SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
16 gennaio 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8 – Diritto di presenziare al processo – Informazione relativa al processo e alle conseguenze di una mancata comparizione – Impossibilità di rintracciare l’imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi dalle autorità competenti – Possibilità di un processo e di una decisione in contumacia – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa – Insussistenza di tale diritto quando l’interessato si sottrae all’azione della giustizia»
Nella causa C‑644/23 [Stangalov] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 26 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre 2023, nel procedimento penale a carico di
IR,
con l’intervento di:
Sofiyska gradska prokuratura,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Commissione europea, da J. Vondung e I. Zaloguin, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IR in merito a fatti idonei a costituire reati fiscali punibili con pene detentive. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 33, da 35 a 39, 47 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati:
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:
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5 |
L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2. Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:
3. Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato. 4. Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9. (...)». |
6 |
L’articolo 9 della direttiva, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato: «Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale[,] e di esercitare i diritti della difesa». |
Diritto bulgaro
7 |
L’articolo 94, paragrafi 1 e 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «NPK»), così dispone: «1. La partecipazione di un rappresentante al processo penale è obbligatoria quando (...) la causa è esaminata in assenza dell’imputato; (...) 3. Quando l’intervento di un rappresentante è obbligatorio, le autorità competenti nominano un avvocato come rappresentante». |
8 |
L’articolo 219, paragrafo 3, punto 3, NPK prevede quanto segue: «L’atto di imputazione preliminare (...) deve specificare (…) i fatti dei quali [l’interessato] è imputato e la qualificazione giuridica di tali fatti». |
9 |
Ai sensi dell’articolo 246, paragrafo 1, NPK: «Il pubblico ministero redige l’atto di imputazione definitivo quando è convinto che siano state raccolte le prove necessarie per (...) procedere all’imputazione dinanzi al tribunale (...)». |
10 |
L’articolo 247 c, paragrafo 1, NPK così dispone: «Per ordine del giudice relatore, all’imputato viene consegnata una copia dell’atto di imputazione definitivo. La notifica dell’atto di imputazione definitivo informa l’imputato della data fissata per l’udienza preliminare (...) e del fatto che la causa può essere esaminata e giudicata in sua assenza, alle condizioni previste all’articolo 269». |
11 |
L’articolo 269 NPK prevede quanto segue: «1. La presenza dell’imputato al processo è obbligatoria quando quest’ultimo è accusato di un reato grave. (...) 3. La causa può essere esaminata in assenza dell’imputato, qualora ciò non impedisca di accertare la verità oggettiva, se:
(...)
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12 |
Ai sensi dell’articolo 423, paragrafo 1, NPK: «Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del [processo] penale facendo valere la sua assenza nel corso del [procedimento penale]. Tale domanda è accolta salvo che la persona condannata, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia data alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di quest’ultima procedura, non sia comparsa in udienza senza un valido motivo». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Nel corso del 2016 IR è stato accusato di aver partecipato ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, punibili con pene privative della libertà. |
14 |
Il 19 aprile 2016, è stato notificato a IR l’atto di imputazione preliminare relativo a tali reati, emesso ai sensi dell’articolo 219 NPK. |
15 |
A seguito di tale imputazione, avvenuta nell’ambito dell’istruttoria, IR si è avvalso dell’assistenza di un avvocato da lui incaricato e ha fornito un indirizzo al quale avrebbe potuto essere raggiunto. |
16 |
L’8 giugno 2016, l’istruttoria è stata completata e il fascicolo è stato trasmesso al pubblico ministero. |
17 |
Il 9 dicembre 2016 il pubblico ministero ha redatto l’atto di imputazione definitivo ai sensi dell’articolo 246 NPK e ha citato in giudizio IR dinnanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria). |
18 |
Nonostante i tentativi dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) di convocare personalmente IR affinché quest’ultimo comparisse all’udienza, IR non ha potuto essere rintracciato né all’indirizzo da lui fornito né altrove. In tali circostanze, non è stato possibile effettuare gli adempimenti previsti all’articolo 247 c, paragrafo 1, NPK, tra cui la consegna a IR di una copia dell’atto di imputazione definitivo di cui all’articolo 246 NPK. |
19 |
Per difendere IR è stato nominato, d’ufficio, un avvocato. Tale avvocato, tuttavia, non è riuscito a mettersi in contatto con quest’ultimo e ha rinunciato a difenderlo. Neppure gli altri avvocati successivamente nominati d’ufficio sono stati in grado di entrare in contatto con IR. |
20 |
Allorché è risultato che l’atto di imputazione definitivo era inficiato da un’irregolarità, tale atto è stato dichiarato nullo e, di conseguenza, il procedimento è stato chiuso. In seguito, è stato redatto un nuovo atto di imputazione definitivo ai sensi dell’articolo 246 NPK ed è stato avviato un nuovo procedimento. In tale occasione IR è stato nuovamente ricercato, anche tramite i membri della sua famiglia, i suoi ex datori di lavoro e gli operatori di telefonia mobile ma, ancora una volta, non è stato possibile rintracciarlo. |
