SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
25 aprile 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza di uno Stato membro e di un paese terzo – Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza dello Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Possibilità di chiedere il mantenimento della cittadinanza dello Stato membro prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza dello Stato membro alla luce del diritto dell’Unione – Portata»
Nelle cause riunite da C‑684/22 a C‑686/22,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania), con decisioni del 3 novembre 2022, pervenute in cancelleria l’8 novembre 2022, nei procedimenti
S.Ö.
contro
Stadt Duisburg (C‑684/22),
e
N.Ö.,
M.Ö.
contro
Stadt Wuppertal (C‑685/22),
e
M.S.
S.S.
contro
Stadt Krefeld (C‑686/22),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per M.S. e S.S., da B. Steeger, Rechtsanwältin; |
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per la Stadt Krefeld, da S. Wolf, in qualità di agente; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti; |
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per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da S. Grünheid e E. Montaguti, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2023,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 20 TFUE. |
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di tre controversie tra, rispettivamente, S.Ö. e la Stadt Duisburg (città di Duisburg, Germania), N.Ö. e M.Ö. e la Stadt Wuppertal (città di Wuppertal, Germania) nonché M.S. e S.S. e la Stadt Krefeld (città di Krefeld, Germania) in merito alla perdita della cittadinanza tedesca dei ricorrenti in tali controversie. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
La Convenzione europea sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell’ambito del Consiglio d’Europa ed entrata in vigore il 1o marzo 2000 (in prosieguo: la «Convenzione sulla cittadinanza»), è stata ratificata dalla Repubblica federale di Germania l’11 maggio 2005. |
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4 |
L’articolo 7 della Convenzione sulla cittadinanza, intitolato «Perdita della cittadinanza ipso iure o per iniziativa di uno Stato contraente», prevede quanto segue: «Uno Stato contraente non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne che nei seguenti casi:
(...)
(...)». |
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5 |
L’articolo 15, lettera b), di tale Convenzione, intitolato «Altri casi possibili di cittadinanza multipla», prevede che le disposizioni di questa non limitino il diritto di ciascuno Stato contraente di stabilire nel proprio diritto nazionale se l’acquisizione o la conservazione della cittadinanza siano subordinati alla rinuncia o alla perdita di un’altra cittadinanza. |
Diritto dell’Unione
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Ai sensi dell’articolo 20 TFUE: «1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:
(...)». |
Diritto tedesco
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L’articolo 25 dello Staatsangehörigkeitsgesetz (legge sulla cittadinanza) nella sua versione consolidata (Bundesgesetzblatt, parte III, n. 102-1), come modificato dall’articolo 1, punto 7, del Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts (legge di riforma della disciplina della cittadinanza) del 15 luglio 1999 (BGBl. I, pag. 161) (in prosieguo: lo «StAG»), in vigore dal 1o gennaio 2000 e applicabile ai procedimenti principali, dispone quanto segue: «(1) Un cittadino tedesco perde la cittadinanza nel momento in cui acquista una cittadinanza straniera, se tale acquisto avviene su richiesta sua o del suo rappresentante legale; tuttavia, il soggetto rappresentato perde la cittadinanza solo qualora ricorrano le condizioni per cui può essere chiesta la revoca della cittadinanza ai sensi dell’articolo 19. La perdita della cittadinanza ai sensi della prima frase non avviene se un cittadino tedesco acquista la cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione europea, della Svizzera o di uno Stato con il quale la Repubblica federale di Germania ha concluso un accordo di diritto internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3. (2) Non perde la cittadinanza chi, prima di acquistare la cittadinanza straniera, abbia ottenuto su sua richiesta l’autorizzazione scritta dell’autorità competente a mantenere la cittadinanza. (...). In sede di decisione sulla richiesta di cui alla prima frase, si devono ponderare gli interessi pubblici e privati. Qualora il richiedente risieda abitualmente all’estero, occorre tener conto in particolare del fatto che egli possa dimostrare in modo credibile di aver conservato legami con la Germania». |
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8 |
L’articolo 30, paragrafo 1, dello StAG è così formulato: «(1) Le autorità competenti in materia di cittadinanza accertano su richiesta il possesso o meno della cittadinanza tedesca qualora sia dimostrato in modo credibile un legittimo interesse. Tale accertamento è vincolante in tutte le questioni per le quali il possesso o meno della cittadinanza tedesca è giuridicamente rilevante. In presenza di un interesse pubblico, l’accertamento può essere effettuato anche d’ufficio». |
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9 |
