SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 dicembre 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a un giudice indipendente e imparziale – Responsabilità di uno Stato membro per i danni arrecati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione – Violazione da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Competenza di un organo giurisdizionale di ultima istanza avente la qualità di parte convenuta nella controversia – Composizione del collegio giudicante»

Nella causa C‑369/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 9 giugno 2023, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2023, nel procedimento

«Vivacom Bulgaria» EAD

contro

Varhoven administrativen sad,

Natsionalna agentsia za prihodite,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, S. Rodin, J. Passer e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la «Vivacom Bulgaria» EAD, da S. Kostov e S. Yordanova, advokati;

per il Varhoven administrativen sad, da A. Adamova-Petkova, T. Kutsarova-Hristova e M. Semov;

per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Herrmann, E. Rousseva e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza dell’11 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la «Vivacom Bulgaria» EAD e, dall’altro lato, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) e la Natsionalna agentsia za prihodite (Agenzia nazionale delle entrate, Bulgaria) (in prosieguo: la «NAP») in merito al risarcimento del danno che la Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD (in prosieguo: la «BTK»), divenuta la Vivacom Bulgaria, avrebbe subito per effetto della violazione del diritto dell’Unione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE così dispone:

«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».

4

L’articolo 47 della Carta prevede quanto segue:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Diritto bulgaro

Codice del processo amministrativo

5

L’articolo 1, punto 3, dell’Administrativnoprotsesualen kodeks (codice del processo amministrativo), nella versione applicabile al procedimento principale (DV n. 94, del 29 novembre 2019), (in prosieguo: il «codice del processo amministrativo») è così formulato:

«Il presente codice disciplina la procedura per il risarcimento del danno causato da atti, azioni o omissioni illeciti di autorità amministrative e di agenti, nonché del danno derivante dall’attività giurisdizionale dei tribunali amministrativi e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa)».

6

Ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 1, punto 6, di tale codice:

«Rientrano nella competenza dei tribunali amministrativi tutte le cause relative a domande di risarcimento (...) del danno derivante dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali dei tribunali amministrativi e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa)».

7

L’articolo 203 di tale codice così dispone:

«(1)   Le azioni di risarcimento del danno subito da cittadini o da persone giuridiche a seguito di atti, azioni o omissioni illeciti delle autorità amministrative e dei loro agenti sono esaminate secondo la procedura prevista nel presente capo.

(2)   Le questioni non disciplinate dal presente codice in materia di responsabilità pecuniaria ai sensi del paragrafo 1 sono disciplinate dalle disposizioni dello zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi [legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni (DV n. 60, del 5 agosto 1988)] o dallo zakon za izpalnenie na nakazaniyata i zadarzhaneto pod strazha [legge sull’esecuzione delle pene e sulla custodia cautelare (DV n. 25, del 3 aprile 2009)].

(3)   Il presente capo riguarda anche le azioni di risarcimento dei danni causati da una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, in quanto la responsabilità pecuniaria e la ricevibilità dell’azione sono disciplinate dalle norme sulla responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto dell’Unione».

Legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni

8

L’articolo 2c dello zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni), nella versione applicabile al procedimento principale (DV, n. 94, del 29 novembre 2019) (in prosieguo: la «legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni»), è del seguente tenore:

«(1)   Qualora il danno derivi da una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, le azioni sono esaminate dai giudici in conformità al:

1.

codice del processo amministrativo, in caso di danni (...) derivanti dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali degli organi giurisdizionali amministrativi e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa);

2.

codice di procedura civile, nei casi diversi da quelli di cui al punto 1 (...).

(2)   Qualora un’azione ai sensi del paragrafo 1 sia diretta contro più convenuti, essa viene esaminata secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo se la parte del procedimento è un tribunale amministrativo, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) o una persona giuridica, per danni causati nell’ambito di un’attività amministrativa o in occasione di quest’ultima».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

Fra il 2007 e il 2008, la BTK Mobile EOOD, cui è succeduta la BTK, ha emesso fatture a due società rumene aventi ad oggetto la fornitura di carte e voucher per servizi di telecomunicazioni. In dette fatture, tali operazioni erano considerate prestazioni di servizi il cui luogo di esecuzione era situato in Romania e che, pertanto, non erano assoggettabili all’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Bulgaria.

