SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

12 settembre 2024 ( *1 )

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Direttiva 2013/36/UE – Accesso all’attività degli enti creditizi – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Revoca dell’autorizzazione – Portata delle competenze della BCE – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Ripartizione delle competenze tra la BCE e le autorità nazionali – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo – Constatazioni del Tribunale dell’Unione europea relative al diritto nazionale – Esame relativo all’eventuale snaturamento del diritto nazionale»

Nella causa C‑579/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1o settembre 2022,

Anglo Austrian AAB AG, in liquidazione, rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Belegging-Maatschappij «Far-East» BV, con sede in Velp (Paesi Bassi), rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,

ricorrente in primo grado,

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da V. Hümpfner, R. Tutsch e E. Yoo, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di Sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Anglo Austrian AAB AG, in liquidazione, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 giugno 2022, Anglo Austrian AAB e Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE (T‑797/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:389), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso, presentato congiuntamente con la Belegging-Maatschappij «Far-East» BV (in prosieguo: l’«azionista»), diretto all’annullamento della decisione ECB-SSM-2019-AT 8 WHD-2019 0009 della Banca centrale europea (BCE), del 14 novembre 2019, con la quale quest’ultima, su proposta della Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorità di vigilanza dei mercati finanziari, Austria) (in prosieguo: la «FMA»), ha revocato l’autorizzazione della ricorrente per l’accesso alle attività di un ente creditizio (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva CRD IV

2

L’articolo 18 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/C (GU 2013, L 176, pag. 338; in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), intitolato «Revoca dell’autorizzazione», così dispone:

«Le autorità competenti possono revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:

(...)

f)

commette una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1».

3

L’articolo 67 di tale direttiva, rubricato «Altre disposizioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:

(...)

d)

un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74;

(...)

o)

un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15)];

(...)».

4

L’articolo 74 della direttiva 2013/36, intitolato «Governance interna e piani di risanamento e risoluzione», al suo paragrafo 1, così recita:

«Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio».

Regolamento MVU di base

5

I considerando 28, 29 e 34, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63; in prosieguo: il «regolamento MVU di base»), dispongono quanto segue:

«(28)

È opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti creditizi le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di “ente creditizio” ai sensi del diritto dell’Unione, il diritto nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione [europea], esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e proteggere i consumatori.

(29)

È opportuno che la BCE cooperi, se del caso, pienamente con le autorità nazionali responsabili di garantire un’elevata tutela dei consumatori e la lotta contro il riciclaggio di denaro.

(...)

(34)

Nell’assolvimento dei suoi compiti e nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme sono costituite dal pertinente diritto dell’Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, la BCE dovrebbe applicare la legislazione nazionale di recepimento. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e in settori in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i suddetti regolamenti concedono esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE dovrebbe applicare anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. Tali opzioni dovrebbero essere intese nel senso di escludere le opzioni a disposizione esclusivamente delle autorità competenti o designate. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell’Unione. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sul pertinente diritto vincolante dell’Unione e agire in conformità di quest’ultimo».

6

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Compiti attribuiti alla BCE», enuncia quanto segue:

«1.   Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

a)

rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l’articolo 14;

(...)

3.   Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

(...)».

7

L’articolo 9 di detto regolamento, rubricato «Poteri di vigilanza e di indagine», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione.

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali in questione di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali in questione informano la BCE in modo esaustivo in merito all’esercizio di detti poteri».

8

L’articolo 14 dello stesso regolamento, intitolato «Autorizzazione», ai suoi paragrafi 5 e 6, prevede quanto segue:

«5.   Fatto salvo il paragrafo 6, la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE conceda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L’autorità nazionale competente che considera che l’autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù del pertinente diritto nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall’autorità nazionale competente.

6.   Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell’autorizzazione pregiudicherebbe l’adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si procede immediatamente alla revoca delle autorizzazioni».

Regolamento quadro sull’MVU

9

L’articolo 80 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (GU 2104, L 141, pag. 1), intitolato «Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANC», così dispone:

«1.   Se l’ANC di riferimento ritiene che l’autorizzazione di un ente creditizio debba essere integralmente o parzialmente revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale, compreso il caso di revoca su richiesta dell’ente creditizio, essa presenta alla BCE un progetto di decisione in cui propone la revoca dell’autorizzazione (di seguito un “progetto di decisione di revoca”), unitamente a tutti i documenti giustificativi.

2.   L’ANC si coordina con l’autorità nazionale competente per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito la “autorità nazionale di risoluzione delle crisi”) in relazione ai progetti di decisione di revoca che siano rilevanti per l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi».

10

L’articolo 83 di tale regolamento, intitolato «Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazione», enuncia quanto segue:

«1.   La BCE adotta una decisione sulla revoca di un’autorizzazione senza indebito ritardo. Nel fare ciò, può accogliere o rigettare il relativo progetto di decisione di revoca.

2.   Nell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’ANC; c) la consultazione con l’ANC di riferimento e, nel caso in cui l’ANC non sia l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi (di seguito, unitamente alle ANC, le “autorità nazionali”); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3.

3.   La BCE assume altresì una decisione nei casi descritti dall’articolo 84, se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca dell’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria».

Diritto austriaco

11

L’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (legge bancaria, BGBl. 532/1993), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «BWG»), prevede quanto segue:

«(2)   Gli enti creditizi (...) devono disporre di meccanismi amministrativi, contabili e di controllo per la rilevazione, la valutazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi derivanti dalle operazioni e dalle transazioni bancarie, nonché alle loro politiche e prassi di remunerazione. Tali meccanismi devono essere adattati al tipo, alla portata e alla complessità delle operazioni bancarie effettuate. I meccanismi amministrativi, contabili e di controllo devono anche rilevare, quanto più possibile, i rischi derivanti dalle transazioni e dalle operazioni bancarie, nonché i rischi derivanti dalle politiche e prassi di remunerazione che potrebbero eventualmente sorgere. (...)

(2b)   Le procedure di cui al paragrafo 2 devono prendere in considerazione, in particolare:

(...)

11.   il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;

(...)».

12

In forza dell’articolo 70, paragrafo 4, punto 3, del BWG, qualora un ente creditizio violi, in particolare, le disposizioni del BWG o degli atti adottati per la sua attuazione, la FMA deve revocare l’autorizzazione dell’ente creditizio nei casi in cui altri provvedimenti enunciati nel BWG non possano garantire il funzionamento dell’ente creditizio.

13

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nei mercati finanziari; BGBl. I, n. 118/2016) (in prosieguo: il «FM-GwG»):

«In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, la FMA può:

(...)

2.   revocare l’autorizzazione da essa rilasciata (...)

(...)».

14

Gli obblighi contenuti nell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG sono diretti a recepire le disposizioni relative alla lotta al riciclaggio di capitali stabilite dalla direttiva 2005/60, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU 2015, L 141, pag. 73).

Fatti

15

I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 2 a 9 della sentenza impugnata e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue.

16

La ricorrente, un ente creditizio meno rilevante, ai sensi del regolamento MVU di base, stabilito in Austria, svolgeva le sue attività in forza di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del BWG. L’azionista, una società di partecipazione finanziaria, deteneva il 99,99% delle azioni della ricorrente.

17

Il 26 aprile 2019 la FMA ha presentato alla BCE un progetto di decisione diretto a revocare l’autorizzazione della ricorrente come ente creditizio, conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU.