L’articolo 38 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, attività professionale e integrazione degli stranieri nel territorio tedesco) del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950) dispone quanto segue: «(1) Un ex cittadino tedesco ha diritto al rilascio di: 1. un titolo di residenza permanente se, al momento della perdita della cittadinanza tedesca, egli aveva la residenza abituale nel territorio nazionale in qualità di cittadino tedesco da cinque anni; 2. un permesso di soggiorno se, al momento della perdita della cittadinanza tedesca, egli aveva la residenza abituale nel territorio nazionale da almeno un anno. La domanda diretta ad ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi della prima frase deve essere presentata entro sei mesi dal momento in cui l’interessato è venuto a conoscenza della perdita della cittadinanza tedesca. (...) (2) Ad un ex cittadino tedesco avente la residenza abituale all’estero può essere rilasciato un permesso di soggiorno se egli possiede una sufficiente conoscenza della lingua tedesca. (3) In casi particolari, il titolo di soggiorno ai sensi dei paragrafi 1 o 2 può essere rilasciato in deroga all’articolo 5. (...)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑684/22
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S.Ö., nato in Turchia nel 1966, è entrato nel territorio tedesco nel 1990. Egli è coniugato e padre di tre minori. Il 10 maggio 1999 ha acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione e il 13 settembre 1999 gli è stata revocata la cittadinanza turca. |
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11 |
Il 25 maggio 2018, nell’ambito della domanda di un documento di viaggio per suo figlio, S.Ö. ha dichiarato di aver riacquistato la cittadinanza turca il 12 novembre 1999. |
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12 |
Avendo le autorità tedesche avanzato seri dubbi circa il possesso della cittadinanza tedesca da parte di suo figlio, il 25 aprile 2019 S.Ö. ha chiesto all’autorità territorialmente competente per la naturalizzazione il rilascio di un titolo di cittadinanza che gli consentisse di dimostrare il mantenimento della sua cittadinanza tedesca. S.Ö. si è successivamente trasferito nel territorio di competenza della città di Duisburg. |
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13 |
Con decreto di polizia amministrativa del 13 settembre 2019, la città di Duisburg ha constatato, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, dello StAG, che S.Ö. non aveva più la cittadinanza tedesca. Secondo la città di Duisburg, il ricorrente ha riacquistato la cittadinanza turca dopo il 1o gennaio 2000 e ciò ha comportato la perdita automatica della cittadinanza tedesca conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG. La situazione sarebbe stata diversa solo se il ricorrente avesse riacquistato la cittadinanza turca prima del 31 dicembre 1999, poiché l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG, nella versione in vigore fino a tale data, prevedeva che la perdita della cittadinanza tedesca avvenisse solo per i tedeschi residenti all’estero. Tuttavia, S.Ö. non avrebbe dimostrato di aver riacquistato la cittadinanza turca prima di tale data. |
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S.Ö. ha proposto ricorso avverso tale decreto dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf, Germania), giudice del rinvio. |
Causa C‑685/22
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I coniugi M.Ö. e N.Ö., cittadini turchi, nati rispettivamente nel 1959 e nel 1970, sono entrati nel territorio tedesco nel 1974. Essi hanno acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione il 27 agosto 1999 e la cittadinanza turca è stata loro revocata il 2 settembre 1999. |
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Il 1o settembre 2005, nell’ambito di un colloquio con le autorità municipali di Wuppertal, essi hanno ammesso di aver riacquistato la cittadinanza turca il 24 novembre 2000. |
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A tale riguardo, hanno presentato un certificato del consolato generale turco, del 31 agosto 2005, secondo cui gli stessi avevano chiesto, il 2 settembre 1999, di riacquistare la cittadinanza turca, che era stata loro accordata con decisione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2000. |
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Con decreti di polizia amministrativa del 24 febbraio 2021, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, dello StAG, la città di Wuppertal ha constatato che M.Ö. e N.Ö. non avevano più la cittadinanza tedesca. Secondo l’autorità municipale, il fatto che gli stessi avessero riacquistato la cittadinanza turca il 24 novembre 2000 ha comportato la perdita automatica della cittadinanza tedesca conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG. La situazione sarebbe stata diversa solo se i ricorrenti avessero riacquistato la cittadinanza turca prima del 31 dicembre 1999, poiché l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG, nella versione in vigore fino a tale data, prevedeva che la perdita della cittadinanza tedesca avvenisse solo per i tedeschi residenti all’estero. Tuttavia, M.Ö. e N.Ö. non avrebbero dimostrato di aver riacquistato la cittadinanza turca prima di tale data. |
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19 |
M.Ö. e N.Ö. hanno proposto ricorso avverso tali decreti dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf). |
Causa C‑686/22
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I coniugi M.S. e S.S., cittadini turchi, nati rispettivamente nel 1965 e nel 1971, sono entrati nel territorio tedesco rispettivamente nel 1981 e nel 1989. Essi hanno acquisito la cittadinanza tedesca per naturalizzazione il 10 giugno 1999 e, in seguito, è stata loro revocata la cittadinanza turca. |
