SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 gennaio 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Diritto di presenziare al processo – Articolo 8, paragrafo 2 – Processo che sfocia in una decisione di condanna o di assoluzione in contumacia – Presupposti – Articolo 8, paragrafo 4 – Obbligo di informare la persona giudicata in contumacia dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili – Articolo 9 – Diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale che consenta di riesaminare il merito della causa e possa condurre alla riforma della decisione originaria – Articolo 10, paragrafo 1 – Diritto a un ricorso effettivo – Normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto a un nuovo processo alla previa presentazione di una domanda di riapertura del procedimento penale dinanzi a un’autorità giudiziaria di fronte alla quale la persona giudicata in contumacia deve comparire»

Nella causa C‑400/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 29 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 2023, nei procedimenti penali a carico di

VB,

con l’intervento di:

Sofiyiska gradska prokuratura,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–

per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 9 e dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di procedimenti penali a carico di VB in merito a fatti idonei a costituire reati punibili con pene detentive.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2016/343

3

I considerando 9, 10, 12, 33, 39, 44, 47 e 48 della direttiva 2016/343 sono così formulati:

«(9)

La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(10)

Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale (...)

(...)

(12)

È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate in procedimenti penali. Dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e, quindi, anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagata o imputata. La presente direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce in maniera finale se l’indagato o l’imputato abbia commesso il reato. Le azioni legali e i mezzi di ricorso che sono disponibili solo quando tale decisione è divenuta definitiva, comprese le azioni dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

(...)

(33)

Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto degli indagati e imputati di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutta l’Unione [europea].

(...)

(39)

Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità che i processi siano svolti in assenza dell’indagato o imputato, ma le condizioni per prendere una decisione in assenza di un determinato indagato o imputato non siano soddisfatte, poiché la persona in questione non può essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ad esempio in caso di fuga o di latitanza, dovrebbe essere comunque possibile adottare la decisione in assenza dell’indagato o imputato ed eseguirla. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che l’indagato o imputato, una volta informato della decisione, soprattutto in caso di arresto, sia informato anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo, o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale. Tali informazioni dovrebbero essere fornite per iscritto. Le informazioni potrebbero altresì essere fornite oralmente, purché ciò sia verbalizzato conformemente alla procedura prevista dal diritto nazionale.

(...)

(44)

Conformemente al principio dell’efficacia del diritto dell’Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione. Un mezzo di ricorso efficace che sia disponibile in caso di violazione dei diritti sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l’effetto di porre l’indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa.

(...)

(47)

La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la “Carta”)] e dalla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la “CEDU”)], compres[o] (…) il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo (…). Si dovrebbe tenere conto in particolare dell’articolo 6 [TUE], che afferma [che] l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, e che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

(48)

Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, come interpretate dalla Corte (…) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».

4

L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)

alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)

il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

5

Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione»:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

6

L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di presenziare al processo», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2.   Gli Stati membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a)

l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b)

l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato.

3.   Una decisione adottata a norma del paragrafo 2 può essere eseguita nei confronti dell’indagato o imputato.

4.   Qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di svolgimento di processi in assenza dell’indagato o imputato, ma non sia possibile soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo perché l’indagato o imputato non può essere rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, gli Stati membri possono consentire comunque l’adozione di una decisione e l’esecuzione della stessa. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli indagati o imputati, una volta informati della decisione, in particolare quando siano arrestati, siano informati anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9.

(...)».

7

L’articolo 9 della direttiva 2016/343, intitolato «Diritto a un nuovo processo», è così formulato:

«Gli Stati membri assicurano che, laddove gli indagati o imputati non siano stati presenti al processo e non siano state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, questi abbiano il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. In tale contesto, gli Stati membri assicurano che tali indagati o imputati abbiano il diritto di presenziare, di partecipare in modo efficace, in conformità delle procedure previste dal diritto nazionale[,] e di esercitare i diritti della difesa».

8

L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».

Decisione quadro 2002/584

9

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), prevede quanto segue:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

(...)

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.

(...)

3.   Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell’interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l’appello hanno inizio in tempo utile [dopo la] consegna».

Diritto bulgaro

10

L’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) (DV n. 86, del 28 ottobre 2005), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «NPK»), prevede quanto segue:

«(2)   Gli imputati e le altre persone che partecipano al procedimento penale dispongono di tutti gli strumenti processuali necessari per la difesa dei loro diritti e interessi legittimi.

(3)   Il giudice, il procuratore e gli organi investigativi informano le persone di cui al paragrafo 2 dei loro diritti processuali e assicurano loro la possibilità di esercitarli».

11

L’articolo 423, paragrafi da 1 a 4, NPK così dispone:

«(1)   Entro sei mesi dalla conoscenza della condanna penale definitiva (...), la persona condannata in contumacia può chiedere la riapertura del [procedimento] penale facendo valere la sua assenza nel corso di [detto procedimento]. La domanda è accolta salvo che la persona condannata, dopo la comunicazione dei capi di imputazione nel corso delle indagini, non si sia data alla fuga rendendo impossibile l’attuazione della procedura di cui all’articolo 247 c, paragrafo 1, oppure, dopo l’attuazione di tale procedura, non sia comparsa in udienza senza un valido motivo.

(2)   La domanda non sospende l’esecuzione della pena, salvo che il giudice disponga diversamente.

(3)   La procedura di riapertura del [procedimento] penale viene archiviata se la persona condannata in contumacia non compare all’udienza senza un valido motivo.

(4)   Se una persona condannata in contumacia è detenuta in esecuzione di una sentenza definitiva, il giudice che riapre il procedimento penale stabilisce nella sua decisione anche i provvedimenti sulla libertà personale».