21 |
Con decisione del 27 ottobre 2020, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) ha allora deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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22 |
Tale domanda di pronuncia pregiudiziale ha dato origine alla sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), il cui dispositivo è così formulato: «Gli articoli 8 e 9 della direttiva [2016/343] devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l’accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest’ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo ufficialmente di tale processo». |
23 |
Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), che, dopo lo scioglimento dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), ha riassunto il procedimento penale avviato a carico di IR e che, pertanto, è il giudice del rinvio, constata che, dalla pronuncia della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), la giurisprudenza bulgara relativa all’articolo 423 NPK è rimasta invariata. In particolare, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria), competente in via esclusiva ad esaminare le domande di un nuovo processo, continuerebbe ad applicare l’articolo 423 NPK nel senso che chiunque si sia dato alla fuga dopo aver ricevuto l’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 NPK è privato, in caso di condanna in contumacia, del diritto a un nuovo processo. |
24 |
Il giudice del rinvio ne deduce che, in caso di condanna in contumacia di IR, l’eventuale ulteriore domanda di quest’ultimo di svolgimento di un nuovo processo sarebbe destinata al rigetto. |
25 |
Orbene, secondo tale giudice IR, in forza del suo diritto fondamentale a un equo processo riconosciuto dall’articolo 47 della Carta e che si riflette nell’articolo 8, paragrafo 4, e nell’articolo 9 della direttiva 2016/343, dovrebbe beneficiare del diritto a un nuovo processo. |
26 |
A tal riguardo il giudice del rinvio attira l’attenzione sul fatto che l’atto di imputazione preliminare ricevuto personalmente da IR il 19 aprile 2016 apparteneva alla fase istruttoria, la quale precede la trasmissione del fascicolo al pubblico ministero. Tale atto di imputazione preliminare conterrebbe solamente una breve esposizione degli elementi di fatto e di diritto, al fine di informare l’indagato che gli è stata addebitata la commissione di un determinato reato e di dargli la possibilità di fornire spiegazioni al riguardo. |
27 |
Il giudice del rinvio sottolinea che, nel momento in cui l’interessato riceve tale atto di imputazione preliminare, l’insieme delle prove a carico e a discarico non è ancora conosciuto. Neppure la decisione del pubblico ministero di emettere l’atto di imputazione definitivo di cui all’articolo 246 NPK e di adire il giudice competente è nota al momento dell’istruttoria. |
28 |
Pertanto, sarebbe solamente in occasione della ricezione dell’atto di imputazione definitivo emesso ai sensi dell’articolo 246 NPK che l’interessato apprenderebbe per la prima volta che verrà celebrato un processo. Inoltre, solo in tale fase l’interessato sarebbe informato della possibilità che la causa venga giudicata in sua assenza. |
29 |
Secondo il giudice del rinvio, sia l’articolo 423, paragrafo 1, NPK sia la giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) relativa a tale disposizione sono incompatibili con l’articolo 8, paragrafo 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343, in quanto privano del diritto a un nuovo processo le persone oggetto di un processo contumaciale pur non essendo soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. |
30 |
In tali circostanze il giudice del rinvio, prima di procedere, se del caso, alla condanna in contumacia di IR, intende ottenere ulteriori precisazioni dalla Corte sull’ambito di applicazione ratione personae del diritto a un nuovo processo. Se da tali precisazioni dovesse effettivamente emergere che il diritto dell’Unione osta all’articolo 423, paragrafo 1, NPK, occorrerebbe altresì stabilire se il giudice del rinvio possa, o addirittura debba, rifiutare di statuire nel processo contumaciale pendente a carico di IR, al fine di evitare che quest’ultimo subisca successivamente una violazione del diritto a un equo processo. |
31 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio afferma di disporre di informazioni sicure da cui risulta che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) rifiuterebbe di riconoscere il diritto di IR a un nuovo processo. Tali informazioni deriverebbero dal fatto che tale organo giurisdizionale supremo non ha adeguato la propria giurisprudenza in seguito alla pronuncia della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), e rifiuta in maniera persistente di tener conto della direttiva 2016/343. |
32 |
Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
33 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del processo, che è difesa nel corso di tale processo da un difensore nominato d’ufficio, il quale non ha contatti con ella, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo. |
34 |
Occorre rilevare che la direttiva 2016/343, conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato espressamente dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 25]. |
35 |