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21 |
M.S. e S.S. hanno chiesto di riacquistare la cittadinanza turca dopo aver ottenuto la cittadinanza tedesca. |
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Il 19 dicembre 2017, M.S. e S.S. hanno chiesto alla città di Krefeld di far accertare il possesso da parte loro della cittadinanza tedesca. |
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23 |
Con decreti di polizia amministrativa del 24 febbraio 2021, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, dello StAG, la città di Krefeld ha constatato che M.S. et S.S. non avevano più la cittadinanza tedesca. Secondo l’autorità municipale, il fatto che gli stessi avessero riacquistato la cittadinanza turca dopo il 1o gennaio 2000 ha comportato la perdita automatica della cittadinanza tedesca conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, punto 2, e all’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG. La situazione sarebbe stata diversa solo se i ricorrenti avessero riacquistato la cittadinanza turca prima del 31 dicembre 1999, poiché l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG, nella versione in vigore fino a tale data, prevedeva che la perdita della cittadinanza tedesca avvenisse solo per i tedeschi residenti all’estero. Tuttavia, M.S. e S.S. non avrebbero dimostrato di aver riacquistato la cittadinanza turca prima di tale data. |
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24 |
M.S. e S.S. hanno proposto ricorso avverso tali decreti dinanzi al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf). |
Questioni pregiudiziali
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Nelle tre cause riunite il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se la perdita automatica della cittadinanza tedesca, prevista all’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG, sia conforme al diritto dell’Unione. |
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Esso conferma, anzitutto, che la versione dell’articolo 25 dello StAG, applicabile ai ricorrenti nei procedimenti principali, è quella in vigore a partire dal 1o gennaio 2000, dal momento che essi hanno riacquistato la cittadinanza turca dopo tale data, posto che i documenti presentati da alcuni di essi per dimostrare il contrario sono privi di qualunque valore probatorio. Esso precisa, inoltre, che i ricorrenti nei procedimenti principali non hanno richiesto l’autorizzazione a conservare la cittadinanza, di cui all’articolo 25, paragrafo 2, prima frase, dello StAG, prima di riacquistare la cittadinanza turca. |
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27 |
A questo proposito, secondo la giurisprudenza nazionale, l’articolo 25, paragrafo 1, prima frase, dello StAG è conforme al diritto dell’Unione in quanto l’interessato può presentare, ai sensi del paragrafo 2, prima frase, di tale articolo, una richiesta di autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, nell’ambito della cui procedura è espressamente previsto un esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza sulla situazione dell’interessato. |
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28 |
Ciò posto, il giudice del rinvio nutre dubbi su una simile conformità. Infatti, nell’ipotesi in cui non venga avviata alcuna procedura di autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, prevista da detto articolo 25, paragrafo 2, dalle disposizioni del medesimo articolo 25 risulterebbe che la perdita della cittadinanza tedesca e, pertanto, la perdita della cittadinanza dell’Unione per le persone che non possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro interviene automaticamente, senza alcun esame individuale. |
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29 |
Detto giudice precisa che il diritto tedesco non prevede alcuna possibilità di esame incidentale delle conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza tedesca dopo che tale perdita sia avvenuta. In un caso del genere, alle persone interessate resta unicamente la possibilità di presentare una nuova domanda di naturalizzazione ai fini dell’acquisizione, senza effetto retroattivo, della cittadinanza tedesca. |
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30 |
In secondo luogo, pur rilevando che, conformemente al dettato dell’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG, una domanda di autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca offre la possibilità di tener conto delle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio afferma che le conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione, in pratica, non sono esaminate né dalle autorità amministrative né dai giudici nazionali. Infatti, l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca sarebbe rilasciata soltanto in presenza di un particolare interesse ad acquistare una cittadinanza straniera conservando al contempo la cittadinanza tedesca. Pertanto, le conseguenze della perdita della cittadinanza tedesca, che implica la perdita dello status di cittadino dell’Unione, non sarebbero esaminate alla luce dei diritti derivanti da tale status. |
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31 |
In tali circostanze, il Verwaltungsgericht Düsseldorf (Tribunale amministrativo di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento nei tre procedimenti principali e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Con decisione del presidente della Corte del 7 dicembre 2022, le cause da C‑684/22 a C‑686/22 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza. |
Sulle questioni pregiudiziali