18

Con lettera del 14 giugno 2019, la BCE ha trasmesso alla ricorrente un progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione, sul quale quest’ultima ha preso posizione il 23 luglio 2019.

19

Con la decisione controversa, la BCE ha revocato alla ricorrente la sua autorizzazione come ente creditizio con effetto dalla data di notifica di tale decisione. In sostanza, la BCE ha ritenuto che, sulla base delle constatazioni della FMA, effettuate nell’ambito dell’esercizio del suo compito di vigilanza prudenziale, relative all’inosservanza continuata e ripetuta dei requisiti riguardanti la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, nonché la governance interna da parte della ricorrente, quest’ultima non fosse idonea a garantire una sana gestione dei suoi rischi. La BCE ha, pertanto, considerato che i criteri che giustificavano la revoca dell’autorizzazione della ricorrente per l’accesso alle attività di un ente creditizio, previsti all’articolo 18, lettera f), della direttiva CRD IV, e recepiti nel diritto austriaco, erano soddisfatti, dal momento che quest’ultima aveva commesso violazioni dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), di tale direttiva come recepita nel diritto austriaco, e che detta revoca era proporzionata.

20

Inoltre, la BCE ha rifiutato di sospendere gli effetti della decisione controversa per un periodo di trenta giorni per il motivo che le osservazioni della ricorrente non erano tali da mettere in dubbio la legittimità di detta decisione, che quest’ultima non poteva causare un danno irreparabile e che l’interesse pubblico diretto a tutelare i depositanti, gli investitori e gli altri partner della ricorrente nonché la stabilità del sistema finanziario giustificava l’applicazione immediata della decisione di cui trattasi.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2019, la ricorrente e l’azionista hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

22

A sostegno del loro ricorso, la ricorrente e l’azionista hanno dedotto cinque motivi vertenti, in sostanza, su una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU di base, in quanto i criteri richiesti per la revoca dell’autorizzazione non erano stati soddisfatti (primo motivo); su una violazione del principio di proporzionalità (secondo motivo); su una violazione dell’articolo 34 del regolamento quadro sull’MVU, letto alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva derivante dal rifiuto della BCE di sospendere l’applicazione della decisione controversa (terzo motivo); su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente (quarto motivo), e su una violazione del diritto di proprietà dell’azionista (quinto motivo).

23

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Domande delle parti in sede di impugnazione

24

Con la sua impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa;

in subordine, nel caso in cui la Corte non si ritenga in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la BCE alle spese dei due gradi di giudizio.

25

Con la sua comparsa di risposta, l’azionista chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione controversa;

in subordine, nel caso in cui la Corte non si ritenga in grado di statuire nel merito, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito dei due gradi di giudizio.

26

La BCE chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di riattribuzione alla Grande Sezione e di riapertura della fase orale del procedimento

27

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 5 giugno 2024, la ricorrente ha chiesto che la presente causa fosse riattribuita alla Grande Sezione della Corte e che fosse ordinata la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

28

A sostegno delle sue domande la ricorrente sostiene, in sostanza, che le conclusioni dell’avvocata generale sollevano una questione fondamentale per il diritto dell’Unione, vale a dire la facoltà dei giudici dell’Unione di applicare il diritto nazionale. Inoltre, la ricorrente deduce il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

29

A tale riguardo, e, in primo luogo, in merito alla domanda di riattribuzione della causa alla Grande Sezione della Corte, si deve rilevare innanzitutto che nessuna disposizione dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o del regolamento di procedura prevede l’esame di tale tipo di domanda di una parte del procedimento diversa da uno Stato membro o da una istituzione dell’Unione, nell’ambito di un procedimento di impugnazione (v., per analogia, sentenza del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 19).

30

Vero è che, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il collegio giudicante al quale è stata attribuita la causa può chiedere alla Corte, in qualunque fase del procedimento, di riattribuire detta causa a un collegio più ampio, ma si tratta di un provvedimento che il collegio al quale la causa è stata rimessa decide, in linea di principio, liberamente e d’ufficio (sentenza del 17 luglio 2014, Leone, C‑173/13, EU:C:2014:2090, punto 20).

31

Nel presente caso, la Prima Sezione della Corte considera di non dover chiedere alla Corte di riattribuire la presente causa alla Grande Sezione.

32

In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 83 del regolamento di procedura, occorre ricordare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la facoltà, per gli interessati contemplati dall’articolo 23 di tale Statuto, di formulare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocata generale (sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑750/21 P, EU:C:2024:124, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

33

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocata generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. Si tratta, quindi, non di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un’autorità esterna alla Corte, bensì dell’opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell’istituzione stessa. Ciò posto, le conclusioni dell’avvocata generale non possono essere discusse dalle parti. Inoltre, la Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocata generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte interessata con le conclusioni dell’avvocata generale, quali che siano le questioni da quest’ultima esaminate nelle sue conclusioni, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza dell’8 febbraio 2024, Pilatus Bank/BCE, C‑750/21 P, EU:C:2024:124, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

34

Vero è che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocata generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.

35

Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire e che gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di riapertura della fase orale del procedimento non costituiscano fatti nuovi tali da poter influenzare la decisione che essa è così chiamata a pronunciare. Infatti, la questione relativa all’interpretazione del diritto nazionale da parte del Tribunale, affrontata dall’avvocata generale nelle sue conclusioni, fa parte delle censure della ricorrente nell’ambito dell’impugnazione, sulle quali la BCE ha parimenti preso posizione.

36

In tali circostanze, la Corte, sentito l’avvocata generale, ritiene di non dover disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull’impugnazione

37

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente, sostenuta dall’azionista, deduce sette motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sull’incompetenza del Tribunale, su una violazione del diritto dell’Unione e, eventualmente, su uno snaturamento dei fatti; il secondo, sull’incompetenza della BCE in materia di lotta al riciclaggio di denaro; il terzo, su un’erronea valutazione del diritto nazionale e del diritto dell’Unione da parte del Tribunale e, in ogni caso, su uno snaturamento dei fatti; il quarto, su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 67, lettera d), della direttiva CRD IV e del diritto nazionale; il quinto, sull’omesso esame delle censure relative alla violazione del principio di proporzionalità; il sesto, su una violazione dei suoi diritti di difesa, e, il settimo, su diversi errori procedurali che avrebbero leso i suoi interessi.

Sul secondo motivo

38

Il secondo motivo di impugnazione, che deve essere esaminato per primo, è diviso in quattro parti.

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

39

Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il considerando 28 del regolamento MVU di base conferisce una competenza esclusiva alle autorità nazionali, come la FMA, in materia di lotta al riciclaggio di denaro mentre la BCE non aveva alcuna competenza in materia. Pertanto, essa contesta al Tribunale di non aver esaminato d’ufficio la questione della competenza della BCE e di aver suddiviso in due parti il processo decisionale in materia di revoca dell’autorizzazione, una relativa all’accertamento delle violazioni di disposizioni della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di capitali e l’altra relativa alla revoca dell’autorizzazione quale conseguenza giuridica di tale violazione.

40

L’azionista riprende tale medesimo argomento. Essa precisa in particolare, facendo riferimento al riguardo ad una pubblicazione di autori appartenenti ai servizi giuridici della BCE, che quest’ultima ha essa stessa ammesso una tale incompetenza.

41

La BCE contesta sia l’argomento della ricorrente sia quello dell’azionista.

– Giudizio della Corte

42

Poiché la ricorrente, con la prima parte del secondo motivo, contesta la definizione adottata dal Tribunale delle competenze della BCE, risultante dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MVU di base, si deve ritenere che le censure ivi esposte siano dirette contro il punto 29 della sentenza impugnata.

