché chiedere precisazioni al candidato, sarebbe contrario al principio di proporzionalità. |
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220 |
Per quanto riguarda il terzo motivo di nullità, relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió, esso si baserebbe sulla constatazione del Consiglio per i media secondo cui Klubrádió, il cui patrimonio netto era negativo negli anni precedenti alla data di presentazione della sua candidatura, non era in grado di coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto. |
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221 |
La Commissione sottolinea che il Consiglio per i media non ha invocato alcuna violazione dei requisiti relativi alla solidità finanziaria del candidato, previsti al punto 1.8.2 del bando di gara controverso, cosicché sarebbe pacifico che Klubrádió soddisfacesse tali requisiti. |
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222 |
La decisione di nullità si baserebbe sul punto 1.11.9.2, lettera c), del bando di gara controverso, secondo cui la candidatura è viziata da nullità sostanziale se, a causa della sua mancanza di fondamento, l’offerta non è idonea a raggiungere gli obiettivi definiti dalla legge sui media o in tale bando di gara. Secondo il Consiglio per i media, la candidatura di Klubrádió non consentiva di raggiungere l’obiettivo specificato al punto 1.2 di detto bando di gara, vale a dire garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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223 |
Ad avviso della Commissione, adottando la decisione di nullità sulla base del motivo menzionato al punto 220 della presente sentenza, in primo luogo, il Consiglio per i media ha violato l’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni» e dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, essendosi basato su criteri di valutazione del contenuto delle candidature che non figuravano nel bando di gara controverso. Infatti, i requisiti di ammissibilità delle candidature non farebbero riferimento a un requisito specifico di solidità finanziaria relativo allo stato del patrimonio netto dell’impresa interessata. |
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224 |
In secondo luogo, il rigetto della candidatura di Klubrádió sarebbe sproporzionato, poiché si baserebbe su argomenti ipotetici. Infatti, il Consiglio per i media avrebbe ritenuto che il funzionamento stabile di Klubrádió non fosse garantito in quanto, ai sensi della legislazione ungherese vigente, una società con un patrimonio netto negativo può essere cancellata d’ufficio dal registro delle imprese. Orbene, secondo la Commissione, il funzionamento in perdita di Klubrádió nei cinque anni precedenti la data di presentazione della sua candidatura non comporta di per sé l’assenza di solidità finanziaria di tale candidato in futuro, dal momento che quest’ultimo non è stato costretto a interrompere i propri programmi e non è stato cancellato dal registro delle imprese. |
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225 |
Peraltro, il Consiglio per i media non avrebbe tenuto conto delle misure adottate da Klubrádió per regolarizzare la situazione del proprio patrimonio netto. Al riguardo il Consiglio per i media avrebbe respinto il sistema di copertura dei costi di Klubrádió da parte del proprietario di tale emittente radiofonica e di sponsor sostenendo che, in passato, Klubrádió non era stata in grado di coprire i propri costi operativi con il proprio fatturato netto. |
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226 |
Orbene, la Commissione osserva che il ricorso a sponsor o a partecipanti esterni (crowdfunding) è un mezzo legittimo di finanziamento dei media. Di conseguenza, secondo tale istituzione la decisione di nullità non è collegata all’obiettivo pubblico dichiarato, non è adeguata ed eccede quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. |
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227 |
Alla luce di quanto sopra, il criterio secondo cui Klubrádió avrebbe dovuto coprire i propri costi operativi esclusivamente con il proprio fatturato netto non può essere considerato un requisito obiettivo, trasparente e proporzionato alla luce del diritto dell’Unione. |
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228 |
A sua difesa l’Ungheria, per quanto riguarda, in primo luogo, i motivi di nullità relativi ai programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely», rileva che, al fine di garantire la natura equa e non discriminatoria di una gara d’appalto, sia la legge sui media che il bando di gara controverso si basano sul principio secondo cui l’offerta in questione può essere modificata, corretta o integrata solo qualora si tratti di vizi sanabili o non significativi o qualora una tale correzione non violi l’obbligo di una procedura equa, trasparente e non discriminatoria. In tale contesto, l’Ungheria fa riferimento alle disposizioni della legge sui media e alla lex specialis della gara d’appalto controversa che preciserebbero i vizi o le lacune che non possono essere corretti dopo la data di presentazione di una candidatura e che comporterebbero la nullità dell’offerta in questione, tra cui rientrerebbero le irregolarità constatate in relazione ai programmi summenzionati. |
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229 |
Secondo l’Ungheria, trattandosi di un vizio previamente definito in modo vincolante e che comporta la nullità dell’offerta in questione, ammettere la possibilità, per il Consiglio per i media, di decidere, in base alla natura del vizio e alla propria valutazione soggettiva, se occorra applicare le conseguenze giuridiche della nullità sarebbe contrario ai principi dello Stato di diritto e di certezza del diritto, nonché all’obbligo di una valutazione trasparente, obiettiva e non discriminatoria. |
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230 |
Peraltro, l’Ungheria contesta l’argomentazione della Commissione secondo cui i vizi relativi ai programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely» erano di scarsa rilevanza nonché di natura formale e amministrativa. |
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231 |
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, il programma «Reggeli Gyors ismétlés», Klubrádió non avrebbe rispettato il requisito di validità di cui al punto 2.5.5.2 del bando di gara controverso, che prevederebbe l’obbligo di descrivere tutti i programmi presenti nel palinsesto settimanale. Al riguardo, l’Ungheria sottolinea che tale programma non dev’essere considerato una ritrasmissione del programma «Reggeli Gyors» ma come un programma diverso, ai sensi del bando di gara controverso, essendovi una differenza totale di 825 minuti tra i due programmi e poiché, in caso di mera ritrasmissione, il programma ritrasmesso dovrebbe essere totalmente identico a quello originale. Orbene, in assenza di precisazioni su un programma che non può essere qualificato come «ritrasmissione», l’offerta in questione precluderebbe una valutazione nel merito, in quanto non consentirebbe di verificare il rispetto degli impegni in materia di quote di trasmissione. |
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232 |
Per quanto riguarda, dall’altro lato, il programma «Kovátsműhely», secondo l’Ungheria, la differenza di durata indicata ai punti III.2 e III.3 del modulo presentato da Klubrádió costituisce una contraddizione insormontabile che rende inconciliabili tale punto III.2, contenente il palinsesto settimanale, e detto punto III.3, relativo alla descrizione di tale programma. Pertanto, l’offerta presentata da Klubrádió non sarebbe conforme al requisito di validità di cui al punto 2.5.5.6 del bando di gara controverso. Una correzione della durata dei programmi avrebbe necessariamente comportato una modifica degli impegni e delle dichiarazioni essenziali contenute nell’offerta presentata da Klubrádió, il che sarebbe in contrasto con il bando di gara controverso. |
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233 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió, in prima istanza, l’Ungheria sottolinea che i requisiti formali e sostanziali a cui sono soggette le offerte sono enunciati sia nella legge sui media sia nei relativi bandi di gara, nella fattispecie ai punti 1.11.7 e 1.11.9.2 del bando di gara controverso. |
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234 |
Secondo l’Ungheria, l’esame della validità di un’offerta nel merito richiede un’analisi complessa del contenuto di tale offerta nel suo complesso nell’ambito della quale, ai sensi dell’articolo 59 della legge sui media, il Consiglio per i media deve verificare, in particolare, se detta offerta consenta di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di interesse pubblico perseguito dal bando di gara in questione ovvero, nel caso di specie, garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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235 |
Orbene, la presentazione della situazione finanziaria ed economica del candidato e la presentazione del suo piano finanziario, economico e prospettico sarebbero requisiti imposti a tal fine dalla gara d’appalto controversa. Pertanto, non si può ammettere che il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió e i criteri di valutazione di tale motivo non siano trasparenti. |
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236 |
In secundis, l’affermazione della Commissione secondo cui il Consiglio per i media avrebbe preso in considerazione criteri di valutazione non riportati nel bando di gara controverso sarebbe priva di qualsiasi fondamento, dal momento che tale bando di gara, riprendendo alla lettera le disposizioni della legge sui media, enuncerebbe i criteri di esame delle offerte, le norme relative alla loro invalidità sostanziale, i criteri di idoneità richiesti alle offerte, i requisiti per la verifica della loro invalidità formale, i requisiti relativi al piano aziendale e al piano finanziario, nonché i requisiti relativi alle dichiarazioni dei candidati, rispettivamente ai punti 1.11.6, 1.11.9, da 2.1.4 a 2.1.6, 2.2, 2.5.4 e 2.5.8. |
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237 |
In tertiis, secondo l’Ungheria, la Commissione sostiene a torto che le valutazioni effettuate dal Consiglio per i media nella decisione di nullità riguardo alla situazione finanziaria di Klubrádió sono sproporzionate. |
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238 |
Innanzitutto l’Ungheria precisa che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Consiglio per i media non ha dichiarato invalida l’offerta di Klubrádió perché la sua situazione patrimoniale era negativa da diversi anni, bensì perché tale situazione patrimoniale negativa avrebbe inevitabilmente compromesso la stabilità futura di detta emittente radiofonica. Le dichiarazioni contenute nell’offerta in merito alla regolarizzazione di tale situazione sarebbero peraltro divergenti e contraddittorie e nessuno degli impegni assunti sarebbe stato rispettato. |
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239 |
Inoltre, non sarebbe sproporzionato esigere che l’emittente radiofonica che otterrà un’autorizzazione a fornire servizi di media sia economicamente redditizia, in quanto vi sarebbe un interesse pubblico fondamentale affinché tale emittente, che utilizzerà gratuitamente e per dieci anni una frequenza esclusiva appartenente allo Stato, sia stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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240 |