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33 |
Con le sue questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro la quale prevede che, in caso di acquisizione volontaria di una cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale Stato membro venga perduta ipso iure, il che comporta, per le persone non aventi la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone che tega conto di una ponderazione degli interessi pubblici e privati, a conservare la loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. |
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34 |
Secondo una giurisprudenza costante, se è vero che la determinazione delle condizioni di acquisizione e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest’ultimo [sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann,C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 28]. |
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35 |
Orbene, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, che è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [sentenze del 20 settembre 2001, Grzelczyk,C‑184/99 EU:C:2001:458, punto 31, e del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 29]. |
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36 |
Pertanto, la situazione di cittadini dell’Unione che, come i ricorrenti nei procedimenti principali, possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano privati dello status conferito dall’articolo 20 TFUE e dei diritti a esso correlati ricade, per la sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell’Unione. Pertanto, nell’esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità [sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann,C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 42 e 45, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 30]. |
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37 |
In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che è legittimo che uno Stato membro voglia tutelare il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra sé stesso e i suoi cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza [sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann,C‑135/08, EU:C:2010:104, punto 51, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 31]. |
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38 |
Nell’esercizio della propria competenza a definire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della cittadinanza, è altresì legittimo che uno Stato membro ritenga opportuno evitare la pluralità di cittadinanze [v., in questo senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di naturalizzazione),C‑118/20, EU:C:2022:34, punto54]. |
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39 |
Nel caso di specie, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, dello StAG, i cittadini tedeschi perdono la loro cittadinanza qualora acquistino volontariamente la cittadinanza di taluni paesi terzi. Tale disposizione precisa, inoltre, che la cittadinanza tedesca non viene persa allorché un cittadino tedesco acquisti, in particolare, la cittadinanza di un altro Stato membro. Come affermato dal governo tedesco, l’obiettivo principale di tale disposizione è quello di prevenire cittadinanze multiple. |
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40 |
La legittimità, in linea di principio, di tale obiettivo è corroborata dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sulla cittadinanza, secondo cui uno Stato contraente non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne che, in particolare, nel caso di acquisizione volontaria di un’altra cittadinanza, nonché dall’articolo 15, lettera b), della medesima Convenzione, secondo il quale le disposizioni di questa non limitano il diritto di ciascuno Stato contraente di stabilire nel proprio diritto nazionale se l’acquisizione o la conservazione della cittadinanza siano subordinati alla rinuncia o alla perdita di un’altra cittadinanza [v., in questo senso, sentenza del 18 gennaio 2022, Wiener Landesregierung (Revoca di una garanzia di naturalizzazione),C‑118/20, EU:C:2022:34, punto55]. |
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41 |
Ne consegue che il diritto dell’Unione non osta, a priori, a che, in situazioni come quelle contemplate dall’articolo 25, paragrafo 1, dello StAG, uno Stato membro preveda, per motivi di interesse generale, la perdita ipso iure della sua cittadinanza quando i suoi cittadini acquistano volontariamente la cittadinanza di un paese terzo, quand’anche tale perdita comporti, per le persone interessate, quella del loro status di cittadino dell’Unione. |
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42 |
Tuttavia, tenuto conto dell’importanza che il diritto primario dell’Unione attribuisce allo status di cittadino dell’Unione che, come ricordato al punto 34 della presente sentenza, costituisce lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, spetta alle autorità nazionali competenti e ai giudici nazionali verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione e dei diritti che ne derivano, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le sue conseguenze sulla situazione dell’interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari sotto il profilo del diritto dell’Unione [sentenze del 2 marzo 2010, Rottmann,C‑135/08, EU:C:2010:104, punti 55 e 56, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 38]. |
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43 |