43

A tale proposito, occorre anzitutto rilevare che la competenza in materia di revoca dell’autorizzazione degli enti creditizi è riservata, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MVU di base, esclusivamente alla BCE (sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 91).

44

Peraltro, l’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento prevede che la BCE può revocare l’autorizzazione nei casi previsti dal pertinente diritto dell’Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell’autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l’ente creditizio è stabilito oppure su proposta di tale autorità nazionale competente (sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 93).

45

Inoltre, la cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti si esprime, conformemente al medesimo articolo 14, paragrafo 5, del regolamento MVU di base, da un lato, nell’obbligo di consultazione di tali autorità, nel caso in cui la BCE revochi l’autorizzazione di propria iniziativa e, dall’altro, nella possibilità per tali autorità di proporre detta revoca alla BCE (sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 95).

46

L’articolo 18, lettera f), della direttiva CRD IV menziona, tra i motivi che possono giustificare la revoca dell’autorizzazione bancaria, la commissione di una delle violazioni di cui all’articolo 67, paragrafo 1, di tale direttiva. A tale proposito, è stato dichiarato che, se pure gli Stati membri rimangono competenti per l’attuazione delle disposizioni in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come espressamente previsto dal considerando 28 del regolamento MVU di base, la BCE è competente in via esclusiva alla revoca dell’autorizzazione, per tutti gli enti creditizi, indipendentemente dalla loro rilevanza, anche quando essa si basi, come nel caso di specie, sui motivi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), della direttiva CRD IV, al quale rinvia l’articolo 18 di tale direttiva, in quanto l’articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento stabilisce quale condizione per la revoca dell’autorizzazione l’esistenza di uno o più motivi che giustifichino la revoca ai sensi dell’articolo 18 della menzionata direttiva (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 97).

47

Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la BCE era competente a revocare l’autorizzazione della ricorrente sulla base delle violazioni constatate dalla FMA, ai sensi dell’articolo 18, lettera f), e dell’articolo 67, paragrafo 1, lettere d) e o), della direttiva CRD IV.

48

Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

49

Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, al punto 29 della sentenza impugnata, della distinzione tra «compiti» e «poteri» della BCE e sottolinea che tale istituzione non dispone del potere di applicare la normativa nazionale relativa alla lotta al riciclaggio di capitali che recepisce le direttive pertinenti.

50

Dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU di base risulterebbe che l’applicazione da parte della BCE del diritto nazionale in materia sarebbe possibile solo nell’ambito dei «compiti» attribuiti alla BCE. Di conseguenza, poiché quest’ultima non disporrebbe dei «poteri» necessari a tale riguardo, la sua azione sarebbe subordinata alla condizione che l’autorità nazionale agisca, sul piano esterno, sotto il controllo dei giudici nazionali, sulla base di istruzioni che la BCE le ha trasmesso, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, di tale regolamento e all’articolo 22 del regolamento quadro sull’MVU. Una diversa interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento MVU di base avrebbe l’effetto di rendere tale disposizione illegittima, poiché implicherebbe che l’applicazione del diritto nazionale sia sottratta al controllo dei giudici nazionali.

51

La BCE contesta tale argomentazione.

– Giudizio della Corte

52

Risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento MVU di base che, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile da tale regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Orbene, tra i compiti cui fa riferimento il paragrafo 3 di tale articolo figura quello consistente nel revocare le autorizzazioni degli enti creditizi.

53

Inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento risulta che, al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile, in particolare, dall’articolo 4, paragrafo 1, di quest’ultimo, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi di cui al medesimo regolamento.

54

Pertanto, la BCE ha tutti i poteri previsti dal regolamento MVU di base ai fini, segnatamente, dell’assolvimento, ad essa incombente, del compito di revoca dell’autorizzazione degli enti creditizi, senza che la distinzione tra «compiti» e «poteri» dedotta dalla ricorrente sia pertinente a tale riguardo.

55

Quanto alla censura vertente sull’illegittimità dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento MVU di base in quanto, così interpretata, tale disposizione avrebbe la conseguenza di sottrarre l’applicazione del diritto nazionale al controllo dei giudici nazionali, occorre rilevare che la ricorrente non l’ha dedotta a sostegno del suo ricorso in primo grado. Orbene, in forza dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 190, paragrafo 1, di tale regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, circostanza che non è dimostrata né sostenuta nella presente fattispecie.

56

Quanto all’argomento della ricorrente e dell’azionista secondo cui l’azione della BCE è subordinata alla condizione che l’autorità nazionale agisca sul piano esterno sotto il controllo dei giudici nazionali, occorre rilevare che, secondo l’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento MVU di base, al quale fa riferimento la ricorrente, la sola ipotesi in cui la BCE deve chiedere, mediante istruzioni, che le autorità nazionali competenti esercitino i loro poteri, conformemente alle disposizioni nazionali in vigore, è quella in cui tale regolamento non conferisce proprio siffatti poteri alla BCE.

57

In tali circostanze, è senza incorrere in un errore di diritto che il Tribunale ha dichiarato, al punto 29 della sentenza impugnata che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento MVU di base e fatto salvo l’articolo 14 del medesimo regolamento, la BCE ha competenza esclusiva, a titolo dei compiti ad essa affidati da detto regolamento, a rilasciare e revocare l’autorizzazione agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

58

Pertanto, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto in parte infondata e in parte irricevibile.

Sulla terza parte

– Argomenti delle parti

59

Con la terza parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la BCE è competente, in forza dell’articolo 18 del regolamento MVU di base e del considerando 36 di quest’ultimo, ad infliggere sanzioni solo per attuare il diritto dell’Unione direttamente applicabile, e non sanzioni per attuare il diritto nazionale che recepisce le direttive pertinenti.

60

La BCE contesta tale argomento.

– Giudizio della Corte

61

Anzitutto, occorre constatare che la ricorrente non individua con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata contestati nell’ambito di questa terza parte del secondo motivo. Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura, emerge che un’impugnazione deve indicare in modo preciso, a pena di irricevibilità, gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 24 marzo 2022, GVN/Commissione, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

62

Di conseguenza, la terza parte del secondo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla quarta parte

– Argomenti delle parti

63

Con la quarta parte del secondo motivo, la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale di non aver tenuto conto, al punto 29 della sentenza impugnata, del fatto che la competenza della BCE è limitata ai compiti specifici relativi alla vigilanza sulle attività bancarie in senso stretto del diritto dell’Unione, vale a dire delle attività di deposito e di credito esercitate simultaneamente. Per contro, la grande maggioranza delle attività soggette ad autorizzazione non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento MVU di base e sarebbe, di conseguenza, di esclusiva competenza delle autorità nazionali.

64

La BCE contesta tale argomentazione.

– Giudizio della Corte

65

È giocoforza constatare che l’argomento vertente sull’asserita limitazione della competenza della BCE che, come sostiene la ricorrente nell’ambito di tale quarta parte del secondo motivo, sarebbe stato ignorato dal Tribunale, è stato presentato solo in sede di impugnazione. Orbene, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, poiché, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un argomento che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale. Infatti, consentire al ricorrente di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che non ha dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirgli di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

66

La quarta parte del secondo motivo deve quindi essere respinta in quanto irricevibile.