12

L’articolo 424, paragrafi 1 e 2, NPK prevede quanto segue:

«(1)   La domanda di riapertura di un procedimento penale conformemente all’articolo 422, paragrafo 1, punto 5, è esaminata dall’Apelativen sad (Corte d’appello, Bulgaria) competente quando l’atto di cui all’articolo 419 è stato emesso da un Rayonen sad (Tribunale distrettuale, Bulgaria) o da un Okrazhen sad (Tribunale regionale, Bulgaria) quale giudice d’appello, eccezion fatta per le nuove sentenze.

(2)   Al di fuori dei casi previsti nel paragrafo 1, la domanda di riapertura di un procedimento penale è esaminata dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)».

13

L’articolo 425, paragrafo 2, NPK così recita:

«Nei casi di cui all’articolo 423, paragrafo 1, il procedimento è riaperto e la causa è riassunta nella fase in cui il giudizio in contumacia è iniziato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

A carico di VB sono stati avviati, in Bulgaria, alcuni procedimenti penali. A quest’ultimo viene addebitato, da un lato, di aver partecipato a un’organizzazione criminale avente lo scopo di coltivare e distribuire stupefacenti nonché di detenere armi e, dall’altro, di aver egli stesso detenuto stupefacenti ed armi. Tali fatti costituiscono reati punibili con pene detentive.

15

VB non è stato informato ufficialmente dei capi d’imputazione a suo carico. Inoltre egli non è stato informato né del suo rinvio a giudizio né, tantomeno, della data e del luogo dell’udienza o delle conseguenze della mancata comparizione. Le autorità nazionali competenti non sono infatti riuscite a rintracciare VB in quanto, nel corso della fase istruttoria, quest’ultimo si è dato alla fuga prima dell’operazione di polizia diretta ad arrestare gli indagati. VB è stato dichiarato ricercato, in particolare mediante un mandato d’arresto europeo, ma non è stato rintracciato.

16

Nel corso del 2022, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato, Bulgaria), inizialmente investito dei procedimenti penali avviati a carico di VB, ha presentato domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343. Tali domande vertevano in particolare sulla questione se tale direttiva imponga che un giudice che pronuncia una condanna in contumacia, benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non siano soddisfatte, debba comunicare espressamente, nella decisione di condanna, l’esistenza del diritto a un nuovo processo.

17

Con la sentenza dell’8 giugno 2023, VB (Informazione del condannato in contumacia), (C‑430/22 e C‑468/22; in prosieguo: la «sentenza VB, EU:C:2023:458), la Corte ha risposto in senso negativo a tale questione.

18

Secondo il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), che ha riassunto, dopo lo scioglimento dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), i procedimenti penali principali, e che è il giudice del rinvio, la sentenza VB potrebbe essere intesa nel senso che la normativa bulgara è conforme alla direttiva 2016/343 e che non è necessario alcuno sforzo, da parte del giudice che condanna in contumacia una persona benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non siano soddisfatte, volto a garantire che le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, di detta direttiva siano comunicate a tale persona.

19

Una tale lettura della sentenza VB non si imporrebbe tuttavia in maniera evidente. Sarebbe necessario ottenere precisazioni supplementari circa la portata della direttiva 2016/343 affinché sia chiarito, in particolare, il momento in cui le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva devono essere comunicate alla persona condannata in contumacia.

20

Il giudice del rinvio afferma di aver bisogno di tali precisazioni per valutare se possa continuare a condurre in contumacia i procedimenti penali principali. Poiché sussiste una certa probabilità che VB sia condannato, sarebbe indispensabile assicurarsi che le informazioni che VB riceverà, in seguito, sulla decisione di condanna e sui suoi diritti processuali siano sufficienti ai sensi delle norme minime comuni stabilite dalla direttiva 2016/343.

21

Tale giudice desidera, in particolare, assicurarsi che VB, al momento del suo eventuale arresto, sia informato non solo del fatto che è stato condannato, ma anche dei diritti processuali previsti all’articolo 9 della direttiva 2016/343, cui fa riferimento l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, di quest’ultima.

22

Poiché tali disposizioni della direttiva 2016/343, conformemente al punto 28 della sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante) (C‑569/20, EU:C:2022:401), hanno efficacia diretta, e poiché gli organi giurisdizionali bulgari sono tenuti, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, NPK, ad informare gli imputati dei loro diritti processuali, il giudice del rinvio desidera sapere quali misure possa o debba adottare per garantire che tale direttiva sia rispettata in seguito alla condanna che esso potrebbe pronunciare in contumacia.

23

A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene, anzitutto, che la persona condannata in contumacia debba avere una conoscenza completa dei motivi per i quali è stata condannata. Occorrerebbe che la Corte chiarisse se ciò significhi, in particolare, che una copia integrale della decisione pronunciata in contumacia debba essere consegnata all’interessato nel momento in cui quest’ultimo è arrestato.

24

Per quanto riguarda, poi, i diritti processuali della persona condannata in contumacia, il giudice del rinvio intende ottenere un’interpretazione di talune espressioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343, in particolare delle espressioni «possibilità di impugnare la decisione», «diritto a un nuovo processo» e «altro mezzo di ricorso giurisdizionale».

25

A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che, in Bulgaria, il termine previsto per impugnare una decisione di condanna in contumacia è di quindici giorni e decorre senza interruzione dalla data di pronuncia di tale decisione di condanna, anche se l’interessato rimane irreperibile. Pertanto, l’articolo 423 NPK, relativo a un’eventuale riapertura del procedimento penale, prevederebbe l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile avverso una condanna in contumacia una volta che quest’ultima abbia acquisito, il sedicesimo giorno dopo la sua pronuncia, efficacia di giudicato.