La Corte ha statuito che la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita per le persone interessate sotto il profilo del diritto dell’Unione [sentenze del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 41, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 39). |
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44 |
Ne consegue che, in situazioni in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avvenga ipso iure in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un paese terzo e comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione, le autorità e i giudici nazionali competenti devono poter esaminare le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, se del caso, consentire alle persone interessate di conservare la propria cittadinanza o di riacquistarla ex tunc [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 42, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 40]. |
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45 |
Nel caso di specie, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG prevede che non perda la cittadinanza chi, prima di acquistare la cittadinanza di un paese terzo, abbia ottenuto su sua richiesta l’autorizzazione scritta dell’autorità competente a mantenere la cittadinanza. Tale disposizione aggiunge che, al momento dell’adozione di una decisione su una siffatta richiesta, si devono ponderare gli interessi pubblici e privati. |
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46 |
Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, il diritto dell’Unione non osta a priori a che uno Stato membro preveda che l’esame individuale, alla luce del principio di proporzionalità, delle conseguenze che comporta per le persone interessate la perdita della cittadinanza di uno Stato membro sotto il profilo del diritto dell’Unione sia effettuato nell’ambito specifico di una procedura di autorizzazione preventiva, come quella prevista dal citato articolo 25, paragrafo 2. |
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47 |
Ciò posto, per garantire il rispetto dei diritti che i cittadini dell’Unione traggono dall’articolo 20 TFUE, è necessario che tale procedura consenta effettivamente che detto esame individuale di proporzionalità sia effettuato conformemente a quanto prescritto dall’articolo citato nell’interpretazione datane dalla Corte nella sua giurisprudenza. |
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48 |
Al riguardo, in primo luogo, il giudice del rinvio afferma che, nell’ambito della summenzionata procedura di autorizzazione preventiva, la prassi delle autorità amministrative, confermata dalla giurisprudenza nazionale, consiste nel non esaminare le conseguenze, sotto il profilo del diritto dell’Unione, della perdita della cittadinanza tedesca della persona interessata, qualora tale perdita comporti quella dello status di cittadino dell’Unione. Infatti, l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca sarebbe concessa solo in presenza di un particolare interesse all’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. |
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49 |
Ebbene, in una situazione in cui le autorità competenti non effettuino detto esame di proporzionalità o in cui non risulti chiaro dalle motivazioni fornite nella decisione di tali autorità, basata sull’articolo 25, paragrafo 2, della StAG, che l’esame in parola abbia avuto luogo, spetta al giudice nazionale, eventualmente adito, effettuare lo stesso esame o fare in modo che quest’ultimo sia effettuato da tali autorità [v., in questo senso, sentenza del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto53]. |
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50 |
Tale esame deve includere una valutazione della situazione individuale della persona interessata e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza tedesca, qualora comporti quella dello status di cittadino dell’Unione, abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell’Unione. Siffatte conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali [sentenze del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 44, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 54]. |
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51 |
Nell’ambito di tale esame di proporzionalità, spetta, in particolare, alle autorità nazionali competenti e, se del caso, ai giudici nazionali assicurarsi che una siffatta perdita della cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») di cui la Corte garantisce il rispetto e, in particolare, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito all’articolo 7 della Carta. Tale articolo deve essere eventualmente letto in combinato disposto con l’obbligo di tener conto dell’interesse superiore del minore, riconosciuto dall’articolo 24, paragrafo 2, della Carta [sentenze del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 45, nonché del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 55]. |
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52 |
In secondo luogo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che l’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG impone che la persona interessata non abbia acquisito la cittadinanza di un paese terzo prima di chiedere e, eventualmente, ottenere il mantenimento della cittadinanza tedesca. |
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53 |
A questo proposito, la Corte ha già affermato che gli Stati membri possono esigere, in nome del principio della certezza del diritto, che la domanda di mantenimento della cittadinanza sia presentata alle autorità competenti entro i limiti di un termine ragionevole [v., in tal senso, sentenza del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 56]. |