67

Sulla base delle considerazioni che precedono, il secondo motivo deve essere respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

68

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, sostenuta dall’azionista, rileva, riferendosi all’articolo 58 dello Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che il Tribunale ha oltrepassato i limiti della sua competenza e ha pertanto violato l’articolo 263 TFUE, in quanto si è occupato di questioni relative all’interpretazione e all’applicazione del diritto austriaco in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Inoltre, tale violazione della delimitazione delle competenze avrebbe condotto il Tribunale ad esporre una motivazione contraddittoria, in quanto, da un lato, avrebbe considerato che la questione relativa al soddisfacimento della condizione essenziale per la revoca dell’autorizzazione contestata, vale a dire l’esistenza di una violazione delle disposizioni relative alla lotta al riciclaggio di capitali che sia sufficientemente grave e tuttora pertinente, doveva essere risolta a livello nazionale, ma, dall’altro, avrebbe esso stesso risolto tale questione, almeno in parte.

69

In subordine, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato il diritto nazionale. In particolare, ai punti da 45 a 47 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe confuso il diritto nazionale e il diritto dell’Unione, ad esempio applicando per analogia principi del diritto amministrativo dell’Unione al fine di determinare la portata di decisioni amministrative austriache.

70

Dal canto suo, l’azionista sostiene, in sostanza, che il Tribunale si è appropriato delle competenze dei giudici nazionali e che, pertanto, nell’ambito delle controversie relative alle materie di cui trattasi nella presente causa, la Corte non potrebbe essere adita in via pregiudiziale. Orbene, e come risulta dalla sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), un siffatto trasferimento sarebbe incompatibile con la competenza devoluta alla Corte quale definita all’articolo 267 TFUE e, di conseguenza, con un elemento essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

71

L’azionista aggiunge, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando direttamente le disposizioni del diritto dell’Unione tratte dalla direttiva CRD IV e sostituendo la legge austriaca di recepimento di tale direttiva con la giurisprudenza direttamente applicabile dei giudici dell’Unione.

72

La BCE sostiene che tale motivo è irricevibile nel suo insieme e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

73

Poiché, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento MVU di base, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile da tale regolamento, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive, la ricorrente non può validamente mettere in discussione la competenza del Tribunale al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, EU:C:2023:630, punti da 138 a 142).

74

Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, dal momento che non individua i punti della sentenza in cui il Tribunale avrebbe constatato le violazioni delle disposizioni relative alla lotta al riciclaggio di capitali che le vengono contestate.

75

Per quanto riguarda l’argomento sollevato dalla ricorrente in via subordinata, relativo a un’applicazione erronea del diritto nazionale, occorre constatare, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, che la ricorrente non chiarisce in che modo i principi applicati dal Tribunale differiscano dalle norme amministrative austriache, in particolare in che modo l’applicazione del diritto nazionale comporterebbe conseguenze diverse da quelle evocate dal Tribunale e, pertanto, quali errori il Tribunale avrebbe commesso a tale riguardo.

76

Per quanto riguarda la sentenza del 6 marzo 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158), dedotta dall’azionista, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato in tale sentenza che i collegi arbitrali ad hoc non presentano un collegamento sufficiente con i sistemi giurisdizionali degli Stati membri e non sono pertanto legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Tale argomento non è, quindi, pertinente nell’ambito della presente causa.

77

Per quanto riguarda l’argomento dedotto dall’azionista, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando direttamente le disposizioni del diritto dell’Unione tratte dalla direttiva CRD IV e sostituendo la normativa austriaca di recepimento di tale direttiva con la giurisprudenza direttamente applicabile dei giudici dell’Unione, è sufficiente rilevare che, contrariamente ai requisiti fissati dalla giurisprudenza, di cui punto 61 della presente sentenza, la ricorrente non individua con precisione i punti della sentenza impugnata contestati a cui si riferisce tale argomento. Detto argomento deve essere quindi respinto in quanto irricevibile.

78

Occorre, pertanto, respingere il primo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul terzo motivo

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

79

Con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente, sostenuta dall’azionista, afferma che il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente l’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG, laddove ha constatato, al punto 44 della sentenza impugnata, che non era necessario attendere che le decisioni nazionali pertinenti divenissero definitive, prima di concludere che ricorrevano le condizioni per la revoca di un’autorizzazione.

80

Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di aver fornito un’interpretazione radicale del diritto austriaco, in quanto non ha ritenuto problematica l’esistenza di due distinte decisioni relative alla medesima violazione, ossia una decisione nazionale che ha accertato tale infrazione e una decisione della BCE che l’ha sanzionata, revocando l’autorizzazione. Infatti, la revoca dell’autorizzazione potrebbe risultare soltanto da una decisione unica, che dovrebbe essere adottata dalla FMA.

81

In aggiunta, la ricorrente, sostenuta dall’azionista, afferma che il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, dichiarato espressamente applicabile dall’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG.

82

La BCE contesta tale argomento nella sua interezza.

– Giudizio della Corte

83

Per quanto riguarda il motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe, al punto 44 della sentenza impugnata, interpretato e applicato erroneamente l’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG, si deve constatare che tale motivo si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, in detto punto, il Tribunale si è limitato a rispondere all’argomento della ricorrente secondo cui un ente creditizio deve essere stato dichiarato responsabile di una grave violazione in una decisione giurisdizionale recente e avente autorità di cosa giudicata. In tale contesto, il Tribunale ha considerato che, nell’ipotesi in cui l’accertamento e la sanzione della violazione delle disposizioni di cui trattasi rientrino nella competenza di un’autorità amministrativa, accogliere la tesi della ricorrente equivarrebbe a far dipendere l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG, dalla circostanza che l’ente creditizio interessato impugni o no le decisioni di detta autorità. Di conseguenza, la censura della ricorrente va respinta in quanto infondata.

84

Per quanto riguarda la censura diretta contro il punto 61 della sentenza impugnata, vertente sul fatto che il Tribunale si sarebbe fondato, in violazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, su violazioni anteriori e avrebbe dichiarato che non era necessario dimostrare che era stata commessa una nuova violazione laddove, ai sensi di tale disposizione, occorrerebbe constatare una violazione ad ogni livello di trattamento, si deve esaminare se il Tribunale ha snaturato tale disposizione di diritto nazionale.

85

Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, per quanto riguarda un’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal Tribunale, la Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dagli elementi del fascicolo (sentenza del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE, C‑326/21 P, EU:C:2022:693, punto 71).

86

In particolare, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, delle constatazioni compiute dal Tribunale in ordine alla normativa nazionale, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; poi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongono manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale non abbia, nell’esaminare l’insieme degli elementi, attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli spetta in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 53)

87

Orbene, sebbene la ricorrente e l’azionista sostengano che il Tribunale è incorso in un errore d’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, esse non dimostrano in che modo tale disposizione sarebbe stata snaturata.

88

Pertanto, è senza incorrere in tale snaturamento che il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la posizione sostenuta dalla ricorrente secondo cui taluni inadempimenti accertati sarebbero stati corretti e non potevano più giustificare una revoca dell’autorizzazione metterebbe in discussione l’obiettivo della salvaguardia del sistema bancario europeo nei limiti in cui consentirebbe agli enti creditizi che hanno commesso gravi violazioni di continuare le loro attività finché le autorità competenti non dimostrino nuovamente che essi hanno commesso nuove violazioni.

89

La prima parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

90

Con la seconda parte del terzo motivo la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nella sua valutazione delle decisioni nazionali.