Gli Stati membri possono tuttavia, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2016/343, prevedere, a determinate condizioni, lo svolgimento di un processo in contumacia, fermo restando che, quando tale processo si conclude benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte, l’interessato, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di detta direttiva, ha diritto «a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa (...) e possa condurre alla riforma della decisione originaria» (in prosieguo: il «diritto a un nuovo processo») [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punti da 26 a 28]. |
36 |
Ne consegue che una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 31]. |
37 |
Pertanto, qualora l’interessato non sia stato informato, in tempo adeguato, dello svolgimento del processo o qualora, pur essendone stato informato, non sia stato informato delle conseguenze della mancata comparizione e non sia stato neppure rappresentato da un difensore incaricato al processo, egli beneficia, in linea di principio, del diritto a un nuovo processo a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza della decisione pronunciata in contumacia. La direttiva si oppone, dunque, ad una normativa nazionale che escluda tale diritto per il solo motivo che l’interessato si sia dato alla fuga e che le autorità non siano riuscite a rintracciarlo [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punti da 41 a 47]. |
38 |
Come risulta dal considerando 38 di tale direttiva, per determinare se l’interessato sia stato informato dello svolgimento del processo occorre prestare particolare attenzione, da un lato, alla diligenza dimostrata dalle autorità pubbliche nell’informare l’interessato del processo e, dall’altro, alla diligenza di cui quest’ultimo ha dato prova al fine di ricevere le relative informazioni. Di conseguenza, si deve ritenere che detta persona non benefici del diritto a un nuovo processo qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che ella, pur essendo stata ufficialmente informata di essere accusata di aver commesso un reato e sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo. L’esistenza di tali indizi precisi e oggettivi può, ad esempio, essere constatata qualora detto interessato abbia volontariamente comunicato un indirizzo errato alle autorità nazionali competenti in materia penale o non si trovi più all’indirizzo da lui comunicato [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punti da 48 a 50]. |
39 |
Nel caso di specie, se dovesse risultare che l’atto d’imputazione definitivo redatto ai sensi dell’articolo 246 NPK, nonché il documento che menziona la data e il luogo del processo previsto, sono stati inviati ed effettivamente consegnati all’indirizzo che IR aveva comunicato alle autorità incaricate dell’istruzione penale dopo la ricezione dell’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 NPK, nel caso in cui il contenuto di tale atto di imputazione definitivo corrisponda, per quanto riguarda i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica, al contenuto dell’atto di imputazione preliminare, siffatte circostanze potrebbero costituire indizi precisi e oggettivi atti a consentire di ritenere che IR, essendo stato informato dell’accusa formulata a suo carico e, quindi, del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, lasciando l’indirizzo che aveva comunicato alle autorità, al fine di sottrarsi all’azione della giustizia, abbia impedito a queste ultime di informarlo ufficialmente dello svolgimento di tale processo [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 58]. |
40 |
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che non sia ancora certo, durante la fase istruttoria del procedimento penale, che l’atto di imputazione preliminare, di cui l’interessato è venuto a conoscenza, sarà seguito da un atto di imputazione definitivo e quindi da un processo. Infatti, da un lato, dalla formulazione stessa degli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 risulta che le norme minime comuni stabilite da tali articoli si applicano sia agli «indagati» sia agli «imputati». Pertanto, le persone sospettate di aver commesso un reato rientrano nell’ambito di applicazione di tali norme, anche se non ancora formalmente imputate. |
41 |
Dall’altro lato, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui occorre tener conto, come risulta dai considerando 47 e 48 della direttiva 2016/343, nell’interpretazione di quest’ultima, è sufficiente, al fine di concludere che l’interessato si è deliberatamente sottratto all’azione giudiziaria dandosi alla fuga sebbene disponesse di informazioni che gli consentivano di sapere che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti, che risulti dalle circostanze del caso di specie che l’interessato si è dato alla fuga dopo aver compreso che sarebbe stato molto probabilmente citato in giudizio dinanzi a un tribunale (Corte EDU, 26 gennaio 2017, Lena Atanasova c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 48). |
42 |
Di conseguenza, è consentito agli Stati membri ritenere, in presenza di siffatte circostanze, che l’invio in tempo adeguato, da parte delle autorità competenti, del documento ufficiale indicante la data e il luogo di un processo all’indirizzo che l’interessato ha comunicato a tali autorità durante la fase istruttoria della causa, e la prova fornita che tale documento è stato effettivamente consegnato a tale indirizzo, valgano come informazione di tale persona, che si è data alla fuga, in merito a tale data e luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Tuttavia, ciò è ammesso solamente a condizione che dette autorità abbiano profuso sforzi ragionevoli al fine di rintracciare detta persona e di convocare in giudizio quest’ultima personalmente o di informarla ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo di tale processo, come previsto al considerando 36 di detta direttiva. In tal caso, si può ritenere che l’interessato sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 48]. |