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54 |
Orbene, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, il requisito per cui l’autorizzazione al mantenimento della cittadinanza deve essere richiesta ed ottenuta prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo rispetta i limiti di un termine ragionevole dal momento che, nell’interesse della certezza del diritto che gli Stati membri hanno il diritto di tutelare, in linea di principio esso non impedisce alle persone interessate di esercitare in modo effettivo i diritti derivanti dal loro status di cittadini dell’Unione, e in particolare il diritto a che le autorità nazionali competenti effettuino un esame individuale della proporzionalità delle conseguenze che la perdita della cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell’Unione. |
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55 |
Occorre sottolineare che, qualora un cittadino tedesco, non avendo la cittadinanza di un altro Stato membro, abbia acquisito volontariamente la cittadinanza di un paese terzo avendo precedentemente omesso di intraprendere la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG per chiedere e ottenere l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, è legittimo ritenere che, alla data di tale acquisizione, egli abbia dato prova della sua volontà di non essere più cittadino dell’Unione. |
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56 |
Tuttavia, la Corte ha già dichiarato che, alla luce delle gravi conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza di uno Stato membro, qualora essa comporti la perdita dello status di cittadino dell’Unione, per l’esercizio effettivo dei diritti che il cittadino dell’Unione trae dall’articolo 20 TFUE, non possono essere considerate conformi al principio di effettività norme o prassi nazionali che possano avere l’effetto di impedire alla persona esposta a tale perdita della cittadinanza di domandare che sia esaminata la proporzionalità delle conseguenze di detta perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione, e ciò a motivo della scadenza del termine per domandare tale esame, in una situazione in cui la persona interessata non sia stata debitamente informata del diritto di domandare un siffatto esame nonché del termine entro il quale essa doveva presentare una siffatta domanda [sentenza del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 48]. |
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57 |
Spetta pertanto al giudice del rinvio stabilire se i ricorrenti nei procedimenti principali siano stati debitamente informati in merito alla procedura prevista dall’articolo 25 dello StAG in vigore a partire dal 1o gennaio 2000 che, secondo tale giudice, è loro applicabile. A questo fine, detto giudice dovrà, da un lato, tener conto del fatto che, prima di tale data, le persone di cui trattasi hanno dovuto rinunciare alla loro cittadinanza turca per acquistare la cittadinanza tedesca, il che lascia supporre che fossero informate non solo della normativa tedesca loro applicabile prima della suddetta data, ma anche, quanto meno, del fatto che tale normativa mira ad evitare cittadinanze multiple e, in particolare, non consente in linea di principio il cumulo della cittadinanza tedesca con quella di un paese terzo. |
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58 |
Tale giudice dovrà, dall’altro, tener conto del contesto nel quale dette persone hanno chiesto e poi riacquistato la cittadinanza turca. Infatti, dalle decisioni di rinvio si evince che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno tentato di conservare sia la cittadinanza turca sia la cittadinanza tedesca conformemente a quanto consentito dalla versione dell’articolo 25 dello StAG applicabile fino al 31 dicembre 1999 per i cittadini tedeschi residenti in Germania. Se è vero che, prima di tale data, essi hanno rinunciato alla loro cittadinanza turca per ottenere la cittadinanza tedesca, gli stessi hanno successivamente chiesto di riacquistare la loro cittadinanza turca, e il giudice del rinvio riferisce che quest’ultima cittadinanza è stata loro nuovamente concessa dopo detta data. |
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59 |
Al riguardo, i ricorrenti nel procedimento principale nella causa C‑686/22 affermano nelle loro osservazioni scritte che non avevano alcun motivo per presentare una domanda di autorizzazione preventiva al mantenimento della cittadinanza tedesca prima della riforma dell’articolo 25 dello StAG e che, in ogni caso, tale riforma non è stata chiaramente esplicitata o portata a loro conoscenza. |
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60 |
Orbene, in una situazione del genere, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dalla perdita della cittadinanza tedesca, che comporta quella dello status di cittadino dell’Unione per l’esercizio effettivo dei diritti che il cittadino dell’Unione trae dall’articolo 20 TFUE, i ricorrenti nei procedimenti principali avrebbero dovuto essere messi in condizione, eventualmente nell’ambito di un regime transitorio, di avviare in modo effettivo la procedura di autorizzazione preventiva prevista all’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG, allo scopo di conservare la cittadinanza tedesca. |