Orbene, un’emittente radiofonica che non risponda ai requisiti legali più elementari per quanto riguarda la forma e la gestione di una società non soddisfarebbe i requisiti di stabilità e prevedibilità ad essa necessari per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla gara d’appalto controversa, poiché una gestione irregolare di lunga durata avrebbe ripercussioni evidenti sulla gestione futura di tale emittente radiofonica o, quanto meno, potenziali effetti su tale gestione, sul proseguimento dell’attività di detta emittente radiofonica e sulla sua continuità aziendale (going concern). Secondo l’Ungheria tale era il caso di Klubrádió, poiché il carattere chiaramente irregolare della sua situazione patrimoniale era tale da comportare la sua liquidazione coatta ed eventualmente la sua cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. |
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241 |
Inoltre, la situazione patrimoniale non sarebbe una questione soggetta a una valutazione soggettiva, ma una questione oggettiva, in merito alla quale si potrebbe stabilire che Klubrádió ha consapevolmente commesso, per diversi anni, violazioni della legge imputabili esclusivamente a se stessa, come dimostrerebbe la dichiarazione di revisione allegata ai bilanci annuali di Klubrádió. Orbene, il piano aziendale, il piano finanziario e il bilancio che tale emittente radiofonica era tenuta a presentare conformemente al bando di gara controverso non dimostrerebbero l’intenzione di Klubrádió di porre rimedio a tale situazione entro un termine ragionevole. |
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242 |
Infine, l’Ungheria sostiene che l’affermazione della Commissione secondo cui i proprietari di Klubrádió avevano adottato misure adeguate a rimediare alla situazione patrimoniale negativa di tale emittente radiofonica è infondata. Infatti le dichiarazioni relative al patrimonio netto, al finanziamento e al recupero dei crediti rese dalla persona fisica che si sarebbe espressa a nome di detta emittente radiofonica sarebbero contraddittorie, ipotetiche e condizionali, e non sarebbero quindi conformi ai requisiti di legge e ai criteri di valutazione definiti nella lex specialis della gara d’appalto controversa. |
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243 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
2) Valutazione della Corte
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244 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva «autorizzazioni», i diritti d’uso delle frequenze radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, e conformemente all’articolo 9 della direttiva «quadro». Tale articolo 9, paragrafo 1, che, come rilevato al punto 103 della presente sentenza, corrisponde all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, prevede altresì che tali diritti siano attribuiti sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. |
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245 |
Occorre inoltre ricordare che il principio di proporzionalità richiede che le norme stabilite dagli Stati membri o dalle amministrazioni aggiudicatrici in sede di applicazione di tali disposizioni non eccedano quanto necessario per conseguire gli obiettivi previsti dalle direttive di cui fanno parte (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C‑403/23 e C‑404/23, EU:C:2024:805, punto 55 nonché giurisprudenza citata). |
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246 |
Inoltre, nell’ambito di una gara d’appalto il principio della parità di trattamento accorda agli offerenti le stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte, il che implica che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti. L’obbligo di trasparenza, che ne costituisce il corollario, ha lo scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrio da parte dell’autorità pubblica. Tale obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara, così da permettere, da un lato, a tutti i candidati ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l’esatta portata e di interpretarle allo stesso modo e, dall’altro, all’autorità competente di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte ad essa presentate rispondano ai criteri che disciplinano l’attribuzione di tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C‑403/23 e C‑404/23, EU:C:2024:805, punto 56 nonché giurisprudenza citata). |
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247 |
Infine, i principi di trasparenza e parità di trattamento che disciplinano le procedure di attribuzione dei diritti d’uso delle radiofrequenze richiedono che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione a siffatte procedure siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico delle imprese candidate, affinché queste ultime possano conoscere esattamente i vincoli della procedura in questione ed essere assicurate del fatto che gli stessi requisiti valgano per tutti i concorrenti (v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C‑403/23 e C‑404/23, EU:C:2024:805, punto 57 nonché giurisprudenza citata). |
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248 |
È alla luce di tale giurisprudenza che occorre verificare se, come sostiene la Commissione, i tre motivi di nullità sulla base dei quali è stata respinta la candidatura di Klubrádió siano contrari ai principi di proporzionalità e trasparenza, nel senso indicato dalla Commissione, cosicché sia la decisione di nullità che, se del caso, la lex specialis della gara d’appalto controversa su cui si è fondata la sua adozione sarebbero anch’esse contrarie a tali principi. |
i) Sui motivi di nullità relativi ai programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely»
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249 |
Come risulta dal testo del punto 1.11.10.3 del bando di gara controverso e dalla decisione di nullità, allegati al ricorso della Commissione, non è ammessa alcuna correzione per quanto riguarda gli elementi dell’offerta sottoposti a valutazione. Tra tali elementi figura, ai sensi del punto 1.12.2.1 di tale bando di gara, il palinsesto del candidato, quale descritto ai punti III.2 e III.3 del modulo presentato da quest’ultimo. |
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250 |
Orbene, nel caso in cui, per quanto riguarda tali elementi, un candidato avesse commesso errori di lieve entità, la cui correzione non avrebbe alcuna incidenza sugli elementi sostanziali della sua candidatura e non avrebbe quindi compromesso l’obbligo di una valutazione equa e non discriminatoria dei candidati, l’impossibilità per il Consiglio per i media di invitare il candidato interessato a correggere siffatti errori, in applicazione della lex specialis della gara d’appalto controversa, appare sproporzionata. |
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251 |
Nel caso di specie, è pacifico che i punti III.2 e III.3 del modulo presentato da Klubrádió erano viziati da due irregolarità per quanto riguarda i programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely». |
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252 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il programma «Reggeli Gyors ismétlés», l’irregolarità constatata derivava dal fatto che Klubrádió, avendo considerato tale programma come una «ritrasmissione», ai sensi del bando di gara controverso, del programma «Reggeli Gyors», non aveva compilato, per il primo programma, il punto III.3 del modulo, relativo segnatamente alla sua descrizione e alla sua durata. Il Consiglio per i media, dopo aver constatato, in sostanza, che il programma «Reggeli Gyors ismétlés» non poteva essere considerato una «ritrasmissione», ai sensi del bando di gara controverso, del programma «Reggeli Gyors», che esso doveva quindi essere descritto al punto III.3 di tale modulo e che l’assenza di una tale descrizione, in quanto attinente a uno degli elementi soggetti a valutazione di cui al punto 1.12.2.1 di tale bando di gara, non poteva, conformemente alle prescrizioni del punto 1.11.10.3 di detto bando di gara, essere oggetto di correzione o regolarizzazione, ha concluso che tale irregolarità dovesse comportare la nullità dell’offerta di Klubrádió. |
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253 |
Orbene, è importante rilevare che, come risulta dalla decisione di nullità, conformemente alla lex specialis della gara d’appalto controversa, la nozione di «ritrasmissione» è definita come riferita a «materiale sonoro registrato, precedentemente trasmesso nell’ambito del programma, che può essere ritrasmesso senza particolari interventi tecnici», mentre la nozione di «programma» è definita come «una successione di suoni o di immagini animate o fisse, combinate o meno con il suono, che costituiscono, indipendentemente dalla sua durata, un’unità distinta all’interno di una programmazione o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media». |
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254 |
Alla luce di tali definizioni e in assenza, nel bando di gara controverso, di altre regole interpretative per quanto riguarda tali nozioni, non si può ritenere che l’interpretazione della nozione di «ritrasmissione» proposta dal Consiglio per i media, secondo cui un programma è considerato una ritrasmissione se viene ritrasmesso nella sua interezza e per tutta la sua durata senza particolari interventi tecnici, emerga in maniera chiara, precisa e univoca da tale bando di gara, cosicché tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti avrebbero dovuto attribuire a tale nozione una siffatta interpretazione. |
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255 |
Al contrario, tenuto conto del fatto che detta nozione si basa sulla trasmissione non di un «programma» precedente, ma di «materiale sonoro registrato», precedentemente trasmesso «nell’ambito del programma», come sostenuto dalla Commissione, Klubrádió poteva ragionevolmente ritenere che il programma «Reggeli Gyors ismétlés», in quanto consistente nella trasmissione di estratti di un programma precedentemente trasmesso, vale a dire «Reggeli Gyors», costituisse una «ritrasmissione» di quest’ultimo programma, ai sensi del bando di gara controverso. In tali circostanze il fatto, invocato dall’Ungheria, secondo cui vi era una differenza totale di 825 minuti tra tali due programmi è irrilevante. |
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256 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il programma «Kovátsműhely», l’irregolarità che viziava i punti III.2 e III.3 del modulo presentato da Klubrádió derivava dal fatto che, mentre tale programma era stato inserito da tale emittente radiofonica nel palinsesto di cui al punto III.2 di tale modulo, indicando che la messa in onda era prevista la domenica nell’orario compreso tra le 17:05 e le 17:50, cosicché, secondo tale punto, la durata di detto programma era di 45 minuti, la durata indicata al punto III.3 di detto modulo per lo stesso programma era invece di 50 minuti. |
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257 |
Orbene, occorre tenere conto del fatto che, come rilevato dal Consiglio per i media nella decisione di nullità, Klubrádió non ha commesso alcun errore per quanto riguarda gli altri programmi indicati ai punti III.2 e III.3 del modulo presentato da tale emittente radiofonica, in particolare per quanto riguarda la loro durata. Pertanto, la differenza di cinque minuti relativamente alla durata del programma «Kovátsműhely» che emerge da tali punti non sembra incidere in alcun modo sugli altri programmi indicati nel palinsesto presentato da Klubrádió. |
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258 |
Occorre dunque ritenere che una tale differenza sia equiparabile a un refuso, che può quindi rientrare tra gli errori sanabili e non significativi di cui al punto 228 della presente sentenza. |
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259 |
Di conseguenza, alla luce della valutazione di cui al punto 250 della presente sentenza, occorre dichiarare che le irregolarità relative ai programmi «Reggeli Gyors ismétlés» e «Kovátsműhely» avrebbero dovuto essere sanabili. |