10

Il 20 giugno 2012 la NAP ha emesso nei confronti della BTK un avviso di accertamento in rettifica attestante debiti IVA corrispondenti a dette fatture. Infatti, a suo avviso, le operazioni di cui trattasi dovevano essere qualificate come prestazioni di servizi il cui luogo di esecuzione era situato in Bulgaria ed erano, pertanto, imponibili in tale Stato membro.

11

Con sentenza del 22 novembre 2013, integrata da una sentenza del 28 gennaio 2014, l’Administrativen sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia, Bulgaria) ha confermato tale avviso di accertamento in rettifica per quanto riguarda i periodi d’imposta compresi tra dicembre 2007 e giugno 2008, ritenendo, al contempo, che le operazioni in questione fossero cessioni di beni il cui luogo di esecuzione era situato in Bulgaria. Con sentenza, divenuta definitiva, del 16 dicembre 2014, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

12

Con ricorso proposto il 12 dicembre 2019 dinanzi all’Administrativen sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) e diretto contro la NAP e il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), la BTK ha chiesto, sulla base dell’articolo 2c della legge sulla responsabilità dello Stato e dei comuni per i danni, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il risarcimento del danno pari alla somma versata a titolo dell’avviso di accertamento in rettifica nonché degli interessi legali, per un importo complessivo di 1808638, 32 leva bulgari (BGN) (circa EUR 925000). Tale società ha altresì chiesto gli interessi legali su una parte di tale somma, per il periodo compreso tra la presentazione del ricorso e la sua liquidazione definitiva.

13

Tali importi corrisponderebbero al danno derivante da una violazione sufficientemente qualificata, da parte della NAP e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), di talune disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione applicabile tra il dicembre 2007 e il giugno 2008 (in prosieguo: la «direttiva IVA»), come interpretate dalla Corte nella sentenza del 3 maggio 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264).

14

Con sentenza del 18 aprile 2022, l’Administrativen sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha respinto il ricorso della BTK, dichiarando in particolare che né la NAP né il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) avevano violato in maniera qualificata il diritto dell’Unione. La NAP avrebbe correttamente qualificato le operazioni di cui trattasi come prestazioni di servizi e non avrebbe violato il diritto dell’Unione nel ritenere che una delle condizioni per poter fissare il luogo di esecuzione di tali prestazioni in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Bulgaria, vale a dire l’ottenimento delle carte e dei voucher da parte di soggetti passivi stabiliti in un tale Stato membro, non fosse soddisfatta.

15

L’Administrativen sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) ha altresì ritenuto che la qualificazione delle operazioni di cui trattasi come cessioni di beni e non come prestazioni di servizi, da parte del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), fosse contraria alla direttiva IVA e alla sentenza del 3 maggio 2012Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264). Tuttavia, indipendentemente da tale errore, il ricorso contro l’avviso di accertamento in rettifica non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso, dal momento che non era dimostrato che i destinatari delle forniture delle carte e dei voucher fossero effettivamente soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro. Peraltro, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) avrebbe giustamente constatato l’assenza di identità tra le circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 3 maggio 2012, Lebara (C‑520/10, EU:C:2012:264) e quelle all’origine dell’adozione da parte della NAP dell’avviso di accertamento in rettifica di cui trattasi.

16

La BTK ha adito il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) con un ricorso per cassazione diretto all’annullamento della sentenza di primo grado del 18 aprile 2022, la quale sarebbe viziata da violazione del diritto sostanziale, da violazione sostanziale delle norme di procedura e da difetto di motivazione. La BTK sostiene, in particolare, che la violazione del diritto dell’Unione derivante dall’erronea qualificazione da parte del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) delle operazioni di cui trattasi risulterebbe dalla procedura d’infrazione EU Pilot 8498/1/TAXU, avviata nei confronti della Repubblica di Bulgaria dalla Commissione europea. Tale violazione, che deriverebbe da una manifesta inosservanza della giurisprudenza della Corte, sarebbe sufficientemente qualificata alla luce dei criteri enunciati al punto 43 della sentenza del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391).