26

Orbene, il diritto bulgaro non prevederebbe che la persona condannata in contumacia debba essere informata di detta possibilità di chiedere la riapertura del procedimento penale.

27

La domanda di riapertura del procedimento penale potrebbe, peraltro, essere presentata solo dopo che la decisione in contumacia abbia acquisito efficacia di giudicato e solo il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), la cui decisione non è impugnabile, sarebbe competente ad esaminare tale domanda. Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se un siffatto regime processuale garantisca l’effettività del «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343.

28

L’effettività di tale diritto risulterebbe inoltre inficiata dall’obbligo, sanzionato a pena di archiviazione della domanda di riapertura del procedimento penale, di comparire dinanzi al giudice che esaminerà tale domanda. Il giudice del rinvio osserva che un tale obbligo non figura tra le norme minime comuni fissate dal legislatore dell’Unione e potrebbe, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 CEDU, essere incompatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo quale enunciato all’articolo 47 della Carta e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2016/343.

29

Gli elementi summenzionati avrebbero come conseguenza che, in Bulgaria, il «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa», ai sensi della direttiva 2016/343, non sia né comunicato né riconosciuto nel momento in cui la persona condannata in contumacia è informata della sua condanna. Per contro, tale persona può invocare tale diritto nell’ambito di un procedimento dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione). Occorrerebbe stabilire se un tale regime sia conforme al diritto dell’Unione.

30

Il giudice del rinvio teme peraltro che, subordinando il diritto a un nuovo processo all’avvio di un procedimento successivo al momento in cui la decisione in contumacia diventa definitiva, il legislatore bulgaro abbia creato una situazione in cui il diritto a un nuovo processo esula dall’ambito di applicazione della direttiva 2016/343, come definito all’articolo 2 di tale direttiva, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima.

31

Inoltre, le modalità del regime processuale bulgaro in esame rischiano, secondo tale giudice, di rendere impossibile o eccessivamente difficile la consegna di VB qualora quest’ultimo dovesse essere rintracciato e arrestato in un altro Stato membro. Dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2002/584 discenderebbe che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se tale mandato precisa che l’interessato riceverà senza indugio, dopo la sua consegna, la notifica della decisione pronunciata in contumacia nonché l’informazione del suo diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello. Orbene, tale informazione non sarebbe prevista nel diritto bulgaro.

32

Il giudice del rinvio si chiede altresì secondo quali modalità procedurali esso stesso potrebbe determinare se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano state rispettate. Esso desidera sapere, in particolare, se sia tenuto, prima di pronunciarsi su tale aspetto nella decisione che emetterà in contumacia, a sentire l’avvocato che difende la persona assente.

33

Infine, poiché non si può escludere in questa fase che VB venga assolto, il giudice del rinvio chiede se le norme enunciate nella direttiva 2016/343 siano pertinenti in un caso del genere. La formulazione di tale direttiva non sarebbe chiara al riguardo, poiché fa riferimento a una «decisione» pronunciata in contumacia e non specificamente a una decisione di condanna in contumacia. Taluni passaggi dell’articolo 8 di detta direttiva, come l’espressione «decisione di colpevolezza o innocenza», suggerirebbero che si tratti di una qualsiasi decisione, mentre altri, come l’espressione «in particolare quando siano arrestati», farebbero pensare che siano contemplate solamente le decisioni di condanna in contumacia.

34

Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

a)

Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…) debba essere interpretato nel senso che una persona condannata in sua assenza a una pena detentiva, senza che si riscontri un caso di cui al paragrafo 2, debba essere informata della decisione di condanna quando viene arrestata ai fini dell’esecuzione di tale pena.

b)

Quale sia il contenuto dell’obbligo previsto all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…) [enunciato con l’espressione] ‟[sono] informati della decisione”, e se [tale obbligo] richieda la consegna di una copia della decisione.

c)

In caso di risposta in senso negativo [alla prima questione, lettere a) e b)]: se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…) osti a che un giudice nazionale decida di garantire la consegna di una copia della decisione.

2)

a)

Se la normativa nazionale che – nel caso in cui un’accusa penale venga esaminata in assenza dell’imputato e venga adottata una decisione giudiziaria di condanna senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343(…) – non preveda alcuna modalità per informare la persona condannata in contumacia del proprio diritto a un nuovo processo in sua presenza, in particolare quando tale informazione non viene fornita nel momento in cui la persona condannata in contumacia viene arrestata, sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della suddetta direttiva.

b)

Se rilevi il fatto che la norma nazionale – articolo 423 NPK – prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del proprio diritto a un nuovo processo, ma soltanto dopo che tale persona abbia presentato un’istanza di annullamento della condanna e di svolgimento di un nuovo processo con la sua partecipazione, e l’informazione le venga fornita mediante una decisione giudiziaria in risposta a tale istanza.

c)

In caso di risposta in senso negativo: se gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2016/343(…) siano rispettati, se l’autorità giudiziaria che esamina un’imputazione penale in assenza dell’imputato ed emette una decisione di condanna senza che si verifichi il caso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, faccia riferimento nella sua decisione al diritto di tale persona a un nuovo processo o ad un altro mezzo di ricorso e imponga alle persone che eseguono l’arresto della persona condannata di fornirgli copia di tale decisione.

d)

In caso di risposta in senso affermativo: se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…) osti a che un giudice, che adotta una decisione di condanna in assenza dell’imputato senza che sussista un caso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, decida di fare riferimento, nella sua decisione, al diritto di tale persona a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso ai sensi dell’articolo 9 della direttiva e di imporre alle persone che eseguono l’arresto del condannato di fornirgli una copia di tale decisione.