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Per stabilire se i ricorrenti nei procedimenti principali siano stati in grado di beneficiare effettivamente di tale procedura e di un esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza tedesca sotto il profilo del diritto dell’Unione, occorre che il giudice del rinvio tenga conto anche delle date in cui gli stessi hanno riacquistato la cittadinanza turca. Infatti, non è escluso che, nelle situazioni in cui la data del recupero di tale cittadinanza è prossima al 1o gennaio 2000, data di entrata in vigore della riforma della procedura prevista all’articolo 25 dello StAG, detti ricorrenti si siano trovati nell’impossibilità pratica di porre in atto la procedura in questione in quanto quest’ultima impone di chiedere e ottenere l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca prima di acquisire la cittadinanza di un paese terzo. In un caso del genere, contrariamente alle persone che abbiano chiesto il conseguimento della cittadinanza di un paese terzo dopo tale data, detti ricorrenti non hanno potuto chiedere il mantenimento della cittadinanza tedesca, e attendere la risposta relativamente a quest’ultima, prima che le autorità del paese terzo interessato accedessero alla loro domanda. |
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Occorre aggiungere che, se il giudice del rinvio conclude che i ricorrenti nei procedimenti principali non siano stati messi in condizione di avviare in modo effettivo la procedura di autorizzazione preventiva a conservare la cittadinanza tedesca prevista all’articolo 25, paragrafo 2, dello StAG e di beneficiare di un esame individuale delle conseguenze della perdita della cittadinanza tedesca sotto il profilo del diritto dell’Unione, un siffatto esame deve poter essere effettuato in via incidentale in occasione di una domanda, da parte della persona interessata, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza e, più in generale, nell’ambito di una procedura di accertamento della cittadinanza; le autorità competenti devono essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la cittadinanza dello Stato membro (v., in questo senso, sentenza del 12 marzo 2019, Tjebbes e a., C‑221/17, EU:C:2019:189, punto 42). |
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63 |
Nel caso di specie, un siffatto esame incidentale con possibilità di recupero ex tunc della cittadinanza tedesca deve poter essere effettuato dal giudice del rinvio nei procedimenti principali, riguardanti taluni ricorsi avverso decreti di polizia amministrativa che hanno constatato la perdita della cittadinanza degli interessati e che sono stati adottati nell’ambito di richieste di documenti di viaggio o di procedimenti per l’accertamento della cittadinanza. |
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64 |
Occorre precisare, al riguardo, che la data rilevante da prendere in considerazione ai fini dell’esame di proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza tedesca sotto il profilo del diritto dell’Unione è quella in cui la persona interessata ha ottenuto o riacquistato la cittadinanza di un paese terzo, qualora, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, dello StAG, il momento in cui tale cittadinanza è acquisita o recuperata costituisca parte integrante dei criteri legittimi definiti dalla Repubblica federale di Germania e da cui dipende la perdita della sua cittadinanza [v., in questo senso, sentenza del 5 settembre 2023, Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perdita della cittadinanza danese), C‑689/21, EU:C:2023:626, punto 56]. |
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65 |
Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale Stato membro sia perduta ipso iure, il che comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al fatto, da un lato, che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione includa un esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la suddetta cittadinanza. |
Sulle spese
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66 |
Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: |
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L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale Stato membro sia perduta ipso iure, il che comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell’Unione, a meno che tali persone ottengano l’autorizzazione delle autorità nazionali competenti, a seguito di un esame individuale della situazione di dette persone alla luce di una ponderazione degli interessi pubblici e privati contrapposti, a conservare la loro cittadinanza prima dell’acquisizione della cittadinanza di un paese terzo. Tuttavia, la compatibilità con il diritto dell’Unione è subordinata al fatto, da un lato, che le stesse persone abbiano avuto un accesso effettivo, nei limiti di un termine ragionevole, alla procedura di mantenimento della cittadinanza prevista dalla normativa di cui trattasi e siano state debitamente informate di detta procedura e, dall’altro, che la procedura in questione includa un esame da parte delle autorità competenti della proporzionalità delle conseguenze che la perdita di tale cittadinanza comporta sotto il profilo del diritto dell’Unione. In caso contrario, le suddette autorità nonché i giudici eventualmente aditi devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, in via incidentale, al momento della domanda, da parte delle persone interessate, di un documento di viaggio o di un qualsiasi altro documento attestante la loro cittadinanza o, eventualmente, nel corso di un procedimento di accertamento della perdita della cittadinanza, dovendo tali autorità e giudici essere in grado, se del caso, di far riacquistare ex tunc la suddetta cittadinanza. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.