91

A tale proposito, il Tribunale avrebbe ritenuto necessaria una decisione a livello nazionale che accertasse un inadempimento colpevole e che fosse soggetta a sindacato giurisdizionale, senza tuttavia menzionare alcuna decisione di tale natura, decisione che peraltro, nel diritto austriaco, non esisterebbe.

92

Quanto alle undici misure elencate al punto 26 della sentenza impugnata, esse non possono fungere come base per una revoca dell’autorizzazione, in ragione, per alcune, del loro carattere non vincolante o provvisorio e dell’impossibilità di un controllo da parte di un giudice, o, per altre, del fatto che è già stata adottata una decisione da parte di un organo giurisdizionale amministrativo nazionale, il che osterebbe a che possa essere adottata una misura più stringente di quella prevista in tale decisione.

93

La BCE contesta tale argomentazione.

– Giudizio della Corte

94

La ricorrente contesta al Tribunale di aver ritenuto necessaria una decisione resa a livello nazionale che accerti un inadempimento colpevole e sia soggetta a sindacato giurisdizionale. Facendo riferimento al punto 26 della sentenza impugnata, essa rileva che gli atti elencati in tale punto non avevano il carattere di una decisione. Orbene, il Tribunale si è limitato a menzionare tali atti come citati dalla BCE a sostegno delle sue conclusioni, senza effettuare una valutazione della loro natura. Così facendo, la ricorrente non identifica l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a tale proposito.

95

Di conseguenza, la seconda parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla terza parte

– Argomenti delle parti

96

Con la terza parte del terzo motivo la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale, di avere, al punto 46 della sentenza impugnata, dedotto dalla giurisprudenza relativa agli atti degli organi delle istituzioni dell’Unione che le decisioni che non sono state contestate dai destinatari entro i termini previsti diventano definitive nei loro confronti e di avere, al punto 47 di tale sentenza, ritenuto che tale giurisprudenza si applica, per analogia, alle decisioni delle autorità amministrative nazionali.

97

La BCE chiede il rigetto di tale parte.

– Giudizio della Corte

98

Si deve rilevare che, al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la colpevolezza di una persona accusata di una violazione può essere considerata definitivamente accertata quando la decisione che constata tale violazione è divenuta definitiva. Orbene, come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, la ricorrente non spiega perché questo principio sarebbe in contraddizione con il diritto austriaco pertinente.

99

La terza parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

Sulla quarta parte

– Argomenti delle parti

100

Con la quarta parte del terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore, ai punti 149 e 150 della sentenza impugnata, nell’attribuire alle decisioni amministrative austriache una serie di conseguenze non previste né dal diritto austriaco né dal diritto dell’Unione. La ricorrente menziona le seguenti presunte conseguenze, ossia, che gli inadempimenti indicati nella motivazione sono stati accertati in via definitiva; che le considerazioni esposte nella motivazione stabiliscono in via definitiva che gli asseriti inadempimenti sono anche sufficientemente gravi da giustificare la successiva revoca dell’autorizzazione, nonostante il fatto che, al contrario, esse applicano tutt’al più una conseguenza giuridica meno severa; che la rilevanza degli asseriti inadempimenti ai fini di una successiva revoca dell’autorizzazione è definitivamente accertata ex ante e che la prova contraria, volta a dimostrare che le violazioni non si sono verificate, è esclusa.

101

La BCE contesta tale argomento.

– Giudizio della Corte

102

Si deve constatare, innanzitutto, che la quarta parte del terzo motivo, che è esplicitamente diretta solo contro i punti 149 e 150 della sentenza impugnata, non è sostenuta da alcun argomento circostanziato relativo all’insieme degli elementi dedotti nell’ambito di tale parte.

103

Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, riferendosi a tali punti 149 e 150 della sentenza impugnata, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto attribuendo alle decisioni nazionali l’effetto di escludere la prova contraria, si deve considerare, al pari della BCE, che una tale censura si basa su uno snaturamento della sentenza impugnata.

104

Infatti, nei medesimi punti, il Tribunale, nell’ambito della sua valutazione delle prove, ha costatato che relazioni di revisione contabile interna di una banca non possono costituire una prova contraria sufficiente a rimettere in discussione le constatazioni contenute in decisioni amministrative nazionali divenute definitive.

105

Anche sotto tale profilo, la ricorrente non ha né dedotto né dimostrato che la valutazione delle prove da parte del Tribunale sia viziata da uno snaturamento.

106

Di conseguenza, la quarta parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla quinta parte

– Argomenti delle parti

107

Con la quinta parte del terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto né della necessità dell’esistenza di violazioni specifiche rientranti nell’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG, né della necessità che tali violazioni abbiano un elemento di colpevolezza. Infatti, secondo la ricorrente, mere constatazioni dell’esistenza di carenze e inviti a rimediarvi non consentirebbero di determinare se tali carenze siano state precedute da inadempimenti colposi.

108

Peraltro, la ricorrente sostiene che, se è vero che le è stato richiesto di rimediare alla situazione pena l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma che tali sanzioni non sarebbero state inflitte. Tale circostanza dimostrerebbe che, alla luce dei procedimenti condotti al livello nazionale, non vi era luogo di applicare altre sanzioni, come la revoca dell’autorizzazione.

109

La BCE contesta tale argomento.

– Giudizio della Corte

110

Si deve constatare che, nell’ambito della quinta parte del terzo motivo, le censure dedotte dalla ricorrente non consentono di identificare i punti della motivazione della sentenza che essa contesta. Ne deriva, alla luce della giurisprudenza citata al punto 61 della presente sentenza, che tale parte deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla sesta parte

– Argomenti delle parti

111

Con la sesta parte del terzo motivo la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale la mancata presa in considerazione di decisioni che valutano la situazione nel suo complesso. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le decisioni amministrative e giudiziarie a livello nazionale ed esaminarne il contenuto. Tra tali decisioni figurerebbero, in particolare, le sentenze con le quali il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria) ha più volte censurato il tentativo della FMA di sostituire parzialmente la direzione della ricorrente. Orbene, la constatazione, da parte di tale giudice, dell’illegittimità di detti tentativi implicherebbe che una misura più stringente, nella specie una revoca dell’autorizzazione, giustificata sul medesimo fondamento, sia del pari illegittima. Le decisioni menzionate dal Tribunale avrebbero trattato, per contro, questioni molto specifiche e risalenti.

112

La BCE chiede il rigetto di tale parte.

– Giudizio della Corte

113

Occorre rilevare, innanzitutto, che la ricorrente non indica i punti della motivazione della sentenza impugnata che essa intende contestare con tali censure. Parimenti, l’argomento della ricorrente e dell’azionista non consente di identificare quale sia esattamente l’errore di diritto addebitato al Tribunale.

114

Peraltro, nella misura in cui, con tale parte, la ricorrente e l’azionista chiedono alla Corte di constatare che il Tribunale non ha attribuito l’importanza che esse attribuiscono a taluni fatti, esse chiedono in realtà alla Corte di riesaminare tali fatti in sede di impugnazione senza dedurre uno snaturamento delle prove. Orbene, la Corte non è competente ad accertare i fatti o ad esaminare prove, salvo il caso in cui il ricorrente affermi che il Tribunale ha snaturato i fatti e tale snaturamento risulti manifestamente dagli atti di causa (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punti 6364). Inoltre, la parte che alleghi uno snaturamento deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a compiere tale snaturamento (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55).

115

Ciò premesso, la sesta parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto irricevibile nella sua interezza.