3)

Quale sia il primo e quale sia l’ultimo momento possibile in cui l’autorità giudiziaria debba decidere se il procedimento penale condotto in assenza dell’imputato non soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343(…) e debba adottare misure per garantire che le informazioni siano fornite conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva.

4)

Se le tesi dell’accusa e del difensore dell’imputato contumace debbano essere prese in considerazione all’atto della decisione di cui al[la terza questione].

5)

a)

Se la nozione di ‟possibilità di impugnare la decisione”, di cui all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…), si riferisca a un mezzo di ricorso ordinario oppure all’impugnazione di una decisione giudiziaria definitiva.

b)

Quale debba essere il contenuto delle informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343(…) a una persona che è stata condannata in sua assenza senza che sussistano i presupposti di cui al paragrafo 2, riguardo al ‟diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9”: se riguardi il diritto di attivare tale mezzo di ricorso qualora si impugni la condanna in sua assenza, oppure il diritto di presentare tale istanza, la cui fondatezza debba essere valutata in un momento successivo.

6)

Quale sia il contenuto dell’espressione ‟diritto a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria”, di cui all’articolo 9, prima frase, della direttiva 2016/343(…).

7)

Se una disposizione di legge nazionale – l’articolo 423, paragrafo 3, NPK – che impone la comparizione personale della persona condannata in sua assenza come condizione obbligatoria per l’esame e l’accoglimento della sua istanza di un nuovo processo, sia compatibile con l’articolo 8, paragrafo 4, e con l’articolo 9 della direttiva 2016/343(…).

8)

Se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343(…) siano applicabili a persone assolte».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione, lettere a) e b), sulla seconda questione, lettere a) e b), nonché sulle questioni terza e dalla quinta alla settima

35

Con la prima questione, lettere a) e b), con la seconda questione, lettere a) e b), nonché con le questioni terza e dalla quinta alla settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 9 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che:

–

una persona condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non fossero soddisfatte, al momento del suo arresto ai fini dell’esecuzione di tale pena deve essere informata, da un lato, della decisione pronunciata in contumacia ricevendo, in particolare, copia integrale di quest’ultima e, dall’altro, dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili, e

–

la medesima direttiva osta a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile per l’interessato consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha pronunciato tale decisione e a condizione di comparire dinanzi a quest’ultimo, una domanda di riapertura del procedimento penale.

36

Occorre rilevare che la direttiva 2016/343, conformemente al suo articolo 1, ha lo scopo di stabilire norme minime comuni concernenti alcuni aspetti dei procedimenti penali, tra cui il «diritto di presenziare al processo». Come confermato in modo esplicito dal considerando 33 di tale direttiva, tale diritto costituisce parte integrante del diritto fondamentale a un equo processo [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 25].

37

L’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva impone agli Stati membri l’obbligo di garantire il rispetto di tale diritto. Tuttavia, ai sensi dei paragrafi 2 e 4 di detto articolo, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, prevedere lo svolgimento di un processo in contumacia [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 26].

38

Detti paragrafi 2 e 4 prevedono, in sostanza, che gli indagati e gli imputati che non abbiano potuto essere informati dello svolgimento di un processo a loro carico o che, pur essendo stati informati dello svolgimento di tale processo, non siano stati informati delle conseguenze della mancata comparizione e non siano neppure rappresentati da un difensore incaricato, possano essere oggetto di una decisione pronunciata in contumacia ed esecutiva ma, quando siano informati di tale decisione, «in particolare quando siano arrestati», debbano anch’essi essere informati di tutti i mezzi di ricorso giurisdizionale di cui dispongono avverso detta decisione.

39

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, le persone che sono state oggetto di una decisione pronunciata in contumacia benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte, devono essere informate «della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9».

40

La portata di tale articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, deve essere interpretata tenendo conto del tenore letterale e del contesto di tale disposizione nonché degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

41

Per quanto riguarda il tenore letterale della medesima disposizione occorre rilevare, in primo luogo, che dall’espressione «in particolare quando siano arrestati» risulta che, sebbene non si possa escludere che una persona condannata in contumacia ad una pena privativa della libertà possa essere informata di tale condanna senza essere arrestata ai fini dell’esecuzione di detta pena, tale persona, in caso di arresto, deve essere informata, al momento di quest’ultimo, dell’esistenza di detta condanna qualora tale informazione non le sia stata fornita precedentemente.

42

In secondo luogo, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 risulta altresì che, quando è informato dell’esistenza di una condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti, l’interessato, nella situazione di cui a tale disposizione, che è quella in cui è stata emessa una decisione in contumacia benché non fossero soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, deve altresì essere informato «della possibilità di impugnare la decisione e del [suo] diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9 [di detta direttiva]».

43

Da tale formulazione si possono trarre due indicazioni concordanti. Da un lato, il riferimento alla facoltà di impugnare la decisione pronunciata in contumacia, che è presentata come un elemento processuale distinto e autonomo rispetto al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», indica che gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere una procedura che preceda lo svolgimento di un nuovo processo o l’esercizio dell’altro mezzo di ricorso giurisdizionale previsto all’articolo 9 della direttiva 2016/343. Una siffatta procedura può essere diretta a dimostrare che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non erano soddisfatte e che, di conseguenza, è necessario lo svolgimento di un nuovo processo o l’esercizio di un «altro mezzo di ricorso giurisdizionale».