17

In tale contesto, la BTK ha chiesto al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), giudice del rinvio, di adire la Corte in via pregiudiziale. Tale parte riconosce che il collegio giudicante di tale organo giurisdizionale, investito della controversia di cui al procedimento principale, è diverso da quello che ha emesso la sentenza del 16 dicembre 2014, di cui al punto 11 della presente sentenza. Tuttavia, sussisterebbero legittimi dubbi relativamente all’imparzialità di tutti i collegi di tale organo giurisdizionale, poiché quest’ultimo è stato convenuto in primo grado e ha già espresso il parere secondo cui il ricorso proposto nei suoi confronti era irricevibile o, in ogni caso, infondato.

18

Il giudice del rinvio, pur osservando che la BTK non ha dedotto argomenti concreti quanto all’imparzialità soggettiva o oggettiva del collegio giudicante, ritiene di aver bisogno di chiarimenti in merito alla sua competenza a conoscere della controversia di cui al procedimento principale, prima di potersi pronunciare sul merito di quest’ultima.

19

Tale giudice espone che, alla luce delle specificità del contenzioso amministrativo, il legislatore bulgaro ha previsto che le azioni di risarcimento del danno derivante dall’attività giurisdizionale dei tribunali amministrativi e del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali amministrativi, di cui il giudice del rinvio è quello che statuisce in ultimo grado. Esso si chiede se tale normativa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che sancisce la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, e all’articolo 47, secondo comma, della Carta, riguardante la necessità di un giudice indipendente e imparziale.

20

La giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa a ricorsi proposti contro la Repubblica di Bulgaria non consentirebbe di stabilire in via definitiva se un organo giurisdizionale possa conoscere di un ricorso nell’ambito del quale esso è parte convenuta, senza che ciò comporti una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

21

Infatti, il giudice del rinvio indica che, nelle sentenze della Corte EDU del 10 aprile 2018, Mihalkov c. Bulgaria (CE:ECHR:2008:0410JUD006771901), e del 10 aprile 2018, Boyan Gospodinov c. Bulgaria (CE:ECHR:2018:0405JUD002841707), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nel contesto delle azioni per responsabilità avviate nei confronti dello Stato in relazione all’attività di un organo giurisdizionale, a causa del collegamento professionale di tale organo giurisdizionale, parte della controversia, e della circostanza che il pagamento delle indennità che potevano essere concesse doveva essere imputato al bilancio dell’organo giurisdizionale interessato.

22

Per contro, nelle sentenze della Corte EDU del 18 giugno 2013, Valcheva e Abrashev c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:0618DEC000619411) nonché del 18 giugno 2013, Balakchiev e altri c. Bulgaria (CE:ECHR:2013:0618DEC006518710), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso nel senso dell’assenza di una violazione della CEDU per il fatto che il risarcimento dei danni causati dall’attività di ciascun organo giurisdizionale deriverebbe da una voce di bilancio specifica di quest’ultimo.

23

Il giudice del rinvio precisa che, nel caso di specie, le regole di bilancio applicabili al pagamento di eventuali danni conseguenti alla decisione che si pronuncia sulla controversia principale sono analoghe a quelle descritte nelle cause citate al punto precedente e che i bilanci degli organi giurisdizionali destinati al risarcimento potrebbero essere eventualmente aumentati dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta dell’organo giurisdizionale interessato. Pertanto, la retribuzione dei magistrati e le loro condizioni di impiego in seno ad un organo giurisdizionale non dipenderebbero dal risarcimento dei danni eventualmente dovuto da quest’ultimo.