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260 |
In tali circostanze, la decisione di nullità che ha constatato, sulla base della lex specialis della gara d’appalto controversa che escludeva ogni possibilità di correzione delle offerte, la nullità dell’offerta di Klubrádió a causa di tali irregolarità è sproporzionata. |
ii) Sul motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió
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261 |
Occorre osservare che, come risulta dalla decisione di nullità, il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió si fonda sul carattere negativo del patrimonio netto di tale emittente radiofonica nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della sua candidatura, nonché sull’impossibilità di coprire le sue spese con il suo solo fatturato netto. Alla luce di tali elementi, accertati in particolare sulla base dei dati dei bilanci annuali di Klubrádió relativi agli esercizi precedenti a quello nel corso del quale tale emittente radiofonica ha presentato la sua offerta, il Consiglio per i media ha ritenuto che tale offerta non fosse idonea, tenuto conto della sua «mancanza di fondamento», a conseguire l’obiettivo previsto al punto 1.2 del bando di gara controverso, vale a dire garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. Di conseguenza, il Consiglio per i media ha concluso che l’offerta presentata da Klubrádió era viziata da nullità sostanziale ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, lettera c), della legge sui media e del punto 1.11.9.2, lettera c), del bando di gara controverso, secondo il quale «l’offerta è viziata da nullità sostanziale (...) se, a causa della sua mancanza di fondamento, è inidonea a raggiungere l’obiettivo definito dalla legge sui media e nel bando di gara». |
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262 |
Occorre rilevare che sia la situazione patrimoniale che i dati relativi al fatturato netto costituiscono elementi connessi alla solidità finanziaria di un’impresa. |
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263 |
A tal proposito occorre sottolineare che, invero, al punto 1.8.2, il bando di gara controverso enunciava le norme sulle condizioni relative alla solidità finanziaria dei candidati, l’inosservanza durante una qualsiasi delle fasi della procedura di tale gara comportava la nullità dell’offerta, in applicazione del punto 1.11.7, lettera a), di detto bando di gara. |
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264 |
Tuttavia, tale punto 1.8.2 imponeva ai candidati, in primo luogo, di non avere debiti scaduti da più di 60 giorni in materia doganale o relativi ai contributi previdenziali, debiti fiscali scaduti iscritti nei registri dell’amministrazione tributaria centrale, né obblighi di pagamento scaduti nei confronti di un fondo statale specializzato, in secondo luogo, di non essere oggetto di una procedura di fallimento, di liquidazione, né di qualsiasi altra procedura diretta al loro scioglimento, in terzo luogo, di non essere stati oggetto, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara, di alcuna decisione amministrativa definitiva che avesse accertato un’infrazione grave comportante la violazione del contratto di radiodiffusione o di alcuna risoluzione dello stesso da parte del Consiglio per i media e, in quarto luogo, di non avere alcun debito scaduto nei confronti del Consiglio per i media. |
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265 |
Occorre, pertanto, constatare che tra i requisiti relativi alla solidità finanziaria imposti ai candidati dal bando di gara controverso non figurava alcun requisito relativo alla situazione patrimoniale di tali candidati o alla necessità di coprire le proprie spese esclusivamente con il proprio fatturato netto. |
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266 |
Sebbene, come sostenuto dall’Ungheria, tale bando di gara imponesse ai candidati di presentare un piano aziendale e finanziario relativo al periodo fino al 31 dicembre 2024, indicando gli elementi di cui al punto 2.5.4 di detto bando, da tali elementi non risulta, tuttavia, affatto che tale piano dovesse indicare, a pena di nullità dell’offerta in questione, un patrimonio netto positivo negli anni anteriori alla data di presentazione delle candidature e un fatturato netto in grado di coprire, da solo, le spese sostenute in tali anni. |
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267 |
Del resto, per quanto riguarda i dati finanziari e storici da fornire nell’ambito del piano aziendale e finanziario, conformemente al punto 2.5.4.3.5 del bando di gara controverso, i candidati erano tenuti a presentare solo i loro «ultimi bilanci chiusi (bilancio, conto economico e allegati [...]) », vale a dire, in definitiva, come risulta dal tenore letterale di tale punto nel suo complesso, il bilancio annuale per l’esercizio precedente a quello nel corso del quale è stata presentata l’offerta in questione. |
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268 |
In tali circostanze, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, l’utilizzo, quale motivo di nullità relativo all’inidoneità del candidato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla gara d’appalto controversa, di un criterio di solidità finanziaria dei candidati, sebbene esso non rientri tra i criteri relativi a tale solidità stabiliti da detto bando di gara e non possa essere ragionevolmente dedotto da alcuna norma di quest’ultimo, non rispetta gli obblighi relativi al principio di trasparenza, quali precisati dalla giurisprudenza citata ai punti 246 e 247 della presente sentenza. |
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269 |
Inoltre, indipendentemente da quanto sopra, in circostanze in cui la solidità dell’operatore interessato non è messa in discussione, l’adozione di una norma che consenta al Consiglio per i media di dichiarare la nullità dell’offerta di un candidato a causa del valore negativo del suo patrimonio netto e dell’impossibilità di coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto sarebbe contraria al principio di proporzionalità. Infatti, alla luce della diversità delle possibili fonti di finanziamento di un’emittente radiofonica, tale norma eccede quanto necessario per garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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270 |
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che Klubrádió opera nel settore delle comunicazioni elettroniche, che trasmetteva i propri contenuti su frequenze radio dal 1999 e che, nonostante il suo patrimonio netto negativo, constatato nella decisione di nullità, detta emittente non è mai stata costretta a interrompere la sua attività, non si può ragionevolmente ritenere che il rigetto dell’offerta presentata da Klubrádió a causa del suo patrimonio netto negativo fosse necessario per garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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271 |
In tale contesto, non può essere accolta l’argomentazione dell’Ungheria secondo cui la situazione patrimoniale di Klubrádió non consentirebbe di raggiungere tale obiettivo, in quanto tale situazione era tale da poter comportare la liquidazione coatta di tale emittente radiofonica e, eventualmente, la sua cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese. |
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272 |
Infatti, non solo detta emittente radiofonica non era oggetto di siffatte procedure di liquidazione o cancellazione alla data di presentazione della sua offerta e a quella d’esame della sua candidatura – il che peraltro, come rilevato ai punti 263 e 264 della presente sentenza, avrebbe comportato la nullità della sua offerta – ma non lo è stata neanche successivamente a tali date, e continua tuttora ad essere attiva. |
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273 |
Non si può nemmeno ragionevolmente ritenere che il fatto che Klubrádió non potesse coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto e dovesse ricorrere a sponsorizzazioni e a sovvenzioni costituisse un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto 1.2 del bando di gara controverso, richiamato, in particolare, ai punti 261 e 270 della presente sentenza. Come rilevato dalla Commissione, senza essere contraddetta dall’Ungheria, il modello commerciale di Klubrádió si basava su siffatti mezzi di finanziamento che le hanno permesso, in passato, di compensare situazioni finanziarie negative, senza che tale circostanza le abbia impedito di esercitare la propria attività in modo stabile e di rispettare le condizioni connesse ai diritti d’uso delle radiofrequenze a cui era soggetta. |
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274 |
Pertanto, senza la necessità di esaminare gli altri argomenti della Commissione, tra cui, in particolare, quello relativo all’asserita arbitrarietà del motivo di nullità in questione e della decisione di nullità, alla luce delle decisioni adottate in passato nei confronti di altri candidati, occorre constatare che la gara d’appalto controversa, nella misura in cui consente al Consiglio per i media di dichiarare, sulla base del suo punto 1.11.9.2, lettera c), la nullità dell’offerta di un candidato a causa del valore negativo del suo patrimonio netto e dell’impossibilità di coprire le proprie spese con il suo solo fatturato netto, viola i principi di trasparenza e proporzionalità. Lo stesso vale per la decisione di nullità, alla luce in particolare degli elementi relativi alla situazione di Klubrádió sopra esposti. |
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275 |
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la censura relativa a una violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità, quali risultano dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva «autorizzazioni» e dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, è fondata. |
b) Sulla censura relativa all’omessa adozione in tempo utile della decisione di nullità
1) Argomenti delle parti
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276 |
La Commissione rileva che, posto che la decisione di diniego è stata adottata l’8 settembre 2020, al termine di un procedimento durato dieci mesi, in violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», il Consiglio per i media ha indetto la gara d’appalto controversa solo il 4 novembre 2020, lasciando così poco tempo per concludere tale gara prima del 14 febbraio 2021, data di scadenza del contratto di radiodiffusione di Klubrádió. Tenuto conto del fatto che, secondo il punto 1.11.3.1 del bando di gara controverso, il termine per la presentazione delle offerte sarebbe stato di 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione di tale bando di gara, cosicché tale termine sarebbe scaduto il 14 dicembre 2020, il Consiglio per i media avrebbe quindi avuto a disposizione solo due mesi per valutare le offerte e stipulare un nuovo contratto di radiodiffusione. Infine, il 10 marzo 2021 il Consiglio per i media avrebbe, con la decisione di nullità, dichiarato infruttuosa la gara d’appalto e, il 30 marzo 2021, avrebbe concluso un contratto amministrativo temporaneo per l’uso della frequenza MHz 92,9 per il periodo compreso tra il 3 maggio e il 29 ottobre 2021. |
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277 |