44

Dall’altro lato, dall’utilizzo della congiunzione coordinativa «o» nella locuzione «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» deriva che gli Stati membri possono scegliere se prevedere la riapertura del procedimento penale, secondo la modalità dello svolgimento di un nuovo processo, o prevedere un «altro mezzo di ricorso giurisdizionale» il quale, conformemente all’articolo 9 di detta direttiva, deve essere equivalente a un nuovo processo in quanto deve consentire di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove, e deve poter condurre alla riforma della decisione originaria [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 59].

45

In terzo luogo, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 risulta che il legislatore dell’Unione si è astenuto dal precisare secondo quali modalità debba essere fornita l’informazione relativa al «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale» (sentenza VB, punto 27). In particolare, tale disposizione non prevede che detta informazione debba essere menzionata nella decisione pronunciata in contumacia. Non risulta neppure che il giudice che emette tale decisione sia tenuto, in forza di tale direttiva, a precisare, in detta decisione o in un’ingiunzione ad essa allegata, quale autorità debba comunicare tale informazione e in che modo.

46

La direttiva 2016/343 non osta quindi a che uno Stato membro istituisca un regime processuale che non conduca automaticamente alla riapertura del procedimento penale, ma imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a una tale riapertura di presentare una domanda a tal fine dinanzi a un altro organo giurisdizionale, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché tale altro organo giurisdizionale verifichi che sia soddisfatto il requisito che fonda il diritto a un nuovo processo, vale a dire il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva. Un regime del genere è compatibile con detta direttiva purché, da un lato, la procedura di domanda di tale riapertura consenta effettivamente lo svolgimento di un nuovo processo in tutte le ipotesi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte e che, dall’altro, la persona condannata in contumacia, quando è informata della sua condanna, sia altresì informata dell’esistenza di tale procedura.

47

Il risultato dell’esame del tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, come esposto al punto 46 della presente sentenza, è corroborato dal contesto in cui si inserisce tale disposizione.

48

A tal riguardo occorre rilevare che un’interpretazione di detta disposizione secondo cui il diritto a un nuovo processo debba necessariamente, senza ulteriore esame, essere riconosciuto alla persona condannata in contumacia non appena quest’ultima sia stata informata dell’esistenza della propria condanna sarebbe inconciliabile con l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584. Infatti tale articolo presenta, nel caso dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, un nesso funzionale con l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 e costituisce quindi un elemento contestuale pertinente all’interpretazione di quest’ultimo. Orbene, l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 prevede, al paragrafo 1, lettera d), ii), nonché al paragrafo 3, la facoltà di istituire una procedura per la domanda di un nuovo processo. Tale facoltà sarebbe quindi privata di efficacia pratica se gli Stati membri fossero tenuti a riconoscere il diritto ad un nuovo processo non appena l’interessato sia stato informato dell’esistenza della sua condanna in contumacia.

49

Un’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 secondo la quale tale disposizione esiga il riconoscimento immediato del diritto a un nuovo processo non terrebbe, del resto, debitamente conto del contesto di armonizzazione minima nel quale si inserisce detta disposizione. Dal momento che la direttiva 2016/343 offre soltanto precisazioni minime sui mezzi di ricorso giurisdizionale che devono essere disponibili qualora una decisione sia stata pronunciata in contumacia senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva siano state soddisfatte, è prerogativa dell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia procedurale, determinare tali mezzi di ricorso giurisdizionale.

50

Ne consegue che il diritto dell’Unione lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri per strutturare il loro diritto processuale, fermo restando tuttavia che il regime processuale istituito dal legislatore nazionale non deve rendere l’esercizio, da parte delle persone, dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione meno favorevole rispetto all’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento nazionale (principio di equivalenza) e che non deve essere strutturato in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 23 novembre 2023, Provident Polska,C‑321/22, EU:C:2023:911, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

51

Il risultato dell’esame del tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 è altresì compatibile con la finalità della direttiva.

52

Tale finalità consiste, come enunciato dai considerando 9 e 10 di detta direttiva, nel rafforzare il diritto a un processo equo nei procedimenti penali, in modo da aumentare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un accusato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 36].

53

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 secondo la quale tale disposizione non osta a un regime processuale che consiste non già nell’informare la persona condannata in contumacia, nel momento in cui viene a conoscenza della sua condanna, di un diritto a un nuovo processo, bensì nell’informare tale persona della facoltà di chiedere un nuovo processo dinanzi a un organo giurisdizionale che verificherà se sia soddisfatta la condizione per lo svolgimento di un nuovo processo, ossia il mancato soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, può contribuire alla realizzazione dell’obiettivo relativo al rafforzamento del diritto a un processo equo, purché tale regime processuale soddisfi le condizioni menzionate al punto 46 della presente sentenza, vale a dire, in particolare, che esso conduca necessariamente allo svolgimento di un nuovo processo quando le condizioni previste da tale articolo 8, paragrafo 2, non erano soddisfatte, senza che l’organo giurisdizionale competente ad esaminare la domanda di un tale processo possa negare che quest’ultimo si svolga, basandosi su criteri diversi da quelli previsti da quest’ultima disposizione.

54

Nel caso di specie spetterà al giudice del rinvio valutare se, alla luce delle precisazioni che precedono, il regime processuale istituito dal legislatore bulgaro sia compatibile con la direttiva 2016/343. Ciò premesso, la Corte può fornire indicazioni utili ai fini di una tale valutazione (v., per analogia, sentenza del 5 maggio 2022, BV,C‑570/20, EU:C:2022:348, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

55

Risulta, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che, in fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la normativa bulgara rende il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) competente in via esclusiva ad esaminare le domande di riapertura del procedimento penale, le quali costituiscono, in sostanza, domande di un nuovo processo. Le persone condannate in contumacia in tale Stato membro possono presentare una tale domanda entro sei mesi dall’avvenuta conoscenza della decisione pronunciata in contumacia, termine che eccede quello entro il quale tale decisione può essere impugnata.