24

Date tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della [Carta] ostino a una normativa nazionale quale l’articolo 2c, paragrafo 1, n. 1, della [legge sulla responsabilità per danni dello Stato e dei comuni], nel combinato disposto con l’articolo 203, paragrafo 3, e con l’articolo 128, paragrafo 1, n. 6, del [codice del processo amministrativo], in base alla quale dell’azione di risarcimento del danno proposta nei confronti del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, per violazione del diritto dell’Unione da parte del medesimo, conosce lo stesso VAS quale giudice di ultimo grado».

Sulla questione pregiudiziale

25

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un organo giurisdizionale conosce in ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, una causa relativa alla responsabilità dello Stato derivante da un’asserita violazione del diritto dell’Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo giurisdizionale, nella quale quest’ultimo ha la qualità di convenuto.

26

A tale proposito, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, tra cui quello dell’IVA, di cui trattasi nel procedimento principale.

27

Dall’altro lato, occorre rilevare che l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che sancisce in particolare il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, si applica agli Stati membri, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della stessa, allorché questi attuano il diritto dell’Unione. Ciò si verifica nel caso di specie, dal momento che la controversia di cui al procedimento principale verte sulla responsabilità dello Stato per un’asserita violazione della direttiva IVA.

28

Laddove la Carta preveda diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti in quest’ultima e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione. Secondo le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), l’articolo 47, secondo comma, della Carta corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita nella presente causa assicuri un livello di protezione che non disattenda quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 46 e giurisprudenza citata).

29

Inoltre, si deve ricordare, in primo luogo, che il requisito di indipendenza degli organi giurisdizionali, intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto fondamentale a un equo processo, che rivestono importanza cardinale in quanto garanzie della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, segnatamente del valore dello Stato di diritto (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 49 e giurisprudenza citata].

30

Secondo una giurisprudenza costante, detto requisito di indipendenza implica due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 50 e giurisprudenza citata).

31

Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di «imparzialità» e concerne l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Questo aspetto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 51 e giurisprudenza citata).

32

Pertanto, le garanzie di indipendenza e imparzialità richieste dal diritto dell’Unione implicano l’esistenza di disposizioni che consentano di fugare, nella mente dei singoli, qualsiasi legittimo dubbio, segnatamente, in merito alla neutralità dell’organo in questione rispetto agli interessi in conflitto [v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2024, Asociația Forumul Judecătorilor din România e a. (Associazioni di magistrati), C‑53/23, EU:C:2024:388, punto 51 e giurisprudenza citata].

33

Per quanto riguarda il requisito di «imparzialità», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, la sua valutazione oggettiva, che è la sola pertinente nel caso di specie alla luce degli interrogativi del giudice del rinvio, consiste nel determinare se tale organo offrisse, segnatamente attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sulla sua imparzialità. Pertanto, occorre chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, taluni fatti verificabili autorizzino a sospettare l’imparzialità di questi ultimi. Sotto questo profilo, anche le apparenze possono avere importanza. Ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per pronunciarsi sull’esistenza di motivi di temere che tali requisiti di indipendenza o di imparzialità oggettiva non siano soddisfatti in una determinata causa, il punto di vista di una parte va preso in considerazione, ma non riveste un ruolo decisivo. L’elemento determinante consiste nello stabilire se i timori di cui trattasi possano essere considerati oggettivamente giustificati [v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 128129 nonché giurisprudenza citata].

34

È alla luce di tale giurisprudenza che occorre esaminare il caso specifico oggetto della questione sottoposta alla Corte, vale a dire quello di un organo giurisdizionale di ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, di una causa relativa alla responsabilità dello Stato derivante da un’asserita violazione del diritto dell’Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo giurisdizionale, nella quale quest’ultimo ha la qualità di convenuto.

35

In proposito, occorre osservare, in primo luogo, che il principio di tale responsabilità non riguarda la responsabilità personale del giudice, bensì quella dello Stato. Ora, non sembra che la possibilità che sussista, a talune condizioni, la responsabilità dello Stato per decisioni giurisdizionali incompatibili con il diritto dell’Unione comporti rischi specifici di mettere in discussione l’indipendenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler,C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 42).