Ad avviso della Commissione, procedendo in tal modo il Consiglio per i media non ha garantito una gestione efficiente delle frequenze, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «quadro», né ha incoraggiato un uso efficace dello spettro radio, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva. Peraltro, il Consiglio per i media non avrebbe nemmeno garantito il diritto di Klubrádió a un procedimento equo e rapido conformemente al principio generale di buon andamento dell’amministrazione. Inoltre, il Consiglio per i media non avrebbe risposto ai bisogni delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone che hanno esigenze sociali particolari, come richiederebbe l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva, dato che gli utenti finali appartenenti a tali categorie potevano, più di altri, dipendere dalla trasmissione terrestre dei programmi di Klubrádió e incontrare particolari difficoltà nel passare a un ascolto online di tali programmi. |
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278 |
A sua difesa l’Ungheria sostiene innanzitutto che, anche supponendo che al bando di gara controverso si applichi il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, l’argomentazione della Commissione sarebbe infondata poiché il termine di sei settimane previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» può, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, essere prorogato fino a otto mesi nell’ambito di procedure di selezione competitive o comparative. |
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279 |
Inoltre, l’Ungheria sottolinea che il Consiglio per i media ha condotto la gara d’appalto controversa nel periodo compreso tra il 4 novembre 2020 e il 10 marzo 2021, vale a dire in poco più di quattro mesi, nonostante la regolarizzazione e la sospensione della procedura, il che costituirebbe una durata corrispondente a metà di quella della procedura di gara prevista dalla direttiva 2018/1972. |
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280 |
Peraltro, l’Ungheria ricorda che la gara d’appalto controversa aveva per oggetto un diritto per il quale Klubrádió aveva presentato una domanda di proroga, cosicché non era possibile organizzare una gara d’appalto per la concessione di tale diritto prima dell’esame di tale domanda e dell’adozione della decisione ad essa relativa. Orbene, il Consiglio per i media avrebbe iniziato a preparare la gara d’appalto controversa immediatamente dopo aver emesso la decisione di diniego. |
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281 |
Infine, nessuna lesione sarebbe stata arrecata ai diritti degli utenti finali con disabilità, anziani o che si trovino in una situazione sociale particolare, dal momento che Klubrádió avrebbe avuto a disposizione più di cinque mesi per passare al digitale dalla scadenza del suo diritto di fornire servizi di media, vale a dire un periodo che non si potrebbe considerare breve. |
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282 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
2) Valutazione della Corte
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283 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo a una gestione efficiente e a un uso efficace delle radiofrequenze occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, dal ricorso della Commissione risulta che tale istituzione non contesta a tale Stato membro di aver adottato la decisione di nullità oltre il termine imposto dal quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, vale a dire otto mesi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva «autorizzazioni». |
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284 |
Infatti la Commissione afferma, in sostanza, che, a causa del ritardo nell’adozione della decisione di diniego, il Consiglio per i media ha pubblicato il bando di gara controverso solo il 4 novembre 2020, cosicché quest’ultimo disponeva di poco tempo per chiudere tale gara prima della data di scadenza del contratto di radiodiffusione di Klubrádió, vale a dire il 14 febbraio 2021. Ne deriverebbe che l’Ungheria non ha incoraggiato l’uso efficace dello spettro radio né ha garantito una gestione efficiente delle radiofrequenze, violando l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», nonché il principio di buon andamento dell’amministrazione. |
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285 |
Tale argomento della Commissione riguarda, in definitiva, la mancanza di diligenza da parte delle autorità nazionali nella gestione della frequenza MHz 92,9, in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni e dal principio citati nel punto precedente della presente sentenza. |
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286 |
Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «quadro» impone alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione. |
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287 |
Da parte sua, l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che, tenuto conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri devono assicurare una gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi, in particolare, dell’articolo 8 di detta direttiva. |
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288 |
L’obbligo di provvedere alla gestione efficiente e all’uso efficace delle radiofrequenze, in quanto bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, costituisce quindi uno degli obiettivi generali del quadro normativo dell’Unione, il cui rispetto le autorità nazionali competenti sono tenute a garantire in conformità con il principio di buon andamento dell’amministrazione. |
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289 |
Orbene, l’inazione o la lentezza relativamente all’organizzazione dei procedimenti diretti alla concessione di diritti d’uso di frequenze radio sono tali da compromettere l’efficienza della gestione e l’efficacia dell’uso dello spettro radio. |
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290 |
Nel caso di specie è pacifico che l’8 novembre 2019 Klubrádió ha presentato una domanda di proroga del proprio contratto di radiodiffusione, che la decisione di diniego è stata adottata l’8 settembre 2020, che la gara d’appalto controversa è stata indetta il 4 novembre 2020, che il contratto di radiodiffusione di Klubrádió è scaduto il 14 febbraio 2021, che la decisione di nullità, con la quale la gara d’appalto controversa è stata dichiarata infruttuosa, è stata adottata il 10 marzo 2021 e che il 30 marzo 2021 sono stati stipulati contratti amministrativi temporanei con Közösségi Rádiózásért Egyesület, per la fornitura di servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 per il periodo compreso tra il 3 maggio e il 29 ottobre 2021. Non è stato quindi possibile utilizzare tale frequenza nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 3 maggio 2021. |
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291 |
Come constatato al punto 205 della presente sentenza, la decisione di diniego è stata adottata entro un termine di dieci mesi mentre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», essa avrebbe dovuto essere adottata entro un termine di sei settimane dal ricevimento di tale domanda da parte del Consiglio per i media. Ne consegue che tale decisione è stata adottata con un ritardo di circa otto mesi e mezzo, senza che alcuna spiegazione ragionevole possa giustificare un tale ritardo, come è stato constatato anche al punto 206 della presente sentenza. |
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292 |
Orbene, se la decisione di diniego fosse stata adottata entro il termine di sei settimane previsto dal quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche, il Consiglio per i media avrebbe potuto indire la gara d’appalto relativa al diritto di fornire servizi di media sulla frequenza MHz 92,9 otto mesi prima della data in cui è stata infine avviata e concludere tale gara prima della scadenza del contratto di radiodiffusione di Klubrádió, garantendo in tal modo l’uso continuativo di tale radiofrequenza. |
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293 |
Quindi, adottando la decisione di diniego otto mesi e mezzo dopo la scadenza del termine fissato dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni», il Consiglio per i media ha ritardato in modo ingiustificato, violando così il principio di buon andamento dell’amministrazione, l’organizzazione e l’avvio della gara d’appalto controversa con la conseguenza che una frequenza radio, vale a dire la frequenza MHz 92,9, è rimasta inutilizzata per più di due mesi. |
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294 |
Pertanto, la mancanza di diligenza di cui il Consiglio per i media ha dato prova in sede di adozione delle misure relative all’assegnazione della frequenza MHz 92,9 ha compromesso l’efficienza della gestione e l’efficacia dell’uso dello spettro radio, che era tenuto ad assicurare. |
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295 |
Di conseguenza, l’argomento della Commissione relativo a una violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», nonché del principio di buon andamento dell’amministrazione, è fondato. |
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296 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento relativo ai bisogni delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone con esigenze sociali particolari, occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «quadro» impone alle autorità nazionali di regolamentazione di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità. |
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297 |
Secondo la Commissione, ritardando indebitamente – a causa del superamento ingiustificato del termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva «autorizzazioni» per l’adozione delle decisioni relative alla concessione dei diritti d’uso di frequenze radio – l’avvio della gara d’appalto controversa, così da non poterla concludere prima della data di scadenza del contratto di Klubrádió, il Consiglio per i media non ha risposto ai bisogni delle persone con disabilità, degli anziani e delle persone con esigenze sociali particolari. |
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298 |
Tuttavia, la Commissione non ha fornito alcun elemento che consenta di stabilire che il ritardo del Consiglio per i media nell’adozione delle misure relative all’assegnazione della frequenza MHz 92,9 abbia inciso negativamente, in particolare, sui bisogni delle categorie di persone menzionate all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «quadro». |
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299 |
L’argomento della Commissione relativo a una violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «quadro» dev’essere quindi respinto a tal riguardo. |
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300 |
Pertanto, la censura vertente sulla mancata adozione in tempo utile della decisione di nullità è fondata nella misura in cui riguarda la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», nonché del principio di buon andamento dell’amministrazione. |
c) Conclusione
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301 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente la seconda serie di censure relative alla gara d’appalto controversa e alla decisione di nullità, e dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti:
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3. Sulle censure relative all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media
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302 |
La Commissione afferma, in sostanza, che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 nonché dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, a causa dell’adozione dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, che esclude la possibilità, per i fornitori di servizi di media il cui diritto d’uso delle radiofrequenze non sia stato prorogato, di richiedere diritti d’uso temporanei mentre, da un lato, esso conferisce tale possibilità ai fornitori di detti servizi il cui diritto d’uso delle frequenze radio è stato prorogato una volta e, dall’altro, i motivi per cui una tale proroga non è stata concessa non impediscono l’attribuzione di un nuovo diritto d’uso delle radiofrequenze. |