43 |
Peraltro, occorre precisare che, quandanche si ritenesse che egli sia stato quindi informato dello svolgimento del processo e abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo, affinché tutte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano state soddisfatte è inoltre necessario che, conformemente alla lettera a) di tale articolo 8, paragrafo 2, l’interessato sia stato informato, in tempo adeguato, delle conseguenze della mancata comparizione o che, conformemente alla lettera b) di detto articolo 8, paragrafo 2, egli sia rappresentato da un avvocato incaricato. |
44 |
Nel caso di specie, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che l’articolo 423, paragrafo 1, NPK ha l’effetto di privare del diritto a un nuovo processo le persone che si siano date alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare, emesso ai sensi dell’articolo 219 NPK, senza che tale articolo 423, paragrafo 1, richieda che si esamini, da un lato, se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, in particolare quelle menzionate ai punti 39 e 42 della presente sentenza, l’interessato possa essere considerato informato del processo da parte delle autorità competenti e, dall’altro, se egli sia stato informato da tali autorità delle conseguenze della mancata comparizione o sia stato rappresentato al processo da un difensore incaricato. |
45 |
Spetta agli organi giurisdizionali nazionali esaminare se l’articolo 423, paragrafo 1, NPK possa nondimeno essere interpretato in un senso che consenta di circoscrivere l’esclusione del diritto a un nuovo processo ivi prevista alle sole fattispecie in cui sono soddisfatte tutte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343. Nel caso in cui sia impossibile procedere a un’interpretazione della normativa bulgara conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione e dato che, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, gli articoli 8, paragrafo 4, e 9 di tale direttiva hanno efficacia diretta, tali organi giurisdizionali sarebbero tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, senza dover chiedere o attendere la previa eliminazione della disposizione legislativa nazionale con esse incompatibile [v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20, EU:C:2021:874, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata]. |
46 |
In tale ipotesi il giudice del rinvio, come risulta dai punti da 82 a 85 della sentenza pronunciata in data odierna nella causa C‑400/23, VB II, potrebbe essere chiamato ad esaminare esso stesso se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano soddisfatte o meno nel caso di specie. |
47 |
A tal proposito, per quanto riguarda la questione se possa ritenersi che IR sia stato informato dello svolgimento del processo e abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest’ultimo, il giudice del rinvio deve basarsi sulle indicazioni fornite al punto 58 della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante), (C‑569/20, EU:C:2022:401), le quali sono ricordate e precisate ai punti 39 e 42 della presente sentenza. |
48 |
Per il resto, dalle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che IR è rappresentato, nel processo contumaciale, da un avvocato nominato d’ufficio che non ha alcun contatto con lui. In tali circostanze, come rilevato al punto 56 della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), sembra, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, che IR non sia rappresentato da un «difensore incaricato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343. Pertanto, la questione se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva siano soddisfatte deve, nel caso di specie, essere esaminata alla luce della lettera a) del paragrafo 2 di detto articolo 8. |
49 |
Conformemente a quest’ultima disposizione, spetterà al giudice del rinvio esaminare se IR sia stato informato in tempo adeguato delle conseguenze della mancata comparizione. |
50 |
A tal riguardo pare, con riserva di verifica da parte di tale giudice, che, sebbene dall’articolo 247 c, paragrafo 1, NPK risulti che la notifica dell’atto di imputazione definitivo di cui all’articolo 246 NPK sia volta segnatamente ad informare l’imputato del fatto che la causa può essere giudicata in sua assenza, in particolare se egli non si trovi all’indirizzo da lui indicato o abbia cambiato indirizzo senza informarne l’autorità competente, un siffatto obbligo non è previsto per quanto riguarda l’atto di imputazione preliminare di cui all’articolo 219 NPK. |
51 |
Nel caso in cui venisse dimostrato che IR non è stato informato del fatto che, se egli si fosse sottratto alle autorità incaricate dell’istruzione penale o avesse comunicato un indirizzo errato a tali autorità ai fini dell’eventuale notifica di un atto di imputazione definitivo ai sensi dell’articolo 246 NPK, egli si sarebbe esposto al rischio dello svolgimento di un processo in sua assenza, spetterebbe al giudice del rinvio dichiarare che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non sono soddisfatte nel caso di specie. |
52 |
Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un lato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, possono essere considerate informate del processo e che, dall’altro, sono state rappresentate, durante il processo contumaciale, da un avvocato da esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all’azione giudiziaria, si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro assenza. |
Sulla seconda questione