56

A tal riguardo occorre precisare anzitutto che, in caso di svolgimento di un nuovo processo a seguito di una domanda di riapertura del procedimento penale, solo la decisione emessa al termine di tale nuovo processo costituisce, una volta passata in giudicato, la decisione finale volta a stabilire se l’indagato o imputato abbia commesso un reato, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2016/343, letto alla luce del considerando 12 di quest’ultima. Ne consegue che una procedura di domanda di riapertura del procedimento penale, come quella prevista dal diritto bulgaro, costituisce una delle fasi del procedimento penale cui tale direttiva è applicabile.

57

Risulta poi dai punti 46 e 50 della presente sentenza che l’instaurazione di una tale procedura di riapertura del procedimento penale, che non comporta, di per sé, un nuovo processo, ma che può sfociare in un siffatto processo, non è in contrasto con la direttiva 2016/343, purché tale procedura di riapertura risponda a tutti i requisiti derivanti dal principio di effettività e rispetti, inoltre, il principio di equivalenza.

58

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale prevista all’articolo 423 NPK è accessibile, secondo le stesse modalità, a tutti i condannati in contumacia. In tali circostanze, si può ritenere che il principio di equivalenza sia rispettato.

59

Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre, in primo luogo, che sia garantito che la procedura di domanda di riapertura del procedimento penale conduca al riconoscimento del diritto a un nuovo processo in tutti i casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte. Infatti, una persona condannata in contumacia può essere privata del diritto a un nuovo processo solo se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva [v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 31].

60

Orbene, come risulta dal punto 44 della sentenza pronunciata in data odierna nella causa C‑644/23, Stangalov, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, una procedura di domanda di riapertura del procedimento penale come quella istituita dal legislatore bulgaro di cui trattasi nel caso di specie non offre una tale garanzia.

61

Ai fini del rispetto del principio di effettività spetta al giudice del rinvio verificare, in secondo luogo, se il diritto processuale bulgaro garantisca che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia e comunicazione dei suoi diritti processuali, anche in merito alla possibilità di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale nonché all’organo giurisdizionale dinanzi al quale – ed il termine entro il quale – tale domanda deve essere proposta.

62

Orbene, nella domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio osserva che il diritto bulgaro non contiene alcuna disposizione che imponga specificamente che tali informazioni siano trasmesse alle persone condannate in contumacia.

63

In terzo luogo, ogni procedura di domanda di un nuovo processo deve essere strutturata in modo tale che tale domanda sia trattata con celerità, affinché venga determinato quanto prima se il processo contumaciale si sia svolto senza che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte. Infatti, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 4, e dall’articolo 9 di tale direttiva, l’esistenza stessa del diritto a un nuovo processo dipende dalla constatazione che tali condizioni non erano soddisfatte. Qualora uno Stato membro istituisca un regime processuale in cui, al momento in cui l’interessato è informato dell’esistenza di una condanna in contumacia pronunciata nei suoi confronti, non è ancora stabilito se tale condanna è stata pronunciata senza che le suddette condizioni siano state soddisfatte, incombe a tale Stato membro, che altrimenti violerebbe il principio di effettività, garantire che tale esame avvenga poco dopo la presentazione della domanda di un nuovo processo.

64

Tale obbligo di celerità è tanto più importante in quanto l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 prevede, al pari del considerando 39 di quest’ultima, che le decisioni pronunciate in contumacia senza che siano state soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva possono essere esecutive. Alla luce di tale possibilità di eseguire le pene inflitte in contumacia è necessario, al fine di preservare l’efficacia pratica delle domande di un nuovo processo, includere nell’esame di tali domande una valutazione della necessità di mantenere in stato di detenzione il richiedente; obbligo di valutazione che è peraltro menzionato all’articolo 4 bis, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

65

Nel caso di specie, l’articolo 423, paragrafi 2 e 4, NPK sembra prevedere una siffatta valutazione, il cui esito tuttavia figura solamente nella decisione relativa alla riapertura del procedimento penale. Nel quadro di una tale impostazione del diritto processuale nazionale, l’adozione con la massima celerità della decisione relativa a tale domanda di riapertura è indispensabile affinché il principio di effettività sia rispettato.

66

Il principio di effettività esige, in quarto luogo, che l’interessato sia in grado di esprimersi, personalmente o tramite un avvocato, in merito alla questione volta ad accertare se il processo contumaciale si sia svolto benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non fossero soddisfatte. Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 44 a 47 delle sue conclusioni, le osservazioni formulate sia dall’accusa sia dalla difesa possono esercitare un’influenza determinante sulla valutazione di tale questione ed essere quindi decisive per l’esito della procedura di domanda di un nuovo processo. Pertanto l’impossibilità, per la persona condannata in contumacia, di esporre le proprie difese al riguardo comporterebbe la violazione del diritto fondamentale a un equo processo e, dunque, dell’effettività della procedura di domanda di un nuovo processo, il cui obiettivo consiste appunto nel garantire il rispetto di tale diritto fondamentale.

67

Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 60 a 62 delle sue conclusioni, detta facoltà, per la persona condannata in contumacia, di presentare le proprie osservazioni ai fini della valutazione della sussistenza o meno delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 non può essere intesa nel senso che essa implichi l’obbligo per l’interessato di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale che esamina tale domanda.