a) Argomenti delle parti
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303 |
La Commissione rileva che l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media non consente al Consiglio per i media di stipulare un contratto amministrativo temporaneo con imprese che, a causa della commissione di infrazioni di lieve entità ma reiterate, siano state private della possibilità di prorogare il loro diritto d’uso delle frequenze radio. Per contro, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), di tale legge vieterebbe di partecipare a una nuova gara d’appalto solo alle imprese che, nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del relativo bando di gara, abbiano commesso un’infrazione grave nell’esecuzione del loro contratto di radiodiffusione o il cui contratto di radiodiffusione sia stato risolto dal Consiglio per i media. Pertanto, la commissione di infrazioni reiterate non sarebbe rilevante ai fini della partecipazione a una tale gara. |
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304 |
Innanzitutto, la Commissione ritiene che la disparità di trattamento introdotta dall’articolo 65, paragrafo 11, e dall’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), della legge sui media nei confronti dei fornitori di servizi di media a seconda che il loro diritto di fornire tali servizi sia stato o meno prorogato in passato non sia giustificata da fattori oggettivi e costituisca, pertanto, una discriminazione. |
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305 |
Inoltre, secondo la Commissione, anche supponendo che l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media abbia l’obiettivo di impedire che una frequenza radio sia assegnata a un fornitore di servizi di media che presenti il rischio di commettere ulteriori infrazioni, tale disposizione, applicata in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 7, di tale legge – che, in caso di infrazioni di lieve entità ma reiterate, comporterebbe automaticamente il rigetto delle domande di proroga – sarebbe sproporzionata in quanto eccederebbe quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. |
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306 |
Infatti, l’effetto combinato di queste due disposizioni comporterebbe che le imprese che in passato hanno commesso infrazioni di lieve entità e che sono in grado di continuare a fornire servizi di media senza alcun problema, e le imprese che hanno commesso infrazioni gravi, la cui capacità di continuare a fornire servizi di media conformi alla normativa e alle clausole del contratto di radiodiffusione può essere ragionevolmente messa in dubbio, sarebbero trattate in modo uguale. |
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307 |
Peraltro, la legge sui media non perseguirebbe in modo coerente l’obiettivo di cui al punto 305 della presente sentenza, in quanto le condizioni per la conclusione di un contratto amministrativo temporaneo sarebbero più rigorose di quelle per la partecipazione a una nuova gara d’appalto, mentre entrambe le procedure porterebbero a un risultato simile, vale a dire l’uso di una frequenza radio. |
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308 |
Infine, la Commissione sottolinea che, a causa della normativa nazionale controversa, Klubrádió non ha potuto concludere un contratto amministrativo temporaneo e la sua frequenza è rimasta inutilizzata dal 15 febbraio al 3 maggio 2021. Orbene, la concessione di un diritto d’uso temporaneo sarebbe stata conforme all’obbligo di provvedere a una gestione efficace dello spettro radio e ai requisiti di prevedibilità e coerenza per la proroga e la modifica dei diritti d’uso dello spettro radio, nonché di certezza, coerenza e prevedibilità della regolamentazione, previsti dall’articolo 45, paragrafo 1, e dall’articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e g), della direttiva 2018/1972. |
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309 |
L’Ungheria osserva innanzitutto che, nella misura in cui il Consiglio per i media non ha ricevuto una richiesta da parte di Klubrádió volta alla conclusione di un contratto amministrativo temporaneo, quest’ultima non ha potuto subire alcun pregiudizio. Pertanto, non si potrebbe constatare alcuna discriminazione. |
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310 |
Inoltre, secondo l’Ungheria l’esistenza di una discriminazione può essere esaminata solo in relazione a soggetti di diritto, a situazioni giuridiche e a fatti comparabili. Orbene, ciò non sarebbe il caso delle ipotesi di cui all’articolo 65, paragrafo 11, e all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), della legge sui media. |
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311 |
Infatti l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media conferirebbe all’ex titolare del diritto di fornire servizi di media un diritto temporaneo a fornire servizi del genere al massimo fino alla chiusura della gara d’appalto. Per contro, il diritto di fornire servizi di media attribuito nell’ambito della gara d’appalto avrebbe una durata di dieci anni. Pertanto, la situazione relativa alla stipula di un contratto amministrativo temporaneo avente per oggetto la fornitura di servizi di media, di cui all’articolo 65, paragrafo 11, di tale legge, e la situazione relativa alle condizioni per il riconoscimento del diritto di fornire servizi di tal tipo nell’ambito di una gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), di detta legge, non sarebbero comparabili. |
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312 |
Peraltro, l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media non può essere considerato sproporzionato, sia esso valutato isolatamente o in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 7, di tale legge. Infatti tale articolo 65, paragrafo 11, riguarderebbe una gara d’appalto in corso e il diritto o il vantaggio previsto da quest’ultima disposizione si applicherebbe solo se il diritto di fornire servizi di media sia già stato prorogato una volta. |
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313 |
In tale contesto l’Ungheria ricorda che, ai sensi dell’articolo 187, paragrafo 5, della legge sui media, le infrazioni di lieve entità non vengono prese in considerazione ai fini dell’accertamento dell’esistenza di infrazioni reiterate e che, pertanto, tali infrazioni di lieve entità non escludono né la proroga né, di conseguenza, la possibilità di beneficiare di un diritto temporaneo. Pertanto, sarebbe infondata l’affermazione della Commissione secondo cui le imprese che hanno commesso pregresse infrazioni di lieve entità e che sono in grado di continuare a fornire servizi di media senza alcun problema e le imprese che hanno commesso infrazioni gravi sarebbero trattate in modo uguale. |
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314 |
Inoltre, l’Ungheria fa notare che non è possibile confrontare o interpretare in combinato disposto tra loro le condizioni per la proroga di un diritto di fornire servizi di media e quelle per la concessione di un diritto temporaneo, in quanto il caso previsto dall’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media può verificarsi solo se il diritto è già stato prorogato. Se un fornitore di servizi di media opera in condizioni che escludono la proroga del suo diritto di fornire servizi di media, tale diritto cesserà e tale fornitore potrà ottenere un nuovo diritto nell’ambito di una gara d’appalto. Tale norma si applicherebbe allo stesso modo a tutti i fornitori di servizi di media, sicché non vi sarebbe alcuna discriminazione e detta norma non sarebbe sproporzionata. |
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315 |
Infine, per quanto riguarda l’argomento della Commissione secondo cui, a causa della normativa nazionale controversa, la frequenza MHz 92,9 è rimasta inutilizzata, l’Ungheria rileva che un diritto temporaneo può essere concesso fino alla conclusione della procedura di gara. Pertanto, tale frequenza non è stata utilizzata tra il 15 febbraio e il 3 maggio 2021 a causa dell’infruttuosità della gara d’appalto controversa e della mancanza di una richiesta da parte di Klubrádió volta alla conclusione di un contratto amministrativo temporaneo. |
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316 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione. |
b) Valutazione della Corte
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317 |
Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, qualora il diritto di fornire servizi di media radiofonici lineari scada dopo essere già stato prorogato una volta dal Consiglio per i media e sia già stata avviata la procedura di gara relativa alla possibilità di fornire servizi di media, il Consiglio per i media può stipulare con il fornitore di servizi di media precedentemente titolare del diritto, e su domanda del medesimo, un contratto amministrativo temporaneo della durata massima di 60 giorni. |
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318 |
Tale disposizione ha quindi l’effetto di privare i fornitori, come Klubrádió, il cui diritto di fornire servizi di media non è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, a causa dell’esistenza di una decisione definitiva del Consiglio per i media che constata un’infrazione reiterata, della possibilità di stipulare un contratto amministrativo temporaneo quando, come nel caso di specie, il diritto non prorogato scade dopo l’avvio della procedura di gara relativa alla possibilità di fornire siffatti servizi ma prima della sua conclusione. |
1) Sulla censura relativa a una violazione del principio di non discriminazione
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319 |
Come ricordato al punto 192 della presente sentenza, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, il principio di parità di trattamento, di cui il divieto di discriminazioni costituisce una particolare espressione, impone, in particolare, che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa. |
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320 |
Secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue memorie, la violazione del divieto di discriminazioni denunciata deriva dal fatto che l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media priva i fornitori di servizi di media, quali Klubrádió, il cui diritto di fornire servizi di media non è stato prorogato per il fatto di aver commesso un’infrazione reiterata, della possibilità di stipulare un contratto amministrativo temporaneo in vista della concessione di un tale diritto per un periodo non superiore a 60 giorni, mentre l’articolo 55, paragrafo 1, di tale legge autorizza tali fornitori a partecipare a una procedura di gara volta alla concessione di tale diritto per un periodo di dieci anni. |
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321 |
Peraltro, in risposta a un quesito posto dalla Corte durante l’udienza, la Commissione ha sostenuto che la violazione del divieto di discriminazioni deriva dal fatto che, da un lato, la legge sui media tratta in modo diverso le imprese che, in passato, hanno già fornito servizi di media e quelle che, in passato, non hanno mai fornito tali servizi in quanto, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, di tale legge, solo i fornitori di servizi che hanno stipulato un contratto di radiodiffusione e hanno beneficiato della sua proroga sarebbero idonei alla stipula di un contratto amministrativo temporaneo mentre, per quanto riguarda i fornitori di servizi di media che non hanno fornito tali servizi in passato, l’articolo 65, paragrafo 1, di detta legge consentirebbe al Consiglio per i media di stipulare un contratto amministrativo temporaneo tenendo conto delle considerazioni relative al mercato dei media. |