Sulla settima parte

– Argomenti delle parti

116

Con la settima parte del terzo motivo la ricorrente sostiene, innanzitutto, che il Tribunale ha ignorato il fatto che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva CRD IV presuppone che siano state commesse gravi violazioni. Occorrerebbe anche interpretare l’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG in tal senso. Orbene, non sarebbe stata commessa alcuna violazione di tale natura.

117

La ricorrente rileva poi che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza da lui stesso citata al punto 49 della sentenza impugnata, ovvero la sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80, punto 81), quando ha dichiarato che, per quanto riguarda il rispetto da parte delle banche della legislazione sulla lotta al riciclaggio di denaro, si devono applicare requisiti più severi di quelli applicati agli operatori di giochi d’azzardo. Infatti, la valutazione del Tribunale equivarrebbe a considerare che l’organizzazione di giochi di azzardo ha più importanza rispetto alla gestione di una banca.

118

In ultimo, la ricorrente sostiene che non vi è alcuna ragione di interpretare il diritto sostanziale austriaco alla luce del diritto dell’Unione.

119

La BCE risponde che tale parte del terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondata.

– Giudizio della Corte

120

Per quanto riguarda, innanzitutto, la censura della ricorrente vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera o), della direttiva CRD IV, si deve rilevare che essa omette tanto di individuare i passaggi pertinenti della sentenza impugnata quanto di motivare la sua censura. In ogni caso, la ricorrente invita la Corte a effettuare una nuova valutazione dei fatti, mentre, salvo che il ricorrente invochi uno snaturamento dei fatti, il che nella fattispecie non avviene, gli argomenti relativi ai fatti che essa deduce devono essere considerati irricevibili (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 98).

121

Per quanto riguarda, poi, l’argomento della ricorrente secondo cui la valutazione del Tribunale di cui al punto 49 della sentenza impugnata equivarrebbe a ritenere che l’organizzazione di giochi d’azzardo abbia più importanza rispetto alla gestione di una banca, tale argomento è troppo impreciso per consentire alla Corte di comprendere in che cosa consisterebbe l’errore di diritto nel quale, secondo la ricorrente, sarebbe incorso il Tribunale a tale proposito. Ne consegue che tale argomento deve essere respinto come irricevibile.

122

Infine, nella misura in cui la ricorrente sostiene che non vi è alcuna ragione di interpretare il diritto sostanziale austriaco alla luce del diritto dell’Unione, anche in tal caso, l’argomento della ricorrente non consente di comprendere in che consisterebbe l’errore di diritto nel quale, secondo la ricorrente, sarebbe incorso il Tribunale.

123

Di conseguenza, la settima parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.

Sull’ottava parte

– Argomenti delle parti

124

Con l’ottava parte del terzo motivo la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale, riferendosi al punto 158 della sentenza impugnata, un esame insufficiente del motivo vertente sulla mancata presa in considerazione dell’applicabilità dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG.

125

Il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, anche in caso di inadempimento sufficientemente grave, è necessario che le condizioni previste in tale disposizione nazionale siano soddisfatte, tra le quali figura l’obbligo di constatare l’esistenza di un inadempimento specifico alla data della decisione e in ciascuno dei tre livelli di trattamento prescritti. A tale proposito, la ricorrente indica che detta disposizione esige espressamente, al primo livello di trattamento, di ordinare di porre rimedio alla situazione a pena di ammenda (misura che, nel caso di specie, non sarebbe stata adottata), al secondo livello, di ordinare la sostituzione della direzione e, al terzo livello, a condizione che le altre misure dovessero avere esito negativo, di ordinare la revoca dell’autorizzazione.

126

Orbene, ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe adottato un approccio opposto a quello derivante dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, poiché si sarebbe basato, per la motivazione della decisione controversa, su violazioni anteriori che non richiedevano una revoca dell’autorizzazione.

127

Inoltre la ricorrente, sostenuta dall’azionista, rileva che il Tribunale si è arrogato il diritto di effettuare, mediante creazione giuridica, una «revisione profonda del diritto austriaco», il che sarebbe contrario al rispetto dello Stato di diritto. Infatti, il regolamento MVU di base non autorizzerebbe il Tribunale a modificare la legislazione nazionale relativa alla vigilanza prudenziale, salvo violare l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE.

128

La BCE sostiene che tale parte del terzo motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

129

Come rilevato dall’avvocata generale ai paragrafi da 122 a 125 delle sue conclusioni, si deve constatare che, nell’ambito dell’ottava parte del terzo motivo, la Corte è invitata a riesaminare le valutazioni di fatto per quanto riguarda, in particolare, il valore attribuito alle misure prese dalla ricorrente per correggere gli inadempimenti e alle varie decisioni adottate dalla FMA nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza.

130

Pertanto, e dato che non è dedotto alcuno snaturamento dei fatti, tali argomenti sono irricevibili.

131

Per quanto attiene ai restanti argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito di tale ottava parte del terzo motivo, essa non menziona i punti interessati della sentenza impugnata né fornisce precisazioni riguardo al presunto errore del Tribunale, al di là di un generico riferimento alla politica giuridica e allo Stato di diritto.

132

Di conseguenza, l’ottava parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla nona parte

– Argomenti delle parti

133

La ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, ai punti 105 e seguenti della sentenza impugnata, in un errore di diritto, relativamente alla sua valutazione del rapporto tra l’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, del FM-GwG e l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG. Più precisamente, la ricorrente sostiene che la BCE ha fondato la sua decisione sull’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, mentre la competenza a sanzionare attività contrarie alle norme sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è disciplinata solo dal FM-GwG, al quale l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG non fa rinvio.

134

A tale proposito, la ricorrente sostiene che il fatto che il BWG affronti, in modo marginale, questioni rientranti nella normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro è privo di rilevanza, cosa che il Tribunale avrebbe ignorato al punto 106 della sentenza impugnata. Inoltre, il rinvio, in detto punto 106, all’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG, sarebbe inoperante, in quanto tale disposizione non modifica assolutamente il fatto che l’articolo 70, paragrafo 4, del BWG non menziona il FM-GwG.

135

La ricorrente aggiunge che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato la decisione controversa nel senso che essa sarebbe fondata su asserite violazioni passate ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, punto 2, del FM-GwG e non su violazioni attuali alle condizioni di concessione dell’autorizzazione. Essa precisa che rileva tale errore solo per uno scrupolo di esaustività.

136

La BCE ritiene che tale parte debba essere respinta in quanto priva di fondamento.

– Giudizio della Corte

137

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo alla base giuridica asseritamente erronea su cui sarebbe fondata la decisione controversa, si deve rilevare che, ai punti da 105 a 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, dichiarato che non si può ritenere che le sole norme che prevedono la revoca dell’autorizzazione per violazioni della normativa relativa alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nel diritto austriaco siano il combinato disposto dell’articolo 31, paragrafo 3, punto 2, e dell’articolo 34, paragrafi 2 e 3, del FM-GwG. A tale proposito, si deve rilevare che l’articolo 39, paragrafi 2 e 2b, del BWG fa esplicito riferimento al rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo e che dall’articolo 70, paragrafo 4, di tale legge risulta che violazioni del BWG possono giustificare una revoca dell’autorizzazione.

138

Al punto 108 della sentenza impugnata, non contestato nell’ambito dell’impugnazione di cui trattasi, il Tribunale ha ricordato che, anche supponendo che la BCE si sia fondata su una base giuridica erronea, l’annullamento di una decisione amministrativa a causa di una base giuridica erronea non è giustificato allorché siffatto errore non abbia avuto un’influenza determinante sulla valutazione effettuata dall’amministrazione.