36

La Corte ha altresì ricordato che, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Fermo restando che gli Stati membri devono assicurare, in ogni caso, una tutela effettiva dei diritti soggettivi derivati dall’ordinamento giuridico dell’Unione, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che può sollevare, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario nazionale, la definizione di determinate situazioni giuridiche fondate sul diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2003, Köbler,C‑224/01, EU:C:2003:513, punti 4647 e giurisprudenza citata).

37

Pertanto, non è vietato, in linea di principio, ad uno Stato membro designare un organo giurisdizionale come competente a conoscere in ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione derivanti, eventualmente, da una sentenza di tale organo giurisdizionale, purché siano adottate le misure necessarie per garantire l’indipendenza e l’imparzialità di detto organo giurisdizionale, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti da 30 a 33 della presente sentenza.

38

In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, il giudice che statuisce in ultimo grado possa aver preso posizione, in quanto parte convenuta in primo grado, sulle questioni di fatto e di diritto oggetto di tale controversia, occorre osservare che tale status procedurale non è tale da mettere in discussione l’imparzialità di tale organo giurisdizionale, a condizione che i membri del collegio giudicante investito di detta controversia in ultima istanza non abbiano partecipato in alcun modo alla difesa di detto giudice in primo grado.

39

A tale proposito, occorre rilevare che la circostanza che la Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione, sia parte convenuta in giudizio non osta a che una controversia possa essere decisa dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 25 maggio 2000, Kögler/Corte di giustizia,C‑82/98 P, EU:C:2000:282, e del 4 maggio 2023, KY/Corte di giustizia dell’Unione europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377). Parimenti, il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, quale enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta, non è violato quando la Corte è l’organo giurisdizionale investito di un’impugnazione proposta dall’Unione europea, rappresentata dall’istituzione Corte di giustizia dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Köbler,C‑150/17, EU:C:2018:1014, punto 36).

40

Ciò posto, quando il presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea, in qualità di presidente di tale istituzione, ha adottato la decisione di impugnare una sentenza del Tribunale riguardante detta istituzione, il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale dell’altra parte del procedimento è considerato garantito solo quando il presidente della Corte in qualità di organo giurisdizionale non interviene nella trattazione giurisdizionale della causa, essendo sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion,C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punto 38).

41

Se è vero che spetta al giudice del rinvio esaminare se il requisito menzionato al punto 38 della presente sentenza sia rispettato nel procedimento principale, nel quadro della cooperazione giudiziaria istituita all’articolo 267 TFUE e in base al contenuto del fascicolo, la Corte può fornire a tale giudice gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione che possano essergli utili per la valutazione degli effetti delle varie disposizioni di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 60 e giurisprudenza citata).

42

Nel caso di specie, come indicato dalla Vivacom Bulgaria e come risulta dalle osservazioni della convenuta nel procedimento principale, la posizione del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), quale parte convenuta in primo grado, è stata espressa da un funzionario di tale organo giurisdizionale incaricato dal presidente di quest’ultimo. Per contro, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che i membri del collegio giudicante investito del procedimento principale abbiano avuto un ruolo qualsiasi nella difesa del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa). Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tali informazioni.

43

Date tali circostanze, se dovessero essere confermate, la giurisprudenza, richiamata dalla Vivacom Bulgaria, secondo la quale il concetto di «indipendenza» implica che l’organo interessato abbia la qualità di terzo rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto di un ricorso (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2020, Banco de Santander,C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 62, nonché del 7 maggio 2024, NADA e a., C‑115/22, EU:C:2024:384, punto 46), non sarebbe incompatibile con la competenza di un organo giurisdizionale di ultimo grado a conoscere di un ricorso per cassazione in una causa nella quale esso ha la qualità di convenuto.