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322 |
Dall’altro lato, la legge sui media tratterebbe in modo diverso i fornitori di servizi di media, quali Klubrádió, il cui diritto di fornire tali servizi non è stato prorogato per il fatto di aver commesso un’infrazione reiterata, e i fornitori che, dopo aver beneficiato della proroga del loro diritto di fornire detti servizi, commettono un’infrazione reiterata poiché, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 11, di tale legge, i primi sarebbero privati della possibilità di stipulare un contratto amministrativo temporaneo mentre i secondi beneficerebbero di tale possibilità, poiché i loro contratti sarebbero già stati oggetto di proroga. |
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323 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della Commissione esposto al punto 320 della presente sentenza, esso si fonda sulla premessa secondo cui il regime relativo alla concessione del diritto di fornire servizi di media sulla base di un contratto amministrativo temporaneo e il regime relativo alla concessione di tale diritto sulla base di un contratto di radiodiffusione concluso a seguito di una gara d’appalto siano comparabili, cosicché l’imposizione di condizioni più rigorose per la concessione di detto diritto a titolo temporaneo violerebbe il principio della parità di trattamento. |
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324 |
Tuttavia, occorre tenere conto del fatto che, come deriva dall’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, la conclusione di un contratto amministrativo temporaneo ai sensi di tale disposizione è limitata a un’ipotesi molto particolare, in cui il diritto di fornire servizi di media su una frequenza radio è scaduto prima della chiusura della gara d’appalto diretta all’attribuzione di un nuovo diritto di fornire servizi di media su tale radiofrequenza. In un caso siffatto, tale articolo 65, paragrafo 11, mira a garantire un uso ininterrotto di detta frequenza radio fino a quando tale procedura di gara non sia conclusa e il diritto d’uso della stessa frequenza radio non sia attribuito al fornitore che si è aggiudicato tale gara. Un’ipotesi del genere, che presenta un carattere transitorio e d’urgenza, è quindi diversa da quella in cui un diritto di fornire servizi di media viene attribuito nell’ambito di una gara d’appalto, che non presenta un tale carattere. |
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325 |
Pertanto, poiché l’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media e l’articolo 55, paragrafo 1, della stessa legge non riguardano situazioni comparabili, l’argomento della Commissione secondo cui tali disposizioni violano il divieto di discriminazioni è infondato. |
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326 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti di cui ai punti 321 e 322 della presente sentenza, poiché tali argomenti non risultano dalle memorie della Commissione e sono stati sollevati solo in udienza, essi devono essere respinti in quanto irricevibili. |
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327 |
Di conseguenza, la censura relativa a una violazione, da parte dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, del principio di non discriminazione, quale risulta dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, è infondata. |
2) Sulla censura relativa a una violazione del principio di proporzionalità
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328 |
Come è stato constatato nell’ambito dell’analisi della prima serie di censure, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media è contrario al principio di proporzionalità quale risulta, in particolare, dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva «quadro», in quanto priva, in modo automatico e in tutti i casi, i fornitori che hanno commesso una violazione reiterata della possibilità di ottenere la proroga del loro diritto di fornire servizi di media. |
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329 |
Pertanto, come sostiene la Commissione, in quanto priva i fornitori il cui diritto di fornire servizi di media non è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, per aver commesso un’infrazione reiterata, della possibilità di concludere un contratto amministrativo temporaneo, l’articolo 65, paragrafo 11, di tale legge viola anche il principio di proporzionalità. |
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330 |
Di conseguenza, la censura relativa a una violazione, da parte dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, del principio di proporzionalità, quale risulta dall’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972, è fondata. |
3) Sulla censura relativa a una violazione dell’obbligo di provvedere a una gestione efficace dello spettro radio
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331 |
La Commissione contesta, in sostanza, all’Ungheria di aver violato l’obbligo di provvedere a una gestione efficace dello spettro radio, ad essa incombente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e g), della direttiva 2018/1972, in quanto, a causa della normativa nazionale controversa, Klubrádió non ha potuto stipulare un contratto amministrativo temporaneo, cosicché la frequenza MHz 92,9 è rimasta inutilizzata dal 15 febbraio al 3 maggio 2021. |
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332 |
Al riguardo, poiché, da un lato, tale censura si fonda sul fatto che Klubrádió non ha potuto stipulare un contratto amministrativo temporaneo ed è pacifico che tale emittente radiofonica non ha né chiesto la conclusione di un tale contratto né, di conseguenza, si è vista rifiutare la conclusione di tale contratto e, dall’altro, essa non risulta in alcun modo dal quarto capo delle conclusioni del ricorso della Commissione, tale censura dev’essere respinta. |
4) Conclusione
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333 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente la terza serie di censure relative all’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media e dichiarare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2018/1972 e del principio di proporzionalità a causa dell’adozione dell’articolo 65, paragrafo 11, della legge sui media, che esclude la possibilità, per i fornitori di servizi di media il cui diritto d’uso delle frequenze radio non sia stato prorogato per il fatto di aver commesso un’infrazione reiterata, di richiedere diritti d’uso temporanei. |
4. Sulle censure relative a una violazione dell’articolo 11 della Carta
a) Argomenti delle parti
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334 |
La Commissione afferma, in sostanza, che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della Carta a causa, da un lato, dell’adozione della decisione di diniego e dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e, dall’altro, dell’adozione della decisione di nullità e della gara d’appalto controversa. |
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335 |
In primo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di diniego e le norme nazionali su cui si basava la sua adozione hanno impedito a Klubrádió di trasmettere i propri programmi su una frequenza analogica. Secondo la Commissione, si tratterebbe della più grave violazione della libertà di espressione e della libertà dei media, in quanto tale violazione è assimilabile alla chiusura di un mezzo di comunicazione da parte delle autorità nazionali. Tenuto conto dell’importanza della radio e, in particolare, dell’impatto che tale mezzo di comunicazione può avere sulla popolazione rispetto ad altri mezzi di comunicazione, come avrebbe riconosciuto la Corte europea dei diritti dell’uomo, la Commissione ritiene che il fatto che Klubrádió non possa trasmettere il proprio programma sulle frequenze radio analogiche costituisca chiaramente un’ingerenza nella libertà di espressione, ancorché il suo programma sia disponibile su Internet. |
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336 |
La Commissione sostiene che, al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei media, è indispensabile che l’assegnazione delle frequenze radio utilizzate per la radiodiffusione avvenga sulla base di criteri non discriminatori e proporzionati. |
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337 |
Pur riconoscendo che la libertà di espressione e la libertà dei media non costituiscono diritti assoluti, la Commissione ricorda che qualsiasi limitazione di tali libertà deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 52 della Carta. |
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338 |
Al riguardo la Commissione sostiene che gli obiettivi perseguiti dalla legge sui media, vale a dire rafforzare l’identità nazionale e culturale, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, preservando la libertà di espressione e di parola nonché la libertà di stampa e riconoscendo il peso culturale, sociale ed economico dei servizi di media e l’importanza di garantire la concorrenza sul mercato dei media, costituiscono obiettivi di interesse generale tali da giustificare una restrizione dei diritti e delle libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta. Tuttavia, secondo tale istituzione, la decisione di diniego eccederebbe quanto necessario ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. |
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339 |
Infatti, tale decisione sarebbe stata adottata dal Consiglio per i media non a causa dell’inosservanza dei tempi di trasmissione delle opere musicali ungheresi, ma esclusivamente a causa della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle quote di trasmissione, violazione che sarebbe già stata sanzionata con un’ammenda e che non si sarebbe ripetuta dopo il pagamento di quest’ultima. In sede di replica la Commissione, basandosi sugli elementi evidenziati per descrivere il contesto in cui si inserirebbero le decisioni controverse, rileva che, in un caso in cui a un fornitore di servizi di media indipendente e critico nei confronti del governo, come Klubrádió, venga negato il diritto di usare radiofrequenze per motivi puramente formali, rendendo così più difficile il suo accesso al mercato, il controllo giurisdizionale dev’essere molto approfondito. Infatti, in una situazione del genere il rischio di arbitrarietà e di discriminazioni sarebbe particolarmente elevato. |
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340 |
In secondo luogo, la Commissione sostiene che la decisione di nullità costituisce anche un’ingerenza sproporzionata nella libertà e nel pluralismo dei media, in quanto tale decisione non sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi perseguiti ed eccederebbe quanto necessario a tal fine. Di conseguenza, le condizioni che consentono di giustificare una tale ingerenza, enunciate all’articolo 52 della Carta, non sarebbero rispettate. |
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341 |
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, i due motivi di nullità relativi alle inesattezze che inficerebbero l’offerta presentata da Klubrádió per quanto riguarda il suo palinsesto, tale istituzione ricorda che questi riguardavano inesattezze formali di importanza trascurabile, che avrebbero potuto essere facilmente chiarite e che non riguardavano elementi essenziali della candidatura di Klubrádió e, pertanto, non compromettevano l’equità della concorrenza. |
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342 |