68

A tal riguardo occorre ricordare che, come rilevato al punto 41 della presente sentenza, non si può escludere che una persona condannata in contumacia abbia avuto conoscenza di tale condanna senza essere stata arrestata. In tali circostanze l’obbligo dell’interessato di comparire di persona dinanzi all’organo giurisdizionale adito con una domanda di un nuovo processo equivale, come dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – la cui giurisprudenza, come risulta dai considerando 47 e 48 della direttiva 2016/343, deve essere presa in considerazione [v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2024, FP e a. (Processo in videoconferenza), C‑760/22, EU:C:2024:574, punti da 22 a 24] – a obbligare una persona ancora in libertà a costituirsi prigioniera per poter beneficiare del suo diritto a un nuovo processo, il che sarebbe incompatibile con il diritto fondamentale a un equo processo (Corte EDU, 14 dicembre 1999, Khalfaoui c. Francia, CE:ECHR:1999:1214JUD003479197, § 49, e Corte EDU, 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia, CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 87).

69

Orbene, secondo quanto enunciato nella domanda di pronuncia pregiudiziale, dall’articolo 423, paragrafo 3, NPK risulta che, in caso di mancata comparizione personale dell’interessato dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), la domanda di riapertura del procedimento penale presentata da quest’ultimo è archiviata, a meno che non sussista un «valido motivo» per giustificare tale mancata comparizione personale. Deve ritenersi che un tale obbligo di comparire personalmente sia idoneo a rendere eccessivamente difficile l’esercizio del «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, in conformità dell’articolo 9 [della direttiva 2016/343]», previsto all’articolo 8, paragrafo 4, di quest’ultima.

70

In esito al suo esame della compatibilità dell’articolo 423 NPK con la direttiva 2016/343 alla luce dei diversi requisiti derivanti dal principio di effettività spetta infine al giudice del rinvio, nonché a qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale competente, nel caso in cui la sussistenza di lacune della normativa nazionale fosse confermata al riguardo, valutare se sia nondimeno possibile interpretare tale normativa e, in particolare, l’articolo 423 NPK in un senso che consente di rispettare tali requisiti.

71

Pertanto, spetta agli organi giurisdizionali nazionali, come esposto al punto 45 della sentenza pronunciata in data odierna nella causa C‑644/23, Stangalov, esaminare se l’articolo 423, paragrafo 1, NPK possa essere interpretato in un senso che consenta di circoscrivere l’esclusione del diritto a un nuovo processo ivi prevista ai soli casi in cui le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 siano soddisfatte.

72

Spetta altresì a tali organi giurisdizionali nazionali esaminare se disposizioni del diritto processuale bulgaro, come l’articolo 15 NPK, in combinato disposto con norme più specifiche, possano essere interpretate in un senso che consenta di concludere che da tale diritto discende necessariamente che le persone condannate in contumacia devono, nel momento in cui sono informate dell’esistenza di una condanna in contumacia pronunciata nei loro confronti o poco dopo, essere informate dei loro diritti processuali, in particolare della facoltà di presentare una domanda di riapertura del procedimento penale.

73

Detti organi giurisdizionali nazionali possono peraltro esaminare se l’eccezione, prevista all’articolo 423, paragrafo 3, NPK, relativa alla sussistenza di un «valido motivo», possa essere interpretata in un senso che consenta di garantire che le domande di riapertura del procedimento penale siano esaminate qualora il richiedente non compaia personalmente, ma difenda la propria posizione tramite un avvocato.

74

In caso di impossibilità di procedere a un’interpretazione della normativa bulgara conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, gli stessi organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria all’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e all’articolo 9 della direttiva 2016/343, i quali hanno efficacia diretta [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20,EU:C:2022:401, punto 28], senza dover chiedere o attendere la previa rimozione della disposizione legislativa incompatibile con tale direttiva [v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2021, ZX (Rettifica dell’atto di imputazione), C‑282/20, EU:C:2021:874, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata].

75

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione, lettere a) e b), alla seconda questione, lettere a) e b), nonché alle questioni terza e dalla quinta alla settima dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 9 di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

–

nel caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale competente;

–

in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 9, esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva e, dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo.

Sulla prima questione, lettera c)

76

Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, lettere a) e b), alla seconda questione, lettere a) e b), nonché alle questioni terza e dalla quinta alla settima, non occorre rispondere alla prima questione, lettera c), dal momento il giudice del rinvio ha subordinato quest’ultima all’ipotesi di una risposta in senso negativo a detta prima questione, lettere a) e b).

Sulla seconda questione, lettere c) e d), nonché sulla quarta questione

77

Con la seconda questione, lettere c) e d), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando il giudice che statuisce in contumacia esamina esso stesso se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e comunica, se del caso, nella decisione pronunciata in contumacia, la cui copia integrale dovrà essere consegnata all’interessato una volta arrestato, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo.

78

Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede inoltre, in sostanza, se sia necessario, nell’ambito di un regime in cui il giudice che conduce il processo contumaciale esamina se siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, che siano sentiti, al riguardo, tanto l’accusa quanto il difensore dell’imputato, che in tale ipotesi è assente.

79

Orbene, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, un siffatto regime processuale non è in vigore in Bulgaria, in quanto il legislatore di detto Stato membro ha istituito un regime nel quale il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione) è competente in via esclusiva ad esaminare le domande di un nuovo processo e, in tale contesto, a verificare se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 fossero soddisfatte. Il giudice del rinvio precisa che, a causa delle caratteristiche di tale regime processuale e nonostante sia convinto che tali condizioni non fossero soddisfatte nel caso di specie, esso non è competente a pronunciarsi al riguardo.