44

In terzo luogo, per quanto riguarda il requisito di indipendenza e di imparzialità dei giudici, si deve ricordare che le regole applicabili allo statuto di questi ultimi e all’esercizio della loro funzione di giudice devono, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 53 e giurisprudenza citata).

45

A tale proposito, innanzitutto, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che i giudici del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) non beneficino, conformemente alla normativa bulgara, delle garanzie idonee ad assicurare la loro indipendenza e la loro imparzialità, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

46

La decisione di rinvio precisa poi che la retribuzione e le condizioni di impiego di tali giudici non dipendono dal pagamento di eventuali danni da parte di tale organo giurisdizionale. Date tali circostanze, le norme di bilancio che disciplinano il pagamento di eventuali danni conseguenti alla decisione che statuisce sulla controversia principale non sono atte a suscitare un legittimo dubbio nei singoli quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tali giudici.

47

Infine, occorre osservare che il semplice fatto che più collegi giudicanti di un organo giurisdizionale siano incaricati uno dopo l’altro di cause riguardanti problematiche giuridiche distinte derivanti da una stessa situazione non può essere sufficiente a far sorgere dubbi legittimi, nei singoli, quanto all’indipendenza o all’imparzialità di tale organo giurisdizionale in ciascuna di tali cause.

48

Come rilevato dall’avvocata generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, risulta invece dalle sentenze della Corte EDU del 29 luglio 2004, San Leonard Band Club c. Malta (CE:ECHR:2004:0729JUD007756201), e del 7 luglio 2020, Scerri c. Malta (CE:ECHR:2020:0707JUD003631818), che, nell’ipotesi in cui gli stessi giudici siano chiamati a decidere, in un determinato grado di giudizio, sulla questione se essi avessero commesso errori di interpretazione o di applicazione di norme giuridiche in una precedente decisione, dovrebbe essere riconosciuta una violazione dell’articolo 6 della CEDU.

49

Occorre altresì ricordare che la Corte ha dichiarato che il diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale, quale enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta, è rispettato quando il Tribunale dell’Unione europea, adito di una domanda diretta al risarcimento dell’asserito danno derivante dal superamento del termine ragionevole di giudizio, si pronuncia su tale domanda decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione,C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 96, e del 13 dicembre 2018, Unione europea/Kendrion,C‑150/17 P, EU:C:2018:1014, punti 3637 nonché giurisprudenza citata).

50

Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni scritte presentate dalla Vivacom Bulgaria risulta che nessuno dei giudici che compongono il collegio giudicante investito della controversia principale ha fatto parte di quello che ha emesso la sentenza all’origine di tale controversia. È quindi sufficiente rilevare, senza che sia necessario che la Corte si pronunci sulla questione se sia compatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione di cui le è chiesta l’interpretazione che i due collegi giudicanti siano composti, anche solo parzialmente, dagli stessi giudici, che, nelle circostanze della controversia principale, un legittimo dubbio nei singoli quanto all’indipendenza o all’imparzialità del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) non può derivare dalla rispettiva composizione di tali due collegi giudicanti.

51

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un organo giurisdizionale conosce in ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, una causa relativa alla responsabilità dello Stato derivante da un’asserita violazione del diritto dell’Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo giurisdizionale, causa nella quale quest’ultimo ha la qualità di convenuto, a condizione che tale normativa nazionale e le misure adottate per il trattamento di tale causa consentano di fugare, nella mente dei singoli, qualsiasi legittimo dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità dell’organo giurisdizionale di cui trattasi.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un organo giurisdizionale conosce in ultimo grado, nell’ambito di un ricorso per cassazione, una causa relativa alla responsabilità dello Stato derivante da un’asserita violazione del diritto dell’Unione per effetto di una sentenza pronunciata da tale organo giurisdizionale, causa nella quale quest’ultimo ha la qualità di convenuto, a condizione che tale normativa nazionale e le misure adottate per il trattamento di tale causa consentano di fugare, nella mente dei singoli, qualsiasi legittimo dubbio in merito all’indipendenza e all’imparzialità dell’organo giurisdizionale di cui trattasi.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.