Dall’altro lato, per quanto riguarda il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió, la Commissione sostiene che il Consiglio per i media, ritenendo che il fatturato netto dell’emittente radiofonica in questione costituisse l’unico indicatore legittimo della sua solidità finanziaria, non solo opererebbe una discriminazione nei confronti delle emittenti che scelgono consapevolmente di avvalersi di altri modelli di finanziamento, ma ignorerebbe anche un modello commerciale pienamente legittimo. |
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343 |
Inoltre, la Commissione ritiene che sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi perseguiti mediante mezzi meno invasivi. Infatti, in assenza della descrizione di un determinato programma il Consiglio per i media potrebbe, in particolare, chiedere precisazioni al riguardo e, se le risorse fossero insufficienti, revocare i diritti d’uso delle frequenze radio nel caso in cui l’impresa in questione fosse messa in liquidazione o fallisse. |
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344 |
Pertanto, secondo la Commissione, sia la decisione di nullità che la lex specialis della gara d’appalto controversa alla base della sua adozione devono essere considerate ingiustificate e sproporzionate a causa delle loro conseguenze sul diritto alla libertà di espressione, in quanto la loro applicazione equivale ad escludere Klubrádió dal settore della radiodiffusione e a ridurre al silenzio tale emittente nel panorama mediatico ungherese, mentre sarebbero state sufficienti misure meno restrittive, che consentissero a Klubrádió di continuare a trasmettere. |
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345 |
L’Ungheria sostiene, in primo luogo, che la decisione di diniego e le norme nazionali alla base della sua adozione non violano l’articolo 11 della Carta. |
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346 |
Tale Stato membro sottolinea che il Consiglio per i media non ha revocato a Klubrádió i suoi diritti di trasmissione né l’ha esclusa dal settore della radiodiffusione, in quanto tale emittente radiofonica, da un lato, ha potuto trasmettere il proprio programma su una frequenza radio in modo continuativo e senza interruzioni per tutta la durata del suo contratto di radiodiffusione e, dall’altro, essa può sempre fornire i propri servizi di media radiofonici mediante altri sistemi di trasmissione. In tale contesto, l’Ungheria rileva che attualmente Klubrádió fornisce tali servizi su Internet, il che dimostrerebbe che la decisione di diniego non le ha reso impossibile fornire servizi del genere. |
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347 |
Secondo l’Ungheria, il fatto che la legge sui media stabilisca requisiti oggettivi per la proroga del diritto di fornire servizi di media, e che il Consiglio per i media neghi tale proroga in caso di inosservanza di tali requisiti, non costituisce un’ingerenza sproporzionata e ingiustificata nella libertà di stampa e nel diritto alla diffusione di informazioni. |
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348 |
Infatti, in caso di inosservanza dei requisiti previsti da tale legge, tale Stato membro non priverebbe il fornitore di servizi di media interessato del diritto di trasmissione o della possibilità di fornire servizi di media, ma si limiterebbe ad applicare le condizioni del regime di autorizzazione. Pertanto, il rifiuto di prorogare un diritto di fornire servizi di media non può essere equiparato alla chiusura di un organo d’informazione, in quanto tale rifiuto non comporterebbe una revoca di tale diritto di fornire servizi di media in quanto l’autorizzazione ad esercitarlo sarebbe scaduta alla data e secondo le modalità previste dalla legge o dal contratto di radiodiffusione. |
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349 |
In tale contesto, l’Ungheria rileva che il semplice fatto che a un operatore non venga concesso il diritto di rendere accessibile il proprio servizio di media su una determinata piattaforma di diffusione non implica necessariamente una violazione dei diritti e delle libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta. La questione se la decisione di diniego e le norme nazionali alla base della sua adozione ledano o meno tali diritti e libertà non dipenderebbe dal fatto che Klubrádió sia o meno critica nei confronti del governo ungherese, o dalle conclusioni che la Commissione possa trarre dal contesto in cui si inserisce tale decisione, ma dal fatto che quest’ultima sia o meno proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. |
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350 |
In secondo luogo, l’Ungheria sostiene che né la presente causa né il suo contesto normativo violano i requisiti di un’informazione equilibrata e il principio della libertà di stampa e del pluralismo dei media. Il sistema ungherese di autorizzazioni garantirebbe pari opportunità nell’accesso alle possibilità di fornire servizi di media per tutti i candidati nell’ambito di una procedura di gara e assicurerebbe l’assegnazione di frequenze a tutti i fornitori di servizi di media selezionati, in piena conformità con i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e della Carta. |
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351 |
Per quanto riguarda, in particolare, il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di Klubrádió, tale Stato membro sostiene che dalla legge sui media derivano sia la valutazione dell’adeguatezza dell’offerta di Klubrádió nell’ambito della gara d’appalto controversa e, in particolare, della situazione finanziaria ed economica di tale emittente radiofonica, sia l’eventuale ingerenza nella libertà di espressione e d’informazione che risulterebbe, a causa di una valutazione negativa, dalla nullità di tale offerta. |
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352 |
Orbene, tale valutazione sarebbe stata effettuata in modo trasparente e obiettivo, nonché sulla base dei requisiti non discriminatori contenuti in tale legge e nel bando di gara controverso, cosicché la conseguenza giuridica che ne è derivata, vale a dire la nullità di detta offerta, sarebbe proporzionata e giustificata. |
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353 |
Infine, l’Ungheria insiste sul fatto che Klubrádió fornisce attualmente un servizio di media radiofonici su Internet, cosicché la decisione di nullità non avrebbe avuto l’effetto di ridurre al silenzio tale emittente radiofonica. |
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354 |
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi sostengono l’argomentazione della Commissione sottolineando, in particolare, l’importanza del diritto alla libertà di espressione e d’informazione in una società democratica e pluralista, nonché la necessità di prendere in considerazione, nel valutare l’asserita violazione dell’articolo 11 della Carta da parte dell’Ungheria, il contesto in cui si inseriscono le misure nazionali controverse. A tal proposito il Regno del Belgio fa riferimento, sulla base di diversi rapporti relativi alla libertà e al pluralismo dei media in Ungheria, adottati tra gli anni 2019 e 2023 dal Centro per il pluralismo e la libertà dei media, dall’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa e dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, a diverse problematiche connesse al presente ricorso e a pareri negativi emessi da tali organizzazioni internazionali per quanto riguarda la libertà dei media in Ungheria. |
b) Valutazione della Corte
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355 |
Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Carta, «[o]gni persona ha diritto alla libertà di espressione», il che comprende «la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera». Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, «[l]a libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati». |
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356 |
Per quanto riguarda le emittenti di radiodiffusione, quali le emittenti radiofoniche, l’ingerenza nella libertà di espressione e d’informazione assume la forma particolare di un’ingerenza nella libertà dei media o nella libertà di radiodiffusione, tutelata specificamente dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, punto 83). |
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357 |
Orbene, la libertà dei media, associata alla libertà di radiodiffusione, comprende non solo il diritto di comunicare informazioni ma anche, e in modo indissociabile, il diritto di utilizzare qualsiasi mezzo appropriato per diffondere informazioni e farle pervenire al maggior numero possibile di destinatari. |
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358 |
Tra questi mezzi di diffusione rientra lo spettro radio che, tenuto conto del ruolo essenziale che i media audiovisivi, quali la radio e la televisione, svolgono per quanto riguarda la formazione dell’opinione pubblica, costituisce un canale essenziale per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione. |
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359 |
La concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio ha quindi un impatto diretto sul diritto alla libertà dei media associato alla libertà di radiodiffusione nelle sue due dimensioni, vale a dire il diritto di fornire liberamente informazioni e il diritto di ricevere informazioni. |
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360 |
Pertanto, per quanto riguarda l’articolo 10 CEDU, che corrisponde all’articolo 11 della Carta e la cui interpretazione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo deve, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, essere presa in considerazione nell’interpretazione di tale articolo 11, tale organo giurisdizionale ha rilevato che detto articolo 10 garantisce la libertà di espressione e d’informazione a ogni persona e riguarda non solo il contenuto delle informazioni, ma anche i mezzi della loro diffusione, in quanto qualsiasi restrizione apportata a tali mezzi incide sul diritto di ricevere e comunicare informazioni (v., in tal senso, Corte EDU, 28 settembre 1999, Öztürk c. Turchia, CE:ECHR:1999:0928JUD002247993, § 49 e giurisprudenza citata). |
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361 |
Come risulta dalle spiegazioni relative all’articolo 11 della Carta, di cui occorre tenere conto per l’interpretazione di tale articolo, le limitazioni che possono essere apportate al diritto alla libertà di espressione non possono quindi eccedere quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 2, CEDU. I motivi legittimi di ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione sono elencati in tale articolo 10, paragrafo 2, e attengono alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché alla necessità di impedire la divulgazione di informazioni riservate o di garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario. Tale elenco è tassativo (Corte EDU, 15 marzo 2022, OOO Memo c. Russia, CE:ECHR:2022:0315JUD000284010, § 37). Le restrizioni che gli Stati membri possono apportare al diritto alla libertà di espressione non pregiudicano, inoltre, quelle che il diritto della concorrenza dell’Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di istituire i regimi di autorizzazione di cui al suddetto articolo 10, paragrafo 1, terza frase. |
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362 |
Pertanto, qualsiasi misura nazionale che limiti o restringa l’accesso degli organismi di radiodiffusione alle frequenze radio può comportare un’ingerenza nel loro diritto alla libertà dei media associata alla libertà di radiodiffusione e rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 della Carta. |
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363 |