139

Peraltro, come risulta dal punto 109 della sentenza impugnata, che non è neppure oggetto dell’impugnazione di cui trattasi, la ricorrente non ha affermato, dinanzi al Tribunale, che la scelta di una base giuridica diversa avrebbe potuto influire sulla valutazione della BCE.

140

I punti 108 e 109 della sentenza impugnata sono quindi sufficienti a giustificare la conclusione cui è giunto il Tribunale, anche nell’ipotesi in cui la BCE si fosse basata su una base giuridica errata.

141

Pertanto, le censure della ricorrente relative ai punti da 105 a 107 della sentenza impugnata devono essere respinte in quanto inoperanti, poiché l’eventuale accoglimento delle stesse da parte della Corte non comporterebbe l’annullamento di tale sentenza.

142

In tali circostanze, la nona parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto inconferente.

143

Ne consegue che il terzo motivo dev’essere integralmente respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul quarto motivo

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

144

Con la prima parte del quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso, ai punti 132 e seguenti della sentenza impugnata, in un errore di diritto nel giudicare che violazioni commesse tre o cinque anni prima dell’adozione della decisione controversa, e alle quali la stessa nel frattempo ha posto rimedio, fossero sufficienti a giustificare tale decisione.

145

Il Tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione talune violazioni, come quelle degli obblighi relativi alla tenuta, al controllo e al deposito dei conti, alla governance, alla gestione del rischio, al sistema di documentazione interna e contrattuale nonché alla gestione delle pratiche di credito.

146

La BCE ritiene che tale parte sia irricevibile e, in ogni caso, infondata.

– Giudizio della Corte

147

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne deriva che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P, EU:C:2024:358, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

148

Nella specie, nella misura in cui la ricorrente contesta valutazioni di fatto del Tribunale e intende ottenere una nuova valutazione di fatti da parte della Corte, senza tuttavia dedurre un loro snaturamento da parte del Tribunale, tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

149

Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto, ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, nel ritenere che, per giustificare la revoca di un’autorizzazione non occorra che le violazioni siano gravi. Una constatazione del genere non terrebbe conto della natura di una tale misura né del principio di proporzionalità.

150

La BCE contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

151

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre rilevare che l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d) della direttiva CRD IV, al quale rinvia l’articolo 18, lettera f), di tale direttiva, relativo alla revoca dell’autorizzazione, e al quale è fatto riferimento ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata, dispone che tale articolo 67 si applica almeno in una delle circostanze da esso enunciate, come ad esempio nel caso in cui un ente non si doti dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 di detta direttiva. Ne deriva che l’articolo 67 non menziona specificamente la commissione di «gravi» violazioni.

152

Pertanto, non può essere contestato al Tribunale di aver dichiarato che la BCE non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nel considerare che la ricorrente aveva violato disposizioni del BWG di recepimento dell’articolo 74 della medesima direttiva senza stabilire che tali violazioni fossero gravi, flagranti o sistemiche.

153

Peraltro, le constatazioni del Tribunale di cui ai punti 138 e 139 della sentenza impugnata non disconoscono né la natura di una misura di revoca dell’autorizzazione, né il principio di proporzionalità. Infatti, né l’articolo 67, paragrafo 1, lettera d) della direttiva CRD IV, al quale rinvia l’articolo 18, lettera f), di tale direttiva, né il principio di proporzionalità ostano a che un numero elevato di violazioni ripetute delle regole in materia di governance societaria regolare possa, in linea di principio, far sì che la revoca dell’autorizzazione sia considerata una misura adeguata.

154

Di conseguenza, la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla terza parte

– Argomenti delle parti

155

Con la terza parte del quarto motivo la ricorrente sostiene che, avendo rifiutato di esaminare la censura vertente sul fatto che la revisione contabile interna della ricorrente era stata sufficiente per il motivo che la FMA aveva, in passato, constatato che così non era e che le decisioni della FMA erano diventate definitive, il Tribunale, ai punti 140 e seguenti della sentenza impugnata, ha violato la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023).

156

La BCE contesta gli argomenti della ricorrente.

– Giudizio della Corte

157

Si deve rilevare che, al punto 59 della sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), la Corte ha dichiarato che l’articolo 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell’ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva CRD IV, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 15 del regolamento MVU di base nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sull’MVU.

158

Orbene, poiché le decisioni con cui la FMA ha rilevato l’inadeguatezza del meccanismo di revisione contabile interna della ricorrente non costituiscono tali atti di avvio o preparatori al fine della revoca dell’autorizzazione, e che il Tribunale ha dichiarato, ai punti 145 e 146 della sentenza impugnata, che la decisione della FMA relativa al fatto che la ricorrente non si era dotata dei dispositivi di governance richiesti era divenuta definitiva, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023), non è pertinente.

159

Di conseguenza, la terza parte del quarto motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla quarta parte

– Argomenti delle parti

160

Con la quarta parte del quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente i documenti elencati al punto 122 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la natura giuridica, l’impugnabilità o l’eventuale carattere definitivo delle misure che vi sono elencate, senza analizzare le tre fasi di conseguenze prescritte dall’articolo 70, paragrafo 4, del BWG. Esso sarebbe incorso, quindi, negli stessi errori che viziano il punto 26 della sentenza impugnata quanto alla valutazione delle misure ivi considerate.

161

L’azionista sostiene altresì che nessuna delle misure elencate al punto 122 della sentenza impugnata era tale da giustificare una revoca dell’autorizzazione.

162

La BCE sostiene che tale argomento non può essere accolto.

– Giudizio della Corte

163

Si deve innanzitutto rilevare che, al punto 122 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad elencare i diversi ordini formali rivolti dalla FMA alla ricorrente, sui quali si è fondata la BCE per constatare la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della direttiva CRD IV, senza effettuare alcuna valutazione al riguardo. Lo stesso vale per gli atti di cui al punto 26 di tale sentenza.

164

Di conseguenza, la quarta parte del quarto motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

165

Pertanto, il quarto motivo di impugnazione deve essere integralmente respinto in quanto, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.

Sul quinto motivo

Sulla prima parte

– Argomenti delle parti

166

Con la prima parte del quinto motivo la ricorrente, sostenuta dall’azionista, contesta al Tribunale, riferendosi al punto 163 e seguenti della sentenza impugnata, il mancato esame del suo motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità nonché il mancato esame dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG. La revoca dell’autorizzazione avrebbe portato, secondo la ricorrente, ad un risultato meno efficace in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro e di controllo a tale proposito.

167

L’azionista aggiunge che il quinto motivo d’impugnazione, vertente sul carattere errato delle considerazioni del Tribunale riguardanti il principio di proporzionalità, è strettamente collegato all’insufficiente trattamento dell’articolo 70, paragrafo 4, del BWG, che concretizza tale principio. A tale proposito, avrebbe dovuto tenere conto del fatto che i tentativi di disporre una misura meno restrittiva erano stati respinti dai giudici nazionali.

168

La BCE chiede il rigetto di tale parte.