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Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce del rifiuto del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) di tener conto della direttiva 2016/343, l’articolo 8 di tale direttiva e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale penale può, o addirittura deve, astenersi dal pronunciarsi nel merito dell’imputazione formulata a carico dell’imputato e dal pronunciare una condanna in contumacia nei suoi confronti al fine di evitare che, in seguito, la domanda di un nuovo processo di tale persona venga ingiustamente respinta dall’organo giurisdizionale supremo di cassazione adito, che ha competenza esclusiva ad esaminare le domande di un nuovo processo in casi come quello di cui al procedimento principale. |
54 |
Come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 45 della presente sentenza, in caso di impossibilità di procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a tali disposizioni del diritto dell’Unione, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione della disposizione nazionale in questione. |
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In tale ipotesi, gli organi giurisdizionali nazionali, tra cui l’organo giurisdizionale supremo di cassazione adito in caso di presentazione di una domanda di un nuovo processo, sono quindi tenuti a basarsi sulle norme minime comuni enunciate all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343 che, come ricordato al punto 35 della presente sentenza, hanno efficacia diretta. |
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Nella misura in cui il giudice del rinvio afferma, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che dalla giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) risulta con certezza che quest’ultimo rifiuta di tener conto della direttiva 2016/343, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio si basa, dato il ruolo centrale di tale constatazione nella seconda questione pregiudiziale, sulla premessa, peraltro ugualmente esposta nella domanda di pronuncia pregiudiziale, secondo la quale dalla sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), risulta che la direttiva 2016/343 osta all’articolo 423, paragrafo 1, NPK. |
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Infatti, secondo il ragionamento illustrato dal giudice del rinvio, il rifiuto del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) di tener conto di tale direttiva sarebbe dimostrato dal fatto che quest’ultimo non ha adeguato la propria giurisprudenza in seguito alla pronuncia di detta sentenza della Corte e continua ad applicare l’articolo 423, paragrafo 1, NPK senza derogare al tenore letterale di tale disposizione sulla base delle norme minime comuni enunciate in detta direttiva. |
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Orbene, nella sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), la Corte non si è pronunciata sulla questione se la direttiva 2016/343 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione nazionale, come l’articolo 423, paragrafo 1, NPK, che avrebbe l’effetto di privare del diritto a un nuovo processo le persone che si sono date alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare. È solo nella presente sentenza, la quale contiene elementi di interpretazione supplementari rispetto a quelli forniti nella sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), che la Corte fornisce ulteriori indicazioni volte ad aiutare gli organi giurisdizionali bulgari a stabilire se le modalità specifiche del regime processuale previsto nel NPK siano conformi a tale direttiva. |
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In tali circostanze, il fatto che il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) abbia finora continuato ad applicare l’articolo 423, paragrafo 1, NPK senza derogare, al fine di far prevalere le norme minime comuni enunciate nella direttiva 2016/343, al tenore letterale di tale disposizione del NPK, non testimonia necessariamente un rifiuto di tener conto di tale direttiva, ma può riflettere il convincimento di tale organo giurisdizionale supremo, convincimento che dovrebbe essere messo in discussione alla luce delle indicazioni fornite nella presente sentenza della Corte, che detta disposizione del NPK attua correttamente detta direttiva. |
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Dunque, l’interpretazione della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), adottata dal giudice del rinvio, sulla quale si fonda la sua constatazione secondo cui il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) rifiuta di tener conto della direttiva 2016/343, è errata. Pertanto, nella misura in cui tale constatazione si basa su una premessa erronea, la seconda questione pregiudiziale ha carattere teorico ed è, di conseguenza, irricevibile (v., per analogia, in particolare, sentenza del 24 luglio 2023, Lin,C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, punto 69). |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, |
devono essere interpretati nel senso che: |
essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di informarla personalmente dell’atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell’esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo, a condizione che tale normativa circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un lato, tenuto conto dell’insieme delle circostanze pertinenti, possono essere considerate informate del processo e che, dall’altro, sono state rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all’azione giudiziaria, si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro assenza. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.