Nel caso di specie, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media, nella misura in cui ha l’effetto di limitare l’accesso degli organismi di radiodiffusione, nella fattispecie Klubrádió, alle frequenze radio, impedendo loro in tal modo di continuare a trasmettere i propri contenuti radiofonici su una frequenza radio, comporta un’ingerenza nel diritto degli operatori interessati di esercitare la loro libertà di radiodiffusione, che costituisce una componente della libertà dei media sancita dall’articolo 11 della Carta. |
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364 |
Contrariamente a quanto sostiene l’Ungheria, il fatto che tali operatori possano trasmettere i propri contenuti su Internet non è tale da mettere in discussione la realtà di tale ingerenza. Infatti, a prescindere dal fatto che la radiodiffusione su Internet costituisca un mezzo di comunicazione equivalente alla radiodiffusione su frequenze analogiche, in tal modo si impedisce a detti operatori di perseguire strategie operative e commerciali collaudate ed essi devono, in ogni caso, ricostituire il proprio pubblico. |
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365 |
I diritti e le libertà sanciti all’articolo 11 della Carta non sono invero prerogative assolute ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale (sentenza 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 47 e giurisprudenza citata). |
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366 |
In quanto consente di limitare l’attribuzione dei diritti d’uso delle radiofrequenze al fine di garantire una gestione efficiente dello spettro radio il quadro normativo dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche riflette, precisamente, l’assenza del carattere assoluto, per quanto riguarda le condizioni d’uso delle frequenze radio, dei diritti e libertà riconosciuti da tale articolo 11. |
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367 |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e libertà garantiti dalla Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. |
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368 |
Come ricordato al punto 361 della presente sentenza, le limitazioni che possono essere apportate al diritto alla libertà di espressione non possono quindi eccedere quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 2, CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto della concorrenza dell’Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di istituire i regimi di autorizzazione di cui a tale articolo 10, paragrafo 1, terza frase. |
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369 |
Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e fa parte dei valori sui quali, a norma dell’articolo 2 TUE, l’Unione è fondata. Le ingerenze nei diritti e nelle libertà garantiti da tale articolo 11 devono quindi, in un simile contesto, essere limitate allo stretto necessario (sentenza del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol, C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 49 e giurisprudenza citata), il che implica che l’obiettivo perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace con altri mezzi meno lesivi di tali diritti e libertà (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, punto 77 e giurisprudenza citata). |
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370 |
In tale contesto, come rilevato al punto 173 della presente sentenza l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media prevede un motivo di diniego di proroga dei diritti d’uso delle frequenze radio che costituisce un criterio di selezione degli utenti di radiofrequenze, in relazione all’obiettivo di promuovere la concorrenza incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «quadro». Poiché il diniego di proroga dei diritti d’uso delle frequenze radio costituisce un’ingerenza nel diritto alla libertà dei media dei fornitori interessati, una tale ingerenza può essere giustificata solo nella misura in cui, in particolare, tale diniego non ecceda quanto necessario per raggiungere l’obiettivo di interesse generale perseguito da tale disposizione della legge sui media e sia limitato allo stretto necessario. |
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371 |
Poiché, come risulta dalle considerazioni di cui ai punti 177 e 181 della presente sentenza, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media eccede quanto necessario per realizzare l’obiettivo di interesse generale da esso perseguito, alla luce delle prescrizioni delle direttive applicabili, l’ingerenza che esso comporta nel diritto degli operatori interessati di esercitare la loro libertà di radiodiffusione non può essere considerata proporzionata alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. |
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372 |
Pertanto, non accordando al Consiglio per i media alcun margine di discrezionalità in sede di esame delle domande di proroga del diritto di fornire servizi di media presentate dai fornitori che abbiano commesso un’infrazione reiterata, la gravità di tale infrazione e la sua congruità rispetto all’ingerenza che il rifiuto della proroga di tale diritto comporta nei diritti e nelle libertà sanciti dall’articolo 11 della Carta, l’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media può portare all’adozione di decisioni contrarie a tale articolo 11, di cui la decisione di diniego costituisce un esempio. |
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373 |
Infatti, in primo luogo, l’infrazione reiterata alla base di tale decisione deriva non da una violazione degli obblighi a carico di Klubrádió in materia di quote di trasmissione imposte dal diritto ungherese, bensì solo dalla violazione dell’obbligo di comunicare i dati relativi a tali quote. In secondo luogo, nel corso dei procedimenti sanzionatori che hanno portato all’adozione delle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017 e, quindi, prima dell’adozione di tali ultime decisioni, Klubrádió si è conformata a tale obbligo fornendo al Consiglio per i media tutti i dati rilevanti. In terzo luogo, tali dati non hanno rivelato l’inosservanza, da parte di Klubrádió, di dette quote. In quarto luogo, l’emittente radiofonica di cui trattasi ha pagato le ammende inflitte nelle decisioni nn. 354/2017 e 1224/2017. In quinto luogo, dal 31 maggio 2017, data dell’infrazione reiterata che ha determinato il rifiuto della proroga del diritto di Klubrádió di fornire servizi di media, fino alla data della decisione di diniego, vale a dire l’8 settembre 2020, tale emittente radiofonica non ha violato né detto obbligo né gli obblighi relativi alle quote di trasmissione imposti dal diritto ungherese. Inoltre, dal fascicolo sottoposto alla Corte non risulta che Klubrádió abbia commesso alcuna infrazione dal 31 maggio 2017. |
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374 |
In siffatte circostanze, non si può ragionevolmente sostenere che l’infrazione constatata nella decisione n. 1224/2017 sia di gravità tale da rendere necessario il rifiuto di prorogare il diritto di Klubrádió di fornire servizi di media al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo indicto al punto 370 della presente sentenza. |
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375 |
Di conseguenza, come sostiene la Commissione, la decisione di diniego è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito e alla gravità dell’ingerenza che essa comporta nel diritto alla libertà dei media di Klubrádió cosicché, indipendentemente dal contesto in cui tale decisione si inserisce, essa viola l’articolo 11 della Carta. |
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376 |
Tale constatazione vale anche per quanto riguarda la decisione di nullità, che ha avuto l’effetto di privare Klubrádió della possibilità di vedersi attribuire i diritti d’uso della frequenza MHz 92,9 e, di conseguenza, di limitare il suo accesso allo spettro radio, impedendole in tal modo di continuare a trasmettere i propri contenuti su una frequenza radio. |
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377 |
Invero, i tre motivi di nullità su cui si fonda tale decisione possono essere giustificati alla luce dell’obiettivo di promuovere la concorrenza incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva «quadro». Infatti, da un lato, i due motivi relativi alle irregolarità inficianti i punti III.2 e III.3 del modulo presentato da Klubrádió mirano a garantire l’equità della concorrenza e, dall’altro, il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di tale emittente radiofonica mira a garantire la presenza sul mercato dei media di un’emittente radiofonica stabile e prevedibile nel suo funzionamento. |
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378 |
Tuttavia, tenuto conto delle constatazioni svolte nell’ambito della censura relativa a una violazione dei principi di trasparenza e proporzionalità da parte della decisione di nullità e della lex specialis di gara che ne hanno costituito il fondamento, è giocoforza constatare che, come sostiene la Commissione, i requisiti derivanti dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta non sono soddisfatti nel caso di specie. |
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379 |
Infatti, sia i motivi di nullità relativi alle irregolarità inficianti i punti III.2 e III.3 del modulo presentato da Klubrádió, sia il motivo di nullità relativo al piano aziendale e finanziario di tale emittente radiofonica sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito e non possono, pertanto, giustificare l’ingerenza che la decisione di nullità comporta nel diritto di Klubrádió alla libertà dei media. |
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380 |
È inoltre giocoforza constatare che le infrazioni e le mancanze contestate a Klubrádió nel caso di specie, che sono alla base tanto della decisione di diniego quanto della decisione di nullità e che hanno concretamente impedito a tale emittente radiofonica di proseguire la propria attività nel settore della radiodiffusione, si riferiscono o a imprecisioni di lieve entità di natura formale o ad aspetti che, di per sé, non dovrebbero comportare l’impossibilità, per una radio, di proseguire la propria attività. |
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381 |
Pertanto, le censure relative a una violazione dell’articolo 11 della Carta sono fondate. |
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382 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere tali censure e constatare che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 11 della Carta a causa, da un lato, dell’adozione della decisione di diniego e dell’articolo 48, paragrafo 7, della legge sui media e, dall’altro, dell’adozione della decisione di nullità e della gara d’appalto controversa. |
Sulle spese
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383 |
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte si fa carico delle proprie spese, a meno che la Corte ritenga giustificato, alla luce delle circostanze del caso di specie, che una parte si faccia carico, oltre che delle proprie spese, di una quota delle spese della controparte. |
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384 |
Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Ungheria alle spese e quest’ultima è rimasta sostanzialmente soccombente nelle sue conclusioni, occorre, alla luce delle circostanze del caso di specie, condannare tale Stato membro a farsi carico, oltre che delle proprie spese, dei quattro quinti di quelle della Commissione. Quest’ultima si farà carico di un quinto delle proprie spese. |
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385 |
Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, secondo il quale le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca e il Regno dei Paesi Bassi si faranno carico delle proprie spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.