– Giudizio della Corte

169

Si deve rilevare che gli argomenti dedotti nell’ambito della prima parte del quinto motivo sono già stati sollevati nell’ambito dell’ottava parte del terzo motivo di impugnazione. Pertanto, e per le medesime ragioni esposte ai punti da 129 a 131 della presente sentenza, la prima parte del quinto motivo deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte

– Argomenti delle parti

170

Con la seconda parte del quinto motivo la ricorrente sostiene che, adottando la decisione controversa, la BCE ha in definitiva reso inapplicabile il FM-GwG, mentre quest’ultimo sarebbe rimasto vincolante per la ricorrente se essa avesse invece deciso di optare per la liquidazione volontaria.

171

La BCE conclude per l’irricevibilità di tale seconda parte.

– Giudizio della Corte

172

È giocoforza constatare che la ricorrente ripete il motivo dedotto a sostegno del ricorso in primo grado, senza identificare un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nell’ambito della sua valutazione.

173

Inoltre, la ricorrente non contesta i punti da 189 a 192 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha constatato che la soluzione della liquidazione volontaria non avrebbe costituito una misura più adeguata di una revoca dell’autorizzazione.

174

In tali circostanze, la seconda parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.

175

Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in toto in quanto irricevibile.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

176

Con il sesto motivo la ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente respinto i suoi argomenti dedotti nell’ambito del quarto motivo del suo ricorso di primo grado, con il quale essa faceva valere una violazione dei suoi diritti della difesa.

177

Essa sostiene, a tale proposito, che il Tribunale è incorso in errori, in particolare in relazione alla violazione del diritto di accesso al fascicolo nonché alla violazione dell’obbligo di determinare le circostanze pertinenti, dedotte dalla ricorrente, e avrebbe erroneamente respinto le censure dedotte in tale contesto, in quanto la ricorrente non aveva avuto l’occasione di contestare in sede giudiziale, a livello nazionale, la decisione che constatava inadempimenti e non si era avvalsa di tale facoltà.

178

L’azionista aggiunge che tale motivo è strettamente legato ad altri errori commessi dal Tribunale.

179

La BCE conclude per il rigetto di detto motivo.

Giudizio della Corte

180

Innanzitutto, si deve rilevare che l’argomento dedotto dalla ricorrente deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata.

181

Infatti, il Tribunale ha considerato, ai punti da 245 a 248 della sentenza impugnata, che la BCE non era tenuta a comunicare la parte riservata del fascicolo alla ricorrente. Esso ha giustificato tale posizione, al punto 241 di tale sentenza, richiamandosi all’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento quadro sull’MVU, secondo cui il diritto di accesso al fascicolo non riguarda le informazioni riservate, come la corrispondenza tra la BCE e le autorità nazionali competenti.

182

Inoltre, il Tribunale, ai punti 244 e 245 della sentenza impugnata, ha respinto le censure sollevate per il motivo che la revoca dell’autorizzazione era fondata su decisioni della FMA e su sentenze dei giudici austriaci che accertano l’esistenza di violazioni o la commissione di infrazioni e che la ricorrente era destinataria di tali decisioni amministrative o parte dei procedimenti giurisdizionali interessati, con la conseguenza che essa non poteva sostenere che le fosse stato impedito di verificare la pertinenza materiale dei documenti o di individuare le critiche sollevate dalla BCE e dalla FMA che si fondavano su tali decisioni o dette sentenze.

183

Per quanto riguarda la determinazione delle circostanze pertinenti da parte della BCE, si deve osservare che il Tribunale ha esaminato approfonditamente tale obbligo ai punti da 251 a 273 della sentenza impugnata, che non sono contestati dalla ricorrente nell’ambito dell’impugnazione di cui trattasi.

184

Infine, l’argomento dell’azionista non consente, a causa della sua imprecisione, di individuare l’errore di diritto così denunciato.

185

Ne consegue che il sesto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul settimo motivo

Argomenti delle parti

186

Con il settimo motivo la ricorrente, sostenuta dall’azionista, deduce irregolarità procedurali in cui sarebbe incorso il Tribunale.

187

Essa sostiene, innanzitutto, che il Tribunale avrebbe dovuto previamente informarla della posizione su cui si è basato nella sentenza impugnata, vale a dire che le motivazioni delle precedenti decisioni amministrative e giudiziarie avevano effetto vincolante anche per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione.

188

Poi, la ricorrente e l’azionista sostengono che il Tribunale non ha mai fatto sapere di aver modificato l’approccio espresso nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 27 aprile 2021, approccio secondo cui una revoca dell’autorizzazione ai sensi della normativa relativa alla lotta al riciclaggio avrebbe presupposto che fossero state commesse violazioni ai sensi dell’articolo 3, punto 4, lettera f), della direttiva 2015/849.

189

Inoltre, la ricorrente sostiene che la domanda di misura di organizzazione del procedimento che ha presentato l’8 aprile 2021 è stata respinta in quanto il Tribunale aveva ritenuto in quel momento che, in assenza di violazioni gravi, le condizioni per la revoca dell’autorizzazione non fossero soddisfatte. La posizione accolta dal Tribunale equivarrebbe, in definitiva, a consentire alle parti di presentare liberamente memorie e documenti supplementari.

190

Infine, la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha esaminato i fatti in modo approfondito mentre avrebbe dovuto fare riferimento ad inadempimenti concreti sufficientemente gravi, ed essa aggiunge che tale mancanza si traduce, inoltre, in un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

191

La BCE conclude per il rigetto del settimo motivo.

Giudizio della Corte

192

Per quanto riguarda, innanzitutto, gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che avrebbe dovuto esserle data l’opportunità di prendere posizione sull’approccio adottato dal Tribunale secondo cui le motivazioni delle decisioni amministrative e giudiziarie avevano un effetto vincolante anche per quanto riguarda la revoca dell’autorizzazione, si deve constatare che la ricorrente non individua e non consente di individuare i punti della sentenza impugnata su cui vertono tali argomenti, cosicché la sua censura, di cui è peraltro difficile comprendere la portata, dev’essere respinta in quanto irricevibile.

193

Non può nemmeno essere accolto l’argomento della ricorrente, sostenuta dall’azionista, secondo cui il Tribunale non l’ha informata di aver modificato la sua opinione inizialmente espressa nei quesiti posti nell’ambito della misura di organizzazione del procedimento del 27 aprile 2021, poiché, in tali quesiti, il Tribunale non ha espresso alcuna opinione.

194

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente relativo al rigetto della sua domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata l’8 aprile 2021, essa non precisa la natura dell’errore asseritamente commesso dal Tribunale. Pertanto, tale argomento è irricevibile.

195

In ultimo, dal momento che la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un difetto di motivazione, poiché non consente di determinare quali asserite gravi violazioni hanno motivato la revoca dell’autorizzazione, occorre rilevare che tale censura presenta un carattere generale e, segnatamente, non permette di identificare i punti della sentenza a cui si riferisce.

196

In ogni caso, al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ha elencato in dettaglio una serie di misure e decisioni giurisdizionali di cui la ricorrente era stata destinataria e sulle quali la BCE si è basata per constatare l’esistenza di gravi violazioni.

197

Ne consegue che anche tale argomento deve essere respinto.

198

In tali circostanze, il settimo motivo dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

199

Poiché nessuno dei motivi del ricorso è stato accolto, quest’ultimo dev’essere respinto integralmente.

Sulle spese

200

A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

201

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

202

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla BCE, conformemente alla domanda di quest’ultima.

203

Poiché nessuna delle parti ha chiesto la condanna di un’altra parte alle spese dell’azionista, si deve decidere che quest’ultima si farà carico delle proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Anglo Austrian AAB AG è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

 

3)

La Belegging-Maatschappij «Far-East» BV si fa carico delle proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.