80

Come risulta peraltro dalla risposta fornita alla prima questione, lettere a) e b), alla seconda questione, lettere a) e b), nonché alle questioni terza e dalla quinta alla settima, la direttiva 2016/343 non osta a un regime processuale che conferisca non all’organo giurisdizionale che conduce un processo contumaciale, bensì a un organo giurisdizionale distinto la competenza ad esaminare se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva fossero soddisfatte.

81

Ciò premesso, come risulta ugualmente da tale risposta, occorre che un siffatto regime non contrasti né con il principio di equivalenza né con il principio di effettività.

82

Dai punti 60, 62 e 69 della presente sentenza risulta che il regime processuale in vigore in Bulgaria potrebbe essere in contrasto con il principio di effettività e, di conseguenza, essere incompatibile con il diritto dell’Unione. Il giudice del rinvio potrebbe, pertanto, trovarsi in presenza di una situazione in cui la normativa nazionale di cui trattasi non garantisca il rispetto del «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, i quali hanno efficacia diretta [sentenza del 19 maggio 2022, Spetsializirana prokuratura (Processo ad un imputato latitante),C‑569/20, EU:C:2022:401, punto 28].

83

Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 74 della presente sentenza, nel caso sia impossibile procedere a un’interpretazione della normativa bulgara conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e dell’articolo 9 della direttiva 2016/343, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione della disposizione legislativa incompatibile con tale direttiva.

84

In tali circostanze occorre rispondere alla seconda questione, lettere c) e d), nonché alla quarta questione, che devono essere esaminate congiuntamente, dato che la risposta a queste ultime può, se del caso, essere determinante per il prosieguo dei procedimenti penali principali.

85

Sebbene la direttiva 2016/343 non possa essere interpretata nel senso che essa impone all’organo giurisdizionale che statuisce in contumacia di pronunciarsi, nella sua decisione, sul diritto a un nuovo processo (sentenza VB, punto 31), essa lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri quanto alla sua attuazione e non può quindi neppure essere interpretata nel senso che essa vieti a tale organo giurisdizionale di esaminare, nel corso di un processo svolto in contumacia, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva siano soddisfatte e, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, di comunicare nella sua decisione che l’interessato ha diritto allo svolgimento di un nuovo processo.

86

Come esposto al punto 66 della presente sentenza, dato che le osservazioni formulate sia dall’accusa sia dalla difesa possono esercitare un’influenza determinante sulla valutazione della sussistenza delle condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, occorre, nell’ambito dell’esame effettuato al riguardo dall’organo giurisdizionale che conduce un processo contumaciale, che esso senta l’avvocato che rappresenta l’interessato, essendo quest’ultimo, in tale ipotesi, assente.

87

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione, lettere c) e d), nonché alla quarta questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo.

Sull’ottava questione

88

Con l’ottava questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 debbano essere interpretati nel senso che essi si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia.

89

Infatti, secondo tale giudice, non si può escludere che VB venga assolto. Detto giudice desidera pertanto sapere, prima di proseguire il processo contumaciale a carico di VB e di pronunciarsi sulla colpevolezza o l’innocenza di quest’ultimo, se il diritto a un equo processo sia adeguatamente tutelato in caso di assoluzione in contumacia.

90

A tal riguardo occorre rilevare, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, che il diritto a un equo processo, di cui il diritto di presenziare al processo costituisce elemento essenziale, si applica in qualsiasi procedimento penale che possa sfociare in una decisione che constati l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato. Alla luce dei considerando 47 e 48 della direttiva 2016/343, da cui risulta che occorre tener conto, nell’interpretazione di tale direttiva, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 6 CEDU, occorre basarsi, ai fini della risposta all’ottava questione, sulla giurisprudenza di tale corte, secondo la quale un imputato ha il diritto fondamentale di presenziare al processo in qualsiasi circostanza, quandanche il risultato finale gli sia favorevole (Corte EDU, 15 dicembre 2005, Vanyan c. Russia, CE:ECHR:2005:1215JUD005320399, §§ da 20 a 25 e 67).

91

Tale ampio ambito di applicazione del diritto di presenziare al processo è peraltro evidenziato dai termini stessi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343, il quale menziona la «decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato».

92

Tale formulazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 ha come conseguenza che il termine «decisione», di cui all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 9 di tale direttiva, fa riferimento a qualsiasi decisione, in esito a un procedimento penale, sulla colpevolezza o sull’innocenza dell’imputato.

93

L’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9 di detta direttiva non può, infatti, essere separato da quello dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, in quanto proprio il mancato soddisfacimento delle condizioni previste da detto articolo 8, paragrafo 2, fonda il «diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale», previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, e dall’articolo 9.

94

Tale interpretazione non è inficiata dalla presenza, all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343, della locuzione «quando siano arrestati». Tale locuzione è infatti affiancata dall’espressione «in particolare», da cui deriva che l’arresto non è l’unica ipotesi prevista da tale disposizione.

95

Pertanto, occorre rispondere all’ottava questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia.

Sulle spese

96

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in combinato disposto con l’articolo 9 di tale direttiva,

deve essere interpretato nel senso che:

–

nel caso in cui una persona sia condannata in contumacia a una pena privativa della libertà benché le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva non fossero soddisfatte, tali disposizioni non ostano a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l’unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest’ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all’organo giurisdizionale competente;

–

in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 9, esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell’esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un’informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva e, dall’altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo.

 

2)

L’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima,

deve essere interpretato nel senso che:

gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando l’organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l’accusa sia la difesa, se le condizioni previste all’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all’interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest’ultimo ha diritto a un nuovo processo.

 

3)

L’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, e l’articolo 9 della direttiva 2016/343

devono essere interpretati nel senso che:

essi si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.